32.2019.161
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25 novembre 2019Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.161
BS/sc
Lugano
25 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto una
richiesta di prestazioni AI inoltrata da RI 1, classe 1961 e da ultimo attiva
quale ausiliaria di pulizia a tempo parziale (doc. 33 inc. AI).
1.2. Nell’aprile
2015 l’assicurata, a seguito di un infortunio preso a carico dalla __________
(doc. AI 35), ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Dopo aver esperito
gli accertamenti del caso (tra cui una perizia ortopedica a cura del dr. med. __________),
con decisione del 16 luglio 2018, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurata (considerata quale salariata nella misura del 42% e
casalinga per il restante 58%) il diritto ad una mezza rendita dal 1° agosto
2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 fino al 31 agosto 2017.
Con
sentenza 32.2018.152 del 28 novembre 2018, accogliendo il ricorso
dell’assicurata contro la succitata decisione, questa Corte ha rinviato gli
atti all’Ufficio AI per l’esecuzione di nuovi accertamenti proposti
dall’amministrazione in sede di risposta di causa, fermo restando il diritto
alle prestazioni dal 1° agosto 2015 al 31 agosto 2017 (doc. 121 inc. AI).
1.3. Ritornati
gli atti, l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire
una perizia reumatologica resa il 13 maggio 2019 (doc. 138 inc. AI). Tenuto
conto delle risultanze peritali, nonché del complemento peritale del 22 luglio
2019 (doc. 156 inc. AI), come pure del rapporto 10 luglio 2019 del Servizio
Integrazione professionale (SIP), con decisione del 9 agosto 2019, debitamente
preavvisata, l’Ufficio AI, confermando la mezza rendita dal 1° agosto 2015 al
30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 al 31 agosto 2017, ha riconosciuto una rendita
intera dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019 (doc. 163 e 164 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1 ha interposto il presente tempestivo
ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera ininterrotta dal 1°
gennaio 2019. Contestata è la valutazione medico-teorica relativa al peggioramento
delle condizioni di salute che, a detta dell’assicurata, giustificano una piena
inabilità lavorativa durevole con conseguente diritto ad una rendita intera. Contestato
è anche il grado d’impedimento nell’esercizio delle mansioni casalinghe definite
nella relativa inchiesta economica.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, confermando la chiave di ripartizione tra attività lucrativa e mansioni
domestiche, come pure la valutazione medico-teorica, con riferimento alle
annotazioni 4 ottobre 2019 del SMR ritiene tuttavia necessario il ritorno degli
atti per completare l’accertamento in ambito casalingo tramite una nuova inchiesta
domiciliare.
1.6. Invitato dal TCA a prendere
posizione in merito alla proposta fatta dall’Ufficio AI, con scritto 18 ottobre
2019 la ricorrente, dichiarando di mettersi “a disposizione per esperire gli
accertamenti medici e in ambito casalingo necessari atti a comprovare la sua
totale incapacità lavorativa”, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con
conseguente annullamento della decisione contestata e il rinvio dell’incarto
all’Ufficio AI affinché renda un nuovo provvedimento dopo espletamento degli
accertamenti proposti in sede di risposta di causa.
considerato in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata una rendita intera dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, preceduta
da una mezza rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo
2017 fino al 31 agosto 2017.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Nel
caso in cui l’assicurato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, come nella fattispecie in
esame, è applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se
l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è
valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal
caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il cpv. 2. In tal caso, occorre determinare
la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda
del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti. Questo metodo di graduazione dell'invalidità
(detto "metodo misto") è stato dichiarato conforme alla legge
dal TFA in DTF 125 V 146; STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pagg. 54 segg; STF I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pagg. 151segg.). Gli
artt. 27 OAI (nozione di mansioni consuete) e 27bis cpv. 2 - 4 OAI (calcolo
dell’invalidità secondo il metodo misto) sono stati modificati con effetto dal
1. gennaio 2018 (sul nuovo modello di calcolo cfr. STCA 32.2017.180 del 20
giugno 2018, 32.2017.153 del 22 agosto 2018; STF
9C_553/2017 del 18. dicembre 2017;8C_462/2017 del 30 gennaio 2018 e 8C_21/2018
del 25 giugno 2018).
2.5. Nel
caso in esame, per quel che concerne la parte salariata dell’assicurata determinata
nella misura del 42%, a seguito del ritorno degli atti l’Ufficio AI ha
incaricato il dr. med. __________ di eseguire un aggiornamento della situazione
reumatologica.
Con
rapporto 13 maggio 2019 egli ha posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
6. Diagnosi
6.1 Diagnosi reumatologiche con conseguenze
sulla capacità lavorativa
Sindrome panvertebrale con componente parzialmente
spondilogena, in
-
Note spondilartrosi L4-S1
Periartropatia omeroscapolare parzialmente anchilosante
a destra, in
-
Esiti da ricostruzione della cuffia
rotatoria alla spalla destra, il 25.1.2019
Lieve deficit flessorio della spalla sinistra, in
-
Esiti da artroscopia anamnestica
alla spalla sinistra
Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica), con
probabile rizartrosi attivata a sinistra
Esiti da impianto di artroprotesi completa al ginocchio
destro, il 24.3.2017
Gonartrosi bicompartimentale con deficit estensorio a
sinistra
Fascite plantare a sinistra
6.2 Diagnosi reumatologiche con conseguenze
sulla capacità lavorativa
Disturbi statici della colonna vertebrale (protrazione
del capo, appiattimento della colonna dorsale, iperlordosi lombare, scoliosi
sinistroconvessa dorsale, destro convessa lombare)
Decondizionamento e sbilancio
muscolare
Obesità (peso 92 kg / statura 158,5
cm). (…)” (pag. 401-402 inc. AI)
Valutate
le affezioni alle ginocchia, alle spalle ed alla schiena, tenuto conto dei reperti,
considerati i disturbi segnalati dall’assicurata, il perito ha poi proceduto ad
un’esauriente valutazione medico - assicurativa (cfr. perizia no. 7, pagg. 402
ss, inc. AI). Rispetto alla valutazione peritale del 24 maggio 2017 del dr.
med. __________, il perito ha riscontrato un cambiamento dello stato di salute,
in particolare a seguito dell’intervento chirurgico ortopedico alla spalla
destra (ricostruzione della cuffia rotatoria) avvenuto il 25 gennaio 2019 con
conseguente sviluppo di una periatropatia omeroscapolare parzialmente
anchilosante a destra che ha portato ad un cambiamento delle risorse fisiche e
di conseguenza della capacità lavorativa. Confermata la valutazione delle
inabilità lavorative poste dal dr. med. __________, il perito ha giustificato
una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dovuta al periodo post-operatorio
(25 gennaio - 7 maggio 2019). Esaminate le limitazioni funzionali, egli ha valutato:
"
(…) l’assicurata, in un lavoro
adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di tutti i limiti
funzionali e di carico menzionati nell’attuale rivalutazione peritale del
7.5.2019, è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10 %, a partire dal giorno
seguente la rivalutazione peritale ossia dell’8.5.2019. Va riconfermata
l’inabilità lavorativa del 100 % a partire dall’11.8.2014, per l’ultima professionale
di addetta alle pulizie, come stabilito dal perito ortopedico il 24.5.2017.
(…)” (pag. 409 inc. AI)
Successivamente
alle osservazioni 4 luglio 2019 al progetto di decisione, in cui fra l’altro
veniva contestata la perizia senza l’apporto di documentazione medica (doc. 147
inc. AI), l’assicurata ha prodotto il rapporto 10 luglio 2019 del dr. med. __________,
specialista in ortopedia e traumatologia il quale ha concluso:
"
(…) In conclusione ho dunque
spiegato alla signora RI 1 che i suoi disturbi sono dovuti ad un’iniziale
gonartrosi.
Abbiamo discusso dell’evoluzione naturale di tale
patologia anche alla luce di antecedenti di protesi totale del ginocchio
destro. Per il momento un intervento di artroplastica non mi sembra
giustificato e in alternativa le ho proposto un’infiltrazione di cortisonici.
Ho eseguito dunque tale infiltrazione in data odierna con Bupivacaina e Depo-Medrol
1 fiala. Ho previsto di rivederla tra alcune settimane per verificare
l’efficacia di questa misura e non mancherò di tenerli al corrente. (…)” (pag.
458 inc. AI)
Tale
rapporto è stato vagliato dal dr. med. __________, il quale con complemento
peritale del 22 luglio 2019 ha ritenuto che lo stesso, come anche le
osservazioni 4 luglio 2019 dell’assicurata al progetto di decisione, non
contengono nuovi elementi medici atti a modificare la sua perizia del 13 maggio
2019 (doc. 161 inc. AI). In particolare va evidenziato che l’iniziale
gonartrosi è stata già valutata dal dr. med. __________ nella perizia
reumatologica.
Con
il presente ricorso, oltre al succitato rapporto del dr. med. __________, l’assicurata
ha prodotto:
- il
rapporto 21 agosto 2019 del dr. med. __________ attestante una totale inabilità
lavorativa per malattia dal 12 agosto al 18 settembre 2019 (doc. C). Non è
stato indicato il motivo di tale inabilità;
- il
rapporto 13 marzo 2019 relativo ad una visita all’ambulatorio di traumatologia
e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________. Da tale rapporto risulta
che l’assicurata, dopo 6 settimane dall’intervento alla cuffia rotatoria (29
gennaio 2019), non “lamenta dolore né dolorabilità” come pure “nega
dolore notturno, nega deficit vasculo-nervosi periferici”. Le hanno consigliando
una fisioterapia per migliorare l’articolarità passiva, con prescrizione di
antiinfiammatori (doc. F);
- i
rapporti del 4 febbraio 2019 e 22 gennaio 2019 del Reparto di chirurgia del
menzionato nosocomio __________ (doc. G e H) inerenti la situazione al sovraspinato
spalla destra prima dell’intervento del 29 gennaio 2019.
Anche
in questo caso la succitata documentazione non è idonea a sovvertire l’esito
della dettagliata e convincente perizia del dr. med. __________, così come
rettamente rilevato in sede di risposta dall’amministrazione.
Per
questi motivi la valutazione medico-teorica alla base della decisione
contestata merita conferma.
2.6. Per
quel che concerne l’aspetto economico, con rapporto 10 luglio 2019 (doc. 148
inc. AI) il consulente in integrazione professionale, tenuto conto della
valutazione medico-teorica, ha proceduto all’esame delle attività ritenute
esigibili, il cui tenore è stato riportato nella decisione contestata ed al
quale va fatto riferimento.
Per
quel che concerne il raffronto dei redditi relativi al periodo contestato,
ossia il ripristino - dopo la totale inabilità lavorativa dal 25 gennaio al 7 maggio
2019 – del 90% di capacità lavorativa in attività adeguate, l’Ufficio AI ha
preso in considerazione i dati di riferimento (fr. 51'952.-- di reddito da
valido e fr. 46'474.-- di reddito da invalido) stabiliti nella precedente
decisione, fissando ora un grado d’invalidità del 10,54% (pag. 294 inc. AI).
L’Ufficio
AI si è fondato, sia per il salario da valida sia per quello da invalida, sui
dati statistici, utilizzando i dati salariali evinti dalla tabella TA1
elaborata dall'Ufficio federale di statistica riferita al settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
Ha
preso quindi in considerazione, per determinare il reddito da valida, in
applicazione dei salari statistici applicabili (Salario divisione economica 94-96,
ossia altre attività di servizio), un importo di fr. 51'414.-- (stato 2014), aggiornato
a fr. 51’952.-- per il 2016 (cfr. rapporto 1° marzo 2018 del consulente IP pag.
251 inc. AI).
Per
quanto concerne il salario da invalida l’amministrazione ha considerato un importo di fr. 46'474.-- conseguibile nel 2016
svolgendo un’attività semplice e ripetitiva, tenuto conto di una capacità
lavorativa del 90% e di una riduzione del reddito del 5%, riduzione definita
nella decisione 16 luglio 2018 sulla base di un dettagliato rapporto del
consulente IP (doc. 148 inc. AI). Va qui fatto presente che pertinentemente
l’amministrazione ha tenuto conto che con l’entrata in vigore al 1° gennaio
2018 dell’art. 27bis OAI il reddito delle persone salariate a tempo parziale
viene rapportato al 100%.
Con
il ricorso l’assicurata postula la riduzione massima del 25% senza confrontarsi
con quanto valutato dall’Ufficio AI.
Pertanto,
dal 1° settembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento della capacità lavorativa
ex art. 88a cpv. 1 OAI) per la quota parte salariata (42%) il grado
d’invalidità del 10,54% va confermato.
2.7. Per
quel che concerne la parte casalinga, l’assicurata è stata sottoposta ad
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Con rapporto del 30 settembre 2017 l’incaricata ha valutato una percentuale
degli impedimenti in misura del 29% (doc. 93 inc. AI). A tal riguardo la
ricorrente contesta l’inchiesta sostenendo che non è affatto in grado di
organizzare a pianificare la propria economia domestica, incombenze che vengono
supplite dal marito e dal figlio. Va al riguardo ricordato che, secondo
giurisprudenza, per le persone attive nell'economia domestica, un
impedimento può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se
le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze
persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostrativamente
subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di
assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a
casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere
in assenza di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2). Nel caso in esame non è stato sostenuto che l’aiuto da parte del
marito e del figlio rappresenti una perdita di guadagno o un aggravio
eccessivo.
Nel
ricorso l’assicurata sostiene inoltre che l’inchiesta non tiene conto
dell’evoluzione dello stato di salute nel corso del 2019.
A
tal riguardo l’Ufficio AI ha rettamente chiesto il rinvio degli atti:
"
(…)
6.
Per quanto riguarda la determinazione del grado
d’invalidità in applicazione del metodo misto, si precisa che in merito alla
valutazione espressa dal lato medico funzionale in ambito casalingo si
determina una situazione non paragonabile a quella emersa dalla precedente
perizia svolta dal dr. med. ____________. L’ulteriore inabilità medico-teorica
necessita di ulteriore approfondimento tramite inchiesta a domicilio (si
rammenta che la precedente inchiesta è stata svolta nel settembre 2017 ed ha
considerato i limiti funzionali evidenziati a tale momento e tenuto conto di
dolori indicati dall’assicurata alla mano e spalla sinistri (…)” (doc. IV);
anche
se tale accertamento non dovrebbe incrementare in misura sostanziale la
percentuale d’invalidità quale casalinga, così come rilevato dal SMR nelle
annotazioni 4 ottobre 2019 (IV).
Essendo
quindi necessario un aggiornamento della capacità quale casalinga della
ricorrente, questo TCA non può che ritornare gli atti all’Ufficio AI affinché
proceda in tal senso mediante l’espletamento di una nuova inchiesta economica. Dopo
di che, sulla base delle nuove risultanze, l’amministrazione procederà alla
definizione del grado d’impedimento nelle mansioni casalinghe.
Tenendo
conto del grado d’invalidità quale salariata e della relativa quota parte,
l’Ufficio AI si pronuncerà nuovamente, previa messa in atto della
procedura di preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul grado d’invalidità
globale e sull’eventuale diritto alla rendita successivamente al 1° settembre 2019.
Ne
consegue che la decisione contestata, fermo restando il diritto ad almeno una mezza
rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 fino al 31
agosto 2017, è da annullare, mentre il ricorso è da accogliere parzialmente.
2.8 Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente e dell’Ufficio AI nella misura di metà ciascuno.
2.9. La
ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad
un’indennità per ripetibili parziali (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ La
decisione del 9 agosto 2019, fermo restando il diritto ad almeno una mezza
rendita dal 1° agosto 2015 al 30 settembre 2016 e dal 1° marzo 2017 al 31
agosto 2017, è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI e di RI 1
nella misura di metà ciascuno. L’amministrazione verserà inoltre alla
ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti