32.2019.146
Nuova domanda. Viste le risultanze della periza SAM con complemento e considerata l'abilità lavorativa dell'80% nell'attività abituale e in un'altra adeguata, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
6 febbraio 2020Italiano60 min
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.146
FS
Lugano
6 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel
mese di marzo 2007, RI 1, classe 1983, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti a motivo di una “(…) depressione (…)” (doc. AI
2/4-11).
Esperiti
gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI – vista la perizia 5 giugno 2008
del __________ (doc. AI 19/59-68) e il rapporto 11 giugno 2008 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 21/71-73) –, con decisione del 18 agosto 2008
(doc. AI 26/81-83), non ha riconosciuto “Nessuna garanzia per provvedimenti
professionali”.
1.2. Nel
mese di settembre 2011 (doc. AI 31/89-96), l’assicurato ha presentato una
seconda domanda di prestazioni sfociata nella decisione del 31 ottobre 2011,
cresciuta incontestata in giudicato, con cui l’amministrazione non è entrata
nel merito della nuova richiesta (doc. AI 33/99-100).
1.3. Con
scritto del 15 dicembre 2016 l’assicurato ha chiesto di essere posto al
beneficio di una riqualifica professionale (doc. AI 36/103).
Con
lettera del 18 gennaio 2017 (doc. AI 37/104-105) l’Ufficio AI, richiamato
l’art. 8 LAI, ha comunicato all’assicurato di non poter riconoscere il diritto
ad una riqualifica professionale adducendo che “(…) nel caso concreto, con
decisione del 18 agosto 2008 abbiamo rifiutato il diritto a provvedimenti
professionali in quanto, secondo valutazione medica, vi era una piena capacità
lavorativa in qualsivoglia attività lucrativa. Il perito inoltre riteneva che
senza una terapia psicofarmacologica e psicoterapeutica adeguata e protratta
nel tempo, la messa in atto di un provvedimento professionale reintegrativo non
avrebbe avuto garanzie di riuscita. In virtù di quanto sopra esposto, la
invitiamo cortesemente a volersi rivolgere all'Ufficio regionale di
collocamento di __________. (…)” (doc. AI 37/104).
1.4. Trattato
lo scritto del 27 settembre 2017 del dr. __________ alla stregua di una nuova
domanda (cfr. doc. AI 41/111-112 con l’annotazione 10 ottobre 2017 del
medico SMR dr. __________ sub doc. AI 42/113 e la domanda 16 ottobre 2017 di
compilazione della richiesta ufficiale di prestazioni AI a cui l’assicurato ha
dato seguito il 24 ottobre 2017 sub doc. AI 45/116 e 51/143-151),
l’Ufficio AI è entrato nel merito della stessa.
Con
progetto di decisione del 14 marzo 2019 –
sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ dell’8 giugno 2018 (doc.
AI 69/203-294) con complemento del 9 luglio 2018 (doc. AI 73/299-302) e del
rapporto finale 11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202) con l’annotazione del 12
luglio 2018 (doc. AI 74/303) del medico SMR dr. __________, vista la tabella
allestita il 16 luglio 2018 con la riduzione al reddito ipotetico da invalido
(doc. AI 75/304-307) e ritenute le valutazioni della consulente in integrazione
professionale del 22 novembre 2018 (doc. AI 82/316-318) e del 28 febbraio 2019
con rapporto dello stesso giorno (doc. AI 85/321-323 e 86/324) – l’Ufficio AI ha preavvisato il rifiuto
del diritto a prestazioni (doc. AI 87/325-328).
Con
lettera del 17 aprile 2019 – viste le osservazioni 27 marzo 2019 al
succitato progetto di decisione con cui si è scusato per la mancata presenza
all’incontro fissato per il 28 febbraio 2019 comunicando di essere a
disposizione “(…) per eventuali e prossimi accertamenti (…)” (doc. AI
89/330) – l’Ufficio AI, richiamato l’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha diffidato l’assicurato
a presentarsi ad un colloquio fissato per l’8 maggio 2019 alle ore 10.30 e a
sottoporsi al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che
verrà definito fissandogli un ultimo termine di 10 giorni per dichiarare se
intende presentarsi al fissato incontro e sottoporsi al provvedimento che sarà
ordinato (doc. AI 92/333-336).
Con
scritto del 26 aprile 2019 l’assicurato ha chiesto all’Ufficio AI “(…) la
possibilità di organizzare un prossimo incontro presso lo studio del mio
psicologo (…)” (doc. AI 93/337).
In
data 2 maggio 2019 (cfr. doc. AI 97/341) all’Ufficio AI è pervenuto lo scritto
del dr. __________ del 26 aprile 2019 (doc. AI 98/342-343).
La
suddetta documentazione – come indicato dal dr. __________ (doc. AI
95/339) – è stata sottoposta al __________ (doc. AI 94/338) che ha preso
posizione il 15 maggio 2019 (doc. AI 100/345-346).
L’Ufficio
AI – visti l’annotazione 24 maggio 2019 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 101/347) e l’annotazione per l’incarto del 13 giugno 2019 della
consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/348) – con
decisione del 14 giugno 2019, oggetto della presente vertenza, ha confermato il
rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 103/349-353).
1.5. Con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato (con
argomentazioni di cui si dirà in seguito) la valutazione medica e chiesto che “(…)
la decisione impugnata è riformata nel senso che al ricorrente RI 1 viene
attribuita una rendita d’invalidità con un grado d’invalidità del 100%. (…)”
(I, pag. 4).
Contestualmente
l’insorgente ha postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
1.6. Con
la risposta di causa – confermata la valutazione medica e economica –
l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.
1.7. Con
scritto del 5 settembre 2019, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (IX),
l’insorgente ha notificato al TCA i seguenti mezzi di prova: “(…) - richiamo
dal curante Dr. med. __________ dell’intera cartella clinica del ricorrente -
audizione testimoniale del curante Dr. med. __________. (….)” (VIII).
1.8. Con
ulteriore scritto del 19 dicembre 2019, l’insorgente ha trasmesso al TCA il
certificato medico del 17 dicembre 2019 del dr. __________ (X e allegato X/1).
L’Ufficio
AI, con osservazioni del 7 gennaio 2020 (XII), ha preso posizione sulla
succitata documentazione.
Con
lettera del 20 gennaio 2020, trasmessa per conoscenza all’Ufficio AI (XV),
l’insorgente ha comunicato al TCA di confermarsi nelle proprie allegazioni (XIV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni (cfr. consid. 1.4).
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del
diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 1.5).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA
Fatti
I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007
Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo l’Alta Corte ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza
del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del
4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista
in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come
risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così
espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Nelle DTF 143 V 409 e 143 V
418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria
illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo
cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata
siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo
in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi
fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece,
come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la
persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione
oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata
complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando
esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.5. Nella
fattispecie in esame l’Ufficio AI – vista la richiesta di perizia 4
gennaio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 61/188) – ha
ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________ (doc. AI
62/189-192-497 e 65/195-196).
Dalla
perizia pluridisciplinare del __________ dell’8 giugno 2018 (doc. AI 69/203-294),
risulta che i periti hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche
esterne, di natura psichiatrica (dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Elencati
gli atti, descritte l’anamnesi (famigliare e professionale, personale - sociale,
patologica e sistemica con le affezioni attuali e la descrizione della giornata)
e le constatazioni obiettive, sulla base delle risultanze dei singoli consulti
e del soggiorno dell’insorgente (nei giorni 26 febbraio, nonché 1, 2, 5, e 15
marzo 2018) presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le
seguenti diagnosi:
" (…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Disturbo misto ansioso-depressivo (ICD-10
F41.2).
Disturbi di personalità misti (ICD-10
F61.0).
5.2 Diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa:
Lieve sindrome lombospondilogena cronica
con:
- lievi alterazioni della statica e
lievi alterazioni degenerative,
- lieve scoliosi lombare (angolo di
Cobb ca. 10º),
- incipiente
condrosi L4-L5 e L5-S1, incipiente spondiloartrosi L5-S1.
Lieve sindrome cervicospondilogena
cronica. (…)" (doc. AI 69/250-251)
Visti
tutti gli atti medici raccolti – evidenziato che: “(…) Le
conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra i medici
periti del __________. L’A. presenta unicamente una riduzione della capacità
lavorativa dal lato psichiatrico. Dal punto di vista reumatologico l’A. è
totalmente abile al lavoro (…)” (doc. AI 69/251) –, in sede di
discussione, i periti hanno così riassunto le valutazioni specialistiche:
" (…)
Valutazione psichiatrica
Dal punto di vista psichiatrico il Dr.
med. __________ ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD-10 F41.3) e disturbo misto di personalità (ICD- 0 F61.0). Attesta una
riduzione della capacità lavorativa nella misura de 20% con una capacità
lavorativa residua dell'80% per la patologia psichiatrica. Ritiene che tale
incapacità lavorativa sia presente a partire dalla presa a carico del Dr. med. __________
nel febbraio 2015. Da allora lo stato di salute è stabile ed invariato. Ritiene
utile il proseguire della presa a carico assidua e protratta nel tempo per
evitare pericolose derive psicopatologiche. Anche in un'attività lavorativa
leggera ed adatta il periziando è considerato abile al lavoro nella misura
dell'80%. Come casalingo il periziando è totalmente abile al lavoro. Il nostro
consulente ritiene che non vi siano esagerazioni dei sintomi. Ritiene che
entrambi gli aspetti diagnostici appaiano oggi stabili, piuttosto si assiste
alla cronicizzazione degli aspetti psicopatologici.
Valutazione reumatologica
In considerazione degli attestati disturbi
lamentati a livello del rachide lombare e cervicale il periziando è stato
sottoposto à valutazione specialistica da parte del Dr. med. __________, che
riassume l'anamnesi, descrive l'esame clinico e ritiene che dal punto di vista
reumatologico l'A. sia totalmente abile al lavoro. Diagnostica senza influsso
sulla capacità lavorativa una lieve sindrome lombospondilogena cronica con
lievi alterazioni della statica e lievi alterazioni degenerative, lieve
scoliosi lombare con angolo di Cobb ca. 10°, incipiente condrosi L4-L5, L5-S1
ed incipiente spondilartrosi L5-S1, nonché lieve sindrome cervicospondilogena
cronica. Ritiene che l'A. sia totalmente abile al lavoro dal suo punto di vista
specialistico, in qualsiasi attività lavorativa sinora svolta ed in altre
adatte. Ritiene che un piano di riabilitazione sarebbe senz'altro utile. L'A.
si muove poco in parte per la nota problematica psichiatrica ed in parte per
dolori alla schiena. L'A. è in grado di svolgere un lavoro d'ufficio a tempo
pieno e con pieno rendimento ma anche qualunque altra attività a tempo pieno e
con pieno rendimento da sempre. Ritiene vi sia un'importante discrepanza tra i
sintomi e la valutazione clinica. Descrive le risorse fisiche, al cui consulto
rimandiamo per i dettagli. (…)" (doc. AI 69/252-253).
Dopo
un’attenta discussione e posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) L'A. è abile al lavoro nella misura
dell'80% nell'attività d'impiegato d'ufficio ed in qualsiasi altra attività di
pari impegno fisico. (…)” (doc. AI 69/253), i periti hanno espresso la
seguente valutazione circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e
d’integrazione:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
LAVORATIVA
8.1 Capacità di lavoro nell'attività
abituale
8.1.1 A
quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità
lavorativa?
Dal punto di vista reumatologico non
sussistono limitazioni allo svolgimento di un'attività lavorativa come quella
sinora svolta dall'A. ed in tutte le altre attività lavorative finora svolte e
di pari impegno.
Dal punto di vista psichiatrico la
presenza di una sindrome ansioso-depressiva e di un disturbo di personalità
misto limita il periziando nella misura del 20% inteso come riduzione del
rendimento nello svolgimento dell'attività lavorativa, con una capacità
lavorativa residua dell'80%.
8.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Abile al lavoro nella misura dell'80%.
8.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,
indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come
rendimento globalmente ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.
La capacità lavorativa è intesa nella
misura dell'80% come presenza sull'arco di un'intera giornata lavorativa con
rendimento ridotto del 20%. A causa della problematica psichiatrica l'A. è più
lento e necessita di maggiori pause nell'arco della giornata.
8.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al
giorno, precisare se vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il
rendimento è pieno.
Si tratta di un rendimento ridotto del
20% sull'arco di un’intera giornata lavorativa.
8.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se
queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità
lavorativa residua.
Eventuali pause supplementari sono già
state conteggiate nella valutazione sopra esposta.
8.1.3 Facendo
riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?
Tale capacità lavorativa dell'80% è
presente a partire dalla presa a carico del Dr. med. O. Del Don del febbraio
2015 in avanti e da allora è sostanzialmente invariata.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'lNTEGRAZIONE
9.1 Capacità di lavoro in un'attività
adeguata
Anche in un'attività lavorativa leggera
ed adatta, l'A. va considerato abile al lavoro nella misura dell'80%.
9.1.1 Quali
caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso
di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza
limitazioni e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)
Le attività sinora svolte sono
considerate adeguate in quanto non sussiste una limitazione dal punto di vista
fisico. La capacità lavorativa è ridotta nel senso di un 20% di rendimento
ridotto a causa del fatto che I'A. necessita di più pause ed è più lento per
della patologia psichiatrica.
9.1.2 Indicare
la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al
giorno.
Vedi punto 8.1.2.
9.1.2.1 Se la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale,
indicare se tale percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come
rendimento globalmente ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.
Vedi punto 8.1.2.1.
9.1.2.2 Se la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al
giorno, precisare se vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il
rendimento è pieno.
Vedi punto 8.1.2.2.
9.1.2.3 Se si raccomandano delle pause supplementari, specificare se
queste sono già state conteggiate nella quantificazione della capacità
lavorativa residua.
Vedi punto 8.1.2.
9.1.3 Facendo
riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa
indicata dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?
Anche in un'attività lavorativa leggera
ed adatta l'A. è abile al lavoro nella misura dell'80% a partire dal febbraio
2015 in poi.
9.1.4 Esprimersi
anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle
diverse funzioni.
Come casalingo I'A. va considerato
totalmente abile al lavoro.
9.2 Reintegrazione professionale
9.2.1 Sono
medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione?
L'A. è reintegrabile nella misura
dell'80% nelle attività sinora svolte ed in altre attività di pari impegno
fisico e mentale.
9.2.2 In
caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?
L'A. è abile al lavoro nella misura
dell'80% a partire dal febbraio 2015 in poi.
9.2.3 Di
quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?
La capacità lavorativa è ridotta a causa
delle quote ansiose, dell'insonnia con riduzione dell'energia vitale, anche se
lievi rendono conto della necessità di maggiori tempi di recupero, di ritmi
lavorativi parzialmente ridotti e di un affaticamento generale più rapido.
L'assetto cognitivo/emotivo di base caratterizzato dal disturbo di personalità
amplificano il senso d'impotenza dell'A., con conseguenze dirette negative
sulla motivazione in generale ed in parte sulle sue performance professionali.
Pertanto attività lavorative in un
contesto non troppo stressante, non a contatto con troppa gente e soprattutto
dove non sono richieste alte performance sono attività da considerarsi adatte.
9.2.3.1 I
problemi che ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?
Se sì, in che misura?
Sì, nella misura del 20%.
9.2.4 Se
in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è
presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato
attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.
Rispetto alla valutazione del Dr. med. __________
possiamo considerare che vi è stata una cronicizzazione del quadro clinico con
attualmente un peggioramento complessivo dovuto alla cronicizzazione del quadro
clinico con una capacità lavorativa, a partire dal 2015, dell'80%.
9.3 Obbligo di diminuire il danno da
parte dell'A.
9.3.1 Come
giudica l'aderenza terapeutica dimostrata dall'A. nel corso degli anni?
Sostanzialmente adeguata.
9.3.2 Adeguatezza
della terapia attuale secondo le linee guida? Eventuali proposte terapeutiche?
La terapia in atto è adeguata.
9.3.3 Quale
miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare
con una terapia adeguata e in quanto tempo, indipendentemente dal grado di
motivazione dell’A.?
Non bisogna attendersi in futuro un
sostanziale miglioramento della capacità lavorativa che probabilmente, malgrado
la presa a carico, si manterrà sostanzialmente stabile.
9.3.4 Altri
suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di
lavoro, mezzi ausiliari ecc.)
Nessuno.
10 COERENZA
10.1 Descrivere
in modo critico eventuali discrepanze evidenziate tra i sintomi descritti
dall'A., l'anamnesi e la valutazione clinica durante la visita.
Sono presenti alcune discrepanze come ha
ben evidenziato il Dr. med. __________ nel suo consulto. È molto probabile che
fattori non assicurati giochino un ruolo importante nel determinare la
soggettiva incapacità lavorativa dell'A. sin dall'apprendistato interrotto. Dal
punto di vista clinico-fisico vi è una discrepanza tra le lamentele soggettive
ed i reperti oggettivi.
L'A. descrive di essere isolato dalla
gente ma comunque intrattiene contatti regolari con il suo amico, con i
genitori, oltretutto entra regolarmente su internet, ha incontri sessuali anche
fuori dalla coppia, mostrando sicuramente delle competenze relazionali non così
compromesse. Avendo un cane è costretto ad uscire da casa comunque regolarmente
e quotidianamente.
11 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a
DOMANDE PARTICOLARI
11.1 Altri
quesiti del medico SMR.
Altri quesiti non sono posti.
11.2 Si chiede
al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo
rappresentante legale.
Domande particolari non sono poste.
Lasciamo al Servizio Medico Regionale,
rispettivamente all'Ufficio Al, la decisione di inviare copia della nostra
perizia al medico curante, affinché sia informato sulle conclusioni peritali. (…)"
(doc. AI 69/253-258)
Il
medico SMR dr. __________, nel rapporto finale dell’11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202),
si è allineato alle conclusioni a cui sono giunti i periti del __________.
Lo
stesso dr. __________, vista l’“Annotazione per SMR” del 18 giugno 2018
(cfr. doc. AI 71/296), con lettera del 20 giugno 2018, evidenziato come
l’assicurato non abbia portato a termine alcun apprendistato, ha chiesto al __________
se “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i
vari apprendistati, è dovuto al danno derivante dalla psicopatologia (vedi art.
26 capoverso 2 OAI)? (…)” (doc. AI 72/297).
Con
complemento del 9 luglio 2018 (doc. AI 73/299-302) i periti del __________ hanno
precisato:
" (…)
In riferimento al vostro scritto del
20.6.2018, abbiamo messo a disposizione la documentazione al nostro consulente
in psichiatria Dr. med. __________, che con il suo rapporto del 5.7.2018 ci ha
fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con
cui ci allineiamo
"Gentile collega,
in merito al quesito posto dal Dr.
Med. __________ del Servizio Medico Regionale, con lettera del 20 giugno 2018,
le rispondo quanto segue:
Dai dati anamnestici in nostro
possesso riferiti dall'assicurato, si evince che le difficoltà nel trovare un
posto di apprendistato e di portarlo a termine, sono state in parte
presumibilmente legate alle difficoltà relazionali, di ansia e di evitamento.
È verosimile che il disturbo di
personalità (che può emergere precocemente nel corso dello sviluppo di un
individuo) possa aver interferito, almeno parzialmente, con il proseguo degli
studi.
Per ciò che concerne la sindrome mista
ansiosa-depressiva invece ritengo si sia strutturata in età più avanzata e che
dunque non abbia avuto nessuna interferenza con lo svolgimento
dell'apprendistato.
Complessivamente dunque non ritengo
che si possa identificare una relazione diretta (causa-effetto) tra il danno
derivante dalla psicopatologia e l'impossibilità di portare a termine l'apprendistato."
(…)" (doc. AI 73/299-300)
Il
dr. __________, nell’annotazione del 12 luglio 2018, ha quindi concluso che “(…)
dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a portare a termine i vari
apprendistati, non è stato dovuto al danno alla salute. (…)” (doc. AI
74/303).
L’Ufficio
AI, come accennato (cfr. consid. 1.4) –
dopo l’incontro del 22 novembre 2018 tra la consulente AI, l’assicurato e il
suo psicologo avvenuto presso lo studio di quest’ultimo (cfr. il “Rapporto
1° Incontro” sub doc. AI 82/316-318); il colloquio telefonico con lo
psicologo (cfr. l’annotazione per l’incarto dell’11 gennaio 2019 sub doc. AI
83/319) e l’e-mail dello psicologo del 15 gennaio 2019 inviato alla consulente
AI (doc. AI 84/320) –, ritenuto il
“Rapporto incontro del 28.02.2019” della consulente AI del seguente
tenore: “(…) In data odierna era previsto un incontro presso la __________ a
__________ con lo psicologo, signor __________, e l'assicurato per
l'attivazione di un "allenamento progressivo al lavoro". Di fatto
l'A. è stato dichiarato abile al lavoro all'80% sia in attività abituale sia in
attività adeguata, ma risulta essere inattivo da tantissimi anni. A sostegno
del servizio sociale dal 2004. L'A. però invia una mail al suo psicologo, non si
rende più reperibile e non si presenta a colloquio. In considerazione di quanto
scritto nella mail e del successivo comportamento dell'A., il signor __________
ritiene non esserci verosimilmente più i presupposti per l'attivazione del
provvedimento di cui sopra. Durante l'incontro con lo psicologo si decide
dunque di chiudere la pratica Al del signor RI 1 sulla base dei dati
attualmente in possesso. (…)” (doc. AI 86/324), con progetto di
decisione del 14 marzo 2019 ha preavvisato il rifiuto del diritto a prestazioni
(doc. AI 87/325-328).
L’assicurato,
diffidato con lettera del 17 aprile 2019 a presentarsi ad un colloquio fissato
per l’8 maggio 2019 alle ore 10.30 e a sottoporsi al provvedimento di “allenamento
progressivo al lavoro” che verrà definito (doc. AI 92/333-336), non ha
sottoscritto la relativa dichiarazione (cfr. doc. AI 92/336) e, con scritto del
26 aprile 2019 (doc. AI 93/337), ha chiesto all’Ufficio AI di organizzare il
prossimo incontro presso lo studio del suo psicologo. In data 2 maggio 2019
(cfr. doc. AI 97/341) all’Ufficio AI è poi pervenuto lo scritto del dr. __________
del 26 aprile 2019 (doc. AI 98/342-343).
Detta
documentazione – dopo che l’Ufficio
AI, vista l’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2019 del seguente tenore: “(…)
In data 29.04.2019 riceviamo uno scritto da parte dell'A. che chiede la
possibilità di poter organizzare l'incontro, definito dalla sottoscritta in
sede di diffida con l'obiettivo di poter attivare un ri-allenamento al lavoro,
presso lo studio dello psicologo, signor __________, disponibile nel sostenerlo
in tal senso. La motivazione di tale richiesta risiederebbe nelle dichiarate
grandi difficoltà dell'A. di relazionarsi con le persone e nella visione dello
studio del signor __________, come posto sicuro. In data 02.05.2019 riceviamo
uno scritto del Dr. __________, firmato anche dallo psicologo dell'A., signor __________,
ove i suddetti si dichiarano in disaccordo con la CL 80% dell'A. e, considerandolo
assolutamente non reintegrabile, è da loro fatta richiesta di rendita intera.
Si ritiene che i due scritti siano in contraddizione. Si desidera specificare
che era stato proposto un riallenamento al lavoro poiché l'A., inattivo da 15
anni, era stato dichiarato abile all'80% in attività semplice e ripetitiva. In
base a quanto segnalato nel Rapporto finale SMR del 11.06.2018, si ritiene
esigibile l'esecuzione del colloquio presso il nostro ufficio. Si fa notare che
anche il riallenamento che si desiderava attivare sarebbe stato eseguito presso
una struttura esterna, definita dalla sottoscritta, e non presso lo studio
dello psicologo. Si desidera, altresì, sottolineare che se lo psicologo considera
l'A. non reintegrabile, un riallenamento al lavoro non ha motivo di essere
attivato. In considerazione di quanto sopra (opposizione della CL dell'A. da
parte del medico psichiatra e dello psicologo), si decide di chiudere il
mandato integrazione a mio favore, ritenendo necessaria una nuova sottoposizione
della situazione medica al medico SMR. (…)” (doc. AI 97/341), il 6 maggio
2019 ha comunicato all’assicurato l’annullamento del colloquio fissato per l’8
maggio 2019 e la chiusura del mandato integrazione (doc. AI 99/344) – è stata sottoposta ai periti del __________
(cfr. consid. 1.4) che, nel complemento del 15 maggio 2019 (doc. AI
100/345-346), si sono così espressi:
" (…)
In riferimento al suo scritto del
2.5.2019 [ndr.: cfr. doc. AI 94/338 e
95/339], abbiamo messo a disposizione la documentazione al nostro consulente
in psichiatria Dr. med. __________, che con il suo rapporto dell’8.5.2019 ci ha
fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con
cui ci allineiamo.
"Gentile collega,
in merito alla vostra lettera del 07
maggio 2019, inerente la nuova documentazione pervenuta, le confermo che la
stessa non contiene nuovi elementi diagnostici e/o psicopatologici, atti a
modificare le conclusioni contenute nel rapporto del 08 giugno 2018 [ndr. recte: 20 marzo 2018 data del consulto sub doc.
AI 69/269-280]." (…)" (doc. AI 100/345)
Nell’annotazione
del 24 maggio 2019 il medico SMR dr. __________ ha quindi rilevato che “(…)
dalla documentazione medica agli atti non emergono dunque fatti nuovi né
modificazioni di fatti che conducono a cambiamenti dello stato di salute e
funzionale. (…)” (doc. AI 101/347).
L’Ufficio
AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’annotazione 13 giugno
Considerandi
2019.
della consulente in integrazione professionale (doc. AI 102/348 di cui si
dirà al consid. 2.8), con decisione del 14 giugno 2019 ha negato il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.4).
2.6
Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag.
261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile
2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e
122.
V 160 consid. 1c).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132.
V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere
una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF
8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, consid. 5.3).
2.7
Il
TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione
invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non
è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo
sulla base delle diagnosi poste.
Nel
caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è
stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr.
consid. 2.4 e 2.6), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni
formulate dai periti del __________ fondate sulla perizia 8 giugno 2018 con
complementi del 9 luglio 2018 e del 15 maggio 2019 e confermate dal medico SMR
dr. __________ (cfr. consid. 2.5). Perizia, quella del __________, che va
considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati al considerando precedente.
Non
vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite
considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la
documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha
prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le
conclusioni a cui è giunto il __________.
2.7.1
In
particolare, avuto riguardo all’aspetto extra somatico, va innanzitutto
rilevato che le diagnosi, poste dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
nel rapporto del 20 dicembre 2017 (cfr. doc. AI 60/182-187), di “(…) •
Disturbo D’ansia Generalizzato (F41.1); • Sindrome Depressiva Ricorrente
attuale episodio di gravità media (F33.1); • Disturbo d’ansia sociale
(F40.10); Disturbo di personalità forme miste (F61.0), tratti impulsivi e
paranoidi (…)” (doc. AI 60/183), non si discostano sostanzialmente da
quelle formulate dai periti del __________ e attestate dal dr. __________, nel
consulto del 20 marzo 2018 (doc. 69/269-280), di “(…) - Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD 10; F41.2) - Disturbo misto di personalità (ICD 10;
F61.0) (…)” (doc. AI 69/272).
Infatti,
lo stesso dr. __________, nello scritto del 26 aprile 2019 indirizzato
all’Ufficio AI (doc. AI 98/342-343), indica come “(…) il collega __________
ponga diagnosi similari a quanto da noi apprezzato, sia per quel che concerne
l'aspetto affettivo, sia per quel che concerne lo spettro ansiogeno,
confermando tra l'altro la diagnosi sulla struttura egosintonica del paziente
(…)” (doc. AI 98/342).
Inoltre
il dr. __________ (senza confrontarsi puntualmente con la valutazione
del dr. __________ e senza indicare alcun valido motivo per scostarsi dalle
conclusioni del __________), sempre nel succitato scritto del 26 aprile
2019.
– adducendo che “(…) non è
per noi comprensibile come anche il Dr. __________ convenga nel riconoscere un
disturbo psichiatrico maggiore, diagnosticarlo, avere a disposizione come
completezza dell'incarto i tests summenzionati e riconoscere una C.L. pari all'80%.
Quando è evidente come tale capacità non sia minimamente posseduta dal Signor RI
1, quando egli stesso, Dr. __________ asserisce anzichenò come "non
ravvisino controindicazioni assolute ad usufruire di misure di integrazione
professionale ... ma con i limiti sopradescritti". Considerando che, in
relazione ai limiti sopradescritti, pare evidente come il paziente non abbia
chance alcuna nel riuscire in un’impresa come quella esagita. (…)” (doc. AI
98/343) –, si è limitato a
confermare la propria valutazione di un’incapacità lavorativa totale e, senza
tuttavia indicare elementi che non siano già stati considerati dal dr. __________,
ha concluso che “(…) non si comprende inoltre come egli, Dr. __________,
"considerata la progressiva cronicizzazione, che la prognosi a breve medio
termine non lasci intravedere sostanziali cambiamenti"... asserendo poi
come "non vi siano spazi di miglioramento". Domandandoci a tal motivo
come si possa da un lato diagnosticare quanto in essere, riconoscere come tale
diagnosi non abbia possibilità di remissione e coniugarla alla biografia del
paziente per poi deporre per un’assenza di alterazione. Ora detto ciò si
intende unicamente esporre come il dissenso sia primario nei confronti di tali
conclusioni peritali, si riconferma l'impianto diagnostico e prognostico,
ritenendo necessario un Vostro ulteriore approfondimento del caso in questione
in modo tale da poterVi rendere conto nel dettaglio di quanto la situazione del
Signor RI 1 sia da intendersi gravosa. (…)” (doc. AI 98/343).
Va
qui evidenziato che nel consulto del 20 marzo 2018 (doc. AI 69/269-280) il dr. __________
– esposto il seguente “Status
psichico, secondo i criteri AMDP-System”: “(…) L'assicurato si presenta
puntuale ad entrambi gli appuntamenti. Si mostra curato nella propria persona e
nell'abbigliamento; l'atteggiamento è collaborativo. Dal profilo psicomotorio
si evince una moderata inibizione psicomotoria. Mimica espressiva, a tratti
ipomobile, ma congrua ai contenuti. Stato di coscienza senza evidenti alterazioni,
ben orientato nel tempo/spazio, su di sé e rispetto alla situazione attuale. Il
colloquio è ben informativo, puntuale. Dal profilo cognitivo non si evidenziano
particolarità. Non emergono disturbi della forma né del contenuto del pensiero.
Assenti dispercezioni. L'umore appare a tratti lievemente deflesso. Riferisce
la presenza di moderate quote ansiose soprattutto in relazione a situazioni nuove.
La funzione ipnica è disturbata da alcuni risvegli a causa dei dolori. (…)”
(doc. AI 69/272) e formulata la seguente “Valutazione e conclusioni”: “(…)
Trattasi di un uomo 35enne, dallo sviluppo psicomotorio nella norma. Dopo aver
conseguito le scuole dell'obbligo senza alcuna difficoltà, si iscrive all'apprendistato
di commercio, che non terminerà. Alcune problematiche con il datore di lavoro
bloccheranno il suo percorso. Lo sviluppo di sintomi ansiosi e di evitamento
impediranno la ripresa degli studi. Inizia presto la presa a carico
specialistica, prima dal Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia
e dell'adolescenza. In seguito si avvicenderanno 4 psichiatri, per ragioni
legate in genere al fatto di non trovarsi bene con i terapeuti e di sospensione
delle cure. Lo sviluppo è fin dalla giovane età il percorso tipico dei disturbi
di personalità. In particolare, così come rilevato già nel 2006 durante la
perizia del Dr. __________, si tratterebbe di uno sviluppo con caratteristiche
del disturbo emotivamente instabile di tipo borderline di personalità. Lo
stesso disturbo di personalità è ripreso più volte dai vari terapeuti e anche
nella perizia del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 2008. In
merito all'organizzazione di tipo borderline (vedere test di Rorschach dello Psicologo
__________), concetto psicodinamico più ampio, possiamo infatti riconoscere le caratteristiche
tipiche, ossia un esame di realtà essenzialmente intatto ma che può deteriorarsi
all'aumentare delle sollecitazioni di intensità affettiva; una capacità di mentalizzare
a tratti ridotta; l'uso predominante di difese psichiche meno mature basate sulla
scissione e un'identità personale fragile e poco consolidata; scarsa tolleranza
alle frustrazioni e tendenza ad agire per una soddisfazione pulsionale immediata.
Ad oggi ritengo che diversi aspetti presenti nei vari disturbi di personalità
siano evidenti, ma non in misura sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.
Dunque ritengo più appropriata la diagnosi di disturbi di personalità misti
F61.0, come del resto diagnosticata dal curante Dr. __________. Il corteo
sintomatologico presentato nel corso degli anni sarebbe inquadrabile in tale disturbo.
Inoltre ritengo che la sintomatologia ansioso e depressiva mostrata non abbia
l’intensità tale per poter porre una diagnosi a sé né nei disturbi ansiosi né
nei disturbi depressivi. La suddetta sintomatologia configurerebbe una sindrome
mista ansioso depressiva F41.2. Complessivamente ritengo che la sintomatologia
presentata, ormai stabilizzata e cronicizzata, infici le sue capacità
lavorative nella misura del 20%. (…)” (doc. AI 69/273) – alle domande postegli ha così risposto:
" (…)
1) Diagnosi dal suo punto di
vista specialistico (specificando se sono con o senza influsso sulla
capacità lavorativa). Motivare i criteri che giustificano la diagnosi; se il
perito pone una diagnosi diversa rispetto ai curanti, ne chiarisca il motivo.
Disturbo misto ansioso-depressivo
(ICD 10; F 41.2)
La sintomatologia ansioso-depressiva
rilevata non è di entità tale da raggiungere la soglia per porre una diagnosi
né nei disturbi dell'umore, né nei disturbi d'ansia.
Disturbi di personalità misti (ICD
10; F61.0)
Il disturbo di personalità è verosimilmente
presente fin dalla giovane età adulta. Ad oggi ritengo che diversi aspetti
presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura
sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.
Dunque ritengo più appropriata la
diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0.
Complessivamente l’influenza sulla
capacità lavorativa è pari al 20%.
2) Valutazione della capacità
lavorativa (in percentuale) nell’attività da ultimo svolta dall'assicurato/a,
se possibile specificando se dovuta a limitazione del tempo di lavoro o di
rendimento o di entrambi riferito ad un'attività al 100%.
Al momento ritengo l'assicurato
inabile al lavoro nel [ndr. recte:
nella] misura del 20%.
3) Da quando esiste una riduzione
della capacità lavorativa prolungata dal punto di vista psichiatrico e come si
è evoluta fino al momento dell'attuale perizia?
Dalla precedente valutazione peritale
del Dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del 2008, è probabile
che vi sia stato un progressivo peggioramento.
A partire dal mese di febbraio 2015,
momento della presa a carico del Dr. Med. __________, è verosimile che vi fosse
già una inabilità del 20%.
4) Riguardo alle diagnosi da Lei
esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo termine?
Ritengo, considerando la progressiva
cronicizzazione, che la prognosi a breve-medio termine non lasci intravedere
sostanziali cambiamenti.
La scarsa motivazione mostrata in
questi anni ad intraprendere un percorso terapeutico e l'alternarsi frequente
dei terapeuti stessi, lasciano intendere una ridotta propensione al
cambiamento.
5) Come si giustifica la
diminuzione della capacità lavorativa nell'attività finora svolta? Quali sono
le limitazioni funzionali constatate? Esatta descrizione dei limiti funzionali
e di carico e delle risorse personali dell'A. Motivare la riduzione della
capacità lavorativa.
Le quote ansiose, l'insonnia, la
riduzione dell'energia vitale, anche se lievi, rendono conto della necessità di
maggiori tempi di recupero, ritmi lavorativi parzialmente ridotti e di un
affaticamento generale più rapido.
L’assetto cognitivo/emotivo di base
caratterizzato dal disturbo di personalità amplificano il senso di impotenza dell'assicurato,
con conseguenze dirette negative sulla motivazione in generale ed in parte
sulle sue performance professionali.
6) Vi sono possibilità terapeutiche
per migliorare lo stato di salute? Che effetti avrebbero questi provvedimenti
sulla capacità lavorativa? Se non è possibile un piano di riabilitazione,
motivare.
Non vi sono spazi di miglioramento
significativi; la lunga presa a carico psichiatrica integrata profusa in questi
anni è stata discontinua e pare aver esaurito le possibilità elaborative e di
recupero, non avendo di fatto incontrato nell'assicurato una motivazione
profonda al cambiamento; anche sul piano della mentalizzazione, non vi sono
margini che lascino intravedere un miglioramento.
Tale condizione di impotenza e di
dipendenza mantiene la sintomatologia presentata, cronicizzandola.
6.
a) L'eventuale incapacità di aderire
alla terapia è dovuta a una malattia?
L'assicurato al momento aderisce alla
terapia, anche se con le modalità precedentemente descritte.
6.
b) Come giudica lo spirito di
collaborazione dimostrato dall’A. durante le terapie (eventualmente prendere contatto
con lo psichiatra curante).
Sostanzialmente adeguato.
7) Ritiene possibile effettuare
provvedimenti d’integrazione professionale e/o riformazione professionale?
Non vi sono controindicazioni assolute
dal profilo psicopatologico, ma con i limiti sopradescritti.
8) Ritiene che l’assicurato/a sia
in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i limiti dell'A. e le
caratteristiche che deve rispettare l'attività lavorativa adatta e la capacità
lavorativa in % in tale attività adatta, specificando da quando.
L’assicurato è in grado di svolgere
altre attività a partire da subito al 80%.
9) In quale misura l'A. può
svolgere l'attività di casalingo/a (motivare la percentuale).
L'assicurato può svolgere l'attività
di casalingo senza limitazione alcuna, dunque al 100%.
10) Ha constatato una discrepanza
tra i sintomi descritti e la valutazione clinica?
No.
11) In corso di revisione va
valutato se è subentrato un miglioramento o peggioramento. Se si constata uno
stato di salute invariato o migliorato, definire se è presente un potenziale di
integrazione professionale che può essere valorizzato attraverso misure di
riallenamento progressivo al lavoro.
Non ravviso controindicazioni assolute
ad usufruire di misure di integrazione professionale e di riallenamento al
lavoro, ma con i limiti sopradescritti.
12) Distinzione tra le limitazioni
funzionali dovute al danno alla salute in questione e le conseguenze (dirette)
di fattori non assicurati (motivi estranei all'invalidità quali ad es.
disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche carenti, età,
basso livello di istruzione o fattori socioculturali).
Le limitazioni funzionali da me ravvisate
sono collegate al danno alla salute.
13) Presa in considerazione di
motivi di esclusione quali l’esagerazione dei sintomi e fenomeni simili nonché
della loro entità.
Durante il corso dei due colloqui avuti
con l'assicurato non ho mai avuto l'impressione della presenza di sintomi
fittizi e/o di simulazione, così come non è mai apparso esagerato nella
descrizione dei sintomi di pertinenza psicologica.
[…]
15) Valutazione approfondita del
profilo attuale e dell'evoluzione nel tempo della personalità dell'Assicurato.
[…]
Ad oggi ritengo che diversi aspetti
presenti nei vari disturbi di personalità siano evidenti, ma non in misura
sufficiente da poter porre una diagnosi indipendente.
Dunque ritengo più appropriata la
diagnosi di disturbi di personalità misti F61.0.
Il corteò sintomatologico presentato
nel corso degli anni, sarebbe inquadrabile in tale disturbo.
Inoltre ritengo che la sintomatologia
ansioso e depressiva mostrata non abbia l'intensità tale per poter porre una
diagnosi a sé né nei disturbi ansiosi né nei disturbi depressivi.
La suddetta sintomatologia configurerebbe
una sindrome mista ansioso depressiva F41.2.
Entrambi gli aspetti. diagnostici
appaiono oggi stabili e piuttosto si assiste alla cronicizzazione degli aspetti
psicopatologici.
16.
I problemi che ostacolano il
reinserimento lavorativo sono dovuti al quadro cinico stesso? Se sì, in che
misura?
Sì, nella misura del 20%. (…)" (doc. AI 69/274-280)
Viste
le suesposte risultanze – ribadito che con lo scritto del 26 aprile 2019
(doc. AI 89/342-343) il dr. __________ sostanzialmente conferma la valutazione
già espressa nel rapporto medico del 20 dicembre 2017 (doc. AI 60/182-186) di
cui i periti del __________ hanno già tenuto conto – questo Tribunale
può fare proprio anche il complemento peritale del 15 maggio 2019 nel quale i
periti del __________ si sono allineati al rapporto dell’8 maggio 2019 dove il
dr. __________ ha rilevato che “(…) in merito alla […] nuova documentazione
pervenuta [ndr. si riferisce anche allo scritto del 26 aprile 2019 del dr. __________]
confermo che la stessa non contiene nuovi elementi diagnostici e/o
psicopatologici, atti a modificare le conclusioni contenute nel rapporto del 08
giugno 2018 [ndr. recte: 20 marzo 2018 data del consulto sub doc. AI
69/269-280]. (…)" (doc. AI 100/347).
Anche
il medico SMR dr. __________, nell’annotazione del 24 maggio 2019, ha concluso
che “(…) dalla documentazione medica agli atti non emergono dunque fatti
nuovi né modificazioni di fatti che conducono a cambiamenti dello stato di
salute e funzionale. (…)” (doc. AI 101/347).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato
medico 17 dicembre 2019 nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) in
seguito ad un peggioramento della sintomatologia clinica del paziente si è
predisposto per un ricovero volontario da effettuare quanto prima presso la
struttura sanitaria di __________ Clinica __________, previo contatto
telefonico giorno 06.12.2019 con il medico di picchetto presente in struttura.
Il paziente è stato quindi ricevuto in clinica in data 07.12.2019, e risulta
tuttora essere ancora ricoverato. (…)” (X/1).
Infatti,
detto certificato medico non è atto a mettere in dubbio la perizia del __________
con i relativi complementi e/o a dimostrare un peggioramento intervenuto dopo
la medesima e prima della decisione impugnata (in concreto: il 14 giugno 2019,
data che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).
In
questo senso a ragione l’Ufficio AI, nelle osservazioni del 7 gennaio 2020, ha
precisato che “(…) la questione inerente un eventuale peggioramento dello
stato di salute dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e
dovrà, se del caso, formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo.
(…)” (XII).
In
conclusione il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie
valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa
oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e
contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico,
ossia oggettivo, fosse differente.
2.7.2
Per
quanto riguarda l’aspetto somatico l’insorgente non ha prodotto la benché
minima documentazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del __________
e questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla valutazione
specialistica del consulente dr. __________ (doc. AI 69/261-268) confermata dai
periti del SAM in sede di discussione (cfr. consid. 2.5).
2.7.3
Visto
tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6; va qui inoltre
evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato
che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un
criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di
un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con
riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere
considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei
particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende
generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente
in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)), questo Tribunale
ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella
STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo
occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non
sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale
perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano
dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle
attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)
– la valutazione del SAM (confermata dal medico SMR dr. __________; doc.
AI 68/200-202, 74/303 e 101/347), secondo la quale all’assicurato, dal febbraio
2015.
in avanti, va riconosciuta una capacità lavorativa dell’80% (flessione del
rendimento) nell’attività abituale e in un’attività adeguata, va confermata.
In
questo senso, tanto la domanda d’esecuzione di una perizia giudiziaria (“(…)
il ricorrente ritiene che, a fronte delle insanabili divergenze tra gli
accertamenti del curante e gli accertamenti del __________, in concreto dovrà
necessariamente essere ordinata una perizia medica giudiziaria che abbia ad
accertare i disturbi dei quali soffre il ricorrente e le conseguenze sulla
capacità lavorativa. (…)” (I, punto 4, pag. 3)), quanto il richiamo
dell’intera cartella clinica dal dr. __________ e la sua personale audizione
(cfr. consid. 1.7), vanno disattese.
In
particolare va qui rilevato che il dr. __________, dopo che il 3 aprile 2019
l’Ufficio AI gli ha trasmesso la richiesta perizia del __________ (doc. AI
91/332), con scritto del 26 aprile 2019 ha potuto prendere posizione sulla
medesima (doc. AI 98/342-343).
Va qui ricordato che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429; 122 II 464
consid. 4a pag. 469; 122 III 219 consid. 3c pagg. 323-324 e 119 V 335 consid.
3c pagg. 343-344 tutte con riferimenti). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2.
Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; SVR
2001.
IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v.
Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid.
3c).
Stante
quanto precede va quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________
che, nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2018 (doc. AI 68/200-202), ha
concluso che, dal febbraio 2015, la capacità lavorativa nell’attività abituale e
in un’altra adeguata è dell’80% (riduzione del rendimento).
2.8
Quanto
alla valutazione economica, in quanto tale rimasta incontestata, questo Tribunale
osserva quanto segue.
Va
innanzitutto rilevato che, come accennato (cfr. consid. 2.5), l’amministrazione
ha appurato che non è a causa dell’invalidità che l’insorgente non ha potuto
completare la formazione intrapresa presso la scuola __________ di __________
(cfr. le pagelle scolastiche sub doc. AI 48/135-138).
Infatti,
sulla base del succitato complemento peritale del 9 luglio 2018 del __________
(cfr. doc. AI 73/299-300), il dr. __________, nell’annotazione del 12 luglio
2018, ha concluso che “(…) dal lato medico, il fatto che non sia riuscito a
portare a termine i vari apprendistati, non è stato dovuto al danno alla
salute. (…)” (doc. AI 74/303).
Detta
conclusione, ritenuto che dagli atti all’inserto non risulta alcun motivo (e
nemmeno l’insorgente ne adduce uno) per scostarsi, deve essere fatta propria
dal TCA.
Visti
inoltre i redditi annuali riportati nell’estratto del conto individuale (cfr.
doc. 56/163-167) e ribadito, da una parte che la valutazione economica non è
stata contestata nonché, dall’altra parte, che l’art. 26 cpv. 2 OAI non può
essere applicato visto che non è a causa dell’invalidità che la formazione
intrapresa non è stata completata, questo Tribunale deve confermare anche la
conclusione dell’Ufficio AI secondo cui, nonostante l’incapacità lavorativa in
attività abituale e adeguata del 20% dal febbraio 2015, “(…) tuttavia tale
incapacità lavorativa non le preclude la capacità al guadagno in quanto,
svolgendo attività semplici e ripetitive e tenuto conto delle limitazioni
mediche, può conseguire ad un guadagno annuo a CHF 53'718.60 (tabella RSS
elaborata dall'Ufficio federale di statistica (attività semplici e ripetitive,
valore mediano, settore maschile). Infatti prima dell'insorgenza del danno alla
salute, dagli atti in nostro possesso, non risulta che lei avesse un guadagno
annuo proveniente da un’attività lucrativa che abbia mai superato il
sopraindicato reddito. Da ciò ne discende che, nonostante il danno alla salute,
lei non presenta nessuna perdita di guadagno. In assenza di una perdita di
guadagno non sussiste alcun diritto alla rendita. (…)” (doc. AI 103/349-350).
Quanto
alla reintegrabilità nel mondo del lavoro, questa Corte non ha motivo di
scostarsi dalle considerazioni della consulente AI che, nella valutazione del
28.
febbraio 2019 (doc. AI 85/321-323), circa le attività esigibili senza
riformazione specifica, ha concluso che “(…) nel caso specifico sono
considerate esigibili per l’A. tutte quelle attività non qualificate, semplici
e ripetitive, che rispettano i limiti funzionali posti. Trattasi di attività
che non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono
essere esercitate dopo una semplice introduzione al lavoro e un breve periodo
d’adeguamento, rappresentate nella categoria 4.2. (…)” (doc. AI 85/322).
Giova
qui ricordare che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto
modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a
personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra
le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente
confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21
agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6.3).
Avuto
riguardo infine ai provvedimenti professionali –
ricordato, come accennato (cfr. consid.2.5), che l’assicurato, dopo l’incontro
del 22 novembre 2018 presso lo studio dello psicologo curante, non si è presentato
a quello previsto per il 28 febbraio 2019 per l’attivazione (visto il lungo
periodo di inattività) di un “allenamento progressivo al lavoro” e che
nemmeno, dopo che con le osservazioni del 23 marzo 2019 aveva chiesto di “(…)
riaprire il mio allenamento progressivo al lavoro verso il quale prometto di
impegnarmi. (…)” (doc. AI 89/330), ha dato seguito alla diffida del 17
aprile 2019 (cfr. doc. AI 92/333-336) non avendo sottoscritto la dichiarazione
di voler partecipare al colloquio fissato per l’8 maggio 2019 e di sottoporsi
al provvedimento di “allenamento progressivo al lavoro” che verrà
definito – questo Tribunale può
fare propria l’annotazione del 13 giugno 2019 nella quale la consulente in
integrazione professionale si è così espressa: “(…) Si considera sia la
lettera del 26.04.2019 (atti, 29.04.2019) ove l'A. fa nuovamente richiesta di
organizzare l'incontro, richiesto in sede di diffida, presso lo studio dello
psicologo, considerato posto sicuro a causa delle grandi difficoltà relazionali
che egli ritiene di possedere, sia della corrispondenza medica del 26.04.2019
(atti, 02.05.2019) ove il medico psichiatra e lo psicologo dell'A. si oppongono
alla CL 80% definita in sede peritale poiché a loro avviso detentore di tutti i presupposti necessari e sufficienti
per il riconoscimento intero di una rendita d'invalidità, poiché privo
dei minimi e basilari requisiti per
aderire in maniera sufficiente ad una qualsivoglia tipologia di contesto
lavorativo, sia per le capacità relazionali disfunzionali, sia per le capacità
di continuità. Con tali premesse si ritiene che la richiesta da parte
dell'A. legata all'attivazione di un allenamento progressivo al lavoro (vedasi
osservazioni al progetto 28.03.2019 e corrispondenza assicurato 29.04.2019),
sia inappropriata e di nessuna utilità ai fini reintegrativi, poiché effettuata
unicamente al fine di poter dimostrare una presunta e già dichiarata non
reintegrabilità. Vedasi anche Nota del 02.05.2019. Si riconferma dunque il
Rapporto SIP del 28.02.2019 e la chiusura del mandato integrazione. (…)”
(doc. AI 102/348).
2.9
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.11
L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.
consid. 1.5).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il
principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza
giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la
determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V
362; Kieser, ATSG-Kommentar 3a ed., 2015, ad art. 61, n. 173, pagg. 828-829).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (Lag), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
173.
segg.) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se il
processo non è palesemente privo di esito positivo e se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid 5b con
riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia pluridisciplinare del SAM 8
giugno 2018 con i relativi complementi 9 luglio 2018 e 15 maggio 2019 (doc. AI
69/203-294, 73/299-302 e 100/345-346) unitamente al rapporto finale 11 giugno
2018.
con le annotazioni 12 luglio 2018 e 24 maggio 2019 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 68/200-202, 74/303 e 101/347), svolti nell’ambito della domanda di
prestazioni del settembre 2017, hanno permesso di esprimersi con la dovuta
chiarezza circa la capacità lavorativa dell’assicurato sia nell’attività
abituale che in un’altra attività adeguata e l’insorgente, anche se
rappresentato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a
contraddire o a mettere in dubbio tale valutazione. Come visto sopra, l’insorgente
in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna documentazione medica
idonea a validamente contestare le valutazioni __________ e SMR e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata
prima della decisione impugnata del 14 giugno 2019. In particolare, visto il
tenore del certificato medico 17 dicembre 2019 del dr. __________ (X/1), il
patrocinatore dell’assicurato, non potendo ignorare che la data di emissione
della decisione impugnata delimita il potere cognitivo del giudice, doveva
sapere che un eventuale peggioramento dello stato di salute deve essere
esaminato nell’ambito di una nuova domanda.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti