32.2019.154
Domanda di riconsiderazione di una decisione dell'Ufficio AI. Essendo la decisione precedentemente emanata manifestamente errata la decisione impugnata va annullata e gliatti rinviati all'amministrazione per i necessari accertamenti e resa di un nuovo provvedimento
3 giugno 2020Italiano14 min
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.154
FS
Lugano
3 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 giugno 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 21 settembre 2015
l’Ufficio AI (doc. AI 27/92-93) – considerati i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa: 100% dal 01.12.2013; 50% dal 20.01.2014; 30% dal
01.09.2014; 50% dal 23.10.14; 30% dal 01.05.2015 e visto che dal 09.06.2015 è
abile in misura completa in qualsiasi attività e che ha potuto riprendere
l’abituale professione svolta – ha respinto la domanda di prestazioni
presentata da RI 1 nel maggio 2015 (doc. AI 4/5-10) adducendo: “(…) Questi
periodi d'inabilità lavorativa avrebbero potuto aprire il diritto ad una
rendita parziale per un periodo limitato nel tempo, ovvero dal 01.12.2014 (dopo
un anno d'attesa) al 30.04.2015. Tuttavia, considerato che la domanda è stata
presentata tardivamente, il versamento della prestazione sarebbe potuto
avvenire unicamente a decorrere dal novembre 2015 (ossia sei mesi dopo
l'inoltro della domanda – 19.05.2015 – conformemente [ndr.: all’] art.
29 cpv. 1 LAI.). Ritenuto però che dal 09.06.2015 era già completamente abile,
prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate. (…)” (doc.
AI 27/93);
- l’Ufficio AI – in
esito alla nuova domanda di prestazioni inoltrata tramite l’assicuratore indennità
giornaliera per malattia (doc. AI 32/115-123 e 34/125) nell’aprile 2018 –
con decisione del 22 maggio 2018, preavvisata il 10 aprile 2018 (doc. AI
28/95-98) e cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel merito della
nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 35/126-129);
- il 18 gennaio 2019, tramite
il sindacato RA 1, l’assicurata ha chiesto il “riesame con revisione e
riconsiderazione” della decisione del 22 maggio 2018 (doc. AI 38/132-137).
Addotto che dal settembre 2017 vi è stato un peggioramento dello stato di
salute e che da allora l’assicuratore malattie continua a versare le proprie
prestazioni, RA 1 sostiene che la decisione del 22 maggio 2018 di non entrata
in materia è manifestamente infondata;
- l’Ufficio AI – visti l’annotazione 22 gennaio 2019 con
la quale il medico SMR dr. __________ dava il proprio “(…) ok per entrata in
materia (…)” (doc. AI 39/138) e il rapporto finale SMR del 7 maggio 2019
nel quale il dr. __________ attestava un’inabilità lavorativa totale e
definitiva nell’attività abituale di venditrice dall’11 settembre 2017 mentre
che dalla stessa data la capacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa
dei limiti funzionali posti era del 100% (doc. AI 53/209-211) –, con “Progetto di decisione” del
10 maggio 2019 (doc. AI 54/212-214), ha preavvisato di non entrare nel merito
della domanda di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il
rifiuto di prestazioni adducendo che “(…) considerato che la domanda è
stata presentata in data 21.01.2019, l’eventuale versamento della prestazione
sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal luglio 2019 (ossia sei
mesi dopo l’inoltro della domanda – art. 29 cpv. 1 LAI.). Dato che
l’assicurata dal luglio 2019 beneficerà della prestazione AVS, eventuali
prestazioni sotto forma di rendita AI non possono essere erogate. (…)”
(doc. AI 54/213);
- a seguito delle osservazioni
inoltrate da RA 1 (doc. AI 57/217-220), con decisione del 25 giugno 2019,
oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha confermato la non entrata nel
merito sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e
il rifiuto di prestazioni essendo il grado d’invalidità del 21% (doc. AI
59/225-229);
- contro la decisione del 25
giugno 2019, sempre tramite il sindacato RA 1, s’aggrava al TCA l’assicurata che,
con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, chiede
l’annullamento della decisione impugnata con l’ammissione della domanda di
revisione/riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il
riconoscimento del grado d’invalidità del 100% trascorsi sei mesi dall’inoltro
della domanda AI del 21 gennaio 2019 (I);
- con la risposta di causa –
descritto l’iter che ha portato alla decisione impugnata – l’amministrazione,
richiamato l’art. 53 cpv. 2 LPGA, ha concluso che “(…) in considerazione del
tenore della decisione, osservato che risultano realizzate le condizioni per
l'entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22
maggio 2018, lo scrivente UAI chiede al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni
di ritornare gli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria del caso
e per emanare una nuova decisione. (…)” (IV, pag. 3);
- con scritto 14 ottobre 2019,
dopo la chiesta proroga del termine (V, VI e VII), RA 1 ha comunicato di
aderire alla proposta dell’amministrazione puntualizzando, in particolare, che “(…)
la via maestra per il trattamento di questo dossier, dal profilo formale,
risulta chiaramente essere la domanda d'invalidità presentata nell'aprile 2018,
la quale del tutto erroneamente ottenne uno sbocco senza la valutazione
approfondita ed analitica del merito. Ora, ci fa piacere apprendere che anche
l’amministrazione ne sia consapevole e che abbia modificato la sua posizione a
questo proposito. Evidentemente, ammettendo la riconsiderazione e dunque
valutando il diritto alle prestazioni a partire dalla domanda Al di aprile
2018, una più che probabile prestazione di rendita, andrà conteggiata, non già
trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro gravame (anche qui
erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile 2018, fermo restando
l’anno di carenza che si conteggia a ritroso dall'evento invalidante. Poi
rimane sullo sfondo la tematica di merito, pure oggetto del nostro esame,
quindi la determinazione della capacità lavorativa residua, ma ciò
evidentemente sarà parte della ulteriore pronuncia Al, dopo la retrocessione
degli atti, e quindi suscettibile di eventuali nuove osservazioni e via
dicendo. (…)” (VIII);
- con osservazioni del 28
ottobre 2019 l’Ufficio AI – richiamati gli articoli 53 cpv. 2 LPGA,
88bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAI, la DTF 110 V 291 e i numeri 5040 segg. della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) – ha precisato
che “(…) eventuali prestazioni che potrebbero essere riconosciute alla
signora RI 1 al termine dell'istruttoria del caso e contenute in una nuova
decisione saranno determinate in applicazione delle disposizioni legali pertinenti.
(…)” (X; trasmesso all’attrice per conoscenza, XI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010
dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI,
qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per
l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente,
perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di
aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una
nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione,
nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande
invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è
soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.
84-86);
- qualora l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal
caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in
corso. L’art. 17 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova
domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità
pensionabile (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2
con rinvio alle DTF 130 V 71 consid. 3.2 e DTF 117 V
198 consid. 3a; Pratique VSI
1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15). In particolare, la rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute,
ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur
essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Una semplice valutazione diversa delle
circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non
giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Per stabilire in
una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la
giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la
valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere
notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima
decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del
diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,
apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento
che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF
125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in
argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433). Nella DTF 141 V
9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare
una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla
base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a
precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la STF 9C_27/2019 del 27
giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5 giudici);
- secondo l'art.
53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore
scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non
potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). Inoltre, l'assicuratore può
tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza (cpv. 2).
Per
quanto riguarda l’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione) conformemente alla
giurisprudenza federale, valida anche in regime di LPGA (Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, ad art. 53 n. 1 pag. 531), l'amministrazione
può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in
giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa
decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza
notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR
1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi
non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi
effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V
180);
- nel caso
concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa – ritenuto, da una
parte, che dalla nuova domanda di prestazioni AI dell’aprile 2018 l’assicurata
risulta inabile al lavoro al 100% dal settembre 2017 e in cura dal dr. __________
(doc. AI 32/115-123; dopo che, come stabilito nella succitata decisione del
21 settembre 2015, aveva potuto riprendere in misura completa l’abituale
professione svolta dal giugno 2015) e, dall’altra parte, che
l’assicuratore indennità giornaliera per malattia ha confermato di versarle da
settembre 2017 ininterrottamente le proprie prestazioni (doc. AI 34/125) – v’è effettivamente
da ritenere che la decisione del 22 maggio 2018 con cui non è entrata nel
merito della nuova domanda fosse indubbiamente errata e che pertanto, come addotto dal medesimo Ufficio AI, “(...) risultano
realizzate le condizioni per l'entrata in materia sulla richiesta di
riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 (…)” (IV, pag. 3);
- onde
addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante
dell’assicurata, la situazione medica ed economica vanno indagate e a tal fine –
così come da proposta formulata con la risposta di causa e alla quale
l’insorgente ha aderito – la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di
prestazioni del 4 aprile 2018 (doc. AI 32/115-123);
- quanto alla
richiesta già formulata da RA 1 nel succitato scritto del 14 ottobre 2019 e
meglio che “(…) una più che probabile prestazione di rendita, andrà
conteggiata, non già trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro
gravame (anche qui erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile
2018 (…)” (VIII), che tale questione dovrà essere esaminata nell’ambito
della nuova decisione, che dovrà essere emessa dall’Ufficio AI nel rispetto dei
dettami dell’art. 57a LAI, soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg.
LPGA;
- giusta
gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- la ricorrente,
patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett.
g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo stabilire in fr. 1'500.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 25
giugno 2019 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conforme-mente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’500.--
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti