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Decisione

32.2019.163

Assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità del 70%, in luogo del 100% stabilito dall’UAI. Art. 59 LPGA. Ricorso irricevibile perchè l'assicurato non ha un interesse degno di protezione a ricorrere

25 maggio 2020Italiano14 min

I presupposti (cumulativi)

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Incarto

n.

32.2019.163

PC/DC/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

1977, di formazione impiegato di commercio (con AFC ottenuto il 30 giugno 2004),

in assi-stenza dal 2007 e disoccupato dal 1° gennaio 2011, in data 17 aprile

2014 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per

adulti, indicando di essere affetto da: “depressione” dal “2006”

e “disturbi del comportamento alimentare” dal “2013” (doc. 11

incarto AI).

1.2. Dopo avere esperito gli

accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere

acquisito agli atti la perizia psichiatrica dell’8 luglio 2014 del __________

(di seguito: __________; doc. 27 incarto AI),la valutazione finale del 14

luglio 2014 del medico SMR (doc. 28 incarto AI), la valutazione del 12

settembre 2016 (doc. 38 incarto AI) e l’annotazione del 23 maggio 2018 del

Consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP; doc. 53 incarto AI)

e i rapporti finali del 4 settembre 2018 (doc. 55 incarto AI) e del 31 maggio

2019 (doc. 85 incarto AI) del CIP - l’UAI, con decisione del 22 luglio 2019

(doc. 86 e 89 incarto AI; preavvisata il 25 ottobre 2018: doc. 58 incarto AI),

ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di

invalidità: 100%) dal 1° settembre 2012 (alla scadenza dell'anno di attesa ex

art. 28 LAI; doc. 86 e 89 incarto AI).

L’UAI ha ritenuto, in

particolare, che l’assicurato - inabile al lavoro in qualsiasi attività al 100%

dal 19 settembre 2011 al 31 agosto 2018 e al 50% dal 1° settembre 2012 e

continua - non fosse reintegrabile nel mercato del lavoro, presentando pertanto

una capacità di guadagno residua nulla ed un grado di invalidità nullo (doc. 86

e 89 incarto AI).

L’UAI ha puntualizzato che

il versamento della rendita poteva avvenire solamente a far tempo dal 1°

settembre 2014 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di

prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 86 e 89 incarto AI).

1.3. Contro la decisione dell’UAI

l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso,

postulandone l’annullamento e, in via principale, il riconoscimento di una

rendita intera dal 1° settembre 2014 “ritenuto un grado di invalidità non

superiore al 70%” rispettivamente, in via subordinata, l’esperimento di “una

perizia volta a determinare le patologie che affliggono l’assicurato e il loro

influsso sulla capacità lavorativa, anche in altri rami del mercato del lavoro”

(doc. I, pag. 2 e 3).

Il patrocinatore del

ricorrente puntualizza di non contestare l’attribuzione di una rendita intera,

quanto piuttosto le conseguenze concrete dell’accertamento di un grado di invalidità

pari al 100%. Il suo cliente desidera, infatti, rientrare nel mercato del

lavoro per rendersi, almeno in parte, autonomo. Inoltre il fatto stesso di

poter strutturare parte del proprio tempo mantenendosi attivo sul luogo di

lavoro rappresenterebbe un miglioramento delle prospettive psicofisiche del suo

assistito, prima ancora di quelle economiche. Anche solo sapere di poter

contare su una residua capacità di guadagno, sfruttabile ipoteticamente per

poter trovare - seppur con difficoltà - un impiego a tempo parziale

determinerebbe un sicuro beneficio sulla salute psichica del ricorrente. A

suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 13

settembre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, giusta il quale “da un punto di vista psichiatrico, (…)

riconoscere il grado di invalidità minimo compatibile con una rendita di

invalidità intera, sarebbe maggiormente favorevole, lasciando al paziente

la possibilità di mobilitare le sue risorse nella ricerca di una attività e

stimolandolo in tal senso” (doc. G; n.d.r.: la sottolineatura non è

della redattrice).

Il rappresentante

dell’insorgente contesta l’operato dell’AI, in particolare del SIP, per essersi

limitato a verificare la capacità di guadagno restante del suo cliente, anche

tramite possibili misure di reintegrazione, all’interno di un ventaglio troppo

limitato di posti di lavoro e troppo attinenti alla formazione da lui

conseguita (maturità di commercio). Avrebbe, invece, dovuto passare in rassegna

eventuali altre misure di reintegrazione in altri rami del mercato del lavoro,

eventualmente anche tramite un percorso di formazione. È infatti ben possibile

che in settori caratterizzati da esigenze diverse rispetto a quelle del

terziario, il suo cliente possa recuperare la propria capacità lavorativa. Il

patrocinatore chiede quindi al TCA di procedere “ad un approfondimento

peritale atto a determinare in che misura le patologie che affliggono

l’assicurato possano influire sulla sua capacità lavorativa anche in altri rami

del mercato del lavoro” (doc. I, pag. 8).

Da ultimo, il

patrocinatore del ricorrente chiede che il suo assistito sia posto a beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, non essendo in grado di

sopperire alle spese di causa, in quanto in assistenza. A suffragio della

propria richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e

corredato da svariata documentazione (doc. H).

1.4. Nella risposta del 9 agosto

2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurato,

ha postulato, in via principale, l’irricevibilità del ricorso (per mancanza di

un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 LPGA e quindi della

legittimazione a ricorrere quale presupposto processuale) e, in via subordinata,

previa valutazione di una possibile reformatio in pejus, la reiezione

del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi

di diritto (doc. IV). L’UAI ha puntualizzato, in particolare, che “Non è in

ogni caso possibile giungere ad un grado AI del 70%, onde permettere

all’assicurato di beneficiare comunque di una rendita intera, in quanto la

capacità lavorativa risulta essere del 50% e la reintegrabilità non può essere

parziale e modulabile in funzione dei desideri dell’assicurato” (doc. IV,

pag. 4).

1.5. Il 25 ottobre 2019 l’avv. RA

1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VIII), con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Il patrocinatore

ha, in particolare, puntualizzato che il ricorso presentato tendeva ad esaltare

il valore terapeutico insito in una capacità lavorativa residua del suo

cliente, non maggiore del 30%, tale da incentivarlo e motivarlo nella ricerca

di un impiego rispettivamente ribadendo le critiche all’operato dell’UAI, in

particolare del SIP, e la richiesta al TCA di procedere ad “un

approfondimento peritale atto a determinare in che misura le patologie che

affliggono l’assicurato possano influire sulla sua capacità lavorativa anche in

altri rami del mercato del lavoro” (doc. VIII, pag. 5).

1.6. Nelle osservazioni del 5 novembre

2019 (doc. X), l’UAI ha ribadito la richiesta di irricevibilità rispettivamente

“nel caso sia giudicato ricevibile e previa valutazione da parte del

Tribunale di procedere con una reformatio in pejus” di reiezione del

ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto.

1.7. L’8 novembre 2019 l’avv. RA 1

si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. XII), con argomenti di cui

si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.8. Il doc. XII è stato trasmesso

per conoscenza (con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro

10 giorni) all’UAI (doc. XIII).

in diritto

2.1. Con il gravame in rassegna

l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità del 70%, in luogo

del 100% stabilito dall’amministrazione.

Si pone quindi, anzitutto,

il quesito a sapere se sussiste un interesse degno di protezione ai sensi

dell’art. 59 LPGA che legittimi l’assicurato - in quanto postula il

riconoscimento di un grado d’invalidità diverso da quello stabilito dall’UAI ma

che comunque dà diritto ad una rendita intera (art. 28 cpv. 2 LAI) - ad

impugnare il querelato provvedimento.

2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha

diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione (o dalla decisione su

opposizione) ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla

sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA

corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1

con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era

toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione

all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile

la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG –

Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg), Gesetz

über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p.

121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in

modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in

materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate

citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi

dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la

modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere

una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste

pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe

al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio

economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli

cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e ivi riferimenti).

Nella sentenza I 239/05

del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse

degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una decisione, necessario

per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso è

unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la

modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF

115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva

l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).

Per quel che concerne la

decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo queste ultime

sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità costituisce in tale

contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata

autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che

presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione

all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di

natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non

devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno

di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti

attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con

riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid.

2.1 con riferimenti).

Se l'assicurato non chiede

una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di

incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si possa prevalere di un

interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso

stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi

riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se la rendita

d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di

rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il

tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce

sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un

grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di

prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 e ivi riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nella sentenza 8C_539/2008

del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non

contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio della rendita, ma

nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza

professionale pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza

dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di

protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non

aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma censurava un

elemento della determinazione della rendita e con ciò la motivazione della

prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

Allorquando in discussione

è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse

degno di protezione se la richiesta modifica del grado d’invalidità non incide

sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio

la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48;

citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7; cfr. pure Kieser,

ATSG Kommentar, 4a edizione, 2020, ad Art. 59 N. 16).

(cfr. STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 consid. 2.1.1).

Al riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte

non ha riconosciuto l’interesse degno di protezione all’assicurato, in quanto la

richiesta modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non

incideva sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.

2.3. Nel caso di specie, nel

dispositivo della decisione impugnata l’UAI si è limitato - per quel che qui

interessa - a riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita intera, mentre

il calcolo del grado d’invalidità (100%) figura unicamente nella motivazione.

Visto che l’assicurato chiede che gli venga riconosciuto il grado di invalidità

minimo compatibile con una rendita di invalidità intera, la richiesta modifica

del grado di invalidità (dal 100% al 70%) non incide sul diritto alla

prestazione dell’assicuratore sociale interessato.

Alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.; vedi pure STF 9C_583/2018

del 27 maggio 2019 e STF 9C_671/2019 del 30 marzo 2020), l’assicurato non ha

dunque un interesse degno di protezione a ricorrere.

Il ricorso, nella misura

in cui postula l’accertamento di un grado d’invalidità minimo (70%) compatibile

con una rendita di invalidità intera, dev’essere dichiarato irricevibile.

2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 3).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

Fatti

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Considerandi

Ora, va rilevato che, alla

luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito

web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino

(riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il gravame non sarebbe

stato ricevibile, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito

favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo

adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti