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Decisione

32.2019.138

Riconoscimento di mezza rendita AI in luogo di 1/4 di rendita in seguito a nuova valutazione del reddito da valido. Conferma della perizia amministrativa in ambito psichiatrico

25 maggio 2020Italiano44 min

per i quali è giunto, per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adatte,

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.138

cs

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 luglio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 2 luglio 2019 e del 17 luglio 2019

emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963,

impiegato di commercio presso il settore __________ del __________ e, dopo il

suo licenziamento, dal 1° febbraio 2018 impiegato presso la __________ di __________

(cfr. pag. 136 incarto AI), il 10 ottobre 2017 ha inoltrato una domanda di

prestazioni dell’AI (pag. 40 incarto AI).

1.2. Acquisiti gli atti ritenuti

necessari, tra i quali una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________

del __________ del 1° febbraio 2019, con due decisioni del 2 luglio 2019 (doc.

A: per il periodo dal 1° luglio 2019) e del 17 luglio 2019 (doc. B: per il

periodo dal 1° maggio 2018 al 30 giugno 2019), preavvisate dal progetto del 26

aprile 2019 (pag. 258 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto il diritto ad ¼ di

rendita AI (grado d’invalidità del 48%) con effetto dal 1° maggio 2018.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro le predette decisioni, chiedendo che gli venga

riconosciuta ¾ di rendita AI per un importo mensile di almeno fr. 1'551 (doc.

I). Il ricorrente contesta sia l’aspetto medico, evidenziando che il suo

curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attesta

un’incapacità lavorativa del 50%, sia il raffronto dei redditi, sostenendo

segnatamente che l’UAI non avrebbe preso in considerazione una parte del suo

reddito da valido e chiedendo un aumento della riduzione sociale del reddito da

invalido (dal 15% riconosciuto dall’UAI ad almeno il 20% in considerazione

della sua età).

1.4. Con risposta del 20 agosto

2019, cui ha allegato l’intero incarto AI, l’UAI ha proposto il parziale

accoglimento del ricorso, nel senso che, effettuato un nuovo raffronto dei

redditi che tiene conto di parte delle censure sollevate in sede di ricorso,

l’insorgente ha diritto a ½ rendita AI (grado d’invalidità del 51%) dal 1°

maggio 2018 (doc. IV).

1.5. Con osservazioni del 2

settembre 2019 l’insorgente ha confermato le sue contestazioni e la richiesta

di essere posto al beneficio di ¾ di rendita AI (doc. VI).

1.6. L’UAI non si è più espresso

in merito (doc. VII).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. In

concreto, dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti necessari, l’UAI ha

fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, del __________ (pag. 208 e seguenti incarto AI).

Lo

specialista, nel referto del 1° febbraio 2019, rilevato di aver visitato

l’insorgente il 28 gennaio 2019 ed il 1° febbraio 2019, dopo aver riassunto gli

atti, l’anamnesi familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica,

psicopatologica pregressa, aver descritto i reperti e gli approfondimenti

testali, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di

disturbo della personalità non specificato (F60.9) e pregresso disturbo

dell’adattamento con disturbo prevalente degli aspetti emozionali (F43.23) e

senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di probabile disturbo da accumulo

(F42).

Il

dr. med. __________ ha affermato: “il fatto che egli abbia in qualche modo

metabolizzato il licenziamento, anche grazie all’aver trovato un nuovo ruolo

lavorativo, decisamente meno richiesto in termini di performance, in cui si

rende evidentemente anche disponibile (pensum al 100% nel novembre e dicembre

2018), non ha comunque eliminato il difetto di caricabilità cognitiva e di

flessibilità e competenza che, a mio avviso, permangono presenti e che limitano

il suo rendimento nella misura di un 30% anche in questa attività che ha

intrapreso dal febbraio 2018. Ovviamente in un luogo di lavoro con maggior

carico cognitivo, con picchi di lavoro, bassa tolleranza, ampia conflittualità

e necessità di lavoro in squadra e in tempi piuttosto rapidi, la sua CL

risulterebbe deficitaria ancora nella misura di almeno il 50%” (pag. 18

perizia; pag. 225 incarto AI).

Il

perito ha evidenziato che “se prendiamo quindi in considerazione l’attività

di impiegato di commercio ultima svolta alla __________ nonostante le

formazioni specialistiche acquisite negli anni e la grande esperienza

accumulata pare difficile che per la richiesta di precisione ed adesione ai

protocolli (che comunque sono sempre in evoluzione), di volumi, di reggere la

pressione di un ambiente che è diventato maggiormente richiestivo in termini di

autonomia, l’assicurato possa essere in grado di aver un rendimento superiore

al 50% per il deficit di organizzazione, flessibilità competenze ed

assertività, oltre che di integrazione con il gruppo. Nella mansione che sta

svolgendo e che, ripeto, dalla descrizione fornita appare essere decisamente

meno impegnativa della precedente e dove svolge per lo più mansioni di

segreteria e di receptionist in una __________ (e dunque non in un hotel),

certamente i limiti, pur presenti sono molto meno evidenti e il carico totale

per l’assicurato è minore per cui si” ritiene “che sia in grado di svolgere

un tempo lavoro anche del 70%. La recente esperienza di due mesi (novembre e

dicembre 2017 [recte: 2018]) al 100%, pur avendolo lasciato provato e avendo

fatto si che riducesse le mansioni domestiche, dimostrano una sua tenuta anche

se probabilmente nel tempo si potrebbero manifesta segnali di minor tenuta”

(pag. 20 perizia; pag. 227 incarto AI).

Lo

specialista ha precisato che nell’attività ultima svolta di impiegato di

commercio presso __________ come addetto __________, l’assicurato ha presentato

da giugno 2017 a dicembre 2017 un’incapacità lavorativa piena e dal 1° gennaio

2018 una capacità lavorativa del 50% (diminuzione del rendimento; pag. 20

perizia; pag. 227 incarto AI).

Il

perito ha inoltre affermato che “un’attività adatta è quella

attualmente

svolta presso la __________ dove di fatto le responsabilità amministrative non

sono precisamente a suo carico se non come aiuto è in un ambiente tranquillo,

senza scadenze impellenti e stressanti o picchi di richiesta, in cui il

contatto con le persone è comunque sempre potenzialmente mediato da altri, in

cui la sollecitazione cognitiva non è elevata. In questo ambiente l’assicurato presenta

ancora a mio avviso

una limitazione del tempo del 30% (CL 70%)”

(pag. 20 perizia; pag. 227 incarto AI).

Il

19 febbraio 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato il contenuto

della perizia ed ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 1° giugno

2017 al 31 dicembre 2017 ed una capacità lavorativa del 50% nell’attività

abituale e del 70% in attività adatta dal 1° gennaio 2018 (pag. 246 e seguenti

incarto AI).

In

una nota interna dell’UAI del 25 aprile 2019 figura che “l’inizio della

malattia di lunga durata è da far risalire al 29.05.2017 (data a partire dalla

quale è iniziata l’assenza ininterrotta del lavoro e vi è stato l’annuncio

all’assicuratore IPG)” (pag. 253 incarto AI).

Il

3 aprile 2019 la consulente IP ha affermato che “sulla base delle

limitazioni date, vi sono attività esigibili, riconducibili alla categoria

delle statistiche RSS svizzere in riferimento ad attività semplici e non

qualificate” (pag. 251 incarto AI). A titolo esemplificativo, e non

esaustivo, la consulente ha citato attività che non necessitano di alcuna

formazione e per le quali l’assicurato sarebbe reintegrabile in un mercato del

lavoro in equilibrio: addetto qualità/imballaggio/confezione/etichettatura;

lavori di controllo e sorveglianza; fattorino addetto alla distribuzione e

consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti

farmaceutici), addetto alla biglietteria, operaio generico nel settore della

componentistica industriale, cassiere, venditore non qualificato, personale

ausiliario addetto ad attività collaterali semplici, per lo più di tipo manuale

(archivio, servizi meccanografici, di duplicazione, economato e similari).

Con

il ricorso l’insorgente ha prodotto i certificati del medico curante, dr. med. __________

__________, FMH psichiatria e psicoterapia __________, che dal mese di giugno

2017 al 31 dicembre 2017 ha attestato, a scadenza regolare, un’inabilità

lavorativa del ricorrente del 100% (fino al 31 dicembre 2017 [doc. L7]) ed in

seguito del 50% (doc. da L a L13 e da L16 a L24) e del dr. med. __________, FMH

medicina generale, che ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 29

maggio 2017 e una settimana nel marzo 2017 (doc. L14 e L15).

2.3. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come

nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona

interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo

la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità

di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a

medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del 1° febbraio 2019

del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 366 e seguenti

incarto AI).

Il referto è da

considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso

su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa del ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il

ricorrente contesta la valutazione peritale, sostenendo che essa non

corrisponde al suo reale stato di salute, poiché il curante, dr. med. __________

__________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha regolarmente attestato

un’incapacità lavorativa del 50%.

A

questo proposito il ricorrente evidenzia come il perito, al punto 6 del

referto, ha affermato che “la sua caricabilità dev’essere considerata

ridotta, anche se questo avviene in misura maggiore quando sottoposto a

pressioni o a richieste incalzanti, o che necessitino di rapidità di esecuzione”

e che “ovviamente in un luogo di lavoro con maggior carico cognitivo, con

picchi di lavoro, bassa tolleranza, ampia conflittualità e necessità di lavoro

in squadra e in tempi piuttosto rapidi, la sua CL risulterebbe deficitaria

ancora nella misura di almeno il 50%”.

L’insorgente

evidenzia di lavorare presso la __________ di __________, che si compone di tre

entità, ossia l’__________ di __________, la __________ e la __________ di __________.

Tutti e tre gli istituti fanno capo ad un’unica amministrazione, pertanto,

oltre a svolgere le altre mansioni citate dal perito, deve gestire i centralini

telefonici di tre __________ (con richieste diverse, ospiti, fornitori, ecc.).

Il ricorrente ricopre una posizione di centrale importanza, ciò che

provocherebbe un’elevata caricabilità.

Secondo

l’assicurato una diversa valutazione dell’incidenza del danno alla salute sulla

capacità di guadagno deve essere considerata in misura maggiore sulla base dei

certificati medici prodotti, poiché non si sarebbe tenuto conto della mole di

lavoro a cui è sottoposto quotidianamente. L’interessato aggiunge che “la

situazione lavorativa (…) è infatti cambiata rispetto a quando è stata svolta

la perizia. Egli non lavora più presso la __________ __________, bensì è

impiegato unicamente presso la __________ di __________. Il ricorrente ricopre

una posizione di centrale importanza che gli provoca un’elevata caricabilità.

Egli riveste attualmente un ruolo contraddistinto da un maggiore carico

cognitivo, ciò di cui non è stato tenuto conto nella perizia e che giustifica

il riconoscimento di un’invalidità pari almeno al 50%” (doc. VI).

2.6. Le

censure del ricorrente vanno respinte.

Il

referto del dr. med. __________ tiene conto della circostanza che l’insorgente

non lavora più come impiegato di commercio nell’ambito __________ presso un __________,

ma che svolge la propria attività presso una __________ (cfr. anamnesi

lavorativa, pag. 9-12 della perizia). La perizia è del resto stata allestita il

1° febbraio 2019, ossia ad un anno esatto dall’inizio della nuova attività

professionale (cfr. pag. 136 incarto AI) che lo specialista ha attentamente esaminato

nell’ambito della valutazione dello stato di salute del ricorrente. Il dr. med.

__________ ha spiegato che “se prendiamo quindi in considerazione l’attività

di impiegato di commercio ultima svolta alla __________ nonostante le

formazioni specialistiche acquisite negli anni e la grande esperienza

accumulata pare difficile che per la richiesta di precisione ed adesione ai

protocolli (che comunque sono sempre in evoluzione), di volumi, di reggere la

pressione di un ambiente che è diventato maggiormente richiestivo in termini di

autonomia, l’assicurato possa essere in grado di aver un rendimento superiore

al 50% per il deficit di organizzazione, flessibilità competenze ed

assertività, oltre che di integrazione con il gruppo. Nella mansione che sta

svolgendo e che, ripeto, dalla descrizione fornita appare essere decisamente

meno impegnativa della precedente e dove svolge per lo più mansioni di

segreteria e di receptionist in __________ (e dunque non in un hotel),

certamente i limiti, pur presenti sono molto meno evidenti e il carico totale

per l’assicurato è minore per cui si” ritiene “che sia in grado di

svolgere un tempo lavoro anche del 70%. La recente esperienza di due mesi

(novembre e dicembre 2017 [recte: 2018]) al 100%, pur avendolo lasciato provato

e avendo fatto si che riducesse le mansioni domestiche, dimostrano una sua

tenuta anche se probabilmente nel tempo si potrebbero manifesta segnali di

minor tenuta”.

Fatti

I

certificati del curante, dr. med. __________, prodotti dall’insorgente

unitamente al ricorso, non sono atti a sovvertire le conclusioni peritali,

poiché si limitano ad attestare un’incapacità lavorativa dapprima al 100%

(confermata dal perito) ed in seguito al 50% senza tuttavia confrontarsi con le

convincenti e motivate valutazioni del dr. med. __________.

La

documentazione medica prodotta in sede di ricorso, peraltro già agli atti, si

esaurisce nella conferma, da parte del curante, in una frase, di un’incapacità

lavorativa del 50%, ma non contiene alcuna indicazione circa la possibilità,

per l’insorgente, di svolgere un’attività confacente ed adatta al suo stato di

salute.

Il

perito, del resto, non ha omesso di valutare le attestazioni prodotte dal dr.

med. __________. Egli ha citato le prese di posizione maggiormente motivate del

curante tra gli estratti degli atti considerati ai fini della valutazione

psichiatrica (cfr. pag. 5 e 6 perizia) ed ha avuto un colloquio con lo

psichiatra curante il 1° febbraio 2019 (pag. 2 della perizia). Nell’ambito

della valutazione psichiatrica e medico-assicurativa ha poi spiegato i motivi

per i quali è giunto, per quanto concerne la capacità lavorativa in attività adatte,

ad un’incapacità lavorativa del 30% (pag. 17- 20 perizia).

I

certificati del curante si esauriscono pertanto in una diversa valutazione

dell’incapacità lavorativa fondata sullo stesso stato valetudinario e non

riescono a scalfire le conclusioni del referto del dr. med. __________ del 1°

febbraio 2019.

Va del resto qui

rammentato che il TF ha più volte avuto

l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico

che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente

ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

Con

sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il TF ha inoltre ricordato, al

consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è

un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio

di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con

riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio,

deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti

a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V

351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico

curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del

proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a

quest’ultimo”.

Quanto

alla circostanza che tutti e tre __________ per i quali lavora fanno capo ad

un’unica amministrazione e pertanto, oltre a svolgere le altre mansioni citate

dal perito, deve gestire i centralini telefonici di tre __________ (con

richieste diverse, ospiti, fornitori, ecc.) e dunque ricopre una posizione di

centrale importanza, ciò che provocherebbe un’elevata caricabilità, va

rammentato che il dr. med. __________ ha rilevato che l’attività svolta

attualmente consiste per lo più in mansioni di segreteria e “receptionist” in

una __________ e non in un albergo.

Per

cui, anche se egli deve far fronte a telefonate che concernono tre strutture

diverse, i limiti, pur presenti, sono meno evidenti ed il carico totale è

minore rispetto alla precedente attività dove la capacità lavorativa era del

50%. Il perito ha del resto evidenziato che per due mesi (novembre e dicembre

2018), a causa di un infortunio di una collega di lavoro, ha lavorato al 100%

(pag. 11 della perizia), dimostrando una qual certa tenuta, anche se a scapito

delle attività domestiche che sono state tralasciate.

Non

va poi dimenticato che l’attività attualmente esercitata al 50% e che secondo

il perito lo può essere nella misura del 70%, non è l’unica attività adatta

allo stato di salute del ricorrente. Il perito ha infatti evidenziato che “un’attività

adatta è quella attualmente svolta (…)” (pag. 20 perizia,

sottolineature del redattore). Egli può di conseguenza svolgere altre attività

lavorative confacenti al suo stato valetudinario, con le limitazioni (di

caricabilità) contenute nella perizia.

A

questo proposito va ribadito che il compito del medico consiste nel porre un

giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

In

concreto la consulente in integrazione ha elencato un ampio ventaglio di

professioni che l’insorgente potrebbe ancora svolgere nella misura del 70%:

addetto qualità/imballaggio/confezione/etichettatura; lavori di controllo e

sorveglianza; fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di

merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti farmaceutici), addetto alla

biglietteria, operaio generico nel settore della componentistica industriale,

cassiere, venditore non qualificato, personale ausiliario addetto ad attività

collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizi

meccanografici, di duplicazione, economato e similari; pag. 251 incarto AI).

Alla

luce di quanto sopra esposto questo TCA non ha pertanto alcun motivo per

scostarsi dalla valutazione peritale del dr. med. __________ del 1° febbraio

2019, le cui conclusioni sono pure state confermate dal medico SMR, dr. med. __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione va confermato

che l’insorgente completamente inabile al lavoro da fine maggio 2017 in

qualsiasi attività, dal 1° gennaio 2018 è abile al lavoro al 50% nella sua

precedente attività di impiegato di commercio nell’ambito delle indennità

giornaliere ed al 70% in attività adatte, tra le quali quella attualmente

esercitata.

2.7. Va ora esaminato se il calcolo

del grado d’invalidità è corretto.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito

un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993

no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto

sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi

concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161

consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un salario di punta può

essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC

1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno

in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di

lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’UAI, con la decisione impugnata, ha preso in considerazione un

importo di fr. 76'614.20, pari alla media del reddito, comprendente le gratifiche

straordinarie variabili, degli ultimi cinque anni (2012-2016) precedenti il

Considerandi

danno alla salute.

Con

la risposta di causa, come chiesto dal ricorrente, l’amministrazione ha

proposto di aggiungere, all’ammontare di fr. 76'614.20, l’importo relativo ai

premi dell’assicurazione malattie che il datore di lavoro ha pagato per lui,

figuranti nei certificati di salario degli anni in esame e che sono parte

integrante dei salari percepiti (cfr. doc. H), per una media di fr. 81'072.60.

L’amministrazione

evidenzia che si tratta di un importo versato regolarmente, facente parte del

salario quale reddito in natura fiscalmente imponibile.

Infatti,

con e-mail dell’8 maggio 2019 il precedente datore di lavoro ha affermato che

si tratta “d’un revenu en nature, fiscalement imposable conformément au

règlement de frais approuvé par le fisc __________ du __________, __________ __________

__________ __________” (pag. 269 incarto AI).

A

ragione.

Per

l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati redditi del lavoro secondo l’articolo 16

LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi

disposti dalla LAVS, esclusi quelli elencati alle lettere da a a c.

Ai

sensi della cifra marginale 3014 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), sono considerati reddito

senza invalidità e d’invalido determinanti i redditi da lavoro presumibili sui

quali sarebbero riscossi contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986 pag. 432;

STF 9C_699/2008). Non sono prese in considerazione altre fonti di reddito,

quali i proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni

d’assistenza, gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei

confronti di altre assicurazioni.

In

concreto il contributo per il pagamento dei premi dell’assicurazione malattie

fa manifestamente parte del reddito salariale soggetto a contribuzione AVS in

quanto vantaggio salariale dell’assicurato (cfr. art. 6 cpv. 1 OAVS) ed è

dunque a ragione che l’UAI ne propone la presa in considerazione (cfr. anche

STCA 30.2019.30 del 10 febbraio 2020).

Ne

segue che quale reddito da valido va utilizzato l’importo di fr. 81'072.60,

aggiornato al 2018, anno d’inizio del diritto alla rendita, a fr. 81'803.88 (+

0.4% nel 2017; + 0.5% nel 2018 [cfr. stima trimestrale dell’evoluzione dei

salari nominali in: bfs.admin.ch]).

2.8

Circa

il reddito da invalido, lo stesso è

determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

concreto, l’insorgente svolge un’attività al 50% presso la __________ di __________

(cfr. pag. 136 incarto AI), per la quale consegue un reddito mensile di fr.

2'116.70 da luglio 2018, ossia fr. 25'400.40 all’anno (fr. 2'116.70 X 12 [fr.

27'517.10 in caso di tredicesima {fr. 2'116.70 x 13}]), pari a fr. 50'800.80 (fr.

55'034.20 in caso di tredicesima) se lavorasse al 100%. Questo reddito, come si

vedrà di seguito, è inferiore rispetto a quanto potrebbe conseguire in

un’attività semplice e ripetitiva, secondo quanto evinto dai dati salariali

risultanti dalla tabella TA1. In virtù del principio dell’obbligo di ridurre il

danno, occorre pertanto prendere in considerazione questi ultimi dati. Ciò che de resto non viene contestato. Egli

deve infatti mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nei lavori

dove può conseguire un reddito maggiore.

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016

tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il

2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178), emerge che il salario lordo

mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in

DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando

queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore

computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio

2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,

consid. 3a).

Aggiornando

questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito

ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).

Nel

2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un

reddito di fr. 67'443 (67'123 : 104.6 X 105.1).

2.9

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua

prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari

dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.

Il 17 gennaio 2014 l’Alta

Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere

con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.

Occorre piuttosto procedere

ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,

degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto

dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere

separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,

ma la riduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze

del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre

2016.

consid. 6.2.1).

In

concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 15% per “altri fattori di

riduzione”, contestata dal ricorrente che domanda una deduzione di almeno

il 20%, tenuto conto, oltre che della sua parziale incapacità lavorativa, della

sua età, essendo nato nel 1963.

La

richiesta va respinta. Il fattore età statisticamente, non solo non si

ripercuote negativamente sul reddito ipotetico da invalido, ma addirittura

incide favorevolmente su di esso (sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010,

consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, consid. 6.2: “Non entrano invece realisticamente in

linea di considerazione altri motivi di riduzione. In particolare,

contrariamente a quanto invoca il ricorrente, l'età (56 anni al momento della

decisione amministrativa) non solo non si ripercuote negativamente sul reddito

ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr.

ISS 2004, pag. 65, TA9)”).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’UAI non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

In particolare il TCA, ritiene

che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto

degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.

Del

resto se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse prendere in considerazione una

riduzione del 20% o addirittura del 25%, il diritto a mezza rendita AI non

cambierebbe.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 81'803.88, con quello da invalido di fr. 67’443, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47’210.1 e del 15%

(riduzione sociale) a fr. 40'128.585, si ottiene un grado d’invalidità del 50.9%,

arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 51% che dà diritto a mezza rendita AI (art. 28 cpv. 2 LAI).

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 81'803.88, con quello da invalido di fr. 67’443, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47’210.1 e, per

pura ipotesi di lavoro, del 20% (riduzione sociale) a fr. 37'768.08, si

ottiene un grado d’invalidità del 53.8%, arrotondato, conformemente alla

giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 54% che dà sempre diritto a mezza

rendita AI (art. 28 cpv. 2 LAI).

Infine,

raffrontando il reddito da valido di fr. 81'803.88, con quello da invalido di

fr. 67’443, ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 47’210.1

e, per pura ipotesi di lavoro, del 25% (riduzione sociale) a fr.

35'407.575, si ottiene un grado d’invalidità del 56.7%, arrotondato,

conformemente alla giurisprudenza (DTF

130.

V 121), al 57% che dà

sempre diritto a mezza rendita AI (art. 28 cpv. 2 LAI).

In

queste condizioni, come proposto dall’UAI in sede di risposta, il ricorso va

parzialmente accolto e le decisioni impugnate vanno modificate nel senso che

l’insorgente, dal 1° maggio 2018, è posto al beneficio di mezza rendita AI.

L’importo

della rendita mensile dovrà essere ricalcolato dalla Cassa di compensazione

competente.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste nella misura di fr. 200.-- a

carico dell'insorgente e di fr. 300.-- a carico dell’UAI che verserà le

ripetibili all’assicurato rappresentato in causa (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Le decisioni impugnati sono

modificate nel senso che RI 1 è posto al beneficio di ½ rendita AI dal 1°

maggio 2018.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 200.-- e

dell’UAI nella misura di fr. 300.--. L’UAI verserà al ricorrente, a titolo di ripetibili,

fr. 1'600.-- (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti