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Decisione

32.2019.137

Violazione diritto di essere sentito (?) per: 1) avere intimato la decisione direttamente al cliente; 2) non avere preso posizione su tutte le argomentazioni sollevate. Rendita intera poi ridotta con un'unica decisione. Calcolo economico: 2018

25 maggio 2020Italiano37 min

i contenuti della decisione avversata rispettivamente dell’allegato di

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.137

PC/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 luglio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 maggio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1957, attivo presso le __________ quale consulente di vendita al 100% dal 15

luglio 1976, in malattia dal 21 giugno 2017, in data 17 dicembre 2017 ha

inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,

indicando di essere affetto da: “Ernia discale L3/L4, con operazione in data

24.06.2017 all’Ospedale __________ di __________ (__________)”, puntualizzando

che “l’ernia era già avvertibile nella primavere 2017, la situazione è

degenerata il 20 giugno 2017” (doc. 2, 9 e 11 incarto AI).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti il rapporto finale SMR del 25 febbraio 2019 (doc. 33

incarto AI) e l’annotazione del 7 maggio 2019 del medico SMR, dr.ssa med. __________

(doc. 48 incarto LAI) e il rapporto finale del 26 marzo 2019 della consulente

in integrazione professionale (di seguito: CIP; doc. 42 incarto AI) - l’UAI,

con decisione del 22 maggio 2019 (doc. 51 incarto AI; preavvisata il 26 marzo

2019: doc. 41 incarto AI), ha riconosciuto una rendita intera di invalidità

(grado di invalidità: 100%) dal 1° giugno 2018 (alla scadenza dell'anno di

attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita dal 1° marzo 2019 (trascorsi 3

mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 15

novembre 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI) stabilendo un grado di invalidità del 47%

(doc. 51 incarto AI).

1.3. Con tempestivo ricorso del 19

luglio 2019 RI 1, patrocinato da “RA 1” (in seguito: RA 1), in via principale, ha

postulato l’annullamento della decisione impugnata a causa della notifica

irregolare direttamente a lui, anziché al suo rappresentante, e del mancato

esame delle obiezioni formulate da RA 1 nell’ambito delle osservazioni del 2

maggio 2019 al preavviso del 26 marzo 2019 e il rinvio degli atti

all’amministrazione “per nuovo esame e completamento della motivazione”

rispettivamente, in via subordinata, ha chiesto che sia “ordinata una

perizia per chiarire la capacità lavorativa e di rendimento” del suo

patrocinato, in favore del quale ha pure domandato il riconoscimento di ¾ di

rendita (grado di invalidità del 67%) dal 1° marzo 2019, a fronte di una

capacità lavorativa residua del 50%, come attestato dai suoi medici curanti (cfr.

doc. I, pag. 2 e 3).

1.4. Nella risposta del 25 luglio

2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurato,

ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV). A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 24 luglio 2019 del medico

SMR, dr.ssa med. __________ (doc. IV-2).

1.5. Il 7 agosto 2019 il

patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato nelle proprie tesi e domande,

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(doc. VI), puntualizzando, con riferimento al parere del 24 luglio 2019 del

medico SMR, che la “valutazione del Servizio medico regionale, non basata su

una propria indagine individuale, non sarebbe quindi comprensibile e, inoltre,

il Servizio medico regionale non avrebbe motivato lo scostamento dalle

constatazioni e valutazioni dei medici curanti” (doc. VI, pag. 2).

1.6. Il 12 agosto 2019 l’UAI si è

riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VIII), limitandosi a richiamare

Fatti

i contenuti della decisione avversata rispettivamente dell’allegato di

risposta.

1.7. Il doc. VIII è stato

trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato (doc. IX).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Dal profilo formale, il patrocinatore

dell’assicurato lamenta una violazione del diritto di essere sentito del suo

assistito, in quanto l’UAI ha notificato la decisione avversata direttamente (e

solamente) al suo cliente.

L’art. 37 LPGA, rubricato “rappresentanza e patrocinio”, al cpv. 1 statuisce

che “la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi

patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda”. Il

cpv. 2 della medesima disposizione soggiunge che “l’assicuratore può esigere

che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta” mentre

il cpv. 3 precisa che “finché la parte non revochi la procura l’assicuratore

comunica con il rappresentante”. Il cpv. 4 conclude che “se le circostanze lo

esigono, il richiedente può beneficiare di gratuito patrocinio”.

In concreto, dagli atti

risulta che in data 15 aprile 2019 RA 1 ha informato l’UAI di essere stata

incaricata dall’assicurato di rappresentarlo legalmente nell’ambito della

procedura AI, inviando la relativa procura e chiedendo la trasmissione degli

atti su CD (doc. 44 e 45 incarto AI).

In data 16 aprile 2019 l’UAI ha trasmesso al rappresentante di RI 1 l’incarto

AI (masterizzato su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).

In data 2 maggio 2019

l’assicurato (doc. 46 incarto AI), patrocinato da RA 1, ha inoltrato le

osservazioni al progetto di decisione del 26 marzo 2019.

In simili circostanze, la decisione avversata avrebbe dovuto essere intimata al

rappresentante e non all’assicurato personalmente. Infatti, la notifica di una

decisione, come ogni altra comunicazione, avviene in forma corretta se è fatta

al rappresentante dell’assicurato fintanto che il potere di rappresentanza non

venga revocato (art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6 maggio 2003; cfr. STCA

32.2017

del 9 marzo 2017).

La notifica della

decisione impugnata è, dunque, irregolare.

Secondo l’art. 49 cpv. 3

ultima frase LPGA la notifica irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore

sino al 31 dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La

notifica irregolare di una decisione (a valere quale violazione del diritto di

essere sentito, DTF 129 V 73) – ad eccezione dell’assenza totale di notifica –

non comporta in sé la nullità della stessa con la conseguenza che il termine

per impugnarla non inizia a decorrere (DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I 97, 111

V 150; STFA I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio 2001;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, 1996, n. 380s). Ad eccezione del caso di assenza di notifica che, come

detto, comporta la nullità della decisione, la notifica irregolare non

influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma ha come conseguenza giuridica

che il termine di ricorso non inizia a decorrere (Stadelwieser, Die Eröffnung

von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit administratif, vol. II, 2002, p.

313). Gli effetti di una decisione viziata da irregolare notifica vengono

semplicemente differiti (Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p.

426; STFA I 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un vizio di

notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la comunicazione

difettosa non deve cagionare pregiudizio, la notifica producendo i suoi effetti

solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve essere fatta ne

viene a conoscenza (VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 2006, p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p. 283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3; STCA 32.2017.4

del 9 marzo 2007 e STCA 30.2018.18 del 5 novembre 2018, consid. 2.5).

In concreto, RA 1 (alla quale

RA 1 ha consegnato la decisione avversata pervenutagli direttamente

dall’amministrazione) ha inoltrato tempestivamente a questa Corte il ricorso in

disamina, dimostrando di avere compreso la portata del provvedimento contestato

ed i motivi per cui l’amministrazione ha ridotto ad ¼ la rendita di invalidità

del suo assistito a partire dal 1° marzo 2019.

Stante quanto precede, il vizio di notifica non ha, quindi, impedito al

ricorrente di difendersi adeguatamente nella procedura che lo vede opposto

all’amministrazione.

La censura è, quindi,

evasa ai sensi del presente considerando.

2.2

Il patrocinatore del

ricorrente critica l’UAI anche per non avere preso posizione in merito alle

argomentazioni riportate nelle sue osservazioni al progetto di decisione e che,

quindi, riprende nel gravame in disanima. In altri termini, il rappresentante

del ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito del suo

assistito, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe motivato la decisione

impugnata.

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito

deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387,

127.

V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito

comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale

obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità

sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.1).

Secondo il TCA, la

decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma è pure chiaramente

comprensibile. In effetti, nella stessa, l'UAI ha indicato i motivi per cui ha

ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività sostitutive dal 15 novembre 2018,

un reddito “da valido” di fr. 100'649.- e “da invalido” di fr. 53'719.- nel

2016.

e, quindi, un grado di invalidità del 46.63% (cfr., in particolare, pag. 1

e 2 della motivazione della decisione avversata di cui al doc. 51 incarto AI).

Nella risposta di causa del 25 luglio 2019 (doc. VII) l'Istituto resistente ha

spiegato i motivi per cui l’istruttoria medica era da considerarsi completa,

versando agli atti l’annotazione del 24 luglio 2019 del medico SMR, dr.ssa med.

__________ (doc. IV-2) che ha confermato integralmente il rapporto finale del

25.

febbraio 2019 (doc. 33 incarto AI). Del resto l’assicurato ha dimostrato di

aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui l'UAI

ha ridotto la rendita di invalidità ad ¼ di rendita dal 1° marzo 2019 (cfr.

doc. I) sia con le osservazioni del 7 agosto 2019 (doc. VI). Ne consegue che,

per questo aspetto, non è ravvisabile una violazione del diritto di essere

sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal suo rappresentante va,

pertanto, disattesa.

nel merito

2.3

Il TCA è chiamato a stabilire

se RI 1 ha diritto dopo il 28 febbraio 2019 ad ¼ di rendita di invalidità, come

stabilito dall’UAI oppure a ¾ di rendita, come postulato con il ricorso.

2.4

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V

313.

consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del

14.

luglio 2006, consid. 5).

2.5

Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo,

devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005.

e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1.

OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.6

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Per quanto concerne l’aspetto

medico, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si è fondata sul

rapporto finale del 25 febbraio 2019 del medico SMR, dr.ssa med. __________

(doc. 33 incarto AI) che, sulla base della documentazione medica agli atti, ha

posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “1.

Sindrome lombovertebrale e toraco-scapolo/-vertebrale cronica su: stato dopo

intervento per ernia discale L3-L4 a dx nel giugno 2017” e le diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di “2. Periartropatia

omero-scapolare cronica. - Stato dopo ricostruzione della cuffia alla spalla sx

circa 20 anni fa ed a dx circa cinque anni fa. - Ecograficamente possibile

lesione intratendinea del sovraspinato a dx.; 3. Rizartrosi a sx più che a dx.;

4.

lperlipidemia trattata.; 5. Ipertrofia prostatica benigna; 6. Tachicardia da

rientro del nodo atrioventricolare di tipo classico nota dal 2001 trattata con

ablazione per radiofrequenza del circuito con interruzione della via lenta in

marzo 2017; 7.st.d. frattura omerale 1995 risolta chirurgicamente con revisione

e acromioplastica”.

La dr.ssa __________ ha

ritenuto l’assicurato, nell’attività abituale (consulente vendita __________),

totalmente inabile dal 21 giugno 2017 e abile al 50% dal 15 novembre 2018 e

continua (con prognosi incerta/dubbia) e totalmente inabile in attività

adeguate dal 21 giugno 2017 al 14 novembre 2018 ma abile al 100% in attività

adeguate dal 15 novembre 2018 e continua (con prognosi favorevole; doc. 33,

pag. 3 incarto AI).

Il medico SMR ha poi

stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 5 kg; alternanza della

postura al bisogno non inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di

precisione; necessità di pause supplementari non inclusa: cfr. doc. 33, pag. 3

incarto AI). Nessuna revisione prevista a causa dell’età dell’assicurato (doc.

33, pag. 3 incarto AI). L’amministrazione si è fondata pure sull’annotazione

del 7 maggio 2019, con cui il precitato medico SMR ha confermato il precedente

parere (doc. 48 incarto AI).

Davanti al TCA l’amministrazione ha versato agli atti l’annotazione del 24

luglio 2019 del medico SMR, dr.ssa med. __________ (doc. IV-2), la quale ha

puntualizzato quanto segue:

" (…)

Ricordo come il Dr. __________ nella sua relata di visita del 03.11.2017

precisi: "All'esame clinico non vi sono elementi di gravità. La

flessione del tronco è buona, il dolore si situa in sede paravertebrale destra,

senza irradiazione radicolare.

Procedere

Si tratta di un dolore di chiara origine muscolare data la sua distribuzione.

Per il dolore riterrei indicate delle sedute di mesoterapia. … Il paziente

verrà inoltre valutato nei prossimi giorni dal Dr. __________ per una

problematica di spalla destra".

Indirizza pertanto l'A alle cure del Dr. __________.

Il reumatologo curante Dr. __________, nel suo rapporto medico del

11.01.2018

(ultima visita eseguita presso il Dr. __________ stesso), dopo aver

evidenziato tutte le diagnosi di cui risulta affetto l'A, così come

integralmente riportate nel rapporto medico finale SMR del 25.02.2019, postula:

"Inabilità lavorativa

Per quanto concerne l'incapacità lavorativa egli resta al momento ancora

inabile al lavoro, sebbene a medio-lungo termine le sue patologie non

dovrebbero essere ad origine di una prolungata incapacità lavorativa per lo

svolgimento della sua professione fisicamente leggera (ricordo come egli lavori

quale impiegato presso la __________ della __________ di __________).

Si ricorda come l'A non abbia più necessitato dal 10.01.2018 di

consulti specialistici e relativi provvedimenti prescritti dal Dr. __________,

specialista presso il quale è stato in cura negli anni 2017-2018.

L'ultimo atto medico a cui l'A è stato sottoposto è quello

eseguito dal Dr. __________ - __________ - che procede, in data 19.04.2018

"sotto guida radioscopica a termocoagulazione con radiofrequenza continua

... dei rami mediali e dei nervi spinali L5-L4-L3 che innervano rispettivamente

le articolazioni zigo-apofisaria L5-S1 ed L4-L5. Non si verificano complicanze

durante la procedura. Ho spiegato al paziente un possibile iniziale e

transitorio aggravamento dei dolori, mentre l'effetto analgesico del trattamento

sarà da valutare ad una distanza di almeno 6 settimane”. Dopo tale procedura

l'A non ha più necessitato di provvedimenti medici anche da parte del __________.

Il Dr. __________ nella sua relazione del 13.06.2018 attesta:

"Visto che la situazione è comunque sopportabile ed i dolori sono al

carico (il paziente, NdR) cercherà comunque di rinforzare in modo progressivo e

cercare di compensare con il muscolo deltoide". Pertanto anche il Dr. __________

non effettua alcun provvedimento medico e non prescrive alcun farmaco.

Anche il Dr. __________, che non effettua alcun provvedimento

medico e non prescrive alcun farmaco, consultato in data 15.11.2018 a proposito

delle algie alla spalla Ds, consiglia "di proseguire con della

fisiokinesitera pia e di valutare eventualmente dopo un mese-mese e mezzo

l'evoluzione ed eventualmente decidere ulteriori passi se necessari".

Da ultimo il Dr. __________ nella sua comunicazione del 03.12.2018

precisa: "Sottolineo di avere avuto occasione di visitare un'ultima volta

il signor RI 1 il 10.01.2018. Non sono a conoscenza dell'ulteriore evoluzione

avuta dai suoi problemi di salute nel corso dell'ultimo anno. Non sono neppure

informato se egli abbia ripreso a lavorare o sia tuttora a casa in malattia.

Come avevo avuto modo di precisare nella mia citata lettera del mese di gennaio

ritengo che l'assicurato, per lo svolgimento della sua professione di impiegato

presso la __________ di __________ debba essere considerato 50% abile al

lavoro, almeno per quanto concerne le patologie ortopedico-reumatologiche. Non

avendo più visitato l'assicurato non mi è però possibile esprimere una

valutazione più precisa sulle sue attuali condizioni di salute".

Nella redazione del rapporto medico del 25.02.2019 mi sono

soffermata sugli atti medici all'incarto da cui emerge chiaramente una capacità

lavorativa del 50% conservata quale consulente di vendita di biglietti ed

addetto ai servizi presso la __________ di __________.

Ne consegue che, in un'attività ancora più leggera in cui l'A

possa cambiare la posizione molto spesso, possa godere di pause supplementari

oltre a quelle normalmente permesse e con un carico massimo di 5 Kg, egli

presenta una capacità lavorativa completa.

Queste limitazioni erano da me puntualmente indicate nel rapporto

finale SMR del 25.02.2019 per descrive un'attività adeguata e rispettosa dei

limiti funzionali.

Sia in fase di osservazioni al progetto di decisione sia in fase

di ricorso al TCA non è stata presentata alcuna nuova documentazione medica.

In scienza e coscienza dopo ulteriore attenta rilettura della

documentazione medica agli atti non posso che confermare quanto contenuto nel

rapporto finale SMR del 25.02.2019 e quindi non si ritiene necessario l'espletamento

di una perizia, così come richiesto da controparte” (doc. IV-2).

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in

casu, il 22 maggio 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha

motivo per scostarsi dal rapporto finale del 25 febbraio 2019 e dalle annotazioni

del 7 maggio e del 24 luglio 2019 del medico SMR, dr.ssa med. __________.

La valutazione del medico SMR è da considerare dettagliata, approfondita e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.6.

Il TCA constata, infatti,

che il medico del SMR ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate

dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi

dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative

ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita

di tutti i referti medici dei curanti.

Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno

per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli

articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF

9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid.

4.4.).

Giova qui infatti

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1;

sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’assicurato

non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado

di smentire quanto valutato dal medico SMR. Inoltre, i certificati medici agli

atti, non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza

della valutazione operata dal medico SMR), con espresso riguardo alla situazione

clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente vagliata

dal medico SMR, come pure dell'esigibilità posta da tale medico che peraltro

vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Le

certificazioni mediche presenti nell’incarto non apportano peraltro nuovi

elementi oggettivi ignorati dal medico dell’amministrazione, non si esprime in

merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in

attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa

dell’assicurato in attività adeguate.

Inoltre lo stesso medico dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale

(consulente vendita __________) inesigibile al 100% dal 21 giugno 2017 e al 50%

dal 15 novembre mentre ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 100% in

attività adeguate leggere dal 15 novembre 2018.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che

quanto accertato dal medico del SMR in merito alla capacità lavorativa

dell'assicurato va tutelato.

In questo contesto è

comunque utile ricordare che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). Stante quanto precede, in

sunto, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse

dal medico SMR.

Per quanto concerne invece la critica mossa all'operato del medico SMR per

aver formulato le proprie considerazioni solo basandosi sulla lettura degli

atti, senza aver preso conoscenza della concreta situazione, giova qui

ricordare che, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktegutachten”)

è possibile se il medico dispone, come in concreto, di sufficienti

elementi risultanti da altri accertamenti personali (STCA 32.2017.27 dell'11

settembre 2017, consid. 2.7.1 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.62

del 2 ottobre 2017, consid. 2.9 e rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2019.63

del 27 aprile 2019, consid. 2.8 e rinvii giurisprudenziali ivi citati).

Diversamente da quanto valutato

dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR

1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse

essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti

rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel caso concreto alcun motivo che

possa impedire di fondare il proprio giudizio sulle risultanze mediche del SMR,

la cui affidabilità e concludenza non è stata oggettivamente messa in dubbio da

refertazioni specialistiche in grado di rimetterle in discussione (cfr. STF

9C_404/2018 del 22 agosto 2018)”.

In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal rappresentante

dell'assicurato all'operato dell’amministra-zione dal profilo medico, motivo

per le quali tutte le censure sollevate al riguardo (in particolare, quelle

secondo cui il suo assistito presenterebbe una capacità lavorativa residua del

50% anche in attività adeguate) sono respinte.

È pure utile ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante,

già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale

non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3).

Pertanto, alla luce delle

risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno,

fino al 22 maggio 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare

necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).

Alla luce di quanto sopra

esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer

Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 ha presentato/presenta,

un’incapacità lavorativa, nell’attività abituale (consulente vendita __________),

del 100% dal 21 giugno 2017 al 14 novembre 2018 e del 50% dal 15 novembre 2018

e continua rispettivamente, in un’attività adeguata (rispettosa delle

limitazioni poste dal medico SMR), del 100% dal 21 giugno 2017 al 14 novembre

2018.

e dello 0% dal 15 novembre 2018 e continua.

Stante quanto precede la capacità lavorativa residua del ricorrente (0% in

qualsiasi attività lavorativa dal 2 giugno 2017) è migliorata (50%

nell’attività abituale e 100% in attività adeguate) a decorrere dal 15 novembre

2018.

2.9

Occorre ora esaminare se

anche la capacità di guadagno dell'assicurato ha subito un miglioramento tale

da giustificare una riduzione della rendita.

Vengono considerati i dati del 2018, visto che il miglioramento dello stato di

salute - e, di conseguenza, della capacità lavorativa residua - risale al 15

novembre 2018.

2.10

Per quanto concerne il reddito

“da valido”, l'UAI ha ritenuto che l’assicurato, in assenza del danno alla

salute, nel 2016 avrebbe percepito un salario annuo lordo di fr. 100'649.-

(doc. 51, pag. 3 incarto AI), sulla base di quanto indicato dal datore di

lavoro nel mail del 20 marzo 2019 (doc. 39 incarto AI).

Nella decisione del 22 maggio 2019 (doc. 51 incarto AI), qui avversata,

l’amministrazione ha, quindi, considerato un reddito “da valido” di fr.

100'649.- per il 2016.

Tale modo di procedere non

può essere tutelato.

Nel caso di specie devono

essere, infatti, considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.9).

Il datore di lavoro ha informato l’UAI che, senza il danno alla salute,

l’assicurato avrebbe percepito nel 2018 un salario annuo lordo di fr. 98'726.-

(cfr. mail del 20 marzo 2019 di cui al doc. 39 incarto AI).

Il reddito “da valido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018,

in fr. 98'726.-.

2.11

Per quanto concerne il reddito

“da invalido”, l'UAI, ha ritenuto che l’assicurato, nel 2016 avrebbe percepito

un salario annuo lordo di fr. 53'718.55, determinato in base alla TA1 2014,

attività semplici e ripetitive, uomini, aggiornato al 2016, tenuto conto di una

capacità lavorativa del 100%, applicando una decurtazione sociale del 20% (di

cui 10% per attività leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari: doc. 38 e 51, pag. 4 incarto AI).

Per calcolare il reddito

“da invalido” nel 2016, l’amministrazione ha applicato la TA 1 2014,

allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più

recenti disponibili al momento del rilascio della decisione su opposizione (in

casu, 22 maggio 2019: doc. 51 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli

del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre

2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.9).

Inoltre, nel caso di

specie devono essere considerati i dati del 2018 (cfr. consid. 2.9).

Anche per questi aspetti,

il modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una

professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.

5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un

reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+

0.5%; STCA 35.2019.60 del 23 agosto 2019, consid. 2.3.8; STCA 32.2019.81 del 27

aprile 2020, consid. 2.9).

Questa Corte ritiene corretta, e può quindi fare propria, la riduzione sociale

del 20% (che globalmente tiene ampiamente conto del danno alla salute

dell’assicurato) riconosciuta dall’UAI (e, peraltro, non contestata dal

rappresentante dell’insorgente) in considerazione delle particolarità del caso,

tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle

assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).

Tenuto conto di una

esigibilità lavorativa del 100% (e non del 50% come richiesto dal

rappresentante dell’assicurato per i motivi già esposti al consid. 2.8) e di

una deduzione sociale del 20% (fr. 67'405.96:100x20=fr. 13'481.19), si ottiene

un reddito annuo di fr. 53'924.77 (ovvero fr. 67'405.96 - fr. 13'481.19).

Il reddito “da invalido”

dell’assicurato è quindi fissato, per il 2018, in fr. 53'924.77.

2.12

Confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 53'924.77 con il relativo reddito "da

valido" di fr. 98'726.- si ottiene, a partire dal 15 novembre 2018, un

grado d’invalidità del 45,37% ([98'726 - 53'924.77] x 100 : 98'726) arrotondato

al 45% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, che permette

l’erogazione di ¼ di rendita a decorrere dal 1° marzo 2019 (trascorsi da 3 mesi

dall’oggettivato miglioramento della capacità di guadagno dell’assicurato,

riconducibile all’aumento della capacità lavorativa residua dallo 0% al 100%,

in attività adeguate, a far tempo dal 15 novembre 2018, ex art. 88a cpv. 1 OAI).

2.13

In simili circostanze, visto tutto

quanto precede, la decisione impugnata - mediante la quale l’UAI ha riconosciuto

una rendita intera di invalidità intera dal 1° giugno 2018 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita dal 1° marzo 2019

(trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a

partire dal 15 novembre 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI) - va confermata.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti