32.2019.128
Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia psichiatrica. Segnalazione dell'UAI alla Polizia. Non dati presupposti per riformazione professionale. No assistenza giudiziaria
8 maggio 2020Italiano94 min
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.128
cs
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, portiere
di albergo, il 20 maggio 2016 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI
(pag. 9 incarto AI).
1.2. Dopo aver effettuato gli
accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia
psichiatrica redatta il 22 dicembre 2018 dal dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, l’UAI, con decisione del 28 maggio 2019 (doc. B),
preavvisata dal progetto del 7 febbraio 2019 (pag. 181 incarto AI), calcolato
un grado d’invalidità del 39% per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 luglio
2017 e del 2% dal 1° agosto 2017, ha respinto la richiesta.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). In via principale
chiede la riforma della decisione ed il riconoscimento di una rendita perlomeno
sino ad agosto 2017 oltre al diritto ad un aiuto per l’ottenimento della
licenza di condurre professionale atta a permettergli l’attività come tassista
indipendente. In via subordinata domanda la riforma della decisione ed il
riconoscimento del diritto ad un aiuto per l’ottenimento della licenza di
condurre professionale per permettergli di lavorare come tassista indipendente.
In via ancora più subordinata l’assicurato chiede l’annullamento della
decisione ed il rinvio degli atti all’AI affinché proceda con ulteriori
accertamenti medici ed economici ed in particolare con un accertamento sulle
effettive risorse ancora a disposizione presso il CAP di __________. Infine
l’insorgente domanda di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio a favore dell’avv. RA 1.
L’assicurato fa valere una
violazione del suo diritto di essere sentito, poiché l’UAI non avrebbe
sufficientemente motivato la decisione impugnata, non avendo preso posizione
sulle censure sollevate in sede di osservazioni. Nel merito il ricorrente
contesta sia la valutazione medica, che il raffronto dei redditi e segnatamente
la riduzione del 5% del reddito da invalido. Egli censura inoltre il mancato
riconoscimento dell’aiuto per ottenere la licenza di condurre professionale e
l’assenza di un accertamento presso il CAP di __________.
1.4. Con risposta dell’11 luglio
2019, cui ha allegato la presa di posizione del 1° luglio 2019 del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia (doc. VI/2), l’UAI ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. VI).
1.5. Con osservazioni del 23
luglio 2019 (doc. VIII), con le quali ha prodotto un referto del 22 luglio 2019
del curante, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH
(doc. F), il ricorrente ha ribadito le sue richieste.
1.6. In data 31 luglio 2019 l’UAI
ha chiesto di respingere il ricorso, allegando una presa di posizione del 26
luglio 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del 29
luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
(doc. X/3).
1.7. Il 7 agosto 2019 l’insorgente
ha contestato le osservazioni dell’amministrazione (doc. XII).
in diritto
in ordine
2.1. Il
ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’UAI
non avrebbe preso posizione sulle sue censure in sede di osservazioni al
progetto di decisione e segnatamente sulla richiesta di essere sottoposto ad un
periodo di accertamento presso il CAP per valutare se ha senso oppure no
corrispondergli a titolo di provvedimento professionale una prestazione volta
ad ottenere le spese per il conseguimento della licenza come conducente
professionista.
Una
violazione del diritto di essere sentito si configurerebbe anche con la
mancanza di accertamenti medici approfonditi, oggettivi e completi (art. 43
LPGA) poiché la perizia del dr. med. __________ non soddisferebbe i requisiti
necessari per attribuirle pieno valore probatorio.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Preliminarmente
va evidenziato che le critiche inerenti la perizia del dr. med. __________
e l’asserita violazione dell’art. 43 LPGA poiché l’UAI non avrebbe
sufficientemente indagato l’aspetto psichiatrico, saranno esaminate dal
Tribunale nei successivi considerandi di merito.
Per quanto concerne invece
Fatti
i provvedimenti professionali, questo TCA evidenzia che
l’amministrazione nella decisione impugnata, seppur succintamente, si è
espressa in merito alla domanda del ricorrente, affermando che il servizio
integrazione professionale ha confermato che non vi sono i presupposti per
riconoscere tali provvedimenti.
Pur
non avendo approfondito oltre misura la questione, l’amministrazione ha
comunque spiegato le ragioni della sua presa di posizione.
Il
ricorrente ha potuto comprendere la motivazione alla base del rifiuto di
riconoscergli la prestazione, tant’è che l’ha ampiamente contestata in sede
giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie motivazioni con la risposta di causa
(doc. VI), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espresso (doc. VIII).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del
resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto
(DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. In concreto, acquisiti gli
atti medici ritenuti necessari, l’UAI ha deciso di far allestire una perizia
psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
(pag. 107 e seguenti incarto AI).
Preliminarmente, ricevuta
una segnalazione anonima secondo la quale l’interessato, insieme a suo figlio,
svolgerebbe un’attività lavorativa consistente nel trasporto di persone e cose
tra il Ticino e __________ a cadenza settimanale, in nero, ed alla quale è
stato allegato un volantino pubblicitario su cui figura il numero di telefono
indicato dall’insorgente nella richiesta di prestazioni AI (cfr. pag. 49
incarto AI), l’amministrazione ha chiesto assistenza amministrativa ai sensi
dell’art. 32 cpv. 1 LPGA alla Polizia __________ (pag. 121 incarto AI), la
quale ha rinviato per ulteriori informazioni alla Polizia __________ (pag. 127
incarto AI).
Dal rapporto di
segnalazione di quest’ultima, datato 23 gennaio 2018, emerge:
" (…) Nell’ambito
di accertamenti relativi all’attività di __________ che si sono protratti a
partire __________ e sino __________ sono stati effettuati controlli e
verifiche onde accertare il modus operandi di questa particolare attività. Il
trasporto di persone di __________ dalla Svizzera e in direzione __________, è
diventata a tutti gli effetti una professione abituale __________. Infatti con
regolare scadenza i mezzi partono __________ caricando passeggeri __________
caricandoli a __________, contro il pagamento di importi di viaggio che vanno
dai __________ a tratta. In concomitanza con i torpedoni ufficiali che seguono
questa tratta da sempre e regolarmente registrati come attività. Dai nostri
accertamenti si è evidenziato come nessuno di queste persone che fungono da
autisti, rilascia una ricevuta o un biglietto mettendo a serio rischio la
sicurezza dei viaggiatori che in caso di problemi come incidenti, possono
incorrere in diatribe con le assicurazioni varie. Nella fattispecie abbiamo
potuto evidenziare la notevole e costante attività di __________ come pure __________.
La persona citata, rientra nell’inventario del gran numero di persone
controllati. RI 1 è proprietario di un __________ marca __________ targato __________.
Informazioni, testimonianze e controlli hanno confermato che lo stesso svolge
regolarmente questa attività. Il RI 1 è stato fermato __________ a __________
dove ad espressa domanda non ha esitato ad affermare che la sua situazione
lavorativa era di nullafacente. Questo in contrasto con le fotografie allegate
al presente. Visto quanto sopra abbiamo ragione di presumere che il RI 1 svolga
un’attività lucrativa non dichiarata evadendo chiaramente il fisco. Non abbiamo
accertato se nel contempo l’interessato percepisca qualche entrata legata ai
servizi sociali o alla disoccupazione. L’ufficio tassazione __________ ha
richiesto un rapporto __________.” (pag. 127 incarto AI)
Il
27 agosto 2018 l’insorgente è stato sentito da alcuni funzionari dell’AI e si è
detto estraneo a tale attività (pag. 135 e seguenti incarto AI: “solo per me
privato. Una soddisfazione. In concreto non ho mai portato delle persone.
Andavo una volta solo per me privato con la famiglia. Alle persone che
chiamavano non dicevo nulla. Ribadisco solo per me e la mia famiglia (…)”).
Egli ha comunque confermato di aver immatricolato numerose autovetture __________)
tra il 2012 ed il 2016, spiegando che “tutti i veicoli sono trattati dalla
figlia e dal figlio. Sono 4 veicoli all’anno. Veicoli di compra/vendita
trattati dai figli. Non ci guadagnano tanto (fr. 300/400.- al mese). Mio figlio
è anche un appassionato di queste macchine… le spese le paga il figlio (almeno
quando lavorava)” (pag. 137 incarto AI).
Il
22 dicembre 2018 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha
redatto la perizia psichiatrica (pag. 141 e seguenti incarto AI), cui ha
allegato l’esame neuropsicologico del 27 novembre 2018 del neuropsicologo dott.
__________ (pag. 159 e seguenti incarto AI).
Dopo
aver rilevato di aver visitato l’insorgente il 21 settembre 2018 (dalle 10.00
alle 12.00) ed il 19 ottobre 2018 (dalle 10.00 alle 11.00), aver descritto il
motivo e le circostanze della perizia, aver elencato gli atti di pertinenza
psichiatrica, aver riassunto l’anamnesi, i disturbi attuali ed aver risposto
alle domande dell’UAI, lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)
e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome
depressiva ricorrente, attualmente in remissione (F33.4).
Circa
la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:
" (…) Alla
valutazione peritale non ho trovato segni di depressione, ma un anomalo
rallentamento dell’eloquio piuttosto artificioso, che mi ha fatto sospettare
un’amplificazione dei sintomi. Ho pertanto chiesto una valutazione
neuropsicologica che ha confermato pienamente i miei sospetti.
Nel contempo ho confrontato l’assicurato con i dati presenti agli
atti, in particolare con la locandina pubblicitaria che riporta il suo numero
per trasporto di persone in __________, con la segnalazione della polizia e con
le risultanze della compravendita di vetture usate.
L’assicurato, che inizialmente si descriveva come un grande
invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo però di non
guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo pubblicità
per un servizio di trasporto.
Ha anche ammesso di collaborare nell’attività accessoria di
compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire, del figlio (un ragazzo che
però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio piccolo).
Al momento attuale non ci sono segni oggettivi di depressione per
cui la diagnosi è in remissione.
Le dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili
per stabilire il momento di miglioramento, in quanto egli amplifica
volontariamente i deficit.
Il Dr. __________ ipotizza un’apparente lieve deflessione
affettiva, ma il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obbiettivato ai test
neuropsicologici è, con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di
Clonazepam associato a Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante
i giorni della valutazione peritale. Sono assenti infatti altri segni oggettivi
di depressione.
Nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia
antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche trascurabili,
da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione peritale, la
componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al passato. I
dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della depressione
almeno da agosto 2017 in avanti.
Non ho elementi oggettivi per decidere con sicurezza sul periodo
precedente, essendo comunque stata incrementata e modificata in maniera
discreta la terapia antidepressiva, peraltro sempre acquistata dall’assicurato
(quindi probabilmente assunta).
Non sono quindi in grado di dire se avesse ragione la Dr.ssa __________,
la quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________
che la confermava ancora in ottobre 2016.
Ad ogni buon conto anche ammettendo una maggiore gravità della
psicopatologia fino a agosto 2017, considerato che i deficit sono stati
presentati dall’assicurato in maniera amplificata, la percentuale di inabilità
lavorativa va comunque considerata nettamente ridotta rispetto a quanto
certificato dal curante (IL 50% fino a fine luglio 2017 in luogo dell’inabilità
lavorativa completa).
7.4 Valutazione di capacità, risorse e problemi
Da agosto 2017 la depressione maggiore è in remissione e
permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione della componente
energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli capacità di
attivazione dell’assicurato il quale, nonostante la sindrome somatoforme e
l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria
vettura senza limitazioni.
Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di stare in mezzo
alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla realtà esterna, di
rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai dolori, quando ne
ha la motivazione.
L’inabilità lavorativa per la sindrome somatoforme, tenendo conto
dell’amplificazione volontaria dei sintomi, è del 20%, intesa come calo di
rendimento per una maggiore necessità di pause dettata dai dolori.” (pag. 155
incarto AI)
Circa
la capacità lavorativa, il perito ha stabilito che l’insorgente è abile al
lavoro al 50% dall’inizio della malattia fino a luglio 2017 e all’80% da agosto
2017 in avanti (pag. 156 incarto AI).
Il
3 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, ha confermato l’esito peritale, ed ha accertato, sia in attività
abituale che adatta, una capacità lavorativa del 50% dal 24 agosto 2015 al 31
luglio 2017 e dell’80% dal 1° agosto 2017 (pag. 165 e seguenti incarto AI).
In
sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un referto del 1° marzo 2019 del
proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha
contestato il referto del dr. med. __________ (pag. 197 e seguenti incarto AI).
Il perito si è espresso in data 11 marzo 2019 sulle osservazioni e in data 6
aprile 2019 sulle critiche del curante (pag. 203 e seguenti incarto AI). In
quest’ultimo complemento ha affermato:
" (…) La
prima obiezione che faccio, di ordine metodologico è che il collega estrapola
delle frasi, tratte da punti alquanto differenti della mia perizia e le
utilizza per affermare che, a suo avviso, io volevo intendere qualcosa e non
piuttosto qualcosa d’altro.
Sarebbe confusivo e anche poco utile per la comprensione del caso,
contestare le singole ipotesi interpretative fatte dal curante, costruite su
pezzi di frasi del perito, citate fuori contesto e in ordine sparso.
Riassumo allora le questioni significative e vi rispondo.
Il signor RI 1 ha dichiarato di non guidare, ma poi anche con il
perito, queste asserzioni non sono risultate veritiere. Infatti, ha ammesso di
guidare in diverse occasioni, seppur solo nel Cantone di domicilio. Inoltre,
risulta che egli abbia fatto pubblicità per dei trasporti verso __________ da
fare utilizzando il __________, pur negando di guidare tale __________. Allora
sarebbe utile sapere chi si offriva di guidare __________ durante tali
trasporti pubblicizzati?
Se il peritando fosse realmente “stordito” dai farmaci e depresso,
come sostenuto dal curante, egli non riuscirebbe neppure a toccare il volante
della propria vettura. Sicuramente, nel caso del peritando, l’apparenza
trascurata e il comportamento molto rallentato ingannano, come si evince dai
test neuropsicologici, che evidenziano una performance cognitiva ampiamente
integra.
Le preoccupazioni per il lavoro o per la situazione famigliare
difficile non rappresentano una condizione morbosa in senso medico, semmai si
tratta di tensioni rilevabili e collocabili sul piano sociale.
Né la Dr.ssa __________, né il Dr. __________ avevano fatto dei
test neuropsicologici. Personalmente non do forza probatoria né all’una né
all’altra perizia, ma ho raccolto le prove che danno forza probatoria al mio
elaborato peritale e ho cercato di definire, con verosimiglianza preponderante,
le fasi secondo le quali si è sviluppata l’inabilità lavorativa.
Il dr. __________ suggerisce dei codici diagnostici che non sono
condivisibili. Ribadisco, sulla base delle evidenze riportate ampiamente in
perizia, che il soggetto presenta una sindrome somatoforme e che, di questa
sindrome, egli amplifica i limiti funzionali. Merito della terapia assunta
regolarmente è il contenimento dell’ansia e della depressione. La terapia
farmacologica, sostanzialmente stabile da agosto 2017, senza ricoveri in
psichiatria, non depone per una condizione depressiva invalidante.” (pag. 207
incarto AI)
Con
il ricorso l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 25 giugno 2019
del curante, dr. med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia FMH,
il quale ha affermato:
" (…) Nelle
considerazioni del primo marzo 2019 non erano state estrapolate delle frasi in
ordine confusivo della perizia del Dr. __________.
Le frasi che erano state estrapolate, utilizzato all’interno delle
mie considerazioni, seguivano un canovaccio logico ed erano consequenziali a
quanto scritto dal perito.
Pertanto non sono state estrapolate delle frasi in modo confusivo
come il perito sembrerebbe obiettare nelle sue considerazioni.
Il Dr. __________ riassume poi le questioni significative dal suo
punto di vista che cercherò di analizzare.
La prima questione è relativa alla guida ove si pone la domanda se
alla guida __________ vi era qualcun altro che si offriva o il signor RI 1
stesso.
Da quanto sembra dal perito dovrebbe essere il signor RI 1.
Nella mia considerazione scrivevo espressamente rispetto alla
guida che da quanto era emerso negli incontri emergeva che l’attività che il
signor RI 1 faceva nella guida era un’attività molto relativa e di scarso
significato nell’ottica della valutazione della capacità lavorativa del signor RI
1 stesso. Concetto che viene ribadito in questa sede.
Il secondo punto che il Dr. __________ considera (…). Rammento che
la definizione “stordito” era una definizione che avevo estrapolato dalla
perizia del Dr. __________ (punto 4.1 osservazioni sul comportamento e
sull’aspetto esteriore). Quindi è il Dr. __________ stesso che ha utilizzato il
termine stordito.
Nella mia analisi del primo marzo criticavo questo termine (…)
Il Dr. __________ prende in considerazione successivamente il
punto legato alla preoccupazione del lavoro e della situazione familiare come
“… non rappresentante una condizione morbosa in senso medico, semmai si
tratterebbero di tensioni rilevabili e collegabili sul piano sociale”.
Rammento che la definizione della organizzazione mondiale della
salute (OMS) è: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e
non semplice assenza di malattia”. Pertanto non è possibile essere concorde
con il perito quando afferma che le preoccupazioni per il lavoro e per la
situazione familiare siano tensioni rilevabili e collegabili sul piano sociale
e che non appartengono alla conduzione morbosa in senso medico.
Considerato che la salute è il benessere biopsicosociale e anche
economico, tutto ciò che appartiene a questi campi rientra all’interno della
condizione morbosa lata in senso medico-psichiatrico.
Il capoverso successivo della presa di posizione del perito
riguarda quanto scrivevo rispetto alla forza probatoria che il Dr. __________
avesse dato alla valutazione della Dr.ssa __________ del 2015.
Il perito afferma che avrebbe “raccolto le prove che danno
forza probatoria al mio elaborato peritale”, prove che sono difficili da
ritrovare all’interno della sua valutazione peritale.
Le prove su cui si baserebbe sarebbero i test neuropsicologici.
Rammento che non raramente in una area depressiva i test
neuropsicologici risultano assolutamente nella norma. Proprio perché la
problematica depressiva non determina un disturbo neurologico.
Il Dr. __________ non condivide il codice diagnostici che
sarebbero stati proposti all’interno delle mie considerazioni del primo marzo
2019.
Egli ribadisce che il signor RI 1 presenterebbe una sindrome
somatoforme e che, di questa sindrome, egli amplifica i limiti funzionali.
Il perito non chiarisce però come il signor RI 1 amplificherebbe i
limiti funzionali.
Avvaloro quindi le critiche sostenute nella mia presa di posizione
del primo di marzo 2019 quando suggerivo che il perito avrebbe dovuto usare
altri tipi di codifica diagnostica per sostenere le sue diagnosi.
Altrimenti la diagnosi che viene mantenuta è quella di: sindrome
depressiva ricorrente di entità media.
Inoltre il perito termina affermando “la terapia farmacologica,
sostanzialmente stabile da agosto 2017, senza ricoveri in psichiatria non
depone per una condizione depressiva invalidante”. Il signor RI 1 non ha
mai necessitato di un ricovero acuto in una clinica psichiatrica poiché non ha
avuto mai ideazioni suicidarie acute, in quanto è stato aderente alla
farmacoterapia e alla psicoterapia messa in atto.
Pertanto la valutazione peritale del Dr. __________ rimane
coerente con la perizia che egli ha prodotto, ma discrepante rispetto alla
reale situazione psicopatologica del signor RI 1. Il quale rimane inabile al
lavoro in misura completa e continuativa, a causa del suo stato psicopatologico
depressivo e ansioso.” (doc. E)
Il 1° luglio 2019 il dr.
med. __________ ha affermato:
" (…) Il
collega afferma di aver ricostruito correttamente i passaggi della mia perizia
e non in modo “confusivo”. Prendo atto della sua annotazione e non ho altro da
aggiungere, se non ribadire che la perizia è giunta a delle conclusioni argomentate
ponderando tutti gli elementi che sono in gioco in questo caso. Quello che mi
interessa è che un simile affastellamento di frasi, citate e commentate, non
distolga dall’organicità e dalla completezza del discorso peritale nel suo
insieme.
Rispetto alla guida dei veicoli a motore, è evidente che essa non
si possa prendere quale unico elemento di valutazione, ma tale fattore non può
neppure essere relegato tra quelli “di scarso significato” come dice il
collega. Esso ha un significato, eccome, soprattutto se viene considerato
accanto all’attività pubblicitaria fatta rispetto ai viaggi per __________ e a
quant’altro ho rilevato nella mia perizia e sul quale non mi ripeto.
In merito ai medicamenti, il tasso ematico ha un senso per
dirimere il quesito se una persona li assuma o non li assuma. I valori di
farmaci nel sangue sono invece di scarsa utilità quando i farmaci sono assunti
regolarmente in terapia.
Non esiste infatti una correlazione standard tra il livello dei
farmaci psichiatrici trovati nel sangue e l’effetto sulla vigilanza, essendo la
questione molto soggettiva, dipendente dal momento dell’assunzione, dal
metabolismo epatico, dalla qualità del riposo notturno nei giorni precedenti e
dalle interazioni tra i vari medicamenti.
Sono consapevole della definizione di salute dell’OMS, ma questa
non è in nessun modo vincolante per la medicina assicurativa svizzera. In
psichiatria assicurativa quello che conta è verificare se le difficoltà sul
piano sociale provochino una normale sofferenza emotiva (ovvia e presente in
gran parte degli individui in tali condizioni destabilizzanti), oppure se esse
abbiano causato una malattia psichiatrica in senso stretto, la quale si sia
ormai ampiamente svincolata dagli aspetti sociali originari che l’hanno
provocata.
Nel primo caso il soggetto non deve essere invalidato; il problema
non va medicalizzato, ma va affrontato prevalentemente sul piano sociale. Nel
secondo caso la competenza medica diventa invece indispensabile, perché le
soluzioni sociali da sole, non sarebbero comunque sufficienti per ripristinare
un pieno equilibrio emotivo.
I test effettuati sono stati presi in considerazione proprio per
valutare se i deficit di attenzione e concentrazione palesemente mostrati dal
paziente avessero una consistenza oggettiva o fossero amplificati. Tale base
oggettiva non è stata per nulla evidenziata.
Il medesimo neuropsicologo scriveva: “il profilo risulta poco
compatibile con gli esiti di una meningite, così come una depressione
importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente
diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive.
Vi è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato
si pone e le sue prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso
e rallentato, mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo
cognitivo sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento
attentivo-esecutivo).
Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la veridicità dei
sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e fanno
ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti
dall’assicurato. In conclusione, l’assicurato sembra presentare una deflessione
dell’umore e un lieve rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo
amplificato.”
I motivi di non condivisione della diagnosi di depressione
ricorrente, nemmeno di media entità, sono però già stati sostanziati tra
perizia e complementi.
Per concludere, prendo atto che il paziente non ha mai riferito
delle idee suicidali, ma non esistono solo i ricoveri acuti, bensì anche quelli
programmati, soprattutto qualora un caso drammaticamente invalidante, proprio
per una supposta depressione (che è una malattia ampiamente curabile e
guaribile), non presenti dei miglioramenti nel corso dei mesi.
In questo caso non è stato mai pianificato un ricovero (e va
bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera significativa la terapia
farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco compatibile e difficilmente
giustificabile in una condizione depressiva che si vuole definire assai
invalidante.” (doc. VII/2)
Il 22 luglio 2019 il
curante, dr. med. __________, si è nuovamente espresso in merito, affermando:
" (…) Il Dr.
__________ ovviamente, sostiene il suo scritto peritale. Rammento che le mie
prese di posizione non si basavano su “affastellamento di frasi”, ma
sull’analisi dei punti salienti della perizia del collega.
In relazione alla guida dei veicoli a motore ribadisco quanto già
da me scritto il 26 giugno del 2019, di come non si può utilizzare questo
elemento, in modo determinante, per arrivare a delle conclusioni in una
valutazione peritale.
In relazione a ciò che scrive il perito quando afferma che “in
psichiatria assicurativa quello che conta è verificare se le difficoltà sul
piano sociale provocano una normale sofferenza emotiva… oppure se esse abbiano
causato una malattia psichiatrica in senso stretto, dal quale si sia oramai
ampliamente svincolato dagli aspetti sociali originali che l’hanno provocata”,
sottolineo come la situazione bio-psico-socio-economica del signor RI 1 ha
creato un’invalidizzazione e rinforzato la sua patologia psichiatrica.
Per cui tutto ciò che rientra sul piano sociale con conseguenze e
condizionamento sul piano psichico e susseguente rinforzo della psicopatologia
ha una valenza medica.
Non è possibile pensare che lo psichiatra possa occuparsi
unicamente della psicopatologia o il medico di famiglia unicamente della
medicina somatica.
Nell’incontro con il paziente l’intervento medico è diventato ad
ampio spettro ed è fondamentale valutare quanto la parte economica e sociale
agiscano sul benessere biologico e psicologico. Sappiamo con certezza che una
sofferenza socio-economica continuativa porta ad una modificazione della
percezione della realtà con susseguente modificazione della forma del pensiero
e insorgenza di una psicopatologia depressiva o ansiosa, con conseguente
riduzione delle abilità sociali, della prospettiva rispetto ad un rientro
professionale futuro, nonché stati di abulia, apatia, disturbi dell’umore e del
sonno.
In relazione alla non condivisione della diagnosi di depressione
ricorrente, sottolineo quanto da me già descritto e come siamo chiaramente
all’interno della depressione ricorrente e non di un’assenza di sofferenza
psichiatrica, come il perito vorrebbe far emergere dal suo atto peritale.
In relazione alla definizione “proprio per una supposta
depressione (che è una malattia ampiamente curabile e guaribile)”, rammento
come la malattia depressiva non sia una malattia ampiamente curabile e
guaribile.
Gli interventi che possono essere effettuati in una malattia
depressiva sono interventi che possono curare l’episodio depressivo, ma ciò non
significa che la persona non avrà più episodi depressivi nella sua vita,
pertanto il concetto di guarigione è un concetto ampiamente distante
dall’evento finale della cura della malattia depressiva.
Inoltre, tutta la letteratura è concorde con il fatto che almeno
il 30/35% di tutte le malattie depressive sono resistenti a qualsiasi tipo di
trattamento, anche quelli effettuati con tutte le linee guida definite. Quindi non
ci troviamo di fronte ad una malattia ampiamente curabile e guaribile, ma di
fronte ad una malattia complessa, difficile e fortemente condizionante la vita
del soggetto, che ogni persona vive nella propria unicità e secondo la propria
storia personale, le proprie credenze, i propri pensieri, la propria rete di
appartenenza e la propria cultura.
La malattia depressiva è molto più complessa di quanto il perito
voglia, in modo benevolo, ridurre nella sua semplicità. Ciò significa che anche
i ricoveri ospedalieri non sono risolutivi nelle malattie depressive.
Non è raro che il ricovero ospedaliero porti ad un incistamento
della patologia depressiva e ad un peggioramento della possibilità per
l’individuo, di pensare di potersi riprendere per il futuro.
Non raramente il ricovero agisce anche sull’autostima della
persona, che non tollera o non tollererebbe il percepire di essere stato
ricoverato in una clinica psichiatrica.” (doc. F)
Il
26 luglio 2019 il perito, dr. med. __________, ha mantenuto la sua valutazione
rilevando che il curante “attribuisce ai fattori socio-economici un peso
maggiore rispetto a quanto il perito ha giudicato. D’altra parte, lo scritto
del perito curante non contiene dei nuovi elementi clinici oggettivi, che siano
tali da modificare le conclusioni peritali” (doc. X/1). Il 29 luglio 2019
anche il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è
riconfermato nelle sue conclusioni (doc. X/3).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14
dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come
nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona
interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo
la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità
di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a
medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
Considerandi
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti
deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del 22 dicembre 2018
del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 60 incarto AI).
Il referto è da
considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso
su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente
tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa
del ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Il
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato il
ricorrente in data 21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018 ed aver esaminato sia la
perizia della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 25
settembre 2015 (con i vari complementi), allestita su richiesta
dell’assicuratore malattie nell’ambito della domanda di indennità giornaliere e
che aveva concluso per una capacità lavorativa totale (pag. 9 e seguenti
assicuratore malattie), sia le perizie, allestite anch’esse su richiesta
dell’assicuratore malattie, del 13 aprile 2016 e del 12 ottobre 2016 del dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha invece ritenuto “non
proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”
(pag. 45 e 59 incarto assicuratore malattie), esaminata l’anamnesi, ha spiegato
nel dettaglio i motivi per i quali ha posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4),
mentre ha escluso che la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in
remissione (F33.4), possa avere un’incidenza sulla capacità lavorativa.
Lo
specialista ha specificato che la prima diagnosi è stata confermata da tutti
gli psichiatri che hanno valutato l’insorgente e che è coerente con l’ipotesi
di fibromialgia posta dal reumatologo (dr. med. __________, FMH reumatologia,
in data 25 agosto 2015 [cfr. pag. 3 incarto assicuratore malattie]), che ha
avuto in cura il ricorrente nelle prime fasi della patologia.
Lo
psichiatra rammenta che difficilmente una sindrome somatoforme esordisce in
maniera acuta, tanto più che l’assicurato ha dichiarato dolori peggiori dopo il
licenziamento avvenuto nel 2015 in seguito alla chiusura dell’albergo per il
quale lavorava, ma presenti già da anni, almeno dopo la meningite batterica di
cui è stato vittima nel 2013. Il perito ha poi spiegato le ragioni per le quali
la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, non è
invalidante. Lo specialista ha affermato che dall’inizio della presa a carico
psichiatrica i curanti hanno segnalato una depressione ricorrente con episodi
medi-gravi che però sin dal settembre 2015, con la perizia della dr.ssa med. __________,
non viene confermata. La diagnosi è poi stata ripresa dall’altro perito, dr.
med. __________ sia nell’aprile 2016 che nell’ottobre 2016 e lo psichiatra
curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’ha confermata
nel mese di agosto 2018.
Il
perito si è distanziato dalle conclusioni del Dr. med. __________ e del
curante, dr. med. __________. Lo specialista ha evidenziato che le
dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili per stabilire il
momento del miglioramento, poiché l’insorgente amplifica volontariamente i
deficit, ma comunque al momento della perizia non vi erano segni oggettivi di
depressione per cui la diagnosi è in remissione.
Lo
specialista ha rilevato come il dott. __________, a cui ha affidato l’esame
neuropsicologico, ha ipotizzato un’apparente lieve deflessione affettiva, ma il
lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato ai test neuropsicologici è,
con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a
Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della
valutazione peritale. Erano infatti assenti altri segni oggettivi di
depressione, per cui la patologia è stata considerata decisamente in remissione.
Il
perito ha poi evidenziato numerose contraddizioni emerse nel corso dei colloqui
con l’assicurato e segnatamente laddove è stata discussa l’osservazione messa
in atto dalla polizia in merito alle presunte attività di viaggi in __________,
nonché di compravendita di automobili.
Lo
specialista ha rilevato che l’insorgente si è descritto spontaneamente come
totalmente passivo, con giornate che sarebbero passate a letto, senza nessuna
attività e scarsa socializzazione, precisando di guidare rarissimamente e di
non riuscire a comunicare. Si è presentato ai colloqui con un atteggiamento
apparentemente molto rallentato, stordito. Sennonché, il perito ha evidenziato
come “confrontato con quanto è presente agli atti circa i suoi viaggi __________
__________, nonché circa la compra vendita di automobili (…) l’assicurato
cambia parzialmente il suo atteggiamento, diventa più vigile e apprensivo. Alla
fine ammette, con difficoltà che, da quando è in malattia, avrà fatto circa
9-10 viaggi in __________ ma sostiene che si trattava solo di andare a fare
vacanza oppure di raggiungere i parenti per festeggiare qualche evento
famigliare. A suo dire non avrebbe mai guidato lui, ma solo i suoi famigliari.
Dice fermamente di guidare __________ solo a __________, mai fuori città. Poi
però, su mia domanda ammette di essersi recato a __________, ancora nel 2018,
per immatricolare alcune auto inerenti all’attività accessoria di compravendita
di veicoli. Sostiene tuttavia che tale commercio fosse gestito interamente dal
figlio”.
Il
perito ha sottolineato che l’insorgente ha immatricolato continuativamente sin
dal 2012 una __________. Inoltre __________ auto dell’assicurato sono state
immatricolate e poi passate rapidamente di proprietà tra maggio 2014 e luglio
2018, alcune con movimenti anche nello stesso mese.
Lo
specialista ha rilevato di non aver trovato segni di depressione ma piuttosto
un anomalo rallentamento dell’eloquio, piuttosto artificioso, che gli ha fatto
sospettare un’amplificazione dei sintomi, che sono stati confermati dalla
valutazione neuropsicologica effettuata dal dott. __________.
Il
perito ha inoltre evidenziato che l’insorgente, che inizialmente si descriveva
come un grande invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo
però di non guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo
pubblicità per un servizio di trasporto. Ha anche ammesso di collaborare
nell’attività accessoria di compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire,
del figlio (un ragazzo che però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio
piccolo).
Anche
il dott. __________, eseguito l’esame neuropsicologico del 16 novembre 2018,
nel suo referto del 27 novembre 2018 ha potuto rilevare che il profilo appare
poco compatibile con gli esiti di una meningite, così come con una depressione
importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente
diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive. Vi
è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato si pone e le sue
prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso e rallentato,
mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo cognitivo
sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento
attentivo-esecutivo). Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la
veridicità dei sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e
fanno ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti
dall’assicurato. In conclusione il dott. __________ ha affermato che
l’insorgente sembra presentare una deflessione dell’umore e un lieve
rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo amplificato (pag. 162
incarto AI).
2.8
Le
prese di posizione del 1° marzo 2019 (pag. 197 incarto AI), del 25 giugno 2019 (doc.
E) e del 22 luglio 2019 (doc. F) del curante, dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, a cui il dr. med. __________ ha risposto
diffusamente in data 6 aprile 2019 (pag. 206 incarto AI) e in data 1° luglio
2019.
(doc. VI/2), e le censure sollevate con il ricorso, non sono atte a
sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.
Il
curante insiste nel ritenere la presenza di una sindrome depressiva ricorrente
di entità media.
Il
perito ha tuttavia spiegato, sia nella perizia, sia nei successivi referti, il
motivo per il quale tale diagnosi è in remissione e non ha alcuna incidenza
sulla capacità lavorativa del ricorrente (pag. 152-153 incarto AI). Il dr. med.
__________, come più volte rammentato, sulla base anche del consulto neuropsicologico
del dott. __________, ha rilevato come non vi sono segni oggettivi per una
depressione per cui la diagnosi è stata posta in remissione.
Egli
ha in particolare evidenziato come l’assicurato “amplifica volontariamente i
deficit” (pag. 157 incarto AI), come vi è un “anomalo rallentamento
dell’eloquio piuttosto artificioso” comprovato dalla valutazione
neuropsicologica e come nell’ambito della discussione circa la presunta
attività di compravendita di automobili e di trasporto di persone in __________
l’interessato, che inizialmente si presentava come un grande invalido, ha
parzialmente cambiato il proprio atteggiamento, diventando più vigile ed
apprensivo ed ha poi ammesso alcuni viaggi in __________, pur contestando di
essere alla guida, e di collaborare nell’attività accessoria, che sarebbe del
figlio, di compravendita di vetture, recandosi a __________ per immatricolare
alcune automobili.
Da
rilevare che nell’ambito di un colloquio avvenuto presso l’UAI il 27 agosto
2018.
l’insorgente aveva sostenuto di guidare solo fino a __________ e nei
paraggi di casa sua (pag. 136 incarto AI).
Contrariamente
alla tesi ricorsuale non si tratta di pochi viaggi a __________ che hanno messo
in dubbio la credibilità dell’insorgente, ma di più elementi che nel loro
insieme hanno concorso nel far ritenere al perito l’assenza della diagnosi di
depressione ricorrente di entità media come invece stabilito dal curante.
Basti
del resto esaminare le due locandine di cui a pag. 128 dell’incarto AI. Nella
prima figurano le foto di __________, il nome per esteso del ricorrente, nonché
il numero di telefono da lui stesso indicato nella richiesta di prestazioni AI (pag.
4.
incarto AI) e confermato nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso
l’UAI (pag. 135 incarto AI) e l’indicazione “__________”, che tradotto
significa “trasporto furgoni di passeggeri e merci”
(transalate.google.ch). Nella seconda, oltre alle foto di __________, il
cognome dell’insorgente, con due numeri di telefono, tra cui il primo che corrisponde
a quello fornito con la domanda di prestazioni AI, figura la medesima
indicazione “__________” e l’aggiunta “__________” (cfr. anche pag. 49-50
incarto AI). Nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI
l’interessato ha ammesso che anche il secondo numero di telefono gli appartiene
(pag. 138 incarto AI: “[…] si è ancora in uso. Mi serve quando mi trovo in __________.
È un abbonamento e non una prepagata. La fattura si trova in __________ e
arriva a casa di mia mamma”).
Queste
circostanze non erano note al dr. med. __________ quando, nel 2016, ha
allestito le perizie per l’assicuratore malattie giungendo ad una conclusione
diversa, e permettono di ritenere, come rileva il perito, una certa capacità
nello svolgere pratiche amministrative, stare in mezzo alla gente, comunicare
adeguatamente, investire nella realtà esterna, rendersi utile, superare i
limiti dettati dai dolori (pag. 155 incarto AI).
Inoltre
il dr. med. __________, a differenza del dr. med. __________, oltre a non aver
effettuato alcun esame neuropsicologico, non ha allestito la perizia
psichiatrica secondo i criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5), ma ha redatto due referti di 5, rispettivamente 4 pagine, in cui,
ad una breve anamnesi medica e sociale, ha fatto seguito la descrizione dei
dati soggettivi, l’esame psichiatrico e la discussione finale (pag. 41-45 e
56-59 incarto AI).
Il
dr. med. __________ ha invece allestito il referto attraverso una procedura
probatoria strutturata in cui ha risposto ad ulteriori specifiche domande (pag.
110.
incarto AI). La critica dell’insorgente secondo cui lo specialista non
avrebbe rispettato le direttive vigenti nell’ambito dell’allestimento delle perizie
psichiatriche non trova conferma. Lo stesso dr. med. __________ l’11 marzo 2019
ha rilevato che la sua perizia “segue le linee guida per le perizie
psichiatriche e le raccomandazioni più recenti della medicina assicurativa,
basandosi su un apprezzamento globale del caso e ponderando tutti gli elementi
che lo costituiscono” (pag. 204 incarto AI).
Del
resto, il dr. med. __________ ha evidenziato di non aver dato alcuna forza
probatoria né alla perizia della dr.ssa med. __________ né a quella del dr.
med. __________, ma di aver raccolto le prove nell’ambito della sua valutazione
peritale e di aver definito, applicando l’abituale principio della
verosimiglianza preponderante, le fasi nel corso delle quali si è sviluppata la
patologia.
Certo,
il ricorrente si lamenta della circostanza secondo cui l’assicuratore malattie,
fondandosi sulle perizie del dr. med. __________, ha versato le indennità
giornaliere sulla base di una completa incapacità lavorativa dal 1° ottobre
2015.
al 29 settembre 2017 (cfr. pag. 63 incarto assicuratore malattie).
Va
tuttavia rammentato che in DTF 126 V
288.
l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il medesimo danno
alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado d’invalidità in ambito
LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha nel contempo
relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli infortuni che
l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità autonomamente (cfr.
anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).
In
concreto, del resto, a prescindere dalla circostanza che non viene precisato se
le prestazioni di malattia sono state riconosciute in base al diritto privato
(LCA) od al diritto pubblico (LAMal), se è vero che l’assicuratore malattie ha
deciso di versare le indennità al 100% per due anni sulla base della perizia
del dr. med. __________, d’altra parte non va sottaciuto che, oltre alla
circostanza che la perizia non è stata allestita secondo i criteri più
stringenti posti dalla giurisprudenza in ambito AI, il perito si è espresso
unicamente sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dal ricorrente
senza stabilire se e in che modo l’interessato avrebbe potuto svolgere
un’attività idonea al suo stato di salute (pag. 45 incarto assicuratore
malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa
dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”; pag. 59 incarto assicuratore
malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa
dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”). Inoltre, come visto, oltre a
non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non era al corrente che
l’assicurato ha aiutato il figlio nell’attività accessoria di compravendita di
automobili e che ha allestito pubblicità per un’attività di trasporti __________
__________.
Non
vi era alcun motivo per l’UAI e per il dr. med__________ di aderire alla
perizia del dr. med. __________ senza effettuare ulteriori accertamenti
maggiormente approfonditi.
Il
perito ha inoltre preso in considerazione quanto affermato dal dott. __________,
ossia che vi è un’apparente lieve deflessione affettiva, ma ha spiegato che il
lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato dai test neuropsicologici è
con maggior probabilità da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a
trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della
valutazione peritale. Per quanto concerne il rimprovero del ricorrente secondo
cui il dr. med. __________ non ha effettuato alcun test ematico per comprovare
tale fatto, il perito ha evidenziato come il test ematico ha un senso solo per
accertare se una persona assume oppure no i medicamenti. I valori dei farmaci
sono invece di scarsa qualità quando sono assunti regolarmente. Del resto lo
stesso dott. __________ ha rilevato che il profilo del ricorrente risulta poco
compatibile con una depressione importante ed ha evidenziato una forte
discrepanza tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test (pag.
162.
incarto AI).
L’insorgente
rimprovera al perito di aver effettuato unicamente due visite, senza
approfondire maggiormente la situazione, allorché in caso di depressione
ricorrente sarebbe necessario effettuarne un numero maggiore.
Questo
TCA evidenzia che, oltre alle visite presso il dr. med. __________, il
ricorrente è stato visto anche dal dott. __________, che, pur non essendo
psichiatra, è giunto a conclusioni simili a quelle del perito quo alla
questione relativa all’amplificazione dei sintomi ed alla discrepanza tra come
l’assicurato si pone ed i reperti oggettivi. Spetta inoltre al perito, sulla
base delle risultanze degli esami effettuati decidere la necessità o meno di
ulteriori approfondimenti. Avendo potuto escludere, per i motivi più volte
esposti, la presenza di una depressione medio-grave, lo specialista ha
ritenuto, correttamente, di poter decidere sulla base delle due visite
effettuate a distanza di circa un mese l’una dall’altra (21 settembre 2018 e 19
ottobre 2018). Lo stesso perito, l’11 marzo 2019 ha evidenziato come “per
quanto mi concerne posso confermare di aver verificato uno status stabile su un
arco di tempo sufficiente. Non erano necessarie visite aggiuntive per delineare
un caso già chiaro” (pag. 203 incarto AI).
Non
trova conferma neppure la censura secondo cui il dr. med. __________ si sarebbe
contraddetto poiché da una parte dice che la depressione è in remissione e la
cura messa in atto produce il massimo miglioramento possibile, mentre poi ha
indicato che la prosecuzione della cura serve per evitare peggioramenti,
allorché semmai è utile per stabilizzare la patologia.
Le
due affermazioni si completano. L’assunzione dei medicamenti impedisce un
peggioramento dello stato valetudinario, ma non permette un ulteriore
miglioramento dello stato di salute.
Il
ricorrente rimprovera al perito di non aver indicato l’attività lavorativa che
potrebbe svolgere, allorché da una parte afferma che non vi sono limitazioni
dei requisiti che deve rispettare l’attività lucrativa dell’assicurato mentre
dall’altra ha rilevato la necessità di effettuare pause al bisogno che tuttavia
non riducono il rendimento in misura superiore al limite del 20% indicato nella
perizia.
Il
TCA rammenta che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Non
è pertanto compito del perito quello di indicare precisamente quali professioni
può ancora svolgere l’insorgente.
L’assicurato
sostiene che il dr. med. __________ avrebbe attestato una capacità lavorativa
del 50% fino a luglio 2017 e poi dell’80% da agosto 2017 senza alcuna
motivazione. Lo specialista si sarebbe scostato dalle attestazioni in senso contrario
del dr. med. __________, del curante psichiatra, dr. med. __________ e del
curante dr. med. __________, FMH medicina interna e avrebbe ritenuto un
miglioramento dello stato di salute senza alcun fondamento, allorché lo stesso
perito sostiene di non avere elementi medici oggettivi per procedere con tale
valutazione.
Il
dr. med. __________ in data 11 marzo 2019 ha spiegato che in sede di perizia
aveva evidenziato di non avere elementi medici oggettivi per decidere con
sicurezza sul periodo precedente, essendo comunque stata incrementata e
modificata in maniera discreta la terapia antidepressiva. Egli aveva affermato
di non essere in grado di dire “se avesse ragione la Dr.ssa __________, la
quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________
che la confermava ancora in ottobre 2016”, ma che comunque “anche
ammettendo una maggiore gravità della psicopatologia fino a agosto 2017,
considerato che i deficit sono stati presentati dall’assicurato in maniera
amplificata, la percentuale di inabilità lavorativa va comunque considerata
ridotta rispetto a quanto certificato dal curante” ed ha stabilito
un’incapacità lavorativa del 50% in luogo dell’incapacità lavorativa completa
attestata dal dr. med. __________ (e dal dr. med. __________). Egli ha poi
aggiunto che “nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia
antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche
trascurabili da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione
peritale, la componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al
passato. I dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della
depressione almeno da agosto 2017 in avanti” e che per “l’inabilità
durante il periodo precedente la perizia e per stabilire la data del
miglioramento ho quindi portato avanti un ragionamento basato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, tenendo nella dovuta considerazione tutti
gli elementi emersi dall’indagine peritale. I periodi da me indicati si basano
quindi su un ragionamento fondato e non sono arbitrari”.
Il
1° luglio 2019 ha precisato che in “questo caso non è stato mai pianificato
un ricovero (e va bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera
significativa la terapia farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco
compatibile e difficilmente giustificabile in una condizione depressiva che si
vuole definire assai invalidante” (doc. VI/2).
La
valutazione del perito va confermata. Il dr. med. __________, alla luce dei
fatti emersi nel corso della procedura amministrativa, e meglio l’amplificazione
dei sintomi, le discrepanze tra come si pone e i reperti oggettivi, l’aiuto
prestato al figlio nell’attività accessoria di compravendita delle automobili e
le capacità organizzative ed amministrative dimostrate (segnatamente creazione
di pubblicità per trasporti nel __________, immatricolazioni di automobili,
ecc.), sconosciute al dr. med. __________, non poteva fondarsi acriticamente
sulla perizia eseguita nell’ambito dell’assicurazione malattie. D’altra parte,
sempre per i medesimi motivi e ritenuto che non condivide le valutazioni del
medico curante circa la presenza di una depressione medio-grave, non poteva
neppure seguire ciecamente quanto affermato dal dr. med. __________.
Sulla
base degli esami peritali e dell’esperienza maturata quale perito, il dr. med. __________
ha potuto ricostruire la capacità lavorativa del ricorrente nel corso del
tempo.
Quanto
al miglioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017, esso, come
visto, è stato ricostruito anche in seguito alla modifica della terapia
farmacologica assunta dal ricorrente dal mese di agosto 2017 (pag. 60, 149
[pag. 9 perizia] e 154 [pag. 14 perizia] incarto AI), poi rimasta stabile
perlomeno fino al momento delle visite peritali (cfr. doc. VI/2 in fine),
quando il dr. med. __________ ha potuto verificare l’assenza di segni oggettivi
di depressione (pag. 13 perizia = pag. 153 incarto AI) e che ha portato il
perito ad accertare una modifica, in positivo, dello stato valetudinario del
ricorrente. Lo specialista ha rilevato che da agosto 2017 la depressione
maggiore è in remissione e permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione
della componente energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli
capacità di attivazione dell’assicurato, il quale nonostante la sindrome somatoforme
e l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria
vettura senza limitazioni. Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di
stare in mezzo alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla
realtà esterna, di rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai
dolori (pag. 15 perizia, pag. 155 incarto AI).
Non
vi sono pertanto motivi per mettere in dubbio le conclusioni peritali in merito
alla capacità lavorativa del ricorrente.
Infine
il curante nell’ultima presa di posizione del 26 luglio 2019 insiste sui
fattori socio-economici in cui si trova l’insorgente a cui attribuisce un peso
maggiore rispetto al perito. Si tratta tuttavia di una diversa interpretazione
dello stesso stato valetudinario che non permette al ricorrente di sovvertire
le convincenti valutazioni peritali.
Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire
che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura
l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti
(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del
15.
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.
anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Al ricorrente va ugualmente
ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).
Con
sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al
consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è
un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio
di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con
riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio,
deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti
a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V
351.
consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico
curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del
proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a
quest’ultimo”.
In queste condizioni non vi
è alcun motivo per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, le cui
conclusioni sono pure state confermate dal medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e per ritenere una violazione
dell’art. 43 LPGA.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,
sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona
assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze
tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni
dell’SMR l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un
assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
In conclusione va confermato
che l’insorgente è stato abile al lavoro al 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio
2017.
ed è abile al lavoro all’80% dal 1° agosto 2017, e ciò in qualsiasi
attività.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto non è necessario allestire un’ulteriore perizia psichiatrica.
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.9
Va ora esaminato se il calcolo
del grado d’invalidità è corretto.
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori
empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito
un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993
no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto
sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi
concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161
consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980.
pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In
concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del
reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 55-56 (servizi
di alloggio e ristorazione), attività semplici e ripetitive. Non è infatti
possibile stabilire quanto avrebbe conseguito se avesse continuato a lavorare
per il precedente datore di lavoro, giacché l’albergo per il quale lavorava ha
chiuso definitivamente.
Sulla
base dei dati della tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016 [l’UAI ha utilizzato la tabella 2014
ed ha aggiornato i dati al 2016 {cfr. pag. 177 incarto AI}, allorché la tabella
2016.
è stata pubblicata il 26 ottobre 2018, ossia prima dell’emissione della
decisione impugnata del 28 maggio 2019) emerge che l’interessato quell’anno
avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 50’053 (3'935 X 12 : 40 X 42.4
[cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”]).
Nel
2017.
esso sarebbe ammontato a fr. 50’315 (50'053 : 42.4 X 42.5 [cfr. la tabella
“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]:
104.7
X 105 [cfr. tabella T1.1.10 indice dei salari nominali Uomini 2011-2018).
Nel
2018.
a fr. 50'340 (50'315 : 42.5 X 42.4 : 105 X 105.3).
2.10
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Aggiornando
questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito
ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).
Nel
2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un
reddito di fr. 67'443 (67'123 : 104.6 X 105.1).
2.11
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua
prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari
dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 l’Alta
Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere
ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,
ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre
2016.
consid. 6.2.1).
In
concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “altri fattori di
riduzione”, contestata dal ricorrente che domanda una riduzione di almeno il
15% (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del 5%: STCA
32.2018.213
del 23 settembre 2019).
Egli
afferma di aver già compiuto i 52 anni e di aver svolto unicamente l’attività
di tuttofare per un hotel e ciò senza essere al beneficio di un particolare
diploma professionale che lo potrebbe agevolare nella richiesta di un lavoro
adeguato e ben remunerato. Dal 2013 non lavora più e soffre di una malattia
psichica che non gli permette di poter esercitare qualsiasi attività
lavorativa, poiché deve trovare un lavoro che gli permetta di prendere le
necessarie pause a seconda dei bisogni.
2.12
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una
decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
In particolare il TCA, ritiene
che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto
degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
In primo luogo va rilevato che
le incapacità lavorative del 50% (fino al 31 luglio 2017) e del 20% (dal 1°
agosto 2017) vanno intese quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo
pieno (cfr. pag. 166 incarto AI [rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019]; cfr.
anche perizia, pag. 155-156 incarto AI).
Nella STF 9C_359/2014 del
5.
settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa
a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in
considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di
effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:
“(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,
la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à
plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).
L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF
9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3, 9C_603/2015 del 25 aprile 2016
consid. 8.1 e 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 al consid. 4.1.
Ne
segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore
dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al
suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di
lavoro normale.
Neppure
una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute può trovare accoglimento, poiché la necessità di pause supplementari è
inclusa nella riduzione del rendimento (cfr. rapporto finale SMR del 3 gennaio
2019.
[pag. 167 incarto AI], perizia del 22 dicembre 2018 [pag. 156 incarto AI]
e presa di posizione del perito dell’11 marzo 2019 [pag. 204]).
Non
può neppure essere concluso che l’insorgente può esercitare unicamente attività
leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta un’ulteriore
riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità ed il medico
SMR nella valutazione finale del 3 gennaio 2019 ha indicato che non vi è
nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare, né vi è necessità di
alternare la postura (pag. 167 incarto AI). Inoltre i lavori di precisione non
sono preclusi (pag. 167 incarto AI).
Quanto
al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non
solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma
addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27
ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).
Va
anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non
giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002.
n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3.
aprile 2009 consid. 2.3.).
Inoltre
nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr.
17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici
e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli
assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro
originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono
reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che
non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del
20.
gennaio 2015 con riferimenti).
Quanto
alla nazionalità, essendo cittadino svizzero (pag. 3 incarto AI), non vi è
motivo per procedere con un ulteriore riduzione.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di
specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.
2.13
Raffrontando
nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 50’053, con quello
da invalido di fr. 66’803, ridotto del 50% (incapacità
lavorativa) a fr. 33’401.50 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 31'731.42, si
ottiene un grado d’invalidità del 36.60%, arrotondato, conformemente
alla giurisprudenza (DTF 130 V
121), al 37% che non dà
diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel
2017, dopo il miglioramento dello stato di salute, raffrontando il reddito da
valido di fr. 50'315 con quello da invalido di fr. 67'123 ridotto del 20% a fr.
53'698.40 e del 5% a fr. 51'013.48, si ottiene un grado d’invalidità nullo.
Ne
segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.
2.14
L’insorgente,
in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 LAI, chiede di poter essere messo al
beneficio di un provvedimento professionale nel senso di un aiuto finanziario
per il conseguimento della licenza di condurre professionale per l’esercizio
dell’attività come tassista indipendente.
L’assicurato
sostiene di non poter esercitare un’attività lucrativa che corrisponda alle sue
necessità poiché deve effettuare pause quando il suo stato di salute lo
necessita. Il lavoro che meglio permetterebbe di migliorare la sua capacità di
guadagno è quella di tassista. Egli chiede il rinvio degli atti
all’amministrazione per un accertamento concreto circa le effettive risorse
ancora a sua disposizione presso il CAP di __________.
L’insorgente sostiene che se
l’aspetto medico merita ulteriori approfondimenti alla stessa stregua pure
l’aspetto che concerne le risorse ancora a disposizione dell’assicurato
necessitano un approfondimento non essendo vincolante il parere medico, neppure
quello del consulente in integrazione professionale che si sarebbe fondato solo
sul parere medico.
Il
ricorrente sostiene che né nella decisione impugnata, né dall’incarto AI,
emergono informazioni circa la formazione della consulente in integrazione
professionale che ha deciso la fattispecie. Inoltre non vi sarebbe traccia
delle fonti su cui si è fondata per giungere alle sue conclusioni.
Secondo
il ricorrente i medesimi principi alla base della giurisprudenza secondo cui
l’attività del medico può essere validamente messa al servizio
dell’amministrazione, deve valere anche per la consulente in integrazione.
Altrimenti
alle dichiarazioni rese da un funzionario senza specifica formazione seppur con
un compito ben preciso, non è possibile dare sufficiente valenza. Il ricorrente
critica la presa di posizione della consulente in integrazione del 30 gennaio
2019, poiché si sarebbe adagiata acriticamente sulle affermazioni del perito,
senza indicare quali attività può svolgere l’assicurato e rinviando all’ufficio
regionale di collocamento. Anche nel rapporto del 22 maggio 2019 la consulente,
rispondendo alle perplessità del ricorrente, avrebbe fatto acriticamente
riferimento alla presa di posizione del dr. med. __________, senza informarsi
sulle reali e concrete limitazioni mediche che l’interessato potrebbe
riscontrare nell’esercizio di un’attività lavorativa. Ella non ha indicato le
attività esigibili, né ha espresso una percentuale motivata dal cui salario
d’invalido si possa giustificare una riduzione per motivi sociali. Ella ha pure
dimenticato che in un primo momento era stato riconosciuto un grado del 38% che
darebbe diritto ad una riformazione professionale.
2.15
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto
ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale
rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).
Fra i provvedimenti
d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti
di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3
lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che
comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione
professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il
collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente
conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del
15.
gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich
um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.
2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità
di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è
quindi del 20%.
Secondo l'art. 6 cpv. 1
OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione
necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della
prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza
previa formazione professionale a causa dell'invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF
124.
V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
Infine, la circolare sui
provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:
"
4010.
Le seguenti condizioni devono
essere adempiute cumulativa-mente:
- a causa di un’invalidità imminente o
esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente
professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo
all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di
sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere
compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.
Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno
pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate
le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa
economicamente valorizzabile.
4011.
Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura
e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di
guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia
nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in
attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una
formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF 9C_511/2015 del 15
ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato
secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che risulta dal
confronto dei redditi (v. sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015).
(…) 4013 Se un assicurato è
sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro
adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione
professionale non è necessaria.”
Con STF 9C_734/2010 del
18.
maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40%
(percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a
beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato
che:
" (…) Sennonché,
a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si
rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante
della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio
relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate)
possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009
del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la
richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF
9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).
2.16
Le censure del ricorrente
vanno respinte.
Nel rapporto finale del 30 gennaio 2019 la consulente in integrazione,
accertato che dispone di elementi sufficienti per prendere una decisione senza
convocare l’assicurato ad un colloquio, ha ritenuto che nel mercato equilibrato
del lavoro esistono sufficienti attività che possano permettere all’assicurato
di recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti
funzionali (pag. 180 incarto AI). Ella ha precisato che la presenza sul mercato
libero del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il
danno alla salute, induce a concludere che l’assicurato sia direttamente
integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento
(Ufficio Regionale di collocamento e ad esempio agenzie di collocamento
private), per recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei
suoi limiti funzionali.
Effettivamente
all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità
lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,
con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione
professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice
introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente
nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi
sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai
leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per
esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di
controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura
(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata
la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per
l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V
276.
consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Quanto
poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già
più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli
assicurati privi di formazione (e in quel caso anche analfabeti), costretti ad
abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno
alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini
intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014,
consid. 2.9 e riferimenti).
Alla
luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per
sovvertire le valutazioni della consulente in integrazione professionale che ha
riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto del rapporto finale del
medico SMR, alla luce della circostanza che l’interessato, da ultimo, è capace
al lavoro all’80% in qualsiasi attività, compresa quella abituale di portiere
di albergo, può reinserirsi nel mercato equilibrato del lavoro senza la
necessità di ulteriori aiuti, ma attraverso i normali canali di collocamento.
Per
quanto concerne la specifica formazione della consulente in integrazione,
secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità
che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una
formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie del resto
l’insorgente non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione della
consulente in integrazione inadeguata. Ella ha preso posizione sulla base delle
emergenze mediche ed ha correttamente applicato le direttive. Non vi è pertanto
alcun motivo per mettere in dubbio le sue capacità.
Rammentato
che questo TCA ha confermato le valutazioni peritali, il rapporto finale del
medico SMR e le conclusioni della consulente in integrazione, che ha preso atto
delle risorse ancora disponibili del ricorrente sulla base delle valutazioni
mediche, non vi è alcun motivo per effettuare un accertamento presso il CAP di __________.
Va qui rammentato che il TCA ha già fatto propria una consolidata
giurisprudenza federale secondo la quale i dati medici consentono un
apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle
constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali
sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al
comportamento della persona assicurata durante lo stage (sentenza 9C_329/2015
del 20 novembre 2015, consid. 7.3; STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012 con
rinvio alle STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02
del 6 maggio 2003 consid. 2).
Quanto
alla richiesta di ottenimento della patente di autista professionale,
considerato che l’insorgente da ultimo, al momento dell’emissione della
decisione impugnata che determina il momento in cui il giudice delle
assicurazioni sociali deve porsi per statuire nel merito della fattispecie, il
grado d’invalidità era nettamente inferiore al 20%, a giusta ragione la
consulente in integrazione professionale, sulla base del marginale 4011 CPIP,
ha stabilito che non si giustifica alcun investimento in tal senso. A questo
proposito le direttive prevedono che il diritto alla riformazione professionale
presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute,
l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata
di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del
danno alla salute sia in attività lucrativa ragionevolmente esigibili che
potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare. In
concreto, manifestamente, le condizioni non sono adempiute.
Ne segue che al ricorrente
non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali
(riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio
ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016,
32.2014.17
del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28
gennaio 2014).
2.17
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.18
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia di
essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.19
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. I presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del
diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al
diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2).
L’attestato municipale
sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.
Nella commisurazione della
capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza
e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene
conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve
tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per
lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla
fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).
Generalmente dal punto di
vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la
situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.
4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto
retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR
2000.
UV Nr. 3).
2.20
Nel caso di specie il
ricorrente, coniugato, abita in un appartamento di 4 locali e mezzo insieme
alla moglie, alla figlia maggiorenne, al figlio maggiorenne, alla moglie del
figlio maggiorenne ed al loro figlio.
Dal certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V/1) emerge che la moglie
percepisce, ogni mese, un importo di fr. 1'846 di rendita AI e fr. 526 di
prestazioni complementari, oltre al premio forfettario per l’assicurazione
malattie per entrambi coniugi. Inoltre riceve trimestralmente fr. 2'200 quale
rendita del secondo pilastro.
Egli dichiara di non avere
sostanza, a parte fr. 20.08 su un conto bancario ed una __________. Il figlio
maggiorenne consegue fr. 3'700 al mese e la figlia fr. 2'200. Questi ultimi
dati non sono stati confermati dal Comune in assenza di documentazione (doc.
V/1).
La sua quota parte
dell’affitto ammonta mensilmente a fr. 698 (complessivamente pagano fr. 1'780
al mese). Inoltre paga fr. 80 al mese per telefono ed internet, fr. 180 ogni
tre mesi per l’__________ e fr. 120 per la televisione ogni tre mesi.
Complessivamente l’insorgente,
insieme alla moglie, consegue fr. 3'105.30 (1’846 + 526 + [2'200 : 3]) al mese.
Da questo importo va in
primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini
esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°
settembre 2009). In seguito occorre dedurre il supplemento del 20%
(media 15%25%), ossia fr. 340, sul fabbisogno minimo secondo la citata
giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Infine vanno dedotte le
spese fatte valere con il certificato d’ammissione all’assistenza giudiziaria
per un ammontare complessivo di fr. 878 (fr. 698 + fr. 80 + fr. 60 [180 : 3] +
40.
[120 : 3]).
Il fabbisogno mensile
dell’insorgente ammonta a fr. 187.30 (3'105.30 – 1’700 – 340 – 878) al mese che
permette senz’altro al ricorrente di rimborsare, perlomeno ratealmente, la nota
d’onorario del proprio legale (cfr. anche sentenza U 102/04 del 20 settembre
2004).
Ne segue che già solo per la
mancanza del presupposto dell’indigenza la richiesta va respinta, senza che
occorra esaminare le altre condizioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti