32.2019.175
Nuova domanda di prestazioni (reintegrative). Non entrata in materia da parte dell'amministraziuone. Ricorso respinto. Provvedimenti integrativi ex art. 15ss LAI e art. 7d LAI a ragione non sono stati riconosciuti. Onere probatorio in caso di nuova domanda
25 maggio 2020Italiano23 min
accertate dai medici del Servizio psico-sociale sia l’inesistenza di una “patologia
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.175
rg/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Per decisione 22 gennaio 2019
l’Ufficio AI – acquisita agli atti documentazione medica ed economica, valutati
gli aspetti inte-grativi tramite il consulente AI e dopo valutazione del medico
SMR – ha respinto la richiesta di prestazioni presentata da RI 1 nel settembre
2018 in assenza di una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI
24).
1.2 Con trasmissione all’Ufficio AI
di un rapporto dello psichiatra dr. __________ datato 1. febbraio 2019 e
contenente la richiesta di “inserimento professionale in ambito
strutturato/protetto” e di “una prima formazione o approfondimento delle
reali capacità e limiti”, confermando per il tramite di __________ di non
voler impugnare il suddetto provvedimento l’assicurato ha presentato una nuova
domanda di prestazioni facendo valere una “concreta minaccia di invalidità” con
conseguente richiesta di adozione di provvedimenti giusta gli artt. 7d e segg.
LAI (doc. AI 26, 30, 34).
1.3 Per decisione 19 agosto 2019,
preavvisata con progetto di decisione 14 maggio 2019 – seguito dalle
osservazioni presenta-te dall’assicurato per il tramite dell’avv. RA 1 con cui
era stato chiesto un complemento istruttorio onde approfondire la questione
medica – l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova domanda
di prestazioni evidenziando come il rapporto trasmesso dal dr. __________ e
posto al vaglio del SMR non abbia apportato alcuna modifica rispetto a quanto
stabilito dal SMR nell’ambito della procedura sfociata nella precedente
decisione del 22 gennaio 2019.
1.4 Avverso la suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurato sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
postulando l’annullamento del provvedimento e il consecutivo rinvio degli atti
al-l’amministrazione per ulteriori accertamenti medici. Rimprove-ra in
particolare all’Ufficio AI di non aver approfondito il caso dal profilo medico
contestando la valutazione resa dal medico SMR – giudicata sommaria non
completa e non sufficientemente motivata – a fronte, invece, di un “preciso
e sostanziato” rapporto del dr. __________. In particolare al punto 8 del
gravame l’insorgente sostiene che “(…) l'autorità pubblica avrebbe dovuto
eseguire degli approfondimenti o quanto meno contestare la pertinenza del
rapporto medico del medico di fiducia con argomentazioni di maggiore
consistenza. Non lo sono certamente le affermazioni del Dr. Med. __________,
che sono invece assolutamente contestate nonché diffamatorie, visto che non si
comprende su quale base il SMR (che – in quanto Servizio medico pagato dal
contribuente – dovrebbe operare con serietà ed esprimersi con una certa
sobrietà) sia potuto arrivare a queste assurde conclusioni. In tale rapporto il
SMR non si china sui punti litigiosi più importanti come neppure sulle palesi
censure al rapporto iniziale del SMR che emergono dal rapporto del medico di
fiducia del ricorrente. Alla luce del responso medico del Dr. Med. __________
l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiedere ed esigere un complemento del
rapporto SMR più dettagliato, vuoi anche soltanto – a titolo d'esempio – eseguendo
una visita medica di controllo (cosa mai avvenuta) o chiedendo una perizia
dettagliata per accertare la situazione del Signor RI 1. In sostanza si ritiene
che la valutazione peritale del SMR non sia completa e sufficientemente
motivata. Vi sono piuttosto indizi concreti che permettono di ritenerla
eccessivamente superficiale e quindi inaffidabile; di conseguen-za alla stessa
non va accordato valore probatorio alcuno”.
1.5 Con
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione
impugnata non senza evidenziare come:
"
(…)
4.2 Con nuova domanda di prestazioni dell'Al
controparte ha prodotto il rapporto del dr. med. __________ del 1° febbraio
2019, rapporto richiesto dall'assicurato e "(...) dal signor __________
del Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE), il quale, viste le
difficoltà manifestate dal ragazzo nel portare avanti una formazione, lo
richiede per un inquadramento diagnostico della sua personalità e del suo
funzionamento cognitivo" (cfr. rapporto citato, introduzione a pag. 1,
inc. Al, doc. 26, pag. 1/10).
Esaminato il contenuto di tale rapporto il SMR non ha
rinvenuto diagnosi invalidanti causate da un danno alla salute, bensì elementi
di condizione sociale extra-mediche non tutelate dall'Al (cfr. annotazione del
SMR del 27 febbraio 2019, inc. Al, doc. 29).
Nello specifico, si sottolinea che il dr. med. __________
ha espresso ipotesi diagnostiche indicative con un percorso psicoterapico che "sembrerebbe
essere indicato" (cfr. rapporto citato pag. 10/10) oltre a presa a
carico medica, indicando che un aiuto nell'orientamento professionale del
giovane possa contribuire a portare avanti un suo percorso evolutivo
positivo" (cfr. rapporto citato, pag. 10/10).
Riesaminato il caso ed il rapporto citato ancora in
fase di audizione il SMR ha ribadito le considerazioni già poste e rilevato
quanto segue (cfr. annotazione dell'8 luglio 2019):
" Ho preso visione delle osservazioni del
rappresentante legale su cui non entro in merito, trattandosi appunto di
affermazioni personali non suffragate da dati medici.
Ho rivisto la valutazione del Dr. __________ pervenuta
il 04.02.2019, ne confermo i contenuti già da me riassunti lo scorso 27
febbraio.
Sono stupito che a questa valutazione non sia seguita –
vista l'assenza di ulteriori certificati – alcuna presa a carico suggerita
dallo stesso Dr. __________, per altro solo in ambito psicoterapico e non
medico.
L'assenza di ulteriori certificati, dunque l'assenza di
qualsiasi presa a carico, conferma nei fatti la mia precedente presa di
posizione.
Altrimenti non si comprende perché un giovane di 19
anni non si sottoponga alle cure necessarie."
In assenza di elementi clinici rilevanti si confermano
le considerazioni poste dal SMR rese dopo attento esame del caso. Ne consegue
la correttezza della decisione resa da parte dell'UAl.
Si segnala da ultimo, ma non per importanza, che
l'assicurato ha concluso un contratto di tirocinio approvato dalla Divisione
della formazione professionale del Canton Ticino, stipulato con la ditta __________
di __________ per una formazione nella professione di "Costruttore
Stradale AFC" iniziata dal 10 luglio 2019 con termine previsto al 30
giugno 2022, con formazione scolastica seguita presso la __________ di __________
(inc. Al, doc. 36).
Ritenuto che l'assicurato ha ripreso recentemente una
formazione come emerge dal contratto agli atti, e in assenza di ulteriori
elementi rilevanti, si ribadisce che non sono realizzate, al momento attuale,
le condizioni per un intervento dell'UAl.”
(doc. IV pag. 3-4)
considerato in diritto
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non
si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87
cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche – come nel
caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una
prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere
esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica
rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a
prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108
consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba
costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione
in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in
giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117
V 198 consid. 4b con riferi-menti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198
consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salu-te è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38
consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di pro-va, segnatamente rapporti medici, non
ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione
con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda
(cfr. consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2012),
è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
2.4 Nel
caso in esame, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione di diniego
del 22 gennaio 2019 (in relazione alla domanda di prestazioni presentata nel settembre
da RI 1, all’epoca seguito dal Servizio ____________), il medico curante,
ponendo la diagnosi non meglio dettagliata e motivata di “immaturo e leggera
depressione nervosa”, aveva indicato che l’assicurato, giudicato in “buone
condizioni psico-fisiche”, presentava una capacità ad eseguire “lavori
medio leggeri”, reputando inoltre opportuna, a suo parere, una riformazione
professionale (doc. AI 9). Era stata in seguito avviata una valutazione per
eventuali misure d’intervento tempestivo o di prima formazione professionale (doc.
AI 12-16), valutazione conclusasi senza esito (cfr. rapporto fine intervento
tempestivo in doc. AI 19) e ciò dopo che il SMR – accertato, tra l’altro,
come il medico curante avesse in realtà indicato una piena capacità lavorativa
da maggio 2018 ed esaminata la fattispecie dal profilo medico – ha osservato
come “Trattasi di un 18enne, apprendista gessatore con attestate difficoltà
nel mantenimento dei propri doveri denotando una immaturità e una leggera
depressione nervosa (fecit. Dr.med. __________ il 08.10.2018) che interrompe in
accordo con il DL l’apprendistato di gessatore” (al riguardo è bene
precisare che lo scioglimento del rapporto di apprendistato è avvenuto per “inosservanza
dei doveri” da parte dell’assicurato; cfr. questionario datore di lavoro in
doc. AI 5) e ha concluso come segue: “Nessun periodo di IL o patologie
rilevanti psico-fisiche attestate con influsso sulla CL. Si segnala che si
tratta di un A.to che non ha ancora raggiunto il senso di responsabilità, la
capacità di giudizio e di autocontrollo considerati propri della persona
adulta: ciò con risvolti negativi nell’ambito lavorativo e delle relazioni
interpersonali”
(doc. AI 17). Per quanto riguarda l’esistenza di un
danno alla salute, anche il Servizio psico-sociale di Bellinzona (SPS) –
e per esso lo psichiatra Capo dei Servizi dr. __________ e il medico assistente
dr. __________ (indicato per altro dall’assicurato nella domanda di prestazioni
(doc. AI 1) quale medico cui rivolgersi per avere informazioni più dettagliate
riguardo al proprio stato di salute – nel dicembre 2018 aveva attestato
che “in base alla valutazione clinica effettuata (per altro difficoltosa in
quanto egli non si è mostrato collaborante) di escludere al momento la presenza
di una patologia maggiore di pertinenza psichiatrica” (doc. AI 22).
Con
decisione 22 gennaio 2019 – sulla
scorta della appena citata valutazione SMR del 22 ottobre 2018 (doc. AI 17) e della
successi-va annotazione 7 gennaio 2020 in cui è stato evidenziato come “Dopo
attenta valutazione della documentazione medica prodotta, non posso far altro
che confermare integralmente il mio RAF-SMR del 22.11.2018 in quanto la
valutazione psicometrica non è esaustiva pertanto atta ad oggettivare neanche
con una verosimiglianza preponderante una patologia psichica soggiacente”
(doc. 23) –
l’Ufficio ha
quindi respinto la richiesta di prestazioni, negando l’esistenza di una
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e quindi di guadagno.
2.5
2.5.1 In
relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2019 è
stato prodotto, come accennato, un rapporto dello psichiatra dr. __________
(doc. AI 26; allestito su richiesta dell’assicurato e del Servizio di Sostegno
e Accompagnamento Educativo, che, viste le difficoltà manifestate da RI 1 nel
portare avanti una formazione, ha richiesto un “inquadramento diagnostico
della sua personalità e del suo funzionamento cognitivo”, cfr. doc. AI 26
p. 1) il quale, illustrati i dati anamnestici e lo stato psichico, esposti
nell’ambito della valutazione psicologica i risultati dei test proiettivi e
cognitivi, dopo aver concluso in particolare che l’assicurato presenta “una
significativa fragilità, sia sul piano cognitivo che affettivo/relazionale”
ed evidenti “limiti intellettivi”, ha formulato delle “ipotesi
diagnostiche (…) solamente indicative di una sua tendenza ad assumere un tipo
di funzionamento che potrebbe poi più strutturarsi in maniera definitiva in età
adulta” (“Diagnosi secondo ICD-10: - Sindrome o disturbo emozionale
dell’infanzia non specificato (F93.9) – Episodio depressivo di media gravità
(ICD-10: F32.1) – Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale
(ICD-10 F92) – Perdita di una relazione affettiva nell’infanzia /Z61.0) –
Eventi risultanti in perita dell’autostima (Z61.3) – Profilo di fragilità
cognitiva (vedi valutazione cognitiva) (…)” (doc. AI 26 p. 9), osservando infine
come “Sulla base di quanto emerso dalla valutazione e descritto, da quanto
sia stato il suo vissuto, appare evidente che RI 1 presenta una ridotta
capacità lavorativa; gli impedimenti psichici riscontrati limitano lo
svolgimento di una normale attività professionalizzante. È pertan-to
auspicabile che il ragazzo possa usufruire di un inserimento professionale in
ambito strutturato/protetto o sostenendolo come una prima formazione o
approfondimento delle reali capacità e limiti” (doc. AI 26 p. 10).
Con
annotazione 3 febbraio 2019 il medico SMR ha osservato:
"
Le diagnosi proposte dal Dr. __________
non si basano su una presa a carico clinica bensì su una batteria di test
proiettivi e neuropsicologici che mostrano l’influenza di un milieu
sociofamigliare che non dà alcuna importanza all’istruzione, alla cultura, al
lavoro in sé, ma riconosce solo il “tutto e subito” ottenuto senza necessità di
impegnarsi.
Si tratta di condizioni sociali extra-mediche, che
hanno senz’altro influenzato lo sviluppo e il carattere dell’assicurato, ma non
rappresentano condizioni mediche invalidanti.
Confermo pertanto il rapporto SMR del 22.11.2018.”
(doc. AI 29)
Con
successive annotazioni dell’8 luglio 2019 il medesimo sanitario ha evidenziato:
" Ho preso visione delle osservazioni del rappresentante
legale su cui non entro in merito, trattandosi appunto di affermazioni
personali non suffragate da dati medici.
Ho
rivisto la valutazione del Dr. __________ pervenuta il 04.02.2019, ne confermo
Fatti
i contenuti già da me riassunti lo scorso 27 febbraio.
Sono
stupito che a questa valutazione non sia seguita – vista l’assenza di ulteriori
certificati – alcuna presa a carico suggerita dallo stesso Dr. __________, per
altro solo in ambito psicoterapico e non medico.
L’assenza
di ulteriori certificati, dunque l’assenza di qualsiasi presa a carico,
conferma nei fatti la mia precedente presa di posizione.
Altrimenti
non si comprende perché un giovane di 19 anni non si sottoponga alle cure
necessarie.” (doc. AI 45).
2.5.2
Orbene,
nel suo citato rapporto lo psichiatra di fiducia, dopo aver come detto
evidenziato le fragilità psicologiche e i limiti cognitivi dell’assicurato, non
pone una diagnosi certa (trattasi di mere “ipotesi diagnostiche”, non
confermate) in relazione alle patologie di cui l’assicurato è portatore con
ripercussioni sulla capacità lavorativa. Egli esprime inoltre un giudizio
generico di “ridotta capacità lavorativa […] nello svolgimento di una
normale attività professionalizzante”. L’esistenza solo ipotetica di
un’affezione psichica unitamente ad una non meglio dettagliata incapacità
lavorativa ridotta non permette all’evidenza di ritenere esservi stato un
verosimile cambiamento delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e
deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento
(cresciuto in giudicato) del 22 gennaio 2019, dove pure erano state in sostanza
accertate dai medici del Servizio psico-sociale sia l’inesistenza di una “patologia
maggiore di pertinenza psichiatrica” sia il fatto che l’assicurato presenta
una marcata “fragilità nello svolgimento della vita quotidiana” (cfr.
rapporto SPS sub doc. AI 22).
Appare
inoltre perlomeno inverosimile che a distanza di qualche giorno dall’emanazione
del precedente decisione di diniego (22 gennaio 2019) e di poco più di un mese
dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (rapporto SPS del 20 dicembre
2018 [doc. AI 22] e valutazione SMR del 7 gennaio 2019 [doc. AI 23]), la
situazione di fatto possa essersi modificata in modo tale da influire sul
diritto a prestazioni. Per invalsa giurisprudenza, infatti, più la precedente
decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza
ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto
più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
Occorre
anche e non da ultimo considerare come l’assicurato risulti aver sottoscritto
un contratto di tirocinio nella professione di costruttore stradale (da luglio
2019 a giugno 2022) approvato dalla Divisione della formazione professionale,
con formazione scolastica presso la __________ di __________ (doc. AI 36), ciò
che non depone di certo a favore di un peggioramento della situazione accertata
nell’ambito della precedente procedura. Tale circostanza (evocata ancora
dall’amministrazione nella risposta di causa del 24 ottobre 2019) oltre a non
essere stata contestata
o messa in discussione dall’interessato nelle
more del presente procedimen-to, risulta smentire il surriferito generico
giudizio di incapacità lavo-rativa espresso dallo psichiatra curante, quando si
consideri anche che, in aggiunta a tale circostanza, non risulta dagli atti e
neppure viene addotto che l’assicurato – portatore, a mente dello psichiatra di
fiducia, di affezioni causanti un’incapacità lavorativa – necessiti o sia mai
stato sottoposto a cure mediche specialistiche (sul punto cfr. anche
l’annotazione del medico SMR in doc. AI 45).
2.5.3 Con
la nuova domanda l’assicurato ha chiesto espressamente (e nuovamente)
l’adozione di provvedimenti di cui agli artt. 7d e segg. LAI, facendo valere
una “concreta minaccia di invalidità”.
Il
diritto a provvedimenti integrativi di cui agli artt. 8 e segg. LAI (in casu
quelli d’ordine professionale giusta gli artt. 15 e segg. LAI) presuppone ex
art. 8 cpv. 1 LAI l’esistenza di una invalidità – ciò che non corrisponde al
caso in esame – oppure la minaccia di una invalidità, la quale è data
allorquando vi è da ritenere con verosimiglianza preponderante che l’assicurato
Considerandi
perderà la propria capacità di guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et
de l’AI, 2011, n. 1326, p. 366; per quanto attiene alla capacità di guadagno l’art.
7.
cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile
ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute, condizioni che l’attuale refertazione medica agli atti e la circostanza
che l’interessato stia di fatto svolgendo un apprendistato non consentono di
ritenere che potranno verosimilmente essere adempiute). Ulteriore
presupposto è l’adempimento delle condizioni per il diritto ai singoli
provvedimenti (art. 8 cpv. 1 lett. b LAI).
Trattandosi
in concreto di una nuova domanda, come visto incombe all’assicurato rendere
verosimile una rilevante modifica delle circostanze. Ora, sulla base di quanto
esposto in precedenza, non vi sono elementi che permettono di ritenere che
rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della procedura sfociata nella
decisione amministrativa del 22 gennaio 2019, vi sia stata una modifica
rilevante delle summenzionate condizioni per poter beneficiare di provvedimenti
d’integrazione (professionale) quando si consideri, già solo in riferimento al
requisito della minaccia d’invalidità, che nessun elemento agli atti consente
di ritenere che senza provvedimenti integrativi l’assicurato con
verosimiglianza preponderante perderà la propria capacità di guadagno e che sia
per il resto data, laddove richiesta, l’incapacità lavorativa quale condizione
specifica per il riconoscimento di provvedimenti professionali a norma degli
artt. 15 e segg. LAI. Per quanto riguarda invece l’art. 7d LAI è bene ricordare
che anche in presenza di un’accertata incapacità al lavoro, non sussiste in
ogni caso alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo, sui
quali non viene quindi emanata alcuna decisione (art. 7d cpv. 3).
Per
il resto giova ricordare che la norma di cui all’art. 1a LAI
– già
richiamata dall’insorgente tramite il suo precedente rappresentate (doc. AI 34)
e secondo la quale le prestazioni previste dalla LAI si prefiggono di “prevenire,
ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati,
semplici ed appropriati”
– non
è diritto direttamente applicabile (i suenunciati principi, come pure il principio
integrazione prima della rendita, sono invece applicabili nella misura
in cui trovano spazio nelle singole norme che disciplinano l’AI (sul punto cfr.
Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, n. 8 p. 30).
2.5.4
Stante
quanto precede, non essendo stata resa verosimile dall’assicurato una modifica
rilevante delle circostanze, non può essere rimproverato all’amministrazione un
lacunoso accertamento della fattispecie né tantomeno una violazione del diritto
di essere sentito, che essa avrebbe messo in atto istruendo – a detta
dell’insorgente – in maniera incompleta il caso, ove si consideri che, come già
accennato (cfr. supra consid. 2.4), in caso di nuova domanda l’onere probatorio
incombe all’assicurato il quale deve rendere verosimile una rilevante modifica
delle circostanze, per l’entrata in materia vigendo segnatamente il principio dispositivo
e non quello inquisitorio (DTF 130 V 68 consid. 5.2.5, Müller, Das Verwaltungs-verfahren
in der IV, 2010, n. 955 p. 177). La richiesta di ulteriori accertamenti avanzata
con il gravame appare quindi improponibile (diverso sarebbe se
l’amministrazione fosse entrata nel merito e respinto la domanda senza
effettuare ulteriori necessari accerta-menti), atteso che per valutare dal
profilo medico l’adempimento o meno delle condizioni poste dall’art. 87 cpv. 2 OAI
nel caso concreto è stato sufficiente interpellare il SMR (l’assicurato sembra
confondere la questione della ricevibilità della domanda con l’e-same nel
merito del suo diritto o meno alle prestazioni richieste). Il giudizio del SMR (espresso
sia in occasione della precedente procedura che nell’ambito della nuova
domanda) circa la non attestata presenza di una patologia di natura invalidante
(cfr. al riguardo anche la menzionata valutazione del Servizio psico-sociale
quo all’esclusione di una patologia di pertinenza psichiatrica; consid. 2.5.2) e
circa la riconducibilità delle difficoltà incontrate dall’assicurato ad una
situazione di immaturità, di mancato senso di responsabilità e di incapacità di
autocontrollo (cfr. supra consid. 2.4) appare giustificato e plausibile.
Giova
qui ricordare che per l’art. 59 cpv.
2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per
valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la
capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6
LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in
una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure dell’art.
49.
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari. Questi ultimi, grazie
alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a
valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è
stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve
così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa
invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio
2009.
consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti).
Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per
fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti