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Decisione

32.2019.173

Entità e decorrenza dell'AGI minorenni e del supplemento per cure intensive spettanti all'assicurato

19 giugno 2020Italiano62 min

di inchiesta, nonché con le constatazioni contenute nel rapporto di fine anno scolastico

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.173

cr/sc

Lugano

19 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 19 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel dicembre 2014,

è affetto da un disturbo dello spettro autistico, diagnosticato dal Prof. dr. __________,

neuropediatra e primario dell’Istituto __________ e confermata dalla dr.ssa __________,

specialista in medicina pediatrica e adolescenziale, Capo del __________ - e

che costituisce un’infermità congenita riconosciuta secondo la cifra 405

dell’Ordinanza sulle infermità congenite (OIC) - a seguito del quale è stato

posto al beneficio di provvedimenti sanitari e ergoterapia.

Nel mese di giugno 2018

l’assicurato, per il tramite della mamma, ha presentato una domanda di assegno

grandi invalidi (AGI) per minorenni.

Eseguiti gli accertamenti

del caso, in particolare un’inchiesta a domicilio (doc. 38), con progetto di

decisione del 27 maggio 2019, poi confermato con decisione del 19 agosto 2019,

l’Ufficio AI, riconoscendo la necessità di aiuto regolare e permanente da parte

di terzi per lo svolgimento di 5 atti ordinari della vita, ha attribuito

all’assicurato un AGI minorenni di grado lieve dal 1° dicembre 2018 e di grado

medio dal 1° marzo 2019, oltre ad un supplemento per cure intensive per

un’assistenza di 4 ore (di cui 2 ore e 5 minuti per il compimento degli atti

ordinari della vita e 2 ore per la sorveglianza personale permanente) a decorrere

dal 1° marzo 2019 (doc. A2).

1.2. Tale decisione è stata

tempestivamente impugnata dall’assicurato, rappresentato dalla mamma, a sua

volta patrocinata dalla RA 2, chiedendo il riconoscimento del diritto ad un AGI

minorenni di grado elevato dal 1° dicembre 2018 e, dalla stessa data, il

diritto ad un supplemento per cure intensive di 6 ore (doc. I).

Fatti

I

rappresentanti legali dell’assicurato hanno, inoltre, postulato la concessione

dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale

(doc. I)

Innanzitutto contestato è

stato il riconoscimento, da parte dell’Ufficio AI, della necessità di aiuto

supplementare di cui abbisogna RI 1 per il compimento di “solo” cinque atti

ordinari della vita, ad esclusione di quello dello “spostarsi in casa e

all’esterno/stabilire contatti sociali”.

Questo in quanto secondo

l’amministrazione, nonostante il bisogno supplementare per tale atto sia stato

riconosciuto in occasione dell’inchiesta a domicilio, lo stesso potrebbe essere

computato e avrebbe quindi dovuto essere rivalutato al compimento dei 5 anni

del bambino (vale a dire nel dicembre 2019), secondo l’Allegato III della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI).

Tale modo di procedere

dell’amministrazione non appare corretto, a mente dei rappresentanti legali, in

quanto l’indicazione di un’età di 5 anni nella CIGI costituisce un’età media

indicativa che non può essere considerata imperativa.

Al contrario, a loro modo

di vedere, la necessità di un maggiore aiuto rispetto a un coetaneo non

invalido per l’atto di “spostarsi in casa e all’esterno/stabilire contatti

sociali” deve essere ammessa nel caso di specie a partire dai 3 anni di età,

ossia dal mese di dicembre 2017, secondo le constatazioni fatte dai medici e

dagli educatori di riferimento. Tale soluzione, inoltre, appare secondo i

rappresentanti legali rispettosa di quanto considerato a livello

medico-scientifico, laddove è unanimemente riconosciuto che, già dai tre anni

di età, un bambino senza invalidità è in grado di stabilire e curare i rapporti

sociali, peraltro pure al centro del percorso formativo già a partire dalla

scuola dell’infanzia.

I rappresentanti legali

hanno, poi, sostenuto che la sorveglianza da riconoscere a RI 1 sia

particolarmente intensiva, quindi da conteggiare con 4 ore di assistenza e non

solo con 2 ore di assistenza, corrispondente ad una sorveglianza supplementare

permanente, ai sensi dell’art. 39 cpv. 3 OAI.

Ricordando quanto previsto

dal marginale 8079 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

(CIGI) e dal relativo esempio 1, i rappresentanti legali ne hanno evidenziato

la similitudine esistente con quanto riportato dall’assistente sociale in sede

di inchiesta, nonché con le constatazioni contenute nel rapporto di fine anno scolastico

redatto dall’educatrice di riferimento della Fondazione __________, dai quali

emerge l’imprescindibilità di una sorveglianza a vista costante del bambino,

per evitare che si possa mettere in pericolo, non avendo coscienza degli

stessi, come pure indicato dalla pediatra del SMR. Ciò giustifica, pertanto,

secondo i rappresentanti legali, il riconoscimento di una sorveglianza

particolarmente intensiva, da quantificare in 4 ore e non solo di 2 ore come

fatto dall’Ufficio AI.

Infine, i rappresentanti

legali hanno rilevato che il diritto all’AGI minorenni – secondo quanto esposto

in sede ricorsuale da ritenere di grado elevato - vada riconosciuto già da

dicembre 2018, vale a dire a partire dal compimento dei 4 anni di RI 1, e non

dopo un periodo di tre mesi da tale data ex art. 88a cpv. 2 OAI.

A loro parere, difatti,

allo scadere dell’anno di attesa (vale a dire nel dicembre 2018) è subentrata

la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (dai 4 anni si può

considerare la necessità di aiuto nell’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi, oltre

ad una sorveglianza permanente), e non per un peggioramento dello stato di

salute, circostanza che avrebbe sì imposto l’attesa di un termine di tre mesi.

Per tali motivi, i

rappresentanti legali del ricorrente hanno quindi concluso che l’assicurato ha

diritto ad un AGI minorenni di grado elevato e un supplemento per cure

intensive di 6 ore a partire dal 1° dicembre 2018 (doc. I).

1.3. In data 30 settembre 2019 i

rappresentanti legali hanno trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione (doc. V).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione sia all’assistente

sociale competente (doc. VI/1), che al SMR (doc. VI/2), ha confermato la

correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto

occorra, nei considerandi in diritto (doc. VI).

1.5. In data 14 novembre 2019 i

rappresentanti legali hanno ribadito le richieste ricorsuali di riconoscimento

del maggior bisogno di aiuto per RI 1 in relazione all’atto ordinario di

“spostarsi/stabilire contatti sociali” dai tre anni di età, così come pure

della necessità di sorveglianza particolarmente intensiva, non essendo lo

stesso, a causa della sua patologia, in grado di riconoscere i pericoli e non

potendo quindi mai essere perso di vista da parte dell’adulto di riferimento,

il quale deve dar prova costante di prontezza di intervento.

I rappresentanti legali

hanno, pure, nuovamente richiesto che l’inizio del diritto (ossia AGI minorenne

di grado elevato e supplemento per cure intensive di 6 ore) venga fissato nel

mese di dicembre 2018, momento del raggiungimento dei quattro anni da parte di RI

1, senza che venga applicato il periodo di attesa di tre mesi (doc. X).

1.6. Con osservazioni del 27

novembre 2019, cui è stata allegata anche una presa di posizione da parte

dell’assistente sociale competente (doc. XII/1), l’Ufficio AI ha confermato che

la sorveglianza di cui necessita RI 1 non può essere considerata

particolarmente intensiva, ritenendo che, da una parte, la diagnosi di autismo

non comporta automaticamente un tale tipo di sorveglianza e, dall’altra, che

occorre anche tenere conto del fattore età, visto che “chiaramente più un

assicurato è giovane, più il bisogno di sorveglianza è elevato e quindi

indipendente da un’eventuale patologia”.

Per tali ragioni

l’amministrazione ha concluso che “occorre dar prova di prudenza nel

riconoscere un bisogno di sorveglianza supplementare”, evidenziando che

“ammettere con eccessiva facilità la necessità di sorveglianza particolarmente

intensiva significherebbe in pratica introdurre un automatismo che imporrebbe

di riconoscerne la necessità ogni qualvolta viene posta la diagnosi di autismo,

automatismo questo chiaramente escluso dalla giurisprudenza, oltre che dal

senso della norma” (doc. XII).

1.7. In data 14 gennaio 2020, i

rappresentanti legali, ad ulteriore sostegno della richiesta di riconoscere a RI

1 il diritto ad una sorveglianza particolarmente intensiva, hanno trasmesso al

TCA un nuovo rapporto della Fondazione __________ (doc. XVI + A16).

1.8. Con osservazioni del 4

febbraio 2020 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione alla

pediatra del SMR (doc. XVIII/1) e all’assistente sociale competente (doc.

XVIII/2), ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione impugnata (doc. XVIII).

1.9. Con scritto del 20 febbraio

2020, i rappresentanti legali hanno confermato quanto già sostenuto in sede

ricorsuale e nelle successive prese di posizione, manifestando stupore per le

osservazioni espresse dall’assistente sociale nella sua ultima annotazione,

indicando che scopo della RA 2 è quello di patrocinare in modo corretto e se

necessario deciso le persone che ad essa si rivolgono per la tutela dei loro

diritti (doc. XX).

Tali considerazioni dei

rappresentanti legali dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione

(doc. XXI), per conoscenza.

in diritto

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’assicurato ha diritto ad un AGI minorenni di grado

lieve dal 1° dicembre 2018 e di grado medio dal 1° marzo 2019, oltre ad un

supplemento per cure intensive per un’assistenza di 4 ore (di cui 2 ore e 5

minuti per il compimento degli atti ordinari della vita e 2 ore per la

sorveglianza personale permanente) a decorrere dal 1° marzo 2019, come riconosciuto

con la decisione contestata, oppure ad un AGI di grado elevato e ad un

supplemento per cure intensive di sei ore dal 1° dicembre 2018, come da lui

preteso.

Secondo l’art. 9 LPGA -

che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr. DTF 133 V 450)

- è considerato grande invalido colui che a causa di un danno alla salute ha

bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha precisato che

l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto

di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il compimento degli atti

ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia

lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l’espresso

incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio

2008; DTF

121.

V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita

sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.):

- vestirsi/svestirsi

- alzarsi/sedersi/coricarsi

- mangiare

- provvedere all'igiene

personale

- andare al gabinetto

- spostarsi (in casa e

all'esterno) e stabilire contatti.

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.2

L’art. 42 LAI prevede in

particolare che gli assicurati con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA)

in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA), hanno diritto a un assegno

per grandi invalidi (cpv. 1).

La grande invalidità è di

grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).

È considerato grande

invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in

modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà

quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto

almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato

in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande

invalido di grado lieve (cpv. 3).

L’art 37 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l’assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell’aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale (cpv. 1).

La grande invalidità è di

grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a) di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari

della vita,

b) di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c) di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).

Infine, la grande

invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a) è costretto a

ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere

almeno due atti ordinari della vita,

b) necessita di una

sorveglianza personale permanente,

c) necessita, in

modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità,

d) a causa di un

grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere

i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti

in modo regolare e considerevole,

e) è costretto a

ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).

L'art. 38 OAI

("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")

stabilisce che:

" Esiste un

bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi

dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in

un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a) non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona:

b) non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c)

rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un

danno alla salute psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per

essere riconosciuto grande invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente

l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e

necessario in relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra

queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di

amministrazione nel quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli

398-419 del Codice civile (cpv. 3)."

Per

i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior

bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita

rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni

(marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV nr.

30.

p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008

consid. 5.2.2).

Secondo l’art. 42 cpv. 4

LAI l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al

più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto

al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o

in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a

partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va

qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato

che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del

diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1

LAI.

Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

L’art. 28 LAI prevede

quanto segue:

" 1. L’assicurato ha diritto a una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento

in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per

cento.

2.

La rendita è graduata come segue, secondo il

grado di invalidità:

Grado d’invalidità

Diritto alla rendita in frazioni di

rendita intera

almeno 40 %

un quarto

almeno 50 %

metà

almeno 60 %

tre quarti

almeno 70 %

rendita intera

Riguardo all’importo

dell’assegno per grandi invalidi, l’art. 42 ter cpv. 1 LAI stabilisce che:

" Il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire

l’importo dell’assegno per grandi invalidi. L’assegno per grandi invalidi è

versato individualmente e deve agevolare la libertà di scelta negli ambiti

principali della vita. L’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado

elevato ammonta all’80 per cento, in caso di grande invalidità di grado medio

al 50 per cento e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20 per cento

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3.

e 5 LAVS2.

L’assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo

giornaliero.”

2.3

I minorenni grandi invalidi che

necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento.

L’art. 42 ter cpv. 3 LAI prevede,

infatti, che:

" L’assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di

un’assistenza intensiva è aumentato di un supplemento per cure intensive; il

supplemento non è accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento

ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al

giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al

70.

per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per

cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34

capoversi 3 e 5 LAVS.4

Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.”

L’art. 39 OAI

("supplemento cure intensive") precisa che:

"

1.

Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI

quando questi necessitano, a causa di un danno alla salute, di un’assistenza

supplementare di almeno quattro ore in media al giorno.

2.

Come assistenza si considera il maggior bisogno di cure e

di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi della

stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate dal

medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure

pedagogico-terapeutiche.

3.

Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla

salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere

conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente

intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come

quattro ore di assistenza.”

2.4

Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante

l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza,

un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità

di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu

si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure

a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in

cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e

limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere

contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni

divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto

deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli

provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora

il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle

assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente

insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona

competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della

fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140

V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5

Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le

circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano

effetto solo nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole

giuridiche e rappresentano il punto di vista dell’amministrazione

sull’applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante

delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la

legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle

norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172

consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a,

126.

V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6

A seguito della domanda di

prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire

un’inchiesta domiciliare eseguita il 15 giugno 2018, presenti il bambino e sua

madre.

Sulla base di quanto

constatato dall’assistente sociale in tale occasione, con il progetto di

decisione del 27 maggio 2019, poi confermato con la decisione impugnata (doc.

A2), l’amministrazione ha riconosciuto che, rispetto ad un coetaneo normodotato,

l’assicurato necessita di regolare e notevole aiuto di terzi per i seguenti gli

atti ordinari della vita:

" (…)

vestirsi/svestirsi

(da 12.2017,

a 3 anni);

alzarsi/sedersi e

coricarsi (da

12.2018, a 4 anni);

mangiare

(da

1.2016, a 24 mesi);

cura del corpo

(da 12.2017, a 3 anni);

fare i propri bisogni (da

12.2018, a 4 anni).

Necessita inoltre di una

sorveglianza personale:

permanente

da dicembre 2018, a 4 anni.”

Per tali motivi, all’assicurato è stato assegnato il diritto ad un

AGI minorenni di grado lieve dal 1° dicembre 2018 (dopo un anno di attesa), poi

aumentato ad un grado medio dal 1° marzo 2019 (dopo tre mesi dall’inizio della

necessità di terzi per i cinque atti), e un supplemento per le cure intensive

per un’assistenza di 4 ore dal 1° marzo 2019 (2 ore e 5 minuti per il

compimento degli atti ordinari della vita e 2 ore per la sorveglianza

permanente, per un totale di 4 ore e 5 minuti) (doc. A2).

2.7

Nel caso concreto, la prima

contestazione riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del

regolare e rilevante aiuto di terzi relativo all’atto di “spostarsi (in casa

e fuori)/stabilire contatti sociali” motivato dal fatto che il bambino non

ha ancora compiuto 5 anni.

I rappresentanti legali

hanno contestato tale motivazione dell’amministrazione, sottolineando come la

stessa assistente sociale, autrice dell’inchiesta a domicilio, abbia

riconosciuto che il bambino, nato nel dicembre 2014 (3 anni e 6 mesi di età al

momento dell’espletamento dell’inchiesta domiciliare svolta il 15 giugno 2018),

ha effettivamente bisogno di un maggior aiuto rispetto ai coetanei normodotati

per eseguire il succitato atto ordinario della vita.

Dall’inchiesta a domicilio

risulta, in effetti, che l’assicurato necessita “di essere costantemente

accompagnato negli spostamenti all’esterno poiché non è in grado di orientarsi

né di riconoscere i pericoli. Nell’ambito della relazione RI 1 manifesta delle

evidenti difficoltà; non stabilisce alcun tipo di contatto, neppure di tipo

visivo, non gioca con i coetanei e non ha piacere ad interagire con loro.

Importanti impedimenti sono presenti anche nell’espressione verbale, che

risulta attualmente assente” (cfr. doc. 35, 38, 39, punto 1.1.6.).

Nella presa di posizione del 7 agosto 2019 consecutiva alle

osservazioni inoltrate dalla mamma di RI 1, assistita da __________, contro il

progetto di decisione del 27 maggio 2019, l’assistente sociale, chiamata ad

esprimersi a tale proposito, pur confermando la necessità di aiuto del bambino

anche per l’atto di “spostarsi/stabilire contatti sociali”, ha indicato come

non sia possibile tenerne conto al momento di stabilire il diritto all’assegno

grandi invalidi minorenni in quanto, secondo l’Allegato III della Circolare

dell’UFAS sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), tale atto può essere

computato solo al compimento dei 5 anni, quindi nel mese di dicembre 2019.

Ella ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Come

descritto nel mio rapporto d’inchiesta, a causa dei limiti legati all’autismo RI

1.

necessita di aiuto sia negli spostamenti all’esterno della propria

abitazione, sia nel mantenimento dei contatti sociali. Non manifesta invece

problemi di tipo motorio che lo limitano negli spostamenti all’interno della

sua abitazione, né nel salire e scendere le scale.

Le direttive CIGI stabiliscono che “a 10 mesi un bambino sa

gattonare. A 15 mesi un bambino può camminare da solo. A 3 anni sa salire da

solo le scale. A partire da 5 anni, il bambino stabilisce contatti sociali

nell’ambiente circostante. Nella maggior parte dei casi il suo linguaggio è

comprensibile, anche per chi non lo conosce.

Sa andare da solo a scuola, se il tragitto non è pericoloso.

Conosce le regole sociali e riesce a tenere una conversazione. A partire da 8

anni, il bambino è consapevole delle regole della circolazione stradale e sa

valutare i pericoli.”

Facendo riferimento a quanto esposto nella CIGI non è possibile

rilevare, rispetto a un coetaneo, una maggiore dipendenza nel compimento

dell’atto, che al momento non può quindi essere computato. Questo aspetto sarà

da rivalutare al compimento dei cinque anni, nel mese di dicembre 2019.” (Doc.

46)

Tale valutazione è stata

poi ribadita dall’assistente sociale nelle annotazioni del 4 ottobre 2019

allegate alla risposta di causa dell’amministrazione, nelle quali, rispondendo

alla richiesta del patrocinatore dell’UAI, ha indicato:

" 1. L'atto

ordinario della vita di spostarsi (in casa e all'esterno) /stabilire contatti

sociali deve essere preso in considerazione per il maggior bisogno di aiuto

dovuto all’invalidità rispetto ad un minorenne non invalido della stessa età a

partire da 3 anni oppure a partire dai 5 anni (come statuito

dall'amministrazione)?

Le direttive CIGI stabiliscono che: "A 10 mesi un bambino sa gattonare.

A 15 mesi un bambino può camminare da solo. A 3 anni sa salire le scale da

solo. A partire da 5 anni il bambino stabilisce contatti sociali nell'ambiente

circostante. Nella maggior parte dei casi il suo linguaggio è comprensibile,

anche per chi non lo conosce.

Sa andare da solo a scuola, se il tragitto non è pericoloso.

Conosce le regole sociali e riesce a tenere una conversazione. A partire da 8

anni, il bambino è consapevole delle regole della circolazione stradale e sa

valutare i pericoli.".

Come descritto nel mio rapporto d'inchiesta, a causa dei limiti

legati all'autismo, RI 1 necessita·di aiuto sia negli spostamenti all'esterno

della propria abitazione, sia nel mantenimento dei contatti sociali. Non

manifesta invece problemi di tipo motorio che lo limitano negli spostamenti

all'interno della sua abitazione, né nel salire e scendere le scale.

La CIGI rappresenta uno strumento di lavoro importante, che

permette di garantire un trattamento equo per tutti gli assicurati e di operare

in modo coerente ed uniforme, sia all'interno del medesimo Ufficio, sia fra

tutti gli Uffici Al della Confederazione. ·

Confermo pertanto che l'atto ordinario della vita di spostarsi (in

casa e all'esterno) /stabilire contatti sociali deve essere preso in

considerazione a partire dai cinque anni.” (Doc. VI/1)

Ora, chiamato ad esprimersi in merito, il TCA non condivide la

valutazione operata dall’amministrazione, ritenuto che in numerosi altri casi

il bisogno di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo sano è stato riconosciuto

per l’atto in questione ben prima dei cinque anni di età indicati nell’Allegato

III CIGI come termine convenzionale di paragone, suscettibile di eccezioni.

Nell’Allegato III CIGI è, infatti, indicato a titolo preliminare

che “le seguenti direttive riportano dati indicativi concernenti l’età da non

applicare rigorosamente”, concludendo come le stesse vadano “seguite in maniera

flessibile”.

A conferma di ciò, a titolo di esempio, si veda la sentenza

9C_112/2017 del 14 giugno 2017, concernente un’assicurata, nata nel mese di

novembre 2011, affetta dalla nascita da una paresi cerebrale di tipo spastico

(tetraspasticità) su una leucomalacia periventricolare, alla quale

l’Ufficio AI aveva assegnato un AGI di grado lieve dal

1° febbraio 2014 e di grado medio dal 1° maggio 2014, diritto poi

confermato con STCA 32.2015.167 del 14 dicembre 2016. Il TCA, in particolare, avallando la valutazione dell’amministrazione, aveva ritenuto

che l'assicurata, oltre alla necessità di una sorveglianza personale permanente,

al più tardi a partire dal mese di novembre 2014 (quando ha compiuto

tre anni), adempisse le condizioni di cui all'art. 37 cpv. 4 OAI per gli

atti ordinari della vita come “vestirsi/svestirsi”, “alzarsi/sedersi e

coricarsi”, “mangiare”, “andare alla toilette” e “spostarsi”, ma non per

l’atto dell’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia).

Il Tribunale federale, al contrario, ha

considerato che senza l'aiuto di un terzo, l'assicurata non sarebbe stata in

grado di svolgere neppure l'atto ordinario della vita relativo all'igiene

personale.

Dal fatto che l’interessata fosse in grado di gattonare e non

riuscisse a reggere la posizione eretta, come indicato nel rapporto d’inchiesta

a domicilio ai punti “alzarsi, sedersi, coricarsi” e “spostarsi in casa”,

l’Alta Corte ha fondato il proprio convincimento che “è del tutto verosimile

che, come indicato nella memoria ricorsuale, e già fatto valere davanti al

Tribunale cantonale, l'assicurata ha bisogno di aiuto per avvicinarsi e sostare

davanti al lavandino, come pure di essere costantemente sorretta, per procedere

alla toilette quotidiana”. Per tali ragioni, la nostra Massima Istanza ha

quindi stabilito che l’assicurata ha diritto ad un assegno per grandi invalidi

di grado elevato dal 1° novembre 2014 (cfr. STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017,

sottolineature della redattrice).

Questo Tribunale rileva, inoltre, che, come risulta dalla sentenza

STCA 32.2019.174 di data odierna, avente ad oggetto un caso del tutto simile,

lo stesso Ufficio AI, con una decisione coeva (emessa anch’essa il 19 agosto

2019), ha riconosciuto nel caso di un assicurato – nato pochi mesi dopo RI 1 e

affetto dallo stesso disturbo dello spettro autistico - essere adempiuto il

requisito dell’aiuto notevole di terzi nell’atto di spostarsi, a partire dai

3.

anni di età (cfr. STCA citata, sottolineatura della redattrice).

Per tali ragioni, quindi, anche nel caso di specie, il TCA ritiene

che a RI 1 vada riconosciuto, a partire dal compimento dei tre anni (dicembre

2017), il bisogno (accertato, come visto,

dall’assistente sociale, persona particolarmente qualificata per farlo ai sensi

della giurisprudenza, cfr. STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio 2019, consid. 3.2.) di

un aiuto maggiore da parte di un terzo rispetto a un bambino senza invalidità per

compiere l'atto ordinario della vita relativo allo spostarsi/stabilire contatti

sociali.

Tale soluzione si giustifica anche alla luce di quanto indicato in

proposito dagli autori menzionati nell'allegato III della CIGI, che sono di

supporto per definire la grande invalidità determinante per i minorenni, in

particolare HEINZ S. HERZKA, BERNARDO FERRARI, WOLF REUKAUF e FRANCINE FERLAND,

i quali nel contributo “Das Kind von der Geburt bis zur Schule” situano a

partire da tale età (3 anni) per il bambino lo stabilire e il curare i contatti

sociali.

Contatti che, del resto, come pertinentemente rilevato in sede

ricorsuale, sono posti alla base del percorso scolastico di ogni bambino fin

dalla scuola dell’infanzia, pensata proprio per consentire ai bambini fin dai

tre anni di età di sviluppare le loro potenzialità cognitive e sociali,

costruendo attraverso il gioco rapporti sociali e vivendo le prime esperienze

di collaborazione e confronto con altri coetanei e figure adulte non familiari,

imparando ad assumere progressivamente responsabilità verso la comunità (cfr. www.ti.ch/pianodistudio).

Su questo punto, quindi, il ricorso va accolto.

2.8

La seconda contestazione

riguarda il momento a partire dal quale l’assicurato ha diritto ad un AGI

minorenni (di grado elevato, ritenuto che con il compimento dei quattro anni RI

1.

abbisogna di aiuto nel compimento di tutti gli atti ordinari della

vita e di una sorveglianza personale).

Secondo l’amministrazione,

l’interessato, al termine dell’anno di carenza (cioè nel mese di dicembre 2018)

ha diritto ad un AGI minorenni di grado lieve, poi aumentato ad un AGI

minorenni di grado medio dal 1° marzo 2019 (ossia tre mesi dopo l’inizio della

necessità di aiuto di terzi per cinque atti della vita, nel rispetto del

termine di attesa di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI).

A parere dei suoi

rappresentanti legali, invece, il diritto ad un AGI di grado elevato, vista la

necessità di far capo all’aiuto di terzi per il compimento di tutti gli

atti della vita, ivi compreso quello di spostarsi/stabilire contatti sociali

(punto sul quale questo Tribunale ha accolto la contestazione ricorsuale, cfr.

consid. 2.7.), dovrebbe partire dal 1° dicembre 2018, momento del compimento

dei 4 anni di RI 1, e non dopo un periodo di tre mesi da tale data ex art. 88a

cpv. 2 OAI.

A loro parere, difatti,

allo scadere dell’anno di attesa (vale a dire nel dicembre 2018) è subentrata

la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (dai 4 anni si può

considerare la necessità di aiuto nell’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi, oltre

ad una sorveglianza permanente), e non per un peggioramento dello stato di

salute, circostanza che avrebbe sì imposto l’attesa di un termine di tre mesi.

Interpellata dal patrocinatore dell’Ufficio AI al fine di motivare

la scelta di applicare il termine di attesa di tre mesi, l’assistente sociale,

nelle annotazioni del 4 ottobre 2019 allegate alla risposta di causa, ha

osservato che:

" (…)

3.

Confermi che l'assicurato ha diritto un assegno per grandi

invalidi minorenni di grado lieve dal 1 ° dicembre 2018 e di grado medio dal 1°

marzo 2019 oppure si deve rinunciare al periodo di attesa di 3 mesi di cui

all'art. 88a cpv. 2 OAI?

Il 1° dicembre 2018, allo scadere dell'anno di attesa dalla

nascita di una maggiore dipendenza, rispetto ad un coetaneo, nel compiere tre

atti ordinari della vita (mangiare, pulizia personale, vestirsi/svestirsi) sono

raggiunte le condizioni per il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi

di grado lieve. Questo momento coincide con l'inizio di una maggiore dipendenza

anche nell'eseguire altri due atti ordinari della vita

(alzarsi/sedersi/coricarsi e espletare i bisogni corporali) e con il

riconoscimento di una sorveglianza personale che, sommandosi agli atti già

considerati, darebbero diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado

medio. Nell'ambito degli assegni per minorenni, quando la modifica del grado

dell'assegno è legata al raggiungimento dell'età che segna la nascita di una

dipendenza nel compimento di uno o più atti (poiché un coetaneo sarebbe a quel

punto autonomo) non viene normalmente applicato il periodo di attesa di tre

mesi. Tuttavia, nel caso specifico, per l'intera durata dell'anno di attesa,

che deve necessariamente trascorrere affinché possa essere riconosciuto il diritto

ad un assegno per grandi invalidi, RI 1 ha adempiuto unicamente alle condizioni

per un assegno di grado lieve (necessità di aiuto per tre atti ordinari).

Riconoscendo un assegno di grado medio già a decorrere dal mese di dicembre del

2018.

verrebbe quindi attribuito un diritto senza che le condizioni siano state

soddisfatte, neppure per un mese. Per tale ragione, in questo specifico caso,

il periodo di attesa di tre mesi deve essere·applicato.

Confermo pertanto il diritto a un assegno per grandi invalidi

minorenni di grado lieve dal 1° dicembre·2018 e di grado medio dal 1° marzo

2019.” (Doc. VI/1)

Tali considerazioni sono state fermamente contestate dai

rappresentanti legali di RI 1, i quali, in data 14 novembre 2019, hanno

rilevato che quanto sostenuto dall’amministrazione “non tiene minimamente conto

della rinuncia al periodo di attesa di tre mesi così come imposto dal marginale

8113.

della CIGI: “in caso di modifica del grado di grande invalidità per motivi

di età (secondo la tabella dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve

rinunciare al periodo di attesa di tre mesi di cui all’art. 88a cpv. 2 OAI”.

Essi hanno sottolineato che “l’assicurato, allo scadere dell’anno

di attesa, dicembre 2018, ha un grado elevato di grande invalidità, poiché con

il compimento dei 4 anni gli è riconosciuto anche l’atto di

“alzarsi/sedersi/coricarsi” e quello di “andare alla toilette” (presupponendo

che l’atto di “spostarsi/stabilire contatti sociali” sia riconosciuto come da

gravame all’età di 3 anni) e la sorveglianza (che corrisponde ad una modifica

per motivi di età secondo l’Allegato III della CIGI)”. Essi hanno aggiunto che

“giusta l’art. 35 cpv. 1 OAI e il marginale 8093 della CIGI l’assicurato non

avrebbe immediatamente diritto ad un AGI di grado elevato, ma solamente dopo i

tre mesi attesa. Poiché però proprio al contempo dello scadere dell’anno è

subentrata la modifica del grado di grande invalidità per motivi di età (in

altri termini non è avvenuto il miglioramento previsto dall’Allegato III della

CIGI rispetto ad un coetaneo) eccone giustificati i motivi per rinunciare al

periodo di attesa di tre mesi precisati nell’art. 88a cpv. 2 OAI, come prevede

il marginale 8113 della CIGI” (doc. X).

Nelle osservazioni del 27

novembre 2019, a questo proposito, l’amministrazione ha ribadito che “il grado

di grande invalidità inizialmente attribuibile dipende sia dal livello di

grande invalidità presentato durante il periodo di attesa, sia da quello patito

al termine di tale anno. In particolare, affinché sia possibile riconoscere da

subito il diritto ad un AGI di grado elevato, è necessario che la grande

invalidità sia stata di grado elevato durante tutto il periodo di attesa (cfr.

marg. 8093 CIGI), ciò che non è manifestamente il caso nella fattispecie” (doc.

XII).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che le obiezioni

sollevate in sede di ricorso e in corso di causa siano pertinenti e condivisibili.

Riguardo alla nascita del

diritto all’AGI, la cifra marginale 8092 prevede che:

" In linea

di principio, il diritto all’assegno per grandi invalidi, in applicazione

analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo la scadenza di

un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto

alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).”

La cifra marginale 8093

CIGI precisa:

" La

percentuale dell’assegno da accordare è stabilita in base al grado della grande

invalidità prima e dopo il periodo di attesa. La grande invalidità è quindi

considerata di grado elevato se è stata di grado elevato durante tutto il

periodo di attesa e se presumibilmente rimarrà tale (cfr. N. 4001 seg.). In

caso di modifiche della grande invalidità durante l’anno di attesa, come per il

calcolo dell’incapacità lavorativa media per il diritto alla rendita (N. 2017

segg.), occorre determinarne il grado medio, determinante per il calcolo

dell’assegno per grandi invalidi all’inizio del diritto, tenendo conto delle

percentuali di cui all’articolo 42ter LAI,

vale a dire 20 per cento per la grande invalidità di grado lieve, 50 per cento

per quella di grado medio e 80 per cento per quella di grado elevato (Pratique

VSI 1999 pag. 252).

Esempio:

Un’assicurata è grande invalida di grado lieve dall’1.5.2016 al

31.7.2016

Nell’agosto del 2016, il suo stato di salute peggiora causando una

grande invalidità di grado elevato. Dopo la scadenza del termine di attesa nel

maggio del 2017, il grado medio della grande invalidità durante il periodo di

attesa è del 65 per cento (3 x 20% più 9 x 80% = 780%, 780%: 12 = 65%). Visto

che dopo il periodo di attesa l’assicurata continua a essere grande invalida

almeno di grado medio, dall’1.5.2017 ha diritto a un assegno per grandi

invalidi di grado medio. Dall’1.8.2017 può esserle versato un assegno per grandi

invalidi di grado elevato applicando l’articolo 88a capoverso 2 primo periodo

OAI (l’art. 88a cpv. 2 secondo periodo OAI non entra in linea di conto, poiché

il grado di grande invalidità di almeno l’80% necessario per il diritto ad un

assegno più elevato non esisteva al momento della nascita del diritto,

l’1.5.2017; cfr. Pratique VSI 2001 pag. 274).”

Nell’ambito della

“Revisione – modifica del diritto” la cifra marginale 8113 CIGI stabilisce che:

" Per la

modifica della grande invalidità e dell’onere d’assistenza in relazione al

supplemento per cure intensive per i minorenni (N. 8074 segg.), si applicano

per analogia le vigenti disposizioni concernenti la modifica del diritto alla

rendita (N. 4008 segg. e 5001 segg.; art. 17 cpv. 2 LPGA). In caso di modifica

del grado di grande invalidità per motivi di età (secondo la tabella

dell’Allegato III), in analogia al N. 4008.1 si deve rinunciare al periodo di

attesa di tre mesi di cui all’articolo 88a capoverso 2 OAI. Inoltre

queste disposizioni si applicano anche al momento del passaggio da un assegno

per grandi invalidi per minorenni a quello per adulti (9C_395/2011).”

La cifra marginale 4008.1 CIGI, a sua volta, prevede che:

" È

possibile rinunciare al periodo di attesa di tre mesi (art. 88a cpv. 2

OAI) se l’aumento della rendita non è dovuto a un cambiamento dello stato di

salute dell’assicurato, bensì a una situazione globale stabilizzata (p. es. in

caso di cambiamento di statuto dell’assicurato) (I 599/05 consid. 5.2.3; I 930/05).”

Nella sentenza I 930/05

del 15 dicembre 2006, concernente un’assicurata alla quale l’amministrazione

aveva rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in applicazione del

metodo misto – decisione poi avallata dai giudici cantonali - il Tribunale

federale ha ritenuto che il diritto a prestazioni fosse da valutare secondo il

metodo misto in un primo momento, poi secondo il metodo ordinario del raffronto

dei redditi - avendo l’assicurata dimostrato che, senza il danno alla salute, a

partire dal mese di marzo 2005 avrebbe lavorato a tempo pieno.

Così facendo,

l’amministrazione le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1°

gennaio 2005 (scadenza dell’anno d’attesa), poi aumentato ad una mezza rendita

a partire dal 1° marzo 2005. Il TF, riprendendo quanto già deciso nella STF I 599/05 del 6 febbraio 2006 consid. 5.2.3, ha precisato che nello stabilire il

momento a partire dal quale riconoscere il diritto ad una mezza rendita di

invalidità si dovesse fare astrazione dal termine di attesa di tre mesi di cui

all’art. 88a cpv. 2 OAI, trattandosi di un cambiamento non dovuto

all’evoluzione dello stato di salute, da considerare stabile (cfr. sentenza

citata, consid. 5 in fine: “Comme la révision de la rente

n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à

savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un

contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du

délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du

droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et

les références). Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente

d'invalidité à compter du 1er mars 2005.”).

Ora, nel caso di specie, come correttamente rilevato dai

rappresentanti legali del bambino, durante l’anno di attesa e allo scadere

dello stesso, nel dicembre 2018, RI 1 necessita di aiuto nel compimento di

quattro atti ordinari della vita e meglio: vestirsi/svestirsi, mangiare, cura

del corpo, spostarsi).

Nello stesso momento, nel mese di dicembre 2018, a seguito del

compimento dei quattro anni di età, egli necessita di aiuto anche nell’eseguire

gli altri due atti ordinari della vita (alzarsi/sedersi/coricarsi e espletare i

bisogni corporali), oltre ad una sorveglianza personale, ciò che gli dà,

quindi, diritto ad un AGI minorenni di grado elevato.

L’aumento del grado di grande invalidità non è determinato da un

peggioramento delle condizioni di salute - nel qual caso andrebbe applicato il

periodo di attesa di tre mesi ex art. 88a cpv. 2 OAI al fine di assicurarsi che

il peggioramento abbia carattere duraturo e non passeggero – ma è dovuto alla circostanza

che con il compimento dei quattro anni di età – esattamente nel mese di

dicembre 2018, che coincide pure con il termine dell’anno di attesa secondo

quanto indicato dall’Ufficio AI – RI 1 abbisogna di maggiore aiuto da parte di

terzi rispetto ad un coetaneo sano anche nell’atto di “alzarsi, sedersi,

coricarsi”, oltre alla sorveglianza, computabili a partire da suddetta età.

Trattandosi quindi di un cambiamento di grado di grande invalidità

a seguito del raggiungimento di un determinato limite di età (in casu: 4 anni),

non vi è ragione di verificarne la persistenza nel tempo, avendo

automaticamente carattere duraturo (analogamente a quanto previsto alla cifra

marginale 4008.1 CIGI nel caso di cambiamento causato non da motivi di salute,

ma a seguito di una situazione globale stabilizzata).

Va, del resto, rilevato che la stessa assistente sociale, nelle

annotazioni del 4 ottobre 2019, pur confermando l’applicazione nel caso di

specie del termine di attesa di tre mesi, ha rilevato che “nell’ambito degli

assegni per minorenni, quando la modifica del grado dell’assegno è legata al

raggiungimento dell’età che segna la nascita di una dipendenza nel compimento

di uno o più atti (poiché un coetaneo sarebbe a quel punto autonomo) non viene

normalmente applicato il periodo di attesa di tre mesi” (doc. VI/1).

Il diritto ad un AGI minorenni di grado elevato va, quindi,

riconosciuto da dicembre 2018. Su questo punto il ricorso va accolto.

2.9

L’ultima contestazione

riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del carattere

particolarmente intensivo della sorveglianza di cui abbisogna RI 1 a causa

della sua infermità.

Secondo i suoi

rappresentanti legali, l’amministrazione ha riconosciuto esservi, nel caso di

specie, la necessità di una sorveglianza personale permanente, anziché di una

sorveglianza particolarmente intensiva, non tenendo conto del fatto che quanto

constatato dall’assistente sociale configura esattamente quanto previsto dalla

cifra marginale 8079 CIGI e relativo esempio 1 per spiegare in cosa consista

una sorveglianza particolarmente intensiva.

I

rappresentanti legali hanno evidenziato, difatti, come l’assistente sociale

competente abbia sottolineato che RI 1 non possa essere lasciato solo neanche

per pochi istanti, essendo imprevedibile e spericolato, non sia in grado di percepire il pericolo,

né di ascoltare, comprendere e ubbidire agli avvertimenti degli adulti (doc.

I).

Di parere opposto

l’Ufficio AI, il quale ha confermato anche in sede di risposta di causa la

correttezza della decisione impugnata, producendo a sostegno della stessa due

prese di posizione, una da parte dell’assistente sociale e, l’altra, della

pediatra del SMR (cfr. doc. VI/1-2).

Nell’annotazione per

l’incarto del 4 ottobre 2019 su richiesta dell’amministrazione, l’assistente

sociale autrice dell’inchiesta a domicilio ha rilevato:

" (…)

2.

La tipologia di sorveglianza ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 OAI -

nel caso concreto – è di natura permanente (riconosciuta con 2 ore di

assistenza) oppure è particolarmente intensiva (riconosciuta con 4 ore di

assistenza)?

Secondo le direttive CIGI (Marginale 8078): "Normalmente la

sorveglianza permanente non è riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a

quest'età anche un bambino sano ha bisogno di sorveglianza. Per i bambini

autistici o epilettici, a seconda della situazione e della·gravità del disturbo,

le disposizioni CIGI permettono il riconoscimento della sorveglianza personale

già a partire dai quattro anni. In merito alla sorveglianza particolarmente intensiva,

viene invece riportato che generalmente essa non va considerata prima degli

otto anni.

RI 1 ha quattro anni e presenta una diagnosi di disturbo dello spettro

autistico. Come riportato nel mio rapporto d'inchiesta del 25.05.2019, è un bambino

agitato ed irrequieto che, secondo le affermazioni della madre, non ha coscienza

dei pericoli, è imprevedibile e spericolato e per tale ragione non può essere

lasciato solo, neppure per pochi minuti.

Durante l'anno scolastico 2018-2019 RI 1 ha frequentato l'Unità __________,

presso l'Istituto __________; nella modalità di tre mezze giornate, di cui due

comprendenti il pranzo terapeutico.

Nel rapporto di fine anno scolastico, redatto dall'educatrice di riferimento,

viene dichiarato che: “Alle dimissioni dal Gruppo __________ l'ospite, esposto

ad uno specifico programma, in modo regolare e ben pianificato, ha mostrato di

poter giovare dell'intervento proposto. Il bambino ha imparato a gestire brevi e

semplici attività, stando seduto e con tempi di attesa più dilatati rispetto al

suo arrivo nel 2017. Perdurano ciò nonostante rilevanti difficoltà correlate

alla gestione delle autonomie personali (controllo sfinterico) e alla capacità

di orientarsi nello spazio e nel tempo. La supervisione dell’adulto era di

notevole importanza perché il bambino potesse essere non solo stimolato, ma

sicuro all'interno degli spazi frequentati. Senza la supervisione di una figura

adulta, l’ospite avrebbe potuto mettersi in pericolo e tendeva infatti ad

arrampicarsi o appendersi ove possibile farlo. In linea generale, il bambino non

era in grado di occuparsi della sua persona, in modo funzionale e autonomo.

CONCLUSIONE: il lavoro svolto fino ai mesi scorsi ci ha permesso di osservare

alcuni importanti traguardi raggiunti da RI 1."

In considerazione di quanto appena esposto e tenuto conto

dell'annotazione redatta il 30 settembre 2019 dalla dr.ssa __________ confermo

che RI 1 necessita di una·sorveglianza personale permanente (due ore SCI) a

decorrere dal compimento dei quattro anni.

Le attenzioni di cui il bambino ha bisogno sono infatti costanti e

più intense rispetto a quelle richieste da un coetaneo. Non sussistono invece i

presupposti per attribuire una sorveglianza particolarmente intensiva per la

quale, secondo le disposizioni CIGI, la persona addetta all'assistenza deve

trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell'assicurato, poiché

qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che possono

metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone e/o

cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona

addetta all'assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun'altra attività.

Ciò non è il caso a scuola, dove le educatrici devono occuparsi

contemporaneamente di diversi bambini, né a casa dato che RI 1 ha due sorelle e

un fratello che presenta anch'egli una diagnosi di disturbo dello spettro

autistico. (…).”

La pediatra del SMR, dal

canto suo, nell’annotazione del 30 settembre 2019, ha indicato quanto segue:

" Alla c.a.

Avv. __________

RI 1 è un bambino di 4 anni 9/12 affetto da un disturbo dello

spettro autistico, con difficoltà

nell'interazione sociale: non stabilisce alcun tipo di contatto, neppure di

tipo visivo, non gioca con i

coetanei

e non ha piacere ad interagire con loro. Importanti impedimenti sono presenti

anche nell'espressione verbale, che risulta attualmente assente.

Il bambino ha frequentato l'asilo __________ dell'__________.

Sulla base delle nuove informazioni agli atti (doc. A4 Incarto

TCA, Rapporto fine anno scolastico

compilato da __________, rapporto non firmato, Versione 12.08.2019), datato

05.09.2019

viene riportato che:

RI 1 ha frequentato l'Unità __________ nella modalità di 3 mezze giornate, di cui due

comprendenti il pranzo terapeutico.

RI 1 è stato dimesso dal

Gruppo __________ a

luglio 2019, e dal 2 settembre 2019 è inserito

presso la scuola

dell'infanzia(...), l'Asilo __________. ·

Alle dimissioni dal Gruppo __________ l'ospite, esposto ad uno

specifico programma, in modo

regolare e ben pianificato, ha mostrato di poter giovare dell'intervento

proposto. Il bambino ha imparato a gestire brevi e semplici

attività, stando seduto e con tempi di attesa più dilatati rispetto al suo

arrivo nel 2017.

Perdurano ciò nonostante rilevanti difficoltà correlate alla

gestione delle autonomie personali (controllo

sfinterico) e alla capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo.

La supervisione dell'adulto era di notevole importanza perché il bambino

potesse essere non solo stimolato, ma sicuro all'interno degli spazi

frequentati. Senza la supervisione di una figura adulta, l'ospite avrebbe potuto

mettersi in pericolo e tendeva infatti ad arrampicarsi o appendersi ove

possibile farlo.

In linea generale, il bambino non era in grado di occuparsi della

sua persona, in modo funzionale e autonomo.

CONCLUSIONE

Il lavoro svolto fino ai mesi scorsi ci ha permesso di osservare

alcuni importanti traguardi raggiunti da RI 1.

In base a questo rapporto risulta quindi che RI 1, che all'inizio

della frequentazione __________ mostrava un comportamento tale da rischiare di

mettersi in pericolo, ha mostrato importanti miglioramenti nel corso del tempo,

ed è ora capace di attività tranquille a tavolino, seppure per breve tempo.

Confermo pertanto che dal punto di vista medico il bambino

necessita sì di una sorveglianza maggiore rispetto ad un coetaneo, ma non di

una sorveglianza particolarmente intensiva, e che la sorveglianza è da

quantificarsi nella forma di una sorveglianza personale permanente ai sensi

della CIGI (ovvero due ore) a partire dai 4 anni.”

(Doc. VI/2)

A fronte delle ulteriori

obiezioni sollevate dai rappresentanti legali, ribadendo che nel caso di RI 1

la sorveglianza necessaria è di tipo particolarmente intensivo (cfr. doc. X),

in data 26 novembre 2019 l’assistente sociale competente ha nuovamente preso

posizione, rilevando che:

" Articolo

37.

cpv. 4 OAI:

“Per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno di

aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto

a un minorenne non invalido della stessa età.”

Nella valutazione del diritto all’assegno per minorenni grandi

invalidi e nel determinare la necessità della sorveglianza è fondamentale il

confronto con un coetaneo.

Qualsiasi bambino dell’età dell’assicurato (quattro anni)

necessita di essere sorvegliato. Tuttavia, dopo aver dettagliatamente valutato

la situazione, è stato ritenuto giustificato il riconoscimento della necessità

di sorveglianza personale permanente, a partire dai quattro anni di età,

proprio in ragione della sua patologia e delle difficoltà comportamentali ad

essa legate. Risulta infatti evidente che l’atteggiamento dell’assicurato

impone al genitore una maggiore attenzione rispetto a quella richiesta da un

bambino della medesima età. In questi casi eccezionali, determinati

nell’Allegato III della CIGI, viene riconosciuto il diritto ad una sorveglianza

permanente che come descritto nel Marginale 8078 viene “conteggiata

automaticamente come due ore di assistenza nell’ambito del SCI (supplemento per

cure intensive).”

Diverso è il discorso per il supplemento di quattro ore,

riconosciuto in occasione di una sorveglianza particolarmente intensiva, che

viene attribuito quando l’impegno da parte del genitore nel sorvegliare

l’assicurato risulta molto al di sopra di quanto normalmente necessario. Questa

condizione è adempiuta quando, ad esempio, si è in presenza di un costante

pericolo per la vita, oppure quando il confronto con un coetaneo mostra un

palese divario.

Di conseguenza, fino a quando anche un minore della medesima età

necessita di sorveglianza da parte dei genitori proprio in ragione del suo

essere bambino, il riconoscimento di quattro ore di sorveglianza costituisce

quindi un’eccezione.

Allegato III CIGI: “generalmente prima degli 8 anni non bisogna

considerare una sorveglianza particolarmente intensiva.” (…).” (Doc. XII/1)

In data 19 dicembre 2019 i

rappresentanti legali di RI 1 hanno trasmesso, ad ulteriore comprova della

necessità di una sorveglianza particolarmente intensiva, un rapporto stilato

dalla Fondazione __________.

In tale rapporto, redatto dall’operatore __________, __________

signora __________ e dall’educatrice di riferimento per l’asilo __________

signora __________, viene indicato, in particolare, quanto segue:

" (…) Dettagli

relativi al rapporto conclusivo di intervento __________ nel gruppo __________

RI 1 arriva tranquillo e sereno, dimostrando di aver accettato

serenamente l’ambiente e gli operatori che lavoravano con lui.

Accoglieva di buon grado gli spostamenti da un contesto all’altro

della Fondazione (es: cambio stanze __________; stanza -> toilette -> stanza;

stanza -> piano cucina/pranzo -> stanza __________), rendendosi quindi

più flessibile ai vari ambienti offerti, nonché ai tempi morti (es: gli

spostamenti) previsti dagli stessi.

Permanevano tuttavia circostanze in cui l’utente emettesse ancora

comportamenti problematici, situazioni difficili e socialmente disfunzionali,

la cui entità poteva modificarsi in funzione della situazione.

Quando accadevano condizioni analoghe a quelle sopracitate,

l’operatore necessitava l’intervento di almeno un’altra collega, al fine di

sgomberare il contesto di intervento da qualsiasi oggetto: RI 1 tendeva infatti

a dimenarsi nello spazio, lanciando gli oggetti che trovava accanto a sé o

provando ad afferrare l’adulto per morderlo; non ha mai avuto comportamenti

autolesionisti.

Bisogno di sorveglianza costante

RI 1 nonostante i suoi palesi miglioramenti permane un bambino

bisognoso di costante vigilanza da parte dell’adulto che se ne prende cura.

L’operatore – nello specifico – pur impegnandolo in brevi attività auto intrattenenti,

deve sempre rimanere nel suo raggio d’azione. Tale precauzione ha evitato che

l’utente si mettesse in pericolo in alcun modo. Non oggettivamente ben

orientato nello spazio, avrebbe potuto altresì smarrirsi, nonostante si

trovasse all’interno di una struttura protetta.

Osservazioni da parte dell’asilo __________

Da settembre 2019 RI 1 ha cambiato gruppo e frequenta il gruppo di

asilo __________. Attualmente a pranzo il bambino mangia con gli altri bambini.

Necessita comunque di un rapporto 1 a 1: riesce a stare seduto e a consumare il

suo pasto per 20 minuti.

RI 1 un bambino che richiede una sorveglianza costante:

ultimamente ha iniziato a scappare appena l’adulto lo perde di vista, può

prendere l’ascensore e non sembra avere coscienza di dove sta andando.

L’obiettivo che risponda al suo nome è stato per il momento

accantonato, in quanto non reagisce a questo tipo di stimolo.” (Doc. A16)

Chiamata dall’amministrazione ad esprimersi riguardo agli

ulteriori mezzi di prova prodotti dalla rappresentante legale, la dr.ssa __________

del SMR, con annotazione del 27 gennaio 2020, ha indicato che “dal punto di

vista medico lo scritto del 19 dicembre 2019 delle operatrici __________ sig.ra

__________ e Sig.ra __________ non apporta nuove informazioni agli atti.

Pertanto posso confermare la precedente valutazione del 30 settembre 2019”

(doc. XVIII/1).

Dal canto suo, con annotazione per l’incarto del 3 febbraio 2020,

l’assistente sociale ha ribadito le proprie precedenti valutazioni, rilevando,

in particolare, che:

" (…) La RA

2.

chiede di ottenere quattro ore di sorveglianza anziché le due riconosciute

nel rispetto delle disposizioni.

Gli ultimi scritti non forniscono tuttavia informazioni diverse da

quelle già note, né offrono argomentazioni tali da dimostrare che la decisione

Al sia inappropriata.

RI 1 è attualmente seguito da figure professionali specializzate,

in strutture adatte ai suoi bisogni. La madre ha messo in atto tutte le misure

necessarie a favorire il suo sviluppo nel migliore dei modi e a questo scopo

potrà disporre della prestazione AGI pari a fr. 1'422 (lieve) e successivamente

a fr. 2'133 (medio) mensili da utilizzare come meglio crede per sentirsi

sostenuta nel suo impegnativo compito genitoriale.

Ritengo pertanto che il grado medio dell'AGI, come pure le quattro

ore di supplemento per cure intensive, siano prestazioni corrispondenti

all'attuale situazione di RI 1.

In futuro, quando il diritto all’AGI sarà rivisto, la situazione

verrà nuovamente valutata eseguendo sempre il confronto con quella di un

coetaneo; se a quel momento tutte le condizioni necessarie saranno assolte si

procederà eventualmente al riconoscimento di una sorveglianza personale

permanente di quattro ore e rispettivamente all’aumento del grado AGI.

Al momento ribadisco la convinzione che le attuali prestazioni Al

accordate sono corrette. (…).” (Doc. XVIII/2)

2.10

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale condivide la disamina con la quale l’amministrazione nella

decisione impugnata - in maniera approfondita e fondata sulle attente

valutazioni dell’assistente sociale e della pediatra del SMR, dalle quali non

vi è ragione per discostarsi - è giunta alla conclusione che RI 1, a causa

della sua patologia, necessiti, in maniera eccezionale già a partire dai quattro

anni di età, di una sorveglianza personale permanente.

Al riguardo, va rilevato che la Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°

gennaio 2015, Stato: 1° gennaio 2018, riferendosi alla sorveglianza permanente

di cui all’art. 39 capoverso 3 OAI – il quale prevede che se un minorenne

necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare

permanente, quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una

sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può

essere conteggiata come quattro ore di assistenza - alle cifre marginali

8078-8078.3 prevede i casi nei quali sussiste la necessità di una sorveglianza

permanente, mentre alla cifra marginale 8079 illustra le circostanze nelle

quali la sorveglianza riveste carattere particolarmente intensivo.

A proposito della

sorveglianza permanente, la cifra marginale 8078 stabilisce che:

" 8078: I

N. 8035-8039 sono applicabili per analogia.

In questo

contesto occorre tenere conto in particolare del confronto con il comportamento

dei coetanei (DTF 137 V 424). Normalmente la sorveglianza permanente non è

riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a quest’età anche un bambino sano

ha bisogno di sorveglianza (eccezioni v. Allegato III).

Nell’“Allegato III: Direttive sul calcolo della grande invalidità

determinante per i minorenni”, con riferimento all’età media per prendere in

considerazione il notevole impegno supplementare dovuto all’invalidità a

proposito della sorveglianza personale è stato precisato che:

" Di regola

prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in

considerazione.

Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti

attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo

il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire da 4 anni,

a seconda della situazione e della gravità del disturbo.

Generalmente prima degli 8 anni non bisogna considerare una

sorveglianza particolarmente intensiva.”

Le cifre marginali

8078.1-8078.3 prevedono che la necessità di una sorveglianza sussiste in

particolare se:

" 8078.1 il

minore potrebbe nuocere a sé stesso o a terzi.

Il

pericolo e la necessità di sorveglianza che ne deriva devono permanere

nonostante le misure relative all’obbligo di ridurre i danni adottate (box,

babyphone, protezioni per prese, finestre, porte, fornelli ecc.).

Esempio:

Un

bambino di 9 anni non è in grado di riconoscere i pericoli. Prova in

continuazione ad esplorare le prese elettriche. È anche particolarmente

attratto dall’acqua e cerca sempre di aprire i rubinetti. Nonostante le misure

adottate (p. es. applicazione di protezioni sulle prese ecc.) non è possibile

scongiurare tutti i rischi (p. es. allagamento). Sussiste dunque una necessità

di sorveglianza. La stessa situazione si presenta nel caso di un bambino di

cinque anni. In questo caso la necessità di sorveglianza è dovuta all’età e non

può dunque essere riconosciuta.

8078.2

la

sorveglianza personale presenta un certo grado d’intensità, che supera

la necessità di sorveglianza di un bambino sano della stessa età (sentenza del

TF 9C-431/2008 del 29.02.2009).

8078.3

Nel caso dei

minori la sorveglianza personale permanente è conteggiata automaticamente come

due ore di assistenza nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per

gli adulti, anche nell’ambito della grande invalidità di grado elevato non si

deve attribuirle un’importanza minima, ma essa deve essere attentamente

verificata.”

Il carattere

particolarmente intensivo della sorveglianza è invece trattato alla cifra

marginale 8079 CIGI, la quale stabilisce che:

" La

sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta

all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una

prontezza d’intervento costante. Ciò significa che la persona addetta all’assistenza

deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell’assicurato, poiché

qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che possono

metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone e/o

cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona

addetta all’assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun’altra attività.

Inoltre, per la sicurezza dell’assicurato e del suo ambiente è necessario

prevedere anticipatamente misure adeguate per ridurre il danno, senza tuttavia

che queste provochino una situazione non esigibile per l’ambiente.

Se è possibile utilizzare strumenti di sorveglianza (monitor,

allarmi), la sorveglianza non è da considerare automaticamente come

particolarmente intensiva.

La necessità di una sorveglianza durante la notte non costituisce

una condizione per qualificare la sorveglianza come particolarmente intensiva.

Esempio 1:

Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo

circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento

nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia

oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di riconoscere

i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla finestra.

Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a richiami o

avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un

Dispositivo

comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi

la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate

vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve

essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.”

Nel caso di specie, questo Tribunale rileva che sia l’assistente

sociale autrice dell’inchiesta a domicilio, sia la pediatra del SMR,

riscontrando l’adempimento delle condizioni descritte nelle cifre marginali

8078-8078.3 CIGI, hanno riconosciuto la necessità di sorveglianza permanente di

cui necessita RI 1 a causa del suo disturbo dello spettro autistico, nella

misura di 2 ore giornaliere.

Inoltre, proprio tenendo conto della gravità dell’autismo di __________

- pure messo in evidenza dal suo medico curante e dai suoi terapeuti e,

peraltro, non messo in dubbio dall’Ufficio AI - l’amministrazione ha

riconosciuto il bisogno di sorveglianza già a partire da quattro anni (anziché

dai sei anni, così come previsto, in maniera eccezionale, nell’Allegato III).

Il TCA concorda con questa valutazione dell’amministrazione, per i

motivi qui di seguito illustrati.

Questo Tribunale ritiene,

innanzitutto, pienamente probante in quanto plausibile, dettagliato e ben motivato

l’apprezzamento fornito dall’assistente sociale.

Quest’ultima - che, come indicato al consid. 2.4., rappresenta la

persona competente e qualificata per esaminare i temi oggetto della presente

vertenza – ha riconosciuto la particolarità del caso di specie, indicando,

nell’annotazione per l’incarto del 2 maggio 2019, che “RI 1 necessita di una

sorveglianza a mio avviso molto maggiore rispetto a quella richiesta da

un coetaneo. Si tratterebbe tuttavia di un caso speciale con riconoscimento

della sorveglianza personale prima del compimento dei sei anni” (doc. 34,

corsivo della redattrice).

Anche nelle annotazioni del 4 ottobre 2019 annesse alla risposta

di causa, esprimendosi a proposito delle obiezioni sollevate in sede

ricorsuale, l’assistente sociale ha ribadito che RI 1, il quale a causa della

sua patologia non può essere lasciato solo neppure per pochi minuti come

dichiarato dalla mamma, “necessita di una sorveglianza personale permanente

(due ore SCI) a decorrere dal compimento dei quattro anni”, in quanto “le

attenzioni di cui il bambino ha bisogno sono infatti costanti e più intense

rispetto a quelle richieste da un coetaneo” (doc. VI/1, corsivo della

redattrice).

Ella ha, per contro, escluso che il bambino abbisogni di una

sorveglianza particolarmente intensiva, ritenendone non adempiuti i presupposti

– in particolare quello secondo il quale la persona addetta all’assistenza non

può occuparsi di nient’altro oltre alla costante sorveglianza - “né a scuola,

dove le educatrici devono occuparsi contemporaneamente di diversi bambini, né a

casa, dato che RI 1 ha due sorelle e un fratello che presenta anch’egli una

diagnosi di disturbo dello spettro autistico” (doc. VI/1).

Parere poi nuovamente

confermato nelle annotazioni del 26 novembre 2019, nelle quali l’assistente

sociale ha sottolineato che nella valutazione del diritto all’assegno per

minorenni grandi invalidi e nel determinare la necessità della sorveglianza “è fondamentale

il confronto con un coetaneo”.

Per tali ragioni, pur

ritenendo che “qualsiasi bambino all’età dell’assicurato (quattro anni)

necessita di essere sorvegliato”, ella ha spiegato che “dopo avere

dettagliatamente valutato la situazione, è stato ritenuto giustificato il

riconoscimento della necessità di sorveglianza personale permanente, a

partire dai quattro anni di età, proprio in ragione della sua patologia e delle

difficoltà comportamentali ad essa legate. Risulta infatti evidente che

l’atteggiamento dell’assicurato impone al genitore una maggiore attenzione

rispetto a quella richiesta da un bambino della medesima età. In questi casi

eccezionali, determinati nell’Allegato III della CIGI, viene riconosciuto il

diritto ad una sorveglianza permanente che come descritto nel Marginale 8078

viene “conteggiata automaticamente come due ore di assistenza nell’ambito del

SCI (supplemento per cure intensive)” (doc. XII/1, corsivo della redattrice).

Sempre tenendo conto

dell’età del bambino, l’assistente sociale ha escluso che per il momento possa

venire riconosciuta una sorveglianza particolarmente intensiva, sottolineando

che “fino a quando anche un minore della medesima età necessita di sorveglianza

da parte dei genitori proprio in ragione del suo essere bambino, il riconoscimento

di quattro ore di sorveglianza costituisce quindi un’eccezione” (doc. XII/1,

corsivo della redattrice).

Il TCA non ha motivo per dubitare di queste considerazioni

dell’assistente sociale, le quali, inoltre, sono pure state confermate dalla pediatra

del SMR.

A tale riguardo, va rilevato che l’amministrazione, nel rispetto

della giurisprudenza federale (cfr. ad esempio STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio

2019, consid. 3.2., laddove è stato ribadito che in caso di punti poco chiari

in merito ai disturbi fisici o psicologici e/o sui loro effetti sulla vita

quotidiana non solo è possibile, ma è necessario richiedere informazioni

complementari agli specialisti medici), ha correttamente coinvolto la dr.ssa __________,

chiedendole un parere specialistico in merito al genere di sorveglianza che la

patologia di RI 1 impone alla persona che se ne occupa.

La pediatra del SMR, attraverso un parere motivato e approfondito

fondato sull’attento esame di tutta la documentazione all’incarto - che il TCA

ritiene di potere condividere in quanto rispettoso delle esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1) -

convenendo sulla gravità del disturbo di cui è affetto RI 1, ha confermato che

dal punto di vista medico il bambino “necessita sì di una sorveglianza

maggiore rispetto ad un coetaneo, ma non di una sorveglianza particolarmente

intensiva, e che la sorveglianza è da quantificarsi nella forma di una

sorveglianza personale permanente ai sensi delle CIGI (ovvero due ore) a

partire dai quattro anni” (doc. VI/2, corsivo della redattrice).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni della

pediatra del SMR, le quali, del resto, non sono state rimesse in discussione

attraverso la presentazione di documentazione medico-specialistica di senso

contrario.

Al contrario, il rapporto del 19 dicembre 2019 degli operatori

dell’__________ prodotto dai rappresentanti legali del bambino conferma la

necessità di sorveglianza permanente imposta dalla patologia di RI 1 (cfr. doc.

A16, nel quale viene ribadito il “bisogno di sorveglianza costante”), ciò che

è, appunto, quanto è stato riconosciuto dall’amministrazione stessa.

Alla luce, dunque, delle motivate considerazioni espresse sia

dall’assistente sociale competente, che dalla pediatra del SMR, il TCA ritiene

corretta la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il

bisogno di RI 1, già a partire dai quattro anni di età, di una

sorveglianza personale permanente, escludendo, almeno per il momento, la

necessità di una sorveglianza particolarmente intensiva.

A quest’ultimo riguardo, va rilevato che l’assistente sociale

competente, nelle annotazioni del 3 febbraio 2020, ha evidenziato come tale

decisione sia adeguata alle attuali condizioni di salute e all’età del bambino,

non escludendo che, in futuro, le cose possano cambiare. Ella ha, infatti,

tenuto a precisare che “il grado medio dell’AGI come pure le quattro ore di

supplemento per cure intensive, siano prestazioni corrispondenti all’attuale

situazione di RI 1”, non escludendo tuttavia che “in futuro, quando

il diritto

all’AGI sarà rivisto, la situazione verrà nuovamente

valutata eseguendo sempre il confronto con quella di un coetaneo; se a quel

momento tutte le condizioni necessarie saranno assolte si procederà eventualmente

al riconoscimento di una sorveglianza personale permanente di quattro ore”

(doc. XVIII/2, corsivo della redattrice).

Tale soluzione appare tanto più corretta, ritenuto che l’Alta

Corte, in una sentenza 9C_666/2013 del 25 febbraio 2014, pubblicata in SVR 2014

IV Nr. 14 pag. 55, ha riconosciuto l’esistenza di una sorveglianza

particolarmente intensiva nel caso di un’assicurata autistica di 6 anni,

che senza tale costante vigilanza nella vita di tutti i giorni avrebbe

distrutto oggetti alla velocità della luce e non

sarebbe stata in grado di valutare i pericoli e ciò che le accadeva intorno. Doveva

anche essere tenuta per mano fuori dalla casa o dalla scuola, perché non

conosceva la paura del contatto con gli estranei e sarebbe andata con loro. Inoltre,

nei posti nei quali non era possibile prenderla per mano, ad esempio nei campi

da gioco, l'accompagnatore doveva essere particolarmente attento e

costantemente pronto a intervenire per evitare che scappasse, ferendosi durante

l'uso di attrezzature o oggetti per il gioco (cfr. sentenza 9C_666/2013 del 25

febbraio 2014 consid. 8.2.2.2, in: SVR 2014 IV n. 14 p. 55 – il corsivo è della

redattrice).

In un’altra sentenza 8C_741/2017 del 17

luglio 2018, l’Alta Corte ha censurato l’operato con il quale i primi giudici,

nell’ambito di una revisione, avevano assegnato ad un assicurato di 5 anni,

affetto da una malformazione del sistema nervoso centrale, con un'idrocefalia

interna, epilessia e un grave ritardo cognitivo dello sviluppo, un supplemento

per cure intensive di 4 ore, anziché di 2 ore come riconosciuto

dall’amministrazione (cfr. sentenza citata, consid. 3.4.4.).

Stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che riconoscendo nel

caso di specie la necessità di una sorveglianza personale permanente di due ore

(con un SCI totale di quattro ore) l’Ufficio AI abbia adeguatamente tenuto

conto sia della gravità della patologia di RI 1, sia della sua età al momento

della decisione impugnata.

Su questo punto, pertanto, il ricorso va respinto.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno.

2.12. L’assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (doc. I).

Visto

l'esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato dalla RA 2, ha diritto al

versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

parziali (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione del

19 agosto 2019 è riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il

diritto ad un AGI minorenni di grado elevato dal 1° dicembre 2018, oltre ad un

supplemento per cure intensive, dalla stessa data, di 4 ore per una

sorveglianza personale permanente.

2. Le spese di

procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente nella

misura di fr. 250.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 250.--. L’Ufficio AI

verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se

dovuta), ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del 23 settembre 2019.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti