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Decisione

32.2019.127

2° domanda. Diniego rendita. 17 LPGA. Violazione diritto di essere sentito per non avere ricevuto l’incarto completo. Inchiesta economica per indipendenti. Prepensionata: no metodo misto, ma proporzionale. Prozentvergleich: grado AI 30% (come in passato)

25 maggio 2020Italiano78 min

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.127

PC/DC/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Il 10 dicembre 2009 RI 1,

nata il __________ 1959, a quel tempo attiva in qualità di docente di lingue nominata

a tempo pieno (100% pari a 24 ore settimanali a partire dall’anno scolastico

2006/2007: cfr. doc. 291, pag. 1163 incarto AI) per lo __________, ha

presentato una domanda di prestazioni AI lamentando "fibromialgia,

artrosi, ernie cervicali, cefalea, emicrania, dolori alla schiena, tunnel

carpale" e i postumi di un infortunio del 17 maggio 2009 nel quale ha

riportato alcune contusioni alle vertebre. Esperiti gli accertamenti medici ed

economici del caso, tra cui la perizia pluridisciplinare del 14 marzo 2012 di

natura reumatologica, neurologica e psichiatrica a cura del __________ di __________,

che ha attestato sostanzialmente un'abilità lavorativa a tempo pieno ma con

riduzione del rendimento del 30 % al massimo nella sua attività abituale,

l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito: UAI) con progetto di decisione del

20 novembre 2012 ha respinto la domanda di prestazioni per carenza di

invalidità (grado d'invalidità inferiore al 40 %). Preso atto delle successive

osservazioni, rispettivamente dei nuovi atti medici prodotti dall'assicurata,

l'UAI ha eseguito un complemento istruttorio, segnatamente di natura

valetudinaria, come pure a un aggiornamento di natura economica, confermando il

rifiuto di prestazioni con decisione del 14 agosto 2013.

Con STCA 32.2013.160 del

28 luglio 2014 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato il 14 settembre

2013 dall'assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, confermando il rifiuto del

diritto ad una rendita di invalidità e ritenendo non necessari ulteriori approfondimenti

medici (doc. 224 incarto AI). Questa decisione è stata confermata dall'Alta

Corte con STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 (doc. 233 incarto AI).

1.2. L'11 aprile 2016 RI 1, sempre

per il tramite dell'avv. RA 1, ha inoltrato all'UAI una domanda di riesame del

suo stato di salute, a seguito di un peggioramento intervenuto nel frattempo,

sulla base di svariata documentazione medica ed, in particolare, degli scambi

intervenuti tra il medico curante e l'assicurazione malattia (doc. 236 incarto

AI).

In data 3 maggio 2016 il

medico SMR, dr. med. __________, ha confermato che tale documentazione

giustificava l'entrata in materia della nuova domanda di prestazioni (doc. 238

incarto AI).

Su richiesta del 4 maggio

2016 dell'UAI (doc. 239 incarto AI), il 20 maggio 2016 RI 1 ha inoltrato

all'amministrazione il formulario di domanda, debitamente compilato e firmato,

volto all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (doc. 245 incarto AI).

1.3. Nel frattempo, dal profilo

professionale, RI 1 ha chiesto ed ottenuto svariate autorizzazioni a svolgere

l’attività accessoria di “organizzatrice di corsi, per effettuare le

supervisioni e quale supporto per la formazione psicopedagogica dei docenti”

presso la “Scuola __________ di __________” (cfr. doc. 240, in particolare, pag.

897, 898, 901, 902 incarto AI).

RI 1 ha chiesto ed

ottenuto una riduzione della nomina dal 100% al 79.1667% (pari a 19 ore

settimanali a partire dall’anno scolastico 2010/2011) rispettivamente al 50%

(pari a 12 ore settimanali a partire dall’anno scolastico 2014/2015); nel corso

della sua carriera scolastica ha chiesto ed ottenuto pure svariati congedi

(parziali o totali) non pagati (cfr. doc. 291, pag. 1163 e 1164 incarto AI). RI

1 ha, infine, chiesto ed ottenuto il prepensionamento avvenuto il 1° settembre

2017 (cfr. doc. 291, pag. 1137 e 1139 incarto AI).

1.4. Con decisione incidentale del

31 gennaio 2018 l’UAI ha respinto la richiesta dell’assicurata, patrocinata

dall’avv. RA 1, di potere visionare l’incarto, in quanto la valutazione del

grado di invalidità era, a quel momento, in fase di istruttoria, invitandola ad

attendere sino al momento dell’emissione del preavviso (doc. 314 incarto AI). Adito

su ricorso dell'assicurata (doc. 316 incarto AI), questa Corte, dopo avere

esperito un’udienza il 30 maggio 2018 (doc. 333 incarto AI), con decisione del

4 giugno 2018, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, “nota

alle parti e consistente nell’annullamento della decisione incidentale del 31

gennaio 2018 e nella concessione da parte dell’Ufficio AI all’avv. RA 1

dell’accesso agli atti dell’incarto AI, se del caso impedendo tale accesso a

documenti che potrebbero intralciare l’inchiesta in corso.” (doc. 334

incarto AI). L’UAI ha trasmesso al legale in data 15 giugno 2018 l’incarto

parziale AI (masterizzato su CD) in questione (doc. 339 incarto AI).

1.5. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti l’incarto LAINF, il rapporto finale del 17 luglio 2017 del

medico SMR, dr. med. __________ (doc. 281 incarto AI), l’annotazione del 13

ottobre 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 286 incarto AI),

l’annotazione del 16 ottobre 2017 del dr. med. __________ (doc. 288 incarto

AI), il rapporto del 5 dicembre 2018 dell’inchiesta per attività professionale

indipendente del 24 ottobre 2018 (doc. 354 incarto AI) ed il relativo

complemento del 15 maggio 2019 (doc. 373 incarto AI), il rapporto medico del 3

dicembre 2018 del dr. med. __________ (doc. 355 incarto AI), l’annotazione del 25

marzo 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 361 incarto AI) - l’UAI,

con decisione del 24 maggio 2019 (doc. 375 incarto AI; preavvisata il 3 aprile

2019: doc. 367 incarto AI), ha rifiutato all'assicurata il diritto a presta-zioni

AI, a fronte di un grado di invalidità nullo (doc. 375 incarto AI).

In tale occasione l’amministrazione ha osservato quanto segue:

" Esito

degli accertamenti:

(…)

In fase d'istruttoria documentale svolta dall'Ufficio Al (di seguito

UAI), è emerso che al momento della nuova richiesta di prestazioni la Signora RI

1 era attiva quale docente di tedesco presso __________ con attività svolta

presso il __________ con nomina al 50% (corrispondente a 12/24 ore

settimanali). La valutazione del dossier propendeva quindi verso il metodo

misto, con una ripartizione quota parte salariata al 50% essendo ella nominata

in tale misura dall'01.09.2014 (anno scolastico) e casalinga al 50%.

Tuttavia, i nuovi elementi ricevuti all'incarto, mirati ad

ampliare la documentazione già presente, hanno permesso all'UAI di appurare che

ella, oltre all'attività amministrativa sopra citata, svolgeva anche il ruolo

di quadro superiore per la ditta __________, di cui risulta essere fondatrice,

socia e direttrice. Pertanto l'aspetto relativo all'economia domestica

(casalinga) non era giustificato.

Siamo inoltre stati resi attenti che la Signora RI 1 ha fatto

richiesta e ottenuto il prepensionamento a far capo dall'01.09.2017, come

riportato dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) nell'annotazione datata

26.04.2017.

Sotto il profilo medico è stato appurato, di fatto, uno stato di

salute invariato rispetto alla precedente valutazione espletata dall'UAl.

Come indicato in precedenza, dall'01.09.2017 vi è stato il

prepensionamento. Da tale momento l'unica attività svolta risulta essere quella

presso la ditta __________.

Il mansionario determinato in sede d'inchiesta, per tramite del

Servizio Ispettorato UAI, include attività che rispecchiano i limiti funzionali

della Signora RI 1.

Tale occupazione non viene solo considerata consona allo stato di

salute, ma l'implementazione dei servizi forniti, la possibilità di poter

gestire il carico lavorativo in relazione all'ubicazione dell'immobile (luogo

in cui ella vive), l'ausilio fornito dai collaboratori e degli appositi

strumenti informatici, oltre alla gestione della nuova attività svolta tramite __________

situata in __________, forniscono chiari elementi di un potenziale remunerativo

che preclude il diritto a prestazioni Al.

Va aggiunto che la stessa Signora RI 1 ha dato piena disponibilità

ed ha saputo ampliare il ventaglio di servizi all'interno della propria ditta.

In riferimento all'obbligo a cui è soggetto ogni Assicurato a diminuire il

danno alla salute, che scaturisce da un principio generale del diritto delle

Assicurazioni Sociali in virtù del quale l'Assicurato deve intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua

residua capacità lavorativa (se necessario in una nuova professione), si

dispone di ulteriori elementi a sostegno della presente valutazione.

Dal profilo economico si precisa che non risulta possibile

procedere con un raffronto dei redditi per le attività svolte per la __________

prima e dopo il danno alla salute (in precedenza attività accessoria a quella

di nomina, poi attività divenuta principale). Non si può inoltre fare

affidamento alla contabilità per definire il Reddito da valida (Rh) e da

invalida (Ri), poiché come indicato dal Servizio Ispettorato - nell'apposito

rapporto d'inchiesta - la retribuzione formale non corrisponde alle attività

realmente svolte. Per definire il grado d'invalidità va applicato quindi il

metodo del raffronto percentuale dei redditi. Tuttavia, non essendoci inabilità

lavorative per i motivi precedentemente esposti, per quanto attiene l'attività

presso la ditta __________ (medicalmente esigibile e divenuta la principale

occupazione della Signora RI 1), si determina un discapito economico nullo come

evidenziato in precedenza.

In conclusione, in assenza di un grado d'invalidità minimo del 40%

(Art. 28 LAI), il diritto ad una rendita Al è precluso.

In considerazione della situazione fin qui descritta, non si entra

nel merito di provvedimenti professionali.” (doc. 375, pag. 1553 incarto AI)

L’UAI ha pure

puntualizzato quanto segue:

" Profilo

medico

A livello medico gli elementi clinici oggettivano una valutazione

sovrapponibile a quella determinata nella precedente decisione con conferma

della valutazione resa.

Metodo di valutazione

(…) Appurato quindi che la Signora RI 1 era da considerare anche

in parte indipendente (quota parte non determinata a causa delle informazioni

discordanti fornite), il dossier è stato sottoposto al Servizio Ispettorato per

far chiarezza in merito all'effettivo impegno dedicato alla scuola __________.

Nel rapporto d'inchiesta redatto in data 05.12.2018 vengono

forniti ulteriori elementi a sostegno dell'esclusione della quota parte

casalinga. Con domande mirate è stato possibile ricostruire l'effettiva

riduzione del ruolo di docente (in qualità di dipendente __________ presso il __________),

in favore di un sempre più crescente impegno indirizzato all'attività

indipendente. Non solo la Signora RI 1 ha implementato i servizi offerti da

tale attività nel corso del tempo, ma è riuscita anche ad avviarne una seconda

in __________ (__________). Con il pensionamento anticipato entrato in vigore

dall'01.09.2017 non vi erano quindi più limiti di tempo (annessi allo

svolgimento del ruolo di docente per __________), ma ogni sforzo poteva essere

dedicato al miglioramento delle proprie attività indipendenti. Ella ha inoltre

indicato che non era possibile determinare un orario di lavoro, specificando di

essere disponibile per le attività svolte per __________ al 100%.

Per concludere questa considerazione possiamo quindi affermare

quanto segue:

oltre al ruolo di docente, la Signora RI 1 svolgeva in via

parallela anche quello di direttrice. La diminuzione della percentuale

lavorativa presso il Cantone veniva compensata con l'impegno nella gestione

dell'attività indipendente (oltre all’avvio e alla gestione di una seconda

attività in __________). Prendendo atto del prepensionamento entrato in vigore

dall'01.09.2017 ella deve essere considerata, con verosimiglianza

preponderante, ancora attiva professionalmente in misura completa.

Aspetto economico

In assenza di modifiche ritenute nell'ambito medico, l'aspetto

economico non ha motivo di essere rivalutato.

(…).

Nel rapporto d'inchiesta redatto dal Servizio Ispettorato, per

quanto riguarda __________, viene riportato che l'apertura è avvenuta nel 2016

e che la Signora RI 1, così come i suoi collaboratori, possono trascorrere in

quel luogo dei periodi prolungati a dipendenza delle necessità. Nello stesso,

la Signora RI 1 ha spiegato che ella si trova fisicamente presente, nella sua

abitazione accanto alla struttura lavorativa. Il progetto è stata una sua idea

e l'intenzione è quella di trasferirsi in quel luogo in via definitiva, non

appena si presenteranno le dovute condizioni personali.

Il dossier è stato tuttavia sottoposto al Servizio Ispettorato per

ulteriori precisazioni in merito ai punti sollevati dall'Avvocato RA 1. La

presa di posizione espressa dall'Ispettrice viene qui di seguito riportata:

Le osservazioni presentate dal rappresentante legale dell'assicurata

meritano due precisazioni.

Innanzitutto nella prima parte di 3 delle Osservazioni, l'Avv. RA

1 descrive chiusure in perdita da parte della __________ negli esercizi 2015 e

2016, perdite che non giustificherebbero "le conclusioni dell'Ufficio

Al".

Com'è noto - per i dettagli rimando al Verbale di audizione

dell'Ispettorato fiscale, del settembre 2018 - le perdite sono riconducili

unicamente agli investimenti effettuati dalla __________ presso __________;

pertanto non si vede il nesso di causalità con il danno alla salute

dell'assicurata.

In secondo luogo, laddove l'Avv. RA 1, all'ultimo paragrafo di

pag. 2 delle Osservazioni, precisa che gli immobili in Calabria sono in

"locazione/affitto", vorrei a mia volta riportare l'attenzione sul

contenuto dell'Ispezione fiscale, dove viene si descritto l'ammontare degli

affitti ma in previsione dell'acquisto degli immobili; si parla infatti di

affitti "che divengono rate di acquisto". Solo la "villetta

presa privatamente in affitto" dall'assicurata (vedi pag. 4 del Verbale)

può essere considerata a parte, villetta che non fa parte, appunto, di __________.

A titolo abbondanziale vorrei altresì far notare come

all'assicurata siano stati attribuiti vantaggi fiscali sia per il 2015 che per

11 2016. Vediamo inoltre come sia a pagina 5 che a pagina 6 del Rapporto si

faccia menzione a prestiti concessi dalla __________ all'assicurata, prestiti

valutati in precedenti occasioni come forme dissimulate dell'utile.

Vuoi per le fonti finanziarie dell'investimento, vuoi per la

successiva gestione, la __________, e conseguentemente l'assicurata che la

rappresenta, hanno un coinvolgimento diretto ed evidente nella gestione dei

finanziamenti e in tutte le decisioni al riguardo.

A conferma degli elementi in precedenza espressi, l'importanza del

ruolo svolto all'interno di __________ dalla Signora RI 1 è confermato dal

fatto che ella risulta essere l'unica socia (detentrice di 20 quote da CHF

1'000.-) e gerente con firma individuale della __________. (…)”

1.6. Contro la precitata decisione

del 24 magio 2019 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA postulandone l'annullamento e il rinvio degli atti “all’amministrazione

per ulteriori accertamenti medici ed economici e meglio ai sensi dei

considerandi” (doc. I, pag. 14).

Il patrocinatore

dell'assicurata contesta innanzitutto la valutazione medica operata

dall’amministrazione, in quanto la sua cliente, a seguito di un peggioramento

del proprio stato di salute, è abile al lavoro al 50%. Ciò che è stato peraltro

confermato anche dal medico SMR nel rapporto finale del 17 luglio 2017. A

fronte quindi delle nuove problematiche di salute di cui è affetta la sua

assistita, a torto l’UAI nella decisione avversata sostiene che lo stato di

salute dell’assicurata risulta sovrapponibile a quello presente in occasione

della prima domanda di prestazioni. La decisione dell’amministrazione deve

essere annullata già solo per questo motivo e gli atti ritornati all’UAI affinché

esperisca una perizia medica esterna.

Dal settembre 2017 l’assicurata non è più impiegata a tempo pieno come docente,

ma svolge a tempo parziale un’attività dirigenziale presso la scuola __________.

Per il resto del tempo a sua disposizione, oltre ad occuparsi delle cure di cui

necessita, svolge le mansioni consuete e, in questo contesto, pure si occupa

della cura del figlio con problematiche psichiche. La scelta di interrompere

l’attività come docente presso il __________ è quindi prevalentemente imposta

per potersi dedicare al figlio disabile. A fare tempo dal suo prepensionamento l’assicurata

ha continuato a lavorare presso la scuola __________, ricoprendo il ruolo

gestionale (per esempio, occupandosi dell’assunzione degli insegnanti, di

decidere in merito ad investimenti e occupandosi marginalmente anche di alcune

lezioni di lingua, nonché offrendo consulenza ad insegnanti e studenti) in

misura del 50%. Per il restante 50% l’assicurata è casalinga, in quanto si

occupa del figlio con problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici

che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia. A

torto, l’UAI ha considerato l’assicurata attiva professionalmente al 100%. Nel

caso di specie doveva, quindi, essere applicato il metodo misto (50% casalinga

e 50% salariata). La decisione dell’amministrazione deve, pertanto, essere

annullata anche per questo motivo e gli atti ritornati all’UAI affinché esperisca

una inchiesta domiciliare.

Secondo il rappresentante

dell’assicurata l’UAI avrebbe pure dovuto approfondire, conformemente al

principio inquisitorio (art. 43 LPGA), i risvolti economici. In particolare,

avrebbe dovuto stabilire, “quanto il lavoro svolto dall'assicurata

all'interno della società abbia un influsso sugli utili e le perdite della società,

rispettivamente, quanto la capacità lavorativa limitata dell'assicurata

influenzi l'andamento della società. Considerato il limitato approfondimento

sull'attività dell'assicurata alla __________ l'Ufficio Al non ha sufficienti

elementi per stabilire che "... per quanto attiene l'attività presso la

ditta __________ ... si determina un discapito economico nullo ..." (…).

Senza poi dimenticare che l'Ufficio Al ritiene che le perdite subite dalla

società in relazione con il finanziamento di __________ non siano da prendere

in considerazione poiché mancanti del nesso di causalità con il danno alla

salute dell'assicurata, sebbene detti investimenti possono essere stati fatti

nel tentativo di compensare la perdita di guadagno dovuta al danno alla salute

dell'assicurata; allo stesso tempo però gli utili della società sono utilizzati

dall'Ufficio Al per stabilire che l'assicurata non ha alcun discapito economico

derivante dalla sua invalidità. Questo atteggiamento risulta contraddittorio.

Proprio al fine di distinguere le perdite e gli utili della società dal

guadagno dell'assicurata, è necessaria un'indagine approfondita della

situazione economica dell'assicurata, e non solo di quella della società. Anche

sotto questo aspetto, la decisione impugnata quindi, basandosi su degli

accertamenti economici lacunosi ed insufficienti, merita di essere annullata e

gli atti rinviati all'amministrazione per i necessari accertamenti”. (Doc.

I, pag. 13).

Sostanzialmente il

patrocinatore dell’assicurata contesta l’ipotesi secondo la quale l’assicurata

sarebbe attiva all’interno della società a tempo pieno e, quindi, il metodo di

calcolo applicato per stabilire il grado di invalidità. Secondariamente

contesta pure la conclusione dell’UAI che sostiene che in merito all’aspetto medico

la situazione della sua cliente sia rimasta invariata. Infine, critica pure il

mancato accertamento dell’UAI in merito all’influenza che il lavoro della sua

assistita ha sugli utili e le perdite della scuola __________. In

considerazione di ciò chiede l’annullamento della decisione impugnata con

conseguente rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori e più

approfonditi accertamenti sia a livello medico che a livello economico.

1.7. Nella risposta del 30 agosto

2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI (n. __________)

completo (incarto AI, doc. 1-378 e incarto AI 0002, doc- 1-18), ha postulato la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (doc. VI). In particolare, l’amministrazione ha

puntualizzato quanto segue:

" (…)

confermata una situazione immutata dal lato medico con attività svolte presso __________

consone alle limitazioni funzionali note (cfr. annotazione del Servizio medico

regionale (SMR) del 25 marzo 2019, inc. Al, doc. 361; situazione immutata

ribadita dal medico curante dr. med. __________ nel rapporto del 3 dicembre

2018, inc. Al, doc. 355, punto 5, (…)”. (doc. VI, pag. 2 e 3)

" (…) In

considerazione dei chiari elementi agli atti l'assicurata è stata in grado,

nonostante il danno alla salute, di svolgere l'attività di direttrice/gerente e

di avere un ruolo centrale nelle scelte strategiche ed economiche svolte

tramite __________, società di cui detiene il 100% delle quote sociali ed è

gerente con firma individuale (cfr. estratto del Registro di commercio già agli

atti, doc. 1 annesso).

4. Si precisa ancora che l'assicurata ha da sempre svolto attività

per __________, tuttavia la stessa è stata ridimensionata a seguito

dell'assunzione della stessa presso __________ quale insegnante, divenendo

attività accessoria soggetta ad autorizzazione. Le autorizzazioni rilasciate

dalla Sezione amministrativa e Divisione della scuola tramite risoluzioni

precisavano le condizioni di svolgimento dell'attività accessoria. In proposito

si rinvia alle singole risoluzioni presenti agli atti, nello specifico:

- risoluzione del 2 febbraio 2006 (inc. Al, doc. 240, pag.

898/1621) con concessione dell'autorizzazione a svolgere l'attività

accessoria di supervisione e organizzazione presso la Scuola __________, preso

atto della dichiarazione dell'assicurata di svolgere l'attività senza lucro

(allora l'assicurata era ancora incaricata al 100% quale dipendente dello

Stato);

- risoluzione del 2 dicembre 2009 (inc. Al, doc. 240, pag.

897/1621) con concessione dell'autorizzazione a svolgere l'attività

accessoria descritta di organizzatrice di corsi, per effettuare supervisioni e

quale supporto per la formazione psicopedagogica dei docenti, con precisazione

al punto 1 che "(...) L'autorizzazione è concessa a titolo eccezionale

ritenuto che la stessa non generi reddito per l'interessata o entri in

conflitto con l'attività quale docente"; al punto 2 che "L'attività

quale docente è prioritaria, ne consegue che l'attività accessoria non deve

sovrapporsi con l'insegnamento o con altre ore di presenza che la direzione

scolastica richiede ai suoi docenti"; al punto 3 che "La

valutazione di un eventuale suo rinnovo è subordinata alla richiesta, entro

marzo 2010, di una riduzione del rapporto di lavoro", aspetto che ha

poi determinato la riduzione della nomina da 24/24 ore settimanali (100%) alla

nomina ad orario parziale di 19/24 ore settimanali (corrispondenti al 79.1667%)

come da risoluzione governativa ripresa nello scritto del Consiglio di Stato

del 23 aprile 2010 (inc. Al, doc. 240, pag. 903/1621); (…)” (doc. VI, pag. 3 e

4; n.d.r.: le sottolineature e il corsivo non sono della redattrice)

1.8. Con osservazioni del 16 settembre

2019 (doc. VIII) il legale della ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su

alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto. In particolare, il patrocinatore

ha ribadito la richiesta rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti medici, in quanto “In considerazione di un caso complesso, già

valutato a suo tempo da specialisti esterni all'Ufficio Al ed in considerazione

dei peggioramenti intervenuti così come anche descritto dai medici interpellati

da parte dell'assicurata, il "solo" parere del SMR concretamente non

può essere ritenuto sufficiente e ciò anche considerato che a quest'ultimo non

incombe l'onere di esprimere perizie mediche” (doc. VIII, pag. 1). Il rappresentante

ha pure puntualizzato quanto segue:

" (…) Sta di

fatto che l'assicurata ha perso lo stipendio come docente e per la __________

pur mettendo a profitto tutte le sue risorse (del 50%) concretamente non è

riuscita ad implementare le entrate bensì semai solamente riuscita a contenere

le perdite. Le "speculazioni" sostenute da parte dell'Ufficio Al in

merito alla remunerazione dell'assicurata, che sono prive di ogni buon

fondamento, non possono trovare conferma anche perché nel frattempo la

situazione pure è stata prudentemente accertata dall'autorità fiscale. Se è poi

vero che l'assicurata detiene il 100% delle quote della __________, altrettanto

vero che ciò non necessariamente giustifica la negazione automatica di un grado

d'invalidità; gli accertamenti da eseguire sono altri. Già in passato

l'assicurata svolgeva un’attività per la __________ e ciò sempre nella misura

del 50%. Come detto, detto impegno è rimasto immutato ed in particolare

dovendosi la stessa assicurata occupare pure dell'economia domestica e del

figlio andicappato. Dell'impegno per queste ultime attività negli atti non vi

sono accertamenti e del proprio perché l'Ufficio Al mai ha voluto prendere in

considerazione la reale situazione che concerne l'assicurata. (…).” (doc. VIII,

pag. 4)

Da ultimo, il legale ha lamentato,

dal profilo formale, una violazione del diritto di essere sentito della sua

assistita, osservando quanto segue:

" (…)

L'Ufficio Al rivela poi una questione di cui mai ha accennato in passato, né

nella precedente procedura, né nel progetto di decisione né nella decisione

contestata. L'Ufficio Al conferma però che l'assicurata è sempre stata

debitamente autorizzata a svolgere un'attività accessoria presso la __________

ed in particolare nei termini sempre discussi con i funzionari del

dipartimento. Pure l'Ufficio Al rammenta di un’interrogazione che ha

interessato il nostro parlamento a riguardo di salari versati a dipendenti

della società. In alcun modo riferisce però l'esito delle succitate procedure e

ciò a solo discapito della personalità dell'assicurata. A ben vedere, nemmeno

l'Ufficio Al spiega per quale motivo è utile ricordare e rammentare dette

questioni. Ciò che risulta altrettanto contrario alla buona fede processuale.

Non da ultimo, per tutto quanto l'amministrazione rinvia a

documentazione componente il suo incarto e di cui l'assicurata ed il

sottoscritto non ha però mai avuto conoscenza e ciò nemmeno dopo una precedente

procedura che si è appositamente interessata dell'accesso agli atti in costanza

di procedura e nemmeno dopo conclusione della procedura (dopo progetto di decisione)

a seguito di specifica richiesta! Questa violazione è grave e non può essere

ora così semplicemente sanata. L'assicurata non ha infatti mai visto i

documenti a cui fa riferimento l'Ufficio Al.

Sotto questo aspetto l'agire dell'amministrazione va quindi a

maggior ragione criticato. In questione è infatti solo il diritto

dell'assicurata a poter ottenere una revisione del suo diritto ad una rendita

d'invalidità. (…).” (doc. VIII, pag. 4; n.d.r.: la sottolineatura non è della

redattrice)

1.9. Con osservazioni del 14

ottobre 2019 (doc. XII), l'UAI ha nuova-mente proposto la reiezione del

ricorso, confermando la correttezza della decisione del 24 maggio 2019,

puntualizzando inoltre quanto segue:

" (…). La

ripresa nella risposta di causa di elementi emersi in istruttoria di certo non

è contestabile all'UAI né configura un procedere contrario alla buona fede

processuale come sollevato da controparte.

(…).

Da ultimo si precisa che tutta la documentazione del caso della

signora RI 1 è stata trasmessa in forma cartacea al TCA e in forma elettronica

di CD al rappresentante legale.

Disponendo parte ricorrente di tutta la documentazione del caso non vige

lesione alcuna del diritto di essere sentito.

Siccome possono essere presenti divergenze tra cartaceo e CD nei

riferimenti della documentazione citata dall'UAI con la risposta di causa del

30 agosto 2019 si precisano per controparte le corrispondenze corrette al doc.

3 annesso. (…)” (doc. XII, pag. 2 e 3; n.d.r.: le sottolineature e il grassetto

non sono della redattrice)

1.10. Con osservazioni del 23

ottobre 2019 (doc. XVI) il patrocinatore della ricorrente si è riconfermato,

soffermandosi su alcuni punti, nelle proprie tesi e domande, con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.11. Con osservazioni del 7 novembre

2019 (doc. XVI), l'UAI ha nuovamente proposto la reiezione del ricorso,

confermando la correttezza della decisione del 24 maggio 2019.

1.12. Il doc. XVI è stato trasmesso

per conoscenza al rappresentante della ricorrente (doc. XVII).

in diritto

in ordine

2.1. Dal profilo formale, il

patrocinatore della ricorrente critica l’UAI per non avere ricevuto

masterizzato su CD l’incarto completo relativo alla sua assistita. Difatti, in

esso sarebbe mancata la documentazione richiamata dall’UAI solamente in questa

sede (cfr. risposta dell’UAI del 30 agosto 2019: doc. VI) e relativa alle

autorizzazioni che la sua cliente aveva ricevuto dal proprio datore di lavoro

ad esercitare un'attività accessoria presso la Glossa Sagl rispettivamente un’interrogazione

che ha interessato il nostro parlamento al riguardo di salari versati a

dipendenti della società, della cui esistenza sia il legale sia la sua cliente sarebbero

venuti a conoscenza solo in questa sede.

In altri termini, il rappresentante dell’insorgente lamenta una violazione del

diritto di essere sentito della sua cliente, sostenendo che l’amministrazione

non gli avrebbe inviato l’incarto completo.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite;

per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2),

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V

130; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 32.2018.191 del 4

novembre 2019; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

L’invio di atti e decisioni

amministrative avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice o

raccomandato (STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5) oppure tramite

sistema di spedizione Posta A Plus (la cui validità è stata ammessa sia dalla

giurisprudenza federale sia da quella cantonale; cfr., in particolare, la STCA

38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.4 ed i numerosi e recenti rinvii

giurisprudenziali federali ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019).

L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione

amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne

conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a; STCA 32.2017.5 del 20 giugno

2017, consid. 5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA

32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che l’UAI ha trasmesso al

legale in data 15 giugno 2018 l’incarto parziale AI (masterizzato su CD)

in questione (doc. 339 incarto AI) e in data 9 aprile 2019 l’incarto completo

AI (masterizzato su CD) in questione (doc. 368 incarto AI).

In questa sede, segnatamente con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII),

l’avv. RA 1 ha informato il TCA che l’incarto AI masterizzato su CD ricevuto

dall’amministrazione era incompleto, perché non conteneva alcuni atti citati

dall’amministrazione in sede di risposta il 30 agosto 2019 (doc. VI).

Con osservazioni del 14 ottobre 2019 (doc. XII), l'UAI ha informato il TCA di

avere trasmesso a questo Tribunale l’incarto completo in forma cartacea e al

legale della ricorrente in forma elettronica di CD e che, siccome potevano

essere presenti alcune divergenze tra cartaceo e CD nei riferimenti della

documentazione citata dall'UAI con la risposta di causa del 30 agosto 2019,

precisava per controparte le corrispondenze corrette al doc. 3 annesso.

Disponendo parte ricorrente di

tutta la documentazione del caso non vigeva lesione alcuna del diritto di

essere sentito dell’insorgente.

Nell’evenienza concreta

l’amministrazione non è stata quindi in grado di dimostrare l’invio e nemmeno

la ricezione da parte del patrocinatore dell’incarto AI completo riguardante la

sua cliente.

Non essendo comprovata

adeguatamente da parte dell’UAI la ricezione da parte del legale dell’incarto

AI completo, si deve fare riferimento ed affidamento alle affermazioni

dell’avvocato e dunque ritenere che egli sia effettivamente venuto a conoscenza

di alcuni documenti con la risposta di causa.

Nella misura in cui il patrocinatore dell’assicurato è venuto a conoscenza della

documentazione in questione, solamente con la risposta di causa, l’UAI ha

commesso una violazione grave del diritto di essere sentito del ricorrente.

Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437)

e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3, STCA 32.2018.107 del 2 agosto

2019, consid. 2.1 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3); la prassi

ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità

precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito:

una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con

l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di

una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1

pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019,

consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20

gennaio 2020, consid. 2.1 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).

Nel caso di specie non è

comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione, dal momento che

una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; STCA

32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1), per i motivi qui di seguito

esposti.

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurata

una rendita di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente

a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti

particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,

ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti

un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo

straordinario.

Capita in particolare nel

caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da

porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV

Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137

consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora

stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui

si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199).

Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche

dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge

l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a

paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla

salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono

attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La

differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che

il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del

raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si

constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale

impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI

1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V

151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva

funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di

guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un

indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che

il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo

l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la

perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori

influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione

congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni

sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.3).

2.4. Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.

4a).

Fatti

I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico compete la

valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di

attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,

quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue

funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni

importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita

entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227,

cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve

considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento

intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra

domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op

cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984 p. 347).

Va ancora la pena di

rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito

conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003

nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96

consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di

famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die

Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio

2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA

del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr.

DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un

siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68

consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.

485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori

leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un

massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in

Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4;

STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.4).

2.5. Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella

DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata

dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato

la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova

domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di

questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117

V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg.

OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur

von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche

dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti

cpv. 3 e 4 dello stesso articolo (STCA 32.2019.96 del 4 maggio 2020, consid. 2.3).

2.6. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar

apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una

revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di

fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti

valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e

della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6; STCA

32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.6).

2.7. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in

sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della

diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio

2020, consid. 2.5).

2.8. Preliminarmente il TCA rileva

che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito

della nuova richiesta di rendita di RI 1 (doc. 238 e 239 incarto AI) e che

pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta ai considerandi 2.5, si

deve situare al momento in cui l’UAI con decisione del 14 agosto 2013 -

confermata da questa Corte con STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014, tutelata dall'Alta

Corte con STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 - ha negato all’assicurata il

diritto alla rendita poiché presentava un grado d’invalidità del 30% e, quindi,

non pensionabile (cfr. consid. 1.1 e doc. 233 incarto AI).

In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, sulla

perizia pluridisciplinare reumatologica, neurologica e psichiatrica allestita

il 3 agosto 2012 dal __________ di __________ (e sul complemento del perito

psichiatra del 26 aprile 2013).

In tale ambito i periti del __________ avevano sottoposto l'assicurata ad un

consulto reumatologico, neurologico e psichiatrico.

Per quanto riguardava la patologia reumatologica

l’assicurata era stata sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del

Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna. Il perito aveva

diagnosticato disturbi degenerativi del rachide cervicale con discopatie e

stenosi foraminale destra C5-C6 (2009), una fibromialgia (“présente depuis

une douzaine d’années et dominant le tableau”), una possibile tendinopatia

della cuffia dei rotatori della spalla destra presente dal 2004 e un’artrosi

iniziale delle mani.

Dal punto di vista della

capacità lavorativa residua lo specialista del __________ ha fornito le

seguenti indicazioni:

" (...)

En raison de l’ensemble des atteintes ostéoarticulaires, tenant

compte également des atteintes du rachis, on peut retenir que certaines

activités telles qu’écrire de façon prolongée au tabléau noir ne sont plus

possibile. Dans l’enseignement, c’est le seul empêchement que nous pouvons

concevoir; il paraît contournable, par exemple grâce à un rétroprojecteur.

Madame RI 1 indiquant que la position tête fléchie la soulage, elle ne devrait

pas avoir d’empêchements dans la correction des épreuves ni dans la rédaction

manuscrite. Aussi, une incapacité de travail de 30%, telle qu’appréciée par

l’expert rhumatologue Dr. __________ en 2010, nous paraît un maximum.”

Per quanto

riguardava la patologia neurologica l’assicurata era stata

sottoposta ad una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec.

FMH in neurologia, il quale aveva diagnosticato delle cefalee tensionali e un

disturbo moderato bilaterale di conduzione del nervo mediano al tunnel del carpo.

Secondo il Dr. __________ non vi era inabilità lavorativa, per queste

problematiche, nell’attività di insegnante.

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata era stata sottoposta ad

una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale aveva diagnosticato una sindrome da dolore

somatoforme persistente “lié au nombreux facteurs de stress psychosociaux

susmentionnés (décès, mobbing, décompensation psychiatrique du fils cadet), et une

agoraphobie avec trouble panique. Il n’y a pas de comorbidité psychiatrique ni

de retrait social chez une expertisée qui continue d’ailleurs à travailler à

temps partiel”. Secondo il perito la diagnosi psichiatrica non aveva

influsso sulla capacità lavorativa.

Globalmente, nel rapporto peritale del 3 agosto 2012, i medici del __________,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, avevano posto le

diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Troubles

dégénératifs du rachis cervical avec discopathies étagées et sténose foraminale

droite C5-C6 (2009). Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule

droite et arthrose acromio-claviculaire (2004)”.

Quali

diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state

invece poste quelle di “Arthrose nodulaire débutante des mains (2010). -

Atteinte modérée bilatérale du nerf médian au niveau du canal carpien. -

Céphalées tensionnelles. - Syndrome douloureux somatoforme persistant (f45.4)

(2000).

-

Agoraphobie avec trouble panique (f40.01) (juin 2010)”.

Quanto alla

capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del __________ avevano

ritenuto l’assicurata abile a tempo pieno, con una diminuzione del rendimento

del 30%, sia nella precedente attività di insegnante che in attività adeguate a

partire dal mese di febbraio 2010.

Tali considerazioni erano state fatte proprie anche dai medici del Servizio

Medico Regionale dell’AI (SMR) nel rapporto finale del 3 ottobre 2012.

(cfr. STCA 32.2013.160 del 28 luglio 2014, consid. 2.7).

2.9. Nel mese di aprile/maggio

2016 RI 1 ha fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute sulla

base di svariata documentazione medica ed, in particolare, degli scambi

intervenuti tra il medico curante e l'assicurazione malattia (cfr. consid.

1.2).

L’UAI ha accertato lo

stato di salute dell’assicurata, raccogliendo agli atti il rapporto finale del

17 luglio 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 281 incarto AI).

Sulla base della documentazione medica agli atti, il medico SMR ha riassunto

brevemente la situazione medica dell’assicurata, rilevando quanto segue:

" Docente di

tedesco 50% - casalinga 50%.

Decorso sia medico che amministrativo è ben riassunto nella

sentenza dl TF del 3.7.2015.

Ricordo valutazione al __________ del 17.8.2012 e osservazioni a

domande di precisazione del 18.3.2013 (IL 30 per riduzione del rendimento quale

insegnante di lingue (attività adeguata) in dolore cronico (vedi pt 5.3.1).

Rifiuto di prestazioni Al del 14.8.2013.

Attuale richiesta Al del 12.4.2016.

Degenze a __________ (7.6.2016 al 17.6.2016) e dal 7.3.2017 al

22.3.2017 con asserito beneficio funzionale mentre meno a livello algico.

Considerando quanto sopra ed alla luce anche della valutazione della

prima degenza di __________ (vedi pag. 13/18 doc. 18.8.2016) si ritiene

giustificata una IL 50% nella sua attività come anche affermato dal medico

curante dr. __________ nel suo rapporto del 19.8.2016 pag. 3/8 e questo in

considerazione anche della farmacoterapia assunta con gabapentin e neurodol

regolare.

Dal novembre 2016 dopo tamponamento in __________ esacerbazione

algica cervico dorsale e gonalgia.”

Il medico SMR ha quindi posto

la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di

“Cervico brachialgia destra cronica C6 su probabile stenosi foraminale e

canale stretto (ripetuti RMI 4.2013 e 12.2016); Cefalea cervicogena cronica”

oltre alle ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di “Limitazione funzionale spalla destra in periartriopatia

calcifica con artrosi AC (RMI 9.9.2015); Gonalgia sinistra su iniziale

gonartrosi (RMI 23.1.2017); Reazione mista ansioso depressiva con attacchi di

panico e aure dissociative”. Il medico SMR ha posto pure la diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia (posta nel 1993)”.

Il medico SMR ha fissato, sia per l’attività abituale sia per attività

adeguate, le seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento):

“100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016

(Novaggio); 100% dal 6 al 31 marzo 2017 (Novaggio) e poi al 13 aprile 2017; 50%

dal 14 aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 50% dal 6 maggio 2017”.

Il medico SMR ha inoltre determinato le seguenti inabilità lavorative (da

intendersi, quale riduzione di rendimento): in mansioni consuete (casalinga): “100%

dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (Novaggio); 100%

dal 6 al 31 marzo 2017 (Novaggio) e poi al 13 aprile 2017; 30% dal 14 aprile

2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 30% dal 6 maggio 2017”.

Quali limitazioni funzionali il medico SMR ha indicato un carico massimo di 5

kg e l’alternanza della postura al bisogno (inclusa), nessuna difficoltà nello

svolere lavori di precisione e nessuna necessità di pause supplementari. Quale

“Prognosi evoluzione capacità lavorativa” ha indicato una “lieve

tendenza al peggioramento sul lungo periodo” e quali “Osservazioni

conclusive” ha precisato “Revisioni indicate solo sul lungo periodo”.

Alla domanda “Sono applicabili terapie che migliorerebbero o manterrebbero

verosimilmente la capacità lavorativa” ha risposto “Già in atto

specialmente negli ultimi anni”.

In data 6 dicembre 2017 il patrocinatore dell’assicurata ha prodotto svariata

documentazione medica (doc. 297 incarto AI) che l’amministrazione ha sottoposto

ai medici del SMR.

Nell’annotazione del 13 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato

quanto segue: “Una reazione mista ansioso-depressiva non giustifica per sé

alcuna limitazione nelle attività domestiche dove una persona è libera di

scegliere i propri tempi e ritmi e non è legata ad un mansionario obbligato.

La certificazione del Dr. __________ (__________), specialista in medicina legale,

fisiatria, medicina dello sport, non contiene nozioni di interesse psichiatrico”

(doc. 286 incarto AI).

Nell’annotazione del 16 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha

osservato quanto segue: “La nuova documentazione medica del dott. __________

(I) riporta patologie già note e ben documentate nelle degenze presso la

clinica di riabilitazione di __________. In definitiva non vi sono elementi

tali da presupporre un cambiamento del quadro funzionale globale. Le conclusioni

del RAF del 17.7.2017 restano pertanto ancora per noi attive” (doc. 288

incarto AI).

Il TCA non ha motivo per mettere in dubbio queste conclusioni - che, del resto,

sono rimaste incontestate in sede ricorsuale - e ritiene quindi dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con

riferimenti), che ha presentato nell’attività abituale di docente le

seguenti inabilità lavorative (da intendersi, quale riduzione di rendimento):

100% dal 22 aprile al 13 maggio 2015; 100% dal 6 al 17 giugno 2016 (__________);

100% dal 6 al 31 marzo 2017 (__________) e poi al 13 aprile 2017; 50% dal 14

aprile 2017; 100% dal 2 al 5 maggio 2017 e 50% dal 6 maggio 2017 e continua.

2.10. Nel corso dell’struttoria, l’amministrazione

ha constatato che, sino al prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017, RI 1,

oltre che salariata dipendente in qualità di docente di lingue con nomina al

50% presso il __________ di __________, era attiva pure presso la Scuola __________

di __________ (con due sedi__________ e __________), di cui era proprietaria di

una quota minima (fr. 1'000.-) ma con procura individuale dal 2014. Tale

attività era autorizzata dal datore di lavoro, in quanto accessoria. Dopo il

prepensionamento del 1° settembre 2017, RI 1 era attiva solo presso la Scuola __________

(che, nel frattempo, aveva ampliato la propria attività tramite il progetto

relativo a “__________” in __________, iniziato nel 2015 e realizzato nel 2016,

ove l’assicurata si recava almeno diversi mesi all’anno nel periodo estivo). Dato

che, dagli accertamenti eseguiti, emergeva che l’assicurata, oltre all’attività

amministrativa, svolgeva anche il ruolo di quadro superiore per la ditta __________,

di cui risultava pure essere fondatrice, socia e direttrice, l’UAI l’ha

considerata quale indipendente.

Il patrocinatore della ricorrente sostiene che la scelta della sua assistita di

interrompere l’attività come docente presso il __________ è stata prevalentemente

imposta per potersi dedicare al figlio disabile. A fare tempo dal

prepensionamento del settembre 2017 la sua cliente ha continuato a lavorare

presso la scuola __________, ricoprendo il ruolo gestionale (per esempio,

occupandosi dell’assunzione degli insegnanti, di decidere in merito ad

investimenti e occupandosi marginalmente anche di alcune lezioni di lingua,

nonché offrendo consulenza ad insegnanti e studenti) in misura del 50%. Per il

restante 50% l’assicurata è casalinga, in quanto si occupa del figlio con

problemi psichici e della cura dei propri problemi fisici che la costringono a

svolgere lunghe sedute giornaliere di fisioterapia. A torto l’UAI avrebbe

quindi considerato l’assicurata attiva professionalmente al 100%. Nel caso di

specie doveva essere applicato il metodo misto (50% casalinga e 50% salariata).

2.11. L’UAI ha ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per indipendenti,

Considerandi

eseguita il 24 ottobre 2018 (doc. 354 incarto AI).

Nel relativo rapporto del

5.

dicembre 2018 (doc. 354 incarto AI) l’incaricata ha rilevato, tra l’altro,

quanto segue:

" (…) Insegnamento

presso la __________:

Quando insegna per la __________ l'insegnamento avviene in salette

(come quella in cui è avvenuto il colloquio), seduti al tavolo, pertanto non

deve confrontarsi con le difficoltà di tipo pratico che doveva affrontare al __________.

(…).

4.

SITUAZIONE ATTUALE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

4.1

Tipo d'impresa

(campo d'attività, ragione sociale)

Nome dell'impresa (ragione sociale):

• __________ - dal 26.01.2000

RI 1, capitale azionario 1 azione (1'000), con procura

individuale

__________, capitale az

(…).

L'assicurata ha spiegato come il team della __________ sia

composto da __________, la segretaria __________ e da lei stessa. La segretaria

si occupa del marketing e dell'organizzazione dei corsi, mentre a __________ è

stata affidata la parte tecnica (gestione sito web) ma anche decisioni amministrative

nella scelta degli insegnanti, definizione di contratti, eccetera.

Chiedo alla signora RI 1 chi sia presente al momento in cui

viene assunto un insegnante.

Spiega come siano entrambi, lei e __________, ad essere presenti

al colloquio e decidano congiuntamente del compenso. Le decisioni relative alla

pubblicità e le relazioni sui social, per contro, le gestisce __________, anche

se può accadere che lei dia un consiglio al riguardo. Aggiunge come siano solo

in tre ad avare un contratto dato che gli insegnanti sono pagati a ore (free

lancer).

(…).

Ho chiesto poi di __________, di descrivere la struttura, i periodi

dell'anno in cui è aperta agli studenti, ecc.

L'apertura di __________ - avvenuta nel 2016, benché i lavori di

ristrutturazione siano iniziati nel 2015 - dipende dalle richieste degli

studenti; può protrarsi anche per quattro-cinque mesi l'anno. Se uno studente

oppure un gruppo decidono di trascorrere le vacanze lì, lei o __________ oppure

la segretaria contattano __________, responsabile della struttura, che a sua

volta organizza la permanenza dello o degli studenti. Nel caso in cui i clienti

desiderino anche delle lezioni, si chiede agli insegnanti della __________ di

recarsi in loco a seconda della lingua richiesta. L'assicurata spiega di essere

fisicamente presente, nella sua abitazione accanto a __________, da giugno a

settembre. Innanzitutto "si gode le vacanze, fa fisioterapia ma anche

accoglie gli studenti che si fermano a __________", per quanto sia __________

ad occuparsi della gestione della __________ ricorrendo al personale

necessario. Nei mesi in cui si trova al Sud si occupa dell'accoglienza di

insegnanti e studenti.

__________, dal canto suo, "mantiene le relazioni tra la __________

e lo studente", anche se il contatto dell'assicurata con la segretaria è

quotidiano e può essere anche continuo se devono passare informazioni. La

signora RI 1 sottolinea come le sia possibile, sempre e dovunque, essere tenuta

al corrente di quello che succede, sia quando si trova nella propria

abitazione, sia quando vive accanto a __________. __________, __________ e lei

stessa sono costantemente informati, benché sia __________ ad avare la lista

delle prenotazioni e a portare avanti certi compiti, come ad esempio i contatti

con lo studente.

Il progetto di __________ è nato da una sua idea: desidera

infatti, non appena lei e il marito ne avranno la possibilità - e comunque in

un futuro non troppo vicino dato che dovranno essere entrambi pensionati - di

trasferirsi in quel luogo. Per questa ragione hanno affittato dapprima la casa

adiacente e poi, dopo averne parlato con __________, __________.

Ho chiesto all'assicurata a che titolo le sono stati fatti i

versamenti da parte della __________, versamenti assoggettati all'AVS ed

esposti nell'Estratto dei conti individuali: sino a settembre 2017 è stata

infatti dipendente del __________.

L'assicurata ha risposto che la __________ la paga per la

consulenza didattica che offre alla scuola. Le capita di insegnare, soprattutto

da quando ha lasciato il __________ e si dedica unicamente alla scuola, ma

segue nondimeno gli insegnanti e fa loro supervisione.

(…).

7.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Aspetto medico:

La questione che rimane tuttora da approfondire è innanzitutto di carattere

medico. Nell'ultimo RAF del 17.07. 2017 il medico SMR valutava l'inabilità su

un'attività abituale di "docente di tedesco".

Di fatto l'assicurata ha ricoperto il ruolo di insegnante di

tedesco presso il __________ di __________ sino al prepensionamento, avvenuto

nel settembre 2017. Da allora - secondo le dichiarazioni rese durante

l'incontro e i molteplici elementi raccolti nel corso dell'istruttoria - ha

collaborato prioritariamente con la __________, nell'ambito dell'insegnamento

delle lingue e come coach, ma anche nella supervisione degli insegnanti e in

tutti i molteplici aspetti organizzativi e gestionali che una scuola di lingue

richiede. Non si dimentichi poi il progetto, iniziato nel 2015 e realizzato un

anno dopo, di "__________", ove l'assicurata si reca almeno diversi

mesi l'anno e dove si dedica ad attività descritte nel rapporto e sulle quali

non è il caso di ritornare. Ne consegue che l'attività cosiddetta

"abituale" almeno da settembre 2017 è, formalmente, cambiata.

Come insegnante di tedesco presso il __________ la signora RI 1 ha

descritto diversi limiti, per i quali rimando al punto 1 del presente rapporto.

Nell'attività svolta presso la __________, al contrario, non ha indicato limiti

particolari se non un impegno al 50% dovuto, secondo sue dichiarazioni, al

danno alla salute.

L'insegnamento presso la __________ avviene in salette per così

dire "adattate" (o "adattabili") in cui può alternare le

posture, variare l'altezza della lavagna e, in generale, dotarsi dei mezzi più

consoni all'insegnamento delle lingue. La condizione lavorativa pertanto è

nettamente cambiata ed il medico è tenuto a tenervi conto.

Aspetto economico:

Per quel che concerne l'aspetto economico, l'assicurata ha

ricevuto dalla __________ benefici economici che sono cambiati negli anni e

che, per l'appunto, non possiamo ricondurre ad un numero di ore o ad un

"mandato" specifico. Come lei stessa ha ammesso per sé e per gli

altri collaboratori della __________, in particolare il vice direttore sig. __________

e la segretaria, il salario percepito corrisponde alle ore di insegnamento, ma

vi sono "prestazioni" di cui beneficiano da un lato e collaborazione

che offrono dall'altro che non hanno, almeno ai fini della presente

valutazione, la sufficiente "visibilità".

Se poi riflettiamo sull'ampia disponibilità che la signora RI 1

offre, telefonicamente e direttamente, nella risoluzione di problemi di

carattere gestionale-organizzativo, vediamo come la remunerazione

"formale" non sia rappresentativa di ciò che realmente fa.

Un altro aspetto da considerare è quello relativo alla società.

Per quel che concerne i conti economici, molteplici sono gli aspetti non chiariti

e su cui l'Ispettorato fiscale non è entrato nel merito - costi dell'affitto,

elevate spese pubblicitarie, investimenti in __________ e altri. Una situazione

che inficia ulteriormente l'applicazione di un eventuale metodo ordinario.

Per ultimo - anche se non ultimo in importanza - la questione se

l'assicurata vada valutata come "indipendente".

Per quanto essa disponga di una sola quota azionaria, non è

l'unico aspetto di cui tenere conto: gli investimenti fatti a titolo personale

nel progetto di __________, la rappresentatività verso terzi come direttrice,

il personale e diretto contributo nella gestione della scuola e nelle scelte

strategiche di quest'ultima, tutti questi elementi incidono direttamente sul

fatturato e sui benefici fiscali della __________ - benefici peraltro in

crescita.”

Con annotazione del 15

maggio 2019 (doc. 373 incarto AI) l’ispettrice ha puntualizzato quanto segue:

" (…)

Innanzitutto nella prima parte di 3 delle Osservazioni, l'Avv. RA 1 descrive

chiusure in perdita da parte della __________ negli esercizi 2015 e 2016,

perdite che non giustificherebbero "le conclusioni dell'Ufficio Al".

Com'è noto - per i dettagli rimando al Verbale di audizione

dell'Ispettorato fiscale, del settembre 2018 - le perdite sono riconducili

unicamente agli investimenti effettuati dalla __________ presso __________;

pertanto non si vede il nesso di causalità con il danno alla salute

dell'assicurata.

In secondo luogo, laddove l'Avv. RA 1, all'ultimo paragrafo di

pag. 2 delle Osservazioni, precisa che gli immobili in __________ sono in

"locazione/affitto", vorrei a mia volta riportare l'attenzione sul

contenuto dell'Ispezione fiscale, dove viene si descritto l'ammontare degli

affitti ma in previsione dell'acquisto degli immobili; si parla infatti di

affitti "che divengono rate di acquisto". Solo la "villetta

presa privatamente in affitto" dall'assicurata (vedi pag. 4 del Verbale)

può essere considerata a parte, villetta che non fa parte, appunto, di __________.

A titolo abbondanziale vorrei altresì far notare come

all'assicurata siano stati attribuiti vantaggi fiscali sia per il 2015 che per

il 2016. Vediamo inoltre come sia a pagina 5 che a pagina 6 del Rapporto si

faccia menzione a prestiti concessi dalla Associazione __________

all'assicurata, prestiti valutati in precedenti occasioni come forme

dissimilate dell'utile.

Vuoi per le fonti finanziarie dell'investimento, vuoi per la

successiva gestione, la __________, e conseguentemente l'assicurata che la

rappresenta, hanno un coinvolgimento diretto ed evidente nella gestione dei finanziamenti

e in tutte le decisioni al riguardo. (…)”

2.12

Attentamente vagliata la

documentazione agli atti (cfr., in particolare, doc. 1-18 incarto AI 0002), il

TCA condivide l’operato dell’amministrazione che, sulla base di quanto indicato

dall’ispettrice, ha considerato l’assicurata quale lavoratrice indipendente.

Dalle tavole processuali (cfr. in particolare il verbale di audizione del 25

aprile 2018 ed il corrispondente rapporto dell’Ispettorato fiscale di __________,

relativo alle tassazioni 2015 e 2016 IC e IFD, alla presenza esclusiva della

ricorrente, in rappresentanza della __________, in qualità di direttrice e socia

con procura individuale: doc. 10 incarto AI 0002) emerge difatti, per quanto

concerne l’attività e l’organizzazione della __________, quanto segue:

" (…) La

scuola di lingue, la cui attività è iniziata ad __________ nel 1992, è aperta

tutto l'anno.

La prof. Dr. RI 1, direttrice della scuola, è laureata (…).

Vice-direttore è il sig. __________, laureato all'università di __________

in inglese, finlandese e ungherese.

Ad __________, in affitto al PT presso l'immobile di proprietà

della direttrice sig.ra RI 1 (la quale abita in un appartamento al piano

superiore per il quale dichiara un valore locativo), sono disponibili 3 aule

(una per 11 allievi, una per 7 allievi, una per 4 allievi); a __________, in

affitto presso terzi, sono disponibili 4 aule (una per 12 allievi, una per 5

allievi, una per 5 allievi ed una per 7 allievi).

La scuola offre pure delle prestazioni di "coaching",

ossia l'insegnante supporta un singolo allievo od un gruppo di allievi nel

raggiungere gli obiettivi di apprendimento di una lingua, non solo facendo

delle lezioni in aula, ma mettendo in pratica la lingua pure all'esterno

tramite escursioni programmate, gite scolastiche all'estero, etc; le spese

sostenute per le escursioni e le gite scolastiche sono a carico della scuola

essendo già incluse nel pacchetto dei corsi fatturati agli allievi.

La scuola offre agli allievi pure la possibilità di fare dei

soggiorni di studio linguistici all'estero durante il periodo estivo; viene in

questo caso fatturato un pacchetto per i corsi di lingua ed a parte un

pacchetto per l'alloggio dell'allievo; a partire dall'estate 2016 è disponibile

per i soggiorni di studio linguistici all'estero la "__________"

situata a __________ in __________ (immobile edificato di recente).

La __________ ha dapprima stipulato un "contratto di

locazione" della "__________" con la proprietaria __________

dove è stato stabilito un affitto annuo di 12'000 Euro, quindi in seguito il

24.01.2018

ha stipulato sempre con la __________ una "scrittura privata

integrativa al contratto di locazione", dove è stato introdotto un diritto

di compara della "__________" a favore della __________ esercitabile

entro 5 anni per il prezzo di 240’000 Euro, ed entro 8 anni (e non oltre) per

il prezzo di 260'000 Euro, previo versamento di una cauzione di 50'000 euro

(caparra) entro il 28.02.2018; inoltre il contratto stabilisce, come

confermatoci dalla sig.ra RI 1, che al momento dell'esercizio del diritto di

compera da parte della __________, verranno scalati dal prezzo di compravendita

pattuito gli affitti mensili già versati sino ad allora (verranno pertanto

considerati alla stregua di versamenti a rate per l'acquisto della "__________"),

e verrà scalata pure la cauzione di 50'000 Euro già versata; nel caso in cui il

diritto di compera non venisse esercitato entro la scadenza massima di 8 anni,

la __________ non potrà recuperare né le locazioni già versate né la cauzione

versata di 50'000 Euro, né gli investimenti che essa ha operato sull'immobile;

la sig.ra RI 1 ci ha garantito che entro la scadenza di 8 anni il diritto di

compera verrà sicuramente esercitato dalla __________, anche tramite della

liquidità da lei apportata alla società contraendo delle ipoteche sue immobili

di sua proprietà odi proprietà del marito (residente in Italia, a __________ in

provincia di __________).

Dato che alla "__________", recentemente edificata,

mancavano ancora alcune rifiniture finali che il proprietario non aveva fatto

eseguire essendo a corto di liquidità, in accordo con quest'ultimo la __________

si è assunta l'onere di far eseguire nel corso del 2015 e nei primi mesi del

2016.

vari favori di rifinitura (investimenti di miglioria sulla sostanza

immobiliare quali il completamento della piscina, la costruzione del giardino,

l'installazione della cucina e di impianti vari, etc); nel 2016 la __________

ha pure effettuato degli investimenti per gli arredamenti interni (investimenti

sulla sostanza mobiliare).

La "__________", posizionata su 2 piani, comprende una

grande area di soggiorno con cucina e 5 camere ciascuna dotata di bagno

privato, climatizzatore, TV e Wi-fi.

Oltre ad utilizzare la "__________" quale soggiorno

estivo per i corsi linguistici, durante il periodo estivo la __________ ha pure

affittato alcune camere a turisti con il sistema Bed & Breakfast

(pernottamento + colazione) tramite varie agenzie online del settore

(Booking.com, Tripadvisor, AIRBNB, etc); una parte dei turisti ha partecipato

pure ai corsi linguistici già programmati in loco.

La sig.ra __________ ha precisato che, essendo la "Villa

Armonia" non utilizzata per oltre 180 giorni l'anno, ed essendo in

affitto, secondo la legge italiana non vi è una stabile organizzazione (uno

stabilimento d'impresa), per cui in questi casi non è prevista l'apertura di

una partita fiscale in Italia.

Trattandosi prioritariamente di soggiorni linguistici estivi, i

relativi proventi non sono soggetti all'Iva neppure in Italia, analogamente a

tutto il settore dell'istruzione; inoltre, essendo di norma i corsi di lingue

organizzati dalla sede in Svizzera, di conseguenza i proventi derivanti dalla

"__________" sono imponibili in Svizzera.

I ricavi derivanti dall'alloggio presso la "__________"

(non comprendenti i ricavi derivanti dai corsi linguistici che vengono

allibrati a parte), ammontano nel 2016 a 29'454 Chf e nel 2017 a 56'174 Euro in

base alla lista presentata (nel 2015 la "__________" non era ancora

agibile); pertanto, l'evoluzione dei ricavi è in crescita, per cui questa

attività all'estero dovrebbe già iniziare a generare degli utili a partire dal

2017.

Durante il periodo estivo pure la sig.ra RI 1 si reca a volte

pressa la "__________" per impartire i corsi di lingua; dal 2017 essa

non soggiorna tuttavia presso la "__________" in quanto utilizza una

villetta situata accanto che ha preso privatamente in affitto.”

Dal medesimo documento (doc. 10 incarto

AI 0002) emerge pure quanto segue:

" (…) Il

conto aperto in Italia presso la __________ è intestato a RI 1 (nome da nubile

di RI 1); la direttrice ci ha spiegato che ha dovuto aprire un conto in Italia

per agevolare gli incassi legati alla "__________" in __________

(corsi linguistici estivi ed affitto camere a turisti), e che la Sagl non può

aprire un conto corrente bancario in Italia, non essendovi per la legge

italiana una stabile organizzazione in Italia (la "__________" viene

utilizzata solo a scopo scolastico e vacanziero per un periodo inferiore ai 180

giorni).

(…).

Prestito a __________ (RI 1).

(…).

Il saldo è rimasto invariato pure nell'esercizio 2016 (nessun

movimento).

Nella determinazione della tassazione 2012 l'UTPG aveva discusso e

concordato con il rappresentante fiscale sig. __________ che la posizione

"__________" veniva assimilata ad un prestito concesso dalla Glossa

Sagl alla socia signora RI 1, il quale è regolato dalle seguenti condizioni:

• L'importo massimo del prestito è stabilito in Fr. 70'000.

• Sul prestito

devono essere calcolati gli interessi al tasso previsto dalle circolari AFC e

gli interessi devono essere versati.

• Sulla

posizione di prestito non sono fiscalmente riconosciuti né ammortamenti né

perdite.

• Eventuali

interessi non versati, ammortamenti sul prestito e ulteriori prelevamenti che

fanno lievitare il saldo del prestito oltre i 70'000 Fr., verranno considerati

delle distribuzioni dissimulate di utile a favore della sig.ra RI 1 e saranno

aggiunti quale reddito imponibile presso la partita fiscale personale di

quest'ultima.

Contabilmente non sono stati

allibrati degli interessi attivi sul prestito; va tuttavia considerato, primo,

che al passivo di bilancio vi è la posizione "prestito da RI 1" che è

pure riconducibile alla contribuente (Fr. - 53'500 a fine 2015 e Fr. -123’150 a

fine 2016). (…)”

(…).

Prestito da RI 1

(…).

Rileviamo che nel 2016 il saldo è aumentato a Fr. -123'150.

Net 2015 il finanziamento del prestito è avvenuto nel modo

seguente: il marito di RI 1, il sig. __________ residente a __________ in

provincia di __________, ha contratto un prestito bancario in Italia di 49'200

Euro, denaro che egli ha donato alla moglie, per cui questo importo è stato da

egli bonificato sul conto __________ intestato alla moglie che ritroviamo a

bilancio della __________ (vedi quanto esposto pag. 5).

Nel 2016 la signora RI 1 ha concesso ulteriori prestiti alla __________,

in gran parte finanziati contraendo un prestito privato al consumo presso __________.

(…)”

Stante quanto precede,

assumendo de facto una posizione di pressoché totale controllo della società,

l’UAI ha rettamente considerata l’assicurata quale indipendente.

Il TCA osserva pure che RI

1.

ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione a svolgere l’attività accessoria di “organizzatrice

di corsi, per effettuare le supervisioni e quale supporto pe la formazione

psicopedagogica dei docenti” presso la “__________” (cfr. doc. 240, in

particolare, pag. 897, 898, 901, 902 incarto AI). La decisione del 2 dicembre

2009.

per l’anno scolastico 2009/2010 prevedeva che l’autorizzazione veniva

concessa a titolo eccezionale, ritenuto che non generasse reddito per

l’interessata o entrasse in conflitto con l’attività quale docente, che era

prioritaria; l’attività accessoria non doveva sovrapporsi con l’insegnamento o

con altre ore di presenza che la direzione scolastica richiedesse ai suoi

docenti; la valutazione di un eventuale suo rinnovo era subordinato alla

richiesta, entro marzo 2020, di una riduzione del rapporto di nomina (cfr. doc.

240, pag. 897 incarto AI). RI 1 ha chiesto ed ottenuto una riduzione della

nomina dal 100% al 79.1667% (pari a 19 ore settimanali a partire dall’anno

scolastico 2010/2011). L’assicurata ha pure chiesto ed ottenuto una riduzione

della nomina al 50% (pari a 12 ore settimanali) a partire dall’anno scolastico

2014/2015 (cfr. doc. 291, pag. 1164 incarto AI). Ciò che, stante quanto

precede, è avvenuto in concomitanza con la preparazione e l’implementazione dell’impegnativo

progetto “__________” in __________, mediante il quale la società Glossa ha

ampliato in modo significativo la propria attività, oltre che nelle sedi di __________

e __________, anche all’estero. L’assicurata ha, infine, chiesto ed ottenuto il

prepensionamento avvenuto il 1° settembre 2017 (cfr. doc. 291, pag. 1137 e 1139

incarto AI). Ciò che, stante quanto precede, è avvenuto in concomitanza con la

crescita evolutiva dell’impegnativo progetto “__________” in __________.

Giova qui pure rilevare che dal 22 marzo 2019 l’assicurata risulta essere socia

gerente con diritto di firma individuale della __________ nonché intestataria

di tutto il capitale sociale (fr. 20'000.-; cfr. estratto RC agli atti quale

allegato al doc. 366), assumendo una posizione di totale controllo della

società.

A tal riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, generalmente

amministratori o direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o

parziali di una società anonima e che hanno una determinante influenza sulla

gestione della società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in

analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività

dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non

giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati indipendenti

gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica aziendale

hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è segnatamente il caso

di ditte individuali che si trasformano in società anonime di stampo familiare

con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02

del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio

2014.

consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso

discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato,

detiene la maggior parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui

viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr.,

tra le tante, STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36

dell’11 febbraio 2020, consid. 2.7).

In simili circostanze il

TCA non ritiene applicabile il metodo misto richiesto dal patrocinatore

dell’assicurata il quale ha sostenuto che la ricorrente - che avrebbe scelto di

interrompere l’attività come docente presso il Cantone prevalentemente per

potersi dedicare al figlio disabile - si dedicherebbe al 50% all’attività

dirigenziale presso la scuola __________ mentre per il restante 50% sarebbe

casalinga, occupandosi del figlio con problemi psichici e della cura dei propri

problemi fisici che la costringono a svolgere lunghe sedute giornaliere di

fisioterapia.

Al proposito va comunque

sottolineato che l’assicurata ha chiesto e ottenuto il prepensionamento dal 1°

settembre 2017, avendo a quel momento già compiuto i 58 anni, visto che è nata

il 17 maggio 1959 (cfr. l’art. 64 LORD il quale prevede al cpv. 1 che il

rapporto di impiego cessa per limite d’età fra i 60 e i 65 anni e al cpv. 2 che

il dipendente che ha compiuto i 58 anni ha diritto di chiedere il collocamento

a riposo anticipato secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto di

previdenza del Cantone Ticino”).

Le legge sull’Istituto di

previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 prevede all’art. 7 cpv. 1 che

l’età di pensionamento è stabilita secondo le norme della legge

sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e

all’art. 8 cpv. 1 che i beneficiari della pensione ricevono il supplemento

sostitutivo AVS/AI fintanto che non percepiscono una rendita AVS/AI. Il

supplemento sostitutivo AVS/AI è pari all’80% della rendita massima AVS/AI che

il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

Avendo RI 1 quindi scelto

di beneficiare della pensione e beneficiando così di tempo libero per scelta

propria (le incombenze di carattere familiare l’assicurata le aveva già in

precedenza) non andrebbe applicato il metodo misto, bensì il metodo

proporzionale (cfr. DTF 142 V 290; SVR 2019 IV Nr. 34), ciò che renderebbe

ancora inferiore il grado d’invalidità, cfr. consid. 2.12.

2.13

Come richiesto dall’ispettrice

nel proprio rapporto del 5 dicembre 2018 (doc. 354 incarto AI), il 22 febbraio

2019.

l’UAI ha sottoposto nuovamente l’incarto al medico SMR, dr. med. __________,

per un riesame della pratica, indicando, tra l’altro, il seguente “mansionario

preciso delle attività svolte dall’assicurata per la __________ per la quale

l’A.ta ha sempre dato piena disponibilità:

"

- insegnamento in piccoli gruppi in salette equipaggiate con

strumenti ergonomici;

- coaching;

- formazione e consulenza didattica ad insegnanti;

- consulenza telefonica a studenti;

- preparazione di dossier per certificazioni;

- gestione/supervisione/organizzazione

corsi tramite contatti telefonici, tablet, pc;

- direttrice

della ditta __________ con tutto quello che implica la mansione di gestione e

rappresentanza verso l'esterno per ogni genere di questione (si rinvia alla

documentazione specifica agli atti);

- gestione di __________

in __________ con organizzazione di corsi all'estero e attività di tipo

alberghiero (si rinvia alla documentazione specifica agli atti), con lavoro di

coordinamento, informazione e gestione giornaliero.” (doc. 357 incarto AI)

Nell’annotazione del 25

marzo 2019 (doc. 361 incarto AI), il medico SMR, dr. med. __________, ha

osservato, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Nella

prima domanda Al del 2009 ci si è basati sulla valutazione plurispecialistica

del __________ del 3.8.2012 che valutava l'Ata con IL 30 per ogni tipo di

attività lavorativa per ridotto rendimento con potenzialità di ulteriore

miglioramento e riduzione delle limitazioni qualora si adeguasse per esempio

l'utilizzo della lavagnetta nera con beamer...

Vedi decisione 14.8.2013 senza rendita convalidata al TCA e TF

Nuova domanda Al in aprile 2016

L'Ata docente di tedesco dalla ripresa delle scuole 9.2014 ha

ripreso la sua attività al 50% (…).

Ricordo che questa attività è stata mantenuta senza assenze fino

al 15.6.2017 data del prepensionamento (…).

Agli atti medici il MC dr. med. __________ nel rapporto del

6.12.2018

conferma che la situazione medica-fisica è stabile da anni e che non

vede al momento condizioni per necessità di cambiamento della sua valutazione e

neppure una variazione della prognosi (…).

Agli atti secondo il rapporto d'inchiesta per indipendenti figura

che l'Ata è ora solo attiva presso la società __________ e rileva che le

attività elencate risultano essere conformi alle limitazioni funzionali poste

con esigibilità lavorativa piena, potendo l'A.ta definire le sue mansioni e

adeguarle alle proprie necessità. Soprattutto per il fatto che l'assicurata può

ottimizzare al meglio la sua residua abilità lavorativa in momenti consoni al suo

stato di salute.

Non dovendo sottostare ad orari, le varie attività svolte per la __________

risultano essere le più adeguate alle limitazioni funzionali dovute al danno

alla salute presente già da anni.

Proposta

In definitiva per il mansionario descritto per la società __________

nel mandato SMR del 22.2.2019 e tenuto conto della ripresa di questa attività a

partire da settembre 2017 in un'organizzazione conosciuta ed adeguata all'Ata,

che può svolgere secondo le sue necessità e quindi diversa da quando era

dipendente per l'amministrazione quale docente con nomina, la situazione appare

essere adeguata alle limitazioni funzionali presenti da anni.

Considerando quanto sopra dal lato puramente medico ed in quadro

da anni ormai stabilizzato (con sintomatologia analoga e sovrapponibile a

quella già nota dal __________) e ben gestito dall'Ata si reputa adeguato

considerare giustificata una IL massima del 30% per ogni tipo di attività

lavorativa come già nel passato. (…)” (doc. 361 incarto AI)

Il TCA non ha motivo per mettere

in dubbio queste conclusioni e ritiene quindi dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che

l’assicurata presenta una incapacità lavorativa massima del 30% (intesa come

riduzione di rendimento) per ogni tipo di attività lavorativa, come già nel

passato.

In

esito alle considerazioni che precedono, questa Corte non può tutelare la

decisione dell’UAI, nella misura in cui, ha ritenuto che l’assicurata -

considerata abile al 100% per quanto attiene l'attività presso la ditta __________

(medicalmente esigibile e divenuta la principale occupazione della Signora RI 1)

- non subiva alcun discapito economico.

Per

contro, in applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi (non

potendo applicare né il metodo ordinario di raffronto dei redditi né il metodo

straordinario per i motivi - qui condivisi - esposti dall’ispettrice nel rapporto

del 5 dicembre 2018, doc. 354 incarto AI, di cui si è già ampiamente detto al

consid. 2.11), l’assicurata - inabile in qualsiasi attività lavorativa al 30%

(riduzione di rendimento), potendo quindi conseguire, mettendo a frutto la sua

capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente del 70% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute (100%), presenta un discapito economico

del 30% e, pertanto, un grado di invalidità del 30%, non pensionabile.

Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurata ad una

rendita di invalidità, la decisione del 24 maggio 2019 deve, perciò, essere

confermata.

2.14

L’assicurata nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici e economici

(doc. I).

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.15

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti