32.2019.174
Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto,ha ridotto il diritto alla rendita,non può essere tutelata.Va innazitutto stabilito se applicazione del metodo misto è corretta e, se sì,secondo quale ripartizione, posto che quella usata è errata.Pure da verificare CL residua.Atti rinviati
13 luglio 2020Italiano74 min
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art.
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2019.174
cr
Lugano
13 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, in
precedenza attiva quale venditrice, in data 2013 ha presentato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 3).
Eseguiti
gli accertamenti del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura
del __________ (cfr. rapporto del 30 aprile 2014, doc. 50), e un’inchiesta a
domicilio (del 19 gennaio 2015), con progetto di decisione del 30 marzo 2015
l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di calcolo, ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una rendita intera (grado AI dell’80%) dal 1°
dicembre 2013 fino al 31 luglio 2014, poi soppressa in mancanza di un
sufficiente grado di invalidità per continuare a beneficiare delle prestazioni
dopo tale data (doc. 61).
A
seguito delle contestazioni presentate contro tale progetto di decisione, nel
corso degli anni l’Ufficio AI - dopo avere ordinato dapprima una perizia
psichiatrica a cura del __________ (cfr. rapporto del 13 agosto 2015, doc. 74),
poi una perizia pluridisciplinare di decorso a cura del __________ (cfr.
rapporto del 7 dicembre 2018, doc. 161) cui si sono aggiunti i complementi
peritali del 20 dicembre 2018 (doc. 163) e del 10 gennaio 2019 (doc. 169) - ha
emanato una serie di altri progetti di decisione, che ogni volta annullavano e
sostituivano il precedente (cfr. progetto del 26 aprile 2016, doc. 84; progetto
del 24 agosto 2017, doc. 104; progetto del 2 marzo 2018, doc. 127), fino ad arrivare
al progetto di decisione del 27 marzo 2019 (doc. 183), con il quale
l’amministrazione, sempre in applicazione del metodo misto di calcolo, ha
attribuito all’interessata una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2013
(con versamento dal 1° luglio 2013, a causa della tardività della domanda),
diminuita ad un quarto di rendita dal 1° luglio 2014 al 31 marzo 2016, poi
soppressa in mancanza di un sufficiente grado pensionabile dopo tale data.
Viste
le contestazioni sollevate dall’avv. RA 1 contro questo progetto di decisione,
l’amministrazione, dopo avere chiesto una presa di posizione al __________
(cfr. rapporto complementare del 1° luglio 2019, doc. 196), con decisione del
21 agosto 2019 ha confermato il diritto per l’assicurata, in applicazione del
metodo misto di calcolo, ad una rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2013
(con versamento dal 1° luglio 2013, a causa della tardività della domanda),
diminuita ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° luglio 2014 al 31 marzo
2016, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 38% (doc. A2).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto
in data 24 settembre 2019 tempestivo ricorso, postulando l’attribuzione di tre
quarti di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2015, per una durata
indeterminata.
In
sostanza, il legale ha innanzitutto contestato l’applicazione del metodo misto
di calcolo al fine di stabilire il grado di invalidità, evidenziando come
l’assicurata, prima del danno alla salute, ad eccezione di un breve periodo
legato al ruolo di madre, abbia sempre lavorato al 100%.
Inoltre,
ritenendo lacunosi gli accertamenti svolti dall’amministrazione, il legale ha
contestato la valutazione medico-teorica dell’incapacità lavorativa posta a
fondamento dell’attribuzione di una rendita di invalidità limitata nel tempo,
evidenziando come la perizia del __________, oltre a non essere corretta, sia
pure eccessivamente datata, risalendo ormai al luglio 2018, vale a dire ad
oltre un anno prima dell’emanazione della decisione impugnata.
Il
legale ha pure sottolineato come appaia sorprendente che “non un progetto di
decisione ha definito negli anni i periodi e i gradi di inabilità lavorativa in
attività adeguata in maniera uguale”, in particolare con riferimento al periodo
successivo al mese di giugno 2015, con un’inabilità lavorativa passata dal 50%
al 35%.
Criticato
parimenti il presunto asserito miglioramento dello stato di salute dal profilo
psichiatrico a partire dal mese di gennaio 2016, motivato dallo psichiatra del __________
in modo insostenibile (solo in quanto l’assicurata ha interrotto la presa a
carico specialistica) e in termini molto vaghi (“è probabile”).
A
mente del patrocinatore dell’insorgente, al contrario, vi è stato un continuo
peggioramento dello stato di salute dell’assicurata
Infine,
il legale ha chiesto che si tenga conto del gap salariale, visto che lo
stipendio dell’interessata era notevolmente inferiore ai dati statistici
afferenti al settore della vendita (doc. I).
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI - dopo avere richiesto una presa di posizione
al SMR, il quale ha a sua volta consultato il __________ - ha confermato la
correttezza della decisione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi in diritto (doc. X + A-L).
1.4. In
data 19 dicembre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha nuovamente contestato
la decisione dell’amministrazione, ritenendo che la gestione del caso sia stata
oltremodo carente e confusa - come dimostrato dal susseguirsi di progetti di
decisione che ogni volta annullavano e sostituivano il precedente – senza
tenere conto del fatto che lo stato di salute fosse ancora in fase evolutiva
(doc. XII).
1.5. Con
osservazioni del 10 gennaio 2020 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della
decisione impugnata e chiesto nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XIV).
Tali
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (doc.
XV), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione a sapere se l’assicurata, incontestato il diritto
ad una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2013, abbia diritto ad un
quarto di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°
luglio 2014 e il 31 marzo 2016, come deciso dall’amministrazione, oppure ad
almeno tre quarti di rendita di invalidità dal 1° gennaio 2015, come preteso in
sede ricorsuale.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e
Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che
esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF
107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.
2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per
l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della
sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con
sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv.
3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge
collabora nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27
cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso
2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements
dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla
Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli
adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in
seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell’uomo del 2
febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere
equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle
attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di
impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori
dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non
possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute
come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il
caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione
della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati
classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai
familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la
modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo
scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157
consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2.
In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione
dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta
Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono
un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006
IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata
ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V 504 e DTF 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in
DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso
la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI)
in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia
presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in un
caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Va ricordata la giurisprudenza
sviluppata dal TF dopo la sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera - divenuta definitiva a seguito del rifiuto, in data 4
luglio 2016, da parte della Grande Camera della Corte europea dei diritti
dell’uomo, della richiesta avanzata dalla Svizzera di un riesame della stessa -
nella quale la seconda sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo,
chiamata a pronunciarsi in una fattispecie in cui il TF aveva confermato la
soppressione del diritto alla rendita nel caso di un’assicurata che, dopo la
nascita di due gemelli, con l’applicazione del metodo misto non raggiungeva più
un grado di invalidità pensionabile (STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008), ha
tuttavia dichiarato (per 4 voti contro 3) che vi è stata una violazione
dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU, che non va esaminata separatamente la
violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 6 CEDU e che non va esaminata
separatamente neppure la violazione dell’art. 8 CEDU preso da solo.
La Corte europea - ricordato
che non incombe a lei annullare e/o abrogare delle disposizioni di diritto
interno riconosciute contrarie alla CEDU e che le sue sentenze hanno
essenzialmente un carattere declaratorio - ha precisato che la Svizzera può
scegliere liberamente, nella misura in cui queste soluzioni siano compatibili
con le conclusioni di questo giudizio, in quale maniera conformarsi all’art. 46
CEDU evidenziando che, avuto riguardo all’insieme delle circostanze e al
principio della sicurezza del diritto, la violazione della CEDU ravvisata nel
caso esaminato non esige che si rimettano in discussione gli atti o le
situazioni giuridiche analoghe stabilite precedentemente a questa sentenza (sul
tema vedi pure la STCA 32.2015.66 del 17 marzo 2016).
Nella STF 9F_8/2016 del 20
dicembre 2016, pubblicata in DTF 143 I 50, pronunciandosi sulla domanda di
revisione della STF 9C_49/2008 del 20 luglio 2008 a seguito della succitata
sentenza 7186_09 del 2 febbraio 2016 della Corte europea dei diritti dell’uomo,
la nostra Massima istanza ha evidenziato che la pronuncia della Corte europea
concerneva un’assicurata che, al beneficio del diritto ad una rendita quale
salariata al 100%, si è vista in seguito negare il diritto alle prestazioni
solo perché, ritenuta la nascita dei figli e la conseguente riduzione del grado
di occupazione, è stata considerata come una lavoratrice a tempo parziale con
mansioni consuete (conduzione di un’economia domestica).
Questo nuovo status, essendo un
motivo di revisione, ha avuto come conseguenza il cambiamento del metodo da
applicare per il calcolo del grado di invalidità - dal metodo ordinario del
confronto dei redditi (valido nei casi di assicurati con un’occupazione a tempo
pieno) si è passati al metodo misto (valido nei casi di attività a tempo
parziale e svolgimento di mansioni consuete) - che, nel caso concreto, ha
portato alla soppressione della rendita in via di revisione rispettivamente
alla limitazione temporale del diritto alla rendita riconosciuta con effetto
retroattivo.
L’Alta Corte ha perciò concluso
che vi è una violazione dell’art. 14 combinato con l’art. 8 CEDU allorquando le
scelte (rientranti nella sfera di protezione dell’art. 8 CEDU) prese dalla
persona assicurata costituiscono la sola causa del cambiamento di status
e a seguito dell’applicazione del nuovo metodo di calcolo del grado
d’invalidità (metodo misto) risulta la soppressione della rendita in via
di revisione rispettivamente la limitazione temporale del diritto alla rendita
riconosciuta con effetto retroattivo.
In una tale costellazione,
allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di status e
meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a quella di
assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, per ristabilire uno stato
conforme alla CEDU bisogna rinunciare alla soppressione della rendita ai sensi
dell’art. 17 LPGA.
Il Tribunale federale ha
pertanto concluso che in questo caso la soppressione del diritto ad una
rendita non è conforme alla CEDU. Per la ricorrente ciò ha significato che il
diritto alla mezza rendita andava ripristinato anche dopo il 31 agosto 2004.
La nostra Massima istanza -
rilevato che le precedenti considerazioni portavano all’accoglimento della
domanda di revisione della STF 9C_49/2008 del 28 luglio 2008 e rinviando alla
Lettera circolare n. 355 del 31 ottobre 2016 dell’UFAS - ha infine specificato
che il giudizio del 2 febbraio 2016 della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo, all’infuori della costellazione descritta al considerando
4.1, nulla mutava all’applicabilità del metodo misto (STCA 32.2016.21 del 17
febbraio 2017).
L’interpretazione data dal
Tribunale federale nella DTF 143 I 50 (STF 9F_8/2016 del 20 dicembre 2016) è
stata criticata dalla dottrina (u. Kieser,
Gemischte Methode: ein Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016
pag. 471 seg. (474); A.
Mengis, IV Mutloser Entscheid des Bundesgerichts, in: Plädoyer 1/17 pag.
12 seg.).
Con sentenza 9C_604/2016 del 1°
febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 I 60, il Tribunale federale ha confermato
il contenuto della DTF 143 I 50, aggiungendo al considerando 3.3.3 che la
stessa non si applica soltanto nel caso di soppressione di una rendita in caso
di revisione allorquando questa è riconducibile unicamente ad un cambiamento di
status e meglio al passaggio da assicurato con un’occupazione a tempo pieno a
quella di assicurato attivo parzialmente con mansioni consuete, ma anche nel
caso di riduzione della prestazione in caso di revisione.
Nella STF 9C_525/2016 del 15 marzo
2017 il TF ha sottolineato come l'UFAS medesimo nella direttiva n. 355 del 31
ottobre 2016 ha segnalato che il Consiglio federale sta cercando di trovare una
soluzione adeguata al problema (sull’argomento cfr. la STCA 32.2017.53 del 13
novembre 2017 e la STCA 32.2016.86 del 15 maggio 2017).
Come detto, il 1° gennaio 2018
sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro
nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al
riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore
equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
2.4. Al
fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale
invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività
lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre
in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o
meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va
tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato
raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62
e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.5. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’amministrazione, in applicazione del metodo misto di
calcolo, ha considerato l’assicurata salariata al 71% e casalinga al 29% (doc.
A2).
In
sede ricorsuale il patrocinatore della ricorrente ha contestato tale
ripartizione, facendo valere che “dallo storico personale di cui alle varie
anamnesi e dal trascorso professionale risulta che la signora RI 1 ha sempre
lavorato al 100% sino alla nascita dei figli (per 3-4 anni) per poi riprendere
a lavorare al 100% quale operaia, prima di essere assunta da __________ ove ha
lavorato per 18 anni”.
A
comprova di ciò, egli ha rilevato che dal questionario per il datore di lavoro
del 21 febbraio 2013 emerge che prima del danno alla salute l’assicurata
lavorava 41 ore alla settimana su 41 ore. Per tali ragioni, il legale ha
evidenziato che “senza i problemi di salute ella avrebbe continuato a lavorare
al 100%”, tanto più che “nel 2008, nonostante l’insorgenza di gravi problemi di
salute, abbia comunque continuato a lavorare all’80%” (doc. I).
Al
riguardo, nella risposta di causa, l’amministrazione ha confermato la
correttezza dell’utilizzo del metodo misto, nonché della ripartizione tra
attività salariata (71%) e mansioni casalinghe (29%), rimandando “all’esaustiva
motivazione indicata nella decisione impugnata”, “in assenza di chiari indizi
circa la volontà dell’assicurata di intraprendere un’attività a tempo pieno.
Ella risulta infatti aver ridotto l’impegno lavorativo per scelta, onde poter
avere maggiore tempo libero a disposizione” (doc. X).
Tali considerazioni sono state
contestate dal patrocinatore dell’assicurata nello scritto del 19 dicembre
2019, ribadendo che l’assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe
continuato a lavorare al 100%, come risulta dal questionario per il datore di
lavoro del 21 febbraio 2013 (doc. XII).
Nelle osservazioni del 10
gennaio 2020 l’Ufficio AI, su questo specifico punto, non ha aggiunto altro
(doc. XIV).
2.7. Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale non condivide la ripartizione tra attività
salariata (per una quota parte del 71%) e mansioni consuete (per la restante
quota parte del 29%) operata dall’Ufficio AI nella decisione impugnata.
Dall’attenta
analisi dei documenti all’incarto, infatti, emerge che prima
dell’insorgenza del danno alla salute (riconosciuto sussistere a partire dal
mese di giugno 2012) l’assicurata ha lavorato in misura superiore
rispetto alla percentuale del 71% considerata dall’amministrazione.
Innanzitutto,
va rilevato lo stesso Ufficio AI, fino all’emanazione del “primo” progetto di
decisione del 30 marzo 2015 – allorquando è stata posta la ripartizione secondo
le quote parti del 71% per l’attività lucrativa e del 29% per le mansioni
domestiche (cfr. doc. 61) - ha sempre indicato che l’assicurata andava
considerare salariata all’80% e casalinga al 20%.
In
occasione del 1° colloquio IT - accertamento del 13 marzo 2013, a proposito
dell’iter scolastico e professionale dell’assicurata, il consulente incaricato
ha indicato che:
"
Dopo le scuole dell’obbligo lavora
come ausiliaria all’__________ di __________.
Diventa mamma e cessa l’attività.
Riprende successivamente in fabbrica come ausiliaria e
dal 1995 presso __________.
Da ultimo presso la filiale di __________ come
venditrice e con la ripresa della capacità lavorativa verrà assunta a __________
con le stesse mansioni.
Lavora all’80% per sua scelta per tenersi un giorno di
libero.”
(Doc. 13)
Nel
mandato per SMR del 4 aprile 2013, l’amministrazione ha indicato che
l’assicurata era da considerare “dipendente all’80% e casalinga al 20%” (doc.
23).
Tale ripartizione è poi stata
ripresa nella valutazione SMR del 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 35).
Nel mandato a servizio esterno
del 9 maggio 2014, il funzionario incaricato, dopo avere riportato
“ripartizione attività: 20% casalinga / 80% salariata”, ha indicato, quali
osservazioni, che “l’assicurata è salariata all’80% per sua scelta, in modo da
avere un giorno alla settimana libero (cfr. rapporto SIP 13.3.2013)” (doc. 52).
Nel rapporto d’inchiesta
economica del 19 gennaio 2015 per le persone che si occupano dell’economia
domestica (svolta in data 16 gennaio 2015) l’assistente sociale, in risposta
alla domanda “se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata
eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?” ha indicato che “l’assicurata
dichiara che in assenza del danno alla salute avrebbe certamente continuato ad
esercitare l’attività professionale nella misura per lei abituale (80%)” (doc.
56 pag. 3).
Nonostante, quindi, dagli atti
emerga come gli stessi funzionari incaricati dell’AI abbiano inizialmente
considerato che la percentuale lavorativa dell’assicurata fosse dell’80%, nel
“primo” progetto di decisione del 30 marzo 2015 (cfr. doc. 61) - e in tutti quelli
che lo hanno seguito, annullando e sostituendolo di volta in volta quello
precedente (cfr. progetto del 25 aprile 2016, doc. 84; progetto del 24 agosto
2017, doc.; progetto del 2 marzo 2018, doc. 128; progetto del 27 marzo 2019,
doc. 182), fino ad arrivare alla decisione qui impugnata (cfr. doc. A2) -
l’Ufficio AI ha poi costantemente valutato il grado di invalidità
dell’assicurata secondo il metodo misto, ritenendola salariata al 71% e
casalinga al 29%.
Tale ripartizione non appare
corretta e non può essere fatta propria da parte di questo Tribunale.
Essa corrisponde, piuttosto, al
grado di occupazione successivo all’insorgenza del danno alla salute, come
peraltro indicato nel questionario per il datore di lavoro del 28 febbraio 2013
(cfr. doc. 11, dal quale emerge che dopo il danno alla salute l’interessata
lavorava 29 ore settimanali invece delle 41 ore settimanali previste
dall’orario normale di lavoro).
Posto,
dunque, che la ripartizione tra attività lucrativa e mansioni domestiche
indicata nella decisione impugnata non può essere tutelata, occorre verificare
se l’applicazione del metodo misto risulta comunque giustificata (seppure
secondo una diversa ripartizione, ossia “80% salariata – 20% casalinga”, così
come inizialmente considerato dall’amministrazione) o se, invece,
l’interessata, come da ella preteso, vada ritenuta salariata al 100%.
Il
TCA, dopo attento esame degli atti a disposizione, non è in grado di
determinarsi con sufficiente tranquillità su questo specifico punto, ritrovando
nell’incarto elementi sia a sostegno della pretesa dell’assicurata, sia nel
senso di una percentuale lavorativa dell’80%.
Nel
questionario per il datore di lavoro del 28 febbraio 2013, infatti, __________
ha chiaramente indicato che prima del danno alla salute l’assicurata era
occupata per 41 ore settimanali, corrispondenti all’orario normale di lavoro
nell’azienda (cfr. doc. 11, corsivo della redattrice).
Inoltre, in sede di audizione
contro il progetto di decisione del 25 aprile 2016, l’allora rappresentante
legale dell’interessata, con scritto del 29 novembre 2016, approfondendo il
tema della situazione professionale della signora RI 1 nell’arco degli anni, ha
messo in evidenza come, dopo qualche anno dalla nascita dei bambini, la stessa
abbia lavorato nella misura del 100% dapprima presso una fabbrica di liquori,
poi chiusa; in seguito presso il __________ di __________, la cui attività successivamente
è cessata; infine presso la __________ di __________ centro, salvo poi essere
spostata dal datore di lavoro presso altre filiali, con gradi di occupazione
variabili per esigenze del datore di lavoro e non per volontà dell’interessata.
Dallo scritto in questione risulta, infatti, che:
"
Ella ha seguito le scuole
elementari e maggiori e poi ha frequentato un
anno di economia domestica senza conseguire un diploma. Il __________.1985,
all'età di 21 anni si sposa. ll __________.1985 nasce __________ la sua prima figlia, mentre __________ nasce il __________.1989.
Dal lato professionale, ella dapprima svolge
l'attività di operaia delle pulizie presso I'__________ di __________, per ca.
8 - 10 anni, laddove lavora in misura totale del 100% all'incirca dal 1981 al
1990. Durante questo periodo l'assicurata, benché non ricorda esattamente
l'anno, si assenta dal lavoro un anno
prendendo un congedo non pagato, per dedicarsi alla cura della figlia __________,
la quale aveva contratto una malattia. In seguito, trascorso l'anno e al
termine del congedo
accordato dall'azienda, riprende il suo lavoro in
misura del 100%. Tuttavia quando è in gravidanza di __________ il suo secondo
figlio, proprio durante la gravidanza, d'accordo con il suo ginecologo, riduce
l'attività al 50%, siccome il lavoro di operaia delle pulizie era troppo
pesante e inadatto per una persona di quello stato. Alla nascita di __________,
Ìa signora lascia completamente e per qualche anno il lavoro, nonostante era
stata ridotta la percentuale al 50%.
Qualche anno più tardi, quando entrambi i figli
frequentano l'asilo (hanno tre anni di differenza e dunque la prima era
all'ultimo anno mentre il secondo era al primo), ella cerca una nuova
occupazione.
In questo caso s'impiega alla fabbrica di __________
di __________. Dapprima lavora qualche tempo su chiamata, in occasione delle
festività di Natale e Pasqua, per il confezionamento dei regali. Poi le parti
si trovano d'accordo di aumentare al 100%, fino a quando l'azienda non cessa definitivamente l'attività
e lei perde di nuovo il suo lavoro.
Invece dal 1985, s'impiega alla centrale di
distribuzione __________ di __________, dove anche qui viene occupata dapprima
per alcuni mesi a chiamata, sempre in occasione delle festività (in questo
periodo i figli erano entrambi già a scuola) per ca. un anno, sempre per il
reparto impacchettamento e
confezionamento (panettoni, colombe ecc. ...).
In seguito viene assunta in misura totale del 100%,
giacché il suo obiettivo è sempre stato quello di essere impiegata al 100%, e
vi lavora ca. tre anni (a questo proposito si veda il questionario del datore
di lavoro che indica inizialmente un'attività al 100%). Tuttavia, a causa di
riorganizzazione aziendale, ovvero della struttura logistica del gruppo __________,
la centrale di distribuzione di __________ viene definitivamente chiusa e
dunque il contratto della signora RI 1, di conseguenza subisce un altro
aggiornamento.
In esito a ciò, senza interruzioni, le viene proposto
l'impiego presso la __________ di __________ centro, laddove inizia con un
contratto al 50% (il 50% corrisponde a quanto propostole dall'azienda). In
questa proporzione vi lavora per un periodo di due anni ca. per poi venire
impiegata al 100%.
Dopo di __________, il datore di lavoro la sposta di
sede al negozio di __________, ma sempre per esigenze di negozio, quindi non
per sua scelta, torna ad essere occupata di nuovo al 50%. In questo caso, oltre
a questo negozio, veniva impiegata anche come jolly nei negozi di __________, __________
ed altri. Talvolta superava l'attività del 50%.
Più tardi, e sempre per le esigenze del datore di
lavoro, viene smistata ad __________ laddove ha Iavorato un periodo di 4/5 anni
ca. anche qui inizialmente il contratto è previsto al 50% ma più tardi, quando
una sua collega di lavoro cessa per avvalersi del prepensionamento, le viene
proposto l’aumento dell'orario fino al 75% che lei accetta, giacché avrebbe
sempre voluto lavorare a tempo pieno. Infatti, lei è sempre stata disposta a
lavorare sull'arco di un tempo pieno, tant'è che a più riprese aveva chiesto l'aumento
delle ore, parlandone sia con la gerente del
negozio la signora __________, sia l'ispettore di zona signor __________ (ora
ha cambiato settore). Dall'anno 2012, dopo l'insorgenza dei primi problemi di
salute, la gerente la impiegava in realtà più a singhiozzo e la dava meno ore
ma a causa dello stato di salute.
In buona sostanza, durante l'attività alle dipendenze
del gruppo __________, l'assicurata è sempre stata disponibile a lavorare in
misura completa del 100%, ed ha lavorato talvolta in modo parziale, non per sua scelta, ma piuttosto per le
esigenze del datore di lavoro. Dunque viene a cadere l'informazione errata contenuta
negli atti, che la signora lavorava solo in misura del 71% perché voleva un
giorno libero per sé.
Tracce e indicazioni del suo percorso professionale,
si trovano in varie parti degli atti; formulario __________, verbale intervento
tempestivo, perizia __________, perizia psichiatrica ecc….
Concretamente dalla situazione professionale suesposta
emergono almeno due considerazioni: nel periodo legato allo svezzamento dei
figli, il grado di occupazione è stato senza dubbio influenzato dalla loro
crescita e dai loro bisogni educativi, ma nella fase successiva, in particolare
durante il rapporto di lavoro con la __________, l'attività parziale non era
una scelta dell'assicurata, ma bensì ella si è piuttosto adattata alle
necessità del datore di lavoro.
Senonché avrebbe senz'altro voluto lavorare a tempo
pieno perché ciò corrispondeva alle sue aspettative, tant'é, che l’ha fatto in
varie occasioni, e tant'è che l'ha chiesto a più riprese.
Senonché, dal profilo della determinazione del grado
d'invalidità, interpretando il senso e la razio della circolare resa dall'UFAS,
appare indubbio che la quantità occupazionale è rimasta influenzata
dall'educazione dei figli, con tutto ciò che questo comporta in termini di
precarietà, di difficoltà a reperirne un altro accessorio e via dicendo.
Ciononostante, anche nell'ipotesi subordinata di
superare e inapplicare la nuova prassi indicata dall'UFAS, ma adottando la
prassi attualmente vigente, secondo la quale quando un soggetto
sarebbe stato disposto ad essere impiegato in misura
del 100%, per il calcolo si procede come se svolgesse un'attività completa, a
nostro parere, per la determinazione del grado, occorre determinarsi senza
conteggiare la quota dell'attività di casalinga, ma riportare tutto il
confronto dei redditi al 100% come se la signora fosse stata salariata in
misura totale.
In questo senso, va applicato il conteggio esposto
nelle nostre osservazioni (pag. 2), laddove emerge un grado di invalidità del
58.38% nella misura in cui riporta tutti i parametri economici determinanti ad
una quota del 100%. In altre parole, ed in un modo o nell'altro, occorre fare
astrazione dalla quota di casalinga preso atto del percorso professionale
dell'assicurata. (Doc. 95)
La volontà di cercare di
essere occupata in misura totale è stata poi espressamente comunicata
all’assistente sociale in occasione della seconda inchiesta domiciliare del 21
febbraio 2019, allorquando “l’assicurata in sede di colloquio ribadisce i
concetti espressi dal rappresentante legale con scritto del 3 aprile 2018 e dal
Sindacato __________ con scritto 22 settembre 2017, a cui si rimanda; ossia
la volontà di aver cercato di lavorare al 100%” (cfr. doc. 179, corsivo
della redattrice).
Nonostante queste indicazioni, alla
richiesta dell’amministrazione del 17 maggio 2017 di dimostrare per iscritto gli
sforzi intrapresi per aumentare la percentuale d’occupazione presso __________
o presso altri datori di lavoro (doc. 97), l’assicurata, in data 28 giugno 2017,
ha solo risposto per il tramite del suo precedente rappresentante di non
possedere “prove degli sforzi personali tantomeno in forma scritta. È certo che
alla __________ chiedeva di essere occupata al 100%, ma ragionevolmente ciò non
è avvenuto nella forma scritta” (doc. 103).
Dagli atti non risulta per quali
motivi ella non abbia cercato, per iscritto, un’occupazione al 100% presso
altri datori di lavoro.
A sostegno, per contro, della
percentuale lavorativa dell’80%, vi è soprattutto il rapporto del “1° colloquio-accertamento”
del 13 marzo 2013 – sottoscritto dall’assicurata – nel quale il consulente AI
ha osservato che l’interessata “lavora all’80% per sua scelta per tenersi un
giorno di libero” (cfr. doc. 13, corsivo della redattrice).
Anche nella “prima” inchiesta a
domicilio del 16 gennaio 2015, l’assistente sociale ha indicato che
“l’assicurata dichiara che in assenza del danno alla salute avrebbe certamente
continuato ad esercitare l’attività professionale nella misura per lei
abituale (80%)” (cfr. doc. 56, corsivo della redattrice).
Percentuale dell’80% pure indicata dall’assicurata stessa nella
richiesta di prestazioni del 7 febbraio 2013, laddove quale attività principale
ha precisato “venditrice all’80% dal mese di ottobre 2012” per la __________ di
__________ (doc. 3). Non è tuttavia chiaro se tale percentuale corrispondesse
già al grado di occupazione successivo all’insorgenza del danno alla salute.
Visto quanto sopra esposto non è, quindi, possibile per il TCA
stabilire quale sarebbe stata la percentuale lavorativa dell’interessata, nel
caso in cui non fosse insorto il danno alla salute, risultando che
effettivamente, come indicato dal precedente rappresentante legale
dell’assicurata nelle osservazioni del 22 settembre 2017 contro il progetto di
decisione del 24 agosto 2017, “in ogni caso, che sia avvenuto un dentro e fuori
tra il 100% e parziale sono dati reali” (cfr. doc. 109).
Pertanto, su questo punto la decisione amministrativa
deve essere annullata e il ricorso accolto, con rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
In
particolare, all’Ufficio AI spetterà sentire l’interessata di persona, alla
presenza anche del suo patrocinatore, al fine di chiarire definitivamente la
questione, con la facoltà eventualmente di interpellare anche direttamente __________,
qualora dovesse risultare necessario - presso la quale l’assicurata è stata
attiva fin dal 1995 - chiedendo le delucidazioni del caso, tanto più che
l’assicurata ha anche fornito i nomi della gerente e dell'ispettore di zona a
conoscenza della sua asserita volontà di lavorare al 100%.
2.8. Venendo
ora agli aspetti medici, nella decisione impugnata l’amministrazione ha
indicato di essersi basata sulle valutazioni della capacità lavorativa fornite
nel rapporto finale SMR, il quale a sua volta si è fondato sulla perizia
pluridisciplinare __________ del 2014, sulla perizia psichiatrica del 2015
eseguita dalla dr.ssa __________ per conto del __________ e sulla perizia
pluridisciplinare __________ del 3 luglio 2018.
Dagli
atti risulta, in effetti, che al fine di accertare lo stato di salute
dell’assicurato l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha inizialmente ritenuto
indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura __________.
Dal
referto datato 30 aprile 2014 risulta che il SAM ha fatto capo a cinque
consultazioni specialistiche di natura chirurgica (dr. __________),
gastroenterologica (dr. __________), neurologica (dr. __________),
reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze
dei consulti, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome addominale
dolorosa da aderenze in esiti di interventi chirurgici addominali: stato da
laparotomia annessiectomia bilaterale; estesa adesiolisi ed appendicectomia
15.5.2013 (OBV, dr. med. __________ e Dr. med. __________); stato dopo
laparoscopia diagnostica con conversione in laparatomia con isterectomia senza
annessi (17.7.2012, dr. med. __________); stato dopo due tagli cesarei (__________
rispettivamente 1986 e 1989); 2. Sindrome cervicospondilogena cronica (dal 2001
ca) con: pregressa sindrome radicolare C7 a ds su ernia discale C6-C7 trattata
conservativamente; attualmente: limitazione della mobilità per la rotazione
verso ds di media importanza, assenza di segni radicolari
irritativi-deficitari; 3. Severa obesità con BMI = 44 kg/m²; 4. Sindrome mista ansioso-depressiva su disadattamento
(ICD10-F43.2)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa hanno indicato quelle di “probabile crisi di emicrania senz’aura;
tendenza a fibromialgia (15/18 tender points); stato dopo raschiamento con
asportazione di alcuni polipi (2007, Clinica __________, __________, dr. med. __________);
stato dopo intervento di correzione del setto nasale per difficoltà
respiratorie (2002); ernia iatale con dispepsia” (doc. 50).
Quanto alla capacità
lavorativa, gli specialisti del __________ hanno concluso che l’interessata
fosse da considerare abile al lavoro nella misura del 70% sia nella sua
attività abituale di venditrice, sia in altre attività adeguate, rispettose
delle sue limitazioni funzionali (doc. 50).
Successivamente, a fronte
delle contestazioni presentate dall’assicurata contro il progetto di decisione
del 30 marzo 2015, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessata
ad una perizia psichiatrica affidata al __________.
Con referto peritale del 13
agosto 2015 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia del __________,
posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo
depressivo persistente, con episodi depressivi maggiori intermittenti, in
assenza di episodio in atto (300.4)” e quale diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa quella di “binge-eating disorder (307.51), in remissione
parziale”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella misura del 70%
nella precedente attività di cassiera in un grande supermercato, dove è richiesto
un intenso contatto con un flusso continuo e cospicuo di persone, mentre in
un’attività di commessa in un ambito più piccolo, a contatto eventualmente con
il pubblico ma non in un contesto affollato, con un gruppo di lavoro di
dimensioni ridotte e stabile, dove le vengano affidate alcune responsabilità
che possano valorizzarne il ruolo senza tuttavia una elevata pressione a
livello temporale o di risultato finanziario, la capacità lavorativa è stata
ritenuta essere del 50%.
Esprimendosi poi a proposito
delle antecedenti valutazioni della capacità lavorativa, la specialista del __________
ha evidenziato che:
" (…) un’IL completa è certificata dalla dr.ssa __________, psichiatra
curante dell’assicurata, dal 17.7.2013 e confermata nella perizia fiduciaria
per __________ del dr. __________ del 22.12.2013. Per le ragioni già ampiamente
indicate, ritengo dubbia la conclusione diagnostica psichiatrica del dr. __________
nell’ambito della perizia __________ del mese di marzo 2014 e poco verosimile
che la IL fosse allora solo del 20%, dato che diversi sintomi depressivi, non
esaminati dal collega, vengono descritti come persistenti dalle curanti e
dall’assicurata, tra gli episodi maggiori. Ritengo invece più verosimile che
per il periodo da marzo 2014 vi fosse sì una parziale ripresa della capacità
lavorativa, ma secondo le percentuali attualmente indicate (70% per l’attività
abituale; 50% in attività adatta). Ritengo inoltre verosimile che l’IL dal 24
aprile 2015 (certificata dalla dr.ssa __________) fosse nuovamente del 100% per
qualunque attività professionale, per un tempo che è tuttavia difficile
precisare esattamente, dato che la collega psichiatra non è raggiungibile al
momento della redazione della perizia poiché in ferie. Tuttavia, tenuto conto
del tempo di azione degli SSRI e poiché l’assicurata stessa riferisce che con
l’introduzione di escitalopram ha osservato un progressivo beneficio, è verosimile
ritenersi che tale IL completa sia durata circa 4-6 settimane.
In conclusione, ritengo che l’IL psichiatrica
vada valutata come segue:
IL 100% in qualunque attività dal 17.7.2013 al
16.3.2014
IL 70% in attività da ultimo svolta e 50% in
attività adattata dal 17.3.2014 al 23.4.2015
IL 100% in qualunque attività dal 24.4.2015
per 6 settimane.
Successivamente secondo quanto indicato.”
(Doc. 74)
A
fronte delle contestazioni sollevate dall’assicurata contro il progetto di
decisione del 24 agosto 2017 (doc. 104) e del successivo progetto del 2 marzo
2018 che annullava e sostituiva quello del 24 agosto 2017 (doc. 127) - nei
quali si teneva conto delle percentuali di capacità lavorativa indicate in sede
peritale __________ - l’Ufficio AI ha ritenuto indispensabile ordinare una
nuova valutazione pluridisciplinare __________ di decorso.
Dal
referto datato 7 dicembre 2018 risulta che il __________ ha fatto capo alle
consultazioni specialistiche reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.
__________).
Sulla base delle risultanze
dei consulti e della visita internistica effettuata dalla dr.ssa __________, gli
specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome depressiva ricorrente con episodio
di gravità media in atto (ICD10-F33.1); 2. Fibromialgia di tipo primario; 3.
Sindrome cervicovertebrale cronica nell’ambito di diagnosi fibromialgica e su
alterazioni degenerativa plurisegmentali con osteocondrosi a livello C5-C6 e
C6-C7; 4. Sindrome lombovertebrale nell’ambito di diagnosi fibromialgica e su
problematiche statiche degenerative con bulging discale L3-L4, L4-L5 e leggera
protrusione discale L5-S1”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa hanno indicato quelle di “Periartropatia della spalla sin.
di tipo tendinopatico con minime calcificazioni; periartropatia dell’anca ds
con soprattutto dolori nella zona del trocantere nell’ambito del quadro
fibromialgico e su minime iniziali alterazioni di tipo degenerativo; gonalgia
sin. su minime alterazioni di tipo degenerativo; ganglio volare della mano sin;
ipertensione arteriosa trattata da ca. cinque anni in monoterapia;
ipotiroidismo in sostituzione ormonale dal marzo 2018: attuale profilo umorale
ben controllato; obesità severa (BMI 46.85 kg/m²) con: dispnea da sforzo NYHA II stabile; asma bronchiale; sindrome
addominale dolorosa da aderenze in esiti di interventi chirurgici addominali:
stato da laparoscopia convertita in laparotomia con annessiectomia bilaterale
estesa, adesiolisi ed appendicectomia (15.5.2013 __________); stato dopo
laparoscopia diagnostica con conversione in laparatomia con isterectomia senza
annessi (luglio 2012); stato dopo due tagli cesarei (1986 e 1989); cefalea
mista emicranica tensiva; stato dopo raschiamento con asportazione di alcuni
polipi nel 2007; nota ernia iatale con dispepsia e malattia da reflusso;
menopausa iatrogena dal 2013; ipovitaminosi D (vitamina D 25-OH 25.4 ng/ml) non
sostituita” (doc. 161).
A proposito della capacità
lavorativa, gli specialisti del __________ hanno ritenuto l’interessata ancora
abile al lavoro nella misura del 50% nell’usuale attività di venditrice e nella
misura del 65% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue
limitazioni funzionali (doc. 161).
Chiamati a descrivere
l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo sia per quanto riguarda l’attività
di venditrice, sia rispetto ad attività adatte, gli specialisti del __________
hanno indicato che:
“I.1 Descrivere l’evoluzione
della capacità lavorativa nel tempo dell’attività svolta
La capacità lavorativa in attività svolta del
50% è dovuta all’integrazione della capacità lavorativa dal punto di vista
reumatologico (70%) a quello dal punto di vista psichiatrico (50%). La capacità
lavorativa complessiva del 50% è da ritenersi valida a partire dal 2016 in poi.
Per quel che riguarda l’evoluzione della capacità lavorativa, complessivamente
riteniamo quanto segue:
-
capacità lavorativa dello
0% a partire da luglio 2013 sino a marzo 2014 (capacità lavorativa dello 0% dal
punto di vista psichiatrico a cui successivamente si integra una capacità
lavorativa del 90% a partire dal 2014 dal punto di vista reumatologico),
-
capacità lavorativa del
30% dall’aprile 2014 all’aprile 2015 (capacità lavorativa del 30% dovuta a
patologia psichiatrica alla quale si integra sempre una capacità lavorativa del
90% dal punto di vista reumatologico),
-
nuova capacità lavorativa
dello 0% dal 24.4.2015 a inizio giugno 2015 causa patologia psichiatrica,
-
Considerandi
capacità lavorativa
complessiva del 30% a partire da inizio giugno 2015,
-
capacità lavorativa
complessiva del 50% da inizio 2016 dal punto di vista psichiatrico a cui si
integra successivamente una capacità lavorativa del 70% per peggioramento di
patologia reumatologica a partire da febbraio 2018 in poi).
I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità
lavorativa nel tempo in un’attività adatta
La capacità lavorativa complessiva del 65% per
attività adatta è da ritenersi valida a partire da inizio 2016 in poi. Per quel
che riguarda l’evoluzione della capacità lavorativa dal 2014 in poi riassumiamo
l’evoluzione complessiva come segue:
-
incapacità lavorativa
dello 100% per qualsiasi attività lavorativa causa unicamente patologia
psichiatrica dal luglio 2013 al marzo 2014
-
capacità lavorativa del
50% dal 17.3.2014 al 23.4.2015 sempre unicamente per patologia psichiatrica,
-
capacità lavorativa dello
0% per qualsiasi attività dal 24.4.2015 ad inizio giugno 2015 unicamente per
patologia psichiatrica,
-
capacità lavorativa del
50% a partire da giugno 2015 sino a inizio 2016 unicamente per patologia
psichiatrica,
-
capacità lavorativa
complessiva del 65% da inizio 2016 in poi (capacità lavorativa del 65% dal
punto di vista psichiatrico alla quale viene successivamente integrata a
partire dal febbraio 2018 una capacità lavorativa dell’80% causa peggioramento
della patologia reumatologica).” (Doc. 161)
Chiamati
dal dr. __________ del SMR a precisare se rispetto alla perizia __________ del
2014.
il globale stato di salute dell’interessata sia migliorato e,
nell’affermativa, da quando e in che modo, indicando in cosa è consistito il
miglioramento del quadro clinico funzionale (cfr. doc. 162), con complemento
del 20 dicembre 2018 i medici del __________ hanno rilevato:
" Rispetto
alla perizia __________ del 30.4.2014 lo stato di salute dell’A. viene
giudicato in peggioramento. Facciamo notare che attualmente l’A. giudicata
abile al lavoro nella misura del 50% per l’attività svolta e nella misura del
65% in attività adatta, mentre da perizia __________ del 2014 l’A. veniva
giudicata abile al lavoro nella misura del 70% per qualsiasi attività
lavorativa. In particolare si evince un peggioramento del lato reumatologico
causa evoluzione dello stato di salute nel contesto di patologia fibromialgica.
Anche dal lato psichiatrico l’A. ha presentato un progressivo peggioramento
dello stato di salute, con periodi di capacità lavorativa allo 0% dall’aprile
al giugno 2015, con poi ripresa progressiva di una capacità lavorativa parziale
al 30% per poi attestarsi al 50% a partire dal giugno 2016.
Pertanto le domande da voi poste non sono pertinenti,
poiché non vi è stato alcun miglioramento dello stato di salute.” (Doc. 163)
In data 3 gennaio 2019 il dr. __________
del SMR ha nuovamente interpellato i medici del __________, chiedendo:
" Volevo
fare alcune precisazioni riguardo alla vostra risposta “Pertanto le domande da
voi poste non sono pertinenti, poiché non vi è stato alcun miglioramento dello
stato di salute”.
Innanzitutto la perizia __________ del 30.4.2014
concludeva citando le seguenti CL in qualsiasi attività:
CL 0% dal 11.12.2012
CL 70% dal 30.4.2014 e continua
Le vostre CL certificate nella perizia __________ del
7.12.2018
a pagina 40 e 41 sono:
attività abituale attività
adeguata
CL 0% da 7.2013 CL
0% dal 7.2013
CL 30% dal 17.3.2014 CL
50% dal 17.3.2014
CL 0% da 24.4.2015 CL
0% dal 24.4.2015
CL 30% dal 6.2015 CL
50% dal 6.2015
CL 50% dal 1.2016 CL
65% dal 1.2016
Si prega di prendere posizione riguardo a quanto
citato dal __________ nella perizia del 13.8.2015 a pagina 13.
(se vengono avallate le CL citate dalla perizia __________,
vengono sconfessate le CL della perizia __________ del 30.4.2014?).
In conclusione, si prega cortesemente di ribadire
l’evoluzione delle CL dalle date citate nella perizia __________ del 30.4.2014
ad oggi, rispettivamente se lo stato di salute dell’A. sia peggiorato o
migliorato.” (Doc. 165)
Con ulteriore complemento del
10.
gennaio 2019, gli specialisti del __________ hanno ancora precisato:
" In merito
a quanto richiesto da vostro scritto inviatoci in data 3.1.2019, in riferimento
alla sopraccitata A., rispondiamo come qui di seguito.
Allo stato attuale delle cose, tenuto conto della
valutazione peritale psichiatrica in ambito pluridisciplinare da ultima perizia
__________ datata 7.12.2018, riteniamo che lo stato di salute dell’A. sia da
giudicarsi in peggioramento. Nello specifico riteniamo che l’A. abbia
presentato una capacità lavorativa dello 0% a partire dall’11.12.2012. La
capacità lavorativa del 70% ritenuta giustificata da precedente perizia __________
del 30.4.2014 e continua, dalle ulteriori valutazioni in ambito psichiatrico
(facciamo riferimento a perizia __________ del 13.8.205) non si è potuta
dimostrare tale. Il quadro clinico dal punto di vista psichiatrico ha
presentato un’evoluzione più lenta rispetto a quanto valutato in precedenza da
perizia dell’aprile 2014. Come giustificato in ambito peritale psichiatrico
nell’agosto 2015, anche l’attuale valutazione peritale psichiatrica giustifica
una capacità lavorativa nuovamente dello 0% dal luglio 2013 per qualsiasi
attività, con poi lento miglioramento del quadro clinico e ripresa di una
capacità lavorativa in attività adatta del 30% dal 17.3.2014 e del 50% dal
17.3.2014
in attività abituale. Subentra poi un ulteriore peggioramento con
incapacità lavorativa completa dal 24.4.2015 per qualsiasi attività. Lo stato
clinico successivamente si stabilizza con ripresa di capacità lavorativa del
30% dal giugno 2015 per attività abituale e del 50% per attività adeguata, per
poi confermarsi l’attuale capacità lavorativa del 50% in attività svolta dal
gennaio 2016 e del 65% per attività adeguata sempre dal gennaio 2016.
Concludiamo dunque dicendo che le valutazioni
valetudinarie espresse nella perizia __________ del 30.4.2014 non si sono
potute dimostrare tali, soprattutto per quanto descritto dal punto di vista
psichiatrico. Inoltre, lo stato di salute dell’A. rispetto a quanto valutato in
precedenza perizia del 2014, come già dichiarato da presa di posizione
precedente del 20.12.2018, ha dimostrato un’evoluzione sfavorevole anche nel
contesto di sviluppo di patologia fibromialgica.” (Doc. 169)
Nel
rapporto finale SMR del 14 gennaio 2019, il dr. __________ del SMR, riprese le
diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa poste dai medici
del __________, ha concluso che l’assicurata ha presentato e presenta le
seguenti incapacità lavorative:
" IL in
attività abituale
100% dal 11.12.2012
70% dal 17.3.2014
100% dal 24.4.2015
70% dal 6.2015
50% dal 1.2016
IL in attività adeguata
100% dal 11.12.2012
50% dal 17.3.2014
100% dal 24.4.2015
50% dal 6.2015
35% dal 1.2016.” (Doc. 170)
Tali percentuali di incapacità
lavorativa sono poi state ripetute nel rapporto finale SMR del 22 gennaio 2019
(doc. 172).
A fronte delle contestazioni
sollevate dall’assicurata contro il progetto di decisione del 27 marzo 2019,
l’amministrazione ha chiesto una presa di posizione al dr. __________ del SMR.
Quest’ultimo, a sua volta, ha reputato indispensabile interpellare i medici del
__________, i quali, con complemento del 1° luglio 2019, si sono così espressi:
"
(…) La nuova documentazione pervenuta è stata sottoposta ai consulenti
specialisti coinvolti in perizia pluridisciplinare __________ esperita nel __________
2018.
Il dr. Passoni, specialista in psichiatria e
psicoterapia, __________, risponde come qui di seguito:
“Gentile Collega,
in merito alla richiesta del 29 maggio 2019, le
confermo che le considerazioni espresse dall’avv. RA 1, patrocinatore dell’A.,
non modificano le conclusioni contenute nella perizia del 16 agosto 2018.
Non ravvedo infatti nuovi elementi clinici, né
emergono contraddizioni come sollevato dall’Avvocato, ricordo infatti che la
valutazione tiene conto degli atti a disposizione, degli elementi anamnestici e
dell’esame clinico, non su singole affermazioni come emerge dalle osservazioni
dell’Avvocato.
Per ciò che concerne la nuova inchiesta domiciliare
del 2 febbraio 2019, non emergono elementi significati atti a modificare il
contenuto delle domande 8.4.1.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Gradisca, gentile collega, i miei distinti saluti.”
Il dr. __________, specialista in reumatologia a __________,
risponde come qui di seguito:
“Cara collega,
in merito alla sua richiesta di prendere posizione
sullo scritto dell’avv. RA 1 del 10.5.2019, le rispondo quanto segue.
Innanzitutto non ho riscontrato, negli atti messimi a
disposizione e nella lettera dell’avvocato RA 1 nuovi aspetti dal punto di
vista clinico reumatologico che potessero modificare le valutazioni espresse
nella mia perizia del 12.7.2018 in vostro possesso.
Non ho nulla da contestare sul fatto che l’avv. RA 1
ha ribadito, come peraltro da me espresso nella mia valutazione peritale, un
progrediente peggioramento delle condizioni di salute a seguito dell’evoluzione
fibromialgica.
Questo ha portato ad un’incapacità lavorativa del 30%
per quanto riguarda l’attività da ultimo svolta e del 20% per un’attività
lavorativa adatta.
Per l’attività di casalinga l’avevo ritenuta abile al
lavoro nella forma completa. A questo proposito mi rifaccio anche al mio
scritto del 24 ottobre 2018 in vostro possesso.
Mi permetto invece di dissentire sul fatto che
l’avvocato contesti che i problemi alla spalla sinistra, all’anca destra, le
gonalgie a sinistra e la cefalea non siano state tenute debitamente in
considerazione nella determinazione della residua capacità lavorativa.
La sintomatologia dolorosa riscontrata dall’assicurata
a queste localizzazioni è primariamente da mettere in relazione con il quadro
fibromialgico quale manifestazione locale di questa patologia. In effetti le
problematiche di tipo somatico anche a queste articolazioni sono da considerare
di ben modesta entità e non invalidanti. La sintomatologia dolorosa accusata
dall’assicurata è da riferire primariamente sempre al quadro fibromialgico di
tipo primario. In questo senso, nella mia valutazione dell’incapacità
lavorativa, ho tenuto conto in gran parte di questa componente segnalando nelle
mie valutazioni di capacità, risorse e problemi al paragrafo 7.4. come
l’assicurata sia limitata soprattutto dai suoi dolori, dalla stanchezza
cronica, dall’affaticamento rapido e dai disturbi del sonno.
Risulta però relativamente limitata per quanto
riguarda le alterazioni degenerative alla colonna cervicale e lombare.
Non ho riscontrato invece delle limitazioni per quanto
riguarda altre patologie di tipo somatico all’apparato muscolo-scheletrico. Le
limitazioni, unicamente di tipo somatico, sono da riferire al mantenimento di
posizioni non ergonomiche per lungo tempo, nel piegarsi e rialzarsi
ripetutamente dalla posizione flessa, nel mantenere posizioni statiche sia per
la colonna cervicale che lombare nonché nell’alzare dei pesi superiori ai 7.5
kg ripetutamente. Non risulta limitata nell’utilizzo delle braccia e neppure
nella deambulazione. Non limitata del salire e scendere le scale e per altre
attività da svolgere con le estremità inferiori.
Ricordo a questo proposito che ampiamente ho tenuto
conto, in questa mia valutazione peritale, sia delle patologie somatiche che
dei disturbi di tipo funzionale relazionati al quadro fibromialgico.
Non ritengo quindi che vi siano da apportare delle
modifiche per quanto riguarda le limitazioni della capacità lavorativa da me
determinate sia nell’ambito dell’attività antecedentemente svolta che in
un’attività lavorativa adatta e neppure per quella di casalinga.
Segnalo inoltre di avere espresso nella mia
valutazione peritale come le incapacità lavorative da me determinate potevano
essere sola in minima parte sommate con quelle determinate da collega
psichiatra, visto e considerato che già nella mia valutazione ho tenuto in
considerazione l’aspetto fibromialgico quale componente prioritaria della
sintomatologia dolorosa.
Spero con questa mia lettera di aver risposto alle
vostre richieste.
Cordiali saluti.”
Concludiamo dunque, anche per quel che riguarda gli
aspetti puramente internistici, che nella documentazione messaci a disposizione
non si riscontrano nuovi aspetti dal punto di vista clinico che possano portare
ad una modifica di quanto valutato e espresso nella perizia pluridisciplinare __________
del dicembre 2018 come pure nelle successive prese di posizione.” (Doc. 196)
Alla luce di tale complemento
peritale del __________, con annotazione del 5 luglio 2019 il dr. __________
del SMR ha confermato il rapporto medico SMR del 22 gennaio 2019 (doc. 197).
2.9
In
sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato la correttezza della
valutazione peritale dei medici del __________, in particolar modo con
riferimento all’asserito miglioramento delle condizioni di salute
dell’interessata dal profilo psichiatrico.
A
sostegno della propria tesi, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al
TCA un referto del 2 settembre 2019 del dr. __________ spec. FMH in medicina
interna generale.
In
tale referto il medico, curante dell’assicurata dal mese di febbraio 2018, dopo
avere elencato le diagnosi da egli constatate nel corso del 2018 e 2019, ha
rilevato:
" (…)
- La prognosi, vista la concomitanza
di varie patologie, sia dal punto di vista psichico che somatico, non può
essere giudicata favorevole.
Quasi sicuramente anche nei prossimi anni si andrà
incontro ad un certo peggioramento, malgrado le misure terapeutiche intraprese.
Questo, a mio parere, prevalentemente dal profilo
psichico. A tal proposito è da prendere in considerazione anche il recente
ricovero (dal 29.7.2019) in clinica psichiatrica.
Ulteriori informazioni in merito si possono chiedere
alla dr.ssa __________ presso lo studio __________ di __________.
- per quanto riguarda la capacità
lavorativa nell’attività abituale o in attività adeguate posso rispondere come
segue.
• nel mio rapporto inviato all’Ufficio AI il 23 luglio
2018.
avevo certificato un’inabilità lavorativa valutata al 75% a partire dal
2012.
(lavoro medio-pesante)
• in un’attività adeguata, leggera,
senza troppo carico sia dal punto di vista psichico che fisico, con quindi un
rendimento ridotto, un’inabilità al 50% può essere giustificata, sempre che il
recente scompenso psichico non la renda superiore:
- le limitazioni funzionali sono in
modo evidente le difficoltà a livello psichico e le varie problematiche a
livello somatico, ortopedico-reumatologico-degenerativo.
Limitazioni dovute alla sommazione delle varie
problematiche sia psichiche che fisiche.” (Doc. A3)
Dopo avere provveduto a
richiedere alla Clinica __________ gli atti inerenti al ricovero citato dal dr.
__________ (cfr. doc. X/E-H), gli specialisti del __________ sono stati
nuovamente interpellati dal SMR al fine di fornire una presa di posizione in
merito alla nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente.
Con complemento del 25 novembre
2019.
la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del __________ hanno rilevato
quanto segue:
"
(…) Trattasi di rapporto medico del 2.9.2019 redatto dal dr. __________,
specialista in medicina interna generale, __________, come pure del rapporto di
dimissione di degenza ospedaliera dal 29.7. al 30.8.2019, redatto in data 17.10.2019
da parte della dr.ssa __________, Primario, specialista in psichiatria e
psicoterapia, e dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia
(psichiatra aggiunto), Clinica __________. Il medico curante, tenuto conto
delle patologie sia in ambito somatico che psichiatrico, descrive una prognosi
sfavorevole, con verosimile progressivo peggioramento a breve-medio termine.
Ribadisce di una certificazione di incapacità lavorativa valutata al 75% a
partire dal 2012 per un lavoro medio-pesante, mentre in attività adatta e
leggera, senza troppo carico sia dal profilo psichico che fisico, giudica
un’incapacità lavorativa del 50% per rendimento ridotto. Ritiene limitazioni
funzionali dovute a sommazione delle varie problematiche sia psichiche che
fisiche. Per quanto attiene alla degenza ospedaliera in clinica psichiatrica,
si ribadiscono diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD10-F32.1),
come d’ipotiroidismo non specificato. Durante la degenza ospedaliera, dal lato
terapeutico, è stata introdotta una terapia ipnoinducente con benzodiazepine ed
aumentato il trattamento anti-depressivo. Causa riscontro collaterale di
gastrite non specificata, si è introdotto un trattamento gastroprotettivo con
IPP, come pure è stata impostata una terapia al bisogno con bronco-dilatatori.
Si ribadisce che in diverse occasioni l’A. abbia necessitato l’assunzione di
Dafalgan 1g per algie croniche. Si è provveduto a valutazione cardiologica,
causa crisi ipertensive, ed è stata impostata una terapia con Aldactone 25 mg
giornalieri, con normalizzazione dei valori pressori. Da ultimo, causa di
riscontro di flebite superficiale a livello del polpaccio ds., si è proceduto a
terapia specifica con Lyman Gel a livello topico. A fine ricovero si descrive
un quadro compensato con umore in asse e miglioramento della gestione
dell’ansia, come pure normalizzazione del ciclo sonno-veglia.
La nuova documentazione medica è stata sottoposta
all’attenzione dei medici periti coinvolti nella perizia pluridisciplinare __________,
esperita in data 7.12.2018.
Il dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, __________, valutata la documentazione citata, risponde come qui
di seguito:
“in merito alla richiesta del 5 novembre 2019 le
confermo che dagli atti forniti non emergono nuove informazioni sufficienti a
modificare le mie conclusioni peritali del mese di agosto 2018”:
Il dr. __________, specialista in reumatologia e
riabilitazione, __________, valutata la documentazione medica, risponde come
qui di seguito:
“ho ricevuto la documentazione inerente al rapporto
del dr. __________ inviato in data 2.9.2019 all’avv. RA 1.
Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico, non
riscontro che nelle descrizioni del collega dr. __________ e nelle sue diagnosi
vi siano delle indicazioni tali da modificare la mia valutazione peritale del
12.7.2018
e la mia presa di posizione del 13.6.2019”.
Anche per quanto attiene le diagnosi somatiche citate
nei due rapporti medici presi in considerazione, si ritiene non siano tali da
giustificare limitazioni funzionali con incapacità lavorativa prolungata nel
tempo. Pertanto si ribadisce che dalla nuova documentazione medica messa a
disposizione non vi siano nuovi elementi giustificanti una modifica delle
conclusioni peritali espresse nella perizia pluridisciplinare __________ del
7.12.2018.” (Doc. X/I)
Con annotazione del 26 novembre
2019, il dr. __________ del SMR ha quindi concluso che alla luce della presa di
posizione del __________ “si conferma quanto valutato dalla perizia
pluridisciplinare __________ del 10.12.2018, rispettivamente si conferma il
rapporto medico SMR del 22.1.2019.” (Doc. X/L)
2.10
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________
dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono
essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie __________,
sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità
delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il
TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.11
Chiamato
a pronunciarsi, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti
medico-peritali, in particolar modo in ambito psichiatrico, condividere la
valutazione della capacità lavorativa espressa in sede peritale nel dicembre
2018.
dai medici del __________ e poi confermata dal dr. __________ del SMR.
Se,
da una parte, il TCA reputa convincenti e condivisibili le considerazioni
espresse a più riprese dal dr. __________ per spiegare le ragioni per le quali
egli è giunto alle proprie conclusioni peritali, motivando in che modo vi è
stata una evoluzione sfavorevole delle condizioni di salute dell’interessata
rispetto a quanto stabilito nella precedente perizia __________ del 2014,
altrettanto non può invece dirsi, d’altra parte, con riferimento agli aspetti
psichici.
Questo
Tribunale sottolinea, infatti, che a fronte delle ripetute critiche sollevate
dall’assicurata nel corso del tempo, facendo valere un continuo peggioramento
delle proprie condizioni psichiche, il consulente perito del __________, dr. __________,
ha, invece, ritenuto “probabile” che sia intervenuto, a partire dal mese
di gennaio 2016, “un certo” miglioramento dello stato di salute,
“considerato anche il fatto che l’assicurata ha sospeso la presa a
carico e la terapia farmacologica antidepressiva” (cfr. pag. 597 incarto AI,
corsivo della redattrice).
Ora,
nonostante sia stato interpellato a più riprese dal __________, il dr. __________
non ha motivato in maniera convincente le ragioni per le quali abbia ritenuto
che a partire dal mese di gennaio 2016 sia intervenuto un miglioramento dello
stato di salute dell’assicurata. Egli nemmeno si è confrontato con la
precedente perizia del __________, indicando in che maniera è evoluta la
patologia psichiatrica dell’interessata, da lungo tempo caratterizzata da
importanti ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’interessata (cfr.
perizia __________ con indicazione dell’evoluzione della capacità lavorativa
dal 2013 in poi, doc. 74).
Neppure
a fronte del nuovo ricovero subito dall’assicurata nel mese di luglio 2019 il
perito psichiatra ha ritenuto di dover modificare il proprio precedente
apprezzamento, senza tuttavia interpellare la psichiatra curante e limitandosi
a considerare che la nuova documentazione medica prodotta dall’insorgente non
contenesse elementi tali da influire sulla propria valutazione.
Questo
modo di procedere non può essere tutelato da parte di questo Tribunale.
A
fronte delle patologie dell’interessata e dell’influsso – importante e variante
tra una IL del 100% e una IL del 70% secondo quanto valutato nella perizia __________
– delle stesse sulla capacità lavorativa residua (cfr. al riguardo le
percentuali di IL riportate nella decisione impugnata), il TCA ritiene che il
dr. __________ avrebbe meglio dovuto giustificare il proprio apprezzamento
peritale, precisando le ragioni delle proprie conclusioni, attraverso un
ragionamento articolato e dettagliato, che tenesse conto anche dell’evoluzione
delle patologie rispetto alla precedente valutazione peritale psichiatrica del __________
del 2015.
Tale
conclusione appare tanto più necessaria, a mente di questo Tribunale, a fronte
del costante peggioramento dello stato di salute generale dell’interessata,
confermato pure dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ del __________
– le quali hanno riconosciuto che il peggioramento rispetto alla perizia del
2014.
ha riguardato sia il profilo somatico, che quello psichico (cfr. doc. 163
e 169).
Ora,
ritenuto che già nel referto peritale __________ del 2015 la dr.ssa __________
aveva considerato inattendibile la valutazione del dr. __________ del 2014,
ritenendo che l’assicurata fosse da considerare già a quel momento inabile al
lavoro nella misura del 70% nell’attività abituale e del 50% in altre attività
adatte – percentuali poi considerate valide anche a partire dal momento della
valutazione peritale __________ – non si capisce come, nonostante il
riconosciuto stato di salute in peggioramento sia dal profilo somatico che da
quello psichico, nella valutazione del dr. __________ la capacità lavorativa
sia migliorata, passando nell’attività abituale dal 30% al 50% e in attività
adatte dal 50% al 65% a partire dal mese di gennaio 2016.
Tali
aspetti devono quindi imperativamente essere chiariti prima di potersi
esprimere in maniera definitiva riguardo alle percentuali di capacità
lavorativa presentate dall’interessata dopo il mese di giugno 2015 e, di
conseguenza, sul diritto alla rendita.
Una
rivalutazione del caso si impone, a maggior ragione, a fronte dell’ulteriore
ricovero psichiatrico subito dall’interessata nel mese di luglio 2019.
Al
riguardo, il TCA non condivide quanto espresso dall’amministrazione in sede di
risposta di causa, indicando che, “in ogni caso, si osserva che se anche si
volesse considerare il peggioramento relativo al ricovero in clinica dal
29.7.2019
– dovuto a fattori psico-sociali (familiari ed economici), in
relazione ai quali alla fine del ricovero (30.8.2019) il quadro clinico
risultava compensato – al momento dell’emanazione della decisione impugnata,
ossia il 21.8.2019 non erano ancora trascorsi i tre mesi previsti dall’art. 88a
cpv. 2 OAI” (cfr. doc. X).
Dal
rapporto di dimissione del 17 ottobre 2019 dalla Clinica __________ risulta,
difatti, che il quadro presentato dall’assicurata al momento del ricovero “è
apparso compatibile con un episodio depressivo di media gravità, con esordio
avvenuto circa due mesi fa” (cfr. doc. X/G, corsivo della redattrice).
Pertanto,
nonostante la data del ricovero, va rilevato che al momento di emanazione della
decisione impugnata – che delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (fra le tante cfr. DTF
136.
V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2) – erano invero trascorsi i tre mesi cui ha fatto
cenno l’amministrazione, motivo per il quale occorreva, a maggior ragione,
valutare, nel merito, se vi fosse stato (e nell’affermativa da quando), oppure
no, un peggioramento dello stato di salute psichica dell’assicurata (dato che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base
della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata (qui
il 21 agosto 2019), quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente
possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b))..
Altrettando
condivisibile l’obiezione del patrocinatore dell’assicurata a proposito del
lungo tempo trascorso tra la valutazione peritale __________ posta a fondamento
della decisione impugnata (riferita alle visite mediche effettuate nel mese di
luglio 2018) e il momento di emanazione della decisione impugnata (21 agosto
2019).
2.12
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto
all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al
considerando 2.11., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti
lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta
in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire
quale sia stata dopo il mese di giugno 2015 l’evoluzione dello stato di salute
dell’interessata e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa.
Quindi in esito a tali complementi istruttori,
l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di
invalidità dell’assicurata, in applicazione o del metodo ordinario del
raffronto dei redditi, o del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, a
seconda delle risultanze degli ulteriori accertamenti che, come visto in
precedenza, si impongono sul tema della percentuale di attività lavorativa
nella quale sarebbe stata occupata l’interessata senza l’insorgenza del danno
alla salute (cfr. consid. 2.7.).
2.13
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr.
500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.
2.14
Nel caso di specie,
inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a
DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 con riferimento), la ricorrente, rappresentata in causa da un
legale, ha diritto all’importo di fr. 2’500.- a titolo di ripetibili da mettere
a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA
35.2018.129
del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi .
§ La decisione del 21 agosto 2019
è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
considerandi 2.7., 2.11. e 2.12..
2. Le spese per
complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
alla ricorrente fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti