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Decisione

32.2019.151

Seconda domanda di prestazioni nuovamente respinta, considerato come non è stato comprovato un peggoramento delle condizioni rilevante. Respinta la domanda di assistenza giudiziaria in difetto di probabilità di esito favorevole

20 maggio 2020Italiano33 min

dall’assicurato nel giugno 2003, a seguito dell’infortunio patito il 6 aprile 2002

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.151

FC

Lugano

20 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1959, da ultimo attivo come pittore/gessatore indipendente, ha

presentato una prima domanda di prestazioni nel giugno 2003 lamentando i

postumi di un infortunio professionale occorsogli il 6 aprile 2002 (caduta da

una scala con frattura della spalla sinistra). Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, richiamati in particolare gli atti

dall’assicuratore infortuni, con decisione 13 ottobre 2004 l'Ufficio AI ha

accolto la domanda di prestazioni e riconosciuto una rendita intera dal 1.

aprile 2003 al 30 aprile 2004, avendo concluso che dal mese di febbraio 2004

l’assicurato aveva recuperato un’abilità lavorativa piena in attività leggere

adeguate con un conseguente grado di invalidità del 14%, insufficiente per la

concessione di prestazioni (doc. AI 24).

1.2. Nel

marzo 2018 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni,

corredata da una certificazione del medico curante segnalante la necessità di

una rivalutazione. Entrato nel merito della domanda ed effettuati gli

accertamenti del caso, con progetto del 15 aprile 2019 dapprima e decisione del

19 giugno 2019 poi, l’Ufficio AI ha rifiutato le prestazioni considerato come

la documentazione acquisita agli atti aveva premesso di oggettivare uno stato

di salute sostanzialmente invariato rispetto alla precedente decisione,

riconfermando dunque un’inabilità completa nell’originaria attività in ambito

edile, ma un’abilità lavorativa piena in attività leggere adeguate e un

conseguente grado di invalidità del 6,11% (doc. AI 66).

1.3 Con

ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le

conclusioni dell’amministrazione, segnatamente quelle mediche, sottolineando le

sue precarie condizioni di salute e chiedendo una rivalutazione del caso. Postula

altresì la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la valutazione medica e professionale poste alla base del

provvedimento impugnato. L’assicurato ha quindi fatto pervenire la

documentazione atta a comprovare la sua situazione economica.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni AI.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.

28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente

dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

2.5. Va

ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in

DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita

si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione

dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (consid. 5 e 6).

In

una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato

che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di

fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla

rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid.

3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio

materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica

rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza

preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag.

181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Secondo

la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto

di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di

rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In

concreto, come meglio si illustrerà ai consid. 2.8 e 2.9, con decisione del 13

ottobre 2004 l’amministrazione aveva ammesso il diritto a prestazioni sulla

base di accertamenti medici e il richiamo degli atti dalla __________,

assegnando una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile 2003 al 30

aprile 2004, considerato come dal febbraio 2004 l’assicurato era da considerare

nuovamente pienamente abile in attività leggere adeguate (doc. AI 24).

Questo

giudice è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione

lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare

la concessione di prestazioni.

2.8. In

occasione dell’esame della prima domanda di prestazioni presentata

dall’assicurato nel giugno 2003, a seguito dell’infortunio patito il 6 aprile 2002

(caduta da una scala con conseguente frattura della spalla sinistra), l’amministrazione

aveva interpellato i curanti e acquisito la documentazione della __________.

Nel rapporto medico del 16 settembre 2003 il dr. __________, internista

curante, posta la diagnosi invalidante di “esiti di frattura/lussazione

anteriore della spalla sinistra con riposizione cruenta, osteosintesi con

placca T e parziale lesione del nervo ascellare”, aveva concluso per una

completa inabilità lavorativa dal 6 aprile 2002 (doc. AI 10). Dal canto suo la ___________,

richiamati i certificati dai medici che avevano operato l’assicurato e chiesta

una valutazione agli specialisti del __________ di __________, e dell’Ospedale __________

di __________, fatta esperire una visita medica di chiusura a cura del dr. __________,

specialista in chirurgia (rapporto del 23 settembre 2003, doc. AI pag. 85, cfr.

in esteso al consid. 2.9), con decisione del 30 giugno 2004 e decisione su

opposizione del 11 novembre 2004 ha concluso che per le conseguenze alla spalla

post infortunistiche l’assicurato non era più in grado di esercitare la sua

precedente attività, ma poteva nondimeno effettuare un’attività leggera

adeguata alle limitazioni alla spalla con una conseguente perdita di guadagno

del 26% e una menomazione dell’integrità del 10% (doc. AI pag. 95).

Sulla

base di questa documentazione l’Ufficio AI, con decisione del 13

ottobre 2004, ammessa un’inabilità completa dal 6 aprile 2002 in ogni attività,

ma a far tempo dal febbraio 2004 una ripresa dell’abilità completa in attività

leggere adeguate alle limitazioni funzionali derivanti dalle patologie alla

spalla, con una conseguente perdita di guadagno del 14%, ha riconosciuto una

rendita intera limitatamente al periodo dal 1. aprile 2003 al 30 aprile 2004,

ossia tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento (doc. AI 24).

In

occasione della presentazione della nuova domanda di prestazioni del marzo 2018,

dopo aver preso atto delle certificazioni del 16 aprile e 2 agosto 2018 del dr.

__________ (nelle quali il curante evidenziava la funzione limitata dell’arto

superiore sinistro, alla quale si erano aggiunti dei dolori lombari persistenti

e dal lato internistico una cirrosi epatica su consumo inadeguato di etile), il

dr. __________ del SMR ha ordinato l’esecuzione di una perizia reumatologica

(doc. AI pag. 163). Con rapporto peritale del 5 novembre 2018 il dr. __________,

reumatologo, sulla base di una visita clinica e dell’esame della documentazione

agli atti, diagnosticate un’“Omartrosi secondaria sinistra, una Sindrome

lombospondilogena sino a lomboradicolare irritativa intermittente S l a sin, una

Sindrome cervicovertebrale cronica recidivante”, oltre ad una serie di patologie

non invalidanti, ha concluso che nella sua precedente attività lavorativa di manovale-pittore

il paziente era inabile totalmente dal 2002, mentre che in un’attività

adeguata, ossia rispettosa delle elencate limitazioni funzionali di carico e

mobilità, egli era da considerare abile in misura del 73%, inteso come

rendimento globalmente ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa, “tenendo

conto che il paziente ha già una rendita della __________ del 27%” (doc. AI

54; cfr. in esteso al consid. 2.9).

La

pratica è quindi stata sottoposta al medico SMR dr. __________, il quale, nel

rapporto finale 12 aprile 2019 - dopo un colloquio telefonico con il dr. __________

che ha permesso di chiarire la conclusione di capacità lavorativa in attività

adeguate nel senso di un’abilità piena - ha aderito alle conclusioni della

perizia e concluso per un’inabilità lavorativa nell’attività abituale

dall’aprile 2002, ma per un’abilità completa in attività leggere adeguate da

febbraio 2004 (doc. AI 56). Interpellato il consulente professionale (doc. AI 57),

mediante la decisione contestata l’amministrazione ha respinto il diritto a prestazioni

motivando:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

Tramite decisione del 13.10.2004 avevamo riconosciuto

al Signor RI 1 una rendita intera con un grado Al del 100% dal 01.04.2003

limitatamente al 30.04.2014 in quanto in seguito è stato appurato un grado Al

del 14%, percentuale inferiore al minimo legale pensionistico richiesto del 40%.

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria

dell'ulteriore richiesta di prestazioni il nostro Servizio Medico Regionale

(SMR), con particolare riferimento alla perizia reumatologica espletata il 30.10.2018 dal Dr. __________, ha

riconosciuto che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore gli ha comportato, e tuttora gli comporta, i

seguenti periodi di capacità lucrativa

residua

nell'attività di riferimento in ambito edile:

100% dall'aprile 2002 e continua

in attività adeguate all'attuale stato di salute:

100% dall'aprile 2002

0% da febbraio 2004 e continua.

Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla

ridefinizione del suo grado d'invalidità:

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta

dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TAI

dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla

tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA

12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa p,,

I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura

massima-del '25%, e ciò al fine di considerare

quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito

che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni

addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di

occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Reddito da valido:

nel caso concreto, senza il danno alla salute, nella

sua abituale professione avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF

60'789.-. Detto reddito è stato ottenuto aggiornando al 2016 l'importo di CHF

50'000.- quantificato nella decisione del 13.10.2004, ampiamente cresciuta in giudicato.

Reddito da invalido:

malgrado il danno alla salute e con una piena capacità

lavorativa in attività confacenti potrebbe

invece conseguire CHF 57'076.- (tabelle

RSS, valori federali, settore maschile, riduzione

complessiva del 15%).

Utilizziamo dunque questi importi per effettuare il

confronto dei redditi e otteniamo il seguente grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 60'789.00

con invalidità CHF 57'076.00

Perdita di guadagno CHF 3'713.00 = Grado

d'invalidità 6.11%

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% il

diritto alla rendita non esiste.

Considerata la sua anamnesi professionale, così come

l'età del Signor RI 1, l'attuazione di provvedimenti

di ordine professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna.

Per concludere, attiriamo l'attenzione sul fatto che

qualora il Signor RI 1 lo desiderasse, previo

la presentazione di comprovate ricerche di lavoro, è data facoltà di annunciarsi

per iscritto al nostro Ufficio, affinché

sia dato seguito all'esame della valutazione di un eventuale aiuto al collocamento.” (doc. AI 66)

Di

fronte a questo Giudice l’assicurato ha contestato queste conclusioni sulla

capacità lavorativa medico-teorica, senza produrre nuova documentazione medica.

2.9. Nella

concreta fattispecie, dopo attento esame della documentazione agli atti,

rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di

verosimiglianza preponderante (STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 e 9C_418/2010,

consid. 3.1; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181; cfr. anche 9C_32/2012 del 23 gennaio

2013, consid. 2; cfr. sopra al consid. 2.5), questo Tribunale, per i motivi che

seguono, non può che confermare la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio

AI ha sostanzialmente negato l’intervento di un peggioramento rilevante delle

condizioni dell’assicurato rispettivamente della sua capacità lavorativa, intervenuto

successivamente alla decisione del 13 ottobre 2004 e, quindi, confermato il diniego

delle prestazioni.

Occorre

rammentare che in occasione della prima decisione del 13 ottobre 2004 -

cresciuta incontestata in giudicato e di conseguenza vincolante - l’amministrazione

si era basata in particolare sulla valutazione esperita per la __________ dal dr.

__________, il quale, nel rapporto del 23 settembre 2003, poste le diagnosi di

“esiti dopo riposizione cruenta, osteosintesi con una placca T in stato dopo

frattura/lussazione anteriore della spalla sinistra con lesione del nervo

ascellare parziale”, aveva elencato le limitazioni residue nei movimenti

con il braccio sinistro e concluso in sostanza per un’abilità lavorativa

completa in attività leggere adeguate e una menomazione dell’integrità del 10%

(doc. AI pag. 85). Tali conclusioni, condivise dal medico SMR, erano quindi

state poste a fondamento della decisione 13 ottobre 2004, con la

quale l’amministrazione aveva quindi riconosciuto una rendita intera

limitatamente al periodo dal 1. aprile 2003 al 30 aprile 2004 (doc. AI 24).

In

occasione della nuova domanda di prestazioni del marzo 2018, alla luce degli accertamenti

esperiti, la situazione è apparsa sostanzialmente invariata.

In

particolare, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI fino alla resa della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, questo Giudice

non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 5 novembre 2018

del dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e rispecchiante i

ricordati parametri giurisprudenziali. In effetti, il perito, dopo attenta

valutazione della documentazione agli atti, effettuata l’anamnesi nonché un

accurato esame clinico internistico, della colonna vertebrale, delle

articolazioni e uno status neurologico accurato, dopo esecuzione di esami radiologici

il 30 ottobre 2018 ed illustrate le descrizioni soggettive, ha correttamente

ritenuto che l’assicurato era portatore delle diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “Omartrosi secondaria sinistra (su/con: Stato dopo

frattura pluriframmentaria della testa dell'omero a sinistra con lussazione

anteriore il 06.04.2002, Stato dopo Riposizionamento aperto ed osteosintesi con

vite canulate ed una placca a 4 buchi a forma di T il 06.04.2002, Stato dopo

lesione del N. Ascellare con ripresa neurofisiologica ma persistente deficit

del deltoideo, Moderata limitazione della mobilità), Sindrome lombospondilogena

Considerandi

sino a lomboradicolare irritativa intermittente S l a sin (su/con: Alterazioni

degenerative con osteocondrosi L5/Sl, spondilartrosi agli ultimi due livelli,

Insufficienza muscolare in rapporto al peso), Sindrome cervicovertebrale

cronica recidivante (su/con: Moderate alterazioni degenerative con Condrosi

C5/C6, uncartrosi su più livelli, Malpostura con protrazione della testa”,

oltre ad una serie di diagnosi non invalidanti (cirrosi epatica, ipertensione

arteriosa, iperuricemia, diabete latente, adiposità, stato dopo dito a scatto).

Ha quindi precisato che l’assicurato soffriva dei postumi della frattura alla

spalla, segnatamente un’omartrosi secondaria su stato dopo frattura complessa

pluriframmentaria dell'omero sx, con successiva apparizione anche di un disturbo

di difetto di rotazione e quindi di un'omartrosi secondaria del braccio sinistro,

per le quali patologie egli era stato del resto messo al beneficio di una

rendita da parte della __________. Egli ha inoltre osservato come l’assicurato

soffrisse anche di una “sindrome lombo-spondilogena sino a lombo-radicolare

intermittente S1 sx”, della quale aveva del resto già sofferto dal 1994 e

che in base all’attuale indagine radiologica si poteva evincere invero una

progressione dell’alterazione degenerativa a livello L5/S1 che portava a un

aumento delle limitazioni rispetto a quelle descritte nella valutazione del dr.

__________.

Richiesto sull’evoluzione della

capacità lavorativa, il perito ha affermato quanto segue:

"

(…) Il paziente si trova nell'attuale situazione al più tardi dal 2003, la

spalla è conseguenza dell'infortunio del 2002 ed è stata peritata dalla __________

con rendita del 26%. La mobilità clinicamente mostra solo una lieve

diminuzione, per cui penso che da questo punto di vista la situazione non sia

così peggiorata da giustificare un aumento della rendita.

Diversa è la discussione in merito alla colonna lombare

con un peggioramento dell'alterazione degenerativa a livello L5/S1, che non

porta di per sé ad un peggioramento della capacità lavorativa ma a un aumento

delle limitazioni nel carico. Come detto sopra mancano tutti i documenti dal

2004.

al 2015, per cui è difficile spiegare anche quando vi è stato

peggioramento. A livello del fegato, che però, secondo anche il medico di

famiglia, non porta a limitazioni della capacità lavorativa.” (quesito 8.4,

doc. AI pag. 210)

A

suo avviso, l’assicurato era inabile completamente nella precedente attività di

manovale-pittore, dal giorno dell’infortunio occorso nel 2002, e meglio a causa

delle “limitazioni della spalla sx, che non permettono al Signor RI 1 di

lavorare con entrambe le braccia, in quanto vi è una mancanza di forza, così

come di mobilità”. Per quanto riguardava un’attività leggera adatta, il

perito, confermando quanto concluso dalla __________, ha ammesso in sostanza un’abilità

lavorativa completa in attività rispettose delle limitazioni funzionali

derivanti dal danno alla spalla e alla schiena. In merito alle caratteristiche

medico-teoriche che doveva avere un'attività adeguata, egli ha affermato:

"

(…) Il paziente presenta un'importane limitazione della caricabilità per il

braccio sx, dove non è in grado di sollevare pesi superiori ai 5-10 kg e di

lavorare sopra i 90º; il braccio dx presenta una mobilità nella norma e

completa.

A causa della colonna vertebrale inoltre paziente può

sollevare spesso pesi fino al massimo 15 kg fino all'altezza dei fianchi,

raramente pesi fino ai 25kg, l’assicurato può utilizzare senza problemi

attrezzi con il braccio dx di media entità, solo raramente di entità pesante,

può fare rotazioni manuali sia con il braccio dx che con la mano sx; non è in

grado di lavorare sopra la testa con il braccio sx ma

unicamente con il dx, ciò che provoca sicuramente

un'importante limitazione; non

è in grado di salire scale a pioli in quanto

impossibilitato a fissarsi bene con il braccio sx; può eseguire a volte

rotazione: del corpo, può effettuare lavori in posizione seduta o con carico

discontinuo, è in grado di camminare anche un chilometro su terreni

accidentati.” (quesito 9.2.1 doc. AI pag. 212)

Infine,

richiesto in merito al “decorso delle eventuali IL %”, ha affermato

quanto segue:

"

Attualmente è praticamente

impossibile descrivere un'evoluzione dell'inabilità lavorativa in assenza di

altri documenti, personalmente penso però che la situazione non sia molto

diversa da quella del 2003.

Abbiamo unicamente un peggioramento a livello lombare,

che ha portato da parte mia a limitazioni di carico un po' più importanti di

quelle poste dal medico della __________ nel 2003.

In merito alla spalla la situazione appare al momento

più o meno stabile rispetto a quella valutata dalla __________ e da quel punto

di vista si tratta unicamente di conseguenze di un infortunio.” (quesito 12.1

doc. AI pag. 214)

A

tali conclusioni, ben motivate, frutto di un approfondito esa-me e rispettose

dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie, questo Giudice deve

senza riserve aderire.

Del

resto le stesse sono state pienamente condivise anche dal SMR nel rapporto

finale del 12 aprile 2019, nel quale il dr. __________ ha ammesso una

situazione sostanzialmente stazionaria con un’inabilità lavorativa totale nel

lavoro precedentemente esercitato, ma un’abilità completa in attività adeguate

rispettose delle limitazioni indicate dal perito dr. __________ (doc. AI 56).

Del

resto, l’assicurato non ha fornito elementi atti a modificare suddette

conclusioni e non ha nel suo ricorso nemmeno precisato in che misura e per

quali motivi la valutazione del dr. __________ non debba essere condivisa, ma si

è in sostanza limitato a manifestare un dissenso puramente soggettivo nei

confronti della valutazione operata dall’amministrazione.

È

pur vero che il dr. __________ ha rilevato di aver constatato un peggioramento,

segnatamente da ricondurre alla sindrome lombo-spondilogena sino a

lombo-radicolare intermittente S1, della quale l’assicurato aveva già sofferto

nel 1994. In proposito il perito ha osservato che “l’attuale indagine

radiologica mostra una progressione dell’alterazione degenerativa a livello

L5/S 1, che ben può spiegare la componente dei dolori e che porta a un aumento

delle limitazioni rispetto a quelle descritte nella lettera del Dr. __________”.

Tuttavia, come dianzi illustrato, richiesto in merito ad un’eventuale

evoluzione della capacità lavorativa, il perito ha affermato che la situazione

era sostanzialmente invariata dal 2003, la lieve diminuzione della mobilità della

spalla non giustificando in sostanza una diversa valutazione dell’abilità

lavorativa. Anche con riferimento al diagnosticato peggioramento dell'alterazione

degenerativa a livello L5/S1 alla colonna lombare, il perito ha affermato che

lo stesso non portava “di per sé ad un peggioramento della capacità

lavorativa, ma a un aumento delle limitazioni nel carico” (quesito 8.4,

doc. AI pag. 210).

Quanto

inoltre al fatto, richiamato dal ricorrente, che il perito ha sottolineato

l’impossibilità di stabilire l’evoluzione delle patologie nel corso degli anni

e in particolare il momento dell’intervento del – peraltro minimo –

peggioramento, e questo in assenza di indagini mediche relative agli anni dal

2004.

al 2005, a ragione l’amministrazione nella sua risposta ha rilevato che

tale questione risulta ininfluente poiché, come detto, il peggioramento non ha in

ogni modo avuto influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Occorre

quindi concludere che l’assicurato ha contestato le conclusioni peritali senza

tuttavia produrre documentazione rilevante o fornire elementi che consentano in

qualche modo a questo Giudice di considerare inattendibili le conclusioni del perito

dr. __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in

merito alla capacità lavorativa nella decisione contestata non è quindi

possibile dipartirsi. Né del resto è stata prodotta documentazione attestante

un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie

invalidanti o di un’inabilità lavorativa duratura e rilevante intervenuta successivamente

alla perizia reumatologica del 5 novembre 2018 e entro la data della decisione

contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali

si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Va qui ricordato che se da una

parte la procedura davanti al

TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti).

Questo

Giudice ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato

approfonditamente vagliato dall'amministrazione prima dell'emanazione della

decisione qui impugnata (in concreto: il 19 giugno 2019), momento che, come

detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V

140.

e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23 marzo 2015

consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

La

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento

contestato, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d). Ne consegue che la richiesta del

ricorrente di essere sottoposto a nuove valutazioni mediche va respinta.

È

quindi da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. tra le altre

le DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che lo

stato di salute del ricorrente non ha subito un rilevante peggioramento

rispetto al momento della precedente decisione di diniego di prestazioni del 13

ottobre 2004, con un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività

lavorativa, ma un’abilità completa in attività leggere rispettose delle

limitazioni funzionali elencate dal perito reumatologo.

2.10

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato),

l’Ufficio AI, partendo da un’abilità lavorativa completa in attività leggere

adeguate, basandosi sul rapporto finale del 12 aprile 2019 del consulente

professionale (doc. AI 57), ha proceduto al raffronto dei redditi per

determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 2.3). Il calcolo, che ha

concluso per un grado di invalidità del 6%, merita di essere avallato e allo

stesso può essere rinviato (cfr. in esteso al consid. 2.8).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente

negato all’assicurato una rendita d’invalidità.

La

decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.13

L’assicurato

nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo

un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti

all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente

minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione

apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione non ha concesso la

rendita e il ricorrente nemmeno ha prodotto nuova documentazione medica che

potesse eventualmente essere idonea a mettere in dubbio la valutazione medica posta

a fondamento del provvedimento contestato.

In

simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti