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Decisione

32.2019.154

Domanda di riconsiderazione di una decisione dell'Ufficio AI. Essendo la decisione precedentemente emanata manifestamente errata la decisione impugnata va annullata e gliatti rinviati all'amministrazione per i necessari accertamenti e resa di un nuovo provvedimento

3 giugno 2020Italiano14 min

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.154

FS

Lugano

3 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 25 giugno 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 21 settembre 2015

l’Ufficio AI (doc. AI 27/92-93) – considerati i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa: 100% dal 01.12.2013; 50% dal 20.01.2014; 30% dal

01.09.2014; 50% dal 23.10.14; 30% dal 01.05.2015 e visto che dal 09.06.2015 è

abile in misura completa in qualsiasi attività e che ha potuto riprendere

l’abituale professione svolta – ha respinto la domanda di prestazioni

presentata da RI 1 nel maggio 2015 (doc. AI 4/5-10) adducendo: “(…) Questi

periodi d'inabilità lavorativa avrebbero potuto aprire il diritto ad una

rendita parziale per un periodo limitato nel tempo, ovvero dal 01.12.2014 (dopo

un anno d'attesa) al 30.04.2015. Tuttavia, considerato che la domanda è stata

presentata tardivamente, il versamento della prestazione sarebbe potuto

avvenire unicamente a decorrere dal novembre 2015 (ossia sei mesi dopo

l'inoltro della domanda – 19.05.2015 – conformemente [ndr.: all’] art.

29 cpv. 1 LAI.). Ritenuto però che dal 09.06.2015 era già completamente abile,

prestazioni sotto forma di rendita non possono essere erogate. (…)” (doc.

AI 27/93);

- l’Ufficio AI – in

esito alla nuova domanda di prestazioni inoltrata tramite l’assicuratore indennità

giornaliera per malattia (doc. AI 32/115-123 e 34/125) nell’aprile 2018 –

con decisione del 22 maggio 2018, preavvisata il 10 aprile 2018 (doc. AI

28/95-98) e cresciuta incontestata in giudicato, non è entrato nel merito della

nuova richiesta di prestazioni (doc. AI 35/126-129);

- il 18 gennaio 2019, tramite

il sindacato RA 1, l’assicurata ha chiesto il “riesame con revisione e

riconsiderazione” della decisione del 22 maggio 2018 (doc. AI 38/132-137).

Addotto che dal settembre 2017 vi è stato un peggioramento dello stato di

salute e che da allora l’assicuratore malattie continua a versare le proprie

prestazioni, RA 1 sostiene che la decisione del 22 maggio 2018 di non entrata

in materia è manifestamente infondata;

- l’Ufficio AI – visti l’annotazione 22 gennaio 2019 con

la quale il medico SMR dr. __________ dava il proprio “(…) ok per entrata in

materia (…)” (doc. AI 39/138) e il rapporto finale SMR del 7 maggio 2019

nel quale il dr. __________ attestava un’inabilità lavorativa totale e

definitiva nell’attività abituale di venditrice dall’11 settembre 2017 mentre

che dalla stessa data la capacità lavorativa in un’attività adeguata rispettosa

dei limiti funzionali posti era del 100% (doc. AI 53/209-211) –, con “Progetto di decisione” del

10 maggio 2019 (doc. AI 54/212-214), ha preavvisato di non entrare nel merito

della domanda di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il

rifiuto di prestazioni adducendo che “(…) considerato che la domanda è

stata presentata in data 21.01.2019, l’eventuale versamento della prestazione

sarebbe potuto avvenire unicamente a decorrere dal luglio 2019 (ossia sei

mesi dopo l’inoltro della domanda – art. 29 cpv. 1 LAI.). Dato che

l’assicurata dal luglio 2019 beneficerà della prestazione AVS, eventuali

prestazioni sotto forma di rendita AI non possono essere erogate. (…)”

(doc. AI 54/213);

- a seguito delle osservazioni

inoltrate da RA 1 (doc. AI 57/217-220), con decisione del 25 giugno 2019,

oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha confermato la non entrata nel

merito sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e

il rifiuto di prestazioni essendo il grado d’invalidità del 21% (doc. AI

59/225-229);

- contro la decisione del 25

giugno 2019, sempre tramite il sindacato RA 1, s’aggrava al TCA l’assicurata che,

con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, chiede

l’annullamento della decisione impugnata con l’ammissione della domanda di

revisione/riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 e il

riconoscimento del grado d’invalidità del 100% trascorsi sei mesi dall’inoltro

della domanda AI del 21 gennaio 2019 (I);

- con la risposta di causa –

descritto l’iter che ha portato alla decisione impugnata – l’amministrazione,

richiamato l’art. 53 cpv. 2 LPGA, ha concluso che “(…) in considerazione del

tenore della decisione, osservato che risultano realizzate le condizioni per

l'entrata in materia sulla richiesta di riconsiderazione della decisione del 22

maggio 2018, lo scrivente UAI chiede al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni

di ritornare gli atti all'amministrazione per completare l'istruttoria del caso

e per emanare una nuova decisione. (…)” (IV, pag. 3);

- con scritto 14 ottobre 2019,

dopo la chiesta proroga del termine (V, VI e VII), RA 1 ha comunicato di

aderire alla proposta dell’amministrazione puntualizzando, in particolare, che “(…)

la via maestra per il trattamento di questo dossier, dal profilo formale,

risulta chiaramente essere la domanda d'invalidità presentata nell'aprile 2018,

la quale del tutto erroneamente ottenne uno sbocco senza la valutazione

approfondita ed analitica del merito. Ora, ci fa piacere apprendere che anche

l’amministrazione ne sia consapevole e che abbia modificato la sua posizione a

questo proposito. Evidentemente, ammettendo la riconsiderazione e dunque

valutando il diritto alle prestazioni a partire dalla domanda Al di aprile

2018, una più che probabile prestazione di rendita, andrà conteggiata, non già

trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro gravame (anche qui

erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile 2018, fermo restando

l’anno di carenza che si conteggia a ritroso dall'evento invalidante. Poi

rimane sullo sfondo la tematica di merito, pure oggetto del nostro esame,

quindi la determinazione della capacità lavorativa residua, ma ciò

evidentemente sarà parte della ulteriore pronuncia Al, dopo la retrocessione

degli atti, e quindi suscettibile di eventuali nuove osservazioni e via

dicendo. (…)” (VIII);

- con osservazioni del 28

ottobre 2019 l’Ufficio AI – richiamati gli articoli 53 cpv. 2 LPGA,

88bis cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OAI, la DTF 110 V 291 e i numeri 5040 segg. della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI) – ha precisato

che “(…) eventuali prestazioni che potrebbero essere riconosciute alla

signora RI 1 al termine dell'istruttoria del caso e contenute in una nuova

decisione saranno determinate in applicazione delle disposizioni legali pertinenti.

(…)” (X; trasmesso all’attrice per conoscenza, XI);

- la presente vertenza non

pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010

dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- giusta l’art. 87 cpv. 3 OAI,

qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per

l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente,

perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di

aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una

nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni

previste nel capoverso 2, che prevede che se è fatta domanda di revisione,

nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande

invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Se tale condizione non è

soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.

84-86);

- qualora l'amministrazione

entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto

di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal

caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in

corso. L’art. 17 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova

domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità

pensionabile (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 5.2

con rinvio alle DTF 130 V 71 consid. 3.2 e DTF 117 V

198 consid. 3a; Pratique VSI

1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15). In particolare, la rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute,

ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur

essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Una semplice valutazione diversa delle

circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Per stabilire in

una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la

giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la

valutazione di una modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere

notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima

decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del

diritto alla rendita dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti,

apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento

che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF

125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in

argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433). Nella DTF 141 V

9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare

una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla

base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (vedi anche la STF 9C_27/2019 del 27

giugno 2019 consid. 2, resa nella composizione di 5 giudici);

- secondo l'art.

53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1). Inoltre, l'assicuratore può

tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza (cpv. 2).

Per

quanto riguarda l’art. 53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione) conformemente alla

giurisprudenza federale, valida anche in regime di LPGA (Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, 3a edizione, ad art. 53 n. 1 pag. 531), l'amministrazione

può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in

giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa

decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza

notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR

1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi

non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi

effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V

180);

- nel caso

concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di causa – ritenuto, da una

parte, che dalla nuova domanda di prestazioni AI dell’aprile 2018 l’assicurata

risulta inabile al lavoro al 100% dal settembre 2017 e in cura dal dr. __________

(doc. AI 32/115-123; dopo che, come stabilito nella succitata decisione del

21 settembre 2015, aveva potuto riprendere in misura completa l’abituale

professione svolta dal giugno 2015) e, dall’altra parte, che

l’assicuratore indennità giornaliera per malattia ha confermato di versarle da

settembre 2017 ininterrottamente le proprie prestazioni (doc. AI 34/125) – v’è effettivamente

da ritenere che la decisione del 22 maggio 2018 con cui non è entrata nel

merito della nuova domanda fosse indubbiamente errata e che pertanto, come addotto dal medesimo Ufficio AI, “(...) risultano

realizzate le condizioni per l'entrata in materia sulla richiesta di

riconsiderazione della decisione del 22 maggio 2018 (…)” (IV, pag. 3);

- onde

addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante

dell’assicurata, la situazione medica ed economica vanno indagate e a tal fine –

così come da proposta formulata con la risposta di causa e alla quale

l’insorgente ha aderito – la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di

prestazioni del 4 aprile 2018 (doc. AI 32/115-123);

- quanto alla

richiesta già formulata da RA 1 nel succitato scritto del 14 ottobre 2019 e

meglio che “(…) una più che probabile prestazione di rendita, andrà

conteggiata, non già trascorsi sei mesi da gennaio 2019 come figura nel nostro

gravame (anche qui erroneamente), ma piuttosto trascorsi sei mesi da aprile

2018 (…)” (VIII), che tale questione dovrà essere esaminata nell’ambito

della nuova decisione, che dovrà essere emessa dall’Ufficio AI nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI, soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg.

LPGA;

- giusta

gli artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- la ricorrente,

patrocinata in causa, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett.

g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo stabilire in fr. 1'500.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 25

giugno 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conforme-mente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 1’500.--

a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli interessati

Fatti

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

Considerandi

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti