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Decisione

32.2019.146

Nuova domanda. Viste le risultanze della periza SAM con complemento e considerata l'abilità lavorativa dell'80% nell'attività abituale e in un'altra adeguata, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni

6 febbraio 2020Italiano60 min

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.146

FS

Lugano

6 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel

mese di marzo 2007, RI 1, classe 1983, ha presentato una richiesta di

prestazioni AI per adulti a motivo di una “(…) depressione (…)” (doc. AI

2/4-11).

Esperiti

gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI – vista la perizia 5 giugno 2008

del __________ (doc. AI 19/59-68) e il rapporto 11 giugno 2008 del medico SMR

dr. __________ (doc. AI 21/71-73) –, con decisione del 18 agosto 2008

(doc. AI 26/81-83), non ha riconosciuto “Nessuna garanzia per provvedimenti

professionali”.

1.2. Nel

mese di settembre 2011 (doc. AI 31/89-96), l’assicurato ha presentato una

seconda domanda di prestazioni sfociata nella decisione del 31 ottobre 2011,

cresciuta incontestata in giudicato, con cui l’amministrazione non è entrata

nel merito della nuova richiesta (doc. AI 33/99-100).

1.3. Con

scritto del 15 dicembre 2016 l’assicurato ha chiesto di essere posto al

beneficio di una riqualifica professionale (doc. AI 36/103).

Con

lettera del 18 gennaio 2017 (doc. AI 37/104-105) l’Ufficio AI, richiamato

l’art. 8 LAI, ha comunicato all’assicurato di non poter riconoscere il diritto

ad una riqualifica professionale adducendo che “(…) nel caso concreto, con

decisione del 18 agosto 2008 abbiamo rifiutato il diritto a provvedimenti

professionali in quanto, secondo valutazione medica, vi era una piena capacità

lavorativa in qualsivoglia attività lucrativa. Il perito inoltre riteneva che

senza una terapia psicofarmacologica e psicoterapeutica adeguata e protratta

nel tempo, la messa in atto di un provvedimento professionale reintegrativo non

avrebbe avuto garanzie di riuscita. In virtù di quanto sopra esposto, la

invitiamo cortesemente a volersi rivolgere all'Ufficio regionale di

collocamento di __________. (…)” (doc. AI 37/104).

1.4. Trattato

lo scritto del 27 settembre 2017 del dr. __________ alla stregua di una nuova

domanda (cfr. doc. AI 41/111-112 con l’annotazione 10 ottobre 2017 del

medico SMR dr. __________ sub doc. AI 42/113 e la domanda 16 ottobre 2017 di

compilazione della richiesta ufficiale di prestazioni AI a cui l’assicurato ha

dato seguito il 24 ottobre 2017 sub doc. AI 45/116 e 51/143-151),

l’Ufficio AI è entrato nel merito della stessa.

Con

progetto di decisione del 14 marzo 2019 –

sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ dell’8 giugno 2018 (doc.

AI 69/203-294) con complemento del 9 luglio 2018 (doc. AI 73/299-302) e del

rapporto finale 11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202) con l’annotazione del 12

luglio 2018 (doc. AI 74/303) del medico SMR dr. __________, vista la tabella

allestita il 16 luglio 2018 con la riduzione al reddito ipotetico da invalido

(doc. AI 75/304-307) e ritenute le valutazioni della consulente in integrazione

professionale del 22 novembre 2018 (doc. AI 82/316-318) e del 28 febbraio 2019

con rapporto dello stesso giorno (doc. AI 85/321-323 e 86/324) – l’Ufficio AI ha preavvisato il rifiuto

del diritto a prestazioni (doc. AI 87/325-328).

Con

lettera del 17 aprile 2019 – viste le osservazioni 27 marzo 2019 al

succitato progetto di decisione con cui si è scusato per la mancata presenza

all’incontro fissato per il 28 febbraio 2019 comunicando di essere a

disposizione “(…) per eventuali e prossimi accertamenti (…)” (doc. AI

89/330) – l’Ufficio AI, richiamato l’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha diffidato l’assicurato

a presentarsi ad un colloquio fissato per l’8 maggio 2019 alle ore 10.30 e a

sottoporsi al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che

verrà definito fissandogli un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se

intende presentarsi al fissato incontro e sottoporsi al provvedimento che sarà

ordinato (doc. AI 92/333-336).

Con

scritto del 26 aprile 2019 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI “(…) la

possibilità di organizzare un prossimo incontro presso lo studio del mio

psicologo (…)” (doc. AI 93/337).

In

data 2 maggio 2019 (cfr. doc. AI 97/341) all’Ufficio AI è pervenuto lo scritto

del dr. __________ del 26 aprile 2019 (doc. AI 98/342-343).

La

suddetta documentazione – come indicato dal dr. __________ (doc. AI

95/339) – è stata sottoposta al __________ (doc. AI 94/338) che ha preso

posizione il 15 maggio 2019 (doc. AI 100/345-346).

L’Ufficio

AI – visti l’annotazione 24 maggio 2019 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 101/347) e l’annotazione per l’incarto del 13 giugno 2019 della

consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/348) – con

decisione del 14 giugno 2019, oggetto della presente vertenza, ha confermato il

rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 103/349-353).

1.5. Con

il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con

argomentazioni di cui si dirà in seguito) la valutazione medica e chiesto che “(…)

la decisione impugnata è riformata nel senso che al ricorrente RI 1 viene

attribuita una rendita d’invalidità con un grado d’invalidità del 100%. (…)”

(I, pag. 4).

Contestualmente

l’insorgente ha postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

1.6. Con

la risposta di causa – confermata la valutazione medica e economica –

l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

1.7. Con

scritto del 5 settembre 2019, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (IX),

l’insorgente ha notificato al TCA i seguenti mezzi di prova: “(…) - richiamo

dal curante Dr. med. __________ dell’intera cartella clinica del ricorrente -

audizione testimoniale del curante Dr. med. __________. (….)” (VIII).

1.8. Con

ulteriore scritto del 19 dicembre 2019, l’insorgente ha trasmesso al TCA il

certificato medico del 17 dicembre 2019 del dr. __________ (X e allegato X/1).

L’Ufficio

AI, con osservazioni del 7 gennaio 2020 (XII), ha preso posizione sulla

succitata documentazione.

Con

lettera del 20 gennaio 2020, trasmessa per conoscenza all’Ufficio AI (XV),

l’insorgente ha comunicato al TCA di confermarsi nelle proprie allegazioni (XIV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il

diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.4).

L’insorgente

postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del

diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 1.5).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA

Fatti

I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007

Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo l’Alta Corte ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza

del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del

4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista

in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come

risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così

espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Nelle DTF 143 V 409 e 143 V

418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria

illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo

cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata

siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo

in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi

fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV

Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la

concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,

come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la

persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione

oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata

complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando

esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.5. Nella

fattispecie in esame l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 4

gennaio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 61/188) – ha

ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI

62/189-192-497 e 65/195-196).

Dalla

perizia pluridisciplinare del __________ dell’8 giugno 2018 (doc. AI 69/203-294),

risulta che i periti hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche

esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).

Elencati

gli atti, descritte l’anamnesi (famigliare e professionale, personale - sociale,

patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)

e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti

e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 26 febbraio, nonché 1, 2, 5, e 15

marzo 2018) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le

seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10

F41.2).

Disturbi di personalità misti (ICD-10

F61.0).

5.2 Diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa:

Lieve sindrome lombospondilogena cronica

con:

- lievi alterazioni della statica e

lievi alterazioni degenerative,

- lieve scoliosi lombare (angolo di

Cobb ca. 10º),

- incipiente

condrosi L4-L5 e L5-S1, incipiente spondiloartrosi L5-S1.

Lieve sindrome cervicospondilogena

cronica. (…)" (doc. AI 69/250-251)

Visti

tutti gli atti medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le

conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici

periti del __________. L’A. presenta unicamente una riduzione della capacità

lavorativa dal lato psichiatrico. Dal punto di vista reumatologico l’A. è

totalmente abile al lavoro (…)” (doc. AI 69/251) –, in sede di

discussione, i periti hanno così riassunto le valutazioni specialistiche:

" (…)

Valutazione psichiatrica

Dal punto di vista psichiatrico il Dr.

med. __________ ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD-10 F41.3) e disturbo misto di personalità (ICD- 0 F61.0). Attesta una

riduzione della capacità lavorativa nella misura de 20% con una capacità

lavorativa residua dell'80% per la patologia psichiatrica. Ritiene che tale

incapacità lavorativa sia presente a partire dalla presa a carico del Dr. med. __________

nel febbraio 2015. Da allora lo stato di salute è stabile ed invariato. Ritiene

utile il proseguire della presa a carico assidua e protratta nel tempo per

evitare pericolose derive psicopatologiche. Anche in un'attività lavorativa

leggera ed adatta il periziando è considerato abile al lavoro nella misura

dell'80%. Come casalingo il periziando è totalmente abile al lavoro. Il nostro

consulente ritiene che non vi siano esagerazioni dei sintomi. Ritiene che

entrambi gli aspetti diagnostici appaiano oggi stabili, piuttosto si assiste

alla cronicizzazione degli aspetti psicopatologici.

Valutazione reumatologica

In considerazione degli attestati disturbi

lamentati a livello del rachide lombare e cervicale il periziando è stato

sottoposto à valutazione specialistica da parte del Dr. med. __________, che

riassume l'anamnesi, descrive l'esame clinico e ritiene che dal punto di vista

reumatologico l'A. sia totalmente abile al lavoro. Diagnostica senza influsso

sulla capacità lavorativa una lieve sindrome lombospondilogena cronica con

lievi alterazioni della statica e lievi alterazioni degenerative, lieve

scoliosi lombare con angolo di Cobb ca. 10°, incipiente condrosi L4-L5, L5-S1

ed incipiente spondilartrosi L5-S1, nonché lieve sindrome cervicospondilogena

cronica. Ritiene che l'A. sia totalmente abile al lavoro dal suo punto di vista

specialistico, in qualsiasi attività lavorativa sinora svolta ed in altre

adatte. Ritiene che un piano di riabilitazione sarebbe senz'altro utile. L'A.

si muove poco in parte per la nota problematica psichiatrica ed in parte per

dolori alla schiena. L'A. è in grado di svolgere un lavoro d'ufficio a tempo

pieno e con pieno rendimento ma anche qualunque altra attività a tempo pieno e

con pieno rendimento da sempre. Ritiene vi sia un'importante discrepanza tra i

sintomi e la valutazione clinica. Descrive le risorse fisiche, al cui consulto

rimandiamo per i dettagli. (…)" (doc. AI 69/252-253).

Dopo

un’attenta discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'A. è abile al lavoro nella misura

dell'80% nell'attività d'impiegato d'ufficio ed in qualsiasi altra attività di

pari impegno fisico. (…)” (doc. AI 69/253), i periti hanno espresso la

seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e

d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività

abituale

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

Dal punto di vista reumatologico non

sussistono limitazioni allo svolgimento di un'attività lavorativa come quella

sinora svolta dall'A. ed in tutte le altre attività lavorative finora svolte e

di pari impegno.

Dal punto di vista psichiatrico la

presenza di una sindrome ansioso-depressiva e di un disturbo di personalità

misto limita il periziando nella misura del 20% inteso come riduzione del

rendimento nello svolgimento dell'attività lavorativa, con una capacità

lavorativa residua dell'80%.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Abile al lavoro nella misura dell'80%.

8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,

indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come

rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

La capacità lavorativa è intesa nella

misura dell'80% come presenza sull'arco di un'intera giornata lavorativa con

rendimento ridotto del 20%. A causa della problematica psichiatrica l'A. è più

lento e necessita di maggiori pause nell'arco della giornata.

8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al

giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il

rendimento è pieno.

Si tratta di un rendimento ridotto del

20% sull'arco di un’intera giornata lavorativa.

8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

Eventuali pause supplementari sono già

state conteggiate nella valutazione sopra esposta.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Tale capacità lavorativa dell'80% è

presente a partire dalla presa a carico del Dr. med. O. Del Don del febbraio

2015 in avanti e da allora è sostanzialmente invariata.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività

adeguata

Anche in un'attività lavorativa leggera

ed adatta, l'A. va considerato abile al lavoro nella misura dell'80%.

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza

limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Le attività sinora svolte sono

considerate adeguate in quanto non sussiste una limitazione dal punto di vista

fisico. La capacità lavorativa è ridotta nel senso di un 20% di rendimento

ridotto a causa del fatto che I'A. necessita di più pause ed è più lento per

della patologia psichiatrica.

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

Vedi punto 8.1.2.

9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,

indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come

rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Vedi punto 8.1.2.1.

9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al

giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il

rendimento è pieno.

Vedi punto 8.1.2.2.

9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se

queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità

lavorativa residua.

Vedi punto 8.1.2.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

Anche in un'attività lavorativa leggera

ed adatta l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80% a partire dal febbraio

2015 in poi.

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

Come casalingo I'A. va considerato

totalmente abile al lavoro.

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?

L'A. è reintegrabile nella misura

dell'80% nelle attività sinora svolte ed in altre attività di pari impegno

fisico e mentale.

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

L'A. è abile al lavoro nella misura

dell'80% a partire dal febbraio 2015 in poi.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

La capacità lavorativa è ridotta a causa

delle quote ansiose, dell'insonnia con riduzione dell'energia vitale, anche se

lievi rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, di ritmi

lavorativi parzialmente ridotti e di un affaticamento generale più rapido.

L'assetto cognitivo/emotivo di base caratterizzato dal disturbo di personalità

amplificano il senso d'impotenza dell'A., con conseguenze dirette negative

sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali.

Pertanto attività lavorative in un

contesto non troppo stressante, non a contatto con troppa gente e soprattutto

dove non sono richieste alte performance sono attività da considerarsi adatte.

9.2.3.1 I

problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

Se sì, in che misura?

Sì, nella misura del 20%.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Rispetto alla valutazione del Dr. med. __________

possiamo considerare che vi è stata una cronicizzazione del quadro clinico con

attualmente un peggioramento complessivo dovuto alla cronicizzazione del quadro

clinico con una capacità lavorativa, a partire dal 2015, dell'80%.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da

parte dell'A.

9.3.1 Come

giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?

Sostanzialmente adeguata.

9.3.2 Adeguatezza

della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?

La terapia in atto è adeguata.

9.3.3 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di

motivazione dell’A.?

Non bisogna attendersi in futuro un

sostanziale miglioramento della capacità lavorativa che probabilmente, malgrado

la presa a carico, si manterrà sostanzialmente stabile.

9.3.4 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Nessuno.

10 COERENZA

10.1 Descrivere

in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti

dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.

Sono presenti alcune discrepanze come ha

ben evidenziato il Dr. med. __________ nel suo consulto. È molto probabile che

fattori non assicurati giochino un ruolo importante nel determinare la

soggettiva incapacità lavorativa dell'A. sin dall'apprendistato interrotto. Dal

punto di vista clinico-fisico vi è una discrepanza tra le lamentele soggettive

ed i reperti oggettivi.

L'A. descrive di essere isolato dalla

gente ma comunque intrattiene contatti regolari con il suo amico, con i

genitori, oltretutto entra regolarmente su internet, ha incontri sessuali anche

fuori dalla coppia, mostrando sicuramente delle competenze relazionali non così

compromesse. Avendo un cane è costretto ad uscire da casa comunque regolarmente

e quotidianamente.

11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a

DOMANDE PARTICOLARI

11.1 Altri

quesiti del medico SMR.

Altri quesiti non sono posti.

11.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Domande particolari non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale,

rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra

perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)"

(doc. AI 69/253-258)

Il

medico SMR dr. __________, nel rapporto finale dell’11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202),

si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.

Lo

stesso dr. __________, vista l’“Annotazione per SMR” del 18 giugno 2018

(cfr. doc. AI 71/296), con lettera del 20 giugno 2018, evidenziato come

l’assicurato non abbia portato a termine alcun apprendistato, ha chiesto al __________

se “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i

vari apprendistati, è dovuto al danno derivante dalla psicopatologia (vedi art.

26 capoverso 2 OAI)? (…)” (doc. AI 72/297).

Con

complemento del 9 luglio 2018 (doc. AI 73/299-302) i periti del __________ hanno

precisato:

" (…)

In riferimento al vostro scritto del

20.6.2018, abbiamo messo a disposizione la documentazione al nostro consulente

in psichiatria Dr. med. __________, che con il suo rapporto del 5.7.2018 ci ha

fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con

cui ci allineiamo

"Gentile collega,

in merito al quesito posto dal Dr.

Med. __________ del Servizio Medico Regionale, con lettera del 20 giugno 2018,

le rispondo quanto segue:

Dai dati anamnestici in nostro

possesso riferiti dall'assicurato, si evince che le difficoltà nel trovare un

posto di apprendistato e di portarlo a termine, sono state in parte

presumibilmente legate alle difficoltà relazionali, di ansia e di evitamento.

È verosimile che il disturbo di

personalità (che può emergere precocemente nel corso dello sviluppo di un

individuo) possa aver interferito, almeno parzialmente, con il proseguo degli

studi.

Per ciò che concerne la sindrome mista

ansiosa-depressiva invece ritengo si sia strutturata in età più avanzata e che

dunque non abbia avuto nessuna interferenza con lo svolgimento

dell'apprendistato.

Complessivamente dunque non ritengo

che si possa identificare una relazione diretta (causa-effetto) tra il danno

derivante dalla psicopatologia e l'impossibilità di portare a termine l'apprendistato."

(…)" (doc. AI 73/299-300)

Il

dr. __________, nell’annotazione del 12 luglio 2018, ha quindi concluso che “(…)

dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i vari

apprendistati, non è stato dovuto al danno alla salute. (…)” (doc. AI

74/303).

L’Ufficio

AI, come accennato (cfr. consid. 1.4) –

dopo l’incontro del 22 novembre 2018 tra la consulente AI, l’assicurato e il

suo psicologo avvenuto presso lo studio di quest’ultimo (cfr. il “Rapporto

1° Incontro” sub doc. AI 82/316-318); il colloquio telefonico con lo

psicologo (cfr. l’annotazione per l’incarto dell’11 gennaio 2019 sub doc. AI

83/319) e l’e-mail dello psicologo del 15 gennaio 2019 inviato alla consulente

AI (doc. AI 84/320) –, ritenuto il

“Rapporto incontro del 28.02.2019” della consulente AI del seguente

tenore: “(…) In data odierna era previsto un incontro presso la __________ a

__________ con lo psicologo, signor __________, e l'assicurato per

l'attivazione di un "allenamento progressivo al lavoro". Di fatto

l'A. è stato dichiarato abile al lavoro all'80% sia in attività abituale sia in

attività adeguata, ma risulta essere inattivo da tantissimi anni. A sostegno

del servizio sociale dal 2004. L'A. però invia una mail al suo psicologo, non si

rende più reperibile e non si presenta a colloquio. In considerazione di quanto

scritto nella mail e del successivo comportamento dell'A., il signor __________

ritiene non esserci verosimilmente più i presupposti per l'attivazione del

provvedimento di cui sopra. Durante l'incontro con lo psicologo si decide

dunque di chiudere la pratica Al del signor RI 1 sulla base dei dati

attualmente in possesso. (…)” (doc. AI 86/324), con progetto di

decisione del 14 marzo 2019 ha preavvisato il rifiuto del diritto a prestazioni

(doc. AI 87/325-328).

L’assicurato,

diffidato con lettera del 17 aprile 2019 a presentarsi ad un colloquio fissato

per l’8 maggio 2019 alle ore 10.30 e a sottoporsi al provvedimento di “allenamento

progressivo al lavoro” che verrà definito (doc. AI 92/333-336), non ha

sottoscritto la relativa dichiarazione (cfr. doc. AI 92/336) e, con scritto del

26 aprile 2019 (doc. AI 93/337), ha chiesto all’Ufficio AI di organizzare il

prossimo incontro presso lo studio del suo psicologo. In data 2 maggio 2019

(cfr. doc. AI 97/341) all’Ufficio AI è poi pervenuto lo scritto del dr. __________

del 26 aprile 2019 (doc. AI 98/342-343).

Detta

documentazione – dopo che l’Ufficio

AI, vista l’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2019 del seguente tenore: “(…)

In data 29.04.2019 riceviamo uno scritto da parte dell'A. che chiede la

possibilità di poter organizzare l'incontro, definito dalla sottoscritta in

sede di diffida con l'obiettivo di poter attivare un ri-allenamento al lavoro,

presso lo studio dello psicologo, signor __________, disponibile nel sostenerlo

in tal senso. La motivazione di tale richiesta risiederebbe nelle dichiarate

grandi difficoltà dell'A. di relazionarsi con le persone e nella visione dello

studio del signor __________, come posto sicuro. In data 02.05.2019 riceviamo

uno scritto del Dr. __________, firmato anche dallo psicologo dell'A., signor __________,

ove i suddetti si dichiarano in disaccordo con la CL 80% dell'A. e, considerandolo

assolutamente non reintegrabile, è da loro fatta richiesta di rendita intera.

Si ritiene che i due scritti siano in contraddizione. Si desidera specificare

che era stato proposto un riallenamento al lavoro poiché l'A., inattivo da 15

anni, era stato dichiarato abile all'80% in attività semplice e ripetitiva. In

base a quanto segnalato nel Rapporto finale SMR del 11.06.2018, si ritiene

esigibile l'esecuzione del colloquio presso il nostro ufficio. Si fa notare che

anche il riallenamento che si desiderava attivare sarebbe stato eseguito presso

una struttura esterna, definita dalla sottoscritta, e non presso lo studio

dello psicologo. Si desidera, altresì, sottolineare che se lo psicologo considera

l'A. non reintegrabile, un riallenamento al lavoro non ha motivo di essere

attivato. In considerazione di quanto sopra (opposizione della CL dell'A. da

parte del medico psichiatra e dello psicologo), si decide di chiudere il

mandato integrazione a mio favore, ritenendo necessaria una nuova sottoposizione

della situazione medica al medico SMR. (…)” (doc. AI 97/341), il 6 maggio

2019 ha comunicato all’assicurato l’annullamento del colloquio fissato per l’8

maggio 2019 e la chiusura del mandato integrazione (doc. AI 99/344) – è stata sottoposta ai periti del __________

(cfr. consid. 1.4) che, nel complemento del 15 maggio 2019 (doc. AI

100/345-346), si sono così espressi:

" (…)

In riferimento al suo scritto del

2.5.2019 [ndr.: cfr. doc. AI 94/338 e

95/339], abbiamo messo a disposizione la documentazione al nostro consulente

in psichiatria Dr. med. __________, che con il suo rapporto dell’8.5.2019 ci ha

fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con

cui ci allineiamo.

"Gentile collega,

in merito alla vostra lettera del 07

maggio 2019, inerente la nuova documentazione pervenuta, le confermo che la

stessa non contiene nuovi elementi diagnostici e/o psicopatologici, atti a

modificare le conclusioni contenute nel rapporto del 08 giugno 2018 [ndr. recte: 20 marzo 2018 data del consulto sub doc.

AI 69/269-280]." (…)" (doc. AI 100/345)

Nell’annotazione

del 24 maggio 2019 il medico SMR dr. __________ ha quindi rilevato che “(…)

dalla documentazione medica agli atti non emergono dunque fatti nuovi né

modificazioni di fatti che conducono a cambiamenti dello stato di salute e

funzionale. (…)” (doc. AI 101/347).

L’Ufficio

AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’annotazione 13 giugno

Considerandi

2019.

della consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/348 di cui si

dirà al consid. 2.8), con decisione del 14 giugno 2019 ha negato il diritto a

prestazioni (cfr. consid. 1.4).

2.6

Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.

261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e

122.

V 160 consid. 1c).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132.

V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere

una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della

parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF

9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, consid. 5.3).

2.7

Il

TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste.

Nel

caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è

stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.

consid. 2.4 e 2.6), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia 8 giugno 2018 con

complementi del 9 luglio 2018 e del 15 maggio 2019 e confermate dal medico SMR

dr. __________ (cfr. consid. 2.5). Perizia, quella del __________, che va

considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.

Non

vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite

considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la

documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha

prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le

conclusioni a cui è giunto il __________.

2.7.1

In

particolare, avuto riguardo all’aspetto extra somatico, va innanzitutto

rilevato che le diagnosi, poste dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel rapporto del 20 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 60/182-187), di “(…) •

Disturbo D’ansia Generalizzato (F41.1); • Sindrome Depressiva Ricorrente

attuale episodio di gravità media (F33.1); • Disturbo d’ansia sociale

(F40.10); Disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti impulsivi e

paranoidi (…)” (doc. AI 60/183), non si discostano sostanzialmente da

quelle formulate dai periti del __________ e attestate dal dr. __________, nel

consulto del 20 marzo 2018 (doc. 69/269-280), di “(…) - Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD 10; F41.2) - Disturbo misto di personalità (ICD 10;

F61.0) (…)” (doc. AI 69/272).

Infatti,

lo stesso dr. __________, nello scritto del 26 aprile 2019 indirizzato

all’Ufficio AI (doc. AI 98/342-343), indica come “(…) il collega __________

ponga diagnosi similari a quanto da noi apprezzato, sia per quel che concerne

l'aspetto affettivo, sia per quel che concerne lo spettro ansiogeno,

confermando tra l'altro la diagnosi sulla struttura egosintonica del paziente

(…)” (doc. AI 98/342).

Inoltre

il dr. __________ (senza confrontarsi puntualmente con la valutazione

del dr. __________ e senza indicare alcun valido motivo per scostarsi dalle

conclusioni del __________), sempre nel succitato scritto del 26 aprile

2019.

– adducendo che “(…) non è

per noi comprensibile come anche il Dr. __________ convenga nel riconoscere un

disturbo psichiatrico maggiore, diagnosticarlo, avere a disposizione come

completezza dell'incarto i tests summenzionati e riconoscere una C.L. pari all'80%.

Quando è evidente come tale capacità non sia minimamente posseduta dal Signor RI

1, quando egli stesso, Dr. __________ asserisce anzichenò come "non

ravvisino controindicazioni assolute ad usufruire di misure di integrazione

professionale ... ma con i limiti sopradescritti". Considerando che, in

relazione ai limiti sopradescritti, pare evidente come il paziente non abbia

chance alcuna nel riuscire in un’impresa come quella esagita. (…)” (doc. AI

98/343) –, si è limitato a

confermare la propria valutazione di un’incapacità lavorativa totale e, senza

tuttavia indicare elementi che non siano già stati considerati dal dr. __________,

ha concluso che “(…) non si comprende inoltre come egli, Dr. __________,

"considerata la progressiva cronicizzazione, che la prognosi a breve medio

termine non lasci intravedere sostanziali cambiamenti"... asserendo poi

come "non vi siano spazi di miglioramento". Domandandoci a tal motivo

come si possa da un lato diagnosticare quanto in essere, riconoscere come tale

diagnosi non abbia possibilità di remissione e coniugarla alla biografia del

paziente per poi deporre per un’assenza di alterazione. Ora detto ciò si

intende unicamente esporre come il dissenso sia primario nei confronti di tali

conclusioni peritali, si riconferma l'impianto diagnostico e prognostico,

ritenendo necessario un Vostro ulteriore approfondimento del caso in questione

in modo tale da poterVi rendere conto nel dettaglio di quanto la situazione del

Signor RI 1 sia da intendersi gravosa. (…)” (doc. AI 98/343).

Va

qui evidenziato che nel consulto del 20 marzo 2018 (doc. AI 69/269-280) il dr. __________

– esposto il seguente “Status

psichico, secondo i criteri AMDP-System”: “(…) L'assicurato si presenta

puntuale ad entrambi gli appuntamenti. Si mostra curato nella propria persona e

nell'abbigliamento; l'atteggiamento è collaborativo. Dal profilo psicomotorio

si evince una moderata inibizione psicomotoria. Mimica espressiva, a tratti

ipomobile, ma congrua ai contenuti. Stato di coscienza senza evidenti alterazioni,

ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla situazione attuale. Il

colloquio è ben informativo, puntuale. Dal profilo cognitivo non si evidenziano

particolarità. Non emergono disturbi della forma né del contenuto del pensiero.

Assenti dispercezioni. L'umore appare a tratti lievemente deflesso. Riferisce

la presenza di moderate quote ansiose soprattutto in relazione a situazioni nuove.

La funzione ipnica è disturbata da alcuni risvegli a causa dei dolori. (…)”

(doc. AI 69/272) e formulata la seguente “Valutazione e conclusioni”: “(…)

Trattasi di un uomo 35enne, dallo sviluppo psicomotorio nella norma. Dopo aver

conseguito le scuole dell'obbligo senza alcuna difficoltà, si iscrive all'apprendistato

di commercio, che non terminerà. Alcune problematiche con il datore di lavoro

bloccheranno il suo percorso. Lo sviluppo di sintomi ansiosi e di evitamento

impediranno la ripresa degli studi. Inizia presto la presa a carico

specialistica, prima dal Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia

e dell'adolescenza. In seguito si avvicenderanno 4 psichiatri, per ragioni

legate in genere al fatto di non trovarsi bene con i terapeuti e di sospensione

delle cure. Lo sviluppo è fin dalla giovane età il percorso tipico dei disturbi

di personalità. In particolare, così come rilevato già nel 2006 durante la

perizia del Dr. __________, si tratterebbe di uno sviluppo con caratteristiche

del disturbo emotivamente instabile di tipo borderline di personalità. Lo

stesso disturbo di personalità è ripreso più volte dai vari terapeuti e anche

nella perizia del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 2008. In

merito all'organizzazione di tipo borderline (vedere test di Rorschach dello Psicologo

__________), concetto psicodinamico più ampio, possiamo infatti riconoscere le caratteristiche

tipiche, ossia un esame di realtà essenzialmente intatto ma che può deteriorarsi

all'aumentare delle sollecitazioni di intensità affettiva; una capacità di mentalizzare

a tratti ridotta; l'uso predominante di difese psichiche meno mature basate sulla

scissione e un'identità personale fragile e poco consolidata; scarsa tolleranza

alle frustrazioni e tendenza ad agire per una soddisfazione pulsionale immediata.

Ad oggi ritengo che diversi aspetti presenti nei vari disturbi di personalità

siano evidenti, ma non in misura sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.

Dunque ritengo più appropriata la diagnosi di disturbi di personalità misti

F61.0, come del resto diagnosticata dal curante Dr. __________. Il corteo

sintomatologico presentato nel corso degli anni sarebbe inquadrabile in tale disturbo.

Inoltre ritengo che la sintomatologia ansioso e depressiva mostrata non abbia

l’intensità tale per poter porre una diagnosi a sé né nei disturbi ansiosi né

nei disturbi depressivi. La suddetta sintomatologia configurerebbe una sindrome

mista ansioso depressiva F41.2. Complessivamente ritengo che la sintomatologia

presentata, ormai stabilizzata e cronicizzata, infici le sue capacità

lavorative nella misura del 20%. (…)” (doc. AI 69/273) – alle domande postegli ha così risposto:

" (…)

1) Diagnosi dal suo punto di

vista specialistico (specificando se sono con o senza influsso sulla

capacità lavorativa). Motivare i criteri che giustificano la diagnosi; se il

perito pone una diagnosi diversa rispetto ai curanti, ne chiarisca il motivo.

Disturbo misto ansioso-depressivo

(ICD 10; F 41.2)

La sintomatologia ansioso-depressiva

rilevata non è di entità tale da raggiungere la soglia per porre una diagnosi

né nei disturbi dell'umore, né nei disturbi d'ansia.

Disturbi di personalità misti (ICD

10; F61.0)

Il disturbo di personalità è verosimilmente

presente fin dalla giovane età adulta. Ad oggi ritengo che diversi aspetti

presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura

sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.

Dunque ritengo più appropriata la

diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0.

Complessivamente l’influenza sulla

capacità lavorativa è pari al 20%.

2) Valutazione della capacità

lavorativa (in percentuale) nell’attività da ultimo svolta dall'assicurato/a,

se possibile specificando se dovuta a limitazione del tempo di lavoro o di

rendimento o di entrambi riferito ad un'attività al 100%.

Al momento ritengo l'assicurato

inabile al lavoro nel [ndr. recte:

nella] misura del 20%.

3) Da quando esiste una riduzione

della capacità lavorativa prolungata dal punto di vista psichiatrico e come si

è evoluta fino al momento dell'attuale perizia?

Dalla precedente valutazione peritale

del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 2008, è probabile

che vi sia stato un progressivo peggioramento.

A partire dal mese di febbraio 2015,

momento della presa a carico del Dr. Med. __________, è verosimile che vi fosse

già una inabilità del 20%.

4) Riguardo alle diagnosi da Lei

esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo termine?

Ritengo, considerando la progressiva

cronicizzazione, che la prognosi a breve-medio termine non lasci intravedere

sostanziali cambiamenti.

La scarsa motivazione mostrata in

questi anni ad intraprendere un percorso terapeutico e l'alternarsi frequente

dei terapeuti stessi, lasciano intendere una ridotta propensione al

cambiamento.

5) Come si giustifica la

diminuzione della capacità lavorativa nell'attività finora svolta? Quali sono

le limitazioni funzionali constatate? Esatta descrizione dei limiti funzionali

e di carico e delle risorse personali dell'A. Motivare la riduzione della

capacità lavorativa.

Le quote ansiose, l'insonnia, la

riduzione dell'energia vitale, anche se lievi, rendono conto della necessità di

maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi parzialmente ridotti e di un

affaticamento generale più rapido.

L’assetto cognitivo/emotivo di base

caratterizzato dal disturbo di personalità amplificano il senso di impotenza dell'assicurato,

con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte

sulle sue performance professionali.

6) Vi sono possibilità terapeutiche

per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa? Se non è possibile un piano di riabilitazione,

motivare.

Non vi sono spazi di miglioramento

significativi; la lunga presa a carico psichiatrica integrata profusa in questi

anni è stata discontinua e pare aver esaurito le possibilità elaborative e di

recupero, non avendo di fatto incontrato nell'assicurato una motivazione

profonda al cambiamento; anche sul piano della mentalizzazione, non vi sono

margini che lascino intravedere un miglioramento.

Tale condizione di impotenza e di

dipendenza mantiene la sintomatologia presentata, cronicizzandola.

6.

a) L'eventuale incapacità di aderire

alla terapia è dovuta a una malattia?

L'assicurato al momento aderisce alla

terapia, anche se con le modalità precedentemente descritte.

6.

b) Come giudica lo spirito di

collaborazione dimostrato dall’A. durante le terapie (eventualmente prendere contatto

con lo psichiatra curante).

Sostanzialmente adeguato.

7) Ritiene possibile effettuare

provvedimenti d’integrazione professionale e/o riformazione professionale?

Non vi sono controindicazioni assolute

dal profilo psicopatologico, ma con i limiti sopradescritti.

8) Ritiene che l’assicurato/a sia

in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti dell'A. e le

caratteristiche che deve rispettare l'attività lavorativa adatta e la capacità

lavorativa in % in tale attività adatta, specificando da quando.

L’assicurato è in grado di svolgere

altre attività a partire da subito al 80%.

9) In quale misura l'A. può

svolgere l'attività di casalingo/a (motivare la percentuale).

L'assicurato può svolgere l'attività

di casalingo senza limitazione alcuna, dunque al 100%.

10) Ha constatato una discrepanza

tra i sintomi descritti e la valutazione clinica?

No.

11) In corso di revisione va

valutato se è subentrato un miglioramento o peggioramento. Se si constata uno

stato di salute invariato o migliorato, definire se è presente un potenziale di

integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di

riallenamento progressivo al lavoro.

Non ravviso controindicazioni assolute

ad usufruire di misure di integrazione professionale e di riallenamento al

lavoro, ma con i limiti sopradescritti.

12) Distinzione tra le limitazioni

funzionali dovute al danno alla salute in questione e le conseguenze (dirette)

di fattori non assicurati (motivi estranei all'invalidità quali ad es.

disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche carenti, età,

basso livello di istruzione o fattori socioculturali).

Le limitazioni funzionali da me ravvisate

sono collegate al danno alla salute.

13) Presa in considerazione di

motivi di esclusione quali l’esagerazione dei sintomi e fenomeni simili nonché

della loro entità.

Durante il corso dei due colloqui avuti

con l'assicurato non ho mai avuto l'impressione della presenza di sintomi

fittizi e/o di simulazione, così come non è mai apparso esagerato nella

descrizione dei sintomi di pertinenza psicologica.

[…]

15) Valutazione approfondita del

profilo attuale e dell'evoluzione nel tempo della personalità dell'Assicurato.

[…]

Ad oggi ritengo che diversi aspetti

presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura

sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.

Dunque ritengo più appropriata la

diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0.

Il corteò sintomatologico presentato

nel corso degli anni, sarebbe inquadrabile in tale disturbo.

Inoltre ritengo che la sintomatologia

ansioso e depressiva mostrata non abbia l'intensità tale per poter porre una

diagnosi a sé né nei disturbi ansiosi né nei disturbi depressivi.

La suddetta sintomatologia configurerebbe

una sindrome mista ansioso depressiva F41.2.

Entrambi gli aspetti. diagnostici

appaiono oggi stabili e piuttosto si assiste alla cronicizzazione degli aspetti

psicopatologici.

16.

I problemi che ostacolano il

reinserimento lavorativo sono dovuti al quadro cinico stesso? Se sì, in che

misura?

Sì, nella misura del 20%. (…)" (doc. AI 69/274-280)

Viste

le suesposte risultanze – ribadito che con lo scritto del 26 aprile 2019

(doc. AI 89/342-343) il dr. __________ sostanzialmente conferma la valutazione

già espressa nel rapporto medico del 20 dicembre 2017 (doc. AI 60/182-186) di

cui i periti del __________ hanno già tenuto conto – questo Tribunale

può fare proprio anche il complemento peritale del 15 maggio 2019 nel quale i

periti del __________ si sono allineati al rapporto dell’8 maggio 2019 dove il

dr. __________ ha rilevato che “(…) in merito alla […] nuova documentazione

pervenuta [ndr. si riferisce anche allo scritto del 26 aprile 2019 del dr. __________]

confermo che la stessa non contiene nuovi elementi diagnostici e/o

psicopatologici, atti a modificare le conclusioni contenute nel rapporto del 08

giugno 2018 [ndr. recte: 20 marzo 2018 data del consulto sub doc. AI

69/269-280]. (…)" (doc. AI 100/347).

Anche

il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 24 maggio 2019, ha concluso

che “(…) dalla documentazione medica agli atti non emergono dunque fatti

nuovi né modificazioni di fatti che conducono a cambiamenti dello stato di

salute e funzionale. (…)” (doc. AI 101/347).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato

medico 17 dicembre 2019 nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) in

seguito ad un peggioramento della sintomatologia clinica del paziente si è

predisposto per un ricovero volontario da effettuare quanto prima presso la

struttura sanitaria di __________ Clinica __________, previo contatto

telefonico giorno 06.12.2019 con il medico di picchetto presente in struttura.

Il paziente è stato quindi ricevuto in clinica in data 07.12.2019, e risulta

tuttora essere ancora ricoverato. (…)” (X/1).

Infatti,

detto certificato medico non è atto a mettere in dubbio la perizia del __________

con i relativi complementi e/o a dimostrare un peggioramento intervenuto dopo

la medesima e prima della decisione impugnata (in concreto: il 14 giugno 2019,

data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

In

questo senso a ragione l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 7 gennaio 2020, ha

precisato che “(…) la questione inerente un eventuale peggioramento dello

stato di salute dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e

dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo.

(…)” (XII).

In

conclusione il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie

valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa

oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e

contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico,

ossia oggettivo, fosse differente.

2.7.2

Per

quanto riguarda l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché

minima documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del __________

e questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione

specialistica del consulente dr. __________ (doc. AI 69/261-268) confermata dai

periti del SAM in sede di discussione (cfr. consid. 2.5).

2.7.3

Visto

tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6; va qui inoltre

evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato

che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un

criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di

un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con

riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere

considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende

generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente

in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale

ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella

STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo

occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti

l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non

sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da

parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale

perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano

dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle

attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)

– la valutazione del SAM (confermata dal medico SMR dr. __________; doc.

AI 68/200-202, 74/303 e 101/347), secondo la quale all’assicurato, dal febbraio

2015.

in avanti, va riconosciuta una capacità lavorativa dell’80% (flessione del

rendimento) nell’attività abituale e in un’attività adeguata, va confermata.

In

questo senso, tanto la domanda d’esecuzione di una perizia giudiziaria (“(…)

il ricorrente ritiene che, a fronte delle insanabili divergenze tra gli

accertamenti del curante e gli accertamenti del __________, in concreto dovrà

necessariamente essere ordinata una perizia medica giudiziaria che abbia ad

accertare i disturbi dei quali soffre il ricorrente e le conseguenze sulla

capacità lavorativa. (…)” (I, punto 4, pag. 3)), quanto il richiamo

dell’intera cartella clinica dal dr. __________ e la sua personale audizione

(cfr. consid. 1.7), vanno disattese.

In

particolare va qui rilevato che il dr. __________, dopo che il 3 aprile 2019

l’Ufficio AI gli ha trasmesso la richiesta perizia del __________ (doc. AI

91/332), con scritto del 26 aprile 2019 ha potuto prendere posizione sulla

medesima (doc. AI 98/342-343).

Va qui ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464

consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid.

3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2.

Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR

2001.

IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.

3c).

Stante

quanto precede va quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________

che, nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202), ha

concluso che, dal febbraio 2015, la capacità lavorativa nell’attività abituale e

in un’altra adeguata è dell’80% (riduzione del rendimento).

2.8

Quanto

alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, questo Tribunale

osserva quanto segue.

Va

innanzitutto rilevato che, come accennato (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione

ha appurato che non è a causa dell’invalidità che l’insorgente non ha potuto

completare la formazione intrapresa presso la scuola __________ di __________

(cfr. le pagelle scolastiche sub doc. AI 48/135-138).

Infatti,

sulla base del succitato complemento peritale del 9 luglio 2018 del __________

(cfr. doc. AI 73/299-300), il dr. __________, nell’annotazione del 12 luglio

2018, ha concluso che “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a

portare a termine i vari apprendistati, non è stato dovuto al danno alla

salute. (…)” (doc. AI 74/303).

Detta

conclusione, ritenuto che dagli atti all’inserto non risulta alcun motivo (e

nemmeno l’insorgente ne adduce uno) per scostarsi, deve essere fatta propria

dal TCA.

Visti

inoltre i redditi annuali riportati nell’estratto del conto individuale (cfr.

doc. 56/163-167) e ribadito, da una parte che la valutazione economica non è

stata contestata nonché, dall’altra parte, che l’art. 26 cpv. 2 OAI non può

essere applicato visto che non è a causa dell’invalidità che la formazione

intrapresa non è stata completata, questo Tribunale deve confermare anche la

conclusione dell’Ufficio AI secondo cui, nonostante l’incapacità lavorativa in

attività abituale e adeguata del 20% dal febbraio 2015, “(…) tuttavia tale

incapacità lavorativa non le preclude la capacità al guadagno in quanto,

svolgendo attività semplici e ripetitive e tenuto conto delle limitazioni

mediche, può conseguire ad un guadagno annuo a CHF 53'718.60 (tabella RSS

elaborata dall'Ufficio federale di statistica (attività semplici e ripetitive,

valore mediano, settore maschile). Infatti prima dell'insorgenza del danno alla

salute, dagli atti in nostro possesso, non risulta che lei avesse un guadagno

annuo proveniente da un’attività lucrativa che abbia mai superato il

sopraindicato reddito. Da ciò ne discende che, nonostante il danno alla salute,

lei non presenta nessuna perdita di guadagno. In assenza di una perdita di

guadagno non sussiste alcun diritto alla rendita. (…)” (doc. AI 103/349-350).

Quanto

alla reintegrabilità nel mondo del lavoro, questa Corte non ha motivo di

scostarsi dalle considerazioni della consulente AI che, nella valutazione del

28.

febbraio 2019 (doc. AI 85/321-323), circa le attività esigibili senza

riformazione specifica, ha concluso che “(…) nel caso specifico sono

considerate esigibili per l’A. tutte quelle attività non qualificate, semplici

e ripetitive, che rispettano i limiti funzionali posti. Trattasi di attività

che non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono

essere esercitate dopo una semplice introduzione al lavoro e un breve periodo

d’adeguamento, rappresentate nella categoria 4.2. (…)” (doc. AI 85/322).

Giova

qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto

modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente

confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21

agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6.3).

Avuto

riguardo infine ai provvedimenti professionali –

ricordato, come accennato (cfr. consid.2.5), che l’assicurato, dopo l’incontro

del 22 novembre 2018 presso lo studio dello psicologo curante, non si è presentato

a quello previsto per il 28 febbraio 2019 per l’attivazione (visto il lungo

periodo di inattività) di un “allenamento progressivo al lavoro” e che

nemmeno, dopo che con le osservazioni del 23 marzo 2019 aveva chiesto di “(…)

riaprire il mio allenamento progressivo al lavoro verso il quale prometto di

impegnarmi. (…)” (doc. AI 89/330), ha dato seguito alla diffida del 17

aprile 2019 (cfr. doc. AI 92/333-336) non avendo sottoscritto la dichiarazione

di voler partecipare al colloquio fissato per l’8 maggio 2019 e di sottoporsi

al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che verrà

definito – questo Tribunale può

fare propria l’annotazione del 13 giugno 2019 nella quale la consulente in

integrazione professionale si è così espressa: “(…) Si considera sia la

lettera del 26.04.2019 (atti, 29.04.2019) ove l'A. fa nuovamente richiesta di

organizzare l'incontro, richiesto in sede di diffida, presso lo studio dello

psicologo, considerato posto sicuro a causa delle grandi difficoltà relazionali

che egli ritiene di possedere, sia della corrispondenza medica del 26.04.2019

(atti, 02.05.2019) ove il medico psichiatra e lo psicologo dell'A. si oppongono

alla CL 80% definita in sede peritale poiché a loro avviso detentore di tutti i presupposti necessari e sufficienti

per il riconoscimento intero di una rendita d'invalidità, poiché privo

dei minimi e basilari requisiti per

aderire in maniera sufficiente ad una qualsivoglia tipologia di contesto

lavorativo, sia per le capacità relazionali disfunzionali, sia per le capacità

di continuità. Con tali premesse si ritiene che la richiesta da parte

dell'A. legata all'attivazione di un allenamento progressivo al lavoro (vedasi

osservazioni al progetto 28.03.2019 e corrispondenza assicurato 29.04.2019),

sia inappropriata e di nessuna utilità ai fini reintegrativi, poiché effettuata

unicamente al fine di poter dimostrare una presunta e già dichiarata non

reintegrabilità. Vedasi anche Nota del 02.05.2019. Si riconferma dunque il

Rapporto SIP del 28.02.2019 e la chiusura del mandato integrazione. (…)”

(doc. AI 102/348).

2.9

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che

l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.11

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.

consid. 1.5).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il

principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la

determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V

362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

173.

segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il

processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con

riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia pluridisciplinare del SAM 8

giugno 2018 con i relativi complementi 9 luglio 2018 e 15 maggio 2019 (doc. AI

69/203-294, 73/299-302 e 100/345-346) unitamente al rapporto finale 11 giugno

2018.

con le annotazioni 12 luglio 2018 e 24 maggio 2019 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 68/200-202, 74/303 e 101/347), svolti nell’ambito della domanda di

prestazioni del settembre 2017, hanno permesso di esprimersi con la dovuta

chiarezza circa la capacità lavorativa dell’assicurato sia nell’attività

abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente, anche se

rappresentato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a

contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra, l’insorgente

in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica

idonea a validamente contestare le valutazioni __________ e SMR e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata

prima della decisione impugnata del 14 giugno 2019. In particolare, visto il

tenore del certificato medico 17 dicembre 2019 del dr. __________ (X/1), il

patrocinatore dell’assicurato, non potendo ignorare che la data di emissione

della decisione impugnata delimita il potere cognitivo del giudice, doveva

sapere che un eventuale peggioramento dello stato di salute deve essere

esaminato nell’ambito di una nuova domanda.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti