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Decisione

32.2019.147

Diritto alla rendita. Retrocessione degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti di natura psichiatrica

27 novembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il SMR non riconosce la diagnosi principale di schizofrenia paranoide.

Mancando una presa di posizione seria e corretta del SMR, la causa non può che

concludersi con un rimando atti. RI 1, che è stato nuovamente ricoverato (all.

13), necessita al più presto di una trattazione rapida della pratica.

Dall’esperienza lavorativa e di integrazione, comunque non nel mercato libero

del lavoro (all. 14), emerge la necessità di un progetto di inserimento lavorativo

in ambito protetto, che solo per il tramite di una misura AI o il

riconoscimento del diritto a rendita permette di essere attuato.

Per questo motivo aderiamo alla retrocessione degli atti

all’amministrazione.” (X);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in

cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso

concreto, sulla scorta della documentazione medica agli atti AI e di quella

prodotta col gravame (doc. A/7-9, 13, 14) e tenuto conto delle considerazioni

espresse dalle parti nelle more della presente procedura, v’è effettivamente da

ritenere che la situazione medica necessita – onde addivenire ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato – di essere

ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

Considerandi

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perchè

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione appaiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché

proceda ad una rivalutazione della problematica psichiatrica,

tenendo altresì conto della suevocata nuova giurisprudenza federale in materia

di disturbi psichici da sostanze psicotrope (ora pubblicata in DTF 145 V 215

dove, sintetizzando, l’Alta Corte ha stabilito che

"

(…) angesichts der neueren

bundesgerichtlichen Rechtsprechung und nach vertiefter Auseinandersetzung mit

den Erkenntnissen der Medizin hinreichend gewichtige Gründe, die bisherige

Rechtsprechung, wonach primäre Abhängigkeitssyndrome bzw. Substanzkonsumstörungen

zum vornherein keine invalidenversicherungsrechtlich relevanten

Gesundheitsschäden darstellen können, und ihre funktionellen Auswirkungen

deshalb keiner näheren Abklärung bedürfen, fallen zu lassen” (consid. 7),

che

"

Fortan ist - gleich wie bei allen

anderen psychischen Erkrankungen - nach dem strukturierten Beweisverfahren zu

ermitteln, ob und gegebenenfalls inwieweit sich ein fachärztlich

diagnostiziertes Abhängigkeitssyndrom im Einzelfall auf die Arbeitsfähigkeit

der versicherten Person auswirkt. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann

immerhin dort von einem strukturierten Beweisverfahren abgesehen werden, wo es

nicht nötig oder geeignet ist. Es bleibt daher etwa dann entbehrlich, wenn für

eine - länger dauernde (Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG) - Arbeitsunfähigkeit

nach bestehender Aktenlage keine Hinweise bestehen oder eine solche im Rahmen

beweiswertiger fachärztlicher Berichte in nachvollziehbar begründeter Weise

verneint wird und allfälligen gegenteiligen Einschätzungen mangels

fachärztlicher Qualifikation oder aus anderen Gründen kein Beweiswert

beigemessen werden kann (BGE 143 V 409 E. 4.5.3 S. 417)” (consid. 7),

e che

"

Zur Anwendung im

sozialversicherungsrechtlichen Kontext kommt aber selbstredend auch bei

Vorliegen eines Abhängigkeitssyndroms die Schadenminderungspflicht (Art. 7

IVG), so dass von der versicherten Person etwa die aktive Teilnahme an

zumutbaren medizinischen Behandlungen verlangt werden kann (Art. 7 Abs. 2

lit. d IVG). Kommt sie den ihr auferlegten Schadenminderungspflichten nicht

nach, sondern erhält willentlich den krankhaften Zustand aufrecht, ist

nach Art. 7b Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 21

Abs. 4 ATSG eine Verweigerung oder Kürzung der Leistungen möglich”

(consid. 5.3.1),

(cfr.

anche STF 8C_245/2019 del 16 settembre 2019 e STF 8C_259/2019 del 14 ottobre

2019);

- in esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel

rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito

l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre ogni censura di fatto

e di diritto;

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- patrocinato da

un avvocato, l’insorgente ha diritto ad un'indennità per ripetibili di fr.

1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca), ciò che rende priva

d’oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nelle more della presente

procedura;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 17

giugno 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perchè proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA

inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda

di gratuito patrocinio;

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti