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Decisione

32.2019.164

Revisione. Richiesta di aumento della rendita respinta. TCA ammette ricorso e rinvia per accertamenti ulteriori

9 giugno 2020Italiano53 min

poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.164

FC

Lugano

9 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’8 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1961, di formazione parrucchiere e attivo dal 1981 come

impiegato __________, nel settembre 2011 ha presentato una domanda di

prestazioni AI per adulti, lamentando una “labirintite cronica”. Con decisione

10 aprile 2013, l’Ufficio AI aveva accolto la domanda accordando all’assicurato

una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2012, ritenendo che dal 15 marzo

2011 andava ammessa un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività abituale o in

altre attività simili, con una conseguente pari perdita di guadagno. Tale decisione,

impugnata dall’assicurato, assistito dall’avv. __________, è stata confermata

mediante pronuncia del TCA 32.2013.96 del 10 febbraio 2014.

1.2. Richiesta

una revisione del caso nel 2014, l’Ufficio AI, effettuati i necessari

accertamenti medici, mediante decisione 7 luglio 2016 ha accolto la domanda di

revisione accordando all’assicurato tre quarti di rendita di invalidità dal 1.

maggio 2015, ritenendo che dal gennaio 2015 era subentrato un peggioramento con

un’inabilità lavorativa del 60% nell’attività abituale o in altre attività

simili, con una conseguente pari perdita di guadagno (doc. B). Contestata

dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, questa decisione è stata

confermata dal TCA mediante pronuncia 32.2016.95 dell’11 aprile 2017.

1.3. Nel

corso del novembre 2018 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha nuovamente

postulato la revisione del caso facendo valere un peggioramento delle sue

condizioni, segnatamente di natura psichiatrica. Entrata nel merito, l’amministrazione,

esperiti gli accertamenti del caso, mediante progetto del 18 febbraio 2019 e

decisione del 8 agosto 2019, ha respinto la domanda di aumento della rendita

confermando il grado di inabilità lavorativa e, di conseguenza, di invalidità

del 60% e quindi il diritto a tre quarti di rendita.

1.4. Contro

tale decisione si aggrava l’assicurato, sempre patrocinato dalla sua legale,

producendo una nuova certificazione dello psichiatra curante e chiedendo il

riconoscimento di una rendita intera dal mese di ottobre 2016 (doc. I).

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata annotazione del

medico SMR (doc. VI), ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la

valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e in particolare

l’assenza di elementi clinici atti a determinare una diversa valutazione del

caso rispetto all’ultima decisione del 7 luglio 2016 (doc. VI).

1.6. Con

scritto 18 ottobre 2019 (VIII) il ricorrente personalmente ha ulteriormente

fatto valere le proprie argomentazioni (doc. VIII). Inoltre, mediante scritti

del 23 ottobre e 4 novembre 2019, tramite la sua legale, si è ribadito nelle

sue allegazioni, ha formulato delle richieste di prove, producendo un ulteriore

certificato dello psichiatra curante del 4 novembre 2019 (doc. X, XII).

L’Ufficio AI si è espresso in merito in data 14 novembre 2019 (doc. XIV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se l’assicurato ha diritto in via di revisione, a tre quarti di rendita

o a una rendita intera.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.3. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett.

b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne

la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Va ancora rilevato che con

sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5

2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se

Fatti

i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.

200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4

settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello

stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al

quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e

6).

In una sentenza

9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una

riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di

natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si

sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.

349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante

(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,

9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,

consid. 2).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta

Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,

consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V

294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134

consid. 2; 114 V 314

consid. 3c; 105 V 158

consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo

alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già

di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Secondo la giurisprudenza, il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in

giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno

quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale

con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF

133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento

che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF

125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

In concreto, come meglio

si illustrerà ai consid. 2.8 e 2.9, con decisione del 7 luglio 2016

l’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di revisione presentata dal

ricorrente (già titolare di un diritto a mezza rendita di invalidità dal 1.

marzo 2012 a seguito di una decisione, confermata dal TCA, del 10 aprile 2013;

cfr. consid. 1.1), aveva ammesso un peggioramento delle condizioni e di

conseguenza riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita a far tempo 1.

maggio 2015, considerata un’inabilità lavorativa del 60% in ogni attività.

Anche questa decisione è stata confermata dal TCA mediante pronuncia dell’11

aprile 2017 ed è quindi cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).

Questo Tribunale è,

quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione lo stato di

salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare la

concessione di una rendita intera.

2.8. Nell’ambito

dell’evasione della prima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva fatto

esperire una perizia multidisciplinare a cura del ___________. Dal

referto del 10 dicembre 2012, risulta che i periti hanno posto le diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di “Disturbi vertiginosi recidivanti e

ipoacusia di tipo trasmissivo (di grado leggero) a sin. ai toni bassi

probabilmente in relazione ad una deiscenza ossea del canale semicircolare

anteriore sin., Stato dopo probabile neurite vestibolare a ds. con deficit

vestibolare residuo all'esame calorico, Tinnito cronico bilaterale e Cefalea

ev. tensionale”, considerando quindi invalidante esclusivamente le patologie

otorinolaringoiatriche e ritenendo che l’assicurato era da considerare abile al

lavoro nella misura del 50% nella professione abituale di impiegato di banca e

in ogni attività compatibile con le sue capacità, con la sola eccezione dei

lavori in posizione rialzata o con rischio di caduta, per i quali egli era da considerare

non idoneo a titolo definitivo (doc. AI 59/27-29). Sulla base di queste

conclusioni, con decisione 10 aprile 2013, confermata da questo TCA mediante

giudizio del 10 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una

mezza rendita dal 1. marzo 2012 (STCA 32.2012.36).

Avviata su richiesta

dell’assicurato una revisione nel 2014, l’amministrazione, interpellato

nuovamente il dr. __________, psichiatra curante - il quale nel suo rapporto

del 5 dicembre 2014, poste le diagnosi di disturbo depressivo persistente

(ICD 10 F 34.8), disfunzione vegetativa somatoforme (F45.3) e disturbo di

personalità anancastico (F60.5), aveva concluso per una completa inabilità

lavorativa dal maggio 2013 – ha quindi predisposto una nuova valutazione

pluridisciplinare di decorso presso il __________. Dal referto del 28 ottobre

2015 (doc. AI 163) risulta che il __________ ha fatto capo a consultazioni di

natura psichiatrica (dr. __________), otorinolaringoiatrica (dr. __________) e

neurologica (dr. __________) e diagnosticato:

"

(…)

6 DIAGNOSI

6.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Persistente disfunzione otolitica sin.

in vertigine

Sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di media gravità (ICD10 F 33.1)

Disfunzione vegetativa somatoforme

(ICD 10 F 45.3)

Modificazione duratura della

personalità, successiva a malattia cronica (ICD 10 F 62.9)

6.2 Diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa:

Cefalea di tipo tensivo con evoluzione

cronica

Deiescenza del canale semicircolare

anteriore sin

Discreta ipoacusia trasmissiva,

frequenze basse, a sinistra

Dislipidemia.

In merito alla capacità

lavorativa i periti hanno ammesso in sostanza un peggioramento delle condizioni

dell’assicurato con un’abilità lavorativa globale e in ogni attività del 40% (50%

psichiatrico e 50% ORL, da sommare parzialmente). Secondo il __________, la

riduzione della capacità lavorativa era da ricondurre ai deficit funzionali di

tipo psichiatrico e ORL, essendo “i sintomi depressivi, quali le idee

d'inutilità, l'umore depresso, la bassa autostima, la riduzione dell'energia

vitale, i forti sensi di colpa e l'insonnia, che limita la capacità lavorativa.

Questi sintomi compromettono fortemente l'attenzione e la concentrazione sui

compiti da eseguire. Da notare anche una diminuita capacità d'integrazione

sociale. D'altra parte ci sono le vertigini, la nausea, la cefalea, il

rallentamento cognitivo, la stanchezza ed il senso di precarietà, disturbi sicuramente

soggettivi, ma per questo non meno reali ed invalidanti per l'A. Dal lato ORL

l'A. presenta una sensazione di compressione bilaterale ed un'instabilità dopo

meno di un'ora di lavoro se fa sforzi o si concentra, con l'obbligo di fare poi

delle pause prolungate per recuperare.” Il peggioramento della capacità

lavorativa era da ricondurre alla situazione psichiatrica ed era da situare al mese

di gennaio 2015, da quando la sintomatologia depressiva era peggiorata, in base

a quanto attestato dallo psichiatra curante. Per quanto riferito invece alla

situazione neurologica (nessuna inabilità) e ORL (riduzione della capacità

lavorativa del 50%), la situazione appariva invece stabile dal 2012.

Per quanto in particolare

riguardava la valutazione psichiatrica il perito dr. __________ aveva posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente,

attuale episodio di media gravità (ICD-10 F 33.1), disfunzione vegetativa

somatoforme (ICD-10 F 45.3) e modificazione duratura della personalità,

successiva a malattia cronica (ICD-10 F 62.9). Di conseguenza aveva ammesso una

limitazione della capacità lavorativa nell’ultima attività esercitata (così

come in altre attività per le quali valgono le stesse limitazioni funzionali)

del 50%, ritenendola una limitazione funzionale, specificando che l’inizio

della disfunzione vegetativa era collocabile verso la fine del 2008, mentre la

modificazione duratura della personalità si era formata gradualmente durante

gli ultimi 6-7 anni. Quanto alla sintomatologia depressiva, la stessa, anche se

l’assicurato non era riuscito in passato, fino al 2012, ad esprimerla

adeguatamente, la stessa era sempre esistita, ma fino a circa sei mesi prima

era da considerare al massimo come lieve. In seguito col tempo la

sintomatologia depressiva era peggiorata fino a raggiungere la gravità media. Il

perito ha confermato ulteriormente queste conclusioni anche dopo visione degli

ulteriori certificati del dr. __________ (cfr. osservazioni del 3 febbraio 2016,

doc. AI pag. 724).

In base alla perizia, adeguate

erano da considerare attività che non richiedano una rilevante attenzione e

concentrazione sui compiti da eseguire, non esigano delle buone competenze sociali,

da svolgere di preferenza in posizione seduta, evitando situazioni pericolose

(lavori su scale, impalcature ecc.).

Secondo il __________:

" L'A.

presenta tre disturbi psichiatrici di una certa importanza. La sintomatologia depressiva,

malgrado la terapia farmacologica, si è aggravata ultimamente e risulta di

difficile cura, perché l'A. è fissato sull'origine esclusivamente somatica dei

suoi problemi, la patologia più invalidante e che determina in gran parte la

prognosi negativa è però la disfunzione vegetativa somatoforme, partita

inizialmente da un disturbo somatico (la vestibulopatia periferica acuta) ed in

seguito diventata autonoma. Malgrado che la sintomatologia lamentata

(vertigini, nausea, cefalea, rallentamento cognitivo e stanchezza) non possa

essere spiegata completamente da un processo fisiologico, l'A. è convinto che

all’origine deve esserci una malattia somatica; un'altra possibilità non viene

assolutamente tenuta in considerazione. Come aveva già notato lo psichiatra Dr.

med. __________, nel 2012, una psicoterapia non era praticabile a causa di una

barriera inconscia". La stessa esperienza ha fatto l'attuale psichiatra

curante Dr. med. __________ dal 2013 ad oggi, dicendo che, quando ci si

avvicina al tema di un eventuale origine non somatica dei suoi disturbi, egli

chiude completamente e cambia argomento". Per quanto riguarda i criteri di

Forster per la valutazione della gravità delle malattie 'non oggettivabili',

siamo confrontati con uno stato psichico cristallizzato che non è più

suscettibile di un'evoluzione favorevole. Anche la modificazione duratura della

personalità corrisponde ad una certa cristallizzazione psichica del modo di

percepire, pensare e reagire al mondo che circonda I'A. Esiste una comorbidità in

forma di un episodio depressivo di media gravità e si osserva un certo ritiro

sociale, anche se non in tutti gli ambiti. L'A. ha condotto diverse terapie, psichiatriche/psicoterapiche

secondo le regole d'arte, senza aver sviluppato la minima consapevolezza di

malattia e senza il minimo miglioramento sulla patologia.”

Ammesso quindi un

peggioramento delle condizioni dal gennaio 2015 con una capacità lavorativa del

40% (orario lavorativo al 50% con riduzione del rendimento) (doc. AI 165; cfr.

anche la precisazione del SMR del 3 novembre 2015, doc. AI 167), con decisione

del 7 luglio 2016, l’Ufficio AI, sulla base anche delle conclusioni del SMR che

ha fatto proprie le conclusioni del __________, ha riconosciuto tre quarti di

rendita dal 1. maggio 2015, ovvero tre mesi dopo il costatato peggioramento (doc.

AI 168).

Questa decisione è stata

confermata con pronuncia del 11 aprile 2017, con la quale, esaminata la

documentazione ulteriormente prodotta dall’assicurato - certificazioni di

inabilità lavorativa del dr. __________ (doc. B-E), del 22 luglio 2013 del dr. __________

(doc. F), del 7 settembre 2016 del dr. __________ (doc. G) – il TCA ha ritenuto

che alle conclusioni del __________, fatte proprie anche dal SMR, si doveva

aderire, considerato come le stesse non fossero state smentite da altra

documentazione medica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata.

2.9. Nell’ambito dell’evasione

della domanda di revisione presentata dall’assicurato nel mese di novembre

2018, è emerso che quest’ultimo era stato degente presso l’Ospedale __________ di

__________ dal 7 giugno al 3 luglio 2018 per le diagnosi psichiatriche di “sindrome

depressiva persistente non specificata F34.9 e reazioni a gravi stress,

sindrome da disadattamento F43” oltre alle diagnosi somatiche di “sindrome

da deiescenza del canale semicircolare superiore o sindrome di Minor sinistra,

sindrome vestibolare destra, ipertensione, displidemia, RGE, tachicardia

sinusale” (doc. AI pag. 840). Nel rapporto

d’uscita del 17 luglio 2018 i sanitari dell’ospedale hanno espresso le seguenti conclusioni:

" (…)

Valutazione e decorso:

Ad 1,2. All'ingresso in reparto il paziente presentava un quadro

clinico di marcata deflessione del tono dell'umore che Impattava in modo

significativo sul funzionamento globale. Il pensiero del paziente era

estremamente polarizzato sui problemi legati alla sua patologia ORL, più

specificatamente ai sintomi causati dalla malattia vestibolare e alle

conseguenze che comportano (difficoltà pressoché assoluta nello svolgimento

delle attività quotidiane). Riferiva inoltre aumento di peso negli ultimi mesi

per la ridotta attività fisica dipesa sempre dal fastidio dei sintomi con il

movimento. Si richiede anche l'intervento della dietologa per un controllo

della dieta, richiesto dal paziente. Dato l'aumento di peso si decide di

ridurre gradualmente la terapia con Limbitrol fino a 2 compresse al giorno

rispetto alle 9 compresse dell'inizio della degenza. ln cambio abbiamo deciso

di aggiungere alla terapia Brintellix 10mg/die per migliorare il tono

dell'umore e per ridurre gli effetti secondari (aumento di peso). In considerazione

di una complessa situazione dal punto di vista psicosomatico, nel corso della

degenza il paziente è stato preso in carico dalla nostra psicologa, Signora __________.

Durante i colloqui sono emerse le problematiche della condizione fisica del paziente,

che provocano un forte sentimento di rabbia e impotenza, e una ridotta capacità

nell'esprimere questi sentimenti. ln nessun momento insorgono idee autolesive.

Il paziente stato accolto nel suo vissuto e supportato. Tale regolare presa in

carico ha fatto sì che iI paziente, in procinto della dimissione, ritrovasse

una maggior serenità e stabilità emotiva. Continuerà gli incontri con la

Psicologa, la Signora __________ (primo incontro il giorno 12.07 p.v.).

Rimane evidente conoscendo le dinamiche della malattia (Sindrome

di Minor o deiscenza del canale semicircolare) che la situazione del paziente

dal punto di vista funzionale è assolutamente ridotta, e che è escluso un

reinserimento dal punto di vista professionale a breve o lungo termine, come

anche una qualità di vita "normale".

Ad 3. Dal punto di vista delle patologie ORL il paziente ha

lamentato soprattutto nei primi giorni cefalea che cedeva parzialmente con la

terapia di riserva (Paracetamolo, Sumatriptan) e con stimolazione

elettromagnetica che aveva già dal domicilio (seguito dal reparto di Neurologia/Neurocentro

Ticino). Riferiva altresì sindrome vestibolare caratterizzata da vertigini,

acufeni, audiofono. Nell'ultimo periodo ha riferito miglioramento dei sintomi

che è dipeso principalmente dal periodo di riposo e dalla tranquillità della

vita in reparto (i sintomi peggiorano con i movimenti e gli stimoli esterni).

Soprattutto ha riferito diminuzione della cefalea negli ultimi

giorni del ricovero. Abbiamo mantenuto la terapia invariata per i sintomi ORL.

Ad 4.– Ad 7. Dal punto di vista internistico il paziente iperteso

e dislipemico conosciuto, ha riportato alterazioni analitiche del pool lipidico

sia all'inizio che nell'ultima analisi previa alla dimissione, senza

miglioramento (ULTIMA ANALISI 27.6,2018): Colesterolo 5.5 mmol/l, LDL 3.9 mmol/l,

Trigliceridl 3,1 mmol/l). Il paziente è in trattamento con Pravastatina che

abbiamo lasciato durante tutto il decorso. Rimettiamo i controlli posteriori al

suo Medico curante. Le cifre di pressione arteriosa sono rimaste controllate,

tendenti a livelli bassi all'inizio per cui si decide di sospendere la terapia

antipertensiva con Olmetec 20mg fino a nuovo controllo con il suo Medico,

mantiene cifre di PA non più alte di 130/80. Buona la funzione tiroidea con livelli

di TSH in range di normalità. Riferisce spesso reflusso gastrico dopo i pasti, che

non migliora con Dexillant. Si cambia con Esomeprazolo 40mg/die e si lascia in

riserva Riopan gel al bisogno. Con Esomeprazolo riferisce prurito

generalizzato, il paziente Io sospende spontaneamente. Con le Indicazioni

anti-reflusso (evitare caffè, mantenere la posizione seduta dopo i pasti..)

riferisce miglioramento dei sintomi gastrici, si decide quindi di non

riiniziare con IPP e rimettere al suo Medico curante.

Riscontriamo nei controlli parametrici quotidiani una frequenza

cardiaca tendente alla tachicardia (polso >90 BPM). Si commenta con la

Dr.ssa __________ di Medicina Interna che consiglia e prescrive terapia con Dilatrend

6,25 mg (mezza compressa 2 volte a! giorno). Dopo aver iniziato la terapia beta

bloccante i valori della frequenza cardiaca migliorano, senza arrivare a

superare 190 BPM. Il paziente è stato valutato inoltre dalla Dr.ssa __________,

Capoclinica di Cardiologia del nostro centro che, dopo aver valutato il caso e visto

Considerandi

II recente studio (ultima ecocardiografia realizzata ambulatorialmente circa

due mesi fa) decide di realizzare un controllo e un follow up del paziente a

livello ambulatoriale. Si fissa un appuntamento con la Dr.ssa __________ per iI

giorno 18.7 p,v.

ln considerazione di un miglioramento ottenuto, sia sul piano

psichico, in termini di ripresa del tono dell'umore, sia su un piano somatico

(miglioramento delle cefalee), è stato possibile dimettere il paziente in buone

condizioni cliniche generali in data 03.07.2018, con suo rientro al domicilio.

(…)” (doc. AI pag. 841-843)

In uno scritto alla legale

dell’assicurato del 13 settembre 2018 il dr. __________, primario dell’Ospedale

di __________, si è così espresso:

" (…) come

da sua richiesta del 13.08 us. e nostra conversazione telefonica del

12.09.2018, le confermo che, sulla base delle nostre osservazioni effettuate

nel corso della degenza del signor RI 1 all'Ospedale __________ di __________

dal 07.06 al 03.07.2018, la condizione valetudinaria del paziente è tale da

precludergli qualsiasi attività lavorativa.

Le diagnosi a suo tempo formulate dal collega Dr. __________ nella

perizia __________ del 28.10.2015 (sindrome depressiva ricorrente, attuale

episodio di media gravità - ICD10 F33.1; disfunzione vegetativa somatoforme -

1CD10 F45.3; modificazione duratura della personalità, successiva a malattia

cronica - ICD10 F62.9) sono, a mio avviso, solo parzialmente condivisibili. Le

ragioni per cui, come può vedere dal rapporto di dimissione dell'Ospedale __________

del 12.09.2018, le diagnosi da noi formulate sono diverse, sono però di

carattere più che altro nosografico-accademico e non influenti sulla

valutazione della capacità lavorativa.

In particolare, credo sia giusto sottolineare che la sindrome di

Minor, patologia "extrapsichiatrica", è una patologia organica e non

può essere considerata (se non in un'ottica parziale) una disfunzione

vegetativa.

La sindrome di Minor è, in fondo, la determinante più importante

della condizione di salute del signor RI 1, la cui qualità di vita viene da

essa seriamente compromessa, tanto che egli ha dovuto rinunciare non soltanto

al lavoro (dove peraltro aspetti extra-medici hanno giocato un ruolo) ma anche

ad attività precedentemente esercitate in ambito sociale. Ciò mi sembra

indicativo della serietà del disturbo e della incapacità lavorativa del

paziente.

Sulla base delle nostre osservazioni e di quanto appena esposto,

ritengo che l'incapacità lavorativa del signor RI 1 sia diversa da quella

attestata nella perizia __________, cosa imputabile ad un peggioramento delle

condizioni di salute del paziente negli ultimi tre anni o, eventualmente, a una

divergente valutazione della stessa situazione.” (doc. AI pag. 848).

Con una certificazione del

24.

agosto 2018 il dr. __________, generalista, curante dal settembre 2014,

poste le diagnosi di “Sindrome depressiva persistente, Sindrome da

disadattamento, Cefalea cronica mista (tensivo ed emicranico), Deiscenza del

canale semi-circolare anteriore sinistro”, ha sottolineato l’intervento di

un peggioramento ad inizio 2016, con un’inabilità lavorativa completa, dovuta

alla cefalea e ai sintomi depressivi (doc. AI 209). Nel rapporto medico all’AI

del 19 dicembre 2018, il curante ha ribadito la sua conclusione di completa

inabilità”, riferendo di una situazione “piuttosto stabile”, con “ultimamente”

un “peggioramento dello stato timico (v. psichiatra)” (doc. AI pag. 863;

cfr. in esteso al consid. 2.10).

Ha pure prodotto un rapporto

relativo ad una visita ambulatoriale del 17 aprile 2018 presso il __________

dell’Ospedale di __________ per la diagnosi di cefalea cronica mista di tipo

tensivo ed emicranico, nel quale viene riferito della nuova terapia introdotta

per la cura della cefalea (doc. AI pag. 845).

Il dr. __________ dal canto

suo, in uno scritto del 4 ottobre 2018, ha ribadito che “in relazione

alla malattia le confermo quanto già dichiarato in precedenza, e dopo anche

aver preso visione del parere dei colleghi di __________ riferentesi all'ultima

degenza e la valutazione espressamente richiesta da lei al Dr. __________, non

posso far altro che confermarle il mio pieno accordo con la valutazione dei

colleghi, riconfermando la mia opinione sulla non esigibilità di una qualsivoglia

attività lavorativa remunerata per questo paziente che presenta una condizione

di completa incapacità al guadagno già da diversi anni” (doc. AI pag. 849).

Nel rapporto medico del 10

dicembre 2018 il medesimo psichiatra ha confermato la conclusione di completa

inabilità lavorativa “da anni”, per le diagnosi di “Sindrome depressiva

persistente non specificata F34.9, reazione a grave stress e sindrome da

disadattamento F43, Sindrome da Deiscenza del canale semi-circolare superiore o

sindrome di Minor, sindrome vestibolare destra, ipertensione, displidemia,

RGE e tachicardia sinusale” anteriore sinistro” (doc. AI pag. 856).

Agli atti figura inoltre un

rapporto del 26 novembre 2018 del dr. __________, neurologo, il quale, poste le

diagnosi di “situazione complessa, neurologicamente con: cefalea

mista, componente cefalea e grappolo, componente emicrania, componente cefalea

tensiva, componente cefalea in relazione al consumo di analgesici”, ha

esposto quanto segue:

" (…)

Esame neurologico:

La mobilità della colonna vertebrale e cervicale per i movimenti

attivi e passivi è libera. I nervi cranici sono normali, in particolare

attività motoria degli occhi normale, nessun nistagmo, sfondo oculare normale,

mimica simmetrica e normale, nessun disturbo afasico o disartrico. Il tono

degli arti superiori ed inferiori, la trofica, la mobilità e la forza muscolare

sono normali. I riflessi delle braccia e delle gambe sono simmetrici e nella norma.

Babinski negativi. La sensibilità per la palpazione, la sensibilità dolorifica,

quella per la temperatura e il senso della vibrazione nelle estremità sono

simmetrici. Nessun problema della coordinazione o di movimenti involontari. Lo

stare in piedi ed il camminare, compreso il camminare in punta di piedi o sui talloni,

sono normali.

Nessun disturbo neuropsicologico apparente. Circolazione sanguigna

periferica normale.

Prima valutazione del 22.11.2018:

1.

In questo

paziente siamo confrontati con una situazione somatica e psicologica complessa

attualmente con: cefalea importante che secondo la descrizione del paziente

potrebbe trattarsi di una forma di cefalea a grappolo con componenti di

emicrania e componente di cefalea tensiva e componenti della cefalea in

relazione all'abuso dei medicamenti.

2.

Con questa

ipotesi abbiamo eseguito un'Infiltrazione con Diprophos® (Betamethasonum) e

Lidocaini Streuli® (Lidocaini hydrochloridum) nella zona bi-occipitale.

3.

Al momento

consiglio di continuare con la prevenzione con Topamax® (Topiramat) 25mg alla

mattina e 100 mg di sera e Riboflavin Vitamin B2 400mg al giorno. (…) (doc. AI

pag. 868)

È inoltre stato prodotto un

rapporto relativo ad un controllo presso il Centro __________ del 26 aprile

2018.

per la diagnosi di “cefalea cronica mista di tipo tensivo ed emicranico

con componente di cefalea da abuso di analgesici e possibile deiescenza del

canale semicircolare anteriore sinistro nel cotesto di sindrome ansioso depressiva

in peggioramento clinico accompagnata da insonnia” (doc. AI pag. 872).

L’amministrazione ha

sottoposto questa documentazione al dr. __________ del SMR, il quale, nell’Annotazione

del 18 febbraio 2019, si è così espresso:

" La nuova

documentazione medica agli atti, non apporta alcun nuovo elemento medico che

oggettivi un peggioramento dello stato di salute dell'A.

Infatti il curante generalista Dr. med. __________ nel suo

rapporto del 19.12.2018 cita la IL 100% a partire dal maggio 2013, mentre il curante

psichiatra Dr. med. __________ nel suo rapporto del 10.12.2018 cita la IL 100%

da anni, quindi entrambi a voler dimostrare che lo

stato di salute dell'A. è stazionario da molti anni.

Comunque a dirimere qualsiasi dubbio, vi è la completa e

normale valutazione neurologica dello stato di salute dell'A., emerso dalla

visita neurologica effettuata dal Dr. med. __________ il 26.11.2018, dove cita

rispettivamente:

"Le risonanze magnetiche del 2008, 2011 e 2014 ovviamente

sono normali.

Esame neurologico:

La mobilità della colonna vertebrale e cervicale per i

movimenti attivi e passivi è libera. I nervi cranici sono normali,

in particolare attività motoria degli occhi normale, nessun nistagmo,

sfondo oculare normale, mimica simmetrica e normale, nessun

disturbo afasico o disartrico. Il tono degli arti superiori ed inferiori,

la trofica, la mobilità e la forza muscolare sono normali. I riflessi

delle braccia e delle gambe sono simmetrici e nella norma. Babinski negativi.

La sensibilità per la palpazione, la sensibilità dolorifica, quella per la

temperatura e il senso della vibrazione nelle estremità sono simmetrici.

Nessun

problema della coordinazione o di movimenti involontari. Lo

stare in piedi ed il camminare, compreso il camminare in punta di piedi o sui talloni,

sono normali.

Nessun disturbo neuropsicologico apparente.

Circolazione sanguigna periferica normale."

Per cui non si oggettiva alcun peggioramento dello stato di

salute dell'A e si conferma il rapporto medico SMR del 03.11.2015.” (doc.

AI 215)

Chiamato nuovamente ad

esprimersi, il SMR, questa volta tramite il dr. __________, in data 28 giugno

2019.

ha osservato:

" l

certificati medici citati dalla rappresentante legale, soprattutto il rapporto

dello specialista psichiatra Dr. __________, fanno riferimento ad un

apprezzamento dei curanti riferito come presente da molti anni e già ampiamente

esaminato negli anni scorsi dal SMR rispettivamente in sede di perizia

polidisciplinare, esame considerato completo ed esaustivo come si evince dalla

sentenza del TCA del 11.04.2017. Correttamente ha esaminato il caso, in

particolare i certificati sopra citati, il Dr. __________ il 18.02.2019: non si

rileva in modo oggettivo alcun peggioramento dello stato di salute dell'A e si

conferma il rapporto medico SMR del 03.11.2015.” (doc. AI pag. 892)

Sulla base di

quest’annotazione l’amministrazione ha negato l’intervento di un peggioramento,

confermando il diritto a tre quarti di rendita, mediante la decisione

contestata come segue:

" (…)

Esito degli accertamenti:

Il signor RI 1 è attualmente al beneficio di 3/4 di rendita (grado

Al del 60%).

Il 19 novembre 2018 abbiamo ricevuto richiesta di revisione del

suo grado Al, a seguito di un indicato peggioramento dello stato di salute.

Abbiamo quindi proceduto a sottoporre la documentazione medica

raccolta durante la fase di revisione al nostro Servizio Medico Regionale

(SMR), il quale con annotazione del 18 febbraio 2019 comunicava che la nuova

documentazione medica agli atti non apportava alcun nuovo elemento medico che

oggettivasse un peggioramento dello stato di salute del signor RI 1. Tenuto

conto di quanto sopra il signor RI 1 continuerà a beneficiare dell'attuale

rendita AI.

ì'

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto del vostro scritto datato 22 marzo 2019 e proceduto

a sottoporre nuovamente il dossier all'attenzione del Servizio Medico Regionale

(SMR), che con annotazione del 28 giugno 2019 rispondeva quanto segue.

l certificati medici citati, soprattutto il rapporto dello

specialista psichiatra Dr. med. __________, fanno riferimento ad un

apprezzamento dei curanti riferito come presente da molti anni e già ampiamente

esaminato negli anni scorsi dal Servizio Medico Regionale (SMR),

rispettivamente in sede di perizia polidisciplinare, esame

considerato completo ed esaustivo come si evince dalla sentenza del Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni (TCA) dell'11 aprile 2017.

Si ritiene che il caso sia stato correttamente esaminato, in

particolare i certificati sopra citati. Non è stato rilevato in modo oggettivo

alcun peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 e si conferma il

rapporto medico SMR datato 03 novembre 2015.

In ragione di quanto sopra il progetto del 18 febbraio 2019 viene

confermato.” (doc. AI 222)

Di fronte al TCA

l’assicurato ha prodotto due ulteriori certificati del dr. __________ del 17

settembre 2019 (sul quale si è espresso in data 8 ottobre 2019 il dr. __________,

doc. VI/1) e 4 novembre 2019, di cui si dirà al considerando che segue.

2.10

Tutto bene considerato, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non

può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile

che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti

medico-specialistici, di natura pluridisciplinare, prima di poter esprimere un

giudizio in merito al diritto a prestazioni.

In effetti, la documentazione

medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a

conclusioni complete sulla capacità lavorativa del ricorrente, non permettendo

in particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle

ripercussioni sull’idoneità al lavoro delle varie patologie di cui egli soffre.

Se infatti questo TCA deve

ribadire che non vi è motivo per mettere in dubbio le conclusioni tratte dall’Ufficio

AI in occasione della decisione del 7 luglio 2016, sulla base in particolare

della perizia __________ del 28 ottobre 2015 (la quale stabiliva in sostanza

l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato dal gennaio

2015.

con un’inabilità lavorativa di natura psichiatrica del 50% e di natura

otorinolaringoiatrica pure del 50% e, quindi, considerate le inabilità

ascrivibili alle diverse patologie, da sommare parzialmente, del 60%

complessivamente; cfr. doc. AI 163), sottolineato peraltro come tali

conclusioni siano vincolanti essendo state avallate da questo TCA mediante una

pronuncia 32.2016.95 dell’11 aprile 2017 cresciuta in giudicato , tuttavia le

certificazioni mediche prodotte in occasione della domanda di revisione

presentata nel novembre 2018 e in questa sede non permettono di escludere con

sufficiente tranquillità e contro ogni ragionevole dubbio che successivamente

alla resa della decisione del 7 luglio 2016, e precedentemente alla data

decisiva della decisione qui contestata - ricordato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) - si sia verificato un rilevante peggioramento delle condizioni

dell’assicurato (cfr. consid. 2.7).

Questo per i motivi che

seguono.

In particolare questo

Tribunale ritiene che la conclusione dell’amministrazione sia stata tratta in

modo non sufficientemente approfondito e segnatamente sulla base di una valutazione

affrettata eseguita dal SMR, in prima analisi dal dr. __________ che peraltro nemmeno

è specialista nelle materie che qui interessano (cfr. doc. AI 215 citato al

consid. 2.9).

In effetti, il fatto innanzitutto

che l’assicurato abbia subito un lungo ricovero dal 7 giugno al 3 luglio 2018

presso l’Ospedale __________ di __________ e che in quella circostanza i

sanitari che si sono occupati del caso abbiano espresso una valutazione

negativa sulla possibilità per il paziente di ritornare ad esercitare

qualsivoglia attività professionale, affermando che restava “evidente

conoscendo le dinamiche della malattia (Sindrome di Minor o deiscenza del

canale semicircolare) che la situazione del paziente dal punto di vista

funzionale è assolutamente ridotta, e che è escluso un reinserimento dal punto

di vista professionale a breve o lungo termine, come anche una qualità di vita "normale"

(doc. AI pag. 841), è stato sostanzialmente ignorato dall’amministrazione e in

particolare dal SMR.

A mente di questo TCA tale

circostanza avrebbe invece dovuto suggerire prudenza nella valutazione del

caso.

Questo a maggior ragione

laddove si consideri che il dr. __________, specialista in psichiatria e

primario dell’Ospedale __________, nel suo scritto del 13 settembre 2018

indirizzato al legale dell’assicurato, ne abbia sottolineato la completa

inabilità lavorativa, in ogni attività, e l’avvenuto peggioramento delle

condizioni rispetto alla valutazione ad opera del __________ dell’ottobre 2015.

A prescindere dalle critiche formulate dal dr. __________ circa le diagnosi

poste dal dr. ___________ nella perizia __________, lo specialista ha inoltre sottolineato

“la serietà del disturbo e dell’incapacità lavorativa del paziente”,

concludendo affermando che “sulla base delle nostre osservazioni e di quanto

appena esposto, ritengo che l'incapacità lavorativa del signor RI 1 sia diversa

da quella attestata nella perizia __________, cosa imputabile ad un

peggioramento delle condizioni di salute del paziente negli ultimi tre anni

o, eventualmente, a una divergente valutazione della stessa situazione.” (doc.

AI pag. 848; la sottolineatura è della redattrice).

Ora, già solo sulla base di

questa valutazione, l’eventualità di un peggioramento delle condizioni

dell’assicurato appariva quantomeno verosimile e andava ulteriormente indagata.

A maggior ragione si imponeva un

ulteriore approfondimento considerando anche le certificazioni dei curanti

dell’assicurato, i quali hanno con insistenza sottolineato l’avvenuto

peggioramento delle condizioni dell’assicurato posteriormente all’esecuzione

della perizia __________.

Innanzitutto, nella

certificazione del 24 agosto 2018 il dr. __________, curante dal settembre

2014, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva persistente, Sindrome

da disadattamento, Cefalea cronica mista (tensivo ed emicranico), Deiscenza del

canale semi-circolare anteriore sinistro”, ha sottolineato che “un vero

e proprio peggioramento dello stato di salute è avvenuto (posteriore al maggio

2015) ad inizio 2016, soprattutto a causa del mal di testa e poi con un

progressivo peggioramento dello stato psichico”. Pur ammettendo che a

seguito del ricovero all'Ospedale __________ si era ottenuto un miglioramento

dello stato depressivo e anche della cefalea, il curante ha ribadito che

l’assicurato restava in ogni modo “sintomatico su tutti i fronti”, soprattutto

i sintomi depressivi non permettendo alcuna abilità lavorativa (doc. AI 209).

Anche nel rapporto medico del 19 dicembre 2018 all’AI, il curante ha evidenziato

l’intervento di un “peggioramento dello stato timico (v. psichiatra)” avvenuto

“ultimamente” (doc. AI pag. 863).

Quanto al dr. __________, lo

psichiatra curante ha ribadito di nuovo la completa inabilità lavorativa “da diversi

anni”, allineandosi al quadro esposto dai sanitari della clinica __________ (scritto

4.

ottobre 2018, doc. AI pag. 849), ponendo anche nel rapporto all’AI del 10

dicembre 2018 le diagnosi di “Sindrome depressiva persistente non

specificata F34.9, reazione a grave stress e sindrome da disadattamento F43,

Sindrome da Deiscenza del canale semi-circolare superiore o sindrome di Minor,

sindrome vestibolare destra, ipertensione, displidemia, RGE e

tachicardia sinusale” anteriore sinistro” (doc. AI pag. 856).

Infine, anche il rapporto del

26.

novembre 2018 del dr. __________, neurologo - il quale ha sottolineato la

presenza di una “situazione complessa, neurologicamente con: cefalea

mista, componente cefalea e grappolo, componente emicrania, componente cefalea

tensiva, componente cefalea in relazione al consumo di analgesici” (doc. AI

pag. 868) - così come il rapporto allestito dai sanitari del Centro __________

del 26 aprile 2018 - laddove pure viene sottolineato l’intervento di un

peggioramento clinico, in stato con diagnosi di “cefalea cronica mista di

tipo tensivo ed emicranico con componente di cefalea da abuso di analgesici e

possibile deiescenza del canale semicircolare anteriore sinistro nel cotesto di

sindrome ansioso depressiva” (doc. AI pag. 872) – avrebbero dovuto

quantomeno suggerire maggior prudenza nella trattazione del caso.

L’amministrazione si è per

contro limitata a sottoporre questa documentazione al medico SMR dr. __________,

che non è né psichiatra né neurologo né specialista in otorinolaringoiatria, il

quale, nell’Annotazione del 18 febbraio 2019, si è limitato a concludere

brevemente, senza visita clinica dell’assicurato e senza alcun tipo di verifica

che la “nuova documentazione medica agli atti, non apporta alcun nuovo elemento

medico che oggettivi un peggioramento dello stato di salute dell'A.”

La certificazione dei

medici dell’Ospedale __________ e quella del dr. __________ sembrano del resto

essere state ignorate. Quanto alle osservazioni in merito alla valutazione del

dr. __________, il medico del SMR tralascia in ogni modo di rilevare che anche

il neurologo ha diagnosticato la presenza di una situazione complessa (doc. AI

215; cfr. al consid. 2.9).

Di fronte alla documentazione

prodotta dall’assicurato, a mente di questo Tribunale l’amministrazione avrebbe

dovuto, al fine di dirimere qualsiasi dubbio circa l’effettiva sussistenza di

un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, successivo alla decisione

del 7 luglio 2016, e considerando altresì che dall’allestimento della perizia

del __________ del 28 ottobre 2015 erano comunque ormai trascorsi più di tre

anni (doc. AI 163), quantomeno interpellare il dr. __________, autore della

valutazione peritale psichiatrica per il __________ nell’ottobre 2015, o ordinare

una visita clinica o un complemento peritale.

L’aver interpellato, in seconda

battuta, il dr. __________, psichiatra del SMR, non muta alle predette

conclusioni. In effetti, l’annotazione da lui espressa il 28 giugno 2019, si

rileva assai concisa e nemmeno si esprime sulle valutazioni dei sanitari di __________

rispettivamente sul denunciato peggioramento delle condizioni, espresso tra

l’altro anche dal primario dr. __________ sulla base di un’attenta osservazione

del paziente in occasione di una degenza di durata considerevole (doc. AI pag. 892).

Del resto, l’assicurato, di

fronte a questo TCA, ha nuovamente prodotto due certificazioni del dr. __________,

il quale ha ribadito ulteriormente l’intervento di un peggioramento delle

condizioni dell’assicurato, sottolineando un elemento non trascurabile per la

valutazione del caso, quale quello dell’aumento dei farmaci assunti.

Nella certificazione del 17

settembre 2019 ha in effetti affermato:

" (…) come

da nostra conversazione le confermo le mie prese di posizioni sul caso già

espresse largamente in passato in accordo con le conclusioni fatte anche da

tutti medici curanti compreso il

collega Dr. med. __________ che ha visto il paziente in una

degenza presso l’ospedale di __________ durata più di un mese.

Siamo tutti concordi come curanti sulla condizione di

inesigibilità lavorativa per questo paziente che oramai da anni mostra

condizioni incompatibili dal punto di vista valetudinario in qualsiasi Iavoro.

Le diagnosi e gli accertamenti fatti nel corso degli anni, ultima

perizia ____________ del Dr. med. __________ per l'amministrazione come già

spiegato sono non completamente e solo parzialmente condivisibili per i curanti

dove al di là della problematica nosologica sulle diagnosi non inficiano

comunque la valutazione oggettiva sulla capacità lavorativa del signor RI 1. A

questo proposito rimando anche alla lettera del Dr. med. __________ del

13.09.2018

dove sosteneva e concordo con lui che banalizzare la sindrome di

Minor sia stato un errore da parte dei medici dell’amministrazione AI. Ritengo

che questa divergenza di valutazioni diagnostico-nosografiche e valetudinarie

dipende sostanzialmente dall’osservazione nel tempo del paziente che hanno i

curanti rispetto alle visite flash effettuate per conto dei medici dell'amministrazione.

Come è evidente anche dall'ultima lettera indirizzata da parte

dell’interessato all'amministrazione è presente un grave disagio peggiorato

nell'ultimo periodo anche in concorso con le decisioni ostili

dell'amministrazione che lo hanno motivato in un atteggiamento depressivo

e autopunitivo, esasperando il già presente grave stato di prostrazione per cui

non è escludibile un nuovo ricovero in prospettiva nelle prossime settimane,

qualora fosse necessario.

Altro elemento che mi preme sottolineare e che nel corso di

quest'ultimo anno le terapie farmacologiche del signor RI 1 sono state adeguate

in maniera notevole per arginare il complesso

quadro variegato di sintomi determinando essi stessi un importante

contributo alla non esigibilità lavorativa per questa persona.

Ritengo un errore banalizzare come sembra faccia l'amministrazione

AI, le nostre osservazioni come curanti in virtù del fatto che il curante è

quello che quotidianamente è in contatto con la sofferenza del paziente e con

tutte le implicazioni connesse al livello anche familiare ed ambientale. Queste

considerazioni sono state anche recepite dal tribunale federale, sulla

potenziale forza probatoria dei rapporti dei medici curanti. Come già detto

nell'ultimo periodo le condizioni di profonda tristezza, apatia ed irritabilità

determinato da questo senso profondo di ingiustizia hanno determinato da una

parte l'intensificarsi della terapia farmacologica e degli incontri col

sottoscritto oltre la possibile previsione di un nuovo ricovero presso una

struttura specializzata. (…)” (doc. C)

Nel successivo certificato

del 4 novembre 2019 il dr. __________ ha replicato al dr. __________ del SMR

(per il quale egli presentava considerazioni generali sul caso e non dimostrava

fatti medici nuovi rispettivamente modificazioni generali sul caso, doc. VI/1),

ribadendo in sostanza le sue conclusioni e in particolare che “la nuova

farmacoterapia e l'ulteriore peggioramento sono stati ampiamente descritti sia

dal sottoscritto sia da tutti i medici curanti compresi i curanti di __________

che l'hanno conosciuto in osservazione continua durante l'ultimo ricovero “

e confermato le diagnosi psichiche di “sindrome depressiva persistente non

specificata F34.9, reazione a grave stress e sindrome da disadattamento F43”

oltre che quella di “sindrome da deiscenza del canale semicircolare

superiore o sindrome di Minor sinistra e sindrome vestibolare destra”,

patologia quest’ultima “che non ha nulla a che vedere con la psichiatria, è

una patologia organica e non può essere integrata a nostro avviso in una

disfunzione vegetativa” (doc. C2).

La sbrigativa conclusione del

SMR, priva di motivazione, non può essere condivisa con la necessaria

tranquillità da parte del TCA, senza che prima vengano effettuati i necessari

apprendimenti

Del resto, come con

pertinenza evidenziato dal dr. __________, l’avvenuto aumento della terapia

farmacologica parrebbe non solo limitare ulteriormente la capacità lavorativa

dell’assicurato, ma dimostrerebbe altresì l’intervento di un peggioramento

delle sue condizioni. Confrontando in effetti i medicamenti assunti all’epoca

dell’effettuazione della perizia __________ del 28 ottobre 2015 (doc. AI pag.

607) e quelli elencati dal dr. __________ nel rapporto del 26 novembre 2018 (doc.

AI pag. 868) si nota effettivamente un aumento dei dosaggi e delle

prescrizioni, osservato peraltro come nel ricorso l’assicurato dichiari di aver

ulteriormente aumentato le medicine, assumendo ora anche Saroten retard 75mg e

aver raddoppiato la dose di Limbitrol (doc. I pag. 8).

Occorre altresì rilevare che

l’eventualità di un peggioramento della capacità lavorativa già solo per motivi

psichiatrici assume una rilevanza non trascurabile, considerato come

l’inabilità lavorativa del 60% stabilita dalla perizia __________ dell’ottobre

2015.

e sulla quale si basa l’attribuzione di tre quarti di rendita mediante

decisione del 7 luglio 2016 era riferita a fattori sommati di abilità parziali

dovute a motivi psichici e otorinolaringoiatrici, entrambi nella misura di 50%

ciascuno.

Ne discende che, tutto ben

considerato, le conclusioni tratte nella decisione contestata parrebbero

quantomeno poter essere messe in forse dalle certificazioni mediche prodotte

dal ricorrente, che sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria

rispettivamente un diverso quadro invalidante della stessa da ascrivere ad un

peggioramento intervenuto successivamente alla decisione del 7 luglio 2016. A

fronte delle patologie indicate dai curanti e dell’incremento della

farmacoterapia fatti valere con la domanda di revisione, in mancanza di

qualsivoglia aggiornamento da parte dell’Ufficio AI, sulla base della

documentazione agli atti questo Tribunale non può quindi, con la necessaria

tranquillità, escludere che successivamente alla perizia del __________ del 28

ottobre 2015 e della resa della decisione del 7 luglio 2016 le condizioni

dell’assicurato, sia per quanto riguarda la componente psichiatrica che quella

legata alla cefalea cronica, abbiano conosciuto un peggioramento rilevante.

Considerato come i problemi

di ordine ORL, in particolare la persistente disfunzione otolitica sinistra con

vertigini, sia già stata definita in occasione della perizia __________

dell’ottobre 2015 di origine multifattoriale, segnatamente di origine

somatoforme,

appare imprescindibile una

nuova valutazione pluridisciplinare che tenga conto di tutti i vari aspetti

patologici.

Per

tutte queste ragioni, dunque, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI

affinché istruisca in maniera completa ed esaustiva la pratica dal profilo

medico, sottoponendo l’assicurato ad una nuova valutazione peritale che tenga

conto dell’insieme delle sue patologie, della loro evoluzione nel tempo e

dell’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.

2.11

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.10, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in

prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in

atto gli accertamenti medici necessari al fine di chiarire se successivamente

alla decisione del 7 luglio 2016 sia effettivamente intervenuto (e

nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un peggioramento delle

condizioni di salute dell’assicurato, tale da influire sul suo diritto alla

rendita.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

2.13

Nel caso

di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1

pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha

diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico

dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del

28.

marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è

accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione dell’8 agosto 2019 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.10 e si pronunci nuovamente sulla richiesta di

aumento della rendita.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti