32.2019.169
Domanda di rendita respinta. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per nuovi accertamenti medici come richiesto dall'assicurato ed avallato dall'amministrazione
15 ottobre 2019Italiano9 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.169
BS/sc
Lugano
15 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1979, di
professione metalcostruttore, nel novembre 2017 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI (doc. 15 inc. AI).
1.2. Raccolta la necessaria
documentazione medica, tra cui la perizia reumatologica 18 settembre 2018 eseguita
dal dr. med. __________ per conto di __________ (agente quale assicuratore
indennità perdita di guadagno in caso di malattia), con decisione del 12 luglio
2019, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018 non
presentando successivamente un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Con il presente ricorso
l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta la valutazione
medico-teorica e postula il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità a
tempo indeterminato, o per lo meno sino al 31 marzo 2019. Contesta inoltre la
compensazione delle rendite AI arretrate con fr. 3'547,55 d’indennità perdita
di guadagno in caso di malattia.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI propone la retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici
1.5. Interpellato dal TCA, con
scritto 26 settembre 2019 l’insorgente ha aderito alla proposta di rinvio
formulata dall’amministrazione, ritenendo che si “possa procedere con
l’emanazione della decisione di accoglimento del gravame ed il rinvio degli
atti all’UAI per nuovi accertamenti”, con assegnazione di congrue
ripetibili.
ritenuto in diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio
2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera
limitata nel tempo, ossia dal 1° agosto 2018 al 31 dicembre 2018.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 28 cpv.
1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza
ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V
275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita
AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno;
2.5. Nel caso in esame, come visto
(cfr. consid. 1.2), a fondamento della decisione contestata è stata posta la
perizia reumatologica del 18 settembre 2018 del dr. med. __________, il quale
ha valutato l’assicurato totalmente inabile nella sua abituale attività dal 17
agosto 2017, ma abile in attività adeguate dal 18 settembre 2019 (doc. 15 inc.
Cassa Malati). La perizia è stata avallata dal SMR con annotazioni dell’8
ottobre 2018 (doc. 57 inc. AI).
A seguito della nuova
documentazione medica prodotta dal ricorrente, in sede di risposta il giurista
dell’amministrazione ha pertinentemente rilevato:
"
(…) Ora, a mente dello scrivente
Ufficio, la decisione 12.07.2019 emessa dall’amministrazione risulta prematura
e la procedura istruttoria – dal lato medico – va completata per i seguenti
motivi.
Come menzionato in precedenza, il rapporto finale SMR
dell’8 ottobre 2018 si è fondato esclusivamente sulla perizia reumatologica
realizzata dal Dr. med. __________ un anno fa.
Posteriormente al rapporto finale di cui sopra, il
Servizio medico regionale dell’AI non è (più) stato interpellato al fine di
prendere posizione sulla nuova documentazione medica giunta nel frattempo
all’amministrazione (cfr. in tal senso lo scritto 20.12.2018 della Dr.ssa med. __________
agli atti).
Oltre a ciò, l’amministrazione non ha più aggiornato
l’incarto Cassa Malati presso __________. A tal proposito, il giurista __________
di __________ – in data odierna – ha confermato telefonicamente al sottoscritto
che la pratica RI 1 vs __________ è tuttora pendente presso il TCA e che – dal
lato medico – sono stati nel frattempo eseguiti dei nuovi accertamenti di
natura reumatologica e neurologica (cfr. anche in tal senso il gravame al punto
4 dal quale emerge che la ripresa di un’attività sostitutiva in misura completa
risulterebbe possibile, al più presto, tre mesi dopo rispetto a quanto statuito
dal MR dell’AI all’interno del proprio rapporto finale). (…)” (doc. IV/1)
In effetti, nell’ambito
della vertenza che oppone l’assicurato alla __________, tuttora pendente, questo
Tribunale ha ordinato una perizia reumatologica e neurologica (inc. 36.2019.15).
Essendo quindi necessario un
aggiornamento della situazione medico-teorica, questo TCA non può che ritornare
gli atti all’Ufficio AI affinché, tenuto conto della vertenza giudiziaria di
cui sopra, si determini sulla capacità lavorativa dell’assicurato in altre
attività adeguate al suo stato di salute, definendo gli eventuali ulteriori
limiti funzionali. In seguito, dopo aver proceduto alla valutazione economica, l’amministrazione
si pronuncerà nuovamente, previa messa in atto della procedura di
preavviso ex art. 57a cpv. 1 LAI, sul diritto alla rendita dell’assicurato,
rispettivamente sull’importo con le eventuali compensazioni da effettuare.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.7. Il ricorrente, patrocinato da
un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 12 luglio 2019
è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le spese per complessivi fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr.
1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
Considerandi
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti