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Decisione

32.2019.158

Rendita intera limitata nel tempo. Confermata la soppressione della rendita, tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute, viste le risultanze della perizia psi con complemento e delle valutazioni del SMR

13 luglio 2020Italiano54 min

sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2019 (doc. AI 67/250-288) con

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n.

32.2019.158

Fs

Lugano

13 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 12 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1969, da

ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ (doc. AI

18/69-80, 41/185 e 41/184), il 27 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti indicando quale danno alla salute un “(…)

malessere psichico (…)” (doc. AI 3/4-12).

Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, con decisione del 22 maggio 2018 (doc. AI

39/135-138), l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni non avendo

l’assicurata presentato un periodo ininterrotto di un anno con incapacità al

lavoro almeno del 40% in media ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Questo Tribunale –

in esito al ricorso del 22 giugno 2018, inoltrato contro la suddetta decisione

tramite l’avv. __________ (doc. AI 41/143-149) – con STCA del 25 ottobre

2018, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 50/219-227), lo ha accolto.

In concreto il TCA – rilevato come “(…) sulla scorta di quanto precede – premesso che, visto l’ulteriore

periodo d’inabilità lavorativa totale dal 6 marzo al 30 giugno 2018, il termine

di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI risulta essere

adempiuto – v’è effettivamente da ritenere che, per quanto riguarda

l’aspetto psichiatrico, la situazione valetudinaria e l’evoluzione nel tempo

della stessa necessita di un accertamento peritale specialistico che dovrà

tenere debitamente conto dell’evoluzione giurisprudenziale in merito (si rinvia

qui, in particolare, alle DTF 141 V 281; 143 V 409 e 143 V 418). (…)”

(doc. AI 50/223) – ha annullato la

decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché, esperiti

Fatti

i necessari accertamenti medici e rivalutato il caso sulla base delle relative

risultanze, si pronunciasse nuovamente sulla domanda di prestazioni del 27

novembre 2017.

1.2. Di conseguenza, l’Ufficio AI

ha incaricato il __________ di eseguire una perizia psichiatrica (doc. AI

54/231-232 e 59/240-242).

Con decisione del 12

luglio 2019, oggetto della presente vertenza –

sulla base della perizia del __________ del 18 marzo 2019 (doc. AI 67/250-288) con

complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI 84/341) e del rapporto finale del 1.

aprile 2019 (doc. AI 68/289-292) con l’annotazione del 27 maggio 2019 (doc. AI

83/340) del medico SMR dr.ssa __________ –,

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal

1. marzo (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 giugno

2018 (doc. AI 87/348-349 con le motivazioni sub doc. AI 86/343-347).

Trattandosi di una domanda tardiva, il versamento della prestazione è stato

fissato dal 1. maggio 2018, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di

prestazioni del mese di novembre 2017 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.

1.3. Con il presente ricorso –

contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà, se

necessario, in seguito – l’assicurata ha chiesto “(…) di Rivalutare

la decisione del 16.07.2019 [ndr. recte: 12 luglio 2019 ricevuta il 16

luglio 2019; cfr. doc. A]. (…)” (I).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – vista l’annotazione

30 settembre 2019 (IV/1) nella quale i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________

hanno preso posizione sulla documentazione medica presentata con il ricorso e

meglio: il rapporto 14 giugno 2019 del Pronto Soccorso dell’Ospedale __________

di __________, __________ (doc. B), i rapporti del Servizio di Radiologia della

Clinica __________: MRI colonna cervicale del 21.08.2019 (doc. B), MRI spalla

sin. del 22.08.2019 (doc. C) e MRI spalla dx del 22.08.2019 (doc. E), il

rapporto 20 agosto 2019 del dr. __________ (doc. F) e il certificato medico

psichiatrico del 29 agosto 2019 di __________ firmato dal dr. __________, dalla

dr.ssa __________ e dallo psicologo __________ (doc. G) – ha postulato la reiezione del ricorso (IV).

1.5. Con scritto del 7 ottobre

2019 l’insorgente – oltre a confermarsi nelle proprie allegazioni (VI) –,

quale nuova documentazione medica, ha trasmesso al TCA il certificato medico

psichiatrico del 7 ottobre 2019 di __________ firmato dal dr. __________, dal

dr. __________ e dallo psicologo __________ (VI/1), il rapporto 7 ottobre 2019

del dr. __________ (doc. VI/2) e il rapporto del Servizio di Radiologia della

Clinica __________ MRI spalla dx e MRI colonna cervicale del 07.09.2017 (VI/6).

1.6. Con osservazioni del 23

ottobre 2019 – vista l’annotazione 22 ottobre 2019 (VIII/1) nella quale

i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ hanno preso posizione sulla succitata

nuova documentazione medica prodotta – l’Ufficio AI si è confermato

nella domanda di reiezione del ricorso (VIII).

1.7. Con scritto del 30 ottobre

2019 l’insorgente – ribadito che dalla documentazione medica prodotta

risulterebbe un peggioramento dello stato di salute – ha allegato il

rapporto 29 ottobre 2019 del dr. __________ (doc. X/1) e il certificato medico

psichiatrico del 30 ottobre 2019 di __________ firmato dal dr. __________, dal

dr. __________ e dallo psicologo __________ (X/2).

1.8. Con osservazioni del 15

novembre 2019 – vista l’annotazione 14 novembre 2019 (XII/1) nella quale

i medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________ si sono confermati nelle

precedenti annotazioni e hanno preso posizione sul rapporto 29 ottobre 2019 del

dr. __________ e sul certificato medico psichiatrico del 30 ottobre 2019 di __________

– l’Ufficio AI ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (XII

trasmesso per conoscenza all’insorgente; XIII).

1.9. Con ulteriore scritto del 21

novembre 2019 l’insorgente – ribadito che dalla documentazione medica

prodotta risulta un peggioramento dello stato locale – ha concluso

chiedendo al TCA “(…) di prendere posizione perché tutto quello che potevo

dire l’ho già detto e la mia situazione psicofisica non è affatto migliorata.

(…)” (XIV trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; XV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se correttamente l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita

intera temporanea dal 1° maggio al 30 giugno 2018 (cfr. consid. 1.2).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali

del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.4. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato

di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace

al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per

determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V

156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza

aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27

ottobre 2010).

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25

agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.5. Va poi rilevato che, affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere

diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

In due sentenze del 30

novembre 2017 (8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V

418, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

In DTF 145 V 215 il TF ha

stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. In concreto, come accennato

(cfr. consid. 1.2), vista la STCA di rinvio del 25 ottobre 2018 (doc. AI

50/219-227), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del __________.

Con referto peritale del 18

marzo 2019 (doc. AI 67/250-288) il dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia del __________ –

indicati la situazione iniziale e gli aspetti formali: svolgimento del mandato

peritale, motivo e circostanze della perizia, panoramica delle fonti impiegate;

elencato l’estratto degli atti considerati ai fini della valutazione

psichiatrica; esposti l’indagine clinica: l’anamnesi (familiare primo sviluppo,

socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e disturbi

attuali), la descrizione della giornata, i sintomi soggettivi spontaneamente

riportati dall’assicurato, il trattamento psichiatrico attuale; il reperto: le

osservazioni sul comportamento ed aspetto esteriore, la comprensione

linguistica, il reperto dell’esame (l’esame clinico secondo AMDP-System con gli

approfondimenti testali), la discussione di eventuali incoerenze emerse e

dell’eventuale materiale relativo all’osservazione e le informazioni da terzi –, ha posto la diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo maggiore di grado grave

con sintomi psicotici in remissione completa (F32/4)” (doc. AI 67/267) e

nessuna diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

In sede di “discussione

diagnostica” i periti del __________ si sono così espressi:

"

(…) L'assicurata ha un’anamnesi famigliare e personale negativa per

disturbi psichiatrici. L'esordio della sintomatologia appare essere stato acuto

nel senso che, a partire dall'inizio del 2017, l'assicurata ha iniziato a

presentare uno stato di malessere ed un’ideazione delirante apparentemente

indotta da quanto riferitole da una collega che continuava a parlare di magia

nera che sarebbe stata fatta ai suoi danni e a danni di altri non meglio

specificati per invidia e gelosia relativamente al posto di lavoro. L'assicurata

avrebbe inizialmente presentato una polarizzazione del pensiero non stabile su

queste tematiche iniziando ad avvertire tuttavia una serie di cenestopatie

anomale come "scosse" che avvertiva nel corpo, come movimenti anomali

a livello addominale e ha iniziato a preoccuparsi sempre più con insonnia,

tensione, angoscia trattate prima dal Dr. __________ con Amisulpiride ad alto

dosaggio (già neurolettico) fino a giungere al momento più acuto della presa in

carico psichiatrica e della IL di lunga durata. Qui era presente la convinzione

che nei prodotti che utilizzava al lavoro o nel cibo fossero state messe

sostanze che giustificavano il malessere fisico che avvertiva. Anche i dolori

alla schiena erano dovuti a suo dire a presenze, ombre (di cui le aveva parlato

al collega) che la circondavano e la colpivano. Le idee indubbiamente

esprimevano credenze verso cu [ndr. recte: cui] l'assicurata era culturalmente propensa

come sottolinea anche il Dr __________ nella sua valutazione peritale del

settembre 2017, ma le convinzioni avevano un carattere pervasivo,

frequentemente emergevano tratti paranoici e l'assicurata metteva in atto

comportamenti che, in base alle sue credenze, potessero contrastare la magia

nera. Sono state poste sia dalla curante Dr.ssa __________, che dal Dr __________,

le diagnosi di episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici il cui

decorso, a detta dell'assicurata parrebbe essere solo lievemente migliorativo,

nonostante entrambi inizialmente propendessero per una prognosi favorevole.

L'unico miglioramento consisterebbe

invece nel riposo notturno, nella diminuzione dell'angoscia connessa alle

sensazioni di essere potenzialmente aggredita da presenze che continuerebbe ad

avvertire intorno a lei e che a tutt'oggi la spaventerebbero, dalla diminuzione

dell'intensità (ma non della frequenza) delle cenestopatie alla base del

malessere e giustificate come effetto della magia nera, mentre i comportamenti

consequenziali, quali il tempo trascorso del [ndr. recte: nel] guardare su

Youtube recitazioni di versetti Coranici o l’evitamento dell'esterno, non si

sarebbero moto [ndr. recte: molto] modificate, poggerebbero le basi nell'ideazione

delirante ed occuperebbero ancora molte ore al giorno, così come sarebbero invece

rimasti sintomi prevalentemente negativi come l'anergia e I'astenia, la

restrizione della gamma delle emozioni e degli interessi (non si attiva con il

nipote appare avulsa dal contesto) che potrebbero essere anche letti come

sintomi negativi di tipo psicotico o depressivi. Si escludono tuttavia sintomi

di primo rango schneideriano quali furto e sottrazione del pensiero o deliri di

controllo per cui vista anche l'assenza di vere e proprie allucinazioni si

esclude (anche per l'età di esordio molto atipica) la diagnosi di schizofrenia

di cui non si osservano anche i segni di deterioramento cognitivo e di contatto

di tipo psicotico.

L'assicurata, pur riferendo anche

durante il colloquio peritale di avvertire delle presenze, non appare

particolarmente angosciata e quindi siamo al di fuori di un periodo di acuzie o

sub acuzie del disturbo ed ella riesce a convivervi anche se in realtà afferma

che a causa di questo non si muove da casa se non accompagnata, vive per lo più

ritirata e intenta a recitare preghiere musulmane benché non ne abbia avuto

grande beneficio.

Il quadro sarebbe migliorato all'epoca

dell'ultima certificazione della Dr.ssa __________ del gennaio 2018 se questa

riteneva possibile una ripresa al 50% da febbraio-marzo e comunque dopo al

[ndr. recte: la] presa in carico dello studio __________, non si osserva alcuna

modifica farmacologica, i dosaggi antidepressivi di fluoxetina sono rimasti inalterati

e non si è mai fatto ricorso ad un'altra molecola antidepressiva (in assenza di

collateralità) o ad un ricovero ospedaliero. Se l'evoluzione anche naturale

degli episodi depressivi è in una risoluzione entro al massimo 18 mesi vi sono

comunque alcuni casi (sebbene rari) in cui la situazione permane inalterata o

meglio la fase acuta si risolve ma permane ancora una sintomatologia depressiva

marcata che in questo caso non si evidenzia in alcun modo, al di là di quanto

riferito dall’assicurata.

Attualmente infatti si osserva il

permanere di riferita ideazione delirante (effettivamente non confutabile), di

sensazioni cenestopatiche che l'assicurata interpreta sulla base della magia

nera che le sarebbe stata fatta, un riferito costante assorbimento nelle

letture coraniche e l'evitamento dell'esterno, ma non si apprezza un umore

marcatamente deflesso, non si evidenzia ansia libera né l'assicurata appare

angosciata, non si evidenzia rallentamento psicomotorio né circadianità della

sintomatologia, non si osservano deficit attentivi o marcata faticabilità al

colloquio e l'unica cosa che si apprezza all'inizio del primo colloquio è la

presenza di una latenza di risposta e una distraibilità che potrebbe dipendere

da una attenzione concentrata sulle cenestopatie (come da lei riferito su

precisa richiesta del perito) che tuttavia è andata a scomparire durante il colloquio

e quindi è inusualmente incostante.

Se si è trattato di un episodio

depressivo di grado grave con sintomi psicotici, allo scomparire di segni

depressivi non dovrebbero permanere ideazioni di tipo delirante e se si fosse

trattato di una psicosi reattiva breve, anche in questo caso i sintomi

psicotici dovrebbero sparire. Escludendo la schizofrenia, rimane la diagnosi di

disturbo delirante. L'esordio di tale disturbo si manifesta generalmente nella

media o tarda età adulta, ma il funzionamento psicosociale non risulta tuttavia

compromesso come nella schizofrenia e i danni, di solito, derivano direttamente

dalla convinzione delirante, la quale ha una sua consistenza logica e vi è una

conservazione della vita mentale nella sua globalità senza deterioramento. Il

soggetto affetto da disturbo delirante tipicamente non ha una sintomatologia

cenestopatica o dispercezioni come invece riferirebbe l'assicurata in modo

persistente e tipicamente il soggetto ha un comportamento guidato dal delirio.

In questo caso si tratterebbe della lettura assidua del Corano nella quale afferma

di essere tuttora completamente assorbita. Ci si sarebbe atteso tuttavia da un

deliro di maleficio una maggiore attivazione e angoscia quando lo si affronta e

anche la ricerca di soluzioni differenti da quelle della psichiatria classica a

cui invece si è rivolta fin da subito; inoltre colpisce come, seppur migliorata

come da lei stessa ammesso e confermato dalla Dr.ssa __________, si sarebbe poi

allontanata dalla curante per cercarne altri dopo la negazione di una prosecuzione

di certificazione di malattia. Per definizione invece, nelle forme di delirio il

comportamento è in linea con i contenuti ideativi che dominano lo psichismo e

il problema della certificazione dovrebbe essere meno pressante. Inoltre nel

disturbo delirante tipicamente volontà, pensiero e comportamento al di fuori

del tema delirante rimangono quelli di una persona sana (da cui il termine

parafrenia), mentre l'assicurata si dice profondamente e irrimediabilmente cambiata.

Non da ultimo si ricorda che si deve sempre essere molto prudenti a giudicare deliranti

interpretazioni magiche delle realtà espresse da persone in cui la cultura

possa avere un effetto molto importante nel giustificare alcuni tipi di

credenze.

Quindi posto che alla prima

osservazione da parte della curante e del perito __________ vi era una

concordanza diagnostica su un episodio depressivo maggiore grave con sintomi

psicotici, il fatto che attualmente non si obiettivi alcun segno depressivo e

che si tratti di una presentazione clinica molto anomala per un disturbo

delirante che dovrebbe permanere al di fuori di una condizione depressiva, mi

inducono a ritenere anche sulla base di diverse discordanze segnalate al punto

4.4 che attualmente il quadro depressivo sia risolto e che non si obiettivi un quadro

clinico codificabile in altro disturbo nosografico. A mio avviso la componente

culturale gioca un ruolo importante nell'interpretazione di vaghe cenestopatie

che, tuttavia non possono essere inquadrate come disturbo da somatizzazione per

l'assenza del criterio C (persistente rifiuto ad accettare un responso medico)

e per la limitatezza della varietà sintomatologica. (…)" (doc. AI

67/266-267)

Sempre i periti del __________,

circa la “Valutazione psichiatrica e medico assicurativa” e l’“Elenco

dei quesiti peritali e relative risposte”, si sono così espressi:

"

(…)

7. VALUTAZIONE PSICHIATRICA E

MEDICO-ASSICURATIVA

7.1 Sintesi

della storia personale professionale e sanitaria dell’assicurato e descrizione

della sua situazione psichica, sociale e medica attuale.

L'assicurata non presenta in

anamnesi alcun precedente psicopatologico né segni premorbosi o tratti o

disturbi della personalità. Cresciuta in __________, di religione musulmana, si

è trasferita in Ticino con il marito mentre la famiglia di origine vive per lo

più in __________, ha avuto tre figli di cui due vivono ancora con lei ed il

marito, ed ha sempre contribuito al sostentamento famigliare lavorando prima

part time e solo nel 2016 a tempo pieno con soddisfazione e senza presentare periodi

di malattia prolungati. In seguito ad affermazioni di una collega e compatriota

che segnalava la presenza di riti di magia nera prima su sé stessa e poi anche

su altri, alludendo all'assicurata, ha sviluppato, su un terreno culturale

fertile, un’ideazione delirante sostanzialmente di tipo somatico con sfumature

persecutorie attribuita da coloro che l'hanno osservata per primi ad un

episodio depressivo maggiore con sintomi psicotici. Questo l'ha condotta ad una

inabilità lavorativa prolungata e che, secondo l'attuale curante Dr __________

non sembra essersi risolto con il trattamento fin qui impostato ed avrebbe una

prognosi infausta.

La Dr.ssa __________ a gennaio

2018, prima della perizia della Dr.ssa __________, riteneva possibile una

ripresa lavorativa al 50% da marzo e riteneva che avesse recuperato il suo

funzionamento a domicilio. L'assicurata pur non condividendo la posizione della

Dr.ssa __________ e riferendo di essersi sentita anche in qualche modo

raggirata da lei, non riferisce un peggioramento della sintomatologia che

descrive da allora come stazionaria dopo l'iniziale miglioramento in seguito

alla presa in carico dell'allora psichiatra. Quindi non vi sarebbe stato un

peggioramento del quadro rispetto a quanto asserito dalla collega __________ a

gennaio 2018. La chiusura della malattia da parte di __________ da marzo ed il

non essersi sentita sufficientemente sostenuta dalla curante sarebbero stati

alla base dell'opposizione alla decisione dell'UAl conseguita alla decisione __________

così come del cambio del medico curante. Alla valutazione attuale tuttavia non

si obiettivano segni di patologia depressiva e anche l'ideazione delirante

riferita dall'assicurata e di comportamenti (ritiro, tempo trascorso nella

preghiera), che vengono descritti come pervasivi, non sembrano avere un

correlato in una sintomatologia depressiva e appaiono fortemente atipici per un

disturbo delirante. Quanto obiettivabile non è sempre coerente a quanto

riferito soggettivamente e anche l'atteggiamento ed il contatto non evocano la

presenza di un disturbo di tipo psicotico. A mio avviso la componente culturale

gioca un ruolo importante nell'interpretazione di vaghe cenestopatie che,

tuttavia non possono essere inquadrate come disturbo da somatizzazione.

7.2 Valutazione

del percorso precedente di terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione

e discussione sulle possibilità di guarigione.

La terapia è rimasta

sostanzialmente immutata dall'inizio del trattamento e non è il dosaggio minimo

di Depakin o l'aggiunta di Clorazepato che possono modificare il quadro. In

base all'ipotesi diagnostica dei curanti di episodio depressivo grave con

sintomi psicotici si sarebbe dovuto potenziare notevolmente la terapia

antidepressiva con associazioni ed augmentation ed eventualmente ricorrere ad

un ricovero ospedaliero.

Il dosaggio dei farmaci, eseguito

dall'assicurata due giorni dopo il primo colloquio mostra comunque livelli

decisamente al di sotto del range per la fluoxetina ma non par [ndr. recte:

per] l'acido valproico (il che tenderebbe ad escludere una metabolizzazione

rapida dei farmaci anche per la lunga emivita della fluoxetina). Anche l'olanzapina

è al disotto del range ritenuto terapeutico e l'ipnoinducente è al limite della

dosabilità. Rimangono dubbi sulla reale compliance dell'assicurata il che si

concilia poco con l'asserita gravità soggettiva del malessere.

Non ritengo tuttavia che il quadro

necessiti di un trattamento farmacologico specifico essendo andato l'episodio depressivo

in remissione. Peraltro vista la non collaborazione dell'assicurata al prelievo

per il dosaggio plasmatico dei farmaci e l'assenza di minime segni attribuibili

a collateralità, rimane anche un dubbio sulla reale assunzione della

farmacoterapia da parte dell'assicurata.

7.3 Valutazione della coerenza e

plausibilità

Le discrepanze tra quanto riferito

e quanto oggettivabile in sede peritale non fanno propendere per una effettiva

sofferenza dell'assicurata per cui il quadro appare poco coerente con la

tipologia di possibili diagnosi psichiatriche che si devono prendere in

considerazione e limitazioni funzionali sono quindi scarsamente plausibili.

La posizione espressa dalla Dr.ssa __________

nel suo scritto del gennaio 2018 in cui prevedeva un [ndr. recte: una] ripresa

dell'attività lavorativa sebbene in altro luogo di lavoro è quindi condivisibile

mentre successivamente il quadro, che non viene riferito peggiorato ma

invariato dall'assicurata stessa, è da ritenersi verosimilmente sovrapponibile

a quello apprezzato in perizia.

La collaborazione dell'assicurata è

stata incompleta non essendosi recata subito ad eseguire i dosaggi ematici

richiesti pur non avendo mostrato segni di non aver compreso, anche perché alla

valutazione non era oggettivabile alcun disturbo della comprensione.

Alla SIRS-2 intervista specifica

per la valutazione del malingering emergono segni di aggravamento ed

esagerazione dei sintomi.

7.4 Valutazione di capacità risorse

e problemi

Descrizione di risorse e deficit

- secondo schema Mini ICF-APP

1. Rispetto

delle regole: grado di disabilità assente: non vi sono aspetti

psicopatologici che facciano ritenere che l'assicurata non sia in grado di

rispettare orari e integrarsi in processi organizzativi.

Considerandi

2.

Organizzazione

dei compiti: grado di disabilità assente: è in grado di riconoscere

le priorità ed il fatto che non si occuperebbe delle attività domestiche non è

da attribuirsi ad un disturbo psicopatologico in atto.

3.

Flessibilità:

grado di disabilità lieve: l'assicurata ha assunto una posizione

regressiva che non risulta giustificata da psicopatologia.

4.

Competenze:

grado di disabilità assente: non sintomi cognitivi o segni di

appiattimento ideoemotivo su base depressiva o psicotica.

5.

Giudizio:

qrado di disabilità assente: sebbene sia convinta ancora della magia

questo appare essere attribuibile ad un’interpretazione culturale del malessere

esperito e attualmente non vi è una pervasività dell'ideazione che la angosci e

la induca ad avere comportamenti consequenziali all'ideazione che siano

verificabili e obiettivabili.

6.

Persistenza:

grado di disabilità assente: nonostante la riferita stanchezza non si

notano segni di affaticamento o di rallentamento psicomotorio che la

giustifichino.

7.

Assertività:

grado di disabilità assente: nonostante affermi di essere profondamente

cambiata a causa della magia in famiglia riferisce di arrabbiarsi quando il

marito sporca in casa ed è parsa in grado di far valere i propri diritti quando

ha ritenuto che non fosse coretto chiudere la malattia, utilizzando modalità

lecite e per nulla impulsive.

8.

Contatto

con gli altri: grado di disabilità assente: colloquiabile, non ha

molti rapporti ma sembra che anche in passato non vi fosse una vita sociale particolarmente

ricca.

9.

integrazione

nel gruppo: grado di disabilità assente: sarebbe preferibile evitare

un reinserimento nel precedente posto di lavoro, come anche già sottolineato

dalla Dr.ssa __________.

10.

Relazioni

intime: grado di disabilità assente: non evidenza di importanti

problematiche famigliari.

11.

Attività

spontanee: grado di disabilità assente: non è presente abulia,

rallentamento, la riferita anedonia non dipende da patologia depressiva o

sintomatologia psicotica negativa.

12.

Cura

di sé: grado di disabilità assente: normalmente curata nell'aspetto.

13.

Mobilità:

grado di disabilità assente: l'asserita necessità di essere accompagnata

da famigliari in ogni spostamento non trova una base in evitamenti agorafobici

né in vissuti persecutori a forte compartecipazione emotiva.

Seppure l'assicurata riferisca

numerose limitazioni queste non sono giustificate da una psicopatologia

maggiore in atto e non sono pertanto plausibili.

8.

ELENCO DEI QUESITI PERITALI E

RELATIVE RISPOSTE

8.1

CL nell'attività abituale ed

adeguata

Appare giustificata una IL piena da

aprile 2017 fino a tutto febbraio 2018. Successivamente, da marzo 2018, il

quadro in assenza di peggioramento è verosimilmente sovrapponibile al [ndr.

recte: a] quello attualmente apprezzato e non si ritiene più giustificata

alcuna limitazione della CL.

8.2

CL in attività assimilabile a

quella di casalinga

Sebbene l'assicurata riferisca di

essere completamente inattiva, non vi sono disturbi psicopatologici che rendano

plausibili limitazioni nell'attività domestica.

8.3

Provvedimenti

sanitari e terapie con ripercussione sulla CL

Non sono ritenuti necessari (…)"

(doc. AI 67/268-270)

Il medico SMR dr.ssa __________

– sulla base della succitata

perizia del __________ e ritenuti: • il “Rapporto sulla visita medica

fiduciaria del 24 gennaio 2018 alle ore 14:00” (doc. 9/21-26 dell’incarto

cassa malati) nel quale la dr.ssa __________, FMH in medicina interna generale,

circa i limiti nell’esercizio dell’ultima attività svolta, ha concluso che “(…)

sul piano somatico non vi sono limitazioni per l'esecuzione dell'attività di

ausiliaria di pulizie attualmente ma per evitare peggioramenti dello stato di

salute si consiglia comunque di rispettare i limiti funzionali indicati da Dr. __________

(che appaiono rispettabile nell'attività svolta): può sollevare pesi inferiori

ai 5 kg. Può trasportare carichi di 5-10 kg, postura eretta 2-3 ore al giorno,

postura seduta 6-8 ore al giorno, deambulazione 2-3 ore al giorno. (…)”

(doc. 9/25 dell’incarto cassa malati); • il “Rapporto medico” del 27

aprile 2018 (doc. AI 41/189-190) nel quale il dr. __________, FMH in ortopedia

e reumatologia, poste le diagnosi di “(…) Sindrome d’impingement

sottoacromiale spalla destra con tendinopatia sovraspinato, borsite

sottoacromiale e artrosi acromioclavicolare. Sospetta radicolopatia irritativa

C6 destra. Discopatia, osteocondrosi e uncartrosi cervicale C5-C7. Sindrome del

dolore cronico e sospetta fibromialgia. Sindrome del tunnel carpale destra.

Alterazione sottocutanea zona deltoidea destra, probabilmente lipomi. (…)”

(doc. AI 41/189), ha concluso per una “(…) inabilità lavorativa al 100% dal

01.03.2018

per disturbi alla spalla destra. (…)” (doc. AI 41/190) e •

l’e-mail del 28 giugno 2018 nel quale lo stesso dr. __________ ha attestato che

“(…) confermo di aver di nuovo visitato presso il mio studio la paziente RI

1.

in data 26.06.2018. In base all’esame clinico la paziente riprenderà la

fisioterapia per 1-2 cicli ed è stata dichiarata di nuovo abile al lavoro in

misura completa a partire dal 01.07.2018 per la problematica a livello della

spalla destra e per gli altri residui disturbi ortopedici. La paziente si

dichiara d’accordo con questo procedere. (…)” (doc. AI 68/289-292) –, nel rapporto finale 1. aprile 2019 (doc.

AI 68/289-292), ha attestato i seguenti gradi e periodi di incapacità

lavorativa validi sia per l’attività abituale di ausiliaria di pulizie che in

un’attività adeguata:

"

(…)

100% dal 13.03.2017

0% dal 18.04.2017

100% dal 11.05.2017

0% dal 21.06.2017

100% dal 11.07.2017

0% dal 01.03.2018

100% dal 06.03.2018

0% dal 01.07.2018

(…)" (doc. AI 68/291)

Il dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia e Direttore sanitario di __________, nel “Certificato

medico psichiatrico a favore della Signora RI 1, __________1969” del 26

aprile 2014 indirizzato all’avv. __________ (doc. AI 76/322-324 prodotto

con le “Osservazioni” del 17 maggio 2019 presentate, tramite l’avv. __________,

al preavviso del 3 aprile 2019 sub. doc AI 70/295-299 e 76/305-307) si è

così espresso:

"

(…) in riferimento a quanto da Lei richiestoci, di seguito le nostre

osservazioni riguardanti la perizia redatta dal Dr. med. __________ del 18.03

u.s.

A seguito di un'oculata analisi del

dettato peritale del collega, anzitutto pare importante asserire come, a

differenza di quanto da quest'ultimo affermato, in base alla nostra settimanale

osservazione clinica non possiamo che contestare la remissione completa da egli

decantata. Tale dissenso fonda il proprio dominio su come siano ancora presenti

in forma elevata i sintomi, che in precedenza dai colleghi e noi medesimi erano

stati considerati necessari e sufficienti per diagnosticare l’affezione

depressiva maggiore con sintomi psicotici della quale ella è portatrice. A tal

motivo La si evince di come, le percezioni della paziente, riportate dal Dr. __________

come "scosse in corpo come se si muovessero organi interni, dolori alla

schiena come ginocchiate che prende da ombre come se la seguissero e volessero aggredirla,

passi dietro di lei" sono tutt'ora presenti ed invalidanti nella totalità

il funzionamento genarle della summenzionata paziente. Cionondimeno non si

conviene con il collega quando riporta di non denotarne traccia nel discorso

della paziente, aggiungendo noi a tal riguardo come ella possa nascondere la

propria condizione, proprio a ragione della propria struttura paranoidea, tra

l'altro dalla totalità dei colleghi riconosciuta. Asserendo come in un caso

grave come il presente non sia sufficiente limitarsi alla mancata

verbalizzazione della paziente, bensì analizzarne la struttura, la quale è da

noi considerata grave e di tipologia psicotica, in una disgregazione totale

dell’armonizzazione del proprio reale, immaginario e simbolico su base

depressiva.

Oltremodo ci permettiamo di dissentire

circa quanto sempre dal collega Dr. __________ argomentato e, riferito al fatto

di come, data l'assenza di un ricovero la remissione sia in essere. Giacché,

tale ricovero pare non essere stato preso in considerazione come necessario nemmeno

dalla collega curante precedente, proprio a fronte di un’assenza franca di pericolosità

verso sé stessa o terze persone. RicordandoLe tra l'altro come, al momento attuale

non ci siano i presupposti necessari per un trattamento sotto regime

stazionario, poiché la cura è orchestrata adeguatamente sotto regime di

ricovero semi-stazionario.

L'I.L. è da noi confermata nella

misura del 100% nei confronti della totalità delle professioni, la prognosi

sulla ipotetica C.L. è al momento attuale altamente sfavorevole, in quadro

clinico compromesso nella sua totalità su estinzione delle risorse anche

basilari per aderire, relazionarsi e mantenere una qualsiasi attività

lavorativa su struttura psicotica grave. Tale alterazione della struttura è

evincibile oltremodo anche da quanto apprezzato dal dettato peritale del

collega, quand'egli riporta l'aneddoto relativo alla "__________dalla

Mecca" regalata alla paziente dalla Dr.ssa __________. Denotando come

l'intera forma e contenuto del pensiero sia nella sua interezza inficiato da

apriorismi culturali, i quali oscurano e, come in un delirio succede,

razionalmente pongono giudizio erroneo della realtà come forma estrema di

"auto-terapia" a beneficio di un ego oscurato da una realtà

disgregata, nella quale l'ideazione delirante su interpretatività è la forma

unica rimanente per eludere il decesso psichico. Si vuole oltremodo porre

l'accento su come, forse il collega __________ non denoti presenza di una

chiara nosografia proprio in correlazione di quanto la comunità scientifica

depone sotto l'accezione di "etno-psichiatria", termine e branca

coniata proprio per questioni atipiche come la presente in questione al fine di

annoverare anche tali soggetti all'interno di classificazioni categoriali

particolari. Inoltre si vuole sottolineare come tale componente culturale sia

stata riportata anche dal collega quando egli si esprime asserendo come "a

mio avviso la componente culturale giochi un ruolo importante". A tal

motivo non si comprende come possa riconoscere tale questione e non darle il

peso che merita nell'analisi del caso.

Tra l’altro risulta altamente

evincibile dalla lettura della precisa descrizione della giornata riportata dal

Dr. __________, come la paziente tergiversi in uno stato psicopatologico

maggiore e, sempre in base all’analisi di codesto aspetto non è per noi

comprensibile da dove si possa dedurre l’aspetto di remissione totale asserito

da quest’ultimo.

Per quel che concerne le nostre

osservazioni sui risultati testistici, si vuole sottolineare come un test per

quanto acclarato sia, quando somministrato a soggetti appartenenti ad

estrazioni culturali non appartenenti al campione di riferimento per la

validazione del medesimo, esso perda nella totalità il proprio valore e potere

psicometrico.

In conclusione siamo a riconfermarLe

il nostro impianto diagnostico, già resoLe in precedenza edotto, asserendo in

ultimo come date le gravose condizioni cliniche solo in base alla nosodromia

prossima ci si potrà esprimere in merito ad un ipotetico aspetto di remissione,

il quale al momento attuale è totalmente assente. (…)" (doc. AI

76/322-324)

Il dr. __________ –

invitato a prendere posizione sulle succitate “Osservazioni” del 17

maggio 2019 e alla documentazione medica allegata (doc. AI 78/335 e 79/336) –,

nel complemento peritale del 23 maggio 2019 (doc. AI 84/341) ha rilevato:

"

(…) Ho preso visione delle osservazioni poste dai curanti della

assicurata in oggetto dello studio __________ di __________ (Dr __________,

Dr.ssa __________ e Lic. Psic. __________) contenute nello scritto datato

26.04.2019

La mia valutazione ha tenuto conto sia

di quanto riferito dall'assicurata, che ho riportato e che appare incontestato

nello scritto dei curanti, sia da quanto si è potuto osservare oggettivamente

(discrepanze riportate al punto 4.4 dell'elaborato peritale), sia dall'assenza

di un quadro depressivo maggiore obiettivabile, che era la diagnosi che era

stata inizialmente posta sia dal Dr __________ che dalla Dr.ssa __________ che

dagli attuali curanti dello studio __________, sia dalla evoluzione del

disturbo che già la precedente curante Dr.ssa __________ diagnosticava in

parziale remissione nel gennaio 2018 anche a fronte di un invarianza di quanto soggettivamente

riportato dall'assicurata e dall'assenza di peggioramento.

Nella discussione diagnostica (punto

6) in modo credo articolato, escludendo la presenza di un disturbo depressivo attuale,

prendevo in analisi le altre ipotesi diagnostiche possibili (schizofrenia e

disturbi deliranti) che escludevo in base alla presentazione clinica

(soggettiva ed oggettiva). Non ritengo quindi di essermi limitato "alla

mancata verbalizzazione della paziente".

Ricordo inoltre di aver tenuto in

considerazione l'aspetto culturale ed etnopsichiatrico nella mia valutazione anche

alla SIRS-2, che comunque è un'intervista validata per gruppi etnici (vedi

pagina 92 del manuale al capitolo 6.8.1 "generalizzazione tra gruppi

etnici"), laddove, a fronte di un risultato di simulazione al test

affermo (4.3.2) che: "alcuni punteggi possono aver risentito della

difficoltà di comprensione delle affermazioni" e ritengo quindi più

opportuno parlare di "esagerazione della sintomatologia" che

di vera e propria simulazione.

Per quanto attiene infine alla

descrizione della giornata che fa parte integrante della valutazione peritale,

questa è sempre un dato soggettivamente riferito che va confrontato con quanto

si obiettiva e, anche in questo caso ho notato discrepanze descritte al punto

4.4

dell'elaborato peritale. (…)" (doc. AI 84/341)

Le conclusioni del __________

sono state fatte proprie dal medico SMR dr.ssa __________, la quale, nell’annotazione

del 27 maggio 2019 – posto come

nella presa di posizione del 23 maggio 2019 il Dr. __________ “(…) risponde

puntualmente ed in modo articolato alle osservazioni formulate in sede di

audizione dall’ambulatorio psichiatrico __________ del 26.04.2019 a firma della

Dr.ssa __________, dello psicologo signor __________ e del direttore sanitario

Dr. __________. (…)” (AI 83/340) –,

ha concluso che “(…) si conferma in ogni sua parte quanto contenuto nel

rapporto finale del 01.04.2019. (…)” (doc. AI 83/340).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate –

capacità lavorativa totale nell’attività abituale e in un’altra attività

adeguata dal luglio 2018, termine dell’anno di carenza nel mese di marzo 2018 e

ritenuta la tardività della domanda –

ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1. maggio

al 30 giugno 2018 (cfr. consid. 1.2).

2.7

Il TCA ricorda innanzitutto

che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è

importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che

non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il

diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni

mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF

134.

V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Nel caso concreto, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente

vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5),

non ha motivo per mettere in dubbio le succitate valutazioni formulate dai

periti del __________ nella perizia del 18 marzo e nel complemento del 23

maggio 2019 (cfr. consid. 2.6), confermate anche dal medico SMR dr.ssa __________

nel rapporto finale del 1. aprile e nell’annotazione del 27 maggio 2019 (doc.

AI 68/289-292 e 83/340).

Le valutazioni peritali e

quelle del medico SMR sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti (consid. 2.4 e 2.5).

I periti del __________ hanno

esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro disposizione ed

hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base dei colloqui presso

il __________ “(…) in data 11 (dalle 9.30 alle 11.15) e 15 marzo (dalle 11.00

alle 11.40) (tempo totale 145 minuti) (…)” (doc. AI 67/250).

Dal canto suo la dr.ssa __________

– oltre a confermare la valutazione dei periti del __________ –,

per quanto attiene all’aspetto somatico, si è fondata sulle succitate

certificazioni della dr.ssa __________ e del dr. __________ (cfr. consid. 2.6).

Ai referti va attribuita

piena forza probante.

In particolare il dr. __________,

nel complemento del 23 maggio 2019 – prendendo puntualmente ed

esaustivamente posizione sulle osservazioni formulate dal dr. __________ nel succitato

certificato del 26 aprile 2019 – ha precisato:

• che

nella sua valutazione ha considerato quanto riferito dall’assicurata, quanto

oggettivamente osservato (considerate le discrepanze riportate al punto 4.4),

l’assenza di un quadro depressivo maggiore obiettivabile, l’evoluzione del

disturbo che già la precedente curante dr.ssa __________ riteneva in parziale

remissione nel gennaio 2018 visto quanto soggettivamente riportato

dall’assicurata e l’assenza di un peggioramento;

• che

nella “discussione diagnostica” (riprodotta in esteso al consid. 2.6) ha

escluso un disturbo depressivo e analizzato la possibilità, escludendola vista

la presentazione clinica (soggettiva ed oggettiva), di altre ipotesi

diagnostiche quali la schizofrenia e i disturbi deliranti;

• che ha tenuto conto

dell’aspetto culturale ed etnopsichiatrico;

• che la SIRS-2 è

un’intervista validata per gruppi etnici e

• che

nella descrizione della giornata, dato soggettivamente riferito che va

confrontato con quanto si oggettiva, ha riscontrato le discrepanze descritte al

punto 4.4 della perizia.

In effetti, il dr. __________,

nel succitato punto 4.4 della perizia “Discussione di eventuali incoerenze

emerse e dell’eventuale materiale relativo all’osservazione”, ha rilevato

che “(…) il fatto di entrare nello studio da sola (anche se afferma di

essere stata accompagnata), e di riferire di avvertire anche durante il

colloquio presenze senza apparire minimamente angosciata a [ndr. recte: e]

disturbata dalle stesse è in contrasto con il fatto che non uscirebbe mai

perché ha paura di queste presenze. Anche il fatto che la latenza alle risposte

sia solo iniziale e che scompaia nel corso del colloquio è un fatto del tutto

anomalo e che non è tipico di una persona che presenta un rallentamento ideomotorio

(che non è transitorio) o che, come da lei asserito, dà ascolto a sensazioni di

scosse che avverte a livello addominale che, anche in questo caso descrive come

costanti (mentre la latenza di risposta e [ndr. recte: è] solo iniziale) anche

se di intensità inferiore all'inizio della malattia. Quanto viene riferito in

termini di comportamento (costante lettura o visione di video del Corano, ed

assenza di ogni attività al domicilio), contrastano con l'assenza di segni

depressivi obiettivabili da non verbale e di rallentamento ideomotorio. Ancora

il fatto che l'assicurata abbia attribuito un significato malevolo al dono

della Dr.ssa __________ di una collana proveniente dalla Mecca per poi trasformarlo

in un segno negativo allorquando è venuta a sapere dell'esito della perizia

appare essere anomalo qualora lo psichismo fosse polarizzato sull'utilizzo di

strumenti religiosi per contrastare il delirio e, se anche l'assicurata avesse

ritenuto che la collana avesse un influsso negativo, come ci si potrebbe

attendere in chi ha il pensiero polarizzato su un delirio di maleficio non la

porterebbe sempre con sé nella borsa come afferma di fare. Inoltre il non aver collaborato

alla esecuzione immediata dei dosaggi dei farmaci pur avendo chiaramente compreso

quando e dove recarsi al termine del primo colloquio, fa ritenere che la

compliance asserita come adeguata potrebbe essere invece non completa e anche

la motivazione addotta di essersi sentita molto male dopo il colloquio, oltre a

non corrispondere a quanto appariva esternamente, va a disconfermare

l'affermazione che si sposta solo se accompagnata, visto che ha riferito di

essersi dovuta far venire a prendere dal marito per tornare a casa perché stava

troppo male. (…)” (doc. AI 67/265).

Va altresì osservato che,

sempre nella perizia del 18 marzo 2019 (doc. AI 67/250-288), circa le “informazioni

da terzi”, il dr. __________ ha rilevato: “(…) Colloquio telefonico in

data 13.03.2019 con la Dr.ssa __________ che ha seguito l'assicurata fino al

marzo 2018. La collega conferma il quadro psicotico iniziale con elevate quote

di angoscia che erano migliorate con la terapia farmacologica. La collega a

inizio 2018 è stata assente per un breve pe riodo per maternità ma conferma che

non aveva ritenuto opportuno continuare a certificare malattia dopo la decisone

__________ di sospendere le indennità a marzo 2018. Riferisce che mentre era in

maternità era stata contattata anche dall'__________ dove l'assicurata si era

rivolta per farsi certificare ulteriore malattia e le sembra che non fosse

stato rilasciato alcun certificato. Conferma che aveva iniziato a parlare con

l'assicurata, visti i miglioramenti che anch'ella le riferiva, di un rientro al

lavoro quando poi il rapporto si è interrotto sia per la gravidanza che, forse,

per la non opposizione della curante alla decisione __________. Ho tentato in

due occasioni di contattare telefonicamente la Dr.ssa __________ dello studio __________,

attuale curante dell'assicurata senza riuscirvi. (…)” (doc. AI 67/265).

Stante quanto precede

questo Tribunale non vede ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del

dr. __________ del 18 marzo con complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI

67/250-288 e 84/341).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo agli ulteriori certificati del

dr. __________ – prodotti durante la procedura – del 29 agosto 2019 (doc. G),

del 7 ottobre (VI/1) e del 30 ottobre 2019 (X/2).

Al riguardo –

osservato come il dr. __________ non si è confrontato con il succitato

complemento peritale 23 maggio 2019 del __________ – questo Tribunale

può fare proprio quanto addotto dai medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________

che, nelle annotazioni del 30 settembre, del 22 ottobre e del 14 novembre 2019

hanno rilevato:

• “(…) doc. G: infine relazioni

del 29.08.2019 di __________, a firma Dr. __________, Dr.ssa __________ e

signor __________ di difficile interpretazione con riferimento a generico

stato psichico peggiorato e quadro clinico compromesso. Nella sostanza la

presente relazione corrisponde al precedente scritto del 26.04.2019 con

diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente e disturbi di attacco di panico

priva di connotazioni oggettive di status e prognosi così come confermato dal

complemento di perizia del Dr. __________ del 23.05.2019. (…)” (IV/1);

• “(…) - certificato

__________ del 7.10.2019 con indicata incapacità lavorativa del 100%, a

firma dei Dr.es __________ / __________ e signor __________. Vengono ribadite

le consuete diagnosi già certificate in precedenza e confutate dalla perizia

esperita dal Dr. __________ del 18.03.2019. In particolare non viene attestato

alcun oggettivo peggioramento dello stato di salute, non esiste alcun ricovero

e non viene fatta alcuna menzione circa una variazione/implementazione della terapia.

Viene genericamente attestata un'incapacità lavorativa 100% a causa dei un indefinito

"gravoso quadro psicopatologico in essere, in relazione alla nosodromia

clinica". II quadro psicopatologico presentato dall'A, si ribadisce, è già

stato valutato in sede peritale presso il __________ dal Dr. __________. Inoltre

l'attuale certificato è del tutto similare a quello già sottoposto al perito ed

ulteriormente considerato in sede SMR (v. annotazione 30.09.201 9) (…)”

(VIII/1) e

• “(…) da ultimo l'A

allega relazioni del Dr. __________ (29.10.2019) e dello studio __________

[ndr. si riferisce al certificato del 30 ottobre 2019 sub X/2] che non

apportano elementi nuovi e/o variazioni significative ed oggettive di elementi

già valutati in precedenza. (…)” (XII/1).

Quanto all’aspetto

somatico – a prescindere dal fatto

che, fatto salvo il rapporto 20 agosto 2019 nel quale ha concluso che “(…)

la paziente non è in grado di svolgere alcun lavoro fisico (…)” (doc. F),

il dr. __________, FMH in chirurgia, nei rapporti 7 ottobre (VI/2) e 29 ottobre

2019.

(X/1); il dr. __________, medico assistente del Pronto Soccorso dell’Ospedale

__________ di __________, nel rapporto del 14 giugno 2019 (doc. B) e i dottori __________,

__________ e __________, nei rapporti del Servizio di Radiologia della Clinica __________

del 21 agosto 2019 (doc. C = VI/5), del 23 agosto 2019 (doc. D = VI/4) e del 26

agosto 2019 (doc. E = VI/3) e dell’8 settembre 2017 (VI/6); non si sono espressi

sulla capacità lavorativa – questo

Tribunale può fare proprie le valutazioni dei medici SMR dr. __________ e

dr.ssa __________ che, nelle annotazioni del 30 settembre, del 22 ottobre e del

14.

novembre 2019, si sono così espressi:

• “(…) - doc. B:

rapporto __________ del 14.06.2019, Pronto Soccorso, visita di stessa data per

emicrania con aura, trattata con Dafalgan e regredita dopo adeguata

idratazione. Non si tratta pertanto di malattia di lunga durata; - doc. C, D,

E: rapporti Clinica __________, MRI colonna cervicale del 21.08.2019, MRI

spalla sinistra del 23.08.2019 e MRI spalla destra del 26.08.2019. Non vengono

presentate nuove informazioni, rispettivamente aggravamento di condizioni

cliniche già note; - doc. F: relata del 20.8.2019 a firma Dr. med. __________, FMH

chirurgia che indica generico peggioramento psico-fisico e crisi di paranoia

non meglio specificate per le quali non viene previsto alcun seguito (…)”

(IV/1);

• “(…) - certificato

Dr. __________, FMH chirurgia, del 07.10.2019, che attesta che lo stato

psico-fisico attuale risulta peggiorato per problemi ortopedici e neurologici,

indicando un indefinito stato peggiorato a livello delle discopatie. Notiamo

inoltre con sorpresa che il Dr. __________, cita una presa a carico presso il __________

di cui non avevamo menzione. La certificazione del Dr. __________ non riferisce

alcuna indicazione circa lo status clinico attuale presentato in sede di visita

presso il suo studio, non pone nuove diagnosi precise e circostanziate, non

formula alcuna prognosi, non fornisce alcuna informazione circa il periodo

d'insorgenza dell’emicrania con aura trattata dalla neurologia dell’Ospedale __________.

Si ricorda come agli atti sia presente il rapporto di __________ del

14.06.2019, Pronto Soccorso, visita di stessa data per emicrania con aura,

trattata con Dafalgan e banalmente regredita dopo adeguata idratazione. Non si

tratta pertanto di malattia di lunga durata. Tale documentazione è stata già

valutata in precedenza. Da ultimo vengono allegate le seguenti risonanze magnetiche;

- MRI Spalla dx del 22.8.2019, rapporto del 26.8.2019 Clinica __________; - MRI

Spalla sx del 22.8.2019, rapporto del 23.8.2019 Clinica __________; - MRI

Colonna Cervicale del 21.8.2019, rapporto Clinica Sant'Anna di stessa data; -

MRI Spalla dx del 7.9.2017 e MRI colonna cervicale del 7.9.2017, rapporto

Clinica __________ del 8.9.2017. Tutti i citati esami sono già stati valutati

in precedenza (vedi nota SMR del 30.09.2019) e specificatamente non presentano

nuove informazioni, rispettivamente aggravamento di condizioni cliniche già

note. Riassumendo: 1) non esiste alcuna nuova precisa diagnosi per una malattia

di lunga durata o alcun oggettivo peggioramento dello stato di salute; 2) non

viene documentato alcun blocco articolare; 3) non esiste alcun nuovo ricovero;

4) non esiste un esame obiettivo condotto sull'A che documenti un peggioramento

oggettivo del suo stato di salute; 5) non esiste un piano di terapia fisica,

riabilitativa prescritta/seguita attualmente dall'A; 6) non esiste un

aggiustamento/ rimaneggiamento/ aumento della terapia farmacologica. (…)”

(VIII/1) e

• “(…) si precisa che

le MRI Spalla dx del 22.8.2019, MRI Spalla sx del 22.8.2019, MRI Colonna

Cervicale del 21.08.2019 sono state debitamente valutate e comparate con MRI

Spalla dx del 7.9.2017 e MRI colonna cervicale del 7.9.2017, già in precedenza

agli atti (vedi fascicolo __________) in sede di ricorso dell'A, come si evince

dalle note del 30.09.2019 e 22.10.2019 (…)” (XII/2).

L’insorgente, come

accennato (cfr. consid. 1.9), con scritto del 21 novembre 2019 (XIV) – richiamata la documentazione medica agli

atti (di cui si è ampiamente detto sopra e che è stata sottoposta ai periti del

__________ e ai medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________) senza produrne

della nuova – ha ribadito che dalla

documentazione medica risulterebbe un peggioramento dello “stato locale”

che l’amministrazione non avrebbe approfondito (“(…)

contesto nuovamente quanto scritto dal SMR in quanto dai rapporti medici delle

diverse cliniche datati a 14.06.2019, 21.08.2019, 23.08.2019 e 26.08.2019 viene

esplicitato un peggioramento dello stato locale a cui non è stata richiesta

nessuna informazione supplementare. (…)” (XIV)).

Al riguardo va ricordato

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. sul tema STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017, consid. 2.7

e rinvii ivi citati).

Stante quanto precede, il

TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle suesposte considerazioni espresse

dai periti del __________ e dai medici SMR dr.ssa __________ e dr. __________.

Diversamente da quanto

valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata

in SVR 2018 IV nr. 4 – nella quale il TF ha reputato che il rapporto del

SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi espresso su tutti

gli aspetti rilevanti per la decisione – questo Tribunale non vede nel

caso concreto alcun motivo che possa impedire di fondare il proprio giudizio

sulle risultanze mediche del SMR, la cui affidabilità e concludenza non è stata

oggettivamente messa in dubbio da refertazioni specialistiche in grado di

rimetterle in discussione (STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

In siffatte circostanze il

TCA non condivide le critiche mosse dall'insorgente all'operato

dell’amministrazione dal profilo medico, motivo per il quale tutte le censure

sollevate al riguardo sono respinte.

Ritenuto tutto quanto sopra

esposto – senza che sia necessario

esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio

2013.

il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche

tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di

prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere

sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto

meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur

sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo

all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne

dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”)

–, dal punto di vista medico, questo Tribunale ribadisce che

va confermata la valutazione del medico SMR dr.ssa __________ secondo la quale,

tanto nell’attività abituale quanto in un’attività adeguata, al termine

dell’anno di carenza l’incapacità lavorativa è stata del 100% dal 1. marzo al

30.

giugno 2018 mentre che dal 1. luglio 2018 la capacità di lavoro è piena.

2.8

Visto che dal 1. marzo 2018,

termine dell’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, l’inabilità

lavorativa del 100% è durata fino al 30 giugno 2018 (in seguito capacità di

lavoro piena tanto nell’attività abituale quanto in un’altra attività adeguata)

e ritenuta la tardività della domanda di prestazioni del novembre 2017 (secondo

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 LPGA) è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’insorgente il diritto ad una rendita intera limitatamente al

periodo dal 1. maggio al 30 giugno 2018.

2.9

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti