32.2019.130
Decisione di non entrata nel merito su nuova domanda di prestazioni. Annullamento della decisione e rinvio degli atti all'amministrazione perchè entri nel merito della richiesta
4 maggio 2020Italiano13 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.130
FC
Lugano
4 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 maggio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per
decisione 24 settembre 2014 l’Ufficio A, esperiti i necessari accertamenti del
caso, aveva respinto la richiesta presentata nel maggio 2012 da RI 1, nato nel
1962, di formazione giurista e attivo professionalmente a tempo parziale e in
svariati ambiti professionali, adducendo diversi problemi quali astenia
cronica, stati depressivi, disturbi intestinali e cutanei, ritenuto come dagli
atti acquisiti in sede di istruttoria risultava che il richiedente era da
ritenersi abile nella misura del 50% in ogni attività lavorativa con un
conseguente discapito economico del 37% (doc. AI 36);
- detta decisione, contestata
dall’interessato, rappresentato dagli avv. __________ e __________, è stata
confermata dal TCA mediante pronuncia del 18 settembre 2015 (inc. 32.2014.157);
- nel febbraio 2019
l’assicurato ha di fatto chiesto una rivalutazione della pratica facendo
pervenire nuove certificazioni dei medici curanti attestanti una completa
inabilità lavorativa (doc. AI 54);
- raccolto il parere del
medico SMR, che ha rilevato come la documentazione prodotta non modificasse la
valutazione medica in assenza di nuovi elementi clinici (doc. AI 56), dopo
aver preavvisato il 3 aprile 2019 la non entrata in materia sulla nuova domanda
di prestazioni – cui si è opposto l’assicurato producendo nuovi certificati datati
15 aprile 2019 dello psichiatra curante dr. __________ e 10 maggio 2019 della
dr.ssa __________ (doc. AI 56-58, 64) – il 27 maggio 2019 l’amministrazione,
dopo aver nuovamente interpellato il medico SMR (doc. AI 67, 68), ha confermato
la non entrata in materia argomentando che l’assicurato non aveva dimostrato
una rilevante modifica delle circostanze, la documentazione prodotta evidenziando
soltanto un diverso apprezzamento dello status clinico valutato a suo tempo dal
SMR;
- con
il presente ricorso insorge al TCA l’assicurato, patrocinato all’RA 1. Produce certificati
già agli atti oltre a ulteriore nuova documentazione medica (certificati 25
giugno 2019 del dr. __________, 13 giugno 2019 del dr. __________ e 26 giugno
2019 della dr.ssa __________; doc. A4-A10) e chiede l’annullamento della
decisione e il riconoscimento di una rendita intera. Ricordando come il dr. __________,
internista curante, e la dr.ssa __________, gastroenterologa, avessero svariate
volte attestato le patologie di cui egli è sofferente (segnatamente la
problematica proctologica anale) e concluso per un’inabilità lavorativa
completa e che come anche il dr. __________, psichiatra curante, avesse ripetutamente
motivato la sua conclusione di inabilità lavorativa, rimprovera in sostanza all’amministrazione
di non aver effettuato i necessari accertamenti medici; ha pure chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, trasmettendo in seguito
il relativo certificato e la pertinente documentazione (I, V);
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI propone di ritornargli gli atti per entrare in materia nella
nuova domanda di prestazioni e, quindi, procedere all’istruttoria, come da
indicazione del medico SMR, il quale nell’Annotazione del 6 agosto 2019 ha
osservato come “la documentazione medica ricevuta (nella fattispecie il
certificato medico del dr. __________ del 26 giugno 2019) permette di
oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute tale da poter
entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica”(doc. VI e VI/1);
- il 19 agosto 2019 il ricorrente,
facendo rilevare che la dr.ssa __________ si fosse già espressa in modo chiaro sul
suo stato di salute in data 10 maggio 2019, sostiene che l’Ufficio AI avrebbe
dovuto rivalutare il caso già prima dell’inoltro del ricorso. Ritiene inoltre
che la documentazione agli atti sia sufficiente per stabilire il grado di
invalidità del ricorrente e conferma quindi le richieste avanzate in sede di
ricorso (doc. VIII);
- il 23 agosto 2019 l’Ufficio
AI ha confermato la sua richiesta di ritorno degli atti per procedere
all’istruttoria del caso e alla verifica del merito, facendo rilevare che la
decisione impugnata verta unicamente sull’entrata o non entrata nel merito,
ragione per cui ogni richiesta connessa al riconoscimento di eventuali prestazioni
sarebbe prematura (doc. X);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo
se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)
l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia
riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti
o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato
è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116
V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata
va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il
nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20
giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un
rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza
preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario
portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un
rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È
tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica,
anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la
giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con
riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26
novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze
sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- nel caso
concreto, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR,
l’amministrazione ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella
decisione contestata, sulla base della refertazione medica già presente agli
atti AI e di quella ulteriormente prodotta nelle more della procedura
ricorsuale,
risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia
sulla domanda di revisione. Sulla scorta di suddetta refertazione – facente stato di
un verosimile peggioramento delle condizioni di salute dal profilo sia
gastroenterologico (come segnalato il 26 giugno 2019 dalla dr.ssa __________, per
la quale il paziente, sottoposto a diversi interventi proctologici dal 2006 a
causa di una fistola transfinterica ed ascessi anali, aveva riportato un conseguente
danneggiamento dell’integrità del canale anale che causa nel paziente
un’incontinenza fecale, ragione per cui il paziente “accusa perdite di muco
ed eccessivi stimoli alla defecazione”, doc. A/10) sia psichiatrico (come
ribadito il 15 aprile 2019 dal dr. __________, il quale, certificando
un’inabilità lavorativa completa, attesta un peggioramento delle condizioni
dell’assicurato per le diagnosi di “Sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio di media/grave entità con sintomi biologici annessi F33.1, sindrome
ansiosa generalizzata F41.1, disturbo di personalità forme miste F61”, doc.
A/6) – v’è in effetti da ritenere che sia verosimilmente subentrato, dopo
l’emissione del precedente provvedimento di diniego delle prestazioni del 24
settembre 2014, un rilevante peggioramento delle condizioni dell’assicurato.
Del resto, come rilevato dal ricorrente (cfr. doc. VIII), già prima della resa
della decisione contestata, la dr.ssa __________, nella sua certificazione del
10 maggio 2019 (doc. AI 64 e doc. A/9), si era espressa nei termini poi
ribaditi nello scritto del 26 giugno 2019, fornendo quindi gli elementi che avrebbero
dovuto giustificare una entrata in materia;
- in simili
condizioni si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché
l’amministrazione entri nel merito della domanda dell’assicurato ed esamini
quindi, tramite i necessari accerta-menti (internisti,
gastroenterologici e psichiatrici), la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia
effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto a prestazioni;
- come rettamente osservato
dall’amministrazione nello scritto 23 agosto 2019, e come anticipato sopra,
quando l'assicurato interpone ricorso contro una decisione di non entrata in
materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia, ma non esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato sia effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 p. 269 consid. 1a). L’esame dell’effettivo diritto alle richieste prestazioni esula quindi dal presente contendere, per cui questo Tribunale,
contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su
questo tema, ove peraltro si rammenti che all’interessato sarà nondimeno nuovamente
data la possibilità di contestare la decisione di merito che l’Ufficio AI vorrà
rendere al termine degli accertamenti che verranno esperiti;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
- inoltre, visto l’esito del
ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da
ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato
da RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non
soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il
patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente
qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto
che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un
ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss
des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner
Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 32.2018.134), ha diritto
ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30
cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.--. L’attribuzione delle ripetibili rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio formulata nel ricorso
(per altro non proponibile da parte di un sindacato, considerato come per la
giurisprudenza il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura
ricorsuale che amministrativa, di principio, può essere riconosciuto solo ad
avvocato patentato; cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27
maggio 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'500.--
(IVA inclusa se dovuta) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la
domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti