32.2019.18
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27 marzo 2019Italiano13 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.18
BS
Lugano
27 marzo 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del
24 gennaio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 21 luglio
2017, preavvisata il 5 giugno 2016, l’Ufficio AI ha respinto una nuova domanda
di prestazioni inoltrata da RI 1 (doc. 200 inc AI). Una precedente richiesta di
rendita è stata parimenti rigettata con decisione su opposizione del 22
febbraio 2006 (doc. 107 inc. AI). Le succitate pronunzie sono crescite
incontestatamente in giudicato.
1.2. Con scritto 13 dicembre 2018
l’assicurata, per il tramite di RA 1, chiedendo in sostanza il riconoscimento
di una prestazione, ha inoltrato un’istanza di riconsiderazione ex art. 53 cpv.
2 LPGA della succitata decisione del 21 luglio 2017, ritenendola manifestamente
errata in relazione al metodo di determinazione dell’invalidità applicato, la
cui rettifica riveste un’importanza considerevole. In via subordinata,
fondandosi su uno scritto del 20 luglio 2005 dell’__________, ritenuto come
nuovo mezzo di prova, chiede una revisione processuale della medesima decisione
nel senso di una sua rivalutazione (doc. 214 inc. AI).
In risposta, con scritto
19 dicembre 2018 l’Ufficio AI ha confermato la correttezza delle decisioni del
22 febbraio 2005 (recte: 2006) e del 21 luglio 2017, escludendo pertanto “errore
manifesto e conseguente riconsiderazione“ (doc. 215 inc. AI).
1.3. In data 24 gennaio 2019
l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato un ricorso per
denegata giustizia “in relazione al rifiuto di emettere una decisione
formale in ambito AI di cui alla presa di posizione del 19.12.2018”.
In via principale,
postulando l’accoglimento del ricorso, essa ha chiesto che lo scrivente
Tribunale “accerti l’errore manifesto in cui è incorso l’UAI nell’ambito
della decisione del 21.07.2017, avendo applicato per il calcolo della rendita
il metodo misto anziché il metodo ordinario. Di conseguenza, il TCA -
considerata l’inabilità lavorativa al 50% ed in applicazione del metodo di
calcolo ordinario - accerta il diritto ad una mezza rendita AI con effetto
retroattivo come da valutazione medica agli atti”.
Quale richiesta di
giudizio in via subordinata l’insorgente, ribadendo come il succitato scritto del
20 luglio 2005 dell’__________ sia da considerare quale rilevante nuovo mezzo
di prova, ha altrettanto postulato l’accoglimento del ricorso con conseguente
obbligo da parte dell’Ufficio “ad emanare una decisione formale debitamente preavvisata
in relazione all’istanza di considerazione risp. di revisione della decisione
AI del 21.07.2017, in funzione dell’errore manifesto e dell’importanza che la
sua rettifica comporta, ma anche in funzione del peggioramento medico nel
frattempo intervenuto”.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha invece chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga
dichiarato irricevibile, non sussistendo da parte dell’amministrazione un
obbligo di emanare una decisione in relazione all’istanza di riconsiderazione,
che non vi è alcun rimedio di diritto contro la comunicazione di non entrata in
materia sulla domanda di riconsiderazione e che solo l’UFAS può costringerla a procedere
o meno ad una riconsiderazione e non la persona assicurata e tantomeno il
Tribunale.
In merito alla richiesta
in via subordinata, l’amministrazione rileva che anche in questo caso il
ricorso per denegata giustizia è da ritenere irricevibile poiché spetta
all’assicurata inoltrare una nuova domanda di prestazioni con allegata la
documentazione medica atta a giustificare un rilevante peggioramento ai sensi
dell’art. 86 cpv. 3 OAI. Inoltre sostiene che il succitato scritto del 20
luglio 2005 dell’__________ non costituisce un nuovo fatto o nuovo mezzo di prova
giustificante l’istanza di revisione processuale.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se il ricorso per denegata giustizia rispettivamente ritardata giustizia
sia irricevibile o meno, come sostiene l’Ufficio AI. Nel caso negativo occorre
in seguito esaminare se all’amministrazione può essere imputata una ritardata
rispettivamente denegata giustizia.
2.2. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Secondo
l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Il ritardo
ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia
vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di
un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o
giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine
previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché
l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V
407 consid. 1.1 p. 409 e ivi riferimenti). Sono determinanti, segnatamente, il
grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come
pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I
312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una
parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità
a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e ivi riferimenti);
In caso di accoglimento di
un ricorso per ritardata o denegata, il Tribunale ordina all’assicuratore
sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura,
rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, ATSG-Kommentar,
2015, 3a edizione, n. 36 ad art. 56, pag. 743), il giudice non può sostituire
l’indagine che compete all’assicuratore con propri atti di verifica e
d’istruttoria e non deve neppure, conseguentemente, esaminare il merito della
fattispecie. Il giudizio si limita all’accertamento, o meno, di una denegata
giustizia od un ritardo ingiustificato da parte dell’amministrazione.
2.3. Va poi ricordato che giusta l'art. 53 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cpv. 1).
Inoltre, l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
Per quanto riguarda l’art.
Fatti
53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione) conformemente alla giurisprudenza del TFA,
valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag.
531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione
passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza
giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica
riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono
tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119
V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito
di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,
pag. 175; DTF 119 V 180).
2.4. Premesso quanto sopra, nel
caso in esame l’Ufficio AI rileva che non gli può essere mosso alcun rimprovero
per non aver emesso una decisione formale in merito al chiesto riesame della
decisione 21 luglio 2017 non sussistendo in tale senso alcun obbligo.
Vero che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017
del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con riferimento a DTF 133 V 52 consid. consid.
4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3 pag. 56 e altri riferimenti),
l’amministrazione comunica alla persona assicurata, dopo esame sommario, la non
entrata in materia alla domanda di riconsiderazione in forma di semplice
lettera e senza indicazione dei rimedi di diritto e senza un’approfondita
motivazione. L’amministrazione non può essere obbligata né dalla parte
interessata né dal Tribunale a procedere ad una riconsiderazione ai sensi
dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun diritto ad una riconsiderazione.
L’autorità giudiziaria non può entrare nel merito di un ricorso contro una non
entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione.
Nel caso in esame, questa
Corte rileva che con lo scritto 19 dicembre 2018 l’Ufficio AI è invece entrato
nel merito dell’istanza di riconsiderazione. Infatti, senza tuttavia addurre alcuna
motivazione, l’amministrazione ha dichiarato la decisione 21 luglio 2017 (oltre
la decisione su opposizione del 22 febbraio 2006) come “chiara, completa ed
esaustiva”, confermando di conseguenza la “corretta valutazione ed
operato escludendo errore manifesto” (doc. 215 inc. AI). Se invece essa avesse
fatto presente di non entrare nel merito dell’istanza di riconsiderazione, come
nella succitata STF 8C_210/2017 (in quel caso l’amministrazione aveva emanato
una decisione) oppure nella STF 8C_588/2017 del 22 dicembre 2017, un ricorso
dell’assicurata contro tale comunicazione sarebbe stato dichiarato
irricevibile. Infatti, come detto al considerando precedente, l'amministrazione
ha la facoltà di decidere o meno se procedere a una riconsiderazione (“Ein
Anspruch auf Wiederwägung entesteht daraus nicht, weil der Entscheid über die
Vornahme der Wiederwägung auf jeden Fall im Ermessen der Verwaltung bleibt”;
DTF 133 V 55 consid. 4.2.2) e, di
conseguenza, da parte della persona assicurata non sussiste un simile diritto.
Essendo invece entrata nel
merito dell’istanza di riconsiderazione, l’amministrazione avrebbe dovuto
indicare i motivi per cui non riteneva la decisione 21 luglio 2017 non
manifestamente errata e di conseguenza confermare, mediante decisione
formale, la reiezione della richiesta di prestazioni.
A tal riguardo va
ricordato che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_196/2015 (trattasi
di una caso LAINF; sentenza citata anche in casistiche LAI: cfr. STF 8C_89/2014
del 24 luglio 2014 consid. 2.3 e 9C_908/2011 del 2 marzo 2012 consid. 2.2),
qualora l’amministrazione, entrando nel merito della domanda di
riconsiderazione, ne esamini i presupposti respingendola con una decisione,
quest’ultima può essere impugnata mediante opposizione e successivamente con
ricorso. L’esame giudiziale si limita alla questione a sapere se sono dati i presupposti
Considerandi
di una riconsiderazione della decisione di conferma. Oggetto della procedura di
opposizione rispettivamente di ricorso è infatti sapere se l’amministrazione
rettamente ha concluso che l’iniziale decisione cresciuta in giudicato non sia manifestamente
errata e/o la cui rettifica non riveste un’importanza considerevole (STF
8C_196/2015 del 4 agosto 2015 consid. 4.2: “Wenn di
Verwaltung hingegen auf ein Wiedererwägungsgesuch eintritt, die Wiedererwägungsvoraussetzungen prüft und anschliessend einen
erneut ablehnenden Sachentscheid trifft, ist dieser mit Einsprache und hernach
beschwerdeweise anfechtbar. Die entsprechende Überprüfung hat sich in einem
solchen Falle indessen auf die Frage zu beschränken, ob die Voraussetzungen für
eine Wiedererwägung der bestätigten Verfügung gegeben sind. Thema des
Einsprache- und des Beschwerdeverfahrens bildet also einzig die Prüfung, ob der
Versicherungsträger zu Recht die ursprüngliche, formell rechtskräftige
Verfügung nicht als zweifellos unrichtig und/oder deren Korrektur als von
unerheblicher Bedeutung qualifizierte (BGE 119 V 475 E. 1b/cc S. 479, 117 V 8 E. 2a S. 13, 116 V 62; vgl. auch Urteil
8C_89/2014 vom 24. Juli 2014 E. 2.3)”; cfr. anche Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renten-revison
in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 340, pag. 94).
Trattandosi
di procedura AI, dove non è previsto il rimedio dell’opposizione, l`Ufficio AI avrebbe
dovuto preavvisare ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI la propria decisione di
reiezione della domanda di riconsiderazione. A tal riguardo va fatto presente
che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave
lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con
riferimenti giurisprudenziali; Müller, Das
Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 252, n. 1333; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6; 32.2011.278
dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 del 16 gennaio 2014, consid. 2.4).
2.5
Con il ricorso,
fondandosi su uno scritto del 20 luglio 2005 dell’__________, indicato
come nuovo mezzo di prova, l’assicurata ha anche chiesto la
revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione 27 luglio 2017,
facendo inoltre riferimento ad un peggioramento delle condizioni di salute.
Per analogia con la revisione
processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,
l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione
formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi
mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129
V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;
STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
Ritornando alla fattispecie
concreta, a mente del TCA non è sufficiente che in sede di risposta l’Ufficio
AI abbia sostenuto che il succitato scritto non cosituisce un nuovo mezzo di
prova per giustificare una revisione processuale, senza essersi precedentemente
espressa in maniera vincolante mediante una decisione formale impugnabile,
debitamente preavvisata, ciò che non ha fatto.
Infine, per quel che
concerne l’asserito peggioramento delle condizioni di salute, all’assicurata va
fatta presente la possibilità, qualora l’amministrazione dovesse confermare la decisione
21.
luglio 2017, d’inoltrare una nuova domanda di rendita debitamente
documentata, che verrà esaminata dall’Ufficio AI nella misura in cui verrà reso
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). In questo punto il
ricorso per denegata giustizia è irricevibile.
2.6
Visto quanto sopra, ritenuto
che l’Ufficio AI doveva emettere una decisione formale, in accoglimento del
ricorso per denegata giustizia allo stesso è fatto ordine di emanare una
decisione motivata, previa attuazione della procedura di preavviso, che statuisca
sulla richiesta di riconsiderazione e di revisione processuale.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’assicurata
vincente, rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto
a fr. 1'500.-- di ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12
consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ All’Ufficio
AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione, in via di
riconsiderazione e di revisione processuale, sul diritto o meno dell’assicurata
ad una rendita d’invalidità.
2. Le spese di procedura di
fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà all’assicurata
fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti