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Decisione

32.2019.126

Richiesta di condono delle indennità giornaliere AI chieste in restituzione in seguito alla cessazione del provvedimento di reintegrazione professionale. Confermata l'assenza del presupposto della buona fede alla luce dello svolgimento dei fatti

8 maggio 2020Italiano20 min

diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.126

cs

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Nell’ambito di un

provvedimento di reintegrazione professionale come specialista dei trasporti e

della logistica presso l’__________ di __________ per il periodo dal settembre

2017 al giugno 2019, RI 1, nato nel 1993, il 3 ottobre 2018, dopo aver inizialmente

svolto l’attività lavorativa pratica presso la __________, ha sottoscritto, con

effetto dal 28 settembre 2018, un “accordo obiettivi di formazione” quale

disponente con la __________ di __________ e l’UAI, continuando a percepire,

come in precedenza, indennità giornaliere dell’AI (pag. 382 e seguenti incarto

AI).

1.2. Con decisione del 12 marzo

2019, preavvisata dal progetto del 4 febbraio 2019 (pag. 412 incarto AI), l’UAI

ha respinto la domanda di rendita AI (pag. 425 incarto AI). La decisione non è

stata impugnata al TCA.

1.3. Il 18 marzo 2019, in seguito

all’interruzione del provvedimento di reintegrazione professionale dal 26

novembre 2018, l’UAI ha emanato una decisione di restituzione delle indennità giornaliere

versate in troppo nel corso del mese di novembre 2018 (l’assicurato ha lavorato

complessivamente 6 giorni), per un importo totale di fr. 2'412.65 (pag. 433

incarto AI). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 9 maggio 2019 RI 1 ha

inoltrato una domanda di condono, affermando di essere in buona fede e di

trovarsi in una situazione finanziaria difficile (doc. 4 incarto Cassa).

1.5. Con decisione del 21 maggio

2019, l’UAI ha respinto la richiesta di condono, ritenendo non dato il

presupposto della buona fede. L’amministrazione ha stabilito che RI 1 avrebbe

dovuto rendersi conto che l’importo versato per il mese di novembre 2018 non

era totalmente di sua spettanza poiché nel corso di quel mese è stato presente

sul posto di lavoro soltanto 6 giorni. Fra gli obblighi imposti agli assicurati

beneficiari di prestazioni figura quello di notificare immediatamente ogni

cambiamento suscettibile di incidere sul diritto alle indennità giornaliere.

L’amministrazione ha rilevato che “i testi delle decisioni trasmesse al

signor RI 1, datate 27.11.2015, 16.03.2016, 4.07.2016, 23.09.2016, 6.10.2016,

8.06.2017, 14.09.2017, 17.01.2018, 1.03.2018, 3.05.2018, 17.05.2018 e

23.10.2018, attirano espressamente l’attenzione del destinatario sul fatto che

è tenuto ad avvisare tempestivamente l’amministrazione, segnatamente nel caso

di interruzione o fine anticipata dell’integrazione” (doc. A).

1.6. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento

e domandando di accogliere la domanda di condono (doc. I).

Il ricorrente descrive innanzitutto

la sua situazione finanziaria, evidenziando le sue difficoltà economiche che confermano

l’adempimento della prima condizione (onere troppo grave) per poter ottenere il

condono dell’importo da restituire.

Circa il presupposto della

buona fede l’insorgente afferma:

" (…) Buona

fede che l’UAI ha considerato come non data nella presente fattispecie in

quanto – a mente sua – il ricorrente avrebbe mancato di rispettare il proprio

obbligo di informare a seguito di una dichiarazione di diffida del 12 novembre

2018. Circostanza questa indicata per la prima all’attenzione dell’assicurato

in data 4 febbraio 2019 con il progetto di decisione dell’UAI (doc. F).

Nella decisione di restituzione del 18 marzo 2019 dell’UAI (doc.

G) viene indicato che il provvedimento di cui ha beneficiato il signor RI 1

sarebbe terminato (interrotto) in data in data 26 novembre 2018, sulla base del

progetto di decisione del 4 febbraio 2019 (doc. F) e questo nonostante egli fosse

al beneficio di un provvedimento professionale valido sino al 30 giugno 2019.

A partire dall’inizio di quel provvedimento (02.05.2018) il qui

ricorrente aveva regolarmente percepito le indennità giornaliere e, come si

evince dal doc. G, ciò è proseguito sino al 30 novembre 2018, mese in cui il

provvedimento è stato interrotto. Sino a quel momento, considerate tutte le

circostanze del caso, il qui ricorrente poteva certamente considerare in buona

fede di ricevere le indennità giornaliere che per diversi mesi aveva percepito.

Egli poteva ignorare, sino all’interruzione del provvedimento, che le indennità

per il mese di novembre gli erano state riconosciute indebitamente. (…)” (doc.

I)

1.7. Con risposta del 5 agosto

2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo

di restituire fr. 2'412.65, corrispondenti alle indennità giornaliere

indebitamente percepite nel mese di novembre 2018, come stabilito con la

decisione di restituzione del 18 marzo 2019, cresciuta incontestata in

giudicato.

2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La

restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).

Relativamente alla buona

fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità

commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato

poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione

da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica

relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,

per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994

p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti

compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte

dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,

sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e

dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere

quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77

OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave

dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5

p.17; Pratique VSI

Fatti

1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,

102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)

oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione

gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria

diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato

di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28

febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138

V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr.

13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR

3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).

Il requisito della grave

difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione

economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato

in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito

concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

2.3. Il Tribunale federale, con

sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012

AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo

di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un

secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere

di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato

adempiuto da parte dell’assicurato.

Colui che si risposa non

può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza

mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del

passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita

sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile

sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,

già solo a causa del nome, era legato.

L’Alta Corte, con giudizio

9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del

condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che

l’assicurato, benché avesse avvisato la

Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione

al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza

conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio

nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato

contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità

competente.

In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto

del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva

essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui

questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente

della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto

riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,

sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 e STF

9C_413/2016 del 26 settembre 2016.

2.4. Nella

fattispecie concreta all’assicurato è stato riconosciuto un provvedimento

professionale per il periodo dal 2 maggio 2018 al 30 giugno 2019, dapprima

presso la __________ di __________ (pag. 349 e seguenti incarto AI) ed in

seguito presso la ditta __________ di __________ (pag. 376 e seguenti incarto

AI).

Con

decisione di restituzione del 18 marzo 2019 l’UAI ha chiesto il rimborso di fr.

2'412.65 poiché il provvedimento professionale è stato interrotto il 26

novembre 2018 e nel corso del mese di novembre 2018 l’assicurato è stato

presente solo il 13 novembre e dal 15 al 19 compresi (doc. G). Dal 1° novembre

2018 al 30 novembre 2018 l’interessato ha pertanto percepito 24 indennità

giornaliere in troppo (doc. G).

Il ricorrente ritiene di essere in buona fede, affermando che l’UAI ha

sostenuto che avrebbe mancato al suo obbligo di informare a seguito di una

diffida del 12 novembre 2018, circostanza che sarebbe stata indicata per la

prima volta nel progetto di decisione di rifiuto della rendita del 4 febbraio

2019 (doc. F). Egli evidenzia inoltre che nella decisione di restituzione

figura che il provvedimento sarebbe stato interrotto il 26 novembre 2018 e

questo nonostante fosse al beneficio di un provvedimento professionale valido

fino al 30 giugno 2019. Egli sostiene che dal 2 maggio 2018 aveva regolarmente

percepito le indennità giornaliere e ciò sino al 30 novembre 2018 (doc. G),

mese in cui il provvedimento è stato interrotto. Sino ad allora poteva

considerare in buona fede di aver diritto di ricevere le indennità giornaliere

che gli erano state erogate per diversi mesi. Egli poteva ignorare, fino

all’interruzione del provvedimento, che le indennità di novembre gli erano

state riconosciute indebitamente.

2.5. Le censure

dell’insorgente vanno respinte.

Dalle tavole

processuali emerge che il 3 ottobre 2018 l’UAI, il ricorrente e la ditta __________ hanno sottoscritto un

accordo con gli obbiettivi della formazione (pag. 376 e seguenti incarto AI).

L’inizio del rapporto di lavoro è stato fissato per il 28 settembre 2018.

Nell’accordo

figura che “l’assicurato è dunque tenuto ad un comportamento corretto e al

massimo impegno al fine di portare a termine positivamente e nei tempi previsti

la formazione decisa. In caso contrario, spetta all’Ufficio AI valutare

l’eventuale prolungo del provvedimento. Inoltre l’assicurato è tenuto ad

informare il datore di lavoro e l’Ufficio AI se incontra difficoltà o problemi

nello svolgimento della formazione. Questo permetterebbe di apportare eventuali

correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. Se

l’assicurato è assente dal lavoro (malattia o infortunio), avvisa

tempestivamente il datore di lavoro e presenta il certificato medico dopo 3

giorni di assenza”.

Il 6

novembre 2018 il ricorrente è stato diffidato e convocato dall’UAI per un

colloquio da tenersi il 12 novembre 2018. Una funzionaria dell’amministrazione

ha precisato che “in data odierna sono stata contattata dall’ultimo datore

di lavoro (…) il quale mi comunica che dal 16 ottobre non si è più presentato

sul posto di lavoro. Mi viene inoltre detto che a suo dire io sarei stata

costantemente da lei informata in merito alle sue assenze, cosa che in realtà

non è mai avvenuta. Ho cercato più volte a contattarla telefonicamente ma non

ho mai avuto risposta da parte sua” (pag. 390-392 incarto AI).

L’UAI, dopo

Considerandi

aver citato l’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha chiesto all’insorgente di recarsi al più

presto possibile sul posto di lavoro in modo da chiarire la situazione con il

proprio datore di lavoro (pag. 390-392 incarto AI).

Con scritto

del 12 novembre 2018, in seguito al colloquio di medesima data, l’UAI ha

ribadito quanto figurante nella diffida del 6 novembre 2018, ha rammentato

l’obbligo di collaborazione e di comunicazione ed ha diffidato il ricorrente a

sottoporsi/presentarsi al provvedimento con costanza e diligenza, impegno e

motivazione, a comunicare/avvisare immediatamente le parti qualora vi fossero

degli impedimenti che precludono le presenze ed ha precisato che qualora

ulteriori assenze/inadempienze contrattuali dovessero compromettere lo

svolgimento del provvedimento, l’assicurato sarà ritenuto convenientemente

formato/reintegrato (specialista nei trasporti e della logistica) senza

ulteriori prestazioni. Gli è stato chiesto, se non intende continuare il

provvedimento di integrazione, di indicare all’UAI in modo esaustivo e per

iscritto le sue motivazioni (pag. 139 incarto AI).

Allo scritto

è stata allegata una dichiarazione datata 12 ottobre 2018 con la quale

l’assicurato ha dichiarato di sottoporsi e presentarsi al provvedimento con

costanza, diligenza, impegno e motivazione, di comunicare/avvisare

immediatamente le parti qualora vi fossero degli impedimenti che precludono le

presenze e che qualora ulteriori assenze/inadempienze contrattuali dovessero

compromettere lo svolgimento del provvedimento, sarebbe stato ritenuto

convenientemente formato/reintegrato (specialista nei trasporti e della

logistica) senza ulteriori prestazioni (pag. 385 incarto AI).

Il 6

dicembre 2018 il datore di lavoro ha scritto all’UAI indicando che non è più “nostra

intenzione proseguire” con la formazione del ricorrente per i seguenti

motivi: “Nonostante il richiamo in forma scritta da parte tua ho potuto

costatare che non abbiamo avuto nessun tipo di miglioramento da parte di RI 1,

nella fattispecie le sue prestazioni sono state le seguenti: Dopo l’ultimo richiamo

scritto RI 1 si è presentato solo 4 giorni lavorativi, con un ultima

segnalazione ufficiale da parte sua datata 26.11 che mi indicava che andava dal

dermatologo. Nonostante ho provato a sollecitarlo di mandarmi la presentazione

che avrebbe dovuto preparare all’inizio del suo stage non ho più sentito nulla

fino a ieri 04.12.2018 dove mi scrive che dal 05.12.2018 tornava al lavoro.

Purtroppo nemmeno oggi si è fatto ne vedere ne sentire” (pag. 399 incarto

AI).

Nel rapporto

di fine sorveglianza del 31 gennaio 2019 dell’addetto agli assicurati figura

che:

" (…) Nel

2015.

l’A. ha iniziato una riqualifica come tecnico diplomato SSS in conduzione

di lavori edili, interrotta in agosto 2017 a causa delle varie difficoltà. In

quell’occasione furono riconosciute anche numerose or di sostegno nelle varie

materie in cui l’A. aveva difficoltà e sono stati fatti colloqui con insegnanti

e direttore per rammentare all’A. l’importanza della diligenza, dell’impegno e

della motivazione che devono essere messi in una riqualifica. In settembre 2017

viste le difficoltà affrontate nelle formazione di tecnico SSS si è intrapreso

una nuova riqualifica come specialista dei trasporti e della logistica.

Il 12.11.2018 dopo una segnalazione dell’ultimo datore di lavoro

che l’A. da settimane non si presentava più al lavoro e non avvisava, si è

svolto un colloquio dove l’A. è stato diffidato e ha firmato una dichiarazione

(vedi GED) in cui dichiarava che da ora in avanti si sarebbe sottoposto al

provvedimento in maniera diligente e senza fare ulteriori assenze.

Dopo la diffida l’A. si è presentato 4 giorni al lavoro e dopo è

sparito senza avvisare nuovamente.

Si mette quindi in atto l’art. 21 cpv 4 LPGA e si valuta l’A. come

debitamente reintegrato. (…)” (pag. 410 incarto AI)

Con scritto

datato 13 febbraio 2019, trasmesso per posta B e ritornato al mittente (cfr.

pag. 419 incarto AI), l’UAI ha comunicato al ricorrente che la garanzia del 10

ottobre 2018 è da ritenersi valida unicamente sino al 26 novembre 2018 (doc.

151.

incarto AI). Con decisione formale del 12 marzo 2019, preavvisata dal

progetto del 4 febbraio 2019, l’amministrazione ha respinto il diritto a

prestazioni dell’AI (doc. 157 incarto AI).

2.6

Alla luce di

quanto sopra e dello svolgimento dei fatti, il ricorrente non può far valere la

sua buona fede.

Dalle tavole

processuali risulta infatti che l’insorgente è stato reso attento più volte

circa il suo obbligo di collaborare ed in particolare di presentarsi sul posto

di lavoro per portare a termine la sua riqualifica professionale e la

necessità, in caso di assenza per malattia o infortunio, di inoltrare un

certificato medico nel termine di tre giorni (pag. 377 incarto AI). Il 6

novembre 2018 è stato convocato per un incontro presso l’Ufficio AI a causa

delle sue assenze dal posto di lavoro a far tempo dal 16 ottobre 2018 (pag. 390

incarto AI). Il 12 novembre 2018 l’UAI, in seguito al citato incontro, ha

ribadito l’obbligo di collaborare e di comunicare le assenze tempestivamente.

L’insorgente è stato avvisato che non avrebbe più ricevuto prestazioni qualora

ulteriori assenze o inadempienze contrattuali avessero compromesso lo

svolgimento del provvedimento in atto (doc. 139 incarto AI). Il ricorrente ha

sottoscritto una dichiarazione in cui figurava la citata sanzione (pag. 395

incarto AI).

Nel mese di

novembre 2018 il ricorrente si è recato al lavoro complessivamente solo 6

giorni su 30 e non ha giustificato in nessun modo le sue assenze (pag. 399 e

410.

incarto AI).

Il

ricorrente non può pertanto sostenere di non essere stato informato circa le

conseguenze del suo agire unicamente perché, secondo lui, solo con la decisione

di restituzione, peraltro non impugnata, sarebbe stato informato che il

provvedimento di reintegrazione professionale è stato interrotto il 26 novembre

2018.

(doc. I).

L’insorgente,

che, senza alcuna giustificazione comprovata tramite certificati medici od in

altro modo (cfr. doc. 22 e 23 Cassa), in novembre si è presentato solo 6 giorni

su 30 presso il datore di lavoro, doveva pertanto essere cosciente del fatto di

aver interrotto il provvedimento professionale.

Egli avrebbe

di conseguenza dovuto informarsi presso l’UAI o la Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG circa il motivo per il quale le indennità, malgrado le

sue assenze, fossero comunque state pagate interamente.

Al riguardo va rammentata la

già citata sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag.

70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato

inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione. Il TFA ha

stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza

di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo

sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le

prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui

motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

Non va poi

dimenticato che nelle decisioni di versamento delle indennità (cfr. ad esempio

quella del 17 maggio 2018 [pag. 53-54 incarto Cassa] l’UAI ha indicato che “l’assicurato

(o il suo rappresentante) deve annunciare immediatamente alla cassa di

compensazione competente designata sul retro ogni cambiamento delle sue

condizioni personali che possono influire sull’applicazione dei provvedimenti

d’integrazione o sul diritto alle indennità giornaliere (p. es. interruzioni

o fine anticipata dell’integrazione), (…). L’indennità giornaliera è una

prestazione addizionata ai provvedimenti d’integrazione e, per principio, può

essere accordata solo finché l’assicurato si trova effettivamente in

integrazione” (doc. 34, sottolineature del redattore).

L’insorgente,

malgrado non si sia più presentato dal datore di lavoro, non ha informato l’UAI

e non si è posto alcuna domanda circa il versamento completo delle indennità

giornaliere in assenza di qualsiasi attività lavorativa.

È pertanto a

ragione che l’amministrazione ha accertato la mancanza del presupposto della

buona fede per poter chiedere il condono della prestazione versatagli poiché il

comportamento messo in atto dall’insorgente era tale da non dover erogare

alcuna indennità.

Alla luce di quanto sopra

esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito cumulativo della grave

difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta e la decisione impugnata

confermata.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti