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Decisione

32.2019.175

Nuova domanda di prestazioni (reintegrative). Non entrata in materia da parte dell'amministraziuone. Ricorso respinto. Provvedimenti integrativi ex art. 15ss LAI e art. 7d LAI a ragione non sono stati riconosciuti. Onere probatorio in caso di nuova domanda

25 maggio 2020Italiano23 min

accertate dai medici del Servizio psico-sociale sia l’inesistenza di una “patologia

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.175

rg/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 Per decisione 22 gennaio 2019

l’Ufficio AI – acquisita agli atti documentazione medica ed economica, valutati

gli aspetti inte-grativi tramite il consulente AI e dopo valutazione del medico

SMR – ha respinto la richiesta di prestazioni presentata da RI 1 nel settembre

2018 in assenza di una diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI

24).

1.2 Con trasmissione all’Ufficio AI

di un rapporto dello psichiatra dr. __________ datato 1. febbraio 2019 e

contenente la richiesta di “inserimento professionale in ambito

strutturato/protetto” e di “una prima formazione o approfondimento delle

reali capacità e limiti”, confermando per il tramite di __________ di non

voler impugnare il suddetto provvedimento l’assicurato ha presentato una nuova

domanda di prestazioni facendo valere una “concreta minaccia di invalidità” con

conseguente richiesta di adozione di provvedimenti giusta gli artt. 7d e segg.

LAI (doc. AI 26, 30, 34).

1.3 Per decisione 19 agosto 2019,

preavvisata con progetto di decisione 14 maggio 2019 – seguito dalle

osservazioni presenta-te dall’assicurato per il tramite dell’avv. RA 1 con cui

era stato chiesto un complemento istruttorio onde approfondire la questione

medica – l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova domanda

di prestazioni evidenziando come il rapporto trasmesso dal dr. __________ e

posto al vaglio del SMR non abbia apportato alcuna modifica rispetto a quanto

stabilito dal SMR nell’ambito della procedura sfociata nella precedente

decisione del 22 gennaio 2019.

1.4 Avverso la suddetta decisione

insorge dinanzi al TCA l’assicurato sempre patrocinato dall’avv. RA 1,

postulando l’annullamento del provvedimento e il consecutivo rinvio degli atti

al-l’amministrazione per ulteriori accertamenti medici. Rimprove-ra in

particolare all’Ufficio AI di non aver approfondito il caso dal profilo medico

contestando la valutazione resa dal medico SMR – giudicata sommaria non

completa e non sufficientemente motivata – a fronte, invece, di un “preciso

e sostanziato” rapporto del dr. __________. In particolare al punto 8 del

gravame l’insorgente sostiene che “(…) l'autorità pubblica avrebbe dovuto

eseguire degli approfondimenti o quanto meno contestare la pertinenza del

rapporto medico del medico di fiducia con argomentazioni di maggiore

consistenza. Non lo sono certamente le affermazioni del Dr. Med. __________,

che sono invece assolutamente contestate nonché diffamatorie, visto che non si

comprende su quale base il SMR (che – in quanto Servizio medico pagato dal

contribuente – dovrebbe operare con serietà ed esprimersi con una certa

sobrietà) sia potuto arrivare a queste assurde conclusioni. In tale rapporto il

SMR non si china sui punti litigiosi più importanti come neppure sulle palesi

censure al rapporto iniziale del SMR che emergono dal rapporto del medico di

fiducia del ricorrente. Alla luce del responso medico del Dr. Med. __________

l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiedere ed esigere un complemento del

rapporto SMR più dettagliato, vuoi anche soltanto – a titolo d'esempio – eseguendo

una visita medica di controllo (cosa mai avvenuta) o chiedendo una perizia

dettagliata per accertare la situazione del Signor RI 1. In sostanza si ritiene

che la valutazione peritale del SMR non sia completa e sufficientemente

motivata. Vi sono piuttosto indizi concreti che permettono di ritenerla

eccessivamente superficiale e quindi inaffidabile; di conseguen-za alla stessa

non va accordato valore probatorio alcuno”.

1.5 Con

la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione

impugnata non senza evidenziare come:

"

(…)

4.2 Con nuova domanda di prestazioni dell'Al

controparte ha prodotto il rapporto del dr. med. __________ del 1° febbraio

2019, rapporto richiesto dall'assicurato e "(...) dal signor __________

del Servizio di Sostegno e Accompagnamento Educativo (SAE), il quale, viste le

difficoltà manifestate dal ragazzo nel portare avanti una formazione, lo

richiede per un inquadramento diagnostico della sua personalità e del suo

funzionamento cognitivo" (cfr. rapporto citato, introduzione a pag. 1,

inc. Al, doc. 26, pag. 1/10).

Esaminato il contenuto di tale rapporto il SMR non ha

rinvenuto diagnosi invalidanti causate da un danno alla salute, bensì elementi

di condizione sociale extra-mediche non tutelate dall'Al (cfr. annotazione del

SMR del 27 febbraio 2019, inc. Al, doc. 29).

Nello specifico, si sottolinea che il dr. med. __________

ha espresso ipotesi diagnostiche indicative con un percorso psicoterapico che "sembrerebbe

essere indicato" (cfr. rapporto citato pag. 10/10) oltre a presa a

carico medica, indicando che un aiuto nell'orientamento professionale del

giovane possa contribuire a portare avanti un suo percorso evolutivo

positivo" (cfr. rapporto citato, pag. 10/10).

Riesaminato il caso ed il rapporto citato ancora in

fase di audizione il SMR ha ribadito le considerazioni già poste e rilevato

quanto segue (cfr. annotazione dell'8 luglio 2019):

" Ho preso visione delle osservazioni del

rappresentante legale su cui non entro in merito, trattandosi appunto di

affermazioni personali non suffragate da dati medici.

Ho rivisto la valutazione del Dr. __________ pervenuta

il 04.02.2019, ne confermo i contenuti già da me riassunti lo scorso 27

febbraio.

Sono stupito che a questa valutazione non sia seguita –

vista l'assenza di ulteriori certificati – alcuna presa a carico suggerita

dallo stesso Dr. __________, per altro solo in ambito psicoterapico e non

medico.

L'assenza di ulteriori certificati, dunque l'assenza di

qualsiasi presa a carico, conferma nei fatti la mia precedente presa di

posizione.

Altrimenti non si comprende perché un giovane di 19

anni non si sottoponga alle cure necessarie."

In assenza di elementi clinici rilevanti si confermano

le considerazioni poste dal SMR rese dopo attento esame del caso. Ne consegue

la correttezza della decisione resa da parte dell'UAl.

Si segnala da ultimo, ma non per importanza, che

l'assicurato ha concluso un contratto di tirocinio approvato dalla Divisione

della formazione professionale del Canton Ticino, stipulato con la ditta __________

di __________ per una formazione nella professione di "Costruttore

Stradale AFC" iniziata dal 10 luglio 2019 con termine previsto al 30

giugno 2022, con formazione scolastica seguita presso la __________ di __________

(inc. Al, doc. 36).

Ritenuto che l'assicurato ha ripreso recentemente una

formazione come emerge dal contratto agli atti, e in assenza di ulteriori

elementi rilevanti, si ribadisce che non sono realizzate, al momento attuale,

le condizioni per un intervento dell'UAl.”

(doc. IV pag. 3-4)

considerato in diritto

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque deci-dere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso

in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non

si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87

cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche – come nel

caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una

prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere

esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica

rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a

prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108

consid. 3a). Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba

costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione

in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in

giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117

V 198 consid. 4b con riferi-menti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198

consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).

La costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salu-te è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la

revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38

consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di pro-va, segnatamente rapporti medici, non

ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda

(cfr. consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio 2012),

è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

2.4 Nel

caso in esame, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione di diniego

del 22 gennaio 2019 (in relazione alla domanda di prestazioni presentata nel settembre

da RI 1, all’epoca seguito dal Servizio ____________), il medico curante,

ponendo la diagnosi non meglio dettagliata e motivata di “immaturo e leggera

depressione nervosa”, aveva indicato che l’assicurato, giudicato in “buone

condizioni psico-fisiche”, presentava una capacità ad eseguire “lavori

medio leggeri”, reputando inoltre opportuna, a suo parere, una riformazione

professionale (doc. AI 9). Era stata in seguito avviata una valutazione per

eventuali misure d’intervento tempestivo o di prima formazione professionale (doc.

AI 12-16), valutazione conclusasi senza esito (cfr. rapporto fine intervento

tempestivo in doc. AI 19) e ciò dopo che il SMR – accertato, tra l’altro,

come il medico curante avesse in realtà indicato una piena capacità lavorativa

da maggio 2018 ed esaminata la fattispecie dal profilo medico – ha osservato

come “Trattasi di un 18enne, apprendista gessatore con attestate difficoltà

nel mantenimento dei propri doveri denotando una immaturità e una leggera

depressione nervosa (fecit. Dr.med. __________ il 08.10.2018) che interrompe in

accordo con il DL l’apprendistato di gessatore” (al riguardo è bene

precisare che lo scioglimento del rapporto di apprendistato è avvenuto per “inosservanza

dei doveri” da parte dell’assicurato; cfr. questionario datore di lavoro in

doc. AI 5) e ha concluso come segue: “Nessun periodo di IL o patologie

rilevanti psico-fisiche attestate con influsso sulla CL. Si segnala che si

tratta di un A.to che non ha ancora raggiunto il senso di responsabilità, la

capacità di giudizio e di autocontrollo considerati propri della persona

adulta: ciò con risvolti negativi nell’ambito lavorativo e delle relazioni

interpersonali”

(doc. AI 17). Per quanto riguarda l’esistenza di un

danno alla salute, anche il Servizio psico-sociale di Bellinzona (SPS) –

e per esso lo psichiatra Capo dei Servizi dr. __________ e il medico assistente

dr. __________ (indicato per altro dall’assicurato nella domanda di prestazioni

(doc. AI 1) quale medico cui rivolgersi per avere informazioni più dettagliate

riguardo al proprio stato di salute – nel dicembre 2018 aveva attestato

che “in base alla valutazione clinica effettuata (per altro difficoltosa in

quanto egli non si è mostrato collaborante) di escludere al momento la presenza

di una patologia maggiore di pertinenza psichiatrica” (doc. AI 22).

Con

decisione 22 gennaio 2019 – sulla

scorta della appena citata valutazione SMR del 22 ottobre 2018 (doc. AI 17) e della

successi-va annotazione 7 gennaio 2020 in cui è stato evidenziato come “Dopo

attenta valutazione della documentazione medica prodotta, non posso far altro

che confermare integralmente il mio RAF-SMR del 22.11.2018 in quanto la

valutazione psicometrica non è esaustiva pertanto atta ad oggettivare neanche

con una verosimiglianza preponderante una patologia psichica soggiacente”

(doc. 23) –

l’Ufficio ha

quindi respinto la richiesta di prestazioni, negando l’esistenza di una

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e quindi di guadagno.

2.5

2.5.1 In

relazione alla nuova domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2019 è

stato prodotto, come accennato, un rapporto dello psichiatra dr. __________

(doc. AI 26; allestito su richiesta dell’assicurato e del Servizio di Sostegno

e Accompagnamento Educativo, che, viste le difficoltà manifestate da RI 1 nel

portare avanti una formazione, ha richiesto un “inquadramento diagnostico

della sua personalità e del suo funzionamento cognitivo”, cfr. doc. AI 26

p. 1) il quale, illustrati i dati anamnestici e lo stato psichico, esposti

nell’ambito della valutazione psicologica i risultati dei test proiettivi e

cognitivi, dopo aver concluso in particolare che l’assicurato presenta “una

significativa fragilità, sia sul piano cognitivo che affettivo/relazionale”

ed evidenti “limiti intellettivi”, ha formulato delle “ipotesi

diagnostiche (…) solamente indicative di una sua tendenza ad assumere un tipo

di funzionamento che potrebbe poi più strutturarsi in maniera definitiva in età

adulta” (“Diagnosi secondo ICD-10: - Sindrome o disturbo emozionale

dell’infanzia non specificato (F93.9) – Episodio depressivo di media gravità

(ICD-10: F32.1) – Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale

(ICD-10 F92) – Perdita di una relazione affettiva nell’infanzia /Z61.0) –

Eventi risultanti in perita dell’autostima (Z61.3) – Profilo di fragilità

cognitiva (vedi valutazione cognitiva) (…)” (doc. AI 26 p. 9), osservando infine

come “Sulla base di quanto emerso dalla valutazione e descritto, da quanto

sia stato il suo vissuto, appare evidente che RI 1 presenta una ridotta

capacità lavorativa; gli impedimenti psichici riscontrati limitano lo

svolgimento di una normale attività professionalizzante. È pertan-to

auspicabile che il ragazzo possa usufruire di un inserimento professionale in

ambito strutturato/protetto o sostenendolo come una prima formazione o

approfondimento delle reali capacità e limiti” (doc. AI 26 p. 10).

Con

annotazione 3 febbraio 2019 il medico SMR ha osservato:

"

Le diagnosi proposte dal Dr. __________

non si basano su una presa a carico clinica bensì su una batteria di test

proiettivi e neuropsicologici che mostrano l’influenza di un milieu

sociofamigliare che non dà alcuna importanza all’istruzione, alla cultura, al

lavoro in sé, ma riconosce solo il “tutto e subito” ottenuto senza necessità di

impegnarsi.

Si tratta di condizioni sociali extra-mediche, che

hanno senz’altro influenzato lo sviluppo e il carattere dell’assicurato, ma non

rappresentano condizioni mediche invalidanti.

Confermo pertanto il rapporto SMR del 22.11.2018.”

(doc. AI 29)

Con

successive annotazioni dell’8 luglio 2019 il medesimo sanitario ha evidenziato:

" Ho preso visione delle osservazioni del rappresentante

legale su cui non entro in merito, trattandosi appunto di affermazioni

personali non suffragate da dati medici.

Ho

rivisto la valutazione del Dr. __________ pervenuta il 04.02.2019, ne confermo

Fatti

i contenuti già da me riassunti lo scorso 27 febbraio.

Sono

stupito che a questa valutazione non sia seguita – vista l’assenza di ulteriori

certificati – alcuna presa a carico suggerita dallo stesso Dr. __________, per

altro solo in ambito psicoterapico e non medico.

L’assenza

di ulteriori certificati, dunque l’assenza di qualsiasi presa a carico,

conferma nei fatti la mia precedente presa di posizione.

Altrimenti

non si comprende perché un giovane di 19 anni non si sottoponga alle cure

necessarie.” (doc. AI 45).

2.5.2

Orbene,

nel suo citato rapporto lo psichiatra di fiducia, dopo aver come detto

evidenziato le fragilità psicologiche e i limiti cognitivi dell’assicurato, non

pone una diagnosi certa (trattasi di mere “ipotesi diagnostiche”, non

confermate) in relazione alle patologie di cui l’assicurato è portatore con

ripercussioni sulla capacità lavorativa. Egli esprime inoltre un giudizio

generico di “ridotta capacità lavorativa […] nello svolgimento di una

normale attività professionalizzante”. L’esistenza solo ipotetica di

un’affezione psichica unitamente ad una non meglio dettagliata incapacità

lavorativa ridotta non permette all’evidenza di ritenere esservi stato un

verosimile cambiamento delle circostanze di fatto rispetto a quanto accertato e

deciso nell’ambito della precedente procedura, sfociata nel provvedimento

(cresciuto in giudicato) del 22 gennaio 2019, dove pure erano state in sostanza

accertate dai medici del Servizio psico-sociale sia l’inesistenza di una “patologia

maggiore di pertinenza psichiatrica” sia il fatto che l’assicurato presenta

una marcata “fragilità nello svolgimento della vita quotidiana” (cfr.

rapporto SPS sub doc. AI 22).

Appare

inoltre perlomeno inverosimile che a distanza di qualche giorno dall’emanazione

del precedente decisione di diniego (22 gennaio 2019) e di poco più di un mese

dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (rapporto SPS del 20 dicembre

2018 [doc. AI 22] e valutazione SMR del 7 gennaio 2019 [doc. AI 23]), la

situazione di fatto possa essersi modificata in modo tale da influire sul

diritto a prestazioni. Per invalsa giurisprudenza, infatti, più la precedente

decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza

ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto

più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

Occorre

anche e non da ultimo considerare come l’assicurato risulti aver sottoscritto

un contratto di tirocinio nella professione di costruttore stradale (da luglio

2019 a giugno 2022) approvato dalla Divisione della formazione professionale,

con formazione scolastica presso la __________ di __________ (doc. AI 36), ciò

che non depone di certo a favore di un peggioramento della situazione accertata

nell’ambito della precedente procedura. Tale circostanza (evocata ancora

dall’amministrazione nella risposta di causa del 24 ottobre 2019) oltre a non

essere stata contestata

o messa in discussione dall’interessato nelle

more del presente procedimen-to, risulta smentire il surriferito generico

giudizio di incapacità lavo-rativa espresso dallo psichiatra curante, quando si

consideri anche che, in aggiunta a tale circostanza, non risulta dagli atti e

neppure viene addotto che l’assicurato – portatore, a mente dello psichiatra di

fiducia, di affezioni causanti un’incapacità lavorativa – necessiti o sia mai

stato sottoposto a cure mediche specialistiche (sul punto cfr. anche

l’annotazione del medico SMR in doc. AI 45).

2.5.3 Con

la nuova domanda l’assicurato ha chiesto espressamente (e nuovamente)

l’adozione di provvedimenti di cui agli artt. 7d e segg. LAI, facendo valere

una “concreta minaccia di invalidità”.

Il

diritto a provvedimenti integrativi di cui agli artt. 8 e segg. LAI (in casu

quelli d’ordine professionale giusta gli artt. 15 e segg. LAI) presuppone ex

art. 8 cpv. 1 LAI l’esistenza di una invalidità – ciò che non corrisponde al

caso in esame – oppure la minaccia di una invalidità, la quale è data

allorquando vi è da ritenere con verosimiglianza preponderante che l’assicurato

Considerandi

perderà la propria capacità di guadagno (art. 1novies OAI; Valterio, Droit de l’AVS et

de l’AI, 2011, n. 1326, p. 366; per quanto attiene alla capacità di guadagno l’art.

7.

cpv. 2 LPGA precisa che essa sussiste solo se non è obiettivamente superabile

ed esige che vadano considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla

salute, condizioni che l’attuale refertazione medica agli atti e la circostanza

che l’interessato stia di fatto svolgendo un apprendistato non consentono di

ritenere che potranno verosimilmente essere adempiute). Ulteriore

presupposto è l’adempimento delle condizioni per il diritto ai singoli

provvedimenti (art. 8 cpv. 1 lett. b LAI).

Trattandosi

in concreto di una nuova domanda, come visto incombe all’assicurato rendere

verosimile una rilevante modifica delle circostanze. Ora, sulla base di quanto

esposto in precedenza, non vi sono elementi che permettono di ritenere che

rispetto a quanto accertato e deciso nell’ambito della procedura sfociata nella

decisione amministrativa del 22 gennaio 2019, vi sia stata una modifica

rilevante delle summenzionate condizioni per poter beneficiare di provvedimenti

d’integrazione (professionale) quando si consideri, già solo in riferimento al

requisito della minaccia d’invalidità, che nessun elemento agli atti consente

di ritenere che senza provvedimenti integrativi l’assicurato con

verosimiglianza preponderante perderà la propria capacità di guadagno e che sia

per il resto data, laddove richiesta, l’incapacità lavorativa quale condizione

specifica per il riconoscimento di provvedimenti professionali a norma degli

artt. 15 e segg. LAI. Per quanto riguarda invece l’art. 7d LAI è bene ricordare

che anche in presenza di un’accertata incapacità al lavoro, non sussiste in

ogni caso alcun diritto a provvedimenti d’intervento tempestivo, sui

quali non viene quindi emanata alcuna decisione (art. 7d cpv. 3).

Per

il resto giova ricordare che la norma di cui all’art. 1a LAI

– già

richiamata dall’insorgente tramite il suo precedente rappresentate (doc. AI 34)

e secondo la quale le prestazioni previste dalla LAI si prefiggono di “prevenire,

ridurre o eliminare l’invalidità mediante provvedimenti d’integrazione adeguati,

semplici ed appropriati”

– non

è diritto direttamente applicabile (i suenunciati principi, come pure il principio

integrazione prima della rendita, sono invece applicabili nella misura

in cui trovano spazio nelle singole norme che disciplinano l’AI (sul punto cfr.

Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, n. 8 p. 30).

2.5.4

Stante

quanto precede, non essendo stata resa verosimile dall’assicurato una modifica

rilevante delle circostanze, non può essere rimproverato all’amministrazione un

lacunoso accertamento della fattispecie né tantomeno una violazione del diritto

di essere sentito, che essa avrebbe messo in atto istruendo – a detta

dell’insorgente – in maniera incompleta il caso, ove si consideri che, come già

accennato (cfr. supra consid. 2.4), in caso di nuova domanda l’onere probatorio

incombe all’assicurato il quale deve rendere verosimile una rilevante modifica

delle circostanze, per l’entrata in materia vigendo segnatamente il principio dispositivo

e non quello inquisitorio (DTF 130 V 68 consid. 5.2.5, Müller, Das Verwaltungs-verfahren

in der IV, 2010, n. 955 p. 177). La richiesta di ulteriori accertamenti avanzata

con il gravame appare quindi improponibile (diverso sarebbe se

l’amministrazione fosse entrata nel merito e respinto la domanda senza

effettuare ulteriori necessari accerta-menti), atteso che per valutare dal

profilo medico l’adempimento o meno delle condizioni poste dall’art. 87 cpv. 2 OAI

nel caso concreto è stato sufficiente interpellare il SMR (l’assicurato sembra

confondere la questione della ricevibilità della domanda con l’e-same nel

merito del suo diritto o meno alle prestazioni richieste). Il giudizio del SMR (espresso

sia in occasione della precedente procedura che nell’ambito della nuova

domanda) circa la non attestata presenza di una patologia di natura invalidante

(cfr. al riguardo anche la menzionata valutazione del Servizio psico-sociale

quo all’esclusione di una patologia di pertinenza psichiatrica; consid. 2.5.2) e

circa la riconducibilità delle difficoltà incontrate dall’assicurato ad una

situazione di immaturità, di mancato senso di responsabilità e di incapacità di

autocontrollo (cfr. supra consid. 2.4) appare giustificato e plausibile.

Giova

qui ricordare che per l’art. 59 cpv.

2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per

valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la

capacità funzionale dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6

LPGA) di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in

una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure dell’art.

49.

OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari. Questi ultimi, grazie

alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a

valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è

stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio

2009.

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174 con riferimenti).

Sulla

scorta di quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza le spese per

fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti