32.2019.181
Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori accertamenti economici (cessazione dell'attività lucrativa) e medici (peggioramento dello stato di salute)
9 dicembre 2019Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2019.181
cs
Lugano
9 dicembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 ottobre 2019 di
RI 1
contro
la decisione del 3 settembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto che
RI
1, nato nel 1965, il 6 febbraio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni
dell’AI;
con
5 distinte decisioni del 27 maggio 2016 l’UAI ha riconosciuto all’interessato
il diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° giugno 2012 (con versamento dal 1° agosto
2012 a causa della domanda tardiva), ad una rendita intera dal 1° settembre
2013, ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2014, ad una rendita intera dal 1° gennaio
2015 e nuovamente ad ¼ di rendita dal 1° giugno 2015;
con
sentenza 32.2016.64 dell’11 aprile 2017 il TCA ha respinto il ricorso inoltrato
di RI 1, allora rappresentato dall’avv. __________, che chiedeva l’applicazione
del metodo ordinario in luogo di quello straordinario;
nel
corso del mese di aprile 2019 l’UAI ha avviato una procedura di revisione, al
termine della quale, con decisione del 3 settembre 2019, ha confermato il
diritto ad ¼ di rendita AI;
RI
1 è insorto al TCA contro la predetta decisione, facendo valere una violazione
del diritto di essere sentito, un peggioramento dello stato di salute, l’errata
applicazione del metodo straordinario, avendo cessato ogni attività lavorativa e
chiedendo di essere esonerato dal pagamento delle tasse e spese giudiziarie del
presente procedimento (doc. I);
dopo
aver chiesto (doc. V), ed ottenuto (doc. VI), una proroga, l’UAI, con risposta
dell’8 novembre 2019, ha proposto in via principale la reiezione del ricorso ed
in via subordinata, in caso di conferma dell’assenza di attività, il ritorno
degli atti per procedere agli approfondimenti del caso, sia a livello medico
(come da indicazione del SMR per possibile peggioramento avvenuto da ottobre
2019), sia a livello economico (metodo straordinario non più attuale; doc. VI);
con
scritto dell’11 novembre 2019 il Giudice delegato del TCA ha interpellato il
ricorrente, invitandolo ad esprimersi specificatamente sull’assenza di
ulteriore attività lavorativa, producendo eventuali documenti a sostegno della
sua tesi (doc. VII);
il
20 novembre 2019 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione relativa
alla cessazione della sua attività lavorativa ed ha nuovamente evidenziato il
peggioramento del suo stato di salute (doc. IX);
con
scritto del 26 novembre 2019 l’UAI, preso atto della documentazione prodotta da
RI 1, ha chiesto il ritorno degli atti per procedere con gli approfondimenti
del caso, sia a livello medico che economico (doc. XI);
il
29 novembre 2019 il TCA, con riferimento alla giurisprudenza federale di cui
alla DTF 137 V 314 per la quale alla parte ricorrente deve essere concessa la
possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all’UAI per ulteriori accertamenti, ha interpellato
l’insorgente, comunicandogli l’intenzione di accogliere il ricorso e rinviare
gli atti all’amministrazione per effettuare gli approfondimenti economici e
medici che si impongono e gli ha concesso un termine di 10 giorni per
comunicare se mantiene oppure ritira il ricorso (doc. XIII);
con
lettera 6 dicembre 2019 l’interessato ha deciso di mantenere il ricorso (doc.
XIV);
la presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti);
secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità;
per l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore. Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84);
secondo la giurisprudenza del TFA
(dal 1° gennaio 2007: TF), nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico applicabile alle
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo
il metodo straordinario;
capita in
particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss
consid. 2a);
l’invalidità è
allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta
in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151);
in tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza
sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di
invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le
attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata
l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento
sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123
consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V
151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di
guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a);
secondo giurisprudenza il
metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti
per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA
Fatti
I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre
2001, consid. 2b);
se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa;
per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136);
in
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e
dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività
lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete;
l’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a
sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l’assistenza ai familiari;
infine va rammentato che per
l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta;
la
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);
una
Considerandi
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi
anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag.
64);
nel caso di specie la
rendita dell’insorgente è stata calcolata secondo il metodo straordinario;
in sede di ricorso
l’interessato ha tuttavia sostenuto di aver cessato la propria attività
lucrativa (doc. I e IX), producendo varia documentazione a sostegno della sua
tesi (allegati a doc. I e IX);
l’UAI, alla luce delle
affermazioni del ricorrente e della documentazione prodotta, rileva giustamente
la necessità di effettuare gli approfondimenti del caso e di rivedere il metodo
applicabile per il calcolo del grado d’invalidità (doc. XI: “[…] metodo
straordinario non più attuabile […]”);
per quanto concerne
l’aspetto medico, il medico SMR, dr. med. __________, sulla base dei referti
del 2 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. A7.1) e del 3 ottobre 2019 del
dr. med. __________ (doc. A8 e A8.1), prodotti in sede di ricorso, ha rilevato
che vi potrebbe essere stato un peggioramento dello stato di salute del
ricorrente, documentato tuttavia solo da ottobre 2019 (doc. VI/1);
di conseguenza anche la
situazione valetudinaria deve nuovamente essere approfondita ed esaminata per
stabilire se e da quando vi è stata una modifica dello stato di salute con
incidenza sull’incapacità lavorativa;
ritenuta la necessità di
procedere con ulteriori accertamenti sia in ambito economico che medico, come
chiesto dall’UAI (doc. XI) e dal ricorrente (doc. I), la decisione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione;
visto l’esito del ricorso le
ulteriori censure sollevate dall’assicurato, segnatamente l’asserita violazione
del diritto di essere sentito, non devono essere esaminate, né devono essere
assunte in questa sede le prove da lui richieste;
secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso;
il rinvio degli atti con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF
137.
V 210 consid. 7.1; sentenza 8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6), ciò
che rende priva di oggetto la richiesta dell’insorgente tendente all’esonero
dal pagamento di tasse e spese giudiziarie (cfr. DTF 124 V 310, consid. 6);
le
spese per fr. 500.-- sono infatti a carico dell’UAI;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori
accertamenti.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti