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Decisione

32.2019.14

Domanda tardiva dell'assegno grandi invalidi per minirenni. In casu, visto che l'amministrazione non ha (a torto) accolto una precedente richiesta sufficientemente motivata, vale il termine assoluto d

30 aprile 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

32.2019.14

FS

Lugano

30 aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 novembre 2018 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________

2000, nel novembre 2017, per il tramite della mamma, ha inoltrato una richiesta

tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi per minori (cfr. doc.

AI 298/547-556, 299/557 e 299/558-566).

Sotto il punto “Osservazioni”

la mamma ha rilevato che “(…) mai nessuno ci ha informati della possibilità

di poter far richiesta dell’AGI per RI 1, visto che le problematiche sono

congenite, chiediamo cortesemente un riconoscimento retroattivo dell’AGI. (…)”

(doc. AI 298/554 = doc. AI 299/565).

1.2. Con decisione del 23 novembre

2018 (doc. AI 358/705-710 = doc. D), preavvisata il 12 ottobre 2018 (doc. AI

350/677-682), l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) RI 1 ha diritto ad un

assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio a partire dal

01.11.2016 (art. 48 cpv. 1 LAI, diritto retroattivo limitato ai 12 mesi

precedenti la richiesta di prestazioni) fino al 30.05.2018 (compimento dei 18

anni). (…)” (doc. AI 358/705).

Con decisione del 20

dicembre 2018 – come indicato nella suddetta decisione del 23 novembre

2018: “(…) Per quanto riguarda l’assegno per grandi invalidi maggiorenni, riceverà

una comunicazione separata. (…)” (doc. AI 358/705) – l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurata il diritto ad un assegno per grandi invalidi di

grado medio dal 1. giugno 2018 (doc. AI 361/718-719 e le motivazioni sub doc.

AI 359/711-716).

1.3. Con il presente ricorso RI 1,

tramite l’avv. RA 1 – rilevato che anche se i danni alla salute di cui

soffre dalla nascita si situerebbero invero al limite superiore del grado medio

sfiorando il grado elevato, “(…) nella fattispecie è contestato (perlomeno) il

momento dell’inizio del riconoscimento di detta rendita. (…)” (I, punto 15,

pag. 9) –, ha impugnato la decisione dell’Ufficio AI del 23 novembre

2018 e chiesto il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi minorenni di

grado medio a decorrere dal 1. maggio 2000, in via subordinata dal 1. novembre

2012.

La ricorrente –

osservato che “(…) è vero che la richiesta di riconoscimento dell'assegno è

stata presentata il 31 ottobre 2017 (ignorando la possibilità di ottenere detto

assegno). Tuttavia, gli accertamenti dell'Ufficio AI devono estendersi a tutte

le possibili prestazioni, anche se queste non sono state richieste

espressamente (DTF 7.1.2011, 8C-233/2010, consid. 5.1; RCC 1980 pag. 509;

Circolare sulla Procedura nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI) del

1.1.2010, n. 2033). Nella fattispecie, l'Ufficio AI non poteva non rendersi

conto da subito (cioè dalla nascita della ricorrente) di trovarsi di fronte ad

un'assicurata che avrebbe avuto diritto (perlomeno!) ad un assegno per grandi

invalidi minorenni di grado medio, e poi di uno per grandi invalidi adulti. In

effetti, il suo stato fisico da infante era già chiaramente critico, e lo è

rimasto nel tempo, tanto che ad oggi è rimasto sostanzialmente identico, anzi è

addirittura leggermente migliorato negli ultimi anni. Ne consegue che

l'erogazione dell'assegno avrebbe dovuto avvenire dal 1. maggio 2000 (art. 35 OAI),

come d'altronde richiesto già nella domanda di riconoscimento (che pure

sottolineava come le problematiche delle quali soffriva l'assicurata erano

esistenti dalla nascita, e quindi erano da riconoscersi da quel momento). (…)”

(I, punto 16, pag. 10) –, sostiene che “(…) nella fattispecie non si

può quindi applicare, per i motivi sopra indicati, l'art. 24 cpv. 1 LPGA

(estinzione del diritto dopo 5 anni dalla fine del mese nel quale la

prestazione assicurativa era dovuta). Ma, in denegatissima ipotesi, se anche lo

si volesse fare, risulterebbe un diritto all'assegno in oggetto perlomeno per i

5 anni antecedenti la domanda del 31 ottobre 2017 di riconoscimento della

prestazione (e quindi dal 31 ottobre 2012, e non dal 1. novembre 2016 come

invece deciso dall'ente assicuratore). (…)” (I, punto 18, pag. 11).

1.4. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha, in particolare, rilevato che “(…) l'obbligo

dell'Ufficio Al di esaminare il caso si estende alle prestazioni che - tenendo

conto della situazione di fatto e dei documenti agli atti - possono normalmente

essere prese in considerazione. In altri termini, dagli atti devono emergere

indizi tali da indurre l'amministrazione a considerare anche una prestazione

che non è stata esplicitamente richiesta (RCC 1980 p. 509). Gli accertamenti

dell'amministrazione devono quindi estendersi a tutte le possibili prestazioni,

anche se queste non sono state richieste espressamente (cfr. la cifra marginale

2033 della Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l'invalidità

(CPAI)). L'art. 24 cpv. 1 LPGA enuncia poi che il diritto a prestazioni o

contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era

dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il

contributo doveva essere pagato. Va infine rimarcato che se l'amministrazione

non ha - a torto - accolto una precedente richiesta sufficientemente precisata,

il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di

perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione

della nuova domanda (Pratique VSI 1997 pag. 186). Ora, l'intera documentazione

medica presente all'inserto è stata sottoposta all'attenzione del Dr. med. __________

del SMR dell'Al. Quest'ultimo - mediante annotazione 22 gennaio 2019 qui

allegata - ha concluso quanto segue: "Presa

nozione del dossier, l’amministrazione avrebbe dovuto chinarsi sulla problematica

AGI alla ricezione del rapporto del Dr. __________ del 18.09.2003, che indicava

"sì" al punto (5) (...)". (…)” (IV, pagg. 2 e 3).

L’Ufficio AI ha quindi

concluso che, sulla base dell’annotazione del 22 gennaio 2019 del medico SMR

dr. __________, “(…) l'assicurata ha pertanto diritto ad un AGI Al minorenni

di grado medio dal 1° novembre 2012 (retroattività massima di cinque anni -

conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza - a far tempo

dall'inoltro della richiesta di prestazioni giunta all'amministrazione nel mese

di novembre 2017 (cfr. il doc. 298 incarto Al)) al 31 maggio 2018 (mese in cui

la Signora RI 1 ha compiuto 18 anni). Sotto questo profilo, il ricorso merita

di essere parzialmente accolto mentre la decisione impugnata va riformata (nel

senso di riconoscere alla qui ricorrente un AGI Al minorenni anche per il lasso

di tempo che va dal 01.11.2012 al 31.10.2016). (…)” (IV, pag. 3).

1.5. Con scritto dell’11 febbraio

2019 l’avv. RA 1 ha addotto che “(…) la risposta dell'UAI riconosce un Assegno

Grandi Invalidi (AGI) per minorenni già a decorrere dal 1. novembre 2012. E ciò

in virtù del termine di 5 anni ex art. 24 cpv. 1 LPGA. Tuttavia, dal dossier

dell'UAI risulta che al più tardi dal 18.9.2003 era noto all'AI il diritto

all'AGI per minorenni. Sulla scorta della giurisprudenza già citata nel ricorso

la domanda di AGI per minorenni va quindi accolta da quel giorno; in via

subordinata (come pure già chiesto nel ricorso), esso va riconosciuto dal

1.11.2012, come riconosciuto dall'UAI nella propria risposta di causa. (…)”

(VI, trasmesso per conoscenza con facoltà di presentare osservazioni scritte;

VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se l’assicurata, oltre al periodo dal 1. novembre 2016 al 30 maggio 2018

riconosciuto con la decisione impugnata (cfr. consid. 1.2), ha diritto ad un

assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio prima del 1. novembre

2016.

L’insorgente postula il

riconoscimento dell’assegno grandi invalidi per minorenni dal 1. maggio 2000

(ovvero dalla nascita), subordinatamente dal 1. novembre 2012 ex art. 24 cpv. 1

LPGA (cfr. consid. 1.3 e 1.5).

Incontestata è invece la

valutazione della grande invalidità ritenuta pari ad un grado medio (cfr.

consid. 1.3).

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA – che

ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) –, è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del

4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; 125 V 303 e 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

- andare al gabinetto

(fare i propri bisogni)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede

che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può

essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3

LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute

vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno

unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art 37 cpv. 1 OAI

stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato

è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e

il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il

capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

Considerandi

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv.

1.

OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI,

nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

Secondo

l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo

40.

capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del

diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo

29.

capoverso 1.

Va qui rilevato che nella

sentenza 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il

Tribunale federale (TF) ha precisato che contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1

ossia se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso

la decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv.

1.

lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361 con la

quale ha concluso che la nascita del diritto a un assegno per grandi invalidi

presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine

Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger

Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF 144 V 361, consid.6.2.9, pag. 367).

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è

determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:

l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta

all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di

grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della

rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno

per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.

2.4

Con la risposta di causa,

come accennato (cfr. consid. 1.4) – richiamata la giurisprudenza secondo

la quale l’obbligo di esaminare il caso si estende alle prestazioni che possono

normalmente essere prese in considerazione ritenuto che, se l’amministrazione

non ha (a torto) accolto una precedente richiesta sufficientemente precisata,

il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine assoluto di

perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di presentazione

della nuova domanda –, l’Ufficio AI, in applicazione dell’art. 24 cpv. 1

LPGA e conformemente alla giurisprudenza citata, ha concluso che “(…) l'assicurata

ha pertanto diritto ad un AGI Al minorenni di grado medio dal 1° novembre 2012

(retroattività massima di cinque anni - conformemente alla giurisprudenza

citata in precedenza - a far tempo dall'inoltro della richiesta di prestazioni

giunta all'amministrazione nel mese di novembre 2017 (cfr. il doc. 298 incarto

Al)) al 31 maggio 2018 (mese in cui la Signora RI 1 ha compiuto 18 anni). Sotto

questo profilo, il ricorso merita di essere parzialmente accolto mentre la

decisione impugnata va riformata (nel senso di riconoscere alla qui ricorrente

un AGI Al minorenni anche per il lasso di tempo che va dal 01.11.2012 al

31.10

). (…)” (IV, pag. 3).

2.5

L’art. 24 LPGA regola

l’estinzione del diritto e il cpv. 1 stabilisce che il diritto a prestazioni o

contributi arretrati si estingue cinque anni dopo la fine del mese per cui era

dovuta la prestazione e cinque anni dopo lo scadere dell'anno civile per cui il

contributo doveva essere pagato.

Si tratta di un termine di

perenzione che concerne le singole prestazioni e non il diritto originario

(Stammrecht) (cfr. Moser-Szeless in: Commentaire Romand, Loi sur la partie

générale des assurances sociales, 2018, nri. 19 e 21 ad art. 24, pag. 350 e Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, ad art. 24, n. 21, pag. 372; vedi anche il consid. 2.1.1

della STF 8C_233/2010, resa nella composizione di cinque giudici, del 7 gennaio

2011).

L’allora Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: TF), nella DTF 121 V

195.

(= Pratique VSI 1997, pag. 186), circa il pagamento di prestazioni

arretrate e quale cambiamento della giurisprudenza, ha stabilito che “(…) anche

se l’amministrazione a torto non abbia accolto una precedente richiesta di

prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate soggiace ad un termine

assoluto di perenzione di cinque anni, calcolato a ritroso dalla data di

presentazione della nuova domanda. (…)” (regesto della DTF 121 V 195).

A conferma della propria

giurisprudenza l’Alta Corte, nella succitata STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011

(resa nella composizione di cinque giudici), ha evidenziato che, nel caso in

cui un assicuratore abbia omesso di trattare una domanda sufficientemente

motivata, il pagamento di prestazioni arretrate si estende agli ultimi cinque

anni precedenti la nuova domanda essendo le prestazioni più vecchie decadute (“(…)

Übersieht ein Versicherungsträger eine hinreichend

substantiierte Anmeldung, werden nur die Leistungen der letzten fünf Jahre vor

der Neuanmeldung nachbezahlt, weiter zurückliegende sind untergegangen. Diese

Rechtsprechung gilt im Rahmen von Art. 24 Abs. 1 ATSG und aArt. 48 Abs. 2 IVG,

die insofern eine absolute Verwirkungsfrist beinhalten (BGE 129 V 433 E. 7 S.

438, 121 V 195 E. 5d S. 202; Urteile 9C_92/2008 E. 3 und M 12/06 E. 5.3). (…)”

(STF 8C_233/2010 del 7 gennaio 2011, consid. 5.1)).

Il TF si è confermato

ancora nella propria giurisprudenza nella STF 9C_336/2012 del 6 maggio 2013

consid. 3.2 e 3.3 non pubblicati nella DTF 139 V 289.

2.6

Dagli atti di causa risulta

che la prima richiesta di prestazioni AI per assicurati/e che non hanno ancora

compiuto i 20 anni del 23 maggio 2000 (doc. AI 2/5-9) è stata respinta

dall’ufficio AI con decisione del 4 luglio 2001 (doc. AI 33/62-63) e che il

ricorso del 2 settembre 2001 inoltrato contro la stessa (doc. AI 34/65) è

sfociato nel decreto dell’8 ottobre 2001 con cui questo Tribunale ha stralciato

la causa dai ruoli (doc. AI 36/69-70).

Con comunicazioni dell’8

giugno 2001 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a

provvedimenti sanitari per le seguenti infermità congenite: per la numero 390

dal 5 maggio 2000 al 31 maggio 2010 (doc. AI 29/54-55); per la numero 112 dal 5

al 30 maggio 2000 (doc. AI 30/56-57); per la numero 497 dal 5 al 30 maggio 2000

(doc. AI 31/58-59) e per la numero 427 dal 3 luglio 2000 al 31 maggio 2011

(doc. AI 32/60-61).

Con comunicazione del 2

luglio 2002 – ritenuta valida anche per gli ulteriori preventivi del 19

settembre 2002 (doc. AI 41/78), del 21 febbraio 2003 (doc. AI 42/79 e dell’11

giugno 2003 (doc. AI 44/82) – all’assicurata è stato riconosciuto il

diritto a mezzi ausiliari ex art. 21 LAI (doc. AI 40/76-77).

L’Ufficio AI, visto il

preventivo dell’__________ del 6 giugno 2003 concernente l’ortesi dell’anca per

bambini (doc. AI 43/80-81), ha interpellato il dr. __________, FMH in

pediatria, che, nel rapporto medico del 18 settembre 2003 (doc. AI 45/83-84),

ha risposto positivamente alla domanda volta a sapere se esisteva una necessità

supplementare d’assistenza o di sorveglianza personale dovute all’invalidità

rispetto a quelle fornite a una persona non invalida della stessa età (cfr.

doc. AI 45/84, punto C domanda 5).

Il dr. __________, medico

SMR, richiamato il suddetto rapporto medico, nell’annotazione del 22 gennaio

2019.

ha concluso che “(…) presa nozione del dossier, l’amministrazione

avrebbe dovuto chinarsi sulla problematica AGI alla ricezione del rapporto del

Dr. __________ del 18.09.2003, che indicava “sì” al punto (5) (…)” (IV/1).

L’insorgente, come

accennato (cfr. consid. 1.1), nel novembre 2017, per il tramite della mamma, ha

inoltrato per la prima volta una richiesta tendente all’ottenimento di un

assegno per grandi invalidi per minori (cfr. la “Richiesta per

minori: Assegno per grandi invalidi” sub doc. AI 299/558-566 e

l’osservazione secondo la quale “(…) mai nessuno ci ha informati della

possibilità di poter far richiesta dell’AGI per RI 1, visto che le

problematiche sono congenite, chiediamo cortesemente un riconoscimento

retroattivo dell’AGI. (…)” (doc. AI 299/565)).

Nell’ambito della domanda

di prestazioni il medico SMR dr. __________, FMH in pediatria, nell’annotazione

del 6 febbraio 2018, ha rilevato che “(…) RI 1 è una ragazza di 17 anni 8/12

nota per Sindrome di Adams-Oliver con malformazioni scheletriche delle mani e

dei piedi, emisindrome sinistra, spasticità ai quattro arti, epilessia

parziale, displasia dell’anca sinistra e importante miopia con ipovisione 20%.

Vista la patologia di RI 1, ed anche la sua età, da un punto di vista medico vi

sono i presupposti per il conferimento di un AGI minorenni. Si può ora

provvedere ad una valutazione della situazione a domicilio. (…)” (doc. AI

307/576).

L’assistente sociale,

nell’“Esame di una richiesta di assegno per minorenni grandi invalidi

(compreso il supplemento per cure intensive)” del 31 agosto 2018 (doc. AI

342/658-667), al punto 4 “Proposta di decisione” si è così espresso: “(…)

RI 1 necessita di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere quattro

atti ordinare della vita: - vestirsi/svestirsi - mangiare - lavarsi - spostarsi

in ragione delle molteplici patologie presentate dall’assicurata la dipendenza

è verosimilmente presente sin dalla tenera età. Non necessita di una

sorveglianza personale.

Richiesta inoltrata nel

mese di novembre 2017. Si tratta di una domanda tardiva. Sono assolte le

condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi di

grado: - medio a decorrere dal mese di novembre 2016, con retroattività di un

anno dalla deposizione della domanda, ampiamente trascorso l’anno di attesa

dalla nascita della dipendenza da terzi nel compiere quattro atti ordinari

della vita. Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le quattro ore necessarie

per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive. (…)” (doc. AI

342/667).

Stanti le suddette

risultanze – osservato che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che una

domanda di AGI andava ravvisata (e come tale trattata) nel rapporto medico del

18.

settembre 2003 del dr. __________ (doc. AI 45/83-84), vista la valutazione

dell’assistente sociale del 31 agosto 2018 (doc. AI 342/658-667) e ricordato

che la valutazione della grande invalidità ritenuta pari ad un grado medio non

è contestata (cfr. consid. 1.3) – questo Tribunale, in applicazione

dell’art. 24 cpv. 1 LPGA e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.5), deve concludere che a ragione l’Ufficio AI con la risposta di

causa ha addotto che “(…) l'assicurata ha pertanto diritto ad un AGI Al

minorenni di grado medio dal 1° novembre 2012 (retroattività massima di cinque

anni - conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza - a far tempo

dall'inoltro della richiesta di prestazioni giunta all'amministrazione nel mese

di novembre 2017 (cfr. il doc. 298 incarto Al)) al 31 maggio 2018 (mese in cui

la Signora RI 1 ha compiuto 18 anni). Sotto questo profilo, il ricorso merita

di essere parzialmente accolto mentre la decisione impugnata va riformata (nel

senso di riconoscere alla qui ricorrente un AGI Al minorenni anche per il lasso

di tempo che va dal 01.11.2012 al 31.10.2016). (…)” (IV, pag. 3).

In particolare non può

essere seguita la ricorrente laddove, adducendo che “(…) dal dossier

dell’UAI risulta che al più tardi dal 18.9.2003 era noto all’AI il diritto

all’AGI per minorenni (…)”, pretende che “(…) la domanda di AGI per

minorenni va quindi accolta da quel giorno (…)” (VI).

Al riguardo va qui segnalata

la DTF 129 V 433 nella quale l’Alta Corte, pronunciandosi sull’effetto

temporale dell’aumento dell’assegno per grandi invalidi – ritenuto che

l’amministrazione già nel 1991 avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti

vista la discrepanza tra le indicazioni fornite nell’ambito delle revisioni del

1991.

e del 1996 e le risultanze alla base delle decisioni precedentemente

emesse –, ha confermato il giudizio dell’autorità giudiziaria cantonale che

ha riconosciuto il diritto ad un AGI di grado medio dal 1. aprile 1995 vista la

domanda di aumento dell’AGI del 10 aprile 2000.

Contestualmente il TF ha

sviluppato la seguente considerazione: “(…) Eine

Nachzahlung der Hilflosenentschädigung für die gesamte in Frage stehende

Periode fällt indessen ausser Betracht. Denn gemäss Art. 48 Abs. 1 IVG erlischt

der Anspruch auf Nachzahlung mit dem Ablauf von fünf Jahren seit Ende des

Monats, für welchen die Leistung geschuldet war. Zweck der fünfjährigen Frist

ist es, zu vermeiden, dass rückwirkend Leistungen ohne zeitliche Begrenzung

beansprucht werden können (BGE 121 V 199 Erw. 4a). Die Nachzahlung von

Leistungen unterliegt, auch wenn die Verwaltung fehlerhaft einem bereits früher

hinreichend substantiierten Leistungsbegehren nicht entsprochen hat, einer

absoluten Verwirkungsfrist von fünf Jahren, welche rückwärts ab dem Zeitpunkt der

Neuanmeldung berechnet wird (BGE 121 V 195). Diese Rechtsprechung hat nicht nur im Fall einer Neuanmeldung, sondern auch dann zu

gelten, wenn wiedererwägungsweise auf die ursprüngliche, zweifellos unrichtige

Leistungszusprechung zurückzukommen und dem Versicherten rückwirkend eine

höhere Leistung nachzuzahlen ist. Denn es sind keine Gründe dafür ersichtlich,

die beiden vergleichbaren Sachverhalte - gänzlich übersehener Leistungsanspruch

einerseits und offensichtlich unrichtige Bemessung einer Leistung zum Nachteil

des Versicherten anderseits - hinsichtlich der Verwirkung des

Nachzahlungsanspruchs unterschiedlich zu behandeln (nicht veröffentlichtes

Urteil E. vom 18. August 1998, I 261/97). Ausgehend von seinem am 10. April

2000.

gestellten Revisionsgesuch hat der Beschwerdegegner demzufolge rückwirkend

ab 1. April 1995 Anspruch auf eine Entschädigung für Hilflosigkeit mittleren

Grades, wie die Vorinstanz zutreffend entschieden hat. (…)” (DTF 129 V 433, consid. 7 pagg. 438-439).

2.7

In conclusione, visto tutto

quanto precede, la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che RI

1.

ha diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio dal 1°

novembre 2012 al 31 maggio 2018.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI,

il quale rifonderà inoltre alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, fr. 1'800.--

a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 23 novembre 2018 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha

diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio dal 1°

novembre 2012 al 31 maggio 2018.

2. Le spese per complessivi

fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’800.--

per ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti