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Decisione

32.2019.148

Non entrata in materia di una richiesta di erogazione assegni per grandi invalidi non avendo l'assicurato reso verosimile che la grande invalidità era dovuta a fattori extra-infortunistici

28 maggio 2020Italiano15 min

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.148

BS/RG

Lugano

28 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 12 giugno 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1967, è stato posto al beneficio di una rendita intera AI dal 1°

agosto 1999 a seguito delle conseguenze di un incidente della circolazione

avvenuto il 15 agosto 1998 (cfr. decisione 8 aprile 2002 in doc. 22 inc. AI).

L’evento, che gli ha procurato un politrauma con contusione cerebrale ed

emorragia intercerebrale, è stato assunto dalla __________ la quale, dopo

l’erogazione delle prestazioni di cura e di breve durata, gli ha riconosciuto

il diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° luglio 2001 (cfr. decisione del

22 giugno 2001 in doc. 17 inc. LAINF).

1.2. Il 16 ottobre 2018

l’assicurato, per il tramite del suo curatore, ha inoltrato all’Ufficio AI una

richiesta di un assegno per grandi invalidi (AGI), motivata dal suo bisogno

d’aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita (cura del

corpo e fare i propri bi-sogni corporali), nonché dalla necessità di un

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana poiché incapace di

gestire autonomamente le sue incombenze e facilmente manipolabile da terzi al

di fuori di un contesto protetto (doc. 63 inc. AI).

Richiamata dalla __________

la documentazione concernente l’assicurato, con annotazioni 7 gennaio 2019 il medico

SMR dr. __________ ha accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a

seguito delle sequele post-infortunistiche (doc. 73 inc. AI).

Con decisione 19 febbraio

2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta. Accertato

che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è

causata da sequele post infortunistiche a carico dell’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA

l’amministrazione ha concluso che il riconoscimento dell’AGI non è di

competenza dell’AI (doc. 75 inc. AI).

1.3. Inoltrata di conseguenza la

richiesta di AGI all’assicuratore LAINF, con decisione 29 marzo 2019 la __________

ha respinto la richiesta. Non ravvedendo il bisogno di aiuto di terzi negli

atti ordinari della vita, l’assicuratore ha tuttavia riscontrato che “l’aiuto

delle due persone che lo assistono, ha lo scopo di strutturare e organizzare la

sua giornata. Lo stesso può rientrare nell’accompagnamento nel-l’organizzazione

della realtà quotidiana, prestazione prevista da-ll’AI ma non dall’assicuratore

infortuni. L’AI, che ci legge in copia, è invitata a riesaminare il diritto a

tale prestazione” (doc. 96 inc. LAINF).

1.4. In data 1° aprile 2019

l’assicurato, sempre rappresentato dal proprio curatore, ha nuovamente

inoltrato all’Ufficio AI una richiesta AGI (doc. 82 inc. AI).

1.5. Per decisione 12 giugno 2019,

preavvisata il 23 aprile 2019, l’Ufficio AI non è entrato nel merito alla nuova

domanda non avendo l’assicurato comprovato che la grande invalidità sia dovuta

a fattori extra-infortunistici e non essendo costatabile una modifica delle

circostanze rispetto alla precedente decisione. Nella decisione 12 giugno 2019

l’amministrazione ha inoltre ribadito che se la grande invalidità è

esclusivamente imputabile ad un infortunio, l’art. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza

alcun intervento da parte dell’AI e ciò indipendentemente dalla questione di

sapere se la LAINF riconosce o meno il bisogno di accompagnamento della re-altà

quotidiana (doc. 88 inc. AI).

1.6. Contro la suddetta decisione è

tempestivamente insorto l’assicurato il quale, rappresentato dal suo curatore a

sua volta rappresentato da RA 2, ne ha chiesto l’annullamento con conseguente

riconoscimento di un AGI di grado lieve da maggio 2018.

In primo luogo sostiene la “nullità”

della decisione contestata in quanto l’Ufficio AI era tenuto ad entrare nel

merito della richiesta di prestazioni, poiché con la pronunzia del 19 febbraio

2019 esso aveva rifiutato il diritto ad un AGI per la dipendenza da terzi per

il compimento degli atti ordinari della vita, rimanendo invece silente per

quanto riguarda il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana.

Con riferimento ad analoghe

procedure ricorsuali promosse da RA 2 davanti al TCA (inc. 32.2018.185 e

32.2018.186) e nel frattempo evase con sentenze del 2 dicembre 2019, non

cresciute in giudicato poiché impugnate dall’Ufficio AI dinanzi al TF, il

ricorrente sostanzialmente contesta che il diritto all’AGI di grado lieve –

nonostante il bisogno accertato e non contestato di un accompagnamento – gli

venga negato in applicazione del principio della priorità assoluta e

dell’esclusività d’intervento dell’assicuratore LAINF giusta l’art. 66 cpv. 3

LPGA. Sulla base degli atti preparatori della LAI e della dottrina,

l’assicurato sostiene che il bisogno di accompagnamento necessario nell’AI per

l’erogazione di un AGI di grado lieve non corrisponde al requisito in ambito

LAINF per avere diritto all’analoga prestazione infortunistica, motivo per cui

l’art. 66 cpv. 3 LPGA non torna applicabile in quanto non si tratta di un caso

di coordinamento dei due ambiti (AI e LAINF). Per questi motivi, secondo

l’assicurato l’Ufficio AI deve versare un AGI di grado lieve per la necessità

di accompagnamento della realtà quotidiana, anche se si tratta di sequele

infortunistiche.

1.7. Con la risposta di causa l’amministrazione

ha chiesto la reiezione del ricorso. Evidenzia in particolare come con la nuova

domanda l’assicurato non ha dimostrato un cambiamento rilevante delle

circostanze giustificante l’entrata in materia giusta l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI,

evocando per il resto i motivi posti alla base del precedente diniego. Non

avendo l’assicurato con la nuova domanda di prestazioni fatto valere fattori

extra-infortunistici, l’amministrazione ribadisce la correttezza della

decisione di non entrata in materia. Rileva quindi abbondanzialmente che se

dovesse entrare nel merito, l’assicurato non avrebbe diritto ad un AGI, posto

che la gran-de invalidità è da mettere esclusivamente in relazione

all’infortunio e che, trattandosi di un caso di coordinamento con la LAINF,

l’art. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza alcun intervento da parte dell’AI.

1.8. Con osservazioni del 26

settembre 2019 l’assicurato ribadisce co-me la richiesta di un AGI per il

bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non sia

stata valutata nella decisione del 19 febbraio 2019.

considerato in

diritto

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI, con

riferimento alla decisione 19 febbraio 2019 con cui aveva negato all’assicurato

l’attribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, a ragione non

è entrato nel merito della nuova richiesta di AGI.

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata

perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva

provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se

l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31

dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

l Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel

caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita

limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in

una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.

87 cpv. 2 e 3 OAI.

Scopo

di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba

costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid.

2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 84; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffhaser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

Se l'assicurato interpone

ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo

se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se

invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC

1991 pag. 269 consid. 1a).

2.4. Con la decisione 19 febbraio

2019 l’Ufficio AI, con riferimento al-l’art. 66 LPGA, aveva negato il diritto

ad un AGI poiché “… dall’e-same di tutta la documentazione acquisita

all’incarto, è stato possibile appurare che la dipendenza da terzi per il

compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele

postinfortunistiche a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni. Il riconoscimento dell’assegno grandi invalidità non è pertanto di

competenza dell’assicurazione invalidità”.

Come indicato nel precedente

considerando, se la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

Fatti

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (sottolineatura del redattore; art. 87 cpv.

3 OAI).

Se l’assicurato non ha dimostrato

un rilevante cambiamento per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta l’amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,

op.cit., pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova

domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in

particolare verificare se la rilevante modifica resa verosimile dal-l'assicurato

si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

Nel caso in esame, nella

decisione contestata l’amministrazione ha, tra l’altro, precisato che una nuova

domanda di prestazioni “può essere esaminata unicamente se viene

medicalmente comprovato che la grande invalidità è dovuta a fattori

extra-infortunistici. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare

alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente valutato”.

L’Ufficio AI ha quindi

emesso la decisione di non entrata in materia costatando

come nella nuova domanda non sia stata dimostrata una modifica della situazione

accertata nel precedente provvedimento di diniego del 19 febbraio 2019.

2.5

2.5.1 Il ricorrente contesta la

decisione di non entrata in materia sostenendo che il bisogno di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non è stato

valutato nella decisione del 19 febbraio 2019, non contenendo essa alcun

riferimento al riguardo.

A torto.

Occorre anzitutto rilevare

che nell’ambito della precedente decisione, l’esame dell’accompagnamento

nell’organizzazione nella realtà quotidiana, insieme agli altri aspetti fatti

valere nella domanda di richiesta AGI del 16 ottobre 2018 (cura del corpo e

fare i propri bisogni), sono stati esaminati dal SMR sotto il capitolo

denominato “dipendenza regolare a terzi”. Nelle annotazioni 7 gennaio

2019 il medico SMR dr. __________ aveva infatti accertato una dipendenza da

terzi dal maggio 2017 a causa delle sequele infortunistiche (doc. 73 inc. AI).

Da qui la decisione di rifiuto di un AGI.

Ora, la decisione 19

febbraio 2019 ha respinto la domanda AGI per determinati motivi, adducendo

segnatamente che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari

della vita è causata da sequele post-infortunistiche a carico dell’assicuratore

LAINF e che pertanto in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA il riconoscimento

Considerandi

dell’AGI non è di competenza dell’AI. Se l’assicurato era dell’avviso che l’AGI

andava invece riconosciuto per motivi e circostanze (bisogno di accompagnamento

a carico dell’AI ancorché la grande invalidità sia imputabile esclusivamente ad

infortunio) non considerati nel suddetto provvedimento anche se oggetto di

domanda (doc. 81 inc. AI) e di valutazione SMR, avrebbe dovuto impugnare tale

provvedimento conformemente agli artt. 56 e segg. LPGA.

Non vi è quindi alcun motivo

per ritenere nulla la decisione del 19 febbraio 2019 (sui motivi di nullità

cfr. pro multis STCA 32.2016.19 del 1. febbraio 2017).

Nella decisione qui

contestata del 12 giugno 2019 l’amministrazio-ne ha fatto riferimento alla

questione del bisogno di accompagnamento della realtà quotidiana. Decidendo di

non entrare in materia sulla nuova domanda (cfr. dispositivo) con indicazione

dei relativi motivi, l’Ufficio AI ha infatti anche ribadito che “la grande

invalidità è da ricondurre, in maniera esclusiva, ad un infortunio” e “ciò

indipendentemente dalla questione a sapere se la LAINF – quale condizione

specifica per l’ottenimento di un assegno per persone grandi invalidi –

riconosca o meno il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana”.

Quanto sopra non significa che

l’amministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale della

fattispecie, entrando di fatto nel merito della domanda di AGI, e non significa

anche quindi che l’assicurato possa con il presente gravame far valere, nel

merito, il riconoscimento dell’AGI. Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha

semplicemente ribadito i motivi alla base del precedente provvedimento (facendo

riferimento anche alla questione del biso-gno d’accompagnamento). Secondo

giurisprudenza, qualora nel trattare una domanda di riconsiderazione, come pure

una nuova domanda ex art. 87 OAI, l’amministrazione emette una decisione

formale di non entrata in materia pur sommariamente riprendendo anche i motivi

alla base del precedente diniego, ciò non significa che abbia nuovamente

statuito nel merito (DTF 117 V 14 consid. 2b/aa). Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha statuito la non entrata in materia accennando per il resto anche al

motivo che aveva condotto al diniego di prestazioni del 19 febbraio 2019,

indipendentemente dalla questione del bisogno d’accompagnamento.

2.5.2

Nella sua nuova domanda del 1.

aprile 2020 l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile una modifica

delle circostanze ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, ma ha in realtà tentato

di rimettere in discussione – dopo la decisione di diniego della __________ del

29.

marzo 2019 – il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato),

ciò che egli – come visto – avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione

del 19 febbraio 2019.

Per il resto, la domanda del

1.

aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione,

giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con

progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di

riconsiderazione non sono d’altronde (giustamente) mai stati fatti valere,

nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti

essere considerata siccome manifestamente errata.

La decisione contestata va

pertanto confermata e il ricorso respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 vanno accollate al

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti