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Decisione

32.2019.132

A torto l'Ufficio AI non entra nel merito della nuova domanda. Rinvio atti

25 maggio 2020Italiano24 min

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.132

FS

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1964, da

ultimo attivo nella vendita in un settore esterno presso la __________ di __________

(doc. AI 5/16-35), ha presentato nel giugno 2010 una domanda di prestazioni

all'Ufficio assicurazione invalidità del Canton __________ per le conseguenze

di un incidente della circolazione avvenuto nel 2009 con “Schleudertrauma”

e che dal dicembre dello stesso anno lo rendeva inabile al lavoro al 100% (doc.

AI 4/2-10).

Raccolta la documentazione

medica presso l'assicuratore infortuni che ha assunto il caso, l'assicurato è

stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare che è sfociata nel rapporto

del 19 maggio 2015 dell’__________ (doc. AI 151/366-415) e che è stata fatta

propria l’11 giugno (doc. AI 158/426-433) e il 28 settembre 2015 (doc. AI

162/440-444) dal Servizio Medico Regionale (SMR) del Canton __________.

Confermata una capacità

lavorativa del 90% (doc. AI 162/440-444) e ritenuto ininfluente in quanto privo

di nuovi elementi oggettivi il certificato dell’11 dicembre 2015 del dr. __________

(doc. AI 170/472-474), con decisione del 21 gennaio 2016 – anticipata dal progetto di decisione del

19 ottobre 2015 (doc. 163/445-448) e confermata dal Tribunale delle

assicurazioni del Canton __________ con sentenza del 29 novembre 2016 (doc. AI

196/558-576) – l'Ufficio AI del

Canton __________ ha respinto la richiesta di una rendita di invalidità stante

un grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 172/476-480).

1.2. Nel mese di luglio 2017

l’assicurato – che nel frattempo ha preso domicilio nel Canton Ticino

(cfr. doc. AI 197/577 e 210/656) – ha presentato una nuova domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. AI 203/594-601) che è sfociata nella decisione

del 20 aprile 2018 – preavvisata con “Progetto di decisione” del

21 febbraio 2018 (doc. AI 219/666-669) e cresciuta incontestata in giudicato –

con cui l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di

prestazioni (doc. AI 221/673-676).

1.3. Il 19 dicembre 2018

l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti (doc.

AI 226/690-698) e all’Ufficio AI è pervenuto il “Rapporto medico” 26

febbraio 2019 del dr. __________ (doc. AI 222/677-681), direttore dei __________

di __________.

Con decisione del 4 giugno

2019, preavvisata con “Progetto di decisione” del 26 marzo 2019 (doc. AI

228/701-706) e oggetto della presente vertenza –

visti le osservazioni del 23 aprile 2019 al suddetto “Progetto di decisione”

(doc. AI 231/709), l’annotazione del 20 marzo 2019 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 227/699-700) e il referto del 27 maggio 2019 del dr. Traber (doc. AI

234/715) –, l’Ufficio AI non è

entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni (doc. AI 235/716-722).

1.4. Con il presente ricorso –

prodotta ulteriore documentazione medica e con argomentazioni di cui si dirà,

se necessario, in seguito – l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha

chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione “(…) per entrata nel merito e nuova perizia. (…)”

(I, pag. 7, punto 1. del petitum). Contestualmente ha pure chiesto di essere

posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.5. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – allegate le “Domande giurista” dell’8 luglio 2019

e l’“Annotazione da SMR” dello stesso giorno – ha postulato la

reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (IV con allegati IV/1-2 trasmessi all’insorgente per

osservazioni; V).

Fatti

1.6. Con scritto del 19 agosto

2019 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da

presentare e si è confermata nelle proprie allegazioni (VI, trasmesso per

conoscenza all’Ufficio AI; VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è la

questione a sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel merito della

nuova domanda di prestazioni (cfr. consid. 1.3).

2.2. Secondo l’art. 87

cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni.

Qualora la rendita,

l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati

negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

L'allora Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF),

chiamato nella DTF 133 V 263 a pronunciarsi nel caso di nuova domanda

presentata dopo l'assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la

nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è

quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su

domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata

rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti).

Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, art. 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri,

Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen

des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,

109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991

nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la

rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Infine, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l'entrata in vigore

della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell'art. 87 OAI, valido dal 1°

marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid.

3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006), modificato, ma di identico tenore, dal 1°

gennaio 2012.

Va ancora

rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la

prova della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni

sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere

l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima

decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi

siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che

un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del

5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento (“(…)

Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264

Erw. 3, je mit Hinweisen) (…)”, STFA I 619/04 del

10 febbraio 2005, consid. 3.1).

In questo senso nella

succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 il TF ha, in particolare, rilevato

che “(…) adita con una nuova domanda, l'amministrazione

deve cosi cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato sono, in

maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare l'istanza

senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal proposito

occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla

decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, essa dispone

di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a

rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR 2003 IV no. 25

pag. 76, consid. 2.2). (…).” (STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012, consid. 2.3).

2.3. Nel caso in esame, come

accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione del 21 gennaio 2016 (confermata

dal Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ con sentenza del 29

novembre 2016 sub doc. AI 196/558-576), all’assicurato, dopo valutazione

pluridisciplinare a cura dell’__________ del 19 aprile 2015 (doc. AI

151/366-415), è stato negato il diritto ad una rendita di invalidità non

raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (nella

sentenza del 29 novembre 2016 il Tribunale delle assicurazioni del Canton __________

ha infatti stabilito, in base al confronto percentuale dei redditi risultanti

dai dati statistici in concreto applicabili, un grado d’invalidità del 10%;

cfr. consid. 5.3.2 della sentenza 29 novembre 2016 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton __________).

Con decisione del 20

aprile 2018 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di

prestazioni inoltrata dall’assicurato nel mese di luglio 2017 (cfr. consid.

1.2).

2.4. Nel dicembre 2018, come accennato

(cfr. consid. 1.3), l’assicurato ha inoltrato la terza domanda di prestazioni e

all’Ufficio AI è pervenuto il “Rapporto medico” del 26 febbraio 2019

(doc. AI 222/677-681) nel quale il dr. __________, direttore dei __________ di __________

– esposta l’“Evoluzione della

malattia” (precisando che “(…) seguo il paziente dal 26.1.2018 dopo

l’interruzione della presa a carico del dott. __________, psichiatra a __________.

(…)” (doc. AI 222/677), descritti l’anamnesi (biografica, famigliare

(psichiatrico) e tossicologica) e i “Reperti dell’esame clinico (secondo il

sistema AMDP)” e posta la diagnosi di “(…) Sindrome ipocondriaca

(ICD-10:F45.2) DD F22.0 Sindrome delirante (…)” (doc. AI 222/680) –, si è così espresso:

"

(…)

VALUTAZIONE DI EVENTUALI RISORSE E DETERMINAZIONE

DELLE LIMITAZIONI FUNZIONALI RESIDUE (MINI-ICF)

1. Rispetto delle regole

Nessuna disabilità.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti

Moderata disabilità.

3.

Flessibilità

Completa disabilità.

4.

Competenza

Moderata disabilità.

5.

Giudizio

Moderata disabilità.

6.

Persistenza

Moderata o completa disabilità.

7.

Assertività

Moderata disabilità.

8.

Contatto con gli altri

Moderata disabilità.

9.

Integrazione del gruppo

Moderata disabilità.

10.

Relazioni intime

Moderata disabilità.

11.

Attività spontanee

Moderata disabilità.

12.

Cura di sé

Moderata disabilità.

13.

Mobilità

Moderata disabilità.

Inabilità lavorativa al 100% dal 2009 in quanto soffre

di una grave ipocondria rispettivamente delirio ipocondriaco persistente.

Il paziente per motivi ovvi non ha critica di malattia

per il disturbo psichico insistendo di soffrire di una malattia somatica grave.

La presa a carico psichiatrica è stata possibile in parte perché

contemporaneamente beneficia di un aiuto dell'assistente sociale dell'__________

e anche per la possibilità di parlare nella propria lingua.

La richiesta di valutazione del diritto per una

rendita si giustifica non solo dalle diagnosi psichiatriche, ma soprattutto per

l'impatto del disturbo sulla capacità lavorativa. La valutazione clinica è

molto difficile in quanto non è presente una critica di malattia per i problemi

psichici di cui il peritato soffre. Ovviamente non si riscontrano disturbi

somatici e di conseguenza il paziente non ha diritto a prestazioni di

reinserimento al lavoro o di rendita da parte dell'Al per motivi somatici.

Il paziente era comunque d'accordo con la segnalazione

all'Al anche se non condivide la diagnosi posta da me in quanto convinto di

soffrire di una malattia somatica.

Le chiedo dunque un'attenta valutazione della

richiesta di rendita o misure di reinserimento. (…)" (doc. AI 222/680-681)

Il medico SMR dr. __________,

nell’“Annotazione per/da SMR” del 20 marzo 2019 – dopo aver

esposto l’iter delle precedenti domande di prestazioni –, ha rilevato:

"

(…)

Nuova domanda del 19.12.2018

Attuale nuova documentazione:

Servizio psicosociale di __________ del 26.2.2019

- Diagnosi di sindrome ipocondriaca

F 45.2 DD sindrome delirante F 22.0

- Viene attestata un IL 100% dal

2009.

Valutazione:

dall’attuale documentazione non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato con persistente

problematica somatoforme e stato somatico invariato. (…)" (doc. AI

222/680-681)

L’Ufficio AI, con la

decisione qui impugnata –

rilevato, in merito al referto 27 maggio 2019 del dr. __________ del seguente

tenore: “(…) non sono emersi nuovi elementi dal momento del rapporto medico

del 26.2.2019. L’inabilità lavorativa è sempre del 100% dovuta a una malattia

psichiatrica invalidante (vedi anche Mini-ICF). (…)” (doc. AI 234/715), che

“(…) il precedentemente citato referto medico [ndr.: si riferisce al

succitato referto del 27 maggio 2017], firmato dal Dr. __________, riferisce

di una situazione immutata rispetto alla presa di posizione espressa nel

rapporto del 26.02.2019. Considerando che tale documento era già stato

sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR), il quale indicava che non

risultava una sostanziale modifica dello stato di salute. La valutazione

espressa dall'UAl in merito alla non entrata in materia sulla nuova richiesta

di prestazioni trova quindi un’ulteriore conferma. (…)” (doc. AI 235/717) – non è quindi entrato in materia sulla

nuova domanda di prestazioni (doc. AI 235/716-722).

2.5

Questo Tribunale non

condivide l’operato dell’amministrazione.

Ritenuto, da una parte,

che ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI è sufficiente rendere verosimile un

rilevante cambiamento e non è invece richiesta la prova della verosimiglianza

preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (consid. 2.2) e,

dall’altra parte, del tempo trascorso rispetto alla decisione del 21 gennaio

2016.

di rifiuto della rendita (confermata con sentenza 29 novembre 2016 del

Tribunale delle assicurazioni del Canton __________; cfr. consid. 1.1), rifiuto

poi confermato con decisione del 20 aprile 2018 con cui l’Ufficio AI non è

entrato nel merito della domanda di prestazioni del luglio 2017 (cfr. consid.

1.2) (va qui ribadito che se la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI; cfr. la

succitata STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, consid.

2.3), questo Tribunale ritiene che, tramite il “Rapporto medico” del 26

febbraio 2019 del dr. __________ (doc. AI 222/677-681), l’insorgente ha reso

verosimile un rilevante cambiamento dello stato di salute e che, pertanto,

l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di

prestazioni.

Il TCA non reputa di

potere fare proprie le conclusioni del medico SMR dr. __________, che nemmeno è

specialista in materia, secondo il quale non vi sarebbe motivo di entrare in

materia essendo lo stato di salute dell’assicurato rimasto invariato (cfr. doc.

AI 227/699-700).

A tale riguardo, questo

Tribunale rileva che nella valutazione peritale del 14 gennaio 2015 i periti

dell’__________ non hanno posto alcuna diagnosi psichiatrica con influsso sulla

capacità lavorativa e –

evidenziato nel “Psychiatrischer Befund”, in particolare, che “(…) Er

hatte keinerlei Schwierigkeiten, sich während der 1-stündigen Untersuchung auf

die gestellten Fragen zu konzentrieren […] Während der ganzen Untersuchung

zeigte er nie Zeichen von Konzentrationsschwäche. […] Das Denken war nicht

eingeengt. […] Wahnhaftes Denken oder Wahnvorstellungen waren nicht vorhanden.

[…] Er berichtete nicht über Ängste, erwähnte keine Phobien. (…)” (doc. AI

148/377-378, punto 4.1.2) – circa

la capacità lavorativa da un punto di vista psichiatrico si sono così espressi:

“(…) Neben der Somatisierungsstörung kann keine weitere psychiatrische Diagnose

gestellt werden, eine Arbeitsunfähigkeit aus psychiatrischer Sicht besteht

nicht. Eine ausgeprägte psychiatrische Komorbidität liegt nicht vor. Eine

schwere, chronische körperliche Begleiterkrankung liegt nicht vor. Ein

ausgeprägter sozialer Rückzug lässt sich nicht feststellen. Dass alle

therapeutischen Bemühungern scheiterten, hängt wesentlich damit zusammen, dass der

Explorand auf Grund der ausgeprägten subjektiven Krankheitsüberzeugung wenig

Motivation zeigt, trotz allfälliger Restbeschwerden sich aktiv um seine

Genesung zu bemühen und sich den Belastungen der Arbeitswelt wieder

auszusetzen. Hinweise auf unbewusste Konflikte fehlen, ein primärer Krankheitsgewinn

ist nicht vorhanden. Die geklagten körperlichen Beschwerden lassen sich durch

die somatischen Befunde nicht hinreichend objektivieren. Die geklagten

Beschwerden sind weder durch eine somatische noch durch eine psychiatrische Störung

hinreichend erklärbar. Daher ist auch nicht zu erwarten, dass durch somatisch

orientierte Therapien oder durch eine psychiatrische Behandlung diese

Beschwerden wesentlich beeinflusst werden können. Aus psychiatrischer Sicht kann

es dem Exploranden daher zugemutet werden, trotz der geklagten Beschwerden die

nötige Willensanstrengung aufzubringen, um ganztags einer beruflichen Tätigkeit

nachgehen zu können. (…)” (doc. AI 148/378-379, punto 4.1.5).

Dal canto suo il dr. __________,

nel “Rapporto medico” del 26 febbraio 2019 (doc. AI 222/677-681) – poste le diagnosi di Sindrome

ipocondriaca (ICD 10 F 45.2) e DD sindrome delirante (ICD 10 F 22.0), attestato

secondo il “MINI ICF” una completa disabilità nella flessibilità, una

moderata o completa disabilità nella persistenza e una moderata disabilità

nell'organizzazione dei compiti, nella competenza, nel giudizio,

nell'assertività, nel contatto con gli altri, nell'integrazione del gruppo,

nelle relazioni intime, nelle attività spontanee, nella cura di sé e nella

mobilità nonché ritenuta un’incapacità lavorativa del 100% dal 2009 in quanto

soffre di “(…) una grave ipocondria rispettivamente delirio ipocondriaco

persistente (…)” (doc. AI 222/681) –,

al punto “Reperti dell’esame clinico (secondo il sistema AMDP)”, ha constatato:

“(…) difficoltà a concentrarsi. […] Sono presenti disturbi formali del

pensiero. Si può rilevare un lieve pensiero circostanziato. […] In certi

momenti la convinzione ha caratteristiche di un delirio. […] Il paziente soffre

di agarofobia. Ansia generalizzata in merito alla sua salute. (…)” (doc. AI

222/679).

Stanti le diagnosi

psichiatriche poste, le disabilità attestate secondo mini ICF e le

constatazioni oggettive espresse dal dr. __________, sulla sola base della

succitata stringata “Annotazione per/da SMR” del 20 marzo 2019 nella

quale il dr. __________ (lo si ribadisce, nemmeno specialista in materia) ha

concluso per uno stato di salute sostanzialmente invariato, non è possibile

escludere un peggioramento dello stato di salute.

Inoltre, essendo

l’insorgente, a differenza del momento della perizia dell’__________: “(…)

Der Explorand befand sich noch nie in psychiatrischer oder psychologischer

Behandlung. (…)” (doc. AI 148/378, punto 4.1.4), dal 26 gennaio 2016 (dopo

l’interruzione della presa a carico del dr. __________) seguito dal __________

e ritenuto come nelle DTF 143 V 409 e 418 il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche; l’amministrazione avrebbe dovuto verificare se, come

sostenuto dal dr. __________, lo stato di salute dell’interessato fosse

effettivamente peggiorato, oppure no.

Quanto alla documentazione

medica prodotta con il ricorso (doc. C e E) – a prescindere dal fatto che

secondo la giurisprudenza nell’ambito di una procedura giudiziaria di non

entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere

prese in considerazione in quanto tardive (STF 8C_65/2018 del 14 febbraio 2018,

consid. 4,1; 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.1; 8C_196 2008 del 5

giugno 2008 e I 734/05 dell’8 marzo 2006 – questo Tribunale rileva

quanto segue.

Il dr. __________, medico

SMR e FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato dal giurista dell’Ufficio

AI che gli ha sottoposto i doc. C e E (IV/2), nell’“Annotazione da SMR”

dell’8 luglio 2019 si è così espresso:

"

(…) Ho preso adesso visione di tre

certificati del Dr. __________: il breve documento del 29.05.2019 non riporta

informazioni particolareggiate e rimanda al precedente del 26.02.2019. Il

documento del 01.07.2019 [ndr. trattasi del doc. E prodotto con il ricorso]

riprende in modo sostanzialmente inalterato il certificato del precedente

febbraio.

Il Dr. __________ fa riferimento alla diagnosi emersa

nella perizia pluridisciplinare allestita da __________ nel 2015, ma omette di

segnalare che si trattava di diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

e che le conclusioni della perizia sono state confermate dal tribunale con una

sentenza cresciuta incontestata in giudicato. La situazione psichica era dunque

stata adeguatamente approfondita in perizia, come da sentenza del tribunale, e

non meritevole di ulteriore approfondimento, come scrive ora il Dr. __________

con un apprezzamento del tutto personale, così come è un apprezzamento personale,

non oggettivo, il certificare una IL 100% dal 2009 continua senza dunque

un’apprezzabile modificazione da 10 anni.

Il Dr. __________, pur riferendosi genericamente ad un

peggioramento, ribadisce più volte nei suoi scritti che la valutazione clinica

è difficile, si basa su una valutazione secondo mini ICF priva di commenti che

ne permettano l’oggettivazione, e soprattutto ribadisce una IL 100% continua

dal 2009 senza alcuna evoluzione nel tempo.

In conclusione, i certificati del Dr. __________ non

permettono di oggettivare alcuna modifica dello stato di salute né permettono

di oggettivare fatti nuovi dal 26.11.2016, data della sentenza cresciuta

incontestata in giudicato. (…)" (IV/1)

Rilevato come, per i

motivi suesposti, questo Tribunale ha concluso che tramite il “Rapporto

medico” del 26 febbraio 2019 del dr. __________ (doc. AI 222/677-681)

l’insorgente ha reso verosimile un rilevante cambiamento dello stato di salute,

non è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo alla

succitata “Annotazione da SMR” dell’8 luglio 2019 del dr. __________.

Va qui ricordato ancora

una volta, da una parte che è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e che dalla decisione di rifiuto della rendita del 21 gennaio 2016 (confermata

con sentenza 29 novembre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Canton __________;

cfr. consid. 1.1) sono trascorsi più di tre anni e, dall’altra parte, che il

dr. __________ ha posto delle nuove diagnosi psichiatriche, ha espresso delle

constatazioni oggettive diverse rispetto a quelle ritenute dai periti dell’__________

e ha attestato delle disabilità secondo il mini ICF. Non solo, a differenza del

momento in cui è stata resa la perizia dell’__________, l’insorgente è seguito

dal 26 gennaio 2018 dal dr. __________ dopo l’interruzione della presa a carico

del dr. __________.

Va qui pure rilevato che

dall’ulteriore documentazione medica prodotta sub doc. C e sottoposta al dr. __________

emerge come nei rapporti 8 maggio e 24 aprile 2019 e 27 dicembre, 13 novembre,

30.

ottobre e 30 luglio 2017, rilasciati dal Centro __________ nonché dal

Servizio di Pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ (__________), quale

diagnosi principale figuri anche quella di “(…) Sindrome depressiva ansiosa

con/su: - burnout (…)” (doc. C).

Stanti le suesposte

risultanze, a mente di questo Tribunale, anche se il dr. __________ attesta

un’incapacità lavorativa del 100% dal 2009, non è possibile seguire il dr. __________

laddove conclude che “(…) i certificati del Dr. __________ non permettono di

oggettivare alcuna modifica dello stato di salute né permettono di oggettivare

fatti nuovi dal 26.11.2016, data della sentenza cresciuta incontestata in

giudicato. (…)” (IV/1).

2.6

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che l’insorgente ha reso

verosimile un rilevante cambiamento ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI

La decisione impugnata va,

pertanto, annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel

merito della nuova domanda di prestazioni e, attraverso accertamenti medici

psichiatrici, esamini se il peggioramento reso verosimile in quest’ambito sia

effettivamente subentrato e, nell’affermativa, in che misura esso incida sulla

capacità di guadagno dell’assicurato e, di conseguenza, sul suo grado di

invalidità.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

All’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in

complessivi fr. 1’800.-- (IVA inclusa).

L’assegnazione di

ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al considerando 2.6.

2. Le spese di complessivi fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà al

ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti