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Decisione con la quale l'UAI ha soppresso, in via di revisione, la rendita intera di invalidità fin lì accordata, non può essere confermata. Necessità di procedere ad una valutazione peritale di decorso prima di esprimersi riguardo alla revisione del diritto alla rendita
9 giugno 2020Italiano55 min
per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.142
cr/sc
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1972, in
passato attiva quale impiegata a tempo parziale presso __________, nel 2002 ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti.
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare, dal profilo medico, una perizia
reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica affidata alla dr.ssa
__________, cui ha fatto seguito un’inchiesta per casalinghe – l’Ufficio AI,
con decisione del 31 marzo 2005, ha in un primo momento rifiutato
all’assicurata il diritto a prestazioni. A seguito tuttavia delle contestazioni
avanzate dall’assicurata in sede di opposizione, l’Ufficio AI, sulla base della
valutazione del SMR del 19 settembre 2006 (con la quale il dr. __________ del
SMR ha considerato l’assicurata, dal profilo medico, in grado di svolgere a
partire dall’8 gennaio 2004 un’attività lavorativa nella misura del 50% per
ragioni psichiatriche, con un’ulteriore riduzione del 30% per motivi
reumatologici), ha assegnato all’assicurata il diritto ad una rendita intera di
invalidità a partire dal 1° giugno 2002 (doc. 78).
1.2. Al termine della revisione
d’ufficio, intrapresa nel 2010, svolti gli accertamenti medici ed economici del
caso - in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc.
106), cui ha fatto seguito un provvedimento professionale, poi interrotto (doc.
119 e 137) - con progetto di decisione del 31 luglio 2013 l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla rendita dell’interessata, ritenendo intervenuto un
miglioramento delle condizioni di salute tale da determinare un grado di
invalidità del 32% (doc. 140).
A seguito delle obiezioni
sollevate dall’assicurata contro tale progetto di decisione, dopo avere
predisposto ulteriori accertamenti medici ed economici – in particolare una
nuova perizia pluridisciplinare __________ (doc. 199) e un’inchiesta per
casalinghe (doc. 205), completate dalle considerazioni espresse dal SIP in data
7 e 12 novembre 2018 (doc. 217 e 218) – con progetto di decisione del 13
febbraio 2019 (doc. 221), poi confermato con decisione del 18 giugno 2019,
l’Ufficio AI ha ribadito la soppressione della rendita di invalidità alla luce
di un grado di invalidità del 36% insufficiente per continuare a beneficiare
del diritto ad una rendita (doc. 233).
In particolare l’Ufficio
AI, dopo avere indicato che “con decisione su opposizione del 22.3.2007 è stata
accordata una rendita intera dal 1.6.2002 con grado del 100% e dal 8.1.2004 il
grado di invalidità è stato erroneamente ridotto al 70%, invece che al 47% con
diritto a ¼ di rendita” - ritenuto che il grado di invalidità successivo avrebbe
dovuto essere definito sommando alla limitazione del 61% nell’attività
salariata esercitata per la quota parte del 62% (ciò che porta ad un grado di
invalidità del 38%) la limitazione del 24% nelle attività domestiche svolte per
la quota parte del 38% (per un grado di invalidità del 9%), con un grado di
invalidità complessivo del 47% - ha considerato essere intervenuto, a partire
dall’8 febbraio 2016, un miglioramento delle condizioni di salute
dell’interessata, comportante una percentuale di capacità lavorativa residua
del 50% in qualsiasi attività. Per tali ragioni, confrontando il reddito
statistico da valida nel settore della ristorazione (TA1 ramo 56) per
un’attività lavorativa al 100% (ex art. 27bis OAI) di fr. 48'303, con quello da
invalida, pure statistico, di fr. 25'819 – calcolato partendo dal dato
statistico in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 54'356, ridotto del
50% per ragioni mediche e di un ulteriore 5% per altre circostanze - l’UAI ha
stabilito una percentuale di limitazioni del 46.5% nell’attività salariata (da
ponderare alla quota parte del 62%, per un grado di invalidità parziale del
28.8%), alla quale va sommata la limitazione del 20% nell’esecuzione delle
mansioni casalinghe (da ponderare alla quota parte del 38%, per un grado di
invalidità parziale del 7.6%), per un grado di invalidità finale del 36.4%
(cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
agosto 2019 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha chiesto che la
decisione impugnata venga annullata e che la rendita intera di invalidità
attribuitale in passato le venga nuovamente riconosciuta a partire dal 1°
agosto 2019 (doc. I).
Sostanzialmente il legale
dell’assicurata ha contestato che lo stato di salute dell’interessata sia
migliorato - come preteso, a torto, dall’amministrazione - apportando, a
sostegno delle proprie tesi, la perizia privatamente eseguita dallo psichiatra
dr. __________. Quest’ultimo, il quale aveva già valutato l’assicurata nel
2013, ha potuto confermare un’incapacità lavorativa continuativa e duratura del
60%, ciò che esclude, quindi, che si possa procedere con la soppressione della
rendita di invalidità.
Il patrocinatore della
ricorrente ha, inoltre, negato che l’assicurata, come supposto
dall’amministrazione, abbia svolto l’attività di badante per la suocera ed il
cognato, senza assumere farmaci e seguire una cura psicoterapeutica,
circostanze che dimostrerebbero secondo l’UAI la sua recuperata capacità
lavorativa.
Il legale dell’assicurata
ha evidenziato come tali sospetti dell’Ufficio AI siano stati fugati dai
curanti dell’assicurata, i quali hanno attestato la continuità della presa a
carico e delle cure farmacologiche anche durante il periodo contestato
dall’amministrazione.
Il rappresentante legale
ha fatto presente che il fatto che l’assicurata sia stata vicina alle persone
ammalate indicate dall’amministrazione (una delle quali nel frattempo deceduta)
ha, semmai, prodotto un nuovo scompenso del già precario equilibrio
psico-fisico della stessa, acuendo nuovamente la sua sintomatologia.
Per tali ragioni, a suo
modo di vedere, non si giustifica la soppressione della rendita intera di
invalidità fino a quel momento riconosciuta all’assicurata, la quale va, di
conseguenza, ripristinata a partire dal 1° agosto 2019 (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione allo psichiatra del
SMR riguardo alla perizia psichiatrica di parte (cfr. doc. VI/1), ha ribadito
la correttezza della propria decisione di soppressione del diritto a prestazioni,
con argomenti di cui si dirà, per quanto d’interesse, nei considerandi in
diritto (doc. VI).
1.5. In data 30 settembre 2019 il
legale dell’assicurata ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia
eseguito un’attenta istruttoria, come sostenuto dall’UAI, rilevando nuovamente
come la decisione impugnata sia scaturita unicamente da “voci sul presunto
soggiorno all’estero (Italia) dell’assicurata senza farmaci e terapie”.
Il legale ha ribadito che
tali sospetti si sono, poi, rivelati infondati, come ampiamente dimostrato
dalla documentazione medica prodotta e dalle dichiarazioni attestanti le cure
infermieristiche prestate da personale qualificato alla suocera
dell’assicurata.
Pure recisamente
contestata la presunta mancanza di nuovi elementi oggettivi apportati dalla
perizia del dr. __________, come erroneamente considerato dal SMR, così come
meglio illustrato dal dr. __________ nella sua ulteriore presa di posizione del
30 settembre 2019 (doc. VII + D1-3).
1.6. Con osservazioni del 15 ottobre
2019, cui è stata allegata l’annotazione del dr. __________ del SMR del 14
ottobre 2019 (doc. X/1), l’Ufficio AI ha ancora una volta confermato la
decisione impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (doc. X).
1.7. Con scritto del 25 ottobre 2019,
il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriori osservazioni
formulate dal dr. __________ (doc. XII + 1).
1.8. Con osservazioni del 7
novembre 2019, l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso,
ritenendo che le considerazioni del dr. __________ non apportino nuovi elementi
clinici giustificanti una diversa valutazione, come a più riprese valutato dal
dr. __________ del SMR (doc. XIV).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XV), per
conoscenza.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, la
rendita intera di invalidità fino a quel momento percepita dall’assicurata.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in:
Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.2. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta
che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2
OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI
di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con
la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
Fatti
R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività
che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità
dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da
terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come
evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.
punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi
l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad
un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che
sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1. gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.4. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a
tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità
per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso
2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V
477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27
OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va
tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro
tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF
142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che
concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che
esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro
tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata,
nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione
dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere
considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA
32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della
stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12
luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Infine va fatto presente
che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.3.), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4
OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare,
conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo
modello di calcolo.
Al riguardo, dal
comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità
nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta
che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per
determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.5. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita.
Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi
elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al
mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.
190-191).
Nella presente fattispecie
l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto considerando l’assicurata salariata
al 62% e casalinga al 38%.
Tale suddivisione, non
contestata dalla ricorrente, può essere condivisa dal TCA.
2.6. Per quel che concerne
l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in
futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare
per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo
significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come
condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale
federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30
novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura
appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un
esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità
lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa
comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una
limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il
TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre
2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in
seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018
del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid.
3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
2.7. Nel caso concreto, con la
decisione impugnata l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione (intrapresa
d’ufficio nel 2010), la rendita intera di invalidità fin lì riconosciuta
all’assicurata – beneficiaria dal 1° giugno 2002 - basandosi, dal profilo
medico, sugli esiti della perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ nel
2016 (dopo una precedente svolta dal __________ nel 2011, la quale era stata
oggetto di contestazioni, cfr. consid. 1.2.).
Dal rapporto peritale
dell’8 febbraio 2016 risulta che il __________ ha fatto capo a tre consultazioni
specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle
risultanze dei relativi consulti, gli specialisti del __________ hanno posto
quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Stato
dopo intervento chirurgico di artroscopia alla mano sin., con artroplastica con
innesto di protesi al pirocarbonio ATM a sin. per una rizartrosi sin. il
10.6.2014; 2. Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità
(ICD10-F33.1); 3. sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”,
mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa i periti hanno indicato quelle di “1. Sindrome
fibromialgica di tipo primario; 2. Sindrome algica diffusa non spiegata da
patologia neurologica; 3. Cefalea di tipo tensivo; 4. Accentuazione di tratti
di personalità (ICD10-Z73.1); 5. Otosclerosi bilaterale in stato da
timpanotomia esplorativa sin. e stapedotomia sin. (3.3.2015)” (doc. 199, pag. 39).
Esprimendosi a proposito
della capacità lavorativa, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________
hanno concluso che l’assicurata vada considerata complessivamente inabile al
lavoro al 50% sia nella precedente attività di commessa, sia in altre attività
adeguate, a partire dal momento della valutazione peritale (cfr. doc. 199, pag.
49-51).
Tale valutazione è, poi,
stata fatta propria dal dr. __________, FMH medico generico, del SMR, il quale,
nel rapporto finale del 15 febbraio 2016, ha posto le seguenti percentuali di
incapacità lavorativa, valide sia nell’attività abituale, che in altre attività
adeguate: 40% dal 1° gennaio 2010; 60% dal 1° gennaio 2013; 100% dal 10 giugno
2014 e, infine, 50% dall’8 febbraio 2016 (doc. 200).
Il medico del SMR ha
segnalato che lo stato di salute dell’interessata, oggetto di procedura di
revisione, è peggiorato, precisando che “rispetto alla perizia __________ del
25.8.2011 si deve constatare un leggero peggioramento dello stato di salute
dell’assicurata e rispetto alla perizia (di parte) del dr. __________ del 1.10.2013
si osserva un leggero miglioramento, grazie alla terapia con la tecnica EMDR”
(doc. 200).
Quali osservazioni
conclusive, il dr. __________ ha indicato che attualmente esiste un potenziale
di integrazione professionale del 50% a livello psichiatrico che deve essere
prima valorizzato attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro,
affiancato anche da un intenso accompagnamento psichiatrico e psicoterapico per
evitare l’esperienza dei provvedimenti professionali del 2013” (doc. 200).
Con valutazione del 7
novembre 2018 il consulente IP incaricato ha così riassunto il caso:
" L’assicurata
beneficia di una rendita intera dal 1.06.2002, con IL 70%.
Viene fatta una prima perizia __________ e nel documento del
5.9.2011 emerge che la IL, in tutte le attività, è del 40%. In questa occasione
la collega __________ attua provvedimenti MRE che falliscono (vedi rapporto del
11.4.2013). Nonostante ciò parte il progetto di decisione del 30.07.2013,
soppressione della rendita. Vengono inoltrate le osservazioni al progetto.
Nuova perizia __________ il 5.6.2014 e nel 2015. Nulla di fatto.
La perizia del 9.2.2016 definisce l’assicurata abile al lavoro al
50% in tutte le attività. Inchiesta casalinghe il 19.10.2016.
L’assicurata viene convocata dal sottoscritto, per il 28 febbraio
2018 ma siccome si trova in Italia, a casa dei suoceri, l’appuntamento viene
spostato al 22 marzo 2018. Le viene proposto di fare un provvedimento di
inserimento professionale che, in un primo momento, accetta. Dopo qualche
giorno ricontatto l’assicurata telefonicamente ma non è più intenzionata a
sottoporsi al provvedimento. Con la collaborazione della psichiatra __________
si riesce a convincerla e viene fissato un appuntamento con la signora __________,
che si occuperà dell’inserimento, per il 27 aprile 2018. L’assicurata non si
presenterà causa problemi gastrointestinali ed un ricovero in ospedale.
Richiamo la psichiatra che mi chiede di aspettare la fine di
agosto, per dare tempo all’assicurata di riprendersi.
Risento telefonicamente la dr.ssa __________ a settembre e mi
comunica che l’assicurata è ancora in vacanza in Italia ed ha annullato la
seduta psicoterapica, posticipandola ad ottobre. Le chiedo di richiamarmi dopo
il colloquio per sapere lo stato di salute dell’assicurata.
Ho richiamato la dr.ssa __________ il 6 novembre, in quanto non ho
più ricevuto nessuna informazione e mi comunica che non vede l’assicurata dal
17 maggio 2018 e che durante questo periodo è stata tutto il tempo in Italia,
presso i suoceri. Non è ancora rientrata ed ha posticipato ulteriormente
l’appuntamento con la dottoressa.
L’assicurata è da 7 mesi che non segue una psicoterapia ed una
farmacologia per curare il suo stato di salute.” (Doc. 2018)
Con progetto di decisione
del 13 febbraio 2019 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita di
invalidità dell’assicurata.
Contro tale progetto di soppressione
della rendita l’interessata ha presentato in data 13 marzo 2019 della
documentazione medico-specialistica attestante, da una parte, la continuazione
dell’assunzione della sua psicofarmacoterapia nel periodo da giugno a novembre
2018 in cui si è assentata dalla Svizzera e, dall’altro, l’intervenuto peggioramento
dello stato di salute attestato dalla psicoterapeuta curante (doc. 225 e
Considerandi
allegati).
Tali referti sono stati valutati
dal SMR.
Con annotazione del 24
maggio 2019 il dr. __________ e il dr. __________, psichiatra del SMR, hanno osservato:
" Abbiamo
preso nozione della documentazione pervenuta, in particolare del certificato
della dr.ssa __________ del 7 maggio 2019, del dr. __________ del 12 marzo 2019
e del dr. __________ di __________ durante la permanenza dell’assicurata in
Italia.
L’assicurata non si è presentata agli appuntamenti del CIP signor __________
in quanto si trovava all’estero impegnata come badante della suocera.
Al momento del decesso della suocera, l’assicurata è rientrata in
Ticino dove svolge lo stesso compito nei confronti del cognato disabile come
riferito dalla dr.ssa __________, psichiatra curante.
Il compito di badante di persone con gravi disabilità è un impegno
estremamente gravoso che richiede una CL completa.
La dr.ssa __________ certifica invece una IL del 70% senza dare
indicazioni di status differenti rispetto alla perizia __________ del 2016,
rispettivamente senza considerare i compiti gravosi attualmente svolti
dall’assicurata come da lei stessa affermato.
In conclusione, in assenza di nuove informazioni che giustifichino
un peggioramento, si ribadisce il RAF del 15 febbraio 2016 e la successiva
inchiesta casalinghe dell’ottobre 2016.” (Doc. 230)
2.8
Unitamente al ricorso, il
patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medico-specialistica - in particolare un referto del 3 luglio 2019 della dr.ssa
__________, spec. FMH in medicina interna (doc. C) e una perizia psichiatrica
di parte, redatta in data 9 agosto 2019 dal dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia (doc. B) - attestante la gravità delle condizioni
complessive di salute dell’interessata, che, a suo modo di vedere, non
sarebbero certamente migliorate, come, invece, ritenuto dall’Ufficio AI.
In particolare, nel referto peritale di parte
del 9 agosto 2019, il dr. __________ (il quale già aveva avuto modo di visitare
l’assicurata nel settembre del 2013) - dopo avere ripercorso l’intera vicenda
dell’interessata dal suo punto di vista medico-specialistico, riassumendo anche
le diverse perizie psichiatriche, valutazioni da parte del __________ e della
psichiatra curante, nonché annotazioni del SMR che si sono succedute nel tempo,
e esposto l’anamnesi risultante dal colloquio del 16 luglio 2019 e lo status
psicopatologico (secondo questionario AMDP 8) - ha posto le diagnosi di
“sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità
(ICD10-F33.1); sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”.
Sulla base anche della valutazione di disabilità
attraverso Mini-ICF-APP, il dr. __________ è poi giunto alle seguenti
valutazioni e conclusioni:
" Da quanto
è emerso nell’analisi dei documenti a disposizione, dallo stato psicopatologico
secondo AMDP 8, dalla valutazione della disabilità secondo Mini-ICF-APP e dal
fatto che lo stato psicopatologico della signora RI 1 non si sia modificato in
questi anni, non è possibile concordare con le conclusioni dei colleghi
dell’AI.
Colleghi che non hanno più visto la signora RI 1 dopo la perizia __________
del 2016 che confermava un’inabilità lavorativa psichiatrica del 50%.
In effetti la signora RI 1 dopo la valutazione __________ del 2016
non è stata più incontrata per una rivalutazione delle sue abilità o disabilità
psichiatriche.
È stata fatta un’indagine al domicilio per le persone che si
occupano dell’economia domestica tre anni fa’, che non è stata più rifatta.
Unicamente il fatto che la signora RI 1 non abbia presenziato agli appuntamenti
con il consulente IP dell’AI che l’AI abbia supposto che
ella non assumesse più una farmacoterapia o non seguisse più una psicoterapia e
che avesse fatto la badante, ha portato a delle conclusioni obiettivamente
discutibili e impossibili da condividere da parte dell’Ufficio AI.
Rammento che la signora RI 1 presenta
una morbosità psichiatrica di gravità media, di intensità e di durata
continuativa nel tempo.
Morbosità presente dal 2001/2002 e
definita nella perizia __________ del 2016 cronicizzata e di prognosi altamente
incerta.
In effetti i sintomi che la signora
presenta e che ho potuto riscontrare sia nel 2013 che nel 2019 sono i medesimi,
pertanto si tratta di sintomi stabili o in evoluzione senza remissione
duratura.
Presenta una perdita dell’integrazione
sociale negli ambiti significativi della vita ed uno stato psicopatologico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico.
Emerge come i trattamenti ambulatoriali
e stazionari effettuati, tutti conformi alle regole dell’arte, nonché i vari
provvedimenti effettuati dalla persona stessa, non abbiano determinato nessun
tipo di miglioramento significativo.
Dal punto di vista psichiatrico la
signora RI 1 presenta un’incapacità lavorativa continuativa e duratura del 60%
e questo in modo perpetuo.” (Doc. B)
Con annotazione del 10
settembre 2019, allegata alla risposta di causa dell’Ufficio AI, il dr. __________
del SMR ha così commentato la documentazione prodotta dall’assicurata in sede
ricorsuale:
" Ho preso
nozione dell’attuale perizia di parte del dr. __________, che ho confrontato
con la precedente allestita dallo stesso psichiatra il 1° ottobre 2013. Questa
prima valutazione era già stata esaustivamente presa in considerazione sia dal __________
che dal SMR.
Ora, il dr. __________ presenta un apprezzamento identico a quanto
valutato circa 6 anni orsono, sia in termini di status e diagnosi sia in
termini di inabilità lavorativa, nel 2013 “dedotta” al 60%, adesso “duratura e
perpetua” al 60%.
In entrambe le perizie, nonostante la lunghezza complessiva
dell’elaborato, le conclusioni si riducono a due righe prive di adeguata
motivazione.
Nel 2013 erano stati allestiti due test di personalità, ora il
test di funzionamento mini-ICF, rispettivamente il dr. __________ ha elaborato
una disquisizione semantica tra i vocaboli “badante” e “caregiver”: i due
termini sono a tutti gli effetti sinonimi, essendo “badante” la traduzione
italiana dell’inglese “caregiver”.
In conclusione, il dr. __________ riporta il 9 agosto 2019, con
alcune variazioni di stile ma non di sostanza, lo stesso apprezzamento proposto
il 1° ottobre 2013.
In assenza di nuovi elementi oggettivi, ribadisco la precedente
presa di posizione SMR.” (Doc. VI/1)
Al riguardo, con presa di posizione del 30 settembre 2019, il dr. __________
ha rilevato quanto segue:
" (…) Il dr.
__________ scrive, in modo riduttivo e senza analizzare in modo esaustivo la
perizia effettuata alla signora RI 1 dalla mia persona, che “in entrambe le
perizie, nonostante la lunghezza complessiva dell’elaborato, le
conclusioni si riducono a due righe prive di adeguata motivazione”. Il dr. __________
non prende in considerazione tutta l’attenta discussione e disquisizione dei
vari documenti clinici che si sono susseguiti durante gli anni. Inoltre, non
considera neanche le prese di posizione del medico curante e della
psicoterapeuta curante della signora RI 1. In effetti, il dr. __________ prende
una posizione unicamente su dei documenti e conclude che la mia valutazione sia
sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’ottobre 2013.
Rammento che nell’ottobre 2013 la mia valutazione era stata
considerata ampiamente da parte del dr. __________, perito dell’Assicurazione
Invalidità per la signora RI 1 in quell’occasione. Sono passati sei anni da
allora e la valutazione è sovrapponibile, quindi significa che vi è stato un
incistamento della sintomatologia psicopatologica della signora RI 1, che
conferma ampiamente l’inabilità lavorativa al 60%. Il dr. __________, senza mai
aver visto la signora RI 1, senza che vi sia mai stata una valutazione peritale
negli ultimi tre anni, si autorizza a ribadire la precedente presa di posizione
del SMR, senza conoscenza del caso reale. In effetti la conoscenza unicamente
dei documenti, che vengono valutati, secondo l’ottica del perito in questione,
non sempre è sufficiente per valutare la reale psicopatologia della signora RI
1.
Pertanto, le valutazioni e conclusioni effettuate nella mia perizia del 9
agosto 2019 si basavano su una conoscenza approfondita dei documenti e dei
commenti clinici, su un incontro con la signora RI 1, su un colloquio con la
dr.ssa RI 1, psichiatra e psicoterapeuta, e un colloquio con la dr.ssa __________,
psicologa e psicoterapeuta. Pertanto la signora RI 1 rimane inabile al lavoro
al 60% e questo in maniera continuativa, così come descritto nella mia
valutazione peritale del 2013 e in quella del 2019, nonché confermata dalla
valutazione peritale del dr. __________ del 2016 e confermato dal medico
curante, dr.ssa __________ e dalla psicologa e psicoterapeuta curante dr.ssa
Fontana. Rammento ancora che il dr. __________ che aveva evidenziato
un’inabilità lavorativa del 50% nel 2016 scriveva espressamente “la prognosi a
medio-lungo termine è incerta in quanto si tratta ad oggi di un quadro
piuttosto cronicizzato dopo più di dieci anni di malattia”. Anche questa frase
nucleare del perito dell’AI, nel 2016, evidenziava la cronicizzazione della
psicopatologia della signora RI 1, così come da me messo in evidenza.” (Doc.
D1)
Con annotazione del 14 ottobre 2019, il dr. __________ del SMR ha
osservato:
" Ho preso
attenta visione dello scritto del dr. __________ dello scorso 30 settembre.
È vero che ho analizzato gli atti a disposizione nell’incarto e
non ho visitato personalmente l’assicurata.
Tuttavia, è lo stesso collega che conferma che lo status descritto
dal dr. __________ in perizia __________ restituita a inizio 2016 e la cui
parte psichiatrica si basa su due visite il 17.08.2015 rispettivamente
31.8.2015
– non 2013 – è sovrapponibile allo stato attuale.
Il dr. __________ scrive di un “incistamento” della sintomatologia
psicopatologica ma non descrive né oggettiva in alcun modo le limitazioni
attuali che giustificherebbero, sulla base di uno stato di salute
verosimilmente invariato, un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.
In conclusione, ribadisco la mia precedente presa di posizione.”
(Doc. X/1)
Con ulteriore presa di
posizione del 24 ottobre 2019, il dr. __________ ha ancora fatto valere quanto
segue:
" (…) Volentieri
prendo posizione sullo scritto del dr. __________.
Il dr. __________ concorda sul fatto che non ha visto la signora RI
1.
Egli inoltre riprende ciò che avevo scritto in relazione allo
status psicopatologico che viene scritto al dr. __________ del 2016. Tale
status è sovrapponibile alla osservazione clinica attuale.
Proprio perché è sovrapponibile allo stato attuale l’inabilità
lavorativa descritta dal dr. __________ e confermata dall’Ufficio AI, ovvero
del 50%, è quella che rimane tuttora.
La psicopatologia della signora RI 1 non si è modificata in questi
anni e come scrivevo nella mia valutazione peritale del 9 agosto 2019 “i
sintomi che la signora presenta e che ho potuto riscontrare sia nel 2013 che
nel 2019 sono i medesimi, pertanto si tratta di sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura”.
Ciò dava valenza a quanto avevo scritto nel 2013, a quanto aveva
scritto il dr. __________ e a quanto rivisto nel 2019.
Inoltre nel raccordo anamnestico del colloquio del 16.07.2019
emergeva in modo cristallino come la signora RI 1 viveva degli stati di ansia,
depressivi, con riduzione della concentrazione e dell’attenzione, con la
riduzione anche della capacità di riuscire a fare i lavori significativi di
casa, con delle ricadute timiche, con delle giornate a letto, con un disturbo
del ciclo del sonno, con stati di tensione e nervosismo, nonché con dei
disturbi da dolori al capo.
Anche la dr.ssa __________, psichiatra curante da anni, nella
certificazione del 7 maggio 2019 esprimeva in modo chiaro la presenza di un
disturbo psichico con fragilità personologica e un’inabilità lavorativa al 70%.
Pure la signora __________, psicologa e psicoterapeuta, che segue
regolarmente la signora RI 1 era arrivata alle stesse conclusioni.
Pertanto il dr. __________ non fa altro che confermare quanto da
lui scritto, senza interrogarsi sulla reale validità delle valutazioni
psichiatriche dello scrivente, della dr.ssa __________ e di quelle
psicoterapeutiche della signora __________, psicologa e psicoterapeuta.
Alla luce di quanto scritto confermo pienamente lo scritto del 9
agosto 2019, in quanto ciò che scrive il dr. __________ non è null’altro che un
confermare la sua già nota presa di posizione.
D’altronde non è sorprendente che il perito SMR mantenga la
propria presa di posizione.
Sarebbe stato molto più utile che egli o un altro medico del
servizio medico regionale o un loro consulente esterno, avesse potuto
effettuare una nuova valutazione peritale della signora RI 1.” (Doc. XII/1)
2.9
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa,
a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi
la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V
352).
2.10
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale, dopo attento esame della documentazione agli atti, non può
con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano svolti ulteriori aggiornati
approfondimenti specialistici, confermare la valutazione peritale
pluridisciplinare del __________ del 2016 - successivamente ribadita dai medici
del SMR - posta a fondamento della soppressione del diritto alla rendita intera
di invalidità di cui beneficiava l’interessata.
In particolare, il TCA non
può ritenere esaustiva la perizia dei medici del __________, già solo tenuto
conto del lungo tempo trascorso tra il momento dell’esame peritale (il rapporto
è stato redatto nel mese di febbraio 2016, mentre le visite specialistiche
risalgono addirittura al 2015) e l’emanazione della decisione qui impugnata
(del giugno 2019), ciò che avrebbe evidentemente imposto se non una nuova
perizia, quantomeno un complemento peritale di decorso, volto a confermarne
l’attualità delle conclusioni.
Il dr. __________ ha
correttamente messo in evidenza tale aspetto, sottolineando a più riprese la
mancanza di una visita da parte dell’amministrazione dopo l’ultima perizia __________
del 2016 (cfr. doc. B; doc. D1 e doc. XII/1).
Questo modo di agire
dell’amministrazione non può essere tutelato da parte di questo Tribunale,
essendo evidentemente indispensabile disporre di una valutazione medica
aggiornata prima di potersi esprimere circa il diritto alla continuazione o
meno del diritto alla rendita.
Questa soluzione si impone
a maggior ragione, considerata la documentazione medico-specialistica, in
particolare psichiatrica, presentata dall’assicurata a comprova dell’esistenza
di uno stato di salute peggiorato rispetto a quanto accertato in sede peritale.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha, difatti, prodotto una perizia psichiatrica di parte,
la quale ha evidenziato la cronicizzazione della sua psicopatologia, tale da
determinare, secondo il dr. __________, “un’incapacità
lavorativa continuativa e duratura del 60% e questo in modo perpetuo”
(doc. B, corsivo della redattrice).
A dimostrazione del ben
fondato del proprio apprezzamento, il dr. __________ ha evidenziato come lo
stesso perito psichiatra del __________ avesse espressamente considerato come la
prognosi a medio-lungo termine fosse incerta alla luce del “quadro piuttosto
cronicizzato dopo più di dieci anni di malattia” (doc. D1). Tale incertezza
nella prognosi dal profilo psichiatrico è stata puntualmente ripresa nel
referto peritale __________, visto il “quadro clinico cronicizzato da più di
dieci anni” (cfr. 199 pag. 54).
Il TCA rileva, inoltre, come nel referto di parte del 9 agosto
2019.
il dr. __________ abbia dettagliatamente esposto e discusso tutti i
documenti clinici che si sono susseguiti durante gli anni, compresi quelli del __________,
della psichiatra curante, della psicoterapeuta curante, tutti convergenti su
uno stato di salute cronicizzato e fortemente limitante (cfr. doc. B).
Ora, alla luce degli
elementi oggettivi messi in evidenza dal dr. __________ nel proprio referto
peritale di parte dell’agosto 2019 (doc. B) e, poi, ribaditi nelle prese di
posizione successive trasmesse al TCA (cfr. doc. D1 e XII/1) circa la
cronicizzazione della psicopatologia dell’interessata, l’incertezza della
prognosi, la gravità della morbosità psichiatrica, duratura e continuativa nel
tempo, senza remissione, il TCA reputa che l’amministrazione non avrebbe dovuto
limitarsi – come invece accaduto – a sottoporre la nuova documentazione
medico-specialistica trasmessa dall’assicurata unicamente al vaglio del SMR, ma
avrebbe quantomeno dovuto interpellare gli stessi autori della perizia __________,
chiedendo loro una valutazione di decorso che tenesse conto dell’insieme dei
pareri espressi dalla psichiatra curante, dalla psicologa curante e dal perito
psichiatra privatamente consultato dall’insorgente.
Una valutazione di decorso
appariva - e appare - tanto più indispensabile, anche considerando i dubbi
sulla reale capacità lavorativa dell’interessata avanzati dapprima dal
consulente IP (il quale nel rapporto del 7 novembre 2018 concludeva che
“l’assicurata è da 7 mesi che non segue una psicoterapia ed una farmacologia
per curare il suo stato di salute, cfr. doc. 218) e, poi, dai medici del SMR
nelle annotazioni del 24 maggio 2019 (osservando che “il compito di badante di
persone con gravi disabilità è un impegno estremamente gravoso che richiede una
capacità lavorativa completa”, cfr. doc. 230), a dimostrazione delle sue
presunte migliorate condizioni di salute.
Anche questi aspetti,
fermamente contestati dall’insorgente tramite la presentazione di attestazioni
mediche di senso contrario, necessitano forzatamente di essere approfonditi e
chiariti nell’ambito dei nuovi accertamenti che dovranno essere messi in atto
dall’Ufficio AI in sede di rinvio.
Stante quanto sopra
esposto, alla luce delle oggettive carenze riscontrate
nella valutazione peritale del __________ del 2016 posta a fondamento della
decisione impugnata, il TCA non può far altro che rinviare gli atti
all’Ufficio AI affinché ordini un accurato complemento peritale di decorso, al
fine di definire quale sia l’attuale stato di salute dell’interessata e la
capacità lavorativa della stessa.
Questo Tribunale ricorda
che, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), trattandosi di una
revisione del diritto alla rendita, ai periti spetterà esprimersi in maniera
particolare a proposito dell’evoluzione dei disturbi dell’interessata rispetto
al momento in cui è stato attribuito il diritto alla rendita (cfr. decisione
del 21 marzo 2007, basata sull’annotazione del dr. __________ del SMR del 19
settembre 2006), valutando se, nel frattempo, le patologie psichiche e
somatiche della stessa sono migliorate, oppure no.
Al riguardo, va rilevato
che nel rapporto finale del SMR del 15 febbraio 2016 (più volte confermato, a
sostegno della correttezza della decisione impugnata) il dr. __________ ha
ritenuto che lo stato di salute dell’assicurata fosse peggiorato rispetto alla
valutazione peritale del __________ del 2011, senza tuttavia stabilire quale
sia stata l’evoluzione rispetto al momento di attribuzione della rendita,
decisivo nell’ambito della revisione del diritto alle prestazioni.
Altrettanto dicasi con
riferimento alle annotazioni del dr. __________ del SMR prodotte in corso di
causa, nelle quali lo stesso ha confrontato il referto peritale di parte del
2019.
del dr. __________ con una precedente perizia di parte del dr. __________
del 2013 (cfr. doc. VI/1 e X/1).
In tale ambito, ricordato
che una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono
rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai
sensi di legge (cfr. consid. 2.2.), l’aggiornamento peritale dovrà soffermarsi in
particolare sugli aspetti psichiatrici, valutando se vada condiviso, o meno,
l’apprezzamento con il quale il dr. __________, sulla base della visita
dell’interessata, delle valutazioni testistiche svolte e dell’attento esame di
tutto l’incarto, ha reputato che la psicopatologia dell’interessata sia rimasta
stabile e invariata in maniera duratura nel corso degli anni, se non
addirittura peggiorata nell’ultimo periodo, visti anche i ricoveri subiti dalla
stessa in epoca successiva alla perizia __________ del 2016.
Infine, i periti dovranno
esprimere una valutazione complessiva dell’incapacità lavorativa
dell’interessata, tenuto conto delle patologie psichiche e somatiche, da
raffrontare con quella del dr. __________ del SMR del 19 settembre 2006.
2.11
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le
ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.10., ci troviamo di fronte
ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali
specialistici esterni necessari al fine di chiarire se sia effettivamente
intervenuto (e nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un
miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurata.
Quindi, in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo
alla revisione del diritto alla rendita di invalidità dell’assicurata.
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
delle dell’Ufficio AI.
2.13
Nel caso di specie, inoltre,
visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con
riferimento), la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto all’importo
di fr. 2’200.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (STFA
H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V
139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 18 giugno 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.10.
e 2.11..
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti