32.2019.125
Conferma diniego di una domanda di prestazioni. Esigibile il cambiamento di professione dopo 30 anni di svolgimento della precedente attività lucrativa. Peggioramento delle condizioni di salute subentrate dopo l'emissione della decisione contestata e quindi non rilevante ai fini del giudizio
2 giugno 2020Italiano34 min
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.125
BS
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1967, nel dicembre
2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando quale
danno alla salute un’affezione cardiaca (doc. 20 inc. AI). In precedenza, con
comunicazione dell’8 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha assunto i costi per la
modifica del suo autoveicolo a causa di una problematica alla gamba destra
(doc. 8 inc. AI).
Con comunicazioni dell’8 e
12 giugno 2018 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato dei provvedimenti
d’intervento tempestivo sotto forma di adeguamenti sul posto di lavoro e di una
valutazione ergonomica sul posto di lavoro (doc. 39 e 41 inc. AI).
Dopo la ripresa lavorativa
dell’assicurato sul posto di lavoro – avvenuta nel mese di gennaio 2018 – nella
propria attività d’impiegato di vendita unicamente nella misura del 50%,
l’Ufficio AI ha raccolto la necessaria documentazione medica che è stata sottoposta
al vaglio del Servizio medico regionale (in seguito: SMR). Con rapporti finali
del 21 novembre 2018 e 18 marzo 2019 il SMR ha ritenuto l’assicurato abile al
50% nell’abituale attività lucrativa ed all’80% in attività adeguate, entrambe
da gennaio 2018 (doc. 55 e 65 inc. AI). Con rapporto del 28 marzo 2019 il Consulente
integrazione professionale (in seguito: Consulente IP), ha ritenuto esigibili
diverse attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali (doc. 67 inc.
AI).
A seguito del raffronto
dei redditi, con decisione del 23 maggio 2019, debitamente preavvisata,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato
un grado d’invalidità pensionabile.
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso, chiedendo
in via principale il riconoscimento del diritto ad almeno un quarto di rendita dal
1° maggio 2018 e, via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti medici. Contestata è la valutazione dell’abilità
lavorativa in attività adeguate eseguita dall’amministrazione, che secondo il
ricorrente dovrebbe essere del 50%. Altresì contestata è la determinazione del
reddito da invalido, in particolare la riduzione sociale del reddito del 10%
fissata dall’amministrazione (l’assicurato postula il 20%). Delle singole
motivazioni verrà, in quanto necessarie, nei considerandi di diritto.
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conseguente conferma
della decisione contestata.
1.4. In data 26 agosto 2019
l’assicurato ha prodotto il rapporto 26 luglio 2019 della Clinica di Neurologia
dell’Ospedale __________ di __________ (VI), inviato dal TCA all’Ufficio AI per
una presa di posizione (VII).
1.5. Con osservazioni 11 settembre
2019 l’Ufficio AI ha allegato il rapporto 9 settembre 2019 del medico SMR, il quale,
esaminato il succitato rapporto specialistico, ha accertato un peggioramento
del quadro clinico con riduzione al 50% della residua capacità lavorativa in
attività adeguate a partire dalla succitata valutazione ambulatoriale (25
luglio 2019). Confermata è stata invece l’abilità al 50% nell’abituale
professione.
Ritenuto come il
peggioramento sia subentrato dopo l’emissione della decisione contesta, che dal
punto di vista temporale delimita il potere di esame giudiziario, l’Ufficio AI ha
ribadito la domanda di reiezione del ricorso (VIII).
1.6. Con scritto 25 settembre 2019
il ricorrente rileva che il rapporto del __________ conferma quanto già indicato
dal suo medico curante, vale a dire un grado d’inabilità del 50% in tutte le
attività.
considerato
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni dell’assicurato.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Nella fattispecie
in esame, con rapporto 21 novembre 2018 il dr. __________ del SMR ha proceduto
alla valutazione della documentazione medica presente agli atti. Ha posto le
diagnosi di tachicardia atriale refrattaria alla terapia e miopatia a eziologia
indeterminata. Ha indicato i limiti funzionali [molto ridotta la capacità di sollevare
pesi dagli 11 ai 25 kg; nulla per pesi superiori ai 25 kg; capacità ridotta di
effettuare lavori al di sopra della testa; capacità ridotta nell’assumere la
posizione in piedi e di lunga durata; capacità molto ridotta di camminare per lunghi
tragitti, su terreno accidentato, salire/scendere le scale (nulla in assenza di
corrimano); capacità nulla di salire su scale aeree, scale a pioli od operare
su ponteggi; impossibilità a lavorare in equilibrio/bilanciandosi; non può
essere “adibito” al rischio di precipitazione e allo sforzo isometrico
(sollevamento a strappo)]. L’inabilità lavorativa in tutte le attività è stata da
lui definita come segue: 100% dal 1° aprile 2017, 50% dal 28 agosto 2017, 100%
dal 5 settembre 2017, 50% dal 27 settembre 2017, 100 dal 29 settembre 2017. A
partire dalla ripresa lavorativa (15 gennaio 2018) il medico SMR ha valutato
un’abilità lavorativa del 50% nell’abituale attività di addetto alle vendite e
dall’80% in attività adeguate nel rispetto scrupoloso dei limiti funzionali e
con l’uso costante degli ausili a disposizione come da valutazione ergonomica
sul posto di lavoro. (doc. 55 inc. AI).
A seguito
del rapporto 27 settembre 2018 del cardiologo curante, dr. __________ – il
quale ha riscontrato un miglioramento rispetto all’ultimo controllo probabilmente
dovuto alle modifiche della funzione “rate response” (pag. 194 inc. AI) –, il
18 marzo 2019 il succitato medico SMR, ritenuto che tale miglioramento non
determina una modifica del grado valetudinario, ha confermato il precedente suo
rapporto del 21 novembre 2018 (doc. 65 inc. AI).
Dal punto di
vista dell’esigibilità lavorativa, con rapporto 28 marzo 2019 il Consulente IP
ha considerato che “l’assicurato potrebbe reintegrarsi nel settore
secondario come pure nel settore terziario in attività semplici che non
necessitano di una formazione particolare. Cassiere oppure aiuto amministrativo
come pure presso ditte nel settore industriale per lavori semplici di
assemblaggio o di controllo. Queste possono essere esercitate dopo un breve
periodo di formazione” (pag. 205 inc. AI).
L’Ufficio AI
ha poi proceduto al calcolo del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2.). Determinato il reddito da valido in fr. 76'994.-- secondo
le indicazioni del datore di lavoro, l’amministrazione ha definito il reddito
da valido in fr. 48'407.-- sulla scorta dei dati salariali statistici relativi
ad attività semplici e ripetitive tenendo conto di una capacità lavorativa
dell’80% e di una riduzione globale del 10% dovuta alla necessità di svolgere
unicamente attività leggere e riduzione per svantaggi salariali derivati da
contingenze particolari. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado
d’incapacità al guadagno del 37%, non sufficiente per riconoscere il diritto
alla rendita.
2.4. Con il presente
ricorso, contestando la succitata valutazione medico-teorica e la
determinazione del grado d’invalidità (in particolare il reddito da invalido), l’assicurato
ha inoltrato lo scritto del 10 aprile 2019 del suo medico curante che ha
criticato la decisione di respingere il diritto alla rendita. Fatto presente
che il suo paziente è affetto da miopatia genetica su possibili mutazioni del
gene FLNC e cardiopatia aritmica che ha necessitato un’ablazione del nodo
atrio-ventricolare con posa di un PM, egli evidenzia come lo stesso sia costretto
ogni giorno a sedute di fisioterapia. Una recente spirometria ha mostrato una
capacità respiratoria estremamente ridotta con una sindrome restrittiva severa.
Per questi motivi il medico curante ritiene che bisognerebbe rallegrarsi che il
suo paziente insista per lavorare nella misura del 50%, (implicitamente) non condividendo
la maggiore capacità lavorativa in attività adeguate valutata dall’AI (doc. C).
Nel precedente rapporto del 25 settembre 2018 all’Ufficio AI egli aveva infatti
certificato un’inabilità lavorativa del 50% nell’abituale professione ed in
attività adeguate (doc. 51 inc. AI).
Con
annotazioni del 12 agosto 2019, allegate alla risposta di causa, il medico SMR dr.
med. __________ ha valutato il menzionato scritto del medico curante, come gli altri
rapporti non indicati nella sua valutazione del 13 marzo 2019. Si tratta del rapporto
23 ottobre 2018 del cardiologo curante che fra l’altro ritiene esigibile un
lavoro che non implichi un importante impegno fisico e che l’impiego di concentrazione
ed impegno mentale non dovrebbe porre grosse limitazioni (pag. 166 inc. AI); del
rapporto 27 novembre 2018 della genetista dr.ssa med. __________ in cui
segnatamente rileva come l’investigazione genetica abbia mostrato una mutazione
FLCN a significato incerto senza sapere se la mutazione sia patologica o meno,
consigliando una valutazione pneumologica nonché ecocardiografica e
elettrocardiografica (pag. 197 inc. AI); del rapporto 18 dicembre 2018 del
pneumologo dr. med. __________ che ha rilevato un disturbo ventilatorio
restrittivo senza ostruzione (pag. 199); del rapporto 18 gennaio 2019 del neurologo
curante, dr. med. __________, che in particolare ritiene come la mutazione
identificata dal test genetico possa effettivamente avere un significato
patogenico che può esser confermato tramite test della sorella (anch’essa portatrice
della medesima affezione) e che il paziente sta eseguendo fisioterapia 2 volte
alla settimana e che l’ha trovato migliorato sotto il profilo della mobilità
generale (pag. 201 inc. AI).
Il medico
SMR ha concluso:
" Dal punto di vista clinico il quadro appare stabile se non addirittura
in parziale miglioramento grazie agli esisti dell’intervento di
elettrofisiologia sul cuore e ai trattamenti fisioterapici eseguiti 2 volte
alla settimana. Ad un effetto restrittivo severo senza ostruzione alla
spirometria, non corrisponde agli atti un’insufficiente respiratoria anche
inizialmente invalidante. Sul piano genetico non sappiamo ad oggi se la
mutazione è sicuramente patologica. Il risultato sarà rivalutato nel 2020 cosicché
le informazioni sul gene trovato mutato possano essere reinterpretate. Date le
suddette considerazioni, dal punto di vista valetudinario la prognosi in attività
abituale è da considerarsi attualmente stazionaria. Si consideri infatti che le
attività presso il reparto lavorativo dell’Assicurato richiedono parecchia
movimentazione di merce e numerosi spostamenti e che solo il rispetto
scrupoloso dei limiti funzionali e l’uso costante degli ausili a disposizione
può mantenerla nel tempo. Ciò vale anche per un’attività adeguate, nel qual
caso però, trattandosi di attività in cui è sempre garantita la possibilità di
alternare la postura al bisogno e usufruire di pause supplementari, la prognosi
valetudinaria risulta essere favorevole con una IL stimata nel 20% a causa del
combinato cambio di postura al bisogno e richiesta di pause supplementari.” (doc.
IV)
Conseguentemente
il SMR ha confermato i precedenti suoi rapporti.
Pendente
causa l’assicurato ha prodotto il rapporto 26 luglio 2019 del neurologo
curante, il quale riferisce, rispetto all’ultima valutazione di sei mesi prima,
di un peggioramento a causa dell’astenia generalizza e della precoce
faticabilità. Dal punto di vista lavorativo il dr. med. __________ ritiene “che
la situazione attuale (lavora circa 4-5 al giorno, per un totale del 50%)
rappresenti un buon equilibrio per il paziente; un eventuale aumento del grado
di attività lavorativa comporterebbe un calo delle prestazioni generali a causa
del precoce affaticamento” (VI/1).
Valutando il
succitato referto, con rapporto del 9 settembre 2019 il medico SMR, confermando
l’abilità residua del 50% in attività abituale, ha concluso che “per le
attività adeguate si ritiene di estendere gli stessi limiti funzionali in
quanto dopo 4-5 ore di lavoro si verifica un “importante calo delle prestazioni
lavorativa indipendentemente dalla posizione assunta”. Egli ha pertanto accertato
una capacità lavorativa anche in attività adeguate nella misura del 50%, a
partire dalla visita ambulatoriale neurologica del 25 luglio 2019 (VIII).
Richiamata
la giurisprudenza che stabilisce che il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della resa della decisione contestata in casu il 23 maggio 2019
(DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii), con
osservazioni 11 settembre 2019 l’Ufficio AI ritiene il suddetto rapporto del
neurologo non rilevante ai fini del giudizio poiché, come rilevato dal SMR, il peggioramento
con ripercussioni sull’abilità lavorativa in attività adeguate risale al mese
di luglio 2019.
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la
Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze
di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
SMR, va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere
cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr.
STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid.
4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, ,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno
o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ritornando al caso in esame,
questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione medico-teorica
operata dal SMR. Come riportato ai consid. 2.3. e 2.4, nei rapporti 21 novembre
2018, 18 marzo 2019 e, da ultimo, del 12 agosto 2019 il dr. __________ ha pertinentemente
valutato la documentazione medica agli atti. In particolare, visti i rapporti
27 settembre 2018 e 23 ottobre 2018 del cardiologo curante, nonché quello del
18 gennaio 2019 del neurologo curante, nella sua valutazione del 12 agosto 2019
il medico SMR ha potuto riscontrare che “dal punto di
vista clinico il quadro appare stabile se non addirittura in parziale miglioramento
grazie agli esisti dell’intervento di elettrofisiologia sul cuore e ai trattamenti
fisioterapici eseguiti 2 volte alla settimana”. In
merito all’effetto restrittivo senza ostruzione alla spirometria, riscontrato
dal pneumologo dr. med. __________ nel rapporto del 18 dicembre 2018, il dr. __________
ha escluso che si tratti di “un’insufficienza respiratoria anche
inizialmente invalidante”. Sul piano genetico, visto il rapporto 27
novembre 2018 della dr.ssa med. __________, egli ha rilevato che non è stato
possibile appurare se la mutazione genetica sia patologica, ciò che potrà
essere accertato solo nel 2020.
Convincente è
anche la motivazione apportata dal medico SMR sull’abilità all’80% in attività
adeguate, dove l’assicurato possa usufruire di un “combinato cambio di
posture al bisogno e pause supplementari”.
Certo che
nel suo scritto del 10 aprile 2019 il medico curante è critico in merito alla
succitata valutazione medico-teorica con riferimento alla miopatia genetica,
alla cardiopatia aritmica ed alla ridotta capacità respiratoria, tutti aspetti
che comunque sono stati valutati dal SMR sulla base della documentazione
specialista sopra elencata.
Va infine
fatto presente che il peggioramento delle condizioni cliniche riscontrato in
occasione della visita ambulatoriale del 25 luglio 2019 presso la Clinica di
Neurologia dell’Ospedale __________ di __________ non può essere preso in
considerazione, essendo successivo alla decisione impugnata che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445
consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2). Tale
peggioramento potrà invece fare oggetto di una nuova domanda di prestazioni.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede e in base
al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; DTF
138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid.
5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), l’assicurato è da ritenere abile
all’80% in attività adeguate dal gennaio 2018.
Infine, questo
Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. In
merito all’esigibilità in attività adeguate, con rapporto 28 marzo 2019 il
consulente IP ha concluso che l’assicurato può “reintegrarsi nel settore
secondario come pure nel settore terziario in attività semplici e che non
necessitano di una formazione particolare. Cassiere oppure aiuto amministrativo
come pure presso ditte del settore industriale per lavori semplici di assemblaggio
o di controllo” (pag. 205 inc. AI).
A tal riguardo
l’assicurato ritiene difficilmente immaginabile che all’età di 51 anni, dopo
aver svolto per oltre 30 anni un’attività lavorativa presso lo stesso datore di
lavoro, possa trovare un impiego nelle attività indicate dal Consulente IP.
Va qui ricordato che secondo l’obbligo di ridurre il danno,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a
pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è
quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua,
le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i
legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la
presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;
cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue
residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il
diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà
essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una
forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale
o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e
1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4, attuale livello di competenze 1) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Ritornando al caso in
esame, questo TCA non ha motivo di distanziarsi dalla valutazione del
Consulente IP, che è la persona più indicata per verificare quali attività siano
ancora possibili alla luce delle indicazioni mediche (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
1997, pag. 228 seg.).
Vero che il l’assicurato ha
lavorato oltre 30 anni presso diverse filiali della __________ nel settore
della vendita, attività che ha ripreso nel gennaio 2018 a __________ e che ha
beneficiato di una valutazione ergonomica sul posto di lavoro (cfr. il relativo
rapporto datato 11 giugno 2018 in doc. 43).
Al riguardo va fatto
presente che questo TCA ha già avuto modo di ritenere esigibile un cambio di
Considerandi
professione dopo diversi decenni di esercizio dell’abituale attività. Ad
esempio nella STCA 32.2017.63 in cui si trattava di un assicurato, abile al 50%
in tutte le attività, che da 30 anni esercitava la sua attività di cameriere;
oppure la STCA 32.2017.130 riguardante un assicurato di 58 anni, anche lui
esercitante da 30 anni l’abituale professione d’idraulico con un’abilità del
50%, ma abile al 100% in attività adeguate (cfr. STCA 32.2017.130). Va poi citata
la STCA 32.2016.145 concernente un panettiere indipendente da oltre 30 anni, di
anni 49. Non esigibile è stato per contro ritenuto un cambiamento di
professione di un assicurato, restauratore indipendente da oltre 30 anni,
prossimo alla pensione (STCA 32.2006.24). Quest’ultima fattispecie non è
pertinente al caso in esame, visto che l’assicurato è nato nel 1967 e quindi lontano
dall’età pensionabile.
2.8
Occorre ora procedere alla
graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2),
ritenuto che per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita (DTF 129
V 222; SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedite del
26.
giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01 e del 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; vedi anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01), il cui calcolo è stato esposto nella decisione
contestata.
2.8.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in
presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Nel
caso concreto, come risulta dalla decisione contestata, l’amministrazione ha
preso in considerazione il reddito che l’assicurato aveva conseguito nel 2016
nella propria professione per un importo di fr. 76'994.--. Tale modo di
procedere è corretto e non è del resto stato contestato.
2.8.2
Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,
che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17;
STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Conformente
alla succitata giurisprudenza, nel caso concreto l’Ufficio
AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), tenuto conto di
un capacità lavorativa dell’80%, nonché di una riduzione del 10% dovuta alla
necessità di svolgere unicamente attività leggere e riduzione per circostanze
particolari, determinando il reddito da invalido in fr 48'407 (cfr. le tabelle
di calcolo 20 febbraio 2019 pagg.187-191 doc. AI).
L’assicurato postula
invece una riduzione del reddito del 20% in considerazione delle limitazioni
fisiche, del fatto che da oltre 30 anni ha svolto la stessa professione, che
non ha una particolare formazione e della sua età.
Va ricordato che le limitazioni fisiche sono state debitamente
tenute in considerazione dal punto di vista medico, nel senso di una riduzione
di rendimento del 20% (cfr. il citato rapporto 21 novembre 2018 del SMR),
un’ulteriore riduzione non è pertanto giustificata. A tal riguardo, STF
8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è
possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da
applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di
rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della
capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due
volte lo stesso punto di vista (fra le tante STCA 32.2018.65 e 32.2018.31).
Inoltre,
essendo stata riconosciuta una riduzione di rendimento, non può essere
applicata al reddito da invalido un’ulteriore riduzione percentuale per tener
conto del fatto che l’interessato è in grado di svolgere un’attività adeguata
unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e STCA
32.2010.248).
Va inoltre
rilevato che la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello 1 attività semplici di tipo fisico o manuale; corrispondente al
precedente livello di qualifica 4: attività semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Per
quel che concerne il fattore età avanzata, sebbene viene considerato come
un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa,
insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare
alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza
9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393
consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la
capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale,
bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza
9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Pertanto, il fattore età avanzata
non costituisce un motivo di riduzione del reddito da invalido ma piuttosto un
elemento di valutazione generale della residua capacità lavorativa di una
persona assicurata.
Nella
fattispecie concreta, l’assicurato al momento della decisione contestata aveva
51.
anni e quindi ben lontano dall’età di pensionamento che, a determinate
condizioni, può limitare la capacità lavorativa (ad esempio: a due assicurati
di 61 anni non è stata riconosciuta la possibilità di realizzare la capacità
lavorativa residua del 50%, cfr. STF I 617/ 02 del 10 marzo 2003 e 9C-437/2008
del 19 marzo 2009; oppure, analogamente, ad un assicurato 64enne, senza
formazione professionale e abile al 50% in attività leggere, cfr. STCA
32.2007.50
del 12 febbraio 2008).
Infine, in
merito alla circostanza che l’assicurato abbia svolto oltre 30 anni la stessa
professione va fatto riferimento al consid. 2.7, non trattandosi di un fattore
di riduzione.
Fatte queste
premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle
assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte
ritiene che, operando una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia
abusato del proprio potere di apprezzamento.
2.8.3
Dal
raffronto dei redditi si ottiene un grado d’invalidità del 37% che non
conferisce il diritto ad una rendita.
Va
fatto presente che l’aggiornamento dei redditi di riferimento al 2018, momento
dell’eventuale diritto alla rendita, non permetterebbe di riconoscere una
rendita.
Nel
2018, il reddito da valido si attesta a fr. 79'008.-- (fr. 76'994 per il
2016, aumentati, in base alla tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali,
Uomini, 2011-2016, ramo economico G 47 Commercio al dettaglio, dello 1.2% per
il 2017 e del 1.4% per il 2018).
Quello da invalido, nel
2018, ammonta a fr. 48'870.-- (48'407 x 105.4 x 104.4; cfr. Tabella T1.1.10
Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2016, pubblicata dall'Ufficio federale
di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Il
grado d’invalidità risulta essere del 38% ([79'008 - 48'870] x 100 : 79'008=
25.5%) che non conferisce il diritto ad una rendita d’invalidità.
Di
conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
dell’assicurato. Ne consegue che il ricorso va respinto.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti