32.2019.14
Domanda tardiva dell'assegno grandi invalidi per minirenni. In casu, visto che l'amministrazione non ha (a torto) accolto una precedente richiesta sufficientemente motivata, vale il termine assoluto d
30 aprile 2019Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2019.14
FS
Lugano
30 aprile 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
2000, nel novembre 2017, per il tramite della mamma, ha inoltrato una richiesta
tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi per minori (cfr. doc.
AI 298/547-556, 299/557 e 299/558-566).
Sotto il punto “Osservazioni”
la mamma ha rilevato che “(…) mai nessuno ci ha informati della possibilità
di poter far richiesta dell’AGI per RI 1, visto che le problematiche sono
congenite, chiediamo cortesemente un riconoscimento retroattivo dell’AGI. (…)”
(doc. AI 298/554 = doc. AI 299/565).
1.2. Con decisione del 23 novembre
2018 (doc. AI 358/705-710 = doc. D), preavvisata il 12 ottobre 2018 (doc. AI
350/677-682), l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) RI 1 ha diritto ad un
assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio a partire dal
01.11.2016 (art. 48 cpv. 1 LAI, diritto retroattivo limitato ai 12 mesi
precedenti la richiesta di prestazioni) fino al 30.05.2018 (compimento dei 18
anni). (…)” (doc. AI 358/705).
Con decisione del 20
dicembre 2018 – come indicato nella suddetta decisione del 23 novembre
2018: “(…) Per quanto riguarda l’assegno per grandi invalidi maggiorenni, riceverà
una comunicazione separata. (…)” (doc. AI 358/705) – l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad un assegno per grandi invalidi di
grado medio dal 1. giugno 2018 (doc. AI 361/718-719 e le motivazioni sub doc.
AI 359/711-716).
1.3. Con il presente ricorso RI 1,
tramite l’avv. RA 1 – rilevato che anche se i danni alla salute di cui
soffre dalla nascita si situerebbero invero al limite superiore del grado medio
sfiorando il grado elevato, “(…) nella fattispecie è contestato (perlomeno) il
momento dell’inizio del riconoscimento di detta rendita. (…)” (I, punto 15,
pag. 9) –, ha impugnato la decisione dell’Ufficio AI del 23 novembre
2018 e chiesto il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi minorenni di
grado medio a decorrere dal 1. maggio 2000, in via subordinata dal 1. novembre
2012.
La ricorrente –
osservato che “(…) è vero che la richiesta di riconoscimento dell'assegno è
stata presentata il 31 ottobre 2017 (ignorando la possibilità di ottenere detto
assegno). Tuttavia, gli accertamenti dell'Ufficio AI devono estendersi a tutte
le possibili prestazioni, anche se queste non sono state richieste
espressamente (DTF 7.1.2011, 8C-233/2010, consid. 5.1; RCC 1980 pag. 509;
Circolare sulla Procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) del
1.1.2010, n. 2033). Nella fattispecie, l'Ufficio AI non poteva non rendersi
conto da subito (cioè dalla nascita della ricorrente) di trovarsi di fronte ad
un'assicurata che avrebbe avuto diritto (perlomeno!) ad un assegno per grandi
invalidi minorenni di grado medio, e poi di uno per grandi invalidi adulti. In
effetti, il suo stato fisico da infante era già chiaramente critico, e lo è
rimasto nel tempo, tanto che ad oggi è rimasto sostanzialmente identico, anzi è
addirittura leggermente migliorato negli ultimi anni. Ne consegue che
l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto avvenire dal 1. maggio 2000 (art. 35 OAI),
come d'altronde richiesto già nella domanda di riconoscimento (che pure
sottolineava come le problematiche delle quali soffriva l'assicurata erano
esistenti dalla nascita, e quindi erano da riconoscersi da quel momento). (…)”
(I, punto 16, pag. 10) –, sostiene che “(…) nella fattispecie non si
può quindi applicare, per i motivi sopra indicati, l'art. 24 cpv. 1 LPGA
(estinzione del diritto dopo 5 anni dalla fine del mese nel quale la
prestazione assicurativa era dovuta). Ma, in denegatissima ipotesi, se anche lo
si volesse fare, risulterebbe un diritto all'assegno in oggetto perlomeno per i
5 anni antecedenti la domanda del 31 ottobre 2017 di riconoscimento della
prestazione (e quindi dal 31 ottobre 2012, e non dal 1. novembre 2016 come
invece deciso dall'ente assicuratore). (…)” (I, punto 18, pag. 11).
1.4. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha, in particolare, rilevato che “(…) l'obbligo
dell'Ufficio Al di esaminare il caso si estende alle prestazioni che - tenendo
conto della situazione di fatto e dei documenti agli atti - possono normalmente
essere prese in considerazione. In altri termini, dagli atti devono emergere
indizi tali da indurre l'amministrazione a considerare anche una prestazione
che non è stata esplicitamente richiesta (RCC 1980 p. 509). Gli accertamenti
dell'amministrazione devono quindi estendersi a tutte le possibili prestazioni,
anche se queste non sono state richieste espressamente (cfr. la cifra marginale
2033 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l'invalidità
(CPAI)). L'art. 24 cpv. 1 LPGA enuncia poi che il diritto a prestazioni o
contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era
dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il
contributo doveva essere pagato. Va infine rimarcato che se l'amministrazione
non ha - a torto - accolto una precedente richiesta sufficientemente precisata,
il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di
perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione
della nuova domanda (Pratique VSI 1997 pag. 186). Ora, l'intera documentazione
medica presente all'inserto è stata sottoposta all'attenzione del Dr. med. __________
del SMR dell'Al. Quest'ultimo - mediante annotazione 22 gennaio 2019 qui
allegata - ha concluso quanto segue: "Presa
nozione del dossier, l’amministrazione avrebbe dovuto chinarsi sulla problematica
AGI alla ricezione del rapporto del Dr. __________ del 18.09.2003, che indicava
"sì" al punto (5) (...)". (…)” (IV, pagg. 2 e 3).
L’Ufficio AI ha quindi
concluso che, sulla base dell’annotazione del 22 gennaio 2019 del medico SMR
dr. __________, “(…) l'assicurata ha pertanto diritto ad un AGI Al minorenni
di grado medio dal 1° novembre 2012 (retroattività massima di cinque anni -
conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza - a far tempo
dall'inoltro della richiesta di prestazioni giunta all'amministrazione nel mese
di novembre 2017 (cfr. il doc. 298 incarto Al)) al 31 maggio 2018 (mese in cui
la Signora RI 1 ha compiuto 18 anni). Sotto questo profilo, il ricorso merita
di essere parzialmente accolto mentre la decisione impugnata va riformata (nel
senso di riconoscere alla qui ricorrente un AGI Al minorenni anche per il lasso
di tempo che va dal 01.11.2012 al 31.10.2016). (…)” (IV, pag. 3).
1.5. Con scritto dell’11 febbraio
2019 l’avv. RA 1 ha addotto che “(…) la risposta dell'UAI riconosce un Assegno
Grandi Invalidi (AGI) per minorenni già a decorrere dal 1. novembre 2012. E ciò
in virtù del termine di 5 anni ex art. 24 cpv. 1 LPGA. Tuttavia, dal dossier
dell'UAI risulta che al più tardi dal 18.9.2003 era noto all'AI il diritto
all'AGI per minorenni. Sulla scorta della giurisprudenza già citata nel ricorso
la domanda di AGI per minorenni va quindi accolta da quel giorno; in via
subordinata (come pure già chiesto nel ricorso), esso va riconosciuto dal
1.11.2012, come riconosciuto dall'UAI nella propria risposta di causa. (…)”
(VI, trasmesso per conoscenza con facoltà di presentare osservazioni scritte;
VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurata, oltre al periodo dal 1. novembre 2016 al 30 maggio 2018
riconosciuto con la decisione impugnata (cfr. consid. 1.2), ha diritto ad un
assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio prima del 1. novembre
2016.
L’insorgente postula il
riconoscimento dell’assegno grandi invalidi per minorenni dal 1. maggio 2000
(ovvero dalla nascita), subordinatamente dal 1. novembre 2012 ex art. 24 cpv. 1
LPGA (cfr. consid. 1.3 e 1.5).
Incontestata è invece la
valutazione della grande invalidità ritenuta pari ad un grado medio (cfr.
consid. 1.3).
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA – che
ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) –, è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; 125 V 303 e 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale (cura del corpo)
- andare al gabinetto
(fare i propri bisogni)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.3. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede
che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può
essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l’art. 42 cpv. 3
LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute
vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato
nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno
alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno
unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato
è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e
il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il
capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado
medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
Considerandi
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv.
1.
OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI,
nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
Secondo
l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto
dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha
fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo
40.
capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del
diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo
29.
capoverso 1.
Va qui rilevato che nella
sentenza 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il
Tribunale federale (TF) ha precisato che contrariamente al rinvio
dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi
invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
Alla
questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 –
ossia se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso
la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv.
1.
lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361 con la
quale ha concluso che la nascita del diritto a un assegno per grandi invalidi
presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in
applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine
Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger
Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF 144 V 361, consid.6.2.9, pag. 367).
Giusta l’art.
42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è
determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:
l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta
all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di
grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della
rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno
per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo
giornaliero.
2.4
Con la risposta di causa,
come accennato (cfr. consid. 1.4) – richiamata la giurisprudenza secondo
la quale l’obbligo di esaminare il caso si estende alle prestazioni che possono
normalmente essere prese in considerazione ritenuto che, se l’amministrazione
non ha (a torto) accolto una precedente richiesta sufficientemente precisata,
il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di
perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione
della nuova domanda –, l’Ufficio AI, in applicazione dell’art. 24 cpv. 1
LPGA e conformemente alla giurisprudenza citata, ha concluso che “(…) l'assicurata
ha pertanto diritto ad un AGI Al minorenni di grado medio dal 1° novembre 2012
(retroattività massima di cinque anni - conformemente alla giurisprudenza
citata in precedenza - a far tempo dall'inoltro della richiesta di prestazioni
giunta all'amministrazione nel mese di novembre 2017 (cfr. il doc. 298 incarto
Al)) al 31 maggio 2018 (mese in cui la Signora RI 1 ha compiuto 18 anni). Sotto
questo profilo, il ricorso merita di essere parzialmente accolto mentre la
decisione impugnata va riformata (nel senso di riconoscere alla qui ricorrente
un AGI Al minorenni anche per il lasso di tempo che va dal 01.11.2012 al
31.10
). (…)” (IV, pag. 3).
2.5
L’art. 24 LPGA regola
l’estinzione del diritto e il cpv. 1 stabilisce che il diritto a prestazioni o
contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era
dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il
contributo doveva essere pagato.
Si tratta di un termine di
perenzione che concerne le singole prestazioni e non il diritto originario
(Stammrecht) (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie
générale des assurances sociales, 2018, nri. 19 e 21 ad art. 24, pag. 350 e Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 24, n. 21, pag. 372; vedi anche il consid. 2.1.1
della STF 8C_233/2010, resa nella composizione di cinque giudici, del 7 gennaio
2011).
L’allora Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: TF), nella DTF 121 V
195.
(= Pratique VSI 1997, pag. 186), circa il pagamento di prestazioni
arretrate e quale cambiamento della giurisprudenza, ha stabilito che “(…) anche
se l’amministrazione a torto non abbia accolto una precedente richiesta di
prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine
assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di
presentazione della nuova domanda. (…)” (regesto della DTF 121 V 195).
A conferma della propria
giurisprudenza l’Alta Corte, nella succitata STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011
(resa nella composizione di cinque giudici), ha evidenziato che, nel caso in
cui un assicuratore abbia omesso di trattare una domanda sufficientemente
motivata, il pagamento di prestazioni arretrate si estende agli ultimi cinque
anni precedenti la nuova domanda essendo le prestazioni più vecchie decadute (“(…)
Übersieht ein Versicherungsträger eine hinreichend
substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor
der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen. Diese
Rechtsprechung gilt im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 ATSG und aArt. 48 Abs. 2 IVG,
die insofern eine absolute Verwirkungsfrist beinhalten (BGE 129 V 433 E. 7 S.
438, 121 V 195 E. 5d S. 202; Urteile 9C_92/2008 E. 3 und M 12/06 E. 5.3). (…)”
(STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1)).
Il TF si è confermato
ancora nella propria giurisprudenza nella STF 9C_336/2012 del 6 maggio 2013
consid. 3.2 e 3.3 non pubblicati nella DTF 139 V 289.
2.6
Dagli atti di causa risulta
che la prima richiesta di prestazioni AI per assicurati/e che non hanno ancora
compiuto i 20 anni del 23 maggio 2000 (doc. AI 2/5-9) è stata respinta
dall’ufficio AI con decisione del 4 luglio 2001 (doc. AI 33/62-63) e che il
ricorso del 2 settembre 2001 inoltrato contro la stessa (doc. AI 34/65) è
sfociato nel decreto dell’8 ottobre 2001 con cui questo Tribunale ha stralciato
la causa dai ruoli (doc. AI 36/69-70).
Con comunicazioni dell’8
giugno 2001 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a
provvedimenti sanitari per le seguenti infermità congenite: per la numero 390
dal 5 maggio 2000 al 31 maggio 2010 (doc. AI 29/54-55); per la numero 112 dal 5
al 30 maggio 2000 (doc. AI 30/56-57); per la numero 497 dal 5 al 30 maggio 2000
(doc. AI 31/58-59) e per la numero 427 dal 3 luglio 2000 al 31 maggio 2011
(doc. AI 32/60-61).
Con comunicazione del 2
luglio 2002 – ritenuta valida anche per gli ulteriori preventivi del 19
settembre 2002 (doc. AI 41/78), del 21 febbraio 2003 (doc. AI 42/79 e dell’11
giugno 2003 (doc. AI 44/82) – all’assicurata è stato riconosciuto il
diritto a mezzi ausiliari ex art. 21 LAI (doc. AI 40/76-77).
L’Ufficio AI, visto il
preventivo dell’__________ del 6 giugno 2003 concernente l’ortesi dell’anca per
bambini (doc. AI 43/80-81), ha interpellato il dr. __________, FMH in
pediatria, che, nel rapporto medico del 18 settembre 2003 (doc. AI 45/83-84),
ha risposto positivamente alla domanda volta a sapere se esisteva una necessità
supplementare d’assistenza o di sorveglianza personale dovute all’invalidità
rispetto a quelle fornite a una persona non invalida della stessa età (cfr.
doc. AI 45/84, punto C domanda 5).
Il dr. __________, medico
SMR, richiamato il suddetto rapporto medico, nell’annotazione del 22 gennaio
2019.
ha concluso che “(…) presa nozione del dossier, l’amministrazione
avrebbe dovuto chinarsi sulla problematica AGI alla ricezione del rapporto del
Dr. __________ del 18.09.2003, che indicava “sì” al punto (5) (…)” (IV/1).
L’insorgente, come
accennato (cfr. consid. 1.1), nel novembre 2017, per il tramite della mamma, ha
inoltrato per la prima volta una richiesta tendente all’ottenimento di un
assegno per grandi invalidi per minori (cfr. la “Richiesta per
minori: Assegno per grandi invalidi” sub doc. AI 299/558-566 e
l’osservazione secondo la quale “(…) mai nessuno ci ha informati della
possibilità di poter far richiesta dell’AGI per RI 1, visto che le
problematiche sono congenite, chiediamo cortesemente un riconoscimento
retroattivo dell’AGI. (…)” (doc. AI 299/565)).
Nell’ambito della domanda
di prestazioni il medico SMR dr. __________, FMH in pediatria, nell’annotazione
del 6 febbraio 2018, ha rilevato che “(…) RI 1 è una ragazza di 17 anni 8/12
nota per Sindrome di Adams-Oliver con malformazioni scheletriche delle mani e
dei piedi, emisindrome sinistra, spasticità ai quattro arti, epilessia
parziale, displasia dell’anca sinistra e importante miopia con ipovisione 20%.
Vista la patologia di RI 1, ed anche la sua età, da un punto di vista medico vi
sono i presupposti per il conferimento di un AGI minorenni. Si può ora
provvedere ad una valutazione della situazione a domicilio. (…)” (doc. AI
307/576).
L’assistente sociale,
nell’“Esame di una richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi
(compreso il supplemento per cure intensive)” del 31 agosto 2018 (doc. AI
342/658-667), al punto 4 “Proposta di decisione” si è così espresso: “(…)
RI 1 necessita di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere quattro
atti ordinare della vita: - vestirsi/svestirsi - mangiare - lavarsi - spostarsi
in ragione delle molteplici patologie presentate dall’assicurata la dipendenza
è verosimilmente presente sin dalla tenera età. Non necessita di una
sorveglianza personale.
Richiesta inoltrata nel
mese di novembre 2017. Si tratta di una domanda tardiva. Sono assolte le
condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di
grado: - medio a decorrere dal mese di novembre 2016, con retroattività di un
anno dalla deposizione della domanda, ampiamente trascorso l’anno di attesa
dalla nascita della dipendenza da terzi nel compiere quattro atti ordinari
della vita. Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le quattro ore necessarie
per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive. (…)” (doc. AI
342/667).
Stanti le suddette
risultanze – osservato che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che una
domanda di AGI andava ravvisata (e come tale trattata) nel rapporto medico del
18.
settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 45/83-84), vista la valutazione
dell’assistente sociale del 31 agosto 2018 (doc. AI 342/658-667) e ricordato
che la valutazione della grande invalidità ritenuta pari ad un grado medio non
è contestata (cfr. consid. 1.3) – questo Tribunale, in applicazione
dell’art. 24 cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5), deve concludere che a ragione l’Ufficio AI con la risposta di
causa ha addotto che “(…) l'assicurata ha pertanto diritto ad un AGI Al
minorenni di grado medio dal 1° novembre 2012 (retroattività massima di cinque
anni - conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza - a far tempo
dall'inoltro della richiesta di prestazioni giunta all'amministrazione nel mese
di novembre 2017 (cfr. il doc. 298 incarto Al)) al 31 maggio 2018 (mese in cui
la Signora RI 1 ha compiuto 18 anni). Sotto questo profilo, il ricorso merita
di essere parzialmente accolto mentre la decisione impugnata va riformata (nel
senso di riconoscere alla qui ricorrente un AGI Al minorenni anche per il lasso
di tempo che va dal 01.11.2012 al 31.10.2016). (…)” (IV, pag. 3).
In particolare non può
essere seguita la ricorrente laddove, adducendo che “(…) dal dossier
dell’UAI risulta che al più tardi dal 18.9.2003 era noto all’AI il diritto
all’AGI per minorenni (…)”, pretende che “(…) la domanda di AGI per
minorenni va quindi accolta da quel giorno (…)” (VI).
Al riguardo va qui segnalata
la DTF 129 V 433 nella quale l’Alta Corte, pronunciandosi sull’effetto
temporale dell’aumento dell’assegno per grandi invalidi – ritenuto che
l’amministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti
vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nell’ambito delle revisioni del
1991.
e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente
emesse –, ha confermato il giudizio dell’autorità giudiziaria cantonale che
ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1. aprile 1995 vista la
domanda di aumento dell’AGI del 10 aprile 2000.
Contestualmente il TF ha
sviluppato la seguente considerazione: “(…) Eine
Nachzahlung der Hilflosenentschädigung für die gesamte in Frage stehende
Periode fällt indessen ausser Betracht. Denn gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG erlischt
der Anspruch auf Nachzahlung mit dem Ablauf von fünf Jahren seit Ende des
Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Zweck der fünfjährigen Frist
ist es, zu vermeiden, dass rückwirkend Leistungen ohne zeitliche Begrenzung
beansprucht werden können (BGE 121 V 199 Erw. 4a). Die Nachzahlung von
Leistungen unterliegt, auch wenn die Verwaltung fehlerhaft einem bereits früher
hinreichend substantiierten Leistungsbegehren nicht entsprochen hat, einer
absoluten Verwirkungsfrist von fünf Jahren, welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der
Neuanmeldung berechnet wird (BGE 121 V 195). Diese Rechtsprechung hat nicht nur im Fall einer Neuanmeldung, sondern auch dann zu
gelten, wenn wiedererwägungsweise auf die ursprüngliche, zweifellos unrichtige
Leistungszusprechung zurückzukommen und dem Versicherten rückwirkend eine
höhere Leistung nachzuzahlen ist. Denn es sind keine Gründe dafür ersichtlich,
die beiden vergleichbaren Sachverhalte - gänzlich übersehener Leistungsanspruch
einerseits und offensichtlich unrichtige Bemessung einer Leistung zum Nachteil
des Versicherten anderseits - hinsichtlich der Verwirkung des
Nachzahlungsanspruchs unterschiedlich zu behandeln (nicht veröffentlichtes
Urteil E. vom 18. August 1998, I 261/97). Ausgehend von seinem am 10. April
2000.
gestellten Revisionsgesuch hat der Beschwerdegegner demzufolge rückwirkend
ab 1. April 1995 Anspruch auf eine Entschädigung für Hilflosigkeit mittleren
Grades, wie die Vorinstanz zutreffend entschieden hat. (…)” (DTF 129 V 433, consid. 7 pagg. 438-439).
2.7
In conclusione, visto tutto
quanto precede, la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che RI
1.
ha diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio dal 1°
novembre 2012 al 31 maggio 2018.
2.8
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI,
il quale rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, fr. 1'800.--
a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione del 23 novembre 2018 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha
diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio dal 1°
novembre 2012 al 31 maggio 2018.
2. Le spese per complessivi
fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800.--
per ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti