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Decisione

32.2019.181

Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori accertamenti economici (cessazione dell'attività lucrativa) e medici (peggioramento dello stato di salute)

9 dicembre 2019Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre

2001, consid. 2b);

se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa;

per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136);

in

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e

dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività

lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete;

l’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a

sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell'economia domestica s’intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l’assistenza ai familiari;

infine va rammentato che per

l’art. 17 cpv. 1 LPGA se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta;

la

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto

immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,

113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b);

una

Considerandi

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi

anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag.

64);

nel caso di specie la

rendita dell’insorgente è stata calcolata secondo il metodo straordinario;

in sede di ricorso

l’interessato ha tuttavia sostenuto di aver cessato la propria attività

lucrativa (doc. I e IX), producendo varia documentazione a sostegno della sua

tesi (allegati a doc. I e IX);

l’UAI, alla luce delle

affermazioni del ricorrente e della documentazione prodotta, rileva giustamente

la necessità di effettuare gli approfondimenti del caso e di rivedere il metodo

applicabile per il calcolo del grado d’invalidità (doc. XI: “[…] metodo

straordinario non più attuabile […]”);

per quanto concerne

l’aspetto medico, il medico SMR, dr. med. __________, sulla base dei referti

del 2 ottobre 2019 del dr. med. __________ (doc. A7.1) e del 3 ottobre 2019 del

dr. med. __________ (doc. A8 e A8.1), prodotti in sede di ricorso, ha rilevato

che vi potrebbe essere stato un peggioramento dello stato di salute del

ricorrente, documentato tuttavia solo da ottobre 2019 (doc. VI/1);

di conseguenza anche la

situazione valetudinaria deve nuovamente essere approfondita ed esaminata per

stabilire se e da quando vi è stata una modifica dello stato di salute con

incidenza sull’incapacità lavorativa;

ritenuta la necessità di

procedere con ulteriori accertamenti sia in ambito economico che medico, come

chiesto dall’UAI (doc. XI) e dal ricorrente (doc. I), la decisione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione;

visto l’esito del ricorso le

ulteriori censure sollevate dall’assicurato, segnatamente l’asserita violazione

del diritto di essere sentito, non devono essere esaminate, né devono essere

assunte in questa sede le prove da lui richieste;

secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o

al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso;

il rinvio degli atti con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF

137.

V 210 consid. 7.1; sentenza 8C_23/2019 del 6 agosto 2019, consid. 6), ciò

che rende priva di oggetto la richiesta dell’insorgente tendente all’esonero

dal pagamento di tasse e spese giudiziarie (cfr. DTF 124 V 310, consid. 6);

le

spese per fr. 500.-- sono infatti a carico dell’UAI;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI per ulteriori

accertamenti.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti