32.2019.126
Richiesta di condono delle indennità giornaliere AI chieste in restituzione in seguito alla cessazione del provvedimento di reintegrazione professionale. Confermata l'assenza del presupposto della buona fede alla luce dello svolgimento dei fatti
8 maggio 2020Italiano20 min
diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.126
cs
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nell’ambito di un
provvedimento di reintegrazione professionale come specialista dei trasporti e
della logistica presso l’__________ di __________ per il periodo dal settembre
2017 al giugno 2019, RI 1, nato nel 1993, il 3 ottobre 2018, dopo aver inizialmente
svolto l’attività lavorativa pratica presso la __________, ha sottoscritto, con
effetto dal 28 settembre 2018, un “accordo obiettivi di formazione” quale
disponente con la __________ di __________ e l’UAI, continuando a percepire,
come in precedenza, indennità giornaliere dell’AI (pag. 382 e seguenti incarto
AI).
1.2. Con decisione del 12 marzo
2019, preavvisata dal progetto del 4 febbraio 2019 (pag. 412 incarto AI), l’UAI
ha respinto la domanda di rendita AI (pag. 425 incarto AI). La decisione non è
stata impugnata al TCA.
1.3. Il 18 marzo 2019, in seguito
all’interruzione del provvedimento di reintegrazione professionale dal 26
novembre 2018, l’UAI ha emanato una decisione di restituzione delle indennità giornaliere
versate in troppo nel corso del mese di novembre 2018 (l’assicurato ha lavorato
complessivamente 6 giorni), per un importo totale di fr. 2'412.65 (pag. 433
incarto AI). La decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Il 9 maggio 2019 RI 1 ha
inoltrato una domanda di condono, affermando di essere in buona fede e di
trovarsi in una situazione finanziaria difficile (doc. 4 incarto Cassa).
1.5. Con decisione del 21 maggio
2019, l’UAI ha respinto la richiesta di condono, ritenendo non dato il
presupposto della buona fede. L’amministrazione ha stabilito che RI 1 avrebbe
dovuto rendersi conto che l’importo versato per il mese di novembre 2018 non
era totalmente di sua spettanza poiché nel corso di quel mese è stato presente
sul posto di lavoro soltanto 6 giorni. Fra gli obblighi imposti agli assicurati
beneficiari di prestazioni figura quello di notificare immediatamente ogni
cambiamento suscettibile di incidere sul diritto alle indennità giornaliere.
L’amministrazione ha rilevato che “i testi delle decisioni trasmesse al
signor RI 1, datate 27.11.2015, 16.03.2016, 4.07.2016, 23.09.2016, 6.10.2016,
8.06.2017, 14.09.2017, 17.01.2018, 1.03.2018, 3.05.2018, 17.05.2018 e
23.10.2018, attirano espressamente l’attenzione del destinatario sul fatto che
è tenuto ad avvisare tempestivamente l’amministrazione, segnatamente nel caso
di interruzione o fine anticipata dell’integrazione” (doc. A).
1.6. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
e domandando di accogliere la domanda di condono (doc. I).
Il ricorrente descrive innanzitutto
la sua situazione finanziaria, evidenziando le sue difficoltà economiche che confermano
l’adempimento della prima condizione (onere troppo grave) per poter ottenere il
condono dell’importo da restituire.
Circa il presupposto della
buona fede l’insorgente afferma:
" (…) Buona
fede che l’UAI ha considerato come non data nella presente fattispecie in
quanto – a mente sua – il ricorrente avrebbe mancato di rispettare il proprio
obbligo di informare a seguito di una dichiarazione di diffida del 12 novembre
2018. Circostanza questa indicata per la prima all’attenzione dell’assicurato
in data 4 febbraio 2019 con il progetto di decisione dell’UAI (doc. F).
Nella decisione di restituzione del 18 marzo 2019 dell’UAI (doc.
G) viene indicato che il provvedimento di cui ha beneficiato il signor RI 1
sarebbe terminato (interrotto) in data in data 26 novembre 2018, sulla base del
progetto di decisione del 4 febbraio 2019 (doc. F) e questo nonostante egli fosse
al beneficio di un provvedimento professionale valido sino al 30 giugno 2019.
A partire dall’inizio di quel provvedimento (02.05.2018) il qui
ricorrente aveva regolarmente percepito le indennità giornaliere e, come si
evince dal doc. G, ciò è proseguito sino al 30 novembre 2018, mese in cui il
provvedimento è stato interrotto. Sino a quel momento, considerate tutte le
circostanze del caso, il qui ricorrente poteva certamente considerare in buona
fede di ricevere le indennità giornaliere che per diversi mesi aveva percepito.
Egli poteva ignorare, sino all’interruzione del provvedimento, che le indennità
per il mese di novembre gli erano state riconosciute indebitamente. (…)” (doc.
I)
1.7. Con risposta del 5 agosto
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se sono adempiute le condizioni per il condono dell’obbligo
di restituire fr. 2'412.65, corrispondenti alle indennità giornaliere
indebitamente percepite nel mese di novembre 2018, come stabilito con la
decisione di restituzione del 18 marzo 2019, cresciuta incontestata in
giudicato.
2.2. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La
restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA).
Relativamente alla buona
fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità
commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato
poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione
da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica
relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto,
per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9 pp. 21s; Pratique VSI 1994
p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269). La buona fede non è infatti
compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte
dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere
quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77
OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave
dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5
p.17; Pratique VSI
Fatti
1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,
102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)
oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione
gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria
diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato
di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28
febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138
V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr.
13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR
3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).
Il requisito della grave
difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione
economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato
in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini
della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
2.3. Il Tribunale federale, con
sentenza 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012
AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo
di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un
secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere
di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato
adempiuto da parte dell’assicurato.
Colui che si risposa non
può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza
mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l’annuncio del
passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita
sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile
sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo,
già solo a causa del nome, era legato.
L’Alta Corte, con giudizio
9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del
condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che
l’assicurato, benché avesse avvisato la
Cassa dell’avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione
al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza
conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio
nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato
contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità
competente.
In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto
del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva
essere ammessa la buona fede dell’assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui
questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l’autorità competente
della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto
riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico,
sul conto postale della madre, di cui poteva disporre.
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C_184/2015 dell’8 maggio 2015 e STF
9C_413/2016 del 26 settembre 2016.
2.4. Nella
fattispecie concreta all’assicurato è stato riconosciuto un provvedimento
professionale per il periodo dal 2 maggio 2018 al 30 giugno 2019, dapprima
presso la __________ di __________ (pag. 349 e seguenti incarto AI) ed in
seguito presso la ditta __________ di __________ (pag. 376 e seguenti incarto
AI).
Con
decisione di restituzione del 18 marzo 2019 l’UAI ha chiesto il rimborso di fr.
2'412.65 poiché il provvedimento professionale è stato interrotto il 26
novembre 2018 e nel corso del mese di novembre 2018 l’assicurato è stato
presente solo il 13 novembre e dal 15 al 19 compresi (doc. G). Dal 1° novembre
2018 al 30 novembre 2018 l’interessato ha pertanto percepito 24 indennità
giornaliere in troppo (doc. G).
Il ricorrente ritiene di essere in buona fede, affermando che l’UAI ha
sostenuto che avrebbe mancato al suo obbligo di informare a seguito di una
diffida del 12 novembre 2018, circostanza che sarebbe stata indicata per la
prima volta nel progetto di decisione di rifiuto della rendita del 4 febbraio
2019 (doc. F). Egli evidenzia inoltre che nella decisione di restituzione
figura che il provvedimento sarebbe stato interrotto il 26 novembre 2018 e
questo nonostante fosse al beneficio di un provvedimento professionale valido
fino al 30 giugno 2019. Egli sostiene che dal 2 maggio 2018 aveva regolarmente
percepito le indennità giornaliere e ciò sino al 30 novembre 2018 (doc. G),
mese in cui il provvedimento è stato interrotto. Sino ad allora poteva
considerare in buona fede di aver diritto di ricevere le indennità giornaliere
che gli erano state erogate per diversi mesi. Egli poteva ignorare, fino
all’interruzione del provvedimento, che le indennità di novembre gli erano
state riconosciute indebitamente.
2.5. Le censure
dell’insorgente vanno respinte.
Dalle tavole
processuali emerge che il 3 ottobre 2018 l’UAI, il ricorrente e la ditta __________ hanno sottoscritto un
accordo con gli obbiettivi della formazione (pag. 376 e seguenti incarto AI).
L’inizio del rapporto di lavoro è stato fissato per il 28 settembre 2018.
Nell’accordo
figura che “l’assicurato è dunque tenuto ad un comportamento corretto e al
massimo impegno al fine di portare a termine positivamente e nei tempi previsti
la formazione decisa. In caso contrario, spetta all’Ufficio AI valutare
l’eventuale prolungo del provvedimento. Inoltre l’assicurato è tenuto ad
informare il datore di lavoro e l’Ufficio AI se incontra difficoltà o problemi
nello svolgimento della formazione. Questo permetterebbe di apportare eventuali
correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. Se
l’assicurato è assente dal lavoro (malattia o infortunio), avvisa
tempestivamente il datore di lavoro e presenta il certificato medico dopo 3
giorni di assenza”.
Il 6
novembre 2018 il ricorrente è stato diffidato e convocato dall’UAI per un
colloquio da tenersi il 12 novembre 2018. Una funzionaria dell’amministrazione
ha precisato che “in data odierna sono stata contattata dall’ultimo datore
di lavoro (…) il quale mi comunica che dal 16 ottobre non si è più presentato
sul posto di lavoro. Mi viene inoltre detto che a suo dire io sarei stata
costantemente da lei informata in merito alle sue assenze, cosa che in realtà
non è mai avvenuta. Ho cercato più volte a contattarla telefonicamente ma non
ho mai avuto risposta da parte sua” (pag. 390-392 incarto AI).
L’UAI, dopo
Considerandi
aver citato l’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha chiesto all’insorgente di recarsi al più
presto possibile sul posto di lavoro in modo da chiarire la situazione con il
proprio datore di lavoro (pag. 390-392 incarto AI).
Con scritto
del 12 novembre 2018, in seguito al colloquio di medesima data, l’UAI ha
ribadito quanto figurante nella diffida del 6 novembre 2018, ha rammentato
l’obbligo di collaborazione e di comunicazione ed ha diffidato il ricorrente a
sottoporsi/presentarsi al provvedimento con costanza e diligenza, impegno e
motivazione, a comunicare/avvisare immediatamente le parti qualora vi fossero
degli impedimenti che precludono le presenze ed ha precisato che qualora
ulteriori assenze/inadempienze contrattuali dovessero compromettere lo
svolgimento del provvedimento, l’assicurato sarà ritenuto convenientemente
formato/reintegrato (specialista nei trasporti e della logistica) senza
ulteriori prestazioni. Gli è stato chiesto, se non intende continuare il
provvedimento di integrazione, di indicare all’UAI in modo esaustivo e per
iscritto le sue motivazioni (pag. 139 incarto AI).
Allo scritto
è stata allegata una dichiarazione datata 12 ottobre 2018 con la quale
l’assicurato ha dichiarato di sottoporsi e presentarsi al provvedimento con
costanza, diligenza, impegno e motivazione, di comunicare/avvisare
immediatamente le parti qualora vi fossero degli impedimenti che precludono le
presenze e che qualora ulteriori assenze/inadempienze contrattuali dovessero
compromettere lo svolgimento del provvedimento, sarebbe stato ritenuto
convenientemente formato/reintegrato (specialista nei trasporti e della
logistica) senza ulteriori prestazioni (pag. 385 incarto AI).
Il 6
dicembre 2018 il datore di lavoro ha scritto all’UAI indicando che non è più “nostra
intenzione proseguire” con la formazione del ricorrente per i seguenti
motivi: “Nonostante il richiamo in forma scritta da parte tua ho potuto
costatare che non abbiamo avuto nessun tipo di miglioramento da parte di RI 1,
nella fattispecie le sue prestazioni sono state le seguenti: Dopo l’ultimo richiamo
scritto RI 1 si è presentato solo 4 giorni lavorativi, con un ultima
segnalazione ufficiale da parte sua datata 26.11 che mi indicava che andava dal
dermatologo. Nonostante ho provato a sollecitarlo di mandarmi la presentazione
che avrebbe dovuto preparare all’inizio del suo stage non ho più sentito nulla
fino a ieri 04.12.2018 dove mi scrive che dal 05.12.2018 tornava al lavoro.
Purtroppo nemmeno oggi si è fatto ne vedere ne sentire” (pag. 399 incarto
AI).
Nel rapporto
di fine sorveglianza del 31 gennaio 2019 dell’addetto agli assicurati figura
che:
" (…) Nel
2015.
l’A. ha iniziato una riqualifica come tecnico diplomato SSS in conduzione
di lavori edili, interrotta in agosto 2017 a causa delle varie difficoltà. In
quell’occasione furono riconosciute anche numerose or di sostegno nelle varie
materie in cui l’A. aveva difficoltà e sono stati fatti colloqui con insegnanti
e direttore per rammentare all’A. l’importanza della diligenza, dell’impegno e
della motivazione che devono essere messi in una riqualifica. In settembre 2017
viste le difficoltà affrontate nelle formazione di tecnico SSS si è intrapreso
una nuova riqualifica come specialista dei trasporti e della logistica.
Il 12.11.2018 dopo una segnalazione dell’ultimo datore di lavoro
che l’A. da settimane non si presentava più al lavoro e non avvisava, si è
svolto un colloquio dove l’A. è stato diffidato e ha firmato una dichiarazione
(vedi GED) in cui dichiarava che da ora in avanti si sarebbe sottoposto al
provvedimento in maniera diligente e senza fare ulteriori assenze.
Dopo la diffida l’A. si è presentato 4 giorni al lavoro e dopo è
sparito senza avvisare nuovamente.
Si mette quindi in atto l’art. 21 cpv 4 LPGA e si valuta l’A. come
debitamente reintegrato. (…)” (pag. 410 incarto AI)
Con scritto
datato 13 febbraio 2019, trasmesso per posta B e ritornato al mittente (cfr.
pag. 419 incarto AI), l’UAI ha comunicato al ricorrente che la garanzia del 10
ottobre 2018 è da ritenersi valida unicamente sino al 26 novembre 2018 (doc.
151.
incarto AI). Con decisione formale del 12 marzo 2019, preavvisata dal
progetto del 4 febbraio 2019, l’amministrazione ha respinto il diritto a
prestazioni dell’AI (doc. 157 incarto AI).
2.6
Alla luce di
quanto sopra e dello svolgimento dei fatti, il ricorrente non può far valere la
sua buona fede.
Dalle tavole
processuali risulta infatti che l’insorgente è stato reso attento più volte
circa il suo obbligo di collaborare ed in particolare di presentarsi sul posto
di lavoro per portare a termine la sua riqualifica professionale e la
necessità, in caso di assenza per malattia o infortunio, di inoltrare un
certificato medico nel termine di tre giorni (pag. 377 incarto AI). Il 6
novembre 2018 è stato convocato per un incontro presso l’Ufficio AI a causa
delle sue assenze dal posto di lavoro a far tempo dal 16 ottobre 2018 (pag. 390
incarto AI). Il 12 novembre 2018 l’UAI, in seguito al citato incontro, ha
ribadito l’obbligo di collaborare e di comunicare le assenze tempestivamente.
L’insorgente è stato avvisato che non avrebbe più ricevuto prestazioni qualora
ulteriori assenze o inadempienze contrattuali avessero compromesso lo
svolgimento del provvedimento in atto (doc. 139 incarto AI). Il ricorrente ha
sottoscritto una dichiarazione in cui figurava la citata sanzione (pag. 395
incarto AI).
Nel mese di
novembre 2018 il ricorrente si è recato al lavoro complessivamente solo 6
giorni su 30 e non ha giustificato in nessun modo le sue assenze (pag. 399 e
410.
incarto AI).
Il
ricorrente non può pertanto sostenere di non essere stato informato circa le
conseguenze del suo agire unicamente perché, secondo lui, solo con la decisione
di restituzione, peraltro non impugnata, sarebbe stato informato che il
provvedimento di reintegrazione professionale è stato interrotto il 26 novembre
2018.
(doc. I).
L’insorgente,
che, senza alcuna giustificazione comprovata tramite certificati medici od in
altro modo (cfr. doc. 22 e 23 Cassa), in novembre si è presentato solo 6 giorni
su 30 presso il datore di lavoro, doveva pertanto essere cosciente del fatto di
aver interrotto il provvedimento professionale.
Egli avrebbe
di conseguenza dovuto informarsi presso l’UAI o la Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG circa il motivo per il quale le indennità, malgrado le
sue assenze, fossero comunque state pagate interamente.
Al riguardo va rammentata la
già citata sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag.
70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato
inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione. Il TFA ha
stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza
di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo
sviluppo del caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le
prestazioni senza segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui
motivi del conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
Non va poi
dimenticato che nelle decisioni di versamento delle indennità (cfr. ad esempio
quella del 17 maggio 2018 [pag. 53-54 incarto Cassa] l’UAI ha indicato che “l’assicurato
(o il suo rappresentante) deve annunciare immediatamente alla cassa di
compensazione competente designata sul retro ogni cambiamento delle sue
condizioni personali che possono influire sull’applicazione dei provvedimenti
d’integrazione o sul diritto alle indennità giornaliere (p. es. interruzioni
o fine anticipata dell’integrazione), (…). L’indennità giornaliera è una
prestazione addizionata ai provvedimenti d’integrazione e, per principio, può
essere accordata solo finché l’assicurato si trova effettivamente in
integrazione” (doc. 34, sottolineature del redattore).
L’insorgente,
malgrado non si sia più presentato dal datore di lavoro, non ha informato l’UAI
e non si è posto alcuna domanda circa il versamento completo delle indennità
giornaliere in assenza di qualsiasi attività lavorativa.
È pertanto a
ragione che l’amministrazione ha accertato la mancanza del presupposto della
buona fede per poter chiedere il condono della prestazione versatagli poiché il
comportamento messo in atto dall’insorgente era tale da non dover erogare
alcuna indennità.
Alla luce di quanto sopra
esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito cumulativo della grave
difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta e la decisione impugnata
confermata.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti