32.2019.173
Entità e decorrenza dell'AGI minorenni e del supplemento per cure intensive spettanti all'assicurato
19 giugno 2020Italiano62 min
di inchiesta, nonché con le constatazioni contenute nel rapporto di fine anno scolastico
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.173
cr/sc
Lugano
19 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 19 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel dicembre 2014,
è affetto da un disturbo dello spettro autistico, diagnosticato dal Prof. dr. __________,
neuropediatra e primario dell’Istituto __________ e confermata dalla dr.ssa __________,
specialista in medicina pediatrica e adolescenziale, Capo del __________ - e
che costituisce un’infermità congenita riconosciuta secondo la cifra 405
dell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC) - a seguito del quale è stato
posto al beneficio di provvedimenti sanitari e ergoterapia.
Nel mese di giugno 2018
l’assicurato, per il tramite della mamma, ha presentato una domanda di assegno
grandi invalidi (AGI) per minorenni.
Eseguiti gli accertamenti
del caso, in particolare un’inchiesta a domicilio (doc. 38), con progetto di
decisione del 27 maggio 2019, poi confermato con decisione del 19 agosto 2019,
l’Ufficio AI, riconoscendo la necessità di aiuto regolare e permanente da parte
di terzi per lo svolgimento di 5 atti ordinari della vita, ha attribuito
all’assicurato un AGI minorenni di grado lieve dal 1° dicembre 2018 e di grado
medio dal 1° marzo 2019, oltre ad un supplemento per cure intensive per
un’assistenza di 4 ore (di cui 2 ore e 5 minuti per il compimento degli atti
ordinari della vita e 2 ore per la sorveglianza personale permanente) a decorrere
dal 1° marzo 2019 (doc. A2).
1.2. Tale decisione è stata
tempestivamente impugnata dall’assicurato, rappresentato dalla mamma, a sua
volta patrocinata dalla RA 2, chiedendo il riconoscimento del diritto ad un AGI
minorenni di grado elevato dal 1° dicembre 2018 e, dalla stessa data, il
diritto ad un supplemento per cure intensive di 6 ore (doc. I).
Fatti
I
rappresentanti legali dell’assicurato hanno, inoltre, postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I)
Innanzitutto contestato è
stato il riconoscimento, da parte dell’Ufficio AI, della necessità di aiuto
supplementare di cui abbisogna RI 1 per il compimento di “solo” cinque atti
ordinari della vita, ad esclusione di quello dello “spostarsi in casa e
all’esterno/stabilire contatti sociali”.
Questo in quanto secondo
l’amministrazione, nonostante il bisogno supplementare per tale atto sia stato
riconosciuto in occasione dell’inchiesta a domicilio, lo stesso potrebbe essere
computato e avrebbe quindi dovuto essere rivalutato al compimento dei 5 anni
del bambino (vale a dire nel dicembre 2019), secondo l’Allegato III della
Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI).
Tale modo di procedere
dell’amministrazione non appare corretto, a mente dei rappresentanti legali, in
quanto l’indicazione di un’età di 5 anni nella CIGI costituisce un’età media
indicativa che non può essere considerata imperativa.
Al contrario, a loro modo
di vedere, la necessità di un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo non
invalido per l’atto di “spostarsi in casa e all’esterno/stabilire contatti
sociali” deve essere ammessa nel caso di specie a partire dai 3 anni di età,
ossia dal mese di dicembre 2017, secondo le constatazioni fatte dai medici e
dagli educatori di riferimento. Tale soluzione, inoltre, appare secondo i
rappresentanti legali rispettosa di quanto considerato a livello
medico-scientifico, laddove è unanimemente riconosciuto che, già dai tre anni
di età, un bambino senza invalidità è in grado di stabilire e curare i rapporti
sociali, peraltro pure al centro del percorso formativo già a partire dalla
scuola dell’infanzia.
I rappresentanti legali
hanno, poi, sostenuto che la sorveglianza da riconoscere a RI 1 sia
particolarmente intensiva, quindi da conteggiare con 4 ore di assistenza e non
solo con 2 ore di assistenza, corrispondente ad una sorveglianza supplementare
permanente, ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 OAI.
Ricordando quanto previsto
dal marginale 8079 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
(CIGI) e dal relativo esempio 1, i rappresentanti legali ne hanno evidenziato
la similitudine esistente con quanto riportato dall’assistente sociale in sede
di inchiesta, nonché con le constatazioni contenute nel rapporto di fine anno scolastico
redatto dall’educatrice di riferimento della Fondazione __________, dai quali
emerge l’imprescindibilità di una sorveglianza a vista costante del bambino,
per evitare che si possa mettere in pericolo, non avendo coscienza degli
stessi, come pure indicato dalla pediatra del SMR. Ciò giustifica, pertanto,
secondo i rappresentanti legali, il riconoscimento di una sorveglianza
particolarmente intensiva, da quantificare in 4 ore e non solo di 2 ore come
fatto dall’Ufficio AI.
Infine, i rappresentanti
legali hanno rilevato che il diritto all’AGI minorenni – secondo quanto esposto
in sede ricorsuale da ritenere di grado elevato - vada riconosciuto già da
dicembre 2018, vale a dire a partire dal compimento dei 4 anni di RI 1, e non
dopo un periodo di tre mesi da tale data ex art. 88a cpv. 2 OAI.
A loro parere, difatti,
allo scadere dell’anno di attesa (vale a dire nel dicembre 2018) è subentrata
la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (dai 4 anni si può
considerare la necessità di aiuto nell’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi, oltre
ad una sorveglianza permanente), e non per un peggioramento dello stato di
salute, circostanza che avrebbe sì imposto l’attesa di un termine di tre mesi.
Per tali motivi, i
rappresentanti legali del ricorrente hanno quindi concluso che l’assicurato ha
diritto ad un AGI minorenni di grado elevato e un supplemento per cure
intensive di 6 ore a partire dal 1° dicembre 2018 (doc. I).
1.3. In data 30 settembre 2019 i
rappresentanti legali hanno trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (doc. V).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione sia all’assistente
sociale competente (doc. VI/1), che al SMR (doc. VI/2), ha confermato la
correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi in diritto (doc. VI).
1.5. In data 14 novembre 2019 i
rappresentanti legali hanno ribadito le richieste ricorsuali di riconoscimento
del maggior bisogno di aiuto per RI 1 in relazione all’atto ordinario di
“spostarsi/stabilire contatti sociali” dai tre anni di età, così come pure
della necessità di sorveglianza particolarmente intensiva, non essendo lo
stesso, a causa della sua patologia, in grado di riconoscere i pericoli e non
potendo quindi mai essere perso di vista da parte dell’adulto di riferimento,
il quale deve dar prova costante di prontezza di intervento.
I rappresentanti legali
hanno, pure, nuovamente richiesto che l’inizio del diritto (ossia AGI minorenne
di grado elevato e supplemento per cure intensive di 6 ore) venga fissato nel
mese di dicembre 2018, momento del raggiungimento dei quattro anni da parte di RI
1, senza che venga applicato il periodo di attesa di tre mesi (doc. X).
1.6. Con osservazioni del 27
novembre 2019, cui è stata allegata anche una presa di posizione da parte
dell’assistente sociale competente (doc. XII/1), l’Ufficio AI ha confermato che
la sorveglianza di cui necessita RI 1 non può essere considerata
particolarmente intensiva, ritenendo che, da una parte, la diagnosi di autismo
non comporta automaticamente un tale tipo di sorveglianza e, dall’altra, che
occorre anche tenere conto del fattore età, visto che “chiaramente più un
assicurato è giovane, più il bisogno di sorveglianza è elevato e quindi
indipendente da un’eventuale patologia”.
Per tali ragioni
l’amministrazione ha concluso che “occorre dar prova di prudenza nel
riconoscere un bisogno di sorveglianza supplementare”, evidenziando che
“ammettere con eccessiva facilità la necessità di sorveglianza particolarmente
intensiva significherebbe in pratica introdurre un automatismo che imporrebbe
di riconoscerne la necessità ogni qualvolta viene posta la diagnosi di autismo,
automatismo questo chiaramente escluso dalla giurisprudenza, oltre che dal
senso della norma” (doc. XII).
1.7. In data 14 gennaio 2020, i
rappresentanti legali, ad ulteriore sostegno della richiesta di riconoscere a RI
1 il diritto ad una sorveglianza particolarmente intensiva, hanno trasmesso al
TCA un nuovo rapporto della Fondazione __________ (doc. XVI + A16).
1.8. Con osservazioni del 4
febbraio 2020 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione alla
pediatra del SMR (doc. XVIII/1) e all’assistente sociale competente (doc.
XVIII/2), ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione impugnata (doc. XVIII).
1.9. Con scritto del 20 febbraio
2020, i rappresentanti legali hanno confermato quanto già sostenuto in sede
ricorsuale e nelle successive prese di posizione, manifestando stupore per le
osservazioni espresse dall’assistente sociale nella sua ultima annotazione,
indicando che scopo della RA 2 è quello di patrocinare in modo corretto e se
necessario deciso le persone che ad essa si rivolgono per la tutela dei loro
diritti (doc. XX).
Tali considerazioni dei
rappresentanti legali dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione
(doc. XXI), per conoscenza.
in diritto
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’assicurato ha diritto ad un AGI minorenni di grado
lieve dal 1° dicembre 2018 e di grado medio dal 1° marzo 2019, oltre ad un
supplemento per cure intensive per un’assistenza di 4 ore (di cui 2 ore e 5
minuti per il compimento degli atti ordinari della vita e 2 ore per la
sorveglianza personale permanente) a decorrere dal 1° marzo 2019, come riconosciuto
con la decisione contestata, oppure ad un AGI di grado elevato e ad un
supplemento per cure intensive di sei ore dal 1° dicembre 2018, come da lui
preteso.
Secondo l’art. 9 LPGA -
che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450)
- è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha
bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che
l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto
di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti
ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia
lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso
incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio
2008; DTF
121.
V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita
sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere all'igiene
personale
- andare al gabinetto
- spostarsi (in casa e
all'esterno) e stabilire contatti.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.2
L’art. 42 LAI prevede in
particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA)
in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno
per grandi invalidi (cpv. 1).
La grande invalidità è di
grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È considerato grande
invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in
modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà
quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto
almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato
in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande
invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce
che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di
grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari
della vita,
b) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a
ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita,
b) necessita di una
sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in
modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità,
d) a causa di un
grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere
i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti
in modo regolare e considerevole,
e) è costretto a
ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38 OAI
("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
" Esiste un
bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c)
rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un
danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per
essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente
l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e
necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra
queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di
amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli
398-419 del Codice civile (cpv. 3)."
Per
i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior
bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita
rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande
invalidità dei minorenni si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni
(marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV nr.
30.
p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008
consid. 5.2.2).
Secondo l’art. 42 cpv. 4
LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al
più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto
al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o
in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a
partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va
qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato
che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del
diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1
LAI.
Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
L’art. 28 LAI prevede
quanto segue:
" 1. L’assicurato ha diritto a una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento
in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per
cento.
2.
La rendita è graduata come segue, secondo il
grado di invalidità:
Grado d’invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di
rendita intera
almeno 40 %
un quarto
almeno 50 %
metà
almeno 60 %
tre quarti
almeno 70 %
rendita intera
Riguardo all’importo
dell’assegno per grandi invalidi, l’art. 42 ter cpv. 1 LAI stabilisce che:
" Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire
l’importo dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è
versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti
principali della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado
elevato ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio
al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3.
e 5 LAVS2.
L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo
giornaliero.”
2.3
I minorenni grandi invalidi che
necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento.
L’art. 42 ter cpv. 3 LAI prevede,
infatti, che:
" L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di
un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il
supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento
ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al
giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al
70.
per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per
cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34
capoversi 3 e 5 LAVS.4
Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.”
L’art. 39 OAI
("supplemento cure intensive") precisa che:
"
1.
Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI
quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza
supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.
2.
Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e
di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della
stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal
medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure
pedagogico-terapeutiche.
3.
Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla
salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere
conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente
intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come
quattro ore di assistenza.”
2.4
Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2
OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante
l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza,
un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità
di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu
si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure
a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in
cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e
limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere
contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni
divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto
deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli
provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre
deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora
il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle
assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente
insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona
competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della
fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140
V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.5
Va infine ricordato che, al
pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le
circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza
all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le
loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano
effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole
giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione
sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante
delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la
legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle
norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172
consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a,
126.
V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.6
A seguito della domanda di
prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire
un’inchiesta domiciliare eseguita il 15 giugno 2018, presenti il bambino e sua
madre.
Sulla base di quanto
constatato dall’assistente sociale in tale occasione, con il progetto di
decisione del 27 maggio 2019, poi confermato con la decisione impugnata (doc.
A2), l’amministrazione ha riconosciuto che, rispetto ad un coetaneo normodotato,
l’assicurato necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli
atti ordinari della vita:
" (…)
vestirsi/svestirsi
(da 12.2017,
a 3 anni);
alzarsi/sedersi e
coricarsi (da
12.2018, a 4 anni);
mangiare
(da
1.2016, a 24 mesi);
cura del corpo
(da 12.2017, a 3 anni);
fare i propri bisogni (da
12.2018, a 4 anni).
Necessita inoltre di una
sorveglianza personale:
permanente
da dicembre 2018, a 4 anni.”
Per tali motivi, all’assicurato è stato assegnato il diritto ad un
AGI minorenni di grado lieve dal 1° dicembre 2018 (dopo un anno di attesa), poi
aumentato ad un grado medio dal 1° marzo 2019 (dopo tre mesi dall’inizio della
necessità di terzi per i cinque atti), e un supplemento per le cure intensive
per un’assistenza di 4 ore dal 1° marzo 2019 (2 ore e 5 minuti per il
compimento degli atti ordinari della vita e 2 ore per la sorveglianza
permanente, per un totale di 4 ore e 5 minuti) (doc. A2).
2.7
Nel caso concreto, la prima
contestazione riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del
regolare e rilevante aiuto di terzi relativo all’atto di “spostarsi (in casa
e fuori)/stabilire contatti sociali” motivato dal fatto che il bambino non
ha ancora compiuto 5 anni.
I rappresentanti legali
hanno contestato tale motivazione dell’amministrazione, sottolineando come la
stessa assistente sociale, autrice dell’inchiesta a domicilio, abbia
riconosciuto che il bambino, nato nel dicembre 2014 (3 anni e 6 mesi di età al
momento dell’espletamento dell’inchiesta domiciliare svolta il 15 giugno 2018),
ha effettivamente bisogno di un maggior aiuto rispetto ai coetanei normodotati
per eseguire il succitato atto ordinario della vita.
Dall’inchiesta a domicilio
risulta, in effetti, che l’assicurato necessita “di essere costantemente
accompagnato negli spostamenti all’esterno poiché non è in grado di orientarsi
né di riconoscere i pericoli. Nell’ambito della relazione RI 1 manifesta delle
evidenti difficoltà; non stabilisce alcun tipo di contatto, neppure di tipo
visivo, non gioca con i coetanei e non ha piacere ad interagire con loro.
Importanti impedimenti sono presenti anche nell’espressione verbale, che
risulta attualmente assente” (cfr. doc. 35, 38, 39, punto 1.1.6.).
Nella presa di posizione del 7 agosto 2019 consecutiva alle
osservazioni inoltrate dalla mamma di RI 1, assistita da __________, contro il
progetto di decisione del 27 maggio 2019, l’assistente sociale, chiamata ad
esprimersi a tale proposito, pur confermando la necessità di aiuto del bambino
anche per l’atto di “spostarsi/stabilire contatti sociali”, ha indicato come
non sia possibile tenerne conto al momento di stabilire il diritto all’assegno
grandi invalidi minorenni in quanto, secondo l’Allegato III della Circolare
dell’UFAS sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), tale atto può essere
computato solo al compimento dei 5 anni, quindi nel mese di dicembre 2019.
Ella ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Come
descritto nel mio rapporto d’inchiesta, a causa dei limiti legati all’autismo RI
1.
necessita di aiuto sia negli spostamenti all’esterno della propria
abitazione, sia nel mantenimento dei contatti sociali. Non manifesta invece
problemi di tipo motorio che lo limitano negli spostamenti all’interno della
sua abitazione, né nel salire e scendere le scale.
Le direttive CIGI stabiliscono che “a 10 mesi un bambino sa
gattonare. A 15 mesi un bambino può camminare da solo. A 3 anni sa salire da
solo le scale. A partire da 5 anni, il bambino stabilisce contatti sociali
nell’ambiente circostante. Nella maggior parte dei casi il suo linguaggio è
comprensibile, anche per chi non lo conosce.
Sa andare da solo a scuola, se il tragitto non è pericoloso.
Conosce le regole sociali e riesce a tenere una conversazione. A partire da 8
anni, il bambino è consapevole delle regole della circolazione stradale e sa
valutare i pericoli.”
Facendo riferimento a quanto esposto nella CIGI non è possibile
rilevare, rispetto a un coetaneo, una maggiore dipendenza nel compimento
dell’atto, che al momento non può quindi essere computato. Questo aspetto sarà
da rivalutare al compimento dei cinque anni, nel mese di dicembre 2019.” (Doc.
46)
Tale valutazione è stata
poi ribadita dall’assistente sociale nelle annotazioni del 4 ottobre 2019
allegate alla risposta di causa dell’amministrazione, nelle quali, rispondendo
alla richiesta del patrocinatore dell’UAI, ha indicato:
" 1. L'atto
ordinario della vita di spostarsi (in casa e all'esterno) /stabilire contatti
sociali deve essere preso in considerazione per il maggior bisogno di aiuto
dovuto all’invalidità rispetto ad un minorenne non invalido della stessa età a
partire da 3 anni oppure a partire dai 5 anni (come statuito
dall'amministrazione)?
Le direttive CIGI stabiliscono che: "A 10 mesi un bambino sa gattonare.
A 15 mesi un bambino può camminare da solo. A 3 anni sa salire le scale da
solo. A partire da 5 anni il bambino stabilisce contatti sociali nell'ambiente
circostante. Nella maggior parte dei casi il suo linguaggio è comprensibile,
anche per chi non lo conosce.
Sa andare da solo a scuola, se il tragitto non è pericoloso.
Conosce le regole sociali e riesce a tenere una conversazione. A partire da 8
anni, il bambino è consapevole delle regole della circolazione stradale e sa
valutare i pericoli.".
Come descritto nel mio rapporto d'inchiesta, a causa dei limiti
legati all'autismo, RI 1 necessita·di aiuto sia negli spostamenti all'esterno
della propria abitazione, sia nel mantenimento dei contatti sociali. Non
manifesta invece problemi di tipo motorio che lo limitano negli spostamenti
all'interno della sua abitazione, né nel salire e scendere le scale.
La CIGI rappresenta uno strumento di lavoro importante, che
permette di garantire un trattamento equo per tutti gli assicurati e di operare
in modo coerente ed uniforme, sia all'interno del medesimo Ufficio, sia fra
tutti gli Uffici Al della Confederazione. ·
Confermo pertanto che l'atto ordinario della vita di spostarsi (in
casa e all'esterno) /stabilire contatti sociali deve essere preso in
considerazione a partire dai cinque anni.” (Doc. VI/1)
Ora, chiamato ad esprimersi in merito, il TCA non condivide la
valutazione operata dall’amministrazione, ritenuto che in numerosi altri casi
il bisogno di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo sano è stato riconosciuto
per l’atto in questione ben prima dei cinque anni di età indicati nell’Allegato
III CIGI come termine convenzionale di paragone, suscettibile di eccezioni.
Nell’Allegato III CIGI è, infatti, indicato a titolo preliminare
che “le seguenti direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non
applicare rigorosamente”, concludendo come le stesse vadano “seguite in maniera
flessibile”.
A conferma di ciò, a titolo di esempio, si veda la sentenza
9C_112/2017 del 14 giugno 2017, concernente un’assicurata, nata nel mese di
novembre 2011, affetta dalla nascita da una paresi cerebrale di tipo spastico
(tetraspasticità) su una leucomalacia periventricolare, alla quale
l’Ufficio AI aveva assegnato un AGI di grado lieve dal
1° febbraio 2014 e di grado medio dal 1° maggio 2014, diritto poi
confermato con STCA 32.2015.167 del 14 dicembre 2016. Il TCA, in particolare, avallando la valutazione dell’amministrazione, aveva ritenuto
che l'assicurata, oltre alla necessità di una sorveglianza personale permanente,
al più tardi a partire dal mese di novembre 2014 (quando ha compiuto
tre anni), adempisse le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 OAI per gli
atti ordinari della vita come “vestirsi/svestirsi”, “alzarsi/sedersi e
coricarsi”, “mangiare”, “andare alla toilette” e “spostarsi”, ma non per
l’atto dell’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia).
Il Tribunale federale, al contrario, ha
considerato che senza l'aiuto di un terzo, l'assicurata non sarebbe stata in
grado di svolgere neppure l'atto ordinario della vita relativo all'igiene
personale.
Dal fatto che l’interessata fosse in grado di gattonare e non
riuscisse a reggere la posizione eretta, come indicato nel rapporto d’inchiesta
a domicilio ai punti “alzarsi, sedersi, coricarsi” e “spostarsi in casa”,
l’Alta Corte ha fondato il proprio convincimento che “è del tutto verosimile
che, come indicato nella memoria ricorsuale, e già fatto valere davanti al
Tribunale cantonale, l'assicurata ha bisogno di aiuto per avvicinarsi e sostare
davanti al lavandino, come pure di essere costantemente sorretta, per procedere
alla toilette quotidiana”. Per tali ragioni, la nostra Massima Istanza ha
quindi stabilito che l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi
di grado elevato dal 1° novembre 2014 (cfr. STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017,
sottolineature della redattrice).
Questo Tribunale rileva, inoltre, che, come risulta dalla sentenza
STCA 32.2019.174 di data odierna, avente ad oggetto un caso del tutto simile,
lo stesso Ufficio AI, con una decisione coeva (emessa anch’essa il 19 agosto
2019), ha riconosciuto nel caso di un assicurato – nato pochi mesi dopo RI 1 e
affetto dallo stesso disturbo dello spettro autistico - essere adempiuto il
requisito dell’aiuto notevole di terzi nell’atto di spostarsi, a partire dai
3.
anni di età (cfr. STCA citata, sottolineatura della redattrice).
Per tali ragioni, quindi, anche nel caso di specie, il TCA ritiene
che a RI 1 vada riconosciuto, a partire dal compimento dei tre anni (dicembre
2017), il bisogno (accertato, come visto,
dall’assistente sociale, persona particolarmente qualificata per farlo ai sensi
della giurisprudenza, cfr. STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio 2019, consid. 3.2.) di
un aiuto maggiore da parte di un terzo rispetto a un bambino senza invalidità per
compiere l'atto ordinario della vita relativo allo spostarsi/stabilire contatti
sociali.
Tale soluzione si giustifica anche alla luce di quanto indicato in
proposito dagli autori menzionati nell'allegato III della CIGI, che sono di
supporto per definire la grande invalidità determinante per i minorenni, in
particolare HEINZ S. HERZKA, BERNARDO FERRARI, WOLF REUKAUF e FRANCINE FERLAND,
i quali nel contributo “Das Kind von der Geburt bis zur Schule” situano a
partire da tale età (3 anni) per il bambino lo stabilire e il curare i contatti
sociali.
Contatti che, del resto, come pertinentemente rilevato in sede
ricorsuale, sono posti alla base del percorso scolastico di ogni bambino fin
dalla scuola dell’infanzia, pensata proprio per consentire ai bambini fin dai
tre anni di età di sviluppare le loro potenzialità cognitive e sociali,
costruendo attraverso il gioco rapporti sociali e vivendo le prime esperienze
di collaborazione e confronto con altri coetanei e figure adulte non familiari,
imparando ad assumere progressivamente responsabilità verso la comunità (cfr. www.ti.ch/pianodistudio).
Su questo punto, quindi, il ricorso va accolto.
2.8
La seconda contestazione
riguarda il momento a partire dal quale l’assicurato ha diritto ad un AGI
minorenni (di grado elevato, ritenuto che con il compimento dei quattro anni RI
1.
abbisogna di aiuto nel compimento di tutti gli atti ordinari della
vita e di una sorveglianza personale).
Secondo l’amministrazione,
l’interessato, al termine dell’anno di carenza (cioè nel mese di dicembre 2018)
ha diritto ad un AGI minorenni di grado lieve, poi aumentato ad un AGI
minorenni di grado medio dal 1° marzo 2019 (ossia tre mesi dopo l’inizio della
necessità di aiuto di terzi per cinque atti della vita, nel rispetto del
termine di attesa di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI).
A parere dei suoi
rappresentanti legali, invece, il diritto ad un AGI di grado elevato, vista la
necessità di far capo all’aiuto di terzi per il compimento di tutti gli
atti della vita, ivi compreso quello di spostarsi/stabilire contatti sociali
(punto sul quale questo Tribunale ha accolto la contestazione ricorsuale, cfr.
consid. 2.7.), dovrebbe partire dal 1° dicembre 2018, momento del compimento
dei 4 anni di RI 1, e non dopo un periodo di tre mesi da tale data ex art. 88a
cpv. 2 OAI.
A loro parere, difatti,
allo scadere dell’anno di attesa (vale a dire nel dicembre 2018) è subentrata
la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (dai 4 anni si può
considerare la necessità di aiuto nell’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi, oltre
ad una sorveglianza permanente), e non per un peggioramento dello stato di
salute, circostanza che avrebbe sì imposto l’attesa di un termine di tre mesi.
Interpellata dal patrocinatore dell’Ufficio AI al fine di motivare
la scelta di applicare il termine di attesa di tre mesi, l’assistente sociale,
nelle annotazioni del 4 ottobre 2019 allegate alla risposta di causa, ha
osservato che:
" (…)
3.
Confermi che l'assicurato ha diritto un assegno per grandi
invalidi minorenni di grado lieve dal 1 ° dicembre 2018 e di grado medio dal 1°
marzo 2019 oppure si deve rinunciare al periodo di attesa di 3 mesi di cui
all'art. 88a cpv. 2 OAI?
Il 1° dicembre 2018, allo scadere dell'anno di attesa dalla
nascita di una maggiore dipendenza, rispetto ad un coetaneo, nel compiere tre
atti ordinari della vita (mangiare, pulizia personale, vestirsi/svestirsi) sono
raggiunte le condizioni per il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi
di grado lieve. Questo momento coincide con l'inizio di una maggiore dipendenza
anche nell'eseguire altri due atti ordinari della vita
(alzarsi/sedersi/coricarsi e espletare i bisogni corporali) e con il
riconoscimento di una sorveglianza personale che, sommandosi agli atti già
considerati, darebbero diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado
medio. Nell'ambito degli assegni per minorenni, quando la modifica del grado
dell'assegno è legata al raggiungimento dell'età che segna la nascita di una
dipendenza nel compimento di uno o più atti (poiché un coetaneo sarebbe a quel
punto autonomo) non viene normalmente applicato il periodo di attesa di tre
mesi. Tuttavia, nel caso specifico, per l'intera durata dell'anno di attesa,
che deve necessariamente trascorrere affinché possa essere riconosciuto il diritto
ad un assegno per grandi invalidi, RI 1 ha adempiuto unicamente alle condizioni
per un assegno di grado lieve (necessità di aiuto per tre atti ordinari).
Riconoscendo un assegno di grado medio già a decorrere dal mese di dicembre del
2018.
verrebbe quindi attribuito un diritto senza che le condizioni siano state
soddisfatte, neppure per un mese. Per tale ragione, in questo specifico caso,
il periodo di attesa di tre mesi deve essere·applicato.
Confermo pertanto il diritto a un assegno per grandi invalidi
minorenni di grado lieve dal 1° dicembre·2018 e di grado medio dal 1° marzo
2019.” (Doc. VI/1)
Tali considerazioni sono state fermamente contestate dai
rappresentanti legali di RI 1, i quali, in data 14 novembre 2019, hanno
rilevato che quanto sostenuto dall’amministrazione “non tiene minimamente conto
della rinuncia al periodo di attesa di tre mesi così come imposto dal marginale
8113.
della CIGI: “in caso di modifica del grado di grande invalidità per motivi
di età (secondo la tabella dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve
rinunciare al periodo di attesa di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI”.
Essi hanno sottolineato che “l’assicurato, allo scadere dell’anno
di attesa, dicembre 2018, ha un grado elevato di grande invalidità, poiché con
il compimento dei 4 anni gli è riconosciuto anche l’atto di
“alzarsi/sedersi/coricarsi” e quello di “andare alla toilette” (presupponendo
che l’atto di “spostarsi/stabilire contatti sociali” sia riconosciuto come da
gravame all’età di 3 anni) e la sorveglianza (che corrisponde ad una modifica
per motivi di età secondo l’Allegato III della CIGI)”. Essi hanno aggiunto che
“giusta l’art. 35 cpv. 1 OAI e il marginale 8093 della CIGI l’assicurato non
avrebbe immediatamente diritto ad un AGI di grado elevato, ma solamente dopo i
tre mesi attesa. Poiché però proprio al contempo dello scadere dell’anno è
subentrata la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (in
altri termini non è avvenuto il miglioramento previsto dall’Allegato III della
CIGI rispetto ad un coetaneo) eccone giustificati i motivi per rinunciare al
periodo di attesa di tre mesi precisati nell’art. 88a cpv. 2 OAI, come prevede
il marginale 8113 della CIGI” (doc. X).
Nelle osservazioni del 27
novembre 2019, a questo proposito, l’amministrazione ha ribadito che “il grado
di grande invalidità inizialmente attribuibile dipende sia dal livello di
grande invalidità presentato durante il periodo di attesa, sia da quello patito
al termine di tale anno. In particolare, affinché sia possibile riconoscere da
subito il diritto ad un AGI di grado elevato, è necessario che la grande
invalidità sia stata di grado elevato durante tutto il periodo di attesa (cfr.
marg. 8093 CIGI), ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie” (doc.
XII).
Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che le obiezioni
sollevate in sede di ricorso e in corso di causa siano pertinenti e condivisibili.
Riguardo alla nascita del
diritto all’AGI, la cifra marginale 8092 prevede che:
" In linea
di principio, il diritto all’assegno per grandi invalidi, in applicazione
analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo la scadenza di
un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto
alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).”
La cifra marginale 8093
CIGI precisa:
" La
percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande
invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi
considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il
periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In
caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di attesa, come per il
calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017
segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo
dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo conto delle
percentuali di cui all’articolo 42ter LAI,
vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento
per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique
VSI 1999 pag. 252).
Esempio:
Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al
31.7.2016
Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una
grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel
maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di
attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto
che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida
almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi
invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per grandi
invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo periodo
OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché
il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto ad un
assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto,
l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274).”
Nell’ambito della
“Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:
" Per la
modifica della grande invalidità e dell’onere d’assistenza in relazione al
supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano
per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla
rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA). In caso di modifica
del grado di grande invalidità per motivi di età (secondo la tabella
dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve rinunciare al periodo di
attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2 OAI. Inoltre
queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da un assegno
per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti (9C_395/2011).”
La cifra marginale 4008.1 CIGI, a sua volta, prevede che:
" È
possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2
OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di
salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in
caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).”
Nella sentenza I 930/05
del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione
aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del
metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale
federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il
metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto
dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a
partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.
Così facendo,
l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1°
gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita
a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I 599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il
momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di
invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui
all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto
all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza
citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente
n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à
savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un
contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du
délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du
droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et
les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente
d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).
Ora, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai
rappresentanti legali del bambino, durante l’anno di attesa e allo scadere
dello stesso, nel dicembre 2018, RI 1 necessita di aiuto nel compimento di
quattro atti ordinari della vita e meglio: vestirsi/svestirsi, mangiare, cura
del corpo, spostarsi).
Nello stesso momento, nel mese di dicembre 2018, a seguito del
compimento dei quattro anni di età, egli necessita di aiuto anche nell’eseguire
gli altri due atti ordinari della vita (alzarsi/sedersi/coricarsi e espletare i
bisogni corporali), oltre ad una sorveglianza personale, ciò che gli dà,
quindi, diritto ad un AGI minorenni di grado elevato.
L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un
peggioramento delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il
periodo di attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che
il peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero – ma è dovuto alla circostanza
che con il compimento dei quattro anni di età – esattamente nel mese di
dicembre 2018, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa secondo
quanto indicato dall’Ufficio AI – RI 1 abbisogna di maggiore aiuto da parte di
terzi rispetto ad un coetaneo sano anche nell’atto di “alzarsi, sedersi,
coricarsi”, oltre alla sorveglianza, computabili a partire da suddetta età.
Trattandosi quindi di un cambiamento di grado di grande invalidità
a seguito del raggiungimento di un determinato limite di età (in casu: 4 anni),
non vi è ragione di verificarne la persistenza nel tempo, avendo
automaticamente carattere duraturo (analogamente a quanto previsto alla cifra
marginale 4008.1 CIGI nel caso di cambiamento causato non da motivi di salute,
ma a seguito di una situazione globale stabilizzata).
Va, del resto, rilevato che la stessa assistente sociale, nelle
annotazioni del 4 ottobre 2019, pur confermando l’applicazione nel caso di
specie del termine di attesa di tre mesi, ha rilevato che “nell’ambito degli
assegni per minorenni, quando la modifica del grado dell’assegno è legata al
raggiungimento dell’età che segna la nascita di una dipendenza nel compimento
di uno o più atti (poiché un coetaneo sarebbe a quel punto autonomo) non viene
normalmente applicato il periodo di attesa di tre mesi” (doc. VI/1).
Il diritto ad un AGI minorenni di grado elevato va, quindi,
riconosciuto da dicembre 2018. Su questo punto il ricorso va accolto.
2.9
L’ultima contestazione
riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del carattere
particolarmente intensivo della sorveglianza di cui abbisogna RI 1 a causa
della sua infermità.
Secondo i suoi
rappresentanti legali, l’amministrazione ha riconosciuto esservi, nel caso di
specie, la necessità di una sorveglianza personale permanente, anziché di una
sorveglianza particolarmente intensiva, non tenendo conto del fatto che quanto
constatato dall’assistente sociale configura esattamente quanto previsto dalla
cifra marginale 8079 CIGI e relativo esempio 1 per spiegare in cosa consista
una sorveglianza particolarmente intensiva.
I
rappresentanti legali hanno evidenziato, difatti, come l’assistente sociale
competente abbia sottolineato che RI 1 non possa essere lasciato solo neanche
per pochi istanti, essendo imprevedibile e spericolato, non sia in grado di percepire il pericolo,
né di ascoltare, comprendere e ubbidire agli avvertimenti degli adulti (doc.
I).
Di parere opposto
l’Ufficio AI, il quale ha confermato anche in sede di risposta di causa la
correttezza della decisione impugnata, producendo a sostegno della stessa due
prese di posizione, una da parte dell’assistente sociale e, l’altra, della
pediatra del SMR (cfr. doc. VI/1-2).
Nell’annotazione per
l’incarto del 4 ottobre 2019 su richiesta dell’amministrazione, l’assistente
sociale autrice dell’inchiesta a domicilio ha rilevato:
" (…)
2.
La tipologia di sorveglianza ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 OAI -
nel caso concreto – è di natura permanente (riconosciuta con 2 ore di
assistenza) oppure è particolarmente intensiva (riconosciuta con 4 ore di
assistenza)?
Secondo le direttive CIGI (Marginale 8078): "Normalmente la
sorveglianza permanente non è riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a
quest'età anche un bambino sano ha bisogno di sorveglianza. Per i bambini
autistici o epilettici, a seconda della situazione e della·gravità del disturbo,
le disposizioni CIGI permettono il riconoscimento della sorveglianza personale
già a partire dai quattro anni. In merito alla sorveglianza particolarmente intensiva,
viene invece riportato che generalmente essa non va considerata prima degli
otto anni.
RI 1 ha quattro anni e presenta una diagnosi di disturbo dello spettro
autistico. Come riportato nel mio rapporto d'inchiesta del 25.05.2019, è un bambino
agitato ed irrequieto che, secondo le affermazioni della madre, non ha coscienza
dei pericoli, è imprevedibile e spericolato e per tale ragione non può essere
lasciato solo, neppure per pochi minuti.
Durante l'anno scolastico 2018-2019 RI 1 ha frequentato l'Unità __________,
presso l'Istituto __________; nella modalità di tre mezze giornate, di cui due
comprendenti il pranzo terapeutico.
Nel rapporto di fine anno scolastico, redatto dall'educatrice di riferimento,
viene dichiarato che: “Alle dimissioni dal Gruppo __________ l'ospite, esposto
ad uno specifico programma, in modo regolare e ben pianificato, ha mostrato di
poter giovare dell'intervento proposto. Il bambino ha imparato a gestire brevi e
semplici attività, stando seduto e con tempi di attesa più dilatati rispetto al
suo arrivo nel 2017. Perdurano ciò nonostante rilevanti difficoltà correlate
alla gestione delle autonomie personali (controllo sfinterico) e alla capacità
di orientarsi nello spazio e nel tempo. La supervisione dell’adulto era di
notevole importanza perché il bambino potesse essere non solo stimolato, ma
sicuro all'interno degli spazi frequentati. Senza la supervisione di una figura
adulta, l’ospite avrebbe potuto mettersi in pericolo e tendeva infatti ad
arrampicarsi o appendersi ove possibile farlo. In linea generale, il bambino non
era in grado di occuparsi della sua persona, in modo funzionale e autonomo.
CONCLUSIONE: il lavoro svolto fino ai mesi scorsi ci ha permesso di osservare
alcuni importanti traguardi raggiunti da RI 1."
In considerazione di quanto appena esposto e tenuto conto
dell'annotazione redatta il 30 settembre 2019 dalla dr.ssa __________ confermo
che RI 1 necessita di una·sorveglianza personale permanente (due ore SCI) a
decorrere dal compimento dei quattro anni.
Le attenzioni di cui il bambino ha bisogno sono infatti costanti e
più intense rispetto a quelle richieste da un coetaneo. Non sussistono invece i
presupposti per attribuire una sorveglianza particolarmente intensiva per la
quale, secondo le disposizioni CIGI, la persona addetta all'assistenza deve
trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell'assicurato, poiché
qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che possono
metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone e/o
cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona
addetta all'assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun'altra attività.
Ciò non è il caso a scuola, dove le educatrici devono occuparsi
contemporaneamente di diversi bambini, né a casa dato che RI 1 ha due sorelle e
un fratello che presenta anch'egli una diagnosi di disturbo dello spettro
autistico. (…).”
La pediatra del SMR, dal
canto suo, nell’annotazione del 30 settembre 2019, ha indicato quanto segue:
" Alla c.a.
Avv. __________
RI 1 è un bambino di 4 anni 9/12 affetto da un disturbo dello
spettro autistico, con difficoltà
nell'interazione sociale: non stabilisce alcun tipo di contatto, neppure di
tipo visivo, non gioca con i
coetanei
e non ha piacere ad interagire con loro. Importanti impedimenti sono presenti
anche nell'espressione verbale, che risulta attualmente assente.
Il bambino ha frequentato l'asilo __________ dell'__________.
Sulla base delle nuove informazioni agli atti (doc. A4 Incarto
TCA, Rapporto fine anno scolastico
compilato da __________, rapporto non firmato, Versione 12.08.2019), datato
05.09.2019
viene riportato che:
RI 1 ha frequentato l'Unità __________ nella modalità di 3 mezze giornate, di cui due
comprendenti il pranzo terapeutico.
RI 1 è stato dimesso dal
Gruppo __________ a
luglio 2019, e dal 2 settembre 2019 è inserito
presso la scuola
dell'infanzia(...), l'Asilo __________. ·
Alle dimissioni dal Gruppo __________ l'ospite, esposto ad uno
specifico programma, in modo
regolare e ben pianificato, ha mostrato di poter giovare dell'intervento
proposto. Il bambino ha imparato a gestire brevi e semplici
attività, stando seduto e con tempi di attesa più dilatati rispetto al suo
arrivo nel 2017.
Perdurano ciò nonostante rilevanti difficoltà correlate alla
gestione delle autonomie personali (controllo
sfinterico) e alla capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.
La supervisione dell'adulto era di notevole importanza perché il bambino
potesse essere non solo stimolato, ma sicuro all'interno degli spazi
frequentati. Senza la supervisione di una figura adulta, l'ospite avrebbe potuto
mettersi in pericolo e tendeva infatti ad arrampicarsi o appendersi ove
possibile farlo.
In linea generale, il bambino non era in grado di occuparsi della
sua persona, in modo funzionale e autonomo.
CONCLUSIONE
Il lavoro svolto fino ai mesi scorsi ci ha permesso di osservare
alcuni importanti traguardi raggiunti da RI 1.
In base a questo rapporto risulta quindi che RI 1, che all'inizio
della frequentazione __________ mostrava un comportamento tale da rischiare di
mettersi in pericolo, ha mostrato importanti miglioramenti nel corso del tempo,
ed è ora capace di attività tranquille a tavolino, seppure per breve tempo.
Confermo pertanto che dal punto di vista medico il bambino
necessita sì di una sorveglianza maggiore rispetto ad un coetaneo, ma non di
una sorveglianza particolarmente intensiva, e che la sorveglianza è da
quantificarsi nella forma di una sorveglianza personale permanente ai sensi
della CIGI (ovvero due ore) a partire dai 4 anni.”
(Doc. VI/2)
A fronte delle ulteriori
obiezioni sollevate dai rappresentanti legali, ribadendo che nel caso di RI 1
la sorveglianza necessaria è di tipo particolarmente intensivo (cfr. doc. X),
in data 26 novembre 2019 l’assistente sociale competente ha nuovamente preso
posizione, rilevando che:
" Articolo
37.
cpv. 4 OAI:
“Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno di
aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto
a un minorenne non invalido della stessa età.”
Nella valutazione del diritto all’assegno per minorenni grandi
invalidi e nel determinare la necessità della sorveglianza è fondamentale il
confronto con un coetaneo.
Qualsiasi bambino dell’età dell’assicurato (quattro anni)
necessita di essere sorvegliato. Tuttavia, dopo aver dettagliatamente valutato
la situazione, è stato ritenuto giustificato il riconoscimento della necessità
di sorveglianza personale permanente, a partire dai quattro anni di età,
proprio in ragione della sua patologia e delle difficoltà comportamentali ad
essa legate. Risulta infatti evidente che l’atteggiamento dell’assicurato
impone al genitore una maggiore attenzione rispetto a quella richiesta da un
bambino della medesima età. In questi casi eccezionali, determinati
nell’Allegato III della CIGI, viene riconosciuto il diritto ad una sorveglianza
permanente che come descritto nel Marginale 8078 viene “conteggiata
automaticamente come due ore di assistenza nell’ambito del SCI (supplemento per
cure intensive).”
Diverso è il discorso per il supplemento di quattro ore,
riconosciuto in occasione di una sorveglianza particolarmente intensiva, che
viene attribuito quando l’impegno da parte del genitore nel sorvegliare
l’assicurato risulta molto al di sopra di quanto normalmente necessario. Questa
condizione è adempiuta quando, ad esempio, si è in presenza di un costante
pericolo per la vita, oppure quando il confronto con un coetaneo mostra un
palese divario.
Di conseguenza, fino a quando anche un minore della medesima età
necessita di sorveglianza da parte dei genitori proprio in ragione del suo
essere bambino, il riconoscimento di quattro ore di sorveglianza costituisce
quindi un’eccezione.
Allegato III CIGI: “generalmente prima degli 8 anni non bisogna
considerare una sorveglianza particolarmente intensiva.” (…).” (Doc. XII/1)
In data 19 dicembre 2019 i
rappresentanti legali di RI 1 hanno trasmesso, ad ulteriore comprova della
necessità di una sorveglianza particolarmente intensiva, un rapporto stilato
dalla Fondazione __________.
In tale rapporto, redatto dall’operatore __________, __________
signora __________ e dall’educatrice di riferimento per l’asilo __________
signora __________, viene indicato, in particolare, quanto segue:
" (…) Dettagli
relativi al rapporto conclusivo di intervento __________ nel gruppo __________
RI 1 arriva tranquillo e sereno, dimostrando di aver accettato
serenamente l’ambiente e gli operatori che lavoravano con lui.
Accoglieva di buon grado gli spostamenti da un contesto all’altro
della Fondazione (es: cambio stanze __________; stanza -> toilette -> stanza;
stanza -> piano cucina/pranzo -> stanza __________), rendendosi quindi
più flessibile ai vari ambienti offerti, nonché ai tempi morti (es: gli
spostamenti) previsti dagli stessi.
Permanevano tuttavia circostanze in cui l’utente emettesse ancora
comportamenti problematici, situazioni difficili e socialmente disfunzionali,
la cui entità poteva modificarsi in funzione della situazione.
Quando accadevano condizioni analoghe a quelle sopracitate,
l’operatore necessitava l’intervento di almeno un’altra collega, al fine di
sgomberare il contesto di intervento da qualsiasi oggetto: RI 1 tendeva infatti
a dimenarsi nello spazio, lanciando gli oggetti che trovava accanto a sé o
provando ad afferrare l’adulto per morderlo; non ha mai avuto comportamenti
autolesionisti.
Bisogno di sorveglianza costante
RI 1 nonostante i suoi palesi miglioramenti permane un bambino
bisognoso di costante vigilanza da parte dell’adulto che se ne prende cura.
L’operatore – nello specifico – pur impegnandolo in brevi attività auto intrattenenti,
deve sempre rimanere nel suo raggio d’azione. Tale precauzione ha evitato che
l’utente si mettesse in pericolo in alcun modo. Non oggettivamente ben
orientato nello spazio, avrebbe potuto altresì smarrirsi, nonostante si
trovasse all’interno di una struttura protetta.
Osservazioni da parte dell’asilo __________
Da settembre 2019 RI 1 ha cambiato gruppo e frequenta il gruppo di
asilo __________. Attualmente a pranzo il bambino mangia con gli altri bambini.
Necessita comunque di un rapporto 1 a 1: riesce a stare seduto e a consumare il
suo pasto per 20 minuti.
RI 1 un bambino che richiede una sorveglianza costante:
ultimamente ha iniziato a scappare appena l’adulto lo perde di vista, può
prendere l’ascensore e non sembra avere coscienza di dove sta andando.
L’obiettivo che risponda al suo nome è stato per il momento
accantonato, in quanto non reagisce a questo tipo di stimolo.” (Doc. A16)
Chiamata dall’amministrazione ad esprimersi riguardo agli
ulteriori mezzi di prova prodotti dalla rappresentante legale, la dr.ssa __________
del SMR, con annotazione del 27 gennaio 2020, ha indicato che “dal punto di
vista medico lo scritto del 19 dicembre 2019 delle operatrici __________ sig.ra
__________ e Sig.ra __________ non apporta nuove informazioni agli atti.
Pertanto posso confermare la precedente valutazione del 30 settembre 2019”
(doc. XVIII/1).
Dal canto suo, con annotazione per l’incarto del 3 febbraio 2020,
l’assistente sociale ha ribadito le proprie precedenti valutazioni, rilevando,
in particolare, che:
" (…) La RA
2.
chiede di ottenere quattro ore di sorveglianza anziché le due riconosciute
nel rispetto delle disposizioni.
Gli ultimi scritti non forniscono tuttavia informazioni diverse da
quelle già note, né offrono argomentazioni tali da dimostrare che la decisione
Al sia inappropriata.
RI 1 è attualmente seguito da figure professionali specializzate,
in strutture adatte ai suoi bisogni. La madre ha messo in atto tutte le misure
necessarie a favorire il suo sviluppo nel migliore dei modi e a questo scopo
potrà disporre della prestazione AGI pari a fr. 1'422 (lieve) e successivamente
a fr. 2'133 (medio) mensili da utilizzare come meglio crede per sentirsi
sostenuta nel suo impegnativo compito genitoriale.
Ritengo pertanto che il grado medio dell'AGI, come pure le quattro
ore di supplemento per cure intensive, siano prestazioni corrispondenti
all'attuale situazione di RI 1.
In futuro, quando il diritto all’AGI sarà rivisto, la situazione
verrà nuovamente valutata eseguendo sempre il confronto con quella di un
coetaneo; se a quel momento tutte le condizioni necessarie saranno assolte si
procederà eventualmente al riconoscimento di una sorveglianza personale
permanente di quattro ore e rispettivamente all’aumento del grado AGI.
Al momento ribadisco la convinzione che le attuali prestazioni Al
accordate sono corrette. (…).” (Doc. XVIII/2)
2.10
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale condivide la disamina con la quale l’amministrazione nella
decisione impugnata - in maniera approfondita e fondata sulle attente
valutazioni dell’assistente sociale e della pediatra del SMR, dalle quali non
vi è ragione per discostarsi - è giunta alla conclusione che RI 1, a causa
della sua patologia, necessiti, in maniera eccezionale già a partire dai quattro
anni di età, di una sorveglianza personale permanente.
Al riguardo, va rilevato che la Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°
gennaio 2015, Stato: 1° gennaio 2018, riferendosi alla sorveglianza permanente
di cui all’art. 39 capoverso 3 OAI – il quale prevede che se un minorenne
necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare
permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una
sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può
essere conteggiata come quattro ore di assistenza - alle cifre marginali
8078-8078.3 prevede i casi nei quali sussiste la necessità di una sorveglianza
permanente, mentre alla cifra marginale 8079 illustra le circostanze nelle
quali la sorveglianza riveste carattere particolarmente intensivo.
A proposito della
sorveglianza permanente, la cifra marginale 8078 stabilisce che:
" 8078: I
N. 8035-8039 sono applicabili per analogia.
In questo
contesto occorre tenere conto in particolare del confronto con il comportamento
dei coetanei (DTF 137 V 424). Normalmente la sorveglianza permanente non è
riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a quest’età anche un bambino sano
ha bisogno di sorveglianza (eccezioni v. Allegato III).
Nell’“Allegato III: Direttive sul calcolo della grande invalidità
determinante per i minorenni”, con riferimento all’età media per prendere in
considerazione il notevole impegno supplementare dovuto all’invalidità a
proposito della sorveglianza personale è stato precisato che:
" Di regola
prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in
considerazione.
Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti
attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo
il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire da 4 anni,
a seconda della situazione e della gravità del disturbo.
Generalmente prima degli 8 anni non bisogna considerare una
sorveglianza particolarmente intensiva.”
Le cifre marginali
8078.1-8078.3 prevedono che la necessità di una sorveglianza sussiste in
particolare se:
" 8078.1 il
minore potrebbe nuocere a sé stesso o a terzi.
Il
pericolo e la necessità di sorveglianza che ne deriva devono permanere
nonostante le misure relative all’obbligo di ridurre i danni adottate (box,
babyphone, protezioni per prese, finestre, porte, fornelli ecc.).
Esempio:
Un
bambino di 9 anni non è in grado di riconoscere i pericoli. Prova in
continuazione ad esplorare le prese elettriche. È anche particolarmente
attratto dall’acqua e cerca sempre di aprire i rubinetti. Nonostante le misure
adottate (p. es. applicazione di protezioni sulle prese ecc.) non è possibile
scongiurare tutti i rischi (p. es. allagamento). Sussiste dunque una necessità
di sorveglianza. La stessa situazione si presenta nel caso di un bambino di
cinque anni. In questo caso la necessità di sorveglianza è dovuta all’età e non
può dunque essere riconosciuta.
8078.2
la
sorveglianza personale presenta un certo grado d’intensità, che supera
la necessità di sorveglianza di un bambino sano della stessa età (sentenza del
TF 9C-431/2008 del 29.02.2009).
8078.3
Nel caso dei
minori la sorveglianza personale permanente è conteggiata automaticamente come
due ore di assistenza nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per
gli adulti, anche nell’ambito della grande invalidità di grado elevato non si
deve attribuirle un’importanza minima, ma essa deve essere attentamente
verificata.”
Il carattere
particolarmente intensivo della sorveglianza è invece trattato alla cifra
marginale 8079 CIGI, la quale stabilisce che:
" La
sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta
all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una
prontezza d’intervento costante. Ciò significa che la persona addetta all’assistenza
deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell’assicurato, poiché
qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che possono
metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone e/o
cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona
addetta all’assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun’altra attività.
Inoltre, per la sicurezza dell’assicurato e del suo ambiente è necessario
prevedere anticipatamente misure adeguate per ridurre il danno, senza tuttavia
che queste provochino una situazione non esigibile per l’ambiente.
Se è possibile utilizzare strumenti di sorveglianza (monitor,
allarmi), la sorveglianza non è da considerare automaticamente come
particolarmente intensiva.
La necessità di una sorveglianza durante la notte non costituisce
una condizione per qualificare la sorveglianza come particolarmente intensiva.
Esempio 1:
Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo
circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento
nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia
oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di riconoscere
i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla finestra.
Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a richiami o
avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un
Dispositivo
comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi
la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate
vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve
essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.”
Nel caso di specie, questo Tribunale rileva che sia l’assistente
sociale autrice dell’inchiesta a domicilio, sia la pediatra del SMR,
riscontrando l’adempimento delle condizioni descritte nelle cifre marginali
8078-8078.3 CIGI, hanno riconosciuto la necessità di sorveglianza permanente di
cui necessita RI 1 a causa del suo disturbo dello spettro autistico, nella
misura di 2 ore giornaliere.
Inoltre, proprio tenendo conto della gravità dell’autismo di __________
- pure messo in evidenza dal suo medico curante e dai suoi terapeuti e,
peraltro, non messo in dubbio dall’Ufficio AI - l’amministrazione ha
riconosciuto il bisogno di sorveglianza già a partire da quattro anni (anziché
dai sei anni, così come previsto, in maniera eccezionale, nell’Allegato III).
Il TCA concorda con questa valutazione dell’amministrazione, per i
motivi qui di seguito illustrati.
Questo Tribunale ritiene,
innanzitutto, pienamente probante in quanto plausibile, dettagliato e ben motivato
l’apprezzamento fornito dall’assistente sociale.
Quest’ultima - che, come indicato al consid. 2.4., rappresenta la
persona competente e qualificata per esaminare i temi oggetto della presente
vertenza – ha riconosciuto la particolarità del caso di specie, indicando,
nell’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2019, che “RI 1 necessita di una
sorveglianza a mio avviso molto maggiore rispetto a quella richiesta da
un coetaneo. Si tratterebbe tuttavia di un caso speciale con riconoscimento
della sorveglianza personale prima del compimento dei sei anni” (doc. 34,
corsivo della redattrice).
Anche nelle annotazioni del 4 ottobre 2019 annesse alla risposta
di causa, esprimendosi a proposito delle obiezioni sollevate in sede
ricorsuale, l’assistente sociale ha ribadito che RI 1, il quale a causa della
sua patologia non può essere lasciato solo neppure per pochi minuti come
dichiarato dalla mamma, “necessita di una sorveglianza personale permanente
(due ore SCI) a decorrere dal compimento dei quattro anni”, in quanto “le
attenzioni di cui il bambino ha bisogno sono infatti costanti e più intense
rispetto a quelle richieste da un coetaneo” (doc. VI/1, corsivo della
redattrice).
Ella ha, per contro, escluso che il bambino abbisogni di una
sorveglianza particolarmente intensiva, ritenendone non adempiuti i presupposti
– in particolare quello secondo il quale la persona addetta all’assistenza non
può occuparsi di nient’altro oltre alla costante sorveglianza - “né a scuola,
dove le educatrici devono occuparsi contemporaneamente di diversi bambini, né a
casa, dato che RI 1 ha due sorelle e un fratello che presenta anch’egli una
diagnosi di disturbo dello spettro autistico” (doc. VI/1).
Parere poi nuovamente
confermato nelle annotazioni del 26 novembre 2019, nelle quali l’assistente
sociale ha sottolineato che nella valutazione del diritto all’assegno per
minorenni grandi invalidi e nel determinare la necessità della sorveglianza “è fondamentale
il confronto con un coetaneo”.
Per tali ragioni, pur
ritenendo che “qualsiasi bambino all’età dell’assicurato (quattro anni)
necessita di essere sorvegliato”, ella ha spiegato che “dopo avere
dettagliatamente valutato la situazione, è stato ritenuto giustificato il
riconoscimento della necessità di sorveglianza personale permanente, a
partire dai quattro anni di età, proprio in ragione della sua patologia e delle
difficoltà comportamentali ad essa legate. Risulta infatti evidente che
l’atteggiamento dell’assicurato impone al genitore una maggiore attenzione
rispetto a quella richiesta da un bambino della medesima età. In questi casi
eccezionali, determinati nell’Allegato III della CIGI, viene riconosciuto il
diritto ad una sorveglianza permanente che come descritto nel Marginale 8078
viene “conteggiata automaticamente come due ore di assistenza nell’ambito del
SCI (supplemento per cure intensive)” (doc. XII/1, corsivo della redattrice).
Sempre tenendo conto
dell’età del bambino, l’assistente sociale ha escluso che per il momento possa
venire riconosciuta una sorveglianza particolarmente intensiva, sottolineando
che “fino a quando anche un minore della medesima età necessita di sorveglianza
da parte dei genitori proprio in ragione del suo essere bambino, il riconoscimento
di quattro ore di sorveglianza costituisce quindi un’eccezione” (doc. XII/1,
corsivo della redattrice).
Il TCA non ha motivo per dubitare di queste considerazioni
dell’assistente sociale, le quali, inoltre, sono pure state confermate dalla pediatra
del SMR.
A tale riguardo, va rilevato che l’amministrazione, nel rispetto
della giurisprudenza federale (cfr. ad esempio STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio
2019, consid. 3.2., laddove è stato ribadito che in caso di punti poco chiari
in merito ai disturbi fisici o psicologici e/o sui loro effetti sulla vita
quotidiana non solo è possibile, ma è necessario richiedere informazioni
complementari agli specialisti medici), ha correttamente coinvolto la dr.ssa __________,
chiedendole un parere specialistico in merito al genere di sorveglianza che la
patologia di RI 1 impone alla persona che se ne occupa.
La pediatra del SMR, attraverso un parere motivato e approfondito
fondato sull’attento esame di tutta la documentazione all’incarto - che il TCA
ritiene di potere condividere in quanto rispettoso delle esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR
2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,
consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1) -
convenendo sulla gravità del disturbo di cui è affetto RI 1, ha confermato che
dal punto di vista medico il bambino “necessita sì di una sorveglianza
maggiore rispetto ad un coetaneo, ma non di una sorveglianza particolarmente
intensiva, e che la sorveglianza è da quantificarsi nella forma di una
sorveglianza personale permanente ai sensi delle CIGI (ovvero due ore) a
partire dai quattro anni” (doc. VI/2, corsivo della redattrice).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni della
pediatra del SMR, le quali, del resto, non sono state rimesse in discussione
attraverso la presentazione di documentazione medico-specialistica di senso
contrario.
Al contrario, il rapporto del 19 dicembre 2019 degli operatori
dell’__________ prodotto dai rappresentanti legali del bambino conferma la
necessità di sorveglianza permanente imposta dalla patologia di RI 1 (cfr. doc.
A16, nel quale viene ribadito il “bisogno di sorveglianza costante”), ciò che
è, appunto, quanto è stato riconosciuto dall’amministrazione stessa.
Alla luce, dunque, delle motivate considerazioni espresse sia
dall’assistente sociale competente, che dalla pediatra del SMR, il TCA ritiene
corretta la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il
bisogno di RI 1, già a partire dai quattro anni di età, di una
sorveglianza personale permanente, escludendo, almeno per il momento, la
necessità di una sorveglianza particolarmente intensiva.
A quest’ultimo riguardo, va rilevato che l’assistente sociale
competente, nelle annotazioni del 3 febbraio 2020, ha evidenziato come tale
decisione sia adeguata alle attuali condizioni di salute e all’età del bambino,
non escludendo che, in futuro, le cose possano cambiare. Ella ha, infatti,
tenuto a precisare che “il grado medio dell’AGI come pure le quattro ore di
supplemento per cure intensive, siano prestazioni corrispondenti all’attuale
situazione di RI 1”, non escludendo tuttavia che “in futuro, quando
il diritto
all’AGI sarà rivisto, la situazione verrà nuovamente
valutata eseguendo sempre il confronto con quella di un coetaneo; se a quel
momento tutte le condizioni necessarie saranno assolte si procederà eventualmente
al riconoscimento di una sorveglianza personale permanente di quattro ore”
(doc. XVIII/2, corsivo della redattrice).
Tale soluzione appare tanto più corretta, ritenuto che l’Alta
Corte, in una sentenza 9C_666/2013 del 25 febbraio 2014, pubblicata in SVR 2014
IV Nr. 14 pag. 55, ha riconosciuto l’esistenza di una sorveglianza
particolarmente intensiva nel caso di un’assicurata autistica di 6 anni,
che senza tale costante vigilanza nella vita di tutti i giorni avrebbe
distrutto oggetti alla velocità della luce e non
sarebbe stata in grado di valutare i pericoli e ciò che le accadeva intorno. Doveva
anche essere tenuta per mano fuori dalla casa o dalla scuola, perché non
conosceva la paura del contatto con gli estranei e sarebbe andata con loro. Inoltre,
nei posti nei quali non era possibile prenderla per mano, ad esempio nei campi
da gioco, l'accompagnatore doveva essere particolarmente attento e
costantemente pronto a intervenire per evitare che scappasse, ferendosi durante
l'uso di attrezzature o oggetti per il gioco (cfr. sentenza 9C_666/2013 del 25
febbraio 2014 consid. 8.2.2.2, in: SVR 2014 IV n. 14 p. 55 – il corsivo è della
redattrice).
In un’altra sentenza 8C_741/2017 del 17
luglio 2018, l’Alta Corte ha censurato l’operato con il quale i primi giudici,
nell’ambito di una revisione, avevano assegnato ad un assicurato di 5 anni,
affetto da una malformazione del sistema nervoso centrale, con un'idrocefalia
interna, epilessia e un grave ritardo cognitivo dello sviluppo, un supplemento
per cure intensive di 4 ore, anziché di 2 ore come riconosciuto
dall’amministrazione (cfr. sentenza citata, consid. 3.4.4.).
Stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che riconoscendo nel
caso di specie la necessità di una sorveglianza personale permanente di due ore
(con un SCI totale di quattro ore) l’Ufficio AI abbia adeguatamente tenuto
conto sia della gravità della patologia di RI 1, sia della sua età al momento
della decisione impugnata.
Su questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno.
2.12. L’assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (doc. I).
Visto
l'esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato dalla RA 2, ha diritto al
versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili
parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione del
19 agosto 2019 è riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il
diritto ad un AGI minorenni di grado elevato dal 1° dicembre 2018, oltre ad un
supplemento per cure intensive, dalla stessa data, di 4 ore per una
sorveglianza personale permanente.
2. Le spese di
procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente nella
misura di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.--. L’Ufficio AI
verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se
dovuta), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 23 settembre 2019.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti