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Decisione

32.2019.175

Nuova domanda di prestazioni (reintegrative). Non entrata in materia da parte dell'amministraziuone. Ricorso respinto. Provvedimenti integrativi ex art. 15ss LAI e art. 7d LAI a ragione non sono stati

25 maggio 2020Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti già da me riassunti lo scorso 27 febbraio.

Sono

stupito che a questa valutazione non sia seguita – vista l’assenza di ulteriori

certificati – alcuna presa a carico suggerita dallo stesso Dr. __________, per

altro solo in ambito psicoterapico e non medico.

L’assenza

di ulteriori certificati, dunque l’assenza di qualsiasi presa a carico,

conferma nei fatti la mia precedente presa di posizione.

Altrimenti

non si comprende perché un giovane di 19 anni non si sottoponga alle cure

necessarie.” (doc. AI 45).

2.5.2 Orbene,

nel suo citato rapporto lo psichiatra di fiducia, dopo aver come detto

evidenziato le fragilità psicologiche e i limiti cognitivi dell’assicurato, non

pone una diagnosi certa (trattasi di mere “ipotesi diagnostiche”, non

confermate) in relazione alle patologie di cui l’assicurato è portatore con

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Egli esprime inoltre un giudizio

generico di “ridotta capacità lavorativa […] nello svolgimento di una

normale attività professionalizzante”. L’esistenza solo ipotetica di

un’affezione psichica unitamente ad una non meglio dettagliata incapacità

lavorativa ridotta non permette all’evidenza di ritenere esservi stato un

verosimile cambiamento delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento

(cresciuto in giudicato) del 22 gennaio 2019, dove pure erano state in sostanza

accertate dai medici del Servizio psico-sociale sia l’inesistenza di una “patologia

maggiore di pertinenza psichiatrica” sia il fatto che l’assicurato presenta

una marcata “fragilità nello svolgimento della vita quotidiana” (cfr.

rapporto SPS sub doc. AI 22).

Appare

inoltre perlomeno inverosimile che a distanza di qualche giorno dall’emanazione

del precedente decisione di diniego (22 gennaio 2019) e di poco più di un mese

dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (rapporto SPS del 20 dicembre

2018 [doc. AI 22] e valutazione SMR del 7 gennaio 2019 [doc. AI 23]), la

situazione di fatto possa essersi modificata in modo tale da influire sul

diritto a prestazioni. Per invalsa giurisprudenza, infatti, più la precedente

decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza

ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

Occorre

anche e non da ultimo considerare come l’assicurato risulti aver sottoscritto

un contratto di tirocinio nella professione di costruttore stradale (da luglio

2019 a giugno 2022) approvato dalla Divisione della formazione professionale,

con formazione scolastica presso la __________ di __________ (doc. AI 36), ciò

che non depone di certo a favore di un peggioramento della situazione accertata

nell’ambito della precedente procedura. Tale circostanza (evocata ancora

dall’amministrazione nella risposta di causa del 24 ottobre 2019) oltre a non

essere stata contestata o messa in discussione dall’interessato nelle

more del presente procedimen-to, risulta smentire il surriferito generico

giudizio di incapacità lavo-rativa espresso dallo psichiatra curante, quando si

consideri anche che, in aggiunta a tale circostanza, non risulta dagli atti e

neppure viene addotto che l’assicurato – portatore, a mente dello psichiatra di

fiducia, di affezioni causanti un’incapacità lavorativa – necessiti o sia mai

stato sottoposto a cure mediche specialistiche (sul punto cfr. anche

l’annotazione del medico SMR in doc. AI 45).

2.5.3 Con

la nuova domanda l’assicurato ha chiesto espressamente (e nuovamente)

l’adozione di provvedimenti di cui agli artt. 7d e segg. LAI, facendo valere

una “concreta minaccia di invalidità”.

Il

diritto a provvedimenti integrativi di cui agli artt. 8 e segg. LAI (in casu

quelli d’ordine professionale giusta gli artt. 15 e segg. LAI) presuppone ex

art. 8 cpv. 1 LAI l’esistenza di una invalidità – ciò che non corrisponde al

caso in esame – oppure la minaccia di una invalidità, la quale è data

allorquando vi è da ritenere con verosimiglianza preponderante che l’assicurato

perderà la propria capacità di guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et

Considerandi

de l’AI, 2011, n. 1326, p. 366; per quanto attiene alla capacità di guadagno l’art.

7.

cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile

ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla

salute, condizioni che l’attuale refertazione medica agli atti e la circostanza

che l’interessato stia di fatto svolgendo un apprendistato non consentono di

ritenere che potranno verosimilmente essere adempiute). Ulteriore

presupposto è l’adempimento delle condizioni per il diritto ai singoli

provvedimenti (art. 8 cpv. 1 lett. b LAI).

Trattandosi

in concreto di una nuova domanda, come visto incombe all’assicurato rendere

verosimile una rilevante modifica delle circostanze. Ora, sulla base di quanto

esposto in precedenza, non vi sono elementi che permettono di ritenere che

rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della procedura sfociata nella

decisione amministrativa del 22 gennaio 2019, vi sia stata una modifica

rilevante delle summenzionate condizioni per poter beneficiare di provvedimenti

d’integrazione (professionale) quando si consideri, già solo in riferimento al

requisito della minaccia d’invalidità, che nessun elemento agli atti consente

di ritenere che senza provvedimenti integrativi l’assicurato con

verosimiglianza preponderante perderà la propria capacità di guadagno e che sia

per il resto data, laddove richiesta, l’incapacità lavorativa quale condizione

specifica per il riconoscimento di provvedimenti professionali a norma degli

artt. 15 e segg. LAI. Per quanto riguarda invece l’art. 7d LAI è bene ricordare

che anche in presenza di un’accertata incapacità al lavoro, non sussiste in

ogni caso alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo, sui

quali non viene quindi emanata alcuna decisione (art. 7d cpv. 3).

Per

il resto giova ricordare che la norma di cui all’art. 1a LAI – già

richiamata dall’insorgente tramite il suo precedente rappresentate (doc. AI 34)

e secondo la quale le prestazioni previste dalla LAI si prefiggono di “prevenire,

ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati,

semplici ed appropriati” – non

è diritto direttamente applicabile (i suenunciati principi, come pure il principio

integrazione prima della rendita, sono invece applicabili nella misura

in cui trovano spazio nelle singole norme che disciplinano l’AI (sul punto cfr.

Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, n. 8 p. 30).

2.5.4

Stante

quanto precede, non essendo stata resa verosimile dall’assicurato una modifica

rilevante delle circostanze, non può essere rimproverato all’amministrazione un

lacunoso accertamento della fattispecie né tantomeno una violazione del diritto

di essere sentito, che essa avrebbe messo in atto istruendo – a detta

dell’insorgente – in maniera incompleta il caso, ove si consideri che, come già

accennato (cfr. supra consid. 2.4), in caso di nuova domanda l’onere probatorio

incombe all’assicurato il quale deve rendere verosimile una rilevante modifica

delle circostanze, per l’entrata in materia vigendo segnatamente il principio dispositivo

e non quello inquisitorio (DTF 130 V 68 consid. 5.2.5, Müller, Das Verwaltungs-verfahren

in der IV, 2010, n. 955 p. 177). La richiesta di ulteriori accertamenti avanzata

con il gravame appare quindi improponibile (diverso sarebbe se

l’amministrazione fosse entrata nel merito e respinto la domanda senza

effettuare ulteriori necessari accerta-menti), atteso che per valutare dal

profilo medico l’adempimento o meno delle condizioni poste dall’art. 87 cpv. 2 OAI

nel caso concreto è stato sufficiente interpellare il SMR (l’assicurato sembra

confondere la questione della ricevibilità della domanda con l’e-same nel

merito del suo diritto o meno alle prestazioni richieste). Il giudizio del SMR (espresso

sia in occasione della precedente procedura che nell’ambito della nuova

domanda) circa la non attestata presenza di una patologia di natura invalidante

(cfr. al riguardo anche la menzionata valutazione del Servizio psico-sociale

quo all’esclusione di una patologia di pertinenza psichiatrica; consid. 2.5.2) e

circa la riconducibilità delle difficoltà incontrate dall’assicurato ad una

situazione di immaturità, di mancato senso di responsabilità e di incapacità di

autocontrollo (cfr. supra consid. 2.4) appare giustificato e plausibile.

Giova

qui ricordare che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6

LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in

una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure dell’art.

49.

OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari. Questi ultimi, grazie

alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a

valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è

stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio

2009.

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti).

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per

fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti