32.2019.177
Attribuzione di una rendita limitata nel tempo.La perizia psichiatra fatta allestire dall'Ufficio AI non era significativamente diversa da quanto certificato dallo psichiatra curante.Un dissenso puramente soggettivo nei confronti della perizia non è atta a metterla in dubbio.Riduzione 10% va bene
2 giugno 2020Italiano57 min
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.177
TB
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nel maggio 2015 (doc. 3) RI 1,
1957, pizzaiolo da ultimo attivo come gerente/cameriere, ha chiesto prestazioni
dall'assicurazione invalidità indicando di essere stato inabile al lavoro dal 2
maggio al 31 agosto 2014 in maniera totale e di esserlo in ragione del 50% dal
1° settembre 2014 per malattia professionale (allergia alla farina).
1.2. Raccolta la documentazione
medica ed economica, il Servizio Medico Regionale ha stilato il 27 luglio 2017
(doc. 49) un rapporto finale, in cui ha stabilito la cronologia delle inabilità
lavorative dell'assicurato nell'attività abituale di pizzaiolo e come cameriere/gerente
rispettivamente in attività adeguate a causa dell'allergia alla farina e dell'intervento
di discectomia e posizionamento di cage intersomatico e la stabilizzazione con
placche e viti a livello di C5-C6 e C6-C7, ritenendolo da ultimo inabile al
100% dal 6 maggio 2016, mentre abile al 100% dal 15 settembre 2016 come
cameriere/gerente e in altre attività adeguate. Preso atto dell'inchiesta
economica per indipendenti del 5 settembre 2017 (doc. 54) e del parere del
consulente in integrazione professionale (docc. 58-59), con progetto di
decisione del 6 novembre 2017 (doc. 63) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
attribuito all'assicurato una mezza rendita (grado AI 54%) dal 1° maggio 2015
al 31 luglio 2016 e una rendita intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 (grado
AI 100%), stante un grado AI del 9% dal 1° settembre 2016.
1.3. Viste l'indicazione da parte
del dr. med. __________, medico curante dell'assicurato, che quest'ultimo ha
manifestato una sindrome depressiva reattiva moderata-severa che ha richiesto
una presa a carico specialistica (doc. 64) e le osservazioni dell'interessato
(doc. 67), l'Ufficio assicurazione invalidità ha interpellato lo psichiatra
curante (doc. 71) e uno psichiatra del Servizio Medico Regionale (doc. 79), il
quale ha ritenuto necessario un accertamento peritale specialistico.
1.4. Preso atto delle risultanze a
cui è giunto il 27 giugno 2018 (doc. 84) il __________ e che il dr. med. __________
dell'SMR ha fatto proprie il 2 luglio 2018 (doc. 83), con progetto dell'11
settembre 2018 (doc. 86), che annullava e sostituiva il precedente, l'Ufficio
AI ha nuovamente attribuito all'assicurato dapprima una mezza rendita poi una
rendita intera per i medesimi periodi e gradi di invalidità aggiungendo,
rispetto alla precedente decisione, che la perdita di guadagno dal 1° aprile
2018, stante una capacità lavorativa ridotta del 30%, era del 36% e quindi non
sufficiente per avere diritto a una rendita.
Le osservazioni del 15 (doc. 96), del 22 ottobre 2018 (doc. 98),
del 26 novembre 2018 (doc. 99) e del 5 giugno 2019 (doc. 106) sono state
sottoposte al Servizio Medico Regionale (dr. med. __________ (doc. 101) e dr.
med. __________ per la parte psichiatrica (doc. 108)) e al consulente in
integrazione professionale (doc. 109) e con decisione del 30 agosto 2019 (doc.
A) l'Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita prima e alla
rendita intera poi, con versamento dal 1° novembre 2015 stante la domanda
tardiva (maggio 2015).
1.5. Con ricorso del 2 ottobre
2019 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al Tribunale di
attribuirgli in via principale una rendita intera (grado AI 100%) trascorso un
anno dall'insorgenza della patologia e in via subordinata di retrocedere gli
atti all'Ufficio AI affinché, previo un accertamento specialistico
multidisciplinare, accerti la capacità di lavoro residua e si pronunci sul suo
diritto a una rendita AI.
Il ricorrente ha rilevato che nel maggio 2015 gli è stata
diagnosticata un'allergia alla farina e sviluppi asmatici di grado severo, rinite
cronica e dermatite da contatto, con conseguente inabilità lavorativa totale
come pizzaiolo. Egli ha ripreso l'attività in ragione del 50% sempre nel suo
ristorante in mansioni adatte, quale gerente e cameriere, con presenza sull'intera
giornata, ma con resa, e salario, al 50%. Il 16 maggio 2016 ha poi subito un
trauma con fatture cervicali che gli ha impedito di lavorare per cinque mesi.
Il 15 settembre 2016 egli ha ripreso l'attività al 50%, ma poco dopo ha dovuto
smettere essendo inabile al 100%. Con il licenziamento, nell'aprile 2017 si è
iscritto in disoccupazione per la parte residua del 50% dove vantava una resa
ridotta. Da ultimo, nell'autunno 2017 si sono manifestati dei disturbi psichici
che l'hanno portato a consultare uno specialista.
Secondo l'insorgente, la decisione impugnata non riflette la sua
situazione medica e non tiene conto che la sua capacità di integrazione è
nulla. Considerato il quadro medico multifattoriale, non è concepibile l'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo. Gli accertamenti effettuati dall'Ufficio AI
darebbero risultati con enormi contraddizioni, sia in relazione alla perizia
psichiatrica sia viste le lacune dell'istruttoria non avendo effettuato delle
valutazioni più mirate (per esempio per la valutazione della capacità residua
rispetto all'affezione di carattere professionale) e magari di tipo
pluridisciplinare, visto che la capacità lavorativa per quanto concerne l'asma,
la rinite cronica e la dermatite non è stata indagata. Non sarebbe inoltre
corretto definire soltanto del 30% la riduzione del rendimento per motivi
psichici e porre la diagnosi di disturbo dell'adattamento soltanto dall'autunno
2017, stante la precedente precaria situazione lavorativa e somatica. Il quadro
depressivo sarebbe poi peggiorato dall'autunno 2018.
Quanto all'aspetto economico, l'assicurato ha contestato che i
confronto dei redditi sia avvenuto da settembre 2016 quando egli è stato
ritenuto inabile al lavoro al 100% dal 1° ottobre 2017 e al 30% dal 1° aprile
2018 in attività adeguata. Il grado del 54% deve essere ritenuto valido fino ad
aprile 2018. In seguito, egli ha comunque diritto a una rendita anche volendo
considerare un'incapacità lavorativa del 30%, poiché la riduzione del 10% per
fattori personali non è sufficiente, ma va ritenuta in almeno 20%.
1.6. Nella risposta del 25 ottobre
2019 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al TCA di respingere il ricorso,
rilevando che la valutazione della capacità lavorativa residua dell'assicurato è
stata determinata dopo un completo esame della documentazione medica agli atti
includendo tutte le problematiche e la malattia professionale con problemi
allergologici, i traumi cervicali e relativi interventi chirurgici e gli
aspetti extra somatici esaminati con la perizia specialistica del __________.
Il Servizio Medico Regionale ha ripreso i dati rilevanti da questi rapporti
confermando la totale incapacità lavorativa del ricorrente come pizzaiolo a
causa delle allergie alla farina, ma rilevando una piena abilità lavorativa dal
lato somatico in attività adeguate consone alle limitazioni funzionali e
ritenendo che tra le attività ancora esigibili e adeguate rientrano quelle
svolte di cameriere e gerente. La perizia specialistica ha identificato un
periodo di inabilità lavorativa totale con miglioramento dello stato di salute
e riduzione del rendimento del 30% in ogni attività. Non essendoci ulteriori
elementi clinici giustificanti una diversa valutazione, l'amministrazione ha
confermato le risultanze emerse dall'istruttoria medica effettuata.
Essa ha confermato i calcoli alla base della determinazione del
grado di invalidità e anche la riduzione del 10% dal reddito da invalido non
essendovi ulteriori fattori che giustificavano una maggiore riduzione.
1.7. L'8 novembre 2019 (doc. VI)
il ricorrente ha chiesto una proroga per fornire nuovi mezzi di prova, ma non
li ha prodotti (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata
una mezza rendita di invalidità (grado AI 54%) dal 1° maggio 2015 al 31 luglio
2016 e una rendita intera dal 1° agosto al 31 dicembre 2016 (grado AI 100%),
visto che dal 1° aprile 2018 egli sarebbe nuovamente abile al lavoro al 70% in
attività adeguate, fra cui come cameriere e gerente, e quindi dopo il
miglioramento non vi sarebbe più alcun diritto a una rendita AI stante un grado
di invalidità del 36%.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato
è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK
1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto
sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di
una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique
VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (=
SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito
dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha
sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel."
(…).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion
entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent
de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un
mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175;
SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25
mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert."
(…).
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in:
Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Va ancora ricordato che per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30
giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della
capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona
volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata
nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale
misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale,
esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto
conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale
attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza
di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è
quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".
Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro
per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.
4). (…)”.
Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per potere
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità
di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, op. cit., pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra
i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato
afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato
sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di
subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto
psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre
affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta
Corte si è così pronunciata:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V
281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi
(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di
lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare, la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V
418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura
probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,
secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona
interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi
(DTF 143 V 409), ma anche per tutte
le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre
2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti
potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza
alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con
il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non
vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche,
la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere
ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve
ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6. Nel caso di
specie, nel maggio 2015 l'assicurato ha chiesto all'Ufficio assicurazione
invalidità di beneficiare di prestazioni a causa dell'allergia alla farina che
aveva reso impossibile continuare l'attività di pizzaiolo. Raccolta la
documentazione medica necessaria, dopo avere emanato un primo progetto di
decisione di attribuzione di rendita temporanea, il dr. __________, specialista
in psichiatria del Servizio Medico Regionale, preso atto del referto del collega
dr. med. __________, che il 17 gennaio 2018 (doc. 71) ha diagnosticato una
marcata sindrome da disadattamento con umore misto ansioso-depressivo (ICD-10:
F43.23) e un disturbo di personalità misto con importanti tratti di discontrollo
impulsivo (ICD-10: F61.0), che l'avevano reso inabile al 50% come cuoco-gerente
dal 16 ottobre (giorno della sua presa a carico) al 14 novembre 2017 e poi al
100%, ha ritenuto opportuno sottoporlo a una perizia specialistica, che
è stata affidata al __________.
La perizia è stata allestita il 27 giugno 2018 (doc. 84), dopo che
il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha avuto due
colloqui il 19 e il 27 giugno 2018 della durata di 2h10 minuti il primo e di 25
minuti il secondo.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2004
al maggio 2018, il perito ha esposto l'anamnesi familiare, socio-relazionale,
lavorativa, psicopatologica pregressa e disturbi attuali, la descrizione della
giornata e il trattamento attuale.
L'esperto ha poi riassunto l'esito dell'esame clinico secondo
AMDP-System, della valutazione psicodiagnostica o psicometrica e della
discussione diagnostica.
Quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa ha
posto un disturbo dell'adattamento reazione mista ansioso depressiva in fase di
parziale remissione sintomatologica (F43.22).
A ciò fa seguito la valutazione psichiatrica e
medico-assicurativa, in cui lo psichiatra ha esposto la sintesi della storia
personale professionale e sanitaria dell'assicurato e la descrizione della sua
situazione psichica, sociale e medica attuale (a seguito della chiusura dell'attività
lavorativa che gestiva da anni e in cui ha investito non solo tanto impegno ma
anche tanti soldi, dal mese di ottobre 2017 l'assicurato ha presentato una
reazione di disadattamento ansioso depressiva che era significativamente
migliorata grazie anche all'intervento farmacologico e psicoterapico di
supporto da parte dello psichiatra curante), la valutazione del percorso
precedente di terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione e
discussione sulle possibilità di guarigione (la terapia impostata dal curante
era adeguata al quadro clinico ed era utile che l'assicurato la continuasse,
così come il supporto psicoterapico per favorire la remissione sintomatologica
definitiva e una progettualità in termini lavorativi e familiari) e la
valutazione della coerenza e plausibilità, non riscontrando discrepanze tra
quanto soggettivamente riferito e quanto oggettivabile.
Nel valutare e descrivere le risorse e i deficit secondo lo schema
Mini ICF-APP, il perito ha indicato che il grado di disabilità era assente nel
Considerandi
rispetto delle regole, nelle competenze, nel giudizio, nelle relazioni intime,
nelle attività spontanee, nella cura di sé; il grado di disabilità era
lieve-moderato nel contatto con gli altri e lieve nell'organizzazione dei
compiti, nell'integrazione nel gruppo e nella mobilità; moderato nella
flessibilità. In sostanza, dunque, l'assicurato presentava delle limitazioni
significative, ma di grado al massimo lieve-moderato e ciò limitava la sua
capacità lavorativa in ogni attività sul piano prettamente psichiatrico nella
misura massima del 30%, da intendere come diminuzione del rendimento. La
prognosi non era infausta, seppure dipendeva anche dalla potenziale risoluzione
del problema economico e dall'uscita dell'interessato da una posizione
rivendicativa nei confronti delle assicurazioni, vista la sua pretesa, avendo
versato i relativi contributi, di avere diritto a un'invalidità per motivi
allergologici, reumatologici e solo da ultimo psichiatrici.
Nel rispondere ai quesiti peritali, lo psichiatra ha stabilito che
da ottobre 2017 il disturbo dell'adattamento con reazione mista ansioso
depressiva ha reso l'assicurato completamente inabile al lavoro, mentre a
fronte di un miglioramento che appariva essere presente da almeno aprile 2018,
il grado di capacità si assestava per motivi psichiatrici al 70% (diminuzione
del rendimento). Il perito ha sottolineato che l'attività di gerente, svolta da
ultimo, appariva ancora essere l'attività adeguata e il rivestire di nuovo tale
ruolo non richiedeva una capacità di adattamento che appariva essere una delle
dimensioni maggiormente inficiate dalla psicopatologia. Qualora non fosse stato
possibile il reinserimento in questo ruolo ed attività, l'ambiente preferibile
sarebbe stato quello accogliente e con basso livello di conflittualità. Il
grado di capacità lavorativa stimabile era quindi sovrapponibile a quello in
attività abituale.
Il progetto di decisione che ne è scaturito l'11 settembre 2018
(doc. 85), che annullava e sostituiva quello di un anno prima, è stato oggetto
di diverse contestazioni da parte dell'assicurato, che riteneva, invece, di
essere totalmente inabile al lavoro come pizzaiolo e nell'attività abituale di
cameriere/gerente per motivi psichici così come attestato mensilmente dal dr.
med. __________.
Il 3 giugno 2019 (doc. 101) il dr. med. __________ si è
pronunciato sulle osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione,
ricordando che in passato aveva definito del 100% l'inabilità lavorativa come
pizzaiolo anche a causa della problematica allergica, mentre come
gerente/cameriere l'aveva ritenuto inabile al 30% solo per problemi
psichiatrici.
Quali limiti funzionali aveva indicato la mobilizzazione di
carichi di massimo 10kg, la possibilità di variare la postura, la necessità di
pause supplementari, non assumere posizioni inergonomiche della colonna, non
fare movimenti ripetuti e frequenti sopra il limite delle spalle, non svolgere
attività su scale a pioli o ponteggi, ma lavori in ambienti privi di polvere e
farina.
Ricordata la diagnosi di disturbo dell'adattamento con reazione
ansioso mista depressiva in fase di parziale remissione sintomatologica
(ICD-10: F43.22), il trauma cervicale con ernia discale C5-C6 determinante
importanti dolori cervicali e parestesie in territorio di C7 su discectomia e
posizionamento di cage intersomatico e stabilizzazione con placche e viti a
livello di C5-C6 e C6-C7 e gli episodi di angioedema ed eczema da contatto in
soggetto allergico alla farina, il medico del Servizio Medico Regionale ha
concluso che le diagnosi psichiatriche scaturivano da una valutazione peritale
e che agli atti non era stata prodotta ulteriore documentazione medica che
confutasse quanto valutato e descritto nella perizia psichiatrica e tanto meno
era stato oggettivato uno stato clinico differente che potesse giustificare una
mutazione della patologia. Pertanto, egli ha confermato le conclusioni del
rapporto SMR del 2 luglio 2018 (doc. 83).
Nel certificato del 17 maggio 2019 (doc. 106), prodotto all'Ufficio
AI dall'assicurato il 5 giugno 2019, il dr. med. __________ ha attestato di
seguirlo dal 16 ottobre 2017 per un marcato quadro misto ansioso-depressivo con
umore deflesso. Lo psichiatra curante ha osservato che da mesi l'assicurato
presentava un quadro misto ansioso-depressivo con carattere di ricorrenza
(ICD-10: F33.0) e un disturbo di personalità misto con prevalenza di tratti
impulsivi (ICD-10: F61.0) e negli ultimi colloqui ha manifestato in più
occasioni un peggioramento del quadro psicopatologico.
L'interessato era apparso anedonico, apatico, molto demotivato e
sul piano emotivo arrabbiato, deluso, abbandonato e con poche speranze, molto
ritirato, con sensi di colpa e un vissuto di inutilità. Notevole il vissuto di
perdita e solitudine. Sul piano del pensiero appariva molto rimuginativo e
negativo; erano emersi frequenti discontrolli emotivi e degli impulsi. Da tempo
riportava idee di morte e celati pensieri suicidali.
Indicata la terapia farmacologica in corso, lo specialista ha
posto la diagnosi di sindrome depressiva di gravità lieve-media (ICD-10: F33.1)
e di disturbo di personalità misto con tratti impulsivi (ICD-10: F61.0).
Nella sua valutazione, il dr. med. __________ ha rilevato che la
farmacoterapia aiutava l'assicurato a ritrovare ristoro notturno e sul piano
sintomatologico v'era una notevole fluttuazione delle emozioni e del tono
timico. La prognosi lavorativa era negativa.
Sottoposto questo parere all'attenzione del Servizio Medico
Regionale, l'11 giugno 2019 (doc. 108) il dr. med. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, si è così pronunciato:
" Ho
confrontato l'attuale certificato del Dr. __________ del 17.05.2019 con lo
status osservato in sede di perizia psichiatrica dal Dr. __________ nel giugno
2018: quanto allora descritto non è significativamente diverso da quanto ora
certificato dal Dr. __________. La stessa diagnosi dello psichiatra curante di
depressione ricorrente con episodio lieve (ICD 10: F33.0) poi modificata nella
seconda pagina come episodio di gravità media (ICD 10 F33.1) rappresenta un
diverso apprezzamento diagnostico del curante in assenza di uno status
differente rispetto al giugno 2018. È, infatti, lo stesso curante a scrivere
che l'assicurato presenta da mesi un quadro misto ansioso-depressivo in assenza
di segni o sintomi di severità tale da giustificare limitazioni complete in
ogni attività lucrativa.
Non è apprezzabile pertanto alcuna variazione nosografica rispetto
alla diagnosi di disturbo dell'adattamento, reazione mista ansioso-depressiva
(ICD-10 F 43.22) proposta dal perito psichiatra.".
Con il ricorso l'assicurato non ha prodotto nuovi mezzi di prova,
malgrado li abbia preannunciati a seguito di nuovi esami medici.
Egli si è limitato a sostenere, senza quindi suffragare la sua
tesi da altri referti specialistici, che il suo stato di salute rispecchiava
quanto accertato dal dr. med. __________ dal profilo psichiatrico e quindi che
era da ritenere inabile al 100% in qualsiasi attività lavorativa.
Tuttavia, a questo proposito la scrivente Corte rileva che il
ricorrente è stato peritato dal dr. med. __________ in occasione di due
colloqui avvenuti il 19 e il 27 giugno 2018, al termine dei quali ha concluso
che l'assicurato era sì incapace al lavoro al 100%, ma solo come pizzaiolo,
mentre in attività adeguate era abile al 100% con riduzione del rendimento del
30% da aprile 2018.
Infatti, se anche il perito ha riconosciuto un'iniziale incapacità
lavorativa totale data dalla reazione di disadattamento ansioso depressiva
dovuta alla chiusura dell'attività lavorativa che per anni ha gestito e in cui
ha investito ingenti capitali, la terapia farmacologica impostata dal dr. med. __________
e il supporto psicoterapico prestato gli sono stati di grande aiuto, essendoci
stato un significativo miglioramento del quadro rispetto all'esordio. L'esperto
ha riconosciuto che la terapia prescritta era adeguata al quadro clinico e che
era utile la sua continuazione. Inoltre, lo psichiatra non ha rilevato
discrepanze nel raccolto del ricorrente, con un quadro che appariva coerente.
Non va poi dimenticato che al test della valutazione delle risorse
il grado di disabilità è risultato sostanzialmente assente o lieve in alcune
attività, perciò una limitazione della capacità lavorativa nella misura massima
del 30% era realistica, come pure una prognosi favorevole vista la risoluzione
della controversia con il proprietario del ristorante che sembrava imminente e
tenuto pure conto dei problemi economici che forse si sarebbero risolti.
Dalla valutazione psichica il dr. med. __________ ha ritenuto
perciò il ricorrente sì totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività
dalla manifestazione dei disturbi ansiosi nell'ottobre 2017, ma a fronte di un
miglioramento che egli ha giudicato essere presente almeno da aprile 2018, e
stante la stabilizzazione del quadro, la capacità lavorativa per motivi
psichiatrici era del 70%, ossia del 100% con una riduzione del rendimento del
30%. Tali gradi valevano sia nel ruolo di gerente sia in altre attività
adeguate.
Il quadro psichiatrico illustrato dal dr. med. __________ un anno
dopo, nel maggio 2019, secondo il quale negli ultimi mesi v'era stato un
peggioramento del quadro psicopatologico che l'aveva portato a modificare la
diagnosi iniziale in sindrome depressiva di gravità lieve-media e in disturbo
di personalità misto con tratti impulsivi, è stato attentamente analizzato dal
dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale.
Quest'ultimo ha chiaramente affermato nel mese di giugno 2019 che
quanto descritto dal perito psichiatra un anno prima non era significativamente
diverso da quanto ora certificato dallo psichiatra curante, ritenuto come la
diagnosi posta dal dr. __________ rappresentava un suo diverso apprezzamento
diagnostico in assenza di uno status differente rispetto alla valutazione
peritale di giugno 2018. A suo dire, non v'erano pertanto motivi per distanziarsi
dalla diagnosi di disturbo dell'adattamento, reazione mista ansioso-depressiva
proposta dal dr. med. __________.
Queste spiegazioni vengono fatte proprie dalla scrivente Corte.
In effetti, stanti queste chiare e dettagliate delucidazioni, che
fanno riferimento a un diverso apprezzamento diagnostico da parte dello
psichiatra curante rispetto alla valutazione resa dal perito psichiatra, la
quale è risultata completa e ben motivata in tutti i suoi punti avendo
illustrato in modo credibile lo stato psichico dell'assicurato dalla sua
comparsa nell'ottobre 2017 alla perizia del giugno 2018, il TCA ritiene che non
ci si debba scostare delle conclusioni tratte dal dr. med. __________ prima e
dal dr. med. __________ poi. Non va dimenticato che una diversa valutazione di
uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,
pag. 64-65), perciò non v'è motivo di rimettere in discussione i risultati a
cui sono giunti i medici interpellati dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Per quanto concerne l'aspetto somatico, il Tribunale evidenzia che
il ricorrente stesso ha affermato che dopo avere cessato l'attività di
pizzaiolo a causa dell'allergia alla farina, ha continuato a lavorare a metà
tempo come gerente e cameriere.
Pure il dr. med. __________ ha certificato il 15 novembre 2017
(doc. 64) che fino al 14 settembre 2016 l'assicurato è stato inabile al 100% e
poi ha lavorato al 50% fino a quando è stato licenziato (31 marzo 2017).
Inoltre, il suo medico curante ha precisato che l'inabilità lavorativa come
cameriere-gerente era ancora, a quel momento, del 50% dal 15 settembre 2016 per
i dolori a livello cervicale, della cintura scapoloomerale e per l'iposensibilità
del dermatoma C7 a destra.
Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2018 (doc. 73) il dr. med. __________
ha ben spiegato che l'attività di pizzaiolo non era più esercitabile a causa
dell'allergia alla farina e non potendo più utilizzare le braccia nell'espletamento
delle funzioni di pizzaiolo a causa del trauma cervicale con ernia discale
C5-C6 che determinava importanti dolori cervicali e parestesie in territorio di
C7. Per contro, come gerente e come cameriere, l'assicurato continuava a essere
abile al 100% in considerazione del fatto che per i lavori di gerenza non erano
giustificabili limiti funzionali correlabili alla problematica cervicale e per il
lavoro quale cameriere, che era svolto in maniera complementare a quello di
gerente, l'assicurato aveva la possibilità di beneficiare di pause e tempi di
recupero anche programmabili durante la giornata. Inoltre, i carichi
mobilizzabili rimanevano sicuramente inferiori rispetto ai limiti valutati, non
erano poi richiesti movimenti continuati e ripetuti al di sopra del limite
delle spalle e neppure l'assunzione di posture non ergonomiche della colonna e
del rachide cervicale. Pertanto, era esigibile in ragione del 100% lo
svolgimento di un'attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti nel
rapporto finale del 27 luglio 2017 (doc. 49).
D'avviso della scrivente Corte, le argomentazioni date dall'SMR
sono convincenti e realistiche e sono confortate dal fatto che lo stesso
assicurato, quando ha cessato l'attività il 31 marzo 2017, si è iscritto in
disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2017 indicando di essere occupato al
50% come cameriere, ma di essere alla ricerca di un posto di lavoro a tempo pieno
(doc. 2 dell'incarto disoccupazione).
Questa analisi non è stata contraddetta dal ricorrente sulla base
di certificati medici, ma solo adducendo motivi di carattere soggettivo.
Tuttavia, un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione medica
operata dall'Ufficio AI non è sufficiente per contrastare le conclusioni
secondo cui dal 15 settembre 2016 il ricorrente risulta abile al 100% come
gerente, cameriere e in altre attività adeguate nel rispetto dei citati limiti.
2.7
Occorre infatti evidenziare
che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato
medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo)
affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2019.60 del 3
marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre
2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018;
STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA
32.2017.70
del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA
32.2017.6
del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata
dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009;
STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
2.8
Da quanto precede discende
che anche le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 27 luglio 2017
e il 22 marzo 2018 in ambito somatico, ribadite nel rapporto SMR del 2 luglio
2018.
e nelle annotazioni del 3 giugno 2019, che contestualmente analizzano l'aspetto
psichico, sono convincenti e vanno fatte proprie da questo Tribunale, non
essendo state sufficientemente contestate dal ricorrente che non ha suffragato
la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione
clinica peggiore, ma che si è limitato ad osservare come anche la rinite, l'asma
cronica e la dermatite acuta, oltre ai disturbi al rachide cervicale e lombare,
gli impediscano di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
In presenza di queste chiare e dettagliante spiegazioni, il TCA si
allinea con serenità alle conclusioni tratte dal perito e dai medici del
Servizio Medico Regionale, i quali hanno dunque esaminato attentamente le
condizioni di salute dell'assicurato sia dal profilo somatico sia psichico,
vagliandone l'anamnesi, tenendo conto dei dati soggettivi e dei riscontri
oggettivi emersi dagli esami clinici e dalla documentazione medica raccolta e
si sono ben confrontati con i pareri dei medici curanti agli atti.
Da quanto precede discende che non è comprovata l'esistenza di una
situazione più severa rispetto a quella ritenuta dal perito psichiatra dr. med.
__________, che è stata confermata dal dr. med. __________ dell'SMR anche dopo
valutazione del parere del dr. med. __________ del 17 maggio 2019. Il perito ha
stabilito che dall'aprile 2018 l'abilità lavorativa dell'assicurato dal profilo
psichiatrico era del 70% in attività adeguata stante una riduzione del
rendimento del 30%, mentre dall'ottobre 2017 era nulla in considerazione dell'insorgenza
delle patologie psichiatriche.
Lo stesso vale dal profilo somatico, ritenuto che il dr. __________
del Servizio Medico Regionale ha chiaramente spiegato i motivi per cui l'assicurato
risulta essere abile al 100% in attività adeguate come quella di cameriere e
gerente, fermo restando determinati limiti funzionali.
Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute dell'assicurato
di carattere multidisciplinare, così come da esso richiesta, non è dunque
affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve
ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente
per l'evasione della presente causa, senza che sia quindi utile l'esperimento
di ulteriori accertamenti, segnatamente l'allestimento di una perizia pluridisciplinare.
La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib
229.
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non
costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c).
Alla luce di tutte queste considerazioni vanno quindi confermate
le conclusioni mediche a cui è giunto il 27 giugno 2018 il perito psichiatra e che
sono poi state corroborate dal Servizio Medico Regionale il 2 luglio 2018, il 3
e l'11 giugno 2019. Pertanto, la capacità lavorativa dell'assicurato in
attività adeguata è stabilita nel 50% dal 1° maggio 2015 fino al 5 maggio 2016,
fatta salva una parentesi di inabilità lavorativa totale per un mese dal 28
dicembre 2015 al 31 gennaio 2016, nello 0% dal 6 maggio 2016 al 14 settembre
2016, nuovamente del 100% dal 15 settembre 2016 fino alla comparsa dei disturbi
psichici che dal 1° ottobre 2017 hanno comportato una capacità lavorativa nulla
fino al 1° aprile 2018, ossia da quando essa è migliorata e si è assestata al
70%, intesa come riduzione del rendimento.
Come pizzaiolo, dopo un'iniziale capacità lavorativa come per le
attività adeguate, dal 6 maggio 2015 è nulla.
I gradi di inabilità lavorativa così determinati vanno dunque
posti alla base del presente giudizio, tanto nell'attività di pizzaiolo quanto
in attività adeguate, fra cui quelle da ultimo esercitate di gerente e
cameriere. Non è data un'incapacità lavorativa maggiore.
Non v'è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall'SMR,
visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili
alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati
trasmessi pendente causa dal ricorrente.
2.9
Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute.
L'insorgente non ha contestato, come tale, gli
importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di reddito da
invalido. Egli non si è detto unicamente d'accordo con la riduzione del 10% per
motivi personali, affermando che si dovrebbe adottare la riduzione massima del
25% o, almeno, quella del 20%.
Secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della
riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale
federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a
titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi
più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria.
Con sentenza 8C_80/2013 del 17
gennaio 2014 l'Alta Corte ha rammentato che non è necessario procedere con
deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque
possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli
fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto
di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF
9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nel suo atto ricorsuale l'assicurato ha chiesto di applicare una
riduzione complessiva del 25%, poiché ha già compiuto 62 anni, è di nazionalità
straniera, ha chiare difficoltà di inserimento, ecc.
Innanzitutto il TCA evidenzia che il ricorrente non è cittadino
straniero, ma ha acquisito la nazionalità svizzera ben nel 2005.
Per quanto concerne l'osservazione sull'età, va
rilevato che la valorizzazione della capacità di lavoro rispettivamente della
capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in
cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è
constatata (DTF 138 V 457 consid. 3.3).
Nel caso concreto, nel giugno 2018 l'assicurato
aveva 60 anni e 8 mesi e quindi non aveva ancora raggiunto l'età (di 61
anni) a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non
esiste più la possibilità realistica di valorizzare la capacità residua di
lavoro su un mercato del lavoro equilibrato (STF 9C_88/2013 del 4 settembre
2013.
consid. 4.3; STF 9C_437/ 2008 del 19 marzo 2009 consid. 4.3; STF
9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.3).
Nella sentenza pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, il Tribunale
federale ha ricordato che l'età avanzata è un criterio che può incidere sullo sfruttamento
della capacità lavorativa residua (cfr. consid. 3.2). In quel caso, nonostante
l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di
pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non
risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro (cfr. consid. 5).
La scrivente Corte osserva che, oltre a ciò, le
limitazioni stabilite dall'SMR il 2 luglio 2018 concernono in sostanza
(soltanto) il carico massimo (fino a 10kg), la possibilità di variare la
postura, il non assumere posizioni non ergonomiche della colonna, l'evitare
movimenti ripetuti e frequenti sopra il limite delle spalle a causa del trauma
cervicale con ernia discale C5-C6.
Non va dimenticato che il medico SMR ha ritenuto
adeguate le attività di gerente e di cameriere che l'assicurato esercitava
quando ha inoltrato la richiesta di prestazioni AI, fermo restando i limiti
funzionali menzionati, perciò poteva continuare a svolgerle oppure dedicarsi ad
altre attività in ambienti privi di farina.
Inoltre, il consulente in integrazione professionale
che si era occupato del calcolo del grado di invalidità dell'assicurato il
18.
settembre 2017 (doc. 59) e il 6 novembre 2017 (doc. 58), come pure l'11
settembre 2018 (doc. 87) in occasione del nuovo progetto di decisione, ha nuovamente
preso posizione l'11 giugno 2019 (doc. 109), dopo che già aveva spiegato quali
fattori potevano entrare in linea di conto a titolo di riduzione per motivi
personali.
Esaminati singolarmente i fattori di riduzione ammessi dalla giurisprudenza
federale, il consulente ha concluso che erano dati soltanto i presupposti per
applicare una riduzione complessiva al reddito statistico del 10%, confermando
quindi la sua precedente analisi della situazione dell'assicurata. Egli ha
infatti ribadito che andava riconosciuto il 5% per attività di tipo leggero
stante una caricabilità ridotta di al massimo 10kg e il 5% per altri fattori di
riduzione. Il consulente ha ricordato che la capacità lavorativa residua
valutata in sede medica teneva già in considerazione una riduzione del
rendimento del 30%, pertanto egli non ha ritenuto di dovere applicare ulteriori
riduzioni. Considerato inoltre che nel mercato del lavoro esistono delle
attività compatibili con le limitazioni funzionali indicate dal Servizio Medico
Regionale attinenti all'ambito lavorativo in cui il ricorrente ha esercitato
per anni, lo specialista ha precisato che non ha reputato opportuno adottare
ulteriori riduzioni né tanto meno la riduzione massima.
A suo dire, non entravano quindi in considerazione ulteriori
fattori di riduzione, quali l'età e gli anni di servizio, la limitazione della
funzionalità, la nazionalità, il tasso di occupazione. Per ognuno di questi
parametri il funzionario ha esposto la giurisprudenza resa sull'argomento,
motivando sufficientemente le sue considerazioni al riguardo.
Nessuna deduzione è stata giustamente concessa per le limitazioni
funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinata in sede medica
(psichiatrica) le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la
capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del
30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. rapporto finale
SMR).
Al riguardo, va evidenziato che alla luce di quanto sottolineato dall'Alta
Corte nella STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non
dà luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement
sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est
capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement,
celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail
et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts
9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4
et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale
federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità
della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto
nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e
inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di
prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2018.65
del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4
febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5
ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell'8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24
settembre 2015).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
"
(…)
3.2.2
Bestehen über das ärztlich
beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie
beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter
Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die
funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit
den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen
Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom
statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25.
Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige
bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene
gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des
leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe
Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet
Dispositivo
würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die
Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten
Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der
(mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass
die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten
könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass
kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen,
zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag,
welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht
berücksichtigt hätte.".
In virtù delle considerazioni esposte, tenuto conto che sì l'età
avanzata viene presa in considerazione allorquando si tratta di sapere se la
capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato
equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2), ma che il Tribunale federale
ha posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità
della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58
consid. 4.3.4), va dunque qui concluso che con una capacità di lavoro residua
del 70% in attività adeguate, come anche quale cameriere e gerente, il
ricorrente è reintegrabile in un mercato equilibrato del lavoro.
Tutto ben considerato, il TCA ritiene che, da una valutazione
complessiva, il tasso di deduzione del 10% sia adeguato e ciò tenendo anche
conto delle limitazioni funzionali di carattere reumatologico e della capacità
lavorativa residua in ambito psichiatrico. Non v'è quindi alcun motivo per
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione nell'applicazione
della riduzione concessa, percentuale che si trova del resto entro i limiti
riconosciuti dalla giurisprudenza.
2.10. Per quanto
concerne la fissazione dei gradi di invalidità operata dall'Ufficio
assicurazione invalidità, sulla scorta delle motivazioni esposte si deve
concludere che, senza che occorra riesaminare tutti i calcoli, d'altronde non
contestati se non per la riduzione per motivi personali di cui si è appena
detto, le percentuali stabilite vanno dunque confermate.
Di conseguenza, è corretto che il grado del 54% dia
diritto a una mezza rendita di invalidità a decorrere da un anno dopo l'insorgenza
del danno (1° maggio 2015) fino a tre mesi dopo (31 luglio 2016) il momento in
cui il suo stato di salute è peggiorato (art. 88a cpv. 2 OAI) tanto che la
capacità lavorativa era nulla (6 maggio 2016). Da quel giorno (1° agosto 2016)
e fino a tre mesi dopo il miglioramento (31 dicembre 2016) che l'ha portato a
riacquistare la piena abilità lavorativa (15 settembre 2016), l'assicurato ha
diritto a una rendita intera con grado AI del 100% (art. 88a cpv. 1 OAI).
A causa della tardività dell'inoltro della domanda di prestazioni
(maggio 2015), conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI la rendita viene però versata
soltanto sei mesi dopo (1° novembre 2015).
Giusta l'art. 29bis OAI, l'inabilità lavorativa del 100% per
motivi psichici sorta al 1° ottobre 2017 non può invece dare luogo a una
rendita di invalidità benché insorta nel susseguente periodo di tre anni dopo
la soppressione della rendita giacché, come indicato correttamente dall'Ufficio
AI, si tratta di un danno alla salute diverso (motivi psichici) da quello che
ha dato origine alla mezza e alla rendita intera (motivi somatici).
Di conseguenza, un eventuale nuovo diritto alla rendita AI per
motivi psichici potrebbe nascere soltanto dal 1° ottobre 2018, dopo un anno di
attesa dall'insorgenza del danno, ma dai calcoli effettuati dall'Ufficio AI,
che il TCA non ha motivo di rivedere non essendo contestati se non per la
riduzione per motivi personali di cui già si è detto, discende che l'assicurato
non raggiunge un grado AI pensionabile, essendo la perdita di guadagno del 36%.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione di
attribuzione di una rendita temporanea confermata.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti