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Decisione

32.2019.170

Rendita limitata nel tempo. Rinvio ad amministrazione per esperimento perizia (psichiatrica e reumatologica) di decorso e discussione globale tra gli specialisti in questione. Su base agiornamento med

1 settembre 2020Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI,

se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità

e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

(STCA 32.2019.137 del 25

maggio 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3).

2.5. Per quel che concerne

l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro

applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato

il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nel 2015 il Tribunale

federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30

novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura

appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove

è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in

particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un

esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità

lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa

comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una

limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza

precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie".

Con il cambiamento di

prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Con sentenza 9C_845/2016

del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e

8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie

raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro

valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del

singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche

sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di

prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e

32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50.

(STCA 32.2017.176 del 14

agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito

(cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2;8C_6/2018 del

Considerandi

2.

agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3;8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid.

3.

;9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145

del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.

2.3

e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.4.

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8

luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; CATTANEO, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629;

CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.

(249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

(STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.5).

2.7

L'Alta Corte ha stabilito

che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti

dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui

quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si

fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.

consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9

dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13.

aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;

STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.6).

2.8

Nella presente fattispecie

con la decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita

intera dal 1° dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento

dal 1° febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad un quarto

di rendita (grado AI: 44%) dal 1° aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018 (grado

AI: 24%), ritenendola inabile al lavoro, nell’attività abituale di “tuttofare

presso una pizzeria”, al 100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al

50% dal 1° gennaio 2016 e continua rispettivamente, in attività adeguate, al

100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1° gennaio 2016 al

25.

luglio 2018 e al 20% dal 26 luglio 2018 e continua.

Per quanto concerne l’aspetto medico, l’amministrazione si è fondata, in

particolare, sul rapporto finale del 25 marzo 2019 del medico SMR, dr. med. __________

(pag. 513-516 incarto AI), che, sulla base della documentazione medica agli

atti (in particolare, la perizia reumatologica del 26 ottobre 2016 - pag. 87-98

incarto AI - e il complemento dell’11 ottobre 2017 - pag. 351 incarto AI - del

dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia e la perizia

psichiatrica del 21 novembre 2018 della dr.ssa med. __________ del __________ -

pag. 460-484 incarto AI-), ha posto le diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di:

" Episodio

depressivo di media gravità evoluto ora in quadro lieve (ICD10:F32.0);

Sindrome da dolore con fattori sbrnatici e psichici (ICD10:F45.41)”

e le ulteriori diagnosi

con ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Sindrome

cervicospondilogena cronica con/su:

- disbalance muscolare

- alterazione

degenerativa protrusione erniaria C5-C6 con uncartrosi e restringimento del

neuroforamen di sinistra, protrusione medio laterale sinistra C6-C7 e 03-C4,

uncartrosi diffusa

Dolori e limitazione alla spalla destra su componente posturale e

miofasciale:

- artro risonanza / artrografia del 02.10.2018:

fenomeni degenerativi dell'articolazione acromin-claveare con

ispessimento della capsula ma non importanti segni per sofferenza flogistica

acuta. Ispessimento della sinovia intrarticolare specie nel recesso sotto

coracoideo per fenomeni infiammatori articolari. Degenerazione della porzione

intrarticolare del capolungo del bicipite e dello SLAP. Possibile lassità

legamentosa con rotazione postero-laterale rispetto alla glena scapolare, a

fenomeni degenerativi del cercine glenoideo con irregolarità da possibile

sofferenza cronica del profilo posteriore.

Sindrome lombospondilogena cronica con/su:

- insufficienza muscolare in rapporto al peso

- moderate

alterazioni degenerative con discopatia L2-L3, protrusione discale L5-S1

paramediana destra.”

e le diagnosi senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di:

" Adiposità

Tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto paucisintomatica.”

(pag. 513 incarto AI).

Il medico SMR ha considerato l’assicurata inabile al lavoro,

nell’attività abituale di “tuttofare con prevalenza di aiuto cucina”, al

100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1° gennaio 2016 e

continua (presenza e riduzione rendimento) rispettivamente, in attività

adeguate, al 100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1°

gennaio 2016 al 25 luglio 2018 e la 20% dal 26 luglio 2018 e continua (presenza

e riduzione di rendimento; pag. 514 incarto AI).

Il medico SMR ha poi stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 10 kg;

alternanza della postura al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere

lavori di precisione; necessità di pause supplementari inclusa: pag. 514

incarto AI).”

Quali “Ulteriori

limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale” il medico

SMR ha indicato:

" Per i

limiti psichici un'attività adeguata dovrebbe essere un'attività semplice,

ripetitiva che non necessiti di flessibilità nelle procedure e negli orari

CL 80% in attività abituale ed adeguata

CL 90% nelle attività domestiche

Per gli aspetti reumatologici un'attività adeguata dovrebbe

prevedere limite di peso mobilizzabile fino a 10Kg in maniera occasionale,

possibilità di variare la postura, prevalentemente lavorare in posizione

seduta, non lavori in flessione o con iperestensione del collo, non lavori

sopra il limite delle spalle.

CL 50% in attività abituale.

CL 100% in attività adeguata e per le funzioni domestiche con il

rispetto dei limiti descritti.

Rispetto alla cumulabilità della IL psichiatricafreumatologica, le

limitazioni psichiatriche appaiono integrabili sia nell'attività abituale che

confacente in quanto i limiti funzionali di ridotta persistenza e flessibilità

sono già inclusi nella valutazione reumatologica di riduzione di rendimento.”

(pag. 515 incarto AI)

Il medico SMR quale “Prognosi

evoluzione capacità lavorativa” ha indicato: “consolidata” (pag. 515

incarto AI).

Quali “Osservazioni

conclusive” il medico SMR ha indicato:

" Per gli

aspetti asteo-articolari l'Assicurata non mostra un peggioramento delle

condizioni generali clinico/funzionali ma piuttosto un quadro di

stazionarietà/resistenza alle terapie.

In atto (al momento della stesura di questo RAF) l'Assicurata

risulta ricoverata per un periodo di riabilitazione presso la Struttura di

Novaggio per un ulteriore periodo di riabilitazione nel contesto di un percorso

finalizzato al recupero funzionale completo.

Le nuove certificazioni sia ortopediche che psichiatriche si

giudicano come una diversa valutazione di un medesimo stato clinico.

RDU del caso tra due anni.” (pag. 515 incarto AI)

L’amministrazione si è

fondata pure sulle annotazioni del 13 e del 16 maggio 2019 e del 17 giugno 2019

del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 532, 545 e 566 incarto AI) e

l’annotazione del 12 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, (pag. 587

incarto AI), con cui i precitati medici SMR hanno confermato il precedente rapporto

finale SMR del 25 marzo 2019 (pag. 513-516 incarto AI).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto finale SMR

del 25 marzo 2019 (e le successive annotazioni del 16 maggio 2019 e del 17

giugno 2019 del medico SMR, dr. med. __________ e l’annotazione del 12 luglio

2019.

del medico SMR, dr. med. Prolo) non sono sufficienti per concludere che RI

1, in attività adeguate, è abile allo 0% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre

2015.

e al 50% dal 1° gennaio 2016 al 25 luglio 2018 e all’80% dal 26 luglio

2018.

e continua (presenza e riduzione di rendimento).

Innanzitutto il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto già accertato nella

STCA 36.2016.61 del 6 marzo 2017, e più precisamente che l’assicurata, dal 1°

giugno 2014 era incapace al lavoro al 100% nella sua precedente attività di

tuttofare, mentre era capace al lavoro al 100% in attività semplici e

ripetitive confacenti al suo stato di salute con le limitazioni indicate dal

dr. med. __________ dapprima e dal dr. med. __________ in seguito; al più

presto dal 17 novembre 2015 l’assicurata è stata incapace al lavoro al 50% in

qualsiasi attività a causa della patologia psichiatrica; l’assicurata è inoltre

stata completamente inabile al lavoro durante la degenza presso la Clinica di __________

di __________ dal 24 gennaio 2016 al 20 febbraio 2016 e poi fino al 27 marzo

2016.

(cfr. consid. 1.4).

Secondariamente il TCA

osserva che, dalle tavole processuali emerge che - successivamente alla perizia

reumatologica del 26 ottobre 2016 (pag. 87-98 incarto AI) e al complemento

dell’11 ottobre 2017 (pag. 351 incarto AI) del dr. med. __________, specialista

FMH in medicina interna e reumatologia e alla perizia psichiatrica del 21

novembre 2018 della dr.ssa med. __________ del __________ (pag. 460-484 incarto

AI-) - l’assicurata ha versato agli atti svariata nuova documentazione medica dal

profilo somatico e psichiatrico, per lo più specialistica, relativa al periodo

precedente alla decisione avversata del 30 luglio 2019 che segna il limite

temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1). Tra di essa spiccano, in particolare, lo scritto del 20

febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia (pag. 506 incarto AI), lo scritto del 28 febbraio 2019 del dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore (pag. 507 incarto AI), la lettera ambulatoriale del 1°

marzo 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e

reumatologia, caposervizio della Clinica di riabilitazione __________ di __________

(pag. 508-511 incarto AI), lo scritto dell’8 aprile 2019 del Servizio di

psichiatria e psicologia medica di __________ (pag. 536 e 537 incarto AI), la

lettera d’uscita del 17 aprile 2019 del dr. med. __________ (pag. 538-542

incarto AI), lo scritto del 29 maggio 2019 del dr. med. __________ (pag. 561

incarto AI), il referto della RM colonna cervicale nativa del 20 maggio 2019 del

dr. med. __________ (pag. 563 incarto AI) e lo scritto del 3 luglio 2019 del

dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 583-584

incarto AI). Alla luce di tale documentazione l’amministrazione avrebbe dovuto

concludere, su indicazione del proprio SMR, per la necessità di un complemento

peritale - psichiatrico e reumatologico - di decorso.

Tale decisione appariva tanto più giustificata, considerato che gli specialisti

(reumatologo e psichiatra) che hanno peritato l’assicurata non hanno mai

effettuato una discussione globale.

Nella valutazione psichiatrica del 21 novembre 2018, la perita psichiatra ha

difatti indicato quanto segue: “Rispetto alla cumulabilità della IL

psichiatrica/reumatologica, le limitazioni psichiatriche appaiono integrabili

sia nell’attività abituale che confacente in quanto i limiti funzionali di

ridotta persistenza e flessibilità sono già inclusi nella valutazione

reumatologica di riduzione di rendimento” (cfr. pag. 484 incarto AI). Tale

indicazione è stata poi riportata dal medico SMR nel rapporto finale del 25

marzo 2019 (cfr. pag. 515 incarto AI).

Tuttavia, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la

giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità

si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag. 246 e ss.).

Il TCA rileva che le annotazioni dei medici SMR, in particolare, quelle del 13 maggio

2019.

(pag. 532 incarto AI: “Le certificazioni mediche presentate non

modificano le conclusioni del RAF, le stesse attestano una IL del 100% ma non

oggettivano uno stato clinico diverso o peggiorato né affermano nuove diagnosi.

Si confermano le conclusioni del RAF.”) e del 16 maggio 2019 (pag. 545

incarto AI: “La documentazione prodotta agli atti non modifica le conclusioni

del RAF, l’Assicurata è già stata valutata in sede peritale (21.11.2018 perizia

psichiatrica). Nelle certificazioni non viene attuato un confronto con quanto

visto e valutato dai periti e tantomeno non viene stabilito un grado di IL. In

considerazione di tanto si ritiene giustificato considerare quanto riportato

nelle ultime certificazioni come una diversa valutazione di un medesimo stato

clinico.”) e del 17 giugno 2019

(pag. 566 incarto AI: “La nuova documentazione presentata agli atti non

modifica le conclusioni del RAF, la percentuale del 20% in attività adeguata

contempla i limiti funzionali che scaturiscono dalle limitazioni alla colonna

cervicale, limitazioni comunque note e già considerate nella valutazione”)

del medico SMR, dr. med. __________ - che è specialista FMH in medicina

generale - e l’annotazione del 12 luglio 2019 (pag. 587 incarto AI: “Ho

preso visione di un certificato generico di inabilità lavorativa del Dr. __________

del 01.07.2019 privo di indicazione di status, diagnosi e prognosi. Ho preso

visione di un certificato dello psichiatra Dr. __________ del 03.07.2019, il

quale riporta lo stesso apprezzamento già espresso dal precedente curante Dr. __________

il 20.02.2019 oggetto di analisi con il rapporto SMR finale del 25.03.2019. In

conclusione, in assenza di nuove informazioni, rispettivamente modificazioni

significative di fatti medici noti, rimangono valide le precedenti prese di

posizione SMR.”) del medico SMR, dr. med. __________ - che, tuttavia, non

ha mai avuto alcun colloquio personale con l’assicurata (cfr. consid. 2.7) -

non consentono di giungere ad una conclusione differente.

Dagli atti dell’incarto emergeva (ed emerge), pertanto, la necessità di una

valutazione psichiatrica e reumatologica di decorso dello stato di salute

dell’assicurata e di una discussione globale tra gli specialisti in questione,

come esatto dalla giurisprudenza federale.

Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12

aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato

che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi

espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può,

quindi, fondare il proprio giudizio sul rapporto finale del SMR del 25 marzo

2019.

(pag. 513-516 incarto AI).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale

deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece

rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente

Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto

all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle

carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le

ragioni anziesposte, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti

lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta

in atto l’accertamento peritale specialistico di decorso in ambito psichiatrico

e reumatologico e di una discussione globale tra gli specialisti in questione.

Alla luce di quanto appena

esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per

l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico e

psichiatrico (tenuto conto anche della svariata documentazione medica

specialistica versata agli atti in questa sede dal patrocinatore della

ricorrente: cfr., in particolare, quella relativa all’operazione alla spalla destra

del 7 ottobre 2019 ed al relativo decorso post-operatorio, all’operazione alla

spalla sinistra del 5 giugno 2020 ed al relativo decorso post-operatorio e al

ricovero dal 4 novembre 2019 al 9 dicembre 2019 presso la Clinica __________ di

__________ come da lettera di dimissione del 3 gennaio 2020 di cui al doc.

XVI-2) - di una perizia psichiatrica e reumatologica di decorso. Sulla base

dell’aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico, l’amministrazione

dovrà valutare pure la necessità o meno di procedere anche ad una valutazione

peritale neurologica.

Il TCA sottolinea che, nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica di

decorso, la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata nell’ambito

di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella

DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al

consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve

infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF

9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA

32.2018.107

del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre

2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA

32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

È qui utile sottolineare

che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali,

non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio;

cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto

2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA

32.2019.219

del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

In questo contesto è

parimenti utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa

dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica

invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e

STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20

agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o

socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili

di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013

consid. 1.2 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,

consid. 2.12 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020,

consid. 2.7 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020,

consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).

Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del

1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può

anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che

l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e

valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati

con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°

settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14

ottobre 2016 al consid. 5.2,8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e

9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23

maggio 2018, consid. 2.8.2.3; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7).

In ogni caso la perita psichiatra dovrà prendere pure posizione in merito alle

critiche sollevate in questa sede al suo operato da parte del patrocinatore

dell’assicurata (cfr., in particolare, doc I, pag. 9 e 13).

Andrà poi effettuata una

discussione globale tra gli specialisti in questione.

Va ancora rammentato che

in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito

che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il

ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad

esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio

AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma (cfr. consid. 1.6 e 2.2) del diritto a una rendita intera dal 1°

dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1°

febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva) e ad almeno un quarto di

rendita dal 1° aprile 2016 al 31 ottobre 2018, non vi è spazio per una reformatio

in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid.

8.

, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid.

2.13

e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.8 e

rinvii ivi citati; STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii

ivi citati; STCA 32.2019.145 del 9 giugno 2020, consid. 2.14 e rinvii ivi

citati).

2.10

Da ultimo, il TCA osserva che

risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle

ulteriori censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore dell’assicurata. Per

motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque sin d’ora che, non può

essere, in particolare, condivisa la censura all’operato dell’amministrazione

per non avere esperito una inchiesta domestica, al fine di valutare in maniera

concreta le limitazioni della sua cliente nello svolgimento delle mansioni di

casalinga, dal momento che l’assicurata è stata considerata salariata al 100%

(ciò che è, peraltro, rimasto - a ragione - incontestato dal legale) e,

pertanto, l’UAI ha applicato, al caso, di specie il metodo ordinario del

raffronto dei redditi (ciò che è, peraltro, rimasto - a ragione - parimenti incontestato

dal legale).

2.11

Alla luce di quanto esposto al

considerando 2.9, il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove (in

particolare, “audizione/informazioni scritte sullo stato di salute

dell’assicurata dai seguenti medici: dr. med. __________, dr.ssa med. __________,

dr.ssa med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________; dr. med. __________;

dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________”, l’audizione del

marito della ricorrente (__________) e l’“Interrogatorio/audizione” della sua

assistita” richieste dal patrocinatore dell’assicurata: doc. I, pag. 18).

Il legale non ha presentato

una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008

del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti) ma

soltanto una richiesta di audizione personale (al riguardo, si veda il doc. IX;

cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

Va qui ricordato che,

quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico

dell’UAI che verserà fr. 2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché

proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a una rendita

intera dal 1° dicembre 2014, con versamento dal 1° febbraio 2016, e ad almeno

un quarto di rendita dal 1° aprile 2016 al 31 ottobre 2018.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente fr. 2'500.- (IVA

compresa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti