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Decisione

32.2019.145

Metodo misto. Rendita limitata. Problematica somatica e psichiatrica. Rinvio per accertamenti dal profilo somatico

9 giugno 2020Italiano82 min

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.145

PC/sc

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata il __________

1967, da ultimo attiva parzialmente (90%) quale addetta alle pulizie presso svariati

datori di lavoro e per il restante tempo (10%) quale casalinga, sposata e madre

di due figli (nati nel 1990 e nel 1997), in malattia dal 15 ottobre 2015, in

data 23 febbraio/29 marzo 2016 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per

adulti, giustificata da “malattia tumorale” da “ottobre 2015”

(doc. 21, 32, 39, 44 e 46 incarto AI).

L’assicurata è stata

ricoverata il 30 novembre 2015 presso l’Ospedale universitario di __________,

ove è stata sottoposta il 2 dicembre 2015 ad una resezione oncologica

retroperitoneale sinistro, con nefroureterectomia, resezione del muscolo

ileopsoas sinistro e del nervo femorale prossimale sinistro, omentectomia e

anessiectomia sinistra, a causa di un liposarcoma mixoide di tipo 3, con

tralsocazione t (12;16) score FNCLCC5, grado istologico G2, diametro massimo 27

cm, con resezione non radicale (R1) verso il nervo foramen L4-L5 a sinistra su

un’area di 12x10 cm marcata con dei clip, diagno-sticato in data 28 ottobre

2015 presso la Clinica __________ di __________. Dopo la dimissione, avvenuta

il 15 dicembre 2015, l’assicurata è stata trasferita per la riabilitazione

presso la Clinica di riabilitazione di __________, dove è rimasta degente sino

al 14 gennaio 2016. È stata sottoposta ad una radioterapia a livello addominale

dal 26 gennaio al 14 marzo 2016 e ad una chemioterapia adiuvante per un totale

di 3 cicli dal 20 aprile al 26 maggio 2016. In seguito l’assicurata si è

sottoposta a controlli periodici di sorveglianza oncologica.

Nel post-operatorio

l’assicurata ha sviluppato una problematica all’arto inferiore sinistro con

conseguenti problemi deambulatori, che sono persistiti col passare del tempo

(doc. 45, 69, 70, 84, 99 e 144 incarto AI), a causa dei quali l’UAI le ha

riconosciuto il rimborso dei costi per ortesi al ginocchio in data 22 febbraio

2016 (doc. 14 incarto AI), la garanzia per un deambulatore in data in data 22

febbraio 2016 (doc. 15 incarto AI), le garanzie per modifiche architettoniche

nel locale bagno/doccia al suo domicilio per complessivi fr. 7'115.- in data 23

marzo 2016 (doc. 41 incarto AI) e la garanzia per una sedia rialzabile per

casalinga in data 27 settembre 2017 (doc. 108 incarto AI).

In data 31 marzo 2016 l’UAI ha

pure riconosciuto all’assicurata l’assunzione dei costi per l’acquisto di

parrucche o altri mezzi di sostituzione dei capelli, incluse le riparazioni e

la manutenzione, per un importo massimo annuo di fr. 1'500 dal 9 marzo 2016 al

31 dicembre 2017 (doc. 54 incarto AI).

In concomitanza con

l’insorgenza/ l’evolversi della malattia oncologica, l’assicurata ha inoltre

sviluppato dei disturbi psichiatrici (doc. 135 e 163 incarto AI).

1.2. L’UAI ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, in

particolare ha acquisito agli atti l’incarto LAMAL, la perizia medica del 30

giugno 2017 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna, oncologia

e ematologia (doc. 99 incarto AI), la perizia psichiatrica del 31 dicembre 2018

della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. 163 incarto AI) e i rapporti finali del 16 gennaio 2019 (doc. 164 incarto

AI) e del 1° febbraio 2019 (doc. 167 incarto AI) dei medici SMR, dr. med. __________

e dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia.

Con

decisione del 17 giugno 2019 (doc. 187 e 192 incarto AI; preavvisata il 5 febbraio

2019: doc. 173 incarto AI), l’amministra-zione ha riconosciuto all’assicurata una

rendita intera di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° ottobre 2016

(alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita (grado

di invalidità: 43%) dal 1° settembre 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° giugno 2017 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), aumentata ad una rendita intera di invalidità (grado di

invalidità: 90%) dal 1° giugno 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato peggioramento

dello stato di salute a partire dal 14 marzo 2018 ex art. 88a cpv. 2 OAI) e

ridotta a tre quarti di rendita dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3 mesi

dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 13 dicembre

2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 62% (doc. 187

incarto AI).

1.3. Con tempestivo ricorso del 14 agosto 2019 RI 1, patrocinata dall’avv. RA

1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale,

il riconoscimento di una rendita d’invalidità intera a far tempo dal 1° ottobre

2016 e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti

(cfr. doc. I, pag. 13).

Il patrocinatore della ricorrente ha contestato, in particolare, la valutazione

medica operata dall’amministrazione, ritenuta insufficiente e lacunosa, in

assenza di una perizia ortopedico-funzionale, considerato che l’intervento

chirurgico a cui si era sottoposta la sua assistita nel 2015, ha comportato la

successiva paresi (ed insensibilità) dell’arto inferiore sinistro con

importanti difficoltà di deambulazione. Tale perizia è stata richiesta a più

riprese all’UAI, ma senza successo. L’amministrazione ha, difatti, provveduto a

richiedere unicamente una perizia oncologica, in prima battuta, e, solo

successivamente, una perizia medico psichiatrica. Per l’aspetto medico, il

rappresentante dell’insorgente conclude, quindi, il gravame come segue:

" Vista la

lacunosità degli accertamenti operati dall'Ufficio Al la ricorrente torna a

postulare, anche in questa sede, che la capacità lavorativa dell'assicurata

venga riconsiderata dall'Ufficio, prevendendo in suo favore una rendita

piena prevedendo, se ritenuta necessaria, una nuova perizia

multidisciplinare sullo stato di salute della stessa e sulla residua capacità

lavorativa, che ad oggi, secondo i diversi pareri medici sopracitati, risulta

nulla.

In specie, particolare attenzione dovrà essere prestata

all'aspetto ortopedico - funzionale, visto che nessuna valutazione in questo

senso è stata ad oggi eseguita dall'Ufficio Al, sebbene la necessità di

effettuarla è stata richiesta a gran voce da più parti.” (doc. I, pag.

8 e 9; ndr.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice)

A suffragio delle proprie

argomentazioni produce, in particolare, i rapporti medici del 18 febbraio e del

17 dicembre 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina

interna generale, del Centro __________ di __________ (doc. F), il rapporto

medico del 25 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, della __________ di __________ (doc. G) e il rapporto medico del 14

marzo 2018 della dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, del Centro __________ di __________ (doc. H).

Il rappresentante dell’insorgente chiede pure l’esperimento di una perizia

giudiziaria “atta a determinare l’incapacità lavorativa della ricorrente con

particolare attenzione al profilo ortopedico-funzionale” (doc. I, pag.

14).

1.4. Nella risposta del 10 settembre 2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti

l'incarto LAI riguardante l’assicurata, ha postulato la reiezione del ricorso

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(doc. IV). A suffragio delle proprie argomentazioni ha versato agli atti

l’annotazione del 23 agosto 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. IV-1).

1.5. Il 16 ottobre 2019 il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. VIII),

in particolare ribadendo la richiesta di una perizia ortopedica.

A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto il rapporto medico del 16

ottobre 2019 del dr. med. __________ __________ di __________ (doc. M).

1.6. Il 30 ottobre 2019 l’UAI ha nuovamente postulato la reiezione del

ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. X).

1.7. Il 27 gennaio 2020 il rappresentante della ricorrente ha informato il

TCA che la sua cliente presentava una recidiva della malattia tumorale (doc.

XIII). A suffragio delle proprie argomentazioni ha presentato svariata

documentazione medica (doc. N1-3).

1.8. L’11 febbraio 2020 (doc. XV) l’UAI ha nuovamente postulato la reiezione

del ricorso, osservando, in particolare, quanto segue:

" Dagli accertamenti

svolti nel corso di novembre 2019 emerge una ricaduta della nota

malattia (si rinvia, nello specifico, al referto PET/CT WHOLE BODY (CE) del 15

gennaio 2020, precedente TAC del 4 novembre 2019 e rapporto dell'__________ del

22 novembre 2019), che necessiterà di presa a carico specialistica con

procedere da stabilire.

Come indicato dal Servizio medico regionale (SMR) con annotazione

annessa, siccome le ripercussioni su prognosi e capacità funzionale dipendono

dal procedere specialistico che verrà adottato, la situazione medica dovrà

essere aggiornata fra tre mesi.

Trattasi, pertanto, di nuovi dati clinici emersi posteriormente

alla decisione resa, che giustificano la revisione della rendita Al

in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LPGA e che dovranno essere oggetto di un

nuovo provvedimento amministrativo dopo gli accertamenti del caso.

Si confermano, quindi, le prestazioni Al stabilite con il provvedimento

impugnato del 17 giugno 2019, momento che delimita il potere cognitivo del

Giudice.” (doc. XV; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)

A suffragio delle proprie

argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 5 febbraio 2020 del

medico SMR, dr. med. Giovanni Abate (doc. XV-1).

1.9. Il 17 febbraio 2020 il patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato

nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,

nei considerandi di diritto (doc. XVII), puntualizzando, in particolare, quanto

segue:

" Nel

rapporto medico di data 13/14 febbraio 2020 (qui prodotto integralmente)

l'oncologo sopracitato ha infatti accertato a chiare lettere che "la

malattia non è più guaribile ed il trattamento sarà indirizzato a ridurre le

sue dimensioni e cercare di mantenerla ferma il più' possibile, onde evitare la

comparsa di sintomi e prolungare la sopravvivenza della paziente".

Particolarmente indicativa sullo stato di salute della ricorrente risulta poi

la terapia specialista proposta dal Dr. Wannesson (chemioterapia a scopo

palliativo).” (doc. XVII, pag. 2)

A

suffragio delle proprie argomentazioni ha presentato svariata documentazione

medica (doc. O).

1.10. Il 3 marzo 2020 (doc. XIX) l’UAI

ha nuovamente postulato la reiezione del ricorso, ribadendo, in particolare,

che il peggioramento dello stato di salute è avvenuto posteriormente al

provvedimento impugnato. L’amministrazione ha versato agli atti anche

l’annotazione del 20 febbraio 2020 del medico SMR, dr. med. __________, giusta

il quale:

" In

considerazione del procedere specialistico (chemioterapia trisettimanale con

Trabectedina) stabilito in sede di Sarcomaboard svoltosi presso l'ospedale Universitario

di __________ il 11.02.2020, si conferma l'incapacità lavorativa completa in

ogni attività dal 13.02.2020.” (doc. XIX-1)

1.11. I doc. XIX e XIX-1 sono stati

trasmessi per conoscenza al patrocinatore dell’assicurata (doc. XX).

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha corretta-mente riconosciuto all’assicurata il diritto

ad ¼ di rendita AI dal 1° settembre 2017 al 31 maggio 2018 rispettivamente a ¾

di rendita dal 1° aprile 2019, anziché una rendita intera, come postulato con

il ricorso.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò

non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata

sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313

consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid.

2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del

14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;

DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art.

28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in

deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima

frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta

che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia

domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione

dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Si distinguono quindi tre

tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della

famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia

domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza

ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2

OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI

di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella

comunità.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.

LEUENBERGER - G. MAURO, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité

sociale 1/2018 pag. 40 seg. (45-46)).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla

Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità

(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli

adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in

seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2

febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere

equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività

che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità

dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da

terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia

domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono

invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come

mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato

dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.

9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se

un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a

un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna

chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone

o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio).

Oltre ai citati classici

lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari;

rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica

dell’assicurato.

Va ancora osservato che

sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro,

l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.4. Nel caso in cui, invece,

l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a

tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità

per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due

ambiti.

Questo metodo di

graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer

5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR

2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V

477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27

OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va

tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al

31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione

esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga

consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del

metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in

un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro

tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF

142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che

concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano

un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero

allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che

la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso

ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo

proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe

del 2 agosto 2016).

Va ricordata la

giurisprudenza sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016

nella causa Di Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del

rifiuto, in data 4 luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte

europea dei diritti dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un

riesame della stessa -, nella quale la seconda sezione della Corte europea dei

diritti dell’uomo, chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF

aveva confermato la soppressione del diritto alla rendita nel caso di

un’assicurata che, dopo la nascita di due gemelli, con l’applicazione del

metodo misto non raggiungeva più un grado di invalidità pensionabile (STF

9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3)

che vi è stata una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non

va esaminata separatamente la violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6

CEDU e che non va esaminata separatamente neppure la violazione dell’art. 8

CEDU preso da solo.

La Corte europea -

ricordato che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di

diritto interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno

essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può

scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili

con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46

CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al

principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel

caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le

situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul

tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).

Nella STF 9F_8/2016 del 20

dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di revisione

della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata sentenza

7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo, la

nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea

concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale

salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni

solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado

di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con

mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).

Questo nuovo status,

essendo un motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del

metodo da applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo

ordinario del confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con

un’occupazione a tempo pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di

attività a tempo parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso

concreto, ha portato alla soppressione della rendita in via di revisione

rispettivamente alla limitazione temporale del diritto alla rendita

riconosciuta con effetto retroattivo.

L’Alta Corte ha perciò

concluso che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando

le scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla

persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status e a

seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado d’invalidità

(metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via di revisione

rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta

con effetto retroattivo.

In una tale costellazione,

allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e

meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di

assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato

conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi

dell’art. 17 LPGA.

Il Tribunale federale ha

pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una rendita

non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il diritto

alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.

La nostra Massima istanza

- rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della

domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla

Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato

che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei

diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando

4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17

febbraio 2017).

L’interpretazione data dal

Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è

stata criticata dalla dottrina (U. KIESER, Gemischte Methode: ein Blick auf die

bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016 pag. 471 seg. (474); A. MENGIS, IV

Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag. 12 seg.).

Con sentenza 9C_604/2016

del 1° febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha

confermato il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3

che la stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita

in caso di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un

cambiamento di status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a

tempo pieno a quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete,

ma anche nel caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.

Nella STF 9C_525/2016 del

15 marzo 2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355

del 31 ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di

trovare una soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA

32.2017.53 del 13 novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).

Come detto, il 1° gennaio

2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo

tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal

comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità

nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta

che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per

determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

(STCA 32.2018.149 del 21

agosto 2019, consid. 2.1-2.3, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid.

2.1-2.3 e STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.2-2.4).

2.5. Ai sensi dell’art. 27 cpv. 1

OAI, per mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell’economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l’assistenza di familiari. Per l’art. 27 cpv. 2 OAI, per mansioni

consuete secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità religiosi

s’intende ogni attività svolta nella comunità.

Secondo l’art. 27bis cpv.

2 OAI, per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano

un’attività lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete

secondo l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi

d’invalidità: il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa (lett.

a), il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete (lett. b).

L’art. 27bis cpv. 3 OAI

prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato

dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che

l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Giusta l’art. 27bis cpv. 4

OAI, per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete

viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione

della differenza tra il grado d’occupazione di cui al cpv. 3 lettera b e

un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

(STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.4).

2.6. La disposizione transitoria

relativa alla modifica del 1° dicembre 2017 prevede al cpv. 1 che i tre quarti

di rendita, le mezze rendite e i quarti di rendita correnti al momento

dell’entrata in vigore della modifica del 1° dicembre 2017, concessi in

applicazione del metodo misto, sono sottoposti a revisione entro un anno dall’entrata

in vigore della presente modifica. L’eventuale aumento della rendita è concesso

a contare dal momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Per il

cpv. 2 nei casi di assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo

parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo l’articolo 7 capoverso

2 LAI a cui è stata rifiutata una rendita prima dell’entrata in vigore della

modifica del 1° dicembre 2017 perché il grado d’invalidità era insufficiente,

viene esaminata una nuova richiesta, se il calcolo del grado d’invalidità

secondo l’articolo 27bis capoversi 2-4 determinerebbe presumibilmente il

diritto a una rendita.

Va qui rammentato che da

un punto di vista temporale, sono di principio determinanti le norme

sostanziali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche

(sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, consid. 3; DTF 130 V 160 consid. 5.1;

DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto attiene alle disposizioni formali, l’Alta Corte ha già

avuto modo di stabilire che, in assenza di una normativa specifica che regola

la questione intertemporale, va applicato il principio generale secondo il

quale, di regola, siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA

K 114/03 del 22 luglio 2005; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

Va infine rilevato che

Inoltre con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le

prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il

diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio

modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con

effetto dal 1° gennaio 2018.”

In concreto la richiesta

di prestazioni è del 23 febbraio/29 marzo 2016 e nessuna decisione formale

dell’Ufficio AI relativa a tale richiesta è finora cresciuta in giudicato.

Occorre pertanto applicare

il vecchio diritto per il calcolo delle prestazioni fino al 31 dicembre 2017,

mentre le nuove norme vanno applicate per il periodo dal 1° gennaio 2018 (per

dei casi in cui questo Tribunale ha già proceduto in questo senso vedi la STCA

32. 2018.56 del 25 febbraio 2019, 32.2018.29 del 7 febbraio 2019 e 32.2018.42

dell’8 ottobre 2018; STCA 32.2018.163 del 30 aprile 2019, consid. 2.3; STCA

32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.20; STCA 32.2018.189 e 209 del 14

ottobre 2019).

2.7. Al fine di determinare il

metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita.

Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi

elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al

mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e BLANC, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; MEYER, op. cit., pag. 288; BLANC, op. cit., pag. 190-191).

(STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.6).

2.8. Nella fattispecie in esame,

l’amministrazione, in applicazione del metodo misto, ha considerato l’assicurata

salariata al 90% e casalinga per il restante 10%.

Il TCA non ha motivo per scostarsi da tale ripartizione, rimasta, del resto,

incontestata in sede ricorsuale.

2.9. Per costante giurisprudenza,

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di

invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

(STCA 32.2019.137 del 25 maggio 2020, consid. 2.5).

2.10. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in

futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in

seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;

8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto

2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145

del 21 ottobre 2019, consid. 2.3 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020,

consid. 2.3.

2.11. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza

dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le

conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125

V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V

160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D.

CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

(STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.4).

2.12. Ad una perizia allestita

esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto

valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti

apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale

dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

Tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;

STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.5).

2.13. Nella presente fattispecie per

quanto concerne l’aspetto medico, dalle tavole processuali emerge che

l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna, oncologia ed ematologia, di eseguire una perizia.

Il perito ha esaminato

l’assicurata il 13 giugno 2017 e nel rapporto del 30 giugno (doc. 99 incarto

AI) - dopo avere riportato l’anamnesi, l’anamnesi socio-professionale, gli

antecedenti personali, l’anamnesi familiare, l’anamnesi sistemica, le

abitudini, le allergie, l’anamnesi oncologica, i sintomi attuali, la terapia

medica, la descrizione della giornata, lo status e lo status dell’arto

inferiore sinistro) - ha la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di:

" 1. Liposarcoma

mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione

retroperitoneale sx, con estesa

infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi 13.10.2015;

- biopsia diagnostica pre-operatoria in data 28.10.2015;

- resezione

tumorale retroperitoneale sx con nefro-ureterectomia, resezione del muscolo

ileopsoas a sx, del nervo femorale prossimale sx, omentectomia e anessiectomia

sx in data 02.12.2015;

- resezione

microscopicamente non radicale (R1) verso il nervo al foramen L4-L5 a sx, su

un’area di 12x10 cm, marcata con dei clip;

- radioterapia

post-operatoria a livello addominale (regione R1 base d’attaccamento di

liposarcoma) con tecnica IMRT (RapidArc) 46 Gy dal 26.01 al 26.02.2016 e boost

su R1 di 22 Gy dal 29.02 al 14.03.2016;

- chemioterapia

adiuvante con lo schema Ifosfamide/Duxorubicina per un totale di 3 cicli dal

20.04 al 26.05.2016;

- assenza di evidenza di recidiva neoplastica a tutt’oggi;

- deficit di

forza e di sensibilità dell’arto inferiore sx quale sequela della terapia

chirurgica e radioterapica, di grave entità” (doc. 99, pag. 6 incarto AI)

Il perito non ha posto

alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’assicurata ed ha osservato quanto segue:

" Le sequele

della terapia chirurgica e radioterapica determinano una incapacità lavorativa

del 100% nella professione da ultimo esercitata da ausiliaria di pulizia. Una

incapacità lavorativa di lunga durata è esistita dal momento della diagnosi a

tutt’oggi nella misura del 100%. La capacità lavorativa nell’attività ausiliaria

di pulizia è dello 0%.

In una attività adeguata allo stato di salute, quale un’attività sedentaria, la

paziente potrebbe presentare una capacità lavorativa superiore, che

dipenderebbe in modo sostanziale dal mansionario e dalle caratteristiche del

posto di lavoro, date le difficoltà di deambulazione.

La prognosi della capacità lavorativa nell’attività abituale di

ausiliaria di pulizia è sfavorevole e caratterizzata da una incapacità

lavorativa del 100% a lungo termine. Per quanto un’attività adeguata allo stato

di salute dell’assicurata, la prognosi è migliore ma dipende in modo essenziale

dal mansionario e dalle caratteristiche del posto di lavoro (vedi sopra).”

(doc. 99, pag. 6 incarto AI)

Il perito ha,

infine, rilevato quanto segue:

" La

situazione familiare della paziente è favorevole nella misura in cui il marito della

paziente è attivo quale custode dello stabile dove è situato il loro

appartamento e può occuparsi personalmente delle mansioni domestiche e aiutare

l’assicurata qualora necessario. L’assicurata appare ben sostenuta da parte

della rete sociale esistente e presenta buone capacità comunicative e

motivazione. La terapia adottata finora è stata applicata a regola d’arte e la

terapia oncologica è terminata. L’assicurata ha beneficiato di un periodo di

riabilitazione presso la Clinica di __________ e beneficia tuttora di una

fisioterapia lungo termine.” (doc. 99, pag. 7 incarto AI)

Il 16 agosto 2017 il medico

SMR, dr. med. __________, ha scritto al perito quanto segue:

" (…) Le

chiedo cortesemente di indicare in percentuale la capacità lavorativa

dell’assicurata in attività adatta al suo stato di salute

indipendentemente da un mansionario, vale a dire tenendo esclusivamente

conto dei limiti funzionali presentati da essa e se la riduzione della

capacità lavorativa è da intendersi come riduzione di rendimento o della

presenza. Inoltre, mi permetto di chiederle la data di inizio (mese e anno) della

capacità lavorativa in attività adatta.”

(doc. 102 incarto AI; n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice)

Il 28 agosto 2017 il

perito ha risposto come segue:

" (…) In una

attività di tipo sedentario la paziente potrebbe avere una capacità lavorativa

del 50% da intendersi come riduzione della presenza. Tale capacità lavorativa

teorica si può considerare a partire da un anno dal termine della chemioterapia

vale a dire a partire dal mese di giugno 2017.” (doc. 103 incarto AI)

Nel rapporto finale del 16 agosto

2017 (doc. 105 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, ha posto la

diagnosi principale con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Liposarcoma

mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione retroperitoneale sx, con estesa

infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi il 13.10.2015 e successiva

resezione tumorale retroperitoneale sinistra con nefroureterectomia e

anessiectomia sinistra in data 02.10.2015.” (recte: 02.12.2015)

Il medico SMR non ha posto

alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

Il medico SMR ha indicato nell’attività abituale (addetta alle pulizie)

un’incapacità lavorativa del 100% dal 13 ottobre 2015 e continua mentre in

un'attività adeguata ha indicato un’incapacità lavorativa (intesa come

riduzione di presenza) del 100% dal 13 ottobre 2015 e del 50% dal giugno 2017 e

continua.

Il medico SMR ha puntualizzato un carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di alternanza

della postura al bisogno, nessuna necessità di pause supplementari e l'assenza

di difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Da ultimo, ha posto una

prognosi incerta (doc. 105, pag. 3 incarto AI).

Avendo nel frattempo l’assicurata sviluppato pure dei disturbi psichiatrici

(doc. 135 incarto AI), l’UAI ha incaricato la dr.ssa med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia del Centro __________ (__________)

di __________, di eseguire una perizia.

La perita psichiatra ha

esaminato l’assicurata il 13 dicembre 2018 dalle ore 8.40 alle ore 10.45 e il

19 dicembre 2018 dalle ore 11.10 alle ore 12.05 e nel rapporto del 31 dicembre

seguente (doc. 163 incarto AI) ha riportato l’anamnesi (familiare, fisiologica,

patologica-remota, sociolavorativa e psicopatologica), la descrizione della

giornata e delle attività e delle abitudini, i dati soggettivi e quelli

oggettivi (descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP;

esame psichico secondo AMDP-System). La specialista ha evidenziato quale diagnosi

con ripercussioni sulla capacità di lavoro quella di “Episodio

depressivo reattivo di grado medio ICD10:F32.1” mentre non ha posto alcuna diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità di lavoro (doc. 163, pag. 14 incarto

AI).

La perita psichiatra, con riferimento all’attività abituale (addetta alle

pulizie), ha indicato quanto segue: “(…) Riassumendo per i soli aspetti

psichiatrici: IL 50% dal 14.03.2018 al 12.12.2018; IL 20% dal 13.12.2018.

Riduzione rendimento e orario. L'assicurata per motivi fisici è stata

considerata completamente inabile nella sua abituale professione secondo la

perizia del Dr. __________”. (doc. 163, pag. 17 incarto AI).

La perita psichiatra, con riferimento alla capacità lavorativa in un’attività

adeguata, ha indicato quanto segue:

" (…) Anche

in un'attività lavorativa adeguata che sia semplice, in un ambiente tranquillo

si considera una inabilità lavorativa analoga a quella per attività abituale,

ossia IL 50% dal 14.03.2018 al 12.12.2018, IL 20% dal 13.12.2018-Riduzione

rendimento e orario.

La valutazione psichiatrica esula dal peso dei fattori psicosociali presenti

oltre che dei fattori fisici.

Il Dr. __________ descriveva una IL del 50% per una attività

sedentaria date le difficoltà di deambulazione, non vengono descritti altri

limiti, il rapporto SMR (16.07.2017) cita come limitazioni solo quella di

carico (5 Kg), non vi sono limitazioni rispetto alla necessità di pause

supplementari e difficoltà nello svolgere lavori di precisione. Ritengo in

base alle limitazioni somatiche riportate che le limitazioni psichiche

descritte nel Mini ICF vadano ad esse sommate, in quanto i deficit psichici

dipendono da una maggiore esauribilità, dalla necessità di pause, dalla ridotta

persistenza e flessibilità. (…)” (doc. 163, pag. 17 incarto AI; n.d.r.: la

sottolineatura è della redattrice)

La perita psichiatra ha

puntualizzato che non c’era d’aspettarsi un cambiamento a livello psichiatrico

in senso migliorativo “per i prossimi 2 anni” e che la prognosi rimaneva

comunque “incerta proprio perché la sintomatologia depressiva è reattiva

alla problematica fisica che potrebbe anche peggiorare o aver recidive.

Pertanto non è possibile esprimersi in che misura la CL potrebbe migliorare in

tale arco di tempo”. (doc. 163, pag. 17 incarto AI).

La perita psichiatra, con

riferimento all’attività di casalinga, ha indicato quanto segue:

" 8.

Economia domestica /attività lucrativa a tempo parziale.

A. Casi senza accertamento nell'economia domestica.

Dal punto di vista psichiatrico non vi sono dei deficit e

limitazioni tali da compromettere in maniera significativa la capacità

lavorativa in ambito casalingo.

L'assicurata mi ha però descritto una serie di limitazioni nello

svolgimento dell'attività di casalinga quale ad esempio nella preparazione dei

pasti, nella pulizia dell'alloggio, nelle spese e nel bucato legate alla

difficoltà di muoversi (deve infatti utilizzare il deambulatore) come si può

leggere nella descrizione della sua giornata. Anche nella cura di sé mi ha

descritto delle limitazioni legate all'aspetto motorio (ad esempio non riesce

ad asciugare la parte inferiore del corpo, tagliare le unghie dei piedi non

riuscendo ad abbassarsi per rischio di perdere l'equilibrio e cadere e quindi

necessita dell'aiuto di un familiare) mentre nel rapporto SMR tali limitazioni

non vengono considerate e viene considerata una piena capacità lavorativa. Prego

quindi l'SMR di valutare se le limitazioni fornite dall'assicurata durante la

mia perizia sono plausibili rispetto al danno motorio avuto al nervo femorale,

eventualmente anche con una valutazione a domicilio da parte degli assistenti

sociali.” (doc. 163, pag. 18 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è della redattrice)

Nel rapporto finale del 16

gennaio 2019 (doc. 164 incarto AI) i medici SMR, dr. med. __________ e dr.

med. __________, hanno posto le diagnosi principale con ripercussione

sulla capacità lavorativa di:

" Episodio

depressivo reattivo di grado medio ICD 10: F 32.1

Liposarcoma mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione

retroperitoneale sx, con estesa infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi il

13.10.2015 e successiva resezione tumorale retroperitoneale sinistra con

nefroureterectomia e anessiectomia sinistra in data 02.10.2015 (recte:

02.12.2015).”

I medici SMR non hanno posto

alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

I medici SMR hanno indicato

nell’attività abituale (addetta alle pulizie) una capacità lavorativa nulla dal

13 ottobre 2015 e continua (con prognosi stazionaria) mentre in un'attività

adeguata hanno fissato una capacità lavorativa (intesa come riduzione di

presenza; combinato) nulla dal 13 ottobre 2015, del 50% dal giugno 2017, del

50% dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e dell’80% dal 13 dicembre 2018 e continua

(con prognosi stazionaria) mentre, come casalinga, hanno determinato una

capacità lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e completa dal giugno 2017 e

continua (con prognosi stazionaria; doc. 164 pag. 2, incarto AI).

I medici SMR hanno puntualizzato che l’assicurata non può svolgere attività

pesanti ma solamente le “attività rispettose dei limiti di peso sotto

indicati con pause supplementari” (doc. 164, pag. 3 incarto AI).

I medici SMR hanno precisato un carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di

alternanza della postura al bisogno, necessità di pause supplementari (inclusa)

e l'assenza di difficoltà nello svolgere lavori di precisione (doc. 164, pag. 4

incarto AI). Non è stata prevista alcuna revisione (doc. 164, pag. 4 incarto

AI).

Quali “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili”, i medici SMR

hanno indicato quanto segue:

" I

limiti psichici di facile esauribilità, ridotta persistenza e flessibilità sono

stati giudicati inclusi nei limiti somatici giacché la sintomatologia

psichica è una diretta conseguenza dello stato somatico, cioè, in assenza della

problematica psichica, non si sarebbe verosimilmente sviluppata una

problematica psichica.” (doc. 164, pag. 4 incarto AI; ndr.: le sottolineature

sono della redattrice)

Quali “Osservazioni

conclusive”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" La

maggiore esauribilità, la necessità di pause, la ridotta persistenza e non

flessibilità sono diretta conseguenza del danno alla salute somatico e non

esclusivamente di origine psichica. Sotto il profilo somatico non vi sono

elementi clinici che giustifichino ulteriori limiti funzionali in ambito

domestico. Ogni possibile limitazione è stata compresa nella valutazione

peritale oncologica del 05.07.2017.” (doc. 164, pag. 4 incarto AI)

Nel rapporto finale del 1°

febbraio 2019 (doc. 167 incarto AI) i medici SMR, dr. med. __________ e dr.

med. __________, hanno posto le diagnosi principale con ripercussione

Considerandi

sulla capacità lavorativa di:

" Episodio

depressivo reattivo di grado medio ICD 10: F 32.1

Liposarcoma mixoide di tipo 3 con t (12;16), della regione

retroperitoneale sx, con estesa infiltrazione della pelvi sx, prima diagnosi il

13.10.2015

e successiva resezione tumorale retroperitoneale sinistra con

nefroureterectomia e anessiectomia sinistra in data 02.10.2015 (recte:

02.12.2015).”

I medici SMR non hanno posto

alcuna diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa

dell’assicurata.

I medici SMR hanno indicato

nell’attività abituale (addetta alle pulizie) una capacità lavorativa nulla dal

13.

ottobre 2015 e continua (con prognosi stazionaria) mentre in un'attività

adeguata hanno fissato una capacità lavorativa (intesa come riduzione di

presenza) nulla dal 13 ottobre 2015, del 50% dal giugno 2017, nulla dal 14

marzo al 12 dicembre 2018 e del 30% dal 13 dicembre 2018 e continua (con

prognosi stazionaria) mentre, come casalinga, hanno determinato una capacità

lavorativa nulla dal 13 ottobre 2015 e completa dal giugno 2017 e continua (con

prognosi stazionaria; doc. 167 pag. 2, incarto AI).

I medici SMR hanno

puntualizzato che l’assicurata non può svolgere attività pesanti ma solamente

le “attività rispettose dei limiti di peso sotto indicati con pause

supplementari” (doc. 167, pag. 3 incarto AI).

I medici SMR hanno precisato un

carico massimo di 5 kg, nessuna necessità di alternanza della postura al

bisogno, necessità di pause supplementari (inclusa) e l'assenza di difficoltà

nello svolgere lavori di precisione (doc. 167, pag. 4 incarto AI). Non è stata

prevista alcuna revisione (doc. 167, pag. 4 incarto AI).

Quali “Ulteriori risorse e

limiti presenti e disponibili”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" I limiti

psichici di facile esauribilità, ridotta persistenza e flessibilità sono stati

giudicati inclusi nei limiti somatici giacché la sintomatologia psichica è una

diretta conseguenza dello stato somatico, cioè, in assenza della problematica

psichica, non si sarebbe verosimilmente sviluppata una problematica psichica.”

(doc. 167, pag. 4 incarto AI)

Quali “Osservazioni

conclusive”, i medici SMR hanno indicato quanto segue:

" La

maggiore esauribilità, la necessità di pause, la ridotta persistenza e non

flessibilità sono diretta conseguenza del danno alla salute somatico e non

esclusivamente di origine psichica. Sotto il profilo somatico non vi sono

elementi clinici che giustifichino ulteriori limiti funzionali in ambito

domestico. Ogni possibile limitazione è stata compresa nella valutazione

peritale oncologica del 05.07.2017.”

(doc. 167, pag. 4 incarto AI)

I medici SMR hanno precisato

che “Questo rapporto corregge un errore formale del precedente rapporto SMR

del 21.01.2019” (recte: 16 gennaio 2019; doc. 167, pag. 4 incarto AI).

Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti svariata

documentazione medica (cfr. doc. F-H, già agli atti) e, in particolare, il

rapporto medico del 25 aprile 2018 del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica, della __________ di __________ (doc. G), giusta il quale:

" (…).

Sicuramente l’arto inferiore sinistro è fortemente menomato dal post-operatorio

con estrema difficoltà nel carico e nella corretta deambulazione e questo porta

ad un sovraccarico dell'arto inferiore destro dove si è evidenziato alla

risonanza magnetica un'importante condropatia femoro-rotulea dill-Ill grado in

assenza comunque di ulteriori problematiche a carico del ginocchio stesso.

Considerando che la rotula è un organo puleggia, sicuramente il salire e

scendere le scale sono fortemente compromessi dal grado di condropatia.

(…).

Ritengo che la paziente non possa più effettuare delle attività

che riguardano il deambulare per lunghi tragitti, lo stare per più di mezz'ora

in ortostatismo e non più di un'ora in posizione seduta, vista l'importante

compromissione della regione gluteale e del tronco sinistro. Non tengo neanche

in considerazione attività che riguardano il salire e scendere le scale.

Sicuramente la compromissione dell'articolazione femoro-rotulea

del ginocchio destro porta la paziente ad avere un'importante handicap in

quanto arto che sostiene la maggior parte dell'ortostatismo della paziente

stessa. (…)”

Il rappresentante dell’insorgente

ha pure prodotto il rapporto medico del 17 dicembre 2018 (che sostanzialmente

riprende i contenuti il precedente rapporto del 18 febbraio 2018) della dr.ssa

med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, del Centro __________

di __________ (doc. F), giusta il quale:

" (…)

Conosco la signora RI 1 dal 2016, immediatamente dopo l'intervento di rimozione

del liposarcoma retroperitoneale a sinistra.

In quell'occasione era stato eseguito un grosso intervento con

nefro-ureterectomia sinistra, resezione del muscolo ileopsoas sinistro, del

nervo femorale sinistro che le comporta una zoppia legata ad un deficit

sensitivo motorio della gamba sinistre, ornenectomia e annessectomia sinistra.

Il tutto è stato seguito da chemioterapia e radioterapia con

notevoli disagi quali periodi di neutropenie febbrili necessitanti ricoveri in

ospedale e terapie antibiotiche ripetute.

La paziente deambula con ausilio di stampella per brevi tragitti e

deambulatore al domicilio. Si stanca facilmente anche perché l'utilizzo di

ausili le provocano non pochi dolori muscoloscheletrici: dolori alla colonna

vertebrale, dolore all'arto superiore destro che viene sollecitato

dall'utilizzo della stampella per esempio.

Nel luglio 2017 infatti abbiamo effettuato una RMN della gabbia

toracica a causa di una tumefazione dolorosa a livello ascellare destro

rivelatosi poi essere legata ad una ipertrofia della muscolatura ascellare

sollecitata.

All’ultimo controllo radiologico effettuato dai colleghi

dell'oncologia è emersa la presenza di una borsite pertrocanterica a sinistre

necessitante anch’essa di fisioterapia.

A causa del grosso intervento la paziente ha subito due ulteriori

interventi a causa di una ernia ombelicale, l'ultimo nel gennaio 2018.

La paziente a causa del grosso intervento demolitore ha grossi

problemi anche minzionali, dovuto al fatto che la motilità e decisamente

ridotta quindi non fa tempo ad arrivare alla toilette con perdita di urine di

cui la paziente spesso non si accorge a causa dell’anestesia della parte inferiore

del corpo a sinistra.

La paziente necessita di fisioterapia almeno 3 volte a settimana

comprendenti anche linfodrenaggio all’arto inferiore di sinistra; è stata

ricoverata a __________ per una fisioterapia intensiva, ma permangono delle

disabilità evidenti e notevoli.

Dal mio punto di vista la signora RI 1 e inabile al 100% per

qualsiasi attività, che sia quella di ausiliaria di pulizie che per altre

attività sedentarie.

La paziente non può certo stare seduta a lungo a causa dei dolori

muscoloscheletrici e il muoversi, l'alzarsi diventa un’attività difficoltosa

che le richiede tempo e sostegno da parte di una persona. Tra l'altro è

fondamentale che la paziente effettui la sua fisioterapia almeno tre volte a

settimana e questo non può certo conciliarsi con un impegno lavorativo fisso,

senza contare le possibili complicanze medico chirurgiche che potrebbero ancora

verificarsi. (…)”

Nell’annotazione del 23 agosto

2019.

(doc. IV-1) il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato, tra l’altro,

quanto segue:

" (…) Le

contestazioni avanzate dal rappresentante legale dell'assicurata non

costituiscono argomentazione di carattere scientifico. Per alcune delle

affermazioni del rappresentante legale circa la gravita del danno alla salute

subito dall'assicurata, non esistono nemmeno i presupposti anatomici e la

sintomatologia da lui enfatizzata non trova alcuna giustificazione

patofisiologica, come verrà elucidato più avanti.

Una valutazione somatica globale esige un approccio di tipo

internistico, in quanto l'internista è, per definizione, un profondo

conoscitore di tutta la patologia organica oggettivabile. Ora, l'Oncologia è

una branca afferente alla Medicina Interna ed il perito incaricato dal nostro

Ufficio, Dr. med. __________, possiede il titolo di specialista svizzero FMH in

Medicina Interna, in Oncoematologia e in Oncologia Medica, oltre a far parte

del __________.

Si riafferma, dunque, che non vi era e non vi è nessuna indicazione ad una

perizia ortopedica o di qualunque altra specialità.

(…).

la perizia "ortopedico-funzionale", come tale, non esiste

e che una valutazione clinico-funzionale prescinde dalla specialità

ortopedia, ancor più per il fatto che nel caso specifico non vi è

alcuna indicazione verso una perizia anche ortopedica.

(…).

l'assicurata non presenta un deficit assoluto della sensibilità

dell'arto inferiore sinistro. Inoltre, la paresi completa descritta dal perito

incaricato dal nostro Ufficio, Dr. med. __________, riguarda solo la flessione

della coscia e l'estensione della gamba, mentre per quanto riguarda

l'estensione del piede la paresi è parziale. Ergo, l'arto inferiore sinistro

manifesta ancora un movimento volontario e, come vedremo più avanti, non è

completamente insensibile.

(…).

Non vi è, infatti, alcuna ragione medica plausibile verso una perizia

ortopedica. ln realtà, l'intervento cui l’assicurata è stata sottoposta non è

stato un intervento di ortopedia classica, con modificazione di superfici

articolari, tomia di segmenti ossei, impianto di mezzi di fissazione/sintesi

metallici, etc trasposizione di tendini. Piuttosto, si è trattato di un

intervento complesso di chirurgia oncologica che ha coinvolto tre specialisti

diversi dell'Ospedale Universitario di __________ (Prof_ Dr. med. __________,

chirurgo, specialista nei tumori ossei; Prof Dr. med. __________, chirurgo del

tratto gastro-intestinale e chirurgo endocrino; Dr. med. __________, chirurgo

urologo), nel quale la resezione del muscolo ileopsoas e la resezione del nervo

femorale prossimale di sinistra si sono rese necessarie per conseguire il

principio di radicalità chirurgica - fermo restando che detto muscolo origina

dalle arcate fibrose che congiungono le facce laterali dei somi delle prime

quattro vertebre lombari e che decorre in posizione extraperitoneale -, ma

non sono state le uniche resezioni effettuate, essendo state associate ad

una nefroureterectomiae ad una anniessectomia omolaterali, nonché ad una

omentectomia.

(…).

Si sottolinea che questa neoplasia origina dai tessuti molli del

retroperitoneo, non da una testa femorale o da un'articolazione.

Per amore di chiarezza, si ricorda qui che il sarcoma

retroperitoneale fa parte della categoria dei sarcomi dei tessuti molli.

(…).

Dr. med. __________, non solo ha evidenziato la paresi ma ha valutato ogni

altro aspetto dell'arto inferiore sinistro dell'assicurata, e lo ha fatto

in modo debito e corretto, ragione per cui viene a cadere completamente l'idea

secondo la quale le conseguenze dell'intervento chirurgico non siano mai state

prese in considerazione in ambito SMR e peritale.

Si osserva ancora che il perito incaricato dall'UAI non ha

affatto confermato che l'arto inferiore sinistro dell'assicurata sia

"completamente insensibile". Infatti, egli non ha parlato di

una condizione di anestesia, cioè di assenza della

sensibilità, bensì di ipoestesia, cioè di diminuzione

della sensibilità, e per di più di ipoestesia subtotale, cioè di

un'ipoestesia che non interessa interamente la cute dell'arto inferiore

sinistro dell'assicurata.

Per altri versi, il Dr. med. __________ non ha nemmeno descritto un arto plegico,

ossia del tutto privo di movimento volontario in ogni suo segmento, ma

paretico, cioè con una perdita parziale della motilità volontaria. Pertanto, si

ribadisce che l'arto inferiore sinistro dell'assicurata non è

completamente insensibile e non è plegico, anche perché, come

abbiamo visto, il perito incaricato dal nostro Ufficio descrive un deficit parziale

a carico dell'estensione del piede sinistro sulla gamba.

(…).

8) All'affermazione di pag.6, capoverso 4, per la quale:

"Anche le perizie versate agli atti dalla ricorrente, ed

in particolare:

rapporto medico Dr. med. __________, Centro __________,

17.12.2018

e 18.02.2018, doc. F;

- rapporto medico Dr. med. __________, __________ 25.04.2018,

doc. G;

- rapporto medico Dr. med. __________, Centro __________ __________

14.03.2018, doc. H,

concordano nel ritenere la ricorrente totalmente inabile al

lavoro a causa dei gravi e invalidanti problemi di deambulazione e motilità

della stessa. Dei suddetti rapporti l'Ufficio Al non ha tenuto minimamente

conto, ritenuto come nessun accertamento medico specialistico stato ordinato in

tale senso",

si risponde come segue:

a) Nessuno dei rapporti medici suelencati e portati

a credito dal rappresentante legale dell'assicurata per dimostrare le sostenute

inadempienze del SMR dell'UAI è una perizia, in quanto non soddisfa alcun

criterio peritale;

b) Nessuno dei medici annoverati dal rappresentante legale

dell'assicurata ha mai eseguito un esame obiettivo lege artis in grado

di oggettivare uno status clinico-funzionale più compromesso di quello

documentato dal perito incaricato dal nostro Ufficio, Dr. med. __________;

c) Nessuno dei medici annoverati dal rappresentante

legale dell'assicurata ha mai apportato elementi diagnostico-strumentali nuovi,

tali da imporre una rivalutazione del caso;

d) Nessuno dei medici annoverati dal rappresentante

legale dell'assicurata ha inteso sconfessare, in occasione del presente ricorso

al TCA, l'operato del perito incaricato dal nostro Ufficio;

e) li SMR, contrariamente a quanto sostiene il rappresentante

legale dell'assicurata, ha tenuto in scrupolosa considerazione ogni rapporto

medico pervenuto agli atti, ma non poteva avallare attestazioni di

incapacità lavorativa o richieste di ulteriori perizie che non fossero

pienamente oggettivate le prime e giustificate le seconde.

Circa il rapporto medico del Dr. med. __________ del 25.04.2018, annoverato tra

gli altri dal rappresentante legale dell'assicurata, si riporta quanto posto in

luce nella presa di posizione SMR del 24.07.2018 (0001 - GED):

Per quanto poi concerne ii breve rapporto medico di parte (di

natura non peritale), commissionato dal rappresentante legale

dell'assicurata al Dr. med. __________, del 25.04.2018, occorre in primo luogo

constatare come lo specialista rimandi la questione della valutazione della

capacità lavorativa residua al chirurgo operatore, autore della resezione del

liposarcoma, del. muscolo ileopsoas e del nervo femorale prossimale Sinistri,

ignorando, evidentemente, la partecipazione degli altri specialisti, quindi la

resezione di alte strutture viscerali, come più sopra riportato.

In secondo luogo, il collega ortopedico descrive la

correlazione tra l'intervento- e le difficoltà nel carico e -nella

deambulazione riscontrate nel post-operatorio (come, peraltro, già noto e

stabilito dal perito oncologo), -senza, tuttavia, oggettivare una situazione

clinica nuova e senza porre diagnosi specialistiche o comunque nuove diagnosi,

ma offrendo solo una diversa valutazione rispetto ad un medesimo stato clinico.

Notiamo, anche che il collega ortopedico non si esprime né in

termini. di forza e resistenza muscolare residue, né in termini di movimento,

né in termini di carico, né in termini percentuali di capacità lavorativa.

Circa i rapporti medici della Dr.ssa med. __________ del

18.02.2018

e del 17.12.2018, si osserva che essi non apportano alcuna novità

sul piano diagnostico e clinico che non sia stata già correttamente valutata in

ambito SMR e peritale. Inoltre, la collega, come del resto tutti gli altri, non

riporta le rilevazioni oggettive di alcun esame fisico da lei condotto

sull'assicurata volto a documentare uno status clinico-funzionale diverso e/o

più compromesso rispetto a quello evidenziato dal perito incaricato dal nostro

Ufficio.

In sostanza, la collega __________ non fornisce alcun elemento

clinico misurabile che sconfessi la valutazione peritale. La sua attestazione

di IL del 100% in ogni attività non è quindi giustificata sul piano medico.

(…) rimandando alla presa di posizione SMR del 03.04.2019 (0001 — GED), della

quale si riporta qui solo la parte relativa a quanto descriveva la Dr.ssa med. __________,

al di fuori del suo mandato e della sua competenza, sulle

limitazioni somatiche dell'assicurata: (…). “(…). A questo proposito, la

Dr.ssa med. __________ riporta che l'assicurata descrive una serie di

limitazioni nello svolgimento dell'attività di casalinga come, ad esempio, nella

preparazione dei pasti, nella pulizia dell'alloggio, nella spesa e nel bucato

legate alla difficoltà di muoversi. Anche nella cura di sé l'assicurata, in

occasione della visita peritale, avrebbe riferito di importanti limitazioni.

Ora, rispetto all'affermazione del perito psichiatra per cui

l'SMR non avrebbe considerato tali limitazioni raccontate dall'assicurata,

rispondo che quanto esternato non è accettabile per le seguenti ragioni:

- Osservo innanzitutto che la Dr.ssa __________ non ha alcun

riferimento clinico-strumentale oggettivo per chiedere al SMR dell'UAI di

effettuare una valutazione di qualsivoglia genere, ma esclusivamente II

racconto dell'assicurata;

- Non risulta agli atti alcuna diagnosi stabilita in ambito

specialistico e codificata secondo ICD-10 che indichi o che giustifichi in

qualche modo un'indagine funzionale o un'inchiesta a domicilio;

Non esiste agli atti alcuna traccia di un esame clinico

obiettivo condotto lege artis secondo i canoni della semeiotica classica, né la

Dr.ssa med. __________ ha eseguito essa stessa un esame obiettivo comprendente

almeno un neurostatus, estendendo poi l'esame agli altri organi, apparati e

sistemi avvalendosi delle manovre classiche della semeiotica fisica (ispezione,

palpazione, percussione, auscultazione) nonché effettuando una valutazione

dell'articolarità generale e distrettuale che evidenziasse elementi clinici

eventualmente sfuggiti al SMR, oppure del tutto nuovi, presentandosi, questi,

solo al momento della visita peritale psichiatrica;

Il mandato peritale della Dr.ssa __________ è unicamente

relativo alla sua specialità, mentre non riguarda per definizione altre

discipline;

Considerazioni ed indicazioni sugli aspetti somatici, specie in

assenza di qualsivoglia substrato anatomico, diagnostico strumentale e clinico

oggettivato che le sostenga, non hanno alcuna valenza scientifica e

medico-assicurativa".

(…).

(…). (…) le limitazioni funzionali dell'assicurata scaturiscono unicamente

dalla paresi a carico dell'arto inferiore sinistro. (…). Ora, su questa

premessa di ordine semeiologico, si può affermare che l'assicurata non presenta

alcuna limitazione nelle diverse attività di casalinga che ella ha sempre

svolto soltanto nella misura del 10%.

(…).

ciò che scrive la Dr.ssa __________ circa gli aspetti somatici dell'assicurata:

Non è fondato su alcun elemento clinico da lei direttamente

oggettivato secondo le regole dell'arte medica nel corso della visita peritale;

- Non dimostra in alcun modo un quadro clinico somatico peggiore o

diverso rispetto a quello evidenziato dal Dr. med. __________;

- Non rispetta alcun criterio della semeiotica fisica;

Rimane totalmente al di fuori del proprio mandato e della propria

competenza;

- Si basa esclusivamente sulle dichiarazioni

dell'assicurata.

(…).

Come abbiamo più volte ribadito, non esiste alcun aspetto

"ortopedico-funzionale" da valutare.

Per concludere, le certificazioni dei medici curanti cui fa

riferimento il rappresentante legale dell'assicurata non sono oggettivanti per

le innumerevoli ragioni che abbiamo esaminato nel corso della presente

trattazione, e non hanno quindi alcun valore probante. (…)” (doc. IV-1; ndr.:

il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice)

Il 16 ottobre 2019 il

patrocinatore dell’assicurata ha versato agli atti il rapporto medico del 3

ottobre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica,

della __________ di __________ (doc. M), giusta il quale:

" (…).

Incontro la signora RI 1 a circa un anno e mezzo dalla precedente visita. La

paziente ricordo è stata operata per un tumore all'emisoma sinistro, con

asportazione anche del muscolo ileopsoas, con importante deficit all' emisoma

sinistro. La paziente si presenta con una zoppia di fuga aiutata da un bastone

e deambula con l'aiuto di un deambulatore a domicilio.

E' evidente la zoppia a carico dell'emisoma sinistro e mi

riferisce un incremento della sintomatologia dolorosa a carico di entrambe le

ginocchia, ove un anno e mezzo fa si era evidenziato un quadro di condropatia

femoro-rotulea di II e III° e a carico del ginocchio sinistro per importante

condropatia del comparto mediale.

Il paziente riferisce che con la fisiokinesiterapia (tre volte alla settimana)

riesce a mantenere uno stato tollerabile per quanto concerne la sintomatologia

dolorosa e la funzionalità motoria.

Ad aggravare la situazione si erano già evidenziate una borsite pertrocanterica

a sinistra verosimilmente da sovraccarico e una marcata ipotrofia muscolare a carico

dell'emisoma sinistro, associata a importanti contratture della muscolatura

invece dell'arto inferiore destro che in questo momento è sovraccaricato.

La paziente inoltre lamenta un peggioramento della colonna lombo-sacrale con

dolori in regione gluteale e paravertebrali lombo-sacrali.

Si evidenziano importanti contratture a tale livello.

La paziente mi riferisce inoltre la perdita di circa 15 chilogrammi negli

ultimi sei mesi, cosa che riferisce aver ottenuto un miglioramento nella

deambulazione.

Per le importanti e severe problematiche ortopediche riterrei opportuno ai

fini una perizia medico-legale-assicurativa”.

(doc. M; la sottolineatura è della redattrice).

Nelle osservazioni del 30

ottobre 2019 (doc. X), l’UAI ha osservato quanto segue:

" (…) si

prende atto che controparte ha indicato con scritto 17 settembre 2019 che la

signora RI 1 stava attuando nuovi accertamenti medici, quindi successivi alla

decisione resa, indicando un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute.

Viene, quindi, prodotto il rapporto di visita ambulatoriale del

dr. med. __________ del 3 ottobre 2019, il quale riprende le problematiche note

del caso della signora RI 1, senza proporre elementi diagnostici-strumentali

nuovi. Nel rapporto sono riprese le indicazioni riferite dall’assicurata di

aumento di dolori, tuttavia quale elemento positivo è riferita una perdita di

peso, che ha condotto al miglioramento funzionale della deambulazione.

Ritenuto che il rapporto non propone elementi clinici nuovi giustificanti la

modifica delle precedenti valutazioni rese, lo scrivente UAI ribadisce dal lato

medico le considerazioni espresse dal Servizio medico regionale in data 23

agosto 2019 (annotazione allegata alla risposta di causa) tuttora valide.”

2.14

Nella presente fattispecie con

la decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera

di invalidità (grado di invalidità: 100%) dal 1° ottobre 2016 (alla scadenza

dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), ridotta ad ¼ di rendita (grado di

invalidità: 43%) dal 1° settembre 2017 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° giugno 2017 ex art. 88a

cpv. 1 OAI), aumentata ad una rendita intera di invalidità (grado di

invalidità: 90%) dal 1° giugno 2018 (trascorsi 3 mesi dall'oggettivato

peggioramento dello stato di salute a partire dal 14 marzo 2018 ex art. 88a

cpv. 2 OAI) e ridotta a tre quarti di rendita dal 1° aprile 2019 (trascorsi 3

mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 13

dicembre 2018 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del

62% (doc. 187 incarto AI).

L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 1°

febbraio 2019 (doc. 167 incarto AI) dei medici SMR, dr. med. __________ e dr.

med. __________, precisando, in particolare, quanto segue:

" (…).

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita agli atti, nonché dalle perizie

mediche specialistiche eseguite in data 13.06.2017 presso il Dr. med. __________

di __________ e nel mese di dicembre 2018 presso il Centro __________ di __________

(rapporto peritale datato 31.12.2018), il nostro Servizio Medico Regionale ha

potuto oggettivare le seguenti incapacità lavorative:

- nell'abituale

attività di addetta alle pulizie:

100% dal 15.10.2015

- in attività

adeguate allo stato di salute e rispettose delle limitazioni funzionali:

100% dal 15.10.2015

50% dal 01.06.2017

100% dal 14.03.2018

70% dal 13.12.2018.

L'incapacità lavorativa è da intendersi come riduzione del

rendimento.

- come casalinga:

100% dal 15.10.2015

0% dal 01.06.2017.”

Il TCA osserva che dalle

tavole processuali emerge che l’assicurata soffre, quale sequela

post-operatoria - da svariati anni ormai di una problematica all’arto inferiore

sinistro e di problemi deambulatori piuttosto importanti. Tant’è che, come

riportato al consid. 1.1, ha beneficiato, nel corso degli anni, di svariati

mezzi ausiliari e aiuti da parte dell’UAI (segnatamente: ortesi al ginocchio e

deambulatore nel febbraio 2016, modifiche architettoniche nel locale

bagno/doccia al suo domicilio per complessivi fr. 7'115.- nel 23 marzo 2016 e sedia

rialzabile per casalinga nel settembre 2017). Nonostante il dr. med. __________,

specialista FMH in medicina interna, oncologia e ematologia, nella perizia

medica del 30 giugno 2017 (doc. 99 incarto AI), abbia posto, tra le diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurata, un “deficit di

forza e di sensibilità dell’arto inferiore sx quale sequela della terapia

chirurgica e radioterapica, di grave entità” (doc. 99, pag. 6 incarto AI),

non si trova alcuna traccia (né tra le diagnosi con né tra le diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa dell’assicurata né nelle esigibilità

lavorative poste) in alcuno dei rapporti finali dei medici SMR (segnatamente in

quello del 16 agosto 2017 del dr. med. __________, di cui al doc. 105 incarto

AI; in quelli del 16 gennaio e del 1° febbraio 2019 dei dr. med. __________ e

dr. med. __________, di cui ai doc. 164 e doc. 167 incarto AI).

Le importanti problematiche deambulatorie come pure quelle, parimenti

significative, ad esse conseguenti sviluppate dall’assicurata a livello

ortopedico, trovano conferma anche nei rapporti medici del dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, della __________ di __________ del 25

aprile 2018 (doc. G) e del 3 ottobre 2019 (doc. M), di cui si è già ampiamente

detto al consid. 2.13. Quest’ultimo certificato, viene preso in considerazione

da questa Corte, nella misura in cui fa riferimento ad una situazione clinica

dell’assicurato anteriore alla decisione dell’UAI e dunque, è rilevante nella

presente procedura. Giova qui difatti ricordare che, per costante

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento

in cui essa venne emanata e, quindi, in concreto il 17 giugno 2019. Fatti

verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono

un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa

(SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.

2.11). Il TCA non può, invece tenere conto, della documenta-zione medica (doc.

N1-3 e doc. O) prodotta in questa sede dal patrocinatore dell’assicurata il 27

gennaio (doc. XIII) e il 17 febbraio 2020 (doc. XVII), in quanto attestante una

recidiva della patologia oncologica avvenuta successivamente alla decisione

impugnata.

In siffatte circostanze,

il rapporto finale del 1° febbraio 2019 (doc. 167 incarto AI) dei medici SMR,

dr. med. __________ e dr. med. __________, che ha tenuto conto unicamente della

patologia oncologica e di quella psichiatrica di cui è affetta la ricorrente, non

è sufficiente per concludere che la ricorrente ha presentato le capacità

lavorative (in attività adeguate rispettivamente nell’attività di casalinga)

ivi indicate.

Stante quanto precede, non consente di giungere ad una diversa conclusione

neppure l’annotazione del 23 agosto 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(doc. IV-1), di cui si è già ampiamente detto al consid. 2.13.

Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12

aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato

che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può, quindi,

fondare il proprio giudizio sul rapporto finale del 1° febbraio 2019 (doc. 167

incarto AI) dei medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.

In siffatte circostanze all’UAI incombeva, dunque, prima di emettere la

decisione impugnata il 17 giugno 2019 (che segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1;

130.

V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2

e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA 32.2018.169 del 20 agosto

2019, consid. 2.4), accertare in maniera completa ed esaustiva quale fosse il

reale stato di salute dell’assicurato anche dal profilo somatico (in

particolare, con riferimento alle problematiche deambulatorie come pure a quelle

ad esse conseguenti sviluppate dall’assicurata a livello ortopedico; e non

solamente da quello oncologico e psichiatrico). In particolare,

l’amministrazione avrebbe dovuto, per gli aspetti somatici indicati, incaricare

uno specialista in ortopedia e/o uno specialista in neurologia di eseguire una

perizia ortopedica e/o neurologica. Non avendolo fatto, gli atti devono essere

rinviati all’amministrazione affinché ponga rimedio alle proprie mancanze

ordinando una perizia esterna in ambito ortopedico e/o neurologico (cfr. art.

44.

LPGA), prima di emettere una nuova decisione relativa al diritto alla rendita

della ricorrente.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in

precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o

perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione

che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle

carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le

ragioni già diffusamente anziesposte, ci troviamo di fronte ad un accertamento

dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione

affinché metta in atto l’accertamento peritale specialistico ortopedico e/o

neurologico esterno necessario al fine di chiarire lo stato di salute

dell’assicurata e le sue conseguenze sulla sua capacità lavorativa

nell’attività abituale, in attività adeguate e quale casalinga.

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo oncologico

(tenuto conto della recidiva risultante dai doc. N1-3 e O versati agli atti in

questa sede) e psichiatrico - di una perizia ortopedica e/o neurologica.

Andrà poi effettuata una

discussione globale tra i tre specialisti in questione.

In tale contesto è utile

ricordare che, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la

giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie (in particolare, nel caso di specie,

in ambito psichiatrico, oncologico, ortopedico e/o neurologico) non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo al

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi

di inabilità si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una

problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in

discussione (cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246 e ss.).

Va ancora rammentato che

in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito

che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il

ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad

esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio

AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma (cfr. consid. 1.11 e 2.1) del diritto a una rendita intera di

invalidità dal 1° ottobre 2016 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28

LAI) al 31 agosto 2017 e dal 1° giugno 2018 al 31 marzo 2019, non vi è spazio

per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8

settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del 30

luglio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati e STCA 32.2018.168 del 14 agosto

2019, consid. 2.9 e rinvii ivi citati).

2.15

Alla luce di quanto appena

esposto (cfr. consid. 2.13-2.14), il TCA rinuncia anche all'assunzione di

ulteriori prove (in particolare, all’esperimento di una perizia giudiziaria “atta

a determinare l’incapacità lavorativa della ricorrente con particolare

attenzione al profilo ortopedico-funzionale” richiesta dal patrocinatore

dell’assicurata: doc. I, pag. 14).

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti.

2.16

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210

consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a

carico dell’UAI che verserà fr. 2'200.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché

proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a una rendita

intera dal 1° ottobre 2016 al 31 agosto 2017 e dal 1° giugno 2018 al 31 marzo

2019.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 2'200.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti