32.2019.165
Rendita attribuita per tempo determinato. Assicurato contesta e UAI propone rinvio atti per accertamenti ulteriori. TCA rinvia atti
28 novembre 2019Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.165
FC
Lugano
28 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisione del 20 settembre
2006 (confermata dal TCA mediante pronuncia del 24 maggio 2007, 32.2006.155)
l’Ufficio AI aveva respinto una prima domanda di prestazioni presentata da RI 1,
nata nel 1964, avendo stabilito, dopo i necessari accertamenti medici ed
economici, comprendenti anche una perizia multidisciplinare del __________, una
capacità lavorativa del 70% nell’attività usuale di ausiliaria di pulizie,
aiuto cuoca, cameriera di buffet e in attività adeguate, e un conseguente grado
di invalidità del 28%, insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI
57, 69);
-
in evasione di una nuova domanda di prestazioni presentata
dall’assicurata il 7 novembre 2011 per gli esiti di un infortunio patito il 31
luglio 2009 e ricaduta del 3 giugno 2011, con decisione 12 agosto 2019 (preceduta
da un progetto del 19 novembre 2018) l’Ufficio AI, sulla scorta della documentazione
medica richiamata dall’assicuratore infortuni (la __________) e
dell’annotazione del 17 ottobre 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 212),
ammessa la persistenza di un’inabilità lavorativa (per motivi psichici) del
30% in qualsiasi attività lavorativa, e, per quanto riguardava i postumi infortunistici,
un’inabilità completa dal 3 giugno 2011 al 30 giugno 2013, ha accolto la domanda
di prestazioni riconoscendo all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità
con grado di invalidità del 41% dal 1. luglio 2011 (media retrospettiva) e una
rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2011 (tre mesi dal
peggioramento) al 30 giugno 2013; essendo la domanda tardiva, la rendita veniva
in ogni modo versata solo dal 1. maggio 2012;
- contro suddetta decisione,
tramite il sindacato RA 1, l’assicurata s’aggrava al TCA. Rimproverando segnatamente
all’amministrazione un accertamento medico lacunoso – non avendo in
particolare proceduto ad una valutazione globale delle affezioni lamentate,
segnatamente anche di quelle extra infortunistiche – e producendo le
valutazioni 7 dicembre 2018 e 30 agosto 2019 del dr. __________ (doc. B, C), postula
l’annullamento della decisione impugnata e in via principale la concessione di
una mezza rendita di invalidità dal 1. luglio 2013, in via subordinata la
concessione di un quarto di rendita dal 1. luglio 2013 e i via ancora più
subordinata il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
e nuova decisione;
- con la risposta di causa del
7 ottobre 2019 – sulla base
dell’annotazione 18 settembre 2019 con cui il medico SMR dr. __________ ha
osservato che “alla luce dell'intera documentazione medica componente l'inserto,
è opportuno procedere - previo aggiornamento dell'incarto LAINF - con una nuova
perizia pluridisciplinare al fine di definire con precisione l'incapacità
lavorativa dell'assicurata nel corso del tempo nella sua abituale professione di
ausiliaria di pulizia/cuoca rispettivamente in altre attività adeguate al suo
stato di salute, con i relativi limiti funzionali” (IV/1) – l’Ufficio AI propone la retrocessione
degli atti per procedere ai necessari accertamenti medici precisando che “(…)
ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria, facendo
esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in
precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche
per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale
(preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all'assicurata tutti i suoi diritti di difesa (…)” (IV);
- con scritto 17 ottobre 2019,
il rappresentante dell’insorgente ha comunicato al TCA che “(…) aderiamo
alla proposta dell’Ufficio AI e, meglio, di retrocedere gli atti al fine di
predisporre una nuova perizia pluridisciplinare (…)” (VI);
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015,8C_855/2010
dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad
un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 (con versamento dal 1 maggio 2012) e ad
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. ottobre 2011 fino al 30
giugno 2013;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conforme-mente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
-
per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con
un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative (cfr. DTF 131 V 120 e 164; 125 V 143). Ai sensi dell’art. 17
cpv. 1 LPGA, se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita,
questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze
suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla
rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in
una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI prevede che nel caso
sia l’assicurato a chiedere la revisione, l’aumento della rendita, dell’assegno
per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al
più presto a partire dal mese in cui la domanda è stata inoltrata, mentre che
se la revisione ha luogo d'ufficio, a partire dal mese in cui è stata prevista.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI;
-
nel caso concreto, nell’ambito dell’evasione della seconda domanda di
prestazioni dell’assicurata, per quanto riferito ai postumi infortunistici
della lesione al ginocchio sinistro patita nel 2009 (con ricaduta il 3 giugno
2011), l’Ufficio AI si è basato su quanto concluso dall’assicuratore infortuni,
Fatti
il quale, sulla base di una perizia del dr. __________, ortopedico, dell’11
maggio 2018, ha ammesso un’inabilità lavorativa completa dal gennaio 2010 sino
alla fine di giugno 2013, confermando quindi un pieno recupero della capacità
lavorativa in attività adeguate dal 1. luglio 2013 (decisione 25 giugno 2018
della __________, doc. AI 198). La procedura in materia LAINF è tuttavia
tuttora pendente, stante l’opposizione presentata dall’assicurata alla
decisione della __________ del 25 giugno 2018. Per quanto riguardava eventuali
patologie extrainfortunistiche, dagli atti dell’inserto risulta che
l’amministrazione non ha fatto eseguire alcuna specifica valutazione
finalizzata alla definizione della capacità lavorativa medico teorica, ma ha
ritenuto di potersi riferire a quanto accertato in occasione della decisione
del 20 settembre 2006, ovvero ammettendo un’incapacità lavorativa del 30% in
ogni attività per motivi psichiatrici. Con Annotazione 3 ottobre 2012 il medico
SMR, ammessa l’esistenza, antecedente all’infortunio del 2009, di fibromialgia
e sindrome da disadattamento, come accertato in occasione della perizia del 29
marzo 2005 del __________ (che aveva concluso per un’inabilità lavorativa del
30% a motivo della “sindrome da disadattamento” e sulla cui base era stata resa
la decisione di rifiuto del 20 settembre 2006, doc. AI 30), ha nondimeno
concluso che tali patologie extrainfortunistiche non avevano causato alcuna
inabilità lavorativa (doc. AI 113). Con Annotazione del 17 ottobre 2018 il dr. __________
del SMR ha quindi ritenuto che “in assenza di valutazioni specialistiche
agli atti che argomentino un sostanziale mutamento del quadro clinico a suo
tempo definito con ripercussioni sulla capacità lavorativa, dal lato medico si
conferma che le affezioni di natura psicologica a suo tempo definite,
continuano a giustificare un’incapacità lavorativa del 30% in qualsiasi
attività” (doc. AI 212). Di conseguenza l’amministrazione ha ammesso la
sussistenza di un’inabilità lavorativa completa dal giugno 2011 (ricaduta
dell’infortunio del 2009) sino alla fine di giugno 2013, come stabilito
dall’assicuratore infortuni (ritenuti altri periodi di inabilità non rilevanti
ai fini del diritto alla rendita in quanto inferiori ai tre mesi). Ha quindi
concluso che dal 1. luglio 2013 era ripristinata la situazione precedente e
meglio la limitazione della capacità lavorativa del 30% a causa dell’affezione psicologica
definita dalla perizia __________ del 29 marzo 2005 e alla base della decisione
di diniego del 20 settembre 2006;
- ora, alla
luce di un’attenta valutazione degli atti medici all’inserto e degli atti
medici prodotti in questa sede – in particolare il rapporto medico del 7 dicembre
2018 nel quale il dr. __________, internista curante dell’assicurata dal giugno
2013 (poste le diagnosi di trombofilia forte su fattore V Leiden e
mutazione trombofiliaca del gene del fattore II allo stato eterozigote, ipertensione
arteriosa trattata, obesità moderata e dolori importanti all'apparato locomotorio
con una sindrome del dolore cronico su una sindrome lombospondilogena e cervico-brachiale
croniche e spondilartrite verosimilmente di tipo Bechterew), sottolineato come
l’assicurata lamentasse da anni “dolori importanti, non molto migliorati né
dalla terapia di base, né dalle multiple terapie sintomatiche che sta attuando”,
ha concluso affermando di pensare che senz’altro “la paziente non possa
essere attiva al 100% come cameriera ai piani, ma penso che un' inabilità
lavorativa almeno del 50% sia da giudicare presente fin da quando la conosco” (doc. B), e lo scritto del 30 agosto 2019 nel quale il medesimo
curante ha attestato che “(…) facendo riferimento al mio certificato
del 07.12.19 confermo che anche nel corso di questi ulteriori 8 mesi, la paziente
ha continuato a presentare, nonostante le multiple terapie intraprese, con
attualmente ripresa di una terapia di fondo per la spondilartrite di tipo
Bechterew HLA B27 negativa, degli importanti dolori a livello sia della schiena
che degli arti, presenti in ogni consultazione, che avvengono a scadenza
Considerandi
mensile, e che la rendono, a mio modo di vedere, ancora e sempre inabile al
lavoro al 50% nel corso di questi 8 mesi anche in un' attività lavorativa più
leggera di quella di cameriera ai piani” (doc. C) – questo giudice
concorda con l’Ufficio AI e il SMR sulla necessità di svolgere ulteriori
accertamenti medici, segnatamente pluridisciplinari, onde
addivenire ad un chiaro e completo giudizio sulla situazione invalidante
dell’assicurata, anche e soprattutto per il periodo successivo alla fine
di giugno 2013 e, quindi, potersi pronunciare sulla domanda di prestazioni. In
effetti, dalla documentazione agli atti e da quella prodotta, se appare
pacifica l’inabilità lavorativa completa in ogni attività, già per i soli
postumi infortunistici, sino al 30 giugno 2013 (con conseguente concessione di
una rendita intera dal 1. ottobre 2011, versata dal 1. maggio 2012, sino al 30
giugno 2013), per quanto riguarda la situazione successiva alla fine di giugno
2013.
gli accertamenti medici sono stati effettuati in maniera insufficiente,
senza prestare adeguata attenzione alle varie patologie di cui soffre la
ricorrente, menzionate dal dr. __________, e le relative ripercussioni
sull’abilità lavorativa. Le conclusioni dell’Ufficio AI appaiono del resto
particolarmente affrettate e incomplete se si considera anche che esse si sono
basate su una decisione dell’assicuratore infortuni non ancora cresciuta in
giudicato. La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare
l’istruttoria, segnatamente mediante l’esecuzione di una nuova valutazione
pluridisciplinare, condivisa dalla ricorrente (cfr. VI), appare dunque
giustificata;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato
in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia
giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un
complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrens-garantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich
eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
appaiono incompleti, in accoglimento del ricorso, si giustifica il rinvio degli atti ad essa affinché proceda nel
senso sopra indicato. Effettuati quindi i necessari accertamenti medici pluridisciplinari,
l’amministrazione dovrà stabilire in modo chiaro e attendibile l’effettiva
capacità lavorativa dell’assicurata, in particolare per il periodo successivo
al 30 giugno 2013, tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività
adeguata, e, quindi, effettuata una completa valutazione economica, determinarsi
nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto della ricorrente
a prestazioni anche successivamente al 30 giugno 2013;
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni dell’assicurata, fermo restando il
diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 e ad una rendita
intera dal 1. ottobre 2011 al 30 giugno 2013 (con versamento a far tempo dal 1
maggio 2012);
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- patrocinata in
causa da un sindacato, l’insorgente ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo quantificare in
fr. 1'500;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Fermo
restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2011 e ad una rendita
intera dal 1. ottobre 2011 al 30 giugno 2013 (con versamento dal 1. maggio
2012), la decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI
affinché proceda come indicato nei considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente fr. 1’500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti