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Decisione

32.2019.156

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 giugno 2020Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione

dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso

oppure a una grave negligenza.

2.3.2 Nel caso concreto, per i motivi in

appresso è da ritenere non esservi stata una violazione colpevole da parte

dell’assicurato dell’obbligo di informare l’amministrazione circa

l’interruzione della formazione del figlio __________.

Le seppure generiche indicazioni

contenute nello scritto 1. marzo 2019 trasmesso (per invio raccomandato

recapitato il 4 marzo 2019) all’Ufficio AI – e per esso alla sua direttrice –

nel quale il rappresentante dell’assicurato ha comunicato che “nel quadro

del precetto legale di informazione mi rivolgo a lei, nella mia qualità di

patrocinatore legale del prefato per pratica AI, per comunicare che la triste

vicenda del fatto di sangue di __________ (lunedì, __________ [recte 25, ndr]

__________), su cui si è diffusamente soffermata stampa in questi giorni, è

da rapportare alla persona e alla famiglia del mio assistito, beneficiario di

rendita AI” (doc. 60 inc. Cassa), avrebbe dovuto indurre l’amministrazione

ad esperire i necessari accertamenti (per es. richiedere ulteriori informazioni

al rappresentante o presso terzi) atti a chiarire la situazione con riferimento

al diritto dell’assicurato a prestazioni. La giurisprudenza federale ha infatti

precisato che, oltre a non dover essere poste esigenze troppo elevate quo al

modo di comunicare cambiamenti giusta l’art. 77 OAI (Müller, Das

Verwaltungsverfahren in der IV, 2010, n. 1199 p. 229 e ivi riferimenti),

incombe all’amministrazione, in applicazione del principio inquisitorio,

chiarire tramite le necessarie misure d’istruzione e l’assunzione di ulteriori

informazioni, quali siano le conseguenze legate alla comunicazione da parte di

un assicurato di nuove circostanze o eventi che interessano la sua posizione

quale beneficiario di prestazioni (SVR 2007 IV nr. 24 consid. 5, SVR 1995 EL

nr. 17 consid. 7b; STAF C-5365/2009-C-6893/2009 del 25 febbraio 2011 consid.

11).

Tramite lo scritto 1. marzo 2019

nel caso in esame l’assicurato ha quindi adempiuto, in modo tempestivo, al

proprio obbligo di comunicazione imposto dalla legge (artt. 31 LPGA e 77 OAI), pur

non avendo indicato nel dettaglio (indipendentemente dal fatto che né

l’assicurato né il suo rappresentante risultino avere una specifica formazione

giuridica) la modifica rilevante per la determinazione del diritto a

prestazioni.

2.3.3 Tuttavia, l’adempimento dell’obbligo

di informare non comporta eo ipso il riconoscimento della buona fede, la quale,

come accennato (cfr. supra consid. 2.2.1) dev’essere data nel momento della

percezione delle prestazioni non dovute. La buona fede può infatti non essere

Considerandi

data nel caso in cui, l’assicurato avendo adempiuto al proprio obbligo di

annuncio, il versamento indebito è da ricondurre ad un errore

dell’amministrazione, decisiva essendo in tal caso la questione di sapere se il

beneficiario di prestazioni, applicando la dovuta diligenza, avrebbe

dovuto riconoscere l’errore e segnalare tempestivamente ciò all’amministrazione

(sul punto cfr. Dormann, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des

Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 25 n. 73 e 76; Kieser, ATSG-Kommentar,

2020, art. 25 n. 72; STF 9C_269/2016 del 21 giugno 2016 consid. 2,9C_385/2013

del 19 settembre 2013 consid. 4.4; STFA P 62 del 6 giugno 20095 consid. 4.3).

Nel caso in disamina non è dato di

sapere – al riguardo non è stato effettuato accertamento alcuno né tale aspetto

risulta essere stato oggetto d’esame e tantomeno di decisione da parte

dell’amministrazione – se ed in che misura nelle particolari circostanze del

caso all’assicurato possa essere rimproverata, tenuto conto di tutte

circostanze e della sua situazione personale, una mancanza di diligenza ossia

una (lieve oppure grave) negligenza (tenuto conto se del caso anche del fatto

che egli era munito di un rappresentante nei confronti dell’Ufficio AI per ogni

pratica relativa a prestazioni AI da febbraio 2017, cfr. procura sub doc. H)

nel non avere reagito immediatamente e avvisato di conseguenza

l’amministrazione del fatto che, malgrado la comunicazione del 1. marzo 2019,

egli abbia continuato – per errore dell’amministrazione – a percepire le

prestazioni per il figlio da marzo a maggio 2019.

Come accennato (cfr. supra consid.

2.2

), la misura della diligenza

necessaria deve essere valutata secondo criteri oggettivi, non senza tuttavia

considerare elementi soggettivi quali in particolare la capacità di

discernimento, lo stato di salute, il livello di formazione (oltre alla

giurisprudenza già citata, sul punto v. in particolare anche STF 9C_286/2010

consid. 2.1; SVR

2008.

AHV Nr. 13 S. 41: DTF 112 V 97 consid. 2c; Frey, in AHVG/IVG Kommentar,

2018, art. 25 ATSG n. 12, p. 561; Pétremand, cit., art. 25 n. 69 p. 376).

2.3.4

In

virtù di quanto precede, onde addivenire ad un chiaro ed affidabile giudizio

sulla buona fede dell’assicurato, la fattispecie necessita di essere

ulteriormente indagata e chiarita.

Considerato

come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono incompleti, si

giustifica il rinvio degli atti (DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011, 32.2011.115

del 27 ottobre 2011) affinché essa proceda nel senso sopra

indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e

segg. LPGA.

2.4

Giusta gli

artt. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Rappresentato in causa, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 19

luglio 2019 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr.

500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'200

(IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni