32.2019.149
Supplemento per cure intensive soppresso dall'Ufficio AI-Ticino in sede di revisione. Accertata dal TCA l'incompetenza dell'Ufficio AI-Ticino a statuire sulla revisione del diritto al supplemento. Tra
6 novembre 2019Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.149
rg/sc
Lugano
6 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 12 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Per
decisione 12 gennaio 2015 l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha riconosciuto a RI
1 il diritto ad un assegno per grandi invalidi minorenni oltre a un supplemento
per cure intensive di quattro ore.
In esito alla procedura di revisione avviata nell’agosto 2016 (cfr. infra
consid. 2.3), con (preavvisata) decisione del 12 giugno 2019 l’Ufficio AI del
Cantone Ticino ha confermato il diritto all’assegno e soppresso, invece, il
supplemento per cure inten-sive.
1.2 Rappresentato
dal padre a sua volta patrocinato da RA 2, s’aggrava al TCA l’assicurato contro
la suddetta decisione postulandone l’annullamento con rinvio degli atti
all’Ufficio AI del Cantone Ticino per l’esperimento di una nuova inchiesta domiciliare.
Con
la risposta di causa l’autorità intimata, evidenziando co-me al momento
dell’avvio della procedura di revisione (16 a-gosto 2016; cfr. infra consid.
2.3) l’assicurato aveva già (il 1. agosto 2016) trasferito il proprio domicilio
nel Canton __________, chiede – richiamati gli artt. 55 LAI e 40 cpv. 3 OAI – la
trasmissione degli atti all’Ufficio AI del Canton __________.
Con
scritto 26 settembre 2019 RA 2, ritenendo da parte sua data la competenza
dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, ribadisce la richiesta di rinvio degli atti
all’Ufficio AI del Cantone Ticino per nuovi accertamenti. Al riguardo osserva
come al momento dell’emanazione della decisione impugnata vi erano altre “pratiche
già pendenti” che concernevano l’assicurato, segnatamente era “ancora in
corso” una richiesta di provvedimenti sanitari presentata il 25 aprile 2016,
sostenendo quindi che “la competenza cantonale di un Ufficio AI è mantenuta
anche in caso di trasferimento dell’assicurato in un altro Cantone fintanto che
tutte le pratiche già pendenti presso tale ufficio al momento del trasferimento
non sono state evase”.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principi-o e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2
A norma dell’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per principio
quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di
prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita dal
Consiglio federale.
Giusta
l’art. 40 cpv. 1 lett. a OAI per la ricezione e l’esame del-le richieste è
competente l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro
domicilio.
Ai
sensi dell’art. 40 cpv. 3 OAI l’Ufficio AI competente al momento della
registrazione della domanda lo rimane durante tutta la procedura, con riserva
dei capoversi 2bis-2quater (relativi a assicurati domiciliati all’estero e
quindi non applicabili al caso in esame).
L’art.
88 cpv. 1 OAI dispone che la revisione è avviata dall’uf-ficio AI che alla data
dell’inoltro della domanda di revisione è competente ai sensi dell’art. 40 OAI
(cpv. 1 lett. a; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, 2010, § 16 n. 856, p. 153).
2.3
Dagli atti risulta che al momento dell’avvio, il 16 agosto 2016 (cfr.
risposta di causa e documentazione ivi menzionata), della procedura di
revisione sfociata nel qui querelato provvedimento, l’assicurato era già domiciliato
(dal 1. agosto 2016) a __________ nel Canton __________ (doc. AI 71, 76).
Contrariamente
all’Ufficio AI del Cantone Ticino che evidenzia come non sia data la sua competenza
in ragione del trasferimento di domicilio dell’assicurato prima dell’avvio
della procedura di revisione dell’assegno per grandi invalidi, l’insorgente (e
per esso RA 2) ritiene data la competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino in
quanto al momen-to dell’avvio della revisione era ancora in istruttoria una
procedura avente ad oggetto la richiesta di provvedimenti sanitari depositata il
25 aprile 2016.
La
tesi del ricorrente non regge.
Anzitutto
dal fascicolo risulta che in relazione alla menzionata richiesta di
provvedimenti sanitari, con scritto 13 settembre 2016 l’Ufficio AI del Cantone
Ticino ha comunicato all’interessato – in accoglimento della richiesta e
secondo la procedura semplificata giusta l’art. 51 LPGA – di aver assunto i
costi per la cura (controlli cardiaci) dell’infermità congenita OIC 489 per il
periodo 1. marzo 2016-31. luglio 2028 (cfr. doc. AI 78). Consi-derato che una
procedura è avviata con il deposito della domanda e si conclude con
l’emanazione di una decisione finale (cresciuta in giudicato) (Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, p. 19; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der AHV und IV, in IRP-HSG Bd. 40, p. 92; CPAI cifra
marg. 4010), appare quindi corretto ritenere che la procedura avviata con
domanda del 25 aprile 2016 ed avente ad oggetto l’adozione di provvedimenti
sanitari si è conclusa tramite la comunicazione del 13 settembre 2016.
Ma
anche volendo ipotizzare che ciò non sia il caso, supponendo cioè che la
procedura concernente i provvedimenti sanitari sia da ritenere non ancora conclusa,
l’ente patrocinatore dell’insorgente, nel far riferimento (nel menzionato
scritto del 26 settembre 2019, cfr. VIII) a dottrina e a gurisprudenza che in
realtà nulla dicono a sostegno della propria tesi, omette di considerare che,
come accennato, una procedura AI inizia (viene aperta) con il deposito
(annuncio, registrazione) della domanda –
tramite la quale si instaura un rapporto di litispendenza tra assicurato e
l’Ufficio AI il quale rimane competente per tutta la procedura (art. 40 cpv. 3
OAI) – ma che le prestazioni che
non sono in correlazione con le indicazioni fornite esplicitamente o
implicitamente dal richiedente nella domanda non sono protette da quest’ultima,
all’Ufficio AI non incombendo segnatamente l’obbligo di esaminare il diritto a
tutte le prestazioni previste dalla legge (DTF 101 V 112; Blanc, op. cit., p. 49;
Müller, op.cit., p. 134 n. 748; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2014, § 69 n. 7, p. 532). La competenza in caso di
richiesta ed esame di (ulteriori) prestazioni distinte da quella o quelle
oggetto di una precedente domanda è regolata dagli artt. 55 LAI e 40 cpv. 1
lett. a OAI (vale cioè la regola del domicilio dell’assi-curato al momento
della domanda; cfr. Müller, op. cit., n. 854 p. 152, n. 804 p. 145).
Nell’ipotesi
qui considerata, l’Ufficio AI rimarrebbe competente sino al 2028 per la domanda
di prestazioni registrata il 25 aprile 2016 e concernente la richiesta di
provvedimenti sanitari, domanda che non presenta tuttavia alcun nesso ed è
quindi da distinguere da quella successiva relativa alla revisione del dirit-to
all’assegno per grandi invalidi e del supplemento per cure (il cui esame e
valutazione avviene sulla base di elementi e mezzi probatori diversi da quelli
richiesti per la presa a carico, quali provvedimenti sanitari, dei controlli
medici riguardanti la problematica cardiaca) avviata il 16 agosto 2019, in data
successiva quindi al trasferimento di domicilio nel Canton __________ (1.
agosto 2016; cfr. doc. AI 71, 76).
2.4 Ne
consegue che competente ad esaminare e ad emettere in via di revisione una
decisione sul diritto all’assegno per grandi invalidi ed al supplemento per
cure intensive ex artt. 42ter cpv. 3 LAI e 39 OAI era, a norma degli artt. 55
LAI, 40 cpv. 1 lett. a e 88 OAI, l’Ufficio AI del Canton __________.
Di principio una decisione resa da un ufficio AI non competente territorialmente
non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid.
5.2; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004
in SVR 2005 IV Nr. 39 p. 145; DTF 122 I 97 consid. 3a). Inoltre,
conformemente alla giurisprudenza federale, per motivi di economia processuale
si può prescindere dall’annullare un provvedimento reso da un’autorità
territorialmente non competente e rinviare gli atti all’autorità competente se
l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può
essere presa una decisione nel merito della vertenza (STF 9C_ 891/2010 del 31
dicembre 2010; SVR 2005 IV Nr. 39; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002, U 152/02 del 18 febbraio 2003; DFT 139 II 384 consid. 2.3).
Nella fattispecie in esame
la decisione impugnata deve essere annullata perché emanata da un’autorità
incompetente e gli atti trasmessi all’Ufficio AI del Canton __________
affinché, dopo e-sperimento degli atti istruttori che riterrà indicati e nel
rispetto della procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI, si pronunci sul
diritto di RI 1 all’assegno per grandi invalidi e al supplemento per cure
intensive. Infatti la vertenza non è suscettibile di essere decisa nel merito
da parte dello scrivente Tribunale conformemente alla suevocata giurisprudenza,
in considerazione del fatto che la fattispecie, alla luce degli atti
all’inserto, necessita di essere ulteriormente istruita e che l’incompetenza
dell’Ufficio AI del Cantone Ticino è stata (a ragione) sollevata.
2.5 Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso.
Nella
presente fattispecie le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI del
Cantone Ticino, il quale sulla base degli atti all’incarto avrebbe dovuto
ravvisare d’ufficio (Müller, op. cit., p. 134 n. 747) già nel corso della
procedura amministrativa la sua incompetenza e trasmettere l’incarto al
competente Ufficio AI senza quindi emettere la qui querelata decisione.
All’assicurato,
patrocinato in causa, si giustifica l’assegnazione di ripetibili parziali.
Occorre infatti tenere conto del fatto che, pur avendo egli postulato a torto
il rinvio degli atti all’Ufficio AI del Cantone Ticino, l’inoltro del presente
gravame ha permes-so di ravvisare giudizialmente la non competenza di
quest’ulti-mo e di annullare – anche se non per i motivi addotti nel ricorso – il
provvedimento da esso emanato in evidente contrasto con i disposti di legge e
d’ordinanza applicabili.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 12
giugno 2019 dell’Ufficio AI del Cantone Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi
all’Ufficio AI del Canton __________, conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI del Cantone
Ticino che rifonderà al ricorrente fr. 500 (IVA compresa) per ripetibili parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti