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Decisione

32.2019.140

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 ottobre 2019Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Accertato nell’ambito della

revisione della rendita lo stato di ritardo mentale dell’assicurato (cfr. esami

psicologici del 19 aprile 2015 in doc. 147 e la valutazione 29 maggio 2015

dello psichiatra SMR, dr. __________, in doc. 148 inc. AI), preso atto che

l’assicurato fungeva da prestanome a titolo gratuito per un terzo (__________) nell’ambito

di un’attività di immatricolazione di autovetture usate ed acquistate in Ticino

(cfr. decreto di abbandono del __________ del Ministero pubblico nel

procedimento a carico dell’assicurato per titolo d’infrazione alla LAI; doc. 1

inc. LFA), con comunicazione 9 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha confermato il

diritto a ¾ di rendita (doc. 150 inc. AI).

1.4. Con decisione del 15 novembre

2016, preceduta dal progetto di decisione, l’Ufficio AI ha statuito la non entrata

in materia sulla domanda di aumento del grado d’invalidità (doc. 154 inc. AI).

1.5. Nel febbraio 2019 è stata

avviata d’ufficio la seconda revisione della rendita (doc. 160 inc. AI). In

quel contesto l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato di compilare il relativo

formulario e di produrre copia delle tassazioni relative agli anni 2016 e 2017

(doc. 158 e 159 inc. AI). Nonostante i diversi richiami (doc. 161 - 164 inc. AI)

e le diffide (doc. 165 e 166 inc. AI), l’assicurato non ha dato seguito a

quanto richiesto.

Acquisita copia del conto

individuale dell’assicurato, dal quale sono emersi redditi da attività

indipendente per gli anni 2016 e 2017 (doc. 2 inc. LFA) mai dichiarati all’AI,

dopo aver proceduto alla determinazione del grado d’invalidità, con decisione

del 1° luglio 2019 (preavvisata il 13 maggio 2019) l’Ufficio AI ha soppresso la

rendita con effetto retroattivo al 1° gennaio 2016 non risultando (più) da tale

data un grado d’incapacità al guadagno pensionabile. Nella medesima decisione

l’amministrazione ha chiesto la restituzione delle prestazioni indebitamente

ricevute a far da tempo dal 1° gennaio 2016, precisando che il relativo ammontare

verrà stabilito mediante una separata decisione. Nel contempo è stato tolto

l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso per quel che concerne

l’interruzione del versamento della rendita.

Con decisione del 5 luglio

2019, quantificato l’indebito incasso, l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione

di fr. 44'784.-- pari alle rendite versate dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno

2019.

1.6. Contro la decisione 1° luglio

2019, per il tramite dell’avv. RA 1 è tempestivamente insorto l’assicurato, postulando

in via provvisionale la concessione dell’effetto sospensivo al suo ricorso sia

per quanto concerne la soppressione retroattiva della rendita, sia in merito

all’obbligo di restituzione. Rileva inoltre di aver inoltrato una domanda riesame

delle notifiche di tassazione 2016 e 2017 all’Ufficio circondariale di

tassazione di __________, motivo per cui chiede la sospensione della procedura

sino alla relativa decisione da parte dell’autorità fiscale. Contestando nel

merito l’effettivo conseguimento d’introiti da attività lucrativa, postula l’annullamento

della decisione di soppressione della rendita e l’obbligo di restituzione delle

rendite percepite dal 1° gennaio 2016 in poi.

1.7. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha in particolare rilevato di aver nel frattempo chiesto

all’autorità fiscale delucidazioni in merito alle notifiche di tassazioni in

questione e di trasmettere senza indugio al Tribunale, una volta giunta, la relativa

risposta.

1.8. Soppressa la rendita AI di RI 1,

con decisione 22 luglio 2019 l’Ufficio AI ha di conseguenza chiesto a RI 2, ex

moglie dell’assicurato, la restituzione della rendita completiva per la loro figlia

__________, erogata insieme alla rendita del padre ma versata alla madre.

L’importo chiesto in restituzione ammonta a fr. 18'346.-- pari alle rendite completive

versate dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2019.

1.9. Contro la summenzionata

decisione di restituzione, RI 2, rappresentata dall’avv. RA 2, ha interposto

ricorso, postulando l’effetto sospensivo dello stesso. In via principale chiede

la sospensione della procedura in attesa dell’esito del ricorso del di lei ex

marito contro le decisioni di soppressione della rendita e di restituzione e, in

via subordinata, il condono di quanto richiesto in restituzione.

1.10. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI aderisce alla proposta di sospensione della procedura, rilevando inoltre

come sia prematuro decidere sulla domanda di condono non essendo le decisioni

di soppressione della rendita e di restituzione nei confronti dell’ex marito

ancora cresciute in giudicato.

1.11. Con decreto 23 settembre 2019 il

vicepresidente del TCA ha congiunte le due cause.

1.12. Con scritto 1° ottobre 2019

l’Ufficio AI ha prodotto la risposta dell’Ufficio di tassazione di __________,

rimarcando:

" (…)

Alla luce delle informazioni recentemente rese dall’autorità

fiscale, l’UAI ritiene che la situazione economica dell’assicurato sia la

medesima di quella che ha condotto alla comunicazione di conferma del diritto a

¾ di rendita del 9 ottobre 2015 (doc. 150 incarto AI).

Per questa ragione, l’Ufficio AI postula l’annullamento della

decisione di soppressione retroattiva del 1° luglio 2019. Quanto proposto

implicherebbe altresì il ripristino del versamento della rendita principale e

della rendita completiva dalla data della loro interruzione e l’annullamento

delle decisioni di restituzione del 5 e del 22 luglio 2019.

Evidenziato che le decisioni oggetto del ricorso sono state emesse

poiché RI 1 ha violato il proprio obbligo di collaborare, si chiede che codesto

lodevole Tribunale non accolli all’UAI giusta l’art. 29 cpv. 3 Lptca tasse di

giustizia o ripetibili.” (doc. X inc. 32.19.140)

1.13. Interpellate dal TCA in merito

al succitato scritto, con lettera 8 ottobre 2019 l’ex moglie dall’assicurato,

preso atto dell’annullamento della decisione di soppressione retroattiva della

rendita e del conseguente ripristino della rendita per la figlia, sostiene:

" (...)

La richiesta dell’UAI tendente a ottenere l’esonero dal pagamento

di tasse di giustizia o ripetibili non può in alcun caso trovare accoglimento

nei confronti della signora RI 2, che, come già rilevato in corso di gravame,

era del tutto ignara delle modalità con cui l’ex marito trattava le pratiche di

tassazione e di AI che lo riguardavano e si è ritrovata, sua malgrado, a essere

soggetto in buona fede di una decisione di restituzione.

Ella non può quindi essere incolpata di leggerezza o temerarietà,

e alla stessa vanno dunque riconosciute congrue ripetibili oltre all’esonero

dal pagamento di spese e tasse di giustizia.” (doc. XII)

1.14. Anche il legale dell’assicurato,

con lettera 14 ottobre 2019, contesta l’assunto dell’Ufficio AI di non doversi

accollare spese e ripetibili evidenziando:

" (…)

- il sottoscritto

patrocinatore sottolinea come effettivamente il ricorrente abbia disatteso in

tutto e per tutto un suo preciso obbligo, ovvero quello di collaborazione, al

quale è pure stato richiamato;

- purtuttavia e

con riferimento alla valutazione dello psichiatra Dr. med. __________ del 29

maggio 2019 secondo il quale il ricorrente presenta un QI del 50, sorge

spontanea la riflessione a sapere se il signor RI 1 abbia o meno compreso

questi precisi obblighi. La risposta non può essere che negativa, anche perchè

egli si è reso conto che qualche cosa andava fatto solo allorquando più non ha

ricevuto la rendita AI e solo dopo che la sua ex moglie gli ha detto di

mostrare il tutto ad un avvocato.

D’altronde il qui ricorrente nemmeno si

è opposto alla notifica di tassazione che ha condotto l’UAI a prendere la

decisione poi contestata. Tanto è vero che il signor RI 1 ha in corso una

richiesta di assistenza da parte di un curatore;

- l’UAI ha correttamente

svolto il suo lavoro; ma alla luce delle evidenti carenze intellettuali del

ricorrente si chiede a questo Tribunale di soprassedere dall’applicazione

dell’art. 29 cpv. 3 Lptca e quindi assegnare delle ripetibili (con tasse, spese

a carico dello Stato); poiché la procedura ricorsuale è comunque stata

necessaria per ottenere una decisione alla legge.” (Doc. XIII)

considerato in diritto

In

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio

2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso (con effetto retroattivo al 1°

gennaio 2016) la rendita all’assicurato (decisione del 1° luglio 2019) e

chiesto la restituzione di quanto indebitamente percepito sia dall’assicurato stesso

(decisione del 5 luglio 2019, da considerare anch’essa impugnata con il ricorso

5 agosto 2018; cfr. pag. 6 del gravame, cfr. supra consid. 1.6; cfr. risposta

di causa pag. 3) che dalla di lui ex moglie (decisione 22 luglio 2019) per

quanto concerne la rendita completiva per la loro figlia.

2.3. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

Considerandi

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372.

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,

105.

V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984.

p. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4

Secondo l’art. 25 LPGA

applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI –, le

prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione

non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi

in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

Il capoverso 2 prevede che

il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

La restituzione delle

prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le

prestazioni litigiose sono state versate (STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 e

DTF 130 V 318 consid. 5.2 pag. 319 con riferimenti). La rettifica di una

decisione precedente per via di riconsiderazione comporta pertanto di principio

l'obbligo di restituzione della prestazione assicurativa percepita a torto. Di

regola, l'adattamento delle prestazioni assicurative sociali avviene con

effetto retroattivo (ex tunc). L'assicurazione per l'invalidità conosce una

differente regolamentazione allorché la modifica della prestazione è dovuta a

questioni specifiche al diritto dell'assicurazione per l'invalidità, quali sono

segnatamente quelle disciplinanti la valutazione del grado d'invalidità (STF

9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 5.1.1 con riferimenti pubblicata in SVR

2012.

IV Nr. 35 pag. 136 e DTF 119 V 431 consid. 2 pag. 432). In tal caso, la

modifica della prestazione assicurativa interviene con effetto ex nunc et pro

futuro (art. 85 cpv. 2 OAI), salvo in caso di violazione dell'obbligo di

informare da parte dell'assicurato (art. 77, art. 85 cpv. 2 e 88bis cpv. 2

lett. b OAI; cfr. STF 9C_363/2010 dell’8 novembre 2011 consid. 2.2, pubblicata

in SVR 2012 IV Nr. 33 pag. 131). Per contro se l'errore che dà luogo alla riconsiderazione

concerne degli elementi che non sono specifici al diritto dell'AI, ma che si

ritrovano per analogia anche nell'ambito della assicurazione vecchiaia e

superstiti, allora la modifica ha anche qui effetto retroattivo (ex tunc), con

la conseguenza che l'obbligo di restituzione deve rispettare i limiti previsti

dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (succitata STF 9C_678/2011 del 4 gennaio 2012 consid.

5.1

).

La restituzione non è invece

subordinata né a un motivo né a una decisione di riconsiderazione se le prestazioni

– indebitamente percepite – sono state versate in contrasto con quanto

stabilito da una decisione formale. In tal caso la restituzione segue

unicamente le condizioni dell'art. 25 LPGA (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007

consid. 2.3.2 a cui rinviano le STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2

e 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 4.2). Per contro, il vincolo alle

condizioni della riconsiderazione o della revisione processuale torna attuale

se, trascorso un lasso di tempo corrispondente al termine per ricorrere contro

una decisione formale, l'amministrazione domanda la ripetizione di prestazioni

concesse mediante una decisione informale rimasta incontestata (DTF 129 V 110).

2.5

Nella presente fattispecie, a

seguito delle delucidazioni richieste dall’amministrazione, con scritto 25

settembre 2019 l’Ufficio circondariale di tassazione __________ ha confermato

che i redditi da attività lucrativa tassati esposti nelle notifiche di

tassazioni 2016 e 2017 di RI 1 sono frutto di una “valutazione d’ufficio

relativa alle immatricolazioni di veicoli da parte dello stesso” (X/1).

In queste circostanze, con

lo scritto 1° ottobre 2019 (cfr. consid. 1.12) l’amministrazione ha ritenuto

che la situazione economica dell’assicurato sia la medesima di quella valutata

nell’ambito della prima revisione della rendita conclusa con la conferma,

mediante comunicazione del 9 ottobre 2015, dei tre quarti di rendita (cfr.

consid. 1.3). Detto diversamente, l’attività indipendente valutata dall’autorità

fiscale corrisponde in effetti alla funzione di prestanome svolta

dall’assicurato a favore di __________ per l’immatricolazione di autovetture

usate e comprate in Ticino (poi vendute in __________ da __________ stesso per

suo conto) che l’autorità penale ha potuto accertare essere stata eseguita a

titolo gratuito. In questo senso, al ricorso il legale dell’assicurato ha allegato

la domanda di riesame delle notifiche di tassazioni 2016 e 2017 con le quali ha

postulato lo stralcio dei redditi tassati in quanto non corrispondenti ad

attività lucrative svolte. Il legale ha poi fatto riferimento al verbale 22

agosto 2014 relativo all’audizione dell’assicurato presso l’Ufficio dell’__________

in cui, fra l’altro, viene descritta la sua funzione di prestanome a titolo

gratuito per __________ (doc. E).

Non trattandosi quindi di

redditi risultanti da un’attività lucrativa, la soppressione della rendita, con

la conseguente restituzione di prestazioni, non appaiono corretti.

In queste circostanze, in

accoglimento dei ricorsi, come da proposta di giudizio dell’Ufficio AI, è

ripristinato con effetto dal 1° gennaio 2016 il diritto a ¾ di rendita

d’invalidità a favore di RI 1 come pure la rendita completiva per la figlia

versata alla di lei madre, con versamento delle stesse a partire dal momento

dell’avvenuta interruzione. La decisione 1° luglio 2019 è pertanto annullata. Annullati

sono pure gli ordini di restituzione del 5 luglio 2019 e 22 luglio 2019.

2.6

L’art. 29 cpv. 1 Lptca (cfr.

anche 61 lett. a LPGA) dispone che la procedura è di principio gratuita. L’art.

29.

cpv. 2 Lptca (art. 69bis cpv. 1 LAI) prevede invece che la

procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese;

l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Ai sensi

dell’art. 29 cpv. 3 Lptca (cfr. anche 61 cpv. 1 lett. a LPGA) alla parte che

provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte

la tassa di giustizia e le spese di procedura;

Secondo la giurisprudenza un

processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su

fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

Non vi è per conto

leggerezza o temerarietà se la parte sottopone a giudizio una sua posizione che

manifestamente non appare abusiva. Questo è anche il caso in cui pendente causa

il giudice convinca la parte della non correttezza della pretesa posta a

giudizio, circostanza che poi spinge la stessa a comportarsi di conseguenza,

nel senso di un ritiro di un ricorso o di una petizione. Per contro, la

mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di

considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi

aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro

ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la

parte la promuove ugualmente. La temerarietà è infine data nel caso in cui una

parte si attiene ad un’opinione palesemente illegale oppure quando viola un

obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di

astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 128 V 324 consid. 1b; 124 V

288, 112 V 335);

Nel succitato scritto 1°

ottobre 2019 l’Ufficio AI rileva che le decisioni in oggetto sono state emesse

avendo RI 1 violato l’obbligo di collaborazione, motivo per cui chiede che, in

applicazione dell’art. 29 cpv.3 Lptca, non vengano poste a carico

dell’amministrazione tasse di giustizia e ripetibili.

In effetti, come visto (cfr.

consid. 1.5), l’assicurato ha violato il suo obbligo di collaborare non avendo

dato seguito, nonostante i numerosi solleciti, alla richiesta di compilare il

relativo formulario di revisione della rendita e di produrre copia delle

tassazioni relative agli anni 2016 e 2017. Tuttavia questo TCA concorda con il

legale dell’assicurato nel ritenere come le evidenti carenze intellettuali del

suo cliente, risultanti dalla perizia SMR del 2015 (doc. 148 inc. AI), siano

state d’impedimento per comprendere l’importanza delle richieste di

collaborazione da parte dell’Ufficio AI. Non solo, come si deduce dalla

risposta dell’autorità fiscale, l’assicurato non ha compilato le dichiarazioni

di tassazioni 2016 e 2017 ed il suo legale ha inoltrato un’istanza di revisione

delle relative notifiche di tassazioni d’ufficio, adducendo quale motivazione,

appunto, motivi di salute (doc. D). Inoltre, come sostenuto dal legale, è in

corso una procedura di nomina di curatore. Per questi motivi l’art. 29 cpv. 3

Lptca non è applicabile.

L’art. 29 cpv. 3 Lptca non è

parimenti applicabile all’ex moglie dell’assicurato la quale ha credibilmente sostenuto

di essere del tutto ignara delle modalità di trattamento delle pratiche di

tassazione e di AI.

Vista

infine la particolarità della vertenza si prescinde dall’accollo di spese di

procedura.

2.7

Ai ricorrenti, entrambi rappresentati

da due diversi avvocati, vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30

cpv. 1 Lptca) di fr. 1000.-- per ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso di RI 1 è accolto.

§ Le decisioni 1° luglio

e 5 luglio 2019 sono annullate.

§§ A

RI 1 è ripristinato il diritto a ¾ di rendita con effetto dal 1° gennaio 2016.

2. Il

ricorso di RI 2 è accolto.

§

La decisione 22 luglio 2019 è annullata.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. L’Ufficio AI dovrà versare a

ciascun ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni