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Decisione

32.2019.167

Richiesta di rendita AI respinta poiché gli interventi effettuati nel frattempo, tranne per un periodo determinato, non hanno modificato la capacità lavorativa della ricorrente in attività adatte

25 maggio 2020Italiano41 min

dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale, della __________ __________ di __________

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2019.167

cs

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 luglio 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1963, da

ultimo ausiliaria di cucina (pag. 2 incarto AI), il 15 settembre 2011 ha

inoltrato una richiesta di prestazioni AI (pag. 24 incarto AI), in seguito alla

quale, dopo essere stata sottoposta ad una perizia pluridisciplinare del __________

del 14 marzo 2013 (pag. 134 incarto AI), è stata messa al beneficio di una

rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2012 al 30 novembre 2012 (pag. 223-225

incarto AI).

1.2. Il 13 febbraio 2015

l’assicurata ha chiesto nuovamente di poter beneficiare di prestazioni dell’AI

(pag. 266 incarto AI). Dopo essere stata sottoposta ad una perizia

pluridisciplinare del __________ del 14 giugno 2016 (pag. 402 incarto AI), con

decisione del 2 marzo 2017 l’UAI ha respinto la domanda in quanto il grado

d’invalidità era del 32% (pag. 510 incarto AI).

1.3. Il 3 agosto 2017 RI 1 ha

inoltrato una terza domanda di prestazioni AI, segnatamente in seguito ad un

intervento chirurgico del 4 agosto 2017 di artroscopia e resezione AC alla

spalla destra (pag. 528 e 532 incarto AI). Acquisiti gli accertamenti medici ritenuti

necessari, tra i quali una perizia pluridisciplinare del __________ del 29

maggio 2018 (e le prese di posizione dei periti del 3 dicembre 2018 e del 13

maggio 2019), l’UAI, con decisione del 18 luglio 2019 (doc. A), preavvisata dal

progetto del 2 febbraio 2019 (pag. 686 incarto AI), ha posto l’interessata al

beneficio di ¼ di rendita AI (grado del 44%) dal 1° aprile 2018 al 30 giugno

2018 ed una rendita intera (grado del 100%) dal 1° luglio 2018 al 30 novembre

2018. L’amministrazione ha stabilito che successivamente l’assicurata presenta

nuovamente un grado del 32% come in precedenza.

1.4. RI 1, rappresentata dal RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone in via principale

l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita AI intera (grado del 100%),

trascorsi 6 mesi dall’inoltro della domanda di prestazioni. In via subordinata chiede

l’annullamento della decisione e la restituzione degli atti all’UAI affinché,

tramite nuovi esami peritali e specialistici causali, venga accertata la

residua capacità lavorativa e venga emanata una nuova decisione.

La ricorrente, che

richiama l’intero incarto AI, contesta le risultanze della perizia

pluridisciplinare del __________ poiché gli specialisti hanno stabilito che, a

parte per brevi periodi, non ha subito un peggioramento del suo stato di salute

e ciò malgrado l’intervento del 4 agosto 2017 alla spalla destra e del 26

febbraio 2018 alla schiena.

A sostegno del suo ricorso

l’insorgente afferma che i medici che l’hanno avuta in cura giungono alla

conclusione di una completa incapacità lavorativa per qualsiasi attività (segnatamente:

dr. med. __________ [FMH reumatologia], dr. med. __________ [FMH medicina

generale], dr. med. __________ [specialista in ortopedia e traumatologia

dell’apparato locomotore]; dr. med. __________ [FMH ortopedia e traumatologia];

dr. med. __________ [FMH chirurgia ortopedica e traumatologia]).

Ella evidenzia inoltre che

Fatti

i periti del __________ hanno valutato il suo stato di salute prima del secondo

intervento chirurgico, il quale è stato preso in considerazione unicamente

sulla base degli atti prodotti, ma senza più visitarla.

La ricorrente ritiene che

debbano essere valutate correttamente le patologie che prima del 2018 non erano

presenti, in particolare la fibromialgia, la sindrome algica molto più diffusa,

un quadro di fragilità più ampio, sia rispetto ai dolori sia rispetto alle

problematiche psichiatriche e da ultimo la sindrome delle gambe senza riposo

che incide sulla capacità lavorativa nella misura in cui non permette un sonno

ristoratore e genera stanchezza cronica.

In questo quadro patologico

occorre accertare quando la situazione medica si è stabilizzata e valutare le

ripercussioni dei disturbi sulla capacità residua. La ricorrente afferma che “a

giudizio dei curanti l’inabilità è totale per ciascuna attività, ma in ogni

caso, subordinatamente, visto che le valutazioni rese portate

dall’amministrazione a nostro parere sono piuttosto lacunose (occorre pure

domandarsi dal profilo formale se i periti debbano essere sempre i medesimi e

magari non si manifesta una sorta di accanimento), nel merito, ma anche perché

hanno esaminato lo stato clinico, casomai occorre procedere con ulteriori esami

approfonditi e specialistica prima di pronunciarsi con cognizione di causa”.

1.5. Con risposta del 2 ottobre

2019, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI propone la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. IV).

1.6. L’11 ottobre 2019 la

ricorrente ha prodotto un referto del 2 ottobre 2019 del dr. med. __________,

reumatologia FMH e un certificato del dr. med. __________, __________

dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale, della __________ __________ di __________

(doc. VI).

1.7. Dopo aver chiesto (doc.

VIII), ed ottenuto (doc. IX), una proroga, l’UAI si è espresso in merito (doc.

X), producendo una presa di posizione del 23 ottobre 2019 dei periti del SAM e

del 18 ottobre 2019 del consulente dr. med. __________ (doc. X/1).

1.8. In data 15 gennaio 2020

l’insorgente si è riconfermata nelle sue precedenti considerazioni (doc. XIII).

in diritto

Considerandi

2.1

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2

Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione

con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio

1991.

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3

In concreto, in seguito

all’inoltro della terza domanda di prestazioni, l’UAI ha fatto allestire una nuova

perizia pluridisciplinare (reumatologica: dr. med. __________; psichiatrica:

dr. med. __________; neurologica: dr. med. __________).

Nel referto del 29 maggio 2018

i periti del __________, dopo aver riassunto gli atti, aver descritto

l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica,

le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome lombospondilogena cronica

(osetocondrosi Modic II L4-L5 e L2-L3; stato dopo intervento per ernia discale

L4-L5 nel 2011), sindrome cervicospondilogena cronica, stato dopo

decompressione sottoacromiale alla spalla destra 17.5.2017 per impingement,

senza lesioni strutturali, depressione mascherata (ICD-10 F 39), sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4) e la diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa di stato dopo intervento per sindrome del tunnel

carpale a destra nel 2008, senza sintomi residui, nota malattia da reflusso

gastroesofageo con gastrite recidivante e stato dopo diverse cure per la

presenza di H. Pylori, noto deficit di vitamina D in trattamento, sovrappeso

con BMI 28 kg/m2.

Circa il prospettato e poi

successivamente eseguito (in data 26 febbraio 2018), intervento alla schiena, il

consulente dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, nel referto

del 31 gennaio 2018 ha affermato che “intervenire senza alcuna valida

indicazione sulla schiena di un’A. che di grave ha essenzialmente un disturbo

di percezione e elaborazione del dolore (che prende il nome di fibromialgia)

non mi sembra la risposta adeguata al tipo di sofferenza biopsicosociale che

quest’A. presenta. Non dico che non vi sia alcuna possibilità di successo ma la

possibilità di un beneficio, soprattutto a medio e lungo termine, è minima. La

spondilodesi in sè è un intervento che ha una possibilità di successo a medio

termine non superiore al 50% in tutta la letteratura fino a oggi e in pazienti

selezionati. Se gli studi fossero fatti su pazienti con fibromialgia, invece

che su pazienti selezionati, i risultati corrisponderebbero verosimilmente a

quanto osserviamo nella nostra pratica corrente, vedo infatti settimanalmente

pazienti con sindromi da dolore cronica operate per nulla alla schiena (…) La

grande maggioranza dei pazienti con sindromi dal dolore cronico mi dice che,

potendo tornare indietro, non si farebbe più operare. La questione è, dal suo

punto di vista, talmente importante che mi sono permesso di inviare una lettera

direttamente al medico di famiglia e al chirurgo responsabile rendendoli

attenti all’altissimo rischio di insuccesso dell’intervento chirurgico già

pianificato per il 26.2.2018. Qualora l’A. dovesse comunque essere operata, mi

auguro naturalmente di sbagliarmi e auguro il maggior successo possibile per

questo intervento. In tal caso l’A. sarebbe totalmente inabile al lavoro dopo

l’intervento per diversi mesi, verosimilmente almeno 6 mesi. La situazione

dovrebbe quindi essere rivalutata in seguito (…)” (pag. 583 incarto AI).

Anche il consulente dr. med. __________,

specialista in neurologia FMH, nel referto del 15 febbraio 2018 ha evidenziato

come “dal punto di vista terapeutico è previsto un intervento di

stabilizzazione lombare per la fine di febbraio 2018: l’efficacia di questa

misura non è prevedibile al momento e spesso comunque l’evoluzione dopo

interventi di questo tipo, soprattutto in pazienti già operati in precedenza a

livello della colonna lombare, è insoddisfacente” (pag. 584 incarto AI).

I periti hanno stabilito che

il grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’assicurata

nell’attività da ultimo esercitata di ausiliaria di cucina “è considerato

nella misura del 50% (0% dall’intervento neurochirurgico effettuato in data

26.2.2018)”. Circa la capacità lavorativa in attività adatta, essa è stata

valutata nell’80% al momento della visita peritale, con l’aggiunta che

dall’intervento neurologico in data 26.2.2018 vi è un’incapacità lavorativa

totale in qualunque attività (pag. 19 perizia = pag. 587 incarto AI). I periti

hanno affermato che “come descritto dal consulente in reumatologia, dopo

l’intervento neurochirurgico effettuato in data 26.2.2018 l’A. è da considerare

inabile al lavoro totalmente in qualunque attività verosimilmente per 6 mesi.

La situazione dovrebbe quindi essere rivalutata in seguito” (pag. 20 della

perizia = pag. 588 incarto AI; cfr. anche pag. 21-22 perizia = pag. 589-590

incarto AI).

Nel rapporto finale del 17

luglio 2018, il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato l’esito della

perizia, aggiungendo che l’assicurata è stata sottoposta ad un intervento

neurochirurgico il 26 febbraio 2018 e che “tale intervento prevede una IL

100% in qualsiasi attività di 6 mesi, salvo complicazioni” (pag. 634

incarto AI).

Il 5 novembre 2018 il medico

SMR, dr. med. __________ ha interpellato il consulente in reumatologia, dr.

med. __________, chiedendogli alcune precisazioni in merito all’intervento

artroscopico del 17 maggio 2017 di resezione AC alla spalla destra per

impingement sottoacromiale (pag. 674 incarto AI).

Il 19 novembre 2018 il dr.

med. __________, ha affermato che successivamente all’operazione “va

calcolata un’incapacità lavorativa totale in attività manuali per ca. 3 mesi e

in attività non manuali per ca. 1 mese quindi progressivo recupero della capacità

lavorativa fino alla situazione attuale entro un massimo di 6 mesi

dall’intervento per attività manuali particolarmente impegnative e entro un

massimo di 3 mesi in attività non manuali” (pag. 680 e 682 incarto

AI).

Il 7 dicembre 2018 il medico

SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale, ha elencato i periodi ed i gradi

di incapacità lavorativa dell’insorgente nel corso degli anni (pag. 677 incarto

AI).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione, la ricorrente ha scritto all’amministrazione affermando

che in seguito all’intervento chirurgico alla colonna vertebrale il dolore è

migliorato e riesce a camminare meglio, tuttavia le è impossibile svolgere

qualsiasi tipo di attività lavorativa che comporta il sollevamento di pesi

anche minima o che la costringa a mantenere la struttura eretta a lungo (pag.

693.

incarto AI). La ricorrente ed i medici curanti hanno inoltre prodotto

ulteriori certificati medici (pag. 694 e seguenti incarto AI).

Il 3 aprile 2019 il dr. med. __________,

__________ dell’apparato locomotore chirurgia vertebrale, che ha effettuato

l’intervento del 26 febbraio 2018, ha affermato che l’operazione “ha

migliorato il dolore lombare ed in particolare l’autonomia nel camminare e

mantenere la stazione eretta prolungata. La scala di disabilità Oswestry è

passata da un 75% nel pre operatorio (disabilità grave) ad un 28% di oggi

(disabilità modesta). Persistono comunque algie multidistrettuali tra cui

articolazioni coxo femorali, rachide cervicale e spalle che limitano l’attività

lavorativa ed impediscono la movimentazione di oggetti pesanti” (pag. 718

incarto AI).

Il 5 aprile 2019 il curante, dr.

med. __________, reumatologia FMH, poste le note diagnosi, ha affermato che

dopo l’ultimo intervento la ricorrente “presenta un netto miglioramento del

dolore lombare. Attualmente accusa dolori diffusi soprattutto alla regione

trocantere bilaterale, alle natiche, alle creste sacroiliache, cervicalgia,

gonalgia e dolore alle spalle, senso di stanchezza, alterazione del ritmo del

sonno e veglia. Una RMI del bacino del 10.07.18 esclude segni di coxartrosi, ma

presenta segni di flogosi a livello trocantere a dx con edema a livello dei

muscoli paraspinali bilaterali” (pag. 721 incarto AI).

Il 13 maggio 2019 i periti del

__________ hanno preso posizione sui documenti prodotti, allegando i referti

dei consulenti dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna e dr.

med. __________, specialista in neurologia FMH, ed affermando che “sulla

base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non

apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica

interdisciplinare del 29.5.2018 effettuata presso il __________ di __________.

Come descritto dal consulente in reumatologia, è stato effettuato un intervento

chirurgico alla schiena il 26.2.2018: successivamente l’A. dev’essere ritenuta

totalmente inabile al lavoro per ca. sei mesi, quindi la capacità lavorativa

torna quella scaturita nella perizia medica interdisciplinare del 29.5.2018”

(pag. 733 incarto AI).

Il 10 aprile 2019 il dr. med. __________

ha ricordato che “avevo sconsigliato un intervento chirurgico e ne avevo

parlato direttamente con il chirurgo, che aveva deciso di operare comunque la

paziente. L’intervento chirurgico alla schiena è stato realizzato il 26.2.2018.

Successivamente la paziente deve essere ritenuta totalmente inabile al lavoro

per circa 6 mesi quindi la capacità lavorativa torna quella riportata nel mio

consulto. Non vi sono nuove diagnosi che cambino questa valutazione per il

momento. Globalmente le lamentele della paziente sembrano sostanzialmente le

stesse rispetto a prima dell’intervento anche se in alcuni rapporti si parla di

un miglioramento dei dolori lombari” (pag. 736 incarto AI). Il consulente,

in data 29 aprile 2019, ha ritenuto che neppure i referti del 5 aprile 2019 del

dr. med. __________ e quello del dr. med. __________ aggiungono qualcosa che

possa cambiare la precedente valutazione (pag. 737 incarto AI).

Il 19 aprile 2019 il dr. med. __________,

specialista in neurologia FMH, dopo aver esaminato la documentazione prodotta

ed averla commentata, ha affermato che “complessivamente dunque la

documentazione citata non porta nuovi aspetti per quel che riguarda le

problematiche neurologiche: in tutti questi documenti non sono citati rilevanti

persistenti deficit neurologici né modifiche rispetto a quanto già descritto in

occasione della valutazione del febbraio 2018. Posso dunque confermare la mia

valutazione del febbraio 2018” (pag. 738-739 incarto AI).

Nelle more processuali la

ricorrente ha prodotto un referto del 2 ottobre 2019 del dr. med. __________,

reumatologia FMH (doc. VI/1) ed un attestato del 30 settembre 2019 del dr. med __________,

__________ dell’apparato locomotore, chirurgia vertebrale della __________ __________

(doc. VI/2).

Il dr. med. __________, poste

le diagnosi di probabile sindrome dolorosa del grande trocantere, infiltrazione

pertrocanterica destra nel 22.06.2018 (Dr. __________), stato dopo intervento

di decompressione radicolare L4-L5 a destra nel 2011, stato dopo intervento di

artrodesi anteriore posteriore L4-L5 per grave discopatia, stato dopo

artroscopia e resezione AC alla spalla dx nel 17.05.2017 dal Dr. __________,

sindrome fibromialgica generalizzata, ha affermato che “attualmente le

risorse funzionali residue sono limitate a causa dei dolori cervicali e lombari

soprattutto sotto carico (vedi allegato). La diminuzione della capacità

lavorativa finora svolta è secondaria ai dolori generalizzati a livello

cervicale e lombare maggiormente sotto carico. La paziente ha difficoltà di

stare a lungo in piedi. Le limitazioni funzionali sono la conseguenza del

sovraccarico, della deambulazione prolungata e la stazione eretta prolungata.

Un lavoro adeguato allo stato di salute del paziente che le permette di

svolgere in parte del lavoro in posizione assisa, nello specifico un’attività

fisicamente leggera senza il sollevamento di carichi pesanti, evitando di

camminare per lunghi tratti (vedi capacità funzionale residua). Giudico un

rendimento del 50% nell’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore” (doc.

VI/1).

Il dr. med. __________ ha

affermato che “la paziente è stata sottoposta ad intervento chirurgico di

artrodesi L4-L5 a febbraio 2018. L’intervento ha migliorato il dolore lombare

ed in particolare l’autonomia nel camminare e mantenere la stazione eretta

prolungata. La scala di disabilità Oswestry è passata da un 75% nel pre

operatorio (disabilità grave) ad un 28% di oggi (disabilità modesta).

Persistono comunque algie multidistrettuali tra cui articolazioni coxo

femorali, rachide cervicale e spalle che limitano l’attività lavorativa ed

impediscono la movimentazione di oggetti pesanti e lo svolgimento di attività

lavorative ad alta o media richiesta funzionale” (doc. VI/2).

Il 18 ottobre 2019 il

consulente, dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna, ha

affermato che “nella lettera del 2.10.2019 il Dr. __________ diagnostica una

probabile sindrome dolorosa del grande trocantere, uno stato dopo chirurgia

della schiena e una fibromialgia. A suo modo di vedere vi è una diminuzione del

rendimento del 50% nell’arco di una giornata lavorativa di 8-9 ore in un lavoro

adatto. In una lettera all’avvocato patrocinatore dell’assicurata, ricevuta il

3.10.2019, il Dr. __________ dice che l’intervento di chirurgia lombare ha

migliorato il dolore con una scala di disabilità secondo Oswestry passata da un

75% (disabilità grave) ad un 28% (disabilità modesta). Persistono comunque

dolori multidistrettuali (segue elenco) che limitano un’attività lavorativa e

impediscono la movimentazione di oggetti pesanti e lo svolgimento di attività

lavorative ad alta o media richiesta funzionale. In base ai documenti ricevuti

la situazione dell’assicurata sarebbe addirittura migliorata. Non mi sembra che

questo miglioramento richieda una revisione a breve termine della valutazione

reumatologica. Certamente non vi è un peggioramento. Non sono prese in

considerazione nuove diagnosi. La mia valutazione resta invariata” (doc.

X/2).

2.4

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130.

V 352).

2.5

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e

143.

V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare

l’operato dell’UAI e non vede ragioni per scostarsi dalla perizia

pluridisciplinare del __________ del 29 maggio 2018 (pag. 569 incarto AI) e dai

relativi complementi.

I

referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. I periti si

sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso i consulenti del __________.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Gli

specialisti del __________ hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello

stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la

documentazione medica prodotta dall’insorgente ed acquisita dall’UAI.

Inoltre

le valutazioni sono state confermate anche con il rapporto finale del medico

SMR, dr. med. __________, del 7 dicembre 2018 (pag. 676 e seguenti incarto AI).

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

2.7

L’insorgente, nel suo

ricorso, contesta le conclusioni peritali, sostenendo di essere completamente

inabile al lavoro. Ella rileva di aver subito due interventi, dapprima alla

spalla il 17 maggio 2017 ed in seguito alla schiena il 26 febbraio 2018 che

hanno peggiorato la sua situazione valetudinaria rispetto a quanto stabilito

nell’ambito delle precedenti procedure e pertanto non è possibile concludere

che, dopo un periodo di alcuni mesi, ha riacquisito la medesima capacità

lavorativa anteriore alle citate operazioni. L’insorgente sottolinea che dopo i

6.

mesi di completa incapacità lavorativa facente seguito all’intervento alla

schiena vi è stata la necessità di agire mediante infiltrazioni allo scopo di

lenire almeno parzialmente l’intenso dolore, la sindrome fibromialgica

generalizzata ed i disturbi alla cervicale. Ella ritiene che la capacità

lavorativa in attività residua dovrebbe essere meglio esaminata. Del resto la

valutazione eseguita dopo l’ultima operazione non è avvenuta in seguito ad una

visita da parte dei periti, ma unicamente sulla base degli atti.

Le

censure della ricorrente vanno respinte.

I

periti del __________, e segnatamente il dr. med. __________, FMH reumatologia

ed il dr. med. __________, FMH neurologia, hanno esaminato tutta la

documentazione messa loro a disposizione, in particolare i referti dei medici

che hanno avuto in cura l’interessata, dr. med. __________ (FMH reumatologia),

dr. med. __________ (FMH medicina generale), dr. med. __________ (specialista

in ortopedia e traumatologia dell’apparato locomotore), dr. med. __________ (FMH

ortopedia e traumatologia) e dr. med. __________ (FMH chirurgia ortopedica e

traumatologia) ed hanno preso in considerazione l’intervento alla spalla del 17

maggio 2017.

Il

dr. med. __________ ha descritto l’operazione nel consulto del 31 gennaio 2018

(pag. 596 incarto AI) ed ha inserito, tra le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa anche lo “stato dopo decompressione sottoacromiale alla

spalla destra 17.5.2017 per impingement, senza lesioni strutturali” (pag.

599.

incarto AI). Egli, nel corso della visita, ha accertato, circa la spalla

destra, un’elevazione attiva senza problemi, dolori aspecifici ai movimenti e

non segni per una lesione della cuffia (pag. 598 incarto AI) ed ha evidenziato

come la diminuzione della capacità lavorativa nell’attività finora svolta “è

dovuta alle alterazioni degenerative della colonna lombare, ai dolori

residui alla spalla destra dopo intervento di decompressione (mobilità

normale e assenza di elementi per una lesione della cuffia) ma anche alla

presenza di una fibromialgia con dolori diffusi, stanchezza e disturbi del

sonno” (sottolineatura del redattore). Per contro, in attività adatte,

l’assicurata “resta in grado di svolgere un’attività leggera a tempo pieno

ma con un rendimento ridotto nella misura del 20%” (pag. 601 incarto AI).

Anche

il dr. med. __________ ha tenuto conto dell’intervento alla spalla.

Lo

specialista ha sottolineato come nel “maggio 2017 l’A. è stata sottoposta ad

intervento in artroscopia alla spalla destra per impingement sottoacromiale e

artropatia acromioclavicolare: il decorso post-operatorio è descritto come

favorevole” (pag. 607 incarto AI) e “nel frattempo si è verificato un

peggioramento soggettivo dei sintomi: innanzitutto questo è riferito ad una

problematica ortopedica alla spalla destra, dove la paziente è stata operata

nel maggio 2017. Tuttora vi sono dolori alla spalla soprattutto negli ultimi

mesi. Dal punto di vista neurologico invece non si riscontrano reperti

rilevanti agli arti superiori” (pag. 609 incarto AI). Il dr. med. __________

ha poi diagnosticato tra le patologie senza influsso sulla capacità lavorativa

i “dolori alla spalla destra non dovuti a problematiche neurologiche”

(pag. 610 incarto AI).

La

perizia del __________ ha tenuto pertanto conto dell’evoluzione dello stato di

salute della ricorrente rispetto a quanto stabilito nell’ambito della

precedente procedura ed i consulenti hanno esaminato l’intervento alla spalla

destra del 17 maggio 2017, considerandolo nelle loro valutazioni, dove hanno

indicato le ragioni per le quali non ha modificato il grado della capacità

lavorativa in attività adatta.

Per

quanto concerne l’intervento neurochirurgico alla schiena del 26 febbraio 2018

eseguito dal dr. med. __________, e sconsigliato dai consulenti, dr. med. __________,

FMH neurologia e dr. med. __________, FMH reumatologia, va evidenziato che i

periti del __________, come stabilito dal reumatologo, hanno affermato che in

seguito all’operazione la ricorrente sarebbe stata incapace al lavoro almeno 6

mesi ed in seguito sarebbe stata necessaria una rivalutazione della situazione

(pag. 588 incarto AI).

Entrambi

i consulenti hanno successivamente esaminato la documentazione medica prodotta

dalla ricorrente o direttamente dai medici curanti in seguito all’intervento

del 26 febbraio 2018, non rilevando alcun motivo per prolungare l’incapacità

lavorativa oltre i sei mesi preventivati. Il dr. med. __________ non solo ha

rilevato che la situazione valetudinaria non è peggiorata, ma addirittura ha

evidenziato un miglioramento ed ha correttamente sottolineato come le lamentele

soggettive della ricorrente sono sostanzialmente le medesime rispetto a quelle

prima dell’intervento, con un miglioramento per quanto concerne i dolori

lombari.

Effettivamente

gli atti medici prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione e

nelle more processuali non contengono elementi atti a sovvertire le convincenti

conclusioni peritali, limitandosi in sostanza a descrivere l’evoluzione dello

stato di salute della ricorrente senza tuttavia prendere esplicitamente

posizione circa la capacità lavorativa della ricorrente in attività adatte.

Inoltre, i medici che hanno avuto in cura l’insorgente, a partire dal dr. med. __________

che l’ha operata il 26 febbraio 2018, hanno rilevato un miglioramento dello

stato di salute per quanto concerne la problematica lombare.

Il

dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, il 16 aprile

2018.

ha affermato che “attualmente la paziente sta molto meglio, al

tatto accusa ancora un po' di disturbi alla spalla destra. Nel frattempo

è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico alla colonna lombare”

e “lenta regressione dei disturbi alla spalla destra. Permane ancora una

leggera sensibilità a livello della cicatrice” (pag. 704 incarto AI,

sottolineatura del redattore).

Il

18.

aprile 2018 il dr. med. __________, che ha operato la ricorrente il 26

febbraio 2018, ha affermato che “il dolore periferico è scomparso e si è

notevolmente attenuato il dolore lombare” (pag. 705 incarto AI). Il 12

giugno 2018, a parte alcuni dolori in regione trocanterica (cfr. anche pag.

706), il medesimo specialista ha evidenziato che la ricorrente “cammina

normalmente sulle punte dei piedi e dei talloni. La mobilizzazione delle anche

è indolore, con rango di mobilità normale. Le manovre di tensione radicolare

sono negative per il nervo crurale bilateralmente (…) la forza negli arti

inferiori è conservata, dolore alla palpazione a livello della regione

trocanterica bilateralmente > a dx” (pag. 707). Il 6 settembre 2018 il

dr. med. __________ ha evidenziato come “il trattamento infiltrativo

proposto ha prodotto risoluzione del dolore sacroiliaco sinistro mentre sintomi

analoghi sembrano essersi presentati a destra, in assenza di trauma o sforzo

fisico. La paziente lamenta inoltre dolori articolari diffusi, alle ginocchia

ed alle spalle oltre alla regione cervicale” (pag. 711), già presenti prima

dell’intervento (cfr. consulto del 31 gennaio 2018 del dr. med. __________,

pag. 597 incarto AI: “l’assicurata lamenta dolori diffusi a livello lombare

e degli arti inferiori con parestesie diffuse agli arti inferiori. Dolori

cervicali e al cinto scapolare. Persistenti dolori alla spalla destra,

gradualmente migliorati rispetto a prima dell’intervento” e consulto del 15

febbraio 2018 del dr. med. __________, pag. 609: “Nel frattempo si è

verificato un peggioramento soggettivo dei sintomi: innanzitutto questo è

riferito ad una problematica ortopedica alla spalla […] la paziente descrive

una vaga estensione dei dolori agli arti inferiori, con una distribuzione

assolutamente non radicolare. Descrive pure formicolii alle gambe, anche questi

piuttosto vaghi […]”).

Anche

il dr. med. __________ il 19 novembre 2018 ha accertato che la ricorrente dopo

l’intervento “presenta un netto miglioramento del dolore lombare.

Attualmente accusa dolore nella regione trocantere bilaterale, alle natiche,

alle creste sacroiliache, cervicalgia, gonalgia e dolore alle spalle” (doc.

712.

incarto AI).

La

stessa ricorrente il 5 marzo 2019 ha affermato che “con l’intervento

chirurgico alla colonna vertebrale è migliorato il dolore e oggi riesco a

camminare meglio rispetto a prima” (pag. 693 incarto AI).

Del

resto il 30 settembre 2019 il dr. med. __________ ha precisato che “l’intervento

ha migliorato il dolore lombare ed in particolare l’autonomia nel camminare e

mantenere la stazione eretta prolungata. La scala di disabilità di Oswestry è

passata da un 75% nel pre operatorio (disabilità grave) ad un 28% di oggi

(disabilità modesta)” (doc. VI/2).

Certo,

il medesimo dr. med. __________ ha poi aggiunto che “persistono comunque

algie multidistrettuali tra cui articolazioni coxo femorali, rachide cervicale

e spalle che limitano l’attività ed impediscono la movimentazione di oggetti

pesanti e lo svolgimento di attività lavorative ad alta o media richiesta

funzionale”.

Tali

limitazioni, come visto, sono già state prese in considerazione dai periti del __________

(cfr. pag. 596 e 609 incarto AI) e non sono certo atte a sovvertire le

convincenti e motivate valutazioni dei dr. med. __________ e __________.

Neppure

le valutazioni soggettive della ricorrente del 5 marzo 2019 secondo cui le

sarebbe impossibile di svolgere qualsiasi tipo di lavoro che implica il

sollevamento di pesi anche minimi o che la costringa a mantenere la struttura

eretta a lungo (pag. 693 incarto AI) o le affermazioni del 2 ottobre 2019 del

curante, dr. med. __________, secondo cui le risorse funzionali residue sono

limitate permettono di dubitare delle conclusioni peritali. Il curante non solo

non si confronta dettagliatamente con quanto stabilito dai periti ma afferma,

in apparente parziale contraddizione con quanto affermato dalla stessa

ricorrente e dal dr. med __________ (“l’intervento ha migliorato il dolore

lombare ed in particolare l’autonomia nel camminare e mantenere la stazione

eretta prolungata”), che le risorse funzionali sono limitate anche dai

dolori lombari soprattutto sotto carico e che la paziente ha difficoltà di stare

a lungo in piedi e che le limitazioni funzionali sono la conseguenza del

sovraccarico, della deambulazione prolungata e la stazione eretta prolungata

(doc. VI/1).

Del

resto non va dimenticato che in ragione della diversità dell'incarico assunto

(a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Quanto

alla circostanza che i consulenti del __________, dopo l’intervento del 26

febbraio 2018 non hanno più visitato la ricorrente ma hanno valutato la

capacità lavorativa solo sulla base della documentazione medica prodotta, va

rammentato che di norma una perizia

basata sui soli atti (“Aktengutachten”), senza visitare l’assicurato,

esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone di

sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si tratta

di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già accertati,

di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata viene messa

in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018, consid. 5.1;

sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza 9C_839/2008 del 29

ottobre 2009 consid. 5.4).

Infine,

circa la critica relativa alla circostanza che la perizia è stata assegnata ai

medesimi consulenti che avevano già valutato la ricorrente nell’ambito della

precedente procedura (doc. I: “[…]

occorre pure domandarsi dal

profilo formale se i periti debbano essere sempre i medesimi e magari non si

manifesta una sorta di accanimento […]”), va rilevato come l’interessata, conformemente

alla giurisprudenza (cfr. DTF 137 V 210), è stata preventivamente resa attenta

circa i nomi dei consulenti e la necessità di una perizia medica

pluridisciplinare internistica, neurologica, psichiatrica e reumatologica (pag.

563.

incarto AI) e non ha sollevato alcuna obiezione in merito alla loro

specializzazione nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa (cfr.

pag. 563 e seguenti incarto AI). In applicazione dell’obbligo incombente alle

parti di invocare motivi di ricusazione non appena ne abbiano conoscenza (cfr. sentenza 9C_367/2008 del

17.

aprile 2009, consid. 4.1, con riferimento alla sentenza I 193/05 del 7

settembre 2006, riassunta in RSAS 2007 pag. 61, consid. 3.5; cfr. anche sentenza

9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 pubblicata in RtiD II-2010 a pag. 208), la sua

censura, che contravviene al principio della buona fede, valido anche in ambito

processuale, oltre che manifestamente infondata, giacché in concreto occorreva

valutare l’evolversi dello stato di salute della ricorrente nel corso degli

anni e non vi era alcuna ragione per non far capo ai medesimi periti, è

tardiva.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun motivo per scostarsi dalle

convincenti valutazioni peritali secondo le quali dopo un periodo di incapacità

lavorativa totale di sei mesi in seguito all’intervento del 26 febbraio 2018,

l’interessata è capace al lavoro nella medesima misura accertata nell’ambito

della precedente procedura e pertanto non può essere messa la beneficio di

alcuna prestazione ulteriori oltre a quelle già riconosciutele.

Ne

segue che il ricorso deve essere respinto mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a

carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti