32.2019.151
Seconda domanda di prestazioni nuovamente respinta, considerato come non è stato comprovato un peggoramento delle condizioni rilevante. Respinta la domanda di assistenza giudiziaria in difetto di probabilità di esito favorevole
20 maggio 2020Italiano33 min
dall’assicurato nel giugno 2003, a seguito dell’infortunio patito il 6 aprile 2002
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.151
FC
Lugano
20 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1959, da ultimo attivo come pittore/gessatore indipendente, ha
presentato una prima domanda di prestazioni nel giugno 2003 lamentando i
postumi di un infortunio professionale occorsogli il 6 aprile 2002 (caduta da
una scala con frattura della spalla sinistra). Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, richiamati in particolare gli atti
dall’assicuratore infortuni, con decisione 13 ottobre 2004 l'Ufficio AI ha
accolto la domanda di prestazioni e riconosciuto una rendita intera dal 1.
aprile 2003 al 30 aprile 2004, avendo concluso che dal mese di febbraio 2004
l’assicurato aveva recuperato un’abilità lavorativa piena in attività leggere
adeguate con un conseguente grado di invalidità del 14%, insufficiente per la
concessione di prestazioni (doc. AI 24).
1.2. Nel
marzo 2018 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni,
corredata da una certificazione del medico curante segnalante la necessità di
una rivalutazione. Entrato nel merito della domanda ed effettuati gli
accertamenti del caso, con progetto del 15 aprile 2019 dapprima e decisione del
19 giugno 2019 poi, l’Ufficio AI ha rifiutato le prestazioni considerato come
la documentazione acquisita agli atti aveva premesso di oggettivare uno stato
di salute sostanzialmente invariato rispetto alla precedente decisione,
riconfermando dunque un’inabilità completa nell’originaria attività in ambito
edile, ma un’abilità lavorativa piena in attività leggere adeguate e un
conseguente grado di invalidità del 6,11% (doc. AI 66).
1.3 Con
ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le
conclusioni dell’amministrazione, segnatamente quelle mediche, sottolineando le
sue precarie condizioni di salute e chiedendo una rivalutazione del caso. Postula
altresì la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la valutazione medica e professionale poste alla base del
provvedimento impugnato. L’assicurato ha quindi fatto pervenire la
documentazione atta a comprovare la sua situazione economica.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni AI.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
2.5. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In
una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato
che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di
fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla
rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.
3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio
materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica
rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza
preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.
181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2).
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Secondo
la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima
decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto
alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
In
concreto, come meglio si illustrerà ai consid. 2.8 e 2.9, con decisione del 13
ottobre 2004 l’amministrazione aveva ammesso il diritto a prestazioni sulla
base di accertamenti medici e il richiamo degli atti dalla __________,
assegnando una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile 2003 al 30
aprile 2004, considerato come dal febbraio 2004 l’assicurato era da considerare
nuovamente pienamente abile in attività leggere adeguate (doc. AI 24).
Questo
giudice è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione
lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare
la concessione di prestazioni.
2.8. In
occasione dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata
dall’assicurato nel giugno 2003, a seguito dell’infortunio patito il 6 aprile 2002
(caduta da una scala con conseguente frattura della spalla sinistra), l’amministrazione
aveva interpellato i curanti e acquisito la documentazione della __________.
Nel rapporto medico del 16 settembre 2003 il dr. __________, internista
curante, posta la diagnosi invalidante di “esiti di frattura/lussazione
anteriore della spalla sinistra con riposizione cruenta, osteosintesi con
placca T e parziale lesione del nervo ascellare”, aveva concluso per una
completa inabilità lavorativa dal 6 aprile 2002 (doc. AI 10). Dal canto suo la ___________,
richiamati i certificati dai medici che avevano operato l’assicurato e chiesta
una valutazione agli specialisti del __________ di __________, e dell’Ospedale __________
di __________, fatta esperire una visita medica di chiusura a cura del dr. __________,
specialista in chirurgia (rapporto del 23 settembre 2003, doc. AI pag. 85, cfr.
in esteso al consid. 2.9), con decisione del 30 giugno 2004 e decisione su
opposizione del 11 novembre 2004 ha concluso che per le conseguenze alla spalla
post infortunistiche l’assicurato non era più in grado di esercitare la sua
precedente attività, ma poteva nondimeno effettuare un’attività leggera
adeguata alle limitazioni alla spalla con una conseguente perdita di guadagno
del 26% e una menomazione dell’integrità del 10% (doc. AI pag. 95).
Sulla
base di questa documentazione l’Ufficio AI, con decisione del 13
ottobre 2004, ammessa un’inabilità completa dal 6 aprile 2002 in ogni attività,
ma a far tempo dal febbraio 2004 una ripresa dell’abilità completa in attività
leggere adeguate alle limitazioni funzionali derivanti dalle patologie alla
spalla, con una conseguente perdita di guadagno del 14%, ha riconosciuto una
rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile 2003 al 30 aprile 2004,
ossia tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento (doc. AI 24).
In
occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del marzo 2018,
dopo aver preso atto delle certificazioni del 16 aprile e 2 agosto 2018 del dr.
__________ (nelle quali il curante evidenziava la funzione limitata dell’arto
superiore sinistro, alla quale si erano aggiunti dei dolori lombari persistenti
e dal lato internistico una cirrosi epatica su consumo inadeguato di etile), il
dr. __________ del SMR ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica
(doc. AI pag. 163). Con rapporto peritale del 5 novembre 2018 il dr. __________,
reumatologo, sulla base di una visita clinica e dell’esame della documentazione
agli atti, diagnosticate un’“Omartrosi secondaria sinistra, una Sindrome
lombospondilogena sino a lomboradicolare irritativa intermittente S l a sin, una
Sindrome cervicovertebrale cronica recidivante”, oltre ad una serie di patologie
non invalidanti, ha concluso che nella sua precedente attività lavorativa di manovale-pittore
il paziente era inabile totalmente dal 2002, mentre che in un’attività
adeguata, ossia rispettosa delle elencate limitazioni funzionali di carico e
mobilità, egli era da considerare abile in misura del 73%, inteso come
rendimento globalmente ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa, “tenendo
conto che il paziente ha già una rendita della __________ del 27%” (doc. AI
54; cfr. in esteso al consid. 2.9).
La
pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel
rapporto finale 12 aprile 2019 - dopo un colloquio telefonico con il dr. __________
che ha permesso di chiarire la conclusione di capacità lavorativa in attività
adeguate nel senso di un’abilità piena - ha aderito alle conclusioni della
perizia e concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale
dall’aprile 2002, ma per un’abilità completa in attività leggere adeguate da
febbraio 2004 (doc. AI 56). Interpellato il consulente professionale (doc. AI 57),
mediante la decisione contestata l’amministrazione ha respinto il diritto a prestazioni
motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Tramite decisione del 13.10.2004 avevamo riconosciuto
al Signor RI 1 una rendita intera con un grado Al del 100% dal 01.04.2003
limitatamente al 30.04.2014 in quanto in seguito è stato appurato un grado Al
del 14%, percentuale inferiore al minimo legale pensionistico richiesto del 40%.
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria
dell'ulteriore richiesta di prestazioni il nostro Servizio Medico Regionale
(SMR), con particolare riferimento alla perizia reumatologica espletata il 30.10.2018 dal Dr. __________, ha
riconosciuto che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore gli ha comportato, e tuttora gli comporta, i
seguenti periodi di capacità lucrativa
residua
nell'attività di riferimento in ambito edile:
100% dall'aprile 2002 e continua
in attività adeguate all'attuale stato di salute:
100% dall'aprile 2002
0% da febbraio 2004 e continua.
Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla
ridefinizione del suo grado d'invalidità:
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta
dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TAI
dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla
tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA
12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa p,,
I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura
massima-del '25%, e ciò al fine di considerare
quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito
che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni
addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di
occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Reddito da valido:
nel caso concreto, senza il danno alla salute, nella
sua abituale professione avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF
60'789.-. Detto reddito è stato ottenuto aggiornando al 2016 l'importo di CHF
50'000.- quantificato nella decisione del 13.10.2004, ampiamente cresciuta in giudicato.
Reddito da invalido:
malgrado il danno alla salute e con una piena capacità
lavorativa in attività confacenti potrebbe
invece conseguire CHF 57'076.- (tabelle
RSS, valori federali, settore maschile, riduzione
complessiva del 15%).
Utilizziamo dunque questi importi per effettuare il
confronto dei redditi e otteniamo il seguente grado d'invalidità:
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 60'789.00
con invalidità CHF 57'076.00
Perdita di guadagno CHF 3'713.00 = Grado
d'invalidità 6.11%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% il
diritto alla rendita non esiste.
Considerata la sua anamnesi professionale, così come
l'età del Signor RI 1, l'attuazione di provvedimenti
di ordine professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna.
Per concludere, attiriamo l'attenzione sul fatto che
qualora il Signor RI 1 lo desiderasse, previo
la presentazione di comprovate ricerche di lavoro, è data facoltà di annunciarsi
per iscritto al nostro Ufficio, affinché
sia dato seguito all'esame della valutazione di un eventuale aiuto al collocamento.” (doc. AI 66)
Di
fronte a questo Giudice l’assicurato ha contestato queste conclusioni sulla
capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.
2.9. Nella
concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti,
rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una
modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di
verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010,
consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio
2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che
seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio
AI ha sostanzialmente negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle
condizioni dell’assicurato rispettivamente della sua capacità lavorativa, intervenuto
successivamente alla decisione del 13 ottobre 2004 e, quindi, confermato il diniego
delle prestazioni.
Occorre
rammentare che in occasione della prima decisione del 13 ottobre 2004 -
cresciuta incontestata in giudicato e di conseguenza vincolante - l’amministrazione
si era basata in particolare sulla valutazione esperita per la __________ dal dr.
__________, il quale, nel rapporto del 23 settembre 2003, poste le diagnosi di
“esiti dopo riposizione cruenta, osteosintesi con una placca T in stato dopo
frattura/lussazione anteriore della spalla sinistra con lesione del nervo
ascellare parziale”, aveva elencato le limitazioni residue nei movimenti
con il braccio sinistro e concluso in sostanza per un’abilità lavorativa
completa in attività leggere adeguate e una menomazione dell’integrità del 10%
(doc. AI pag. 85). Tali conclusioni, condivise dal medico SMR, erano quindi
state poste a fondamento della decisione 13 ottobre 2004, con la
quale l’amministrazione aveva quindi riconosciuto una rendita intera
limitatamente al periodo dal 1. aprile 2003 al 30 aprile 2004 (doc. AI 24).
In
occasione della nuova domanda di prestazioni del marzo 2018, alla luce degli accertamenti
esperiti, la situazione è apparsa sostanzialmente invariata.
In
particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI fino alla resa della decisione
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo Giudice
non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 5 novembre 2018
del dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i
ricordati parametri giurisprudenziali. In effetti, il perito, dopo attenta
valutazione della documentazione agli atti, effettuata l’anamnesi nonché un
accurato esame clinico internistico, della colonna vertebrale, delle
articolazioni e uno status neurologico accurato, dopo esecuzione di esami radiologici
il 30 ottobre 2018 ed illustrate le descrizioni soggettive, ha correttamente
ritenuto che l’assicurato era portatore delle diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “Omartrosi secondaria sinistra (su/con: Stato dopo
frattura pluriframmentaria della testa dell'omero a sinistra con lussazione
anteriore il 06.04.2002, Stato dopo Riposizionamento aperto ed osteosintesi con
vite canulate ed una placca a 4 buchi a forma di T il 06.04.2002, Stato dopo
lesione del N. Ascellare con ripresa neurofisiologica ma persistente deficit
del deltoideo, Moderata limitazione della mobilità), Sindrome lombospondilogena
Considerandi
sino a lomboradicolare irritativa intermittente S l a sin (su/con: Alterazioni
degenerative con osteocondrosi L5/Sl, spondilartrosi agli ultimi due livelli,
Insufficienza muscolare in rapporto al peso), Sindrome cervicovertebrale
cronica recidivante (su/con: Moderate alterazioni degenerative con Condrosi
C5/C6, uncartrosi su più livelli, Malpostura con protrazione della testa”,
oltre ad una serie di diagnosi non invalidanti (cirrosi epatica, ipertensione
arteriosa, iperuricemia, diabete latente, adiposità, stato dopo dito a scatto).
Ha quindi precisato che l’assicurato soffriva dei postumi della frattura alla
spalla, segnatamente un’omartrosi secondaria su stato dopo frattura complessa
pluriframmentaria dell'omero sx, con successiva apparizione anche di un disturbo
di difetto di rotazione e quindi di un'omartrosi secondaria del braccio sinistro,
per le quali patologie egli era stato del resto messo al beneficio di una
rendita da parte della __________. Egli ha inoltre osservato come l’assicurato
soffrisse anche di una “sindrome lombo-spondilogena sino a lombo-radicolare
intermittente S1 sx”, della quale aveva del resto già sofferto dal 1994 e
che in base all’attuale indagine radiologica si poteva evincere invero una
progressione dell’alterazione degenerativa a livello L5/S1 che portava a un
aumento delle limitazioni rispetto a quelle descritte nella valutazione del dr.
__________.
Richiesto sull’evoluzione della
capacità lavorativa, il perito ha affermato quanto segue:
"
(…) Il paziente si trova nell'attuale situazione al più tardi dal 2003, la
spalla è conseguenza dell'infortunio del 2002 ed è stata peritata dalla __________
con rendita del 26%. La mobilità clinicamente mostra solo una lieve
diminuzione, per cui penso che da questo punto di vista la situazione non sia
così peggiorata da giustificare un aumento della rendita.
Diversa è la discussione in merito alla colonna lombare
con un peggioramento dell'alterazione degenerativa a livello L5/S1, che non
porta di per sé ad un peggioramento della capacità lavorativa ma a un aumento
delle limitazioni nel carico. Come detto sopra mancano tutti i documenti dal
2004.
al 2015, per cui è difficile spiegare anche quando vi è stato
peggioramento. A livello del fegato, che però, secondo anche il medico di
famiglia, non porta a limitazioni della capacità lavorativa.” (quesito 8.4,
doc. AI pag. 210)
A
suo avviso, l’assicurato era inabile completamente nella precedente attività di
manovale-pittore, dal giorno dell’infortunio occorso nel 2002, e meglio a causa
delle “limitazioni della spalla sx, che non permettono al Signor RI 1 di
lavorare con entrambe le braccia, in quanto vi è una mancanza di forza, così
come di mobilità”. Per quanto riguardava un’attività leggera adatta, il
perito, confermando quanto concluso dalla __________, ha ammesso in sostanza un’abilità
lavorativa completa in attività rispettose delle limitazioni funzionali
derivanti dal danno alla spalla e alla schiena. In merito alle caratteristiche
medico-teoriche che doveva avere un'attività adeguata, egli ha affermato:
"
(…) Il paziente presenta un'importane limitazione della caricabilità per il
braccio sx, dove non è in grado di sollevare pesi superiori ai 5-10 kg e di
lavorare sopra i 90º; il braccio dx presenta una mobilità nella norma e
completa.
A causa della colonna vertebrale inoltre paziente può
sollevare spesso pesi fino al massimo 15 kg fino all'altezza dei fianchi,
raramente pesi fino ai 25kg, l’assicurato può utilizzare senza problemi
attrezzi con il braccio dx di media entità, solo raramente di entità pesante,
può fare rotazioni manuali sia con il braccio dx che con la mano sx; non è in
grado di lavorare sopra la testa con il braccio sx ma
unicamente con il dx, ciò che provoca sicuramente
un'importante limitazione; non
è in grado di salire scale a pioli in quanto
impossibilitato a fissarsi bene con il braccio sx; può eseguire a volte
rotazione: del corpo, può effettuare lavori in posizione seduta o con carico
discontinuo, è in grado di camminare anche un chilometro su terreni
accidentati.” (quesito 9.2.1 doc. AI pag. 212)
Infine,
richiesto in merito al “decorso delle eventuali IL %”, ha affermato
quanto segue:
"
Attualmente è praticamente
impossibile descrivere un'evoluzione dell'inabilità lavorativa in assenza di
altri documenti, personalmente penso però che la situazione non sia molto
diversa da quella del 2003.
Abbiamo unicamente un peggioramento a livello lombare,
che ha portato da parte mia a limitazioni di carico un po' più importanti di
quelle poste dal medico della __________ nel 2003.
In merito alla spalla la situazione appare al momento
più o meno stabile rispetto a quella valutata dalla __________ e da quel punto
di vista si tratta unicamente di conseguenze di un infortunio.” (quesito 12.1
doc. AI pag. 214)
A
tali conclusioni, ben motivate, frutto di un approfondito esa-me e rispettose
dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie, questo Giudice deve
senza riserve aderire.
Del
resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal SMR nel rapporto
finale del 12 aprile 2019, nel quale il dr. __________ ha ammesso una
situazione sostanzialmente stazionaria con un’inabilità lavorativa totale nel
lavoro precedentemente esercitato, ma un’abilità completa in attività adeguate
rispettose delle limitazioni indicate dal perito dr. __________ (doc. AI 56).
Del
resto, l’assicurato non ha fornito elementi atti a modificare suddette
conclusioni e non ha nel suo ricorso nemmeno precisato in che misura e per
quali motivi la valutazione del dr. __________ non debba essere condivisa, ma si
è in sostanza limitato a manifestare un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dall’amministrazione.
È
pur vero che il dr. __________ ha rilevato di aver constatato un peggioramento,
segnatamente da ricondurre alla sindrome lombo-spondilogena sino a
lombo-radicolare intermittente S1, della quale l’assicurato aveva già sofferto
nel 1994. In proposito il perito ha osservato che “l’attuale indagine
radiologica mostra una progressione dell’alterazione degenerativa a livello
L5/S 1, che ben può spiegare la componente dei dolori e che porta a un aumento
delle limitazioni rispetto a quelle descritte nella lettera del Dr. __________”.
Tuttavia, come dianzi illustrato, richiesto in merito ad un’eventuale
evoluzione della capacità lavorativa, il perito ha affermato che la situazione
era sostanzialmente invariata dal 2003, la lieve diminuzione della mobilità della
spalla non giustificando in sostanza una diversa valutazione dell’abilità
lavorativa. Anche con riferimento al diagnosticato peggioramento dell'alterazione
degenerativa a livello L5/S1 alla colonna lombare, il perito ha affermato che
lo stesso non portava “di per sé ad un peggioramento della capacità
lavorativa, ma a un aumento delle limitazioni nel carico” (quesito 8.4,
doc. AI pag. 210).
Quanto
inoltre al fatto, richiamato dal ricorrente, che il perito ha sottolineato
l’impossibilità di stabilire l’evoluzione delle patologie nel corso degli anni
e in particolare il momento dell’intervento del – peraltro minimo –
peggioramento, e questo in assenza di indagini mediche relative agli anni dal
2004.
al 2005, a ragione l’amministrazione nella sua risposta ha rilevato che
tale questione risulta ininfluente poiché, come detto, il peggioramento non ha in
ogni modo avuto influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Occorre
quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza
tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in
qualche modo a questo Giudice di considerare inattendibili le conclusioni del perito
dr. __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in
merito alla capacità lavorativa nella decisione contestata non è quindi
possibile dipartirsi. Né del resto è stata prodotta documentazione attestante
un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie
invalidanti o di un’inabilità lavorativa duratura e rilevante intervenuta successivamente
alla perizia reumatologica del 5 novembre 2018 e entro la data della decisione
contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento
contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Va qui ricordato che se da una
parte la procedura davanti al
TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti).
Questo
Giudice ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato
approfonditamente vagliato dall'amministrazione prima dell'emanazione della
decisione qui impugnata (in concreto: il 19 giugno 2019), momento che, come
detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V
140.
e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015
consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
La
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento
contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del
ricorrente di essere sottoposto a nuove valutazioni mediche va respinta.
È
quindi da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. tra le altre
le DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che lo
stato di salute del ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento
rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 13
ottobre 2004, con un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività
lavorativa, ma un’abilità completa in attività leggere rispettose delle
limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo.
2.10
Per
quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato),
l’Ufficio AI, partendo da un’abilità lavorativa completa in attività leggere
adeguate, basandosi sul rapporto finale del 12 aprile 2019 del consulente
professionale (doc. AI 57), ha proceduto al raffronto dei redditi per
determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 2.3). Il calcolo, che ha
concluso per un grado di invalidità del 6%, merita di essere avallato e allo
stesso può essere rinviato (cfr. in esteso al consid. 2.8).
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente
negato all’assicurato una rendita d’invalidità.
La
decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.13
L’assicurato
nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa
sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo
un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti
all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente
minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione
apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione non ha concesso la
rendita e il ricorrente nemmeno ha prodotto nuova documentazione medica che
potesse eventualmente essere idonea a mettere in dubbio la valutazione medica posta
a fondamento del provvedimento contestato.
In
simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti