32.2019.164
Revisione. Richiesta di aumento della rendita respinta. TCA ammette ricorso e rinvia per accertamenti ulteriori
9 giugno 2020Italiano53 min
poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.164
FC
Lugano
9 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’8 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1961, di formazione parrucchiere e attivo dal 1981 come
impiegato __________, nel settembre 2011 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti, lamentando una “labirintite cronica”. Con decisione
10 aprile 2013, l’Ufficio AI aveva accolto la domanda accordando all’assicurato
una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2012, ritenendo che dal 15 marzo
2011 andava ammessa un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività abituale o in
altre attività simili, con una conseguente pari perdita di guadagno. Tale decisione,
impugnata dall’assicurato, assistito dall’avv. __________, è stata confermata
mediante pronuncia del TCA 32.2013.96 del 10 febbraio 2014.
1.2. Richiesta
una revisione del caso nel 2014, l’Ufficio AI, effettuati i necessari
accertamenti medici, mediante decisione 7 luglio 2016 ha accolto la domanda di
revisione accordando all’assicurato tre quarti di rendita di invalidità dal 1.
maggio 2015, ritenendo che dal gennaio 2015 era subentrato un peggioramento con
un’inabilità lavorativa del 60% nell’attività abituale o in altre attività
simili, con una conseguente pari perdita di guadagno (doc. B). Contestata
dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, questa decisione è stata
confermata dal TCA mediante pronuncia 32.2016.95 dell’11 aprile 2017.
1.3. Nel
corso del novembre 2018 l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha nuovamente
postulato la revisione del caso facendo valere un peggioramento delle sue
condizioni, segnatamente di natura psichiatrica. Entrata nel merito, l’amministrazione,
esperiti gli accertamenti del caso, mediante progetto del 18 febbraio 2019 e
decisione del 8 agosto 2019, ha respinto la domanda di aumento della rendita
confermando il grado di inabilità lavorativa e, di conseguenza, di invalidità
del 60% e quindi il diritto a tre quarti di rendita.
1.4. Contro
tale decisione si aggrava l’assicurato, sempre patrocinato dalla sua legale,
producendo una nuova certificazione dello psichiatra curante e chiedendo il
riconoscimento di una rendita intera dal mese di ottobre 2016 (doc. I).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata annotazione del
medico SMR (doc. VI), ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la
valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato e in particolare
l’assenza di elementi clinici atti a determinare una diversa valutazione del
caso rispetto all’ultima decisione del 7 luglio 2016 (doc. VI).
1.6. Con
scritto 18 ottobre 2019 (VIII) il ricorrente personalmente ha ulteriormente
fatto valere le proprie argomentazioni (doc. VIII). Inoltre, mediante scritti
del 23 ottobre e 4 novembre 2019, tramite la sua legale, si è ribadito nelle
sue allegazioni, ha formulato delle richieste di prove, producendo un ulteriore
certificato dello psichiatra curante del 4 novembre 2019 (doc. X, XII).
L’Ufficio AI si è espresso in merito in data 14 novembre 2019 (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto in via di revisione, a tre quarti di rendita
o a una rendita intera.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Va ancora rilevato che con
sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5
2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se
Fatti
i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4
settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello
stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al
quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e
6).
In una sentenza
9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una
riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di
natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si
sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta
Corte ha sottolineato che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF
141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla
luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese
le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura
probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica
della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi
fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata
dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,
per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata
riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova
di un’inabilità lavorativa invalidante.
Infine,
per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V
294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.6. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134
consid. 2; 114 V 314
consid. 3c; 105 V 158
consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo
alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c;
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già
di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Secondo la giurisprudenza, il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno
quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale
con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF
133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento
che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF
125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
In concreto, come meglio
si illustrerà ai consid. 2.8 e 2.9, con decisione del 7 luglio 2016
l’amministrazione, pronunciandosi sulla domanda di revisione presentata dal
ricorrente (già titolare di un diritto a mezza rendita di invalidità dal 1.
marzo 2012 a seguito di una decisione, confermata dal TCA, del 10 aprile 2013;
cfr. consid. 1.1), aveva ammesso un peggioramento delle condizioni e di
conseguenza riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita a far tempo 1.
maggio 2015, considerata un’inabilità lavorativa del 60% in ogni attività.
Anche questa decisione è stata confermata dal TCA mediante pronuncia dell’11
aprile 2017 ed è quindi cresciuta in giudicato (cfr. consid. 1.1).
Questo Tribunale è,
quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione lo stato di
salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare la
concessione di una rendita intera.
2.8. Nell’ambito
dell’evasione della prima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva fatto
esperire una perizia multidisciplinare a cura del ___________. Dal
referto del 10 dicembre 2012, risulta che i periti hanno posto le diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Disturbi vertiginosi recidivanti e
ipoacusia di tipo trasmissivo (di grado leggero) a sin. ai toni bassi
probabilmente in relazione ad una deiscenza ossea del canale semicircolare
anteriore sin., Stato dopo probabile neurite vestibolare a ds. con deficit
vestibolare residuo all'esame calorico, Tinnito cronico bilaterale e Cefalea
ev. tensionale”, considerando quindi invalidante esclusivamente le patologie
otorinolaringoiatriche e ritenendo che l’assicurato era da considerare abile al
lavoro nella misura del 50% nella professione abituale di impiegato di banca e
in ogni attività compatibile con le sue capacità, con la sola eccezione dei
lavori in posizione rialzata o con rischio di caduta, per i quali egli era da considerare
non idoneo a titolo definitivo (doc. AI 59/27-29). Sulla base di queste
conclusioni, con decisione 10 aprile 2013, confermata da questo TCA mediante
giudizio del 10 febbraio 2014, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una
mezza rendita dal 1. marzo 2012 (STCA 32.2012.36).
Avviata su richiesta
dell’assicurato una revisione nel 2014, l’amministrazione, interpellato
nuovamente il dr. __________, psichiatra curante - il quale nel suo rapporto
del 5 dicembre 2014, poste le diagnosi di disturbo depressivo persistente
(ICD 10 F 34.8), disfunzione vegetativa somatoforme (F45.3) e disturbo di
personalità anancastico (F60.5), aveva concluso per una completa inabilità
lavorativa dal maggio 2013 – ha quindi predisposto una nuova valutazione
pluridisciplinare di decorso presso il __________. Dal referto del 28 ottobre
2015 (doc. AI 163) risulta che il __________ ha fatto capo a consultazioni di
natura psichiatrica (dr. __________), otorinolaringoiatrica (dr. __________) e
neurologica (dr. __________) e diagnosticato:
"
(…)
6 DIAGNOSI
6.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Persistente disfunzione otolitica sin.
in vertigine
Sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di media gravità (ICD10 F 33.1)
Disfunzione vegetativa somatoforme
(ICD 10 F 45.3)
Modificazione duratura della
personalità, successiva a malattia cronica (ICD 10 F 62.9)
6.2 Diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa:
Cefalea di tipo tensivo con evoluzione
cronica
Deiescenza del canale semicircolare
anteriore sin
Discreta ipoacusia trasmissiva,
frequenze basse, a sinistra
Dislipidemia.
In merito alla capacità
lavorativa i periti hanno ammesso in sostanza un peggioramento delle condizioni
dell’assicurato con un’abilità lavorativa globale e in ogni attività del 40% (50%
psichiatrico e 50% ORL, da sommare parzialmente). Secondo il __________, la
riduzione della capacità lavorativa era da ricondurre ai deficit funzionali di
tipo psichiatrico e ORL, essendo “i sintomi depressivi, quali le idee
d'inutilità, l'umore depresso, la bassa autostima, la riduzione dell'energia
vitale, i forti sensi di colpa e l'insonnia, che limita la capacità lavorativa.
Questi sintomi compromettono fortemente l'attenzione e la concentrazione sui
compiti da eseguire. Da notare anche una diminuita capacità d'integrazione
sociale. D'altra parte ci sono le vertigini, la nausea, la cefalea, il
rallentamento cognitivo, la stanchezza ed il senso di precarietà, disturbi sicuramente
soggettivi, ma per questo non meno reali ed invalidanti per l'A. Dal lato ORL
l'A. presenta una sensazione di compressione bilaterale ed un'instabilità dopo
meno di un'ora di lavoro se fa sforzi o si concentra, con l'obbligo di fare poi
delle pause prolungate per recuperare.” Il peggioramento della capacità
lavorativa era da ricondurre alla situazione psichiatrica ed era da situare al mese
di gennaio 2015, da quando la sintomatologia depressiva era peggiorata, in base
a quanto attestato dallo psichiatra curante. Per quanto riferito invece alla
situazione neurologica (nessuna inabilità) e ORL (riduzione della capacità
lavorativa del 50%), la situazione appariva invece stabile dal 2012.
Per quanto in particolare
riguardava la valutazione psichiatrica il perito dr. __________ aveva posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente,
attuale episodio di media gravità (ICD-10 F 33.1), disfunzione vegetativa
somatoforme (ICD-10 F 45.3) e modificazione duratura della personalità,
successiva a malattia cronica (ICD-10 F 62.9). Di conseguenza aveva ammesso una
limitazione della capacità lavorativa nell’ultima attività esercitata (così
come in altre attività per le quali valgono le stesse limitazioni funzionali)
del 50%, ritenendola una limitazione funzionale, specificando che l’inizio
della disfunzione vegetativa era collocabile verso la fine del 2008, mentre la
modificazione duratura della personalità si era formata gradualmente durante
gli ultimi 6-7 anni. Quanto alla sintomatologia depressiva, la stessa, anche se
l’assicurato non era riuscito in passato, fino al 2012, ad esprimerla
adeguatamente, la stessa era sempre esistita, ma fino a circa sei mesi prima
era da considerare al massimo come lieve. In seguito col tempo la
sintomatologia depressiva era peggiorata fino a raggiungere la gravità media. Il
perito ha confermato ulteriormente queste conclusioni anche dopo visione degli
ulteriori certificati del dr. __________ (cfr. osservazioni del 3 febbraio 2016,
doc. AI pag. 724).
In base alla perizia, adeguate
erano da considerare attività che non richiedano una rilevante attenzione e
concentrazione sui compiti da eseguire, non esigano delle buone competenze sociali,
da svolgere di preferenza in posizione seduta, evitando situazioni pericolose
(lavori su scale, impalcature ecc.).
Secondo il __________:
" L'A.
presenta tre disturbi psichiatrici di una certa importanza. La sintomatologia depressiva,
malgrado la terapia farmacologica, si è aggravata ultimamente e risulta di
difficile cura, perché l'A. è fissato sull'origine esclusivamente somatica dei
suoi problemi, la patologia più invalidante e che determina in gran parte la
prognosi negativa è però la disfunzione vegetativa somatoforme, partita
inizialmente da un disturbo somatico (la vestibulopatia periferica acuta) ed in
seguito diventata autonoma. Malgrado che la sintomatologia lamentata
(vertigini, nausea, cefalea, rallentamento cognitivo e stanchezza) non possa
essere spiegata completamente da un processo fisiologico, l'A. è convinto che
all’origine deve esserci una malattia somatica; un'altra possibilità non viene
assolutamente tenuta in considerazione. Come aveva già notato lo psichiatra Dr.
med. __________, nel 2012, una psicoterapia non era praticabile a causa di una
barriera inconscia". La stessa esperienza ha fatto l'attuale psichiatra
curante Dr. med. __________ dal 2013 ad oggi, dicendo che, quando ci si
avvicina al tema di un eventuale origine non somatica dei suoi disturbi, egli
chiude completamente e cambia argomento". Per quanto riguarda i criteri di
Forster per la valutazione della gravità delle malattie 'non oggettivabili',
siamo confrontati con uno stato psichico cristallizzato che non è più
suscettibile di un'evoluzione favorevole. Anche la modificazione duratura della
personalità corrisponde ad una certa cristallizzazione psichica del modo di
percepire, pensare e reagire al mondo che circonda I'A. Esiste una comorbidità in
forma di un episodio depressivo di media gravità e si osserva un certo ritiro
sociale, anche se non in tutti gli ambiti. L'A. ha condotto diverse terapie, psichiatriche/psicoterapiche
secondo le regole d'arte, senza aver sviluppato la minima consapevolezza di
malattia e senza il minimo miglioramento sulla patologia.”
Ammesso quindi un
peggioramento delle condizioni dal gennaio 2015 con una capacità lavorativa del
40% (orario lavorativo al 50% con riduzione del rendimento) (doc. AI 165; cfr.
anche la precisazione del SMR del 3 novembre 2015, doc. AI 167), con decisione
del 7 luglio 2016, l’Ufficio AI, sulla base anche delle conclusioni del SMR che
ha fatto proprie le conclusioni del __________, ha riconosciuto tre quarti di
rendita dal 1. maggio 2015, ovvero tre mesi dopo il costatato peggioramento (doc.
AI 168).
Questa decisione è stata
confermata con pronuncia del 11 aprile 2017, con la quale, esaminata la
documentazione ulteriormente prodotta dall’assicurato - certificazioni di
inabilità lavorativa del dr. __________ (doc. B-E), del 22 luglio 2013 del dr. __________
(doc. F), del 7 settembre 2016 del dr. __________ (doc. G) – il TCA ha ritenuto
che alle conclusioni del __________, fatte proprie anche dal SMR, si doveva
aderire, considerato come le stesse non fossero state smentite da altra
documentazione medica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e
entro la data della decisione contestata.
2.9. Nell’ambito dell’evasione
della domanda di revisione presentata dall’assicurato nel mese di novembre
2018, è emerso che quest’ultimo era stato degente presso l’Ospedale __________ di
__________ dal 7 giugno al 3 luglio 2018 per le diagnosi psichiatriche di “sindrome
depressiva persistente non specificata F34.9 e reazioni a gravi stress,
sindrome da disadattamento F43” oltre alle diagnosi somatiche di “sindrome
da deiescenza del canale semicircolare superiore o sindrome di Minor sinistra,
sindrome vestibolare destra, ipertensione, displidemia, RGE, tachicardia
sinusale” (doc. AI pag. 840). Nel rapporto
d’uscita del 17 luglio 2018 i sanitari dell’ospedale hanno espresso le seguenti conclusioni:
" (…)
Valutazione e decorso:
Ad 1,2. All'ingresso in reparto il paziente presentava un quadro
clinico di marcata deflessione del tono dell'umore che Impattava in modo
significativo sul funzionamento globale. Il pensiero del paziente era
estremamente polarizzato sui problemi legati alla sua patologia ORL, più
specificatamente ai sintomi causati dalla malattia vestibolare e alle
conseguenze che comportano (difficoltà pressoché assoluta nello svolgimento
delle attività quotidiane). Riferiva inoltre aumento di peso negli ultimi mesi
per la ridotta attività fisica dipesa sempre dal fastidio dei sintomi con il
movimento. Si richiede anche l'intervento della dietologa per un controllo
della dieta, richiesto dal paziente. Dato l'aumento di peso si decide di
ridurre gradualmente la terapia con Limbitrol fino a 2 compresse al giorno
rispetto alle 9 compresse dell'inizio della degenza. ln cambio abbiamo deciso
di aggiungere alla terapia Brintellix 10mg/die per migliorare il tono
dell'umore e per ridurre gli effetti secondari (aumento di peso). In considerazione
di una complessa situazione dal punto di vista psicosomatico, nel corso della
degenza il paziente è stato preso in carico dalla nostra psicologa, Signora __________.
Durante i colloqui sono emerse le problematiche della condizione fisica del paziente,
che provocano un forte sentimento di rabbia e impotenza, e una ridotta capacità
nell'esprimere questi sentimenti. ln nessun momento insorgono idee autolesive.
Il paziente stato accolto nel suo vissuto e supportato. Tale regolare presa in
carico ha fatto sì che iI paziente, in procinto della dimissione, ritrovasse
una maggior serenità e stabilità emotiva. Continuerà gli incontri con la
Psicologa, la Signora __________ (primo incontro il giorno 12.07 p.v.).
Rimane evidente conoscendo le dinamiche della malattia (Sindrome
di Minor o deiscenza del canale semicircolare) che la situazione del paziente
dal punto di vista funzionale è assolutamente ridotta, e che è escluso un
reinserimento dal punto di vista professionale a breve o lungo termine, come
anche una qualità di vita "normale".
Ad 3. Dal punto di vista delle patologie ORL il paziente ha
lamentato soprattutto nei primi giorni cefalea che cedeva parzialmente con la
terapia di riserva (Paracetamolo, Sumatriptan) e con stimolazione
elettromagnetica che aveva già dal domicilio (seguito dal reparto di Neurologia/Neurocentro
Ticino). Riferiva altresì sindrome vestibolare caratterizzata da vertigini,
acufeni, audiofono. Nell'ultimo periodo ha riferito miglioramento dei sintomi
che è dipeso principalmente dal periodo di riposo e dalla tranquillità della
vita in reparto (i sintomi peggiorano con i movimenti e gli stimoli esterni).
Soprattutto ha riferito diminuzione della cefalea negli ultimi
giorni del ricovero. Abbiamo mantenuto la terapia invariata per i sintomi ORL.
Ad 4.– Ad 7. Dal punto di vista internistico il paziente iperteso
e dislipemico conosciuto, ha riportato alterazioni analitiche del pool lipidico
sia all'inizio che nell'ultima analisi previa alla dimissione, senza
miglioramento (ULTIMA ANALISI 27.6,2018): Colesterolo 5.5 mmol/l, LDL 3.9 mmol/l,
Trigliceridl 3,1 mmol/l). Il paziente è in trattamento con Pravastatina che
abbiamo lasciato durante tutto il decorso. Rimettiamo i controlli posteriori al
suo Medico curante. Le cifre di pressione arteriosa sono rimaste controllate,
tendenti a livelli bassi all'inizio per cui si decide di sospendere la terapia
antipertensiva con Olmetec 20mg fino a nuovo controllo con il suo Medico,
mantiene cifre di PA non più alte di 130/80. Buona la funzione tiroidea con livelli
di TSH in range di normalità. Riferisce spesso reflusso gastrico dopo i pasti, che
non migliora con Dexillant. Si cambia con Esomeprazolo 40mg/die e si lascia in
riserva Riopan gel al bisogno. Con Esomeprazolo riferisce prurito
generalizzato, il paziente Io sospende spontaneamente. Con le Indicazioni
anti-reflusso (evitare caffè, mantenere la posizione seduta dopo i pasti..)
riferisce miglioramento dei sintomi gastrici, si decide quindi di non
riiniziare con IPP e rimettere al suo Medico curante.
Riscontriamo nei controlli parametrici quotidiani una frequenza
cardiaca tendente alla tachicardia (polso >90 BPM). Si commenta con la
Dr.ssa __________ di Medicina Interna che consiglia e prescrive terapia con Dilatrend
6,25 mg (mezza compressa 2 volte a! giorno). Dopo aver iniziato la terapia beta
bloccante i valori della frequenza cardiaca migliorano, senza arrivare a
superare 190 BPM. Il paziente è stato valutato inoltre dalla Dr.ssa __________,
Capoclinica di Cardiologia del nostro centro che, dopo aver valutato il caso e visto
Considerandi
II recente studio (ultima ecocardiografia realizzata ambulatorialmente circa
due mesi fa) decide di realizzare un controllo e un follow up del paziente a
livello ambulatoriale. Si fissa un appuntamento con la Dr.ssa __________ per iI
giorno 18.7 p,v.
ln considerazione di un miglioramento ottenuto, sia sul piano
psichico, in termini di ripresa del tono dell'umore, sia su un piano somatico
(miglioramento delle cefalee), è stato possibile dimettere il paziente in buone
condizioni cliniche generali in data 03.07.2018, con suo rientro al domicilio.
(…)” (doc. AI pag. 841-843)
In uno scritto alla legale
dell’assicurato del 13 settembre 2018 il dr. __________, primario dell’Ospedale
di __________, si è così espresso:
" (…) come
da sua richiesta del 13.08 us. e nostra conversazione telefonica del
12.09.2018, le confermo che, sulla base delle nostre osservazioni effettuate
nel corso della degenza del signor RI 1 all'Ospedale __________ di __________
dal 07.06 al 03.07.2018, la condizione valetudinaria del paziente è tale da
precludergli qualsiasi attività lavorativa.
Le diagnosi a suo tempo formulate dal collega Dr. __________ nella
perizia __________ del 28.10.2015 (sindrome depressiva ricorrente, attuale
episodio di media gravità - ICD10 F33.1; disfunzione vegetativa somatoforme -
1CD10 F45.3; modificazione duratura della personalità, successiva a malattia
cronica - ICD10 F62.9) sono, a mio avviso, solo parzialmente condivisibili. Le
ragioni per cui, come può vedere dal rapporto di dimissione dell'Ospedale __________
del 12.09.2018, le diagnosi da noi formulate sono diverse, sono però di
carattere più che altro nosografico-accademico e non influenti sulla
valutazione della capacità lavorativa.
In particolare, credo sia giusto sottolineare che la sindrome di
Minor, patologia "extrapsichiatrica", è una patologia organica e non
può essere considerata (se non in un'ottica parziale) una disfunzione
vegetativa.
La sindrome di Minor è, in fondo, la determinante più importante
della condizione di salute del signor RI 1, la cui qualità di vita viene da
essa seriamente compromessa, tanto che egli ha dovuto rinunciare non soltanto
al lavoro (dove peraltro aspetti extra-medici hanno giocato un ruolo) ma anche
ad attività precedentemente esercitate in ambito sociale. Ciò mi sembra
indicativo della serietà del disturbo e della incapacità lavorativa del
paziente.
Sulla base delle nostre osservazioni e di quanto appena esposto,
ritengo che l'incapacità lavorativa del signor RI 1 sia diversa da quella
attestata nella perizia __________, cosa imputabile ad un peggioramento delle
condizioni di salute del paziente negli ultimi tre anni o, eventualmente, a una
divergente valutazione della stessa situazione.” (doc. AI pag. 848).
Con una certificazione del
24.
agosto 2018 il dr. __________, generalista, curante dal settembre 2014,
poste le diagnosi di “Sindrome depressiva persistente, Sindrome da
disadattamento, Cefalea cronica mista (tensivo ed emicranico), Deiscenza del
canale semi-circolare anteriore sinistro”, ha sottolineato l’intervento di
un peggioramento ad inizio 2016, con un’inabilità lavorativa completa, dovuta
alla cefalea e ai sintomi depressivi (doc. AI 209). Nel rapporto medico all’AI
del 19 dicembre 2018, il curante ha ribadito la sua conclusione di completa
inabilità”, riferendo di una situazione “piuttosto stabile”, con “ultimamente”
un “peggioramento dello stato timico (v. psichiatra)” (doc. AI pag. 863;
cfr. in esteso al consid. 2.10).
Ha pure prodotto un rapporto
relativo ad una visita ambulatoriale del 17 aprile 2018 presso il __________
dell’Ospedale di __________ per la diagnosi di cefalea cronica mista di tipo
tensivo ed emicranico, nel quale viene riferito della nuova terapia introdotta
per la cura della cefalea (doc. AI pag. 845).
Il dr. __________ dal canto
suo, in uno scritto del 4 ottobre 2018, ha ribadito che “in relazione
alla malattia le confermo quanto già dichiarato in precedenza, e dopo anche
aver preso visione del parere dei colleghi di __________ riferentesi all'ultima
degenza e la valutazione espressamente richiesta da lei al Dr. __________, non
posso far altro che confermarle il mio pieno accordo con la valutazione dei
colleghi, riconfermando la mia opinione sulla non esigibilità di una qualsivoglia
attività lavorativa remunerata per questo paziente che presenta una condizione
di completa incapacità al guadagno già da diversi anni” (doc. AI pag. 849).
Nel rapporto medico del 10
dicembre 2018 il medesimo psichiatra ha confermato la conclusione di completa
inabilità lavorativa “da anni”, per le diagnosi di “Sindrome depressiva
persistente non specificata F34.9, reazione a grave stress e sindrome da
disadattamento F43, Sindrome da Deiscenza del canale semi-circolare superiore o
sindrome di Minor, sindrome vestibolare destra, ipertensione, displidemia,
RGE e tachicardia sinusale” anteriore sinistro” (doc. AI pag. 856).
Agli atti figura inoltre un
rapporto del 26 novembre 2018 del dr. __________, neurologo, il quale, poste le
diagnosi di “situazione complessa, neurologicamente con: cefalea
mista, componente cefalea e grappolo, componente emicrania, componente cefalea
tensiva, componente cefalea in relazione al consumo di analgesici”, ha
esposto quanto segue:
" (…)
Esame neurologico:
La mobilità della colonna vertebrale e cervicale per i movimenti
attivi e passivi è libera. I nervi cranici sono normali, in particolare
attività motoria degli occhi normale, nessun nistagmo, sfondo oculare normale,
mimica simmetrica e normale, nessun disturbo afasico o disartrico. Il tono
degli arti superiori ed inferiori, la trofica, la mobilità e la forza muscolare
sono normali. I riflessi delle braccia e delle gambe sono simmetrici e nella norma.
Babinski negativi. La sensibilità per la palpazione, la sensibilità dolorifica,
quella per la temperatura e il senso della vibrazione nelle estremità sono
simmetrici. Nessun problema della coordinazione o di movimenti involontari. Lo
stare in piedi ed il camminare, compreso il camminare in punta di piedi o sui talloni,
sono normali.
Nessun disturbo neuropsicologico apparente. Circolazione sanguigna
periferica normale.
Prima valutazione del 22.11.2018:
1.
In questo
paziente siamo confrontati con una situazione somatica e psicologica complessa
attualmente con: cefalea importante che secondo la descrizione del paziente
potrebbe trattarsi di una forma di cefalea a grappolo con componenti di
emicrania e componente di cefalea tensiva e componenti della cefalea in
relazione all'abuso dei medicamenti.
2.
Con questa
ipotesi abbiamo eseguito un'Infiltrazione con Diprophos® (Betamethasonum) e
Lidocaini Streuli® (Lidocaini hydrochloridum) nella zona bi-occipitale.
3.
Al momento
consiglio di continuare con la prevenzione con Topamax® (Topiramat) 25mg alla
mattina e 100 mg di sera e Riboflavin Vitamin B2 400mg al giorno. (…) (doc. AI
pag. 868)
È inoltre stato prodotto un
rapporto relativo ad un controllo presso il Centro __________ del 26 aprile
2018.
per la diagnosi di “cefalea cronica mista di tipo tensivo ed emicranico
con componente di cefalea da abuso di analgesici e possibile deiescenza del
canale semicircolare anteriore sinistro nel cotesto di sindrome ansioso depressiva
in peggioramento clinico accompagnata da insonnia” (doc. AI pag. 872).
L’amministrazione ha
sottoposto questa documentazione al dr. __________ del SMR, il quale, nell’Annotazione
del 18 febbraio 2019, si è così espresso:
" La nuova
documentazione medica agli atti, non apporta alcun nuovo elemento medico che
oggettivi un peggioramento dello stato di salute dell'A.
Infatti il curante generalista Dr. med. __________ nel suo
rapporto del 19.12.2018 cita la IL 100% a partire dal maggio 2013, mentre il curante
psichiatra Dr. med. __________ nel suo rapporto del 10.12.2018 cita la IL 100%
da anni, quindi entrambi a voler dimostrare che lo
stato di salute dell'A. è stazionario da molti anni.
Comunque a dirimere qualsiasi dubbio, vi è la completa e
normale valutazione neurologica dello stato di salute dell'A., emerso dalla
visita neurologica effettuata dal Dr. med. __________ il 26.11.2018, dove cita
rispettivamente:
"Le risonanze magnetiche del 2008, 2011 e 2014 ovviamente
sono normali.
Esame neurologico:
La mobilità della colonna vertebrale e cervicale per i
movimenti attivi e passivi è libera. I nervi cranici sono normali,
in particolare attività motoria degli occhi normale, nessun nistagmo,
sfondo oculare normale, mimica simmetrica e normale, nessun
disturbo afasico o disartrico. Il tono degli arti superiori ed inferiori,
la trofica, la mobilità e la forza muscolare sono normali. I riflessi
delle braccia e delle gambe sono simmetrici e nella norma. Babinski negativi.
La sensibilità per la palpazione, la sensibilità dolorifica, quella per la
temperatura e il senso della vibrazione nelle estremità sono simmetrici.
Nessun
problema della coordinazione o di movimenti involontari. Lo
stare in piedi ed il camminare, compreso il camminare in punta di piedi o sui talloni,
sono normali.
Nessun disturbo neuropsicologico apparente.
Circolazione sanguigna periferica normale."
Per cui non si oggettiva alcun peggioramento dello stato di
salute dell'A e si conferma il rapporto medico SMR del 03.11.2015.” (doc.
AI 215)
Chiamato nuovamente ad
esprimersi, il SMR, questa volta tramite il dr. __________, in data 28 giugno
2019.
ha osservato:
" l
certificati medici citati dalla rappresentante legale, soprattutto il rapporto
dello specialista psichiatra Dr. __________, fanno riferimento ad un
apprezzamento dei curanti riferito come presente da molti anni e già ampiamente
esaminato negli anni scorsi dal SMR rispettivamente in sede di perizia
polidisciplinare, esame considerato completo ed esaustivo come si evince dalla
sentenza del TCA del 11.04.2017. Correttamente ha esaminato il caso, in
particolare i certificati sopra citati, il Dr. __________ il 18.02.2019: non si
rileva in modo oggettivo alcun peggioramento dello stato di salute dell'A e si
conferma il rapporto medico SMR del 03.11.2015.” (doc. AI pag. 892)
Sulla base di
quest’annotazione l’amministrazione ha negato l’intervento di un peggioramento,
confermando il diritto a tre quarti di rendita, mediante la decisione
contestata come segue:
" (…)
Esito degli accertamenti:
Il signor RI 1 è attualmente al beneficio di 3/4 di rendita (grado
Al del 60%).
Il 19 novembre 2018 abbiamo ricevuto richiesta di revisione del
suo grado Al, a seguito di un indicato peggioramento dello stato di salute.
Abbiamo quindi proceduto a sottoporre la documentazione medica
raccolta durante la fase di revisione al nostro Servizio Medico Regionale
(SMR), il quale con annotazione del 18 febbraio 2019 comunicava che la nuova
documentazione medica agli atti non apportava alcun nuovo elemento medico che
oggettivasse un peggioramento dello stato di salute del signor RI 1. Tenuto
conto di quanto sopra il signor RI 1 continuerà a beneficiare dell'attuale
rendita AI.
ì'
Osservazioni al progetto:
Abbiamo preso atto del vostro scritto datato 22 marzo 2019 e proceduto
a sottoporre nuovamente il dossier all'attenzione del Servizio Medico Regionale
(SMR), che con annotazione del 28 giugno 2019 rispondeva quanto segue.
l certificati medici citati, soprattutto il rapporto dello
specialista psichiatra Dr. med. __________, fanno riferimento ad un
apprezzamento dei curanti riferito come presente da molti anni e già ampiamente
esaminato negli anni scorsi dal Servizio Medico Regionale (SMR),
rispettivamente in sede di perizia polidisciplinare, esame
considerato completo ed esaustivo come si evince dalla sentenza del Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni (TCA) dell'11 aprile 2017.
Si ritiene che il caso sia stato correttamente esaminato, in
particolare i certificati sopra citati. Non è stato rilevato in modo oggettivo
alcun peggioramento dello stato di salute del signor RI 1 e si conferma il
rapporto medico SMR datato 03 novembre 2015.
In ragione di quanto sopra il progetto del 18 febbraio 2019 viene
confermato.” (doc. AI 222)
Di fronte al TCA
l’assicurato ha prodotto due ulteriori certificati del dr. __________ del 17
settembre 2019 (sul quale si è espresso in data 8 ottobre 2019 il dr. __________,
doc. VI/1) e 4 novembre 2019, di cui si dirà al considerando che segue.
2.10
Tutto bene considerato, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non
può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile
che vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti
medico-specialistici, di natura pluridisciplinare, prima di poter esprimere un
giudizio in merito al diritto a prestazioni.
In effetti, la documentazione
medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a
conclusioni complete sulla capacità lavorativa del ricorrente, non permettendo
in particolare di stabilire chiaramente l’evoluzione nel tempo delle
ripercussioni sull’idoneità al lavoro delle varie patologie di cui egli soffre.
Se infatti questo TCA deve
ribadire che non vi è motivo per mettere in dubbio le conclusioni tratte dall’Ufficio
AI in occasione della decisione del 7 luglio 2016, sulla base in particolare
della perizia __________ del 28 ottobre 2015 (la quale stabiliva in sostanza
l’intervento di un peggioramento delle condizioni dell’assicurato dal gennaio
2015.
con un’inabilità lavorativa di natura psichiatrica del 50% e di natura
otorinolaringoiatrica pure del 50% e, quindi, considerate le inabilità
ascrivibili alle diverse patologie, da sommare parzialmente, del 60%
complessivamente; cfr. doc. AI 163), sottolineato peraltro come tali
conclusioni siano vincolanti essendo state avallate da questo TCA mediante una
pronuncia 32.2016.95 dell’11 aprile 2017 cresciuta in giudicato , tuttavia le
certificazioni mediche prodotte in occasione della domanda di revisione
presentata nel novembre 2018 e in questa sede non permettono di escludere con
sufficiente tranquillità e contro ogni ragionevole dubbio che successivamente
alla resa della decisione del 7 luglio 2016, e precedentemente alla data
decisiva della decisione qui contestata - ricordato come per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della
decisione contestata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti) - si sia verificato un rilevante peggioramento delle condizioni
dell’assicurato (cfr. consid. 2.7).
Questo per i motivi che
seguono.
In particolare questo
Tribunale ritiene che la conclusione dell’amministrazione sia stata tratta in
modo non sufficientemente approfondito e segnatamente sulla base di una valutazione
affrettata eseguita dal SMR, in prima analisi dal dr. __________ che peraltro nemmeno
è specialista nelle materie che qui interessano (cfr. doc. AI 215 citato al
consid. 2.9).
In effetti, il fatto innanzitutto
che l’assicurato abbia subito un lungo ricovero dal 7 giugno al 3 luglio 2018
presso l’Ospedale __________ di __________ e che in quella circostanza i
sanitari che si sono occupati del caso abbiano espresso una valutazione
negativa sulla possibilità per il paziente di ritornare ad esercitare
qualsivoglia attività professionale, affermando che restava “evidente
conoscendo le dinamiche della malattia (Sindrome di Minor o deiscenza del
canale semicircolare) che la situazione del paziente dal punto di vista
funzionale è assolutamente ridotta, e che è escluso un reinserimento dal punto
di vista professionale a breve o lungo termine, come anche una qualità di vita "normale"
(doc. AI pag. 841), è stato sostanzialmente ignorato dall’amministrazione e in
particolare dal SMR.
A mente di questo TCA tale
circostanza avrebbe invece dovuto suggerire prudenza nella valutazione del
caso.
Questo a maggior ragione
laddove si consideri che il dr. __________, specialista in psichiatria e
primario dell’Ospedale __________, nel suo scritto del 13 settembre 2018
indirizzato al legale dell’assicurato, ne abbia sottolineato la completa
inabilità lavorativa, in ogni attività, e l’avvenuto peggioramento delle
condizioni rispetto alla valutazione ad opera del __________ dell’ottobre 2015.
A prescindere dalle critiche formulate dal dr. __________ circa le diagnosi
poste dal dr. ___________ nella perizia __________, lo specialista ha inoltre sottolineato
“la serietà del disturbo e dell’incapacità lavorativa del paziente”,
concludendo affermando che “sulla base delle nostre osservazioni e di quanto
appena esposto, ritengo che l'incapacità lavorativa del signor RI 1 sia diversa
da quella attestata nella perizia __________, cosa imputabile ad un
peggioramento delle condizioni di salute del paziente negli ultimi tre anni
o, eventualmente, a una divergente valutazione della stessa situazione.” (doc.
AI pag. 848; la sottolineatura è della redattrice).
Ora, già solo sulla base di
questa valutazione, l’eventualità di un peggioramento delle condizioni
dell’assicurato appariva quantomeno verosimile e andava ulteriormente indagata.
A maggior ragione si imponeva un
ulteriore approfondimento considerando anche le certificazioni dei curanti
dell’assicurato, i quali hanno con insistenza sottolineato l’avvenuto
peggioramento delle condizioni dell’assicurato posteriormente all’esecuzione
della perizia __________.
Innanzitutto, nella
certificazione del 24 agosto 2018 il dr. __________, curante dal settembre
2014, poste le diagnosi di “Sindrome depressiva persistente, Sindrome
da disadattamento, Cefalea cronica mista (tensivo ed emicranico), Deiscenza del
canale semi-circolare anteriore sinistro”, ha sottolineato che “un vero
e proprio peggioramento dello stato di salute è avvenuto (posteriore al maggio
2015) ad inizio 2016, soprattutto a causa del mal di testa e poi con un
progressivo peggioramento dello stato psichico”. Pur ammettendo che a
seguito del ricovero all'Ospedale __________ si era ottenuto un miglioramento
dello stato depressivo e anche della cefalea, il curante ha ribadito che
l’assicurato restava in ogni modo “sintomatico su tutti i fronti”, soprattutto
i sintomi depressivi non permettendo alcuna abilità lavorativa (doc. AI 209).
Anche nel rapporto medico del 19 dicembre 2018 all’AI, il curante ha evidenziato
l’intervento di un “peggioramento dello stato timico (v. psichiatra)” avvenuto
“ultimamente” (doc. AI pag. 863).
Quanto al dr. __________, lo
psichiatra curante ha ribadito di nuovo la completa inabilità lavorativa “da diversi
anni”, allineandosi al quadro esposto dai sanitari della clinica __________ (scritto
4.
ottobre 2018, doc. AI pag. 849), ponendo anche nel rapporto all’AI del 10
dicembre 2018 le diagnosi di “Sindrome depressiva persistente non
specificata F34.9, reazione a grave stress e sindrome da disadattamento F43,
Sindrome da Deiscenza del canale semi-circolare superiore o sindrome di Minor,
sindrome vestibolare destra, ipertensione, displidemia, RGE e
tachicardia sinusale” anteriore sinistro” (doc. AI pag. 856).
Infine, anche il rapporto del
26.
novembre 2018 del dr. __________, neurologo - il quale ha sottolineato la
presenza di una “situazione complessa, neurologicamente con: cefalea
mista, componente cefalea e grappolo, componente emicrania, componente cefalea
tensiva, componente cefalea in relazione al consumo di analgesici” (doc. AI
pag. 868) - così come il rapporto allestito dai sanitari del Centro __________
del 26 aprile 2018 - laddove pure viene sottolineato l’intervento di un
peggioramento clinico, in stato con diagnosi di “cefalea cronica mista di
tipo tensivo ed emicranico con componente di cefalea da abuso di analgesici e
possibile deiescenza del canale semicircolare anteriore sinistro nel cotesto di
sindrome ansioso depressiva” (doc. AI pag. 872) – avrebbero dovuto
quantomeno suggerire maggior prudenza nella trattazione del caso.
L’amministrazione si è per
contro limitata a sottoporre questa documentazione al medico SMR dr. __________,
che non è né psichiatra né neurologo né specialista in otorinolaringoiatria, il
quale, nell’Annotazione del 18 febbraio 2019, si è limitato a concludere
brevemente, senza visita clinica dell’assicurato e senza alcun tipo di verifica
che la “nuova documentazione medica agli atti, non apporta alcun nuovo elemento
medico che oggettivi un peggioramento dello stato di salute dell'A.”
La certificazione dei
medici dell’Ospedale __________ e quella del dr. __________ sembrano del resto
essere state ignorate. Quanto alle osservazioni in merito alla valutazione del
dr. __________, il medico del SMR tralascia in ogni modo di rilevare che anche
il neurologo ha diagnosticato la presenza di una situazione complessa (doc. AI
215; cfr. al consid. 2.9).
Di fronte alla documentazione
prodotta dall’assicurato, a mente di questo Tribunale l’amministrazione avrebbe
dovuto, al fine di dirimere qualsiasi dubbio circa l’effettiva sussistenza di
un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, successivo alla decisione
del 7 luglio 2016, e considerando altresì che dall’allestimento della perizia
del __________ del 28 ottobre 2015 erano comunque ormai trascorsi più di tre
anni (doc. AI 163), quantomeno interpellare il dr. __________, autore della
valutazione peritale psichiatrica per il __________ nell’ottobre 2015, o ordinare
una visita clinica o un complemento peritale.
L’aver interpellato, in seconda
battuta, il dr. __________, psichiatra del SMR, non muta alle predette
conclusioni. In effetti, l’annotazione da lui espressa il 28 giugno 2019, si
rileva assai concisa e nemmeno si esprime sulle valutazioni dei sanitari di __________
rispettivamente sul denunciato peggioramento delle condizioni, espresso tra
l’altro anche dal primario dr. __________ sulla base di un’attenta osservazione
del paziente in occasione di una degenza di durata considerevole (doc. AI pag. 892).
Del resto, l’assicurato, di
fronte a questo TCA, ha nuovamente prodotto due certificazioni del dr. __________,
il quale ha ribadito ulteriormente l’intervento di un peggioramento delle
condizioni dell’assicurato, sottolineando un elemento non trascurabile per la
valutazione del caso, quale quello dell’aumento dei farmaci assunti.
Nella certificazione del 17
settembre 2019 ha in effetti affermato:
" (…) come
da nostra conversazione le confermo le mie prese di posizioni sul caso già
espresse largamente in passato in accordo con le conclusioni fatte anche da
tutti medici curanti compreso il
collega Dr. med. __________ che ha visto il paziente in una
degenza presso l’ospedale di __________ durata più di un mese.
Siamo tutti concordi come curanti sulla condizione di
inesigibilità lavorativa per questo paziente che oramai da anni mostra
condizioni incompatibili dal punto di vista valetudinario in qualsiasi Iavoro.
Le diagnosi e gli accertamenti fatti nel corso degli anni, ultima
perizia ____________ del Dr. med. __________ per l'amministrazione come già
spiegato sono non completamente e solo parzialmente condivisibili per i curanti
dove al di là della problematica nosologica sulle diagnosi non inficiano
comunque la valutazione oggettiva sulla capacità lavorativa del signor RI 1. A
questo proposito rimando anche alla lettera del Dr. med. __________ del
13.09.2018
dove sosteneva e concordo con lui che banalizzare la sindrome di
Minor sia stato un errore da parte dei medici dell’amministrazione AI. Ritengo
che questa divergenza di valutazioni diagnostico-nosografiche e valetudinarie
dipende sostanzialmente dall’osservazione nel tempo del paziente che hanno i
curanti rispetto alle visite flash effettuate per conto dei medici dell'amministrazione.
Come è evidente anche dall'ultima lettera indirizzata da parte
dell’interessato all'amministrazione è presente un grave disagio peggiorato
nell'ultimo periodo anche in concorso con le decisioni ostili
dell'amministrazione che lo hanno motivato in un atteggiamento depressivo
e autopunitivo, esasperando il già presente grave stato di prostrazione per cui
non è escludibile un nuovo ricovero in prospettiva nelle prossime settimane,
qualora fosse necessario.
Altro elemento che mi preme sottolineare e che nel corso di
quest'ultimo anno le terapie farmacologiche del signor RI 1 sono state adeguate
in maniera notevole per arginare il complesso
quadro variegato di sintomi determinando essi stessi un importante
contributo alla non esigibilità lavorativa per questa persona.
Ritengo un errore banalizzare come sembra faccia l'amministrazione
AI, le nostre osservazioni come curanti in virtù del fatto che il curante è
quello che quotidianamente è in contatto con la sofferenza del paziente e con
tutte le implicazioni connesse al livello anche familiare ed ambientale. Queste
considerazioni sono state anche recepite dal tribunale federale, sulla
potenziale forza probatoria dei rapporti dei medici curanti. Come già detto
nell'ultimo periodo le condizioni di profonda tristezza, apatia ed irritabilità
determinato da questo senso profondo di ingiustizia hanno determinato da una
parte l'intensificarsi della terapia farmacologica e degli incontri col
sottoscritto oltre la possibile previsione di un nuovo ricovero presso una
struttura specializzata. (…)” (doc. C)
Nel successivo certificato
del 4 novembre 2019 il dr. __________ ha replicato al dr. __________ del SMR
(per il quale egli presentava considerazioni generali sul caso e non dimostrava
fatti medici nuovi rispettivamente modificazioni generali sul caso, doc. VI/1),
ribadendo in sostanza le sue conclusioni e in particolare che “la nuova
farmacoterapia e l'ulteriore peggioramento sono stati ampiamente descritti sia
dal sottoscritto sia da tutti i medici curanti compresi i curanti di __________
che l'hanno conosciuto in osservazione continua durante l'ultimo ricovero “
e confermato le diagnosi psichiche di “sindrome depressiva persistente non
specificata F34.9, reazione a grave stress e sindrome da disadattamento F43”
oltre che quella di “sindrome da deiscenza del canale semicircolare
superiore o sindrome di Minor sinistra e sindrome vestibolare destra”,
patologia quest’ultima “che non ha nulla a che vedere con la psichiatria, è
una patologia organica e non può essere integrata a nostro avviso in una
disfunzione vegetativa” (doc. C2).
La sbrigativa conclusione del
SMR, priva di motivazione, non può essere condivisa con la necessaria
tranquillità da parte del TCA, senza che prima vengano effettuati i necessari
apprendimenti
Del resto, come con
pertinenza evidenziato dal dr. __________, l’avvenuto aumento della terapia
farmacologica parrebbe non solo limitare ulteriormente la capacità lavorativa
dell’assicurato, ma dimostrerebbe altresì l’intervento di un peggioramento
delle sue condizioni. Confrontando in effetti i medicamenti assunti all’epoca
dell’effettuazione della perizia __________ del 28 ottobre 2015 (doc. AI pag.
607) e quelli elencati dal dr. __________ nel rapporto del 26 novembre 2018 (doc.
AI pag. 868) si nota effettivamente un aumento dei dosaggi e delle
prescrizioni, osservato peraltro come nel ricorso l’assicurato dichiari di aver
ulteriormente aumentato le medicine, assumendo ora anche Saroten retard 75mg e
aver raddoppiato la dose di Limbitrol (doc. I pag. 8).
Occorre altresì rilevare che
l’eventualità di un peggioramento della capacità lavorativa già solo per motivi
psichiatrici assume una rilevanza non trascurabile, considerato come
l’inabilità lavorativa del 60% stabilita dalla perizia __________ dell’ottobre
2015.
e sulla quale si basa l’attribuzione di tre quarti di rendita mediante
decisione del 7 luglio 2016 era riferita a fattori sommati di abilità parziali
dovute a motivi psichici e otorinolaringoiatrici, entrambi nella misura di 50%
ciascuno.
Ne discende che, tutto ben
considerato, le conclusioni tratte nella decisione contestata parrebbero
quantomeno poter essere messe in forse dalle certificazioni mediche prodotte
dal ricorrente, che sembrano attestare una diversa situazione valetudinaria
rispettivamente un diverso quadro invalidante della stessa da ascrivere ad un
peggioramento intervenuto successivamente alla decisione del 7 luglio 2016. A
fronte delle patologie indicate dai curanti e dell’incremento della
farmacoterapia fatti valere con la domanda di revisione, in mancanza di
qualsivoglia aggiornamento da parte dell’Ufficio AI, sulla base della
documentazione agli atti questo Tribunale non può quindi, con la necessaria
tranquillità, escludere che successivamente alla perizia del __________ del 28
ottobre 2015 e della resa della decisione del 7 luglio 2016 le condizioni
dell’assicurato, sia per quanto riguarda la componente psichiatrica che quella
legata alla cefalea cronica, abbiano conosciuto un peggioramento rilevante.
Considerato come i problemi
di ordine ORL, in particolare la persistente disfunzione otolitica sinistra con
vertigini, sia già stata definita in occasione della perizia __________
dell’ottobre 2015 di origine multifattoriale, segnatamente di origine
somatoforme,
appare imprescindibile una
nuova valutazione pluridisciplinare che tenga conto di tutti i vari aspetti
patologici.
Per
tutte queste ragioni, dunque, gli atti devono essere rinviati all’Ufficio AI
affinché istruisca in maniera completa ed esaustiva la pratica dal profilo
medico, sottoponendo l’assicurato ad una nuova valutazione peritale che tenga
conto dell’insieme delle sue patologie, della loro evoluzione nel tempo e
dell’influsso delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua.
2.11
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni diffusamente esposte al considerando 2.10, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in
prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in
atto gli accertamenti medici necessari al fine di chiarire se successivamente
alla decisione del 7 luglio 2016 sia effettivamente intervenuto (e
nell’affermativa in che misura e da quando), oppure no, un peggioramento delle
condizioni di salute dell’assicurato, tale da influire sul suo diritto alla
rendita.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
2.13
Nel caso
di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1
pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha
diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di ripetibili da mettere a carico
dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del
28.
marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione dell’8 agosto 2019 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.10 e si pronunci nuovamente sulla richiesta di
aumento della rendita.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti