Lexipedia

Decisione

32.2019.171

Con la risposta di causa l'Ufficio AI chiede la sospensione della procedura in attesa degli accertamenti che l'assicuratore LAINF sta facendo, che sono determinanti per il riconoscimento di una rendit

14 agosto 2020Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

2.6. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato da un

legale, fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura

ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 16

luglio 2019 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda

conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le spese per complessivi fr.

500.

sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà al ricorrente fr. 2’000.--

per ripetibili (IVA Inclusa), ciò che rende l’istanza di assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio priva di oggetto.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti