32.2019.160
Dalla perizia pluridisciplinare cui è stato sottoposto l'ass. risulta una capacità lavorativa dell'80% in qualsiasi attività.Il ric. non ha prodotto documenti medici atti a mettere in dubbio le valutazioni dei periti. NO a provvedimenti d'integrazione essendo abile 80%, Sì a un aiuto al collocamento
9 giugno 2020Italiano47 min
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.160
TB
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel luglio 2017 (doc. 5) RI 1,
1963, autista disoccupato dal 2015 (doc. 10), ha chiesto di beneficiare di
prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di disturbi psichici.
Sulla base della documentazione medica raccolta presso i curanti
dell'assicurato, il 20-21 novembre 2018 (docc. 24-26) il Servizio Medico
Regionale ha ritenuto necessario sottoporlo a una valutazione peritale
psichiatrica, endocrinologica, oftalmologica e cardiologica.
1.2. Preso atto degli esiti della
perizia pluridisciplinare del 16 maggio 2019 (doc. 37), del rapporto SMR del 21
maggio 2019 (doc. 39) e della valutazione del consulente in integrazione
professionale, con decisione del 10 luglio 2019 (doc. A), che confermava il
progetto di decisione del 3 giugno 2019 (doc. A) anche a seguito delle
osservazioni dell'assicurato del 14 giugno 2019 (doc. 45), l'Ufficio AI ha
negato le prestazioni stante una capacità di lavoro del 50% dal 14 giugno 2017
e dell'80% dal 1° gennaio 2018. Dal gennaio 2018 il grado di invalidità
risultava essere del 20% e quindi inferiore al minimo pensionabile del 40%.
1.3. Il 6 settembre 2019 (doc. I) RI
1 si è rivolto al Tribunale chiedendo di riconsiderare le diagnosi e la
prognosi valetudinaria formulate dai periti, siccome contrastanti con il suo
stato di salute così come valutato dai suoi medici curanti dr. med. __________,
psichiatra e dr. med. __________, medicina interna.
Il ricorrente ha inoltre segnalato che a causa del peggioramento
delle sue condizioni si sarebbe sottoposto prossimamente a una visita
neuropsicologica. Infine, l'assicurato si è detto disposto ad essere valutato
nuovamente da un perito neutro per accertare la sua incapacità lavorativa.
1.4. Con risposta del 27 settembre
2019 (doc. V) l'Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, ritenuto
come l'aspetto medico sia stato dettagliatamente valutato con una perizia
pluridisciplinare che ha tenuto conto dei dati soggettivi e obiettivi, che ha
discusso i dati medici tenendo conto sia delle valutazioni specialistiche
esterne sia dei propri accertamenti eseguiti durante la permanenza
dell'assicurato presso il centro peritale.
Considerato come l'assicurato abbia manifestato un dissenso
puramente soggettivo nei confronti della valutazione effettuata
dall'amministrazione senza apportare elementi oggettivi di natura medica, non
vi sono prove per contraddire la valutazione del Servizio Accertamento Medico e
dell'SMR e ritenere che vi sia un'incapacità lavorativa superiore a quella
accertata come pure che sia necessario esperire nuove indagini di natura
medica.
1.5. Il 3 ottobre 2019 (doc. VII)
l'avv. __________ è subentrato nel patrocinio del ricorrente chiedendo l'assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio e la proroga del termine per produrre nuovi
mezzi di prova, proroga che il Tribunale ha concesso (doc. IX).
Il 30 ottobre 2019 (doc. XI) l'assicurato ha comunicato di non
essere d'accordo con le conclusioni dell'Ufficio AI, ritenendo di essere
totalmente inabile al lavoro e ribadendo di essere disposto ad essere
nuovamente peritato dal profilo psichiatrico.
1.6. Il 6 aprile 2020 (doc. XIII) RA
1, curatrice dell'assicurato dal 20 novembre 2019 (doc. B1), ha trasmesso al
TCA il rapporto del 4 febbraio 2020 (doc. B2) concernente la valutazione
neuropsicologica, secondo cui RI 1 non è in grado di reintegrarsi autonomamente
nel mondo del lavoro a causa delle limitazioni evidenziate dalla perizia
pluridisciplinare (struttura di personalità fragile, con scarse risorse di
mentalizzazione, ridotta tolleranza di frustrazione e tendenza a proiettare
sugli altri, il corteo sintomatologico interferisce sulla performance
lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress e sui tempi di ricupero,
sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in
atto i propri propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della
resistenza, necessità di un lavoro con turni regolari e non di notte).
Pertanto, il ricorrente ha chiesto che gli sia riconosciuta una rendita di
invalidità o delle misure professionali a sostegno della sua reintegrazione.
Il 28 aprile 2020 (doc. XIV) la curatrice dell'assicurato ha
confermato al TCA di avere ritirato allo studio legale il mandato di
rappresentanza.
1.7. Nelle osservazioni del 6
maggio 2020 (doc. XVI) l'Ufficio AI ha rilevato che la documentazione
presentata, oltre a non contenere elementi oggettivi che possano inficiare la
valutazione peritale eseguita dal Servizio Accertamento Medico, si riferisce a
una situazione insorta successivamente all'emanazione della decisione impugnata
(10 luglio 2019), momento determinante per la valutazione del Tribunale. Inoltre,
per quanto concerne le misure professionali a sostegno della reintegrazione, l'Ufficio
AI ha rilevato che l'assicurato non ha beneficiato dell'aiuto al collocamento
che gli era stato riconosciuto nel luglio 2019.
1.8. Chiesta la documentazione
agli atti successiva al 12 giugno 2019 (doc. XVIII), il ricorrente ha espresso
il suo dissenso nei confronti delle osservazioni dell'amministrazione, poiché
la diagnosi neuropsicologica del 13 gennaio 2020 evidenzia un profilo
intellettivo presente da ben prima della decisione impugnata, tanto da
necessitare una misura di protezione.
L'assicurato ha pertanto ribadito la sua richiesta di una rendita
di invalidità o almeno il diritto a misure professionali.
1.9. A richiesta dell'interessato,
il 13 maggio 2020 (doc. XX) il TCA gli ha trasmesso il rapporto di chiusura del
mandato di aiuto al collocamento del 23 luglio 2019.
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono
state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,
DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986
pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique
et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p.
43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.3. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve poi esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti
dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto
insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo
al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid.
2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)”.
Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri
per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)
provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle
assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich
zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische
Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio
approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)".
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa,
in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni
modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove,
tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.4. Nel caso di
specie, nel luglio 2017 l'assicurato ha chiesto all'Ufficio assicurazione
invalidità di beneficiare di prestazioni a causa dei disturbi psichici che
avevano reso impossibile svolgere un'attività lucrativa. Raccolta la
documentazione medica presso i curanti, il dr. med. __________, specialista in
psichiatria del Servizio Medico Regionale, ha ritenuto opportuno sottoporre
l'assicurato a una visita peritale psichiatrica e il dr. med. __________,
anch'egli attivo presso l'SMR, a una visita peritale pluridisciplinare
comprendente una valutazione endocrinologica e oftalmologica stante la diagnosi
di diabete mellito insulinodipendente.
La perizia è stata allestita il 16 maggio 2019 (doc. 37), dopo che
il Servizio Accertamento Medico ha avuto modo di visitare l'interessato il 28
gennaio 2019 per una valutazione internistica e fisiatrica peritale.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2015
al settembre 2018, nel suo rapporto il SAM ha esposto l'anamnesi familiare,
personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, i disturbi soggettivi
attuali, la descrizione della giornata e la terapia in corso (sia farmacologica
sia psicologica e psichiatrica).
Nelle constatazioni obiettive il perito ha descritto lo status,
gli esiti degli esami di laboratorio effettuati il giorno della valutazione e
degli esami radiologici e cardiologici eseguiti il 19 febbraio 2019 sempre dal
Servizio Accertamento Medico.
Sono poi stati riassunti i consulti specialistici, esposti di
seguito.
Dal profilo internistico, il perito del SAM che ha visitato
l'assicurato il 28 gennaio 2019 ha affermato che le diagnosi di diabete mellito
di tipo 2 ben controllato con monoterapia con insulina lenta, ipertensione
arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, sovrappeso (BMI 27,7
kg/mq), sclerosi del miocardio inferobasale di natura indeterminata,
iperferritinemia d'origine non chiara, lieve epatomegalia steatosica e
tabagismo cronico, non limitavano la sua capacità lavorativa. È stato
riconosciuto soltanto un periodo di inabilità lavorativa totale per alcuni mesi
in primavera-estate 2018 nell'ambito della nuova diagnosi di diabete.
L'assicurato è stato esaminato il 1° febbraio 2019 dal dr. med. __________,
FMH in endocrinologia/diabetologia, che ha posto la diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa di diabete mellito di tipo 2, ben controllato, in
monoterapia con dell'insulina lenta. Non v'erano segni per una polineuropatia
diabetica. L'assicurato era idoneo alla guida di tipo professionale con la
monoterapia, perciò nell'attività di autista di camion e in altre attività
adeguate egli era abile al 100%, ma doveva sempre essere possibile un
autocontrollo glicemico come anche una correzione di eventuali ipoglicemie con
assunzione di zucchero o altri elementi. Era sempre indispensabile una dieta
diabetica che non permettesse di trascurare i pasti principali e di conseguenza
erano richiesti dei turni regolari di lavoro, senza turni notturni.
Il dr. med. __________, specialista FMH in cardiologia, ha visitato
l'interessato il 19 febbraio 2019 e ha posto una diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa di diabete mellito di tipo 2 insulinorichiedente,
ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, sovrappeso e sclerosi del miocardio
inferobasale di natura indeterminata. L'assicurato era asintomatico dal lato
cardiaco. Oggettivamente è stata riscontrata una sclerosi del miocardio in sede
inferiore, perciò è stato suggerito di completare le indagini con una MRI
cardiaca. V'era una leggera ipertrofia ventricolare sinistra, ma non indizi di
ischemia da sforzo. La leggera tachicardia si spiegava verosimilmente con il
diabete, il sovrappeso e gli psicofarmaci.
L'assicurato era completamente abile al lavoro senza limitazioni.
Dal lato psichiatrico, il dr. med. __________, specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia, ha avuto due colloqui ciascuno di 45 minuti il 14 e
il 28 febbraio 2019 e nel suo referto del 27 marzo 2019 ha esposto l'anamnesi,
i disturbi soggettivi, la descrizione della giornata, la terapia psichiatrica e
le constatazioni obiettive con lo status psichico secondo i criteri
AMDP-System.
Lo specialista ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) e di disturbo
di personalità misto (ICD-10: F61.0), valutando una prognosi a medio lungo
termine non suscettibile di cambiamenti sostanziali, ritenendo molto importante
proseguire la cura psichiatrica integrata (farmacoterapia e psicoterapia).
Secondo lo psichiatra, il corteo sintomatologico interferiva
parzialmente sulle performance lavorative, sulla capacità di sopportare lo
stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e
sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della
caricabilità psichica e della resistenza. Le limitate risorse di
mentalizzazione, introspettive e psicologiche in generale, tendevano a
cronicizzare il quadro clinico.
Il perito ha ritenuto che la sintomatologia influiva sulla
prestazioni lavorative in ragione del 20% e tale era l'incapacità lavorativa,
da intendere come riduzione del rendimento sull'arco di una giornata intera di
lavoro. Dalla presa a carico nel giugno 2017 da parte dello psichiatra curante,
momento in cui i sintomi erano più acuti, era verosimile che l'inabilità
lavorativa fosse del 50%, mentre da gennaio 2018, grazie alle cure adeguate ricevute,
si era consolidata un'inabilità del 20% che proseguiva tuttora.
L'attività da ultimo svolta è stata ritenuta un'attività adeguata,
esercitabile per un'intera giornata con riduzione del 20%.
Infine, la dr.ssa med. __________, specialista FMH in
oftalmologia, ha visitato l'assicurato il 22 febbraio 2019, non riscontrando
segni obiettivi e funzionali che influenzavano la capacità lavorativa. La
Considerandi
cataratta iniziale su entrambi gli occhi non aveva ripercussioni sulla capacità
lavorativa, che era del 100%.
Il Servizio Accertamento Medico, preso atto dei rapporti peritali
suesposti, ha posto quale diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa
del ricorrente soltanto quella di tipo psichiatrica, ovvero di sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2) e di disturbo di personalità misto (ICD-10:
F61.0). Le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa esposte dagli
altri specialisti intervenuti completano il quadro diagnostico dell'assicurato.
Le conclusioni peritali si sono fondate su un'esauriente
discussione plenaria tra i medici periti del SAM, i quali hanno ravvisato una
limitazione della capacità lavorativa unicamente dovuta alla patologia in
ambito psichiatrico.
Gli esperti hanno evidenziato che l'assicurato presentava una
struttura di personalità fragile, con scarse risorse di mentalizzazione,
ridotta tolleranza alle frustrazioni e tendenza a proiettare sugli altri.
Queste caratteristiche configurerebbero un disturbo misto di personalità, di
cui l'assicurato era scarsamente consapevole.
Per quanto concerne la capacità lavorativa dell'assicurato, i
periti hanno ripreso le conclusioni tratte dallo psichiatra dr. med. __________
(inabilità del 50% da giugno 2017 e del 20% da gennaio 2018, da intendere come
riduzione del rendimento), a cui si aggiungono alcuni mesi di inabilità
lavorativa totale in primavera-estate 2018 per la diagnosi di diabete mellito
tipo 2, dopodiché l'assicurato era nuovamente abile all'80%.
Il 21 maggio 2019 (doc. 39) il dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha
ripreso le diagnosi poste dai periti del SAM come pure i gradi di capacità
lavorativa sia nell'attività abituale di autista di autocarri sia in attività
adeguate (50% dal 14 giugno 2017 e 80% dal 1° gennaio 2018 come riduzione del
rendimento) non ponendo delle limitazioni di carico, né di necessità di
alternanza della postura e di difficoltà nello svolgere lavori di precisione,
ma indicando la necessità di pause supplementari, tuttavia già inclusa nella
capacità medica. Per ulteriori limitazioni ha fatto riferimento al rapporto
peritale.
Il progetto di decisione che ne è scaturito il 3 giugno 2019 (doc.
41) negando una rendita di invalidità è stato contestato dall'assicurato, il
quale ha osservato che le sue condizioni psico-fisiche erano molto compromesse,
non essendo in grado di condurre una vita normale di fatiche e soddisfazioni,
di iniziativa e di progettualità, di affetti come quando lavorava.
La decisione che è seguita il 10 luglio 2019 ha confermato il
rifiuto di una rendita, non avendo l'interessato apportato nuovi elementi
rispetto a quanto già valutato dagli specialisti.
2.5
La scrivente Corte rileva che
anche con il ricorso, e nel termine per produrre nuovi mezzi di prova,
l'assicurato non ha prodotto nuovi certificati medici atti a inficiare le
conclusioni dei periti. Egli si è limitato a ribadire il 30 ottobre 2019 (doc.
XI) che la propria situazione era da ritenere totalmente invalidante e di non
essere perciò d'accordo con le conclusioni tratte dall'amministrazione.
È soltanto pendente causa, il 6 aprile 2020 (doc. XIII), che ha
prodotto il rapporto del 4 febbraio 2020 (doc. B2) relativo alla valutazione
neuropsicologica ambulatoriale a cui si è sottoposto il 13 gennaio 2020 presso
il Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ a causa di un
sospetto di ritardo cognitivo.
Questo referto, a cui sono stati allegati i test effettuati,
conclude che il profilo cognitivo del ricorrente denota un quoziente
intellettivo di 74, che si situa formalmente al limite inferiore della norma,
rilevando che erano indebolite in particolare le scale di comprensione verbale
(QI di 71) e di memoria di lavoro (QI di 75), che si situavano al limite
inferiore della norma, mentre erano relativamente migliori e si collocavano
nella fascia bassa della norma le scale di ragionamento visuo-percettivo (QI di
87) e di velocità di elaborazione (QI di 89).
Su queste risultanze, come pure su quelle emerse dalla perizia
pluridisciplinare, l'insorgente ha affermato di non essere in grado di
reintegrarsi autonomamente nel mondo del lavoro, chiedendo perciò
l'attribuzione di una rendita di invalidità o di misure professionali a
sostegno della sua reintegrazione.
Tuttavia, come rilevato dall'Ufficio assicurazione invalidità, si deve
qui considerare che il ricorrente non ha saputo produrre dei documenti medici
atti a mettere in dubbio le valutazioni degli specialisti che sono intervenuti
ad inizio anno 2019 peritandolo in ambito internistico, endocrinologico,
oftalmologico, cardiologico e psichiatrico. I referti di ciascun perito sono
dettagliati, completi e chiari, si esprimono sia sulle sue patologie sia sugli
effetti che esse hanno, se del caso, sulla sua capacità lavorativa. I periti
hanno preso atto, confrontandosi con essi, dei certificati dei medici curanti
che sono stati loro forniti, hanno valutato le condizioni di salute
dell'assicurato effettuando un'accurata visita medica di persona e, laddove
necessario, a mezzo di esami di laboratorio (sangue e urine), radiologici (ecografia
addome) e cardiologici (ECG a riposo, prova da sforzo, ecocardiografia).
In particolare, il perito psichiatra ha tenuto conto che,
all'inizio della presa a carico specialistica da parte del dr. med. __________,
la capacità lavorativa dell'assicurato era inferiore a quella che egli ha poi
riscontrato al momento della sua valutazione, stante un miglioramento dovuto
alla terapia farmacologica e psicoterapica impostata dallo psichiatra curante.
Era perciò molto importante che l'interessato continuasse con la cura
psichiatrica integrata per un tempo sufficientemente lungo e con una maggiore
frequenza.
La riduzione del rendimento del 20% era data dalla sindrome mista
ansioso-depressiva e dal disturbo di personalità misto, che interferivano sulla
performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress e sui tempi di
recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di
tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della caricabilità psichica
e della resistenza.
Questa analisi non è stata contraddetta dal ricorrente sulla base
di certificati medici, ma solo adducendo motivi di carattere soggettivo.
Tuttavia, un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione
medica dei periti non è sufficiente per contrastare le conclusioni che dal 1°
gennaio 2018 egli risulta abile all'80% come autista di camion e in altre
attività adeguate.
Occorre infatti evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della
presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi -
segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è
dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente
all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute
dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei
referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -,
quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato
di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del
14.
aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18
luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26
febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre
2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017;
STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17
aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno
2008).
Da quanto precede discende che anche le conclusioni tratte dal
Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 21 maggio 2019, che
riprendono le considerazioni dei periti del SAM, sono convincenti e vanno
perciò fatte proprie da questo Tribunale, non essendo state sufficientemente
contestate dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi
certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, ma che si è
limitato ad osservare come il suo stato psicofisico gli impedisca di svolgere
una qualsiasi attività lavorativa.
In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si
allinea con serenità alle conclusioni tratte dai periti del SAM e dallo
psichiatra del Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato
attentamente le condizioni di salute dell'assicurato sia dal profilo somatico
sia psichico, vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei
riscontri oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica
raccolta e si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.
Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una
situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal perito psichiatra dr. med.
__________, che è stata confermata dal dr. med. __________ dell'SMR. Il perito
ha stabilito che dal giugno 2017 l'abilità lavorativa dell'assicurato dal
profilo psichiatrico era del 50% stante una riduzione del rendimento del 50%,
mentre dal gennaio 2018 era dell'80% (riduzione del 20% del rendimento) in
considerazione dell'avvenuto miglioramento dovuto alla terapia integrata
attuata dallo psichiatra curante.
Quanto ai limiti funzionali presenti dal profilo somatico, si
doveva tenere conto della necessità che l'assicurato potesse effettuare un
autocontrollo glicemico in qualsiasi momento, come anche la correzione di
eventuali ipoglicemie con assunzione di zucchero o altri elementi. Considerata
la necessità di assumere i pasti principali nell'ambito dell'indispensabile
dieta diabetica, non era possibile per il ricorrente lavorare in turni
notturni, ma erano esigibili unicamente dei turni di lavoro regolari.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute
dell'assicurato di carattere psichiatrico, così come da esso richiesta, non è
dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si
deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e
sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile
l'esperimento di ulteriori accertamenti.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
I gradi di inabilità lavorativa determinati dai periti del
Servizio Accertamento Medico e fatti propri dal Servizio Medico Regionale dal
dr. med. __________, specialista in psichiatria, vanno dunque posti alla base
del presente giudizio, tanto nell'attività di autista di camion quanto in attività
adeguate, fra cui quella di autista di camion. Non è data un'incapacità
lavorativa maggiore.
Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte
dall'SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari,
utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dal ricorrente.
Quanto al rapporto del 4 febbraio 2020 inerente la valutazione
neuropsicologica effettuata il 13 gennaio 2020, la scrivente Corte evidenzia,
come correttamente fatto dall'Ufficio assicurazione invalidità, che è
posteriore alla decisione impugnata, perciò il suo contenuto non può essere
posto alla base del presente giudizio, a meno che esso riferisca di una
situazione antecedente alla decisione contro cui l'assicurato ha ricorso.
Infatti, conformemente alla consolidata giurisprudenza, il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in
base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è
stata presa (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009, consid. 2.2; DTF 132 V 215
consid. 3.1.1, DTF 109 V 179, DTF 107 V 5), quindi nel luglio 2019.
Il test neuropsicologico è stato effettato sei mesi dopo il
momento in cui il TCA si deve porre per valutare lo stato di salute del
ricorrente e, peraltro, riferisce che "Il
quadro cognitivo evidenziato, tramite la somministrazione di una batteria di
test standardizzata e l'indagine clinica (cf. colloquio), appare compatibile
con la situazione attuale in cui si trova il sig. RI 1" (doc.
B2 p. 1).
Tale documento non può dunque essere preso in considerazione ai
fini del presente giudizio, che valuta lo stato di salute del ricorrente
dall'insorgenza del danno alla salute (giugno 2017) fino all'emanazione della
decisione impugnata (luglio 2019).
Nemmeno è di aiuto all'insorgente l'istituzione a suo favore di
una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e di una curatela
di cooperazione, considerato, in particolare, come la decisione presa il 20
novembre 2019 (doc. B1) dalla Autorità regionale di protezione __________ si
basi su fatti ed eventi insorti da fine ottobre 2019 in poi e quindi, anche in
tal caso, su un periodo posteriore a quello determinante per il TCA.
2.6
In queste circostanze, questo
Tribunale non può dunque che confermare la decisione dell'Ufficio AI di negare
al ricorrente una rendita di invalidità stante una capacità
lavorativa residua dell'80% in qualsiasi attività.
Dal calcolo della perdita di guadagno effettuato dal
consulente in integrazione professionale (doc. 38) risulta che l'assicurato ha
un minore discapito economico continuando a svolgere l'attività di autista di
camion (grado AI del 20%) rispetto ad effettuare delle attività adeguate
semplici e ripetitive (grado AI del 27%).
2.7
Va da ultimo rilevato che la
decisione del 10 luglio 2019 ha indicato che non erano proposti provvedimenti
di integrazione, mentre erano assolte le condizioni per l'aiuto al
collocamento.
In concreto, pur essendo il grado d'invalidità del ricorrente (20%)
uguale alla soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente
diritto a provvedimenti di riformazione professionale, che è del 20% (DTF 130 V
489.
consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22 dicembre 2006
consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b), la decisione
con cui l'Ufficio AI non ha proposto dei provvedimenti di integrazione
professionale, ma si è messo a disposizione per un aiuto al collocamento,
merita conferma.
Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in
cui un'assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo
misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di
provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
6.
(…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel
giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l'insorgente sembra dimenticare
che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si
presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare
accoglimento.".
Nel caso di specie una riqualifica professionale del
ricorrente non entra in considerazione (STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017;
STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA
32.2012.39
del 24 ottobre 2012; STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Infatti, il consulente in integrazione
professionale, esperto in materia, ha affermato il 29 maggio 2019 (doc. 40) che
l'assicurato presentava una capacità lavorativa dell'80% in tutte le
attività, compresa la sua abituale di autista di camion, attività che a quel
momento non poteva però essere esercitata poiché l'interessato aveva
spontaneamente depositato la patente professionale. In altre attività adeguate,
secondo il consulente l'assicurato avrebbe potuto valorizzare la sua capacità
lavorativa svolgendo lavori in vari settori professionali quali trasportatore
di persone invalide o bisognose - attività peraltro già esercitata nel periodo
di disoccupazione -, rappresentante, magazziniere.
In conclusione, l'assicurato presentava le condizioni unicamente
per un aiuto al collocamento.
È in effetti sempre aperta per l'assicurato la possibilità
di far capo ad un aiuto al collocamento
sulla base dell'art. 18 LAI per trovare un'attività confacente al suo stato di
salute, segnatamente qualora il danno alla salute sia d'impedimento alla
ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003
IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA
32.2011.143
e STCA 32.2011.141 entrambe del 21 novembre 2011; cfr. anche Cattaneo, La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, in: RDAT I 2003 pag.
595).
Dagli atti risulta che posteriormente alla decisione
di rifiuto della rendita, il 18 luglio 2019 (doc. 47) l'Ufficio assicurazione
invalidità ha subito contattato l'assicurato chiedendo di mettersi in contatto
telefonicamente con una sua consulente in integrazione professionale.
Dal rapporto di chiusura del mandato di aiuto al
collocamento redatto il 23 luglio 2019 (doc. 48) risulta quanto segue:
" In data odierna contatto telefonicamente l'Assicurato per discutere con
lui il suo possibile interesse verso il nostro Servizio di Aiuto al
collocamento.
L'Assicurato ha infatti inoltrato "Osservazioni
a progetto" (…), a sua volta però confermato.
Gli chiedo quindi le sue intenzioni, e se fosse
interessato a proseguire con l'Aiuto al collocamento che può offrire l'AI.
L'Assicurato mi dice che al momento non gli
interessa, in quanto (con il suo psichiatra) manderà avanti un ricorso.
Per questo motivo un Aiuto al collocamento risulta
poco idoneo.
Ritengo conclusa la lavorazione della pratica e
procedo quindi in data odierna alla chiusura del mandato di collocamento".
Qualora mostrasse nuovamente un interesse ad essere
aiutato per trovare un lavoro idoneo alle sue condizioni di salute, spetterà dunque
al ricorrente, se del caso, attivarsi in questo senso e contattare l'Ufficio AI
- e per esso un consulente in integrazione professionale (STCA 32.2017.63 del 6
novembre 2017; STCA 32.2016.137 del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30
marzo 2017; STCA 32.2012.39 del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto
2012; STCA 32.2011.141 e 143 del 21 novembre 2011).
2.8
Stante
quanto precede, la pretesa dell'insorgente di versargli una rendita intera di
invalidità rispettivamente di annullare la decisione impugnata e di rinviare
gli atti all’amministrazione per approfondire l'aspetto medico non può essere
accolta.
Inoltre, nella misura in cui l'Ufficio AI ha
rifiutato il riconoscimento (anche) di provvedimenti d'integrazione, la
decisione impugnata merita conferma (STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA
32.2016.137
del 23 maggio 2017; STCA 32.2016.59 del 30 marzo 2017; STCA
32.2012.39
del 24 ottobre 2012; STCA 32.2012.69 del 20 agosto 2012; STCA
32.2011.143
e 32.2011.141 del 21 novembre 2011) e il ricorso va respinto anche
su questo punto.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico del ricorrente.
2.10
Quest'ultimo ha dapprima chiesto
di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio dell'avv. __________ che l'ha assistito nell'inoltro di tale istanza
(doc. VII), poi per il tramite della sua curatrice poiché percepisce unicamente
delle prestazioni assistenziali (doc. XIII).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG, che
prevede che:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le
prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I
304.
consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.
Infatti, non va dimenticato che il ricorrente non ha prodotto
alcun referto medico atto a sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte
dai periti del Servizio Accertamento Medico, che hanno valutato nel dettaglio e
compiutamente le sue condizioni di salute. Di fronte a lamentele di carattere
soggettivo, il TCA ha confermato le conclusioni tratte dai periti nominati dall'Ufficio
assicurazione invalidità, che hanno dato atto di una capacità lavorativa sostanzialmente
diversa da quella pretesa dai curanti dell'assicurato prima che egli fosse
valutato dagli specialisti.
Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non occorre verificare oltre
l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti