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Decisione

32.2019.128

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia psichiatrica. Segnalazione dell'UAI alla Polizia. Non dati presupposti per riformazione professionale. No assistenza giudiziaria

8 maggio 2020Italiano94 min

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.128

cs

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1967, portiere

di albergo, il 20 maggio 2016 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI

(pag. 9 incarto AI).

1.2. Dopo aver effettuato gli

accertamenti ritenuti necessari, tra cui l’allestimento di una perizia

psichiatrica redatta il 22 dicembre 2018 dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, l’UAI, con decisione del 28 maggio 2019 (doc. B),

preavvisata dal progetto del 7 febbraio 2019 (pag. 181 incarto AI), calcolato

un grado d’invalidità del 39% per il periodo dal 24 agosto 2016 al 31 luglio

2017 e del 2% dal 1° agosto 2017, ha respinto la richiesta.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione (doc. I). In via principale

chiede la riforma della decisione ed il riconoscimento di una rendita perlomeno

sino ad agosto 2017 oltre al diritto ad un aiuto per l’ottenimento della

licenza di condurre professionale atta a permettergli l’attività come tassista

indipendente. In via subordinata domanda la riforma della decisione ed il

riconoscimento del diritto ad un aiuto per l’ottenimento della licenza di

condurre professionale per permettergli di lavorare come tassista indipendente.

In via ancora più subordinata l’assicurato chiede l’annullamento della

decisione ed il rinvio degli atti all’AI affinché proceda con ulteriori

accertamenti medici ed economici ed in particolare con un accertamento sulle

effettive risorse ancora a disposizione presso il CAP di __________. Infine

l’insorgente domanda di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio a favore dell’avv. RA 1.

L’assicurato fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentito, poiché l’UAI non avrebbe

sufficientemente motivato la decisione impugnata, non avendo preso posizione

sulle censure sollevate in sede di osservazioni. Nel merito il ricorrente

contesta sia la valutazione medica, che il raffronto dei redditi e segnatamente

la riduzione del 5% del reddito da invalido. Egli censura inoltre il mancato

riconoscimento dell’aiuto per ottenere la licenza di condurre professionale e

l’assenza di un accertamento presso il CAP di __________.

1.4. Con risposta dell’11 luglio

2019, cui ha allegato la presa di posizione del 1° luglio 2019 del dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia (doc. VI/2), l’UAI ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. VI).

1.5. Con osservazioni del 23

luglio 2019 (doc. VIII), con le quali ha prodotto un referto del 22 luglio 2019

del curante, dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH

(doc. F), il ricorrente ha ribadito le sue richieste.

1.6. In data 31 luglio 2019 l’UAI

ha chiesto di respingere il ricorso, allegando una presa di posizione del 26

luglio 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del 29

luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

(doc. X/3).

1.7. Il 7 agosto 2019 l’insorgente

ha contestato le osservazioni dell’amministrazione (doc. XII).

in diritto

in ordine

2.1. Il

ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’UAI

non avrebbe preso posizione sulle sue censure in sede di osservazioni al

progetto di decisione e segnatamente sulla richiesta di essere sottoposto ad un

periodo di accertamento presso il CAP per valutare se ha senso oppure no

corrispondergli a titolo di provvedimento professionale una prestazione volta

ad ottenere le spese per il conseguimento della licenza come conducente

professionista.

Una

violazione del diritto di essere sentito si configurerebbe anche con la

mancanza di accertamenti medici approfonditi, oggettivi e completi (art. 43

LPGA) poiché la perizia del dr. med. __________ non soddisferebbe i requisiti

necessari per attribuirle pieno valore probatorio.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con

riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Preliminarmente

va evidenziato che le critiche inerenti la perizia del dr. med. __________

e l’asserita violazione dell’art. 43 LPGA poiché l’UAI non avrebbe

sufficientemente indagato l’aspetto psichiatrico, saranno esaminate dal

Tribunale nei successivi considerandi di merito.

Per quanto concerne invece

Fatti

i provvedimenti professionali, questo TCA evidenzia che

l’amministrazione nella decisione impugnata, seppur succintamente, si è

espressa in merito alla domanda del ricorrente, affermando che il servizio

integrazione professionale ha confermato che non vi sono i presupposti per

riconoscere tali provvedimenti.

Pur

non avendo approfondito oltre misura la questione, l’amministrazione ha

comunque spiegato le ragioni della sua presa di posizione.

Il

ricorrente ha potuto comprendere la motivazione alla base del rifiuto di

riconoscergli la prestazione, tant’è che l’ha ampiamente contestata in sede

giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie motivazioni con la risposta di causa

(doc. VI), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espresso (doc. VIII).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.

Del

resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto

(DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. In concreto, acquisiti gli

atti medici ritenuti necessari, l’UAI ha deciso di far allestire una perizia

psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia

(pag. 107 e seguenti incarto AI).

Preliminarmente, ricevuta

una segnalazione anonima secondo la quale l’interessato, insieme a suo figlio,

svolgerebbe un’attività lavorativa consistente nel trasporto di persone e cose

tra il Ticino e __________ a cadenza settimanale, in nero, ed alla quale è

stato allegato un volantino pubblicitario su cui figura il numero di telefono

indicato dall’insorgente nella richiesta di prestazioni AI (cfr. pag. 49

incarto AI), l’amministrazione ha chiesto assistenza amministrativa ai sensi

dell’art. 32 cpv. 1 LPGA alla Polizia __________ (pag. 121 incarto AI), la

quale ha rinviato per ulteriori informazioni alla Polizia __________ (pag. 127

incarto AI).

Dal rapporto di

segnalazione di quest’ultima, datato 23 gennaio 2018, emerge:

" (…) Nell’ambito

di accertamenti relativi all’attività di __________ che si sono protratti a

partire __________ e sino __________ sono stati effettuati controlli e

verifiche onde accertare il modus operandi di questa particolare attività. Il

trasporto di persone di __________ dalla Svizzera e in direzione __________, è

diventata a tutti gli effetti una professione abituale __________. Infatti con

regolare scadenza i mezzi partono __________ caricando passeggeri __________

caricandoli a __________, contro il pagamento di importi di viaggio che vanno

dai __________ a tratta. In concomitanza con i torpedoni ufficiali che seguono

questa tratta da sempre e regolarmente registrati come attività. Dai nostri

accertamenti si è evidenziato come nessuno di queste persone che fungono da

autisti, rilascia una ricevuta o un biglietto mettendo a serio rischio la

sicurezza dei viaggiatori che in caso di problemi come incidenti, possono

incorrere in diatribe con le assicurazioni varie. Nella fattispecie abbiamo

potuto evidenziare la notevole e costante attività di __________ come pure __________.

La persona citata, rientra nell’inventario del gran numero di persone

controllati. RI 1 è proprietario di un __________ marca __________ targato __________.

Informazioni, testimonianze e controlli hanno confermato che lo stesso svolge

regolarmente questa attività. Il RI 1 è stato fermato __________ a __________

dove ad espressa domanda non ha esitato ad affermare che la sua situazione

lavorativa era di nullafacente. Questo in contrasto con le fotografie allegate

al presente. Visto quanto sopra abbiamo ragione di presumere che il RI 1 svolga

un’attività lucrativa non dichiarata evadendo chiaramente il fisco. Non abbiamo

accertato se nel contempo l’interessato percepisca qualche entrata legata ai

servizi sociali o alla disoccupazione. L’ufficio tassazione __________ ha

richiesto un rapporto __________.” (pag. 127 incarto AI)

Il

27 agosto 2018 l’insorgente è stato sentito da alcuni funzionari dell’AI e si è

detto estraneo a tale attività (pag. 135 e seguenti incarto AI: “solo per me

privato. Una soddisfazione. In concreto non ho mai portato delle persone.

Andavo una volta solo per me privato con la famiglia. Alle persone che

chiamavano non dicevo nulla. Ribadisco solo per me e la mia famiglia (…)”).

Egli ha comunque confermato di aver immatricolato numerose autovetture __________)

tra il 2012 ed il 2016, spiegando che “tutti i veicoli sono trattati dalla

figlia e dal figlio. Sono 4 veicoli all’anno. Veicoli di compra/vendita

trattati dai figli. Non ci guadagnano tanto (fr. 300/400.- al mese). Mio figlio

è anche un appassionato di queste macchine… le spese le paga il figlio (almeno

quando lavorava)” (pag. 137 incarto AI).

Il

22 dicembre 2018 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

redatto la perizia psichiatrica (pag. 141 e seguenti incarto AI), cui ha

allegato l’esame neuropsicologico del 27 novembre 2018 del neuropsicologo dott.

__________ (pag. 159 e seguenti incarto AI).

Dopo

aver rilevato di aver visitato l’insorgente il 21 settembre 2018 (dalle 10.00

alle 12.00) ed il 19 ottobre 2018 (dalle 10.00 alle 11.00), aver descritto il

motivo e le circostanze della perizia, aver elencato gli atti di pertinenza

psichiatrica, aver riassunto l’anamnesi, i disturbi attuali ed aver risposto

alle domande dell’UAI, lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4)

e la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome

depressiva ricorrente, attualmente in remissione (F33.4).

Circa

la valutazione della coerenza e della plausibilità, il perito ha affermato:

" (…) Alla

valutazione peritale non ho trovato segni di depressione, ma un anomalo

rallentamento dell’eloquio piuttosto artificioso, che mi ha fatto sospettare

un’amplificazione dei sintomi. Ho pertanto chiesto una valutazione

neuropsicologica che ha confermato pienamente i miei sospetti.

Nel contempo ho confrontato l’assicurato con i dati presenti agli

atti, in particolare con la locandina pubblicitaria che riporta il suo numero

per trasporto di persone in __________, con la segnalazione della polizia e con

le risultanze della compravendita di vetture usate.

L’assicurato, che inizialmente si descriveva come un grande

invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo però di non

guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo pubblicità

per un servizio di trasporto.

Ha anche ammesso di collaborare nell’attività accessoria di

compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire, del figlio (un ragazzo che

però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio piccolo).

Al momento attuale non ci sono segni oggettivi di depressione per

cui la diagnosi è in remissione.

Le dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili

per stabilire il momento di miglioramento, in quanto egli amplifica

volontariamente i deficit.

Il Dr. __________ ipotizza un’apparente lieve deflessione

affettiva, ma il lieve rallentamento attentivo-esecutivo obbiettivato ai test

neuropsicologici è, con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di

Clonazepam associato a Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante

i giorni della valutazione peritale. Sono assenti infatti altri segni oggettivi

di depressione.

Nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia

antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche trascurabili,

da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione peritale, la

componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al passato. I

dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della depressione

almeno da agosto 2017 in avanti.

Non ho elementi oggettivi per decidere con sicurezza sul periodo

precedente, essendo comunque stata incrementata e modificata in maniera

discreta la terapia antidepressiva, peraltro sempre acquistata dall’assicurato

(quindi probabilmente assunta).

Non sono quindi in grado di dire se avesse ragione la Dr.ssa __________,

la quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________

che la confermava ancora in ottobre 2016.

Ad ogni buon conto anche ammettendo una maggiore gravità della

psicopatologia fino a agosto 2017, considerato che i deficit sono stati

presentati dall’assicurato in maniera amplificata, la percentuale di inabilità

lavorativa va comunque considerata nettamente ridotta rispetto a quanto

certificato dal curante (IL 50% fino a fine luglio 2017 in luogo dell’inabilità

lavorativa completa).

7.4 Valutazione di capacità, risorse e problemi

Da agosto 2017 la depressione maggiore è in remissione e

permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione della componente

energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli capacità di

attivazione dell’assicurato il quale, nonostante la sindrome somatoforme e

l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria

vettura senza limitazioni.

Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di stare in mezzo

alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla realtà esterna, di

rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai dolori, quando ne

ha la motivazione.

L’inabilità lavorativa per la sindrome somatoforme, tenendo conto

dell’amplificazione volontaria dei sintomi, è del 20%, intesa come calo di

rendimento per una maggiore necessità di pause dettata dai dolori.” (pag. 155

incarto AI)

Circa

la capacità lavorativa, il perito ha stabilito che l’insorgente è abile al

lavoro al 50% dall’inizio della malattia fino a luglio 2017 e all’80% da agosto

2017 in avanti (pag. 156 incarto AI).

Il

3 gennaio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, ha confermato l’esito peritale, ed ha accertato, sia in attività

abituale che adatta, una capacità lavorativa del 50% dal 24 agosto 2015 al 31

luglio 2017 e dell’80% dal 1° agosto 2017 (pag. 165 e seguenti incarto AI).

In

sede di osservazioni il ricorrente ha prodotto un referto del 1° marzo 2019 del

proprio curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha

contestato il referto del dr. med. __________ (pag. 197 e seguenti incarto AI).

Il perito si è espresso in data 11 marzo 2019 sulle osservazioni e in data 6

aprile 2019 sulle critiche del curante (pag. 203 e seguenti incarto AI). In

quest’ultimo complemento ha affermato:

" (…) La

prima obiezione che faccio, di ordine metodologico è che il collega estrapola

delle frasi, tratte da punti alquanto differenti della mia perizia e le

utilizza per affermare che, a suo avviso, io volevo intendere qualcosa e non

piuttosto qualcosa d’altro.

Sarebbe confusivo e anche poco utile per la comprensione del caso,

contestare le singole ipotesi interpretative fatte dal curante, costruite su

pezzi di frasi del perito, citate fuori contesto e in ordine sparso.

Riassumo allora le questioni significative e vi rispondo.

Il signor RI 1 ha dichiarato di non guidare, ma poi anche con il

perito, queste asserzioni non sono risultate veritiere. Infatti, ha ammesso di

guidare in diverse occasioni, seppur solo nel Cantone di domicilio. Inoltre,

risulta che egli abbia fatto pubblicità per dei trasporti verso __________ da

fare utilizzando il __________, pur negando di guidare tale __________. Allora

sarebbe utile sapere chi si offriva di guidare __________ durante tali

trasporti pubblicizzati?

Se il peritando fosse realmente “stordito” dai farmaci e depresso,

come sostenuto dal curante, egli non riuscirebbe neppure a toccare il volante

della propria vettura. Sicuramente, nel caso del peritando, l’apparenza

trascurata e il comportamento molto rallentato ingannano, come si evince dai

test neuropsicologici, che evidenziano una performance cognitiva ampiamente

integra.

Le preoccupazioni per il lavoro o per la situazione famigliare

difficile non rappresentano una condizione morbosa in senso medico, semmai si

tratta di tensioni rilevabili e collocabili sul piano sociale.

Né la Dr.ssa __________, né il Dr. __________ avevano fatto dei

test neuropsicologici. Personalmente non do forza probatoria né all’una né

all’altra perizia, ma ho raccolto le prove che danno forza probatoria al mio

elaborato peritale e ho cercato di definire, con verosimiglianza preponderante,

le fasi secondo le quali si è sviluppata l’inabilità lavorativa.

Il dr. __________ suggerisce dei codici diagnostici che non sono

condivisibili. Ribadisco, sulla base delle evidenze riportate ampiamente in

perizia, che il soggetto presenta una sindrome somatoforme e che, di questa

sindrome, egli amplifica i limiti funzionali. Merito della terapia assunta

regolarmente è il contenimento dell’ansia e della depressione. La terapia

farmacologica, sostanzialmente stabile da agosto 2017, senza ricoveri in

psichiatria, non depone per una condizione depressiva invalidante.” (pag. 207

incarto AI)

Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto una presa di posizione del 25 giugno 2019

del curante, dr. med. __________, specialista psichiatria e psicoterapia FMH,

il quale ha affermato:

" (…) Nelle

considerazioni del primo marzo 2019 non erano state estrapolate delle frasi in

ordine confusivo della perizia del Dr. __________.

Le frasi che erano state estrapolate, utilizzato all’interno delle

mie considerazioni, seguivano un canovaccio logico ed erano consequenziali a

quanto scritto dal perito.

Pertanto non sono state estrapolate delle frasi in modo confusivo

come il perito sembrerebbe obiettare nelle sue considerazioni.

Il Dr. __________ riassume poi le questioni significative dal suo

punto di vista che cercherò di analizzare.

La prima questione è relativa alla guida ove si pone la domanda se

alla guida __________ vi era qualcun altro che si offriva o il signor RI 1

stesso.

Da quanto sembra dal perito dovrebbe essere il signor RI 1.

Nella mia considerazione scrivevo espressamente rispetto alla

guida che da quanto era emerso negli incontri emergeva che l’attività che il

signor RI 1 faceva nella guida era un’attività molto relativa e di scarso

significato nell’ottica della valutazione della capacità lavorativa del signor RI

1 stesso. Concetto che viene ribadito in questa sede.

Il secondo punto che il Dr. __________ considera (…). Rammento che

la definizione “stordito” era una definizione che avevo estrapolato dalla

perizia del Dr. __________ (punto 4.1 osservazioni sul comportamento e

sull’aspetto esteriore). Quindi è il Dr. __________ stesso che ha utilizzato il

termine stordito.

Nella mia analisi del primo marzo criticavo questo termine (…)

Il Dr. __________ prende in considerazione successivamente il

punto legato alla preoccupazione del lavoro e della situazione familiare come

“… non rappresentante una condizione morbosa in senso medico, semmai si

tratterebbero di tensioni rilevabili e collegabili sul piano sociale”.

Rammento che la definizione della organizzazione mondiale della

salute (OMS) è: “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e

non semplice assenza di malattia”. Pertanto non è possibile essere concorde

con il perito quando afferma che le preoccupazioni per il lavoro e per la

situazione familiare siano tensioni rilevabili e collegabili sul piano sociale

e che non appartengono alla conduzione morbosa in senso medico.

Considerato che la salute è il benessere biopsicosociale e anche

economico, tutto ciò che appartiene a questi campi rientra all’interno della

condizione morbosa lata in senso medico-psichiatrico.

Il capoverso successivo della presa di posizione del perito

riguarda quanto scrivevo rispetto alla forza probatoria che il Dr. __________

avesse dato alla valutazione della Dr.ssa __________ del 2015.

Il perito afferma che avrebbe “raccolto le prove che danno

forza probatoria al mio elaborato peritale”, prove che sono difficili da

ritrovare all’interno della sua valutazione peritale.

Le prove su cui si baserebbe sarebbero i test neuropsicologici.

Rammento che non raramente in una area depressiva i test

neuropsicologici risultano assolutamente nella norma. Proprio perché la

problematica depressiva non determina un disturbo neurologico.

Il Dr. __________ non condivide il codice diagnostici che

sarebbero stati proposti all’interno delle mie considerazioni del primo marzo

2019.

Egli ribadisce che il signor RI 1 presenterebbe una sindrome

somatoforme e che, di questa sindrome, egli amplifica i limiti funzionali.

Il perito non chiarisce però come il signor RI 1 amplificherebbe i

limiti funzionali.

Avvaloro quindi le critiche sostenute nella mia presa di posizione

del primo di marzo 2019 quando suggerivo che il perito avrebbe dovuto usare

altri tipi di codifica diagnostica per sostenere le sue diagnosi.

Altrimenti la diagnosi che viene mantenuta è quella di: sindrome

depressiva ricorrente di entità media.

Inoltre il perito termina affermando “la terapia farmacologica,

sostanzialmente stabile da agosto 2017, senza ricoveri in psichiatria non

depone per una condizione depressiva invalidante”. Il signor RI 1 non ha

mai necessitato di un ricovero acuto in una clinica psichiatrica poiché non ha

avuto mai ideazioni suicidarie acute, in quanto è stato aderente alla

farmacoterapia e alla psicoterapia messa in atto.

Pertanto la valutazione peritale del Dr. __________ rimane

coerente con la perizia che egli ha prodotto, ma discrepante rispetto alla

reale situazione psicopatologica del signor RI 1. Il quale rimane inabile al

lavoro in misura completa e continuativa, a causa del suo stato psicopatologico

depressivo e ansioso.” (doc. E)

Il 1° luglio 2019 il dr.

med. __________ ha affermato:

" (…) Il

collega afferma di aver ricostruito correttamente i passaggi della mia perizia

e non in modo “confusivo”. Prendo atto della sua annotazione e non ho altro da

aggiungere, se non ribadire che la perizia è giunta a delle conclusioni argomentate

ponderando tutti gli elementi che sono in gioco in questo caso. Quello che mi

interessa è che un simile affastellamento di frasi, citate e commentate, non

distolga dall’organicità e dalla completezza del discorso peritale nel suo

insieme.

Rispetto alla guida dei veicoli a motore, è evidente che essa non

si possa prendere quale unico elemento di valutazione, ma tale fattore non può

neppure essere relegato tra quelli “di scarso significato” come dice il

collega. Esso ha un significato, eccome, soprattutto se viene considerato

accanto all’attività pubblicitaria fatta rispetto ai viaggi per __________ e a

quant’altro ho rilevato nella mia perizia e sul quale non mi ripeto.

In merito ai medicamenti, il tasso ematico ha un senso per

dirimere il quesito se una persona li assuma o non li assuma. I valori di

farmaci nel sangue sono invece di scarsa utilità quando i farmaci sono assunti

regolarmente in terapia.

Non esiste infatti una correlazione standard tra il livello dei

farmaci psichiatrici trovati nel sangue e l’effetto sulla vigilanza, essendo la

questione molto soggettiva, dipendente dal momento dell’assunzione, dal

metabolismo epatico, dalla qualità del riposo notturno nei giorni precedenti e

dalle interazioni tra i vari medicamenti.

Sono consapevole della definizione di salute dell’OMS, ma questa

non è in nessun modo vincolante per la medicina assicurativa svizzera. In

psichiatria assicurativa quello che conta è verificare se le difficoltà sul

piano sociale provochino una normale sofferenza emotiva (ovvia e presente in

gran parte degli individui in tali condizioni destabilizzanti), oppure se esse

abbiano causato una malattia psichiatrica in senso stretto, la quale si sia

ormai ampiamente svincolata dagli aspetti sociali originari che l’hanno

provocata.

Nel primo caso il soggetto non deve essere invalidato; il problema

non va medicalizzato, ma va affrontato prevalentemente sul piano sociale. Nel

secondo caso la competenza medica diventa invece indispensabile, perché le

soluzioni sociali da sole, non sarebbero comunque sufficienti per ripristinare

un pieno equilibrio emotivo.

I test effettuati sono stati presi in considerazione proprio per

valutare se i deficit di attenzione e concentrazione palesemente mostrati dal

paziente avessero una consistenza oggettiva o fossero amplificati. Tale base

oggettiva non è stata per nulla evidenziata.

Il medesimo neuropsicologo scriveva: “il profilo risulta poco

compatibile con gli esiti di una meningite, così come una depressione

importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente

diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive.

Vi è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato

si pone e le sue prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso

e rallentato, mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo

cognitivo sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento

attentivo-esecutivo).

Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la veridicità dei

sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e fanno

ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti

dall’assicurato. In conclusione, l’assicurato sembra presentare una deflessione

dell’umore e un lieve rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo

amplificato.”

I motivi di non condivisione della diagnosi di depressione

ricorrente, nemmeno di media entità, sono però già stati sostanziati tra

perizia e complementi.

Per concludere, prendo atto che il paziente non ha mai riferito

delle idee suicidali, ma non esistono solo i ricoveri acuti, bensì anche quelli

programmati, soprattutto qualora un caso drammaticamente invalidante, proprio

per una supposta depressione (che è una malattia ampiamente curabile e

guaribile), non presenti dei miglioramenti nel corso dei mesi.

In questo caso non è stato mai pianificato un ricovero (e va

bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera significativa la terapia

farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco compatibile e difficilmente

giustificabile in una condizione depressiva che si vuole definire assai

invalidante.” (doc. VII/2)

Il 22 luglio 2019 il

curante, dr. med. __________, si è nuovamente espresso in merito, affermando:

" (…) Il Dr.

__________ ovviamente, sostiene il suo scritto peritale. Rammento che le mie

prese di posizione non si basavano su “affastellamento di frasi”, ma

sull’analisi dei punti salienti della perizia del collega.

In relazione alla guida dei veicoli a motore ribadisco quanto già

da me scritto il 26 giugno del 2019, di come non si può utilizzare questo

elemento, in modo determinante, per arrivare a delle conclusioni in una

valutazione peritale.

In relazione a ciò che scrive il perito quando afferma che “in

psichiatria assicurativa quello che conta è verificare se le difficoltà sul

piano sociale provocano una normale sofferenza emotiva… oppure se esse abbiano

causato una malattia psichiatrica in senso stretto, dal quale si sia oramai

ampliamente svincolato dagli aspetti sociali originali che l’hanno provocata”,

sottolineo come la situazione bio-psico-socio-economica del signor RI 1 ha

creato un’invalidizzazione e rinforzato la sua patologia psichiatrica.

Per cui tutto ciò che rientra sul piano sociale con conseguenze e

condizionamento sul piano psichico e susseguente rinforzo della psicopatologia

ha una valenza medica.

Non è possibile pensare che lo psichiatra possa occuparsi

unicamente della psicopatologia o il medico di famiglia unicamente della

medicina somatica.

Nell’incontro con il paziente l’intervento medico è diventato ad

ampio spettro ed è fondamentale valutare quanto la parte economica e sociale

agiscano sul benessere biologico e psicologico. Sappiamo con certezza che una

sofferenza socio-economica continuativa porta ad una modificazione della

percezione della realtà con susseguente modificazione della forma del pensiero

e insorgenza di una psicopatologia depressiva o ansiosa, con conseguente

riduzione delle abilità sociali, della prospettiva rispetto ad un rientro

professionale futuro, nonché stati di abulia, apatia, disturbi dell’umore e del

sonno.

In relazione alla non condivisione della diagnosi di depressione

ricorrente, sottolineo quanto da me già descritto e come siamo chiaramente

all’interno della depressione ricorrente e non di un’assenza di sofferenza

psichiatrica, come il perito vorrebbe far emergere dal suo atto peritale.

In relazione alla definizione “proprio per una supposta

depressione (che è una malattia ampiamente curabile e guaribile)”, rammento

come la malattia depressiva non sia una malattia ampiamente curabile e

guaribile.

Gli interventi che possono essere effettuati in una malattia

depressiva sono interventi che possono curare l’episodio depressivo, ma ciò non

significa che la persona non avrà più episodi depressivi nella sua vita,

pertanto il concetto di guarigione è un concetto ampiamente distante

dall’evento finale della cura della malattia depressiva.

Inoltre, tutta la letteratura è concorde con il fatto che almeno

il 30/35% di tutte le malattie depressive sono resistenti a qualsiasi tipo di

trattamento, anche quelli effettuati con tutte le linee guida definite. Quindi non

ci troviamo di fronte ad una malattia ampiamente curabile e guaribile, ma di

fronte ad una malattia complessa, difficile e fortemente condizionante la vita

del soggetto, che ogni persona vive nella propria unicità e secondo la propria

storia personale, le proprie credenze, i propri pensieri, la propria rete di

appartenenza e la propria cultura.

La malattia depressiva è molto più complessa di quanto il perito

voglia, in modo benevolo, ridurre nella sua semplicità. Ciò significa che anche

i ricoveri ospedalieri non sono risolutivi nelle malattie depressive.

Non è raro che il ricovero ospedaliero porti ad un incistamento

della patologia depressiva e ad un peggioramento della possibilità per

l’individuo, di pensare di potersi riprendere per il futuro.

Non raramente il ricovero agisce anche sull’autostima della

persona, che non tollera o non tollererebbe il percepire di essere stato

ricoverato in una clinica psichiatrica.” (doc. F)

Il

26 luglio 2019 il perito, dr. med. __________, ha mantenuto la sua valutazione

rilevando che il curante “attribuisce ai fattori socio-economici un peso

maggiore rispetto a quanto il perito ha giudicato. D’altra parte, lo scritto

del perito curante non contiene dei nuovi elementi clinici oggettivi, che siano

tali da modificare le conclusioni peritali” (doc. X/1). Il 29 luglio 2019

anche il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è

riconfermato nelle sue conclusioni (doc. X/3).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

Considerandi

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del 22 dicembre 2018

del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (doc. 60 incarto AI).

Il referto è da

considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

del ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato il

ricorrente in data 21 settembre 2018 e 19 ottobre 2018 ed aver esaminato sia la

perizia della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 25

settembre 2015 (con i vari complementi), allestita su richiesta

dell’assicuratore malattie nell’ambito della domanda di indennità giornaliere e

che aveva concluso per una capacità lavorativa totale (pag. 9 e seguenti

assicuratore malattie), sia le perizie, allestite anch’esse su richiesta

dell’assicuratore malattie, del 13 aprile 2016 e del 12 ottobre 2016 del dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha invece ritenuto “non

proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”

(pag. 45 e 59 incarto assicuratore malattie), esaminata l’anamnesi, ha spiegato

nel dettaglio i motivi per i quali ha posto la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (F.45.4),

mentre ha escluso che la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in

remissione (F33.4), possa avere un’incidenza sulla capacità lavorativa.

Lo

specialista ha specificato che la prima diagnosi è stata confermata da tutti

gli psichiatri che hanno valutato l’insorgente e che è coerente con l’ipotesi

di fibromialgia posta dal reumatologo (dr. med. __________, FMH reumatologia,

in data 25 agosto 2015 [cfr. pag. 3 incarto assicuratore malattie]), che ha

avuto in cura il ricorrente nelle prime fasi della patologia.

Lo

psichiatra rammenta che difficilmente una sindrome somatoforme esordisce in

maniera acuta, tanto più che l’assicurato ha dichiarato dolori peggiori dopo il

licenziamento avvenuto nel 2015 in seguito alla chiusura dell’albergo per il

quale lavorava, ma presenti già da anni, almeno dopo la meningite batterica di

cui è stato vittima nel 2013. Il perito ha poi spiegato le ragioni per le quali

la sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, non è

invalidante. Lo specialista ha affermato che dall’inizio della presa a carico

psichiatrica i curanti hanno segnalato una depressione ricorrente con episodi

medi-gravi che però sin dal settembre 2015, con la perizia della dr.ssa med. __________,

non viene confermata. La diagnosi è poi stata ripresa dall’altro perito, dr.

med. __________ sia nell’aprile 2016 che nell’ottobre 2016 e lo psichiatra

curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’ha confermata

nel mese di agosto 2018.

Il

perito si è distanziato dalle conclusioni del Dr. med. __________ e del

curante, dr. med. __________. Lo specialista ha evidenziato che le

dichiarazioni dell’assicurato non sono per nulla attendibili per stabilire il

momento del miglioramento, poiché l’insorgente amplifica volontariamente i

deficit, ma comunque al momento della perizia non vi erano segni oggettivi di

depressione per cui la diagnosi è in remissione.

Lo

specialista ha rilevato come il dott. __________, a cui ha affidato l’esame

neuropsicologico, ha ipotizzato un’apparente lieve deflessione affettiva, ma il

lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato ai test neuropsicologici è,

con maggior probabilità, da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a

Trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della

valutazione peritale. Erano infatti assenti altri segni oggettivi di

depressione, per cui la patologia è stata considerata decisamente in remissione.

Il

perito ha poi evidenziato numerose contraddizioni emerse nel corso dei colloqui

con l’assicurato e segnatamente laddove è stata discussa l’osservazione messa

in atto dalla polizia in merito alle presunte attività di viaggi in __________,

nonché di compravendita di automobili.

Lo

specialista ha rilevato che l’insorgente si è descritto spontaneamente come

totalmente passivo, con giornate che sarebbero passate a letto, senza nessuna

attività e scarsa socializzazione, precisando di guidare rarissimamente e di

non riuscire a comunicare. Si è presentato ai colloqui con un atteggiamento

apparentemente molto rallentato, stordito. Sennonché, il perito ha evidenziato

come “confrontato con quanto è presente agli atti circa i suoi viaggi __________

__________, nonché circa la compra vendita di automobili (…) l’assicurato

cambia parzialmente il suo atteggiamento, diventa più vigile e apprensivo. Alla

fine ammette, con difficoltà che, da quando è in malattia, avrà fatto circa

9-10 viaggi in __________ ma sostiene che si trattava solo di andare a fare

vacanza oppure di raggiungere i parenti per festeggiare qualche evento

famigliare. A suo dire non avrebbe mai guidato lui, ma solo i suoi famigliari.

Dice fermamente di guidare __________ solo a __________, mai fuori città. Poi

però, su mia domanda ammette di essersi recato a __________, ancora nel 2018,

per immatricolare alcune auto inerenti all’attività accessoria di compravendita

di veicoli. Sostiene tuttavia che tale commercio fosse gestito interamente dal

figlio”.

Il

perito ha sottolineato che l’insorgente ha immatricolato continuativamente sin

dal 2012 una __________. Inoltre __________ auto dell’assicurato sono state

immatricolate e poi passate rapidamente di proprietà tra maggio 2014 e luglio

2018, alcune con movimenti anche nello stesso mese.

Lo

specialista ha rilevato di non aver trovato segni di depressione ma piuttosto

un anomalo rallentamento dell’eloquio, piuttosto artificioso, che gli ha fatto

sospettare un’amplificazione dei sintomi, che sono stati confermati dalla

valutazione neuropsicologica effettuata dal dott. __________.

Il

perito ha inoltre evidenziato che l’insorgente, che inizialmente si descriveva

come un grande invalido, ha quindi ammesso alcuni viaggi in __________, dicendo

però di non guidare mai e di viaggiare solo per motivi famigliari, pur facendo

pubblicità per un servizio di trasporto. Ha anche ammesso di collaborare

nell’attività accessoria di compravendita di vetture che sarebbe, a suo dire,

del figlio (un ragazzo che però lavora già al 100% e ha una moglie e un figlio

piccolo).

Anche

il dott. __________, eseguito l’esame neuropsicologico del 16 novembre 2018,

nel suo referto del 27 novembre 2018 ha potuto rilevare che il profilo appare

poco compatibile con gli esiti di una meningite, così come con una depressione

importante, solitamente caratterizzata da disturbi cognitivi maggiormente

diffusi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive. Vi

è, inoltre, una discrepanza importante tra come l’assicurato si pone e le sue

prestazioni ai test: all’osservazione appare molto compromesso e rallentato,

mentre ai test mostra capacità decisamente migliori (profilo cognitivo

sostanzialmente nella norma, fatta eccezione per il rallentamento

attentivo-esecutivo). Anche i risultati ottenuti ad alcuni test per la

veridicità dei sintomi (Dot Counting Test, SIMS) confermano tali discrepanze e

fanno ipotizzare la presenza di un’accentuazione dei disturbi riferiti

dall’assicurato. In conclusione il dott. __________ ha affermato che

l’insorgente sembra presentare una deflessione dell’umore e un lieve

rallentamento che tuttavia tende a mostrare in modo amplificato (pag. 162

incarto AI).

2.8

Le

prese di posizione del 1° marzo 2019 (pag. 197 incarto AI), del 25 giugno 2019 (doc.

E) e del 22 luglio 2019 (doc. F) del curante, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, a cui il dr. med. __________ ha risposto

diffusamente in data 6 aprile 2019 (pag. 206 incarto AI) e in data 1° luglio

2019.

(doc. VI/2), e le censure sollevate con il ricorso, non sono atte a

sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.

Il

curante insiste nel ritenere la presenza di una sindrome depressiva ricorrente

di entità media.

Il

perito ha tuttavia spiegato, sia nella perizia, sia nei successivi referti, il

motivo per il quale tale diagnosi è in remissione e non ha alcuna incidenza

sulla capacità lavorativa del ricorrente (pag. 152-153 incarto AI). Il dr. med.

__________, come più volte rammentato, sulla base anche del consulto neuropsicologico

del dott. __________, ha rilevato come non vi sono segni oggettivi per una

depressione per cui la diagnosi è stata posta in remissione.

Egli

ha in particolare evidenziato come l’assicurato “amplifica volontariamente i

deficit” (pag. 157 incarto AI), come vi è un “anomalo rallentamento

dell’eloquio piuttosto artificioso” comprovato dalla valutazione

neuropsicologica e come nell’ambito della discussione circa la presunta

attività di compravendita di automobili e di trasporto di persone in __________

l’interessato, che inizialmente si presentava come un grande invalido, ha

parzialmente cambiato il proprio atteggiamento, diventando più vigile ed

apprensivo ed ha poi ammesso alcuni viaggi in __________, pur contestando di

essere alla guida, e di collaborare nell’attività accessoria, che sarebbe del

figlio, di compravendita di vetture, recandosi a __________ per immatricolare

alcune automobili.

Da

rilevare che nell’ambito di un colloquio avvenuto presso l’UAI il 27 agosto

2018.

l’insorgente aveva sostenuto di guidare solo fino a __________ e nei

paraggi di casa sua (pag. 136 incarto AI).

Contrariamente

alla tesi ricorsuale non si tratta di pochi viaggi a __________ che hanno messo

in dubbio la credibilità dell’insorgente, ma di più elementi che nel loro

insieme hanno concorso nel far ritenere al perito l’assenza della diagnosi di

depressione ricorrente di entità media come invece stabilito dal curante.

Basti

del resto esaminare le due locandine di cui a pag. 128 dell’incarto AI. Nella

prima figurano le foto di __________, il nome per esteso del ricorrente, nonché

il numero di telefono da lui stesso indicato nella richiesta di prestazioni AI (pag.

4.

incarto AI) e confermato nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso

l’UAI (pag. 135 incarto AI) e l’indicazione “__________”, che tradotto

significa “trasporto furgoni di passeggeri e merci”

(transalate.google.ch). Nella seconda, oltre alle foto di __________, il

cognome dell’insorgente, con due numeri di telefono, tra cui il primo che corrisponde

a quello fornito con la domanda di prestazioni AI, figura la medesima

indicazione “__________” e l’aggiunta “__________” (cfr. anche pag. 49-50

incarto AI). Nell’ambito del colloquio del 27 agosto 2018 presso l’UAI

l’interessato ha ammesso che anche il secondo numero di telefono gli appartiene

(pag. 138 incarto AI: “[…] si è ancora in uso. Mi serve quando mi trovo in __________.

È un abbonamento e non una prepagata. La fattura si trova in __________ e

arriva a casa di mia mamma”).

Queste

circostanze non erano note al dr. med. __________ quando, nel 2016, ha

allestito le perizie per l’assicuratore malattie giungendo ad una conclusione

diversa, e permettono di ritenere, come rileva il perito, una certa capacità

nello svolgere pratiche amministrative, stare in mezzo alla gente, comunicare

adeguatamente, investire nella realtà esterna, rendersi utile, superare i

limiti dettati dai dolori (pag. 155 incarto AI).

Inoltre

il dr. med. __________, a differenza del dr. med. __________, oltre a non aver

effettuato alcun esame neuropsicologico, non ha allestito la perizia

psichiatrica secondo i criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.5), ma ha redatto due referti di 5, rispettivamente 4 pagine, in cui,

ad una breve anamnesi medica e sociale, ha fatto seguito la descrizione dei

dati soggettivi, l’esame psichiatrico e la discussione finale (pag. 41-45 e

56-59 incarto AI).

Il

dr. med. __________ ha invece allestito il referto attraverso una procedura

probatoria strutturata in cui ha risposto ad ulteriori specifiche domande (pag.

110.

incarto AI). La critica dell’insorgente secondo cui lo specialista non

avrebbe rispettato le direttive vigenti nell’ambito dell’allestimento delle perizie

psichiatriche non trova conferma. Lo stesso dr. med. __________ l’11 marzo 2019

ha rilevato che la sua perizia “segue le linee guida per le perizie

psichiatriche e le raccomandazioni più recenti della medicina assicurativa,

basandosi su un apprezzamento globale del caso e ponderando tutti gli elementi

che lo costituiscono” (pag. 204 incarto AI).

Del

resto, il dr. med. __________ ha evidenziato di non aver dato alcuna forza

probatoria né alla perizia della dr.ssa med. __________ né a quella del dr.

med. __________, ma di aver raccolto le prove nell’ambito della sua valutazione

peritale e di aver definito, applicando l’abituale principio della

verosimiglianza preponderante, le fasi nel corso delle quali si è sviluppata la

patologia.

Certo,

il ricorrente si lamenta della circostanza secondo cui l’assicuratore malattie,

fondandosi sulle perizie del dr. med. __________, ha versato le indennità

giornaliere sulla base di una completa incapacità lavorativa dal 1° ottobre

2015.

al 29 settembre 2017 (cfr. pag. 63 incarto assicuratore malattie).

Va

tuttavia rammentato che in DTF 126 V

288.

l’allora TFA, pur ponendo il principio secondo il quale il medesimo danno

alla salute, di principio, dà diritto al medesimo grado d’invalidità in ambito

LAI, LAINF e LAM (cfr. DTF 126 V 288, consid. 2a), lo ha nel contempo

relativizzato, stabilendo che sia l’assicuratore contro gli infortuni che

l’assicuratore AI devono stabilire il grado d’invalidità autonomamente (cfr.

anche la DTF 133 V 549, consid. 6.1).

In

concreto, del resto, a prescindere dalla circostanza che non viene precisato se

le prestazioni di malattia sono state riconosciute in base al diritto privato

(LCA) od al diritto pubblico (LAMal), se è vero che l’assicuratore malattie ha

deciso di versare le indennità al 100% per due anni sulla base della perizia

del dr. med. __________, d’altra parte non va sottaciuto che, oltre alla

circostanza che la perizia non è stata allestita secondo i criteri più

stringenti posti dalla giurisprudenza in ambito AI, il perito si è espresso

unicamente sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta dal ricorrente

senza stabilire se e in che modo l’interessato avrebbe potuto svolgere

un’attività idonea al suo stato di salute (pag. 45 incarto assicuratore

malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa

dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”; pag. 59 incarto assicuratore

malattie: “[…] attualmente non proponibile ed esigibile la ripresa

dell’attività lavorativa nel proprio lavoro”). Inoltre, come visto, oltre a

non aver effettuato alcun esame neuropsicologico, non era al corrente che

l’assicurato ha aiutato il figlio nell’attività accessoria di compravendita di

automobili e che ha allestito pubblicità per un’attività di trasporti __________

__________.

Non

vi era alcun motivo per l’UAI e per il dr. med__________ di aderire alla

perizia del dr. med. __________ senza effettuare ulteriori accertamenti

maggiormente approfonditi.

Il

perito ha inoltre preso in considerazione quanto affermato dal dott. __________,

ossia che vi è un’apparente lieve deflessione affettiva, ma ha spiegato che il

lieve rallentamento attentivo-esecutivo obiettivato dai test neuropsicologici è

con maggior probabilità da ascrivere all’assunzione di Clonazepam associato a

trittico e forse in dosaggio maggiore del solito durante i giorni della

valutazione peritale. Per quanto concerne il rimprovero del ricorrente secondo

cui il dr. med. __________ non ha effettuato alcun test ematico per comprovare

tale fatto, il perito ha evidenziato come il test ematico ha un senso solo per

accertare se una persona assume oppure no i medicamenti. I valori dei farmaci

sono invece di scarsa qualità quando sono assunti regolarmente. Del resto lo

stesso dott. __________ ha rilevato che il profilo del ricorrente risulta poco

compatibile con una depressione importante ed ha evidenziato una forte

discrepanza tra come l’assicurato si pone e le sue prestazioni ai test (pag.

162.

incarto AI).

L’insorgente

rimprovera al perito di aver effettuato unicamente due visite, senza

approfondire maggiormente la situazione, allorché in caso di depressione

ricorrente sarebbe necessario effettuarne un numero maggiore.

Questo

TCA evidenzia che, oltre alle visite presso il dr. med. __________, il

ricorrente è stato visto anche dal dott. __________, che, pur non essendo

psichiatra, è giunto a conclusioni simili a quelle del perito quo alla

questione relativa all’amplificazione dei sintomi ed alla discrepanza tra come

l’assicurato si pone ed i reperti oggettivi. Spetta inoltre al perito, sulla

base delle risultanze degli esami effettuati decidere la necessità o meno di

ulteriori approfondimenti. Avendo potuto escludere, per i motivi più volte

esposti, la presenza di una depressione medio-grave, lo specialista ha

ritenuto, correttamente, di poter decidere sulla base delle due visite

effettuate a distanza di circa un mese l’una dall’altra (21 settembre 2018 e 19

ottobre 2018). Lo stesso perito, l’11 marzo 2019 ha evidenziato come “per

quanto mi concerne posso confermare di aver verificato uno status stabile su un

arco di tempo sufficiente. Non erano necessarie visite aggiuntive per delineare

un caso già chiaro” (pag. 203 incarto AI).

Non

trova conferma neppure la censura secondo cui il dr. med. __________ si sarebbe

contraddetto poiché da una parte dice che la depressione è in remissione e la

cura messa in atto produce il massimo miglioramento possibile, mentre poi ha

indicato che la prosecuzione della cura serve per evitare peggioramenti,

allorché semmai è utile per stabilizzare la patologia.

Le

due affermazioni si completano. L’assunzione dei medicamenti impedisce un

peggioramento dello stato valetudinario, ma non permette un ulteriore

miglioramento dello stato di salute.

Il

ricorrente rimprovera al perito di non aver indicato l’attività lavorativa che

potrebbe svolgere, allorché da una parte afferma che non vi sono limitazioni

dei requisiti che deve rispettare l’attività lucrativa dell’assicurato mentre

dall’altra ha rilevato la necessità di effettuare pause al bisogno che tuttavia

non riducono il rendimento in misura superiore al limite del 20% indicato nella

perizia.

Il

TCA rammenta che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Non

è pertanto compito del perito quello di indicare precisamente quali professioni

può ancora svolgere l’insorgente.

L’assicurato

sostiene che il dr. med. __________ avrebbe attestato una capacità lavorativa

del 50% fino a luglio 2017 e poi dell’80% da agosto 2017 senza alcuna

motivazione. Lo specialista si sarebbe scostato dalle attestazioni in senso contrario

del dr. med. __________, del curante psichiatra, dr. med. __________ e del

curante dr. med. __________, FMH medicina interna e avrebbe ritenuto un

miglioramento dello stato di salute senza alcun fondamento, allorché lo stesso

perito sostiene di non avere elementi medici oggettivi per procedere con tale

valutazione.

Il

dr. med. __________ in data 11 marzo 2019 ha spiegato che in sede di perizia

aveva evidenziato di non avere elementi medici oggettivi per decidere con

sicurezza sul periodo precedente, essendo comunque stata incrementata e

modificata in maniera discreta la terapia antidepressiva. Egli aveva affermato

di non essere in grado di dire “se avesse ragione la Dr.ssa __________, la

quale negava una depressione maggiore già in settembre 2015 oppure il Dr. __________

che la confermava ancora in ottobre 2016”, ma che comunque “anche

ammettendo una maggiore gravità della psicopatologia fino a agosto 2017,

considerato che i deficit sono stati presentati dall’assicurato in maniera

amplificata, la percentuale di inabilità lavorativa va comunque considerata

ridotta rispetto a quanto certificato dal curante” ed ha stabilito

un’incapacità lavorativa del 50% in luogo dell’incapacità lavorativa completa

attestata dal dr. med. __________ (e dal dr. med. __________). Egli ha poi

aggiunto che “nessun ricovero in psichiatria è stato effettuato e la terapia

antidepressiva risulta sostanzialmente stabile, salvo piccole modifiche

trascurabili da agosto 2017. Addirittura, in occasione della valutazione

peritale, la componente antidepressiva della cura risulta ridotta rispetto al

passato. I dati indiretti suggeriscono quindi un miglioramento tangibile della

depressione almeno da agosto 2017 in avanti” e che per “l’inabilità

durante il periodo precedente la perizia e per stabilire la data del

miglioramento ho quindi portato avanti un ragionamento basato sul criterio

della verosimiglianza preponderante, tenendo nella dovuta considerazione tutti

gli elementi emersi dall’indagine peritale. I periodi da me indicati si basano

quindi su un ragionamento fondato e non sono arbitrari”.

Il

1° luglio 2019 ha precisato che in “questo caso non è stato mai pianificato

un ricovero (e va bene!), ma non è stata nemmeno modificata in maniera

significativa la terapia farmacologica sin da agosto 2017, cosa che è poco

compatibile e difficilmente giustificabile in una condizione depressiva che si

vuole definire assai invalidante” (doc. VI/2).

La

valutazione del perito va confermata. Il dr. med. __________, alla luce dei

fatti emersi nel corso della procedura amministrativa, e meglio l’amplificazione

dei sintomi, le discrepanze tra come si pone e i reperti oggettivi, l’aiuto

prestato al figlio nell’attività accessoria di compravendita delle automobili e

le capacità organizzative ed amministrative dimostrate (segnatamente creazione

di pubblicità per trasporti nel __________, immatricolazioni di automobili,

ecc.), sconosciute al dr. med. __________, non poteva fondarsi acriticamente

sulla perizia eseguita nell’ambito dell’assicurazione malattie. D’altra parte,

sempre per i medesimi motivi e ritenuto che non condivide le valutazioni del

medico curante circa la presenza di una depressione medio-grave, non poteva

neppure seguire ciecamente quanto affermato dal dr. med. __________.

Sulla

base degli esami peritali e dell’esperienza maturata quale perito, il dr. med. __________

ha potuto ricostruire la capacità lavorativa del ricorrente nel corso del

tempo.

Quanto

al miglioramento dello stato di salute dal mese di agosto 2017, esso, come

visto, è stato ricostruito anche in seguito alla modifica della terapia

farmacologica assunta dal ricorrente dal mese di agosto 2017 (pag. 60, 149

[pag. 9 perizia] e 154 [pag. 14 perizia] incarto AI), poi rimasta stabile

perlomeno fino al momento delle visite peritali (cfr. doc. VI/2 in fine),

quando il dr. med. __________ ha potuto verificare l’assenza di segni oggettivi

di depressione (pag. 13 perizia = pag. 153 incarto AI) e che ha portato il

perito ad accertare una modifica, in positivo, dello stato valetudinario del

ricorrente. Lo specialista ha rilevato che da agosto 2017 la depressione

maggiore è in remissione e permangono dolori somatoformi uniti ad una riduzione

della componente energetica tipica di tale sindrome. Restano tuttavia notevoli

capacità di attivazione dell’assicurato, il quale nonostante la sindrome somatoforme

e l’ingente terapia con effetto sedativo, riesce comunque a guidare la propria

vettura senza limitazioni. Egli è in grado di fare pratiche amministrative, di

stare in mezzo alla gente, di comunicare adeguatamente, di investire sulla

realtà esterna, di rendersi utile, di superare ampiamente i limiti dettati dai

dolori (pag. 15 perizia, pag. 155 incarto AI).

Non

vi sono pertanto motivi per mettere in dubbio le conclusioni peritali in merito

alla capacità lavorativa del ricorrente.

Infine

il curante nell’ultima presa di posizione del 26 luglio 2019 insiste sui

fattori socio-economici in cui si trova l’insorgente a cui attribuisce un peso

maggiore rispetto al perito. Si tratta tuttavia di una diversa interpretazione

dello stesso stato valetudinario che non permette al ricorrente di sovvertire

le convincenti valutazioni peritali.

Va qui rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire

che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente

ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con

sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre rammentato, al

consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è

un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio

di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con

riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio,

deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti

a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V

351.

consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico

curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del

proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a

quest’ultimo”.

In queste condizioni non vi

è alcun motivo per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, le cui

conclusioni sono pure state confermate dal medico SMR, dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e per ritenere una violazione

dell’art. 43 LPGA.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

dell’SMR l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

In conclusione va confermato

che l’insorgente è stato abile al lavoro al 50% dal 24 agosto 2015 al 31 luglio

2017.

ed è abile al lavoro all’80% dal 1° agosto 2017, e ciò in qualsiasi

attività.

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto non è necessario allestire un’ulteriore perizia psichiatrica.

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.9

Va ora esaminato se il calcolo

del grado d’invalidità è corretto.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito

un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980.

pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’insorgente, rettamente, non contesta la presa in considerazione del

reddito statistico evinto dalla tabella TA1, settore economico 55-56 (servizi

di alloggio e ristorazione), attività semplici e ripetitive. Non è infatti

possibile stabilire quanto avrebbe conseguito se avesse continuato a lavorare

per il precedente datore di lavoro, giacché l’albergo per il quale lavorava ha

chiuso definitivamente.

Sulla

base dei dati della tabella TA1 2016 tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016 [l’UAI ha utilizzato la tabella 2014

ed ha aggiornato i dati al 2016 {cfr. pag. 177 incarto AI}, allorché la tabella

2016.

è stata pubblicata il 26 ottobre 2018, ossia prima dell’emissione della

decisione impugnata del 28 maggio 2019) emerge che l’interessato quell’anno

avrebbe potuto conseguire un reddito di fr. 50’053 (3'935 X 12 : 40 X 42.4

[cfr. la tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la

division économique”]).

Nel

2017.

esso sarebbe ammontato a fr. 50’315 (50'053 : 42.4 X 42.5 [cfr. la tabella

“Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”]:

104.7

X 105 [cfr. tabella T1.1.10 indice dei salari nominali Uomini 2011-2018).

Nel

2018.

a fr. 50'340 (50'315 : 42.5 X 42.4 : 105 X 105.3).

2.10

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Aggiornando

questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito

ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).

Nel

2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un

reddito di fr. 67'443 (67'123 : 104.6 X 105.1).

2.11

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua

prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari

dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta

Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere

ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,

ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre

2016.

consid. 6.2.1).

In

concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “altri fattori di

riduzione”, contestata dal ricorrente che domanda una riduzione di almeno il

15% (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del 5%: STCA

32.2018.213

del 23 settembre 2019).

Egli

afferma di aver già compiuto i 52 anni e di aver svolto unicamente l’attività

di tuttofare per un hotel e ciò senza essere al beneficio di un particolare

diploma professionale che lo potrebbe agevolare nella richiesta di un lavoro

adeguato e ben remunerato. Dal 2013 non lavora più e soffre di una malattia

psichica che non gli permette di poter esercitare qualsiasi attività

lavorativa, poiché deve trovare un lavoro che gli permetta di prendere le

necessarie pause a seconda dei bisogni.

2.12

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene

che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

In primo luogo va rilevato che

le incapacità lavorative del 50% (fino al 31 luglio 2017) e del 20% (dal 1°

agosto 2017) vanno intese quale riduzione del rendimento in un lavoro a tempo

pieno (cfr. pag. 166 incarto AI [rapporto finale SMR del 3 gennaio 2019]; cfr.

anche perizia, pag. 155-156 incarto AI).

Nella STF 9C_359/2014 del

5.

settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa

a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in

considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di

effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:

“(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,

la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à

plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en

considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,

en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet

2013.

consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).

(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).

L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF

9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3, 9C_603/2015 del 25 aprile 2016

consid. 8.1 e 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 al consid. 4.1.

Ne

segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore

dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al

suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di

lavoro normale.

Neppure

una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute può trovare accoglimento, poiché la necessità di pause supplementari è

inclusa nella riduzione del rendimento (cfr. rapporto finale SMR del 3 gennaio

2019.

[pag. 167 incarto AI], perizia del 22 dicembre 2018 [pag. 156 incarto AI]

e presa di posizione del perito dell’11 marzo 2019 [pag. 204]).

Non

può neppure essere concluso che l’insorgente può esercitare unicamente attività

leggere e che per questo motivo deve essergli riconosciuta un’ulteriore

riduzione. Nella perizia non figura alcun limite di caricabilità ed il medico

SMR nella valutazione finale del 3 gennaio 2019 ha indicato che non vi è

nessuna limitazione circa i carichi massimi da sollevare, né vi è necessità di

alternare la postura (pag. 167 incarto AI). Inoltre i lavori di precisione non

sono preclusi (pag. 167 incarto AI).

Quanto

al fattore età, egli sembra ignorare che quest’ultimo, statisticamente, non

solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma

addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27

ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2).

Va

anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non

giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non

richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di

istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR

2002.

n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del

3.

aprile 2009 consid. 2.3.).

Inoltre

nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr.

17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche semplici

e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto anche gli

assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro

originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che

non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2014.44 del

20.

gennaio 2015 con riferimenti).

Quanto

alla nazionalità, essendo cittadino svizzero (pag. 3 incarto AI), non vi è

motivo per procedere con un ulteriore riduzione.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di

specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.

2.13

Raffrontando

nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 50’053, con quello

da invalido di fr. 66’803, ridotto del 50% (incapacità

lavorativa) a fr. 33’401.50 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 31'731.42, si

ottiene un grado d’invalidità del 36.60%, arrotondato, conformemente

alla giurisprudenza (DTF 130 V

121), al 37% che non dà

diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

Nel

2017, dopo il miglioramento dello stato di salute, raffrontando il reddito da

valido di fr. 50'315 con quello da invalido di fr. 67'123 ridotto del 20% a fr.

53'698.40 e del 5% a fr. 51'013.48, si ottiene un grado d’invalidità nullo.

Ne

segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.

2.14

L’insorgente,

in applicazione dell’art. 8 cpv. 1 LAI, chiede di poter essere messo al

beneficio di un provvedimento professionale nel senso di un aiuto finanziario

per il conseguimento della licenza di condurre professionale per l’esercizio

dell’attività come tassista indipendente.

L’assicurato

sostiene di non poter esercitare un’attività lucrativa che corrisponda alle sue

necessità poiché deve effettuare pause quando il suo stato di salute lo

necessita. Il lavoro che meglio permetterebbe di migliorare la sua capacità di

guadagno è quella di tassista. Egli chiede il rinvio degli atti

all’amministrazione per un accertamento concreto circa le effettive risorse

ancora a sua disposizione presso il CAP di __________.

L’insorgente sostiene che se

l’aspetto medico merita ulteriori approfondimenti alla stessa stregua pure

l’aspetto che concerne le risorse ancora a disposizione dell’assicurato

necessitano un approfondimento non essendo vincolante il parere medico, neppure

quello del consulente in integrazione professionale che si sarebbe fondato solo

sul parere medico.

Il

ricorrente sostiene che né nella decisione impugnata, né dall’incarto AI,

emergono informazioni circa la formazione della consulente in integrazione

professionale che ha deciso la fattispecie. Inoltre non vi sarebbe traccia

delle fonti su cui si è fondata per giungere alle sue conclusioni.

Secondo

il ricorrente i medesimi principi alla base della giurisprudenza secondo cui

l’attività del medico può essere validamente messa al servizio

dell’amministrazione, deve valere anche per la consulente in integrazione.

Altrimenti

alle dichiarazioni rese da un funzionario senza specifica formazione seppur con

un compito ben preciso, non è possibile dare sufficiente valenza. Il ricorrente

critica la presa di posizione della consulente in integrazione del 30 gennaio

2019, poiché si sarebbe adagiata acriticamente sulle affermazioni del perito,

senza indicare quali attività può svolgere l’assicurato e rinviando all’ufficio

regionale di collocamento. Anche nel rapporto del 22 maggio 2019 la consulente,

rispondendo alle perplessità del ricorrente, avrebbe fatto acriticamente

riferimento alla presa di posizione del dr. med. __________, senza informarsi

sulle reali e concrete limitazioni mediche che l’interessato potrebbe

riscontrare nell’esercizio di un’attività lavorativa. Ella non ha indicato le

attività esigibili, né ha espresso una percentuale motivata dal cui salario

d’invalido si possa giustificare una riduzione per motivi sociali. Ella ha pure

dimenticato che in un primo momento era stato riconosciuto un grado del 38% che

darebbe diritto ad una riformazione professionale.

2.15

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI

gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai

provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto

ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto

deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale

rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti

d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti

di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3

lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che

comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione

professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il

collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente

conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del

15.

gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich

um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid.

2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV

Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La soglia minima di diminuzione della capacità

di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è

quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1

OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione

necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della

prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza

previa formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF

124.

V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

Infine, la circolare sui

provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010.

Le seguenti condizioni devono

essere adempiute cumulativa-mente:

- a causa di un’invalidità imminente o

esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente

professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

- l’assicurato deve essere idoneo

all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di

sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

- la formazione deve essere

compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato.

Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno

pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate

le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa

economicamente valorizzabile.

4011.

Il diritto alla riformazione professionale presuppone che, a causa della natura

e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di

guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia

nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in

attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una

formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF 9C_511/2015 del 15

ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato

secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che risulta dal

confronto dei redditi (v. sentenza del TF 9C_177/2015 del 18 settembre 2015).

(…) 4013 Se un assicurato è

sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro

adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione

professionale non è necessaria.”

Con STF 9C_734/2010 del

18.

maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40%

(percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a

beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato

che:

" (…) Sennonché,

a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si

rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante

della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio

relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate)

possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la

richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF

9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6).

2.16

Le censure del ricorrente

vanno respinte.

Nel rapporto finale del 30 gennaio 2019 la consulente in integrazione,

accertato che dispone di elementi sufficienti per prendere una decisione senza

convocare l’assicurato ad un colloquio, ha ritenuto che nel mercato equilibrato

del lavoro esistono sufficienti attività che possano permettere all’assicurato

di recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei suoi limiti

funzionali (pag. 180 incarto AI). Ella ha precisato che la presenza sul mercato

libero del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il

danno alla salute, induce a concludere che l’assicurato sia direttamente

integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento

(Ufficio Regionale di collocamento e ad esempio agenzie di collocamento

private), per recuperare la capacità di guadagno in un’attività rispettosa dei

suoi limiti funzionali.

Effettivamente

all’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità

lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati,

con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione

professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice

introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai

leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per

esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata

la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per

l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V

276.

consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Quanto

poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già

più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli

assicurati privi di formazione (e in quel caso anche analfabeti), costretti ad

abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno

alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini

intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014,

consid. 2.9 e riferimenti).

Alla

luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per

sovvertire le valutazioni della consulente in integrazione professionale che ha

riassunto la formazione del ricorrente e, preso atto del rapporto finale del

medico SMR, alla luce della circostanza che l’interessato, da ultimo, è capace

al lavoro all’80% in qualsiasi attività, compresa quella abituale di portiere

di albergo, può reinserirsi nel mercato equilibrato del lavoro senza la

necessità di ulteriori aiuti, ma attraverso i normali canali di collocamento.

Per

quanto concerne la specifica formazione della consulente in integrazione,

secondo questo TCA non possono esserle applicati gli alti standard di qualità

che sono utilizzati per i medici che devono necessariamente avere una

formazione accademica di altissimo livello. Nel caso di specie del resto

l’insorgente non solleva elementi che farebbero ritenere la formazione della

consulente in integrazione inadeguata. Ella ha preso posizione sulla base delle

emergenze mediche ed ha correttamente applicato le direttive. Non vi è pertanto

alcun motivo per mettere in dubbio le sue capacità.

Rammentato

che questo TCA ha confermato le valutazioni peritali, il rapporto finale del

medico SMR e le conclusioni della consulente in integrazione, che ha preso atto

delle risorse ancora disponibili del ricorrente sulla base delle valutazioni

mediche, non vi è alcun motivo per effettuare un accertamento presso il CAP di __________.

Va qui rammentato che il TCA ha già fatto propria una consolidata

giurisprudenza federale secondo la quale i dati medici consentono un

apprezzamento più oggettivo del caso e hanno di principio la priorità sulle

constatazioni fatte durante uno stage di osservazione professionale, le quali

sono suscettibili di essere influenzate da elementi soggettivi legati al

comportamento della persona assicurata durante lo stage (sentenza 9C_329/2015

del 20 novembre 2015, consid. 7.3; STCA 32.2012.29 del 18 giugno 2012 con

rinvio alle STF 9C_854/2010 del 30 dicembre 2010 consid. 3.2 e STFA I 762/02

del 6 maggio 2003 consid. 2).

Quanto

alla richiesta di ottenimento della patente di autista professionale,

considerato che l’insorgente da ultimo, al momento dell’emissione della

decisione impugnata che determina il momento in cui il giudice delle

assicurazioni sociali deve porsi per statuire nel merito della fattispecie, il

grado d’invalidità era nettamente inferiore al 20%, a giusta ragione la

consulente in integrazione professionale, sulla base del marginale 4011 CPIP,

ha stabilito che non si giustifica alcun investimento in tal senso. A questo

proposito le direttive prevedono che il diritto alla riformazione professionale

presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute,

l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata

di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del

danno alla salute sia in attività lucrativa ragionevolmente esigibili che

potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare. In

concreto, manifestamente, le condizioni non sono adempiute.

Ne segue che al ricorrente

non può essere riconosciuto alcun diritto a provvedimenti professionali

(riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio

ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016,

32.2014.17

del 27 luglio 2015, 32.2014.95 del 21 maggio 2015, 32.2013.75 del 28

gennaio 2014).

2.17

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.18

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Quest’ultimo chiede tuttavia di

essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.19

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. I presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del

diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al

diritto cantonale (DTF 110 V 362).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000.

UV Nr. 3).

2.20

Nel caso di specie il

ricorrente, coniugato, abita in un appartamento di 4 locali e mezzo insieme

alla moglie, alla figlia maggiorenne, al figlio maggiorenne, alla moglie del

figlio maggiorenne ed al loro figlio.

Dal certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. V/1) emerge che la moglie

percepisce, ogni mese, un importo di fr. 1'846 di rendita AI e fr. 526 di

prestazioni complementari, oltre al premio forfettario per l’assicurazione

malattie per entrambi coniugi. Inoltre riceve trimestralmente fr. 2'200 quale

rendita del secondo pilastro.

Egli dichiara di non avere

sostanza, a parte fr. 20.08 su un conto bancario ed una __________. Il figlio

maggiorenne consegue fr. 3'700 al mese e la figlia fr. 2'200. Questi ultimi

dati non sono stati confermati dal Comune in assenza di documentazione (doc.

V/1).

La sua quota parte

dell’affitto ammonta mensilmente a fr. 698 (complessivamente pagano fr. 1'780

al mese). Inoltre paga fr. 80 al mese per telefono ed internet, fr. 180 ogni

tre mesi per l’__________ e fr. 120 per la televisione ogni tre mesi.

Complessivamente l’insorgente,

insieme alla moglie, consegue fr. 3'105.30 (1’846 + 526 + [2'200 : 3]) al mese.

Da questo importo va in

primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700, secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini

esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°

settembre 2009). In seguito occorre dedurre il supplemento del 20%

(media 15%25%), ossia fr. 340, sul fabbisogno minimo secondo la citata

giurisprudenza (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Infine vanno dedotte le

spese fatte valere con il certificato d’ammissione all’assistenza giudiziaria

per un ammontare complessivo di fr. 878 (fr. 698 + fr. 80 + fr. 60 [180 : 3] +

40.

[120 : 3]).

Il fabbisogno mensile

dell’insorgente ammonta a fr. 187.30 (3'105.30 – 1’700 – 340 – 878) al mese che

permette senz’altro al ricorrente di rimborsare, perlomeno ratealmente, la nota

d’onorario del proprio legale (cfr. anche sentenza U 102/04 del 20 settembre

2004).

Ne segue che già solo per la

mancanza del presupposto dell’indigenza la richiesta va respinta, senza che

occorra esaminare le altre condizioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma del contenuto della perizia psichiatrica. Segnalazione dell'UAI alla Polizia. Non dati presupposti per riformazione professionale. No assistenza giudiziaria | Lexipedia