32.2019.140
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29 ottobre 2019Italiano19 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.140
32.2019.141
BS/sc
Lugano
29 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi del 5 agosto e 6 agosto 2019 di
1. RI
1 (inc. 32.2019.140)
1 rappr. da: RA 1
2. RI
2 (inc. 32.2019.141)
rappr. da: RA 2
contro
le decisioni del 1° luglio 2019, 5 luglio 2019 e 22 luglio
2019
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l’invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________,
nell’aprile 2003 ha inoltrato una domanda di prestazioni ed è stato posto al
beneficio di una prima formazione professionale, iniziata nel settembre 2004,
volta ad ottenere l’attestato federale di capacità (AFC) quale __________, poi
interrotta. A seguito di un accertamento professionale presso il CPS (Centro
professionale e sociale) di __________ egli ha iniziato una formazione empirica
quale addetto d’autorimessa di veicoli leggeri, conseguendo nell’agosto 2009 il
relativo AFC (doc. 67, 79, 94, 111,114 inc. AI).
1.2. Considerando RI 1, a causa del
rimarchevole ritardo mentale accusato, nella casistica di “assicurati senza
formazione professionale” ai sensi dell’art. 26 cpv.1 OAI, con decisioni del 24
luglio 2012, debitamente preavvisate, l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di
una mezza rendita dal 1° settembre 2009 e di ¾ di rendita dal 1° settembre 2011
(doc. 126 inc. AI).
Fatti
1.3. Accertato nell’ambito della
revisione della rendita lo stato di ritardo mentale dell’assicurato (cfr. esami
psicologici del 19 aprile 2015 in doc. 147 e la valutazione 29 maggio 2015
dello psichiatra SMR, dr. __________, in doc. 148 inc. AI), preso atto che
l’assicurato fungeva da prestanome a titolo gratuito per un terzo (__________) nell’ambito
di un’attività di immatricolazione di autovetture usate ed acquistate in Ticino
(cfr. decreto di abbandono del __________ del Ministero pubblico nel
procedimento a carico dell’assicurato per titolo d’infrazione alla LAI; doc. 1
inc. LFA), con comunicazione 9 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha confermato il
diritto a ¾ di rendita (doc. 150 inc. AI).
1.4. Con decisione del 15 novembre
2016, preceduta dal progetto di decisione, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata
in materia sulla domanda di aumento del grado d’invalidità (doc. 154 inc. AI).
1.5. Nel febbraio 2019 è stata
avviata d’ufficio la seconda revisione della rendita (doc. 160 inc. AI). In
quel contesto l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato di compilare il relativo
formulario e di produrre copia delle tassazioni relative agli anni 2016 e 2017
(doc. 158 e 159 inc. AI). Nonostante i diversi richiami (doc. 161 - 164 inc. AI)
e le diffide (doc. 165 e 166 inc. AI), l’assicurato non ha dato seguito a
quanto richiesto.
Acquisita copia del conto
individuale dell’assicurato, dal quale sono emersi redditi da attività
indipendente per gli anni 2016 e 2017 (doc. 2 inc. LFA) mai dichiarati all’AI,
dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, con decisione
del 1° luglio 2019 (preavvisata il 13 maggio 2019) l’Ufficio AI ha soppresso la
rendita con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016 non risultando (più) da tale
data un grado d’incapacità al guadagno pensionabile. Nella medesima decisione
l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente
ricevute a far da tempo dal 1° gennaio 2016, precisando che il relativo ammontare
verrà stabilito mediante una separata decisione. Nel contempo è stato tolto
l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso per quel che concerne
l’interruzione del versamento della rendita.
Con decisione del 5 luglio
2019, quantificato l’indebito incasso, l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione
di fr. 44'784.-- pari alle rendite versate dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno
2019.
1.6. Contro la decisione 1° luglio
2019, per il tramite dell’avv. RA 1 è tempestivamente insorto l’assicurato, postulando
in via provvisionale la concessione dell’effetto sospensivo al suo ricorso sia
per quanto concerne la soppressione retroattiva della rendita, sia in merito
all’obbligo di restituzione. Rileva inoltre di aver inoltrato una domanda riesame
delle notifiche di tassazione 2016 e 2017 all’Ufficio circondariale di
tassazione di __________, motivo per cui chiede la sospensione della procedura
sino alla relativa decisione da parte dell’autorità fiscale. Contestando nel
merito l’effettivo conseguimento d’introiti da attività lucrativa, postula l’annullamento
della decisione di soppressione della rendita e l’obbligo di restituzione delle
rendite percepite dal 1° gennaio 2016 in poi.
1.7. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha in particolare rilevato di aver nel frattempo chiesto
all’autorità fiscale delucidazioni in merito alle notifiche di tassazioni in
questione e di trasmettere senza indugio al Tribunale, una volta giunta, la relativa
risposta.
1.8. Soppressa la rendita AI di RI 1,
con decisione 22 luglio 2019 l’Ufficio AI ha di conseguenza chiesto a RI 2, ex
moglie dell’assicurato, la restituzione della rendita completiva per la loro figlia
__________, erogata insieme alla rendita del padre ma versata alla madre.
L’importo chiesto in restituzione ammonta a fr. 18'346.-- pari alle rendite completive
versate dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2019.
1.9. Contro la summenzionata
decisione di restituzione, RI 2, rappresentata dall’avv. RA 2, ha interposto
ricorso, postulando l’effetto sospensivo dello stesso. In via principale chiede
la sospensione della procedura in attesa dell’esito del ricorso del di lei ex
marito contro le decisioni di soppressione della rendita e di restituzione e, in
via subordinata, il condono di quanto richiesto in restituzione.
1.10. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI aderisce alla proposta di sospensione della procedura, rilevando inoltre
come sia prematuro decidere sulla domanda di condono non essendo le decisioni
di soppressione della rendita e di restituzione nei confronti dell’ex marito
ancora cresciute in giudicato.
1.11. Con decreto 23 settembre 2019 il
vicepresidente del TCA ha congiunte le due cause.
1.12. Con scritto 1° ottobre 2019
l’Ufficio AI ha prodotto la risposta dell’Ufficio di tassazione di __________,
rimarcando:
" (…)
Alla luce delle informazioni recentemente rese dall’autorità
fiscale, l’UAI ritiene che la situazione economica dell’assicurato sia la
medesima di quella che ha condotto alla comunicazione di conferma del diritto a
¾ di rendita del 9 ottobre 2015 (doc. 150 incarto AI).
Per questa ragione, l’Ufficio AI postula l’annullamento della
decisione di soppressione retroattiva del 1° luglio 2019. Quanto proposto
implicherebbe altresì il ripristino del versamento della rendita principale e
della rendita completiva dalla data della loro interruzione e l’annullamento
delle decisioni di restituzione del 5 e del 22 luglio 2019.
Evidenziato che le decisioni oggetto del ricorso sono state emesse
poiché RI 1 ha violato il proprio obbligo di collaborare, si chiede che codesto
lodevole Tribunale non accolli all’UAI giusta l’art. 29 cpv. 3 Lptca tasse di
giustizia o ripetibili.” (doc. X inc. 32.19.140)
1.13. Interpellate dal TCA in merito
al succitato scritto, con lettera 8 ottobre 2019 l’ex moglie dall’assicurato,
preso atto dell’annullamento della decisione di soppressione retroattiva della
rendita e del conseguente ripristino della rendita per la figlia, sostiene:
" (...)
La richiesta dell’UAI tendente a ottenere l’esonero dal pagamento
di tasse di giustizia o ripetibili non può in alcun caso trovare accoglimento
nei confronti della signora RI 2, che, come già rilevato in corso di gravame,
era del tutto ignara delle modalità con cui l’ex marito trattava le pratiche di
tassazione e di AI che lo riguardavano e si è ritrovata, sua malgrado, a essere
soggetto in buona fede di una decisione di restituzione.
Ella non può quindi essere incolpata di leggerezza o temerarietà,
e alla stessa vanno dunque riconosciute congrue ripetibili oltre all’esonero
dal pagamento di spese e tasse di giustizia.” (doc. XII)
1.14. Anche il legale dell’assicurato,
con lettera 14 ottobre 2019, contesta l’assunto dell’Ufficio AI di non doversi
accollare spese e ripetibili evidenziando:
" (…)
- il sottoscritto
patrocinatore sottolinea come effettivamente il ricorrente abbia disatteso in
tutto e per tutto un suo preciso obbligo, ovvero quello di collaborazione, al
quale è pure stato richiamato;
- purtuttavia e
con riferimento alla valutazione dello psichiatra Dr. med. __________ del 29
maggio 2019 secondo il quale il ricorrente presenta un QI del 50, sorge
spontanea la riflessione a sapere se il signor RI 1 abbia o meno compreso
questi precisi obblighi. La risposta non può essere che negativa, anche perchè
egli si è reso conto che qualche cosa andava fatto solo allorquando più non ha
ricevuto la rendita AI e solo dopo che la sua ex moglie gli ha detto di
mostrare il tutto ad un avvocato.
D’altronde il qui ricorrente nemmeno si
è opposto alla notifica di tassazione che ha condotto l’UAI a prendere la
decisione poi contestata. Tanto è vero che il signor RI 1 ha in corso una
richiesta di assistenza da parte di un curatore;
- l’UAI ha correttamente
svolto il suo lavoro; ma alla luce delle evidenti carenze intellettuali del
ricorrente si chiede a questo Tribunale di soprassedere dall’applicazione
dell’art. 29 cpv. 3 Lptca e quindi assegnare delle ripetibili (con tasse, spese
a carico dello Stato); poiché la procedura ricorsuale è comunque stata
necessaria per ottenere una decisione alla legge.” (Doc. XIII)
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso (con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2016) la rendita all’assicurato (decisione del 1° luglio 2019) e
chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito sia dall’assicurato stesso
(decisione del 5 luglio 2019, da considerare anch’essa impugnata con il ricorso
5 agosto 2018; cfr. pag. 6 del gravame, cfr. supra consid. 1.6; cfr. risposta
di causa pag. 3) che dalla di lui ex moglie (decisione 22 luglio 2019) per
quanto concerne la rendita completiva per la loro figlia.
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
Considerandi
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372.
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105.
V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984.
p. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
2.4
Secondo l’art. 25 LPGA –
applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –, le
prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione
non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi
in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).
Il capoverso 2 prevede che
il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).
La restituzione delle
prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le
prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e
DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una
decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio
l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di
regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con
effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una
differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a
questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono
segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF
9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR
2012.
IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la
modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro
futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di
informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2
lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata
in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione
concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si
ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e
superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con
la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti
dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid.
5.1
).
La restituzione non è invece
subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni
– indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto
stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue
unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007
consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2
e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2). Per contro, il vincolo alle
condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale
se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro
una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni
concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).
2.5
Nella presente fattispecie, a
seguito delle delucidazioni richieste dall’amministrazione, con scritto 25
settembre 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione __________ ha confermato
che i redditi da attività lucrativa tassati esposti nelle notifiche di
tassazioni 2016 e 2017 di RI 1 sono frutto di una “valutazione d’ufficio
relativa alle immatricolazioni di veicoli da parte dello stesso” (X/1).
In queste circostanze, con
lo scritto 1° ottobre 2019 (cfr. consid. 1.12) l’amministrazione ha ritenuto
che la situazione economica dell’assicurato sia la medesima di quella valutata
nell’ambito della prima revisione della rendita conclusa con la conferma,
mediante comunicazione del 9 ottobre 2015, dei tre quarti di rendita (cfr.
consid. 1.3). Detto diversamente, l’attività indipendente valutata dall’autorità
fiscale corrisponde in effetti alla funzione di prestanome svolta
dall’assicurato a favore di __________ per l’immatricolazione di autovetture
usate e comprate in Ticino (poi vendute in __________ da __________ stesso per
suo conto) che l’autorità penale ha potuto accertare essere stata eseguita a
titolo gratuito. In questo senso, al ricorso il legale dell’assicurato ha allegato
la domanda di riesame delle notifiche di tassazioni 2016 e 2017 con le quali ha
postulato lo stralcio dei redditi tassati in quanto non corrispondenti ad
attività lucrative svolte. Il legale ha poi fatto riferimento al verbale 22
agosto 2014 relativo all’audizione dell’assicurato presso l’Ufficio dell’__________
in cui, fra l’altro, viene descritta la sua funzione di prestanome a titolo
gratuito per __________ (doc. E).
Non trattandosi quindi di
redditi risultanti da un’attività lucrativa, la soppressione della rendita, con
la conseguente restituzione di prestazioni, non appaiono corretti.
In queste circostanze, in
accoglimento dei ricorsi, come da proposta di giudizio dell’Ufficio AI, è
ripristinato con effetto dal 1° gennaio 2016 il diritto a ¾ di rendita
d’invalidità a favore di RI 1 come pure la rendita completiva per la figlia
versata alla di lei madre, con versamento delle stesse a partire dal momento
dell’avvenuta interruzione. La decisione 1° luglio 2019 è pertanto annullata. Annullati
sono pure gli ordini di restituzione del 5 luglio 2019 e 22 luglio 2019.
2.6
L’art. 29 cpv. 1 Lptca (cfr.
anche 61 lett. a LPGA) dispone che la procedura è di principio gratuita. L’art.
29.
cpv. 2 Lptca (art. 69bis cpv. 1 LAI) prevede invece che la
procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;
l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 3 Lptca (cfr. anche 61 cpv. 1 lett. a LPGA) alla parte che
provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte
la tassa di giustizia e le spese di procedura;
Secondo la giurisprudenza un
processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su
fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.
Non vi è per conto
leggerezza o temerarietà se la parte sottopone a giudizio una sua posizione che
manifestamente non appare abusiva. Questo è anche il caso in cui pendente causa
il giudice convinca la parte della non correttezza della pretesa posta a
giudizio, circostanza che poi spinge la stessa a comportarsi di conseguenza,
nel senso di un ritiro di un ricorso o di una petizione. Per contro, la
mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di
considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi
aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro
ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la
parte la promuove ugualmente. La temerarietà è infine data nel caso in cui una
parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale oppure quando viola un
obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di
astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V 324 consid. 1b; 124 V
288, 112 V 335);
Nel succitato scritto 1°
ottobre 2019 l’Ufficio AI rileva che le decisioni in oggetto sono state emesse
avendo RI 1 violato l’obbligo di collaborazione, motivo per cui chiede che, in
applicazione dell’art. 29 cpv.3 Lptca, non vengano poste a carico
dell’amministrazione tasse di giustizia e ripetibili.
In effetti, come visto (cfr.
consid. 1.5), l’assicurato ha violato il suo obbligo di collaborare non avendo
dato seguito, nonostante i numerosi solleciti, alla richiesta di compilare il
relativo formulario di revisione della rendita e di produrre copia delle
tassazioni relative agli anni 2016 e 2017. Tuttavia questo TCA concorda con il
legale dell’assicurato nel ritenere come le evidenti carenze intellettuali del
suo cliente, risultanti dalla perizia SMR del 2015 (doc. 148 inc. AI), siano
state d’impedimento per comprendere l’importanza delle richieste di
collaborazione da parte dell’Ufficio AI. Non solo, come si deduce dalla
risposta dell’autorità fiscale, l’assicurato non ha compilato le dichiarazioni
di tassazioni 2016 e 2017 ed il suo legale ha inoltrato un’istanza di revisione
delle relative notifiche di tassazioni d’ufficio, adducendo quale motivazione,
appunto, motivi di salute (doc. D). Inoltre, come sostenuto dal legale, è in
corso una procedura di nomina di curatore. Per questi motivi l’art. 29 cpv. 3
Lptca non è applicabile.
L’art. 29 cpv. 3 Lptca non è
parimenti applicabile all’ex moglie dell’assicurato la quale ha credibilmente sostenuto
di essere del tutto ignara delle modalità di trattamento delle pratiche di
tassazione e di AI.
Vista
infine la particolarità della vertenza si prescinde dall’accollo di spese di
procedura.
2.7
Ai ricorrenti, entrambi rappresentati
da due diversi avvocati, vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30
cpv. 1 Lptca) di fr. 1000.-- per ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso di RI 1 è accolto.
§ Le decisioni 1° luglio
e 5 luglio 2019 sono annullate.
§§ A
RI 1 è ripristinato il diritto a ¾ di rendita con effetto dal 1° gennaio 2016.
2. Il
ricorso di RI 2 è accolto.
§
La decisione 22 luglio 2019 è annullata.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. L’Ufficio AI dovrà versare a
ciascun ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni