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Decisione

32.2019.139

Confermato, in via di revisione, il diritto ad un AGI di grado lieve. Necessari ulteriori approfondimenti per valutare quali siano gli effettivi bisogni di aiuto nel compimento degli atti ordinari della vita, atti rinviati per compiere un accertamento domiciliare

25 maggio 2020Italiano23 min

controlla se sono pulita, se mi sono risciacquata bene i capelli ecc.” (cfr. doc.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.139

cr/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 luglio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1986, dapprima

attiva come cameriera/ausiliaria di pulizie e, poi, in qualità di

massaggiatrice in proprio, nel 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI

per adulti a seguito dell’insorgenza di una malattia degenerativa alla vista

(retinite pigmentosa) (doc. 2)

L’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurata diverse prestazioni, quali il diritto a dei mezzi

ausiliari (docc. 27, 125, 139, 145); il diritto a misure professionali (doc.

90); il diritto ad una mezza rendita di invalidità, attribuitale con decisione

del 21 aprile 2016 (doc. 136) dopo un precedente rifiuto, oggetto della

decisione dell’8 settembre 2011 (doc. 40), e, da ultimo, il diritto al

contributo di assistenza accordato con decisione del 26 agosto 2019 (doc. 206).

1.2. A fine dicembre 2014,

l’assicurata ha presentato una domanda volta all’attribuzione di un assegno per

gradi invalidi dell’AI (AGI), indicando di necessitare dell’aiuto di terzi per

l’atto di “spostarsi” all’esterno e per il mantenimento dei contatti sociali

(doc. 80).

Con decisione del 30

settembre 2015, l’Ufficio AI, ritenute adempiute le condizioni di visus per

determinare una grave ipovisione, ha attribuito all’assicurata, in applicazione

dell’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI, un AGI di grado lieve a partire dal 1°

novembre 2014 (doc. 94).

1.3. In data 12 dicembre 2018,

l’allora rappresentante dell’assicurata, __________, viste le indicazioni

riguardo all’aiuto prestato da terzi per gli atti quotidiani della vita

riportate nel formulario di domanda per la concessione di un contributo di

assistenza, ha presentato una richiesta di revisione dell’assegno grandi

invalidi (doc. 168).

Con progetto di decisione

del 26 febbraio 2019 (doc. 179), poi confermato con decisione del 14 giugno

2019, l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurata continuava ad avere diritto ad

un AGI di grado lieve, in applicazione della cifra marginale 8065 CIGI (doc.

A2).

1.4. Con tempestivo ricorso del 29

luglio 2019 l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, è insorta contro tale

decisione, chiedendone l’annullamento e il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda ad un complemento istruttorio prima di

emettere una nuova decisione.

La rappresentante

dell’insorgente ha, in sostanza, contestato il fatto che l’amministrazione

abbia emesso la propria decisione senza previamente svolgere un’inchiesta a

domicilio atta a valutare se, a causa del suo danno sensoriale, l’assicurata,

oltre all’aiuto per mantenere i contatti con l’ambiente – circostanza

incontestata - necessiti pure di aiuto per il compimento degli altri atti della

vita, come da ella sostenuto.

La rappresentante legale

ha, infatti, evidenziato che l’interessata abbisogna di aiuto per lo

svolgimento di 4 atti della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi, mangiare,

igiene personale, spostarsi fuori casa), come, del resto, pure attestato

dall’oftalmologo curante, certificando che la stessa “non è in grado di

svolgere neanche le azioni della normale vita quotidiana in maniera

indipendente”.

Secondo la rappresentante

dell’insorgente, il modo di procedere dell’amministrazione non appare

condivisibile, avendo dato per scontato che una persona affetta da grave

ipovisione, come l’interessata, in assenza di altre patologie, necessiti di

aiuto esclusivamente per mantenere i contatti sociali e spostarsi fuori casa,

ciò che dà diritto unicamente ad un AGI di grado lieve.

A suo modo di vedere

l’automatismo applicato dall’amministrazione non può avere valore assoluto,

posto che anche le persone cieche o gravemente ipovedenti possono avere

diritto, se ne ricorrono le condizioni – ciò che deve essere adeguatamente verificato

- ad un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato.

Per tali motivi, a fronte

di una istruttoria carente, la rappresentante dell’interessata ha chiesto che

l’incarto venga rinviato all’amministrazione affinché predisponga un accertamento

a domicilio che chiarisca le reali necessità di aiuto dell’assicurata (doc. I).

1.5. Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI, sottolineato come l’assicurata non sia affetta da un nuovo danno

alla salute oltre alla grave ipovisione, ha chiesto la reiezione del ricorso e

la conferma della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto

di interesse, nei considerandi in diritto (doc. VI).

1.6. In data 17 ottobre 2019 la

rappresentante dell’insorgente ha ribadito che il fatto che una persona sia

ipovedente non può escludere, a priori, che la stessa possa avere diritto ad un

AGI anche di grado medio o elevato.

Ella ha, inoltre,

osservato che una valutazione a domicilio è necessaria anche alla luce della

supervisione nello svolgimento degli atti quotidiani della quale abbisogna

l’assicurata, come accennato dall’amministrazione nella risposta di causa (doc.

X).

1.7. Con osservazioni del 5

novembre 2019 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione, confermando il

diritto per l’assicurata di beneficiare di un AGI di grado lieve, in assenza di

nuovi danni alla salute giustificanti limiti effettivi nello svolgimento degli

atti quotidiani (doc. XII).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc. XIII), per

conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurata abbia diritto di continuare a beneficiare di

un assegno per grandi invalidi (AGI) dell’AI di grado lieve, come stabilito

dall’Ufficio AI all’esito della procedura di revisione, oppure di un grado

superiore, come da ella preteso.

Secondo l'art. 9 LPGA -

che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno

in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per

compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del

4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con

l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il

comportamento normale all'interno della società così come richiesto

dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.2. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede che

l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve

(art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3

LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute

vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno

unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata

di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il

caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere

tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure

permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole,

all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente

impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

Secondo la cifra marginale

no. 8064 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, nella versione

valida dal 1° gennaio 2015) le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

sono adempiute:

- per ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);

- per bambini gravemente audiolesi che per stabilire il

con-tatto con il mondo circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi

(N. 8067);

- nel caso degli invalidi fisici che per la gravità

dell’infermità corporale non sono in grado di spostarsi a una certa distanza

dall’abitazione, pur utilizzando la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.

La cifra marginale no.

8065 CIGI stabilisce che:

" Per ciechi

e ipovedenti gravi (RCC 1982 pag. 254): si può ammettere l’esistenza di una

grave ipovisione se l’acuità visiva da lontano dopo correzione è inferiore su

ambo i lati a 0,2 o se esiste una limitazione del campo visivo a 10 gradi dal

centro su ambo i lati (20 gradi di diametro orizzontale; misurazione del campo

visivo: Goldmann-Permiter mira III/4). Se sono contemporaneamente presenti una

diminuzione dell’acuità visiva e una limitazione del campo visivo senza che

vengano raggiunti i valori limite, si può ammettere l’esistenza di una grave

ipovisione se queste affezioni hanno gli stessi effetti di una diminuzione

dell’acuità visiva o di una limitazione del campo visivo che raggiungono i

valori citati (RCC 1982 pag. 254). Ciò vale anche per altre affezioni che colpiscono

il campo visivo (p. es. deficienze settoriali o falciformi, emianopsie, scotoma

centrale.”

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una

terza persona;

b. non può compiere le attività della vita quotidiana e

intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona;

oppure

c. rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015,

è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di

cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è

accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in

cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di

pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI,

l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato

dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,

l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi

invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato

ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in

caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero.

2.3. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Per l’art. 17 cpv. 2 LPGA

ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione

formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata,

diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito

una notevole modificazione.

2.4. Nel caso di specie, si tratta

di verificare se, rispetto alla decisione del 30 settembre 2015, cresciuta in

giudicato, con la quale l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un AGI di

grado lieve a partire dal 1° novembre 2014, in applicazione dell’art. 37 cpv. 3

lett. d OAI (doc. 94), le condizioni dell’interessata siano rimaste immutate,

come stabilito dall’amministrazione, o siano, invece, peggiorate, come da ella

sostenuto.

Con la decisione impugnata

l’amministrazione ha confermato il diritto per l’assicurata di beneficiare di

un AGI di grado lieve - e non di grado superiore - in considerazione del fatto

che la stessa non presenta altre patologie oltre a quella oftalmologica, la

quale le ha già dato diritto ad un AGI di grado lieve in virtù dell’art. 37

cpv. 3 lett. d OAI e cifra marginale 8065 CIGI.

Tale parere si fonda

sull’annotazione del 10 maggio 2019 del SMR, secondo la quale non vi sono nuovi

elementi clinici giustificanti una diversa valutazione del caso (cfr. doc.

197).

Di parere opposto

l’assicurata, la quale ha, invece, fatto valere un peggioramento delle proprie

condizioni di salute, le quali rendono, ora – diversamente da quanto succedeva

al momento della presentazione della domanda di AGI nel 2014 e della relativa

decisione del 2015 - necessario un aiuto da parte di terzi più esteso rispetto

a quello già riconosciutole con l’attribuzione di un AGI di grado lieve, che

avrebbe dovuto essere investigato da parte dell’amministrazione attraverso

un’inchiesta a domicilio.

Secondo la rappresentante

dell’assicurata la motivazione fornita dall’Ufficio AI per negare un aumento

del grado di grande invalidità – vale a dire il fatto che ella non sia affetta

da un nuovo danno alla salute giustificante maggiori limitazioni nello

svolgimento degli atti quotidiani – non può bastare per escludere, tout

court, un aumento del grado di AGI spettante all’interessata, senza nemmeno

procedere ad ulteriori accertamenti. Ella ha, difatti, sottolineato come anche

una persona gravemente ipovedente o cieca possa necessitare di aiuto regolare e

notevole di terzi per lo svolgimento degli atti ordinari della vita, oltre che

per il mantenimento dei contatti sociali e gli spostamenti, ciò che, se

accertato dall’inchiesta a domicilio, giustificherebbe un AGI di grado

superiore rispetto a quello lieve. Per tali ragioni, a suo modo di vedere, a

fronte delle difficoltà messe in rilievo dall’assicurata e comprovate dal suo

specialista curante, l’amministrazione avrebbe dovuto esperire la necessaria

inchiesta a domicilio volta a chiarire la situazione.

2.5. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, valutata l’intera documentazione all’incarto, ritiene di non

potere, con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti

ulteriori complementi istruttori, confermare la decisione impugnata.

Questo in quanto, come

meglio verrà esposto qui di seguito, esistono numerosi indizi atti a sollevare

per lo meno lievi dubbi riguardo all’effettiva autonomia dell’assicurata nello

svolgimento di tutti gli atti ordinari della vita, circostanza che necessita,

dunque, di essere approfondita per il tramite dell’apposito strumento

predisposto a tal fine, vale a dire l’inchiesta a domicilio.

Solo attraverso tale

accertamento, svolto da un’assistente sociale, persona qualificata per poter

dettagliatamente valutare l’espletamento di ogni singolo atto ordinario della

vita, sarà possibile chiarire quali siano le reali necessità di aiuto, diretto

o indiretto, dell’assicurata negli atti ordinari della vita diversi dallo

spostarsi fuori casa (già considerato al momento dell’attribuzione del diritto

all’AGI).

Al riguardo, va infatti

evidenziato che secondo l’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni

assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza,

ribadita ancora nella sentenza STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020, consid. 2.3.,

un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità

di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve

essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona

bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e

le necessità di cura. In caso di elementi poco chiari riguardo ai disturbi

fisici o psichici e/o sui loro effetti sulla vita quotidiana, l’estensore

dell’inchiesta non ha solo la possibilità, ma l’obbligo di interpellare gli

specialisti medici. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni

ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti

coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre

plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura

ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle

indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta

acquisisce valore probatorio pieno (DTF 130 V 61 consid. 6.1 e 6.2; DTF 140 V

543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

Nella fattispecie

concreta, il TCA rileva, innanzitutto, come, dal profilo medico, il dr. __________,

spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel referto del 3 maggio 2019,

abbia chiaramente attestato che le condizioni di salute dell’assicurata,

affetta da retinite pigmentosa, “si sono aggravate negli ultimi mesi per cui non

riesce più a gestire neanche le azioni della normale vita quotidiana in maniera

indipendente. Si richiede quindi che sia aumentato il grado di invalidità

già presente per un peggioramento dello stato di salute” (referto allegato al

doc. 193, corsivo della redattrice).

Inoltre, la necessità di

far capo in maniera regolare e notevole all’aiuto di terzi per lo svolgimento

degli atti quotidiani della vita è stata chiaramente indicata dall’assicurata

anche nell’ambito della richiesta di attribuzione di un contributo di

assistenza presentata in data 11 dicembre 2018.

A quel momento, infatti,

l’assicurata, rispondendo alla domanda volta ad accertare se necessitasse

regolarmente di aiuto e cure da parte di terzi dovute alla sua disabilità, ha

affermato “sì,

quotidianamente, 9 ore al giorno”.

Esprimendosi, poi, a

proposito del proprio bisogno di aiuto nel “compimento degli atti ordinari

della vita”, contrassegnando la casella corrispondente al grado di gravità del

bisogno - compreso in una forbice tra grado 0 (è autonomo/a (eventualmente con

mezzi ausiliari) e non ha bisogno di aiuto”), grado 1 (può fare quasi tutto da

solo/a, ma ha bisogno occasionalmente di aiuto), grado 2 (può effettuare

l’attività in parte da solo/a, per varie azioni ha bisogno di aiuto oppure ha costantemente

bisogno di indicazioni e controllo), grado 3 (ha bisogno di molto aiuto, ma ha

un minimo di autonomia) e grado 4 (non riesce a fare nulla autonomamente e ha

bisogno di un aiuto diretto completo o di indicazioni e controllo costanti) –

ella ha indicato:

- “vestirsi/svestirsi”:

“può effettuare l’attività in parte da solo/a, per varie azioni ha bisogno di

aiuto oppure ha costantemente bisogno di indicazioni e controllo”;

- “alzarsi/sedersi/sdraiarsi/spostarsi

in casa”: “è autonomo/a (eventualmente con mezzi ausiliari) e non ha bisogno di

aiuto”;

- “mangiare:

versare da bere, servirsi, ecc., portare il cibo alla bocca”: “può effettuare

l’attività in parte da solo/a, per varie azioni ha bisogno di aiuto oppure ha

costantemente bisogno di indicazioni e controllo”;

- “cura

del corpo: entrare e uscire dalla vasca da bagno, fare la doccia, lavare i

denti/capelli, tagliare le unghie”: “può effettuare l’attività in parte da

solo/a, per varie azioni ha bisogno di aiuto oppure ha costantemente bisogno di

indicazioni e controllo”;

- “espletare

Fatti

i bisogni corporali”: “è autonomo/a (eventualmente con mezzi ausiliari) e non

ha bisogno di aiuto”. (Doc. 169)

In calce a tale

specchietto, quali ulteriori osservazioni a giustificazione del suo bisogno di

aiuto, l’assicurata ha indicato che “sono autonoma nella maggior parte degli

atti di vita quotidiana, ma necessito di un costante aiuto indiretto.

Per esempio mio marito sceglie per me i vestiti, controlla che siano puliti,

adatti alla stagione e ben abbinati. Per quanto riguarda il mangiare mio marito

mi versa da bere, taglia il cibo per me. Mio marito mi indica dove sedermi e se

vi sono dei pericoli. Per quanto riguarda la cura del corpo, il marito

controlla se sono pulita, se mi sono risciacquata bene i capelli ecc.” (cfr. doc.

169, corsivo della redattrice).

Ancora, nelle osservazioni

del 4 aprile 2019 inoltrate per contestare il progetto di decisione con la

quale l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione di un AGI di grado lieve, la

rappresentante legale ha evidenziato come l’interessata abbia delle difficoltà

nella scelta dei vestiti nonché nella verifica che gli stessi siano stati

indossati correttamente, come pure di aiuto diretto e indiretto per gli atti

del mangiare e dell’igiene personale. A giustificazione di tale accresciuto

bisogno di aiuto negli atti della vita, quali il vestirsi/svestirsi, mangiare e

lavarsi/igiene personale, rispetto alla situazione precedente il peggioramento

della vista – allorquando le era stato assegnato un AGI di grado lieve in

considerazione della necessità di aiuto per spostarsi fuori casa e mantenere i

contatti sociali – la rappresentante dell’insorgente ha rilevato come

l’assicurata non sia cieca dalla nascita, ma abbia progressivamente perso anche

“gli ultimi resti di vista che le permettevano ancora di orientarsi e

gestirsi in modo più o meno autonomo, molto velocemente. Ciò non le ha

permesso di adattarsi alla nuova situazione e di eventualmente sviluppare

strategie per svolgere in modo autonomo tutti gli atti della vita” (cfr.

doc. 183, corsivo della redattrice).

Alla luce di tutti questi

elementi, il TCA non condivide la scelta dell’amministrazione di escludere a

priori, senza approfondire il tema tramite un’inchiesta a domicilio – che, come

visto, sopra rappresenta lo strumento apposito a tal fine - se l’assicurata

possa abbisognare di aiuto anche per il compimento degli altri atti ordinari

della vita oltre a quello dello spostarsi fuori casa, trincerandosi dietro alla

motivazione che l’interessata non ha sviluppato un nuovo danno alla salute tale

da determinare limiti effettivi nello svolgimento degli atti quotidiani, con

necessità di aiuto regolare e notevole da parte di terzi.

La necessità di compiere

l’accertamento domiciliare richiesto in sede ricorsuale appare tanto più

indispensabile, considerato che l’amministrazione stessa, nella risposta di

causa, pur continuando a ribadire la correttezza del grado lieve di AGI già

riconosciuto, ha ammesso che in occasione dell’accertamento attuato per il

contributo di assistenza “è stata verificata una situazione analoga ad una

Considerandi

supervisione con riferimento agli atti ordinari della vita” (cfr. doc. VI,

corsivo della redattrice).

Ora, come giustamente

rilevato dalla rappresentante dell’interessata, la supervisione cui ha fatto

cenno l’amministrazione sembrerebbe dimostrare la necessità per l’interessata

di ricorrere ad un aiuto indiretto da parte di terzi per svolgere

determinate azioni quotidiane, ciò che appunto va verificato.

Al riguardo, posto che, secondo

la giurisprudenza, l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia

come aiuto diretto di terzi, che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149),

questo Tribunale ritiene che la questione debba necessariamente essere

approfondita prima di potere emettere una decisione.

2.6

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un

accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché predisponga

un’inchiesta domiciliare, al fine di accertare quali siano gli effettivi

bisogni di aiuto dell’assicurata nel compimento degli atti ordinari della vita.

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

all’AGI dell’assicurata, fermo restando la continuazione del diritto ad almeno

un AGI di grado lieve, non contestato.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

delle dell’Ufficio AI.

2.8

Nel caso di specie, inoltre,

visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V

210.

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata dalla RA

1, ha diritto all’importo di fr. 2’000.- a titolo di ripetibili da mettere a

carico dell’Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid.

2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 14 giugno 2019 è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto all’AGI dell’assicurata, fermo restando il

diritto di continuare a beneficiare per lo meno di un AGI di grado lieve, non

contestato.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se

dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti