32.2019.133
Terza domanda di prestazioni nuovamente respinta in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. Calcolo del grado d'invalidità mediante metodo ordinario del confronto dei redditi malgrado assicurato indipendente. Ricorso respinto
8 maggio 2020Italiano56 min
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.133
FC
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2019 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, di
professione falegname e in seguito autista di disabili, ha presentato una prima
domanda di prestazioni nel luglio 2000 adducendo di essere sofferente del “morbo
di Scheuermann” (doc. AI 30). Effettuati gli accertamenti del caso,
mediante decisione del 24 gennaio 2005, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta
considerato come l’assicurato era da considerare inabile nella misura del 50%
nella sua professione di falegname, ma abile in misura completa in un’attività
adeguata, con un conseguente grado di invalidità, calcolato dopo il confronto
dei redditi, del 18% (doc. AI 48). Una seconda domanda di prestazioni
presentata nel febbraio 2016 è stata respinta con provvedimento del 18
settembre 2017 con la motivazione che l’assicurato, malgrado le ripetute
richieste, non aveva fornito le informazioni necessarie a stabilire il suo
diritto a prestazioni, ragione per cui l’amministrazione poteva decidere sugli
atti (doc. AI 85).
1.2. Il 7 novembre 2017
l’assicurato ha inoltrato una terza domanda di prestazioni, facendo valere “problemi
alla schiena diagnosticato morbo di Scheuermann, problemi alla spalla destra e
polso destro con operazione e problemi di depressione, perdite di
concentrazione, tralascio pratiche burocratiche” (doc. AI 87).
Dopo aver richiamato agli
atti l’incarto dell’assicuratore infortuni e dell’assicuratore malattia,
esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, fra i quali una
valutazione per indipendenti, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 16
aprile 2019, dapprima, e decisione dell’11 giugno 2019 ha respinto la domanda
considerato come all’assicurato, analogamente a quanto deciso dalla __________
a seguito dell’infortunio del 15 gennaio 2015, andavano riconosciuti diversi
periodi di inabilità lavorativa al 50% e al 100% nel periodo dal 15 gennaio
2015 al 30 aprile 2016, ritenuto tuttavia che dal 1. maggio 2017 l’assicurato
era da considerare abile in misura completa. Effettuato il confronto dei
redditi, considerando i redditi da indipendente conseguiti dall’assicurato nei
vari anni e il reddito assicurato quale autista per disabili, attività
esercitata dal gennaio 2007, l’amministrazione ha concluso per un grado di
invalidità del 23% nel 2016 e del 3% nel 2017. Essendo in ogni modo il grado di
invalidità inferiore al 40%, non era dato alcun diritto ad una rendita (doc. A/1).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato
ha presentato ricorso al TCA con scritto 4 luglio 2019, completato il 9 luglio
seguente, contestando sostanzialmente gli accertamenti medici effettuati
dall’amministrazione, sulla base di certificazioni mediche già agli atti, oltre
ad un referto radiologico del 28 febbraio 2019 (doc. I, III).
1.4. L’Ufficio AI, in risposta,
dopo avere ribadito la correttezza delle valutazioni mediche ed economiche
effettuate, sulla base dell’allegata presa di posizione del medico SMR del 23
luglio 2019, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa (doc. VI).
1.5. Il 12 agosto 2019 RI 1 ha
comunicato che con effetto al 31 agosto 2019 avrebbe terminato il rapporto di
lavoro con il Servizio __________ “per problemi di salute” (doc. VIII).
In merito, con scritto 19 agosto 2019, l’Ufficio AI ha osservato che il medico
SMR aveva concluso che l’assicurato presentava una piena capacità lavorativa “in
attività abituale, adattata, e in altre attività sostitutive” (doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
Va infine menzionato che
ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
"
L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione
ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità
al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza
notevole interruzione; e
c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."
2.3. Secondo la giurisprudenza federale, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente
difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al
metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa
(art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedite del 27 agosto 2004
in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 consid. 4.3
e I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità. Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28
luglio 2014, consid. 2.3).
2.4. Per
quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato
l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va
ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a).
Fatti
I dati economici risultano
pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento
dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che
l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei
redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione
contestata (cfr. consid. 2.2.).
In
ogni modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 e U 243/99 del 23 maggio 2000;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente
possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto
conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle
circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la
frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono
degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid.
3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di
regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe
continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno
conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari
(RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per
quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si
deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e
del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile
alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit.,
pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il
marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA 32.2002.154 del 29
ottobre 2003, 32.2003.15 del 27 ottobre 2003).
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76
consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino
a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in
Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio
2014, consid. 2.4).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie
mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.
329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000
UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie
fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007).
2.6. Nell’ambito
dell’evasione della prima domanda di prestazioni presentata nel luglio 2000,
con decisione del 24 gennaio 2005 (cresciuta incontestata i giudicato), sulla
base della documentazione medica richiamata agli atti, riferiti ad una sindrome
toraco-vertebrale cronica recidivante, l’Ufficio AI aveva respinto la domanda,
considerando che l’assicurato doveva essere ritenuto inabile al 50% nella sua
professione di falegname, ma abile nella misura completa in attività adeguate,
con un conseguente grado di invalidità del 18%, insufficiente per il
riconoscimento di prestazioni (doc. AI 48). Nel periodo dal settembre
all’agosto 2003 era pure stata tentata una formazione professionale empirica
(art. 17 LAI) nel settore dell’orologeria, ma il tentativo non aveva avuto il
successo auspicato considerato come a causa delle copiose assenze effettuate la
formazione professionale era stata interrotta (doc. AI 47). Dal gennaio 2007
l’assicurato aveva iniziato ad essere attivo professionalmente come autista di
disabili (doc. AI 87).
Il
15 gennaio 2015 l’assicurato ha subito un infortunio al polso destro, le cui
conseguenze sono state assunte dalla __________, assicuratore infortuni.
Respinta la seconda domanda di prestazioni con decisione dell’Ufficio AI del 18
settembre 2017 sulla base degli atti, considerato come l’assicurato non avesse
dato seguito agli inviti di fornire tutte le informazioni necessarie a
stabilire il suo diritto a prestazioni, l’interessato ha presentato una nuova
domanda il 7 novembre 2017, adducendo di essere inabile al 50% dal 15 maggio
2017 nella sua professione di autista disabili (alle dipendenze
dell’Associazione __________) a motivo di “Problemi alla schiena
diagnosticato morbo di Scheuermann, problemi alla spalla destra e polso destro
con operazione e problemi di depressione, perdite di concentrazione, tralascio
pratiche burocratiche” con la precisazione che il Morbo di Scheuermann era
presente da venti anni, il problema alla spalla da maggio 2017 e quello al polso
da maggio 2015 (doc. AI 87). L’amministrazione ha quindi effettuato gli
accertamenti del caso, dapprima chiarendo la posizione professionale
dell’assicurato (doc. AI 88 segg). Dagli accertamenti effettuati era infatti
emerso che l’assicurato deteneva un ruolo attivo in diverse società, in particolare
la __________ e la __________, rendendo indispensabile procedere a dei
chiarimenti in merito al suo ruolo ufficiale societario, alla sua posizione
all’interno della società di cui deteneva capitale e aveva ruolo di firmatario,
e pure alle sue mansioni nelle attività di carattere amministrativo e
organizzativo (rapporto consulente professionale del 7 marzo 2018, doc. AI
105).
Dal
punto di vista medico, l’amministrazione ha interpellato il curante dr. __________
(per il quale l’assicurato era inabile al lavoro nella sua professione di
autista di disabili al 50% dal 1. aprile 2017 a causa della frattura del polso
destro, la periartrite omero scapolare destra, la sindrome lombare; doc. AI
107). Agli atti sono stati prodotti vari certificati dei sanitari della Clinica
__________, in particolare del dr. __________, ortopedico, in relazione alla
cura effettuata per la frattura del polso destro e dell’artrosi post traumatica
insorta in seguito (doc. AI 107segg).
L’amministrazione
ha proceduto a richiamare gli atti dell’assicuratore malattia, __________ di __________
e dalla __________.
Nella
perizia eseguita per conto della __________ assicurazioni il 7 maggio 2018 il
dr. __________, internista, ha concluso ritenendo non giustificata l'incapacità
lavorativa del 50% certificata dal 15 maggio 2017 e considerando per contro che
l'assicurato fosse stato sempre normalmente abile al lavoro per la professione
di autista e accompagnatore di malati e disabili (con la sola eccezione dei
problemi al polso destro, di competenza della __________; inc. CM doc. 29; cfr.
al consid. 2.7.).
In
data 16 luglio 2018 la __________ ha comunicato all’Ufficio AI le inabilità
riconosciute all’assicurato (100% dal 15 gennaio 2015, 50% dal 1. marzo 2015,
100% dal 30 aprile 2015, 50% dal 1. luglio 2015, 100% dal 20 aprile 2016, 50%
dal 6 giugno 2016, 0% dal 1 luglio 2016, 100% dal 15 luglio 2016, 50% dal 1. agosto
2016 e infine 0% dal 1 maggio 2017) (doc. AI 123).
Con
decisione del 10 ottobre 2017 la __________ ha quindi concluso che dal 1.
maggio 2017 l’abilità lavorativa era ripristinata in attività adeguate con un
grado di invalidità del 13% (inc. __________ pag. 304).
Nel
rapporto finale SMR del 9 ottobre 2018/15 gennaio 2019 il medico SMR dr. __________,
ritenendo la documentazione agli atti esaustiva, ha fatto proprie le inabilità
lavorative, nell’attività di autista per persone bisognose così come in
attività adeguate, stabilite dalla __________ (con recupero pieno dal 16 aprile
2018, considerando anche un’inabilità del 50% dal 15 maggio 2017 al 15 aprile
2018; cfr. tuttavia la correzione con annotazione del 23 luglio 2019, dove il
recupero della capacità piena viene fissato al 15 maggio 2017, doc. VI/1) e posto
le diagnosi di “Toraco-Iombalgia cronica su processi degenerativi in esiti
di Morbo di Scheuermann, Periartropatia omero-scapolare destra senza lesioni
strutturali, obesità, Dolori e limitazioni funzionali residue al polso destro
(arto dominante) in esiti di frattura dello scafoide (caso __________)”,
indicando pure le limitazioni funzionali da rispettare durante l’attività
lavorativa (doc. AI 128, cfr. in esteso al consid. 2.7).
L’amministrazione
ha quindi dato mandato di effettuare la valutazione economica per indipendenti,
la quale è sfociata in un dettagliato rapporto dell’11 aprile 2019 che ha quantificato
una perdita di guadagno nel 2016 del 23% e nel 2017 del 3% (doc. AI 132; cfr.
in esteso al consid. 2.9).
Alla
luce di questa valutazione, l’amministrazione, con progetto di decisione del 16
aprile 2019, dapprima, e la qui contestata decisione del 11 giugno 2019, poi,
ha respinto la domanda di prestazioni. Dopo aver esposto i periodi di inabilità
lavorativa dal 15 gennaio 2015, come ammessi dalla __________ (100% dal 15
gennaio 2015, 50% dal 1. marzo 2015, 100% dal 30 aprile 2015, 50% dal 1. luglio
2015, 100% dal 20 aprile 2016, 50% dal 6 giugno 2016, 0% dal 1. luglio 2016,
100% dal 15 luglio 2016, 50% dal 1. agosto 2016 e infine 0% dal 1. maggio 2017),
rimandando pure alla decisione del 6 settembre 2017 (con la quale la __________
aveva riconosciuto una rendita per un grado di invalidità del 13%) e ricordando
come l’assicuratore __________ avesse riconosciuto, sulla base della perizia
del dr. __________, un’ulteriore inabilità lavorativa del 50% dal 15 maggio
2017 al 15 aprile 2018, ha esposto integralmente la valutazione economica
effettuata dal servizio competente e, quindi, concluso ammettendo un grado di
invalidità del 23% per il 2016 e del 3% nel 2017. Considerati quindi gradi di
invalidità inferiori al tasso minimo del 40%, la richiesta di rendita andava
respinta (doc. AI 134; cfr. per il calcolo del grado di invalidità in esteso al
consid. 2.9).
Con
il ricorso l’assicurato censura in sostanza le conclusioni mediche tratte
dall’amministrazione, rielencando i problemi di salute di cui è affetto - “Problematiche
alla schiena (Morbo di Scheuermann e forti dolori e indolenzimenti, vedi
referti medici), problematiche alla spalla dx (tendinopatia cronica che mi
causa un uso parziale del braccio dx), problematiche al polso dx con seria
artrosi con limitazione dell’uso, operato con immissione di una protesi (forti
fitte e dolori costanti” - e dichiarando di non riuscire ad eseguire il
lavoro svolto attualmente e tutti i lavori di natura fisica (doc. III). Ha
prodotto in causa certificazioni già agli atti, segnatamente certificati del 15
e 16 gennaio, 26 febbraio, 10 giugno, 24 agosto 2015, 13 ottobre 2016, 13
luglio 2017 e un nuovo rapporto radiologico del 28 febbraio 2019, tutti resi
dai sanitari del servizio di radiologia della Clinica __________ riferiti ad
accertamenti radiologici concernenti il polso destro e la spalla destra, oltre
ad una MRI Dorso-lombare del 3 gennaio 2018 (doc. A2-A10). In merito si è
espresso il medico SMR dr. __________ con annotazione del 23 luglio 2019 (doc.
VI/1; cfr. al consid. 2.7 e 2.8).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato
sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la
valutazione dei medici del SMR, sulla base di un’attenta valutazione degli atti
all’inserto, comprendenti anche le valutazioni peritali eseguite
dall’assicuratore malattia e dalla __________, secondo la quale l’interessato,
dopo periodi di inabilità del 100% dal 15 gennaio 2015, 50% dal 1. marzo 2015,
100% dal 30 aprile 2015, 50% dal 1. luglio 2015, 100% dal 20 aprile 2016, 50%
dal 6 giugno 2016, 0% dal 1. luglio 2016, 100% dal 15 luglio 2016, 50% dal 1. agosto
2016, dal 15 maggio 2017 (cfr. in merito la precisazione al doc. VI/1) andava
considerato nuovamente abile in misura completa nella sua attività lavorativa
di autista per disabili e in ogni altra attività adeguata, ossia compatibile
con le limitazioni elencate dal medico SMR nel rapporto finale del 9 ottobre
2018.
Le
conclusioni del SMR si sono infatti basate su uno studio approfondito degli
atti di causa, come diffusamente esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6). In
particolare l’assicurato, per quanto riguarda l’affezione al polso destro
successiva al trauma subito il 15 gennaio 2015, è stato valutato regolarmente
dal dr. __________, ortopedico, per conto della __________. Dagli atti risulta
che dopo aver effettuato le cure del caso, il 14 ottobre 2016 era stata
eseguita una RM al polso destro infortunato e i sanitari dell’__________
avevano concluso che se nell'esame precedente era ancora apprezzabile una
minima forma di una tendinite di De Quervain dei tendini al I spazio, all’esame
odierno essi presentavano “un'intensità normalizzata con leggero
ispessimento residuo del tendine estensore breve del pollice che potrebbe limitare
la funzione del tendine durante il suo scivolamento attraverso il I spazio”.
Era pure rilevabile un’”Importante proliferazione sinoviale sul versante
radiale del carpo in sede incapsulare dopo asportazione del polo prossimale
dello scafoide e impianto nello spazio scafo-lunare con persistente rottura del
legamento collaterale radiale del carpo”, oltra ad un edema osseo nel
semi-lunare e minimo edema osseo anche nell'os capitato e nel triquetro come
espressione dell'attuale stato irritativo" (inc. __________ pag. 178).
Nella
sua valutazione del 14 dicembre 2016 il dr. __________, poste le diagnosi di “SNAC
wrist mano destra, Tendinopatia di De Quervain polso destro”, ha concluso
che il morbo di De Quervain si era risolto e che pur persistendo un dolore
soprattutto alla massima inclinazione radiale del polso a livello
dell’articolazione radio-carpica nota in anamnesi, all’esame clinico la
mobilità del polso appariva adeguata in considerazione del tipo di intervento eseguito.
Concludeva quindi attestando un’abilità lavorativa piena, da adattarsi al
limite funzionale residuale del polso destro (inc. __________ pag. 144). In
seguito, l’11 gennaio 2017 è ancora stata eseguita un’infiltrazione allo scopo
di ridurre il residuo quadro infiammatorio locale a livello dell'articolazione
radiocarpica in corrispondenza dello stiloide radiale (inc. __________ pag.
178).
Con
apprezzamento medico del 22 marzo 2017, il servizio medico della __________ ha
condiviso le conclusioni del dr. __________ (inc. __________ pag. 170). Inoltre,
dopo aver eseguito per la __________ una visita medico-__________ di chiusura il
31 marzo 2017, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica -
osservato che il polso presentava una modesta dolenzia pressoria, non invece deficit
sensitivi, polsi periferici presenti e normo-sfigmici, non alterazioni della
temperatura cutanea al termo tatto, non arrossamento locale, con articolarità
delle dita mantenuta e completa, abduzione delle dita mantenuta, presa forzata
mantenuta con buona stenia bilaterale, pinza polli-digitale conservata con stenia
valida in modo bilaterale e simmetrico - ha concluso giudicando l’assicurato “abile
in misura massima possibile nell'attività assicurata”, ponendo le seguenti
diagnosi:
"
SNAC (scafoid non union advanced collapse) mano destra su non union
scafoíde carpale post-traumatica. Nuovo trauma il 15.1.2015 a carico __________.
Stato dopo artroscopia diagnostica
radiocarpica e medio-carpica con débridement intra-articolare, débridement
della fibro-cartilagine triangolare, escissione polo prossimale dello scafoide
carpale destro e innesto di protesi al pirocarbionio e denervazione del polso
destro del 30.04.2015 (dott. med. __________).
Stato dopo stiloidectomia radiale e
regolarizzazione terzo distale scafoide carpale polso destro del 26.04.2016
(dott. med. __________).
Tendinopatia di De Quervain polso
destro.”
E concludendo quindi con il seguente apprezzamento:
" (…)
Reperti oggettivi
Limitazione funzionale del polso
destro come sopra descritto.
Proposte diagnostiche e
terapeutiche
Quadro clinico sufficientemente chiaro.
Non sono previsti al momento ulteriori accertamenti o trattamenti chirurgici
atti a migliorare in modo significativo la situazione dell'assicurato.
Aspetti medico-assicurativi
Situazione clinica stabilizzata, molto
probabilmente l'attività di trasporto e movimentazione di invalidi non sarà più
esigibile in misura completa a questo assicurato si redige pertanto
un'esigibilità al lavoro.
L'esigibilità al lavoro viene redatta
in presenza dell'assicurato e con il suo pieno assenso.
Esigibilità del lavoro
Sollevare e portare: l'assicurato è in
grado di sollevare e portare con le due mani fino all'altezza dei fianchi pesi
leggeri fino a 10 kg senza limitazione. Pesi medi spesso, pesanti di rado e
molto pesanti mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto con le due
mani pesi fino a 5 kg e pesi oltre i 5 kg con le limitazioni sovraesposte.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato è in
grado di maneggiare attrezzi leggeri e di precisione senza Imitazione, attrezzi
medi talvolta, pesanti di rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile
di rado.
Posizione e mobilità: l'assicurato è
in grado di eseguire lavori sopra la testa così come lavori che prevedono
rotazione del busto. Posizione seduta inclinata in avanti, posizione in piedi
inclinata in avanti, posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia
senza limitazione. È in grado inoltre di assumere posizione di lunga durata
seduta e in piedi senza limitazione così come la posizione a libera scelta.
L'assicurato è in grado anche di camminare anche per lunghi tratti su terreno
accidentato e di salire le scale senza limitazione. Salire le scale a pioli è possibile
talvolta. L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.”
(inc. __________ pag. 180)
Alla
luce di queste conclusioni e dopo aver avuto un colloquio con l’assicurato
(inc. __________ pag. 196), con decisione su opposizione del 10 ottobre 2017 la
__________ ha deciso:
" (…)
3.
A tutt'oggi l'assicurato continua a
svolgere la propria attività originaria con un rendimento del 65-70% secondo
quanto da lui stesso riferito. Ci si può basare sull'attività esercitata dall'assicurato
e sul guadagno realizzato e di conseguenza fare astrazione dal mercato generale
del lavoro quando cumulativamente il rapporto di lavoro è stabile e
l'assicurato sfrutta in modo conveniente la propria capacità lavorativa residua
percependo un salario consono alle prestazioni fornite e non avente alcuna
componente sociale (DTF 117 V 18, DTF 126 V 76; RAMI 1991 pag. 272). In
concreto queste condizioni non sono adempiute in quanto l'assicurato -
cambiando attività - potrebbe realizzare un salario più elevato rispetto a
quanto guadagna attualmente così come meglio si dirà di seguito.
4.
Al termine della visita di chiusura il
dott. __________, medico __________, specialista in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell'apparato locomotore, membro FMH, si è così espresso in
merito all'esigibilità: sollevare e portare: l’assicurato è in grado di
sollevare e portare con le due mani fino all'altezza dei fianchi pesi leggeri
fino a 10 kg senza limitazione.
Pesi medi spesso, pesanti di rado e molto
pesanti mai. È in grado di sollevare oltre l'altezza del petto con le due mani
pesi fino a 5 kg e pesi oltre i5 kg con le limitazioni sovraesposte.
Maneggio di attrezzi: l'assicurato è
in grado di maneggiare attrezzi leggeri e di precisione senza limitazione,
attrezzi medi talvolta, pesanti di rado, molto pesanti mai. La rotazione della
mano è possibile di rado. Posizione e mobilità: l'assicurato è in grado di
eseguire lavori sopra la testa così come lavori che prevedono rotazione del
busto. Posizione seduta inclinata in avanti, posizione in piedi inclinata in
avanti, posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia senza
limitazione. È in grado inoltre di assumere posizione di lunga durata seduta e
in piedi senza limitazione così come la posizione a libera scelta. L'assicurato
è in grado anche di camminare anche per lunghi tratti su terreno accidentato e
di salire le scale senza limitazione. Salire le scale a pioli è possibile
talvolta. L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio
possibile.
5.
(…)
6.
Il guadagno post-infortunistico
fissato per il caso d'ispecie in fr. 53'906.-deve essere confermato essendo, da
un lato, i posti di lavoro indicati idonei per l'assicurato tenuto conto degli impedimenti
cagionati dall'infortunio e, d'altro lato, ossequiate le esigenze poste dalla
giurisprudenza
Raffrontando il guadagno teorico esigibile
in un'attività che meglio si attanaglia ai postumi dell'infortunio con il
guadagno senza infortunio, non contestato, di fr. 61'800.- si giunge ad un
discapito del 12.77% per cui, a giusta ragione, la rendita di invalidità è
stata fissata al 13% (DTF 130 V 121).” (inc. __________ pag. 304)
A
dette conclusioni, ben motivate e frutto di un’attenta valutazione del caso, che
hanno preso in considerazione tutti gli aspetti e basati su un’approfondita
valutazione operata da specialisti in chirurgia ortopedica che hanno seguito
l’assicurato nel corso degli anni, a ragione l’Ufficio AI si è conformato, per
quanto concerne i postumi dell’infortunio al polso del 15 gennaio 2015, non
essendoci agli atti certificazioni mediche che possano in qualche modo farle
apparire errate.
Per
quanto riguarda le affezioni extra-infortunistiche lamentate e alla conseguente
inabilità lavorativa che era stata attestata dal dr. __________ per “periartrite
omero scapolare destra e sindrome lombare” (inc. CM pag. 31), l’amministrazione
si è d’altra parte fondata sulla valutazione medica operata dall’assicuratore
Considerandi
malattia, __________. Allo scopo di chiarire la situazione l’assicuratore in
effetti fatto eseguire una valutazione peritale a cura del dr. __________,
internista, il quale nel referto del 7 maggio 2018, eseguito dopo un accurato
esame degli atti e una visita clinica, poste le diagnosi di “toraco-lombalgia
cronica su processi degenerativi in esiti di Morbo di Scheuermann,
periartropatia omero-scapolare dx senza lesioni strutturali, obesità, dolori e
limitazioni funzionali residue al polso dx (arto dominante) in esiti di
frattura dello scafoide (caso __________)”, dopo una dettagliata
esposizione dell’anamnesi, della storia clinica e professionale dell’assicurato
e dell’esame clinico, ha esposto, tra l’altro, quanto segue:
"
(…)
Pochi giorni dopo la definizione del
caso da parte della __________, dal 15.05,2017 l'assicurato viene dichiarato inabile
al lavoro per malattia, a causa di dolori alla spalla destra e alla schiena. Un
esame artro-RM della spalla destra effettuato il 13.07.2017 non ha evidenziato reperti
patologici. Un esame RM della colonna dorso-lombare effettuato il 03.01.2018 ha
evidenziato processi degenerativi in esiti di malattia di Scheuermann. L'assicurato
riferisce la persistenza soprattutto di dolori alla schiena, ma anche i dolori
alla spallo sarebbero ancora presentì attualmente. All'esame clinico, non si evidenziano
reperti patologici a carico della spallo e i reperti clinici o livello della
schiena sono molto discreti. Come già descritto in precedenza, l'assicurato è
confrontato già dai primi anni 2000 con problemi cronici alla schiena, a causa
dei quali aveva rinunciato alla propria professione di aiuto falegname e
beneficiato di provvedimenti professionali dell'Al sino al 2005.
La situazione attuale per i problemi
della colonna vertebrale non si discosta da quella descritta nel 2000 nel
rapporto d'uscita della clinica __________ di __________ e nel rapporto
peritale del Dr. med. __________ e i disturbi alla spalla destro non trovano
correlati oggettivi né all'esame clinico né agli esami radiologici. In
conclusione ritengo che l'incapacità lavorativa del 50% certificata dal
15.05.20ì 7 non sia giustificato e che l'assicurato sia sempre stato
normalmente abile al lavoro per Ia professione di autista e accompagnatore di
malati e disabili, con la sola eccezione dei problemi al polso destro, che sono
stati assunti dalla __________. L'assicurato riferisce di non poter lavorare
normalmente perché deve evitare di sovraccaricare la schiena: in realtà già nel
2005.
ero stato considerato idoneo al lavoro solo in attività leggere e non
qualificate e sin dai primi anni 2000 ero sfata attestata una diminuzione della
caricabilità del rachide. Non essendo intervenuti successivamente nuovi
elementi di rilievo, la capacità lavorativa dell'assicurato è rimasta
sostanzialmente invariata negli ultimi ì 5 anni, con la sola __________ dei
problemi al polso destro, che sono a carico della __________.” (doc. inc. CM
29)
Per
quanto concerne la capacità lavorativa, lo specialista ha concluso:
"
Sin da quando è stata certificata l'incapacità lavorativa del 50% dal
15.05.2017, l'assicurato è sempre stato normalmente abile al lavoro per la
professione abituale di autista e accompagnatore di malati e disabili, tenendo
conto che beneficia di una rendita LAINF della __________ per i problemi al
polso destro. L’assicurato è sempre stato abile al lavoro in misura completa in
ogni attività adatta alle sue condizioni di salute, come già era stato
stabilito negli anni precedenti: attività leggere, senza necessità di mantenere
in modo prolungato le posizioni statiche e senza necessità di alzare o spostare
pesi superiori ai 10-15 kg. Questo valutazione non tiene conto dei problemi al polso
destro, che sono di pertinenza della __________.” (inc. AM pag. 52)
Anche
questa valutazione, esperita dopo approfondita valutazione della fattispecie,
dopo una visita clinica e attenta valutazione degli atti, dell’anamnesi, va
considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati
parametri giurisprudenziali.
Tutto ben considerato quindi, il medico SMR, valutati tutti gli atti
all’inserto, tenendo conto da un lato delle conclusioni della __________
riferite ai postumi dell’infortunio al braccio destro, e dall’altro delle
conclusioni dell’assicuratore malattia basate sulla perizia del dr. __________
per quanto riguardava le altre affezioni, a ragione nel rapporto finale del 9
ottobre 2018/15 gennaio 2019 ha fatto proprie le inabilità lavorative,
nell’attività di autista per persone bisognose così come in attività adeguate,
stabilite dalla __________ (indicando un recupero pieno dal 16 aprile 2018, poi
corretto in 15 maggio 2017, cfr. doc. VI/1). Poste quindi le diagnosi di “Toraco-Iombalgia
cronica su processi degenerativi in esiti di Morbo di Scheuermann, Periartropatia
omero-scapolare destra senza lesioni strutturali, obesità, Dolori e limitazioni
funzionali residue al polso destro (arto dominante) in esiti di frattura dello
scafoide (caso __________)”, ha precisato che le limitazioni funzionali da
rispettare durante l’attività lavorativa erano che l’assicurato “deve
svolgere attività leggere, senza necessità di mantenere in modo prolungato
posizioni statiche e senza necessità di alzare o spostare pesi superiori a 10
kg. L'A. deve rispettare scrupolosamente i criteri ergonomici per la
movimentazione manuale dei carichi” (doc. AI 128). Il successivo 1. aprile
2019.
il medesimo medico SMR ha ancora precisato che non vi erano per contro
limiti alla capacità lavorativa dell'assicurato nello svolgimento di attività
di carattere amministrativo e/o organizzativo (doc. AI 131).
Questo
giudice non vede motivo per distanziarsi da queste conclusioni, ove
peraltro sia rilevato che le conclusioni del SMR non sono state smentite da altri
certificati medico-specialistici attestanti una diversa influenza delle
patologie sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Tali non possono in effetti certamente essere considerati i referti
medici prodotti dall’assicurato relativi a esami radiologi effettuati nel
periodo dal 15 gennaio 2015 al 28 febbraio 2019.
Si
tratta in effetti di atti che non solo non si esprimono sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, ma che soprattutto - eccezion fatta per la
certificazione radiologica relativa ad una Artro-RM alla spalla destra eseguita
a seguito di una caduta il 17 febbraio 2019 presso la clinica __________ il 28
febbraio 2019 attestante “minimi fenomeni degenerativi acromion-claveari,
minima borsite subacromion deltoidea, tendinopatia di sovraspinato e
infraspinato sul versante articolare, assottigliamento del legamento
gleno-omerale medio, lesione contusiva a livello del muscolo deltoideo e dei
tessuti molli sovra-muscolari” (doc. A8) - erano già stati oggetto di
attenta valutazione del dr. __________ e del SMR nell’ambito della procedura
amministrativa.
In
ogni modo, il medico SMR, al quale questi certificati sono stati sottoposti, il
23.
luglio 2019 si è espresso come segue:
"
Il 22.07.19 l'Avv. __________ giurista UAI in merito
al Ricorso al TCA del 04/09.07.2019 chiede, previa valutazione medica dei documenti
prodotti (doc. A2-A10 incarto TCA):
1) se vi sono le condizioni per
confermare quanto contenuto nel rapporto finale SMR datato 09.10.18.
2) Chiede inoltre di precisare se la
piena capacità lavorativa in attività abituale, adattata e in altre attività
sostitutive decorre dal 15.05.17 oppure dal 16.04.18.
I Documenti A2, A3 (in parte), A4, A5,
A6 sono tutti referti radiografici relativi alla lesione al polso destro e sono
tutti cronologicamente antecedenti alla Risonanza magnetica eseguita al stesso
polso destro in data 13.10.16 (documento A10). Il corrispondente referto è agli
atti della perizia redatta in data 07.05.18 dal Dr. Med. __________ medico
fiduciario __________ assicurazioni e ne costituisce pertanto elemento di
giudizio adeguato e aggiornato.
I Documenti A3 (in parte), A7 e A8
sono tutti referti radiografici relativi alla spalla destra. Il documento A8
(artro Risonanza Magnetica alla spalla destra del 28.02.19) è più recente del documento
A7 presente agli atti della perizia redatta in data 07.05.18 dal Dr. Med. __________
(artro Risornanza Magnetica alla spalla destra del 13.07.17). Ciò nonostante le
lesioni evidenziate sono definite minime e nel referto si precisa che
"rispetto all'indagine analoga del 13.07.17, si conferma l'andamento solo
lievemente obliquato dell'acromion". Le indagini in esame sono pertanto da
considerarsi sovrapponibili da un punto di vista radiologico.
Il Documento A9 è un referto radiografico
relativo alla colonna vertebrale dorso-lombare (Risonanza Magnetica
dorso-lombare del 04.01.18). Il corrispondente referto è agli atti della perizia
redatta in data 07.05.18 dal Dr. Med. __________ medico fiduciario __________
assicurazioni e ne costituisce pertanto elemento di giudizio adeguato e
aggiornato.
Al punto 7 della perizia redatta in
data 07.05.18 dal Dr. Med. __________ si legge: "Sin da quando è stata
certificata l'incapacità lavorativa del 50% dal 15.05 17, l'assicurato è sempre
stato normalmente abile al lavoro per la professione abituale di autista e
accompagnatore di malati e disabili, tenendo conto che beneficia di una rendita
LAINF della __________ per i problemi al polso destro. L'Assicurato è sempre stato
abile al lavoro in misura completa in ogni attività adatta alle sue condizioni
di salute, come già era stato stabilito negli anni precedenti: attività leggere,
senza necessità di mantenere in modo prolungato le posizioni statiche e senza
necessità di alzare o spostare pesi
superiori a 10-15 kg. Questa valutazione non tiene conto dei problemi al polso
destro che sono di pertinenza della __________".
Conclusioni
1) da quanto attentamente valutato nei
documenti prodotti (doc. A2-A10 incarto TCA) si può concludere che vi sono le condizioni
per confermare quanto contenuto nel rapporto finale SMR datato 09.10.18.
2) Da quanto argomentato al punto 7
della perizia redatta in data 07.05.18 dal Dr. Med. __________, si può
concludere che la piena capacità lavorativa in attività abituale, adattata e in
altre attività sostitutive decorre dal 15.05.17 e non dal 16.04.18 come
precedentemente affermato.” (doc. VI/1)
A
queste conclusioni, che confermano ulteriormente le conclusioni tratte
dall’amministrazione nella decisione confermata, questo giudice non può che rinviare.
2.8
Alla
luce di quanto qui sopra esposto, a mente di questo Tribunale è da ritenere
provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125
V 195 consid. 2 e riferimenti),
che l’assicurato, dopo periodi di inabilità del 100% dal 15 gennaio 2015,
50% dal 1 marzo 2015, 100% dal 30 aprile 2015, 50% dal 1.luglio 2015, 100% dal
20.
aprile 2016, 50% dal 6 giugno 2016, 0% dal 1 luglio 2016, 100% dal 15 luglio
2016, 50% dal 1.agosto 2016, dal 15 maggio 2017 (cfr. Annotazione SMR del 23
luglio 2019, doc. VI/1) andava considerato nuovamente abile in misura completa
nella sua attività lavorativa di autista per disabili e in ogni altra attività
adeguata, ossia compatibile con le limitazioni elencate dal medico SMR nel
rapporto finale del 9 ottobre 2018/15 gennaio 2019.
Del resto in merito
l’assicurato non ha formulato altre allegazioni o fornito elementi che
permettano in qualche modo di modificarne il contenuto né ha fornito
qualsivoglia elemento che potrebbe indurre una nuova valutazione della
fattispecie, attestare un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di
altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla valutazione finale
del SMR e entro la data della decisione contestata (ricordato che per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr.
DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Non
permettono segnatamente di concludere diversamente i succinti certificati del
dr. __________, curante dell’assicurato, presenti agli atti, che si limitano a certificare
una parziale inabilità lavorativa (del 50%) sino al 2 luglio 2018 (inc. AM vari
doc.), nella maggior parte dei casi senza nemmeno indicare la diagnosi
invalidante, in alcuni limitandosi a menzionare “periartrite omero
scapolare, sindrome lombare”. Richiamato il principio giurisprudenziale per
cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra
al consid. 2.5), le differenti conclusioni del dr. __________ non consentono,
alla luce delle coerenti e convincenti argomentazioni espresse dal SMR, di
scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione.
Né
manifestamente assume una rilevanza la circostanza, addotta dal ricorrente con
scritto del 12 agosto 2019 (doc. VIII), per la quale egli avrebbe interrotto
l’attività lavorativa presso la __________ il 31 agosto 2019, ove peraltro a
ragione l’Ufficio AI ha in proposito osservato che egli dispone di una piena
capacità lavorativa anche in attività sostitutive compatibili con le
limitazioni elencate dal SMR (doc. X).
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assi-curato sia stato
approfonditamente vagliato prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in
concreto: l’11 giugno 2019) data che, come detto, segna il limite temporale del
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
Del
resto val la pena di nuovamente ribadire che a proposito del medico SMR non va
dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
conclusione, rispecchiando la valutazione del SMR, unitamente alla
documentazione agli atti, inclusi quelli richiamati dagli assicuratori
infortuni e malattia, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe
all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno
alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che l’interessato,
dopo periodi di inabilità del 100% dal 15 gennaio 2015, 50% dal 1 marzo 2015,
100% dal 30 aprile 2015, 50% dal 1. luglio 2015, 100% dal 20 aprile 2016, 50%
dal 6 giugno 2016, 0% dal 1. luglio 2016, 100% dal 15 luglio 2016, 50% dal 1. agosto
2016, dal 15 maggio 2017 va considerato nuovamente abile in misura completa
nell’attività di autista per disabili e in ogni altra attività adeguata, ossia
compatibile con le limitazioni elencate dal medico SMR.
La
refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione della
contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti. Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.9
Per
quanto riguarda la valutazione economica e, quindi, la definizione del grado
d’invalidità, rimasta incontestata, questo TCA non può che rinviare a quanto
correttamente rilevato nella decisione contestata.
In
particolare, sulla base dell’inchiesta effettuata dalla consulente
professionale, dal profilo economico è emerso che l’assicurato risultava essere
impiegato come autista per la __________, società
di cui egli era tuttavia firmatario a due con il signor __________ (senza che
vi fosse un firmatario individuale), con uno stipendio annuo di fr. 61'800.-
dal 2014. Quanto poi all’Associazione __________, risulta che l'assicurato continuava
a detenere la metà del capitale e la firma a due con l'altro socio. Il rapporto
della consulente aveva peraltro evidenziato che tale associazione sembrava
essere stata creata in sostituzione del Servizio __________ (tuttavia
quest’ultima società appariva ancora a RC). Del resto, anche il ricorrente si
era definito "co-titolare" dell'Associazione.
Nel
rapporto dettagliato del 11 aprile 2019 la consulente professionale ha inoltre
rilevato che oltre alle due società menzionate, egli continuava a mantenere la
proprietà di parte del capitale della __________, dove tuttavia non percepiva
salario. In merito la consulente ha osservato che “nella lettera a dossier
alla data del 22.02.2018 dichiara di essere il sostituto del signor __________
"in caso di "urgenza"; di fatto, non percependo un salario,
risulta poco verosimile che offra un apporto lavorativo importante alla
società, pertanto ritengo che possa essere considerato alla stregua di un
investimento - come indicato dall'assicurato stesso. La società chiude con
attivi modesti, e anche qualora egli vi ricoprisse un ruolo, la quota parte
attribuibile sarebbe minima.” Tutto ben considerato, alla luce di tali
circostanze, ha a ragione ritenuto che ai fini assicurativi l’assicurato era da
valutare come indipendente (doc. AI 132).
Va al riguardo fatto
presente che, secondo la giurisprudenza, generalmente amministratori o
direttori impiegati, che di fatto sono azionisti unici o parziali di una
società anonima e che hanno una determinante influenza sulla gestione della
società, sono formalmente considerati salariati. Tuttavia, in
analogia al principio valido nell’AVS in cui per la distinzione tra attività
dipendente e indipendente sono determinanti le condizioni economiche e non
giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con riferimenti), sono considerati
indipendenti gli assicurati che dal punto di vista economico e della politica
aziendale hanno una rilevante posizione in seno alla società; ciò è
segnatamente il caso di ditte individuali che si trasformano in società anonime
di stampo familiare con partecipazione del coniuge, del figlio o di parenti
stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003 consid. 3.1 confermata in STF
9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_928/2015 del 19 aprile 2016
consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche nel caso in cui un socio gerente,
formalmente salariato, detiene la maggior parte del capitale societario (in
casu 96%), motivo per cui viene considerato quale indipendente (STF 9C_472/2009
del 28 luglio 2010).
Il
marginale 3028.2 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nel tenore valido dal 1° gennaio
2015, prevede che “l'amministratore di una società anonima e il gerente di
una società a garanzia limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia,
se una persona che dirige una tale società ha un’influenza determinante su
quest’ultima (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è
giustificato calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i
lavoratori indipendenti (ad es. tenendo conto della media dei redditi di più
anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v.
8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è
considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile
(8C_346/2012)”.
Nei casi in cui
l’assicurato, oltre a salariato dipendente risulta pure socio della ditta e/o
intestatario di una quota del capitale sociale, ragione per cui va considerato
indipendente, questa Corte ha confermato più volte l’operato dell’Ufficio AI
di addizionare al salario dell’assicurato la quota parte di partecipazione agli
utili societari dei relativi esercizi contabili, al fine di determinare il
reddito da invalido (STCA 32.2019.36 del 11 febbraio 2020,
32.2016.1
del 30 novembre 2016, 32.2014.143 del 24 agosto 2015; esplicitamente
confermato nella STCA 32.2012.95 del 4 febbraio 2013).
Diverso era invece il caso
esaminato nella STCA 32.2013.23 dell’11 novembre 2013
in cui quale reddito da valido di un assicurato, anch’egli dipendente e socio
gerente della sua Sagl, l’amministrazione aveva preso in considerazione solo il
salario non risultando che l’interessato percepisse anche utili aziendali.
In concreto, conformemente
alla menzionata giurisprudenza e prassi - considerato come l’assicurato risulta
socio firmatario con diritto di firma a due dell’Associazione __________,
iscritta a Registro di commercio da aprile 2014 e in precedenza era attivo
presso Servizio __________, di cui tuttora è proprietario di parte delle quote
e firmatario unico e risulta inoltre titolare di parte del capitale della __________
- è dunque a ragione che l’amministrazione ha predisposto una
valutazione per indipendenti. Nel relativo rapporto datato 11 aprile 2019, sulla
base delle conclusioni medico-teoriche tratte dal SMR nel rapporto finale del 9
ottobre 2018/15 gennaio 2019 (doc. AI 132), il servizio competente è quindi
giunto a fissare al 23% il grado di invalidità dell’assicurato per il 2016, e
al 3% per il 2017. Tale valutazione, fatta integralmente propria nella decisione
contestata, ha concluso quanto segue:
" Valutazione
come indipendente
Lei risulta essere firmatario a due della __________, iscritta a
Registro di commercio da aprile 2014; mentre in precedenza, stando alle
informazioni emerse nel corso dell'istruttoria, era attivo presso un'altra
società, la __________, di cui tuttora proprietario di parte delle quote e
firmatario unico.
Dai conti economici presentati effettivamente la __________ non
presenta ricavi ed è verosimile ritenere che per quanto sia ancora iscritta,
risulti inattiva.
Oltre alle due società menzionate, lei continua a mantenere la
proprietà di parte del capitale della __________, dove tuttavia non percepisce
salario.
Dal rapporto della nostra ispettrice risulta quindi un reddito
assicurato come da tabella:
2017.
2016.
2015.
2014.
2013.
Salario
__________Senza IPG
30’018
31’623
28’459
61’800
Utile
Dichiarato
__________
61’784
quota parte
50%=30’892
33’230
quota parte
50%=16’615
Salario
+50% utili
60’910
48’238
Servizio
__________
-950
-6’969
Utile __________
17’482
16’681
11’250
7’358
C.I.
31’209
28’459
61’800
72’375
Reddito senza invalidità
Dal 01.01.2007 lavora come autista per disabili, si ritiene dunque
questo ii settore in cui possiamo definire il reddito senza invalidità.
La consulente indica che guardando al reddito reale si nota come
lei abbia assicurato per la perdita di guadagno un salario di CHF 61'800.-
anche nel questionario inviato all'associazione - da lei stesso sottoscritto -
è stata indicata la stessa cifra.
Possiamo pertanto ritenere che sia questo il valore che lei ha
attribuito alla propria attività indipendente e lo andremo a prendere come
salario da valido per la valutazione.
Il salario viene opportunamente aggiornato ai seguenti anni:
Anno
Aumento %
Importo aggiornato
2015.
0.3674%
CHF 62 027
2016.
0.6761%
CHF 62 446
2017.
0.4000%
CHF 62 696
Reddito con invalidità
Lei è co-titolare dell'Associazione pertanto gli utili aziendali
saranno divisi al 50%.
Ne consegue che negli anni 2016 e 2017, dove si dispone unicamente
del dichiarato, i redditi senza invalidità sono stati nel 2016 di CHF 48238.- e
nel 2017 CHF 60'910.-(salario al lordo senza indennità più 50% degli utili):
Calcolo del grado Al nel 2016
Reddito ipotetico senza danno
2016.
Secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei
documenti contabili e degli estratti dei CI
Sfr. 62 446
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti
nell’impresa (Frs………..)
Totale intermedio
Sfr. 62 446
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
Sfr. 62 446
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto
(……%)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona
assicurata
Sfr. 62 446
Reddito da invalido
Conformemente ai documenti contabili, senza redditi
supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le
rendite) -salario +utili al 50%
Sfr. 48 238
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti
nell’impresa, di (Frs………….)
Totale intermedio
Sfr. 48 238
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
Sfr. 48 238
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto
(………%)
Reddito d’invalido della persona assicurata
Sfr. 48 238
Diminuzione del reddito dell’attività professionale
imputabile al danno alla salute
Sfr. 14 208
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività
professionale
23%
Essendo
il grado d’invalidità inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto a rendita.
Calcolo del grado Al nel 2017
Reddito ipotetico senza danno
2017.
Secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla base dei
documenti contabili e degli estratti dei CI
Sfr. 62 696
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti
nell’impresa (Frs………..)
Totale intermedio
Sfr. 62 696
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
Sfr. 62 696
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto
(……%)
Reddito ipotetico senza invalidità della persona
assicurata
Sfr. 62 696
Reddito da invalido
Conformemente ai documenti contabili, senza redditi
supplementari per la persona assicurata (es: le indennità giornaliere o le
rendite) -salario +utili al 50%
Sfr. 60 910
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri investiti
nell’impresa, di (Frs………….)
Totale intermedio
Sfr. 60 910
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale intermedio
Sfr. 60 910
./. quota di lavoro non remunerata del congiunto
(………%)
Reddito d’invalido della persona assicurata
Sfr. 60 910
Diminuzione del reddito dell’attività professionale
imputabile al danno alla salute
Sfr. 1 786
Tasso di diminuzione del reddito dell’attività
professionale
3%
Anche per l'anno 2017 essendo il grado Al inferiore al 40 % non
sussiste alcun diritto a rendita. (…)”
Questo
giudice non ha motivo per scostarsi da queste conclusioni, che, come detto, nemmeno
sono state contestate.
Sia
unicamente osservato che per la determinazione dell’incapacità al guadagno,
l'amministrazione ha applicato a ragione il metodo ordinario, mettendo a
confronto il reddito conseguito dall’assicurato prima e dopo l’insorgere del
danno alla salute, considerando i redditi conseguiti e pure gli utili dei
relativi esercizi contabili (cfr. la giurisprudenza e la prassi ricordata
sopra; cfr. fra tante le STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2010, 32.2016.1 del
30.
novembre 2016). Questo Tribunale concorda in particolare con il fatto che l’amministrazione
non ha applicato il metodo straordinario (cfr., sul tema, consid. 2.3), visto
che nel caso era disponibile la documentazione economica necessaria. Anche per
i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio
stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non
possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un
dispendio eccessivo (cfr. STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2019.36
dell’11 febbraio 2020 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.148 del 1.
luglio 2019, consid. 2.5).
Tali
condizioni non sussistono nel caso di specie. Ciò che peraltro - a ragione - è
rimasto incontestato in sede ricorsuale.
La decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha negato il diritto
a prestazioni all’assicurato, deve dunque essere confermata e il ricorso
respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti