32.2019.157
Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma dell'esito della perizia psichica amministrativa e del calcolo del grado di invalidità
25 maggio 2020Italiano54 min
descrizione della professione adatta contenuta nella perizia del dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.157
cs
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1968, il 18
luglio 2016 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI (pag. 92
incarto AI), in seguito ad un precedente rifiuto (decisione del 19 agosto 2013;
pag. 78-79 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra i quali una perizia psichiatrica del 28 febbraio 2019
ad opera del __________ (pag. 219 e seguenti incarto AI), con decisione dell’11
luglio 2019, preavvisata dal progetto del 22 maggio 2019 (pag. 264-267 incarto
AI), l’UAI ha respinto la richiesta poiché il grado d’invalidità raggiunge il
29% (pag. 285-289 incarto AI).
1.3. RI 1, rappresentato dal RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento e
l’attribuzione di ½ rendita d’invalidità (doc. I).
Il ricorrente sostiene,
sulla base delle risultanze peritali, che il lavoro ancora esigibile descritto
dal perito del __________, dr. med. __________, non esisterebbe sul mercato del
lavoro e si apparenterebbe ad un’attività in un ambiente protetto. Con
riferimento alla giurisprudenza federale ed alla dottrina, il ricorrente
afferma che sul mercato equilibrato del lavoro non esiste un’attività adatta
alle sue caratteristiche.
Circa il calcolo del grado
d’invalidità, l’assicurato rileva che l’UAI, quale reddito da valido, ha preso
in considerazione il salario da ultimo percepito presso __________ nel 2010,
allorché la cessazione del rapporto di lavoro non era dovuto al problema di
salute. Egli infatti è poi rimasto iscritto per un anno in disoccupazione. Occorre
piuttosto far capo ai dati statistici, e meglio al ramo professionale 41-43
(costruzioni), livello 1, che nel 2016 prevedeva un salario di fr. 5'508 al
mese, ossia, tenuto conto di un orario di lavoro settimanale di 41.3 ore, di un
reddito di fr. 68'244 all’anno.
A questo proposito il
ricorrente sostiene che l’amministrazione ha violato il suo diritto di essere
sentito (art. 74 cpv. 2 OAI), poiché non ha preso posizione in merito alla
censura dell’ammontare del reddito da valido con la decisione impugnata.
L’amministrazione si è limitata a sostenere che il reddito di fr. 54'243 è il
più alto mai raggiunto dal ricorrente. Ma se così fosse, secondo l’assicurato,
occorrerebbe allora applicare le regole relativa al gap salariale.
L’assicurato rammenta di
non avere alcuna formazione, di aver sempre lavorato, sin dal compimento dei
suoi 12 anni, in lavori umili e pesanti come contadino o manovale. Dal 2006,
quando è rientrato in Svizzera, dopo essere partito per la __________ nel 1996 __________
__________ del __________ fino al 1998 ed essere stato __________ __________
(cfr. pag. 230 incarto AI), ha sempre e solo avuto il permesso F, che a livello
statistico comporta salari nettamente più bassi della norma. Ciò giustifica
l’applicazione di un gap salariale. Secondo il ricorrente anche per quanto
concerne il reddito da invalido l’amministrazione avrebbe violato il suo
diritto di essere sentito, poiché aveva chiesto una riduzione sociale del 20% e
l’UAI non ha preso posizione sui vari fattori di riduzione sollevati in sede di
osservazione al progetto.
Infine l’assicurato
sostiene che anche volendo ritenere corretta la valutazione
dell’amministrazione secondo cui può svolgere un’attività adeguata in misura
del 60%, il confronto dei redditi (fr. 68'244 quale reddito da valido e fr.
32'065 quale reddito da invalido) dà un grado d’invalidità del 53%.
1.4. Con risposta del 27 settembre
2019 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Il 7 ottobre 2019 il
ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. VI), sulle quali l’UAI si è
espresso il 22 ottobre 2019 (doc. VIII). In data 6 novembre 2019 l’assicurato
ha trasmesso un ulteriore scritto (doc. X), mentre l’amministrazione è rimasta
silente (doc. XI).
in diritto
in ordine
2.1. Il
ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito poiché l’UAI
non avrebbe preso posizione sulle sue censure sollevate in sede di osservazioni
al progetto di decisione. L’amministrazione non si sarebbe espressa, in
particolare, circa la critica sollevata dal ricorrente in merito all’utilizzo
quale salario da valido dell’ultimo reddito percepito in luogo dei dati
statistici e sui singoli fattori di riduzione.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito
ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione
(sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid.
3.2).
In
concreto, pur non avendo approfondito oltre misura le contestazioni sollevate
dal ricorrente, l’amministrazione, in maniera assai succinta, ha comunque
spiegato le ragioni alla base della reiezione delle censure dell’assicurato.
L’UAI ha affermato che secondo il medico SMR il perito ha correttamente
descritto un’attività adeguata medico-teorica senza alcun riferimento ad un
lavoro in laboratorio protetto. Circa il reddito da valido, secondo
l’amministrazione è corretto prendere in considerazione l’ultimo salario
percepito durante un anno intero poiché “a suo favore”. Infine, per
quanto concerne le riduzioni sociali, l’UAI ha confermato una riduzione del 5%
“per la possibilità di svolgere unicamente attività leggere”.
Il
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione delle
censure, tant’è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un
ricorso a questo Tribunale.
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. IV), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espresso con le
osservazioni del 7 ottobre 2019 (doc. VI).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito.
Del
resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul
diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.4. Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
In
due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate
in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
In
DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come
tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a
una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. In concreto, in seguito alla
nuova domanda di prestazioni del 18 luglio 2016 con la quale il ricorrente ha
fatto valere un peggioramento del suo stato di salute psichico in seguito ad un
tentativo di suicidio, l’UAI ha fatto allestire una perizia psichiatrica ad
opera del __________.
Il referto, del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, è stato redatto il 28 febbraio 2019. Lo
specialista, dopo aver riassunto gli estratti degli atti considerati ai fini
della valutazione psichiatrica, aver descritto l’anamnesi completa (familiare,
socio-relazionale, lavorativa), la descrizione della giornata, i sintomi
soggettivi ed il reperto, ha posto la diagnosi di modificazione duratura della
personalità (F62), sindrome affettiva persistente (F34.1) e uso dannoso di
alcool (F10.1).
Il perito ha stabilito che
l’insorgente nell’attività abituale di operaio edile dal giugno 2015,
escludendo i periodi di ricovero stazionario in cui ha presentato una
incapacità lavorativa completa, è capace al lavoro al 50% (diminuzione del
rendimento). In un’attività adatta “in cui i ritmi di lavoro siano meno
intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e ripetitive, in un
ambiente di bassa conflittualità discretamente tollerante” la capacità
lavorativa è del 60%.
Questo Tribunale non vede
ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________ del 28
febbraio 2019 (pag. 219 e seguenti incarto AI).
La
valutazione peritale è da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che
precede. Il perito si è infatti espresso su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua
disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base
delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate il 6 ed il 12 settembre
2018, nonché il 22 febbraio 2019.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Del
resto il ricorrente non ne contesta il contenuto e non produce alcuna
documentazione medica atta a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni
del dr. med. __________. Egli sostiene invece, segnatamente sulla base
dell’esito dello schema Mini ICF-APP, che l’attività esigibile in attività
adatta descritta dal perito può essere svolta unicamente in un ambiente
protetto o simil-protetto e non può essere sfruttata nel normale mercato del
lavoro (doc. I). Questa censura sarà esaminata nel prossimo considerando.
Quanto
all’aspetto somatico, l’insorgente, per la prima volta con le osservazioni del
7 ottobre 2019 (doc. VI), nell’ambito della contestazione del raffronto dei
redditi, con riferimento al rapporto del 29 gennaio 2013 del medico curante,
dr. med. __________, medicina generale FMH, il quale ha posto la diagnosi di
sindrome dolorosa lombovertebrale cronica e esiti di lombosciatalgia a destra (in
presenza di discopatie multiple da L2-S1 con restringimento dei forami e
possibili contatti radicolari da L2-L5 e restringimento del canale spinale
all’altezza di L4-L5), sostiene che in merito alle patologie somatiche si è
sempre espresso unicamente il medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, sia nella precedente procedura (rapporto dell’11 giugno 2013)
che nella procedura in esame (rapporto del 26 marzo 2019) ed ha indicato
l’assenza di limitazioni funzionali dovute al danno alla colonna vertebrale
senza ulteriori approfondimenti.
Il
6 novembre 2019 il ricorrente ha aggiunto che, come risulta dagli atti, il 2
giugno 2016 ha pure subito un politrauma su defenestramento, con frattura
pluriframmentaria della rotula sinistra, frattura del pavimento e della parete
laterale mediale dell’orbita sinistra, frattura del processo frontale dell’osso
mascellare a sinistra, frattura del processo zigomatico a sinistra, frattura
dei processi pterigoidei dello sfenoide e fratture delle ossa nasali (cfr.
rapporto della clinica psichiatrica cantonale del 15 luglio 2016 [pag. 152
incarto AI] e rapporto del dr. med. __________ del 13 luglio 2016).
Questi
aspetti non sarebbero stati presi in considerazione.
Questo
TCA evidenzia, come rilevato anche dall’UAI (cfr. doc. VIII), che lo stesso
curante, dr. med. __________, FMH specialista in medicina interna, nell’ambito
della precedente procedura, nel rapporto del 29 gennaio 2013 aveva indicato la
diagnosi di sindrome dolorosa lombovertebrale cronica e di esiti di
lombosciatalgia destra (2007) tra quelle senza ripercussione sulla capacità
lavorativa (pag. 31 incarto AI, punto 1.1). Il dr. med. __________, pur
indicando che quale manovale l’assicurato non avrebbe più potuto svolgere
alcuna attività, aveva del resto affermato che potrebbe svolgere lavori leggeri,
ma che la capacità lavorativa in attività adatte sarebbe dovuta essere
accertata dal lato psichiatrico (pag. 32 incarto AI, punto 1.7: “il paz. non
è più abile al lavoro come manovale per la patologia alla colonna lombare,
fisicamente potrebbe svolgere lavori leggeri ma la situazione psichica e
psicosociale rendono estremamente difficoltoso un reinserimento lavorativo.
Sulla capacità lavorativa dal lato psichico potrà essere più esplicito il __________”).
La
successiva decisione di rifiuto delle prestazioni del 19 agosto 2013 (pag.
77-78 incarto AI), emessa in seguito all’allestimento di una perizia
psichiatrica del 29 maggio 2013 ad opera della dr.ssa med. __________ (pag. 61
e seguenti incarto AI) è cresciuta incontestata in giudicato.
Nella
nuova domanda del 18 luglio 2016, ossia a poco più di un mese e mezzo dal defenestramento
che gli ha causato un politrauma, il ricorrente stesso ha indicato unicamente
la patologia psichiatrica quale motivo della richiesta di prestazioni (pag. 90
incarto AI), ha citato il solo dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, quale medico curante (pag. 91 incarto AI) e la sindrome post-traumatica
da stress unitamente ai disturbi di personalità misti, quali affezioni per le
quali la domanda è stata inoltrata (pag. 91 incarto AI). Del politrauma alcun
accenno malgrado la prossimità con l’evento neppure nello scritto
accompagnatorio del 6 settembre 2016, dove viene messo l’accento sulla
patologia psichiatrica (pag. 98 incarto AI).
Il
medesimo assicurato nelle osservazioni al progetto di decisione del 21 giugno
2019 (pag. 276-278 incarto AI) e nel ricorso (doc. I) non ha indicato la
patologia somatica quale malattia con ripercussioni sulla sua abilità al lavoro
e nelle more processuali non ha prodotto alcuna documentazione medica.
Inoltre,
oltre al dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, anche il medico
SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 6 agosto 2018, ha tenuto conto delle
patologie somatiche, indicando lo stato dopo trauma cranio-facciale commotivo e
lo stato dopo frattura pluriframmentaria della rotula sinistra tra le patologie
(in seguito al tentativo di suicidio per defenestrazione del 2016 [pag. 152 e
seguenti incarto AI]) senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 172
incarto AI).
Non
vi è pertanto documentazione medica agli atti per ritenere che le patologie
somatiche abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente in
attività adatta e confacente al suo stato di salute e necessitino di ulteriori
approfondimenti.
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’UAI, sulla base della perizia del
dr. med. __________, ha ritenuto che il ricorrente è capace al lavoro nella
misura del 60% in attività leggere.
2.6. Il
ricorrente sostiene tuttavia che l’attività descritta dal perito presenta i
tipici connotati di un’attività in ambiente protetto o simil-protetto. Risulta
difficilmente ipotizzabile che nell’attuale mercato del lavoro vi siano
attività dove non vi siano picchi di lavoro, dove sia garantita una bassa
conflittualità e dove l’ambiente di lavoro (colleghi e soprattutto superiori)
siano tolleranti.
Con
riferimento alle STF 9C_984/2008 e 9C_683/2011 l’insorgente sottolinea che
lavori del genere non esistono più e che l’assicurazione invalidità deve tener
conto delle modifiche strutturali del mercato del lavoro. L’aumento della
produttività in seno alle imprese, la pressione circa la redditività o ancora
le necessità derivanti dalla gestione dei costi salariali pesano sugli
impiegati che devono dimostrare impegno e efficacia e integrarsi in una
struttura aziendale e dimostrare una capacità di adattamento importante. Con
riferimento alle risultanze dello schema Mini ICF-APP della perizia del dr.
med. __________ il ricorrente rileva di avere un grado di disabilità moderato
nella flessibilità, poiché ha difficoltà nell’adeguare i propri comportamenti a
differenti richieste, viste le diminuite riserve energetiche, per la rigidità
di pensiero e per gli aspetti relativi alla modificazione duratura della
personalità che lo rendono ritirato, teso e polarizzato sulle tematiche
connesse ai traumi e alle rivendicazioni sociali. Egli non presenterebbe
l’importante capacità di adattamento che il mondo del lavoro attuale richiede
ai dipendenti. Non va poi dimenticato che presenta un grado di disabilità
moderato nel contatto con gli altri e nella capacità di integrazione nel
gruppo, presentandosi chiuso e ritirato, spesso sotto forte tensione, con
difficoltà ad interagire a causa della polarizzazione delle idee rispetto alle tematiche
vissute e necessita quindi di un gruppo di lavoro particolarmente tollerante e
comprensivo nei suoi confronti. Inoltre presenta un grado di disabilità
moderato nella capacità di giudizio, con una bassa tolleranza alle frustrazioni
ed un incremento delle tensioni.
Queste
caratteristiche, secondo l’insorgente, difficilmente sono compatibili con la
possibilità di esercitare una professione nel normale mondo del lavoro.
Le censure del ricorrente non
possono essere accolte.
Ancora
recentemente il Tribunale federale, in una sentenza 9C_327/2018 del 5 ottobre
2018, al consid. 6.2, ha rammentato che la nozione di mercato equilibrato del
lavoro è una nozione teorica ed astratta che serve da distinzione per stabilire
Fatti
i casi a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione e quelli a carico
dell’assicurazione per l’invalidità. Essa implica da una parte un certo
equilibrio tra l’offerta e la domanda di manodopera e dall’altra parte un
mercato del lavoro strutturato in maniera tale che possa offrire un ventaglio
d’impieghi diversificati, sia per quanto concerne le esigenze professionali ed
intellettuali sia a livello di sollecitazioni fisiche (DTF 110 V 273, consid.
4b; sentenza I 350/89 del 30 aprile 1991, consid. 3b in RCC 1991 pag. 329). Non
occorre pertanto esaminare la questione di sapere se il ricorrente può trovare
un’attività secondo le condizioni concrete del mercato del lavoro, ma
unicamente domandarsi se potrebbe ancora sfruttare economicamente la sua
capacità residua in un mercato dove i posti di lavoro disponibili corrispondono
all’offerta di manodopera (STF I 198/97 del 7 luglio 1998, consid. 3b con i
riferimenti in: Pratique VSI 1998, pag. 293).
Non
ci si deve fondare su possibilità di lavoro irrealiste, ossia ritenere
un’attività che potrebbe essere esercitata unicamente in una forma talmente
limitata che praticamente non esisterebbe sul mercato generale del lavoro o che
il suo esercizio implicherebbe da parte del datore di lavoro delle concessioni
impossibili (STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2008, consid. 6.2; I 350/89 del 30
aprile 1991 consid. 3b in: RCC 1991 pag. 329; I 329/88 del 25 gennaio 1989
consid. 4a in RCC 1989 pag. 328).
In concreto l’attività
adatta e confacente allo stato di salute del ricorrente, descritta dal dr. med.
__________, non corrisponde ad un’attività che può essere esercitata unicamente
in un laboratorio protetto o che comunque non sarebbe offerta in un mercato del
lavoro equilibrato.
Lo
specialista ha stabilito che l’insorgente può svolgere un’attività i cui ritmi
di lavoro siano meno intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e
ripetitive, in un ambiente a bassa conflittualità discretamente tollerante.
Si
tratta di quelle attività, come evidenzia la consulente in integrazione, che
non richiedono una preparazione professionale specifica, ma che possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve
periodo d’adeguamento (pag. 260 incarto AI).
Secondo
la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione, rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In concreto questo Tribunale, pur comprendendo le
difficoltà nel reperire un'occupazione vista la problematica psichica di cui è
affetto l'assicurato, ritiene che il ventaglio di attività esigibili è da
ritenere ampio visto che, anche nel caso di specie, nel mercato generale del
lavoro esistono delle occupazioni, essenzialmente di controllo e di
sorveglianza, aperte a personale non qualificato o semi qualificato (le
attività adeguate entranti in linea di conto - ISS, livello di
qualifica 4 fino alla TA1 2010, poi divenuto livello 1 con la TA1
2012, semplici e ripetitive - non richiedono difatti né un’esperienza
professionale diversificata né un grado di istruzione particolare; cfr. in
questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b;
RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009).
La
descrizione della professione adatta contenuta nella perizia del dr. med. __________
non collima del resto con quelle contenute nelle sentenze citate dal
ricorrente.
Nella
sentenza 9C_984/2008 del 4 maggio 2009, al consid. 5.1, il Tribunale federale
ha rammentato che l’assicurato, confrontato con degli obblighi provenienti
dall’esterno, non presentava nessuna capacità lavorativa. Egli era invece
capace di avere un rendimento del 50% se si trovava in un ambiente creato da
lui stesso in ambito artistico e senza alcuna costrizione. Al consid. 5.2 il
Tribunale federale ha stabilito che il fatto di ritenere, sulla base delle
precedenti constatazioni, che il ricorrente poteva ancora sfruttare
economicamente la sua capacità residua di lavoro su un mercato equilibrato del
lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA violava il diritto federale. Infatti, dal
curriculum vitae era emerso che l’interessato non si era mai integrato nel
mondo del lavoro in maniera durevole. Al contrario, dagli atti emergeva che il
ricorrente doveva funzionare in maniera perfettamente autonoma e senza nessuna
pressione esterna (“Le docteur T.________, ancien
médecin traitant, relevait en 1990 que « chaque jour cependant, il [le
recourant] recourt à une sorte de retraite dans un monde irréel (son « atelier
») où il laisse courir son imagination d' « artiste », exempt de toute pression
morale et financière, et sans responsabilité tangible. Ainsi, il se procure un
équilibre fragile lui permettant de s'occuper de sa famille » (rapport du 20
mai 1990). Dans un rapport du 14 novembre 1990, le docteur L.________, qui
avait été interpellé en qualité d'expert, précisait pour sa part que le
recourant « semble avoir pu maintenir un certain équilibre au prix d'un
aménagement existentiel très particulier ». Quant au docteur N.________, il a
souligné dans son rapport d'expertise du 28 septembre 2004 que « tant qu'il [le
recourant] est dans sa petite bulle, il peut fonctionner sans problème » (…) Bien que le recourant dispose d'une capacité fonctionnelle
de travail (fixée médicalement à 50 %), celle-ci ne peut être mise en valeur
que dans des conditions particulièrement restreintes que le marché actuel du
travail ne connaît pas. Le trouble de la personnalité dont souffre le recourant
et ses effets sur le fonctionnement au quotidien exigent qu'il puisse
travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress
professionnel et social. De fait, il n'est pas en mesure d'offrir ce que l'on
est en droit d'attendre d'un travailleur dans des rapports de travail qualifiés
de normaux. Les concessions démesurées qui seraient demandées à un éventuel
employeur rendent en effet l'exercice d'une activité lucrative incompatible
avec les exigences actuelles du monde économique. Cela étant, il convient
d'admettre que le recourant n'est plus en mesure d'exploiter sa capacité
résiduelle de travail sur le plan économique).
Il ricorrente cita
pure la sentenza 9C_683/2011, o meglio la sentenza 8C_683/2011 del 16 agosto
2012. In quel caso il TF ha respinto il ricorso di un assicuratore che aveva
contestato la sentenza cantonale tramite la quale era stata riconosciuta una
rendita d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni poiché
l’assicurato poteva svolgere la propria professione solo in ambito protetto. In
quel caso tuttavia il perito giudiziario era giunto alla conclusione che
l’assicurato era inabile al lavoro in qualsiasi attività (cfr. consid. 3.1
della sentenza federale) ed il Tribunale federale aveva stabilito che anche se
si fosse seguita la tesi contenuta nel referto del medico interpellato
dall’assicuratore, l’attività ritenuta ancora esigibile quale quella di aiuto
giardiniere era paragonabile a quella svolta in un laboratorio protetto
(consid. 12 della citata sentenza: l’attività deve essere gratificante, perché
ha difficoltà di adattamento, necessita di supporto continuo, anche emotivo, ha
difficoltà ad agire autonomamente, deve esserci assenza di coinvolgimento a
livello relazionale, l’assicurato non risulta efficiente e flessibile).
Nel caso di specie
la situazione è diversa. Infatti, malgrado i limiti funzionali cui ha accennato
il ricorrente, dallo schema Mini ICF-APP della perizia risulta anche che non vi
sono segni psicopatologici che facciano ritenere l’assicurato non in grado di
rispettare impegni o appuntamenti o accordi, non vi sono significativi disturbi
dell’attenzione, della concentrazione e della memoria, vi è una diminuzione
solo lieve delle motivazioni e dell’energia che giustifica solo una minima
riduzione della persistenza, è in grado di difendere i propri interessi e non
appare ancora del tutto scoraggiato nell’affrontare le rivendicazioni che gli
interessano (pag. 241 incarto AI).
Alla luce di tutto
quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che l’insorgente può
esercitare, nella misura del 60%, un’attività semplice e ripetitiva come quella
descritta dal perito.
Va ora esaminato
se l’amministrazione ha proceduto ad un corretto raffronto dei redditi.
2.7. In concreto l’UAI, quale
reddito da valido, ha preso in considerazione il reddito conseguito
dall’insorgente nel 2010 quando era alle dipendenze di __________ (fr. 51'942)
e lo ha aggiornato fino al 2016 a fr. 54'243. Secondo l’amministrazione tale
reddito, il più alto mai raggiunto dal ricorrente negli anni di attività in
Svizzera (dal 1989 al 1995 e dal 2006 al 2010), è corretto.
Il
ricorrente sostiene invece che non avendo perso il lavoro a causa del danno
alla salute, ma per un licenziamento in seguito al quale ha ottenuto delle
indennità giornaliere per disoccupazione, va utilizzato il salario statistico
del ramo professionale 41-43, costruzioni livello di qualifica 1 che nel 2016
ammontava a fr. 68'244. Se ciò non fosse possibile, andrebbe comunque applicato
il gap salariale.
2.8. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con
riferimento; STF 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016). Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; STF 9C_348/2016
del 7 dicembre 2016), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza
l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui -
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un salario di punta può
essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC
1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno
in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di
lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Con sentenza 9C_348/2016
del 7 dicembre 2016 il TF ha rammentato che:
" (…)
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre
stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere
determinato nel modo più concreto.
3.2.2. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Questo
perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata
avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224; SVR 2009 IV n. 34 pag. 95, sentenza 9C_24/2009
del 6 marzo 2009, consid. 3.2 con riferimenti).
3.2.3. Tuttavia, in
circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati
statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS)
edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il
caso qualora non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico, segnatamente qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti
l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario percepito
non corrispondesse manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di
conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; ad esempio se
l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,
si trovava in disoccupazione o percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui
il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2 con
riferimenti).”
2.9. In concreto, l’assicurato è
giunto in Ticino nel 1989 (cfr. perizia pag. 11), dove ha esercitato l’attività
di operaio edile generico (prevalentemente attività di demolizione o di
preparazione del cemento [pag. 11-12 perizia]) presso la società __________ o
ha percepito indennità di disoccupazione fino al 1995 (cfr. rapporto finale
della consulente IP, pag. 259 incarto AI). Il reddito maggiore lo ha conseguito
nel 1992 quando ha guadagnato fr. 39'697 (doc. VIII/1).
Nel 1995 è partito per la __________
al fine __________ del __________ e dopo vari tentativi è tornato in Svizzera
nel 2004 (pag. 11 – 12 della perizia).
Dal 2006 ha svolto
attività di operaio edile generico presso __________ di __________ (2006-2008
[pag. 259 incarto AI]), nel 2008 di aiuto muratore presso __________ di __________
(pag. 259 incarto AI) e nel 2009/2010 di operaio edile presso la __________
(pag. 260 incarto AI), per la maggior parte tramite __________ (__________ e __________;
doc. VIII/1). Egli ha pure percepito indennità dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Il reddito massimo è stato
conseguito nel 2010 ed ammonta a fr. 51'942 (doc. VIII/1).
L’insorgente, dopo essere
stato licenziato da __________ nel 2010 ed essersi iscritto all’assicurazione
contro la disoccupazione, ha ancora lavorato presso la società __________ di __________
dal 2 maggio 2011 al 13 settembre 2011 (pag. 11 incarto assicurazione contro la
disoccupazione), conseguendo un reddito di poco superiore ai fr. 16'000 (cfr.
pag. 12 incarto dell’assicurazione contro la disoccupazione). Da rilevare,
tuttavia, che nel conto individuale è registrato un reddito di fr. 6'600 (doc.
VIII/1).
La disdetta del rapporto
di lavoro, a causa di motivi di salute (cfr. pag. 8 dell’incarto
dell’assicurazione contro la disoccupazione, punto 20: “Motivo della
disdetta? Motivi medici” e pag. 11, punto 13: “Motivo della disdetta?
Motivi di salute”), è stata inoltrata dal medesimo ricorrente (cfr. pag. 11
incarto dell’assicurazione contro la disoccupazione).
Il salario mensile
indicato dall’ultimo datore di lavoro ammontava a fr. 4'700 (pag. 12 incarto
dell’assicurazione contro la disoccupazione), simile a quello percepito presso __________
(cfr. pag. 6 incarto dell’assicurazione contro la disoccupazione, punto 17,
guadagno).
Egli ha poi percepito fino
al maggio 2012 delle indennità giornaliere dall’assicurazione contro la
disoccupazione (doc. VIII/1) ed infine è stato posto al beneficio
dell’assistenza sociale presso il __________ (pag. 260 incarto AI).
Alla luce di quanto sopra esposto,
questo Tribunale deve concludere che a ragione l’UAI ha preso in considerazione
il reddito più elevato conseguito dal ricorrente prima del danno alla salute e
pari a fr. 51'942 nel 2010. La storia personale dell’insorgente e le varie
attività svolte, mostrano infatti che l’interessato non è mai stato in grado di
conseguire un reddito superiore e, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, se non fosse intervenuto il
Considerandi
danno alla salute egli, quale persona sana, avrebbe continuato a svolgere
l’attività di operaio edile conseguendo un reddito simile, a quello percepito
lavorando per il tramite __________ __________, aggiornato secondo l’evoluzione
dei salari.
Essendo possibile
stabilire in maniera attendibile e concreta il reddito che l’interessato
avrebbe percepito senza il danno alla salute, non occorre far capo ai dati
statistici.
Ne segue che, rettamente,
l’UAI ha aggiornato il reddito da valido al 2016 a fr. 54'243.
2.10
Quanto all’applicazione del
gap salariale va rammentato che per quanto concerne la determinazione del
reddito ipotetico da invalido, nella STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 la nostra
Massima Istanza ha definitivamente risolto la questione relativa
alla differenza fra il
salario da valido conseguito in Ticino in una
determinata professione e il salario medio nazionale in quella stessa
professione, ricordando che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella
Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito
differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel
corrispondente settore economico, esso deve essere considerato
considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in
caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei
redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però
soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante
del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."
(…).
Nella STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014, al
considerando 3 il Tribunale federale ha ribadito di avere già avuto modo di
affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità
(per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale,
delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di
assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato
un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali
conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II
pag. 194, 9C_83/2008) - tale limite essendo stato fissato al 5% - e altresì non
vi è motivo di ritenere che fosse intenzionata ad accontentarsi di un reddito
modesto, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte
percentuale eccedente la soglia del 5% e quindi i medesimi fattori che hanno
influenzato negativamente il reddito da valido devono essere considerati anche
per fissare il reddito da invalido (cosiddetto principio del
"parallelismo" dei dati da porre a confronto: DTF 135 V 297). In
pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure
facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).
In una seconda fase, occorre poi esaminare la questione
di un'eventuale deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei
valori medi statistici. I fattori estranei all'invalidità di cui si è già
tenuto conto tramite il parallelismo dei redditi non possono essere presi in
considerazione nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali (DTF 134 V 322 consid. 5.2 e 6.2 pag. 328 e 329 seg.).
Questa giurisprudenza intende garantire che i due
redditi di riferimento vengano stabiliti sulla medesima base. Ora, se una
persona assicurata realizzava nell'attività svolta senza danno alla salute un
salario considerevolmente inferiore alla media per determinati motivi estranei
all'invalidità poiché le sue qualità personali rendevano impossibile il
conseguimento di un salario medio previsto dalle tabelle, non si può presumere
che la stessa persona con il pregiudizio alla salute possa realizzare (anche
solo in proporzione) un salario medio (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 pag. 62;
sentenza 9C_488/2008 del 5 settembre 2008 consid. 6.4, riassunta in RSAS 2008
pag. 570; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 428/04 del 7
giugno 2006 consid. 7.2.2 e I 630/02 del 5 dicembre 2003 consid. 2.2.2).
Di conseguenza, se si prende in considerazione un
salario senza invalidità che per i detti motivi si situava considerevolmente al
di sotto della media, allora si deve tenere conto degli stessi fattori estranei
all'invalidità anche per determinare il reddito ipotetico da invalido. Il
parallelismo dei redditi tiene così conto della circostanza che la persona
assicurata, da invalida, non è realisticamente in grado di realizzare il
salario statistico medio, per cui occorre riconoscerle un salario da invalida
conseguentemente più basso. Non si giustificherebbe in effetti in alcun modo
contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto della media
(nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale: SVR 2007 UV n. 17 pag. 56,
U 75/03) realisticamente irrealizzabile. Per converso, laddove un reddito da
invalido di fascia media è realisticamente conseguibile rispettivamente
ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per
motivi economici) non deve essere adattato al livello medio (DTF 135 V 58
consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.; cfr. pure sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 consid. 4.4).
I dati di riferimento vanno adeguati in base al principio del
parallelismo dei redditi soltanto se è comprovato che l'assicurato non
intendeva accontentarsi di un salario modesto. Non vi è infatti una presunzione
in tal senso (STF 9C_21/2014 del 2 aprile 2014 consid. 4.2; STF
9C_205/2011 del 10 novembre 2011 consid. 8.4, in RtiD 2012 II pag. 414 segg.).
Il TF (STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013
consid. 5.2) ha inoltre rilevato che l'eventuale
parallelismo dei redditi non si giustifica unicamente in ragione della
differenza considerevole (fissata al 5%) tra il reddito effettivamente
conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore
specifico (sui motivi alla base della decisione di prendere in considerazione
solo la parte eccedente la soglia del 5%, cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag.
304.
seg.), ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza.
L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati,
altrimenti chiamata a rispondere solo per gli effetti di un'incapacità
lucrativa dovuta a motivi legati all'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag.
329), le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun
intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI. Differenziando -
ai fini del riconoscimento di un adeguamento del reddito da valido o di una riduzione
del reddito da invalido - a seconda che l'assicurato si sia spontaneamente
accontentato o meno di un salario considerevolmente inferiore alla media, la
giurisprudenza in materia non crea alcuna distinzione inammissibile che non
trovi corrispondenza nella diversità delle fattispecie da esaminare e non è
pertanto contraria al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 136 I
1.
consid. 4.1 pag. 5; 135 V 361 consid. 5.4.1 pag. 369 con riferimenti).
2.11
Nell'evenienza concreta
l’interessato è giunto in Svizzera nel 1989, senza formazione né professione
particolare. Dopo aver svolto l’attività di operaio edile fino al 1993 (cfr.
doc. VIII/1), conseguendo redditi modesti (fr. 15'719 nel 1989, fr. 23'974 nel
1990, fr. 10'474 nel 1991, fr. 39'697 nel 1992 e fr. 17'711 nel 1993),
l’interessato ha percepito indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione
fino al 1995, quando è partito __________ __________.
Dopo essere rientrato in
Svizzera nel 2004, dal 2006 ha ricominciato a lavorare, continuando a conseguire
redditi contenuti (fr. 22'760 nel 2006, fr. 40'661 nel 2007, fr. 933 nel 2008
[oltre ad indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione], fr. 11'159
nel 2009 [oltre ad indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione], fr.
51'942 nel 2010, fr. 6'600 nel 2011 [oltre ad indennità dell’assicurazione
contro la disoccupazione]).
Egli, dal ritorno in
Svizzera, ha sempre svolto numerose attività, non qualificate, di breve durata,
alternando vari periodi di disoccupazione.
Applicando l’abituale
principio della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle
assicurazioni sociali, questo TCA deve pertanto ritenere che l’insorgente si è
accontentato di un reddito modesto e l’applicazione del gap salariale va di
conseguenza esclusa (cfr. STCA 32.2014.33 del 17 novembre 2014). Non risulta
infatti dagli atti che egli abbia messo in atto sforzi particolari in quegli
anni per cambiare attività ed ottenere un salario superiore.
In applicazione della
giurisprudenza che prevede che se vi sono indizi secondo cui l'assicurato si è
accontentato di un reddito più modesto non si adotta il principio del
parallelismo dei redditi (DTF 135 V 297; DTF 135 V 58; DTF 134 V 322; STF
9C_966/2010; STF 9C_488/2008), occorre ritenere quale reddito da invalido
quello medio statistico nazionale, senza determinare quindi il gap salariale
esistente fra il suo reddito da valido ed il reddito statistico nel ramo
specifico della sua attività e quindi senza applicarlo poi al reddito
statistico medio.
2.12
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,
che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17,
STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
2.13
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua
prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari
dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 l’Alta
Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere
ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,
ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre
2016.
consid. 6.2.1).
In
concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 5% per “attività leggere”. In
sede di risposta l’amministrazione ha rilevato che in realtà dal doc. 79
dell’incarto AI si evince che la riduzione è stata operata in funzione del
fattore “permesso di soggiorno”, giacché l’assicurato è al beneficio di un
permesso “F” (cfr. per un caso in cui il TCA ha confermato una riduzione del
5%: STCA 32.2018.213 del 23 settembre 2019).
Il
ricorrente contesta tale valutazione e chiede una riduzione del 20%, a causa
delle scarse risorse formative e personali, il fatto che ha sempre svolto solo
attività pesanti, il fatto che presenta anche in attività adeguate una
importante limitazione della capacità lavorativa e che a causa del danno alla
salute ha una limitazione importante della capacità di adattarsi a nuove
situazioni e a causa del permesso di soggiorno. Per l’insorgente una riduzione
del 5% per quest’ultimo fattore non è sufficiente tenuto conto che i detentori
di permesso F guadagnano in media il 28% in meno rispetto alla media dei lavoratori.
2.14
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una
decurtazione del 5%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
In particolare il TCA, ritiene
che, mediante la riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto
degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato.
In primo luogo va rilevato che
l’incapacità lavorativa del 40% va intesa quale riduzione del rendimento in un
lavoro a tempo pieno (cfr. pag. 248 incarto AI [rapporto finale SMR del 26
marzo 2019]).
Nella STF 9C_359/2014 del
5.
settembre 2014 il TF ha ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa
a tempo pieno ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in
considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di
effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione:
“(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique,
la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à
plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en
considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu,
en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet
2013.
consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).
(…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4).
L’Alta Corte si è confermata in questa giurisprudenza anche nelle STF
9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3, 9C_603/2015 del 25 aprile 2016
consid. 8.1 e 9C_149/2015 del 22 marzo 2016 al consid. 4.1.
Ne
segue che non vi è alcuna possibilità di procedere ad una riduzione ulteriore
dovuta alla circostanza che l’insorgente può svolgere un’attività confacente al
suo stato di salute unicamente con una riduzione del rendimento su un tempo di
lavoro normale.
Neppure
una riduzione dovuta agli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute può trovare accoglimento, poiché la capacità lavorativa del 60% tiene
già conto della necessità di svolgere un’attività con ritmi di lavoro meno
intensi, senza picchi di lavoro, in mansioni semplici e ripetitive, in un
ambiente di bassa conflittualità discretamente tollerante (cfr. pag. 242
incarto AI = pag. 24 perizia e 249 incarto AI = pag. 3 rapporto finale SMR).
Quanto
al fattore età, non solo non si ripercuote negativamente sul reddito ipotetico
da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (sentenza
9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 4.3; sentenza 9C_1013/2008 del 23
dicembre 2009, consid. 6.2).
Va
anche osservato che il fatto di avere una limitata formazione professionale non
giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello di qualifica semplici e ripetitive) non
richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di
istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR
2002.
n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del
3.
aprile 2009 consid. 2.3.).
Inoltre
nella sentenza 8C_482/2016 del 15 settembre 2016 pubblicata in SVR 2017 IV Nr.
17, il TF ha ribadito che in caso di applicazione del livello di qualifiche
semplici e ripetitive sono già considerate le carenze linguistiche. Del resto
anche gli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare
la loro originaria professione di tipo manuale a causa del danno alla salute,
possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente
leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA
32.2014.44
del 20 gennaio 2015 con riferimenti).
Quanto
al permesso di soggiorno di tipo F, questo TCA non vede alcun motivo per
ritenere una riduzione superiore a quella del 5% riconosciuta dall’UAI. La
maggiore differenza salariale rispetto alla media dei lavoratori, nel preciso
caso di specie, come visto in precedenza, non è dovuta tanto al permesso di
soggiorno, ma al fatto che l’insorgente si è accontentato di un salario
inferiore. Infatti anche quando in seguito al suo matrimonio nel 1991 era
detentore di un permesso B (cfr. pag. 64 incarto AI), aveva percepito redditi
assai modesti.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo, nel preciso caso di
specie, per scostarsi dalla riduzione del 5% effettuata dall’UAI.
2.15
Raffrontando
nel 2016, dopo l’anno di attesa, il reddito da valido di fr. 54’243, con quello
da invalido di fr. 66’803, ridotto del 40% (incapacità
lavorativa) a fr. 40'081.80 e del 5% (riduzione sociale) a fr. 38'077.71, si
ottiene un grado d’invalidità del 29.8%, arrotondato, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 30% che non dà diritto ad alcuna
rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
Ne
segue che a giusta ragione l’UAI non ha assegnato alcuna rendita.
2.16
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a
carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghettid