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Decisione

32.2019.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 marzo 2019Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

53 cpv. 2 LPGA (riconsiderazione) conformemente alla giurisprudenza del TFA,

valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag.

531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione

passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza

giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica

riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono

tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119

V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito

di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994,

pag. 175; DTF 119 V 180).

2.4. Premesso quanto sopra, nel

caso in esame l’Ufficio AI rileva che non gli può essere mosso alcun rimprovero

per non aver emesso una decisione formale in merito al chiesto riesame della

decisione 21 luglio 2017 non sussistendo in tale senso alcun obbligo.

Vero che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_210/2017

del 22 agosto 2017 consid. 8.2 (con riferimento a DTF 133 V 52 consid. consid.

4.1, consid. 4.2.1 pag. 54 e consid. 4.3 pag. 56 e altri riferimenti),

l’amministrazione comunica alla persona assicurata, dopo esame sommario, la non

entrata in materia alla domanda di riconsiderazione in forma di semplice

lettera e senza indicazione dei rimedi di diritto e senza un’approfondita

motivazione. L’amministrazione non può essere obbligata né dalla parte

interessata né dal Tribunale a procedere ad una riconsiderazione ai sensi

dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Non vi è infatti alcun diritto ad una riconsiderazione.

L’autorità giudiziaria non può entrare nel merito di un ricorso contro una non

entrata in materia di un’istanza di riconsiderazione.

Nel caso in esame, questa

Corte rileva che con lo scritto 19 dicembre 2018 l’Ufficio AI è invece entrato

nel merito dell’istanza di riconsiderazione. Infatti, senza tuttavia addurre alcuna

motivazione, l’amministrazione ha dichiarato la decisione 21 luglio 2017 (oltre

la decisione su opposizione del 22 febbraio 2006) come “chiara, completa ed

esaustiva”, confermando di conseguenza la “corretta valutazione ed

operato escludendo errore manifesto” (doc. 215 inc. AI). Se invece essa avesse

fatto presente di non entrare nel merito dell’istanza di riconsiderazione, come

nella succitata STF 8C_210/2017 (in quel caso l’amministrazione aveva emanato

una decisione) oppure nella STF 8C_588/2017 del 22 dicembre 2017, un ricorso

dell’assicurata contro tale comunicazione sarebbe stato dichiarato

irricevibile. Infatti, come detto al considerando precedente, l'amministrazione

ha la facoltà di decidere o meno se procedere a una riconsiderazione (“Ein

Anspruch auf Wiederwägung entesteht daraus nicht, weil der Entscheid über die

Vornahme der Wiederwägung auf jeden Fall im Ermessen der Verwaltung bleibt”;

DTF 133 V 55 consid. 4.2.2) e, di

conseguenza, da parte della persona assicurata non sussiste un simile diritto.

Essendo invece entrata nel

merito dell’istanza di riconsiderazione, l’amministrazione avrebbe dovuto

indicare i motivi per cui non riteneva la decisione 21 luglio 2017 non

manifestamente errata e di conseguenza confermare, mediante decisione

formale, la reiezione della richiesta di prestazioni.

A tal riguardo va

ricordato che, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_196/2015 (trattasi

di una caso LAINF; sentenza citata anche in casistiche LAI: cfr. STF 8C_89/2014

del 24 luglio 2014 consid. 2.3 e 9C_908/2011 del 2 marzo 2012 consid. 2.2),

qualora l’amministrazione, entrando nel merito della domanda di

riconsiderazione, ne esamini i presupposti respingendola con una decisione,

quest’ultima può essere impugnata mediante opposizione e successivamente con

ricorso. L’esame giudiziale si limita alla questione a sapere se sono dati i presupposti

Considerandi

di una riconsiderazione della decisione di conferma. Oggetto della procedura di

opposizione rispettivamente di ricorso è infatti sapere se l’amministrazione

rettamente ha concluso che l’iniziale decisione cresciuta in giudicato non sia manifestamente

errata e/o la cui rettifica non riveste un’importanza considerevole (STF

8C_196/2015 del 4 agosto 2015 consid. 4.2: “Wenn di

Verwaltung hingegen auf ein Wiedererwägungsgesuch eintritt, die Wiedererwägungsvoraussetzungen prüft und anschliessend einen

erneut ablehnenden Sachentscheid trifft, ist dieser mit Einsprache und hernach

beschwerdeweise anfechtbar. Die entsprechende Überprüfung hat sich in einem

solchen Falle indessen auf die Frage zu beschränken, ob die Voraussetzungen für

eine Wiedererwägung der bestätigten Verfügung gegeben sind. Thema des

Einsprache- und des Beschwerdeverfahrens bildet also einzig die Prüfung, ob der

Versicherungsträger zu Recht die ursprüngliche, formell rechtskräftige

Verfügung nicht als zweifellos unrichtig und/oder deren Korrektur als von

unerheblicher Bedeutung qualifizierte (BGE 119 V 475 E. 1b/cc S. 479, 117 V 8 E. 2a S. 13, 116 V 62; vgl. auch Urteil

8C_89/2014 vom 24. Juli 2014 E. 2.3)”; cfr. anche Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Renten-revison

in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 340, pag. 94).

Trattandosi

di procedura AI, dove non è previsto il rimedio dell’opposizione, l`Ufficio AI avrebbe

dovuto preavvisare ai sensi dell’art. 57a cpv. 1 LAI la propria decisione di

reiezione della domanda di riconsiderazione. A tal riguardo va fatto presente

che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave

lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con

riferimenti giurisprudenziali; Müller, Das

Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, pag. 252, n. 1333; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6; 32.2011.278

dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 del 16 gennaio 2014, consid. 2.4).

2.5

Con il ricorso,

fondandosi su uno scritto del 20 luglio 2005 dell’__________, indicato

come nuovo mezzo di prova, l’assicurata ha anche chiesto la

revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione 27 luglio 2017,

facendo inoltre riferimento ad un peggioramento delle condizioni di salute.

Per analogia con la revisione

processuale delle decisioni emanate dalle autorità giudiziarie,

l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una decisione

formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti nuovi o nuovi

mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 129

V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003;

STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

Ritornando alla fattispecie

concreta, a mente del TCA non è sufficiente che in sede di risposta l’Ufficio

AI abbia sostenuto che il succitato scritto non cosituisce un nuovo mezzo di

prova per giustificare una revisione processuale, senza essersi precedentemente

espressa in maniera vincolante mediante una decisione formale impugnabile,

debitamente preavvisata, ciò che non ha fatto.

Infine, per quel che

concerne l’asserito peggioramento delle condizioni di salute, all’assicurata va

fatta presente la possibilità, qualora l’amministrazione dovesse confermare la decisione

21.

luglio 2017, d’inoltrare una nuova domanda di rendita debitamente

documentata, che verrà esaminata dall’Ufficio AI nella misura in cui verrà reso

verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). In questo punto il

ricorso per denegata giustizia è irricevibile.

2.6

Visto quanto sopra, ritenuto

che l’Ufficio AI doveva emettere una decisione formale, in accoglimento del

ricorso per denegata giustizia allo stesso è fatto ordine di emanare una

decisione motivata, previa attuazione della procedura di preavviso, che statuisca

sulla richiesta di riconsiderazione e di revisione processuale.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’assicurata

vincente, rappresentata da un'assicurazione di protezione giuridica, ha diritto

a fr. 1'500.-- di ripetibili (STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; DTF 126 V 12

consid. 2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ All’Ufficio

AI è fatto ordine di emanare senza indugio una decisione, in via di

riconsiderazione e di revisione processuale, sul diritto o meno dell’assicurata

ad una rendita d’invalidità.

2. Le spese di procedura di

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà all’assicurata

fr. 1'500.-- per ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti