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Decisione

32.2019.139

Confermato, in via di revisione, il diritto ad un AGI di grado lieve. Necessari ulteriori approfondimenti per valutare quali siano gli effettivi bisogni di aiuto nel compimento degli atti ordinari del

25 maggio 2020Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni corporali”: “è autonomo/a (eventualmente con mezzi ausiliari) e non

ha bisogno di aiuto”. (Doc. 169)

In calce a tale

specchietto, quali ulteriori osservazioni a giustificazione del suo bisogno di

aiuto, l’assicurata ha indicato che “sono autonoma nella maggior parte degli

atti di vita quotidiana, ma necessito di un costante aiuto indiretto.

Per esempio mio marito sceglie per me i vestiti, controlla che siano puliti,

adatti alla stagione e ben abbinati. Per quanto riguarda il mangiare mio marito

mi versa da bere, taglia il cibo per me. Mio marito mi indica dove sedermi e se

vi sono dei pericoli. Per quanto riguarda la cura del corpo, il marito

controlla se sono pulita, se mi sono risciacquata bene i capelli ecc.” (cfr. doc.

169, corsivo della redattrice).

Ancora, nelle osservazioni

del 4 aprile 2019 inoltrate per contestare il progetto di decisione con la

quale l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di un AGI di grado lieve, la

rappresentante legale ha evidenziato come l’interessata abbia delle difficoltà

nella scelta dei vestiti nonché nella verifica che gli stessi siano stati

indossati correttamente, come pure di aiuto diretto e indiretto per gli atti

del mangiare e dell’igiene personale. A giustificazione di tale accresciuto

bisogno di aiuto negli atti della vita, quali il vestirsi/svestirsi, mangiare e

lavarsi/igiene personale, rispetto alla situazione precedente il peggioramento

della vista – allorquando le era stato assegnato un AGI di grado lieve in

considerazione della necessità di aiuto per spostarsi fuori casa e mantenere i

contatti sociali – la rappresentante dell’insorgente ha rilevato come

l’assicurata non sia cieca dalla nascita, ma abbia progressivamente perso anche

“gli ultimi resti di vista che le permettevano ancora di orientarsi e

gestirsi in modo più o meno autonomo, molto velocemente. Ciò non le ha

permesso di adattarsi alla nuova situazione e di eventualmente sviluppare

strategie per svolgere in modo autonomo tutti gli atti della vita” (cfr.

doc. 183, corsivo della redattrice).

Alla luce di tutti questi

elementi, il TCA non condivide la scelta dell’amministrazione di escludere a

priori, senza approfondire il tema tramite un’inchiesta a domicilio – che, come

visto, sopra rappresenta lo strumento apposito a tal fine - se l’assicurata

possa abbisognare di aiuto anche per il compimento degli altri atti ordinari

della vita oltre a quello dello spostarsi fuori casa, trincerandosi dietro alla

motivazione che l’interessata non ha sviluppato un nuovo danno alla salute tale

da determinare limiti effettivi nello svolgimento degli atti quotidiani, con

necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi.

La necessità di compiere

l’accertamento domiciliare richiesto in sede ricorsuale appare tanto più

indispensabile, considerato che l’amministrazione stessa, nella risposta di

causa, pur continuando a ribadire la correttezza del grado lieve di AGI già

riconosciuto, ha ammesso che in occasione dell’accertamento attuato per il

contributo di assistenza “è stata verificata una situazione analoga ad una

Considerandi

supervisione con riferimento agli atti ordinari della vita” (cfr. doc. VI,

corsivo della redattrice).

Ora, come giustamente

rilevato dalla rappresentante dell’interessata, la supervisione cui ha fatto

cenno l’amministrazione sembrerebbe dimostrare la necessità per l’interessata

di ricorrere ad un aiuto indiretto da parte di terzi per svolgere

determinate azioni quotidiane, ciò che appunto va verificato.

Al riguardo, posto che, secondo

la giurisprudenza, l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia

come aiuto diretto di terzi, che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149),

questo Tribunale ritiene che la questione debba necessariamente essere

approfondita prima di potere emettere una decisione.

2.6

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un

accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché predisponga

un’inchiesta domiciliare, al fine di accertare quali siano gli effettivi

bisogni di aiuto dell’assicurata nel compimento degli atti ordinari della vita.

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

all’AGI dell’assicurata, fermo restando la continuazione del diritto ad almeno

un AGI di grado lieve, non contestato.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

delle dell’Ufficio AI.

2.8

Nel caso di specie, inoltre,

visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V

210.

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata dalla RA

1, ha diritto all’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a

carico dell’Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid.

2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 14 giugno 2019 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto all’AGI dell’assicurata, fermo restando il

diritto di continuare a beneficiare per lo meno di un AGI di grado lieve, non

contestato.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se

dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti