32.2019.147
Diritto alla rendita. Retrocessione degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica
27 novembre 2019Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.147
rg/sc
Lugano
27 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 17 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 16 giugno 2019
l’Ufficio AI, sulla base in particolare del parere del medico SMR secondo cui i
“sintomi descritti dai medici psichiatri che hanno avuto in cura
l’assicurato sono con verosimiglianza preponderante riconducibili integralmente
alla dipendenza da cannabinoidi” (doc. AI 39, 45), ha respinto la domanda
di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2018, motivando che non vi è “un’incapacità
lavorativa e di conseguenza un’incapacità al guadagno causata dal danno alla
salute”;
- contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato da RA 2. Istando per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, postula il riconoscimento
del diritto ad una rendita intera da agosto 2018. Motiva la propria richiesta
di giudizio contestando – alla luce anche di nuova refertazione medica allegata
al gravame – la valutazione medica posta alla base del querelato provvedimento
e sostenendo come l’incapacità lavorativa sia in realtà addebitabile ad una
patologia psichiatrica. Richiama in ogni caso la recente giurisprudenza
federale di cui alla STF 9C_724/2018 dell’11 luglio 2019 in materia di tossicodipendenze;
- con la risposta di causa l’amministrazione
– osservando come “è vero che diversi rapporti medici agli atti depongono
per la presenza di una patologia a sè stante. Di conseguenza la tossicodipendenza
rappresenterebbe soltanto un fattore aggravante. Secondo il SMR tuttavia la
diagnosi invocata “non risponde ai criteri diagnostici previsti dall’ICD10”
(rapp. 7.5.2019, doc. n. 39 inc. AI). In considerazione di tali divergenze
appare per lo meno prematuro aderire alle conclusioni di controparte, la citata
giurisprudenza imponendo ad ogni modo una rivalutazione della problematica.
Quand’anche l’inabilità lavorativa dell’assicurato fosse interamente
riconducibile alla tossicodipendenza, il caso dovrebbe infatti essere tutelato
dell’AI. Pur se non (più) fondamentale per stabilire almeno in un primo tempo
il diritto a prestazioni, un accertamento specialistico permetterà comunque di
chiarire l’attuale causa dei disturbi” (IV) – postula, in parziale
accoglimento del gravame, la retrocessione degli atti per un complemento istruttorio;
- con scritto 24 settembre
2019 l’insorgente ha osservato:
"
(…) L’amministrazione concorda con
il fatto che diversi rapporti medici agli atti depongono per la presenza di una
patologia a sè stante, tuttavia secondo il SMR la diagnosi invocata non
risponde ai criteri diagnostici previsti dall’ICD 10. In considerazione di tali
divergenze l’Ufficio AI ritiene quindi prematuro aderire alle richieste
ricorsuali e propone un rinvio degli atti per completamento istruttorio.
La presa di posizione del SMR, alla quale si riferisce
l’Ufficio AI, risale al 7 maggio scorso; tale valutazione è quindi antecedente al
ricorso del 19 giugno contro la decisione del 12 giugno u.s..
Ricordo che in allegato al ricorso sono stati inoltrati
cinque rapporti medici, non presenti agli atti, concernenti la problematica
psichiatrica e cardiologica.
Dalla risposta di causa si deduce che questi rapporti
non sono stati sottoposti al SMR, quindi non è possibile sapere se il SMR
concorda con l’accertamento specialistico proposto.
Ne consegue che prima di aderire o meno alla proposta
dell’Ufficio AI, chiedo che la documentazione medica presentata (all. 5, 6, 7,
8 e 9) sia trasmessa per una nuova valutazione al SMR, che dovrà esprimersi in
merito e segnatamente se confermare o rivedere il proprio parere dello scorso 7
maggio, e che in seguito ci venga assegnato un nuovo termine per il
completamento delle osservazioni alla risposta di causa.
In attesa dell’accoglimento delle citate richieste,
riconfermo il petito ricorsuale.” (VI);
- con osservazioni 7 ottobre
2019 l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annotazione del medico SMR che dichiara di
non avere evidenziato fatti nuovi che permettono una modifica delle precedenti
sue prese di posizione, si è riconfermato nella risposta di causa;
- con scritto 23 ottobre 2019,
producendo ulteriore refertazione medica, l’insorgente ha osservato:
"
(…) Mi lascia alquanto perplessa
l’annotazione del SMR del 7 ottobre u.s. allegata alle osservazioni
dell’amministrazione. Ricordo che le precedenti prese di posizione del SMR
indicavano che i disturbi lamentati dall’assicurato erano interamente
riconducibili ad un abuso di sostanze. Considerata la documentazione medica
allegata al ricorso, l’assicurato avrebbe il diritto di conoscere i motivi per
Fatti
i quali il SMR non riconosce la diagnosi principale di schizofrenia paranoide.
Mancando una presa di posizione seria e corretta del SMR, la causa non può che
concludersi con un rimando atti. RI 1, che è stato nuovamente ricoverato (all.
13), necessita al più presto di una trattazione rapida della pratica.
Dall’esperienza lavorativa e di integrazione, comunque non nel mercato libero
del lavoro (all. 14), emerge la necessità di un progetto di inserimento lavorativo
in ambito protetto, che solo per il tramite di una misura AI o il
riconoscimento del diritto a rendita permette di essere attuato.
Per questo motivo aderiamo alla retrocessione degli atti
all’amministrazione.” (X);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto, sulla scorta della documentazione medica agli atti AI e di quella
prodotta col gravame (doc. A/7-9, 13, 14) e tenuto conto delle considerazioni
espresse dalle parti nelle more della presente procedura, v’è effettivamente da
ritenere che la situazione medica necessita – onde addivenire ad un chiaro e
completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato – di essere
ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
Considerandi
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché
proceda ad una rivalutazione della problematica psichiatrica,
tenendo altresì conto della suevocata nuova giurisprudenza federale in materia
di disturbi psichici da sostanze psicotrope (ora pubblicata in DTF 145 V 215
dove, sintetizzando, l’Alta Corte ha stabilito che
"
(…) angesichts der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung und nach vertiefter Auseinandersetzung mit
den Erkenntnissen der Medizin hinreichend gewichtige Gründe, die bisherige
Rechtsprechung, wonach primäre Abhängigkeitssyndrome bzw. Substanzkonsumstörungen
zum vornherein keine invalidenversicherungsrechtlich relevanten
Gesundheitsschäden darstellen können, und ihre funktionellen Auswirkungen
deshalb keiner näheren Abklärung bedürfen, fallen zu lassen” (consid. 7),
che
"
Fortan ist - gleich wie bei allen
anderen psychischen Erkrankungen - nach dem strukturierten Beweisverfahren zu
ermitteln, ob und gegebenenfalls inwieweit sich ein fachärztlich
diagnostiziertes Abhängigkeitssyndrom im Einzelfall auf die Arbeitsfähigkeit
der versicherten Person auswirkt. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann
immerhin dort von einem strukturierten Beweisverfahren abgesehen werden, wo es
nicht nötig oder geeignet ist. Es bleibt daher etwa dann entbehrlich, wenn für
eine - länger dauernde (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) - Arbeitsunfähigkeit
nach bestehender Aktenlage keine Hinweise bestehen oder eine solche im Rahmen
beweiswertiger fachärztlicher Berichte in nachvollziehbar begründeter Weise
verneint wird und allfälligen gegenteiligen Einschätzungen mangels
fachärztlicher Qualifikation oder aus anderen Gründen kein Beweiswert
beigemessen werden kann (BGE 143 V 409 E. 4.5.3 S. 417)” (consid. 7),
e che
"
Zur Anwendung im
sozialversicherungsrechtlichen Kontext kommt aber selbstredend auch bei
Vorliegen eines Abhängigkeitssyndroms die Schadenminderungspflicht (Art. 7
IVG), so dass von der versicherten Person etwa die aktive Teilnahme an
zumutbaren medizinischen Behandlungen verlangt werden kann (Art. 7 Abs. 2
lit. d IVG). Kommt sie den ihr auferlegten Schadenminderungspflichten nicht
nach, sondern erhält willentlich den krankhaften Zustand aufrecht, ist
nach Art. 7b Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21
Abs. 4 ATSG eine Verweigerung oder Kürzung der Leistungen möglich”
(consid. 5.3.1),
(cfr.
anche STF 8C_245/2019 del 16 settembre 2019 e STF 8C_259/2019 del 14 ottobre
2019);
- in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel
rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione
soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito
l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto
e di diritto;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinato da
un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un'indennità per ripetibili di fr.
1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva
d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nelle more della presente
procedura;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 17
giugno 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA
inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda
di gratuito patrocinio;
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti