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Decisione

32.2019.143

AGI di grado lieve riconosciuto da UAI. Necessari ulteriori approfondimenti medici, seguiti da una nuova valutazione domiciliare, per accertare quali siano gli effettivi bisogni di aiuto dell'assicurato nel compimento degli atti ordinari della vita

25 maggio 2020Italiano26 min

presente anche il marito. Fin dalla prima visita il contatto con i signori ___________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.143

cr/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1953, nel mese

di febbraio 2018 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di un assegno

per persone grandi invalide dell’AI.

1.2. Con progetto di decisione del

5 marzo 2019, poi confermato con decisione del 27 giugno 2019, l’Ufficio AI,

dopo aver acquisito il rapporto d’inchiesta a domicilio del 4 marzo 2019 (doc.

120) e le successive osservazioni dell’assistente sociale del 7 giugno 2019

(doc. 135), ha assegnato all’assicurato il diritto ad un AGI di grado lieve,

ritenendo che lo stesso necessiti di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 12

agosto 2019 l’assicurato, rappresentato dall’assicurazione di protezione

giuridica RA 1, è insorto contro tale decisione, chiedendo l’attribuzione di un

AGI di grado almeno medio, previa messa in atto, da parte dell’amministrazione,

di una perizia medica volta a valutare il suo reale grado di grande invalidità.

La rappresentante

dell’assicurato ha sostanzialmente contestato la valutazione scaturita

dall’inchiesta a domicilio del 25 febbraio 2019, dalla quale risulta che

l’interessato sarebbe autonomo nel vestirsi/svestirsi e nell’igiene personale,

ciò che, tuttavia, non corrisponde alla realtà.

L’avv. __________ ha

spiegato che essendo l’interessato una persona pudica, si è vergognato delle

proprie limitazioni e, forse anche a causa delle sue condizioni psichiche, non

ha saputo esporre la realtà dei fatti.

Tale circostanza impone

all’Ufficio AI di predisporre una valutazione indipendente, che possa acclarare

le effettive necessità di aiuto che le patologie dell’interessato impongono.

La rappresentante

dell’assicurato ha evidenziato che, oltre alla riconosciuta necessità di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, l’insorgente

abbisogna, pure, di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due

atti ordinari della vita, come attestato dalla propria curante dr.ssa __________,

nonché di sorveglianza permanente (doc I).

1.4. Con la risposta del 26 agosto

2019, l’amministrazione, dopo avere chiesto una presa di posizione al SMR, ha

confermato la correttezza della propria decisione e chiesto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese nelle

motivazioni in diritto (doc. IV + 1).

1.5. In data 19 settembre 2019, la

rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medica, a conferma della gravità dello stato di salute dell’interessato, dal

profilo psichico e respiratorio, il quale giustifica l’attribuzione di un AGI

di grado superiore a quello riconosciuto dall’Ufficio AI con la decisione

impugnata (doc. VIII + E-G).

1.6. Con osservazioni del 3

ottobre 2019, alle quali sono state allegate un’annotazione del SMR e una presa

di posizione da parte dell’assistente sociale incaricata del caso, l’Ufficio AI

ha ribadito la correttezza della propria decisione (doc. X + 1 -2).

1.7. In data 15 ottobre 2019 la

rappresentante dell’assicurato ha contestato che la documentazione medica

prodotta possa essere considerata successiva alla data di emanazione della

decisione impugnata e, pertanto, ininfluente ai fini della risoluzione della

vertenza, proponendo nuovamente una rivalutazione da parte dell’amministrazione

dell’effettiva gravità delle condizioni di salute dell’interessato (doc. XII).

Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse

all’amministrazione (doc. XIII), con facoltà di presentare ulteriori

osservazioni. Ad oggi, nulla è pervenuto da parte dell’UAI.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurato abbia diritto ad un assegno per grandi

invalidi (AGI) dell’AI/AVS di grado lieve, come stabilito dall’Ufficio AI,

oppure di grado superiore, come da egli preteso.

Secondo l'art. 9 LPGA -

che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha

precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del

4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della

vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con

l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il

comportamento normale all'interno della società così come richiesto

dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.2. L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede

che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve

(art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3

LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute

vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno

unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado

medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

b. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e

notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,

inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a

ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere

almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in

modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a causa di un

grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere

Fatti

i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti

in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a

ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può vivere

autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può compiere

le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza

l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015,

è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di

cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di

rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli

adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è

accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in

cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di

pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI,

l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato

dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,

l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi

invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato

ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in

caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS.

L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero

2.3. Nel caso di specie,

l’amministrazione ha fondato la propria decisione sulla valutazione espressa

dall’assistente sociale al termine dell’inchiesta del 25 febbraio 2019 svolta

presso il domicilio dell’interessato.

Dal rapporto del 4 marzo

2019 della signora __________ risulta, in particolare, che l’interessato è

autonomo nel vestirsi/svestirsi precisando che “non necessita ancora di un

aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (punto 3.1.1.); è

autonomo nell’alzarsi/sedersi/coricarsi (punto 3.1.2.); è autonomo nel taglio

degli alimenti (punto 3.1.3.); è autonomo nell’igiene personale, con l’aggiunta

che “non necessita ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno

un anno” (punto 3.1.4.); è autonomo nell’atto di andare al gabinetto, nel

riordino dei vestiti e nell’igiene intima (punto 3.1.5); si sposta in casa e

fuori casa solo in presenza della moglie, precisando che “l’atto non va

conteggiato poiché la necessità di aiuto è considerata al punto 3.2.” (punto

3.1.6.).

L’assistente sociale ha, poi, ritenuto che l’interessato necessiti

in maniera regolare e duratura di un accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana (punto 3.2.), per le seguenti ragioni:

" (…)

Sì, il signor RI 1 necessita di accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana e questo bisogno è conseguente alle diagnosi

psichiatriche indicate sopra. Le difficoltà motorie determinate dalla

difficoltà respiratoria sono secondarie agli aspetti psichiatrici e l’aiuto

necessario nel compimento pratico degli atti ordinari della vita non ha ancora

carattere regolare e notevole.

Il signor RI 1 necessita di stimolazione continua, rassicurazione

e di un minimo aiuto diretto per le azioni che comportano l’inchinarsi. Egli,

in assenza della moglie, non cambia neppure locale all’interno del proprio

appartamento.

La situazione è assai difficile per la signora RI 1 che deve

trovare una persona che la sostituisce ogni qualvolta desidera uscire di casa.

Il signor RI 1 nel tempo ha perso l’autonomia organizzativa come

pure la capacità di intrattenere contatti fuori casa.” (Doc. 120)

In conclusione, l’assistente sociale ha valutato che l’assicurato

“non dipende da terzi per compiere gli atti ordinari della vita e non necessita

di una sorveglianza personale continua. Necessita però di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana e la situazione descritta è tale

almeno dal 2010”, motivo per il quale egli può essere posto al beneficio di un

AGI di grado lieve dal mese di febbraio 2017 (vista la domanda tardiva) (doc.

120).

A fronte delle obiezioni sollevate dalla moglie dell’assicurato

contro il progetto di decisione del 5 marzo 2019 di attribuzione di un AGI di

grado lieve (cfr. doc. B), l’amministrazione ha chiesto una presa di posizione

all’assistente sociale incaricata. Quest’ultima, con annotazione del 7 giugno

2019, ha ribadito la propria precedente valutazione, formulando le seguenti

considerazioni:

" (…) Premetto

che nel mese di luglio 2017 ho conosciuto la signora RI 1 presso il suo

domicilio per la valutazione degli impedimenti quale casalinga. Riporto questo

antecedente dato che nelle osservazioni si pone l’accento sulle difficoltà dei

signori RI 1 a confidare le rispettive difficoltà. Ricordo che al colloquio era

presente anche il marito. Fin dalla prima visita il contatto con i signori ___________

è stato buono, aperto e i due incontri (luglio 2017 e febbraio 2019) si sono

svolti in un clima empatico, favorevole all’approfondimento di tutti gli

aspetti necessari alla valutazione corretta della dipendenza. È mia abitudine

professionale accertarmi, prima di concludere la visita, che siano stati

affrontati tutti i temi necessari a comprendere nella loro essenza le

difficoltà alle quali un assicurato si trova confrontato.

Mi sorprende che siano presentate delle osservazioni relative alla

mancata correttezza nella valutazione del compimento degli atti poiché si fonda

sulle informazioni date dall’assicurato e confermate dalla moglie. Sono meno

sorpresa che, dopo aver preso conoscenza della valutazione AI, si faccia

sostenere all’assicurato una diversa descrizione della situazione da quanto

dichiarato in prima istanza per ottenere una prestazione finanziariamente più

alta.

È mio compito etico riconoscere all’assicurato ogni prestazione AI

di cui l’assicurato ha diritto applicando le disposizioni vigenti. Ricordo che

“il compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non

giustifica per principio la grande invalidità” 8013 CIGI.

La situazione dei coniugi RI 1 è complessa, entrambi sofferenti di

gravi patologie ma con tuttora un margine di autonomia apprezzabile confermato

anche dal fatto che vivono tuttora entrambi al proprio domicilio senza

l’intervento di servizi di aiuto.

La patologia psichiatrica di cui soffre il signor RI 1 – disturbo

di personalità passivo autosvalutativo, narcisistico, fragile – determina di

per sé una situazione di continua dipendenza da cui la signora __________ non

ha finora avuto modo di distanziarsi pur rendendosi conto di avere bisogno di

spazio e tempo per sé. Anche nel 2017 come pure durante l’incontro di febbraio

scorso abbiamo apertamente parlato delle richieste/imposizioni che il signor RI

1 necessita per sentirsi al sicuro e non incorrere in stati di agitazione. Il

tema genera immediatamente tensione, motivo per cui la signora __________ evita

di rispondere per le rime al coniuge con il quale vive da 40 anni. Per arginare

questa dinamica la signora RI 1 presta aiuto diretto solo se il marito ne ha

assoluta necessità.

Ho tenuto in debita considerazione questi aspetti e verificato

quale fosse l’effettivo aiuto diretto prestato dalla signora __________ al

marito. Nella sua grande dedizione verso il marito la signora __________

continua incessantemente a svolgere un sano ruolo di stimolazione affinché il

marito compia personalmente quelle semplici azioni quotidiane che riguardano la

cura di sé, che sono tuttora nelle sue possibilità senza compromettere il suo

stato di salute e che occupano la sua giornata. Egli non ha necessità di affrettarsi

mentre si veste o si lava, come anch’egli ha spontaneamente ammesso, ed è

tuttora in grado di compiere i gesti necessari seppur con la lentezza che

impone la sua malattia polmonare. La signora __________ c’è sempre ma presta il

suo aiuto pratico solo quando è indispensabile sempre nell’ottica di mantenere

e sfruttare l’autonomia che il marito possiede tuttora.

La presenza della moglie è fondamentale e, in sua assenza, il

signor RI 1 non è in grado di vivere al proprio domicilio.

Nel mio rapporto di valutazione AGI del 4 marzo scorso non ho

negato la necessità di aiuto nel compiere gli atti del vestirsi, dell’igiene

personale o dello spostarsi, ma trattandosi di un aiuto che non risponde ancora

ai criteri di aiuto regolare e notevole gli atti non possono essere conteggiati

e la decisione sarebbe sfociata in un rifiuto.

È proprio grazie al fatto di svolgere un colloquio approfondito e

comprensivo di tutti gli aspetti che sono stata in grado di cogliere la natura

del bisogno di aiuto del signor RI 1 e attribuirlo alla necessità di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

La presenza della moglie è appunto di fondamentale importanza per

evitare che il signor RI 1 cada in uno stato di abbandono e/o debba essere

ricoverato in un istituto. In questo senso sono pienamente soddisfatti i

criteri per riconoscere la necessità di Accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana e conseguentemente l’AGI di grado lieve.

Confermo pertanto la mia valutazione e l’assegnazione di un AGI di

grado lieve, prestazione prevista in funzione della necessità di pagare chi

fornisce l’aiuto.

Solo nel caso di grave peggioramento delle funzionalità fisiche e

di impedimento nel compimento degli atti ordinari della vita che si protrae

oltre i tre mesi, potrà essere rivalutato il grado AGI.” (Doc. 135)

2.4. Con il ricorso l’assicurato

ha nuovamente contestato la valutazione dell’assistente sociale, facendo valere

uno stato di salute tale da giustificare un AGI di grado almeno medio.

A sostegno delle proprie

pretese, egli ha allegato due referti medici redatti dalla propria psichiatra

curante, dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Nel primo, del 6 marzo

2018, la specialista ha indicato:

" In

riferimento alla situazione descrittami dai coniugi RI 1 e soprattutto dal

signor RI 1 confermo che lui soffre di una agorafobia grave, stato depressivo

con ansia generalizzata, motivo per cui confermo la necessità di un aiuto a

livello dell’igiene personale, di stimolazione per mantenere i contatti

sociali.

Una domanda di grande invalido sarebbe necessaria e condivido

pienamente la sua richiesta.” (Doc. D)

Nel certificato medico

dell’8 agosto 2019, la curante ha attestato quanto segue:

" Certifico

di avere in cura il signor RI 1 dal 16.3.2006 a tuttora per disturbi psichici.

Causa peggioramento della sua salute psichica lui necessita di una

grande invalidità media in quanto ho constatato che non è più capace di

compiere i seguenti atti della quotidianità che sono:

1. Rimanere sempre

con gli stessi vestiti indosso anche di notte, si cambia solo quando la moglie

gli porta quelli puliti e deve aiutarlo a vestirsi;

Considerandi

2.

Rimane sempre

sul divano sia di giorno che di notte;

3.

Se la moglie non

gli prepara pranzo e cena lui non mangia, al massimo si alza a prendere un

pezzo di pane e torna sempre sul divano (ha paura di cadere);

4.

Se non c’è lei

va in bagno solo per urinare, per tutto il resto deve esserci sempre lei anche

per lavarlo;

5.

Non è più

interessato alla lettura dei quotidiani ecc., guarda solo la televisione;

6.

Esce di casa

pochissimo e solo in macchina con la moglie;

7.

Due mesi orsono

ha preso un battere che l’ha debilitato, ha perso 10 kg ca., ora va un pochino

meglio in quel periodo non è mai uscito di casa.” (Doc. C)

Interpellato dall’Ufficio AI, con annotazione del 20 agosto 2019

il dr. __________, psichiatra del SMR, ha espresso le seguenti considerazioni:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Le argomentazioni fornite

nell’inchiesta AGI e nelle successive note dell’assistente sociale appaiono

esaustive. Dal punto di vista medico posso confermare, almeno fino alla data

della decisione impugnata, il 27 giugno, le conclusioni dell’inchiesta a

domicilio effettuata dall’assistente sociale __________, l’assicurato necessita

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana dal 2010. Dal

punto di vista medico non evidenzio elementi che consentano di oggettivare una

variazione dello stato di salute.” (Doc. IV/1)

In corso di causa, l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore

documentazione medica e meglio:

- referto

del 2 settembre 2019 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, dal

quale emerge che:

"

Con la presente certifico di avere in mia cura il sopraccitato paziente

fin dal gennaio 2005.

Il signor RI 1 soffre

di una grave sindrome ostruttiva mista BPCO ed asma bronchiale (ACOS), GOLD IV,

per la quale ora necessita dell’uso continuo di un’ossigenoterapia a domicilio.

A seguito di questa patologia nonché di un importante sindrome

ansioso-depressiva, risultando il paziente dispnoico al minimo sforzo, egli

necessita di una regolare assistenza da parte di terzi sia nell’atto di

vestirsi/svestirsi, che nell’atto dell’igiene personale (lavarsi/fare la

doccia).” (Doc. E)

- referto

del 5 settembre 2019 del dr. __________, vice primario di medicina interna e

spec. FMH in medicina interna e pneumologia, del seguente tenore:

"

Con la presente vorrei prendere posizione in merito alla decisione AGI

per quel che concerne il certificato di grande invalido per il paziente summenzionato.

Si tratta

di un paziente affetto da una sindrome ventilatoria mista BPCO GOLD IV gruppo D

e asma bronchiale con esacerbazioni frequenti e nell’ultimo anno anche episodi

infettivi recidivanti che lo costringono spesso anche a delle ospedalizzazioni

prolungate. Il quadro respiratorio è molto grave (FEVI attorno al 23%) ciò che

lo limita molto nell’attività quotidiana e nella cura di se stesso. Ad esempio

non è in grado di trasportare pesi per via del problema respiratorio e fare la

doccia o lavarsi è diventato uno sforzo molto intenso che riesce a compiere

solo con l’aiuto di terzi. È per questo motivo completamente dipendente dalla

moglie per gran parte delle azioni e attività fisiche durante il giorno e dal

mio punto di vista si giustifica pienamente un sostegno più incisivo a

domicilio e quindi una revisione della decisione AGI.

Vedendo

frequentemente per visite mediche e soprattutto anche per ospedalizzazioni, ho

potuto constatare un netto peggioramento della situazione globale nell’ultimo

anno che non traspare adeguatamente dalla documentazione.” (Doc. F)

- referto

del 17 settembre 2019 del dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale,

esprimendosi a proposito della moglie dell’assicurato, sua paziente, ha

rilevato che “le condizioni attuali di salute della signora __________ sono

stabili con le terapie in atto, le permettono un’autonomia al domicilio, ha

però poche riserve e soprattutto poche possibilità di dedicare le energie alla

cura di altre persone, in particolare non è in misura di occuparsi da sola

delle problematiche di salute del marito” (doc. G).

Con annotazione del 24 settembre 2019 il dr. __________ del SMR ha

osservato:

" Ho preso

visione del dossier e della nuova documentazione medica. Dal punto di vista

medico, almeno fino alla data della decisione impugnata, le conclusioni

dell’inchiesta a domicilio effettuata dall’assistente sociale __________,

l’assicurato necessitava di accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana dal 2010. Nell’ultimo certificato medico del dr. med. __________ la

sintomatologia descritta e la necessità per l’assicurato dell’aiuto regolare e

notevole di terzi nell’atto di vestirsi/svestirsi e nell’igiene personale in

considerazione delle patologie che lo affliggono, è da valutare a partire dal

2.9.2019, data del citato certificato medico. Il certificato del dr. med. __________

del 5.9.2019 conferma nella sostanza quanto certificato dal dr. med. __________.

Infine, il certificato medico del dr. med. __________ si riferisce alla moglie

dell’assicurato.” (Doc. X/1)

2.5

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene di non potere, con la necessaria tranquillità, senza

che prima vengano svolti ulteriori accertamenti, confermare la decisione

impugnata e, in particolare, la valutazione a domicilio svolta dall’assistente

sociale competente posta a fondamento della stessa.

Il TCA rileva, infatti,

che dagli atti emergono quantomeno dei dubbi riguardo al fatto che l’interessato

sia totalmente autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita,

come invece apprezzato dell’assistente sociale al momento della valutazione

domiciliare del 25 febbraio 2019.

Al riguardo, questo

Tribunale evidenzia, innanzitutto, che l’assistente sociale stessa abbia

escluso una dipendenza da terzi per gli atti ordinari della vita, specificando

che sia per l’atto di “vestirsi/vestirsi”, che per quello attinente all’“igiene

personale” – per l’esecuzione dei quali l’interessato è stato considerato

autonomo - “l’atto non va conteggiato in quanto l’assicurato non necessita

ancora di un aiuto regolare, continuo e notevole da almeno un anno” (doc. 120).

Tale precisazione appare in contraddizione con la valutazione della totale

autonomia nello svolgimento dell’atto.

Inoltre, il TCA rileva

come l’assistente sociale, nelle osservazioni del 7 giugno 2019 a sostegno

della correttezza della propria valutazione, si sia diffusa ad analizzare

l’aiuto diretto fornito dalla moglie all’assicurato, sottolineando di

avere “verificato quale fosse l’effettivo aiuto diretto prestato dalla

signora RI 1 al marito” (doc. 135, corsivo della redattrice).

Nel far ciò, ella ha

indicato che la moglie dell’interessato “continua incessantemente a svolgere

un sano ruolo di stimolazione affinché il marito compia personalmente quelle

semplici azioni quotidiane che riguardano la cura di sé” (doc. 135, corsivo

della redattrice), circostanza che sembrerebbe dimostrare la necessità di un

aiuto indiretto.

Ora, posto che secondo la giurisprudenza

l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi, che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli

atti ordinari rilevanti della vita - per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;

DTF 121 V 91; 107 V 149) - questo Tribunale ritiene che la questione debba

necessariamente essere approfondita.

Tale soluzione si impone

tanto più che l’assicurato ha prodotto diversi certificati medici attestanti la

necessità di far capo in maniera regolare e notevole all’aiuto da parte di

terzi nel compimento di alcuni atti della vita quotidiana.

Già dal profilo

psichiatrico, con referto dell’8 agosto 2019, la dr.ssa ____________ ha

attestato come l’interessato non sia più in grado di svolgere in maniera

autonoma determinati atti della quotidianità, sottolineando come lo stesso

rimarrebbe sempre con gli stessi vestiti indosso anche di notte se la moglie

non gli portasse quelli puliti e lo aiutasse ad indossarli, e necessita della

moglie per essere lavato (doc. C.)

Dal profilo somatico,

inoltre, sia il dr. __________ (doc. E), che il dr. __________ (doc. F), hanno

messo in evidenza come la grave sindrome ostruttiva e l’asma bronchiale, con

uso continuo di ossigenoterapia al domicilio, rendano l’interessato dispnoico

al minimo sforzo, con conseguente necessità di regolare assistenza da parte di

terzi sia per vestirsi/svestirsi, sia per l’igiene personale.

Trattandosi proprio dei

due atti ordinari della vita quotidiana controversi, per i quali l’assistente

sociale incaricata ha considerato l’interessato autonomo, mentre l’assicurato

stesso ed i suoi specialisti curanti hanno certificato il bisogno di aiuto da

parte di terzi, il TCA reputa indispensabile una nuova valutazione da parte

dell’amministrazione atta a chiarire definitivamente la questione.

Questo Tribunale non ritiene condivisibile il parere con il quale

il dr. __________ del SMR ha considerato che la necessità di aiuto regolare e

notevole da parte di terzi descritta dal dr. __________, e sostanzialmente

confermata dal dr. __________, vada valutata “solo” a partire dal 2 settembre

2019.

(data del certificato medico del dr. __________).

Al riguardo, il TCA rileva che nel referto del 5 settembre 2019 –

il quale, come riconosciuto dal SMR, conferma nella sostanza il referto del dr.

__________ del 2 settembre 2019 (cfr. doc. X/1) - il dr. __________ ha

espressamente attestato un “netto peggioramento della situazione globale nell’ultimo

anno”, sottolineando come ciò “non traspare adeguatamente dalla

documentazione” (doc. F, corsivo della redattrice).

Alla luce di questa chiara affermazione dello specialista in

pneumologia, non può essere ragionevolmente escluso un peggioramento dello

stato di salute dell’interessato in epoca precedente alla data di emanazione

della decisione impugnata (del 27 giugno 2019), la quale delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ciò che va quindi debitamente

verificato da parte dell’UAI.

2.6

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già

diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un

accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché predisponga

ulteriori accertamenti medici con consecutivo esperimento di una nuova

inchiesta domiciliare, al fine di accertare quali siano gli effettivi bisogni

di aiuto dell’assicurato nel compimento degli atti ordinari della vita.

Quindi, in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto

all’AGI dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado

lieve dal mese di febbraio 2017, non contestato.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

delle dell’Ufficio AI.

2.8

Nel caso di specie, inoltre,

visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato da un'assicurazione

di protezione giuridica, ha diritto all’importo di fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (STFA H 19/06 del 14 febbraio

2007; DTF 126 V 12 consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del

27 giugno 2019 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto

all’AGI dell’assicurato, fermo restando il diritto ad almeno un AGI di grado

lieve dal mese di febbraio 2017, non contestato.

2. Le spese per

complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti