32.2019.166
Casalinga a tempo pieno. Applicabilità del metodo specifico. Grado d'invalidità non raggiunge il minimo pensionabile. Rifiuto prestazioni
18 agosto 2020Italiano48 min
l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e provvede [ndr. recte: provvedere] al cambio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.166
FS
Lugano
18 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1957,
casalinga, nel marzo 2018 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per
adulti con la quale – allegato il referto 19 dicembre 2017 del dr. __________
(doc. AI 1/1) e indicato che ulteriori referti sono reperibili presso il dr. __________
–, quale danno alla salute, ha addotto un “(…) peggioramento a
seguito incidente automobilistico […] Tamponamento subito in data 03.04.2017
(…)” (doc. AI 3/1-12).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari – in
particolare acquisiti agli atti il rapporto finale 9 maggio 2018 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 11/42-45) e il rapporto del 30 aprile 2019 relativo
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del 19 febbraio 2019 con l’annotazione del 17 luglio 2019 dell’assistente
sociale __________ (doc. AI 16/50-54 e 22/64-65) – l’Ufficio AI, con decisione del 29 luglio 2019,
preavvisata il 3 maggio 2019 (doc. AI 17/55-58), ha negato all’assicurata il
diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità (37%) inferiore alla soglia
minima pensionabile del 40% (doc. AI 23/66-71).
1.3. Con il presente ricorso,
tramite suo marito, RI 1 – contestata la valutazione dell’assistente
sociale con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata.
1.4. Con la risposta di causa
l’amministrazione – rilevato come “(…) le censure sollevate in
ricorso riprendono quelle già esposte con le osservazioni, con contestazione
delle valutazioni espresse in ambito casalingo. (…)” e che “(…) dal lato
medico funzionale si confermano le limitazioni di ordine somatico dovute in
preponderanza a problematiche a spalla e cervicale (cfr. rapporto del SMR
citato del 9 maggio 2018 e annotazione allegata alla presente). (…)” (IV,
pag. 2, punti 2 e 3) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con “Osservazioni alla
risposta di causa” del 28 ottobre 2019 –
rilevato che essendo intempestiva “(…) la risposta di causa del 14 ottobre
2019 giunta tardivamente va considerata nulla e non presa in considerazione,
come pure tutti i sui [ndr. recte: suoi] allegati menzionati in calce. (…)”
(VI), prodotti l’“estratto A” (VI/1 che riporta le cure fisioterapiche
prescritte dopo l’infortunio del 3 aprile 2017) e l’“estratto B” (VI/2,
trattasi dei riepiloghi per la dichiarazione delle imposte della cassa malati
per gli anni dal 2017 al 2019) e con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione –
l’insorgente ha concluso che “(…) rimango sulla mia linea del ricorso
presentato in data 16 settembre 2019, aggiungendo che una valutazione così come
espressa dalla Signora __________ nell'incarto 4 [ndr. trattasi
dell’inchiesta del 19 febbraio 2019 sub. doc. AI 16/50-54] e nell'incarto 1 [ndr.
trattasi della decisione impugnata sub. doc. AI 16/50-54] con le
osservazioni al progetto di decisione del 03.05.2019, lasciano alquanto
perplessi. Sia per quanto concerne la percentuale sia per non voler tener
conto (negando i nuovi argomenti) delle precisazioni inoltrate con
l'incarto 7 [ndr. trattasi delle osservazioni del 3 giugno 2019 sub doc. AI
20/61-62] da parte mia. In conclusione avendo le conoscenze delle percentuali
di impedimenti si possono ottenere i risultati come così esposti in questa
causa. Infatti una differenza così minima (37% anziché 40%) lascia allibiti e
ci fa riflettere e pensare che alcune cose non funzionino per nulla nella
nostra società. Per questo motivo mi sono rivolto a Voi Onorevole Presidente e
Onorevoli Giudici d'Appello in cui confido stima a voler accogliere il mio
ricorso, e intimare una adeguata rendita Al con un minimo del 40% in relazione
a questo contesto. (…)” (VI).
1.6. Con osservazioni dell’8
novembre 2019 – con argomentazioni
di cui si dirà in seguito –
l’amministrazione si è confermata nella domanda di reiezione del ricorso (VIII).
considerato in diritto
2.1. Con scritto del 28 ottobre
2019 (VI), come accennato (cfr. consid. 1.5), la ricorrente ha invocato
l’intempestività della risposta di causa, specificando che la stessa implica la
nullità dell’atto e deve essere dichiarata inammissibile. A torto.
Giusta l’art. 5 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo
stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne
trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione
impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di
risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
Il termine di 20 giorni di
cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca è d'ordine e non perentorio (in argomento vedi la
STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018 consid. 2.2).
Inoltre nell’ambito del
diritto delle assicurazioni sociali vige il principio inquisitorio:
l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i
fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano
liberamente (artt. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010
del 24 gennaio 2011 consid. 9; vedi anche la succitata STCA 38.2017.90 del 19
giugno 2018 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti).
In questo senso a ragione
e questo Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle
osservazioni dell’8 novembre 2019 e meglio che “(…) Va rilevato che le
risposte, ancorché tardive, sono da prendere in considerazione, osservato che
il termine di 20 giorni di cui all'art. 5 cpv. 1 Lptca è d'ordine, e non
perentorio, e che vige la massima d'ufficio. (…)” (VIII).
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurata una rendita di invalidità.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta
che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre
tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della
famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2
OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI
di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger
- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in
merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del
metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto
dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che
possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2
LAI.
Si tratta delle attività
che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità
dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da
terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati classici
lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari;
rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora osservato che
sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.5. Nella fattispecie in esame, è
indubbia – l’interessata medesima, su esplicita domanda dell’assistente
sociale, ha affermato che se non fosse intervenuto il danno alla salute non
eserciterebbe un’attività lavorativa e che da sempre svolge l’attività di
casalinga a tempo pieno (cfr. doc. AI 16/51) – e non è oggetto di
contestazione da parte della ricorrente la qualifica di casalinga a tempo pieno
operata dall’amministrazione e, conseguentemente, la valutazione del grado di
invalidità in applicazione del metodo specifico di calcolo.
Il TCA concorda con tale
modo di procedere dell’Ufficio AI, visto che l’invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia
domestica va stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica
ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire
una persona sana.
Non occorre quindi
dilungarsi oltre sull’argomento.
2.6. Per quanto concerne l’aspetto
medico, dalle tavole processuali emerge che l’amministrazione si è fondata sul
rapporto finale del 9 maggio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
11/42-45) che, sulla base della documentazione medica agli atti, ha posto le
seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
"
(…)
Trauma distorsivo/distrattivo della colonna cervicale
in esiti con/su:
• sindrome
cervico-vertebrale su discopatia plurisegmentale ai segmenti C5/C6 e C6/C7
• stenosi
moderata/grave del neuroforame C6-C7 con possibile conflitto radicolare su C7
Trauma contusivo spalla sinistra in esiti con/su:
• periartropatia
omeroscapolare tendinopatica bilaterale con sintomatologia d'impingement e
pregressa artroscopia della spalla destra per revisione della CDR nel 2010
Artrosi della colonna cervicale
Poliartrosi alle dita delle mani
Iniziale sindrome del tunnel carpale a destra
Sindrome toraco-vertebrale su alterazioni statiche e
probabili alterazioni degenerative. (…)" (doc. AI 11/43)
Il dr. __________,
ritenuta l’assicurata abile al 70% nelle mansioni consuete domestiche dal 3
aprile 2017, ha stabilito i seguenti limiti funzionali: “(…) Mobilizzazione
di carichi massimo fino a 5 Kg sopra il limite delle spalle. Mobilizzazione di
carichi vicino al tronco fino a 10kg. No attività che richiedono movimenti
ripetuti/continuati sopra il limite delle spalle. No attività che richiedono
posizioni inergonomiche del rachide. No attività su scale a pioli o ponteggi
per il rischio di caduta (…)” (doc. 11/44) precisando che nessuna revisione
è da prevedersi essendo la “(…) patologia non passibile di miglioramento a
medio lungo termine (…)” (doc. AI 45). Nelle “osservazioni conclusive”
il medico SMR ha rilevato quanto segue:
"
(…) CL 70% in attività domestica,
intesa come riduzione del rendimento, per i problemi articolari alla colonna ed
alle mani, l'Assicurata in ambito domestico ha la possibilità di autogestire
gli impegni regolando i carichi, le pause e la durata dei tempi di recupero.
(valutazione medico teorica). (…)" (doc. AI 11/45)
Sempre il dr. __________ –
avuto riguardo al rapporto 8 giugno 2018 della dr.ssa __________, FMH in
anestesiologia Anestesista e Terapista del Dolore (doc. A/E) e al referto della
“sonografia della spalla sinistra del 18.05.2018” della stessa data
(doc. A/D) –, nell’“Annotazione per/da SMR” dell’11 ottobre 2019
ha rilevato che “(…) la valutazione della dr.ssa __________ dell'8.6.2018 ed
il referto della sonografia della spalla sinistra di stessa data descrivono una
medesima situazione clinica già considerata nella stesura del RAF. (…)”
(IV/1).
Questo Tribunale non ha
motivo per mettere in dubbio la correttezza di tale valutazione, rimasta
peraltro incontestata in sede ricorsuale.
Nelle “Osservazioni
alla risposta di causa” del 28 ottobre 2019, l’insorgente ha infatti, tra
l’altro, rilevato che “(…) nell’ambito degli accertamenti da parte SMR/Al,
ci si basa solo sui documenti medici ricevuti da parte nostra, apprezzando il
danno alla salute con un 30%. Ulteriori accertamenti, perizie o altro non sono
stati effettuati. […] Attualmente le patologie di cui soffre mia moglie non
sono migliorate, posso solo affermare che, avendo sviluppato le patologie
elencate, la postura scheletrica viene vieppiù sollecitata e, a causa dei
dolori, le irradiazioni iniziano ad occupare ulteriori parti del corpo. Questo
è dovuto alla postura e alla contrazione per i dolori elencati. Infatti sempre
più spesso lamenta pure dolori nella parte bassa della schiena, ovvero nella
zona lombo-sacrale della spina dorsale, con riversamento nelle gambe. (…)”
(VI, punti 3 e 6).
L’insorgente si è in
sostanza limitata a chiedere l’allestimento di ulteriori accertamenti medici
senza tuttavia produrre la benché minima documentazione medica che ne
attestasse la necessità.
Va qui ricordato che il
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso
dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi
sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.151 del 3
luglio 2019, consid. 2.5 con ulteriori rinvii).
Nemmeno è possibile
concludere differentemente sulla base degli accennati (cfr. consid. 1.5) “estratto
A” (VI/1 che riporta le cure fisioterapiche prescritte dopo l’infortunio
del 3 aprile 2017) e “estratto B” (VI/2, trattasi dei riepiloghi per la
dichiarazione delle imposte della cassa malati per gli anni dal 2017 al 2019).
Al riguardo questo
Tribunale può fare proprio quanto addotto dall’Ufficio AI nelle osservazioni
dell’8 novembre 2019 e meglio che “(…) in merito alla documentazione ora
proposta concernente il riepilogo delle prestazioni di spese per malattia e le
sedute di fisioterapia, le stesse non apportano elementi clinici determinanti
una diversa valutazione del caso a livello medico funzionale rispetto a quanto
evidenziato al termine dell'istruttoria e indicato nella decisione impugnata.
(…)” (VIII).
Stante quanto precede – ricordato, da una parte che il SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario, ritenuto che l’assenza
di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in
dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze
di natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in
SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174; vedi anche STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012,
consid. 4.2.1 e 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2) e, dall’altra parte,
che nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF
8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) –,
non essendoci alcun motivo per distanziarsi, secondo questo Tribunale le
suesposte valutazioni del medico SMR dr. __________ vanno quindi confermate (in
argomento vedi anche la STF 9C_404/2018 del 22 agosto 2018).
2.7. Ritenuta l’assicurata
casalinga al 100% (cfr. consid. 2.5), va ora esaminato se il grado d’invalidità
è stato calcolato correttamente.
2.7.1. L'invalidità delle persone che
si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la
rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto
una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo –
che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a
ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3087
CIGI prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
comprendono le seguenti attività usuali:
Attività
Massimo %
1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,
apparec-
chiare, effettuare la pulizia quotidiana della
cucina, gestire le scorte)
50
2. Pulizia e ordine dell’alloggio
(riordinare, spol-
verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-
menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,
effet-
tuare pulizie approfondite, curare le piante, il
giardino e le aree adiacenti, eliminare i
rifiuti) e
cura di animali domestici
40
3. Acquisti (acquisti quotidiani e spesa
settimana-
le) e altre commissioni (posta,
assicurazioni,
uffici pubblici)
10
4. Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
ram-
mendare, pulire le scarpe
20
5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*
50
* Nella cerchia
dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i
parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori
accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "
Le cifre 3088 e 3089 CIGI
dispongono:
" Di norma,
vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di
cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività
(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in
caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In
ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento
(Pratique VSI 1997 pag. 298).
[…] (esposto un esempio)
Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni
consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi
forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,
vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima
dell'insorgere del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati
né nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e
nemmeno per la determinazione delle limitazioni."
Infine,
la cifra 3090 CIGI prevede:
" In virtù
dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia domestica
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore
dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova
situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va
oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non
avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza
parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha
conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima
e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;
RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144
consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
Con
riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella
sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012
IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia
specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto
all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni
derivanti dalla patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre
2019, consid. 2.14).
2.7.2. Nella presente fattispecie, l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 19
febbraio 2019, sfociata nel rapporto del 30 aprile 2019 (doc. AI 16/51-54),
tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nel rapporto
finale del SMR del 9 maggio 2018 (doc. AI 11/42-45, il quale valutava, dal
profilo medico-teorico, la percentuale di impedimenti in ambito domestico nella
misura del 30% dal 3 aprile 2017 e continua), ha stabilito quanto segue:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione
degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Pasti
Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,
effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
12%
La
signora RI 1 ha la passione per la cucina e si è sempre occupata di persona
della preparazione dei pasti.
In
seguito all'incidente, l'assicurata ha dovuto modificare le sue abitudini
optando per piatti semplici e delegando alcuni compiti al marito. Descrive un
rallentamento esecutivo importante, ma afferma di prendersi il tempo per
cucinare con calma. A causa del repentino affaticamento e dei dolori alla
schiena, alterna la postura ed evita di mantenere a lungo posizioni statiche.
Fatti
I
familiari collaborano ad apparecchiare e sparecchiare la tavola, nel riordino
della cucina e nel caricare la lavastoviglie.
Le
limitazioni descritte dall’assicurata sono coerenti con quanto descritto nei
rapporti medici presenti agli atti. Tenuto conto dell’obbligo di riduzione del
danno e della collaborazione, esigibile, da parte dei famigliari, si valuta
pertanto una percentuale di impedimento in quest'ambito pari al 30%.
5.2 Pulizia e ordine dell’alloggio
Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,
lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare
pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,
elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
50%
percentuale di invalidità
17.5%
Prima
dell'incidente, la signora RI 1 si occupava di persona di tutte le attività qui
valutate; i dolori alla schiena erano già presenti ma in misura minore e non le
impedivano di compiere le diverse mansioni.
Ora,
invece, riferisce poter eseguire solo le pulizie superficiali. Afferma di non
poter sollevare pesi, fare sforzi, né mantenere la posizione inclinata in
avanti o inginocchiata poiché sopravvengono immediatamente forti capogiri e
nausea.
Con
calma, alternando l'attività a momenti di riposo, l'assicurata si occupa quindi
di sistemare quotidianamente la casa provvedendo alle attività più leggere; si
occupa quindi regolarmente della pulizia del lavandino e dei ripiani in bagno e
di spolverare all'altezza del busto. Tutti i lavori più pesanti come passare
l'aspirapolvere, lavare i pavimenti e provvede [ndr. recte: provvedere] al cambio
delle lenzuola sono eseguiti solo quando se la sente e distribuendo il lavoro
sull'arco della settimana. Il marito e il figlio minore soffrono entrambi di
problemi alla schiena per i quali beneficiano di provvedimenti Al, ma possono
comunque fornire il loro sostegno, compito loro è lo smaltimento dei rifiuti. I
lavori stagionali e approfonditi, quali ad esempio la pulizia di vetri e i
tendaggi vengono invece effettuati dalla figlia.
Infine,
la cura degli spazi esterni, del giardino, delle aiuole e della piscina, che un
tempo venivano svolti dalla signora RI 1, sono ora a carico del figlio.
I
limiti presenti all'incarto giustificano le difficoltà descritte dall’assicurata.
Tenendo conto del decondizionamento generale ma altresì della collaborazione da
parte dei famigliari si assegna
una percentuale d'impedimento del 50%.
5.3 Acquisti e altre commissioni
Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta, assicurazioni,
uffici pubblici
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
3%
La
signora RI 1 è in possesso della licenza di condurre ma riferisce di poter
guidare solo per brevi tragitti. Si reca nei negozi accompagnata dal marito,
oppure delega direttamente a lui tale incombenza. Il coniuge si occupa anche di
scaricare e di riporre gli acquisti nella dispensa.
Da
sempre è il marito ad occuparsi dei pagamenti e delle trattative burocratiche.
In
questo ambito viene confermato unicamente un impedimento legato alla necessità
di delegare il trasporto di merce pesante. la collaborazione del figlio e del
marito è, almeno in parte,
esigibile. Si conferma pertanto una percentuale di impedimento pari al 30%.
5.4 Bucato e cura vestiti
Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
30%
percentuale di invalidità
4.5%
In
sede d'inchiesta l'assicurata riferisce che, prima dell'incidente, provvedeva
in maniera autonoma sia al bucato sia allo stiro. Ora, a causa dei dolori che
affliggono la schiena e le spalle, deve essere aiutata.
Il
marito e il figlio trasportano quotidianamente i propri abiti sporchi fino in lavanderia
mentre l'assicurata separa il bucato, carica e scarica la lavatrice e
l'asciugatrice. In presenza di capi più pesanti (lenzuola, asciugamani,
tovaglie) richiede la collaborazione dei familiari. Non riuscendo a sollevare
le braccia, se necessario, si serve di uno stendino basso per i piccoli capi.
Stira
unicamente lo stretto indispensabile e solo quando se la sente, delega
altrimenti questa incombenza alla figlia.
Le
difficoltà descritte sono coerenti con i limiti funzionali riportati dal SMR,
considerando la perdita di rendimento ma tenendo conto dell’obbligo di
riduzione del danno (chiedendo il sostegno dei famigliari, ripartendo il lavoro
su più giorni) si conferma una percentuale di impedimento pari al 30%.
5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari
Il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con
l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo
di affiliazione
importanza assegnata
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
37%
n
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il
grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e
salario orario versato
I familiari.
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità al lavoro?
Dal mese di aprile del 2017. (…)" (doc. AI 16/52-54)
2.7.3. Sulla base degli accertamenti
esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti
di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una
limitazione complessiva del 37%.
L’assicurata, con le osservazioni 3 giugno 2019 (doc. AI 20/61-62), ha
contestato la valutazione dell’assistente sociale adducendo:
" (…)
-pto 5.1: vi si menziona che la sig.ra RI 1, in seguito all'incidente
ha dovuto modificare le sue abitudini optando per piatti semplici. Pur rilevando
che da sempre ha la passione per la cucina, in quest'ambito cucinare diventa a
volte un problema, sia per quanto riguarda la vita sociale con famigliari,
parenti e amici, con i quali è auspicabile che una casalinga, con questa
riconosciuta passione, possa non solo optare per piatti semplici. Quindi in
questo ambito, pur con grande impegno e sforzo, rimangono delusioni e di
riflesso anche dolori di ripercussione, senza dimenticare l'aspetto di una
moglie e madre che a lungo andare si sente vie più di non essere più il perno
della famiglia.
-pto 5.2: pulizia e ordine dell'alloggio come pure il mantenimento
di questi ultimi sono assai faticosi. Va bene che i famigliari possono contribuire
in maniera soddisfacente a prestare aiuto, ma, come nel caso della figlia che
abita a __________ e con una professione assai impegnativa (soccorritrice
professionista e capo intervento regionale del __________ a __________), con
lavoro a turni dalle 9 alle 12 ore consecutive in media, oltre ai molteplici
picchetti, e non da ultimo, ha pure il dovere a provvedere alla cura delle sue
faccende domestiche. Non ci si può aspettare che dedichi il poco tempo che
rimane per il riposo a recarsi spesso e sovente a compiere ulteriori lavori
domestici presso la mamma. Naturalmente ciò non toglie che pur essendo impegnata
come descritto, essa non si metta a disposizione quando il tempo glielo
permette. Per quanto riguarda il marito e il figlio possono fornire si degli
aiuti, ma come descritto in questa inchiesta (pto.3), vi sono delle
limitazioni. Quindi caricare regolarmente il figlio __________, a voi
conosciuto per i seri problemi di menomazione fisica, non riesce regolarmente a
fornire dette prestazioni.
-pto 5.3: in riferimento alla guida dell'autoveicolo per brevi
tragitti, nasce dal fatto che i problemi legati alla sua salute, le impediscono
di poter in caso di posteggio in retromarcia o addirittura dover far
retromarcia con il veicolo in caso di bisogno ad osservare in modo ottimale le
disposizioni della circolazione, riuscendo si in qualche modo a girarsi in modo
corretto per tale operazione, ma allo stesso momento subire ulteriori dolori.
pto 5.4: pure in questo ambito la delega alla propria figlia per
quanto riportato, va pur sempre valutato quanto esposto al punto 5.2. Il bucato
e la cura dei vestiti non finisce solo con il lavare e stirare, ma comporta
anche la pulizia e la manutenzione degli apparecchi connessi a tale operazione,
Oltre a ciò una casalinga mantiene ordine negli armadi, riponendo i panni
puliti e stirati in modo ottimale, in quest'ultimi. Periodicamente, se si vuole
mantenere una certa pulizia e ordine, anche gli armadi dove si ripongono i
vestiti vanno puliti e riordinati. Tutto questo ne comporta un lavoro
supplementare a cui non sempre si può delegare, sia per quanto riguarda la logistica
del tempo e la disponibilità di chi potrebbe aiutare. Un aiuto esterno potrebbe
rientrare in linea, ma i costi non ce lo permettono, dato pure che le spese di
cura influiscono per una gran parte nel budget famigliare.
-pto 5.5: nessuna nota in questo ambito e non viene assegnata
nessuna importanza per quanto concerne la cura e l'assistenza ai figli e
famigliari. Come riportato nell'inchiesta economica del 19.02.2019 al punto 3,
ci sono due persone che vivono nell'economia domestica con problemi di salute,
con cui una moglie e mamma nonché casalinga, si addossa automaticamente in modo
naturale prestando loro assistenza e cure necessarie. Purtroppo dopo
l'incidente subito il 03.04.2017, gran parte di questi "impegni"
vengono a mancare a causa dei dolori di cui lei stessa soffre.
Di riflesso, per quanto su esposto, il modo di vivere viene
fortemente influenzato. Sia per quanto riguarda la vita di coppia, come pure in
riguardo alla vita nell'ambito sociale. Sovente bisogna rinunciare ad
intraprendere qualsiasi attività riducendo lo stile di vita, che in passato si
poteva intraprendere con più armonia. (…)" (doc. AI 20/61-62)
Interpellata al riguardo
dall’amministrazione (doc. AI 21/63), l’assistente sociale, nell’“Annotazione
per l’incarto” del 17 luglio 2019, ha puntualizzato quanto segue:
" (…)
5.1. I signori RI 1 ribadiscono, come descritto nel rapporto
d'inchiesta, che in seguito al danno alla salute è stato necessario modificare
le abitudini alimentari. La signora RI 1 non è più in grado di eseguire ricette
e menù elaborati, con conseguente ripercussione sulla vita sociale e famigliare.
Il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di
preparazione dei pasti tiene conto di tutti gli aspetti sopra elencati, oltre
che dei limiti funzionali descritti medicalmente. Va inoltre rilevato che le
attività considerate in questo ambito possono essere facilmente organizzate,
svolte con le dovute pause e avvalendosi di strumenti che facilitano il lavoro;
accorgimenti debiti secondo l'obbligo di riduzione del danno e peraltro già
attuati dalla signora RI 1.
Alla luce di quanto esposto, non vi sono quindi elementi che
permettono, da parte mia, una differente valutazione.
5.2. Anche in questo caso, la percentuale di impedimento valutata
(50%) tiene ampiamente conto di tutti i limiti esposti dai signori RI 1.
L'aiuto fornito dai famigliari è stato considerato in minima parte e solo per i
compiti descritti, come confermato dallo stesso signor RI 1. Rispetto al
contributo da parte della figlia, è riferito unicamente alla pulizia di
finestre e tende, attività che viene svolta con scadenza stagionale.
Come per il punto precedente ritengo che non siano stati
presentati nuovi argomenti che consentono una valutazione diversa rispetto a
quella già indicata.
Considerandi
5.3
Si tratta di precisazioni che non influiscono sulla valutazione
già espressa.
5.4
Il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di
bucato e di cura dei vestiti tiene conto delle difficoltà legate ai dolori
percepiti dall'assicurata; così come della perdita di rendimento dovuta alla
necessità di pause e di cambi di postura. La pulizia approfondita degli armadi,
che viene eseguita periodicamente alfine mantenere in ordine gli indumenti lavati
e stirati, rientra nelle attività già considerate al punto 5.2. "pulizia
e ordine dell’alloggio" gli impedimenti riscontrati non possono
pertanto essere conteggiati anche in questo contesto.
5.5
Il marito dell'assicurata, il signor __________ e il figlio, __________;
presentano entrambi problemi di salute; i quali non hanno tuttavia determinato
l'apprezzamento nel punto relativo alla cura e all'assistenza ai famigliari.
Infatti, malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro
patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza
nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere
accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato
o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in
termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti
in questo ambito. Va inoltre sottolineato che, qualora venisse preso in considerazione,
sarebbe necessaria una riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando un
differente tasso all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività.
Questo, in conclusione, andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità
valutata nelle altre mansioni, in cui l'assicurata riscontra certamente
impedimenti maggiori.
In conclusione, pur comprendendo le difficoltà con le quali
l'intera famiglia deve quotidianamente confrontarsi a causa del danno alla
salute subito dall'assicurata e tenendo, nondimeno, conto delle considerazioni
espresse dai signori RI 1 attraverso il loro scritto, non è possibile una differente
valutazione dell'inabilità lavorativa, nell'ambito delle attività relative alla
conduzione dell'economia domestica.
Si nota infine che, anche dal punto di vista medico, il SMR ha
valutato una capacità lavorativa pari al 70%. (…)" (doc. AI 20/61-62)
Con il ricorso
l’insorgente ha fatto valere che:
" (…) Commentando
i punti 5.1-5.2-5.3-5.4-5.5 riportati nell'incarto 1(29 luglio 2019), in relazione
alle mie osservazioni con incarto 7 (03 giugno 2019), rimango alquanto basito
per quanto affermato nel punto 5.5, infatti non viene negata la situazione in
fatto di salute del coniuge e del figlio, ma non viene data nessuna importanza
alle loro patologie e alla situazione reale, non essendo essi stessi degli
anziani dei malati o neonati. Sappiamo tutti che una casalinga al 100% è il
perno centrale della famiglia e che in mancanza, anche solo parziale da parte
sua, per motivi di salute ivi comporta uno sconvolgimento in tutti i sensi.
Quindi pur se non facilmente valutabile come riferito in quest'ottica, va pure
ribadito che l'affermazione, contenuta nel pto 5.5, "... Va inoltre sottolineato
che, qualora venisse preso in considerazione, sarebbe necessaria una
riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando una differente tasso
all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività". Quindi, se
tutto questo andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle
altre mansioni (pto 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), ritengo che anche il punto 5-5 può
essere valutato con una percentuale nell’ottica di una inchiesta equa performante
e precisa. Senza ritornare sulla valutazione dell'inchiesta economica del 19 febbraio
2019.
(incarto 4), riducendo la percentuale dal punto 5.1 al pto 5.4, ma
valutando in modo sensibile e reale di quanto, pur essendo solo una casalinga,
può dare nei momenti meno felici dei propri famigliari. (…)" (I, punto 12)
2.7.4
Innanzitutto va sottolineato
che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una
ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di
cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100%
all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica.
In particolare, quanto al
non riconoscimento di impedimenti per il punto “5.5 Cura e assistenza ai
figli e/o ai familiari”, l’assistente sociale lo ha debitamente motivato
precisando che “(…) malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle
loro patologie, né il coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza
nell'eseguire gli atti ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere
accuditi o assistiti come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un
malato o di un neonato. Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento,
in termini di tempo e impegno, tale da permettere una valutazione degli
impedimenti in questo ambito. (…)” (doc. AI 22/64-65).
L’insorgente non ha
contestato validamente detta valutazione limitandosi a sostenere, in modo del
tutto generico, che “(…) sappiamo tutti che una casalinga al 100% è il perno
centrale della famiglia e che in mancanza, anche solo parziale da parte sua,
per motivi di salute ivi comporta uno sconvolgimento in tutti i sensi. (…)”
(I, punto 12).
Anche nelle “Osservazioni
alla risposta di causa” del 28 ottobre 2019, senza tuttavia motivare e
tantomeno documentare, l’insorgente ha solo sostenuto – a torto vista la
suddetta presa di posizione dell’assistente sociale – che “(…) nel
redigere l'inchiesta economica (incarto 4) l'assistente sociale __________, non
ha tenuto in considerazione (come peraltro già fatto valere nel ricorso del 16
settembre 2019 pto 8) della situazione nel contesto del nucleo famigliare, ove
vivono persone che non godono di particolare buona salute. (…)” (VI, punto
5).
Sempre riguardo al punto “5.5
Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari” l’assistente sociale ha
precisato che se venisse preso in considerazione “(…) sarebbe necessaria una
riponderazione di tutti gli altri punti, assegnando un differente tasso
all'importanza di ognuno, sul totale delle diverse attività. Questo, in
conclusione, andrebbe a ridurre la percentuale di invalidità valutata nelle
altre mansioni, in cui l'assicurata riscontra certamente impedimenti maggiori.
(…)” (doc. AI 22/65).
Ribadito che la ripartizione
delle singole attività domestiche non può superare un valore complessivo del
100%, non può nemmeno essere seguita l’insorgente laddove sembrerebbe
pretendere che, considerando anche il punto 5.5, la percentuale d’invalidità
globale potrebbe variare “(…) senza ritornare sulla valutazione dell'inchiesta
economica del 19 febbraio 2019 (incarto 4), riducendo la percentuale dal punto
5.1
al pto 5.4, ma valutando in modo sensibile e reale di quanto, pur essendo
solo una casalinga, può dare nei momenti meno felici dei propri famigliari.
(…)” (I, punto 12).
In secondo luogo occorre
prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche. A
questo proposito va evidenziato come l’insorgente non contesta che lei stessa
ha delegato alcune attività ai familiari.
Nei casi come quello in
esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli
derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità
dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3
e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu
permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali
d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior
impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della
collaborazione dei famigliari, in particolare del marito e del figlio.
A tal proposito va
nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato
di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle
assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale
obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire,
di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al
miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le
incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale
secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; STFA I 35/00 del
14.
luglio 2000 consid. 3 con rinvio alla STFA I 407/92 non pubblicata dell’8
novembre 1993; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).
Pertanto, tenuto conto
dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF 130 V 97
consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e ricordato che in
linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste, la valutazione di cui all’inchiesta del 19 febbraio 2019 va
di principio confermata.
Un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamen-to della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente
erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2;
STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).
In concreto, non solo non
vi sono motivi per ritenere l’apprezza-mento manifestamente erroneo, ma esso
tiene pure debitamente conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca ed
accresciuta assistenza familiare.
Del resto l’insorgente
stessa ha evidenziato durante il colloquio con l'assistente sociale di aver già
delegato alcune attività ai familiari. È dunque ragionevolmente esigibile che
le faccende domestiche in cui l'assicurata è limitata e/o impossibilitata,
vengano distribuite sull'arco della giornata e della settimana, in modo tale
che ella possa far capo all'aiuto, in particolare, del marito e del figlio.
Stanti le considerazioni
esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa
gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della
valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle
circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite
dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica dal medico SMR (che, val qui la pena di rilevare, ha
fissato un’inabilità, medico-teorica, del 30% nell’attività di casalinga dal 3
aprile 2017 e continua; doc. AI 11/42-45), in particolare dell’impossibilità di
svolgere attività pesanti (DTF 128 V 93; vedi anche STF 9C_568/2017 dell’11
gennaio 2018 consid. 5.3; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA
32.2018.209
del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze concrete,
questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
In siffatte circostanze,
con riferimento alle succitate contestazioni sviluppate nelle osservazioni del
3.
giugno 2019 e con il presente ricorso (cfr. consid. 2.7.3), il TCA non ha
motivo di scostarsi dalle dettagliate, approfondite, motivate e convincenti
considerazioni (in particolare,
sul fatto che: per il punto “5.1 Pasti”
“(…) i familiari collaborano
ad apparecchiare e sparecchiare la tavola, nel riordino della cucina e nel
caricare la lavastoviglie (…)” (doc. AI 16/52) e che “(…) le attività
considerate in questo ambito possono essere facilmente organizzate, svolte con
le dovute pause e avvalendosi di strumenti che facilitano il lavoro;
accorgimenti debiti secondo l'obbligo di riduzione del danno e peraltro già
attuati dalla signora RI 1 (…)” (doc. AI 22/64); per il punto “5.2
Pulizia e ordine dell’alloggio”
“(…) il marito e il figlio minore
soffrono entrambi di problemi alla schiena per i quali beneficiano di
provvedimenti Al, ma possono comunque fornire il loro sostegno, compito loro è
lo smaltimento dei rifiuti. I lavori stagionali e approfonditi, quali ad
esempio la pulizia di vetri e i tendaggi vengono invece effettuati dalla figlia
(…)” (doc. AI 16/53) e che “(…) l'aiuto fornito dai famigliari è stato
considerato in minima parte e solo per i compiti descritti, come confermato
dallo stesso signor __________. Rispetto al contributo da parte della figlia, è
riferito unicamente alla pulizia di finestre e tende, attività che viene svolta
con scadenza stagionale (…)” (doc. AI 22/64); per il punto “5.3 Acquisti
e altre commissioni”
“(…) la signora RI 1 è in possesso della licenza di
condurre ma riferisce di poter guidare solo per brevi tragitti. Si reca nei
negozi accompagnata dal marito, oppure delega direttamente a lui tale incombenza.
Il coniuge si occupa anche di scaricare e di riporre gli acquisti nella
dispensa (…)” doc. AI 16/53); per il punto “5.4 Bucato e cura vestiti”
“(…) il 30% di impedimento proposto nell'ambito delle attività di bucato e
di cura dei vestiti tiene conto delle difficoltà legate ai dolori percepiti
dall'assicurata; così come della perdita di rendimento dovuta alla necessità di
pause e di cambi di postura. La pulizia approfondita degli armadi, che viene
eseguita periodicamente alfine mantenere in ordine gli indumenti lavati e
stirati, rientra nelle attività già considerate al punto 5.2. "pulizia e
ordine dell’alloggio" gli impedimenti riscontrati non possono pertanto
essere conteggiati anche in questo contesto (…)” (doc. AI 22/64) e per il
punto “5.5 Cura e assistenza ai figli e/o familiari” che “(…)
malgrado le difficoltà e gli impedimenti legati alle loro patologie, né il
coniuge né il figlio, necessitano di cura e assistenza nell'eseguire gli atti
ordinari della vita e non devono, in tal senso, essere accuditi o assistiti
come sarebbe il caso in presenza di un anziano, di un malato o di un neonato.
Pertanto, si ritiene che non sussista un investimento, in termini di tempo e
impegno, tale da permettere una valutazione degli impedimenti in questo ambito
(…)” (doc. AI 22/64-65)) espresse
dall’assistente sociale, esposte nell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica del 19 febbraio 2019 (doc. AI 16/50-54) e nell’“Annotazione
per l’incarto” del 17 luglio 2019 (doc. AI 22/64-65), di cui si è già
ampiamente detto ai consid. 2.7.2 e 2.7.3.
Stante quanto precede
tutte le censure sollevate dall’insorgente in merito all’operato
dell’assistente sociale, vanno respinte.
Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 37% per l’attività di
casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in
materia, va posto alla base del presente giudizio.
In particolare non può
essere seguito l’insorgente nella misura in cui sembrerebbe pretendere essere
arbitraria la valutazione dell’assistente sociale adducendo che “(…) una
differenza così minima (37% anziché 40%) lascia allibiti e ci fa riflettere e
pensare che alcune cose non funzionino per nulla nella nostra società (…)”
(VI).
Quanto all’asserito (ma in
alcun modo comprovato tramite la necessaria documentazione medica)
peggioramento dello stato di salute –
“(…) Attualmente le patologie di cui soffre mia moglie non sono migliorate,
posso solo affermare che, avendo sviluppato le patologie elencate, la postura
scheletrica viene vieppiù sollecitata e, a causa dei dolori, le irradiazioni
iniziano ad occupare ulteriori parti del corpo. Questo è dovuto alla postura e
alla contrazione per i dolori elencati. Infatti sempre più spesso lamenta pure
dolori nella parte bassa della schiena, ovvero nella zona lombo-sacrale della
spina dorsale, con riversamento nelle gambe. (…)” (VI, punto 6) – a ragione, con le osservazioni dell’8
novembre 2019, l’Ufficio AI ha precisato che “(…) la signora RI 1 può
presentare nuova domanda di prestazioni dell'Al in caso di eventuale
peggioramento futuro dello stato di salute (…)” (VIII).
Non raggiungendo il grado
d’invalidità la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3), la decisione
impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti