32.2019.170
Rendita limitata nel tempo. Rinvio ad amministrazione per esperimento perizia (psichiatrica e reumatologica) di decorso e discussione globale tra gli specialisti in questione. Su base agiornamento medico somatico, UAI dovrà valutare se procedere o meno ad una valutazione peritale neurologica
1 settembre 2020Italiano56 min
se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.170
PC/DC/sc
Lugano
1° settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 luglio 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1973, casalinga dal 2007 al marzo 2013 (periodo in cui si è dedicata alla cura
delle figlie __________, __________ 2002, __________ e __________, ambedue __________
2004: pag. 3 incarto AI), dal mese di aprile 2013 è stata assunta in qualità di
“tuttofare” a tempo pieno presso il ristorante di famiglia “__________” di __________.
Il 28 ottobre 2013 è stata licenziata con effetto dal 31 dicembre 2013. Il 14
dicembre 2013 alle ore 10:30 ha subito un infortunio professionale. Nell’ambito
della sua attività, nella cucina dell’esercizio pubblico è scivolata, tenendosi
ad un tavolo per non rovinare a terra, ed ha subìto lesioni alla schiena ed
alla gamba destra. L’infortunio è stato annunciato alla __________, nella sua
veste di assicuratore LAINF, il 18 dicembre 2013, e l’assicuratore ha
riconosciuto il suo obbligo prestativo versando indennità per perdita di
guadagno sino alla chiusura del caso il 30 aprile 2014, intervenuta in seguito
alle verifiche eseguite, su richiesta dall’assicuratore, da parte del dr. med. __________.
Con decisione su opposizione del 27 novembre 2014 cresciuta incontestata in
giudicato, l’assicuratore contro gli infortuni ha ritenuto che "(…) è
ora stabilito con il necessario grado di verosimiglianza preponderante che le
conseguenze dell'evento del 14 dicembre 2013 sono ascrivibili ad infortunio
fino a non oltre il 23 aprile 2014. In questo senso l'opposizione risulta
fondata e la decisione di __________ del 4 giugno 2014 va riformata nel senso
della presente decisione su opposizione. (…) l'assicurata ha diritto alle
prestazioni dell'assicurazione infortuni LAINF fino al 30 aprile 2014. Nella
misura in cui l'assicurata richiede prestazioni LAINF oltre questa data,
l'istanza d'opposizione è respinta." (cfr. STCA 36.2016.61 del 6 marzo
2017, consid. 1.1-1.4: pag. 224-291 incarto AI).
1.2. In data 16 luglio/3 agosto
2015 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata
dai postumi infortunistici e da malattia (pag. 1-14 e 16-17 incarto AI).
1.3. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti l’incarto LAINF e LAMAL (inclusa la valutazione medica del
30 gennaio 2015 del medico fiduciario, dr. med. __________: pag. 86 e 87 incarto
LAMAL), la perizia reumatologica del 26 ottobre 2016 del dr. med. __________,
specialista FMH in medicina interna e reumatologia (pag. 87-98 incarto AI), la
perizia psichiatrica del 9 gennaio 2017 della dr.ssa med. __________, specialista
FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________ (in seguito: __________; pag.
118-128 incarto AI) e il rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________,
del 19 gennaio 2017 (pag. 129-131 incarto AI) - l’UAI, con progetto di
decisione del 1° febbraio 2017 (pag. 149-152 incarto AI), a fronte di
un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività (abituale e adeguata) del 100%
dal 15 dicembre 2013 e del 50% dal 1° gennaio 2016, ha preannunciato all’assicurata
il versamento di una rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2016 (ovvero
dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di prestazioni) ridotta ad un quarto
di rendita (grado AI: 44%) dal 1° maggio 2016, ovvero trascorsi 3 mesi
dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI; pag.
149-152 incarto AI).
1.4. Nel frattempo RI 1 ha
postulato pure prestazioni derivanti dall’assicurazione contro la perdita di
guadagno in caso di malattia, che le sono state riconosciute dalla __________,
dal 1° maggio 2014 al 31 maggio 2014. L’assicurata, non essendo soddisfatta, si
è rivolta al TCA con petizione del 13 maggio 2016 (cfr. STCA 36.2016.61 del 6
marzo 2017, consid. 1.5-1.7: pag. 224-291 incarto AI). In tale procedura questa
Corte ha eseguito alcuni accertamenti, incluso il richiamo dell’intero incarto
AI. Non avendo alcun motivo per distanziarsi dalla perizia reumatologica del 26
ottobre 2016 del dr. med. __________ e dalla perizia psichiatrica del 9 gennaio
2017 della dr.ssa med. __________ esperite in ambito LAI, il TCA - “malgrado
la conclusione del medico SMR, dr. med. __________, che nel rapporto finale del
19 gennaio 2017 ha concluso per un’inabilità lavorativa totale dell’attrice dal
15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 ed al 50% dal 1° gennaio 2016”, ha
quindi concluso:
" (…) che
l’interessata dal 1° giugno 2014 è stata incapace al lavoro al 100% nella sua
precedente attività di tuttofare, mentre è stata capace al 100% in attività
leggere e confacenti con le limitazioni descritte dal dr. med. __________. Solo
successivamente, come si vedrà in seguito, al più presto a partire dal mese di
novembre 2015, a causa della patologia psichiatrica, è incapace al lavoro al
50% sia nella precedente attività che in attività leggere e confacenti al suo
stato di salute. (…). Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il TCA deve
concludere che (…) Al più presto dal 17 novembre 2015 l’attrice è incapace al
lavoro al 50% in qualsiasi attività. (…)”
(cfr. STCA 36.2016.61 del
6 marzo 2017, consid. 2.9, 2.9.1, 2.9.2 e 2.9.3).
Con sentenza 36.2016.61
del 6 marzo 2017 il TCA ha pertanto parzialmente accolto la petizione
dell’assicurata, riconoscendole, in particolare, il diritto ad indennità
giornaliere al 100% anche dal 1° giugno 2014 al 31 agosto 2014 (cfr. STCA
36.2016.61 del 6 marzo 2017, consid. 2.18, in fine: pag. 224-291 incarto
AI) e condannando in tal senso la __________ (cfr. STCA 36.2016.61 del 6 marzo
2017: pag. 224-291 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.5. Dopo avere ricevuto
dall’assicurata svariata nuova documenta-zione medica dal profilo somatico e
psichiatrico, l’UAI ha acquisito agli atti il complemento dell’11 ottobre 2017
del dr. med. __________ (pag. 351 incarto AI) e il rapporto finale SMR del 19
dicembre 2017 dei dr. med. __________ e della dr.ssa __________, con
valutazione psichiatrica eseguita in sede il 21 novembre 2017 (pag. 365-368
incarto AI).
Il 27 marzo 2018 l’UAI ha sottoposto il caso al Caposervizio __________ “per
chiarire alla luce della valutazione della Dr.ssa Med. __________ se siamo in presenza
di una differente valutazione di uno stato clinico invariato.
La perizia __________ del 09.01.2017 certificava infatti una IL del 50% in
qualsiasi attività professionale dal gennaio 2016.
Precedentemente, e meglio dal 15.12.2013 invece l’IL era piena per motivi
somatici.
Per cui l’IL dell’80% a far tempo dal 01.01.2016 per attività adeguate indicata
dalla Dr.ssa Med. __________ va chiarita.” (pag. 397 incarto AI).
L’UAI ha quindi acquisito agli atti il rapporto finale del 19 dicembre 2017 del
medico SMR, dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia
(pag. 398-402 incarto AI) che ha concluso per un’incapacità lavorativa
nell’attività abituale di tuttofare presso una pizzeria e simili del 100% dal
15 dicembre 2013 e continua e in attività adeguate del 100% dal 15 dicembre
2013 e del 50% dal 1° gennaio 2016, puntualizzando che “le IL per gli aspetti
psichici e somatici si completano ma non si sommano” e che il rapporto
medico del 19 dicembre 2017 del medico SMR, dr.ssa med. __________, sono da
intendere “come una valutazione differente dello stesso stato” (pag.
398-402 incarto AI).
L’UAI, con progetto di decisione del 24 gennaio 2018 “che annulla e
sostituisce quello del 1. febbraio 2017” (pag. 377-381 incarto AI), a
fronte di un’incapacità lavorativa nell’attività abituale di tuttofare presso
una pizzeria e simili del 100% dal 15 dicembre 2013 e continua e in attività
adeguate del 100% dal 15 dicembre 2013 e dell’80% dal 1° gennaio 2016 (come
stabilito nel precitato rapporto finale SMR del 19 dicembre 2017 dei dr. med. __________
e della dr.ssa __________), ha preannunciato all’assicurata il versamento di una
rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2016 (ovvero dopo sei mesi
dall’inoltro della richiesta di prestazioni) con grado AI del 77,4% (pag. 377-381
incarto AI).
In seguito, l’UAI, con progetto di decisione del 12 aprile 2018 “che
annulla e sostituisce quello del 24.01.2018” (pag. 411-415 incarto AI), l’UAI,
a fronte di un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività (abituale e
adeguata) del 100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e del 50% dal 1°
gennaio 2016 (come stabilito nel precitato rapporto finale del 19 dicembre 2017
del dr. med. __________), ha preannunciato all’assicurata il versamento di un
quarto di rendita dal 1° febbraio 2016 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della
richiesta di prestazioni) con grado AI del 44% (pag. 411-415 incarto AI).
Preso atto delle osservazioni del 17 maggio 2018 dell’assicurata,
rappresentata dall’avv. __________
dal 2 maggio 2018 (pag. 422 e 423 incarto AI), l’UAI ha ordinato l’esecuzione
di una perizia psichiatrica. L’assicurata è stata peritata il 17 maggio 2018
dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
del __________, che ha allestito il relativo rapporto il 21 novembre 2018 (pag.
460-484 incarto AI).
Dopo avere ricevuto svariata nuova documentazione medica dal profilo somatico e
psichiatrico ed avere raccolto un aggiorna-mento degli atti sia dal profilo
ortopedico sia dal profilo psichiatrico, l’UAI ha acquisito agli atti il
rapporto finale del 25 marzo 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.
513-516 incarto AI).
1.6. Dopo avere ricevuto nuova
documentazione medica dal profilo somatico e psichiatrico (pag. 530 e 531, 534,
536-542, 553-559, 561-563, 575 e 579, 582-584 incarto AI) ed avere raccolto le annotazioni
del 13 e del 16 maggio 2019 e del 17 giugno 2019 del medico SMR, dr. med. __________
(pag. 532, 545 e 566 incarto AI) e l’annotazione del 12 luglio 2019 del medico
SMR, dr. med. __________, (pag. 587 incarto AI), l’UAI, con decisione del 30
luglio 2019 (doc. A), a fronte di un’incapacità lavorativa in qualsiasi
attività (abituale e adeguata) del 100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre
2015, del 50% dal 1° gennaio 2016 al 25 luglio 2018 e del 20% dal 26 luglio
2018 e continua (come indicato nel precitato rapporto finale del 25 marzo 2019
del dr. med. __________), ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal
1° dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1°
febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad un quarto di
rendita (grado AI: 44%) dal 1° aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018, a
fronte di un grado di invalidità del 24%.
1.7. Con tempestivo ricorso del 16
settembre 2019 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti (cfr. doc. I, pag. 16 e 17).
Innanzitutto il patrocinatore dell’assicurata lamenta, dal profilo formale, una
violazione del diritto di essere sentito della sua cliente, nella misura in cui
l’amministrazione, dopo avere emesso il progetto di decisione del 24 gennaio
2018 (con il quale preannunciava il riconoscimento di una rendita intera dal 1°
dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1°
febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva), a fronte di un grado di
invalidità del 77.4%), con decisione del 30 luglio 2019 - senza emettere un
ulteriore preavviso, con possibilità di formulare osservazioni e proporre nuovi
mezzi di prova - ha riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2014 (alla
scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1° febbraio 2016 (a fronte di
una richiesta tardiva), ridotta ad un quarto di rendita (grado AI: 44%) dal 1°
aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018, a fronte di un grado di invalidità
del 24%.
Dal profilo materiale, il patrocinatore
della ricorrente contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione,
ribadendo anche in questa sede che, nel caso concreto, è giustificato
l’esperimento di una perizia pluridisciplinare in ambito psichiatrico,
neurologico e reumatologico. Ciò permetterà di oggettivare globalmente
l’evoluzione dell’inabilità lavorativa della ricorrente sia nell’abituale
professione di tuttofare di cucina che in attività adeguata. Il patrocinatore
della ricorrente chiede pure l’esperimento di una inchiesta domestica, al fine
di valutare in maniera concreta le limitazioni della sua cliente nello
svolgimento delle mansioni di casalinga. Da ultimo, contesta pure la
valutazione economica, in quanto fondata su una valutazione della capacità
lavorativa non adeguatamente chiarita.
A suffragio delle proprie argomentazioni, l’avv. RA 1 chiede l’“audizione/informazioni
scritte sullo stato di salute dell’assicurata dai seguenti medici: dr. med. __________,
dr.ssa med. __________, dr.ssa med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________;
dr. med. __________; dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________”,
l’audizione del marito della ricorrente (__________) e l’“Interrogatorio/audizione”
della sua assistita (doc. I, pag. 18).
1.8. Nella risposta del 18 ottobre
2019 l’UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI riguardante l’assicurata,
ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.9. In data 4 novembre 2019 (doc.
VI) il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito la propria posizione
processuale, producendo la convocazione per il ricovero di medesima data della
sua assistita presso la Clinica __________ di __________ (doc. VI-1).
1.10. L’8 novembre 2019 l’UAI ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).
1.11. In data 3 giugno 2020 (doc. X)
il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito la propria posizione processuale,
producendo svariata documentazione medica (doc. X-1-6).
1.12. Il 16 giugno 2020 l’UAI ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XII). A suffragio delle
proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 15 giugno 2020
del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XII-1).
1.13. In data 10 luglio 2020 (doc. XVI)
il patrocinatore dell’assicurata ha ribadito la propria posizione processuale,
producendo svariata documentazione medica (doc. XVI-1-5).
1.14. Il 31 luglio 2020 l’UAI ha
ribadito la richiesta di reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XVIII-1). A suffragio
delle proprie argomentazioni ha versato agli atti l’annotazione del 30 luglio
2020 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XVIII-1).
1.15. Il doc. XVIII e XVIII-1 è
stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’assicurato con la presente
sentenza.
in diritto
in ordine
2.1. Il patrocinatore del
ricorrente stigmatizza l'operato dell’UAI, nella misura in cui, dopo avere
emesso il progetto di decisione del 24 gennaio 2018, con il quale preannunciava
il riconoscimento di una rendita intera dal 1° dicembre 2014 (alla scadenza
dell’anno d’attesa), con versamento dal 1° febbraio 2016 (a fronte di una
richiesta tardiva), a fronte di un grado di invalidità del 77.4% (rispettivamente
il progetto di decisione del 14 aprile 2018 con il quale preannunciava il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° febbraio 2016 a fronte di un grado
di invalidità del 77.4% e di un quarto di rendita dal 1° aprile 2016 a fronte
di un grado di invalidità del 44%), con decisione del 30 luglio 2019 - senza
emettere un ulteriore preavviso, con possibilità di formulare osservazioni e
proporre nuovi mezzi di prova, e nonostante ben tre medici (due dei quali alle
dipendenze del SMR: dr. med. __________ e dr.ssa med. __________) attestassero
la presenza di una incapacità lavorativa di almeno l’80% dal profilo
psichiatrico) - ha riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2014 (alla
scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1° febbraio 2016 (a fronte di
una richiesta tardiva), ridotta ad un quarto di rendita (grado AI: 44%) dal 1°
aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018, a fronte di un grado di invalidità
del 24%. La sua cliente non si è quindi mai potuta esprimere al riguardo. Il
rappresentante dell'insorgente lamenta sostanzialmente una violazione del
diritto di essere sentito della sua assistita.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite.
Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2),
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V
130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di
motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre
la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a
fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1;
STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).
Dalle tavole processuali
emerge che l’UAI, con progetto di decisione del 1° febbraio 2017 (pag.
149-152 incarto AI), a fronte di un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività
(abituale e adeguata) del 100% dal 15 dicembre 2013 e del 50% dal 1° gennaio
2016, ha preannunciato all’assicurata il versamento di una rendita intera di
invalidità dal 1° febbraio 2016 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della
richiesta di prestazioni) ridotta ad un quarto di rendita (grado AI: 44%) dal
1° maggio 2016, ovvero trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello
stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI; pag. 149-152 incarto AI).
A seguito delle osservazioni dell’assicurata e dopo avere esperito ulteriori accertamenti
medici ed economici, l’UAI, con progetto di decisione del 24 gennaio 2018
“che annulla e sostituisce quello del 1. febbraio 2017” (pag. 377-381
incarto AI), a fronte di un’incapacità lavorativa nell’attività abituale di
tuttofare presso una pizzeria e simili del 100% dal 15 dicembre 2013 e continua
e in attività adeguate del 100% dal 15 dicembre 2013 e dell’80% dal 1° gennaio
2016, ha preannunciato all’assicurata il versamento di una rendita intera di
invalidità dal 1° febbraio 2016 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della
richiesta di prestazioni) con grado AI del 77,4% (pag. 377-381 incarto AI).
Successivamente, l’UAI, con progetto di decisione del 12 aprile 2018 “che
annulla e sostituisce quello del 24.01.2018” (pag. 411-415 incarto AI), a fronte
di un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività (abituale e adeguata) del
100% dal 15 dicembre 2013 e del 50% dal 1° gennaio 2016, ha preannunciato
all’assicurata il versamento di una rendita intera di invalidità dal 1°
febbraio 2016 (ovvero dopo sei mesi dall’inoltro della richiesta di
prestazioni) ridotta ad un quarto di rendita (grado AI: 44%) dal 1° maggio
2016, ovvero trascorsi 3 mesi dall'oggettivato miglioramento dello stato di
salute a partire dal 1° gennaio 2016 ex art. 88a cpv. 1 OAI (pag. 411-415
incarto AI).
A seguito delle
osservazioni dell’assicurata l’UAI ha ordinato l’esecuzione di una perizia
psichiatrica. L’assicurata è stata peritata il 17 maggio 2018 dalla dr.ssa med.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, del __________, che
ha allestito il relativo rapporto il 21 novembre 2018 (pag. 460-484 incarto
AI). Dopo avere raccolto anche il rapporto finale del 25 marzo 2019 del medico
SMR, dr. med. __________ (pag. 513-516 incarto AI) e le annotazioni del 13 e
del 16 maggio 2019 e del 17 giugno 2019 del medesimo medico SMR (pag. 532, 545
e 566 incarto AI) e l’annotazione del 12 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________
(pag. 587 incarto AI), l’UAI, con decisione del 30 luglio 2019 (doc. A),
l’UAI ha riconosciuto una rendita intera dal 1° dicembre 2014 (alla scadenza
dell’anno d’attesa), con versamento dal 1° febbraio 2016 (a fronte di una
richiesta tardiva), ridotta ad un quarto di rendita (grado AI: 44%) dal 1°
aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018, a fronte di un grado di invalidità
del 24%.
Nella misura in cui ha
emesso la decisione avversata, senza prima emettere un nuovo progetto di
decisione - che era stato peraltro preannunciato al patrocinatore
dell’assicurata in data 11 febbraio 2019 (“(…) in merito alla pratica della
Signora RI 1 vi trasmettiamo per conoscenza copia dei certificati medici del
Dr. __________ e vi invitiamo a volerci produrre, entro e non oltre il 4
marzo 2019, copia dei rapporti medici psichiatrici e ortopedici da lui
citati. Trascorso infruttuoso il termine, procederemo con l’intimazione di un
progetto di decisione. (…).”: pag. 495 incarto AI; n.d.r.: la
sottolineatura non è della redattrice) - e, quindi, senza dare all’assicurata
la possibilità di formulare osservazioni e proporre nuovi mezzi di prova in
relazione all’istruttoria svolta dall’UAI successivamente al 12 aprile 2018,
l’UAI ha commesso una violazione grave del diritto di essere sentito della
ricorrente.
Per costante giurisprudenza
una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può
essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità
di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la
censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che
può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia
l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437) e nel caso di
specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3 e STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1); la
prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa
all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di
essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito
di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid.
2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag. 204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del
18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019,
consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20
gennaio 2020, consid. 2.1; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.3).
Nel caso di specie non è
comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione, dal momento che
una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; STCA
32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1), per i motivi qui di seguito
esposti.
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’UAI ha correttamente, o meno, riconosciuto all’assicurata una rendita intera
dal 1° dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1°
febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad un quarto di
rendita (grado AI: 44%) dal 1° aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018, a
fronte di un grado di invalidità del 24%.
Preliminarmente il TCA rileva che il patrocinatore dell’assicurata non contesta
- a ragione - che la prestazione vada versata dal 1° febbraio 2016 (ossia sei
mesi dopo l'inoltro della richiesta del 16 luglio 2015, pag.1-14 incarto AI,
pervenuta all’amministrazione il 3 agosto 2015, pag. 16-17 incarto AI) a fronte
di una domanda tardiva (cfr. art. 29 cpv. 1 LAI).
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA,
è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a
cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V
313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid.
2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è
tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata
dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio
2006, consid. 5).
2.4. Per costante giurisprudenza,
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI,
se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità
e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
(STCA 32.2019.137 del 25
maggio 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.3).
2.5. Per quel che concerne
l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro
applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato
il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale
federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30
novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura
appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un
esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità
lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa
comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una
limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie".
Con il cambiamento di
prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016
del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e
8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie
raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro
valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del
singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche
sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di
prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e
32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50.
(STCA 32.2017.176 del 14
agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito
(cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del
Considerandi
2.
agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid.
3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
Vedi pure STCA 32.2018.145
del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.
2.3
e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.4.
2.6
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Da ultimo, affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; CATTANEO, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629;
CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie,
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg.
(249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del
carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V
352).
(STCA 32.2019.47 del 24
febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.5).
2.7
L'Alta Corte ha stabilito
che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti
dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui
quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si
fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s.
consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia
relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di
una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della
medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto
personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U
438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA
35.2005.9
dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio
2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del
13.
aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;
STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5; STCA 32.2019.47 del 24
febbraio 2020, consid. 2.5 e STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.6).
2.8
Nella presente fattispecie
con la decisione avversata l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita
intera dal 1° dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento
dal 1° febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva), ridotta ad un quarto
di rendita (grado AI: 44%) dal 1° aprile 2016, limitata al 31 ottobre 2018 (grado
AI: 24%), ritenendola inabile al lavoro, nell’attività abituale di “tuttofare
presso una pizzeria”, al 100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al
50% dal 1° gennaio 2016 e continua rispettivamente, in attività adeguate, al
100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1° gennaio 2016 al
25.
luglio 2018 e al 20% dal 26 luglio 2018 e continua.
Per quanto concerne l’aspetto medico, l’amministrazione si è fondata, in
particolare, sul rapporto finale del 25 marzo 2019 del medico SMR, dr. med. __________
(pag. 513-516 incarto AI), che, sulla base della documentazione medica agli
atti (in particolare, la perizia reumatologica del 26 ottobre 2016 - pag. 87-98
incarto AI - e il complemento dell’11 ottobre 2017 - pag. 351 incarto AI - del
dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e reumatologia e la perizia
psichiatrica del 21 novembre 2018 della dr.ssa med. __________ del __________ -
pag. 460-484 incarto AI-), ha posto le diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di:
" Episodio
depressivo di media gravità evoluto ora in quadro lieve (ICD10:F32.0);
Sindrome da dolore con fattori sbrnatici e psichici (ICD10:F45.41)”
e le ulteriori diagnosi
con ripercussione sulla capacità lavorativa di:
" Sindrome
cervicospondilogena cronica con/su:
- disbalance muscolare
- alterazione
degenerativa protrusione erniaria C5-C6 con uncartrosi e restringimento del
neuroforamen di sinistra, protrusione medio laterale sinistra C6-C7 e 03-C4,
uncartrosi diffusa
Dolori e limitazione alla spalla destra su componente posturale e
miofasciale:
- artro risonanza / artrografia del 02.10.2018:
fenomeni degenerativi dell'articolazione acromin-claveare con
ispessimento della capsula ma non importanti segni per sofferenza flogistica
acuta. Ispessimento della sinovia intrarticolare specie nel recesso sotto
coracoideo per fenomeni infiammatori articolari. Degenerazione della porzione
intrarticolare del capolungo del bicipite e dello SLAP. Possibile lassità
legamentosa con rotazione postero-laterale rispetto alla glena scapolare, a
fenomeni degenerativi del cercine glenoideo con irregolarità da possibile
sofferenza cronica del profilo posteriore.
Sindrome lombospondilogena cronica con/su:
- insufficienza muscolare in rapporto al peso
- moderate
alterazioni degenerative con discopatia L2-L3, protrusione discale L5-S1
paramediana destra.”
e le diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa di:
" Adiposità
Tiroidite cronica autoimmune di Hashimoto paucisintomatica.”
(pag. 513 incarto AI).
Il medico SMR ha considerato l’assicurata inabile al lavoro,
nell’attività abituale di “tuttofare con prevalenza di aiuto cucina”, al
100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1° gennaio 2016 e
continua (presenza e riduzione rendimento) rispettivamente, in attività
adeguate, al 100% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre 2015 e al 50% dal 1°
gennaio 2016 al 25 luglio 2018 e la 20% dal 26 luglio 2018 e continua (presenza
e riduzione di rendimento; pag. 514 incarto AI).
Il medico SMR ha poi stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 10 kg;
alternanza della postura al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere
lavori di precisione; necessità di pause supplementari inclusa: pag. 514
incarto AI).”
Quali “Ulteriori
limitazioni funzionali necessarie per l’integrazione professionale” il medico
SMR ha indicato:
" Per i
limiti psichici un'attività adeguata dovrebbe essere un'attività semplice,
ripetitiva che non necessiti di flessibilità nelle procedure e negli orari
CL 80% in attività abituale ed adeguata
CL 90% nelle attività domestiche
Per gli aspetti reumatologici un'attività adeguata dovrebbe
prevedere limite di peso mobilizzabile fino a 10Kg in maniera occasionale,
possibilità di variare la postura, prevalentemente lavorare in posizione
seduta, non lavori in flessione o con iperestensione del collo, non lavori
sopra il limite delle spalle.
CL 50% in attività abituale.
CL 100% in attività adeguata e per le funzioni domestiche con il
rispetto dei limiti descritti.
Rispetto alla cumulabilità della IL psichiatricafreumatologica, le
limitazioni psichiatriche appaiono integrabili sia nell'attività abituale che
confacente in quanto i limiti funzionali di ridotta persistenza e flessibilità
sono già inclusi nella valutazione reumatologica di riduzione di rendimento.”
(pag. 515 incarto AI)
Il medico SMR quale “Prognosi
evoluzione capacità lavorativa” ha indicato: “consolidata” (pag. 515
incarto AI).
Quali “Osservazioni
conclusive” il medico SMR ha indicato:
" Per gli
aspetti asteo-articolari l'Assicurata non mostra un peggioramento delle
condizioni generali clinico/funzionali ma piuttosto un quadro di
stazionarietà/resistenza alle terapie.
In atto (al momento della stesura di questo RAF) l'Assicurata
risulta ricoverata per un periodo di riabilitazione presso la Struttura di
Novaggio per un ulteriore periodo di riabilitazione nel contesto di un percorso
finalizzato al recupero funzionale completo.
Le nuove certificazioni sia ortopediche che psichiatriche si
giudicano come una diversa valutazione di un medesimo stato clinico.
RDU del caso tra due anni.” (pag. 515 incarto AI)
L’amministrazione si è
fondata pure sulle annotazioni del 13 e del 16 maggio 2019 e del 17 giugno 2019
del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 532, 545 e 566 incarto AI) e
l’annotazione del 12 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________, (pag. 587
incarto AI), con cui i precitati medici SMR hanno confermato il precedente rapporto
finale SMR del 25 marzo 2019 (pag. 513-516 incarto AI).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto finale SMR
del 25 marzo 2019 (e le successive annotazioni del 16 maggio 2019 e del 17
giugno 2019 del medico SMR, dr. med. __________ e l’annotazione del 12 luglio
2019.
del medico SMR, dr. med. Prolo) non sono sufficienti per concludere che RI
1, in attività adeguate, è abile allo 0% dal 15 dicembre 2013 al 31 dicembre
2015.
e al 50% dal 1° gennaio 2016 al 25 luglio 2018 e all’80% dal 26 luglio
2018.
e continua (presenza e riduzione di rendimento).
Innanzitutto il TCA non ha motivo di scostarsi da quanto già accertato nella
STCA 36.2016.61 del 6 marzo 2017, e più precisamente che l’assicurata, dal 1°
giugno 2014 era incapace al lavoro al 100% nella sua precedente attività di
tuttofare, mentre era capace al lavoro al 100% in attività semplici e
ripetitive confacenti al suo stato di salute con le limitazioni indicate dal
dr. med. __________ dapprima e dal dr. med. __________ in seguito; al più
presto dal 17 novembre 2015 l’assicurata è stata incapace al lavoro al 50% in
qualsiasi attività a causa della patologia psichiatrica; l’assicurata è inoltre
stata completamente inabile al lavoro durante la degenza presso la Clinica di __________
di __________ dal 24 gennaio 2016 al 20 febbraio 2016 e poi fino al 27 marzo
2016.
(cfr. consid. 1.4).
Secondariamente il TCA
osserva che, dalle tavole processuali emerge che - successivamente alla perizia
reumatologica del 26 ottobre 2016 (pag. 87-98 incarto AI) e al complemento
dell’11 ottobre 2017 (pag. 351 incarto AI) del dr. med. __________, specialista
FMH in medicina interna e reumatologia e alla perizia psichiatrica del 21
novembre 2018 della dr.ssa med. __________ del __________ (pag. 460-484 incarto
AI-) - l’assicurata ha versato agli atti svariata nuova documentazione medica dal
profilo somatico e psichiatrico, per lo più specialistica, relativa al periodo
precedente alla decisione avversata del 30 luglio 2019 che segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1). Tra di essa spiccano, in particolare, lo scritto del 20
febbraio 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia (pag. 506 incarto AI), lo scritto del 28 febbraio 2019 del dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore (pag. 507 incarto AI), la lettera ambulatoriale del 1°
marzo 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e
reumatologia, caposervizio della Clinica di riabilitazione __________ di __________
(pag. 508-511 incarto AI), lo scritto dell’8 aprile 2019 del Servizio di
psichiatria e psicologia medica di __________ (pag. 536 e 537 incarto AI), la
lettera d’uscita del 17 aprile 2019 del dr. med. __________ (pag. 538-542
incarto AI), lo scritto del 29 maggio 2019 del dr. med. __________ (pag. 561
incarto AI), il referto della RM colonna cervicale nativa del 20 maggio 2019 del
dr. med. __________ (pag. 563 incarto AI) e lo scritto del 3 luglio 2019 del
dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 583-584
incarto AI). Alla luce di tale documentazione l’amministrazione avrebbe dovuto
concludere, su indicazione del proprio SMR, per la necessità di un complemento
peritale - psichiatrico e reumatologico - di decorso.
Tale decisione appariva tanto più giustificata, considerato che gli specialisti
(reumatologo e psichiatra) che hanno peritato l’assicurata non hanno mai
effettuato una discussione globale.
Nella valutazione psichiatrica del 21 novembre 2018, la perita psichiatra ha
difatti indicato quanto segue: “Rispetto alla cumulabilità della IL
psichiatrica/reumatologica, le limitazioni psichiatriche appaiono integrabili
sia nell’attività abituale che confacente in quanto i limiti funzionali di
ridotta persistenza e flessibilità sono già inclusi nella valutazione
reumatologica di riduzione di rendimento” (cfr. pag. 484 incarto AI). Tale
indicazione è stata poi riportata dal medico SMR nel rapporto finale del 25
marzo 2019 (cfr. pag. 515 incarto AI).
Tuttavia, a fronte di una questione squisitamente medica, secondo la
giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati e, pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità
si possono sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica
squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione
(cfr., sul tema, D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag. 246 e ss.).
Il TCA rileva che le annotazioni dei medici SMR, in particolare, quelle del 13 maggio
2019.
(pag. 532 incarto AI: “Le certificazioni mediche presentate non
modificano le conclusioni del RAF, le stesse attestano una IL del 100% ma non
oggettivano uno stato clinico diverso o peggiorato né affermano nuove diagnosi.
Si confermano le conclusioni del RAF.”) e del 16 maggio 2019 (pag. 545
incarto AI: “La documentazione prodotta agli atti non modifica le conclusioni
del RAF, l’Assicurata è già stata valutata in sede peritale (21.11.2018 perizia
psichiatrica). Nelle certificazioni non viene attuato un confronto con quanto
visto e valutato dai periti e tantomeno non viene stabilito un grado di IL. In
considerazione di tanto si ritiene giustificato considerare quanto riportato
nelle ultime certificazioni come una diversa valutazione di un medesimo stato
clinico.”) e del 17 giugno 2019
(pag. 566 incarto AI: “La nuova documentazione presentata agli atti non
modifica le conclusioni del RAF, la percentuale del 20% in attività adeguata
contempla i limiti funzionali che scaturiscono dalle limitazioni alla colonna
cervicale, limitazioni comunque note e già considerate nella valutazione”)
del medico SMR, dr. med. __________ - che è specialista FMH in medicina
generale - e l’annotazione del 12 luglio 2019 (pag. 587 incarto AI: “Ho
preso visione di un certificato generico di inabilità lavorativa del Dr. __________
del 01.07.2019 privo di indicazione di status, diagnosi e prognosi. Ho preso
visione di un certificato dello psichiatra Dr. __________ del 03.07.2019, il
quale riporta lo stesso apprezzamento già espresso dal precedente curante Dr. __________
il 20.02.2019 oggetto di analisi con il rapporto SMR finale del 25.03.2019. In
conclusione, in assenza di nuove informazioni, rispettivamente modificazioni
significative di fatti medici noti, rimangono valide le precedenti prese di
posizione SMR.”) del medico SMR, dr. med. __________ - che, tuttavia, non
ha mai avuto alcun colloquio personale con l’assicurata (cfr. consid. 2.7) -
non consentono di giungere ad una conclusione differente.
Dagli atti dell’incarto emergeva (ed emerge), pertanto, la necessità di una
valutazione psichiatrica e reumatologica di decorso dello stato di salute
dell’assicurata e di una discussione globale tra gli specialisti in questione,
come esatto dalla giurisprudenza federale.
Analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12
aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato
che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi
espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può,
quindi, fondare il proprio giudizio sul rapporto finale del SMR del 25 marzo
2019.
(pag. 513-516 incarto AI).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale
deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece
rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle
carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an
die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le
ragioni anziesposte, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti
lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta
in atto l’accertamento peritale specialistico di decorso in ambito psichiatrico
e reumatologico e di una discussione globale tra gli specialisti in questione.
Alla luce di quanto appena
esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI per
l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico e
psichiatrico (tenuto conto anche della svariata documentazione medica
specialistica versata agli atti in questa sede dal patrocinatore della
ricorrente: cfr., in particolare, quella relativa all’operazione alla spalla destra
del 7 ottobre 2019 ed al relativo decorso post-operatorio, all’operazione alla
spalla sinistra del 5 giugno 2020 ed al relativo decorso post-operatorio e al
ricovero dal 4 novembre 2019 al 9 dicembre 2019 presso la Clinica __________ di
__________ come da lettera di dimissione del 3 gennaio 2020 di cui al doc.
XVI-2) - di una perizia psichiatrica e reumatologica di decorso. Sulla base
dell’aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico, l’amministrazione
dovrà valutare pure la necessità o meno di procedere anche ad una valutazione
peritale neurologica.
Il TCA sottolinea che, nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica di
decorso, la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata nell’ambito
di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella
DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al
consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve
infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF
9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA
32.2018.107
del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre
2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA
32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).
È qui utile sottolineare
che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali,
non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio;
cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto
2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA
32.2019.24
del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11; STCA
32.2019.219
del 15 luglio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).
In questo contesto è
parimenti utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa
dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica
invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e
STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20
agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o
socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili
di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013
consid. 1.2 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,
consid. 2.12 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020,
consid. 2.7 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020,
consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).
Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del
1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può
anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che
l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e
valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati
con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°
settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14
ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e
9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23
maggio 2018, consid. 2.8.2.3; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.7).
In ogni caso la perita psichiatra dovrà prendere pure posizione in merito alle
critiche sollevate in questa sede al suo operato da parte del patrocinatore
dell’assicurata (cfr., in particolare, doc I, pag. 9 e 13).
Andrà poi effettuata una
discussione globale tra gli specialisti in questione.
Va ancora rammentato che
in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito
che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il
ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad
esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio
AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la
conferma (cfr. consid. 1.6 e 2.2) del diritto a una rendita intera dal 1°
dicembre 2014 (alla scadenza dell’anno d’attesa), con versamento dal 1°
febbraio 2016 (a fronte di una richiesta tardiva) e ad almeno un quarto di
rendita dal 1° aprile 2016 al 31 ottobre 2018, non vi è spazio per una reformatio
in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid.
8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid.
2.13
e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.8 e
rinvii ivi citati; STCA 32.2018.168 del 14 agosto 2019, consid. 2.9 e rinvii
ivi citati; STCA 32.2019.145 del 9 giugno 2020, consid. 2.14 e rinvii ivi
citati).
2.10
Da ultimo, il TCA osserva che
risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle
ulteriori censure ricorsuali sollevate dal patrocinatore dell’assicurata. Per
motivi di economia processuale, il TCA rileva comunque sin d’ora che, non può
essere, in particolare, condivisa la censura all’operato dell’amministrazione
per non avere esperito una inchiesta domestica, al fine di valutare in maniera
concreta le limitazioni della sua cliente nello svolgimento delle mansioni di
casalinga, dal momento che l’assicurata è stata considerata salariata al 100%
(ciò che è, peraltro, rimasto - a ragione - incontestato dal legale) e,
pertanto, l’UAI ha applicato, al caso, di specie il metodo ordinario del
raffronto dei redditi (ciò che è, peraltro, rimasto - a ragione - parimenti incontestato
dal legale).
2.11
Alla luce di quanto esposto al
considerando 2.9, il TCA rinuncia anche all'assunzione di ulteriori prove (in
particolare, “audizione/informazioni scritte sullo stato di salute
dell’assicurata dai seguenti medici: dr. med. __________, dr.ssa med. __________,
dr.ssa med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________; dr. med. __________;
dr. med. __________, dr. med. __________, dr. med. __________”, l’audizione del
marito della ricorrente (__________) e l’“Interrogatorio/audizione” della sua
assistita” richieste dal patrocinatore dell’assicurata: doc. I, pag. 18).
Il legale non ha presentato
una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica (cfr. STF 9C_578/2008
del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti) ma
soltanto una richiesta di audizione personale (al riguardo, si veda il doc. IX;
cfr. SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
Va qui ricordato che,
quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti.
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo
STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico
dell’UAI che verserà fr. 2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché
proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a una rendita
intera dal 1° dicembre 2014, con versamento dal 1° febbraio 2016, e ad almeno
un quarto di rendita dal 1° aprile 2016 al 31 ottobre 2018.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente fr. 2'500.- (IVA
compresa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti