32.2019.148
Non entrata in materia di una richiesta di erogazione assegni per grandi invalidi non avendo l'assicurato reso verosimile che la grande invalidità era dovuta a fattori extra-infortunistici
28 maggio 2020Italiano15 min
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.148
BS/RG
Lugano
28 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 12 giugno 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, è stato posto al beneficio di una rendita intera AI dal 1°
agosto 1999 a seguito delle conseguenze di un incidente della circolazione
avvenuto il 15 agosto 1998 (cfr. decisione 8 aprile 2002 in doc. 22 inc. AI).
L’evento, che gli ha procurato un politrauma con contusione cerebrale ed
emorragia intercerebrale, è stato assunto dalla __________ la quale, dopo
l’erogazione delle prestazioni di cura e di breve durata, gli ha riconosciuto
il diritto ad una rendita d’invalidità dal 1° luglio 2001 (cfr. decisione del
22 giugno 2001 in doc. 17 inc. LAINF).
1.2. Il 16 ottobre 2018
l’assicurato, per il tramite del suo curatore, ha inoltrato all’Ufficio AI una
richiesta di un assegno per grandi invalidi (AGI), motivata dal suo bisogno
d’aiuto di terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita (cura del
corpo e fare i propri bi-sogni corporali), nonché dalla necessità di un
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana poiché incapace di
gestire autonomamente le sue incombenze e facilmente manipolabile da terzi al
di fuori di un contesto protetto (doc. 63 inc. AI).
Richiamata dalla __________
la documentazione concernente l’assicurato, con annotazioni 7 gennaio 2019 il medico
SMR dr. __________ ha accertato una dipendenza da terzi dal maggio 2017 a
seguito delle sequele post-infortunistiche (doc. 73 inc. AI).
Con decisione 19 febbraio
2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta. Accertato
che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari della vita è
causata da sequele post infortunistiche a carico dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA
l’amministrazione ha concluso che il riconoscimento dell’AGI non è di
competenza dell’AI (doc. 75 inc. AI).
1.3. Inoltrata di conseguenza la
richiesta di AGI all’assicuratore LAINF, con decisione 29 marzo 2019 la __________
ha respinto la richiesta. Non ravvedendo il bisogno di aiuto di terzi negli
atti ordinari della vita, l’assicuratore ha tuttavia riscontrato che “l’aiuto
delle due persone che lo assistono, ha lo scopo di strutturare e organizzare la
sua giornata. Lo stesso può rientrare nell’accompagnamento nel-l’organizzazione
della realtà quotidiana, prestazione prevista da-ll’AI ma non dall’assicuratore
infortuni. L’AI, che ci legge in copia, è invitata a riesaminare il diritto a
tale prestazione” (doc. 96 inc. LAINF).
1.4. In data 1° aprile 2019
l’assicurato, sempre rappresentato dal proprio curatore, ha nuovamente
inoltrato all’Ufficio AI una richiesta AGI (doc. 82 inc. AI).
1.5. Per decisione 12 giugno 2019,
preavvisata il 23 aprile 2019, l’Ufficio AI non è entrato nel merito alla nuova
domanda non avendo l’assicurato comprovato che la grande invalidità sia dovuta
a fattori extra-infortunistici e non essendo costatabile una modifica delle
circostanze rispetto alla precedente decisione. Nella decisione 12 giugno 2019
l’amministrazione ha inoltre ribadito che se la grande invalidità è
esclusivamente imputabile ad un infortunio, l’art. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza
alcun intervento da parte dell’AI e ciò indipendentemente dalla questione di
sapere se la LAINF riconosce o meno il bisogno di accompagnamento della re-altà
quotidiana (doc. 88 inc. AI).
1.6. Contro la suddetta decisione è
tempestivamente insorto l’assicurato il quale, rappresentato dal suo curatore a
sua volta rappresentato da RA 2, ne ha chiesto l’annullamento con conseguente
riconoscimento di un AGI di grado lieve da maggio 2018.
In primo luogo sostiene la “nullità”
della decisione contestata in quanto l’Ufficio AI era tenuto ad entrare nel
merito della richiesta di prestazioni, poiché con la pronunzia del 19 febbraio
2019 esso aveva rifiutato il diritto ad un AGI per la dipendenza da terzi per
il compimento degli atti ordinari della vita, rimanendo invece silente per
quanto riguarda il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana.
Con riferimento ad analoghe
procedure ricorsuali promosse da RA 2 davanti al TCA (inc. 32.2018.185 e
32.2018.186) e nel frattempo evase con sentenze del 2 dicembre 2019, non
cresciute in giudicato poiché impugnate dall’Ufficio AI dinanzi al TF, il
ricorrente sostanzialmente contesta che il diritto all’AGI di grado lieve –
nonostante il bisogno accertato e non contestato di un accompagnamento – gli
venga negato in applicazione del principio della priorità assoluta e
dell’esclusività d’intervento dell’assicuratore LAINF giusta l’art. 66 cpv. 3
LPGA. Sulla base degli atti preparatori della LAI e della dottrina,
l’assicurato sostiene che il bisogno di accompagnamento necessario nell’AI per
l’erogazione di un AGI di grado lieve non corrisponde al requisito in ambito
LAINF per avere diritto all’analoga prestazione infortunistica, motivo per cui
l’art. 66 cpv. 3 LPGA non torna applicabile in quanto non si tratta di un caso
di coordinamento dei due ambiti (AI e LAINF). Per questi motivi, secondo
l’assicurato l’Ufficio AI deve versare un AGI di grado lieve per la necessità
di accompagnamento della realtà quotidiana, anche se si tratta di sequele
infortunistiche.
1.7. Con la risposta di causa l’amministrazione
ha chiesto la reiezione del ricorso. Evidenzia in particolare come con la nuova
domanda l’assicurato non ha dimostrato un cambiamento rilevante delle
circostanze giustificante l’entrata in materia giusta l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI,
evocando per il resto i motivi posti alla base del precedente diniego. Non
avendo l’assicurato con la nuova domanda di prestazioni fatto valere fattori
extra-infortunistici, l’amministrazione ribadisce la correttezza della
decisione di non entrata in materia. Rileva quindi abbondanzialmente che se
dovesse entrare nel merito, l’assicurato non avrebbe diritto ad un AGI, posto
che la gran-de invalidità è da mettere esclusivamente in relazione
all’infortunio e che, trattandosi di un caso di coordinamento con la LAINF,
l’art. 66 cpv. 3 LPGA non autorizza alcun intervento da parte dell’AI.
1.8. Con osservazioni del 26
settembre 2019 l’assicurato ribadisce co-me la richiesta di un AGI per il
bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non sia
stata valutata nella decisione del 19 febbraio 2019.
considerato in
diritto
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI, con
riferimento alla decisione 19 febbraio 2019 con cui aveva negato all’assicurato
l’attribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, a ragione non
è entrato nel merito della nuova richiesta di AGI.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata
perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva
provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31
dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).
l Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 2 e 3 OAI.
Scopo
di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid.
2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999 p. 84; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhaser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
Se l'assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC
1991 pag. 269 consid. 1a).
2.4. Con la decisione 19 febbraio
2019 l’Ufficio AI, con riferimento al-l’art. 66 LPGA, aveva negato il diritto
ad un AGI poiché “… dall’e-same di tutta la documentazione acquisita
all’incarto, è stato possibile appurare che la dipendenza da terzi per il
compimento degli atti ordinari della vita è causata da sequele
postinfortunistiche a carico dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni. Il riconoscimento dell’assegno grandi invalidità non è pertanto di
competenza dell’assicurazione invalidità”.
Come indicato nel precedente
considerando, se la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
Fatti
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (sottolineatura del redattore; art. 87 cpv.
3 OAI).
Se l’assicurato non ha dimostrato
un rilevante cambiamento per il diritto alle prestazioni, l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta l’amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller,
op.cit., pp. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova
domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la rilevante modifica resa verosimile dal-l'assicurato
si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
Nel caso in esame, nella
decisione contestata l’amministrazione ha, tra l’altro, precisato che una nuova
domanda di prestazioni “può essere esaminata unicamente se viene
medicalmente comprovato che la grande invalidità è dovuta a fattori
extra-infortunistici. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare
alcuna modifica rispetto a quanto precedentemente valutato”.
L’Ufficio AI ha quindi
emesso la decisione di non entrata in materia costatando
come nella nuova domanda non sia stata dimostrata una modifica della situazione
accertata nel precedente provvedimento di diniego del 19 febbraio 2019.
2.5
2.5.1 Il ricorrente contesta la
decisione di non entrata in materia sostenendo che il bisogno di
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana non è stato
valutato nella decisione del 19 febbraio 2019, non contenendo essa alcun
riferimento al riguardo.
A torto.
Occorre anzitutto rilevare
che nell’ambito della precedente decisione, l’esame dell’accompagnamento
nell’organizzazione nella realtà quotidiana, insieme agli altri aspetti fatti
valere nella domanda di richiesta AGI del 16 ottobre 2018 (cura del corpo e
fare i propri bisogni), sono stati esaminati dal SMR sotto il capitolo
denominato “dipendenza regolare a terzi”. Nelle annotazioni 7 gennaio
2019 il medico SMR dr. __________ aveva infatti accertato una dipendenza da
terzi dal maggio 2017 a causa delle sequele infortunistiche (doc. 73 inc. AI).
Da qui la decisione di rifiuto di un AGI.
Ora, la decisione 19
febbraio 2019 ha respinto la domanda AGI per determinati motivi, adducendo
segnatamente che la dipendenza da terzi per il compimento degli atti ordinari
della vita è causata da sequele post-infortunistiche a carico dell’assicuratore
LAINF e che pertanto in applicazione dell’art. 63 cpv. 3 LPGA il riconoscimento
Considerandi
dell’AGI non è di competenza dell’AI. Se l’assicurato era dell’avviso che l’AGI
andava invece riconosciuto per motivi e circostanze (bisogno di accompagnamento
a carico dell’AI ancorché la grande invalidità sia imputabile esclusivamente ad
infortunio) non considerati nel suddetto provvedimento anche se oggetto di
domanda (doc. 81 inc. AI) e di valutazione SMR, avrebbe dovuto impugnare tale
provvedimento conformemente agli artt. 56 e segg. LPGA.
Non vi è quindi alcun motivo
per ritenere nulla la decisione del 19 febbraio 2019 (sui motivi di nullità
cfr. pro multis STCA 32.2016.19 del 1. febbraio 2017).
Nella decisione qui
contestata del 12 giugno 2019 l’amministrazio-ne ha fatto riferimento alla
questione del bisogno di accompagnamento della realtà quotidiana. Decidendo di
non entrare in materia sulla nuova domanda (cfr. dispositivo) con indicazione
dei relativi motivi, l’Ufficio AI ha infatti anche ribadito che “la grande
invalidità è da ricondurre, in maniera esclusiva, ad un infortunio” e “ciò
indipendentemente dalla questione a sapere se la LAINF – quale condizione
specifica per l’ottenimento di un assegno per persone grandi invalidi –
riconosca o meno il bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana”.
Quanto sopra non significa che
l’amministrazione abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale della
fattispecie, entrando di fatto nel merito della domanda di AGI, e non significa
anche quindi che l’assicurato possa con il presente gravame far valere, nel
merito, il riconoscimento dell’AGI. Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha
semplicemente ribadito i motivi alla base del precedente provvedimento (facendo
riferimento anche alla questione del biso-gno d’accompagnamento). Secondo
giurisprudenza, qualora nel trattare una domanda di riconsiderazione, come pure
una nuova domanda ex art. 87 OAI, l’amministrazione emette una decisione
formale di non entrata in materia pur sommariamente riprendendo anche i motivi
alla base del precedente diniego, ciò non significa che abbia nuovamente
statuito nel merito (DTF 117 V 14 consid. 2b/aa). Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha statuito la non entrata in materia accennando per il resto anche al
motivo che aveva condotto al diniego di prestazioni del 19 febbraio 2019,
indipendentemente dalla questione del bisogno d’accompagnamento.
2.5.2
Nella sua nuova domanda del 1.
aprile 2020 l’assicurato non ha in alcun modo reso verosimile una modifica
delle circostanze ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, ma ha in realtà tentato
di rimettere in discussione – dopo la decisione di diniego della __________ del
29.
marzo 2019 – il precedente rifiuto di prestazioni (cresciuto in giudi-cato),
ciò che egli – come visto – avrebbe dovuto invece fare impugnando la decisione
del 19 febbraio 2019.
Per il resto, la domanda del
1.
aprile 2019 in nessun modo è assimilabile ad una domanda di riconsiderazione,
giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA, della decisione 19 febbraio 2019 (preavvisata con
progetto di decisione 23 aprile 2019 rimasto per altro incontestato). Motivi di
riconsiderazione non sono d’altronde (giustamente) mai stati fatti valere,
nemmeno nella presente sede ricorsuale, detta decisione non potendo in effetti
essere considerata siccome manifestamente errata.
La decisione contestata va
pertanto confermata e il ricorso respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 vanno accollate al
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti