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32.2019.144

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2020Italiano55 min

I presupposti (cumulativi)

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il ricorrente è disoccupato

ed in assistenza ed è, quindi, indigente (doc. A5). Ritenuto, inoltre, che

Considerandi

anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'assistenza

giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e spese processuali) a favore dell'assicurato

va quindi concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione

economica dovesse in futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S.,

I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria (intesa quale esenzione dalle tasse e

spese processuali) è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Conformemente al consid. 2.14, esse

sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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