32.2019.179
Ricorso irricevibile perché tardivo
27 novembre 2019Italiano6 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.179
rg/sc
Lugano
27 novembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 21 agosto 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per decisione 21 agosto 2019
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell’aprile
2017, presentando l’assicurato un tasso d’invalidità inferiore al 40% e non
essendo date le premesse per l’adozione di provvedimenti d’integrazione
professionale;
- con ricorso datato 3 ottobre
2019 e consegnato alla Posta il giorno successivo insorge dinanzi al TCA l’assicurato
personalmente, contestando il diniego di prestazioni e producendo refertazione
medica;
- su richiesta del Tribunale l’Ufficio
AI ha trasmesso copia dell’estratto Track & Trace da cui risulta la data
esatta di ricezione della decisione impugnata da parte dell’assicurato (cfr. IV-1);
- richiesto a voler formulare
le proprie osservazioni in merito alla non tempestività del ricorso,
l’insorgente, cui è stata al proposito trasmessa copia del suddetto estratto, è
rimasto silente;
- in deroga agli artt. 52 e 58
LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI
cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il
ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA
in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- il termine di ricorso
decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in
giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto
incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione
con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono
essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio
postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza
affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il
diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella
sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1);
- quando
il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e,
di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella
casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene
ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro,
corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di
questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA applicabile per analogia in
virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio
2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il
principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion";
STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49);
- se il termine di ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la
decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);
- nella
fattispecie in esame, dal tracciamento degli invii sub doc. IV-1 risulta che la
decisione impugnata del 21 agosto 2019 è stata inviata per raccomandata il
giorno medesimo, che l’assicurato (destinatario dell’invio) è stato avvisato
per il ritiro giovedì 22 agosto 2019 e che lunedì 26 agosto 2019 l’invio
raccomandato è stato recapitato allo sportello. Il termine di ricorso di
30 giorni ha quindi iniziato a decorrere martedì 27
agosto 2019 ed è venuto a scadenza il giorno di mercoledì 25 settembre 2019.
Consegnato all’ufficio postale il 4 ottobre 2019 (cfr. busta d’impostazione
agli atti) il ricorso risulta tardivo;
- nulla ha per il resto
addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una
restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile
alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta
il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua
colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che
l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione
dell'impedimento e compia l’atto omesso;
- stante quanto sopra, il ricorso
dev’essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l’esito della
vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno accollate all’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non è ricevibile
in quanto tardivo.
2.- Le spese di procedura per fr.
200 sono poste a carico del ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico
al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti