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Decisione

32.2019.155

In via di revisione l'Ufficio AI ha riconosciuto un aumento temporaneo del grado d'invalidità. Conferma della valutazione medico-teorica del perito reumatologo e del calcolo del grado d'invalidità che ha giustificato tale aumento

19 giugno 2020Italiano28 min

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.155

BS

Lugano

19 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisioni del 19 febbraio 2009 RI 1, classe 1962, è stato posto al beneficio di

una rendita intera dal 1° giugno 2007 e di una mezza rendita dal 1° novembre

2008 (doc. 67 e 68 inc. AI). Con comunicazione dell’11 gennaio 2011 l’Ufficio

AI ha confermato la mezza rendita (doc. 83 inc. AI).

1.2. Avviata

una revisione della rendita, dopo l’esecuzione di una perizia reumatologica a

cura del dr. med. __________ del 10 aprile 2017 (sub doc. 121 inc. AI), con

decisione del 18 gennaio 2018 l’amministrazione ha nuovamente confermato la

mezza rendita (doc. 145 inc. AI).

1.3. A

seguito di un’altra procedura di revisione, sulla base della perizia

reumatologica di decorso del dr. med. __________ datata 27 marzo 2019 (doc. 172

inc. AI), nonché del complemento peritale dello stesso datato 13 giugno 2019

(doc. 187 inc. AI), con decisione del 24 luglio 2019 l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato una rendita intera temporanea (dal 1° gennaio 2019

al 30 giugno 2019) e, nuovamente, una mezza rendita dal 1° luglio 2019 (doc.

191 inc. AI; cfr. le motivazioni in doc. 189 inc. AI).

1.4. Contro

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, attivo

presso la RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento

con conseguente versamento della rendita intera ininterrotta dal 1° gennaio

2019. In via subordinata chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

l’esperimento di una nuova perizia reumatologica. Contestando la perizia del

dr. med. __________, l’insorgente sostiene che le sue condizioni di salute dopo

l’intervento operatorio del 15 ottobre 2019 – che non ha dato il beneficio

sperato – sono maggiormente compromesse rispetto a quelle presenti al momento

dell’assegnazione della mezza rendita.

1.5.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha allegato la presa di posizione del

SMR in merito al nuovo atto medico prodotto con il ricorso e confermato la

perizia reumatologica. L’amministrazione ha di conseguenza chiesto la reiezione

del ricorso.

1.6. Con

osservazioni del 1° ottobre 2019 alla risposta di causa, l’assicurato ha

ribadito le argomentazioni ricorsuali.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto una

rendita intera limitata nel tempo (dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019), con

ripristino della mezza rendita dal 1° luglio 2019. Il ricorrente chiede invece

di essere posto al beneficio di una rendita intera ininterrottamente dal 1°

gennaio 2019.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.3. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della

nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,

Fatti

105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p.

379).

Per stabilire in concreto

se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

2.4. Nel caso in esame, a seguito dell’ultima

revisione della rendita, l’Ufficio AI ha affidato al dr. med. __________

l’esecuzione di una perizia reumatologica di decorso rispetto alla sua

precedente valutazione peritale del 10 aprile 2017. In quell’occasione il

perito aveva valutato un’inabilità del 50% nell’abituale attività lavorativa,

come pure in un’attività adeguata da intendersi quale “misto tra ridotta

capacità lavorativa in ore e rendimento diminuito” (doc. 121 inc. AI).

Nel rapporto 27 marzo 2019

lo specialista - visitato l’assicurato, riassunti gli atti medici, stilata la

consueta anamnesi, riportati i disturbi soggetti, valutati i reperti oggettivi

– ha posto le medesime diagnosi del 2017 (eccetto quella di stato dopo

revisione e respondilodesi L4-L5, asportazione di spongiosa cresta iliaca di

sinistra il 15.10.2018). Quale nuovo aspetto, il perito ha rilevato

(sottolineatura del redattore):

" L’unico

nuovo aspetto è che il paziente è stato nuovamente operato a livello L4/L5.

Questo intervento purtroppo non ha portato ad alcun miglioramento della sintomatologia

dolorosa, anzi apparizione anche di dolori a livello della cresta; l'unica cosa

che è affermata dal Signor RI 1 è quella di sentirsi nettamente più stabile

rispetto a prima. Il Dr. __________ invece riferisce di una buona evoluzione e

quindi quasi di un miglioramento della condizione.

Il mancato miglioramento dei dolori conferma piuttosto come il

problema principale sia il dolore cronico e non tanto la sindrome

lombo-spondilogena, da questo punto di vista devo anche dire che non sono rare

le discrepanze a livello dello stato fra quanto mostrato durante la visita e

dopo. Il paziente è riuscito a vestirsi e svestirsi in modo autonomo, per

mettersi le scarpe è rimasto per incerto tempo in appoggio monopodalico a dx,

ciò che non riusciva a fare durante

lo status, con flessioni dell'anca ben superiori ai 100º mostrati

durante lo status.

Tutto questo lo spiego bene nella sindrome da dolore cronico, che

chiaramente non cambia sulla base di un intervento, effettuato soprattutto su indagini

radiologiche.

La valutazione del dolore è costante, così come i dolori stessi,

come dichiarato dal paziente. Da notare che siamo a 6 mesi dall'intervento e

pertanto non è eventualmente da escludere ancora un certo miglioramento della

situazione con il passare dei mesi, in particolare magari un miglioramento dei

dolori dove è stata presa la spongiosa”.

Dopo aver espresso

perplessità sulla diagnosi d’instabilità descritta dal dr. med. __________ (colui

che ha eseguito il succitato intervento operatorio avvenuto il 15 ottobre 2018;

cfr. perizia punto n. 8.2), in merito alla capacità lavorativa il dr. med. __________

ha concluso (sottolineatura del redattore):

" Per quanto

concerne la capacità lavorativa è chiaro che dopo l'operazione bisogna calcolare

un periodo di 6 mesi al massimo di inabilità lavorativa completa, in seguito

ripresa della precedente capacità, 50% in attività leggera, in quanto non abbiamo

un cambiamento a livello soggettivo, mentre a livello oggettivo vi è sì un certo

peggioramento della mobilità, che però potrebbe essere ancora migliorato con

un'adeguata terapia, affrontata però con una motivazione ben maggiore.”

Egli ha poi elencato le

limitazioni funzionali (cfr. punto n. 9.2).

Il perito ha ritenuto

l’assicurato inabile al 50% sino al giorno di entrata alla Clinica __________

per l’intervento citato (14 ottobre 2018), inabile al 100% per un periodo

massimo di sei mesi dopo l’operazione (15 aprile 2019), con in seguito ripresa

dell’abilità al 50%.

Mediante complemento

peritale del 13 giugno 2019 il dr. med. __________ ha preso posizione in merito

allo scritto 14 maggio 2019 del dr. med. __________ ed alle osservazioni del

legale dell’assicurato sulla sua perizia (pagg. 492 – 499), confermando la valutazione

del 27 marzo 2019 (doc. 187 inc. AI).

Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica operata dal dr. med. __________.

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nella

fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di

salute dell’assicurato è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per

mettere in dubbio la perizia reumatologica del dr. med. __________, poiché la

stessa va considerata dettagliata e approfondita. In effetti, come detto, lo

specialista ha tenuto conto di tutta la documentazione medica agli atti, ha

stilato la consueta anamnesi, la descrizione dei disturbi e ha valutato i

reperti oggettivi. Ha poi pertinentemente concluso che, trascorsi i sei mesi

dopo l’intervento a livello L4/L5 eseguito il 15 ottobre 2018, lo stato di

salute corrisponde alla precedente valutazione peritale confermando pertanto un’inabilità

lavorativa del 50%.

Con

il presente ricorso l’assicurato ripropone sostanzialmente le stesse censure

rivolte al perito con le osservazioni 16 maggio 2019 al progetto di decisione

(doc. 183 inc. AI), alle quali il dr. med. __________ ha puntualmente preso

posizione, confutandole, con complemento peritale del 13 giugno 2019 (doc. 187

inc. AI).

In

particolare, circa l’assunto del ricorrente che ritiene la perizia “troppo

semplicistica, contradditoria e lacunosa nel suo insieme”, il dr. med. __________

ha pertinentemente osservato:

" Mi

permetto inziare con una mia presentazione per l'Avvocato __________, sono un

Reumatologo con regolare FMH ottenuto in svizzera, che esegue perizie da oltre

20 anni, avendo appreso questo lavoro proprio all'Ospedale __________ di __________.

seguo normali formazioni e ho alle mie spalle penso ben oltre 2-3000 perizie,

alcune anche per Tribunali, assicurazioni malattie ed infortuni e non solo per

l'AÌ.

La presa de tempo durante una perizia è stata introdotta da me

circa 3-4 anni fa, quando continuavo a trovare pazienti che riferivano di

essere stati peritati in 5 minuti da Colleghi che reputo seri e che sicuramente

hanno impiegato più tempo.

Ho quindi iniziato a cronometrare le perizie, con tempo in cui sto

con il paziente. Il tempo dunque non è solo riferito solo all'esame clinico ma

comprende anche l'anamnesi, la valutazione e l'insieme delle eventuali

radiografie. Di fianco a questo ricordo anche che l’esame clinico delle perizie

deve essere valutato di tipo I, II o III a seconda del tempo impiegato.

Considerandi

Ricordo che personalmente ho peritato il signor RI 1 il 04.04.20l7

per 53 minuti e il 26.03.20l9 per 49 minuti.”

Per quel che concerne il

tempo di esecuzione di una perizia, secondo giurisprudenza, il

valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata

della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF

9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del 29 agosto

2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14

novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche

STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018).

L’assicurato

sostiene inoltre:

" Innanzitutto,

il perito non ha minimamente verificato la documentazione medica relativa

all'operazione del 15.10.2018. Non vi sono indicazione riguardanti le TAC

eseguite dal Dr. med. __________ così come nulla è stato detto a proposito dei referti

dell'intervento.

Nei 49 minuti dell'unica visita ambulatoriale svolta, il perito incaricato

sì è principalmente concentrato sui dolori che affliggono il Signor RI 1. Dolori

che il medico ha definito riduttivamente “cronici”

Ha sì esaminato la colonna vertebrale, ma l'analisi si è limitata

all'aspetto visivo esterno e alla semplice movimentazione dell'apparato

vertebrale.

Nella perizia, il Dr. med. __________ ha rilevato delle

discrepanze tra lo stato del paziente durante e dopo la visita. Ha sostenuto

che l'assicurato sia riuscito a vestirsi e svestirsi in modo autonomo.

Che sarebbe addirittura rimasto per un certo tempo in appoggio

monopodalico a destra per mettersi Ie scarpe, con flessione dell'anca ben

superiore ai 100º mostrati durante lo status (doc. UAI, pag. 461 e 466; perizia

pag. 7 e 12).

Affermazioni che cozzano in modo palese con la realtà dei fatti.

L'assicurato sostiene che al momento di svestirsi e rivestirsi era da solo

nello studio medico. II Dr. med. __________ non era presente e non ha quindi assistito

al movimento utilizzato per togliere i vestiti, vedi rimetterli. Non avrebbe

quindi potuto vedere quanto descritto nella perizia.

Da anni il Signor RI 1 mette e toglie le scarpe da una posizione

seduta, appoggiando la gamba da calzare su quell'altra, a mo' di sostegno. Egli

non si piega per infilare le scarpe, e non si è piegato

neppure il giorno della visita.”

In

merito alla prima censura, si fa presente che, come risulta dal punto no 6

della perizia, il dr. med. __________ ha esaminato le RX alla colonna lombare

prima e dopo l’intervento dell’ottobre 2018, motivo per cui non è rilevante che

il perito abbia visto o meno la documentazione relativa al succitato

intervento. Il perito sottolinea inoltre che le TAC sono precedenti

all’intervento e “francamente non portano a nulla in quanto la situazione è

già stata cambiata dal Chirurgo”, rimandando alla letteratura

specialistica.

Quanto

alle critiche mosse al perito di aver proceduto all’analisi della colonna

vertebrale limitandosi “all’aspetto visivo esterno” e di non aver potuto

riportare le modalità dello svestirsi e rivestirsi dell’assicurato perché

quest’ultimo al momento dello svolgimento di tali atti era rimasto solo nello

studio medico, il dr. med. __________ ha pertinentemente evidenziato (sottolineature

del redattore):

" Per quanto

concerne il vestirsi e svestirsi personalmente sono 20 anni che osservo il

paziente con la coda degli occhi in questi movimenti naturali o quando entrano

e escono dal mio studio. È spesso impressionante vedere la differenza tra un esame

clinico e come un paziente si muove. Mi permetto di unicamente fare notare la

differenza senza porre nessun giudizio, come anche da noi richiesto nell'ambito

dì una formazione qualche anno fa ad __________ da parte di un Giudice del

Tribunale Federale, il quale sottolineava l’importanza della descrizione da parte

del medico di tutto quello che si vedeva senza esprimere giudizi che sono di

competenza del giudice stesso. Personalmente ho quindi visto il paziente

vestirsi e svestirsi. Da notare che non parlo poi di scarpe (come descrive

l'avvocato) ma del mettersi e togliersi i pantaloni.

Ora veniamo alla problematica dei dolori, in primis io cito

l'intervento effettuato dal Dr. __________, a pagina 3 e poi nella diagnosi,

purtroppo nell’ambito della schiena la correlazione tra dolori ed esami

radiologici è bassa (1,2,3), ciò che induce non spesso a errori di valutazione

o a chiedersi da dove venga il dolore. È quindi importante l'esame clinico e

l'anamnesi da poi supportare tramite immagini.”

L’assicurato

critica la perizia nel senso che:

" (…) il

Dr. med. __________ ha sostenuto di essere rimasto perplesso dal contenuto della

diagnosi di instabilità posta dal Dr. med. __________. Secondo il primo, il

secondo non avrebbe potuto verosimilmente constatare una variazione di salute

tale da giustificare un'operazione a distanza di 3 mesi da una precedente

valutazione nella quale escludeva un intervento. Con questa affermazione il Dr.

med. __________ sembrerebbe sostenere due cose:

·

Ia situazione di stabilità non poteva peggiorare con il

trascorrere di 3 mesi;

·

il Dr. med. __________ ha voluto operare sebbene non ve ne fosse

la necessità.

Entrambe queste allegazioni non possono essere condivise

dall'assicurato. Ovviamente uno stato di instabilità può compromettersi con ii

trascorrere del tempo ed evidentemente il Dr. med. __________ non avrebbe

operato se non vi fosse stata la necessità.”

A

tal riguardo il perito ha concludentemente evidenziato (sottolineatura del

redattore):

" Nel caso

inoltre del Signor RI 1 lo stesso Dr. __________, in una prima lettera del 15.06.18,

in effetti parla di spondilodesi con corretto posizionamento del materiale di

spondilodesi senza segni per instabilità" e come questa non avvenuta

fusione sia già visibile ma non causi alcuna instabilità; egli poi il 03.09.18

parla improvvisamente di una revisione dagli esami radiologici e di

instabilità, instabilità che se già diagnostica deve essere una diagnosi estremamente

complessa, fatta sulla base di esami clinici ed eventualmente radiografie funzionali

(5). Personalmente faccio fatica a vedere un improvviso peggioramento di una

situazione cronica da anni in soli 3 mesi.

Chiaramente il Dr. __________ propone al paziente un intervento

operatorio, non so con quali ulteriori chiarimenti preoperatori, che non porta

ad alcun miglioramento, ciò che conferma come l'immagine che si vedeva non era

la causa dei dolori. D'altro canto, molto onestamente, nella sua lettera del

13.05.19

il Dr. __________ ammette come il paziente, a distanza di 6 mesi dall’operazione,

accusi ancora gli stessi dolori e di come il sospetto, cito: "il sospetto

di pseudoartrosi con l'intervento di revisione non sta dando il beneficio

sperato", a conferma dunque che la mia prima ipotesi nella precedente

perizia sia probabilmente più corretta.”

L’assicurato ha poi evidenziato:

" Con l'avanzare

della perizia, il Dr. med. __________ descrive confusamente la capacità

lavorativa del paziente (doc. UAI, pag. 462 e 465; perizia pag. 8 e 11). Ha

dapprima indicato che 'è chiaro" che dopo l'operazione bisogna calcolare 6

mesi al massimo di inabilità completa, e poi una ripresa della precedente

capacità al 50% in attività leggera. Dichiara in seguito che non si ha avuto un

cambiamento a livello soggettivo, mentre a livello oggettivo vi è sì stato un

certo peggioramento della mobilità, che potrebbe migliorare con un'adeguata

terapia.

In sintesi: vi è peggioramento rispetto allo stato precedete ma

migliorabile. A tal proposito, ci si chiede come può il perito stabilire a

priori un ritorno alla capacità lavorativa preesistente pur ammettendo

un peggioramento che può essere migliorato.

È perlomeno verosimile che prima dell'operazione lo stato di

salute dell'assicurato fosse aggravato rispetto a quello ritenuto con

l'assegnazione di una mezza rendita.”

Per

quanto concerne il peggioramento, il perito ha evidenziato (corsivo del

redattore):

" Quando ho

visitato il paziente ho chiesto più volte dal suo punto di vista soggettivo la differenza

che egli mi riferiva più o meno stabile. Ho poi effettuato un esame clinico che

mostra un peggioramento effettivo, minimo, della mobilità. Bisogna però ben

differenziare tra

peggioramento clinico e peggioramento di un'abilità lavorativa.

Non tutti i peggioramenti clinici portanto ad un peggioramento dell'abilità

lavorativa già ridotta al 50ºA in un lavoro tenente conto delle limitazioni da

me poste.

È importante chiarire bene come in questi dolori cronici raramente

interventi operatori possano portare benefici (6,7), ci sono dei fattori che si

sa limitano qualsiasi miglioramento con le operazioni e l'indicazione dovrebbe

essere molto accurata. Nel caso del paziente non è stata richiesta una seconda

opinione prima dell'intervento per cui non mi esprimo in merito alla

indicazione operatoria che non è neanche un punto della perizia, noto solo che

in questo caso per fortuna non abbiamo assistito a un netto peggioramento

della situazione, ma a uno status quo dei dolori. Sicuramente per i dolori cronici

del paziente giocano un grosso ruolo le multiple bandiere gialle ben presenti,

si tratta di aspetti bio-psicosociali.

Il Signor RI 1 stesso oltretutto, e gliel'ho chiesto più volte, mi

riferisce di fare durante la giornata delle passeggiate di 45-60 minuti, non fa

più nessuna fisioterapia di rinforzo e di stabilizzazione muscolare e anche in

merito alla terapia antalgica ci si potrebbe porre qualche domanda, in quanto

consiste unicamente in gocce di Novalgina e non ulteriori medicamenti, vedi per

esempio Morfine a basso dosaggio.”

Per tutti i motivi

sopraindicati, ai quali questo TCA presta adesione, il dr. med. __________ ha

confermato la sua valutazione peritale.

Certo, il medico curante

dell'assicurato, dr.ssa __________, attesta un'inabilità lavorativa al 100% dal

1° ottobre 2018 in poi (cfr. certificato 1° ottobre 2018, pag. 386 e rapporto

14.

gennaio 2019 pag. 435 inc. AI). Tali certificazioni sono state comunque

smentite dal perito stesso. A tal riguardo nella perizia il dr. med. Mariotti

ha notato come “la Dr.ssa __________ parli di un peggioramento delle

condizioni generali in netto contrasto con quanto descritto dal dr. __________

che parla un miglioramento delle condizioni generale”, aggiungendo che “personalmente

trovo piuttosto uno stato sia anamnestico sia clinico molto simile alla

mia precedente perizia” (sottolineatura del redattore, pag. 462 inc. AI).

Va

poi ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

dal rapporto 19 agosto 2019 del dr. med. __________ relativo alla valutazione

di una TAC non emergono elementi idonei a sovvertire le risultanze della

perizia reumatologica.

Dopo

aver riportato che l’assicurato riferisce di una situazione relativa ai dolori

costanti rimasta invariata (corsivo del redattore) che gli impediscono

qualsiasi attività maggiore o di sforzo, il sanitario rileva in particolare una

fusione completa senza segni per conflitto radicolare (corsivo del

redattore), consigliando, quale unico rimedio per migliorare la situazione,

delle infiltrazioni (doc. C). Senza misconoscere la sintomatologia accusata

dall’assicurato, dal succitato referto non risultano oggettivati nuovi elementi

clinici o paraclinici di un peggioramento dello stato di salute, così come

pertinentemente rilevato dal dr. med. __________ del SMR nel rapporto 13

settembre 2019 – ancorché egli erroneamente ha indicato ottobre e non settembre

il mese in cui il succitato referto è stato redatto (IV/1).

Pertanto,

viste le affidabili e concludenti risultanze della citata perizia reumatologica,

alla quale va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che la situazione valetudinaria dell’assicurato

è rimasta immutata rispetto a quella accertata con la precedente perizia del

2017, tranne che per un’incapacità lavorativa del 100% in tutte le attività dal

14.

ottobre 2018 al 14 aprile 2019.

In

queste circostanze, questo TCA non ritiene necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Pertanto,

a decorrere dal 1° gennaio 2019, tre mesi dopo il peggioramento ex art. 88a cpv.

2.

OAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera sino al 1° luglio 2019

(tre dal miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI), nonché al successivo ripristino

della mezza rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- vanno poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura fr.

500.-- sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti