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Decisione

32.2019.166

Casalinga a tempo pieno. Applicabilità del metodo specifico. Grado d'invalidità non raggiunge il minimo pensionabile. Rifiuto prestazioni

18 agosto 2020Italiano48 min

l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e provvede [ndr. recte: provvedere] al cambio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.166

FS

Lugano

18 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1957,

casalinga, nel marzo 2018 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per

adulti con la quale – allegato il referto 19 dicembre 2017 del dr. __________

(doc. AI 1/1) e indicato che ulteriori referti sono reperibili presso il dr. __________

–, quale danno alla salute, ha addotto un “(…) peggioramento a

seguito incidente automobilistico […] Tamponamento subito in data 03.04.2017

(…)” (doc. AI 3/1-12).

1.2. Esperiti gli accertamenti

ritenuti necessari – in

particolare acquisiti agli atti il rapporto finale 9 maggio 2018 del medico SMR

dr. __________ (doc. AI 11/42-45) e il rapporto del 30 aprile 2019 relativo

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 19 febbraio 2019 con l’annotazione del 17 luglio 2019 dell’assistente

sociale __________ (doc. AI 16/50-54 e 22/64-65) – l’Ufficio AI, con decisione del 29 luglio 2019,

preavvisata il 3 maggio 2019 (doc. AI 17/55-58), ha negato all’assicurata il

diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità (37%) inferiore alla soglia

minima pensionabile del 40% (doc. AI 23/66-71).

1.3. Con il presente ricorso,

tramite suo marito, RI 1 – contestata la valutazione dell’assistente

sociale con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha

chiesto l’annullamento della decisione impugnata.

1.4. Con la risposta di causa

l’amministrazione – rilevato come “(…) le censure sollevate in

ricorso riprendono quelle già esposte con le osservazioni, con contestazione

delle valutazioni espresse in ambito casalingo. (…)” e che “(…) dal lato

medico funzionale si confermano le limitazioni di ordine somatico dovute in

preponderanza a problematiche a spalla e cervicale (cfr. rapporto del SMR

citato del 9 maggio 2018 e annotazione allegata alla presente). (…)” (IV,

pag. 2, punti 2 e 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.

1.5. Con “Osservazioni alla

risposta di causa” del 28 ottobre 2019 –

rilevato che essendo intempestiva “(…) la risposta di causa del 14 ottobre

2019 giunta tardivamente va considerata nulla e non presa in considerazione,

come pure tutti i sui [ndr. recte: suoi] allegati menzionati in calce. (…)”

(VI), prodotti l’“estratto A” (VI/1 che riporta le cure fisioterapiche

prescritte dopo l’infortunio del 3 aprile 2017) e l’“estratto B” (VI/2,

trattasi dei riepiloghi per la dichiarazione delle imposte della cassa malati

per gli anni dal 2017 al 2019) e con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione –

l’insorgente ha concluso che “(…) rimango sulla mia linea del ricorso

presentato in data 16 settembre 2019, aggiungendo che una valutazione così come

espressa dalla Signora __________ nell'incarto 4 [ndr. trattasi

dell’inchiesta del 19 febbraio 2019 sub. doc. AI 16/50-54] e nell'incarto 1 [ndr.

trattasi della decisione impugnata sub. doc. AI 16/50-54] con le

osservazioni al progetto di decisione del 03.05.2019, lasciano alquanto

perplessi. Sia per quanto concerne la percentuale sia per non voler tener

conto (negando i nuovi argomenti) delle precisazioni inoltrate con

l'incarto 7 [ndr. trattasi delle osservazioni del 3 giugno 2019 sub doc. AI

20/61-62] da parte mia. In conclusione avendo le conoscenze delle percentuali

di impedimenti si possono ottenere i risultati come così esposti in questa

causa. Infatti una differenza così minima (37% anziché 40%) lascia allibiti e

ci fa riflettere e pensare che alcune cose non funzionino per nulla nella

nostra società. Per questo motivo mi sono rivolto a Voi Onorevole Presidente e

Onorevoli Giudici d'Appello in cui confido stima a voler accogliere il mio

ricorso, e intimare una adeguata rendita Al con un minimo del 40% in relazione

a questo contesto. (…)” (VI).

1.6. Con osservazioni dell’8

novembre 2019 – con argomentazioni

di cui si dirà in seguito –

l’amministrazione si è confermata nella domanda di reiezione del ricorso (VIII).

considerato in diritto

2.1. Con scritto del 28 ottobre

2019 (VI), come accennato (cfr. consid. 1.5), la ricorrente ha invocato

l’intempestività della risposta di causa, specificando che la stessa implica la

nullità dell’atto e deve essere dichiarata inammissibile. A torto.

Giusta l’art. 5 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo

stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne

trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione

impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di

risposta, al quale va allegato l’incarto completo.

Il termine di 20 giorni di

cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca è d'ordine e non perentorio (in argomento vedi la

STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2).

Inoltre nell’ambito del

diritto delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio:

l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i

fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano

liberamente (artt. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010

del 24 gennaio 2011 consid. 9; vedi anche la succitata STCA 38.2017.90 del 19

giugno 2018 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti).

In questo senso a ragione

e questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle

osservazioni dell’8 novembre 2019 e meglio che “(…) Va rilevato che le

risposte, ancorché tardive, sono da prendere in considerazione, osservato che

il termine di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca è d'ordine, e non

perentorio, e che vige la massima d'ufficio. (…)” (VIII).

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare

all’assicurata una rendita di invalidità.

2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a

cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art.

28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in

deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima

frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta

che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Si distinguono quindi tre

tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della

famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia

domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza

ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2

OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI

di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella

comunità.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger

- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per

l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in

merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del

metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto

dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che

possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2

LAI.

Si tratta delle attività

che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità

dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da

terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia

domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono

invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come

mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato

dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.

9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se

un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a

un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna

chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone

o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio).

Oltre ai citati classici

lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari;

rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica

dell’assicurato.

Va ancora osservato che

sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.5. Nella fattispecie in esame, è

indubbia – l’interessata medesima, su esplicita domanda dell’assistente

sociale, ha affermato che se non fosse intervenuto il danno alla salute non

eserciterebbe un’attività lavorativa e che da sempre svolge l’attività di

casalinga a tempo pieno (cfr. doc. AI 16/51) – e non è oggetto di

contestazione da parte della ricorrente la qualifica di casalinga a tempo pieno

operata dall’amministrazione e, conseguentemente, la valutazione del grado di

invalidità in applicazione del metodo specifico di calcolo.

Il TCA concorda con tale

modo di procedere dell’Ufficio AI, visto che l’invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia

domestica va stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica

ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire

una persona sana.

Non occorre quindi

dilungarsi oltre sull’argomento.

2.6. Per quanto concerne l’aspetto

medico, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si è fondata sul

rapporto finale del 9 maggio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI

11/42-45) che, sulla base della documentazione medica agli atti, ha posto le

seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

"

(…)

Trauma distorsivo/distrattivo della colonna cervicale

in esiti con/su:

• sindrome

cervico-vertebrale su discopatia plurisegmentale ai segmenti C5/C6 e C6/C7

• stenosi

moderata/grave del neuroforame C6-C7 con possibile conflitto radicolare su C7

Trauma contusivo spalla sinistra in esiti con/su:

• periartropatia

omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia d'impingement e

pregressa artroscopia della spalla destra per revisione della CDR nel 2010

Artrosi della colonna cervicale

Poliartrosi alle dita delle mani

Iniziale sindrome del tunnel carpale a destra

Sindrome toraco-vertebrale su alterazioni statiche e

probabili alterazioni degenerative. (…)" (doc. AI 11/43)

Il dr. __________,

ritenuta l’assicurata abile al 70% nelle mansioni consuete domestiche dal 3

aprile 2017, ha stabilito i seguenti limiti funzionali: “(…) Mobilizzazione

di carichi massimo fino a 5 Kg sopra il limite delle spalle. Mobilizzazione di

carichi vicino al tronco fino a 10kg. No attività che richiedono movimenti

ripetuti/continuati sopra il limite delle spalle. No attività che richiedono

posizioni inergonomiche del rachide. No attività su scale a pioli o ponteggi

per il rischio di caduta (…)” (doc. 11/44) precisando che nessuna revisione

è da prevedersi essendo la “(…) patologia non passibile di miglioramento a

medio lungo termine (…)” (doc. AI 45). Nelle “osservazioni conclusive”

il medico SMR ha rilevato quanto segue:

"

(…) CL 70% in attività domestica,

intesa come riduzione del rendimento, per i problemi articolari alla colonna ed

alle mani, l'Assicurata in ambito domestico ha la possibilità di autogestire

gli impegni regolando i carichi, le pause e la durata dei tempi di recupero.

(valutazione medico teorica). (…)" (doc. AI 11/45)

Sempre il dr. __________ –

avuto riguardo al rapporto 8 giugno 2018 della dr.ssa __________, FMH in

anestesiologia Anestesista e Terapista del Dolore (doc. A/E) e al referto della

“sonografia della spalla sinistra del 18.05.2018” della stessa data

(doc. A/D) –, nell’“Annotazione per/da SMR” dell’11 ottobre 2019

ha rilevato che “(…) la valutazione della dr.ssa __________ dell'8.6.2018 ed

il referto della sonografia della spalla sinistra di stessa data descrivono una

medesima situazione clinica già considerata nella stesura del RAF. (…)”

(IV/1).

Questo Tribunale non ha

motivo per mettere in dubbio la correttezza di tale valutazione, rimasta

peraltro incontestata in sede ricorsuale.

Nelle “Osservazioni

alla risposta di causa” del 28 ottobre 2019, l’insorgente ha infatti, tra

l’altro, rilevato che “(…) nell’ambito degli accertamenti da parte SMR/Al,

ci si basa solo sui documenti medici ricevuti da parte nostra, apprezzando il

danno alla salute con un 30%. Ulteriori accertamenti, perizie o altro non sono

stati effettuati. […] Attualmente le patologie di cui soffre mia moglie non

sono migliorate, posso solo affermare che, avendo sviluppato le patologie

elencate, la postura scheletrica viene vieppiù sollecitata e, a causa dei

dolori, le irradiazioni iniziano ad occupare ulteriori parti del corpo. Questo

è dovuto alla postura e alla contrazione per i dolori elencati. Infatti sempre

più spesso lamenta pure dolori nella parte bassa della schiena, ovvero nella

zona lombo-sacrale della spina dorsale, con riversamento nelle gambe. (…)”

(VI, punti 3 e 6).

L’insorgente si è in

sostanza limitata a chiedere l’allestimento di ulteriori accertamenti medici

senza tuttavia produrre la benché minima documentazione medica che ne

attestasse la necessità.

Va qui ricordato che il

principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso

dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi

sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3

luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente sulla base degli accennati (cfr. consid. 1.5) “estratto

A” (VI/1 che riporta le cure fisioterapiche prescritte dopo l’infortunio

del 3 aprile 2017) e “estratto B” (VI/2, trattasi dei riepiloghi per la

dichiarazione delle imposte della cassa malati per gli anni dal 2017 al 2019).

Al riguardo questo

Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle osservazioni

dell’8 novembre 2019 e meglio che “(…) in merito alla documentazione ora

proposta concernente il riepilogo delle prestazioni di spese per malattia e le

sedute di fisioterapia, le stesse non apportano elementi clinici determinanti

una diversa valutazione del caso a livello medico funzionale rispetto a quanto

evidenziato al termine dell'istruttoria e indicato nella decisione impugnata.

(…)” (VIII).

Stante quanto precede – ricordato, da una parte che il SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario, ritenuto che l’assenza

di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in

dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze

di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in

SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012,

consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2) e, dall’altra parte,

che nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF

8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) –,

non essendoci alcun motivo per distanziarsi, secondo questo Tribunale le

suesposte valutazioni del medico SMR dr. __________ vanno quindi confermate (in

argomento vedi anche la STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).

2.7. Ritenuta l’assicurata

casalinga al 100% (cfr. consid. 2.5), va ora esaminato se il grado d’invalidità

è stato calcolato correttamente.

2.7.1. L'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la

rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto

una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo –

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a

ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

comprendono le seguenti attività usuali:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

2. Pulizia e ordine dell’alloggio

(riordinare, spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante, il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40

3. Acquisti (acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni (posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10

4. Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20

5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "

Le cifre 3088 e 3089 CIGI

dispongono:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in

caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In

ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

[…] (esposto un esempio)

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi

forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,

vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima

dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati

né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e

nemmeno per la determinazione delle limitazioni."

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non

avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza

parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha

conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima

e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

Con

riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella

sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012

IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia

specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni

derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre

2019, consid. 2.14).

2.7.2. Nella presente fattispecie, l’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 19

febbraio 2019, sfociata nel rapporto del 30 aprile 2019 (doc. AI 16/51-54),

tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto

finale del SMR del 9 maggio 2018 (doc. AI 11/42-45, il quale valutava, dal

profilo medico-teorico, la percentuale di impedimenti in ambito domestico nella

misura del 30% dal 3 aprile 2017 e continua), ha stabilito quanto segue:

" (…)

5. ATTIVITÀ - descrizione

degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,

effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

12%

La

signora RI 1 ha la passione per la cucina e si è sempre occupata di persona

della preparazione dei pasti.

In

seguito all'incidente, l'assicurata ha dovuto modificare le sue abitudini

optando per piatti semplici e delegando alcuni compiti al marito. Descrive un

rallentamento esecutivo importante, ma afferma di prendersi il tempo per

cucinare con calma. A causa del repentino affaticamento e dei dolori alla

schiena, alterna la postura ed evita di mantenere a lungo posizioni statiche.

Fatti

I

familiari collaborano ad apparecchiare e sparecchiare la tavola, nel riordino

della cucina e nel caricare la lavastoviglie.

Le

limitazioni descritte dall’assicurata sono coerenti con quanto descritto nei

rapporti medici presenti agli atti. Tenuto conto dell’obbligo di riduzione del

danno e della collaborazione, esigibile, da parte dei famigliari, si valuta

pertanto una percentuale di impedimento in quest'ambito pari al 30%.

5.2 Pulizia e ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

17.5%

Prima

dell'incidente, la signora RI 1 si occupava di persona di tutte le attività qui

valutate; i dolori alla schiena erano già presenti ma in misura minore e non le

impedivano di compiere le diverse mansioni.

Ora,

invece, riferisce poter eseguire solo le pulizie superficiali. Afferma di non

poter sollevare pesi, fare sforzi, né mantenere la posizione inclinata in

avanti o inginocchiata poiché sopravvengono immediatamente forti capogiri e

nausea.

Con

calma, alternando l'attività a momenti di riposo, l'assicurata si occupa quindi

di sistemare quotidianamente la casa provvedendo alle attività più leggere; si

occupa quindi regolarmente della pulizia del lavandino e dei ripiani in bagno e

di spolverare all'altezza del busto. Tutti i lavori più pesanti come passare

l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e provvede [ndr. recte: provvedere] al cambio

delle lenzuola sono eseguiti solo quando se la sente e distribuendo il lavoro

sull'arco della settimana. Il marito e il figlio minore soffrono entrambi di

problemi alla schiena per i quali beneficiano di provvedimenti Al, ma possono

comunque fornire il loro sostegno, compito loro è lo smaltimento dei rifiuti. I

lavori stagionali e approfonditi, quali ad esempio la pulizia di vetri e i

tendaggi vengono invece effettuati dalla figlia.

Infine,

la cura degli spazi esterni, del giardino, delle aiuole e della piscina, che un

tempo venivano svolti dalla signora RI 1, sono ora a carico del figlio.

I

limiti presenti all'incarto giustificano le difficoltà descritte dall’assicurata.

Tenendo conto del decondizionamento generale ma altresì della collaborazione da

parte dei famigliari si assegna

una percentuale d'impedimento del 50%.

5.3 Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta, assicurazioni,

uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

3%

La

signora RI 1 è in possesso della licenza di condurre ma riferisce di poter

guidare solo per brevi tragitti. Si reca nei negozi accompagnata dal marito,

oppure delega direttamente a lui tale incombenza. Il coniuge si occupa anche di

scaricare e di riporre gli acquisti nella dispensa.

Da

sempre è il marito ad occuparsi dei pagamenti e delle trattative burocratiche.

In

questo ambito viene confermato unicamente un impedimento legato alla necessità

di delegare il trasporto di merce pesante. la collaborazione del figlio e del

marito è, almeno in parte,

esigibile. Si conferma pertanto una percentuale di impedimento pari al 30%.

5.4 Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

30%

percentuale di invalidità

4.5%

In

sede d'inchiesta l'assicurata riferisce che, prima dell'incidente, provvedeva

in maniera autonoma sia al bucato sia allo stiro. Ora, a causa dei dolori che

affliggono la schiena e le spalle, deve essere aiutata.

Il

marito e il figlio trasportano quotidianamente i propri abiti sporchi fino in lavanderia

mentre l'assicurata separa il bucato, carica e scarica la lavatrice e

l'asciugatrice. In presenza di capi più pesanti (lenzuola, asciugamani,

tovaglie) richiede la collaborazione dei familiari. Non riuscendo a sollevare

le braccia, se necessario, si serve di uno stendino basso per i piccoli capi.

Stira

unicamente lo stretto indispensabile e solo quando se la sente, delega

altrimenti questa incombenza alla figlia.

Le

difficoltà descritte sono coerenti con i limiti funzionali riportati dal SMR,

considerando la perdita di rendimento ma tenendo conto dell’obbligo di

riduzione del danno (chiedendo il sostegno dei famigliari, ripartendo il lavoro

su più giorni) si conferma una percentuale di impedimento pari al 30%.

5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

Il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con

l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo

di affiliazione

importanza assegnata

percentuale degli impedimenti

percentuale di invalidità

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

37%

n

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

I familiari.

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro?

Dal mese di aprile del 2017. (…)" (doc. AI 16/52-54)

2.7.3. Sulla base degli accertamenti

esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una

limitazione complessiva del 37%.

L’assicurata, con le osservazioni 3 giugno 2019 (doc. AI 20/61-62), ha

contestato la valutazione dell’assistente sociale adducendo:

" (…)

-pto 5.1: vi si menziona che la sig.ra RI 1, in seguito all'incidente

ha dovuto modificare le sue abitudini optando per piatti semplici. Pur rilevando

che da sempre ha la passione per la cucina, in quest'ambito cucinare diventa a

volte un problema, sia per quanto riguarda la vita sociale con famigliari,

parenti e amici, con i quali è auspicabile che una casalinga, con questa

riconosciuta passione, possa non solo optare per piatti semplici. Quindi in

questo ambito, pur con grande impegno e sforzo, rimangono delusioni e di

riflesso anche dolori di ripercussione, senza dimenticare l'aspetto di una

moglie e madre che a lungo andare si sente vie più di non essere più il perno

della famiglia.

-pto 5.2: pulizia e ordine dell'alloggio come pure il mantenimento

di questi ultimi sono assai faticosi. Va bene che i famigliari possono contribuire

in maniera soddisfacente a prestare aiuto, ma, come nel caso della figlia che

abita a __________ e con una professione assai impegnativa (soccorritrice

professionista e capo intervento regionale del __________ a __________), con

lavoro a turni dalle 9 alle 12 ore consecutive in media, oltre ai molteplici

picchetti, e non da ultimo, ha pure il dovere a provvedere alla cura delle sue

faccende domestiche. Non ci si può aspettare che dedichi il poco tempo che

rimane per il riposo a recarsi spesso e sovente a compiere ulteriori lavori

domestici presso la mamma. Naturalmente ciò non toglie che pur essendo impegnata

come descritto, essa non si metta a disposizione quando il tempo glielo

permette. Per quanto riguarda il marito e il figlio possono fornire si degli

aiuti, ma come descritto in questa inchiesta (pto.3), vi sono delle

limitazioni. Quindi caricare regolarmente il figlio __________, a voi

conosciuto per i seri problemi di menomazione fisica, non riesce regolarmente a

fornire dette prestazioni.

-pto 5.3: in riferimento alla guida dell'autoveicolo per brevi

tragitti, nasce dal fatto che i problemi legati alla sua salute, le impediscono

di poter in caso di posteggio in retromarcia o addirittura dover far

retromarcia con il veicolo in caso di bisogno ad osservare in modo ottimale le

disposizioni della circolazione, riuscendo si in qualche modo a girarsi in modo

corretto per tale operazione, ma allo stesso momento subire ulteriori dolori.

pto 5.4: pure in questo ambito la delega alla propria figlia per

quanto riportato, va pur sempre valutato quanto esposto al punto 5.2. Il bucato

e la cura dei vestiti non finisce solo con il lavare e stirare, ma comporta

anche la pulizia e la manutenzione degli apparecchi connessi a tale operazione,

Oltre a ciò una casalinga mantiene ordine negli armadi, riponendo i panni

puliti e stirati in modo ottimale, in quest'ultimi. Periodicamente, se si vuole

mantenere una certa pulizia e ordine, anche gli armadi dove si ripongono i

vestiti vanno puliti e riordinati. Tutto questo ne comporta un lavoro

supplementare a cui non sempre si può delegare, sia per quanto riguarda la logistica

del tempo e la disponibilità di chi potrebbe aiutare. Un aiuto esterno potrebbe

rientrare in linea, ma i costi non ce lo permettono, dato pure che le spese di

cura influiscono per una gran parte nel budget famigliare.

-pto 5.5: nessuna nota in questo ambito e non viene assegnata

nessuna importanza per quanto concerne la cura e l'assistenza ai figli e

famigliari. Come riportato nell'inchiesta economica del 19.02.2019 al punto 3,

ci sono due persone che vivono nell'economia domestica con problemi di salute,

con cui una moglie e mamma nonché casalinga, si addossa automaticamente in modo

naturale prestando loro assistenza e cure necessarie. Purtroppo dopo

l'incidente subito il 03.04.2017, gran parte di questi "impegni"

vengono a mancare a causa dei dolori di cui lei stessa soffre.

Di riflesso, per quanto su esposto, il modo di vivere viene

fortemente influenzato. Sia per quanto riguarda la vita di coppia, come pure in

riguardo alla vita nell'ambito sociale. Sovente bisogna rinunciare ad

intraprendere qualsiasi attività riducendo lo stile di vita, che in passato si

poteva intraprendere con più armonia. (…)" (doc. AI 20/61-62)

Interpellata al riguardo

dall’amministrazione (doc. AI 21/63), l’assistente sociale, nell’“Annotazione

per l’incarto” del 17 luglio 2019, ha puntualizzato quanto segue:

" (…)

5.1. I signori RI 1 ribadiscono, come descritto nel rapporto

d'inchiesta, che in seguito al danno alla salute è stato necessario modificare

le abitudini alimentari. La signora RI 1 non è più in grado di eseguire ricette

e menù elaborati, con conseguente ripercussione sulla vita sociale e famigliare.

Il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di

preparazione dei pasti tiene conto di tutti gli aspetti sopra elencati, oltre

che dei limiti funzionali descritti medicalmente. Va inoltre rilevato che le

attività considerate in questo ambito possono essere facilmente organizzate,

svolte con le dovute pause e avvalendosi di strumenti che facilitano il lavoro;

accorgimenti debiti secondo l'obbligo di riduzione del danno e peraltro già

attuati dalla signora RI 1.

Alla luce di quanto esposto, non vi sono quindi elementi che

permettono, da parte mia, una differente valutazione.

5.2. Anche in questo caso, la percentuale di impedimento valutata

(50%) tiene ampiamente conto di tutti i limiti esposti dai signori RI 1.

L'aiuto fornito dai famigliari è stato considerato in minima parte e solo per i

compiti descritti, come confermato dallo stesso signor RI 1. Rispetto al

contributo da parte della figlia, è riferito unicamente alla pulizia di

finestre e tende, attività che viene svolta con scadenza stagionale.

Come per il punto precedente ritengo che non siano stati

presentati nuovi argomenti che consentono una valutazione diversa rispetto a

quella già indicata.

Considerandi

5.3

Si tratta di precisazioni che non influiscono sulla valutazione

già espressa.

5.4

Il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di

bucato e di cura dei vestiti tiene conto delle difficoltà legate ai dolori

percepiti dall'assicurata; così come della perdita di rendimento dovuta alla

necessità di pause e di cambi di postura. La pulizia approfondita degli armadi,

che viene eseguita periodicamente alfine mantenere in ordine gli indumenti lavati

e stirati, rientra nelle attività già considerate al punto 5.2. "pulizia

e ordine dell’alloggio" gli impedimenti riscontrati non possono

pertanto essere conteggiati anche in questo contesto.

5.5

Il marito dell'assicurata, il signor __________ e il figlio, __________;

presentano entrambi problemi di salute; i quali non hanno tuttavia determinato

l'apprezzamento nel punto relativo alla cura e all'assistenza ai famigliari.

Infatti, malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro

patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza

nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere

accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato

o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in

termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti

in questo ambito. Va inoltre sottolineato che, qualora venisse preso in considerazione,

sarebbe necessaria una riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando un

differente tasso all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività.

Questo, in conclusione, andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità

valutata nelle altre mansioni, in cui l'assicurata riscontra certamente

impedimenti maggiori.

In conclusione, pur comprendendo le difficoltà con le quali

l'intera famiglia deve quotidianamente confrontarsi a causa del danno alla

salute subito dall'assicurata e tenendo, nondimeno, conto delle considerazioni

espresse dai signori RI 1 attraverso il loro scritto, non è possibile una differente

valutazione dell'inabilità lavorativa, nell'ambito delle attività relative alla

conduzione dell'economia domestica.

Si nota infine che, anche dal punto di vista medico, il SMR ha

valutato una capacità lavorativa pari al 70%. (…)" (doc. AI 20/61-62)

Con il ricorso

l’insorgente ha fatto valere che:

" (…) Commentando

i punti 5.1-5.2-5.3-5.4-5.5 riportati nell'incarto 1(29 luglio 2019), in relazione

alle mie osservazioni con incarto 7 (03 giugno 2019), rimango alquanto basito

per quanto affermato nel punto 5.5, infatti non viene negata la situazione in

fatto di salute del coniuge e del figlio, ma non viene data nessuna importanza

alle loro patologie e alla situazione reale, non essendo essi stessi degli

anziani dei malati o neonati. Sappiamo tutti che una casalinga al 100% è il

perno centrale della famiglia e che in mancanza, anche solo parziale da parte

sua, per motivi di salute ivi comporta uno sconvolgimento in tutti i sensi.

Quindi pur se non facilmente valutabile come riferito in quest'ottica, va pure

ribadito che l'affermazione, contenuta nel pto 5.5, "... Va inoltre sottolineato

che, qualora venisse preso in considerazione, sarebbe necessaria una

riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando una differente tasso

all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività". Quindi, se

tutto questo andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle

altre mansioni (pto 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), ritengo che anche il punto 5-5 può

essere valutato con una percentuale nell’ottica di una inchiesta equa performante

e precisa. Senza ritornare sulla valutazione dell'inchiesta economica del 19 febbraio

2019.

(incarto 4), riducendo la percentuale dal punto 5.1 al pto 5.4, ma

valutando in modo sensibile e reale di quanto, pur essendo solo una casalinga,

può dare nei momenti meno felici dei propri famigliari. (…)" (I, punto 12)

2.7.4

Innanzitutto va sottolineato

che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una

ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di

cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100%

all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica.

In particolare, quanto al

non riconoscimento di impedimenti per il punto “5.5 Cura e assistenza ai

figli e/o ai familiari”, l’assistente sociale lo ha debitamente motivato

precisando che “(…) malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle

loro patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza

nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere

accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un

malato o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento,

in termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli

impedimenti in questo ambito. (…)” (doc. AI 22/64-65).

L’insorgente non ha

contestato validamente detta valutazione limitandosi a sostenere, in modo del

tutto generico, che “(…) sappiamo tutti che una casalinga al 100% è il perno

centrale della famiglia e che in mancanza, anche solo parziale da parte sua,

per motivi di salute ivi comporta uno sconvolgimento in tutti i sensi. (…)”

(I, punto 12).

Anche nelle “Osservazioni

alla risposta di causa” del 28 ottobre 2019, senza tuttavia motivare e

tantomeno documentare, l’insorgente ha solo sostenuto – a torto vista la

suddetta presa di posizione dell’assistente sociale – che “(…) nel

redigere l'inchiesta economica (incarto 4) l'assistente sociale __________, non

ha tenuto in considerazione (come peraltro già fatto valere nel ricorso del 16

settembre 2019 pto 8) della situazione nel contesto del nucleo famigliare, ove

vivono persone che non godono di particolare buona salute. (…)” (VI, punto

5).

Sempre riguardo al punto “5.5

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari” l’assistente sociale ha

precisato che se venisse preso in considerazione “(…) sarebbe necessaria una

riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando un differente tasso

all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività. Questo, in

conclusione, andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle

altre mansioni, in cui l'assicurata riscontra certamente impedimenti maggiori.

(…)” (doc. AI 22/65).

Ribadito che la ripartizione

delle singole attività domestiche non può superare un valore complessivo del

100%, non può nemmeno essere seguita l’insorgente laddove sembrerebbe

pretendere che, considerando anche il punto 5.5, la percentuale d’invalidità

globale potrebbe variare “(…) senza ritornare sulla valutazione dell'inchiesta

economica del 19 febbraio 2019 (incarto 4), riducendo la percentuale dal punto

5.1

al pto 5.4, ma valutando in modo sensibile e reale di quanto, pur essendo

solo una casalinga, può dare nei momenti meno felici dei propri famigliari.

(…)” (I, punto 12).

In secondo luogo occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A

questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa

ha delegato alcune attività ai familiari.

Nei casi come quello in

esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli

derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità

dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3

e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu

permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali

d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior

impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della

collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e del figlio.

A tal proposito va

nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato

di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle

assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale

obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,

di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al

miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le

incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale

secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; STFA I 35/00 del

14.

luglio 2000 consid. 3 con rinvio alla STFA I 407/92 non pubblicata dell’8

novembre 1993; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

Pertanto, tenuto conto

dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97

consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in

linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 19 febbraio 2019 va

di principio confermata.

Un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamen-to della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente

erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;

STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

In concreto, non solo non

vi sono motivi per ritenere l’apprezza-mento manifestamente erroneo, ma esso

tiene pure debitamente conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed

accresciuta assistenza familiare.

Del resto l’insorgente

stessa ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già

delegato alcune attività ai familiari. È dunque ragionevolmente esigibile che

le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata,

vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale

che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito e del figlio.

Stanti le considerazioni

esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa

gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della

valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle

circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite

dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica dal medico SMR (che, val qui la pena di rilevare, ha

fissato un’inabilità, medico-teorica, del 30% nell’attività di casalinga dal 3

aprile 2017 e continua; doc. AI 11/42-45), in particolare dell’impossibilità di

svolgere attività pesanti (DTF 128 V 93; vedi anche STF 9C_568/2017 dell’11

gennaio 2018 consid. 5.3; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA

32.2018.209

del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete,

questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

In siffatte circostanze,

con riferimento alle succitate contestazioni sviluppate nelle osservazioni del

3.

giugno 2019 e con il presente ricorso (cfr. consid. 2.7.3), il TCA non ha

motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e convincenti

considerazioni (in particolare,

sul fatto che: per il punto “5.1 Pasti”

“(…) i familiari collaborano

ad apparecchiare e sparecchiare la tavola, nel riordino della cucina e nel

caricare la lavastoviglie (…)” (doc. AI 16/52) e che “(…) le attività

considerate in questo ambito possono essere facilmente organizzate, svolte con

le dovute pause e avvalendosi di strumenti che facilitano il lavoro;

accorgimenti debiti secondo l'obbligo di riduzione del danno e peraltro già

attuati dalla signora RI 1 (…)” (doc. AI 22/64); per il punto “5.2

Pulizia e ordine dell’alloggio”

“(…) il marito e il figlio minore

soffrono entrambi di problemi alla schiena per i quali beneficiano di

provvedimenti Al, ma possono comunque fornire il loro sostegno, compito loro è

lo smaltimento dei rifiuti. I lavori stagionali e approfonditi, quali ad

esempio la pulizia di vetri e i tendaggi vengono invece effettuati dalla figlia

(…)” (doc. AI 16/53) e che “(…) l'aiuto fornito dai famigliari è stato

considerato in minima parte e solo per i compiti descritti, come confermato

dallo stesso signor __________. Rispetto al contributo da parte della figlia, è

riferito unicamente alla pulizia di finestre e tende, attività che viene svolta

con scadenza stagionale (…)” (doc. AI 22/64); per il punto “5.3 Acquisti

e altre commissioni”

“(…) la signora RI 1 è in possesso della licenza di

condurre ma riferisce di poter guidare solo per brevi tragitti. Si reca nei

negozi accompagnata dal marito, oppure delega direttamente a lui tale incombenza.

Il coniuge si occupa anche di scaricare e di riporre gli acquisti nella

dispensa (…)” doc. AI 16/53); per il punto “5.4 Bucato e cura vestiti”

“(…) il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di bucato e

di cura dei vestiti tiene conto delle difficoltà legate ai dolori percepiti

dall'assicurata; così come della perdita di rendimento dovuta alla necessità di

pause e di cambi di postura. La pulizia approfondita degli armadi, che viene

eseguita periodicamente alfine mantenere in ordine gli indumenti lavati e

stirati, rientra nelle attività già considerate al punto 5.2. "pulizia e

ordine dell’alloggio" gli impedimenti riscontrati non possono pertanto

essere conteggiati anche in questo contesto (…)” (doc. AI 22/64) e per il

punto “5.5 Cura e assistenza ai figli e/o familiari” che “(…)

malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro patologie, né il

coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza nell'eseguire gli atti

ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere accuditi o assistiti

come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato o di un neonato.

Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in termini di tempo e

impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti in questo ambito

(…)” (doc. AI 22/64-65)) espresse

dall’assistente sociale, esposte nell’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica del 19 febbraio 2019 (doc. AI 16/50-54) e nell’“Annotazione

per l’incarto” del 17 luglio 2019 (doc. AI 22/64-65), di cui si è già

ampiamente detto ai consid. 2.7.2 e 2.7.3.

Stante quanto precede

tutte le censure sollevate dall’insorgente in merito all’operato

dell’assistente sociale, vanno respinte.

Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 37% per l’attività di

casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in

materia, va posto alla base del presente giudizio.

In particolare non può

essere seguito l’insorgente nella misura in cui sembrerebbe pretendere essere

arbitraria la valutazione dell’assistente sociale adducendo che “(…) una

differenza così minima (37% anziché 40%) lascia allibiti e ci fa riflettere e

pensare che alcune cose non funzionino per nulla nella nostra società (…)”

(VI).

Quanto all’asserito (ma in

alcun modo comprovato tramite la necessaria documentazione medica)

peggioramento dello stato di salute –

“(…) Attualmente le patologie di cui soffre mia moglie non sono migliorate,

posso solo affermare che, avendo sviluppato le patologie elencate, la postura

scheletrica viene vieppiù sollecitata e, a causa dei dolori, le irradiazioni

iniziano ad occupare ulteriori parti del corpo. Questo è dovuto alla postura e

alla contrazione per i dolori elencati. Infatti sempre più spesso lamenta pure

dolori nella parte bassa della schiena, ovvero nella zona lombo-sacrale della

spina dorsale, con riversamento nelle gambe. (…)” (VI, punto 6) – a ragione, con le osservazioni dell’8

novembre 2019, l’Ufficio AI ha precisato che “(…) la signora RI 1 può

presentare nuova domanda di prestazioni dell'Al in caso di eventuale

peggioramento futuro dello stato di salute (…)” (VIII).

Non raggiungendo il grado

d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3), la decisione

impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti