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32.2019.142

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 giugno 2020Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité

sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla

Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità

(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli

adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in

seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2

febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere

equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività

che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità

dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da

terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia

domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono

invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come

mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come

evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.

punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi

l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad

un’attività lucrativa.

Per stabilire se

un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a

un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna

chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone

o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che

sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1. gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.4. Nel caso in cui, invece,

l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a

tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità

per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni

consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso

2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di

graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in

Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V

477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27

OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va

tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in

un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro

tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF

142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che

concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che

esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro

tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata,

nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione

dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere

considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA

32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Occorre altresì ricordare

che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti

dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera

(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle

persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della

stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12

luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Infine va fatto presente

che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.3.), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4

OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,

conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo

modello di calcolo.

Al riguardo, dal

comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità

nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta

che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per

determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.5. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita.

Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi

elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al

mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.

190-191).

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto considerando l’assicurata salariata

al 62% e casalinga al 38%.

Tale suddivisione, non

contestata dalla ricorrente, può essere condivisa dal TCA.

2.6. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare

per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo

significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come

condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le

malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il

TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre

2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del

22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;8C_6/2018

del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3;8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid.

3.2;9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

2.7. Nel caso concreto, con la

decisione impugnata l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione (intrapresa

d’ufficio nel 2010), la rendita intera di invalidità fin lì riconosciuta

all’assicurata – beneficiaria dal 1° giugno 2002 - basandosi, dal profilo

medico, sugli esiti della perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ nel

2016 (dopo una precedente svolta dal __________ nel 2011, la quale era stata

oggetto di contestazioni, cfr. consid. 1.2.).

Dal rapporto peritale

dell’8 febbraio 2016 risulta che il __________ ha fatto capo a tre consultazioni

specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei relativi consulti, gli specialisti del __________ hanno posto

quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Stato

dopo intervento chirurgico di artroscopia alla mano sin., con artroplastica con

innesto di protesi al pirocarbonio ATM a sin. per una rizartrosi sin. il

10.6.2014; 2. Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità

(ICD10-F33.1); 3. sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”,

mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa i periti hanno indicato quelle di “1. Sindrome

fibromialgica di tipo primario; 2. Sindrome algica diffusa non spiegata da

patologia neurologica; 3. Cefalea di tipo tensivo; 4. Accentuazione di tratti

di personalità (ICD10-Z73.1); 5. Otosclerosi bilaterale in stato da

timpanotomia esplorativa sin. e stapedotomia sin. (3.3.2015)” (doc. 199, pag. 39).

Esprimendosi a proposito

della capacità lavorativa, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________

hanno concluso che l’assicurata vada considerata complessivamente inabile al

lavoro al 50% sia nella precedente attività di commessa, sia in altre attività

adeguate, a partire dal momento della valutazione peritale (cfr. doc. 199, pag.

49-51).

Tale valutazione è, poi,

stata fatta propria dal dr. __________, FMH medico generico, del SMR, il quale,

nel rapporto finale del 15 febbraio 2016, ha posto le seguenti percentuali di

incapacità lavorativa, valide sia nell’attività abituale, che in altre attività

adeguate: 40% dal 1° gennaio 2010; 60% dal 1° gennaio 2013; 100% dal 10 giugno

2014 e, infine, 50% dall’8 febbraio 2016 (doc. 200).

Il medico del SMR ha

segnalato che lo stato di salute dell’interessata, oggetto di procedura di

revisione, è peggiorato, precisando che “rispetto alla perizia __________ del

25.8.2011 si deve constatare un leggero peggioramento dello stato di salute

dell’assicurata e rispetto alla perizia (di parte) del dr. __________ del 1.10.2013

si osserva un leggero miglioramento, grazie alla terapia con la tecnica EMDR”

(doc. 200).

Quali osservazioni

conclusive, il dr. __________ ha indicato che attualmente esiste un potenziale

di integrazione professionale del 50% a livello psichiatrico che deve essere

prima valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro,

affiancato anche da un intenso accompagnamento psichiatrico e psicoterapico per

evitare l’esperienza dei provvedimenti professionali del 2013” (doc. 200).

Con valutazione del 7

novembre 2018 il consulente IP incaricato ha così riassunto il caso:

" L’assicurata

beneficia di una rendita intera dal 1.06.2002, con IL 70%.

Viene fatta una prima perizia __________ e nel documento del

5.9.2011 emerge che la IL, in tutte le attività, è del 40%. In questa occasione

la collega __________ attua provvedimenti MRE che falliscono (vedi rapporto del

11.4.2013). Nonostante ciò parte il progetto di decisione del 30.07.2013,

soppressione della rendita. Vengono inoltrate le osservazioni al progetto.

Nuova perizia __________ il 5.6.2014 e nel 2015. Nulla di fatto.

La perizia del 9.2.2016 definisce l’assicurata abile al lavoro al

50% in tutte le attività. Inchiesta casalinghe il 19.10.2016.

L’assicurata viene convocata dal sottoscritto, per il 28 febbraio

2018 ma siccome si trova in Italia, a casa dei suoceri, l’appuntamento viene

spostato al 22 marzo 2018. Le viene proposto di fare un provvedimento di

inserimento professionale che, in un primo momento, accetta. Dopo qualche

giorno ricontatto l’assicurata telefonicamente ma non è più intenzionata a

sottoporsi al provvedimento. Con la collaborazione della psichiatra __________

si riesce a convincerla e viene fissato un appuntamento con la signora __________,

che si occuperà dell’inserimento, per il 27 aprile 2018. L’assicurata non si

presenterà causa problemi gastrointestinali ed un ricovero in ospedale.

Richiamo la psichiatra che mi chiede di aspettare la fine di

agosto, per dare tempo all’assicurata di riprendersi.

Risento telefonicamente la dr.ssa __________ a settembre e mi

comunica che l’assicurata è ancora in vacanza in Italia ed ha annullato la

seduta psicoterapica, posticipandola ad ottobre. Le chiedo di richiamarmi dopo

il colloquio per sapere lo stato di salute dell’assicurata.

Ho richiamato la dr.ssa __________ il 6 novembre, in quanto non ho

più ricevuto nessuna informazione e mi comunica che non vede l’assicurata dal

17 maggio 2018 e che durante questo periodo è stata tutto il tempo in Italia,

presso i suoceri. Non è ancora rientrata ed ha posticipato ulteriormente

l’appuntamento con la dottoressa.

L’assicurata è da 7 mesi che non segue una psicoterapia ed una

farmacologia per curare il suo stato di salute.” (Doc. 2018)

Con progetto di decisione

del 13 febbraio 2019 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita di

invalidità dell’assicurata.

Contro tale progetto di soppressione

della rendita l’interessata ha presentato in data 13 marzo 2019 della

documentazione medico-specialistica attestante, da una parte, la continuazione

dell’assunzione della sua psicofarmacoterapia nel periodo da giugno a novembre

2018 in cui si è assentata dalla Svizzera e, dall’altro, l’intervenuto peggioramento

dello stato di salute attestato dalla psicoterapeuta curante (doc. 225 e

Considerandi

allegati).

Tali referti sono stati valutati

dal SMR.

Con annotazione del 24

maggio 2019 il dr. __________ e il dr. __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:

" Abbiamo

preso nozione della documentazione pervenuta, in particolare del certificato

della dr.ssa __________ del 7 maggio 2019, del dr. __________ del 12 marzo 2019

e del dr. __________ di __________ durante la permanenza dell’assicurata in

Italia.

L’assicurata non si è presentata agli appuntamenti del CIP signor __________

in quanto si trovava all’estero impegnata come badante della suocera.

Al momento del decesso della suocera, l’assicurata è rientrata in

Ticino dove svolge lo stesso compito nei confronti del cognato disabile come

riferito dalla dr.ssa __________, psichiatra curante.

Il compito di badante di persone con gravi disabilità è un impegno

estremamente gravoso che richiede una CL completa.

La dr.ssa __________ certifica invece una IL del 70% senza dare

indicazioni di status differenti rispetto alla perizia __________ del 2016,

rispettivamente senza considerare i compiti gravosi attualmente svolti

dall’assicurata come da lei stessa affermato.

In conclusione, in assenza di nuove informazioni che giustifichino

un peggioramento, si ribadisce il RAF del 15 febbraio 2016 e la successiva

inchiesta casalinghe dell’ottobre 2016.” (Doc. 230)

2.8

Unitamente al ricorso, il

patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medico-specialistica - in particolare un referto del 3 luglio 2019 della dr.ssa

__________, spec. FMH in medicina interna (doc. C) e una perizia psichiatrica

di parte, redatta in data 9 agosto 2019 dal dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. B) - attestante la gravità delle condizioni

complessive di salute dell’interessata, che, a suo modo di vedere, non

sarebbero certamente migliorate, come, invece, ritenuto dall’Ufficio AI.

In particolare, nel referto peritale di parte

del 9 agosto 2019, il dr. __________ (il quale già aveva avuto modo di visitare

l’assicurata nel settembre del 2013) - dopo avere ripercorso l’intera vicenda

dell’interessata dal suo punto di vista medico-specialistico, riassumendo anche

le diverse perizie psichiatriche, valutazioni da parte del __________ e della

psichiatra curante, nonché annotazioni del SMR che si sono succedute nel tempo,

e esposto l’anamnesi risultante dal colloquio del 16 luglio 2019 e lo status

psicopatologico (secondo questionario AMDP 8) - ha posto le diagnosi di

“sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità

(ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”.

Sulla base anche della valutazione di disabilità

attraverso Mini-ICF-APP, il dr. __________ è poi giunto alle seguenti

valutazioni e conclusioni:

" Da quanto

è emerso nell’analisi dei documenti a disposizione, dallo stato psicopatologico

secondo AMDP 8, dalla valutazione della disabilità secondo Mini-ICF-APP e dal

fatto che lo stato psicopatologico della signora RI 1 non si sia modificato in

questi anni, non è possibile concordare con le conclusioni dei colleghi

dell’AI.

Colleghi che non hanno più visto la signora RI 1 dopo la perizia __________

del 2016 che confermava un’inabilità lavorativa psichiatrica del 50%.

In effetti la signora RI 1 dopo la valutazione __________ del 2016

non è stata più incontrata per una rivalutazione delle sue abilità o disabilità

psichiatriche.

È stata fatta un’indagine al domicilio per le persone che si

occupano dell’economia domestica tre anni fa’, che non è stata più rifatta.

Unicamente il fatto che la signora RI 1 non abbia presenziato agli appuntamenti

con il consulente IP dell’AI che l’AI abbia supposto che

ella non assumesse più una farmacoterapia o non seguisse più una psicoterapia e

che avesse fatto la badante, ha portato a delle conclusioni obiettivamente

discutibili e impossibili da condividere da parte dell’Ufficio AI.

Rammento che la signora RI 1 presenta

una morbosità psichiatrica di gravità media, di intensità e di durata

continuativa nel tempo.

Morbosità presente dal 2001/2002 e

definita nella perizia __________ del 2016 cronicizzata e di prognosi altamente

incerta.

In effetti i sintomi che la signora

presenta e che ho potuto riscontrare sia nel 2013 che nel 2019 sono i medesimi,

pertanto si tratta di sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura.

Presenta una perdita dell’integrazione

sociale negli ambiti significativi della vita ed uno stato psicopatologico

consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico.

Emerge come i trattamenti ambulatoriali

e stazionari effettuati, tutti conformi alle regole dell’arte, nonché i vari

provvedimenti effettuati dalla persona stessa, non abbiano determinato nessun

tipo di miglioramento significativo.

Dal punto di vista psichiatrico la

signora RI 1 presenta un’incapacità lavorativa continuativa e duratura del 60%

e questo in modo perpetuo.” (Doc. B)

Con annotazione del 10

settembre 2019, allegata alla risposta di causa dell’Ufficio AI, il dr. __________

del SMR ha così commentato la documentazione prodotta dall’assicurata in sede

ricorsuale:

" Ho preso

nozione dell’attuale perizia di parte del dr. __________, che ho confrontato

con la precedente allestita dallo stesso psichiatra il 1° ottobre 2013. Questa

prima valutazione era già stata esaustivamente presa in considerazione sia dal __________

che dal SMR.

Ora, il dr. __________ presenta un apprezzamento identico a quanto

valutato circa 6 anni orsono, sia in termini di status e diagnosi sia in

termini di inabilità lavorativa, nel 2013 “dedotta” al 60%, adesso “duratura e

perpetua” al 60%.

In entrambe le perizie, nonostante la lunghezza complessiva

dell’elaborato, le conclusioni si riducono a due righe prive di adeguata

motivazione.

Nel 2013 erano stati allestiti due test di personalità, ora il

test di funzionamento mini-ICF, rispettivamente il dr. __________ ha elaborato

una disquisizione semantica tra i vocaboli “badante” e “caregiver”: i due

termini sono a tutti gli effetti sinonimi, essendo “badante” la traduzione

italiana dell’inglese “caregiver”.

In conclusione, il dr. __________ riporta il 9 agosto 2019, con

alcune variazioni di stile ma non di sostanza, lo stesso apprezzamento proposto

il 1° ottobre 2013.

In assenza di nuovi elementi oggettivi, ribadisco la precedente

presa di posizione SMR.” (Doc. VI/1)

Al riguardo, con presa di posizione del 30 settembre 2019, il dr. __________

ha rilevato quanto segue:

" (…) Il dr.

__________ scrive, in modo riduttivo e senza analizzare in modo esaustivo la

perizia effettuata alla signora RI 1 dalla mia persona, che “in entrambe le

perizie, nonostante la lunghezza complessiva dell’elaborato, le

conclusioni si riducono a due righe prive di adeguata motivazione”. Il dr. __________

non prende in considerazione tutta l’attenta discussione e disquisizione dei

vari documenti clinici che si sono susseguiti durante gli anni. Inoltre, non

considera neanche le prese di posizione del medico curante e della

psicoterapeuta curante della signora RI 1. In effetti, il dr. __________ prende

una posizione unicamente su dei documenti e conclude che la mia valutazione sia

sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’ottobre 2013.

Rammento che nell’ottobre 2013 la mia valutazione era stata

considerata ampiamente da parte del dr. __________, perito dell’Assicurazione

Invalidità per la signora RI 1 in quell’occasione. Sono passati sei anni da

allora e la valutazione è sovrapponibile, quindi significa che vi è stato un

incistamento della sintomatologia psicopatologica della signora RI 1, che

conferma ampiamente l’inabilità lavorativa al 60%. Il dr. __________, senza mai

aver visto la signora RI 1, senza che vi sia mai stata una valutazione peritale

negli ultimi tre anni, si autorizza a ribadire la precedente presa di posizione

del SMR, senza conoscenza del caso reale. In effetti la conoscenza unicamente

dei documenti, che vengono valutati, secondo l’ottica del perito in questione,

non sempre è sufficiente per valutare la reale psicopatologia della signora RI

1.

Pertanto, le valutazioni e conclusioni effettuate nella mia perizia del 9

agosto 2019 si basavano su una conoscenza approfondita dei documenti e dei

commenti clinici, su un incontro con la signora RI 1, su un colloquio con la

dr.ssa RI 1, psichiatra e psicoterapeuta, e un colloquio con la dr.ssa __________,

psicologa e psicoterapeuta. Pertanto la signora RI 1 rimane inabile al lavoro

al 60% e questo in maniera continuativa, così come descritto nella mia

valutazione peritale del 2013 e in quella del 2019, nonché confermata dalla

valutazione peritale del dr. __________ del 2016 e confermato dal medico

curante, dr.ssa __________ e dalla psicologa e psicoterapeuta curante dr.ssa

Fontana. Rammento ancora che il dr. __________ che aveva evidenziato

un’inabilità lavorativa del 50% nel 2016 scriveva espressamente “la prognosi a

medio-lungo termine è incerta in quanto si tratta ad oggi di un quadro

piuttosto cronicizzato dopo più di dieci anni di malattia”. Anche questa frase

nucleare del perito dell’AI, nel 2016, evidenziava la cronicizzazione della

psicopatologia della signora RI 1, così come da me messo in evidenza.” (Doc.

D1)

Con annotazione del 14 ottobre 2019, il dr. __________ del SMR ha

osservato:

" Ho preso

attenta visione dello scritto del dr. __________ dello scorso 30 settembre.

È vero che ho analizzato gli atti a disposizione nell’incarto e

non ho visitato personalmente l’assicurata.

Tuttavia, è lo stesso collega che conferma che lo status descritto

dal dr. __________ in perizia __________ restituita a inizio 2016 e la cui

parte psichiatrica si basa su due visite il 17.08.2015 rispettivamente

31.8.2015

– non 2013 – è sovrapponibile allo stato attuale.

Il dr. __________ scrive di un “incistamento” della sintomatologia

psicopatologica ma non descrive né oggettiva in alcun modo le limitazioni

attuali che giustificherebbero, sulla base di uno stato di salute

verosimilmente invariato, un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

In conclusione, ribadisco la mia precedente presa di posizione.”

(Doc. X/1)

Con ulteriore presa di

posizione del 24 ottobre 2019, il dr. __________ ha ancora fatto valere quanto

segue:

" (…) Volentieri

prendo posizione sullo scritto del dr. __________.

Il dr. __________ concorda sul fatto che non ha visto la signora RI

1.

Egli inoltre riprende ciò che avevo scritto in relazione allo

status psicopatologico che viene scritto al dr. __________ del 2016. Tale

status è sovrapponibile alla osservazione clinica attuale.

Proprio perché è sovrapponibile allo stato attuale l’inabilità

lavorativa descritta dal dr. __________ e confermata dall’Ufficio AI, ovvero

del 50%, è quella che rimane tuttora.

La psicopatologia della signora RI 1 non si è modificata in questi

anni e come scrivevo nella mia valutazione peritale del 9 agosto 2019 “i

sintomi che la signora presenta e che ho potuto riscontrare sia nel 2013 che

nel 2019 sono i medesimi, pertanto si tratta di sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura”.

Ciò dava valenza a quanto avevo scritto nel 2013, a quanto aveva

scritto il dr. __________ e a quanto rivisto nel 2019.

Inoltre nel raccordo anamnestico del colloquio del 16.07.2019

emergeva in modo cristallino come la signora RI 1 viveva degli stati di ansia,

depressivi, con riduzione della concentrazione e dell’attenzione, con la

riduzione anche della capacità di riuscire a fare i lavori significativi di

casa, con delle ricadute timiche, con delle giornate a letto, con un disturbo

del ciclo del sonno, con stati di tensione e nervosismo, nonché con dei

disturbi da dolori al capo.

Anche la dr.ssa __________, psichiatra curante da anni, nella

certificazione del 7 maggio 2019 esprimeva in modo chiaro la presenza di un

disturbo psichico con fragilità personologica e un’inabilità lavorativa al 70%.

Pure la signora __________, psicologa e psicoterapeuta, che segue

regolarmente la signora RI 1 era arrivata alle stesse conclusioni.

Pertanto il dr. __________ non fa altro che confermare quanto da

lui scritto, senza interrogarsi sulla reale validità delle valutazioni

psichiatriche dello scrivente, della dr.ssa __________ e di quelle

psicoterapeutiche della signora __________, psicologa e psicoterapeuta.

Alla luce di quanto scritto confermo pienamente lo scritto del 9

agosto 2019, in quanto ciò che scrive il dr. __________ non è null’altro che un

confermare la sua già nota presa di posizione.

D’altronde non è sorprendente che il perito SMR mantenga la

propria presa di posizione.

Sarebbe stato molto più utile che egli o un altro medico del

servizio medico regionale o un loro consulente esterno, avesse potuto

effettuare una nuova valutazione peritale della signora RI 1.” (Doc. XII/1)

2.9

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,

a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)

dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che

se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono

essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi

la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

2.10

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione agli atti, non può

con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori aggiornati

approfondimenti specialistici, confermare la valutazione peritale

pluridisciplinare del __________ del 2016 - successivamente ribadita dai medici

del SMR - posta a fondamento della soppressione del diritto alla rendita intera

di invalidità di cui beneficiava l’interessata.

In particolare, il TCA non

può ritenere esaustiva la perizia dei medici del __________, già solo tenuto

conto del lungo tempo trascorso tra il momento dell’esame peritale (il rapporto

è stato redatto nel mese di febbraio 2016, mentre le visite specialistiche

risalgono addirittura al 2015) e l’emanazione della decisione qui impugnata

(del giugno 2019), ciò che avrebbe evidentemente imposto se non una nuova

perizia, quantomeno un complemento peritale di decorso, volto a confermarne

l’attualità delle conclusioni.

Il dr. __________ ha

correttamente messo in evidenza tale aspetto, sottolineando a più riprese la

mancanza di una visita da parte dell’amministrazione dopo l’ultima perizia __________

del 2016 (cfr. doc. B; doc. D1 e doc. XII/1).

Questo modo di agire

dell’amministrazione non può essere tutelato da parte di questo Tribunale,

essendo evidentemente indispensabile disporre di una valutazione medica

aggiornata prima di potersi esprimere circa il diritto alla continuazione o

meno del diritto alla rendita.

Questa soluzione si impone

a maggior ragione, considerata la documentazione medico-specialistica, in

particolare psichiatrica, presentata dall’assicurata a comprova dell’esistenza

di uno stato di salute peggiorato rispetto a quanto accertato in sede peritale.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente ha, difatti, prodotto una perizia psichiatrica di parte,

la quale ha evidenziato la cronicizzazione della sua psicopatologia, tale da

determinare, secondo il dr. __________, “un’incapacità

lavorativa continuativa e duratura del 60% e questo in modo perpetuo”

(doc. B, corsivo della redattrice).

A dimostrazione del ben

fondato del proprio apprezzamento, il dr. __________ ha evidenziato come lo

stesso perito psichiatra del __________ avesse espressamente considerato come la

prognosi a medio-lungo termine fosse incerta alla luce del “quadro piuttosto

cronicizzato dopo più di dieci anni di malattia” (doc. D1). Tale incertezza

nella prognosi dal profilo psichiatrico è stata puntualmente ripresa nel

referto peritale __________, visto il “quadro clinico cronicizzato da più di

dieci anni” (cfr. 199 pag. 54).

Il TCA rileva, inoltre, come nel referto di parte del 9 agosto

2019.

il dr. __________ abbia dettagliatamente esposto e discusso tutti i

documenti clinici che si sono susseguiti durante gli anni, compresi quelli del __________,

della psichiatra curante, della psicoterapeuta curante, tutti convergenti su

uno stato di salute cronicizzato e fortemente limitante (cfr. doc. B).

Ora, alla luce degli

elementi oggettivi messi in evidenza dal dr. __________ nel proprio referto

peritale di parte dell’agosto 2019 (doc. B) e, poi, ribaditi nelle prese di

posizione successive trasmesse al TCA (cfr. doc. D1 e XII/1) circa la

cronicizzazione della psicopatologia dell’interessata, l’incertezza della

prognosi, la gravità della morbosità psichiatrica, duratura e continuativa nel

tempo, senza remissione, il TCA reputa che l’amministrazione non avrebbe dovuto

limitarsi – come invece accaduto – a sottoporre la nuova documentazione

medico-specialistica trasmessa dall’assicurata unicamente al vaglio del SMR, ma

avrebbe quantomeno dovuto interpellare gli stessi autori della perizia __________,

chiedendo loro una valutazione di decorso che tenesse conto dell’insieme dei

pareri espressi dalla psichiatra curante, dalla psicologa curante e dal perito

psichiatra privatamente consultato dall’insorgente.

Una valutazione di decorso

appariva - e appare - tanto più indispensabile, anche considerando i dubbi

sulla reale capacità lavorativa dell’interessata avanzati dapprima dal

consulente IP (il quale nel rapporto del 7 novembre 2018 concludeva che

“l’assicurata è da 7 mesi che non segue una psicoterapia ed una farmacologia

per curare il suo stato di salute, cfr. doc. 218) e, poi, dai medici del SMR

nelle annotazioni del 24 maggio 2019 (osservando che “il compito di badante di

persone con gravi disabilità è un impegno estremamente gravoso che richiede una

capacità lavorativa completa”, cfr. doc. 230), a dimostrazione delle sue

presunte migliorate condizioni di salute.

Anche questi aspetti,

fermamente contestati dall’insorgente tramite la presentazione di attestazioni

mediche di senso contrario, necessitano forzatamente di essere approfonditi e

chiariti nell’ambito dei nuovi accertamenti che dovranno essere messi in atto

dall’Ufficio AI in sede di rinvio.

Stante quanto sopra

esposto, alla luce delle oggettive carenze riscontrate

nella valutazione peritale del __________ del 2016 posta a fondamento della

decisione impugnata, il TCA non può far altro che rinviare gli atti

all’Ufficio AI affinché ordini un accurato complemento peritale di decorso, al

fine di definire quale sia l’attuale stato di salute dell’interessata e la

capacità lavorativa della stessa.

Questo Tribunale ricorda

che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), trattandosi di una

revisione del diritto alla rendita, ai periti spetterà esprimersi in maniera

particolare a proposito dell’evoluzione dei disturbi dell’interessata rispetto

al momento in cui è stato attribuito il diritto alla rendita (cfr. decisione

del 21 marzo 2007, basata sull’annotazione del dr. __________ del SMR del 19

settembre 2006), valutando se, nel frattempo, le patologie psichiche e

somatiche della stessa sono migliorate, oppure no.

Al riguardo, va rilevato

che nel rapporto finale del SMR del 15 febbraio 2016 (più volte confermato, a

sostegno della correttezza della decisione impugnata) il dr. __________ ha

ritenuto che lo stato di salute dell’assicurata fosse peggiorato rispetto alla

valutazione peritale del __________ del 2011, senza tuttavia stabilire quale

sia stata l’evoluzione rispetto al momento di attribuzione della rendita,

decisivo nell’ambito della revisione del diritto alle prestazioni.

Altrettanto dicasi con

riferimento alle annotazioni del dr. __________ del SMR prodotte in corso di

causa, nelle quali lo stesso ha confrontato il referto peritale di parte del

2019.

del dr. __________ con una precedente perizia di parte del dr. __________

del 2013 (cfr. doc. VI/1 e X/1).

In tale ambito, ricordato

che una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono

rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai

sensi di legge (cfr. consid. 2.2.), l’aggiornamento peritale dovrà soffermarsi in

particolare sugli aspetti psichiatrici, valutando se vada condiviso, o meno,

l’apprezzamento con il quale il dr. __________, sulla base della visita

dell’interessata, delle valutazioni testistiche svolte e dell’attento esame di

tutto l’incarto, ha reputato che la psicopatologia dell’interessata sia rimasta

stabile e invariata in maniera duratura nel corso degli anni, se non

addirittura peggiorata nell’ultimo periodo, visti anche i ricoveri subiti dalla

stessa in epoca successiva alla perizia __________ del 2016.

Infine, i periti dovranno

esprimere una valutazione complessiva dell’incapacità lavorativa

dell’interessata, tenuto conto delle patologie psichiche e somatiche, da

raffrontare con quella del dr. __________ del SMR del 19 settembre 2006.

2.11

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le

ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.10., ci troviamo di fronte

ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali

specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente

intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un

miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata.

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo

alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

delle dell’Ufficio AI.

2.13

Nel caso di specie, inoltre,

visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con

riferimento), la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto all’importo

di fr. 2’200.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (STFA

H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V

139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 18 giugno 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono

rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.10.

e 2.11..

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti