32.2019.163
Assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità del 70%, in luogo del 100% stabilito dall’UAI. Art. 59 LPGA. Ricorso irricevibile perchè l'assicurato non ha un interesse degno di protezione a ricorrere
25 maggio 2020Italiano14 min
I presupposti (cumulativi)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.163
PC/DC/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1977, di formazione impiegato di commercio (con AFC ottenuto il 30 giugno 2004),
in assi-stenza dal 2007 e disoccupato dal 1° gennaio 2011, in data 17 aprile
2014 ha inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti, indicando di essere affetto da: “depressione” dal “2006”
e “disturbi del comportamento alimentare” dal “2013” (doc. 11
incarto AI).
1.2. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti la perizia psichiatrica dell’8 luglio 2014 del __________
(di seguito: __________; doc. 27 incarto AI),la valutazione finale del 14
luglio 2014 del medico SMR (doc. 28 incarto AI), la valutazione del 12
settembre 2016 (doc. 38 incarto AI) e l’annotazione del 23 maggio 2018 del
Consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP; doc. 53 incarto AI)
e i rapporti finali del 4 settembre 2018 (doc. 55 incarto AI) e del 31 maggio
2019 (doc. 85 incarto AI) del CIP - l’UAI, con decisione del 22 luglio 2019
(doc. 86 e 89 incarto AI; preavvisata il 25 ottobre 2018: doc. 58 incarto AI),
ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado di
invalidità: 100%) dal 1° settembre 2012 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI; doc. 86 e 89 incarto AI).
L’UAI ha ritenuto, in
particolare, che l’assicurato - inabile al lavoro in qualsiasi attività al 100%
dal 19 settembre 2011 al 31 agosto 2018 e al 50% dal 1° settembre 2012 e
continua - non fosse reintegrabile nel mercato del lavoro, presentando pertanto
una capacità di guadagno residua nulla ed un grado di invalidità nullo (doc. 86
e 89 incarto AI).
L’UAI ha puntualizzato che
il versamento della rendita poteva avvenire solamente a far tempo dal 1°
settembre 2014 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di
prestazioni ex art. 29 LAI; doc. 86 e 89 incarto AI).
1.3. Contro la decisione dell’UAI
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso,
postulandone l’annullamento e, in via principale, il riconoscimento di una
rendita intera dal 1° settembre 2014 “ritenuto un grado di invalidità non
superiore al 70%” rispettivamente, in via subordinata, l’esperimento di “una
perizia volta a determinare le patologie che affliggono l’assicurato e il loro
influsso sulla capacità lavorativa, anche in altri rami del mercato del lavoro”
(doc. I, pag. 2 e 3).
Il patrocinatore del
ricorrente puntualizza di non contestare l’attribuzione di una rendita intera,
quanto piuttosto le conseguenze concrete dell’accertamento di un grado di invalidità
pari al 100%. Il suo cliente desidera, infatti, rientrare nel mercato del
lavoro per rendersi, almeno in parte, autonomo. Inoltre il fatto stesso di
poter strutturare parte del proprio tempo mantenendosi attivo sul luogo di
lavoro rappresenterebbe un miglioramento delle prospettive psicofisiche del suo
assistito, prima ancora di quelle economiche. Anche solo sapere di poter
contare su una residua capacità di guadagno, sfruttabile ipoteticamente per
poter trovare - seppur con difficoltà - un impiego a tempo parziale
determinerebbe un sicuro beneficio sulla salute psichica del ricorrente. A
suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 13
settembre 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, giusta il quale “da un punto di vista psichiatrico, (…)
riconoscere il grado di invalidità minimo compatibile con una rendita di
invalidità intera, sarebbe maggiormente favorevole, lasciando al paziente
la possibilità di mobilitare le sue risorse nella ricerca di una attività e
stimolandolo in tal senso” (doc. G; n.d.r.: la sottolineatura non è
della redattrice).
Il rappresentante
dell’insorgente contesta l’operato dell’AI, in particolare del SIP, per essersi
limitato a verificare la capacità di guadagno restante del suo cliente, anche
tramite possibili misure di reintegrazione, all’interno di un ventaglio troppo
limitato di posti di lavoro e troppo attinenti alla formazione da lui
conseguita (maturità di commercio). Avrebbe, invece, dovuto passare in rassegna
eventuali altre misure di reintegrazione in altri rami del mercato del lavoro,
eventualmente anche tramite un percorso di formazione. È infatti ben possibile
che in settori caratterizzati da esigenze diverse rispetto a quelle del
terziario, il suo cliente possa recuperare la propria capacità lavorativa. Il
patrocinatore chiede quindi al TCA di procedere “ad un approfondimento
peritale atto a determinare in che misura le patologie che affliggono
l’assicurato possano influire sulla sua capacità lavorativa anche in altri rami
del mercato del lavoro” (doc. I, pag. 8).
Da ultimo, il
patrocinatore del ricorrente chiede che il suo assistito sia posto a beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, non essendo in grado di
sopperire alle spese di causa, in quanto in assistenza. A suffragio della
propria richiesta ha versato agli atti il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e
corredato da svariata documentazione (doc. H).
1.4. Nella risposta del 9 agosto
2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurato,
ha postulato, in via principale, l’irricevibilità del ricorso (per mancanza di
un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 LPGA e quindi della
legittimazione a ricorrere quale presupposto processuale) e, in via subordinata,
previa valutazione di una possibile reformatio in pejus, la reiezione
del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. IV). L’UAI ha puntualizzato, in particolare, che “Non è in
ogni caso possibile giungere ad un grado AI del 70%, onde permettere
all’assicurato di beneficiare comunque di una rendita intera, in quanto la
capacità lavorativa risulta essere del 50% e la reintegrabilità non può essere
parziale e modulabile in funzione dei desideri dell’assicurato” (doc. IV,
pag. 4).
1.5. Il 25 ottobre 2019 l’avv. RA
1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. VIII), con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. Il patrocinatore
ha, in particolare, puntualizzato che il ricorso presentato tendeva ad esaltare
il valore terapeutico insito in una capacità lavorativa residua del suo
cliente, non maggiore del 30%, tale da incentivarlo e motivarlo nella ricerca
di un impiego rispettivamente ribadendo le critiche all’operato dell’UAI, in
particolare del SIP, e la richiesta al TCA di procedere ad “un
approfondimento peritale atto a determinare in che misura le patologie che
affliggono l’assicurato possano influire sulla sua capacità lavorativa anche in
altri rami del mercato del lavoro” (doc. VIII, pag. 5).
1.6. Nelle osservazioni del 5 novembre
2019 (doc. X), l’UAI ha ribadito la richiesta di irricevibilità rispettivamente
“nel caso sia giudicato ricevibile e previa valutazione da parte del
Tribunale di procedere con una reformatio in pejus” di reiezione del
ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto.
1.7. L’8 novembre 2019 l’avv. RA 1
si è riconfermato nelle proprie tesi e domande (doc. XII), con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. Il doc. XII è stato trasmesso
per conoscenza (con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro
10 giorni) all’UAI (doc. XIII).
in diritto
2.1. Con il gravame in rassegna
l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità del 70%, in luogo
del 100% stabilito dall’amministrazione.
Si pone quindi, anzitutto,
il quesito a sapere se sussiste un interesse degno di protezione ai sensi
dell’art. 59 LPGA che legittimi l’assicurato - in quanto postula il
riconoscimento di un grado d’invalidità diverso da quello stabilito dall’UAI ma
che comunque dà diritto ad una rendita intera (art. 28 cpv. 2 LAI) - ad
impugnare il querelato provvedimento.
2.2. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha
diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione (o dalla decisione su
opposizione) ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA
corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1
con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era
toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile
la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG –
Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg), Gesetz
über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p.
121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in
modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in
materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate
citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere
una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste
pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe
al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio
economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli
cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e ivi riferimenti).
Nella sentenza I 239/05
del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una decisione, necessario
per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso è
unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la
modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF
115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva
l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).
Per quel che concerne la
decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo queste ultime
sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità costituisce in tale
contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata
autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che
presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione
all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di
natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non
devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno
di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti
attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con
riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid.
2.1 con riferimenti).
Se l'assicurato non chiede
una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di
incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si possa prevalere di un
interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso
stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi
riferimenti; in questa sentenza l’allora TFA aveva stabilito che se la rendita
d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di
rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il
tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce
sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un
grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di
prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 e ivi riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nella sentenza 8C_539/2008
del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non
contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio della rendita, ma
nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza
professionale pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza
dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di
protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non
aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma censurava un
elemento della determinazione della rendita e con ciò la motivazione della
prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando in discussione
è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse
degno di protezione se la richiesta modifica del grado d’invalidità non incide
sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio
la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48;
citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7; cfr. pure Kieser,
ATSG Kommentar, 4a edizione, 2020, ad Art. 59 N. 16).
(cfr. STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 consid. 2.1.1).
Al riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte
non ha riconosciuto l’interesse degno di protezione all’assicurato, in quanto la
richiesta modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non
incideva sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
2.3. Nel caso di specie, nel
dispositivo della decisione impugnata l’UAI si è limitato - per quel che qui
interessa - a riconoscere all’assicurato il diritto ad una rendita intera, mentre
il calcolo del grado d’invalidità (100%) figura unicamente nella motivazione.
Visto che l’assicurato chiede che gli venga riconosciuto il grado di invalidità
minimo compatibile con una rendita di invalidità intera, la richiesta modifica
del grado di invalidità (dal 100% al 70%) non incide sul diritto alla
prestazione dell’assicuratore sociale interessato.
Alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.; vedi pure STF 9C_583/2018
del 27 maggio 2019 e STF 9C_671/2019 del 30 marzo 2020), l’assicurato non ha
dunque un interesse degno di protezione a ricorrere.
Il ricorso, nella misura
in cui postula l’accertamento di un grado d’invalidità minimo (70%) compatibile
con una rendita di invalidità intera, dev’essere dichiarato irricevibile.
2.4. Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I, pag. 3).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende
all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e
spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Considerandi
Ora, va rilevato che, alla
luce della giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta ufficiale che nel sito
web della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino
(riportata in sentenza), doveva apparire chiaro che il gravame non sarebbe
stato ricevibile, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito
favorevole va giudicato inadempiuto. In queste condizioni, non essendo
adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti