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Decisione

32.2019.177

Attribuzione di una rendita limitata nel tempo.La perizia psichiatra fatta allestire dall'Ufficio AI non era significativamente diversa da quanto certificato dallo psichiatra curante.Un dissenso puramente soggettivo nei confronti della perizia non è atta a metterla in dubbio.Riduzione 10% va bene

2 giugno 2020Italiano57 min

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2019.177

TB

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Nel maggio 2015 (doc. 3) RI 1,

1957, pizzaiolo da ultimo attivo come gerente/cameriere, ha chiesto prestazioni

dall'assicurazione invalidità indicando di essere stato inabile al lavoro dal 2

maggio al 31 agosto 2014 in maniera totale e di esserlo in ragione del 50% dal

1° settembre 2014 per malattia professionale (allergia alla farina).

1.2. Raccolta la documentazione

medica ed economica, il Servizio Medico Regionale ha stilato il 27 luglio 2017

(doc. 49) un rapporto finale, in cui ha stabilito la cronologia delle inabilità

lavorative dell'assicurato nell'attività abituale di pizzaiolo e come cameriere/gerente

rispettivamente in attività adeguate a causa dell'allergia alla farina e dell'intervento

di discectomia e posizionamento di cage intersomatico e la stabilizzazione con

placche e viti a livello di C5-C6 e C6-C7, ritenendolo da ultimo inabile al

100% dal 6 maggio 2016, mentre abile al 100% dal 15 settembre 2016 come

cameriere/gerente e in altre attività adeguate. Preso atto dell'inchiesta

economica per indipendenti del 5 settembre 2017 (doc. 54) e del parere del

consulente in integrazione professionale (docc. 58-59), con progetto di

decisione del 6 novembre 2017 (doc. 63) l'Ufficio assicurazione invalidità ha

attribuito all'assicurato una mezza rendita (grado AI 54%) dal 1° maggio 2015

al 31 luglio 2016 e una rendita intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 (grado

AI 100%), stante un grado AI del 9% dal 1° settembre 2016.

1.3. Viste l'indicazione da parte

del dr. med. __________, medico curante dell'assicurato, che quest'ultimo ha

manifestato una sindrome depressiva reattiva moderata-severa che ha richiesto

una presa a carico specialistica (doc. 64) e le osservazioni dell'interessato

(doc. 67), l'Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato lo psichiatra

curante (doc. 71) e uno psichiatra del Servizio Medico Regionale (doc. 79), il

quale ha ritenuto necessario un accertamento peritale specialistico.

1.4. Preso atto delle risultanze a

cui è giunto il 27 giugno 2018 (doc. 84) il __________ e che il dr. med. __________

dell'SMR ha fatto proprie il 2 luglio 2018 (doc. 83), con progetto dell'11

settembre 2018 (doc. 86), che annullava e sostituiva il precedente, l'Ufficio

AI ha nuovamente attribuito all'assicurato dapprima una mezza rendita poi una

rendita intera per i medesimi periodi e gradi di invalidità aggiungendo,

rispetto alla precedente decisione, che la perdita di guadagno dal 1° aprile

2018, stante una capacità lavorativa ridotta del 30%, era del 36% e quindi non

sufficiente per avere diritto a una rendita.

Le osservazioni del 15 (doc. 96), del 22 ottobre 2018 (doc. 98),

del 26 novembre 2018 (doc. 99) e del 5 giugno 2019 (doc. 106) sono state

sottoposte al Servizio Medico Regionale (dr. med. __________ (doc. 101) e dr.

med. __________ per la parte psichiatrica (doc. 108)) e al consulente in

integrazione professionale (doc. 109) e con decisione del 30 agosto 2019 (doc.

A) l'Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita prima e alla

rendita intera poi, con versamento dal 1° novembre 2015 stante la domanda

tardiva (maggio 2015).

1.5. Con ricorso del 2 ottobre

2019 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale di

attribuirgli in via principale una rendita intera (grado AI 100%) trascorso un

anno dall'insorgenza della patologia e in via subordinata di retrocedere gli

atti all'Ufficio AI affinché, previo un accertamento specialistico

multidisciplinare, accerti la capacità di lavoro residua e si pronunci sul suo

diritto a una rendita AI.

Il ricorrente ha rilevato che nel maggio 2015 gli è stata

diagnosticata un'allergia alla farina e sviluppi asmatici di grado severo, rinite

cronica e dermatite da contatto, con conseguente inabilità lavorativa totale

come pizzaiolo. Egli ha ripreso l'attività in ragione del 50% sempre nel suo

ristorante in mansioni adatte, quale gerente e cameriere, con presenza sull'intera

giornata, ma con resa, e salario, al 50%. Il 16 maggio 2016 ha poi subito un

trauma con fatture cervicali che gli ha impedito di lavorare per cinque mesi.

Il 15 settembre 2016 egli ha ripreso l'attività al 50%, ma poco dopo ha dovuto

smettere essendo inabile al 100%. Con il licenziamento, nell'aprile 2017 si è

iscritto in disoccupazione per la parte residua del 50% dove vantava una resa

ridotta. Da ultimo, nell'autunno 2017 si sono manifestati dei disturbi psichici

che l'hanno portato a consultare uno specialista.

Secondo l'insorgente, la decisione impugnata non riflette la sua

situazione medica e non tiene conto che la sua capacità di integrazione è

nulla. Considerato il quadro medico multifattoriale, non è concepibile l'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo. Gli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI

darebbero risultati con enormi contraddizioni, sia in relazione alla perizia

psichiatrica sia viste le lacune dell'istruttoria non avendo effettuato delle

valutazioni più mirate (per esempio per la valutazione della capacità residua

rispetto all'affezione di carattere professionale) e magari di tipo

pluridisciplinare, visto che la capacità lavorativa per quanto concerne l'asma,

la rinite cronica e la dermatite non è stata indagata. Non sarebbe inoltre

corretto definire soltanto del 30% la riduzione del rendimento per motivi

psichici e porre la diagnosi di disturbo dell'adattamento soltanto dall'autunno

2017, stante la precedente precaria situazione lavorativa e somatica. Il quadro

depressivo sarebbe poi peggiorato dall'autunno 2018.

Quanto all'aspetto economico, l'assicurato ha contestato che i

confronto dei redditi sia avvenuto da settembre 2016 quando egli è stato

ritenuto inabile al lavoro al 100% dal 1° ottobre 2017 e al 30% dal 1° aprile

2018 in attività adeguata. Il grado del 54% deve essere ritenuto valido fino ad

aprile 2018. In seguito, egli ha comunque diritto a una rendita anche volendo

considerare un'incapacità lavorativa del 30%, poiché la riduzione del 10% per

fattori personali non è sufficiente, ma va ritenuta in almeno 20%.

1.6. Nella risposta del 25 ottobre

2019 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso,

rilevando che la valutazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato è

stata determinata dopo un completo esame della documentazione medica agli atti

includendo tutte le problematiche e la malattia professionale con problemi

allergologici, i traumi cervicali e relativi interventi chirurgici e gli

aspetti extra somatici esaminati con la perizia specialistica del __________.

Il Servizio Medico Regionale ha ripreso i dati rilevanti da questi rapporti

confermando la totale incapacità lavorativa del ricorrente come pizzaiolo a

causa delle allergie alla farina, ma rilevando una piena abilità lavorativa dal

lato somatico in attività adeguate consone alle limitazioni funzionali e

ritenendo che tra le attività ancora esigibili e adeguate rientrano quelle

svolte di cameriere e gerente. La perizia specialistica ha identificato un

periodo di inabilità lavorativa totale con miglioramento dello stato di salute

e riduzione del rendimento del 30% in ogni attività. Non essendoci ulteriori

elementi clinici giustificanti una diversa valutazione, l'amministrazione ha

confermato le risultanze emerse dall'istruttoria medica effettuata.

Essa ha confermato i calcoli alla base della determinazione del

grado di invalidità e anche la riduzione del 10% dal reddito da invalido non

essendovi ulteriori fattori che giustificavano una maggiore riduzione.

1.7. L'8 novembre 2019 (doc. VI)

il ricorrente ha chiesto una proroga per fornire nuovi mezzi di prova, ma non

li ha prodotti (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata

una mezza rendita di invalidità (grado AI 54%) dal 1° maggio 2015 al 31 luglio

2016 e una rendita intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 (grado AI 100%),

visto che dal 1° aprile 2018 egli sarebbe nuovamente abile al lavoro al 70% in

attività adeguate, fra cui come cameriere e gerente, e quindi dopo il

miglioramento non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante un grado

di invalidità del 36%.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione

di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non

tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,

op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,

d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità

di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato

è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la

Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta

a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente

formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non

riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora

TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

2.3. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto

sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di

una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique

VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel."

(…).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion

entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent

de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de

rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;

SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25

mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."

(…).

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in:

Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea

2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,

il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5. Va ancora ricordato che per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della

capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona

volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata

nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale

misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,

esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto

conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale

attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza

di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è

quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute

psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)”.

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per potere

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di

un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della

situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono

considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato

sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di

subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto

psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con

il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non

vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,

la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Nel caso di

specie, nel maggio 2015 l'assicurato ha chiesto all'Ufficio assicurazione

invalidità di beneficiare di prestazioni a causa dell'allergia alla farina che

aveva reso impossibile continuare l'attività di pizzaiolo. Raccolta la

documentazione medica necessaria, dopo avere emanato un primo progetto di

decisione di attribuzione di rendita temporanea, il dr. __________, specialista

in psichiatria del Servizio Medico Regionale, preso atto del referto del collega

dr. med. __________, che il 17 gennaio 2018 (doc. 71) ha diagnosticato una

marcata sindrome da disadattamento con umore misto ansioso-depressivo (ICD-10:

F43.23) e un disturbo di personalità misto con importanti tratti di discontrollo

impulsivo (ICD-10: F61.0), che l'avevano reso inabile al 50% come cuoco-gerente

dal 16 ottobre (giorno della sua presa a carico) al 14 novembre 2017 e poi al

100%, ha ritenuto opportuno sottoporlo a una perizia specialistica, che

è stata affidata al __________.

La perizia è stata allestita il 27 giugno 2018 (doc. 84), dopo che

il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due

colloqui il 19 e il 27 giugno 2018 della durata di 2h10 minuti il primo e di 25

minuti il secondo.

Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2004

al maggio 2018, il perito ha esposto l'anamnesi familiare, socio-relazionale,

lavorativa, psicopatologica pregressa e disturbi attuali, la descrizione della

giornata e il trattamento attuale.

L'esperto ha poi riassunto l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, della valutazione psicodiagnostica o psicometrica e della

discussione diagnostica.

Quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha

posto un disturbo dell'adattamento reazione mista ansioso depressiva in fase di

parziale remissione sintomatologica (F43.22).

A ciò fa seguito la valutazione psichiatrica e

medico-assicurativa, in cui lo psichiatra ha esposto la sintesi della storia

personale professionale e sanitaria dell'assicurato e la descrizione della sua

situazione psichica, sociale e medica attuale (a seguito della chiusura dell'attività

lavorativa che gestiva da anni e in cui ha investito non solo tanto impegno ma

anche tanti soldi, dal mese di ottobre 2017 l'assicurato ha presentato una

reazione di disadattamento ansioso depressiva che era significativamente

migliorata grazie anche all'intervento farmacologico e psicoterapico di

supporto da parte dello psichiatra curante), la valutazione del percorso

precedente di terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione e

discussione sulle possibilità di guarigione (la terapia impostata dal curante

era adeguata al quadro clinico ed era utile che l'assicurato la continuasse,

così come il supporto psicoterapico per favorire la remissione sintomatologica

definitiva e una progettualità in termini lavorativi e familiari) e la

valutazione della coerenza e plausibilità, non riscontrando discrepanze tra

quanto soggettivamente riferito e quanto oggettivabile.

Nel valutare e descrivere le risorse e i deficit secondo lo schema

Mini ICF-APP, il perito ha indicato che il grado di disabilità era assente nel

Considerandi

rispetto delle regole, nelle competenze, nel giudizio, nelle relazioni intime,

nelle attività spontanee, nella cura di sé; il grado di disabilità era

lieve-moderato nel contatto con gli altri e lieve nell'organizzazione dei

compiti, nell'integrazione nel gruppo e nella mobilità; moderato nella

flessibilità. In sostanza, dunque, l'assicurato presentava delle limitazioni

significative, ma di grado al massimo lieve-moderato e ciò limitava la sua

capacità lavorativa in ogni attività sul piano prettamente psichiatrico nella

misura massima del 30%, da intendere come diminuzione del rendimento. La

prognosi non era infausta, seppure dipendeva anche dalla potenziale risoluzione

del problema economico e dall'uscita dell'interessato da una posizione

rivendicativa nei confronti delle assicurazioni, vista la sua pretesa, avendo

versato i relativi contributi, di avere diritto a un'invalidità per motivi

allergologici, reumatologici e solo da ultimo psichiatrici.

Nel rispondere ai quesiti peritali, lo psichiatra ha stabilito che

da ottobre 2017 il disturbo dell'adattamento con reazione mista ansioso

depressiva ha reso l'assicurato completamente inabile al lavoro, mentre a

fronte di un miglioramento che appariva essere presente da almeno aprile 2018,

il grado di capacità si assestava per motivi psichiatrici al 70% (diminuzione

del rendimento). Il perito ha sottolineato che l'attività di gerente, svolta da

ultimo, appariva ancora essere l'attività adeguata e il rivestire di nuovo tale

ruolo non richiedeva una capacità di adattamento che appariva essere una delle

dimensioni maggiormente inficiate dalla psicopatologia. Qualora non fosse stato

possibile il reinserimento in questo ruolo ed attività, l'ambiente preferibile

sarebbe stato quello accogliente e con basso livello di conflittualità. Il

grado di capacità lavorativa stimabile era quindi sovrapponibile a quello in

attività abituale.

Il progetto di decisione che ne è scaturito l'11 settembre 2018

(doc. 85), che annullava e sostituiva quello di un anno prima, è stato oggetto

di diverse contestazioni da parte dell'assicurato, che riteneva, invece, di

essere totalmente inabile al lavoro come pizzaiolo e nell'attività abituale di

cameriere/gerente per motivi psichici così come attestato mensilmente dal dr.

med. __________.

Il 3 giugno 2019 (doc. 101) il dr. med. __________ si è

pronunciato sulle osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione,

ricordando che in passato aveva definito del 100% l'inabilità lavorativa come

pizzaiolo anche a causa della problematica allergica, mentre come

gerente/cameriere l'aveva ritenuto inabile al 30% solo per problemi

psichiatrici.

Quali limiti funzionali aveva indicato la mobilizzazione di

carichi di massimo 10kg, la possibilità di variare la postura, la necessità di

pause supplementari, non assumere posizioni inergonomiche della colonna, non

fare movimenti ripetuti e frequenti sopra il limite delle spalle, non svolgere

attività su scale a pioli o ponteggi, ma lavori in ambienti privi di polvere e

farina.

Ricordata la diagnosi di disturbo dell'adattamento con reazione

ansioso mista depressiva in fase di parziale remissione sintomatologica

(ICD-10: F43.22), il trauma cervicale con ernia discale C5-C6 determinante

importanti dolori cervicali e parestesie in territorio di C7 su discectomia e

posizionamento di cage intersomatico e stabilizzazione con placche e viti a

livello di C5-C6 e C6-C7 e gli episodi di angioedema ed eczema da contatto in

soggetto allergico alla farina, il medico del Servizio Medico Regionale ha

concluso che le diagnosi psichiatriche scaturivano da una valutazione peritale

e che agli atti non era stata prodotta ulteriore documentazione medica che

confutasse quanto valutato e descritto nella perizia psichiatrica e tanto meno

era stato oggettivato uno stato clinico differente che potesse giustificare una

mutazione della patologia. Pertanto, egli ha confermato le conclusioni del

rapporto SMR del 2 luglio 2018 (doc. 83).

Nel certificato del 17 maggio 2019 (doc. 106), prodotto all'Ufficio

AI dall'assicurato il 5 giugno 2019, il dr. med. __________ ha attestato di

seguirlo dal 16 ottobre 2017 per un marcato quadro misto ansioso-depressivo con

umore deflesso. Lo psichiatra curante ha osservato che da mesi l'assicurato

presentava un quadro misto ansioso-depressivo con carattere di ricorrenza

(ICD-10: F33.0) e un disturbo di personalità misto con prevalenza di tratti

impulsivi (ICD-10: F61.0) e negli ultimi colloqui ha manifestato in più

occasioni un peggioramento del quadro psicopatologico.

L'interessato era apparso anedonico, apatico, molto demotivato e

sul piano emotivo arrabbiato, deluso, abbandonato e con poche speranze, molto

ritirato, con sensi di colpa e un vissuto di inutilità. Notevole il vissuto di

perdita e solitudine. Sul piano del pensiero appariva molto rimuginativo e

negativo; erano emersi frequenti discontrolli emotivi e degli impulsi. Da tempo

riportava idee di morte e celati pensieri suicidali.

Indicata la terapia farmacologica in corso, lo specialista ha

posto la diagnosi di sindrome depressiva di gravità lieve-media (ICD-10: F33.1)

e di disturbo di personalità misto con tratti impulsivi (ICD-10: F61.0).

Nella sua valutazione, il dr. med. __________ ha rilevato che la

farmacoterapia aiutava l'assicurato a ritrovare ristoro notturno e sul piano

sintomatologico v'era una notevole fluttuazione delle emozioni e del tono

timico. La prognosi lavorativa era negativa.

Sottoposto questo parere all'attenzione del Servizio Medico

Regionale, l'11 giugno 2019 (doc. 108) il dr. med. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, si è così pronunciato:

" Ho

confrontato l'attuale certificato del Dr. __________ del 17.05.2019 con lo

status osservato in sede di perizia psichiatrica dal Dr. __________ nel giugno

2018: quanto allora descritto non è significativamente diverso da quanto ora

certificato dal Dr. __________. La stessa diagnosi dello psichiatra curante di

depressione ricorrente con episodio lieve (ICD 10: F33.0) poi modificata nella

seconda pagina come episodio di gravità media (ICD 10 F33.1) rappresenta un

diverso apprezzamento diagnostico del curante in assenza di uno status

differente rispetto al giugno 2018. È, infatti, lo stesso curante a scrivere

che l'assicurato presenta da mesi un quadro misto ansioso-depressivo in assenza

di segni o sintomi di severità tale da giustificare limitazioni complete in

ogni attività lucrativa.

Non è apprezzabile pertanto alcuna variazione nosografica rispetto

alla diagnosi di disturbo dell'adattamento, reazione mista ansioso-depressiva

(ICD-10 F 43.22) proposta dal perito psichiatra.".

Con il ricorso l'assicurato non ha prodotto nuovi mezzi di prova,

malgrado li abbia preannunciati a seguito di nuovi esami medici.

Egli si è limitato a sostenere, senza quindi suffragare la sua

tesi da altri referti specialistici, che il suo stato di salute rispecchiava

quanto accertato dal dr. med. __________ dal profilo psichiatrico e quindi che

era da ritenere inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa.

Tuttavia, a questo proposito la scrivente Corte rileva che il

ricorrente è stato peritato dal dr. med. __________ in occasione di due

colloqui avvenuti il 19 e il 27 giugno 2018, al termine dei quali ha concluso

che l'assicurato era sì incapace al lavoro al 100%, ma solo come pizzaiolo,

mentre in attività adeguate era abile al 100% con riduzione del rendimento del

30% da aprile 2018.

Infatti, se anche il perito ha riconosciuto un'iniziale incapacità

lavorativa totale data dalla reazione di disadattamento ansioso depressiva

dovuta alla chiusura dell'attività lavorativa che per anni ha gestito e in cui

ha investito ingenti capitali, la terapia farmacologica impostata dal dr. med. __________

e il supporto psicoterapico prestato gli sono stati di grande aiuto, essendoci

stato un significativo miglioramento del quadro rispetto all'esordio. L'esperto

ha riconosciuto che la terapia prescritta era adeguata al quadro clinico e che

era utile la sua continuazione. Inoltre, lo psichiatra non ha rilevato

discrepanze nel raccolto del ricorrente, con un quadro che appariva coerente.

Non va poi dimenticato che al test della valutazione delle risorse

il grado di disabilità è risultato sostanzialmente assente o lieve in alcune

attività, perciò una limitazione della capacità lavorativa nella misura massima

del 30% era realistica, come pure una prognosi favorevole vista la risoluzione

della controversia con il proprietario del ristorante che sembrava imminente e

tenuto pure conto dei problemi economici che forse si sarebbero risolti.

Dalla valutazione psichica il dr. med. __________ ha ritenuto

perciò il ricorrente sì totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività

dalla manifestazione dei disturbi ansiosi nell'ottobre 2017, ma a fronte di un

miglioramento che egli ha giudicato essere presente almeno da aprile 2018, e

stante la stabilizzazione del quadro, la capacità lavorativa per motivi

psichiatrici era del 70%, ossia del 100% con una riduzione del rendimento del

30%. Tali gradi valevano sia nel ruolo di gerente sia in altre attività

adeguate.

Il quadro psichiatrico illustrato dal dr. med. __________ un anno

dopo, nel maggio 2019, secondo il quale negli ultimi mesi v'era stato un

peggioramento del quadro psicopatologico che l'aveva portato a modificare la

diagnosi iniziale in sindrome depressiva di gravità lieve-media e in disturbo

di personalità misto con tratti impulsivi, è stato attentamente analizzato dal

dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale.

Quest'ultimo ha chiaramente affermato nel mese di giugno 2019 che

quanto descritto dal perito psichiatra un anno prima non era significativamente

diverso da quanto ora certificato dallo psichiatra curante, ritenuto come la

diagnosi posta dal dr. __________ rappresentava un suo diverso apprezzamento

diagnostico in assenza di uno status differente rispetto alla valutazione

peritale di giugno 2018. A suo dire, non v'erano pertanto motivi per distanziarsi

dalla diagnosi di disturbo dell'adattamento, reazione mista ansioso-depressiva

proposta dal dr. med. __________.

Queste spiegazioni vengono fatte proprie dalla scrivente Corte.

In effetti, stanti queste chiare e dettagliate delucidazioni, che

fanno riferimento a un diverso apprezzamento diagnostico da parte dello

psichiatra curante rispetto alla valutazione resa dal perito psichiatra, la

quale è risultata completa e ben motivata in tutti i suoi punti avendo

illustrato in modo credibile lo stato psichico dell'assicurato dalla sua

comparsa nell'ottobre 2017 alla perizia del giugno 2018, il TCA ritiene che non

ci si debba scostare delle conclusioni tratte dal dr. med. __________ prima e

dal dr. med. __________ poi. Non va dimenticato che una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,

pag. 64-65), perciò non v'è motivo di rimettere in discussione i risultati a

cui sono giunti i medici interpellati dall'Ufficio assicurazione invalidità.

Per quanto concerne l'aspetto somatico, il Tribunale evidenzia che

il ricorrente stesso ha affermato che dopo avere cessato l'attività di

pizzaiolo a causa dell'allergia alla farina, ha continuato a lavorare a metà

tempo come gerente e cameriere.

Pure il dr. med. __________ ha certificato il 15 novembre 2017

(doc. 64) che fino al 14 settembre 2016 l'assicurato è stato inabile al 100% e

poi ha lavorato al 50% fino a quando è stato licenziato (31 marzo 2017).

Inoltre, il suo medico curante ha precisato che l'inabilità lavorativa come

cameriere-gerente era ancora, a quel momento, del 50% dal 15 settembre 2016 per

i dolori a livello cervicale, della cintura scapoloomerale e per l'iposensibilità

del dermatoma C7 a destra.

Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2018 (doc. 73) il dr. med. __________

ha ben spiegato che l'attività di pizzaiolo non era più esercitabile a causa

dell'allergia alla farina e non potendo più utilizzare le braccia nell'espletamento

delle funzioni di pizzaiolo a causa del trauma cervicale con ernia discale

C5-C6 che determinava importanti dolori cervicali e parestesie in territorio di

C7. Per contro, come gerente e come cameriere, l'assicurato continuava a essere

abile al 100% in considerazione del fatto che per i lavori di gerenza non erano

giustificabili limiti funzionali correlabili alla problematica cervicale e per il

lavoro quale cameriere, che era svolto in maniera complementare a quello di

gerente, l'assicurato aveva la possibilità di beneficiare di pause e tempi di

recupero anche programmabili durante la giornata. Inoltre, i carichi

mobilizzabili rimanevano sicuramente inferiori rispetto ai limiti valutati, non

erano poi richiesti movimenti continuati e ripetuti al di sopra del limite

delle spalle e neppure l'assunzione di posture non ergonomiche della colonna e

del rachide cervicale. Pertanto, era esigibile in ragione del 100% lo

svolgimento di un'attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti nel

rapporto finale del 27 luglio 2017 (doc. 49).

D'avviso della scrivente Corte, le argomentazioni date dall'SMR

sono convincenti e realistiche e sono confortate dal fatto che lo stesso

assicurato, quando ha cessato l'attività il 31 marzo 2017, si è iscritto in

disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017 indicando di essere occupato al

50% come cameriere, ma di essere alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno

(doc. 2 dell'incarto disoccupazione).

Questa analisi non è stata contraddetta dal ricorrente sulla base

di certificati medici, ma solo adducendo motivi di carattere soggettivo.

Tuttavia, un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica

operata dall'Ufficio AI non è sufficiente per contrastare le conclusioni

secondo cui dal 15 settembre 2016 il ricorrente risulta abile al 100% come

gerente, cameriere e in altre attività adeguate nel rispetto dei citati limiti.

2.7

Occorre infatti evidenziare

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie

argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria

rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di

salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente

richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato

medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo)

affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto

peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.60 del 3

marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre

2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018;

STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA

32.2017.6

del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata

dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;

STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

2.8

Da quanto precede discende

che anche le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 27 luglio 2017

e il 22 marzo 2018 in ambito somatico, ribadite nel rapporto SMR del 2 luglio

2018.

e nelle annotazioni del 3 giugno 2019, che contestualmente analizzano l'aspetto

psichico, sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non

essendo state sufficientemente contestate dal ricorrente che non ha suffragato

la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione

clinica peggiore, ma che si è limitato ad osservare come anche la rinite, l'asma

cronica e la dermatite acuta, oltre ai disturbi al rachide cervicale e lombare,

gli impediscano di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.

In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si

allinea con serenità alle conclusioni tratte dal perito e dai medici del

Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato attentamente le

condizioni di salute dell'assicurato sia dal profilo somatico sia psichico,

vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri

oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica raccolta e

si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.

Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una

situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal perito psichiatra dr. med.

__________, che è stata confermata dal dr. med. __________ dell'SMR anche dopo

valutazione del parere del dr. med. __________ del 17 maggio 2019. Il perito ha

stabilito che dall'aprile 2018 l'abilità lavorativa dell'assicurato dal profilo

psichiatrico era del 70% in attività adeguata stante una riduzione del

rendimento del 30%, mentre dall'ottobre 2017 era nulla in considerazione dell'insorgenza

delle patologie psichiatriche.

Lo stesso vale dal profilo somatico, ritenuto che il dr. __________

del Servizio Medico Regionale ha chiaramente spiegato i motivi per cui l'assicurato

risulta essere abile al 100% in attività adeguate come quella di cameriere e

gerente, fermo restando determinati limiti funzionali.

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute dell'assicurato

di carattere multidisciplinare, così come da esso richiesta, non è dunque

affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve

ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente

per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento

di ulteriori accertamenti, segnatamente l'allestimento di una perizia pluridisciplinare.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib

229.

consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non

costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate

le conclusioni mediche a cui è giunto il 27 giugno 2018 il perito psichiatra e che

sono poi state corroborate dal Servizio Medico Regionale il 2 luglio 2018, il 3

e l'11 giugno 2019. Pertanto, la capacità lavorativa dell'assicurato in

attività adeguata è stabilita nel 50% dal 1° maggio 2015 fino al 5 maggio 2016,

fatta salva una parentesi di inabilità lavorativa totale per un mese dal 28

dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, nello 0% dal 6 maggio 2016 al 14 settembre

2016, nuovamente del 100% dal 15 settembre 2016 fino alla comparsa dei disturbi

psichici che dal 1° ottobre 2017 hanno comportato una capacità lavorativa nulla

fino al 1° aprile 2018, ossia da quando essa è migliorata e si è assestata al

70%, intesa come riduzione del rendimento.

Come pizzaiolo, dopo un'iniziale capacità lavorativa come per le

attività adeguate, dal 6 maggio 2015 è nulla.

I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque

posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di pizzaiolo quanto

in attività adeguate, fra cui quelle da ultimo esercitate di gerente e

cameriere. Non è data un'incapacità lavorativa maggiore.

Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall'SMR,

visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili

alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati

trasmessi pendente causa dal ricorrente.

2.9

Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.

L'insorgente non ha contestato, come tale, gli

importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di reddito da

invalido. Egli non si è detto unicamente d'accordo con la riduzione del 10% per

motivi personali, affermando che si dovrebbe adottare la riduzione massima del

25% o, almeno, quella del 20%.

Secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L'Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della

riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale

federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a

titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi

più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria.

Con sentenza 8C_80/2013 del 17

gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con

deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le

limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria

del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.

Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque

possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli

fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto

di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF

9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).

Nel suo atto ricorsuale l'assicurato ha chiesto di applicare una

riduzione complessiva del 25%, poiché ha già compiuto 62 anni, è di nazionalità

straniera, ha chiare difficoltà di inserimento, ecc.

Innanzitutto il TCA evidenzia che il ricorrente non è cittadino

straniero, ma ha acquisito la nazionalità svizzera ben nel 2005.

Per quanto concerne l'osservazione sull'età, va

rilevato che la valorizzazione della capacità di lavoro rispettivamente della

capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in

cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è

constatata (DTF 138 V 457 consid. 3.3).

Nel caso concreto, nel giugno 2018 l'assicurato

aveva 60 anni e 8 mesi e quindi non aveva ancora raggiunto l'età (di 61

anni) a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non

esiste più la possibilità realistica di valorizzare la capacità residua di

lavoro su un mercato del lavoro equilibrato (STF 9C_88/2013 del 4 settembre

2013.

consid. 4.3; STF 9C_437/ 2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.3; STF

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.3).

Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale

federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento

della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante

l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di

pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non

risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).

La scrivente Corte osserva che, oltre a ciò, le

limitazioni stabilite dall'SMR il 2 luglio 2018 concernono in sostanza

(soltanto) il carico massimo (fino a 10kg), la possibilità di variare la

postura, il non assumere posizioni non ergonomiche della colonna, l'evitare

movimenti ripetuti e frequenti sopra il limite delle spalle a causa del trauma

cervicale con ernia discale C5-C6.

Non va dimenticato che il medico SMR ha ritenuto

adeguate le attività di gerente e di cameriere che l'assicurato esercitava

quando ha inoltrato la richiesta di prestazioni AI, fermo restando i limiti

funzionali menzionati, perciò poteva continuare a svolgerle oppure dedicarsi ad

altre attività in ambienti privi di farina.

Inoltre, il consulente in integrazione professionale

che si era occupato del calcolo del grado di invalidità dell'assicurato il

18.

settembre 2017 (doc. 59) e il 6 novembre 2017 (doc. 58), come pure l'11

settembre 2018 (doc. 87) in occasione del nuovo progetto di decisione, ha nuovamente

preso posizione l'11 giugno 2019 (doc. 109), dopo che già aveva spiegato quali

fattori potevano entrare in linea di conto a titolo di riduzione per motivi

personali.

Esaminati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla giurisprudenza

federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i presupposti per

applicare una riduzione complessiva al reddito statistico del 10%, confermando

quindi la sua precedente analisi della situazione dell'assicurata. Egli ha

infatti ribadito che andava riconosciuto il 5% per attività di tipo leggero

stante una caricabilità ridotta di al massimo 10kg e il 5% per altri fattori di

riduzione. Il consulente ha ricordato che la capacità lavorativa residua

valutata in sede medica teneva già in considerazione una riduzione del

rendimento del 30%, pertanto egli non ha ritenuto di dovere applicare ulteriori

riduzioni. Considerato inoltre che nel mercato del lavoro esistono delle

attività compatibili con le limitazioni funzionali indicate dal Servizio Medico

Regionale attinenti all'ambito lavorativo in cui il ricorrente ha esercitato

per anni, lo specialista ha precisato che non ha reputato opportuno adottare

ulteriori riduzioni né tanto meno la riduzione massima.

A suo dire, non entravano quindi in considerazione ulteriori

fattori di riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della

funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione. Per ognuno di questi

parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa sull'argomento,

motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.

Nessuna deduzione è stata giustamente concessa per le limitazioni

funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinata in sede medica

(psichiatrica) le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la

capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del

30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale

SMR).

Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta

Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non

dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:

" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement

sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est

capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,

celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail

et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts

9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4

et les références).".

Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale

federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità

della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto

nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e

inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di

prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65

del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4

febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5

ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24

settembre 2015).

La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:

"

(…)

3.2.2

Bestehen über das ärztlich

beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie

beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter

Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die

funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit

den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen

Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom

statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.

Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige

bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene

gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des

leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe

Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet

Dispositivo

würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die

Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten

Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der

(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass

die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten

könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass

kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,

zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,

welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht

berücksichtigt hätte.".

In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l'età

avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la

capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato

equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale federale

ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità

della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58

consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che con una capacità di lavoro residua

del 70% in attività adeguate, come anche quale cameriere e gerente, il

ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.

Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione

complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò tenendo anche

conto delle limitazioni funzionali di carattere reumatologico e della capacità

lavorativa residua in ambito psichiatrico. Non v'è quindi alcun motivo per

sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione

della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti

riconosciuti dalla giurisprudenza.

2.10. Per quanto

concerne la fissazione dei gradi di invalidità operata dall'Ufficio

assicurazione invalidità, sulla scorta delle motivazioni esposte si deve

concludere che, senza che occorra riesaminare tutti i calcoli, d'altronde non

contestati se non per la riduzione per motivi personali di cui si è appena

detto, le percentuali stabilite vanno dunque confermate.

Di conseguenza, è corretto che il grado del 54% dia

diritto a una mezza rendita di invalidità a decorrere da un anno dopo l'insorgenza

del danno (1° maggio 2015) fino a tre mesi dopo (31 luglio 2016) il momento in

cui il suo stato di salute è peggiorato (art. 88a cpv. 2 OAI) tanto che la

capacità lavorativa era nulla (6 maggio 2016). Da quel giorno (1° agosto 2016)

e fino a tre mesi dopo il miglioramento (31 dicembre 2016) che l'ha portato a

riacquistare la piena abilità lavorativa (15 settembre 2016), l'assicurato ha

diritto a una rendita intera con grado AI del 100% (art. 88a cpv. 1 OAI).

A causa della tardività dell'inoltro della domanda di prestazioni

(maggio 2015), conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI la rendita viene però versata

soltanto sei mesi dopo (1° novembre 2015).

Giusta l'art. 29bis OAI, l'inabilità lavorativa del 100% per

motivi psichici sorta al 1° ottobre 2017 non può invece dare luogo a una

rendita di invalidità benché insorta nel susseguente periodo di tre anni dopo

la soppressione della rendita giacché, come indicato correttamente dall'Ufficio

AI, si tratta di un danno alla salute diverso (motivi psichici) da quello che

ha dato origine alla mezza e alla rendita intera (motivi somatici).

Di conseguenza, un eventuale nuovo diritto alla rendita AI per

motivi psichici potrebbe nascere soltanto dal 1° ottobre 2018, dopo un anno di

attesa dall'insorgenza del danno, ma dai calcoli effettuati dall'Ufficio AI,

che il TCA non ha motivo di rivedere non essendo contestati se non per la

riduzione per motivi personali di cui già si è detto, discende che l'assicurato

non raggiunge un grado AI pensionabile, essendo la perdita di guadagno del 36%.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di

attribuzione di una rendita temporanea confermata.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti