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Decisione

32.2019.153

Rendita intera limitata neltempo. Confermata la soppressione della rendita visti la perizia bidisciplinare, la reintagrabilità dell'assicurata e in applicazione del confronto percentaule dei redditi stabiliti in base ai dati statistici

16 giugno 2020Italiano66 min

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.153

FS

Lugano

16 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1982, disoccupata

al momento dell’infortunio del 13 gennaio 2015 e precedentemente attiva quale

ausiliaria di cucina presso il __________ (doc. AI 17/59-70), nell’ottobre 2015

ha inoltrato una domanda di prestazioni AI indicando quale danno alla salute

una “(…) contusione schiena a seguito di caduta in casa (…)” (doc. AI

3/5-10).

Esperiti gli accertamenti

medici ed economici del caso – tra

cui una perizia bidisciplinare eseguita dal __________ datata 9 novembre 2016

(doc. AI 41/145-156) e dal dr. __________ datata 1. gennaio 2017 (doc. AI

43/158-171), il “Rapporto finale SMR” dell’8 marzo 2017 con l’“Annotazione

per/da SMR” del 9 aprile 2019 (doc. AI 49/183-187 e 108/290-294), il “Rapporto

finale SIP” del 1. marzo 2019 con “Presa di posizione SIP” del 25

aprile 2019 (doc. AI 99/273-76 e 112/307308 e la tabella allestita il 28 maggio

2019 con le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 115/311-314) –, con decisione 1. luglio 2019,

debitamente preavvisata (doc. AI 98/267-272), l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. gennaio al 31 maggio

2016, ritenuto come successivamente ella presentava un grado d’invalidità non

pensionabile. Trattandosi di una domanda tardiva, il versamento della prestazione

è stato fissato dal 1. aprile 2016, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di

prestazioni (doc. AI 118/323-324 e le motivazioni sub doc. AI 116/315-321).

L’assicurata ha

beneficiato del diritto all’indennità giornaliera durante il periodo dal 26

febbraio 2018 al 31 gennaio 2019 per una formazione breve nella vendita svolta

presso il Centro __________ di __________ e dal 2 maggio 2018 presso il negozio

__________ di __________ (cfr. le comunicazioni 23 febbraio, 25 aprile e 27

novembre 2018 sub doc. AI 58/207-209, 66/221-222 e 87/250-252; il verbale del

24 aprile 2018 sub doc. AI 64/218 e le decisioni per l’indennità giornaliera

del 9 marzo e del 29 novembre 2018 sub doc. AI 59/210-211 e 88/253-254). Ella

ha pure beneficiato della “Garanzia per l’accertamento della scelta

professionale” dal 15 gennaio al 16 febbraio 2018 (doc. AI 54/199-200), della

“Garanzia per un corso” sulla comunicazione della durata di 10 incontri

nel periodo nel periodo dal 1. marzo al 31 maggio 2018 (doc. AI 60/212-213) e

della “Garanzia per la consulenza ergoterapica” (doc. AI 81/241-242).

Per quel che concerne

l’aspetto infortunistico, l’assicurata ha beneficiato delle indennità

giornaliere della __________ dal 16 gennaio 2015 all’8 febbraio 2016 (vedi la

STCA 35.2017.43 del 7 agosto 2017, sub doc. L, cresciuta incontestata in

giudicato e con la quale questo Tribunale ha confermato la decisione su

opposizione del 21 marzo 2017 emanata dalla __________).

1.2. Contro la decisione del 1.

luglio 2019 l’assicurata, tramite RA 1, ha inoltrato il presente ricorso.

L’insorgente –

contestate la valutazione medica (i medici curanti l’hanno sempre considerata

abile al lavoro per un massimo del 50% in attività adeguate e l’Ufficio AI non

avrebbe preso in considerazione la problematica alla spalla destra) e quella

economica (la formazione breve nella vendita è stata svolta per tutta la sua

durata nella misura del 50%, mal si comprende come l’Ufficio AI abbia potuto

concludere per una reintegrazione nella vendita nella misura del 60% e il

reddito da invalida, oltre a considerare una riduzione del 10% per attività

leggere, avrebbe dovuto essere calcolato in base ai dati statistici per

un’attività semplice e ripetitiva e non invece in base al ramo della vendita al

dettaglio) – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il

riconoscimento del diritto ad una rendita d’invalidità del 50% senza indicare da

quando. In via subordinata ella ha postulato il rinvio degli atti

all’amministrazione “(…) per un complemento istruttorio dal profilo medico e

ricalcolo del grado d’invalidità alla luce delle considerazioni di merito quali

il reddito da invalida e la deduzione sociale di almeno il 10%. (…)” (I,

pag. 7).

1.3. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – richiamati l’“Annotazione per/da SMR” del dr. __________

del 30 agosto 2019 (VI/1) e la “Presa di posizione SIP” del 2 settembre

2019 (VI/2), atti, questi, di cui si dirà in seguito – ha chiesto di

respingere il ricorso.

1.4. Con scritto del 15 ottobre

2019 – dopo la chiesta proroga del termine (VIII e IX) e con

argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – RA 1 ha

trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (X con allegati doc. V/1 e Z

trasmessi all’Ufficio AI per osservazioni scritte, XI).

1.5. L’ufficio AI – dopo la

chiesta proroga del termine (XII e XIII) e vista l’“Annotazione per/da SMR”

del 18 ottobre 2019 del dr. Abate (XIV/1) –, con “Osservazioni”

dell’11 novembre 2019, si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso

(XIV).

1.6. RA 1, dopo la chiesta proroga

del termine (XVI e XVII), con scritti del 13 dicembre 2019 (XVIII trasmesso per

conoscenza all’Ufficio AI, XIX) e del 10 marzo 2020 (XX trasmesso all’Ufficio

AI con gli allegati doc. X e Y per osservazioni scritte, XXI) si è confermata

nelle proprie allegazioni e ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.

1.7. Con “Osservazioni” 9

aprile 2020 l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (XXII,

trasmesso per conoscenza all’insorgente, XXIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una

rendita intera temporanea dal 1° aprile al 31 maggio 2016 (cfr. consid. 1.1).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione;

e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante

sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento

in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in

ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.4. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261;

115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.5. Va poi rilevato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

In due sentenze del 30

novembre 2017 (8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V

418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i

dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

In DTF 145 V 215 il TF ha stabilito

che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche,

devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria

strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. In concreto, come accennato

(cfr. consid. 1.1), vista la domanda di prestazioni dell’8 ottobre 2015 (doc.

AI 3/5-10), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia bidisciplinare (reumatologica

e psichiatrica) (vedi la “Richiesta perizia” del 5 agosto 2016 e l’“Annotazione

per/da SMR” del 21 settembre 2016 sub doc. AI 28/116-117 e 30/120 con le

relative decisioni del 22 settembre 2016 sub doc. AI 31/121-123, 32/124-126 e

33/127/128).

I periti del __________,

nella perizia psichiatrica del 9 novembre 2016 (doc. AI 41/145-156) – dopo aver riassunto gli atti considerati

ai fini della valutazione psichiatrica e aver esposto i dati clinici

(l’anamnesi, l’esame clinico secondo AMDP-System, gli approfondimenti testali,

la descrizione della giornata e il trattamento psichiatrico attuale) –, quale diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa hanno posto quella di “(…) Sindrome somatoforme da

dolore persistente (F45.4) (…)” (doc. AI 41/153) e, dopo la discussione,

circa le conseguenze sulla capacità di lavoro si sono così espressi:

"

(…)

1. Descrizione di risorse e deficit –

secondo schema MlNl lCF- APP -

1. Rispetto delle regole: grado

di disabilità lieve: sembra in grado di rispettare le regole di un’organizzazione

anche se riferisce una diminuita caricabilità e la necessità di rispettare ritmi

blandi e pause.

2. Organizzazione dei compiti:

grado di disabilità assente: sembra in grado di dare le giuste priorità

e, a livello famigliare, di rispettare le proprie incombenze sebbene a ritmi ridotti

rispetto a prima.

3. Flessibilità: grado di

disabilità moderato: l'assicurata presenta una percezione verosimilmente alterata

del dolore a causa del disturbo somatoforme e prosegue in modo determinato

nella ricerca di una soluzione medica e nella ricerca di un riconoscimento di un’origine

somatica rifiutando a priori un approccio psichiatrico, il che indica anche una

scarsa considerazione di letture alternative e di conseguenti possibilità di

cura.

4. Competenze: grado di

disabilità lieve: non emergono deficit cognitivi che possano limitare il suo

funzionamento anche se, a livello della caricabilità, la percezione del sintomo

algico ha indubbiamente un influsso negativo sulle performance sebbene non di

grado grave. Non sembra che esistano, vista la persistenza dei sintomi

lamentati, altre mansioni in cui il funzionamento potrebbe risultare superiore.

5. Giudizio: grado di

disabilità lieve: esame di realtà corretto; pur presentando una polarizzazione

sui sintomi e comportamenti di evitamento questi non raggiungono un livello di

pervasività tale da limitare notevolmente la capacità lavorativa.

6. Persistenza: grado di

disabilità lieve-moderato: ha interrotto dopo due mesi di lavoro a tempo

pieno riferendo un peggioramento delle algie ma dimostrando comunque di poter affrontare

un impiego sebbene a ritmi più blandi. La continuità potrebbe essere migliorata

a mio avviso con l'introduzione di una farmacoterapia con SNRI.

7. Assertività: grado di

disabilità assente: l'assicurata mostra solo una lieve irritabilità

consequenziale al dolore ma non ha chiuso i rapporti con l'esterno che mantiene

invariati rispetto a prima dell'infortunio e dell'insorgenza della sintomatologia

algica. Non sono presenti sentimenti di inadeguatezza personale e la percezione

di disfunzionamento non dipende da elementi depressivi.

8. Contatto con gli altri: grado

di disabilità assente: non vi sono problemi di rapporto con gli altri né

tendenza alla conflittualità o presenza di aspetti disforici che potrebbero

interferire; appare colloquiabile e la sua socievolezza non appare essersi

modificata con l'insorgenza del disturbo algico.

9. Integrazione nel gruppo: grado

di disabilità lieve: potrebbe essere poco tollerata dagli altri membri di un’equipe

la necessità di pause aggiuntive ma non dovrebbe essere vicariata nei compiti

per riduzione della competenza.

10. Relazioni intime: grado di disabilità

assente

11. Attività spontanee: grado

di disabilità assente: non sembra aver modificato il suo stile di vita.

12. Cura di sé: grado di disabilità

assente.

13. Mobilità: grado di

disabilità assente: sebbene lamenti una sensazione di non controllare bene

l'arto a causa dei dolori e di disestesie, guida normalmente.

2. Conclusioni

In conclusione ritengo che, dopo l'infortunio avvenuto

nel 2015, l'assicurata abbia gradualmente sviluppato una sindrome da dolore

somatoforme che almeno a partire dall'ottobre 2015, quando ha iniziato a

rivolgersi a specialisti in modo maggiormente intenso, ha determinato una IL

del 30% (riduzione del rendimento) in ogni attività lavorativa inclusa quella

di casalinga. Ritengo che un intervento psicofarmacologico attraverso l'introduzione

di un antidepressivo efficace anche nell'algomodulazione, possa essere utile e

sicuramente da implementare, anche se non sono in grado con sufficiente

verosimiglianza di stabilire a priori se questo potrà avere un impatto positivo

sulla capacità lavorativa. Non ritengo che attualmente misure di reintegrazione

professionale siano medicalmente utili a modificare la CL dell'assicurata.

Qualora venga rilevata un’incapacità lavorativa su base ortopedico reumatologica

ritengo che questa vada parzialmente integrata all'lL per motivi psichiatrici. La

prognosi per un miglioramento della CL appare aperta; al momento non vi sono

segni di una modificazione duratura della personalità da dolore cronico. (…)"

(doc. AI 41/155-156)

Il dr. __________, nella

perizia reumatologica del 1. gennaio 2017 (doc. AI 43/158-171) – dopo

aver esposto l’anamnesi (personale, sistemica e sociale), i dati soggettivi e

le constatazioni oggettive (esame reumatologico e valutazione) –, ha

posto la seguente diagnosi:

"

(…)

Sindrome cervicospondilogena cronica intermittente a

destra, in

- Disturbi statici del rachide (ipercifosi

della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale)

- Decondizionamento e sbilancio muscolare

Sindrome lombospondilogena cronica prevalentemente a

destra, in

- Nota spondilolistesi di primo

grado secondo Meyerdig, di L5 su S1, su spondilolisi istmica di L5

- Pseudoprotrusione discale L5/S1

mediana-paramediana a destra con riduzione di ampiezza del forame di

coniugazione destro di L5, spondilartrosi lombari caudali

- Esiti da morbo di Scheuermann

- Ipermobilità assiale

- Disturbi statici del rachide

(ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, iperlordosi lombare

corta, scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

- Decondizionamento e sbilancio muscolare

- Obesità (peso 89 kg / statura 162,5 cm)

Fascite plantare bilaterale, in

- Piedi piatti bilaterali

- Obesità (peso 89 kg / statura 162,5 cm) (…)"

(doc. AI 43/169-170)

Lo stesso perito, quanto

alle conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha formulato la

seguente valutazione:

"

(…) Giudico come lavoro adatto

allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti

funzionali e di carico seguenti: l'assicurata può spesso sollevare e portare

pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza

dei fianchi, di rado pesi oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi;

l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 2 kg sopra l'altezza del petto,

di rado pesi tra 2 - 5 kg fino all’altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5

kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi

di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi

pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale.

L'assicurata può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, di rado

effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta ed inclinata

in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso

assumere la posizione inginocchiata, di rado assumere la posizione accovacciata,

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere

talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di

lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni

corporee al bisogno in qualsiasi momento all'occorrenza. L'assicurata può molto

spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare

per lunghi tragitti, come pure talvolta camminare su terreno accidentato, può

spesso salire le scale, di rado salire su scale a pioli.

Questi limiti funzionali tengono unicamente conto

degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al mio campo di specialità,

ma non di fattori non assicurati, quali la formazione, fattori socioculturali,

la disoccupazione, difficoltà economiche, la disponibilità sul mercato del

lavoro locale di un'attività tenente pienamente conto di tutti i limiti

funzionali e di carico sopra menzionati, rispettivamente rispecchiante le

aspettative dell'assicurata, ecc..

Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili

sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero; in merito bisogna

dunque osservare che, sulla base dei deficit funzionali fatti valere dall'assicurata,

rimane in dubbio la capacità alla guida sicura di un autoveicolo, questo anche

qualora l'assicurata dovesse potenziare la terapia-analgesica, in grado di

generare effetti collaterali sulla vigilanza.

Vi sono comunque risorse fisiche che permettono una

reintegrazione professionale.

Da ultimo l'assicurata era attiva come aiuto cucina

presso il ristorante __________ a __________ dove, stando al questionario per

il datore di lavoro compilato il 9.11.2015, era sovente addetta alla

preparazione, alla produzione dei prodotti, sovente si occupava anche dei

lavori di pulizia, della mis-en-place, dovendo dunque sovente camminare,

sovente stare in piedi, talvolta sollevare rispettivamente trasportare carichi

leggeri fino a 10 kg; mettendo a confronto il mansionario lavorativo da ultimo

vigente con le attuali risorse fisiche, ritengo che l'assicurata non possa più

riprendere pienamente l'ultima attività lavorativa esercitata: la giudico per quest'ultima

abile sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, ma con una

diminuzione del rendimento del 50 %, a decorrere dall' 1.6.2015; difficilmente

il rendimento lavorativo potrà essere incrementato per quest'ultima attività,

anche mettendo in atto tutte le misure terapeutiche sovramenzionate.

In qualità di casalinga, la giudico, sempre a partire

dall'1.6.2015, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale,

ma con una diminuzione del rendimento del 5 %, valutazione medico teorica che andrà,

se di rilievo, stabilita sul piano pratico, tramite un'inchiesta per le persone

che si occupano dell'economia domestica.

In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente

pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopra da me

descritti, giudico l'assicurata, sempre a partire dall'1.6.2015, abile al

lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con

rendimento massimo del 100%. (…)" (doc. AI 43/170-171)

Il medico SMR dr. __________,

sulla base delle succitate perizie, nel “Rapporto finale SMR” dell’8

marzo 2017 (doc. AI 49/183-187) –

poste le seguenti “Osservazioni conclusive”: “(…) Secondo la perizia __________

firmata dal Dr. med. __________, la sindrome da dolore somatoforme ha

determinato una IL del 30% in ogni attività lavorativa, compresa quella di

casalinga, intesa come riduzione del rendimento, a partire da Ottobre 2015. Il

collega __________ scrive che una IL su base ortopedico reumatologica vada

parzialmente integrata. II Dr. med. __________, nella sua perizia, afferma che

I'assicurata presenta una IL del 50% in attività abituale, intesa come

riduzione del rendimento dal 01.06.2015. In attività adeguata, il collega __________

dichiara l'assicurata completamente abile a partire dal 01.06.2015. Come

casalinga, il collega __________ attesta una IL del 5% intesa come riduzione

del rendimento, sempre a partire dal 01.06.2016 [ndr. recte: 2015].

Integrando parzialmente le IL attestate dai periti incaricati dal nostro

Ufficio, concludiamo per una IL del 60% in attività abituale come riduzione del

rendimento a partire dal giorno di riconoscimento di IL 0% da parte di __________,

ossia il 08.02.2016, e una IL 30% in attività adeguata ed in attività di

casalinga, intesa come riduzione del rendimento, sempre a partire dal

08.02.2016. (…)” (doc. AI 49/186) –

ha attestato i seguenti gradi e periodi di incapacità lavorativa:

"

(…)

IL attività abituale

100% dal 13.01.2015

50% dal 01.06.2015

100% dal 06.10.2015

60% dal 08.02.2016

IL attività adeguata

100% dal 13.01.2015

50% dal 01.06.2015

100% dal 06.10.2015

30% dal 08.02.2016

IL mansioni consuete (casalinga)

100% dal 13.01.2015

50% dal 01.06.2015

100% dal 06.10.2015

30% dal 08.02.2016 (…)" (doc. AI 49/184)

Questo Tribunale non vede

ragioni per scostarsi dalle succitate conclusioni a cui è giunto in medico SMR

dr. __________ che si è fondato, a sua volta, sulle suesposte perizie

psichiatrica del 9 novembre 2016 del __________ e reumatologica del 1. gennaio

2017 del dr. __________.

Le valutazioni peritali

sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti (consid. 2.4 e 2.5). I

periti si sono infatti espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata,

hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione

ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 3 e 9 novembre 2016 presso il

__________ e il 29 dicembre 2016 presso lo studio del dr. __________.

Ai referti va attribuita

piena forza probante.

Del resto la ricorrente

non contesta il succitato “Rapporto finale SMR” dell’8 marzo 2017 e non produce

alcuna documentazione medica atta a sovvertire le convincenti e motivate

conclusioni del dr. medico SMR dr. __________. Ella sostiene tuttavia che, dopo

il “Progetto d’assegnazione di rendita” del 5 marzo 2019 (doc. AI

98/267-272), “(…) in data 4.04.2019, sono state inoltrate delle osservazioni

dove in buona sostanza si chiedeva una rivalutazione della fattispecie facendo

notare che la formazione breve nella vendita era stata svolta dall'assicurata

per tutta la sua durata unicamente nella misura del 50% intesa come presenza e

rendimento e che il peggioramento dello stato di salute dell'assicurata legato

alla problematica alla spalla dx era stato completamente ignorato al momento

dell'emanazione del progetto di decisione. (…)” (I, pag. 4).

In sostanza l’insorgente

pretende che vista la problematica alla spalla destra l’amministrazione avrebbe

dovuto procedere ad ulteriori accertamenti medici prima di pronunciarsi sulla

capacità di lavoro residua. A torto.

Infatti – avuto riguardo alla spalla destra (in

particolare al rapporto 22 agosto 2018 del dr. __________ sub. doc. AI

73/230-231) e ai certificati medici 4 e 5 febbraio 2019 della dr.ssa __________,

FMH in medicina interna e oncologia, nonché alla “Consultazione del 21

novembre 2018” del dr. __________ della __________ di __________ (doc. AI

106/283-285 prodotti con le osservazioni del 4 aprile 2019 sub doc. AI 107/286-289)

– il dr. __________, nell’“Annotazione

per/da SMR” del 9 aprile 2019 (doc. AI 108/290-294), esposte le risultanze

della perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica, si è così espresso:

"

(…)

Ora, il rapporto medico del Dr. med. __________ del

22.08.2018 (0001 - 27.08.2018, GED) propone le seguenti patologie:

• Sindrome cervicovertebrale.

• Sindrome lomboradicolare destra:

• Dolore pseudo-radicolare nell'arto inferiore destro.

• Dolore alla colonna dorsale con

sensazione di pesantezza al braccio destro.

• Lisi istmica bilaterale di L5 in

assenza di segni di spondilolistesi in questa posizione.

• Iniziali segni di ernie di

Schmörl a carico dei metameri a livello D8-9.

Si osserva subito che non vi è alcuna differenza contenutistica

nelle patologie riportate dal Dr. med. __________ rispetto a quanto stabilito

dal perito Dr. med. __________, se non per la descrizione di due sintomatologie

(dolore pseudoradicolare nell'arto inferiore destro e dolore alla colonna

dorsale con sensazione di pesantezza al braccio destro) basate sul racconto dell'assicurata

e non su elementi oggettivati sul piano clinico e strumentale.

A proposito del "dolore pseudoradicolare nell’arto

inferiore destro", si chiarisce che esso, per definizione

è un dolore riferito e, come tale, non apporta alcuna novità sul

piano eminentemente clinico-funzionale rispetto a quanto già noto e valutato in

sede peritale.

Per ciò che concerne gli aspetti morfologici, si

osserva che la diagnostica per immagini del 15.06.2018 deponeva per:

- A livello cervicale, alcuna

discopatia né stenosi centrale né conflitto radicolare né mielopatia.

- A livello lombare, una

discopatia L5-S1 con lisi istmica bilaterale L5 e conflitto radicolare foraminale

L5 a destra.

La TC lombare eseguita il 16.03.2015 evidenziava una lisi

istmica bilaterale di L5, senza segni di anterolistesi in questa posizione.

Inoltre, riduzione di ampiezza del neuroforame di L5-S1 a destra.

Si tratta quindi del medesimo quadro morfologico

Dal punto di vista clinico, l'assicurata, già in data

15.04.2015, veniva valutata dal reumatologo __________ di __________ al quale

riferiva:

- Dolori importanti a livello

lombare irradiati all'arto inferiore destro che peggioravano

in posizione eretta, senza alcun miglioramento dopo 16 sedute di fisioterapia,

anzi con peggioramento.

Il collega __________ eseguiva un esame obiettivo dal

quale emergeva una diminuzione del riflesso patellare a destra con segno di

Wasserman (Laségue rovesciato) positivo, quindi egli poneva diagnosi di

"Sindrome lombospondilogena fino a

lombo-radicolare L5-S1".

Per chiarezza, si precisa che la sindrome

radicolare pura si esprime sul piano clinico con un dolore irradiato

nel territorio di distribuzione di ogni radice nervosa. Per fare un esempio, se

è irritata la quarta radice lombare (L4), si avrà dolore alla faccia interna

della coscia.

Nella sindrome pseudo-radicolare,

invece, quando le capsule articolari sono dolenti, si osserva anche una particolare

risposta muscolare che consiste nella limitazione del movimento di

significato antalgico. Inoltre, si osservano alterazioni del tono muscolare

sotto forma di flaccidità o spasticità. Si associano ancora alterazioni della

sensibilità e del trofismo muscolare che sono conseguenza della limitazione di

movimenti.

Si riporta di seguito la descrizione didattica della

sintomatologia della sindrome pseudoradicolare:

A) Dolore muscolare con caratteristiche del dolore

acuto, con la sensazione di "trapassare" il muscolo (dolore

perforante) o di bruciore (dolore urente). Tale sensazione dolorosa si accentua

con la contrazione del muscolo e se lo si comprime.

B) I muscoli hanno facile esauribilità, sensazione di

stanchezza.

C) Quando il muscolo è affaticato si possono osservare

delle fascicolazioni che spesso preoccupano il paziente che individua in esse

malattie demielinizzanti.

D) Il muscolo può irrigidirsi e, muovendolo

passivamente, si ha una riduzione della resistenza del muscolo a mo' di scosse,

e questa sensazione che il medico apprezza, può essere confusa con il segno

della troclea dentata, tipica del morbo di Parkinson.

Siffatto corteo sintomatologico non è mai stato

descritto dal Dr. __________, non risulta nemmeno che egli abbia eseguito

un esame obiettivo lege artis sull'assicurata in grado di oggettivare

limitazioni funzionali ulteriori rispetto a quelle note e già valutate in

ambito peritale.

La IASP nel 1994 (Associazione Internazionale per lo

Studio del Dolore) propose la definizione di dolore riferito o

pseudoradicolare:

"Dolore percepito in una regione del corpo topograficamente

distinta dalla regione da cui realmente origina il dolore" ovvero

dolore percepito come insorgente o verificantesi in una regione del corpo

innervata da nervi o branche nervose diversi da quelli che innervano l’origine

vera del dolore"

L'esame neurologico eseguito dal Dr. med. __________

nella sua perizia descriveva:

Destrimane. Riflessi bicipitali, mediovivaci e simmetrici,

tricipitali a destra mediovivace, a sinistra appena evocabile; riflessi

patellari bilaterali ed achillei dalle due parti mediovivaci e simmetrici

Babinski bilateralmente negativo. Lasègue bilateralmente negativo. Segno di

Tinel negativo ai solchi dei nervi ulnari come pure ai canali carpali dalle due

parti. Forza rozza ai muscoli bicipiti, tricipiti, ai gruppi muscolari delle

gambe, intatta M5. Deambulazione sulle punte dei piedi e sui talloni possibile

dalle due parti, segno di Trendelenburg negativo bilateralmente. Marcia senza

zoppia.

Inoltre, circa la coerenza della sintomatologia

riferita dall'assicurata, riportiamo quanto segue.

senza beneficio; ad una visita neurochirurgica

specialistica del 16.10.2015 lo specialista scriveva che il quadro algico

lamentato trovava in parte una spiegazione all'esame di risonanza magnetica eseguita,

sottolineando che vi era una certa sproporzione tra quanto osservato alla risonanza

magnetica e l'entità dei disturbi riferiti o perlomeno percepiti dalla sua

paziente, concludendo che non poteva chiaramente escludere una componente

somatoforme/funzionale, sospetto espresso già precedentemente dal reumatologo

curante; ad una visita neurologica.

Sottolineiamo quindi "che vi era una certa

sproporzione tra quanto osservato alla RM e l’entità dei disturbi riferiti o

perlomeno percepiti dalla sua paziente...".

In realtà, a parte il fatto che nel rapporto del Dr.

med. __________ non è riportato alcun esame fisico obiettivo condotto lege

artis sull'assicurata secondo i canoni della semeiotica classica, la valutazione

dello specialista non lascia in alcun modo evincere l'insorgenza di situazioni

fisiopatologiche nuove e con influsso sugli aspetti clinico-funzionali che non

siano già stati valutati in ambito peritale. Lapalissiano, infine, il fatto che

il procedere dello specialista si limiti al solo trattamento conservativo senza

nemmeno la prescrizione di una terapia farmacologica specifica per il dolore

e/o i disturbi neuropatici.

Anche per quanto concerne la situazione clinica alla

spalla destra, si ricorda che quanto riportato nel rapporto di consultazione

del 21.11.2018 del Dr. med. __________ non costituisce alcuna novità. Nemmeno

il Dr. med. __________ offre gli elementi di un esame obiettivo

clinico-funzionale in grado di oggettivare limitazioni funzionali direttamente

correlate ad una patologia nuova e non considerata.

__________, nel suo esame obiettivo descriveva:

Spalle libere ai movimenti passivi, senza arco

dolente, all'abduzione e alla rotazione esterna della spalla destra,

l'assicurata riferisce di uno stiramento laterale omerale a destra, test

resistivi per le cuffie rotatorie ben tenuti, indolori, l'assicurata, durante

le prove resistive accusa dolori al rachide. Gomiti con mobilità passiva

normale, indolori, indolenzimento del muscolo estensore breve del carpo radiale

a destra in prossimità del gomito destro. Polsi con mobilità passiva normale,

indolori. Articolazioni delle dita non indolenzite, non tumefatte, chiusura dei

pugni completa dalle due parti. Anche bilateralmente libere ai movimenti

passivi, senza dolori.

Ora, "l'importante rimaneggiamento ed edema al

III distale della clavicola" non corrisponde ad alcuna entità

nosologica codificata secondo la classificazione ICD-10, bensì ad un segno RM

di artrosi, condizione, quest'ultima, ampiamente diffusa nella popolazione

mondiale di ambo i sessi con espressioni cliniche di varia entità comprendenti

perfino l'asintomaticità, già a partire dalla terza decade di vita o

addirittura prima, in casi particolari. Inoltre, non risulta anche in questo

caso alcuna prescrizione di terapia farmacologica specifica, a parte l'infiltrazione

con corticosteroidi. Si ricorda in questa occasione che una procedura

infiltrativa non presuppone necessariamente una condizione patologica di

particolare severità essendo, l'indicazione, molto spesso guidata dai sintomi

riferiti dal paziente. Non vi è, infatti, una correlazione clinico-strumentale matematica

tra i sintomi riferiti e le immagini di RM.

Non essendovi altra documentazione specifica agli atti

da parte del Dr. med. __________, si conclude che le attestazioni di incapacità

lavorativa del 50% da parte dei medici curanti non possono rappresentare altro

che diverse valutazioni di una medesima fattispecie medica.

Si confermano integralmente tutte le prese di

posizione SMR sul caso. (…)"

(doc. AI 108/291-294)

Lo stesso medico SMR dr. __________,

nell’“Annotazione per/da SMR” del 30 agosto 2019, ha osservato:

"

(…)

Secondo il rappresentante legale dell'assicurata:

La problematica alla spalla dx, presente già durante la

formazione breve, non era stata di tutta evidenza presa in considerazione

dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità e a nostro parere avrebbe dovuto

essere ulteriormente indagata in quelle che potevano essere ulteriori

limitazioni professionali e, in particolare, in quelli che potevano essere

degli impedimenti nello svolgimento dell'attività di venditrice al dettaglio.

Considerandi

II Dr. __________ riferisce di un'alterazione degenerativa dolorosa in

corrispondenza dell'acromio clavicolare dx con possibile necessità di misure

chirurgiche.

Dalla disamina della documentazione medica specialistica

disponibile agli atti non è mai emersa una situazione clinica a carico

della spalla destra così impegnativa da determinare un qualsivoglia influsso

sulla capacità lavorativa dell'assicurata. A questo proposito, le immagini

diagnostiche deponevano sì per un "importante rimaneggiamento ed edema

al III distale della clavicola", compatibile con una condizione di

artrosi di riscontro assai comune nella popolazione asintomatica dalla Ill alla

V decade di vita (si veda più avanti), ma la spalla è costituita da molte

altre strutture sia ossee che cartilaginee, connettivali in generale ed anche

muscolari che non risultano essere coinvolte nelle immagini di MRI, quindi

nella descrizione del Dr. med. __________ del 21.11.2018 (22.11.2018 - 0001

GED). Inoltre, il collega indica l'esecuzione di una procedura infiltrativa con

corticosteroidi a livello dell'articolazione acromio-clavicolare chiedendo alla

stessa assicurata di ricontattarlo dopo due settimane per discutere il

successivo procedere. Solo nel caso in cui le algie fossero ricomparse,

cioè se la terapia conservativa fosse fallita si sarebbe potuto prendere in

considerazione un intervento di resezione acromio-clavicolare. Tuttavia, dagli

atti non risulta che l'assicurata abbia più ricontattato il Dr. med. __________,

per cui, di fatto, non vi è alcuna prova della persistenza dei disturbi a

carico della spalla destra e di una imperativa indicazione alla chirurgia. In

ogni caso, come facevo notare in occasione della mia presa di posizione del

09.04.2019:

"Anche per quanto concerne la situazione clinica

alla spalla destra, si ricorda che quanto riportato nel rapporto di

consultazione del 21.11.2018 del Dr. med. __________ non costituisce alcuna

novità. Nemmeno il Dr. med. __________ offre gli elementi di un esame obiettivo

clinico-funzionale in grado di oggettivare limitazioni funzionali direttamente

correlate ad una patologia nuova e non considerata".

Nel succitato rapporto di consultazione del Dr. med. __________,

infatti, non è riportato alcun esame obiettivo e lo specialista non può che basare

la sua valutazione su quello che gli viene riferito dall'assicurata, tanto è

vero che è sempre a quest'ultima che chiede di ricontattarlo dopo due settimane

dall'infiltrazione, evidentemente per comunicargli l'effetto di essa sulle

algie. Il Dr. med. __________ non fa, dunque, alcun riferimento ad elementi clinicamente

oggettivabili in termini di limitazioni a carico dell'articolarità distrettuale

e della forza e resistenza muscolare della spalla destra, mentre l'esame obiettivo

eseguito dal Dr. med. __________ in occasione della visita peritale, definiva

spalle libere ai movimenti passivi, senza arco dolente, all'abduzione e alla

rotazione esterna della spalla destra. Durante la visita l'assicurata

riferiva di uno stiramento laterale omerale a destra, ma i test resistivi

per le cuffie rotatorie risultavano ben tenuti ed indolori.

Rispondendo ora all'affermazione del rappresentante legale

dell'assicurata secondo cui la problematica alla spalla destra non era stata

presa in considerazione dal nostro Ufficio, quindi dal SMR, problematica che

ella ritiene avrebbe dovuto essere ulteriormente indagata, si risponde

riproponendo di seguito quanto da me chiarito nella presa di posizione del 09.04.2019:

"Ora, "l'importante rimaneggiamento ed edema

al III distale della clavicola" non corrisponde ad alcuna entità

nosologica codificata secondo la classificazione ICD-10, bensì ad un segno RM

di artrosi, condizione, quest'ultima, ampiamente diffusa nella popolazione

mondiale di ambo i sessi con espressioni cliniche di varia entità comprendenti

perfino l’asintomaticità, già a partire dalla terza decade di vita o

addirittura prima, in casi particolari. Inoltre, non risulta anche in questo

caso alcuna prescrizione di terapia farmacologica specifica, a parte l’infiltrazione

con corticosteroidi. Si ricorda in questa occasione che una procedura

infiltrativa non presuppone necessariamente una condizione patologica di

particolare severità essendo, l’indicazione, molto spesso guidata dai sintomi

riferiti dal paziente. Non vi è, infatti, una correlazione clinico-strumentale

matematica tra i sintomi riferiti e le immagini di RM".

Riepilogando, la "problematica" a carico

della spalla destra non era meritevole di alcuna ulteriore indagine da parte

del SMR poiché:

- Non corrisponde ad alcuna entità

nosologica codificata secondo la classificazione ICD-10;

- È una situazione di assai comune

riscontro nella popolazione asintomatica dalla Ill alla V decade di vita;

- Né il Dr. med. __________, perito

incaricato Al, né il Dr. med. __________, consultato dall'assicurata, hanno descritto

limitazioni funzionali imposte da questa condizione;

- Non è mai stata oggettivata né

giustificata una qualsivoglia perdita di forza resistenza muscolare a carico

della spalla e dell'arto superiore destri;

- Non risulta alcuna prescrizione di

terapia farmacologica specifica di associazione, fissa, di una certa energia

(Oppiacei, Oppioidi, FANS, Pregabalin), né risulta alcuna presa a carico presso

un Centro di Terapia del Dolore che rendano conto di una sintomatologia algica

così invalidante;

- Una procedura infiltrativa non

presuppone necessariamente una condizione di particolare severità, essendo, la

sua indicazione, molto spesso guidata dai sintomi riferiti dal/dalla paziente.

L'attestazione di IL del 50% dal 01.01.2018 al

04.02.2019

della Dr.ssa med. __________ non è circostanziata da alcuna

informazione medica che la giustifichi e le limitazioni indicate dalla collega

(lavori leggeri, alzare carichi al di sotto di 5 Kg, possibilità di effettuare

solo lavori d'ufficio) non trovano alcun reperto su cui fondarsi.

Oltretutto, i limiti funzionali definiti in ambito

peritale ed SMR, riportati nel rapporto finale SMR del 05.10.2017, come di

seguito:

[…] (segue la trascrizione delle tabelle dei limiti

funzionali)

sono talmente rispettosi da essere compatibili

persino con una rottura della cuffia dei rotatori, patologia di cui

l'assicurata non è certamente affetta.

All’affermazione del rappresentante legale dell’assicurata

per la quale:

In effetti, l'assicurata ha dimostrato che nonostante

la sua buona volontà non era in grado di svolgere l'attività proposta

dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità in misura superiore al 50%, benché

l'attività in questione fosse considerata idonea alle sue limitazioni e

potenzialmente esigibile nella misura del 70%.

Si risponde che ciò, naturalmente, non costituisce

alcuna prova, né alcuna giustificazione di carattere medico oggettivata sul

piano clinico-funzionale, così com'è stato ampiamente spiegato nel corso della

mia precedente presa di posizione del 09.04.2019 e confermato nella presente

trattazione.

Infine, all'affermazione del rappresentante legale

dell'assicurata per la quale:

Infine, la problematica alla spalla dx, all'origine

d'importanti limitazioni funzionali, non è stata vagliata dall'Ufficio

dell'assicurazione invalidità con la dovuta attenzione, a sapere se tale diagnosi

avrebbe potuto ridefinire le limitazioni funzionali dell'assicurata e avere

un'incidenza sulla sua capacità lavorativa residua rispettivamente sul suo

rendimento. A nostro parere questo aspetto avrebbe dovuto essere indagato prima

di definire un eventuale grado d'invalidità dell'assicurata.

Si risponde come segue:

- La problematica alla spalla destra

non è per nulla all'origine di importanti limitazioni funzionali, come

dimostrato e più volte ribadito, poiché queste non sono mai state oggettivate

né in ambito peritale né in ambito di consulenza specialistica presso il Dr. med.

__________, oltre a non trovare alcuna giustificazione alle immagini di MRI;

- Non esiste di fatto alcuna diagnosi

codificata secondo ICD-10 per le immagini di MRI, ma nemmeno alcuna diagnosi

non codificata. Non vi è pertanto alcuna ricaduta funzionale in qualunque

ambito;

- Non è mai esistita alcuna indicazione

verso un approfondimento per tutte le ragioni suesposte.

- L'affermazione del rappresentante

legale per cui questo aspetto avrebbe dovuto essere indagato prima di definire

un eventuale grado di invalidità è del tutto priva di cognizione di causa.

Alla luce di tutte le considerazioni espresse nella

presente trattazione in risposta alle censure sollevate dal rappresentante

legale dell'assicurata, confermo integralmente le conclusioni del mio RAF SMR

del 05.10.2017.

(…)" (VI/1)

Sempre il medico SMR dr. __________,

riguardo alla documentazione medica allegata allo scritto 15 ottobre 2019 di RA

1.

(cfr. consid. 1.4), nell’“Annotazione per/da SMR” del 18 ottobre 2019

ha rilevato:

"

(…)

All'affermazione di pagina 3, capoverso 1, delle

osservazioni presentate dal rappresentante legale dell'assicurata il 15.10.2019

(18.10.2019, 0001 - GED), secondo cui:

Con rapporto medico del 26.09.2019, il Dr. med. __________

alla luce di una recente artro risonanza magnetica diagnostica la presenza di “una

rottura parziale intersezionale del sovraspinato e uno spazio sottoacromiale

decisamente esiguo di 5 mm. Con la presenza di un becco a livello acromio

clavicolare, oltre alla presenza di un'esuberante artrosi acromio clavicolare

che da l'effetto di impronta sul passaggio miotendineo del sovraspinatoto”

si risponde innanzitutto ricordando che nella mia

precedente presa di posizione SMR del 02.09.2019 [ndr. recte: 30 agosto 2019]

affermavo che i limiti definiti in ambito SMR sono talmente rispettosi da

essere compatibili persino con una rottura della cuffia dei rotatori.

Ora, nel rapporto medico del Dr. med. __________, è fatto riferimento ad una sintomatologia

dolorosa a livello dell'articolazione acromio-clavicolare destra con difficoltà

nel lavoro al di sopra dell'orizzontale (cioè al di sopra del piano delle

spalle), impossibilità ad alzare i pesi (quanti?) ed effettuare i lavori un po'

più impegnativi come quelli di pulizia.

Non si può non osservare che simile descrizione non

corrisponde ad alcun esame obiettivo specifico (vedi avanti) per la valutazione

clinica di una rottura della CDR, non stabilisce nuove limitazioni funzionali e

non dimostra alcuna incompatibilità con quanto, invece, definito in ambito SMR.

Sebbene, l'artro-RM della spalla destra ha messo in

evidenza una rottura parziale inserzionale del sovraspinato

e "uno spazio sottoacromiale decisamente esiguo di 5 mm" con la

presenza di un becco a livello acromio-clavicolare, oltre alla presenza di

un'esuberante artrosi acromio-clavicolare che da l'effetto di impronta sul

passaggio miotendineo, il collega __________, giustamente, non ha pensato ad un

trattamento di tipo chirurgico immediato, piuttosto ad uno di tipo conservativo

tramite programma mirato di fisioterapia volto a rinforzare la muscolatura del

sovraspinato e così aumentare lo spazio sottoacromiale ed eliminare

l'impingement.

Non si può non osservare come anche in questo caso, i

limiti funzionali e di carico stabiliti in ambito SMR siano perfettamente

compatibili con la situazione clinica non complicata che si evince dal

succitato rapporto medico.

Si ribadisce in questa occasione che le rotture della

CDR, per quanto il termine "rottura" possa impressionare il non

addetto ai lavori colpendo il suo immaginario con l'idea di qualcosa di grave, non

sono costantemente entità patologiche severe, ma differiscono ampiamente

tra di loro, essendo peraltro assai frequenti nella popolazione, e

spesso non necessitano di alcun intervento chirurgico.

A questo proposito, mi permetto di puntualizzare, come

faccio sempre quando si affronta questa tematica, che la patologia della cuffia

dei rotatori comprende sia le tendinopatie che le rotture parziali

e complete, mentre la condizione di borsite si correla perlopiù ad una tendinite.

Sintomatologia algica ed impotenza funzionale sono i

cardini della diagnosi che resta prevalentemente clinica in quanto solo

l'esame obiettivo può dimostrarne le limitazioni derivanti. Tuttavia,

occorre sottolineare come una fissurazione di natura degenerativa sia di riscontro

assai frequente in soggetti di età superiore ai 40 anni, non atleti, ed in

assenza di particolari sollecitazioni meccaniche della CDR. Questo si

verifica perché il tendine del muscolo sovraspinato è particolarmente

suscettibile alle lesioni in quanto presenta una regione ipovascolarizzata vicino

alla sua inserzione (vedi il caso dell'assicurata) sulla grande tuberosità

dell'omero. L'infiammazione e l'edema restringono ulteriormente lo spazio subacromiale

aggravando l'insulto a carico del tendine.

Ma ciò che è davvero importante è che nella maggior

parte dei casi il riposo, la somministrazione di FANS e gli esercizi di

rinforzo della muscolatura della cuffia dei rotatori sono sufficienti a

guarire completamente ed in breve tempo la lesione.

Ora, rispondendo alle censure del rappresentante

legale dell'assicurata, si osserva che nella descrizione della lesione fatta

dal Dr. med. __________ nel succiato rapporto del 26.09.2019, non sono state

descritte dimensione, forma, retrazione ed infiltrazione grassa del

reperto. Ciò, secondo quanto contemplato dalla Letteratura Medica (DeOrio, 1984;

Ellman, 1995; Harryman, 1991; Patte, 1990; Wolfgang,1974; Kuhn et al.), riveste

particolare importanza nella valutazione di un paziente sintomatico. Per fare

un esempio, per stimare la profondità di una lesione viene presa

convenzionalmente come riferimento la misura di 6 mm per indicare un coinvolgimento

di circa il 50% dello spessore del tendine. Simili rilevazioni mancano del

tutto nel caso della ricorrente.

La Comunità scientifica internazionale ha poi proposto

diversi sistemi di classificazione basati su immagini preoperatorie di MRI o TC

(Burkhart; Patte; Snyder; Wamer; Goutallier), il cui intento è quello di

studiare il trattamento più idoneo per la lesione considerata, ma nel caso specifico,

trattandosi palesemente di una lesione parziale priva di rilevanza clinica

in quanto assolutamente compatibile con i limiti stabiliti in ambito SMR,

verso cui non vi è indicazione imperativa ad una riparazione chirurgica, non ne

è stato adottato alcuno. Del resto, il succitato rapporto medico non fa

riferimento ad alterazioni ai restanti tendini della cuffia dei rotatori e del

capo lungo del bicipite.

Per quanto attiene all'esame obiettivo, la valutazione

clinica della cuffia dei rotatori viene impostata seguendo un protocollo

metodico che include: ispezione, palpazione, valutazione dell'articolarità

attiva e passiva, valutazione della forza muscolare, valutazione neurologica e test

specifici per le diverse patologie della spalla.

Inoltre, devono essere indagate le altre cause di

dolore riflesso della spalla: patologie cervicali, sindrome dello stretto

toracico superiore, distrofia riflessa.

L'ispezione valuta l'atteggiamento posturale, l’aspetto

del muscolo, eventuali deformità, tumefazioni, manifestazioni cutanee.

La palpazione deve saggiare le prominenze ossee, le

articolazioni, i tessuti molli.

La valutazione del movimento della spalla si deve

basare non solo sul grado ma anche sulla qualità del movimento, tenendo conto

che la spalla è l'articolazione più mobile del corpo e che alla sua

articolarità multiplanare contribuiscono anche la sterno-claveare, la acromioclaveare

e la scapolo-toracica.

Tutti i movimenti partono da una posizione definita

ZSP (Zero Starting Position), ossia paziente in piedi con arti superiori lungo

il corpo in posizione neutra. Poi si effettua la comparazione con l'arto

controlaterale. Si valuta quindi l'elevazione sul piano scapolare, la rotazione

esterna a braccio addotto, la rotazione esterna a 90º di abduzione, la

rotazione interna con braccio in abduzione di 90º, la rotazione interna con

mano dietro la schiena.

La forza muscolare deve essere valutata da test ad

elevata riproducibilità, solitamente in isometria, applicando una resistenza

graduale e assegnando un valore da 0 a 5 secondo la classificazione più nota

- 0 (ZERO): contrazione non palpabile;

- 1 (TRACE): contrazione palpabile

ma assenza di movimento, anche senza gravità;

- 2 (POOR): movimento possibile anche senza

gravità;

- 3 (FAIR): movimento possibile

contro gravità entro un certo range;

- 4 (GOOD): movimento possibile

contro resistenza ma con minor forza;

- 5 (Excellent): forza normale contro massima

resistenza.

La valutazione neurologica deve verificare la

funzionalità motoria e sensitiva, i riflessi, l'atrofia muscolare.

I test specifici per la cuffia dei rotatori vengono

effettuati seguendo la suddivisione topografica della cuffia secondo Patte, e

cioè:

- Lesioni antero-superiori che

interessano il sottoscapolare, il bicipite e il sovraspinoso;

- Lesioni superiori che interessano il bicipite o

il sovraspinoso;

- Lesioni postero-superiori che interessano

il sovraspinoso e una parte o tutto il sottospinoso;

- Lesioni massive.

Per valutare una lesione antero-superiore si eseguono

il test di JOBE, il Full Can test, il test di ERLS (External Rotation Lag Sign;

Herter e Gerber '96, positivo con lag sign a 20º), dolore sul solco bicipitale,

test di SPEED, test di Yergason, LIFT-OFF test, IRLS (Internal Roation Lag

Sign; Hertel e Gerber '98), segno di NAPOLEONE (Belly-Press Sign), Bear-Hug

test.

Per una lesione superiore si effettuano il test di JOBE,

il Full Can Test, ERLS, test di YOCUM.

Per una lesione postero-superiore si effettuano ancora

il test di JOBE, il test di PATTE (a 90º), il ERLS, il DROP Sign ("Lag

sign" a 90º).

Tutto questo non risulta sia mai stato eseguito dal

momento che non è presente nella documentazione medica prodotta agli atti e

nelle osservazioni del rappresentante legale dell'assicurata. Pertanto, non

essendo soddisfatto alcun criterio classificativo e semeiologico universalmente

riconosciuto, non vi sono elementi di alcun esame clinico-funzionale lege

artis in grado di dimostrare limitazioni funzionali superiori rispetto a quelle

stabilite in ambito SMR. E la "nuova diagnosi", non oggettiva

affatto nuove limitazioni funzionali, come già ampiamente spiegato sulla base della

Letteratura Medica Internazionale codificata. Non vi è alcuna oggettivazione

(evidentemente riferita alla presenza di nuove limitazioni funzionali dimostrate),

non vi è alcuna descrizione (secondo i canoni della specialistica), non vi è

alcuna misurazione accurata dell'articolarità né della forza muscolare, non vi

è, infine, alcun peggioramento dimostrato secondo i canoni della semeiotica e

della Medicina Accademica che smentisca la correttezza e l'applicabilità della

valutazione SMR espressa nel RAF del 05.10.2017 che riportiamo di seguito

ancora una volta:

[…] (segue la trascrizione delle tabelle dei limiti

funzionali)

Alla luce delle suesposte argomentazioni, si

confermano integralmente le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione. (…)"

(XIV/1)

Dal canto suo l’insorgente

– dopo aver chiesto il 20 novembre 2019 una proroga del termine

precisando che “(…) in effetti, trattandosi essenzialmente di aspetti medici

abbiamo chiamato ad esprimersi il Dr. __________. (…)” (XVI) –, con

lo scritto del 13 dicembre 2019 non ha prodotto alcuna documentazione medica

limitandosi a sostenere, tra l’altro, che “(…) il Dr. med. __________ con

scritto di cui sopra [ndr. si riferisce all’ “Annotazione per/da SMR” del

18.

ottobre 2019 sub. XIV/1] disquisisce in maniera teorica sui possibili

limiti funzionali derivanti da una diagnosi di rottura parziale inserzionale

del sovraspinato. Ora, se dal profilo strettamente teorico tali valutazioni

potrebbero anche apparire condivisibili, teniamo a sottolineare che una valutazione

scientificamente corretta, in questo caso, di una spalla, al fine di ottenere

un'altrettanto corretta diagnosi, necessita di una storia anamnesica, una

valutazione clinica e di esami strumentali guidati dalle informazioni ottenute

dai primi due. Se si possono senz'altro estrapolare informazioni importanti da

un esame obiettivo cartaceo e tenuto conto della dottrina medica, la componente

soggettiva/individuale risulta decisamente influente rendendo una valutazione

"solo teorica" non correttamente interpretabile. A nostro modo di

vedere, per quel che concerne strettamente gli aspetti in legame alla spalla

destra, quest'ultima andava ulteriormente indagata dall'Ufficio invalidità che,

di fatto, a mezzo del suo medico di fiducia, si è limitata a una sterile

discussione teorica senza aver provveduto a un approfondito con un consulto

diretto con l'assicurata. (…)” (XVIII).

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto questo Tribunale – fino al 1. luglio 2019 (data della

decisione impugnata) che segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) – non

ha motivo per scostarsi dalle succitate conclusioni e valutazioni espresse dal

medico SMR dr. __________ nel rapporto finale 8 marzo 2017 (doc. AI 49/183-187)

e nelle annotazioni del 9 aprile, 30 agosto e 18 ottobre 2019 (doc. AI

108/290-294, VI/1 e XIV/1).

Il TCA constata, infatti,

che il medico SMR dr. __________ ha tenuto conto di tutte le problematiche

lamentate dall'assicurata ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei

disturbi dell’interessata, valutando le sue limitazioni funzionali e le

relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi

approfondita di tutti i referti medici dei curanti, nonché della valutazione

peritale bidisciplinare eseguita per conto dell’amministrazione dal __________

e dal reumatologo dr. __________. In questo senso non può essere seguita

l’insorgente laddove sostiene che l’Ufficio AI “(…) a mezzo del suo medico

di fiducia, si è limitata a una sterile discussione teorica senza aver

provveduto a un approfondito con un consulto diretto con l'assicurata. (…)”

(XVIII).

Va qui rammentato che di

norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza

visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di

specie, si dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti

personali e se si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici

oggettivi già accertati, di modo che la valutazione medica diretta della

persona assicurata viene messa in secondo piano (STF 9C_524/2017 del 21 marzo

2018.

consid. 5.1; 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5 e 9C_839/2008 del

29.

ottobre 2009 consid. 5.4, tutte con ulteriori riferimenti).

Questo Tribunale ritiene

dunque che il modo in cui ha proceduto l’Ufficio AI è corretto e non ha motivo

alcuno per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli

articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (STF 9C_404/2018

del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid. 4.4).

Giova qui infatti

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato –

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico - assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da

un assicurato e cosa invece no (DTF 136 V 376 consid. 4.1; sentenze

9C_1001/2012 del 29 maggio 2013; 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010; 9C_9/2010 del

29.

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV

n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Del resto, l’insorgente non

ha prodotto, in sede ricorsuale, dei referti medico-specialistici in grado di

smentire quanto valutato dal medico SMR sulla base delle perizie psichiatrica

del 9 novembre 2016 del __________ e reumatologica del 1. gennaio 2017 del dr. __________.

In questo contesto è

comunque utile ricordare che il principio inquisitorio che regge la procedura

davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo

correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può

tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte

senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a

sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9

novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati).

Stante quanto precede, il

TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal medico

SMR dr. __________.

Diversamente da quanto

valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata

in SVR 2018 IV nr. 4 – nella quale il TF ha reputato che il rapporto del

SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti

gli aspetti rilevanti per la decisione – questo Tribunale non vede nel

caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio

sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata

oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di rimetterle

in discussione (STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

In siffatte circostanze il

TCA non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato dell’amministrazione

dal profilo medico, motivo per il quale tutte le censure sollevate al riguardo

sono respinte.

In particolare, quanto all’assunto

secondo il quale durante la formazione breve nella vendita (cfr. consid. 1.1) l’insorgente

“(…) ha dimostrato che nonostante la sua buona volontà non era in grado di svolgere

l'attività proposta dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità in misura

superiore al 50%, benché l'attività in questione fosse considerata idonea alle

sue limitazioni e potenzialmente esigibile nella misura del 70%. (…)” (I,

pag. 5) questo Tribunale può fare proprio, quanto addotto dal medico SMR dr. __________

nell’“Annotazione per/da SMR” del 30 agosto 2019 laddove ha rilevato “(…)

che ciò, naturalmente, non costituisce alcuna prova, né alcuna giustificazione

di carattere medico oggettivata sul piano clinico-funzionale, così com'è stato

ampiamente spiegato nel corso della mia precedente presa di posizione del

09.04.2019

e confermato nella presente trattazione. (…)” (VI/1).

Quanto, infine,

all’ulteriore documentazione medica prodotta da RA 1 con scritto del 10 marzo

2020.

(XX con allegati doc. X e Y) – ribadito che il 1. luglio 2019 (data

della decisione impugnata) segna il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1) – a

ragione l’Ufficio AI nelle “osservazioni” del 9 aprile 2020 ha rilevato

che “(…) dalla documentazione medica summenzionata emerge che la Signora RI

1.

è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla spalla destra in data

14.02.2020

Per quanto concerne l'intervento chirurgico di cui sopra - ritenuto

che la decisione impugnata è stata emessa il 01.07.2019 (la quale delimita il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali) -, si sottolinea che

la questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute

dell'assicurata esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del

caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo. (…)”

(XXII).

Stante tutto quanto

suesposto, dal punto di vista medico, questo Tribunale ribadisce che va

confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ secondo la quale, tanto

nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata, l’incapacità lavorativa

è stata del 100% dal 13 gennaio 2015, del 50% dal 1. giugno 2015 e del 100% dal

6.

ottobre 2015. Dall’8 febbraio 2016 (momento in cui la __________ ha

interrotto il versamento delle indennità giornaliere; cfr. consid. 1.1) l’incapacità

lavorativa è invece del 60% nell’attività abituale e del 30% in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti e quale casalinga.

2.7

Quanto alla valutazione

economica questo Tribunale rileva quanto segue.

2.7.1

L’insorgente, come accennato

(cfr. consid. 1.2) – osservato che

la formazione breve nella vendita è stata svolta per tutta la sua durata nella

misura del 50% e che il reddito da invalida, oltre a considerare una riduzione

del 10% per attività leggere, avrebbe dovuto essere calcolato in base ai dati

statistici per un’attività semplice e ripetitiva e non invece in base al ramo

della vendita al dettaglio – ha

contestato la conclusione dell’Ufficio AI che (in base alla “Presa di

posizione SIP” del 25 aprile 2019 sub doc. AI 112/307-308 a cui qui si

rinvia e applicando i dati statistici della tabella TA1 2016), l’ha ritenuta

reintegrata nel settore della vendita nella misura del 60% giungendo, in base

al confronto dei redditi, ad un grado d’invalidità del 39%.

Questo Tribunale –

osservato che per i motivi suesposti (cfr. consid, 2.6) ha confermato la

capacità lavorativa residua del 70% in un’attività adeguata dall’8 febbraio

2016.

e ribadito che per il solo fatto di aver svolto la formazione breve nella

vendita al 50% non è possibile concludere differentemente – ritiene che

le censure sollevate dall’insorgente circa i risultati effettivi della

formazione intrapresa (al riguardo si rinvia qui anche alla “Presa di

posizione SIP” del 2 settembre 2019 sub VI/2) non meritano di essere

ulteriormente approfondite ritenuto che già per i motivi che seguono è

possibile concludere che, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute

del febbraio 2016, l’insorgente in ogni caso non avrebbe più avuto diritto ad

una rendita non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del

40%.

2.7.2

Il consulente AI __________,

nella “Presa di posizione SIP” del 2 settembre 2019 – dalla quale questo Tribunale non ha alcun

motivo per scostarsi e nemmeno l’insorgente ne offre alcuno valido per farlo;

tali non possono certo essere le semplici allegazioni di parte secondo le quali

“(…) in merito alla questione della riformazione, concludiamo col dire che

l'attività di venditrice è stata considerata adeguata alle limitazioni funzionali

dell'assicurata e che siamo oltremodo sorpresi quando __________ afferma che

comunque al di fuori dell'attività di venditrice l'assicurata potrebbe svolgere

un'attività al 70% allorquando in un'attività anch'essa considerata consona non

ha potuto lavorare più del 50%. Siamo altresì stupiti di come il consulente

d'integrazione __________, ancora una volta, si arroghi il diritto di trarre

conclusioni diametralmente opposte alla realtà delle osservazioni fatte durante

le misure professionali e ignori le dichiarazioni degli assicurati se non anche

dei medici curanti, andando fino a sconfessare le misure da lui stesso

proposte. (…)” (X, pag. 2) –,

riguardo alle “attività adeguate alternative”, ha precisato che:

"

(…) Confermo inoltre che - oltre

all'attività di venditrice - l'assicurata potrebbe benissimo svolgere nella

misura del 70% attività di tipo leggere-semplice-ripetitive contemplate

dalla categoria 4.2, sempre rispettose dei suoi limiti funzionali (in

particolare limite max di carico = 5kg e alternanza della postura al bisogno).

Ecco un elenco di alcune di queste attività:

- addetta alla qualità in una fabbrica

- addetta alle piccole pulizie di tipo leggere, come

quelle svolte la sera nei grandi uffici (banche, assicurazioni, uffici statali,

scuole, ecc..) - per pulizie di tipo leggero si intendono quelle che puliscono

le scrivanie/banchi, svuotano i cestini, passano lo straccio, ecc. senza dover

fare lavori pesanti quali alzare pesi, pulire finestre, utilizzare macchinari pesanti,

salire su scale, ecc.

- ricezionista in un grande negozio della catena di

distribuzione oppure presso un'azienda -addetta di un call-center per la

vendita on-line dove si può regolare la postura (in piedi e/o seduta)

- addetta al controllo dei bollettini di entrata/uscita

di merce in un magazzino

- addetta all'imballaggio di piccoli pacchi e relativa

spedizione

- addetta piccole consegne

-ecc...

Tutte queste attività non necessitano di una

riformazione professionale ma di una semplice spiegazione di come si svolge

l'attività (ev. breve corso ad hoc di al max 1 settimana). (…)" (VI/2)

In concreto il consulente

in integrazione ha elencato un ampio ventaglio di professioni che l’insorgente

potrebbe ancora svolgere nella misura del 70%.

Riguardo alla possibilità

per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di

salute – ribadito che spetta al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. consid. 2.4;

in argomento vedi anche le STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011

consid. 3.5 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) –

va ricordato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto

modo di stabilire che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con

la TA1 2012), vi è un numero significativo di attività di natura leggera, che

permettono di alternare la posizione e che sono pertanto adatte al danno alla salute

presentato dall'assicurata. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi

con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il

cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra

le altre, la STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3., che ha

interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del

21.

agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

È peraltro utile

aggiungere che se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. le succitate STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6.3

e Pratique VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; sentenza U 329/01 del 25

febbraio 2003, consid. 4.7).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione

contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua

residua capacità lavorativa in attività professionali più leggere da un profilo

dell'impegno fisico rispetto a quella da ultimo esercitata di ausiliaria di

cucina (cfr. consid. 1.1).

Del resto deve essere

ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio

della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di

pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli

inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 pag.

71.

e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del

danno.

Ai fini dell’accertamento

dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non

realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma

talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la

conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione

irrealistica di un datore di lavoro medio (ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 114).

Questo Tribunale, alla

luce di quanto suesposto, ritiene che, anche nel caso di specie, nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e

di sorveglianza, che la ricorrente, nonostante i disturbi che la interessano,

sarebbe in grado di esercitare nella misura indicata del 70%

2.7.3

Quanto alle conseguenze

economiche del danno alla salute va rilevato che tanto per il reddito da valido

– come indicato da RA 1 “(…)

l’assicurata era disoccupata e alla ricerca di un lavoro al momento

dell’infortunio. (…)” (I, pag. 2) e potendo presumere che, vista l’attività

da ultimo svolta di ausiliaria di cucina (cfr. consid. 1.1), senza il danno alla

salute avrebbe continuato a svolgere un’attività semplice e ripetitiva – quanto per quello da invalido possono

essere applicati i medesimi dati statistici.

Al reddito da invalido va

poi applicata la riduzione sociale del 10% per attività leggere (così come

indicato nella tabella allestita il 28 maggio 2019 con la relativa riduzione al

reddito ipotetico da invalido sub doc. AI 115/311-314), ritenuto che questo Tribunale,

che di massima non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71, consid. 5.2), non ha

alcun motivo per modificare la riduzione riconosciuta. Del resto la stessa insorgente

adduce che al reddito ipotetico da invalido “(…) andrebbe fatta una

deduzione di almeno il 10% dovuta alla necessità di svolgere unicamente

attività leggere. (…)” (I, pag. 6).

Ritenuto che i redditi da

valido e da invalido si basano sui medesimi dati statistici (che quindi si può

procedere con un confronto percentuale) e applicata la riduzione sociale del 10%

al reddito ipotetico da invalido, il grado d’invalidità risulta essere del 37% (100

– ([100 – 30] ridotti del 10%) = 37%).

2.8

Questo Tribunale, viste le

suesposte risultanze mediche (consid. 2.6) e economiche (consid. 2.7), deve

pertanto concludere che dal gennaio 2016 (dopo l’anno di carenza ex art. 28

cpv. 1 lett. b LAI e ritenuta l’incapacità lavorativa totale in quel momento)

al 31 maggio 2016 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute dall’8

febbraio 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI) l’assicurata ha diritto ad una rendita

intera.

In seguito, visto il grado

d’invalidità del 37% (cfr. consid. 2.7.3) che non raggiunge la soglia

pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.2), a ragione l’amministrazione non ha più

riconosciuto alcun diritto ad una rendita d’invalidità.

Parimenti, trattandosi di

una domanda tardiva (cfr. consid. 1.1), a ragione l’Ufficio AI ha fissato il

versamento della prestazione dal 1. aprile 2016, ossia 6 mesi dall’inoltro

della domanda di prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI.

Quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In questo senso la domanda

subordinata di retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti (consid. 1.2) va disattesa.

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti