32.2019.158
Rendita intera limitata nel tempo. Confermata la soppressione della rendita, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, viste le risultanze della perizia psi con complemento e delle valutazioni del SMR
13 luglio 2020Italiano54 min
sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2019 (doc. AI 67/250-288) con
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.158
Fs
Lugano
13 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 12 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1969, da
ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ (doc. AI
18/69-80, 41/185 e 41/184), il 27 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute un “(…)
malessere psichico (…)” (doc. AI 3/4-12).
Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, con decisione del 22 maggio 2018 (doc. AI
39/135-138), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo
l’assicurata presentato un periodo ininterrotto di un anno con incapacità al
lavoro almeno del 40% in media ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Questo Tribunale –
in esito al ricorso del 22 giugno 2018, inoltrato contro la suddetta decisione
tramite l’avv. __________ (doc. AI 41/143-149) – con STCA del 25 ottobre
2018, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 50/219-227), lo ha accolto.
In concreto il TCA – rilevato come “(…) sulla scorta di quanto precede – premesso che, visto l’ulteriore
periodo d’inabilità lavorativa totale dal 6 marzo al 30 giugno 2018, il termine
di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI risulta essere
adempiuto – v’è effettivamente da ritenere che, per quanto riguarda
l’aspetto psichiatrico, la situazione valetudinaria e l’evoluzione nel tempo
della stessa necessita di un accertamento peritale specialistico che dovrà
tenere debitamente conto dell’evoluzione giurisprudenziale in merito (si rinvia
qui, in particolare, alle DTF 141 V 281; 143 V 409 e 143 V 418). (…)”
(doc. AI 50/223) – ha annullato la
decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici e rivalutato il caso sulla base delle relative
risultanze, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di prestazioni del 27
novembre 2017.
1.2. Di conseguenza, l’Ufficio AI
ha incaricato il __________ di eseguire una perizia psichiatrica (doc. AI
54/231-232 e 59/240-242).
Con decisione del 12
luglio 2019, oggetto della presente vertenza –
sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2019 (doc. AI 67/250-288) con
complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI 84/341) e del rapporto finale del 1.
aprile 2019 (doc. AI 68/289-292) con l’annotazione del 27 maggio 2019 (doc. AI
83/340) del medico SMR dr.ssa __________ –,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal
1. marzo (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 giugno
2018 (doc. AI 87/348-349 con le motivazioni sub doc. AI 86/343-347).
Trattandosi di una domanda tardiva, il versamento della prestazione è stato
fissato dal 1. maggio 2018, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di
prestazioni del mese di novembre 2017 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Con il presente ricorso –
contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se
necessario, in seguito – l’assicurata ha chiesto “(…) di Rivalutare
la decisione del 16.07.2019 [ndr. recte: 12 luglio 2019 ricevuta il 16
luglio 2019; cfr. doc. A]. (…)” (I).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – vista l’annotazione
30 settembre 2019 (IV/1) nella quale i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________
hanno preso posizione sulla documentazione medica presentata con il ricorso e
meglio: il rapporto 14 giugno 2019 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________
di __________, __________ (doc. B), i rapporti del Servizio di Radiologia della
Clinica __________: MRI colonna cervicale del 21.08.2019 (doc. B), MRI spalla
sin. del 22.08.2019 (doc. C) e MRI spalla dx del 22.08.2019 (doc. E), il
rapporto 20 agosto 2019 del dr. __________ (doc. F) e il certificato medico
psichiatrico del 29 agosto 2019 di __________ firmato dal dr. __________, dalla
dr.ssa __________ e dallo psicologo __________ (doc. G) – ha postulato la reiezione del ricorso (IV).
1.5. Con scritto del 7 ottobre
2019 l’insorgente – oltre a confermarsi nelle proprie allegazioni (VI) –,
quale nuova documentazione medica, ha trasmesso al TCA il certificato medico
psichiatrico del 7 ottobre 2019 di __________ firmato dal dr. __________, dal
dr. __________ e dallo psicologo __________ (VI/1), il rapporto 7 ottobre 2019
del dr. __________ (doc. VI/2) e il rapporto del Servizio di Radiologia della
Clinica __________ MRI spalla dx e MRI colonna cervicale del 07.09.2017 (VI/6).
1.6. Con osservazioni del 23
ottobre 2019 – vista l’annotazione 22 ottobre 2019 (VIII/1) nella quale
i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ hanno preso posizione sulla succitata
nuova documentazione medica prodotta – l’Ufficio AI si è confermato
nella domanda di reiezione del ricorso (VIII).
1.7. Con scritto del 30 ottobre
2019 l’insorgente – ribadito che dalla documentazione medica prodotta
risulterebbe un peggioramento dello stato di salute – ha allegato il
rapporto 29 ottobre 2019 del dr. __________ (doc. X/1) e il certificato medico
psichiatrico del 30 ottobre 2019 di __________ firmato dal dr. __________, dal
dr. __________ e dallo psicologo __________ (X/2).
1.8. Con osservazioni del 15
novembre 2019 – vista l’annotazione 14 novembre 2019 (XII/1) nella quale
i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ si sono confermati nelle
precedenti annotazioni e hanno preso posizione sul rapporto 29 ottobre 2019 del
dr. __________ e sul certificato medico psichiatrico del 30 ottobre 2019 di __________
– l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (XII
trasmesso per conoscenza all’insorgente; XIII).
1.9. Con ulteriore scritto del 21
novembre 2019 l’insorgente – ribadito che dalla documentazione medica
prodotta risulta un peggioramento dello stato locale – ha concluso
chiedendo al TCA “(…) di prendere posizione perché tutto quello che potevo
dire l’ho già detto e la mia situazione psicofisica non è affatto migliorata.
(…)” (XIV trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; XV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita
intera temporanea dal 1° maggio al 30 giugno 2018 (cfr. consid. 1.2).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.4. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato
di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace
al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V
156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie
affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza
aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27
ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.5. Va poi rilevato che, affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere
diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V
352).
In due sentenze del 30
novembre 2017 (8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V
418, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata
per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e
di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
In DTF 145 V 215 il TF ha
stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie
psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura
probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. In concreto, come accennato
(cfr. consid. 1.2), vista la STCA di rinvio del 25 ottobre 2018 (doc. AI
50/219-227), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del __________.
Con referto peritale del 18
marzo 2019 (doc. AI 67/250-288) il dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia del __________ –
indicati la situazione iniziale e gli aspetti formali: svolgimento del mandato
peritale, motivo e circostanze della perizia, panoramica delle fonti impiegate;
elencato l’estratto degli atti considerati ai fini della valutazione
psichiatrica; esposti l’indagine clinica: l’anamnesi (familiare primo sviluppo,
socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e disturbi
attuali), la descrizione della giornata, i sintomi soggettivi spontaneamente
riportati dall’assicurato, il trattamento psichiatrico attuale; il reperto: le
osservazioni sul comportamento ed aspetto esteriore, la comprensione
linguistica, il reperto dell’esame (l’esame clinico secondo AMDP-System con gli
approfondimenti testali), la discussione di eventuali incoerenze emerse e
dell’eventuale materiale relativo all’osservazione e le informazioni da terzi –, ha posto la diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo maggiore di grado grave
con sintomi psicotici in remissione completa (F32/4)” (doc. AI 67/267) e
nessuna diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In sede di “discussione
diagnostica” i periti del __________ si sono così espressi:
"
(…) L'assicurata ha un’anamnesi famigliare e personale negativa per
disturbi psichiatrici. L'esordio della sintomatologia appare essere stato acuto
nel senso che, a partire dall'inizio del 2017, l'assicurata ha iniziato a
presentare uno stato di malessere ed un’ideazione delirante apparentemente
indotta da quanto riferitole da una collega che continuava a parlare di magia
nera che sarebbe stata fatta ai suoi danni e a danni di altri non meglio
specificati per invidia e gelosia relativamente al posto di lavoro. L'assicurata
avrebbe inizialmente presentato una polarizzazione del pensiero non stabile su
queste tematiche iniziando ad avvertire tuttavia una serie di cenestopatie
anomale come "scosse" che avvertiva nel corpo, come movimenti anomali
a livello addominale e ha iniziato a preoccuparsi sempre più con insonnia,
tensione, angoscia trattate prima dal Dr. __________ con Amisulpiride ad alto
dosaggio (già neurolettico) fino a giungere al momento più acuto della presa in
carico psichiatrica e della IL di lunga durata. Qui era presente la convinzione
che nei prodotti che utilizzava al lavoro o nel cibo fossero state messe
sostanze che giustificavano il malessere fisico che avvertiva. Anche i dolori
alla schiena erano dovuti a suo dire a presenze, ombre (di cui le aveva parlato
al collega) che la circondavano e la colpivano. Le idee indubbiamente
esprimevano credenze verso cu [ndr. recte: cui] l'assicurata era culturalmente propensa
come sottolinea anche il Dr __________ nella sua valutazione peritale del
settembre 2017, ma le convinzioni avevano un carattere pervasivo,
frequentemente emergevano tratti paranoici e l'assicurata metteva in atto
comportamenti che, in base alle sue credenze, potessero contrastare la magia
nera. Sono state poste sia dalla curante Dr.ssa __________, che dal Dr __________,
le diagnosi di episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici il cui
decorso, a detta dell'assicurata parrebbe essere solo lievemente migliorativo,
nonostante entrambi inizialmente propendessero per una prognosi favorevole.
L'unico miglioramento consisterebbe
invece nel riposo notturno, nella diminuzione dell'angoscia connessa alle
sensazioni di essere potenzialmente aggredita da presenze che continuerebbe ad
avvertire intorno a lei e che a tutt'oggi la spaventerebbero, dalla diminuzione
dell'intensità (ma non della frequenza) delle cenestopatie alla base del
malessere e giustificate come effetto della magia nera, mentre i comportamenti
consequenziali, quali il tempo trascorso del [ndr. recte: nel] guardare su
Youtube recitazioni di versetti Coranici o l’evitamento dell'esterno, non si
sarebbero moto [ndr. recte: molto] modificate, poggerebbero le basi nell'ideazione
delirante ed occuperebbero ancora molte ore al giorno, così come sarebbero invece
rimasti sintomi prevalentemente negativi come l'anergia e I'astenia, la
restrizione della gamma delle emozioni e degli interessi (non si attiva con il
nipote appare avulsa dal contesto) che potrebbero essere anche letti come
sintomi negativi di tipo psicotico o depressivi. Si escludono tuttavia sintomi
di primo rango schneideriano quali furto e sottrazione del pensiero o deliri di
controllo per cui vista anche l'assenza di vere e proprie allucinazioni si
esclude (anche per l'età di esordio molto atipica) la diagnosi di schizofrenia
di cui non si osservano anche i segni di deterioramento cognitivo e di contatto
di tipo psicotico.
L'assicurata, pur riferendo anche
durante il colloquio peritale di avvertire delle presenze, non appare
particolarmente angosciata e quindi siamo al di fuori di un periodo di acuzie o
sub acuzie del disturbo ed ella riesce a convivervi anche se in realtà afferma
che a causa di questo non si muove da casa se non accompagnata, vive per lo più
ritirata e intenta a recitare preghiere musulmane benché non ne abbia avuto
grande beneficio.
Il quadro sarebbe migliorato all'epoca
dell'ultima certificazione della Dr.ssa __________ del gennaio 2018 se questa
riteneva possibile una ripresa al 50% da febbraio-marzo e comunque dopo al
[ndr. recte: la] presa in carico dello studio __________, non si osserva alcuna
modifica farmacologica, i dosaggi antidepressivi di fluoxetina sono rimasti inalterati
e non si è mai fatto ricorso ad un'altra molecola antidepressiva (in assenza di
collateralità) o ad un ricovero ospedaliero. Se l'evoluzione anche naturale
degli episodi depressivi è in una risoluzione entro al massimo 18 mesi vi sono
comunque alcuni casi (sebbene rari) in cui la situazione permane inalterata o
meglio la fase acuta si risolve ma permane ancora una sintomatologia depressiva
marcata che in questo caso non si evidenzia in alcun modo, al di là di quanto
riferito dall’assicurata.
Attualmente infatti si osserva il
permanere di riferita ideazione delirante (effettivamente non confutabile), di
sensazioni cenestopatiche che l'assicurata interpreta sulla base della magia
nera che le sarebbe stata fatta, un riferito costante assorbimento nelle
letture coraniche e l'evitamento dell'esterno, ma non si apprezza un umore
marcatamente deflesso, non si evidenzia ansia libera né l'assicurata appare
angosciata, non si evidenzia rallentamento psicomotorio né circadianità della
sintomatologia, non si osservano deficit attentivi o marcata faticabilità al
colloquio e l'unica cosa che si apprezza all'inizio del primo colloquio è la
presenza di una latenza di risposta e una distraibilità che potrebbe dipendere
da una attenzione concentrata sulle cenestopatie (come da lei riferito su
precisa richiesta del perito) che tuttavia è andata a scomparire durante il colloquio
e quindi è inusualmente incostante.
Se si è trattato di un episodio
depressivo di grado grave con sintomi psicotici, allo scomparire di segni
depressivi non dovrebbero permanere ideazioni di tipo delirante e se si fosse
trattato di una psicosi reattiva breve, anche in questo caso i sintomi
psicotici dovrebbero sparire. Escludendo la schizofrenia, rimane la diagnosi di
disturbo delirante. L'esordio di tale disturbo si manifesta generalmente nella
media o tarda età adulta, ma il funzionamento psicosociale non risulta tuttavia
compromesso come nella schizofrenia e i danni, di solito, derivano direttamente
dalla convinzione delirante, la quale ha una sua consistenza logica e vi è una
conservazione della vita mentale nella sua globalità senza deterioramento. Il
soggetto affetto da disturbo delirante tipicamente non ha una sintomatologia
cenestopatica o dispercezioni come invece riferirebbe l'assicurata in modo
persistente e tipicamente il soggetto ha un comportamento guidato dal delirio.
In questo caso si tratterebbe della lettura assidua del Corano nella quale afferma
di essere tuttora completamente assorbita. Ci si sarebbe atteso tuttavia da un
deliro di maleficio una maggiore attivazione e angoscia quando lo si affronta e
anche la ricerca di soluzioni differenti da quelle della psichiatria classica a
cui invece si è rivolta fin da subito; inoltre colpisce come, seppur migliorata
come da lei stessa ammesso e confermato dalla Dr.ssa __________, si sarebbe poi
allontanata dalla curante per cercarne altri dopo la negazione di una prosecuzione
di certificazione di malattia. Per definizione invece, nelle forme di delirio il
comportamento è in linea con i contenuti ideativi che dominano lo psichismo e
il problema della certificazione dovrebbe essere meno pressante. Inoltre nel
disturbo delirante tipicamente volontà, pensiero e comportamento al di fuori
del tema delirante rimangono quelli di una persona sana (da cui il termine
parafrenia), mentre l'assicurata si dice profondamente e irrimediabilmente cambiata.
Non da ultimo si ricorda che si deve sempre essere molto prudenti a giudicare deliranti
interpretazioni magiche delle realtà espresse da persone in cui la cultura
possa avere un effetto molto importante nel giustificare alcuni tipi di
credenze.
Quindi posto che alla prima
osservazione da parte della curante e del perito __________ vi era una
concordanza diagnostica su un episodio depressivo maggiore grave con sintomi
psicotici, il fatto che attualmente non si obiettivi alcun segno depressivo e
che si tratti di una presentazione clinica molto anomala per un disturbo
delirante che dovrebbe permanere al di fuori di una condizione depressiva, mi
inducono a ritenere anche sulla base di diverse discordanze segnalate al punto
4.4 che attualmente il quadro depressivo sia risolto e che non si obiettivi un quadro
clinico codificabile in altro disturbo nosografico. A mio avviso la componente
culturale gioca un ruolo importante nell'interpretazione di vaghe cenestopatie
che, tuttavia non possono essere inquadrate come disturbo da somatizzazione per
l'assenza del criterio C (persistente rifiuto ad accettare un responso medico)
e per la limitatezza della varietà sintomatologica. (…)" (doc. AI
67/266-267)
Sempre i periti del __________,
circa la “Valutazione psichiatrica e medico assicurativa” e l’“Elenco
dei quesiti peritali e relative risposte”, si sono così espressi:
"
(…)
7. VALUTAZIONE PSICHIATRICA E
MEDICO-ASSICURATIVA
7.1 Sintesi
della storia personale professionale e sanitaria dell’assicurato e descrizione
della sua situazione psichica, sociale e medica attuale.
L'assicurata non presenta in
anamnesi alcun precedente psicopatologico né segni premorbosi o tratti o
disturbi della personalità. Cresciuta in __________, di religione musulmana, si
è trasferita in Ticino con il marito mentre la famiglia di origine vive per lo
più in __________, ha avuto tre figli di cui due vivono ancora con lei ed il
marito, ed ha sempre contribuito al sostentamento famigliare lavorando prima
part time e solo nel 2016 a tempo pieno con soddisfazione e senza presentare periodi
di malattia prolungati. In seguito ad affermazioni di una collega e compatriota
che segnalava la presenza di riti di magia nera prima su sé stessa e poi anche
su altri, alludendo all'assicurata, ha sviluppato, su un terreno culturale
fertile, un’ideazione delirante sostanzialmente di tipo somatico con sfumature
persecutorie attribuita da coloro che l'hanno osservata per primi ad un
episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici. Questo l'ha condotta ad una
inabilità lavorativa prolungata e che, secondo l'attuale curante Dr __________
non sembra essersi risolto con il trattamento fin qui impostato ed avrebbe una
prognosi infausta.
La Dr.ssa __________ a gennaio
2018, prima della perizia della Dr.ssa __________, riteneva possibile una
ripresa lavorativa al 50% da marzo e riteneva che avesse recuperato il suo
funzionamento a domicilio. L'assicurata pur non condividendo la posizione della
Dr.ssa __________ e riferendo di essersi sentita anche in qualche modo
raggirata da lei, non riferisce un peggioramento della sintomatologia che
descrive da allora come stazionaria dopo l'iniziale miglioramento in seguito
alla presa in carico dell'allora psichiatra. Quindi non vi sarebbe stato un
peggioramento del quadro rispetto a quanto asserito dalla collega __________ a
gennaio 2018. La chiusura della malattia da parte di __________ da marzo ed il
non essersi sentita sufficientemente sostenuta dalla curante sarebbero stati
alla base dell'opposizione alla decisione dell'UAl conseguita alla decisione __________
così come del cambio del medico curante. Alla valutazione attuale tuttavia non
si obiettivano segni di patologia depressiva e anche l'ideazione delirante
riferita dall'assicurata e di comportamenti (ritiro, tempo trascorso nella
preghiera), che vengono descritti come pervasivi, non sembrano avere un
correlato in una sintomatologia depressiva e appaiono fortemente atipici per un
disturbo delirante. Quanto obiettivabile non è sempre coerente a quanto
riferito soggettivamente e anche l'atteggiamento ed il contatto non evocano la
presenza di un disturbo di tipo psicotico. A mio avviso la componente culturale
gioca un ruolo importante nell'interpretazione di vaghe cenestopatie che,
tuttavia non possono essere inquadrate come disturbo da somatizzazione.
7.2 Valutazione
del percorso precedente di terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione
e discussione sulle possibilità di guarigione.
La terapia è rimasta
sostanzialmente immutata dall'inizio del trattamento e non è il dosaggio minimo
di Depakin o l'aggiunta di Clorazepato che possono modificare il quadro. In
base all'ipotesi diagnostica dei curanti di episodio depressivo grave con
sintomi psicotici si sarebbe dovuto potenziare notevolmente la terapia
antidepressiva con associazioni ed augmentation ed eventualmente ricorrere ad
un ricovero ospedaliero.
Il dosaggio dei farmaci, eseguito
dall'assicurata due giorni dopo il primo colloquio mostra comunque livelli
decisamente al di sotto del range per la fluoxetina ma non par [ndr. recte:
per] l'acido valproico (il che tenderebbe ad escludere una metabolizzazione
rapida dei farmaci anche per la lunga emivita della fluoxetina). Anche l'olanzapina
è al disotto del range ritenuto terapeutico e l'ipnoinducente è al limite della
dosabilità. Rimangono dubbi sulla reale compliance dell'assicurata il che si
concilia poco con l'asserita gravità soggettiva del malessere.
Non ritengo tuttavia che il quadro
necessiti di un trattamento farmacologico specifico essendo andato l'episodio depressivo
in remissione. Peraltro vista la non collaborazione dell'assicurata al prelievo
per il dosaggio plasmatico dei farmaci e l'assenza di minime segni attribuibili
a collateralità, rimane anche un dubbio sulla reale assunzione della
farmacoterapia da parte dell'assicurata.
7.3 Valutazione della coerenza e
plausibilità
Le discrepanze tra quanto riferito
e quanto oggettivabile in sede peritale non fanno propendere per una effettiva
sofferenza dell'assicurata per cui il quadro appare poco coerente con la
tipologia di possibili diagnosi psichiatriche che si devono prendere in
considerazione e limitazioni funzionali sono quindi scarsamente plausibili.
La posizione espressa dalla Dr.ssa __________
nel suo scritto del gennaio 2018 in cui prevedeva un [ndr. recte: una] ripresa
dell'attività lavorativa sebbene in altro luogo di lavoro è quindi condivisibile
mentre successivamente il quadro, che non viene riferito peggiorato ma
invariato dall'assicurata stessa, è da ritenersi verosimilmente sovrapponibile
a quello apprezzato in perizia.
La collaborazione dell'assicurata è
stata incompleta non essendosi recata subito ad eseguire i dosaggi ematici
richiesti pur non avendo mostrato segni di non aver compreso, anche perché alla
valutazione non era oggettivabile alcun disturbo della comprensione.
Alla SIRS-2 intervista specifica
per la valutazione del malingering emergono segni di aggravamento ed
esagerazione dei sintomi.
7.4 Valutazione di capacità risorse
e problemi
Descrizione di risorse e deficit
- secondo schema Mini ICF-APP
1. Rispetto
delle regole: grado di disabilità assente: non vi sono aspetti
psicopatologici che facciano ritenere che l'assicurata non sia in grado di
rispettare orari e integrarsi in processi organizzativi.
Considerandi
2.
Organizzazione
dei compiti: grado di disabilità assente: è in grado di riconoscere
le priorità ed il fatto che non si occuperebbe delle attività domestiche non è
da attribuirsi ad un disturbo psicopatologico in atto.
3.
Flessibilità:
grado di disabilità lieve: l'assicurata ha assunto una posizione
regressiva che non risulta giustificata da psicopatologia.
4.
Competenze:
grado di disabilità assente: non sintomi cognitivi o segni di
appiattimento ideoemotivo su base depressiva o psicotica.
5.
Giudizio:
qrado di disabilità assente: sebbene sia convinta ancora della magia
questo appare essere attribuibile ad un’interpretazione culturale del malessere
esperito e attualmente non vi è una pervasività dell'ideazione che la angosci e
la induca ad avere comportamenti consequenziali all'ideazione che siano
verificabili e obiettivabili.
6.
Persistenza:
grado di disabilità assente: nonostante la riferita stanchezza non si
notano segni di affaticamento o di rallentamento psicomotorio che la
giustifichino.
7.
Assertività:
grado di disabilità assente: nonostante affermi di essere profondamente
cambiata a causa della magia in famiglia riferisce di arrabbiarsi quando il
marito sporca in casa ed è parsa in grado di far valere i propri diritti quando
ha ritenuto che non fosse coretto chiudere la malattia, utilizzando modalità
lecite e per nulla impulsive.
8.
Contatto
con gli altri: grado di disabilità assente: colloquiabile, non ha
molti rapporti ma sembra che anche in passato non vi fosse una vita sociale particolarmente
ricca.
9.
integrazione
nel gruppo: grado di disabilità assente: sarebbe preferibile evitare
un reinserimento nel precedente posto di lavoro, come anche già sottolineato
dalla Dr.ssa __________.
10.
Relazioni
intime: grado di disabilità assente: non evidenza di importanti
problematiche famigliari.
11.
Attività
spontanee: grado di disabilità assente: non è presente abulia,
rallentamento, la riferita anedonia non dipende da patologia depressiva o
sintomatologia psicotica negativa.
12.
Cura
di sé: grado di disabilità assente: normalmente curata nell'aspetto.
13.
Mobilità:
grado di disabilità assente: l'asserita necessità di essere accompagnata
da famigliari in ogni spostamento non trova una base in evitamenti agorafobici
né in vissuti persecutori a forte compartecipazione emotiva.
Seppure l'assicurata riferisca
numerose limitazioni queste non sono giustificate da una psicopatologia
maggiore in atto e non sono pertanto plausibili.
8.
ELENCO DEI QUESITI PERITALI E
RELATIVE RISPOSTE
8.1
CL nell'attività abituale ed
adeguata
Appare giustificata una IL piena da
aprile 2017 fino a tutto febbraio 2018. Successivamente, da marzo 2018, il
quadro in assenza di peggioramento è verosimilmente sovrapponibile al [ndr.
recte: a] quello attualmente apprezzato e non si ritiene più giustificata
alcuna limitazione della CL.
8.2
CL in attività assimilabile a
quella di casalinga
Sebbene l'assicurata riferisca di
essere completamente inattiva, non vi sono disturbi psicopatologici che rendano
plausibili limitazioni nell'attività domestica.
8.3
Provvedimenti
sanitari e terapie con ripercussione sulla CL
Non sono ritenuti necessari (…)"
(doc. AI 67/268-270)
Il medico SMR dr.ssa __________
– sulla base della succitata
perizia del __________ e ritenuti: • il “Rapporto sulla visita medica
fiduciaria del 24 gennaio 2018 alle ore 14:00” (doc. 9/21-26 dell’incarto
cassa malati) nel quale la dr.ssa __________, FMH in medicina interna generale,
circa i limiti nell’esercizio dell’ultima attività svolta, ha concluso che “(…)
sul piano somatico non vi sono limitazioni per l'esecuzione dell'attività di
ausiliaria di pulizie attualmente ma per evitare peggioramenti dello stato di
salute si consiglia comunque di rispettare i limiti funzionali indicati da Dr. __________
(che appaiono rispettabile nell'attività svolta): può sollevare pesi inferiori
ai 5 kg. Può trasportare carichi di 5-10 kg, postura eretta 2-3 ore al giorno,
postura seduta 6-8 ore al giorno, deambulazione 2-3 ore al giorno. (…)”
(doc. 9/25 dell’incarto cassa malati); • il “Rapporto medico” del 27
aprile 2018 (doc. AI 41/189-190) nel quale il dr. __________, FMH in ortopedia
e reumatologia, poste le diagnosi di “(…) Sindrome d’impingement
sottoacromiale spalla destra con tendinopatia sovraspinato, borsite
sottoacromiale e artrosi acromioclavicolare. Sospetta radicolopatia irritativa
C6 destra. Discopatia, osteocondrosi e uncartrosi cervicale C5-C7. Sindrome del
dolore cronico e sospetta fibromialgia. Sindrome del tunnel carpale destra.
Alterazione sottocutanea zona deltoidea destra, probabilmente lipomi. (…)”
(doc. AI 41/189), ha concluso per una “(…) inabilità lavorativa al 100% dal
01.03.2018
per disturbi alla spalla destra. (…)” (doc. AI 41/190) e •
l’e-mail del 28 giugno 2018 nel quale lo stesso dr. __________ ha attestato che
“(…) confermo di aver di nuovo visitato presso il mio studio la paziente RI
1.
in data 26.06.2018. In base all’esame clinico la paziente riprenderà la
fisioterapia per 1-2 cicli ed è stata dichiarata di nuovo abile al lavoro in
misura completa a partire dal 01.07.2018 per la problematica a livello della
spalla destra e per gli altri residui disturbi ortopedici. La paziente si
dichiara d’accordo con questo procedere. (…)” (doc. AI 68/289-292) –, nel rapporto finale 1. aprile 2019 (doc.
AI 68/289-292), ha attestato i seguenti gradi e periodi di incapacità
lavorativa validi sia per l’attività abituale di ausiliaria di pulizie che in
un’attività adeguata:
"
(…)
100% dal 13.03.2017
0% dal 18.04.2017
100% dal 11.05.2017
0% dal 21.06.2017
100% dal 11.07.2017
0% dal 01.03.2018
100% dal 06.03.2018
0% dal 01.07.2018
(…)" (doc. AI 68/291)
Il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia e Direttore sanitario di __________, nel “Certificato
medico psichiatrico a favore della Signora RI 1, __________1969” del 26
aprile 2014 indirizzato all’avv. __________ (doc. AI 76/322-324 prodotto
con le “Osservazioni” del 17 maggio 2019 presentate, tramite l’avv. __________,
al preavviso del 3 aprile 2019 sub. doc AI 70/295-299 e 76/305-307) si è
così espresso:
"
(…) in riferimento a quanto da Lei richiestoci, di seguito le nostre
osservazioni riguardanti la perizia redatta dal Dr. med. __________ del 18.03
u.s.
A seguito di un'oculata analisi del
dettato peritale del collega, anzitutto pare importante asserire come, a
differenza di quanto da quest'ultimo affermato, in base alla nostra settimanale
osservazione clinica non possiamo che contestare la remissione completa da egli
decantata. Tale dissenso fonda il proprio dominio su come siano ancora presenti
in forma elevata i sintomi, che in precedenza dai colleghi e noi medesimi erano
stati considerati necessari e sufficienti per diagnosticare l’affezione
depressiva maggiore con sintomi psicotici della quale ella è portatrice. A tal
motivo La si evince di come, le percezioni della paziente, riportate dal Dr. __________
come "scosse in corpo come se si muovessero organi interni, dolori alla
schiena come ginocchiate che prende da ombre come se la seguissero e volessero aggredirla,
passi dietro di lei" sono tutt'ora presenti ed invalidanti nella totalità
il funzionamento genarle della summenzionata paziente. Cionondimeno non si
conviene con il collega quando riporta di non denotarne traccia nel discorso
della paziente, aggiungendo noi a tal riguardo come ella possa nascondere la
propria condizione, proprio a ragione della propria struttura paranoidea, tra
l'altro dalla totalità dei colleghi riconosciuta. Asserendo come in un caso
grave come il presente non sia sufficiente limitarsi alla mancata
verbalizzazione della paziente, bensì analizzarne la struttura, la quale è da
noi considerata grave e di tipologia psicotica, in una disgregazione totale
dell’armonizzazione del proprio reale, immaginario e simbolico su base
depressiva.
Oltremodo ci permettiamo di dissentire
circa quanto sempre dal collega Dr. __________ argomentato e, riferito al fatto
di come, data l'assenza di un ricovero la remissione sia in essere. Giacché,
tale ricovero pare non essere stato preso in considerazione come necessario nemmeno
dalla collega curante precedente, proprio a fronte di un’assenza franca di pericolosità
verso sé stessa o terze persone. RicordandoLe tra l'altro come, al momento attuale
non ci siano i presupposti necessari per un trattamento sotto regime
stazionario, poiché la cura è orchestrata adeguatamente sotto regime di
ricovero semi-stazionario.
L'I.L. è da noi confermata nella
misura del 100% nei confronti della totalità delle professioni, la prognosi
sulla ipotetica C.L. è al momento attuale altamente sfavorevole, in quadro
clinico compromesso nella sua totalità su estinzione delle risorse anche
basilari per aderire, relazionarsi e mantenere una qualsiasi attività
lavorativa su struttura psicotica grave. Tale alterazione della struttura è
evincibile oltremodo anche da quanto apprezzato dal dettato peritale del
collega, quand'egli riporta l'aneddoto relativo alla "__________dalla
Mecca" regalata alla paziente dalla Dr.ssa __________. Denotando come
l'intera forma e contenuto del pensiero sia nella sua interezza inficiato da
apriorismi culturali, i quali oscurano e, come in un delirio succede,
razionalmente pongono giudizio erroneo della realtà come forma estrema di
"auto-terapia" a beneficio di un ego oscurato da una realtà
disgregata, nella quale l'ideazione delirante su interpretatività è la forma
unica rimanente per eludere il decesso psichico. Si vuole oltremodo porre
l'accento su come, forse il collega __________ non denoti presenza di una
chiara nosografia proprio in correlazione di quanto la comunità scientifica
depone sotto l'accezione di "etno-psichiatria", termine e branca
coniata proprio per questioni atipiche come la presente in questione al fine di
annoverare anche tali soggetti all'interno di classificazioni categoriali
particolari. Inoltre si vuole sottolineare come tale componente culturale sia
stata riportata anche dal collega quando egli si esprime asserendo come "a
mio avviso la componente culturale giochi un ruolo importante". A tal
motivo non si comprende come possa riconoscere tale questione e non darle il
peso che merita nell'analisi del caso.
Tra l’altro risulta altamente
evincibile dalla lettura della precisa descrizione della giornata riportata dal
Dr. __________, come la paziente tergiversi in uno stato psicopatologico
maggiore e, sempre in base all’analisi di codesto aspetto non è per noi
comprensibile da dove si possa dedurre l’aspetto di remissione totale asserito
da quest’ultimo.
Per quel che concerne le nostre
osservazioni sui risultati testistici, si vuole sottolineare come un test per
quanto acclarato sia, quando somministrato a soggetti appartenenti ad
estrazioni culturali non appartenenti al campione di riferimento per la
validazione del medesimo, esso perda nella totalità il proprio valore e potere
psicometrico.
In conclusione siamo a riconfermarLe
il nostro impianto diagnostico, già resoLe in precedenza edotto, asserendo in
ultimo come date le gravose condizioni cliniche solo in base alla nosodromia
prossima ci si potrà esprimere in merito ad un ipotetico aspetto di remissione,
il quale al momento attuale è totalmente assente. (…)" (doc. AI
76/322-324)
Il dr. __________ –
invitato a prendere posizione sulle succitate “Osservazioni” del 17
maggio 2019 e alla documentazione medica allegata (doc. AI 78/335 e 79/336) –,
nel complemento peritale del 23 maggio 2019 (doc. AI 84/341) ha rilevato:
"
(…) Ho preso visione delle osservazioni poste dai curanti della
assicurata in oggetto dello studio __________ di __________ (Dr __________,
Dr.ssa __________ e Lic. Psic. __________) contenute nello scritto datato
26.04.2019
La mia valutazione ha tenuto conto sia
di quanto riferito dall'assicurata, che ho riportato e che appare incontestato
nello scritto dei curanti, sia da quanto si è potuto osservare oggettivamente
(discrepanze riportate al punto 4.4 dell'elaborato peritale), sia dall'assenza
di un quadro depressivo maggiore obiettivabile, che era la diagnosi che era
stata inizialmente posta sia dal Dr __________ che dalla Dr.ssa __________ che
dagli attuali curanti dello studio __________, sia dalla evoluzione del
disturbo che già la precedente curante Dr.ssa __________ diagnosticava in
parziale remissione nel gennaio 2018 anche a fronte di un invarianza di quanto soggettivamente
riportato dall'assicurata e dall'assenza di peggioramento.
Nella discussione diagnostica (punto
6) in modo credo articolato, escludendo la presenza di un disturbo depressivo attuale,
prendevo in analisi le altre ipotesi diagnostiche possibili (schizofrenia e
disturbi deliranti) che escludevo in base alla presentazione clinica
(soggettiva ed oggettiva). Non ritengo quindi di essermi limitato "alla
mancata verbalizzazione della paziente".
Ricordo inoltre di aver tenuto in
considerazione l'aspetto culturale ed etnopsichiatrico nella mia valutazione anche
alla SIRS-2, che comunque è un'intervista validata per gruppi etnici (vedi
pagina 92 del manuale al capitolo 6.8.1 "generalizzazione tra gruppi
etnici"), laddove, a fronte di un risultato di simulazione al test
affermo (4.3.2) che: "alcuni punteggi possono aver risentito della
difficoltà di comprensione delle affermazioni" e ritengo quindi più
opportuno parlare di "esagerazione della sintomatologia" che
di vera e propria simulazione.
Per quanto attiene infine alla
descrizione della giornata che fa parte integrante della valutazione peritale,
questa è sempre un dato soggettivamente riferito che va confrontato con quanto
si obiettiva e, anche in questo caso ho notato discrepanze descritte al punto
4.4
dell'elaborato peritale. (…)" (doc. AI 84/341)
Le conclusioni del __________
sono state fatte proprie dal medico SMR dr.ssa __________, la quale, nell’annotazione
del 27 maggio 2019 – posto come
nella presa di posizione del 23 maggio 2019 il Dr. __________ “(…) risponde
puntualmente ed in modo articolato alle osservazioni formulate in sede di
audizione dall’ambulatorio psichiatrico __________ del 26.04.2019 a firma della
Dr.ssa __________, dello psicologo signor __________ e del direttore sanitario
Dr. __________. (…)” (AI 83/340) –,
ha concluso che “(…) si conferma in ogni sua parte quanto contenuto nel
rapporto finale del 01.04.2019. (…)” (doc. AI 83/340).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate –
capacità lavorativa totale nell’attività abituale e in un’altra attività
adeguata dal luglio 2018, termine dell’anno di carenza nel mese di marzo 2018 e
ritenuta la tardività della domanda –
ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio
al 30 giugno 2018 (cfr. consid. 1.2).
2.7
Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134.
V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5),
non ha motivo per mettere in dubbio le succitate valutazioni formulate dai
periti del __________ nella perizia del 18 marzo e nel complemento del 23
maggio 2019 (cfr. consid. 2.6), confermate anche dal medico SMR dr.ssa __________
nel rapporto finale del 1. aprile e nell’annotazione del 27 maggio 2019 (doc.
AI 68/289-292 e 83/340).
Le valutazioni peritali e
quelle del medico SMR sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi
precedenti (consid. 2.4 e 2.5).
I periti del __________ hanno
esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed
hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base dei colloqui presso
il __________ “(…) in data 11 (dalle 9.30 alle 11.15) e 15 marzo (dalle 11.00
alle 11.40) (tempo totale 145 minuti) (…)” (doc. AI 67/250).
Dal canto suo la dr.ssa __________
– oltre a confermare la valutazione dei periti del __________ –,
per quanto attiene all’aspetto somatico, si è fondata sulle succitate
certificazioni della dr.ssa __________ e del dr. __________ (cfr. consid. 2.6).
Ai referti va attribuita
piena forza probante.
In particolare il dr. __________,
nel complemento del 23 maggio 2019 – prendendo puntualmente ed
esaustivamente posizione sulle osservazioni formulate dal dr. __________ nel succitato
certificato del 26 aprile 2019 – ha precisato:
• che
nella sua valutazione ha considerato quanto riferito dall’assicurata, quanto
oggettivamente osservato (considerate le discrepanze riportate al punto 4.4),
l’assenza di un quadro depressivo maggiore obiettivabile, l’evoluzione del
disturbo che già la precedente curante dr.ssa __________ riteneva in parziale
remissione nel gennaio 2018 visto quanto soggettivamente riportato
dall’assicurata e l’assenza di un peggioramento;
• che
nella “discussione diagnostica” (riprodotta in esteso al consid. 2.6) ha
escluso un disturbo depressivo e analizzato la possibilità, escludendola vista
la presentazione clinica (soggettiva ed oggettiva), di altre ipotesi
diagnostiche quali la schizofrenia e i disturbi deliranti;
• che ha tenuto conto
dell’aspetto culturale ed etnopsichiatrico;
• che la SIRS-2 è
un’intervista validata per gruppi etnici e
• che
nella descrizione della giornata, dato soggettivamente riferito che va
confrontato con quanto si oggettiva, ha riscontrato le discrepanze descritte al
punto 4.4 della perizia.
In effetti, il dr. __________,
nel succitato punto 4.4 della perizia “Discussione di eventuali incoerenze
emerse e dell’eventuale materiale relativo all’osservazione”, ha rilevato
che “(…) il fatto di entrare nello studio da sola (anche se afferma di
essere stata accompagnata), e di riferire di avvertire anche durante il
colloquio presenze senza apparire minimamente angosciata a [ndr. recte: e]
disturbata dalle stesse è in contrasto con il fatto che non uscirebbe mai
perché ha paura di queste presenze. Anche il fatto che la latenza alle risposte
sia solo iniziale e che scompaia nel corso del colloquio è un fatto del tutto
anomalo e che non è tipico di una persona che presenta un rallentamento ideomotorio
(che non è transitorio) o che, come da lei asserito, dà ascolto a sensazioni di
scosse che avverte a livello addominale che, anche in questo caso descrive come
costanti (mentre la latenza di risposta e [ndr. recte: è] solo iniziale) anche
se di intensità inferiore all'inizio della malattia. Quanto viene riferito in
termini di comportamento (costante lettura o visione di video del Corano, ed
assenza di ogni attività al domicilio), contrastano con l'assenza di segni
depressivi obiettivabili da non verbale e di rallentamento ideomotorio. Ancora
il fatto che l'assicurata abbia attribuito un significato malevolo al dono
della Dr.ssa __________ di una collana proveniente dalla Mecca per poi trasformarlo
in un segno negativo allorquando è venuta a sapere dell'esito della perizia
appare essere anomalo qualora lo psichismo fosse polarizzato sull'utilizzo di
strumenti religiosi per contrastare il delirio e, se anche l'assicurata avesse
ritenuto che la collana avesse un influsso negativo, come ci si potrebbe
attendere in chi ha il pensiero polarizzato su un delirio di maleficio non la
porterebbe sempre con sé nella borsa come afferma di fare. Inoltre il non aver collaborato
alla esecuzione immediata dei dosaggi dei farmaci pur avendo chiaramente compreso
quando e dove recarsi al termine del primo colloquio, fa ritenere che la
compliance asserita come adeguata potrebbe essere invece non completa e anche
la motivazione addotta di essersi sentita molto male dopo il colloquio, oltre a
non corrispondere a quanto appariva esternamente, va a disconfermare
l'affermazione che si sposta solo se accompagnata, visto che ha riferito di
essersi dovuta far venire a prendere dal marito per tornare a casa perché stava
troppo male. (…)” (doc. AI 67/265).
Va altresì osservato che,
sempre nella perizia del 18 marzo 2019 (doc. AI 67/250-288), circa le “informazioni
da terzi”, il dr. __________ ha rilevato: “(…) Colloquio telefonico in
data 13.03.2019 con la Dr.ssa __________ che ha seguito l'assicurata fino al
marzo 2018. La collega conferma il quadro psicotico iniziale con elevate quote
di angoscia che erano migliorate con la terapia farmacologica. La collega a
inizio 2018 è stata assente per un breve pe riodo per maternità ma conferma che
non aveva ritenuto opportuno continuare a certificare malattia dopo la decisone
__________ di sospendere le indennità a marzo 2018. Riferisce che mentre era in
maternità era stata contattata anche dall'__________ dove l'assicurata si era
rivolta per farsi certificare ulteriore malattia e le sembra che non fosse
stato rilasciato alcun certificato. Conferma che aveva iniziato a parlare con
l'assicurata, visti i miglioramenti che anch'ella le riferiva, di un rientro al
lavoro quando poi il rapporto si è interrotto sia per la gravidanza che, forse,
per la non opposizione della curante alla decisione __________. Ho tentato in
due occasioni di contattare telefonicamente la Dr.ssa __________ dello studio __________,
attuale curante dell'assicurata senza riuscirvi. (…)” (doc. AI 67/265).
Stante quanto precede
questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del
dr. __________ del 18 marzo con complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI
67/250-288 e 84/341).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente anche avuto riguardo agli ulteriori certificati del
dr. __________ – prodotti durante la procedura – del 29 agosto 2019 (doc. G),
del 7 ottobre (VI/1) e del 30 ottobre 2019 (X/2).
Al riguardo –
osservato come il dr. __________ non si è confrontato con il succitato
complemento peritale 23 maggio 2019 del __________ – questo Tribunale
può fare proprio quanto addotto dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________
che, nelle annotazioni del 30 settembre, del 22 ottobre e del 14 novembre 2019
hanno rilevato:
• “(…) doc. G: infine relazioni
del 29.08.2019 di __________, a firma Dr. __________, Dr.ssa __________ e
signor __________ di difficile interpretazione con riferimento a generico
stato psichico peggiorato e quadro clinico compromesso. Nella sostanza la
presente relazione corrisponde al precedente scritto del 26.04.2019 con
diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente e disturbi di attacco di panico
priva di connotazioni oggettive di status e prognosi così come confermato dal
complemento di perizia del Dr. __________ del 23.05.2019. (…)” (IV/1);
• “(…) - certificato
__________ del 7.10.2019 con indicata incapacità lavorativa del 100%, a
firma dei Dr.es __________ / __________ e signor __________. Vengono ribadite
le consuete diagnosi già certificate in precedenza e confutate dalla perizia
esperita dal Dr. __________ del 18.03.2019. In particolare non viene attestato
alcun oggettivo peggioramento dello stato di salute, non esiste alcun ricovero
e non viene fatta alcuna menzione circa una variazione/implementazione della terapia.
Viene genericamente attestata un'incapacità lavorativa 100% a causa dei un indefinito
"gravoso quadro psicopatologico in essere, in relazione alla nosodromia
clinica". II quadro psicopatologico presentato dall'A, si ribadisce, è già
stato valutato in sede peritale presso il __________ dal Dr. __________. Inoltre
l'attuale certificato è del tutto similare a quello già sottoposto al perito ed
ulteriormente considerato in sede SMR (v. annotazione 30.09.201 9) (…)”
(VIII/1) e
• “(…) da ultimo l'A
allega relazioni del Dr. __________ (29.10.2019) e dello studio __________
[ndr. si riferisce al certificato del 30 ottobre 2019 sub X/2] che non
apportano elementi nuovi e/o variazioni significative ed oggettive di elementi
già valutati in precedenza. (…)” (XII/1).
Quanto all’aspetto
somatico – a prescindere dal fatto
che, fatto salvo il rapporto 20 agosto 2019 nel quale ha concluso che “(…)
la paziente non è in grado di svolgere alcun lavoro fisico (…)” (doc. F),
il dr. __________, FMH in chirurgia, nei rapporti 7 ottobre (VI/2) e 29 ottobre
2019.
(X/1); il dr. __________, medico assistente del Pronto Soccorso dell’Ospedale
__________ di __________, nel rapporto del 14 giugno 2019 (doc. B) e i dottori __________,
__________ e __________, nei rapporti del Servizio di Radiologia della Clinica __________
del 21 agosto 2019 (doc. C = VI/5), del 23 agosto 2019 (doc. D = VI/4) e del 26
agosto 2019 (doc. E = VI/3) e dell’8 settembre 2017 (VI/6); non si sono espressi
sulla capacità lavorativa – questo
Tribunale può fare proprie le valutazioni dei medici SMR dr. __________ e
dr.ssa __________ che, nelle annotazioni del 30 settembre, del 22 ottobre e del
14.
novembre 2019, si sono così espressi:
• “(…) - doc. B:
rapporto __________ del 14.06.2019, Pronto Soccorso, visita di stessa data per
emicrania con aura, trattata con Dafalgan e regredita dopo adeguata
idratazione. Non si tratta pertanto di malattia di lunga durata; - doc. C, D,
E: rapporti Clinica __________, MRI colonna cervicale del 21.08.2019, MRI
spalla sinistra del 23.08.2019 e MRI spalla destra del 26.08.2019. Non vengono
presentate nuove informazioni, rispettivamente aggravamento di condizioni
cliniche già note; - doc. F: relata del 20.8.2019 a firma Dr. med. __________, FMH
chirurgia che indica generico peggioramento psico-fisico e crisi di paranoia
non meglio specificate per le quali non viene previsto alcun seguito (…)”
(IV/1);
• “(…) - certificato
Dr. __________, FMH chirurgia, del 07.10.2019, che attesta che lo stato
psico-fisico attuale risulta peggiorato per problemi ortopedici e neurologici,
indicando un indefinito stato peggiorato a livello delle discopatie. Notiamo
inoltre con sorpresa che il Dr. __________, cita una presa a carico presso il __________
di cui non avevamo menzione. La certificazione del Dr. __________ non riferisce
alcuna indicazione circa lo status clinico attuale presentato in sede di visita
presso il suo studio, non pone nuove diagnosi precise e circostanziate, non
formula alcuna prognosi, non fornisce alcuna informazione circa il periodo
d'insorgenza dell’emicrania con aura trattata dalla neurologia dell’Ospedale __________.
Si ricorda come agli atti sia presente il rapporto di __________ del
14.06.2019, Pronto Soccorso, visita di stessa data per emicrania con aura,
trattata con Dafalgan e banalmente regredita dopo adeguata idratazione. Non si
tratta pertanto di malattia di lunga durata. Tale documentazione è stata già
valutata in precedenza. Da ultimo vengono allegate le seguenti risonanze magnetiche;
- MRI Spalla dx del 22.8.2019, rapporto del 26.8.2019 Clinica __________; - MRI
Spalla sx del 22.8.2019, rapporto del 23.8.2019 Clinica __________; - MRI
Colonna Cervicale del 21.8.2019, rapporto Clinica Sant'Anna di stessa data; -
MRI Spalla dx del 7.9.2017 e MRI colonna cervicale del 7.9.2017, rapporto
Clinica __________ del 8.9.2017. Tutti i citati esami sono già stati valutati
in precedenza (vedi nota SMR del 30.09.2019) e specificatamente non presentano
nuove informazioni, rispettivamente aggravamento di condizioni cliniche già
note. Riassumendo: 1) non esiste alcuna nuova precisa diagnosi per una malattia
di lunga durata o alcun oggettivo peggioramento dello stato di salute; 2) non
viene documentato alcun blocco articolare; 3) non esiste alcun nuovo ricovero;
4) non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che documenti un peggioramento
oggettivo del suo stato di salute; 5) non esiste un piano di terapia fisica,
riabilitativa prescritta/seguita attualmente dall'A; 6) non esiste un
aggiustamento/ rimaneggiamento/ aumento della terapia farmacologica. (…)”
(VIII/1) e
• “(…) si precisa che
le MRI Spalla dx del 22.8.2019, MRI Spalla sx del 22.8.2019, MRI Colonna
Cervicale del 21.08.2019 sono state debitamente valutate e comparate con MRI
Spalla dx del 7.9.2017 e MRI colonna cervicale del 7.9.2017, già in precedenza
agli atti (vedi fascicolo __________) in sede di ricorso dell'A, come si evince
dalle note del 30.09.2019 e 22.10.2019 (…)” (XII/2).
L’insorgente, come
accennato (cfr. consid. 1.9), con scritto del 21 novembre 2019 (XIV) – richiamata la documentazione medica agli
atti (di cui si è ampiamente detto sopra e che è stata sottoposta ai periti del
__________ e ai medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________) senza produrne
della nuova – ha ribadito che dalla
documentazione medica risulterebbe un peggioramento dello “stato locale”
che l’amministrazione non avrebbe approfondito (“(…)
contesto nuovamente quanto scritto dal SMR in quanto dai rapporti medici delle
diverse cliniche datati a 14.06.2019, 21.08.2019, 23.08.2019 e 26.08.2019 viene
esplicitato un peggioramento dello stato locale a cui non è stata richiesta
nessuna informazione supplementare. (…)” (XIV)).
Al riguardo va ricordato
che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie
argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7
e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede, il
TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle suesposte considerazioni espresse
dai periti del __________ e dai medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________.
Diversamente da quanto
valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata
in SVR 2018 IV nr. 4 – nella quale il TF ha reputato che il rapporto del
SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti
gli aspetti rilevanti per la decisione – questo Tribunale non vede nel
caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio
sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata
oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di
rimetterle in discussione (STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).
In siffatte circostanze il
TCA non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato
dell’amministrazione dal profilo medico, motivo per il quale tutte le censure
sollevate al riguardo sono respinte.
Ritenuto tutto quanto sopra
esposto – senza che sia necessario
esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio
2013.
il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche
tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di
prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere
sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto
meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur
sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo
all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne
dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)
–, dal punto di vista medico, questo Tribunale ribadisce che
va confermata la valutazione del medico SMR dr.ssa __________ secondo la quale,
tanto nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata, al termine
dell’anno di carenza l’incapacità lavorativa è stata del 100% dal 1. marzo al
30.
giugno 2018 mentre che dal 1. luglio 2018 la capacità di lavoro è piena.
2.8
Visto che dal 1. marzo 2018,
termine dell’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, l’inabilità
lavorativa del 100% è durata fino al 30 giugno 2018 (in seguito capacità di
lavoro piena tanto nell’attività abituale quanto in un’altra attività adeguata)
e ritenuta la tardività della domanda di prestazioni del novembre 2017 (secondo
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 LPGA) è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’insorgente il diritto ad una rendita intera limitatamente al
periodo dal 1. maggio al 30 giugno 2018.
2.9
Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti