32.2019.144
1° domanda: respinta. 2° domanda. Valenza probante certificato medico. Valutazione medico SMR: confermata. Valutazione anticipata delle prove. Calcolo economico: 2017. Reddito da valido inferiore a reddito da invalido. Ricorso respinto. Istanaza esenzione spese processuali accolta.
25 maggio 2020Italiano55 min
I presupposti (cumulativi)
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.144
PC/dc/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 14 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 - cittadino elvetico,
nato il __________ 1971 in __________ e trasferitosi in Svizzera il 25 giugno
2001, coniugato dal __________ 2001 e con 3 figli (nati il __________ 1989, il __________
1997 e il __________ 2000), lavoratore interinale senza alcuna formazione
professionale e disoccupato dal 2005, al beneficio di prestazioni assistenziali
dal 2001 (al 2011) con guadagni intermedi - in data 3 novembre 2008 ha
inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,
indicando di essere affetto da: “Stato dopo Scheurmann dorsale con
importanti turbe statiche cervico-dorsali; eczema ricongiungivite allergica”
(doc. 2, 9, 12, 43, 47 e 73 incarto AI).
Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti il rapporto finale del 27 maggio 2009 del medico SMR,
giusta il quale trattasi “di un A cresciuto da famiglia svizzera in __________,
ora tutti rientrati nello stato di origine. L’adattamento ai ritmi svizzeri
risulta difficoltoso. I fattori sociali che hanno influsso sullo stato di
salute e/o sull’attività lavorativa sono solo la sua mentalità __________. (…)”
(doc. 17 incarto AI) - l’UAI, con decisione del 13 luglio 2009 (doc. 19 incarto
AI; preavvisata il 4 giugno 2009: doc. 18 incarto AI), ha respinto la richiesta
di prestazioni, in quanto l’“esauriente documentazione medica acquisita agli
atti permette di stabilire che non vi è un danno alla salute che causa
incapacità lavorativa. I fattori sociali che hanno influsso sullo stato di
salute e/o sull’attività lavorativa non sono di natura medica” (doc. 19,
pag. 1 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta,
incontestata, in giudicato.
1.2. In data 24 maggio 2017 RI 1 -
attivo dal 2010 al 31 agosto 2016 (al termine di una ristrutturazione del
personale) quale fattorino addetto alla consegna di pizze a domicilio, dapprima
presso __________ a __________ e in seguito presso __________ a __________ e
dal 2015 (in poi) quale necroforo-portabara su chiamata presso la __________ di
__________, al beneficio di prestazioni assistenziali dal 1° ottobre 2014 (in
precedenza, al beneficio degli AFI/API) parzialmente integrative agli stipendi
e/o alle indennità di disoccupazione oltre agli assegni AFI - ha inoltrato una
nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata
da “problemi al collo, dolori cervicale “artrosi”” dal “2015” (doc. 22,
38, 41, 42, 43, 47 e 73 incarto AI).
Dopo avere raccolto agli atti l’annotazione del 26 giugno 2017 del medico SMR,
dr. med. __________ (doc. 30 incarto AI), l’amministrazione è entrata nel
merito della richiesta.
Il 15 settembre 2017 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento in
laparoscopia presso l’Ospedale __________ di __________ a causa di un tumore
maligno di ca. 9 cm. al rene destro (doc. 46 incarto AI).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medici del caso - in particolare dopo avere raccolto agli atti l’annotazione
del 4 ottobre 2017 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 49 incarto AI), il
rapporto finale del 28 giugno 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 71
incarto AI), il rapporto del 3 ottobre 2018 e le annotazioni del 14 e 29
novembre 2018 del consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP;
doc. 73-75) - l’8 febbraio 2009 l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una
formazione breve nel settore del commercio al dettaglio, presso la __________
di __________ (parte pratica), dall’11 febbraio al 9 marzo 2019 (doc. 79
incarto AI).
1.4. A seguito dell’interruzione
da parte dell’assicurato della forma-zione breve, il CIP ha incontrato il 13
marzo 2019 il datore di lavoro, secondo il quale l’assicurato non era portato a
trattare con i clienti e a livello personale era poco affidabile, aveva avuto
diverse assenze e ritardi, non avvisava per le assenze e ritardi e non si
atteneva alle regole (cellulare durante il lavoro) ed ha chiesto all’UAI di “far
valutare la nuova documentazione medica agli atti per capire se vi sono
cambiamenti nel suo stato di salute dopo il rapporto finale del SMR. Si ritiene
conclusa la pratica” (cfr. rapporto finale del 13 marzo 2019 del CIP: doc.
84 incarto AI).
L’8 aprile 2019 il medico
SMR, dr. med. __________, ha informato l’UAI che “Siamo in presenza
probabilmente anche di diversi fattori (sociali, economici e personali) che
influenzano la capacità lavorativa dell’Assicurato, piuttosto che l’aggravarsi
delle condizioni generali di salute che non sono tali al momento da
giustificare una nuova rivalutazione clinica (…)” (doc. 85 incarto AI).
1.5. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso - in particolare dopo avere raccolto agli atti l’annotazione
del 9 aprile 2019 del CIP (doc. 87 incarto AI) e l’annotazione del 13 giugno
2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 92 incarto AI) - l’UAI, con
decisione del 14 giugno 2019 (doc. 93 incarto AI; preavvisata il 10 aprile
2019: doc. 89 incarto AI), a fronte di una capacità lavorativa del 50% dal 1°
ottobre 2016 e dello 0% dal 14 settembre 2017 nell’attività abituale
rispettivamente del 100% dal 1° ottobre 2016, dello 0% dal 14 settembre 2017 e
del 100% dal 1° gennaio 2018 in un’attività adeguata, ha respinto la richiesta di
prestazioni, in quanto, alla scadenza dell’anno d’attesa (1 ottobre 2017),
l’assicurato presentava un grado di invalidità nullo (doc. 93, pag. 2 incarto
AI).
L’UAI ha fissato per il 2016, un reddito "da valido" di fr. 28'828
.-, “considerando il suo massimo reddito conseguito in carriera (2011) ed
aggiornato al 2016” (doc. 93, pag. 2 incarto AI) e un reddito "da
invalido" di fr. 63'791.-, determinato in base alla TA1 2014, attività
semplici e ripetitive, livello 1 di competenze, uomini, riportato un orario
medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014 ed
aggiornato al 2016, applicando una decurtazione sociale del 5% per attività
leggere (doc. 69 e doc. 93, pag. 2 incarto AI).
1.6. Contro la decisione dell’UAI
l’assicurato ha interposto personal-mente il presente ricorso, postulandone
l’annullamento e “che l’AI riveda la propria decisione di non riconoscermi
alcuna prestazione e che venga ordinata una perizia specialistica volta ad
appurare il danno alla salute e la mia reale capacità lavorativa in attività
adeguata” (doc. I, pag. 3).
Sostanzialmente l’insorgente contesta la valutazione medica operata
dall’amministrazione, in quanto in “assenza di una perizia reumatologica che
possa accuratamente vagliare il mio stato di salute, ritengo che debba essere
considerato il rapporto del medico specialista che certifica un’inabilità
lavorativa nella misura del 50%” (doc. I, pag. 2). A suffragio delle
proprie argomentazioni produce il certificato medico del 7 maggio 2019 del dr.
med. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione (doc. A2, già
agli atti quale doc. 90).
Il ricorrente ha contestato pure il reddito “da valido” che riguardava
un’attività lavorativa (autista per la consegna delle pizze) svolta su
chiamata, puntualizzando che, nonostante gli sforzi intrapresi, non era mai
riuscito a trovare un’occupazione maggiore e meglio retribuita. Purtroppo,
considerando il livello di formazione raggiunto, non era mai riuscito a trovare
un lavoro più redditizio. Ha quindi criticato l’operato dell’amministrazione
per non avere applicato il parallelismo dei redditi. A suffragio delle proprie
argomentazioni ha prodotto la conferma del 16 settembre 2014 della
registrazione nel sistema COLSTA dell’Ufficio regionale di collocamento (in
seguito: URC) di __________ dal 1° luglio 2011 al 1° settembre 2014, quale
disoccupato totale (prima attivo con esaurimento del diritto alle indennità
LADI) con disponibilità lavorativa al 100% (doc. A3).
L’insorgente ha contestato
anche il reddito “da invalido”, chiedendo in particolare l’applicazione di una
deduzione sociale del 25% “per fattori personali, nello specifico a causa
dell’evidente difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. La mia ultima
attività lucrativa risale al 2016 e quindi ritengo sia opportuno che io possa
beneficiare di un sostegno da parte dell’AI per il rientro al lavoro” (doc.
I, pag. 2).
Da ultimo, il ricorrente ha versato agli atti il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e
corredato da svariata documentazione (doc. A 5).
1.7. Il 26 agosto 2019
l’insorgente ha puntualizzato al TCA di “voler considerare la richiesta di
patrocinio limitatamente alle eventuali spese procedurali generate dalla
causa in corso, qualora queste debbano essere poste a mio carico” (doc.
V; n.d.r.: la sottolineatura non è della redattrice).
1.8. Nella risposta del 5 settembre
2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurato,
ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.9. Il 9 settembre 2019 il doc.
VI è stato trasmesso al ricorrente “con l’avvertenza che le parti hanno
facoltà di presentare, entro 10 giorni, eventuali altri mezzi di prova”
(doc. VII; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice). Le parti sono rimaste
silenti.
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurato una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella
DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata
dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato
la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova
domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI Scopo di
questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117
V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag
Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito
della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique
VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche
dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il
1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti
cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello
stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
2.5. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del
25 aprile 2008). Va infine evidenziato che in ragione della diversità
dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di
lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche
se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11
aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che
uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio
2020, consid. 2.5).
2.6. Preliminarmente il TCA rileva
che l'amministrazione ha ritenuto assolte le condizioni per entrare nel merito
della nuova richiesta di rendita di RI 1 (cfr. annotazione del 26 giugno 2017
del medico SMR, dr. med. __________: doc. 30 incarto AI) e che pertanto,
conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 2.3, si deve situare
al momento in cui l’UAI con decisione del 13 luglio 2009, cresciuta
incontestata in giudicato, ha negato all’assicurato il diritto alla rendita
poiché presentava un grado d’invalidità nullo.
In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, sul rapporto
finale del 27 maggio 2009 (doc. 17 incarto AI) del medico SMR, dr. med. __________,
che ha posto unicamente le diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di: “Dolori dorso-lombari, scoliosi; morbo di Scheurmann; rinocongiuntivite
allergica; eczema”. Dopo avere posto svariate limitazioni fisiche (per il
dettaglio cfr. doc. 17, pag. 2 incarto AI) e nessuna limitazione psichica, il
medico SMR ha indicato che l’assicurato presentava una incapacità lavorativa
dello 0% nell’attività abituale e una capacità lavorativa del 100% in
un’attività rispettosa dei limiti indicati dal 20 novembre 2008.
Il medico SMR ha puntualizzato che trattasi “di un A cresciuto da famiglia
svizzera in __________, ora tutti rientrati nello stato di origine.
L’adattamento ai ritmi svizzeri risulta difficoltoso. I fattori sociali che
hanno influsso sullo stato di salute e/o sull’attività lavorativa sono solo la
sua mentalità sudamericana. Si segnala assenza di certificazioni di IL da parte
del medico di base Dr. __________. Le ultime consultazioni con i curanti Dr __________
e __________ sono del 2005 e del 2004” (doc. 17, pag. 2 incarto AI).
2.7. Nel mese di maggio 2017 RI 1 ha
fatto valere un peggioramento del proprio stato di salute, in particolare con
riguardo a “problemi al collo, dolori cervicale “artrosi” dal “2015”
(doc. 22 incarto AI).
Il 26 giugno 2017 il del medico SMR, dr. med. __________, ha osservato che “È
giustificata l’entrata in materia per eventuale peggioramento dal settembre
2015, presa a carico Dr. __________.” (doc. 30 incarto AI).
Il 15 settembre 2017 l’assicurato si è sottoposto ad un intervento in
laparoscopia presso l’Ospedale __________ di __________ a causa di un tumore
maligno di ca. 9 cm. al rene destro (doc. 46 incarto AI).
Nell’annotazione del 4 ottobre 2017 il medico SMR, dr. med. __________, ha
osservato che oltre “alle patologie note, vi ü inoltre una recente
operazione chirurgica al rene destro per l’asportazione di un tumore di 9 cm
eseguita al __________. Non sono escluse cure oncologiche ulteriori, per cui
una rivalutazione clinica previo aggiornamento della documentazione medica è da
prevedere ad inizio 2018.” (doc. 49 incarto AI).
L’UAI ha quindi accertato lo stato di salute dell’assicurato, raccogliendo agli
atti il rapporto finale del 28 giugno 2018 (doc. 71 incarto AI) del medico SMR,
dr. med. __________, che, dopo aver osservato che lo stato di salute
dell’assicurato era peggiorato, ha posto le diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa di:
" Sindrome
cervico-vertebrale con componente cervico-cefalee su alterazioni statiche della
colonna cervicale nonché alterazioni degenerative plurisegmentali da 03 fino a
C7 con restringimento dei forami di coniugazione, protrusione discale
alterazioni di tipo spondilartrosico e uncartrosico.
Leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale.
Sindrome toraco-lombo vertebrale e alterazioni statiche con scoliosi
sinistroconvessa nonché condrosi e spondilosi L3-L4 e L4-L5, in minor misura
L5-S1.
Stato dopo intervento chirurgico per tumore maligno al rene destro in data
14.09.2017.
Ernia della parete addominale destra, sintomatica, in esiti da
nefrectomia tumorale laparoscopica destra il 15.09.2017 su carcinoma renale
cromofobo pl, RO, cNO, cM0.” (doc. 71 pag. 2, incarto LAI).
Il medico SMR non
ha posto alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa.
Dopo aver puntualizzato che, per quanto concerneva la capacità lavorativa
dell’assicurato in precedenza, faceva stato il rapporto finale del 27 maggio
2009, il medico SMR ha indicato nell’attività abituale (operaio tuttofare) le
seguenti capacità lavorative:
- 50% dal 1° ottobre 2016 al 13
settembre 2017;
- 0% dal 14 settembre 2017 e
continua.
Il medico SMR ha indicato in
un'attività adeguata le seguenti capacità lavorative (intese come riduzione di
rendimento):
- 100% dal 1°
ottobre 2016 al 13 settembre 2017;
- 0% dal 14
settembre 2017 al 31 dicembre 2017;
- 100% dal 1° gennaio
2018 e continua.
Il medico SMR ha precisato un
carico massimo di 10 kg, l'alternanza della postura al bisogno (inclusa), la
necessità di pause supplementari (inclusa), l'assenza di difficoltà nello
svolgere lavori di precisione e mai mansioni in rotazione col tronco. Da
ultimo, ha indicato come fossero auspicati dei provvedimenti professionali (doc.
71 incarto AI).
A seguito dell’interruzione da
parte dell’assicurato della forma-zione breve nel settore del commercio al
dettaglio, presso la __________ di __________ (parte pratica) garantita l’8
febbraio 2009 dall’UAI per il periodo 11 febbraio al 9 marzo 2019 (doc. 79
incarto AI), interpellato al riguardo dall’amministrazione, nell’annotazione
dell’8 aprile 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato che “Siamo
in presenza probabilmente anche di diversi fattori (sociali, economici e
personali) che influenzano la capacità lavorativa dell’Assicurato, piuttosto
che l’aggravarsi delle condizioni generali di salute che non sono tali al
momento da giustificare una nuova rivalutazione clinica.
Riteniamo che al più tardi dal 1° maggio, l’Assicurato sia in grado di
riprendere per motivi di salute la misura in atto, con i limiti funzionali
esposti nel RAF del 2 luglio 2018, fatta eccezione per il carico massimo che da
10 kg scende a 5 kg perlomeno per qualche mese. Se così non fosse sarebbe
necessario un accertamento specialistico, previo aggiornamento della
documentazione medica (dr. __________ e dr. __________).” (doc. 85 incarto
AI).
Il 7 maggio 2019 (doc. 90
incarto AI e doc. A2) il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia e
riabilitazione nonché medico curante dell’assicurato dal 2015, ha posto le
diagnosi di:
" - Sindrome
cervico-vertebrale con componente cervico-cefale,
nonché irradiazione cervico-brachiale a
destra, su delle alterazioni degenerative pluri-segmentali della colonna
cervicale in presenza di bulging discale C6/C7, con possibile conflitto sulla
radice di C7 destra, nonché artrosi inter-facettaria a destra a livello C3/C4 e
C4/C5 con in parte stenosi dei forami intervertebrali, in particolar modo C3/C4
e C4/C5 (RM della colonna cervicale del 19.02.2019)
- Leggera
sindrome del tunnel carpale bilaterale, a sinistra più accentuata che a destra.
- Sindrome
toracolombo-vertebrale su alterazioni statiche con scoliosi sinistro convessa,
nonché condrosi e spondilosi L3/L4 e L4/L5, in minor misura L5/81.
- Stato dopo
intervento chirurgico per tumore maligno al rene destro in data 14.09.2017.”
Il medico curante ha concluso
quanto segue:
" (…) Egli
attualmente non svolge un'attività professionale. Ha lavorato da ultimo quale
autista nell'ambito della consegna di pizze a domicilio fino al 2016. In
seguito è stato alle dipendenze nella forma del 50%, presso il __________ dal
01.06.2017 al 30.08.2017.
Per quanto riguarda una ripresa dell’attività lavorativa, la ritengo possibile
nella forma del 50%. Vi è un’incapacità lavorativa determinata dalle patologie
a livello muscolo-scheletrico e renale nella forma del 50% per attività non
qualificate e poco ergonomiche per la colonna vertebrale.”
Nell’annotazione del 13 giugno
2019 (doc. 92 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato
quanto segue:
" Ho preso
visione dello scritto dell'assicurato del 20.05.2019 rispettivamente del
certificato del Dr. __________ allegato del 07.05.2019, cui l'assicurato fa
costante riferimento nella sua lettera nel contestare la valutazione medica. In
effetti, il Dr. __________ certifica una IL 50% in un'attività inergonomica.
Non in un'attività leggera come valutato nelle precedenti prese di posizione
SMR in ultimo 08.04.2019.
La presa di posizione SMR rimane dunque immodificata.”
2.8. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione - prima dell’emissione della decisione qui impugnata (in
casu, il 14 giugno 2019) che segna il limite temporale del potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) - non ha
motivo per scostarsi dal rapporto finale del 28 giugno 2018 (doc. 71 incarto
AI) e dall’annotazione dell’8 aprile 2019 (doc. 85 incarto AI) del medico SMR,
dr. med. __________ e del 13 giugno 2019 (doc. 92 incarto AI) del medico SMR,
dr. med. __________.
La valutazione dei medici
SMR è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando 2.5.
Il TCA constata, infatti, che i medici del SMR hanno tenuto conto di tutte le
problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti
l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni
funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di
un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti.
Questo Tribunale ritiene
tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in
discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli articoli 59bis cpv. 2
LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto
2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4.).
Giova qui infatti
ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (vedi DTF 136 V 376 consid. 4.1;
sentenze 9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010;
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Del resto, l’assicurato
non ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado
di smentire quanto valutato dai medici SMR. Inoltre, i certificati medici agli
atti, non sono atti a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza
della valutazione operata dai medici SMR), con espresso riguardo alla
situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e dettagliatamente
vagliata dai medici SMR, come pure dell'esigibilità posta da tali medici che
peraltro vantano un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa. Del
resto, le certificazioni mediche presenti nell’incarto non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dai medici dell’amministrazione, non si esprime in
merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in
attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa
dell’assicurato in attività adeguate.
Il TCA non ignora il certificato medico del 7 maggio 2019 del dr. med. __________,
specialista FMH in reumatologia e riabilitazione (doc. A2) nonché medico
curante dell’assicurato dal 2015, prodotto in questa sede dal ricorrente (e già
agli atti quale doc. 90).
Il TCA, attentamente vagliata la documentazione medica agli atti, non ha motivo
di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e convincenti
considerazioni espresse dal medico SMR, dr. med. __________, esposte
nell’annotazione del 13 giugno 2019 (doc. 92 incarto AI) riportate al consid.
2.7.
Dal momento che la certificazione dello specialista di fiducia dell'assicurato
si basa inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse
rappresenta unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla
capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non
permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione operata dai
medici SMR.
Inoltre gli stessi medici dell’amministrazione hanno ritenuto l’attività
abituale (operaio tuttofare) inesigibile al 50% dal 1° ottobre 2016 e al 100%
dal 14 settembre 2017 mentre hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al
100% in attività adeguate leggere dal 1° gennaio 2018.
Dal canto suo lo specialista curante non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dai medici dell’amministrazione, non si esprime in merito alla
esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in attività adeguate
e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa dell’assicurato in
attività adeguate ma solo una inabilità lavorativa del 50% determinata dalle
patologie a livello muscolo-scheletrico e renale “per attività non
qualificate e poco ergonomiche per la colonna vertebrale” e, quindi, in
attività non adeguate.
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto accertato dai medici
del SMR in merito alla capacità lavorativa dell'assicurato va tutelato.
In questo contesto è
comunque utile ricordare che il principio inquisitorio che regge la procedura
davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo
correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può
tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte
senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a
sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9
novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati). Stante quanto precede, il TCA
non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dai medici SMR.
Diversamente da quanto
valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata
in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato che il rapporto del SMR
non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli
aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non vede nel caso concreto alcun
motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio sulle risultanze
mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata oggettivamente
messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di rimetterle in
discussione (cfr. STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018)”.
In siffatte circostanze il
Tribunale non condivide le critiche mosse dall'assicurato all'operato
dell’amministrazione dal profilo medico, motivo per le quali tutte le censure
sollevate al riguardo (in particolare, quelle secondo cui presenterebbe una
capacità lavorativa residua del 50% anche in attività adeguate) sono respinte.
È pure utile ricordare che
la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi
qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare
nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e
controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento
frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di
particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3
e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Pertanto, alla luce delle
risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie - per lo meno,
fino al 14 giugno 2019 - sufficientemente chiarita, per cui non appare
necessario procedere ad altri accertamenti medici specialistici.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).
Alla luce di quanto sopra
esposto e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer
Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218
consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 ha presentato/presenta,
un’incapacità lavorativa, nell’attività abituale (operaio tuttofare) del 50%
dal 1° ottobre 2016 al 13 settembre 2017 e del 100% dal 14 settembre 2017 e
continua rispettivamente, in un’attività adeguata (rispettosa delle limitazioni
poste dal medico SMR), dello 0% dal 1° ottobre 2016 al 13 settembre 2017, del
100% dal 14 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dello 0% dal 1° gennaio 2018 e
continua.
Stante quanto precede la
capacità lavorativa del ricorrente (100% in qualsiasi attività dal 20 novembre
2008), come accertata nella decisione del 13 luglio 2009 (doc. 19 incarto AI),
è peggiorata dal 1° ottobre 2016 (50% nell’attività abituale e 100% in attività
adeguate) e dal 14 settembre 2017 (0% in qualsiasi attività lavorativa). In
seguito, in particolare a decorrere dal 1° gennaio 2018, la capacità lavorativa
residua è migliorata (100% in attività adeguate).
2.9. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
Nel caso di specie devono
essere pertanto considerati i dati del 2017 (il danno alla salute risale,
infatti, all’ottobre 2016 e l’eventuale prestazione dovrebbe essere versata dal
1° ottobre 2017, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa ex art. 28 LAI).
2.10. Nella decisione del 14 giugno
2019, qui avversata (doc. 93 incarto AI), l’UAI, ha respinto la richiesta di
prestazioni, in quanto, l’assicurato - a fronte di un reddito “da valido” di
fr. 28'828 .-, “considerando il suo massimo reddito conseguito in carriera
(2011) ed aggiornato al 2016” (doc. 93, pag. 2 incarto AI) e un reddito
"da invalido" di fr. 63'791.-, determinato in base alla TA1 2014,
attività semplici e ripetitive, livello 1 di competenze, uomini, riportato un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014 ed aggiornato al 2016, applicando una decurtazione sociale del 5% per
attività leggere (doc. 69 e doc. 93, pag. 2 incarto AI) - presentava un grado
di invalidità nullo (doc. 93, pag. 2 incarto AI).
Il ricorrente contesta anche in questa sede l’operato dell’UAI per non avere
applicato nel caso di specie il “parallelismo dei redditi”. Rileva infatti
che, nonostante gli sforzi intrapresi, non era mai riuscito a trovare
un’occupazione maggiore e meglio retribuita di quella di fattorino per la
consegna delle pizze su chiamata. A suffragio delle proprie argomentazioni ha
prodotto la conferma del 16 settembre 2014 della registrazione nel sistema
COLSTA dell’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________
dal 1° luglio 2011 al 1° settembre 2014, quale disoccupato totale (prima attivo
con esaurimento del diritto alle indennità LADI) con disponibilità lavorativa
al 100% (doc. A3).
Nella decisione avversata,
in merito alla questione economica, l’UAI ha osservato quanto segue:
" GAP
A tal proposito, si rammenta che, laddove il reddito da valido si
trova ad essere inferiore alla media dei salari e la persona assicurata, per
motivi non imputabili (quali scarsa formazione scolastica, formazione
professionale carente, conoscenze linguistiche lacunose, limitate possibilità
di assunzione a causa dello statuto di residenza rispettivamente problematiche
legate al mercato del lavoro), ha realizzato un reddito considerevolmente
inferiore alla media e non vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad
accontentarsi di un reddito modesto, occorre parallelizzare i due redditi da
porre a confronto.
Nel caso specifico, nei lunghi anni in cui disponeva della piena
capacità al lavoro ed al guadagno, non vi era impedimento di qualsiasi natura
che la ostacolasse a reperire un impiego a tempo pieno e di fatto
oggettivamente appagato dalla condizione economica in cui versava avvalendosi
oltremodo degli aiuti sociali.” (doc. 93, pag. 3 incarto AI).
In sede di risposta, l’UAI
ha osservato quanto segue:
" Per quanto
riguarda invece l'aspetto economico lo scrivente Ufficio conferma integralmente
le argomentazioni esposte dall'amministrazione all'interno della decisione
impugnata in base alle quali il Signor RI 1 non presenta alcuna perdita di
guadagno (cfr. anche a tal proposito doc. 69 e 70 incarto Al).” (cfr. doc. VI,
pag. 4).
L’insorgente ha pure
chiesto l’applicazione di una deduzione sociale del 25% al reddito “da invalido”
“per fattori personali, nello specifico a causa dell’evidente difficoltà di
reinserimento nel mondo del lavoro. La mia ultima attività lucrativa risale al
2016 e quindi ritengo sia opportuno che io possa beneficiare di un sostegno da
parte dell’AI per il rientro al lavoro” (doc. I, pag. 2).
2.11. Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute
(reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento
determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita),
guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona
sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito
dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà
sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari
(cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o
statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). In circostanze particolari, si può
infatti ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF
134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico, segnatamente qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito non corrispondesse
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se l'assicurato, prima
di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme
salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di
lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non
esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (cfr.
sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con riferimenti; sentenza
9C_348/2016 del 7 dicembre 2016 consid. 3.2.3; Su questo tema vedi anche D.
Cattaneo, "Rassegna di sentenze recenti nel diritto delle assicurazioni
sociali", in: Rivista ticinese di diritto, I-2017, pag. 342). Per il
resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una
simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla
salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività
lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali
(RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c; STCA
32.2018.143 del 18 giugno 2019, consid. 2.9).
2.11.1. Per quanto concerne il reddito
“da valido”, l'UAI ha ritenuto che, se non fosse subentrato il danno alla
salute (nel 2016) e avesse continuato a svolgere la sua abituale attività
lavorativa (operaio tutto fare interinale), l'assicurato avrebbe potuto
percepire un salario annuo lordo di fr. 28'828.- per l’anno 2016, “considerando
il suo massimo reddito conseguito in carriera (2011) ed aggiornato al 2016”
(doc. 70 e 93, pag. 2 incarto AI).
Il TCA non ha motivo di
scostarsi da tale dato, fissato dall’amministrazione in base al reddito massimo
conseguito in carriera (2011) dall’assicurato ed aggiornato al 2016.
Stante quanto precede il
reddito “da valido” dell’assicurato "operaio tutto fare interinale"
ammonta a fr. 28'828.- per il 2016.
Nella decisione del 14
giugno 2019 (doc. 93 incarto AI), qui avversata, l’amministrazione ha
considerato un reddito “da valido” di fr. 28'826.- per il 2016.
Tale modo di procedere non
può essere tutelato.
Nel caso di specie devono
essere, infatti, considerati i dati del 2017 (cfr. consid. 2.9).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, quindi per il 2017 (cfr. la tabella
T1.1.10: “Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2018”), un reddito annuo di
fr. 28'970.30 (ovvero fr. 28'826.- + 0.5%).
Il reddito “da valido”
dell’assicurato è quindi fissato, per il 2017, in fr. 28'970.13.
Il TCA non ignora che, dalla conferma del 16 settembre 2014, l’assicurato risulta
essere stato registrato nel sistema COLSTA dell’Ufficio regionale di
collocamento (in seguito: URC) di __________ dal 1° luglio 2011 al 1° settembre
2014, quale disoccupato totale (prima attivo con esaurimento del diritto alle
indennità LADI) con disponibilità lavorativa al 100% (doc. A3).
Dalle tavole processuali emerge pure che l’assicurato è stato licenziato con
effetto al 31 agosto 2016, quale addetto alla consegna di pizze a domicilio,
dalla __________ a __________,
al termine di una ristrutturazione del personale (cfr. consid. 1.2)
e, quindi, indipendentemente dal danno alla salute (che risale al successivo
1° ottobre 2016: cfr. consid. 2.8). Continuava, invece, a lavorare quale
necroforo-portabara su chiamata presso la __________ di __________ (cfr.
consid. 1.2).
Qualora si volesse quindi considerare, per pura ipotesi di lavoro, che
l’assicurato fosse disoccupato al momento dell’insorgere del danno alla salute
per motivi indipendenti da esso, il suo reddito da valido andrebbe stabilito in
base ai dati statistici risultati dalla RSS.
Difatti, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era
disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo
sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza
l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della
rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la
STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la
STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi
citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e
riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole
per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93
del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid.
2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5
settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;
STCA 32.2018.211 del 21
ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).
Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,
svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello
di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.
5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un
reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%; STCA 35.2019.60 del 23 agosto 2019,
consid. 2.3.8).
In questo caso il reddito “da valido” dell’assicurato, per il 2017,
ammonterebbe a fr. 67'070.61.
Il TCA osserva che, quand’anche si volesse prendere in considerazione
considerazione l’ipotesi maggiormente favorevole all’assicurato, ovvero un
reddito “da valido”, per il 2017, di fr. 67'070.61 (che però, giova qui
ribadire non ha mai percepito durante la sua carriera professionale), egli non
ne trarrebbe alcun giovamento, non raggiungendo comunque in grado di invalidità
pensionabile, per i motivi che verranno indicati, di seguito, al consid. 2.13.
2.12. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un
siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di
statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c,
1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA I 222/04 del
5 settembre 2006).
In una sentenza del 7
aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/07 del 20
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in
Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in
quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006
pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di
sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse
chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola stata
ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata successivamente confermata dal TF, segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5
(STCA 32.2018.143 del 18 giugno 2019, consid. 2.10).
2.12.1. Per quanto concerne il reddito
“da invalido”, l'UAI, ha ritenuto che l’assicurato, nel 2016 avrebbe percepito
un salario annuo lordo di fr. 63'791.-, determinato in base alla TA1 2014,
attività semplici e ripetitive, livello 1 di competenze, uomini, riportato un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel
2014 ed aggiornato al 2016, applicando una decurtazione sociale del 5% per
attività leggere (doc. 69 e doc. 93, pag. 2 incarto AI).
Per calcolare il reddito “da invalido” nel 2016, l’amministrazione ha applicato
la TA 1 2014, allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati
statistici più recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in
casu, 14 giugno 2019: doc. 93 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli
del 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre
2019, consid. 2.8).
Inoltre, nel caso di
specie devono essere considerati i dati del 2017 (cfr. consid. 2.9).
Anche per questi aspetti,
il modo di procedere dell’UAI non può, quindi, essere tutelato.
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una
professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr.
5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12).
Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un
reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%; STCA 35.2019.60 del 23 agosto 2019,
consid. 2.3.8).
2.12.2. L’UAI ha applicato una
decurtazione sociale del 5% per attività leggere (doc. 69 e doc. 93, pag. 2
incarto AI).
Dal canto suo l’assicurato, chiede l’applicazione di una deduzione sociale del
25% “per fattori personali, nello specifico a causa dell’evidente difficoltà
di reinserimento nel mondo del lavoro. La mia ultima attività lucrativa risale
al 2016 e quindi ritengo sia opportuno che io possa beneficiare di un sostegno
da parte dell’AI per il rientro al lavoro” (doc. I, pag. 2).
A questo proposito il TCA
ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il principio posto dal
TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite
l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più
frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero
difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede
giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella sentenza
9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.
Con sentenza 8C_80/2013
del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario
procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione
come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la
categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre
piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di
apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto
conto dell’insieme delle circostanze concrete.
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una decurtazione del 5%,
l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.
In particolare il TCA,
ritiene che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente
tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto
l'assicurato.
Va osservato che il fatto
di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori
decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto
(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza
professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in
questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.).
Nella STF 8C_482/2016 del
15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr. 17 l’Alta Corte ha ribadito che
in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 della RSS 2010 sono già
considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari
il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari
(cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).
Applicando una riduzione
sociale del 5% il reddito “da invalido” dell’assicurato si attesta, per il
2017, a fr. 63'717.08 (fr. 67'070.61 ridotto del 5% ovvero di fr. 3'353.53).
Il reddito “da invalido” dell’assicurato è quindi fissato, per il 2017, in fr. 63’717.08.
2.13. Confrontando ora il reddito
“da invalido” di fr. 63'717.08 con il relativo reddito “da valido” di fr.
28'970.13, si ottiene, per il 2017, un grado d’invalidità nullo.
Va qui la pena di
ricordare la STF 8C_215/2015 del 17 novembre 2015 ove il Tribunale federale ha
confermato un salario da valido di fr. 57'600.- e un salario da invalido di fr.
60'463.- fissato sulla base del metodo delle DPL, osservando - in particolare
al consid. 4.2 - quanto segue:
" (…) Die
SUVA ermittelte aufgrund der DAP-Zahlen ein Invalideneinkommen von Fr.
60'463.-. Vergleicht man diesen Wert mit dem von der SUVA auf Fr. 57'600.-
bemessenen Valideneinkommen, so ergibt sich ein negativer Invaliditätsgrad.
Soweit der Beschwerdeführer bereits daraus schliesst, die Bemessung nach den
DAP-Zahlen sei unzulässig, ist Folgendes festzuhalten: Zur Ermittlung des
Valideneinkommens ist rechtsprechungsgemäss entscheidend, was die versicherte
Person im Zeitpunkt des frühest möglichen Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde tatsächlich verdient hätte. Dabei
wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der Teuerung und der
realen Einkommensentwicklung angepassten Verdienst angeknüpft, da es
empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne
Gesundheitsschaden fortgesetzt worden wäre. Ausnahmen müssen mit überwiegender
Wahrscheinlichkeit erstellt sein (BGE 129 V 222 E. 4.3.1 S. 224 mit Hinweisen).
Negative Invaliditätsgrade können resultieren, da demnach gemäss der
allgemeinen Methode des Einkommensvergleichs jener Verdienst, welchen der
Versicherte ohne Gesundheitsschaden auf dem konkreten Arbeitsmarkt überwiegend
wahrscheinlich erzielen würde, in Beziehung gesetzt wird mit jenem Einkommen,
das er trotz des Gesundheitsschadens auf dem hypothetischen ausgeglichenen
Arbeitsmarkt noch erzielen könnte (vgl. zu dieser Problematik:
Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 4. Aufl. 2012, S.
126 f.). Negative Invaliditätsgrade sind somit eine Folge der Rechtsprechung
zur Bemessung des Valideneinkommens und können sich unabhängig von der Methode
(LSE oder DAP), nach der das Invalideneinkommen bemessen wird, ergeben.
(…)"
(cfr., per dei casi
analoghi, anche la STCA 35.2018.69 dell’11 febbraio 2019, consid. 2.3.9, ove
sono stati considerati un reddito da valido di fr. 48'750.- e un salario da
invalido di fr. 52'860.40 e la STCA 32.2018.180 del 4 settembre 2019, consid.
2.8, ove sono stati considerati un reddito da valido di fr. 50’560.- e un
salario da invalido di fr. 63'790.80).
Confrontando ora, per pura ipotesi di lavoro, il reddito “da invalido” di fr.
63'717.08 con il relativo reddito “da valido” di fr. 67'070.61, si otterrebbe,
per il 2017, un grado d’invalidità del 5% ([67'070.61 - 63'717.08]x100:
67'070.61=4.99% arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130
V 121), che parimenti non darebbe diritto a una rendita d’invalidità.
A fronte di un grado di invalidità nullo o, nella ipotesi maggiormente
favorevole all’assicurato, del 5%, egli non ha nemmeno diritto a provvedimenti
professionali reintegrativi, oltre a quello (formazione breve nel settore del
commercio al dettaglio, presso la __________ di __________, dall’11 febbraio al
9 marzo 2019 che ha interrotto; cfr. consid. 1.3 e 1.4) di cui ha già
beneficiato in corso di procedura amministrativa. Nella decisione avversata
(doc. 93, pag. 2 incarto AI) l’UAI non ha, quindi, correttamente, previsto
altri provvedimenti professionali.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere
respinto e la decisione avversata confermata.
2.14. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
dell'insorgente.
Quest’ultimo chiede tuttavia
di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria “limitatamente alle
eventuali spese procedurali generate dalla causa in corso, qualora queste
debbano essere poste a mio carico” (doc. V; n.d.r.: la sottolineatura non è
della redattrice).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente
il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31
dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il
diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61
lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla
concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto
federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto
cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla
Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il ricorrente è disoccupato
ed in assistenza ed è, quindi, indigente (doc. A5). Ritenuto, inoltre, che
Considerandi
anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'assistenza
giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) a favore dell'assicurato
va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione
economica dovesse in futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S.,
I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne
consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese
processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e
spese processuali) è accolta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Conformemente al consid. 2.14, esse
sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti