32.2019.143
AGI di grado lieve riconosciuto da UAI. Necessari ulteriori approfondimenti medici, seguiti da una nuova valutazione domiciliare, per accertare quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurato nel compimento degli atti ordinari della vita
25 maggio 2020Italiano26 min
presente anche il marito. Fin dalla prima visita il contatto con i signori ___________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.143
cr/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1953, nel mese
di febbraio 2018 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di un assegno
per persone grandi invalide dell’AI.
1.2. Con progetto di decisione del
5 marzo 2019, poi confermato con decisione del 27 giugno 2019, l’Ufficio AI,
dopo aver acquisito il rapporto d’inchiesta a domicilio del 4 marzo 2019 (doc.
120) e le successive osservazioni dell’assistente sociale del 7 giugno 2019
(doc. 135), ha assegnato all’assicurato il diritto ad un AGI di grado lieve,
ritenendo che lo stesso necessiti di accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 12
agosto 2019 l’assicurato, rappresentato dall’assicurazione di protezione
giuridica RA 1, è insorto contro tale decisione, chiedendo l’attribuzione di un
AGI di grado almeno medio, previa messa in atto, da parte dell’amministrazione,
di una perizia medica volta a valutare il suo reale grado di grande invalidità.
La rappresentante
dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione scaturita
dall’inchiesta a domicilio del 25 febbraio 2019, dalla quale risulta che
l’interessato sarebbe autonomo nel vestirsi/svestirsi e nell’igiene personale,
ciò che, tuttavia, non corrisponde alla realtà.
L’avv. __________ ha
spiegato che essendo l’interessato una persona pudica, si è vergognato delle
proprie limitazioni e, forse anche a causa delle sue condizioni psichiche, non
ha saputo esporre la realtà dei fatti.
Tale circostanza impone
all’Ufficio AI di predisporre una valutazione indipendente, che possa acclarare
le effettive necessità di aiuto che le patologie dell’interessato impongono.
La rappresentante
dell’assicurato ha evidenziato che, oltre alla riconosciuta necessità di
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, l’insorgente
abbisogna, pure, di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due
atti ordinari della vita, come attestato dalla propria curante dr.ssa __________,
nonché di sorveglianza permanente (doc I).
1.4. Con la risposta del 26 agosto
2019, l’amministrazione, dopo avere chiesto una presa di posizione al SMR, ha
confermato la correttezza della propria decisione e chiesto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese nelle
motivazioni in diritto (doc. IV + 1).
1.5. In data 19 settembre 2019, la
rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica, a conferma della gravità dello stato di salute dell’interessato, dal
profilo psichico e respiratorio, il quale giustifica l’attribuzione di un AGI
di grado superiore a quello riconosciuto dall’Ufficio AI con la decisione
impugnata (doc. VIII + E-G).
1.6. Con osservazioni del 3
ottobre 2019, alle quali sono state allegate un’annotazione del SMR e una presa
di posizione da parte dell’assistente sociale incaricata del caso, l’Ufficio AI
ha ribadito la correttezza della propria decisione (doc. X + 1 -2).
1.7. In data 15 ottobre 2019 la
rappresentante dell’assicurato ha contestato che la documentazione medica
prodotta possa essere considerata successiva alla data di emanazione della
decisione impugnata e, pertanto, ininfluente ai fini della risoluzione della
vertenza, proponendo nuovamente una rivalutazione da parte dell’amministrazione
dell’effettiva gravità delle condizioni di salute dell’interessato (doc. XII).
Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse
all’amministrazione (doc. XIII), con facoltà di presentare ulteriori
osservazioni. Ad oggi, nulla è pervenuto da parte dell’UAI.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’assicurato abbia diritto ad un assegno per grandi
invalidi (AGI) dell’AI/AVS di grado lieve, come stabilito dall’Ufficio AI,
oppure di grado superiore, come da egli preteso.
Secondo l'art. 9 LPGA -
che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha
precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del
4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della
vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (fare i propri bisogni)
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con
l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il
comportamento normale all'interno della società così come richiesto
dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.2. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede
che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve
(art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l’art. 42 cpv. 3
LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute
vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato
nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno
alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno
unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado
medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a
ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in
modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a causa di un
grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere
Fatti
i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti
in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a
ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015,
è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di
cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in particolare le attività di
rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli
adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è
accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in
cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita
secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di
pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo
anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il
TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI,
l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato
dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,
l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande
invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi
invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato
ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in
caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo
della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.
L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di
importo giornaliero
2.3. Nel caso di specie,
l’amministrazione ha fondato la propria decisione sulla valutazione espressa
dall’assistente sociale al termine dell’inchiesta del 25 febbraio 2019 svolta
presso il domicilio dell’interessato.
Dal rapporto del 4 marzo
2019 della signora __________ risulta, in particolare, che l’interessato è
autonomo nel vestirsi/svestirsi precisando che “non necessita ancora di un
aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (punto 3.1.1.); è
autonomo nell’alzarsi/sedersi/coricarsi (punto 3.1.2.); è autonomo nel taglio
degli alimenti (punto 3.1.3.); è autonomo nell’igiene personale, con l’aggiunta
che “non necessita ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno
un anno” (punto 3.1.4.); è autonomo nell’atto di andare al gabinetto, nel
riordino dei vestiti e nell’igiene intima (punto 3.1.5); si sposta in casa e
fuori casa solo in presenza della moglie, precisando che “l’atto non va
conteggiato poiché la necessità di aiuto è considerata al punto 3.2.” (punto
3.1.6.).
L’assistente sociale ha, poi, ritenuto che l’interessato necessiti
in maniera regolare e duratura di un accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana (punto 3.2.), per le seguenti ragioni:
" (…)
Sì, il signor RI 1 necessita di accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana e questo bisogno è conseguente alle diagnosi
psichiatriche indicate sopra. Le difficoltà motorie determinate dalla
difficoltà respiratoria sono secondarie agli aspetti psichiatrici e l’aiuto
necessario nel compimento pratico degli atti ordinari della vita non ha ancora
carattere regolare e notevole.
Il signor RI 1 necessita di stimolazione continua, rassicurazione
e di un minimo aiuto diretto per le azioni che comportano l’inchinarsi. Egli,
in assenza della moglie, non cambia neppure locale all’interno del proprio
appartamento.
La situazione è assai difficile per la signora RI 1 che deve
trovare una persona che la sostituisce ogni qualvolta desidera uscire di casa.
Il signor RI 1 nel tempo ha perso l’autonomia organizzativa come
pure la capacità di intrattenere contatti fuori casa.” (Doc. 120)
In conclusione, l’assistente sociale ha valutato che l’assicurato
“non dipende da terzi per compiere gli atti ordinari della vita e non necessita
di una sorveglianza personale continua. Necessita però di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana e la situazione descritta è tale
almeno dal 2010”, motivo per il quale egli può essere posto al beneficio di un
AGI di grado lieve dal mese di febbraio 2017 (vista la domanda tardiva) (doc.
120).
A fronte delle obiezioni sollevate dalla moglie dell’assicurato
contro il progetto di decisione del 5 marzo 2019 di attribuzione di un AGI di
grado lieve (cfr. doc. B), l’amministrazione ha chiesto una presa di posizione
all’assistente sociale incaricata. Quest’ultima, con annotazione del 7 giugno
2019, ha ribadito la propria precedente valutazione, formulando le seguenti
considerazioni:
" (…) Premetto
che nel mese di luglio 2017 ho conosciuto la signora RI 1 presso il suo
domicilio per la valutazione degli impedimenti quale casalinga. Riporto questo
antecedente dato che nelle osservazioni si pone l’accento sulle difficoltà dei
signori RI 1 a confidare le rispettive difficoltà. Ricordo che al colloquio era
presente anche il marito. Fin dalla prima visita il contatto con i signori ___________
è stato buono, aperto e i due incontri (luglio 2017 e febbraio 2019) si sono
svolti in un clima empatico, favorevole all’approfondimento di tutti gli
aspetti necessari alla valutazione corretta della dipendenza. È mia abitudine
professionale accertarmi, prima di concludere la visita, che siano stati
affrontati tutti i temi necessari a comprendere nella loro essenza le
difficoltà alle quali un assicurato si trova confrontato.
Mi sorprende che siano presentate delle osservazioni relative alla
mancata correttezza nella valutazione del compimento degli atti poiché si fonda
sulle informazioni date dall’assicurato e confermate dalla moglie. Sono meno
sorpresa che, dopo aver preso conoscenza della valutazione AI, si faccia
sostenere all’assicurato una diversa descrizione della situazione da quanto
dichiarato in prima istanza per ottenere una prestazione finanziariamente più
alta.
È mio compito etico riconoscere all’assicurato ogni prestazione AI
di cui l’assicurato ha diritto applicando le disposizioni vigenti. Ricordo che
“il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non
giustifica per principio la grande invalidità” 8013 CIGI.
La situazione dei coniugi RI 1 è complessa, entrambi sofferenti di
gravi patologie ma con tuttora un margine di autonomia apprezzabile confermato
anche dal fatto che vivono tuttora entrambi al proprio domicilio senza
l’intervento di servizi di aiuto.
La patologia psichiatrica di cui soffre il signor RI 1 – disturbo
di personalità passivo autosvalutativo, narcisistico, fragile – determina di
per sé una situazione di continua dipendenza da cui la signora __________ non
ha finora avuto modo di distanziarsi pur rendendosi conto di avere bisogno di
spazio e tempo per sé. Anche nel 2017 come pure durante l’incontro di febbraio
scorso abbiamo apertamente parlato delle richieste/imposizioni che il signor RI
1 necessita per sentirsi al sicuro e non incorrere in stati di agitazione. Il
tema genera immediatamente tensione, motivo per cui la signora __________ evita
di rispondere per le rime al coniuge con il quale vive da 40 anni. Per arginare
questa dinamica la signora RI 1 presta aiuto diretto solo se il marito ne ha
assoluta necessità.
Ho tenuto in debita considerazione questi aspetti e verificato
quale fosse l’effettivo aiuto diretto prestato dalla signora __________ al
marito. Nella sua grande dedizione verso il marito la signora __________
continua incessantemente a svolgere un sano ruolo di stimolazione affinché il
marito compia personalmente quelle semplici azioni quotidiane che riguardano la
cura di sé, che sono tuttora nelle sue possibilità senza compromettere il suo
stato di salute e che occupano la sua giornata. Egli non ha necessità di affrettarsi
mentre si veste o si lava, come anch’egli ha spontaneamente ammesso, ed è
tuttora in grado di compiere i gesti necessari seppur con la lentezza che
impone la sua malattia polmonare. La signora __________ c’è sempre ma presta il
suo aiuto pratico solo quando è indispensabile sempre nell’ottica di mantenere
e sfruttare l’autonomia che il marito possiede tuttora.
La presenza della moglie è fondamentale e, in sua assenza, il
signor RI 1 non è in grado di vivere al proprio domicilio.
Nel mio rapporto di valutazione AGI del 4 marzo scorso non ho
negato la necessità di aiuto nel compiere gli atti del vestirsi, dell’igiene
personale o dello spostarsi, ma trattandosi di un aiuto che non risponde ancora
ai criteri di aiuto regolare e notevole gli atti non possono essere conteggiati
e la decisione sarebbe sfociata in un rifiuto.
È proprio grazie al fatto di svolgere un colloquio approfondito e
comprensivo di tutti gli aspetti che sono stata in grado di cogliere la natura
del bisogno di aiuto del signor RI 1 e attribuirlo alla necessità di
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
La presenza della moglie è appunto di fondamentale importanza per
evitare che il signor RI 1 cada in uno stato di abbandono e/o debba essere
ricoverato in un istituto. In questo senso sono pienamente soddisfatti i
criteri per riconoscere la necessità di Accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana e conseguentemente l’AGI di grado lieve.
Confermo pertanto la mia valutazione e l’assegnazione di un AGI di
grado lieve, prestazione prevista in funzione della necessità di pagare chi
fornisce l’aiuto.
Solo nel caso di grave peggioramento delle funzionalità fisiche e
di impedimento nel compimento degli atti ordinari della vita che si protrae
oltre i tre mesi, potrà essere rivalutato il grado AGI.” (Doc. 135)
2.4. Con il ricorso l’assicurato
ha nuovamente contestato la valutazione dell’assistente sociale, facendo valere
uno stato di salute tale da giustificare un AGI di grado almeno medio.
A sostegno delle proprie
pretese, egli ha allegato due referti medici redatti dalla propria psichiatra
curante, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
Nel primo, del 6 marzo
2018, la specialista ha indicato:
" In
riferimento alla situazione descrittami dai coniugi RI 1 e soprattutto dal
signor RI 1 confermo che lui soffre di una agorafobia grave, stato depressivo
con ansia generalizzata, motivo per cui confermo la necessità di un aiuto a
livello dell’igiene personale, di stimolazione per mantenere i contatti
sociali.
Una domanda di grande invalido sarebbe necessaria e condivido
pienamente la sua richiesta.” (Doc. D)
Nel certificato medico
dell’8 agosto 2019, la curante ha attestato quanto segue:
" Certifico
di avere in cura il signor RI 1 dal 16.3.2006 a tuttora per disturbi psichici.
Causa peggioramento della sua salute psichica lui necessita di una
grande invalidità media in quanto ho constatato che non è più capace di
compiere i seguenti atti della quotidianità che sono:
1. Rimanere sempre
con gli stessi vestiti indosso anche di notte, si cambia solo quando la moglie
gli porta quelli puliti e deve aiutarlo a vestirsi;
Considerandi
2.
Rimane sempre
sul divano sia di giorno che di notte;
3.
Se la moglie non
gli prepara pranzo e cena lui non mangia, al massimo si alza a prendere un
pezzo di pane e torna sempre sul divano (ha paura di cadere);
4.
Se non c’è lei
va in bagno solo per urinare, per tutto il resto deve esserci sempre lei anche
per lavarlo;
5.
Non è più
interessato alla lettura dei quotidiani ecc., guarda solo la televisione;
6.
Esce di casa
pochissimo e solo in macchina con la moglie;
7.
Due mesi orsono
ha preso un battere che l’ha debilitato, ha perso 10 kg ca., ora va un pochino
meglio in quel periodo non è mai uscito di casa.” (Doc. C)
Interpellato dall’Ufficio AI, con annotazione del 20 agosto 2019
il dr. __________, psichiatra del SMR, ha espresso le seguenti considerazioni:
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Le argomentazioni fornite
nell’inchiesta AGI e nelle successive note dell’assistente sociale appaiono
esaustive. Dal punto di vista medico posso confermare, almeno fino alla data
della decisione impugnata, il 27 giugno, le conclusioni dell’inchiesta a
domicilio effettuata dall’assistente sociale __________, l’assicurato necessita
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal 2010. Dal
punto di vista medico non evidenzio elementi che consentano di oggettivare una
variazione dello stato di salute.” (Doc. IV/1)
In corso di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione medica e meglio:
- referto
del 2 settembre 2019 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, dal
quale emerge che:
"
Con la presente certifico di avere in mia cura il sopraccitato paziente
fin dal gennaio 2005.
Il signor RI 1 soffre
di una grave sindrome ostruttiva mista BPCO ed asma bronchiale (ACOS), GOLD IV,
per la quale ora necessita dell’uso continuo di un’ossigenoterapia a domicilio.
A seguito di questa patologia nonché di un importante sindrome
ansioso-depressiva, risultando il paziente dispnoico al minimo sforzo, egli
necessita di una regolare assistenza da parte di terzi sia nell’atto di
vestirsi/svestirsi, che nell’atto dell’igiene personale (lavarsi/fare la
doccia).” (Doc. E)
- referto
del 5 settembre 2019 del dr. __________, vice primario di medicina interna e
spec. FMH in medicina interna e pneumologia, del seguente tenore:
"
Con la presente vorrei prendere posizione in merito alla decisione AGI
per quel che concerne il certificato di grande invalido per il paziente summenzionato.
Si tratta
di un paziente affetto da una sindrome ventilatoria mista BPCO GOLD IV gruppo D
e asma bronchiale con esacerbazioni frequenti e nell’ultimo anno anche episodi
infettivi recidivanti che lo costringono spesso anche a delle ospedalizzazioni
prolungate. Il quadro respiratorio è molto grave (FEVI attorno al 23%) ciò che
lo limita molto nell’attività quotidiana e nella cura di se stesso. Ad esempio
non è in grado di trasportare pesi per via del problema respiratorio e fare la
doccia o lavarsi è diventato uno sforzo molto intenso che riesce a compiere
solo con l’aiuto di terzi. È per questo motivo completamente dipendente dalla
moglie per gran parte delle azioni e attività fisiche durante il giorno e dal
mio punto di vista si giustifica pienamente un sostegno più incisivo a
domicilio e quindi una revisione della decisione AGI.
Vedendo
frequentemente per visite mediche e soprattutto anche per ospedalizzazioni, ho
potuto constatare un netto peggioramento della situazione globale nell’ultimo
anno che non traspare adeguatamente dalla documentazione.” (Doc. F)
- referto
del 17 settembre 2019 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale,
esprimendosi a proposito della moglie dell’assicurato, sua paziente, ha
rilevato che “le condizioni attuali di salute della signora __________ sono
stabili con le terapie in atto, le permettono un’autonomia al domicilio, ha
però poche riserve e soprattutto poche possibilità di dedicare le energie alla
cura di altre persone, in particolare non è in misura di occuparsi da sola
delle problematiche di salute del marito” (doc. G).
Con annotazione del 24 settembre 2019 il dr. __________ del SMR ha
osservato:
" Ho preso
visione del dossier e della nuova documentazione medica. Dal punto di vista
medico, almeno fino alla data della decisione impugnata, le conclusioni
dell’inchiesta a domicilio effettuata dall’assistente sociale __________,
l’assicurato necessitava di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana dal 2010. Nell’ultimo certificato medico del dr. med. __________ la
sintomatologia descritta e la necessità per l’assicurato dell’aiuto regolare e
notevole di terzi nell’atto di vestirsi/svestirsi e nell’igiene personale in
considerazione delle patologie che lo affliggono, è da valutare a partire dal
2.9.2019, data del citato certificato medico. Il certificato del dr. med. __________
del 5.9.2019 conferma nella sostanza quanto certificato dal dr. med. __________.
Infine, il certificato medico del dr. med. __________ si riferisce alla moglie
dell’assicurato.” (Doc. X/1)
2.5
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, senza
che prima vengano svolti ulteriori accertamenti, confermare la decisione
impugnata e, in particolare, la valutazione a domicilio svolta dall’assistente
sociale competente posta a fondamento della stessa.
Il TCA rileva, infatti,
che dagli atti emergono quantomeno dei dubbi riguardo al fatto che l’interessato
sia totalmente autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita,
come invece apprezzato dell’assistente sociale al momento della valutazione
domiciliare del 25 febbraio 2019.
Al riguardo, questo
Tribunale evidenzia, innanzitutto, che l’assistente sociale stessa abbia
escluso una dipendenza da terzi per gli atti ordinari della vita, specificando
che sia per l’atto di “vestirsi/vestirsi”, che per quello attinente all’“igiene
personale” – per l’esecuzione dei quali l’interessato è stato considerato
autonomo - “l’atto non va conteggiato in quanto l’assicurato non necessita
ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (doc. 120).
Tale precisazione appare in contraddizione con la valutazione della totale
autonomia nello svolgimento dell’atto.
Inoltre, il TCA rileva
come l’assistente sociale, nelle osservazioni del 7 giugno 2019 a sostegno
della correttezza della propria valutazione, si sia diffusa ad analizzare
l’aiuto diretto fornito dalla moglie all’assicurato, sottolineando di
avere “verificato quale fosse l’effettivo aiuto diretto prestato dalla
signora RI 1 al marito” (doc. 135, corsivo della redattrice).
Nel far ciò, ella ha
indicato che la moglie dell’interessato “continua incessantemente a svolgere
un sano ruolo di stimolazione affinché il marito compia personalmente quelle
semplici azioni quotidiane che riguardano la cura di sé” (doc. 135, corsivo
della redattrice), circostanza che sembrerebbe dimostrare la necessità di un
aiuto indiretto.
Ora, posto che secondo la giurisprudenza
l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi, che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli
atti ordinari rilevanti della vita - per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149) - questo Tribunale ritiene che la questione debba
necessariamente essere approfondita.
Tale soluzione si impone
tanto più che l’assicurato ha prodotto diversi certificati medici attestanti la
necessità di far capo in maniera regolare e notevole all’aiuto da parte di
terzi nel compimento di alcuni atti della vita quotidiana.
Già dal profilo
psichiatrico, con referto dell’8 agosto 2019, la dr.ssa ____________ ha
attestato come l’interessato non sia più in grado di svolgere in maniera
autonoma determinati atti della quotidianità, sottolineando come lo stesso
rimarrebbe sempre con gli stessi vestiti indosso anche di notte se la moglie
non gli portasse quelli puliti e lo aiutasse ad indossarli, e necessita della
moglie per essere lavato (doc. C.)
Dal profilo somatico,
inoltre, sia il dr. __________ (doc. E), che il dr. __________ (doc. F), hanno
messo in evidenza come la grave sindrome ostruttiva e l’asma bronchiale, con
uso continuo di ossigenoterapia al domicilio, rendano l’interessato dispnoico
al minimo sforzo, con conseguente necessità di regolare assistenza da parte di
terzi sia per vestirsi/svestirsi, sia per l’igiene personale.
Trattandosi proprio dei
due atti ordinari della vita quotidiana controversi, per i quali l’assistente
sociale incaricata ha considerato l’interessato autonomo, mentre l’assicurato
stesso ed i suoi specialisti curanti hanno certificato il bisogno di aiuto da
parte di terzi, il TCA reputa indispensabile una nuova valutazione da parte
dell’amministrazione atta a chiarire definitivamente la questione.
Questo Tribunale non ritiene condivisibile il parere con il quale
il dr. __________ del SMR ha considerato che la necessità di aiuto regolare e
notevole da parte di terzi descritta dal dr. __________, e sostanzialmente
confermata dal dr. __________, vada valutata “solo” a partire dal 2 settembre
2019.
(data del certificato medico del dr. __________).
Al riguardo, il TCA rileva che nel referto del 5 settembre 2019 –
il quale, come riconosciuto dal SMR, conferma nella sostanza il referto del dr.
__________ del 2 settembre 2019 (cfr. doc. X/1) - il dr. __________ ha
espressamente attestato un “netto peggioramento della situazione globale nell’ultimo
anno”, sottolineando come ciò “non traspare adeguatamente dalla
documentazione” (doc. F, corsivo della redattrice).
Alla luce di questa chiara affermazione dello specialista in
pneumologia, non può essere ragionevolmente escluso un peggioramento dello
stato di salute dell’interessato in epoca precedente alla data di emanazione
della decisione impugnata (del 27 giugno 2019), la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215
consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ciò che va quindi debitamente
verificato da parte dell’UAI.
2.6
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già
diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un
accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché predisponga
ulteriori accertamenti medici con consecutivo esperimento di una nuova
inchiesta domiciliare, al fine di accertare quali siano gli effettivi bisogni
di aiuto dell’assicurato nel compimento degli atti ordinari della vita.
Quindi, in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto
all’AGI dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado
lieve dal mese di febbraio 2017, non contestato.
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
delle dell’Ufficio AI.
2.8
Nel caso di specie, inoltre,
visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da un'assicurazione
di protezione giuridica, ha diritto all’importo di fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio
2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del
27 giugno 2019 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto
all’AGI dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado
lieve dal mese di febbraio 2017, non contestato.
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti