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Decisione

32.2019.165

Rendita attribuita per tempo determinato. Assicurato contesta e UAI propone rinvio atti per accertamenti ulteriori. TCA rinvia atti

28 novembre 2019Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

il quale, sulla base di una perizia del dr. __________, ortopedico, dell’11

maggio 2018, ha ammesso un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2010 sino

alla fine di giugno 2013, confermando quindi un pieno recupero della capacità

lavorativa in attività adeguate dal 1. luglio 2013 (decisione 25 giugno 2018

della __________, doc. AI 198). La procedura in materia LAINF è tuttavia

tuttora pendente, stante l’opposizione presentata dall’assicurata alla

decisione della __________ del 25 giugno 2018. Per quanto riguardava eventuali

patologie extrainfortunistiche, dagli atti dell’inserto risulta che

l’amministrazione non ha fatto eseguire alcuna specifica valutazione

finalizzata alla definizione della capacità lavorativa medico teorica, ma ha

ritenuto di potersi riferire a quanto accertato in occasione della decisione

del 20 settembre 2006, ovvero ammettendo un’incapacità lavorativa del 30% in

ogni attività per motivi psichiatrici. Con Annotazione 3 ottobre 2012 il medico

SMR, ammessa l’esistenza, antecedente all’infortunio del 2009, di fibromialgia

e sindrome da disadattamento, come accertato in occasione della perizia del 29

marzo 2005 del __________ (che aveva concluso per un’inabilità lavorativa del

30% a motivo della “sindrome da disadattamento” e sulla cui base era stata resa

la decisione di rifiuto del 20 settembre 2006, doc. AI 30), ha nondimeno

concluso che tali patologie extrainfortunistiche non avevano causato alcuna

inabilità lavorativa (doc. AI 113). Con Annotazione del 17 ottobre 2018 il dr. __________

del SMR ha quindi ritenuto che “in assenza di valutazioni specialistiche

agli atti che argomentino un sostanziale mutamento del quadro clinico a suo

tempo definito con ripercussioni sulla capacità lavorativa, dal lato medico si

conferma che le affezioni di natura psicologica a suo tempo definite,

continuano a giustificare un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi

attività” (doc. AI 212). Di conseguenza l’amministrazione ha ammesso la

sussistenza di un’inabilità lavorativa completa dal giugno 2011 (ricaduta

dell’infortunio del 2009) sino alla fine di giugno 2013, come stabilito

dall’assicuratore infortuni (ritenuti altri periodi di inabilità non rilevanti

ai fini del diritto alla rendita in quanto inferiori ai tre mesi). Ha quindi

concluso che dal 1. luglio 2013 era ripristinata la situazione precedente e

meglio la limitazione della capacità lavorativa del 30% a causa dell’affezione psicologica

definita dalla perizia __________ del 29 marzo 2005 e alla base della decisione

di diniego del 20 settembre 2006;

- ora, alla

luce di un’attenta valutazione degli atti medici all’inserto e degli atti

medici prodotti in questa sede – in particolare il rapporto medico del 7 dicembre

2018 nel quale il dr. __________, internista curante dell’assicurata dal giugno

2013 (poste le diagnosi di trombofilia forte su fattore V Leiden e

mutazione trombofiliaca del gene del fattore II allo stato eterozigote, ipertensione

arteriosa trattata, obesità moderata e dolori importanti all'apparato locomotorio

con una sindrome del dolore cronico su una sindrome lombospondilogena e cervico-brachiale

croniche e spondilartrite verosimilmente di tipo Bechterew), sottolineato come

l’assicurata lamentasse da anni “dolori importanti, non molto migliorati né

dalla terapia di base, né dalle multiple terapie sintomatiche che sta attuando”,

ha concluso affermando di pensare che senz’altro “la paziente non possa

essere attiva al 100% come cameriera ai piani, ma penso che un' inabilità

lavorativa almeno del 50% sia da giudicare presente fin da quando la conosco” (doc. B), e lo scritto del 30 agosto 2019 nel quale il medesimo

curante ha attestato che “(…) facendo riferimento al mio certificato

del 07.12.19 confermo che anche nel corso di questi ulteriori 8 mesi, la paziente

ha continuato a presentare, nonostante le multiple terapie intraprese, con

attualmente ripresa di una terapia di fondo per la spondilartrite di tipo

Bechterew HLA B27 negativa, degli importanti dolori a livello sia della schiena

che degli arti, presenti in ogni consultazione, che avvengono a scadenza

Considerandi

mensile, e che la rendono, a mio modo di vedere, ancora e sempre inabile al

lavoro al 50% nel corso di questi 8 mesi anche in un' attività lavorativa più

leggera di quella di cameriera ai piani” (doc. C) – questo giudice

concorda con l’Ufficio AI e il SMR sulla necessità di svolgere ulteriori

accertamenti medici, segnatamente pluridisciplinari, onde

addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante

dell’assicurata, anche e soprattutto per il periodo successivo alla fine

di giugno 2013 e, quindi, potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni. In

effetti, dalla documentazione agli atti e da quella prodotta, se appare

pacifica l’inabilità lavorativa completa in ogni attività, già per i soli

postumi infortunistici, sino al 30 giugno 2013 (con conseguente concessione di

una rendita intera dal 1. ottobre 2011, versata dal 1. maggio 2012, sino al 30

giugno 2013), per quanto riguarda la situazione successiva alla fine di giugno

2013.

gli accertamenti medici sono stati effettuati in maniera insufficiente,

senza prestare adeguata attenzione alle varie patologie di cui soffre la

ricorrente, menzionate dal dr. __________, e le relative ripercussioni

sull’abilità lavorativa. Le conclusioni dell’Ufficio AI appaiono del resto

particolarmente affrettate e incomplete se si considera anche che esse si sono

basate su una decisione dell’assicuratore infortuni non ancora cresciuta in

giudicato. La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare

l’istruttoria, segnatamente mediante l’esecuzione di una nuova valutazione

pluridisciplinare, condivisa dalla ricorrente (cfr. VI), appare dunque

giustificata;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato

in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia

giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un

complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich

eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione

appaiono incompleti, in accoglimento del ricorso, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel

senso sopra indicato. Effettuati quindi i necessari accertamenti medici pluridisciplinari,

l’amministrazione dovrà stabilire in modo chiaro e attendibile l’effettiva

capacità lavorativa dell’assicurata, in particolare per il periodo successivo

al 30 giugno 2013, tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività

adeguata, e, quindi, effettuata una completa valutazione economica, determinarsi

nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto della ricorrente

a prestazioni anche successivamente al 30 giugno 2013;

- di

conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurata, fermo restando il

diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 e ad una rendita

intera dal 1. ottobre 2011 al 30 giugno 2013 (con versamento a far tempo dal 1

maggio 2012);

- secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della

vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

- patrocinata in

causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in

fr. 1'500;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Fermo

restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 e ad una rendita

intera dal 1. ottobre 2011 al 30 giugno 2013 (con versamento dal 1. maggio

2012), la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI

affinché proceda come indicato nei considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente fr. 1’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti