32.2019.17
Domanda di prestazioni respinta per violazione dell'obbligo d'informare. Accertamento dell'incompetenza territoriale dell'Ufficio AI ticinese con rinvio atti all'Ufficio AI residenti all'estero. Accollo delle spese alla ricorrente per non aver dichiarato di essere domiciliata all'estero
14 gennaio 2020Italiano14 min
IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1). (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.17
BS
Lugano
14 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 dicembre 2018 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, cittadina
italiana, il 16 luglio 2018 ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di prestazioni
per adulti a seguito delle sequele di un infortunio occorsole il 3 febbraio
2018. Nel relativo formulario essa ha indicato quale domicilio legale e
indirizzo completo (cfr. punto no. 1.2 del formulario) __________ e non ha prodotto
la documentazione richiesta in calce, come, ad esempio, copia di un documento
d’identità e, quale cittadina straniera, del permesso di soggiorno (doc. 1 inc.
AI).
Pertanto, con scritto 3 agosto
2018, inviato per posta semplice ed indirizzato al succitato recapito, l’amministrazione,
confermando la ricezione della domanda di prestazioni in data 23 luglio 2018, ha
chiesto all’assicurata di trasmettere diversa documentazione (copia di un
documento d’identità, del libretto degli stranieri, della sentenza di divorzio)
e d’indicare la Cassa pensioni alla quale era affiliata al momento dell’insorgenza
dell’inabilità lavorativa (doc. 4 inc. AI). L’invio è ritornato al mittente non
essendo stato ritirato dopo il deposito per fermo posta all’Ufficio postale di __________
(doc. 6 inc. AI).
Lo stesso giorno (3 agosto
2018) con due altre lettere l’amministrazione ha chiesto di compilare il
formulario “Regressi contro terzi responsabili” (pag. 31 inc. AI) ed il
curriculum vitae (pag. 36 inc. AI).
Il 17 agosto 2018 l’Ufficio
AI ha sollecitato la prima volta l’assicurata a dare seguito a quanto richiesto
il 3 agosto 2018, invio che è ritornato al mittente poiché non ritirato, dopo
il termine di giacenza per fermo posta (doc 10 inc. AI). Sono seguiti altri
richiami datati 24 agosto 2018, 3 e 7 settembre 2018, tutti ritornati
all’amministrazione scaduto il fermo posta (doc. 13 -16 inc. AI).
In data 17 settembre 2018 un
funzionario dell’AI ha contatto telefonicamente l’Ufficio del controllo
abitanti di __________, il quale ha comunicato il nuovo indirizzo
dell’assicurata, sempre a __________, ma in __________ (doc. 7 inc. AI).
ll giorno successivo
l’amministrazione ha spedito per posta A all’indirizzo di __________ la lettera
3 agosto 2018 con l’invito a compilare i formulari (doc. 9 inc. AI), invio
ritornato poiché non ritirato (sulla busta è stato indicato manualmente
dall’addetto della posta la __________; doc. 20 inc. AI).
Con raccomandata 17
settembre 2018 l’Ufficio AI ha sollecitato l’assicurata a produrre entro 10
giorni la documentazione richiesta (doc. 8 inc. AI), avvisandola delle
conseguenze di legge in caso di rifiuto, senza valido motivo, di fornire le
informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni. Tale invio è
ritornato al mittente poiché non ritirato (doc. 18 inc. AI) e rispedito
all’assicurata per posta A (doc. 19 inc. AI). Anche le altre diffide inviate
per raccomandata del 1° ottobre 2018 e del 3 ottobre 2018, sono ritornate in
quanto non ritirate (doc. 22 e 24 incarto AI), cosi come gli altri invii per
posta ordinaria del 2 e del 25 ottobre 2018 (doc. 23 e 25 inc. AI).
Non avendo ricevuto alcun
riscontro alle diverse missive, tra cui 3 raccomandate, con progetto di
decisione del 30 ottobre 2018 inviato per raccomandata all’indirizzo di __________,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, indicando la seguente
motivazione:
" Nelle nostre lettere raccomandate
del 17.09.2018, 01.10.2018 e 3.101.2018 le abbiamo richiesto delle importanti
informazioni per poter esaminare la sua richiesta di Prestazioni AI e l’abbiamo
informata sulle conseguenze che avrebbe potuto avere un rifiuto ingiustificato
di compiere il suo dovere d’informare e di collaborare. Malgrado ciò lei
persiste nel rifiutarsi a fornirci le informazioni necessarie per
l’accertamento al diritto alle prestazioni” (pag.
86 inc. AI).
Questo invio è ritornato al
mittente poiché non ritirato (contrariamente a quanto indicato nella busta
d’impostazione in doc. 27 inc. AI, la raccomandata __________ non è stata
respinta, ma non ritirata come si evince dal relativo tracciamento elettronico
in doc. X/4). Il 27 dicembre 2018 la raccomandata è stata inviata per posta A
(doc. 28 inc. AI).
Di conseguenza, con
decisione del 10 dicembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato il diniego del
diritto ad una rendita e/o a provvedimenti professionali per violazione
dell’obbligo di informare e di collaborare all’istruzione della domanda di
prestazioni (doc. 26 inc. AI). Tale invio raccomandato è stato ritirato, visto
che, come verrà esposto nel successivo considerando, l’assicurata ha inoltrato
ricorso.
1.2. Contro la succitata decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo
ricorso. Contesta la validità della notifica degli invii, poiché da una parte
le lettere indirizzate in __________ non sarebbero state riscontrate nella sua casella
postale di fermo posta nonostante i controlli fatti da lei e da suo genero,
mentre dall’altra le spedizioni raccomandate sarebbero state inviate ad un
indirizzo sbagliato (__________) e quindi ritornate al mittente. Non essendo al
corrente del tenore delle diverse missive e non potendo pertanto fornire le
informazioni e la documentazione richiesta, essa contesta una violazione
dell’obbligo di collaborare e chiede l’annullamento della decisione contestata ed
il rinvio degli atti all’Ufficio AI per un nuovo esame e nuova decisione.
La ricorrente postula la
sospensione della procedura giudiziaria in attesa che l’amministrazione evada
l’istanza di restituzione in intero dei termini impartiti con i succitati invii
raccomandanti, istanza inoltrata il 23 gennaio 2019 alla quale essa ha anche allegato
la documentazione richiesta (doc. B).
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso. Conferma la validità dei diversi
invii, entrati nella sfera d’azione dell’assicurata, respingendo nel contempo
la domanda di restituzione in intero del termine non riscontrando un valido
impedimento nel presentare tempestivamente la richiesta documentazione. Rileva inoltre
di aver appreso solo con la citata istanza di restituzione in intero del
termine che l’assicurata – titolare di un permesso G (permesso per frontalieri
UE/ALES con obbligo di rientro settimanale al proprio domicilio all’estero)
scaduto il 30 maggio 2018 – al momento della domanda di prestazione non era
domiciliata in Svizzera, motivo per cui competente per il trattamento della
stessa sarebbe l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (in
seguito: UAIE), Ginevra. Visto che l’eccezione di incompetenza territoriale non
è stata sollevata dalla ricorrente e potendo decidere sulla base degli atti, l’amministrazione
sostiene che per motivi di economia processuale si possa prescindere
dall’annullare la decisone contestata.
1.4. Con osservazioni 11 marzo 2019
alla risposta di causa la ricorrente ribadisce l’impossibilità di collaborare
non avendo saputo del contenuto dei diversi invii postali, tranne quello
relativo alla decisione contestata. Ribadisce pure la sua buona fede e di non
aver alcuna colpa per non aver visto, né ritirato la corrispondenza a lei
inviata dall’amministrazione. Sostiene inoltre che al momento della domanda di
rendita era residente a __________, ancorché aveva e tutt’ora è in possesso
dello statuto di frontaliera e che in buona fede l’ha inoltrata a quella che
per lei era l’autorità competente. Qualora non si reputasse data la competenza
territoriale, l’istanza dovrebbe essere inoltrata all’ufficio competente.
Denuncia una disparità di trattamento da parte dell’amministrazione con casi
analoghi approdati in giudizio (cfr. inc. 32.2016.136 e 32.2017.68) in cui l’Ufficio
AI, nonostante avesse emesso delle decisioni di rifiuto di prestazione per
mancata trasmissione della documentazione necessaria, aveva chiesto al TCA di
ritornargli gli atti per l’esame dei documenti nel frattempo ricevuti dalla
persona assicurata (VIII).
1.5. Con osservazioni 22 marzo 2019
l’amministrazione ribadisce come tutte le missive inviate sono state trattenute
al fermo posta, motivo per cui sono da ritenere validamente notificate visto
che sono entrate nella sfera d’azione dell’assicurata. Ribadendo che per
economia processuale la decisione impugnata non deve essere annullata, contesta
la censurata disparità di trattamento rilevando che, diversamente dalle summenzionate
fattispecie, non potrebbe richiedere al Tribunale il rinvio degli atti per
l’esame della documentazione tardivamente prodotta poiché competente sarebbe l’UAIE.
Rileva inoltre che in entrambe le citate sentenze il TCA aveva respinto i
ricorsi, confermando rispettivamente il rifiuto di prestazioni e la
soppressione della rendita quale conseguenza della violazione dell’obbligo di
collaborazione da parte della persona assicurata.
1.6. L’8 aprile 2019 l’insorgente ha
replicato alle succitate osservazioni (XII) ed il 10 aprile 2019 ha inviato un
nuovo documento (XIII).
1.7. Il 6 maggio 2019 l’Ufficio AI
ha preso posizione in merito al nuovo atto (XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. L’art. 28 cpv. 2 LPGA – suscettibile di ricadere nel campo
d’applicazione dell’art. 43 cpv. 3 LPGA (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, Art. 43,
Nr. 47; nel caso concreto, l’amministrazione non risulta tuttavia aver fatto
uso, pur menzionandolo (doc. AI 12) dell’art. 43 cpv. 3 LPGA avendo statuito il
rifiuto di prestazioni quale sanzione ex art. 7b cpv. 2 LAI per la mancata
trasmissione delle informazioni richieste e non a-vendo quindi deciso nel
merito in base agli atti o emesso una decisione di non entrata in materia) – stabilisce che colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni
assicurative.
Secondo l’art. 7b cpv. 2
lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni possono essere
ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato non
fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i
suoi compiti legali. Il cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la
decisione di ridurre o rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le
circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa
dell’assicurato.
2.3. Ai fini del presente giudizio è
tuttavia determinante ricordare che dall’allegata istanza di restituzione in
intero del termine datata 23 gennaio 2019 l’Ufficio AI è venuta a conoscenza
che l’assicurata, con residenza a __________, sino al 30 maggio 2018 beneficiava
di un permesso per confinanti G (doc. B2). Non risulta, e tantomeno è stato
fatto valere, che successivamente a tale data il succitato permesso fosse stato
prolungato o che l’assicurata beneficiasse di un'altra tipologia di permesso di
soggiorno. Ne consegue che al momento della ricezione della domanda di
prestazioni (23 luglio 2018), la ricorrente era domiciliata all’estero.
D’altronde nella nuova domanda di prestazioni del 29 gennaio 2019 quale
domicilio risulta indicata la città di __________ (doc. X/7).
Secondo
l’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per
principio quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della
richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita
dal Consiglio federale. Ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI, se gli
assicurati sono residenti all’estero per la ricezione e l’esame di richieste è
competente l’ufficio AI per gli assicurati all’estero, fatto salvi i cpv. 2 e
2bis del medesimo articolo nel caso in cui trattasi di frontalieri o di assicurati
domiciliati all’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera, capoversi che
non sono applicabili al caso in esame.
Per
questi motivi, competente per la ricezione e la trattazione della fattispecie è
l’Ufficio AI per assicurati residenti all’estero ubicato a Ginevra e non l’ufficio
convenuto.
Secondo giurisprudenza, di principio una decisione resa da un
ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF
9C_877/2013 dell’11 marzo 2014 consid. 5.2 con rinvii). Per motivi di economia
processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e
rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è
stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione: “(…)
Die Verfügung einer örtlich unzuständigen IV-Stelle ist in
der Regel nicht nichtig (SVR 2005 IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.1 mit Hinweis
auf ZAK 1989 S. 606, I 106/89 E. 1b und BGE 122 I 97
Fatti
E. 3a S. 99), wohl aber anfechtbar. Die kantonalen Gerichte haben ihre
Zuständigkeit und diejenige ihrer Vorinstanzen von Amtes wegen zu prüfen. Nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann indessen aus prozessökonomischen
Gründen von der Aufhebung der angefochtenen Verfügung und der Überweisung an
die zuständige Behörde abgesehen werden unter der Voraussetzung, dass
einerseits die Unzuständigkeit nicht gerügt wird und anderseits aufgrund
der gegebenen Aktenlage in der Sache entschieden werden kann (SVR 2005
IV Nr. 39 S. 145, I 232/03 E. 4.2.1; Urteile I 8/02 vom 16. Juli 2002 E. 1.1; U 152/02 vom 18. Februar 2003 E. 2.1). (…)” (STF 9C_891/2010 del 31 dicembre
2010, consid. 2.2; cfr. anche STF 9C_181/205 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1).
Nel caso in disamina,
Considerandi
ammessa l’incompetenza ad emettere la decisione contestata, l’Ufficio AI
sostiene tuttavia che la pronunzia non è annullabile non avendo la ricorrente
sollevato l’eccezione d’incompetenza territoriale e potendo decidere in merito
al rifiuto di prestazioni per violazione dell’obbligo informativo senza che
siano necessari ulteriori accertamenti.
Nelle more della presente
procedura giudiziaria l’assicurata ha, fra l’altro, chiesto che gli atti siano
trasmessi all’UAIE, ciò che in sostanza corrisponde ad una contestazione della
competenza dell’autorità amministrativa qui convenuta. Inoltre anche nelle
osservazioni 22 marzo 2019 l’Ufficio AI ha ipotizzato una trasmissione degli
atti all’UAIE (cfr. consid. 1.5). Non sono quindi in casu realizzate le
suddette condizioni cumulative per prescindere dall’annullamento del querelato
provvedimento e dalla trasmissione degli atti alla competente autorità
amministrativa.
Dispositivo
Per questi motivi, ribadito
che al momento della richiesta di prestazioni l’assicurata era domiciliata all’estero,
ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 lett. b OAI competente è l’Ufficio AI per
assicurati all’estero, al quale sono inviati gli atti per la trattazione del
presente caso, tenuto conto della documentazione prodotta il 23 gennaio 2019.
Ne consegue
che la decisione contestata è da annullare ed in tale senso il ricorso è da
accogliere.
2.4. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Viste
le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio
2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il
quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, questo Tribunale non può che costatare
che nella domanda di prestazioni firmata il 16 luglio 2018 l’assicurata non ha allegato
il permesso di soggiorno G, scaduto il 30 maggio 2018, né indicato il suo
domicilio all’estero, ciò che ha indotto l’Ufficio AI del Cantone Ticino a
ritenersi competente giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI.
Ne consegue che le spese di
procedura sono accollate alla parte ricorrente, alla quale non vengono assegnate
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 10
dicembre 2018 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è annullata.
§§ Gli atti sono
immediatamente trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero,
Ginevra, per ragione di competenza.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti